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Document 22003A0925(05)

Accordo tra l'Unione europea e il governo della Confederazione svizzera, rappresentato dal dipartimento degli affari esteri federale, sulla partecipazione del governo della Confederazione svizzera, rappresentato dal dipartimento degli affari esteri federale svizzero, alla Missione di polizia dell'Unione europea (EUPM) in Bosnia-Erzegovina (BIH)

GU L 239 del 25.9.2003, p. 14–16 (ES, DA, DE, EL, EN, FR, IT, NL, PT, FI, SV)

Questo documento è stato pubblicato in edizioni speciali (CS, ET, LV, LT, HU, MT, PL, SK, SL, BG, RO, HR)

Legal status of the document In force

ELI: http://data.europa.eu/eli/agree_internation/2003/663(5)/oj

Related Council decision

22003A0925(05)

Accordo tra l'Unione europea e il governo della Confederazione svizzera, rappresentato dal dipartimento degli affari esteri federale, sulla partecipazione del governo della Confederazione svizzera, rappresentato dal dipartimento degli affari esteri federale svizzero, alla Missione di polizia dell'Unione europea (EUPM) in Bosnia-Erzegovina (BIH)

Gazzetta ufficiale n. L 239 del 25/09/2003 pag. 0014 - 0016


Accordo

tra l'Unione europea e il governo della Confederazione svizzera, rappresentato dal dipartimento degli affari esteri federale, sulla partecipazione del governo della Confederazione svizzera, rappresentato dal dipartimento degli affari esteri federale svizzero, alla Missione di polizia dell'Unione europea (EUPM) in Bosnia-Erzegovina (BIH)

L'UNIONE EUROPEA,

da una parte, e

IL GOVERNO DELLA CONFEDERAZIONE SVIZZERA, RAPPRESENTATO DAL DIPARTIMENTO DEGLI AFFARI ESTERI FEDERALE SVIZZERO,

dall'altra,

in appresso insieme denominate "parti partecipanti",

TENUTO CONTO

- della presenza della Forza di polizia internazionale delle Nazioni Unite (IPTF) in Bosnia-Erzegovina dal 1996 e dell'offerta dell'Unione europea di garantire il proseguimento, entro il 1o gennaio 2003, delle attività dell'IPTF in Bosnia-Erzegovina,

- dell'accettazione di tale offerta da parte della Bosnia-Erzegovina, mediante lo scambio di lettere in data 2 e 4 marzo 2002, che prevede tra l'altro la concessione, al gruppo di pianificazione dell'EUPM, dello status attualmente applicabile ai membri della Missione di vigilanza dell'Unione europea (EUMM) in Bosnia-Erzegovina,

- dell'adozione da parte del Consiglio dell'Unione europea, l'11 marzo 2002, dell'azione comune 2002/210/PESC relativa alla Missione di polizia dell'Unione europea (EUPM)(1) in Bosnia-Erzegovina, ai sensi della quale i paesi europei membri della NATO e non appartenenti all'Unione europea e gli altri Stati candidati all'adesione all'Unione europea, nonché altri Stati membri dell'OSCE non appartenenti all'Unione europea, che attualmente forniscono personale all'IPTF, sono invitati a contribuire all'EUPM,

- dell'accordo concluso in data 4 ottobre 2002 tra l'Unione europea e la Bosnia-Erzegovina sulle attività dell'EUPM in Bosnia-Erzegovina(2), incluse le disposizioni sullo status del personale dell'EUPM,

HANNO CONVENUTO QUANTO SEGUE:

Articolo 1

Contesto

Il governo della Confederazione svizzera, rappresentato dal dipartimento degli affari esteri federale svizzero, aderisce alle disposizioni dell'azione comune 2002/210/PESC relativa alla Missione di polizia dell'Unione europea (EUPM) in Bosnia-Erzegovina, incluso il relativo allegato sul mandato della missione dell'EUPM, adottata dal Consiglio dell'Unione europea l'11 marzo 2002, conformemente alle disposizioni stipulate negli articoli seguenti.

Articolo 2

Personale distaccato presso l'EUPM

1. Il governo della Confederazione svizzera, rappresentato dal dipartimento degli affari esteri federale svizzero, contribuisce all'EUPM distaccando quattro funzionari di polizia. Tale personale dovrebbe essere distaccato per un periodo minimo di un anno, tenendo conto della necessità di garantire un appropriato avvicendamento del personale distaccato.

2. Il governo della Confederazione svizzera, rappresentato dal dipartimento degli affari esteri federale svizzero, garantisce che il personale da essa distaccato presso l'EUPM effettui la propria missione conformemente alle disposizioni dell'azione comune 2002/210/PESC.

3. Il governo della Confederazione svizzera, rappresentato dal dipartimento degli affari esteri federale svizzero, informa a tempo debito l'EUPM e il segretariato generale del Consiglio dell'Unione europea di qualsiasi modifica del proprio contributo all'EUPM.

4. Il personale distaccato presso l'EUPM è sottoposto ad un esame medico approfondito e a vaccinazione ed è riconosciuto idoneo dal punto di vista medico all'esercizio delle sue funzioni da una competente autorità del governo della Confederazione svizzera, rappresentato dal dipartimento degli affari esteri federale svizzero. Una copia del relativo certificato accompagna il personale distaccato presso l'EUPM.

5. Il governo della Confederazione svizzera, rappresentato dal dipartimento degli affari esteri federale svizzero, sostiene i costi relativi al distacco dei funzionari di polizia e/o del personale civile internazionale da essa distaccati, inclusi gli stipendi, le indennità, le spese mediche, le assicurazioni e le spese di trasporto per e dalla Bosnia-Erzegovina.

Articolo 3

Status del personale distaccato presso l'EUPM

1. Al personale distaccato presso l'EUPM dal governo della Confederazione svizzera, rappresentato dal dipartimento degli affari esteri federale svizzero, si applica, sino al 31 dicembre 2002, l'accordo applicabile al gruppo di pianificazione dell'EUPM e, dal 1o gennaio 2003, l'accordo concluso il 4 ottobre 2002 tra l'Unione europea e la Bosnia-Erzegovina sulle attività dell'EUPM in Bosnia-Erzegovina.

2. Il governo della Confederazione svizzera, rappresentato dal dipartimento degli affari esteri federale svizzero, è responsabile per eventuali ricorsi connessi al distacco di un membro del personale dell'EUPM, presentati dal membro del personale in questione, o che lo riguardano. Il governo della Confederazione svizzera, rappresentato dal dipartimento degli affari esteri federale svizzero è responsabile di eventuali azioni nei confronti del membro del personale oggetto del distacco.

3. L'EUPM è una missione non armata e in quanto tale non ha regole di ingaggio.

4. I funzionari di polizia distaccati indossano in servizio l'uniforme della propria polizia nazionale. Berretti e mostrine sono forniti dall'EUPM.

Articolo 4

Catena di comando

1. Il contributo del governo della Confederazione svizzera, rappresentato dal dipartimento degli affari esteri federale svizzero, all'EUPM non pregiudica l'autonomia decisionale dell'Unione. Il personale distaccato dal governo della Confederazione svizzera, rappresentato dal dipartimento degli affari esteri federale svizzero esercita le sue funzioni e conforma la sua condotta agli interessi dell'EUPM.

2. Tutti i membri del personale dell'EUPM restano pienamente subordinati alle rispettive autorità nazionali.

3. Le autorità nazionali trasferiscono il comando operativo (OPCOM) al capomissione/responsabile della polizia dell'EUPM, il quale esercita tale comando attraverso una struttura gerarchica di comando e controllo.

4. Il capomissione/responsabile della polizia guida l'EUPM e ne assume la gestione quotidiana.

5. Il governo della Confederazione svizzera, rappresentato dal dipartimento degli affari esteri federale svizzero, ha gli stessi diritti e gli stessi obblighi, in termini di gestione quotidiana delle operazioni, degli Stati membri dell'Unione europea che partecipano all'operazione, conformemente all'articolo 8, paragrafo 2, dell'azione comune 2002/210/PESC. Ciò vale in loco nel normale corso dell'operazione, ed anche nel quartier generale della missione di polizia.

6. Il capomissione/responsabile della polizia dell'EUPM è responsabile del controllo disciplinare sul personale della missione. Se del caso, l'azione disciplinare è esercitata dall'autorità nazionale interessata.

7. Un punto di contatto del contingente nazionale (NPC) è nominato dal governo della Confederazione svizzera, rappresentato dal dipartimento degli affari esteri federale svizzero, per rappresentarne il contingente nazionale in seno alla missione. L'NPC riferisce al capomissione/responsabile della polizia dell'EUPM su questioni nazionali ed è responsabile della disciplina giornaliera del contingente.

8. La decisione dell'Unione europea di terminare l'operazione sarà presa previa consultazione del governo della Confederazione svizzera, rappresentato dal dipartimento degli affari esteri federale svizzero, sempreché tale Stato contribuisca ancora all'EUPM alla data di conclusione della missione.

Articolo 5

Informazioni classificate

Il governo della Confederazione svizzera, rappresentato dal dipartimento degli affari esteri federale svizzero, adotta le misure adeguate per garantire che, nel trattare informazioni classificate UE, il proprio personale distaccato presso l'EUPM rispetti le norme di sicurezza del Consiglio dell'Unione europea, contenute nella decisione 2001/264/CE del Consiglio(3).

Articolo 6

Contributi ai costi operativi

1. Il governo della Confederazione svizzera, rappresentato dal dipartimento degli affari esteri federale svizzero, contribuisce ai costi operativi dell'EUPM per un importo annuo pari a 25000 EUR. Il governo della Confederazione svizzera, rappresentato dal dipartimento degli affari esteri federale svizzero, contempla la possibilità di fornire su base volontaria contributi supplementari a tali costi operativi, tenendo conto dei propri mezzi e del proprio livello di partecipazione.

2. È firmato un accordo tra il capomissione/responsabile della polizia dell'EUPM e i pertinenti servizi amministrativi del governo della Confederazione svizzera, rappresentato dal dipartimento degli affari esteri federale svizzero, sui contributi del governo della Confederazione svizzera, rappresentato dal dipartimento degli affari esteri federale svizzero, ai costi operativi dell'EUPM. Tale accordo contempla i seguenti elementi:

a) l'importo in questione, compresi eventuali contributi supplementari su base volontaria;

b) le modalità di pagamento e di gestione dell'importo in questione;

c) il sistema di verifica riguardante il controllo e l'audit dell'importo in questione, ove opportuno.

3. Il governo della Confederazione svizzera, rappresentato dal dipartimento degli affari esteri federale svizzero, comunica formalmente all'EUPM e al segretariato generale del Consiglio dell'Unione europea l'importo complessivo del proprio contributo ai costi operativi entro il 15 novembre 2002 e, successivamente, entro il 1o novembre di ogni anno, e conclude l'accordo finanziario entro il 15 dicembre di ogni anno.

4. I contributi del governo della Confederazione svizzera, rappresentato dal dipartimento degli affari esteri federale svizzero, ai costi operativi dell'EUPM sono depositati entro il 31 marzo di ogni anno sul conto bancario che sarà indicato al suddetto Stato.

Articolo 7

Inadempienza

Qualora una delle parti partecipanti non adempia agli obblighi che ad essa incombono ai sensi degli articoli precedenti, l'altra parte ha diritto a recedere dall'accordo previo preavviso di due mesi.

Articolo 8

Entrata in vigore

Il presente accordo entra in vigore alla data della firma. Esso resta in vigore per la durata del contributo del governo della Confederazione svizzera, rappresentato dal dipartimento degli affari esteri federale svizzero, all'EUPM.

Fatto a Bruxelles, addì 11 dicembre 2002, in lingua inglese in quattro copie.

Per l'Unione europea

Per il governo della Confederazione svizzera, rappresentato dal dipartimento degli affari esteri federale

(1) GU L 70 del 13.3.2002, pag. 1.

(2) GU L 293 del 29.10.2002, pag. 2.

(3) GU L 101 dell'11.4.2001, pag. 1.

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