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Document 22002D0045

    Decisione del Comitato misto SEE n. 45/2002, del 19 aprile 2002, che modifica l'allegato XXI (statistiche) dell'accordo SEE

    GU L 154 del 13.6.2002, p. 32–33 (ES, DA, DE, EL, EN, FR, IT, NL, PT, FI, SV)

    Questo documento è stato pubblicato in edizioni speciali (CS, ET, LV, LT, HU, MT, PL, SK, SL, BG, RO, HR)

    Legal status of the document In force

    ELI: http://data.europa.eu/eli/dec/2002/45(2)/oj

    22002D0045

    Decisione del Comitato misto SEE n. 45/2002, del 19 aprile 2002, che modifica l'allegato XXI (statistiche) dell'accordo SEE

    Gazzetta ufficiale n. L 154 del 13/06/2002 pag. 0032 - 0033


    Decisione del Comitato misto SEE

    n. 45/2002

    del 19 aprile 2002

    che modifica l'allegato XXI (statistiche) dell'accordo SEE

    IL COMITATO MISTO SEE,

    visto l'accordo sullo Spazio economico europeo, come modificato dal protocollo che adegua l'accordo sullo Spazio economico europeo (in prosieguo: "l'accordo"), in particolare l'articolo 98,

    considerando quanto segue:

    (1) L'allegato XXI dell'accordo è stato modificato dalla decisione n. 25/2002 del Comitato misto SEE del 1o marzo 2002(1).

    (2) Occorre integrare nell'accordo il regolamento (CE) n. 1920/2001 della Commissione, del 28 settembre 2001, recante modalità d'applicazione del regolamento (CE) n. 2494/95 del Consiglio per quanto riguarda le norme minime per il trattamento degli oneri proporzionali al valore dell'operazione negli indici dei prezzi a consumo armonizzati e modifica del regolamento (CE) n. 2214/96(2), rettificato da GU L 295 del 13.11.2001, pag. 34.

    (3) Occorre integrare nell'accordo il regolamento (CE) n. 1921/2001 della Commissione, del 28 settembre 2001, che stabilisce le modalità di applicazione del regolamento (CE) n. 2494/95 del Consiglio per quanto riguarda le norme minime per le revisioni degli indici dei prezzi al consumo armonizzati e recante modifica del regolamento (CE) n. 2602/2000(3), rettificato da GU L 295 del 13.11. 2001, pag. 34,

    DECIDE:

    Articolo 1

    L'allegato XXI dell'accordo è modificato come segue:

    1) al punto 19c [regolamento (CE) n. 2214/96 della Commissione] è inserito il seguente trattino:

    "- 32001 R 1920: regolamento (CE) n. 1920/2001 della Commissione, del 28 settembre 2001 (GU L 261 del 29.9.2001, pag. 46), rettificato da GU L 295 del 13.11.2001, pag. 34.";

    2) al punto 19l [regolamento (CE) n. 2602/2000 della Commissione] è inserito quanto segue:

    ", modificato da:

    - 32001 R 1921: regolamento (CE) n. 1921/2001 della Commissione, del 28 settembre 2001 (GU L 261 del 29.9.2001, pag. 49), rettificato da GU L 295 del 13.11.2001, pag. 34.";

    3) dopo il punto 19l [regolamento (CE) n. 2602/2000 della Commissione] sono inseriti i punti seguenti:

    "19m. 32001 R 1920: regolamento (CE) n. 1920/2001 della Commissione, del 28 settembre 2001, recante modalità d'applicazione del regolamento (CE) n. 2494/95 del Consiglio per quanto riguarda le norme minime per il trattamento degli oneri proporzionali al valore dell'operazione negli indici dei prezzi a consumo armonizzati e modifica del regolamento (CE) n. 2214/96 (GU L 261 del 29.9.2001, pag. 46), rettificato da GU L 295 del 13.11.2001, pag. 34.

    19n. 32001 R 1921: regolamento (CE) n. 1921/2001 della Commissione, del 28 settembre 2001, che stabilisce le modalità di applicazione del regolamento (CE) n. 2494/95 del Consiglio per quanto riguarda le norme minime per le revisioni degli indici dei prezzi al consumo armonizzati e recante modifica del regolamento (CE) n. 2602/2000 (GU L 261 del 29.9.2001, pag. 49), rettificato da GU L 295 del 13.11.2001, pag. 34."

    Articolo 2

    I testi dei regolamenti (CE) n. 1920/2001 e (CE) n. 1921/2001 nelle lingue islandese e norvegese, da pubblicare nel supplemento SEE della Gazzetta ufficiale delle Comunità europee, fanno fede.

    Articolo 3

    La presente decisione entra in vigore il 20 aprile 2002, a condizione che tutte le notificazioni previste dall'articolo 103, paragrafo 1, dell'accordo(4) siano pervenute al Comitato misto SEE.

    Articolo 4

    La presente decisione è pubblicata nella sezione SEE e nel supplemento SEE della Gazzetta ufficiale delle Comunità europee.

    Fatto a Bruxelles, il 19 aprile 2002.

    Per il Comitato misto SEE

    Il Presidente

    P. Westerlund

    (1) GU L 110 del 25.4.2002, pag. 27.

    (2) GU L 261 del 29.9.2001, pag. 46.

    (3) GU L 261 del 29.9.2001, pag. 49.

    (4) Non è stata comunicata l'esistenza di obblighi costituzionali.

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