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Document 22001D0280

    2001/280/CE: Decisione n. 2/2001 del Consiglio di associazione UE-Lituania, del 22 febbraio 2001, che adotta le norme di attuazione per l'applicazione delle disposizioni relative agli aiuti di Stato di cui all'articolo 64, paragrafo 1, punto iii) e paragrafo 2 ai sensi dell'articolo 64, paragrafo 3, dell'accordo europeo che istituisce un'associazione tra le Comunità europee e i loro Stati membri, da una parte, e la Repubblica di Lituania, dall'altra

    GU L 98 del 7.4.2001, p. 19–22 (ES, DA, DE, EL, EN, FR, IT, NL, PT, FI, SV)

    Legal status of the document In force

    ELI: http://data.europa.eu/eli/dec/2001/280/oj

    22001D0280

    2001/280/CE: Decisione n. 2/2001 del Consiglio di associazione UE-Lituania, del 22 febbraio 2001, che adotta le norme di attuazione per l'applicazione delle disposizioni relative agli aiuti di Stato di cui all'articolo 64, paragrafo 1, punto iii) e paragrafo 2 ai sensi dell'articolo 64, paragrafo 3, dell'accordo europeo che istituisce un'associazione tra le Comunità europee e i loro Stati membri, da una parte, e la Repubblica di Lituania, dall'altra

    Gazzetta ufficiale n. L 098 del 07/04/2001 pag. 0019 - 0022


    Decisione n. 2/2001 del Consiglio di associazione UE-Lituania

    del 22 febbraio 2001

    che adotta le norme di attuazione per l'applicazione delle disposizioni relative agli aiuti di Stato di cui all'articolo 64, paragrafo 1, punto iii) e paragrafo 2 ai sensi dell'articolo 64, paragrafo 3, dell'accordo europeo che istituisce un'associazione tra le Comunità europee e i loro Stati membri, da una parte, e la Repubblica di Lituania, dall'altra

    (2001/280/CE)

    IL CONSIGLIO DI ASSOCIAZIONE,

    visto l'accordo europeo che istituisce un'associazione tra le Comunità europee e i loro Stati membri, da una parte, e la Repubblica di Lituania, dall'altra, in particolare l'articolo 64, paragrafo 3,

    considerando quanto segue:

    (1) L'articolo 64, paragrafo 3, dell'accordo europeo stabilisce che, entro il 31 dicembre 1997, il Consiglio di associazione adotta mediante decisione le norme necessarie per l'attuazione dei paragrafi 1 e 2 di tale articolo.

    (2) A norma dell'articolo 64, paragrafo 2, dell'accordo europeo, il concetto di "aiuto statale" di cui all'articolo 64, paragrafo 1, punto iii), di tale accordo è determinato secondo i criteri derivanti dall'applicazione delle disposizioni dell'articolo 87 del trattato che istituisce la Comunità europea, e comprende pertanto tutti gli aiuti concessi dallo Stato, o mediante risorse statali, sotto qualsiasi forma che, favorendo talune imprese o talune produzioni, falsino o minaccino di falsare la concorrenza nella misura in cui possono incidere sugli scambi tra la Comunità europea e la Repubblica di Lituania (aiuti di Stato).

    (3) La Repubblica di Lituania designerà un'istituzione o un'amministrazione nazionale quale organismo di controllo competente in materia di aiuti di Stato.

    (4) Tale organismo di controllo sarà responsabile dell'analisi dei singoli aiuti concessi e dei programmi di aiuti già in essere o futuri nella Repubblica di Lituania ed esprimerà un parere sulla loro compatibilità con l'articolo 64, paragrafo 1, punto iii) e paragrafo 2 dell'accordo europeo.

    (5) Nel predisporre le norme necessarie per garantire un controllo efficace, la Repubblica di Lituania si accerterà, in particolare, che l'organismo di controllo riceva tempestivamente tutte le informazioni utili dagli altri servizi governativi a livello centrale, regionale e locale.

    (6) La Commissione delle Comunità europee assisterà detto organismo di controllo provvedendo, nell'ambito dei pertinenti programmi comunitari, alla documentazione, alla formazione, ai viaggi di studio e ad altre forme di assistenza tecnica connesse,

    DECIDE:

    Articolo 1

    Sono adottate le norme di attuazione per l'applicazione delle disposizioni relative agli aiuti di Stato di cui all'articolo 64, paragrafo 1, punto iii) e paragrafo 2 ai sensi dell'articolo 64, paragrafo 3, dell'accordo europeo che istituisce un'associazione tra le Comunità europee e i loro Stati membri, da una parte, e la Repubblica di Lituania, dall'altra.

    Articolo 2

    Le suddette norme di attuazione entrano in vigore il primo giorno del mese successivo a quello della loro adozione.

    Fatto a Bruxelles, addì 22 febbraio 2001.

    Per il Consiglio di associazione

    Il Presidente

    Α. Valionis

    Norme di attuazione

    per l'applicazione delle disposizioni relative agli aiuti di Stato di cui all'articolo 64, paragrafo 1, punto iii) e paragrafo 2 ai sensi dell'articolo 64, paragrafo 3, dell'accordo europeo che istituisce un'associazione tra le Comunità europee e i loro Stati membri, da una parte, e la Repubblica di Lituania, dall'altra

    SORVEGLIANZA DEGLI AIUTI DI STATO DA PARTE DEGLI ORGANISMI DI CONTROLLO

    Articolo 1

    Sorveglianza degli aiuti di Stato da parte degli organismi di controllo

    Fatte salve le norme procedurali in vigore nella Comunità europea ("la Comunità") e nella Repubblica di Lituania, gli organismi di controllo competenti della Comunità e della Repubblica di Lituania esaminano e valutano la compatibilità con l'accordo europeo degli aiuti di Stato rispettivamente concessi. Gli organismi di controllo sono per la Comunità la Commissione delle Comunità europee ("la Commissione") e per la Repubblica di Lituania l'Ufficio statale per la concorrenza e la protezione dei consumatori.

    ORIENTAMENTI PER LA VALUTAZIONE DEI SINGOLI CASI

    Articolo 2

    Criteri di compatibilità

    1. La compatibilità dei singoli aiuti concessi e dei programmi di aiuti con le disposizioni dell'accordo europeo, di cui all'articolo 1 delle presenti norme, è valutata in base ai criteri derivanti dall'applicazione delle disposizioni dell'articolo 87 del trattato che istituisce la Comunità europea, compresi il diritto derivato presente e futuro, i quadri, gli orientamenti e gli altri atti amministrativi pertinenti in vigore nella Comunità, nonché la giurisprudenza del Tribunale di primo grado e della Corte di giustizia delle Comunità europee, e alle eventuali decisioni del Consiglio di associazione adottate ai sensi dell'articolo 4, paragrafo 3.

    Se gli aiuti concessi o i programmi di aiuti sono destinati a prodotti contemplati dal trattato che istituisce la Comunità europea del carbone e dell'acciaio, la prima frase del presente paragrafo è totalmente applicabile, con la sola differenza che la valutazione è effettuata in base ai criteri derivanti dall'applicazione delle norme relative agli aiuti di Stato del trattato che istituisce la Comunità europea del carbone e dell'acciaio anziché in base ai criteri derivanti dall'applicazione delle norme dell'articolo 87 del trattato che istituisce la Comunità europea.

    2. L'organismo di controllo della Repubblica di Lituania è informato di tutti gli atti connessi all'adozione, all'abolizione o alla modifica dei criteri di compatibilità comunitari di cui al paragrafo 1 che non sono pubblicati ma sui quali si richiama specificamente l'attenzione di tutti gli Stati membri.

    3. Se la Repubblica di Lituania non solleva obiezioni entro tre mesi dalla data in cui ha ricevuto le informazioni ufficiali al loro riguardo, tali cambiamenti diventano criteri di compatibilità ai sensi del paragrafo 1 del presente articolo. Se invece la Repubblica di Lituania solleva obiezioni circa tali cambiamenti e tenendo conto del ravvicinamento delle legislazioni previsto dall'accordo europeo, si tengono consultazioni conformemente agli articoli 7 e 8 delle presenti norme.

    4. Gli stessi principi si applicano a qualsiasi altro cambiamento di rilievo della politica comunitaria in materia di aiuti di Stato.

    Articolo 3

    Aiuti di entità trascurabile

    Si considera che i programmi di aiuti o i singoli aiuti concessi che non comportano aiuti all'esportazione e che non superano la soglia applicabile nella Comunità per gli aiuti di entità trascurabile(1) abbiano effetti trascurabili sulla concorrenza e sugli scambi tra le parti; tali aiuti e programmi non sono pertanto soggetti alle presenti norme. Il presente articolo non si applica alle industrie contemplate dal trattato che istituisce la Comunità europea del carbone e dell'acciaio, alle costruzioni navali, ai trasporti o agli aiuti per le spese relative all'agricoltura o alla pesca.

    Articolo 4

    Deroghe

    1. A norma e nei limiti dell'articolo 64, paragrafo 4, lettera a), dell'accordo europeo, la Repubblica di Lituania è assimilata alle regioni della Comunità di cui all'articolo 87, paragrafo 3, lettera a), del trattato che istituisce la Comunità europea.

    2. Gli organismi di controllo valutano congiuntamente le intensità massime degli aiuti e la copertura regionale specifica delle aree della Repubblica di Lituania che possono beneficiare degli aiuti regionali nazionali. Essi presentano una proposta comune al Comitato di associazione, che adotta una decisione in tal senso.

    3. Gli organismi di controllo possono, se necessario e su richiesta della Repubblica di Lituania valutare congiuntamente i problemi sollevati dall'applicazione dell'"acquis communautaire" nel settore degli aiuti di Stato concessi dalla Repubblica di Lituania durante il completamento della transizione verso l'economia di mercato. La valutazione di tali problemi non potrà riguardare i settori dell'agricoltura, della pesca, del carbone e dell'acciaio, né i settori sensibili (automobili, fibre sintetiche e costruzione navale) per i quali esistono regimi comunitari specifici. Gli organismi di controllo presentano, se del caso, una proposta congiunta al Consiglio di associazione che può prendere una decisione.

    PROCEDURE DI CONSULTAZIONE E SOLUZIONE DEI PROBLEMI

    Articolo 5

    Esame di determinati aiuti

    1. Qualora l'importo degli aiuti in questione superi i 3 milioni di EUR, l'organismo di controllo competente può sottoporre all'esame del sottocomitato competente in materia di politica della concorrenza e aiuti di Stato i programmi di aiuti o i singoli aiuti concessi, a prescindere dal fatto che questi rientrino o meno nei quadri e negli orientamenti della Comunità. Il sottocomitato può presentare una relazione al Comitato di associazione, che può adottare opportune decisioni o formulare opportune raccomandazioni in merito alla compatibilità del programma di aiuti o dell'aiuto concesso con l'accordo europeo e con le presenti norme.

    2. Lo scopo principale di tali decisioni o raccomandazioni è evitare il ricorso a misure di difesa commerciale a seguito dell'aiuto in questione.

    3. Il Comitato di associazione può decidere di estendere ulteriormente le possibilità di esame previste nel presente articolo.

    Articolo 6

    Richiesta di informazioni

    Se l'organismo di controllo di una parte ritiene che un programma di aiuti o un singolo aiuto concesso leda interessi rilevanti di tale parte, esso può chiedere informazioni in merito all'organismo competente. In ogni caso, ciascun organismo di controllo ha cura di informare l'altro sugli sviluppi più rilevanti che possano presentare un interesse pratico per quest'ultimo.

    Articolo 7

    Consultazioni e cortesia

    1. Se la Commissione o l'organismo di controllo della Repubblica di Lituania ritengono che la concessione di un aiuto di Stato sul territorio di competenza dell'altro organismo pregiudichi in misura considerevole importanti interessi per quanto li riguarda, possono chiedere l'avvio di consultazioni con l'altro organismo e successivamente possono chiedere che l'organismo di controllo dell'altra parte avvii le opportune procedure per rimediare alla situazione. Ciò lascia impregiudicata qualsiasi azione intrapresa a norma della pertinente legislazione della parte rispettiva e non incide sulla piena autonomia della decisione finale presa dall'organismo interpellato nel contesto dell'accordo europeo.

    2. L'organismo di controllo interpellato esamina con la debita attenzione le osservazioni e gli elementi oggettivi presentati dall'organismo richiedente, in particolare per quanto riguarda gli effetti pregiudizievoli per gli interessi importanti della parte richiedente ad esso segnalati.

    3. Fatti salvi i rispettivi diritti e obblighi, gli organismi di controllo che partecipano alle consultazioni previste ai sensi del presente articolo cercano di trovare, entro tre mesi, una soluzione accettabile per entrambe le parti tenendo conto dei rispettivi importanti interessi in gioco.

    Articolo 8

    Soluzione dei problemi

    1. Se le consultazioni di cui all'articolo 7 non permettono di trovare una soluzione soddisfacente per entrambe le parti, su richiesta di una delle parti ed entro tre mesi dalla richiesta si procede a uno scambio di opinioni nell'ambito del sottocomitato competente in materia di politica della concorrenza e aiuti di Stato istituito nel quadro dell'accordo europeo.

    2. Se tale scambio di opinioni non consente di trovare una soluzione accettabile per entrambe le parti, oppure una volta scaduto il termine di cui al paragrafo 1, la questione può essere sottoposta al Comitato di associazione, che può formulare opportune raccomandazioni per risolvere le controversie.

    3. Tali procedure lasciano impregiudicata qualsiasi azione intrapresa a norma dell'articolo 64, paragrafo 6, dell'accordo europeo. Gli strumenti commerciali, tuttavia, dovrebbero essere usati solo in mancanza di altre soluzioni.

    Articolo 9

    Segretezza e riservatezza delle informazioni

    1. Con riferimento all'articolo 64, paragrafo 7, dell'accordo europeo, nessuno dei due organismi di controllo è tenuto a fornire informazioni all'altro organismo di controllo se la comunicazione di tali informazioni è vietata dalla legislazione dell'organismo in possesso di tali informazioni.

    2. Ciascun organismo di controllo accetta di mantenere la riservatezza di qualsiasi informazione fornitagli dall'altro organismo in via confidenziale.

    TRASPARENZA

    Articolo 10

    Inventario

    1. Nel quadro dei programmi comunitari pertinenti, la Commissione aiuta la Repubblica di Lituania a redigere, e successivamente ad aggiornare, sulle stesse basi della Comunità, l'inventario dei suoi programmi di aiuti e dei singoli aiuti concessi onde garantire e migliorare costantemente la trasparenza.

    2. La Commissione informa periodicamente la Repubblica di Lituania della documentazione elaborata per scopi analoghi in rapporto agli Stati membri della Comunità.

    Articolo 11

    Informazione reciproca

    Entrambe le parti garantiscono la trasparenza in materia di aiuti di Stato procedendo, su basi regolari e reciproche, a opportune pubblicazioni e a scambi di informazioni sulla loro politica in materia.

    VARIE

    Articolo 12

    Assistenza amministrativa (lingue)

    La Commissione e l'organismo di controllo della Repubblica di Lituania provvedono agli aspetti pratici della reciproca assistenza o trovano altre soluzioni appropriate per quanto riguarda, in particolare, il problema delle traduzioni.

    (1) Attualmente, la soglia per gli aiuti di entità trascurabile applicabile nella Comunità ai sensi della comunicazione della Commissione relativa agli aiuti de minimis (GU C 68 del 6.3.1996, pag. 9) è un totale di 100000 EUR di aiuti per impresa in un periodo di tre anni.

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