EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 22001A1227(09)

Protocollo aggiuntivo di adeguamento degli aspetti commerciali dell'accordo di stabilizzazione e di associazione tra le Comunità europee e i loro Stati membri, da una parte, e la Repubblica di Croazia, dall'altra, per tenere conto dei risultati dei negoziati tra le parti riguardanti concessioni preferenziali reciproche per taluni vini, il riconoscimento, la protezione e il loro controllo reciproci delle denominazioni di vini, nonché il riconoscimento, la protezione e il controllo reciproci delle denominazioni di bevande spiritose e bevande aromatizzate

GU L 342 del 27.12.2001, p. 45–47 (ES, DA, DE, EL, EN, FR, IT, NL, PT, FI, SV)

Questo documento è stato pubblicato in edizioni speciali (CS, ET, LV, LT, HU, MT, PL, SK, SL, BG, RO)

Legal status of the document In force

ELI: http://data.europa.eu/eli/prot/2001/918/oj

Related Council decision

22001A1227(09)

Protocollo aggiuntivo di adeguamento degli aspetti commerciali dell'accordo di stabilizzazione e di associazione tra le Comunità europee e i loro Stati membri, da una parte, e la Repubblica di Croazia, dall'altra, per tenere conto dei risultati dei negoziati tra le parti riguardanti concessioni preferenziali reciproche per taluni vini, il riconoscimento, la protezione e il loro controllo reciproci delle denominazioni di vini, nonché il riconoscimento, la protezione e il controllo reciproci delle denominazioni di bevande spiritose e bevande aromatizzate

Gazzetta ufficiale n. L 342 del 27/12/2001 pag. 0045 - 0047


Protocollo aggiuntivo

di adeguamento degli aspetti commerciali dell'accordo di stabilizzazione e di associazione tra le Comunità europee e i loro Stati membri, da una parte, e la Repubblica di Croazia, dall'altra, per tenere conto dei risultati dei negoziati tra le parti riguardanti concessioni preferenziali reciproche per taluni vini, il riconoscimento, la protezione e il loro controllo reciproci delle denominazioni di vini, nonché il riconoscimento, la protezione e il controllo reciproci delle denominazioni di bevande spiritose e bevande aromatizzate

LA COMUNITÀ EUROPEA, in appresso denominata la "Comunità",

da una parte, e

LA REPUBBLICA DI CROAZIA, in appresso denominata "Croazia",

dall'altra,

in appresso denominate "parti contraenti",

CONSIDERANDO che l'accordo di stabilizzazione e di associazione tra le Comunità europee e i loro Stati membri, da una parte, e la Repubblica di Croazia, dall'altra, è stato siglato a Bruxelles il 14 maggio 2001 ed è stato firmato a Lussemburgo il 29 ottobre 2001;

CONSIDERANDO che, a norma dell'articolo 27, paragrafo 4, di tale accordo, dev'essere ancora negoziato un accordo sui vini e sulle bevande spiritose;

CONSIDERANDO che un accordo interinale garantirà lo sviluppo dei legami commerciali mediante l'istituzione di una relazione contrattuale e attuerà il più rapidamente possibile le disposizioni dell'accordo di stabilizzazione e di associazione relative agli scambi e alle questioni commerciali. Tale accordo interinale è stato siglato il 10 luglio 2001 e firmato il 29 ottobre 2001 e dovrebbe applicarsi dal 1o gennaio 2002. L'accordo interinale ribadisce all'articolo 14, paragrafo 4, l'impegno a concludere un protocollo distinto sui vini e sulle bevande spiritose;

CONSIDERANDO che su tale base sono stati svolti e conclusi negoziati tra le parti;

CONSIDERANDO che, al fine di assicurare la coerenza con il processo generale di stabilizzazione, l'accordo sui vini e sulle bevande spiritose dev'essere integrato nell'accordo di stabilizzazione e di associazione in forma di protocollo;

CONSIDERANDO che il presente protocollo sui vini e le bevande spiritose dovrebbe entrare in vigore contestualmente all'accordo di stabilizzazione e di associazione;

CONSIDERANDO che a tal fine occorre attuare il più rapidamente possibile le disposizioni del presente protocollo;

DESIDERANDO migliorare le condizioni di commercializzazione dei vini, delle bevande spiritose e delle bevande aromatizzate sui rispettivi mercati secondo principi di qualità, mutuo vantaggio e reciprocità,

TENENDO CONTO dell'interesse di entrambe le parti contraenti alla protezione e al controllo reciproci delle denominazioni di vini, bevande spiritose e bevande aromatizzate,

HANNO CONVENUTO QUANTO SEGUE:

Articolo 1

Il presente protocollo comprende i seguenti elementi:

1) un accordo in merito a concessioni commerciali preferenziali reciproche per taluni vini (di cui all'allegato I del presente protocollo);

2) un accordo sul riconoscimento, la protezione e il controllo reciproci delle denominazioni di vini (di cui all'allegato II del presente protocollo);

3) un accordo sul riconoscimento, la protezione e il controllo reciproci delle denominazioni di bevande spiritose e bevande aromatizzate (di cui all'allegato III del presente protocollo).

Gli elenchi di cui, rispettivamente, all'articolo 5 dell'accordo indicato al punto 2 e all'articolo 5 dell'accordo indicato al punto 3 saranno in seguito redatti e approvati secondo la procedura prevista ai rispettivi articoli 13 e 14 di tali accordi.

Articolo 2

Il presente protocollo e i suoi allegati sono parte integrante dell'accordo di stabilizzazione e di associazione.

Articolo 3

Il presente protocollo è approvato dalla Comunità e dalla Repubblica di Croazia secondo le rispettive procedure. Le parti contraenti adottano le misure necessarie per attuare il presente protocollo.

Le parti contraenti si notificano reciprocamente l'avvenuto espletamento delle procedure corrispondenti di cui al primo comma del presente articolo.

Articolo 4

Il presente protocollo entra in vigore contestualmente all'accordo di stabilizzazione e di associazione.

Articolo 5

Il presente protocollo è redatto in due esemplari in ciascuna delle lingue ufficiali delle parti contraenti, ciascun testo facente ugualmente fede.

Hecho en Zagreb, el siete de diciembre del dos mil uno.

Udfærdiget i Zagreb den syvende december to tusind og en.

Geschehen zu Zagreb am siebten Dezember zweitausendundeins.

Έγινε στο Ζάγκρεμπ, στις εφτά Δεκεμβρίου δύο χιλιάδες ένα.

Done at Zagreb on the seventh day of December in the year two thousand and one.

Fait à Zagreb, le sept décembre deux mille un.

Fatto a Zagabria, addì sette dicembre duemilauno.

Gedaan te Zagreb, de zevende december tweeduizendeneen.

Feito em Zagrebe, em sete de Dezembro de dois mil e um.

Tehty Zagrebissa seitsemäntenä päivänä joulukuuta vuonna kaksituhattayksi.

Som skedde i Zagreb den sjunde december tjugohundraett.

Sastavljeno u Zagrebu dana sedmog prosinca dvijetisucé i prve godine.

Por la Comunidad Europea

For Det Europæiske Fællesskab

Für die Europäische Gemeinschaft

Για την Ευρωπαϊκή Κοινότητα

For the European Community

Pour la Communauté européenne

Per la Comunità europea

Voor de Europese Gemeenschap

Pela Comunidade Europeia

Euroopan yhteisön puolesta

På Europeiska gemenskapens vägnar

>PIC FILE= "L_2001342IT.004701.TIF">

Za Republiku Hrvatsku

>PIC FILE= "L_2001342IT.004702.TIF">

Top