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Document 22000D1019(11)

Decisione del Comitato misto SEE n. 38/1999, del 30 marzo 1999, che modifica l'allegato XIII (trasporti) e il protocollo 37 dell'accordo SEE

GU L 266 del 19.10.2000, p. 27–44 (ES, DA, DE, EL, EN, FR, IT, NL, PT, FI, SV)

Questo documento è stato pubblicato in edizioni speciali (CS, ET, LV, LT, HU, MT, PL, SK, SL, BG, RO, HR)

Legal status of the document In force

ELI: http://data.europa.eu/eli/dec/1999/38(2)/oj

22000D1019(11)

Decisione del Comitato misto SEE n. 38/1999, del 30 marzo 1999, che modifica l'allegato XIII (trasporti) e il protocollo 37 dell'accordo SEE

Gazzetta ufficiale n. L 266 del 19/10/2000 pag. 0027 - 0044


Decisione del Comitato misto SEE

n. 38/1999

del 30 marzo 1999

che modifica l'allegato XIII (trasporti) e il protocollo 37 dell'accordo SEE

IL COMITATO MISTO SEE,

visto l'accordo sullo Spazio economico europeo, modificato dal protocollo di adattamento di detto accordo, in appresso denominato "l'accordo", in particolare l'articolo 98,

considerando quanto segue:

(1) L'allegato XIII dell'accordo è stato modificato dalla decisione n. 15/1999 del Comitato misto SEE, del 29 gennaio 1999(1).

(2) Nell'accordo è inserita la decisione 78/174/CEE del Consiglio, del 20 febbraio 1978, che istituisce una procedura di consultazione e crea un comitato in materia di infrastrutture dei trasporti(2).

(3) Il comitato in materia di infrastrutture dei trasporti istituito dalla decisione 78/174/CEE del Consiglio è indicato nel protocollo 37 dell'accordo come un comitato di cui fanno parte anche esperti degli Stati EFTA.

(4) La decisione 78/174/CEE è abrogata dalla decisione n. 1692/96/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 luglio 1996, sugli orientamenti comunitari per lo sviluppo della rete transeuropea dei trasporti(3).

(5) La decisione n. 1692/96/CE prevede che la rete venga collegata alle reti, fra l'altro, degli Stati EFTA, promuovendo al tempo stesso l'interoperabilità e l'accesso a tali reti.

(6) La decisione n. 1692/96/CE istituisce un comitato della rete transeuropea dei trasporti.

(7) Occorre integrare nell'accordo la decisione n. 1692/96/CE,

DECIDE:

Articolo 1

Nell'allegato XIII (trasporti) dell'accordo, le parole "APPENDICE 1" sono sostituite da "APPENDICE 2", "APPENDICE 2" da "APPENDICE 3", "APPENDICE 3" da "APPENDICE 4" e "APPENDICE 4" da "APPENDICE 5".

Articolo 2

Il punto 5 (decisione 78/174/CEE del Consiglio) nell'allegato XIII dell'accordo è sostituito dal testo seguente:

"5. 396 D 1692: decisione n. 1692/96/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 luglio 1996, sugli orientamenti comunitari per lo sviluppo della rete transeuropea dei trasporti (GU L 228 del 9.9.1996, pag. 1), modificata dalla GU L 15 del 17.1.1997, pag. 1.

Ai fini dell'accordo, le disposizioni della decisione vengono modificate come in appresso:

a) all'articolo 1, paragrafo 2, le parole 'gli Stati membri e, se del caso, la Comunità' sono sostituite da 'le parti contraenti dell'accordo SEE', e le parole 'fatto salvo l'impegno finanziario di uno Stato membro o della Comunità' da 'fatto salvo l'impegno finanziario di una parte contraente dell'accordo SEE';

b) all'articolo 1, paragrafo 3, la parola 'trattato' è sostituita da 'accordo SEE';

c) all'articolo 2, paragrafo 2, lettera a), le parole 'gli obiettivi comunitari' sono sostituite da 'gli obiettivi di cui all'accordo SEE';

d) all'articolo 2, paragrafo 2, lettera h), le parole 'gli Stati dell'Associazione europea di libero scambio (EFTA)' sono sostituite da 'Svizzera', e le parole 'agli interessi della Comunità' da 'agli interessi delle parti contraenti dell'accordo SEE';

e) all'articolo 4, prima riga, le parole 'azione della Comunità' sono sostituite da 'misure adottate dalle parti contraenti dell'accordo SEE' e, alla lettera i), le parole 'gli obiettivi perseguiti dalla Comunità' sono sostituite da 'gli obiettivi perseguiti dalla parti contraenti dell'accordo SEE';

f) all'articolo 6, la parola 'Comunità' è sostituita da 'parti contraenti dell'accordo SEE', e non si applica l'espressione 'secondo le procedure adeguate previste dal trattato';

g) all'articolo 7, paragrafo 1, la parola 'trattato' è sostituita da 'accordo SEE';

h) all'articolo 8, paragrafo 1, le parole 'e applicando la direttiva 92/43/CEE' non si applicano e, all'articolo 8, paragrafo 2, lettera b), la parola 'Unione' è sostituita da 'territori delle parti contraenti dell'accordo SEE';

i) nella sezione 2 (rete stradale) dell'allegato I della decisione, come stabilito nell'appendice 1 dell'allegato, sono inseriti ed illustrati con schemi:

'2.15 Islanda

2.16 Norvegia';

j) nella sezione 3 (rete ferroviaria) dell'allegato I della decisione, come stabilito nell'appendice 1 dell'allegato, sono inseriti ed illustrati con cartine geografiche:

'3.16 Norvegia';

k) nella sezione 6 (aeroporti) dell'allegato I della decisione, come stabilito nell'appendice 1 dell'allegato, sono inseriti ed illustrati con schemi:

'6.8 Islanda

6.9 Norvegia'.

Modalità per l'associazione degli Stati EFTA conformemente all'articolo 101 dell'accordo:

un esperto di ciascuno Stato EFTA può partecipare ai lavori del comitato della rete transeuropea dei trasporti. La Commissione delle Comunità europee informa, a tempo debito, i partecipanti sulla data della riunione del comitato e trasmette la documentazione pertinente."

Articolo 3

Il punto 4 (comitato per le infrastrutture di trasporto) nel protocollo 37 dell'accordo è sostituito dal testo seguente:

"4. Comitato della rete transeuropea del trasporti (decisione n. 1692/96/CE del Parlamento europeo e del Consiglio)".

Articolo 4

I testi della decisione n. 1692/96/CE nelle lingue islandese e norvegese, allegati alle rispettive versioni linguistiche della presente decisione, fanno fede.

Articolo 5

La seguente decisione entra in vigore il 31 marzo 1999, a condizione che al Comitato misto SEE siano pervenute tutte le notifiche previste all'articolo 103, paragrafo 1, dell'accordo.

Articolo 6

La presente decisione è pubblicata nella sezione SEE e nel supplemento SEE della Gazzetta ufficiale delle Comunità europee.

Fatto a Bruxelles, addì 30 marzo 1999.

Per il Comitato misto SEE

Il Presidente

F. Barbaso

(1) GU L 35 del 10.2.2000, pag. 45.

(2) GU L 54 del 25.2.1978, pag. 16.

(3) GU L 228 del 9.9.1996, pag. 1.

ALLEGATO

alla decisione n. 38/1999 del Comitato misto SEE

"Appendice 1

SCHEMI DI CUI ALL'ALLEGATO I DELLA DECISIONE n. 1692/96/CE DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO, AI SENSI DELL'ACCORDO SEE

[cfr. modifiche i), j) e k) al punto 5 dell'allegato XIII dell'accordo]

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