Choose the experimental features you want to try

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 21999D0714(01)

    Decisione n. 1/99 del Comitato misto CE/Danimarca-isole Færøer, del 22 giugno 1999, che sostituisce il protocollo n. 1 dell'accordo relativo al trattamento tariffario e alle disposizioni particolari applicabili a determinate specie di pesci e di prodotti della pesca immessi in libera circolazione nella Comunità oppure importati nelle isole Færøer

    GU L 178 del 14.7.1999, p. 58–67 (ES, DA, DE, EL, EN, FR, IT, NL, PT, FI, SV)

    Legal status of the document In force

    ELI: http://data.europa.eu/eli/dec/1999/456/oj

    21999D0714(01)

    Decisione n. 1/99 del Comitato misto CE/Danimarca-isole Færøer, del 22 giugno 1999, che sostituisce il protocollo n. 1 dell'accordo relativo al trattamento tariffario e alle disposizioni particolari applicabili a determinate specie di pesci e di prodotti della pesca immessi in libera circolazione nella Comunità oppure importati nelle isole Færøer

    Gazzetta ufficiale n. L 178 del 14/07/1999 pag. 0058 - 0067


    DECISIONE N. 1/99 DEL COMITATO MISTO CE/DANIMARCA - ISOLE FÆRØER

    del 22 giugno 1999

    che sostituisce il protocollo n. 1 dell'accordo relativo al trattamento tariffario e alle disposizioni particolari applicabili a determinate specie di pesci e di prodotti della pesca immessi in libera circolazione nella Comunità oppure importati nelle isole Færøer

    (1999/456/CE)

    IL COMITATO MISTO,

    visto l'accordo tra la Comunità europea, da una parte, e il governo della Danimarca e il governo locale delle isole Færøer, dall'altra(1), in particolare l'articolo 34, paragrafo 1,

    (1) considerando che, alla luce dell'esame di detto accordo e della sua conformità con le norme per gli accordi di libero scambio nell'ambito dell'Organizzazione mondiale del commercio (OMC), risulta opportuno riesaminare il suo protocollo n. 1;

    (2) considerando che tale riesame richiede alcune modifiche del protocollo e dei suoi allegati;

    (3) considerando che è altresì opportuno garantire che le modifiche apportate nell'ambito del riesame non compromettano la stabilità del mercato comunitario per i prodotti interessati;

    (4) considerando che in seguito a negoziati tra la Commissione, a nome della Comunità europea, e il governo della Danimarca e il governo locale delle isole Færøer, si è convenuto di sostituire il protocollo n. 1 e i suoi allegati con il testo allegato alla presente decisione,

    DECIDE:

    Articolo 1

    Il protocollo n. 1 dell'accordo e i suoi allegati sono sostituiti dal testo contenuto nell'allegato alla presente decisione.

    Articolo 2

    La presente decisione ha efficacia dal primo giorno del secondo mese successivo all'adozione.

    Fatto a Bruxelles, il 22 giugno 1999.

    Per il Comitato misto

    Alexander WIEDOW

    Il Presidente

    (1) GU L 53 del 22.2.1997, pag. 2.

    ALLEGATO

    "PROTOCOLLO N. 1

    relativo al trattamento tariffario e alle disposizioni particolari applicabili a determinate specie di pesci e di prodotti della pesca immessi in libera circolazione nella Comunità oppure importati nelle isole Færøer

    Articolo 1

    Per quanto riguarda i prodotti elencati in allegato al presente protocollo, originari delle isole Færøer:

    1) non è introdotto alcun nuovo dazio doganale negli scambi tra la Comunità e le isole Færøer;

    2) in allegato al presente protocollo, sono indicati i dazi doganali preferenziali e le altre condizioni applicabili alle importazioni nella Comunità.

    Articolo 2

    Qualsiasi prezzo di riferimento fissato, o da fissare, dalla Comunità non si applica ai prodotti interessati dal presente protocollo.

    Articolo 3

    1. Qualora un calo del prezzo delle importazioni di un determinato prodotto della pesca provenienti da una parte contraente danneggi o possa danneggiare gravemente l'attività produttiva interessata dell'altra parte contraente, quest'ultima può adottare misure opportune.

    2. La scelta delle misure deve privilegiare quelle che ostacolano il meno possibile il funzionamento del presente accordo.

    3. Prima di adottare le misure appropriate, la parte contraente in questione fornisce al comitato misto tutte le informazioni pertinenti necessarie per un esame completo della situazione, affinché si possa cercare una soluzione accettabile per le parti contraenti.

    4. Ad eccezione dei casi d'emergenza di cui al paragrafo 5, la parte contraente interessata non può adottare misure prima che sia trascorso un mese dalla data della notifica, a meno che il comitato misto abbia concluso la sua procedura prima della scadenza del termine fissato.

    5. Laddove le circostanze lo richiedano, la parte contraente interessata può applicare le misure strettamente necessarie per porre rimedio alla situazione non prima che siano trascorsi tre giorni da quando ha informato l'altra parte contraente.

    6. Le misure di salvaguardia sono immediatamente notificate al comitato misto e sono soggette a consultazioni periodiche in sede di comitato, soprattuto in vista della loro abolizione non appena la situazione lo consenta.

    Articolo 4

    Le isole Færøer aboliscono i dazi e gli oneri all'importazione di pesci e prodotti della pesca originari della Comunità.

    ALLEGATO

    I dazi doganali preferenziali e le altre condizioni applicabili alle importazioni nella Comunità dei prodotti orginari delle e provenienti dalle isole Farøer sono i seguenti:

    TABELLA I

    >SPAZIO PER TABELLA>

    TABELLA II

    >SPAZIO PER TABELLA>"

    Top