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Document 21999D0623(02)

    Decisione n. 3/1999 del Consiglio di associazionE tra le Comunità europee e i loro Stati membri, da una parte, e la Repubblica di Lituania, dall'altra del 21 maggio 1999 recante adozione delle condizioni e delle modalità di partecipazione della Repubblica di Lituania ai programmi comunitari nei settori della sanità e della politica sociale

    GU L 156 del 23.6.1999, p. 30–32 (ES, DA, DE, EL, EN, FR, IT, NL, PT, FI, SV)

    Legal status of the document No longer in force, Date of end of validity: 31/12/2000

    ELI: http://data.europa.eu/eli/dec/1999/410/oj

    21999D0623(02)

    Decisione n. 3/1999 del Consiglio di associazionE tra le Comunità europee e i loro Stati membri, da una parte, e la Repubblica di Lituania, dall'altra del 21 maggio 1999 recante adozione delle condizioni e delle modalità di partecipazione della Repubblica di Lituania ai programmi comunitari nei settori della sanità e della politica sociale

    Gazzetta ufficiale n. L 156 del 23/06/1999 pag. 0030 - 0032


    DECISIONE N. 3/1999 DEL CONSIGLIO DI ASSOCIAZIONE

    tra le Comunità europee e i loro Stati membri, da una parte, e la Repubblica di Lituania, dall'altra

    del 21 maggio 1999

    recante adozione delle condizioni e delle modalità di partecipazione della Repubblica di Lituania ai programmi comunitari nei settori della sanità e della politica sociale

    (1999/410/CE, CECA, Euratom)

    IL CONSIGLIO DI ASSOCIAZIONE,

    visto l'accordo europeo che istituisce un'associazione tra le Comunità europee e i loro Stati membri, da una parte, e la Repubblica di Lituania, dall'altra(1), in particolare l'articolo 110,

    (1) considerando che, ai sensi dell'articolo 110 di detto accordo europeo, la Lituania può partecipare ai programmi quadro, a programmi specifici, a progetti o ad altre azioni della Comunità, in particolare in materia di sanità e politica sociale;

    (2) considerando che, ai sensi dell'articolo 110 di detto accordo europeo, il Consiglio di associazione decide le condizioni e le modalità della partecipazione della Lituania alle attività di cui al medesimo articolo,

    DECIDE:

    Articolo 1

    La Lituania partecipa ai programmi della Comunità europea per la prevenzione dell'AIDS e di altre malattie trasmissibili, la prevenzione della tossicodipendenza e le pari opportunità per le donne e gli uomini secondo le modalità e le condizioni definite negli allegati I e II che formano parte integrante della presente decisione.

    Articolo 2

    La presente decisione si applica fino al 31 dicembre 2000.

    Articolo 3

    La presente decisione entra in vigore il primo giorno del mese successivo all'adozione.

    Fatto a Bruxelles, addì 21 maggio 1999.

    Per il Consiglio di associazione

    Il Presidente

    A. SAUDARGAS

    (1) GU L 51 del 20.2.1998, pag. 3.

    ALLEGATO I

    MODALITÀ E CONDIZIONI DELLA PARTECIPAZIONE DELLA REPUBBLICA DI LITUANIA AI PROGRAMMI PER LA PROMOZIONE DELLA SALUTE, LA LOTTA CONTRO IL CANCRO, LA PREVENZIONE DELL'AIDS E DI ALTRE MALATTIE TRASMISSIBILI, LA PREVENZIONE DELLA TOSSICODIPENDENZA E LE PARI OPPORTUNITÀ PER LE DONNE E GLI UOMINI

    1. La Lituania partecipa a tutte le attività dei programmi di prevenzione dell'AIDS e delle altre malattie trasmissibili, di prevenzione dalla tossicodipendenza e di pari opportunità per le donne e gli uomini (in appresso denominati "i programmi") conformemente, salvo disposizioni contrarie della presente decisione, agli obiettivi, ai criteri, alle procedure e alle scadenza di cui alla decisione n. 647/96/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 29 marzo 1996, che adotta un programma d'azione comunitario sulla prevenzione dell'AIDS e di altre malattie trasmissibili nel contesto dell'azione in materia di sanità pubblica (1996-2000)(1), e in particolare l'articolo 6, paragrafo 2, alla decisione n. 102/97/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 dicembre 1996, che adotta un programma d'azione comunitaria in materia di prevenzione della tossicodipendenza nel quadro dell'azione comunitaria nel campo della sanità pubblica (1996-2000)(2), e in particolare l'articolo 6, paragrafo 2, e alla decisione 95/593/CE del Consiglio, del 22 dicembre 1995, in merito a un programma d'azione comunitaria a medio termine per le pari opportunità per le donne e gli uomini (1996-2000)(3), e in particolare l'articolo 6, paragrafo 1.

    2. Le modalità e le condizioni per la presentazione, la valutazione e la selezione delle domande delle istituzioni, delle organizzazioni e dei privati lituani aventi diritto saranno, nei limiti del possibile, conformi a quelle generalmente utilizzate negli Stati membri della Comunità.

    3. Per garantire la dimensione comunitaria dei programmi, i progetti e le azioni transnazionali proposti dalla Lituania dovranno includere un numero minimo di partner degli Stati membri della Comunità. Questo numero minimo sarà deciso nel quadro dell'attuazione dei programmi, tenendo conto della natura delle varie attività, del numero dei partner in un dato progetto e del numero di paesi partecipanti ai programmi.

    4. La Lituania verserà ogni anno un contributo al bilancio generale delle Comunità europee per coprire i costi derivanti dalla sua partecipazione ai programmi (cfr. allegato II). Il comitato di associazione è autorizzato, all'occorrenza, a modificare detto contributo.

    5. Gli Stati membri della Comunità e la Lituania si adopereranno per favorire, nel quadro delle disposizioni vigenti, la libera circolazione e il libero soggiorno di tutte le persone che possono beneficiare dei programmi e che viaggiano tra la Lituania e gli Stati membri della Comunità per partecipare alle attività contemplate dalla presente decisione.

    6. Ferme restando le possibilità della Commissione e della Corte dei conti delle Comunità europee riguardo al controllo e alla valutazione dei programmi relativi alle decisioni in materia di prevenzione dell'AIDS e delle altre malattie trasmissibili, prevenzione della tossicodipendenza e pari opportunità per le donne e gli uomini (rispettivamente articoli 7, 7 e 11), la partecipazione della Lituania ai programmi sarà oggetto di controllo costante su base congiunta da parte della Lituania e della Commissione delle Comunità europee. La Lituania sottoporrà alla Commissione le relazioni necessarie prenderà parte ad altre attività specifiche stabilite dalla Comunità nello stesso contesto.

    7. Fatte salve le procedure di cui all'articolo 5 della decisione sulla prevenzione dell'AIDS e di altre malattie trasmissibili, all'articolo 5 della decisione sulla prevenzione della tossicodipendenza e all'articolo 9 della decisione sulle pari opportunità per le donne e gli uomini, la Lituania sarà invitata a partecipare a tutte le riunioni di coordinamento concernenti le diverse questioni relative all'attuazione della presente decisione che precederanno le riunioni periodiche dei comitati di programma. La Commissione informerà la Lituania circa i risultati di tali riunioni periodiche.

    8. La lingua utilizzata nelle domande, nei contratti, nelle relazioni presentate e negli altri aspetti amministrativi relativi ai programmi sarà una delle lingue ufficiali della Comunità.

    (1) GU L 95 del 16.4.1996, pag. 16.

    (2) GU L 19 del 22.1.1997, pag. 25.

    (3) GU L 335 del 30.12.1995, pag. 37.

    ALLEGATO II

    CONTRIBUTO FINANZIARIO DELLA REPUBBLICA DI LITUANIA ALLA PREVENZIONE DELL'AIDS E DI ALTRE MALATTIE TRASMISSIBILI, ALLA PREVENZIONE DELLA TOSSICODIPENDENZA E ALLE PARI OPPORTUNITÀ PER LE DONNE E GLI UOMINI

    1. Il contributo finanziario della Lituania copre i seguenti elementi:

    - il sostegno finanziario dei programmi ai partecipanti lituani,

    - i costi supplementari di natura amministrativa inerenti alla gestione dei programmi da parte della Commissione e determinati dalla partecipazione della Lituania.

    2. Per ogni esercizio finanziario, l'importo complessivo delle sovvenzioni o degli altri aiuti finanziari che i beneficiari lituani riceveranno dai programmi non sarà superiore ai contributi versati dalla Lituania, al netto dei costi amministrativi supplementari.

    Qualora i contributi versati dalla Lituania al bilancio generale delle Comunità europee al netto dei costi amministrativi supplementari fossero superiori all'importo complessivo delle sovvenzioni o degli altri aiuti finanziari ricevuti dai beneficiari lituani nel quadro dei programmi, la Commissione trasferirà il saldo all'esercizio finanziario successivo e l'importo corrispondente sarà scomputato dal contributo dell'anno successivo. Nel caso in cui tale differenza dovesse sussistere al termine dei programmi, l'importo corrispondente verrà rimborsato alla Lituania.

    3. Prevenzione dell'AIDS e di altre malattie trasmissibili

    Il contributo annuo della Lituania sarà di 21400 ecu a partire dal 1998. Di questo importo 1400 ecu serviranno a coprire i costi amministrativi supplementari inerenti alla gestione del programma da parte della Commissione e determinati dalla partecipazione della Lituania.

    4. Prevenzione della tossicodipendenza

    Il contributo annuo della Lituania sarà di 21400 ecu a partire dal 1998. Di questo importo 1400 ecu serviranno a coprire i costi amministrativi supplementari inerenti alla gestione del programma da parte della Commissione e determinati dalla partecipazione della Lituania.

    5. Pari opportunità per le donne e gli uomini

    Il contributo della Lituania sarà di 25686 ecu a partire dal 1998. Di questo importo 1680 ecu serviranno a coprire i costi amministrativi supplementari inerenti alla gestione del programma da parte della Commissione e determinati dalla partecipazione della Lituania.

    6. Il regolamento finanziario applicabile al bilancio generale della Comunità si applicherà, in particolare, per la gestione del contributo della Lituania.

    All'entrata in vigore della presente decisione e all'inizio di ogni anno successivo, la Commissione invierà alla Lituania una richiesta di fondi, corrispondente al suo contributo ai costi a norma della presente decisione.

    Questo contributo sarà espresso in ecu e versato su un conto bancario in ecu della Commissione.

    La Lituania verserà il proprio contributo ai costi annuali, previsto dalla presente decisione, secondo quanto previsto dalla richiesta di fondi ed entro tre mesi dall'invio di quest'ultima. L'eventuale ritardo nel pagamento del contributo darà luogo al pagamento, da parte della Lituania, di interessi sull'importo scoperto, da calcolarsi a partire dalla data di scadenza. Il tasso di interesse è pari al tasso applicato nel mese della scadenza dal fondo europeo di cooperazione monetaria per le sue operazioni in ecu, maggiorato di 1,5 punti percentuali.

    7. La Lituania pagherà i costi supplementari di natura amministrativa, di cui ai paragrafi 3, 4 e 5, attingendo dal proprio bilancio nazionale.

    8. La Lituania pagherà il 10 % (1998), il 30 % (1999) e il 50 % (2000) dei rimanenti costi di partecipazione attingendo dal proprio bilancio nazionale.

    Fatte salve le ordinarie procedure di programmazione PHARE, il restante 90 % (1998), 70 % (1999) e 50 % (2000) sarà coperto dall'assegnazione annuale PHARE per la Lituania.

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