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Document 21998D0709(03)

Decisione del comitato misto SEE n. 86/97 del 31 ottobre 1997 che modifica il protocollo 31 dell'accordo SEE sulla cooperazione in settori specifici al di fuori delle quattro libertà

GU L 193 del 9.7.1998, p. 40–40 (ES, DA, DE, EL, EN, FR, IT, NL, PT, FI, SV)

Questo documento è stato pubblicato in edizioni speciali (CS, ET, LV, LT, HU, MT, PL, SK, SL, BG, RO, HR)

Legal status of the document In force

ELI: http://data.europa.eu/eli/dec/1997/86(2)/oj

21998D0709(03)

Decisione del comitato misto SEE n. 86/97 del 31 ottobre 1997 che modifica il protocollo 31 dell'accordo SEE sulla cooperazione in settori specifici al di fuori delle quattro libertà

Gazzetta ufficiale n. L 193 del 09/07/1998 pag. 0040 - 0040


DECISIONE DEL COMITATO MISTO SEE N. 86/97 del 31 ottobre 1997 che modifica il protocollo 31 dell'accordo SEE sulla cooperazione in settori specifici al di fuori delle quattro libertà

IL COMITATO MISTO SEE,

visto l'accordo sullo Spazio economico europeo, modificato dal protocollo che adegua l'accordo sullo Spazio economico europeo, in seguito denominato «l'accordo», in particolare gli articoli 86 e 98,

considerando che la decisione n. 8/94 del Comitato misto SEE (1) ha, tra l'altro, modificato il protocollo 31 dell'accordo;

considerando che è opportuno estendere la cooperazione delle parti contraenti dell'accordo ad un programma pilota della Comunità per il servizio volontario europeo nell'esercizio di bilancio 1997;

considerando che è quindi necessario modificare il protocollo 31 dell'accordo per consentire di estendere la cooperazione a decorrere dal 1° gennaio 1997,

DECIDE:

Articolo 1

1. Nel protocollo 31 dell'accordo il paragrafo seguente è aggiunto dopo l'articolo 4, paragrafo 2:

«2 bis. Gli Stati EFTA partecipano, a decorrere dal 1° gennaio 1997, alle azioni comunitarie collegate alla voce B3-1011 «Servizio volontario europeo» del bilancio dell'Unione europea per l'esercizio 1997.»;

2. il testo dell'articolo 4, paragrafo 3, è sostituito dal testo seguente:

«3. Gli Stati EFTA contribuiscono finanziariamente ai programmi e alle azioni di cui ai paragrafi 1, 2 e 2 bis conformemente all'articolo 82, paragrafo 1, lettera a).»

Articolo 2

La presente decisione entra in vigore il 1° novembre 1997, a condizione che al Comitato misto SEE siano pervenute tutte le notifiche previste dall'articolo 103, paragrafo 1, dell'accordo. Essa si applica a decorrere dal 1° gennaio 1997.

Articolo 3

La presente decisione è pubblicata nella sezione SEE e nel supplemento SEE della Gazzetta ufficiale delle Comunità europee.

Fatto a Bruxelles, il 31 ottobre 1997.

Per il Comitato misto SEE

Il Presidente

E. BULL

(1) GU L 198 del 30. 7. 1994, pag. 142.

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