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Document 21998D0205(09)

    Decisione del Comitato misto SEE n. 68/97 del 4 ottobre 1997 che modifica l'allegato II (Regolamentazioni tecniche, norme, prove e certificazioni) dell'accordo SEE

    GU L 30 del 5.2.1998, p. 40–40 (ES, DA, DE, EL, EN, FR, IT, NL, PT, FI, SV)

    Questo documento è stato pubblicato in edizioni speciali (CS, ET, LV, LT, HU, MT, PL, SK, SL, BG, RO, HR)

    Legal status of the document In force

    ELI: http://data.europa.eu/eli/dec/1997/68(2)/oj

    21998D0205(09)

    Decisione del Comitato misto SEE n. 68/97 del 4 ottobre 1997 che modifica l'allegato II (Regolamentazioni tecniche, norme, prove e certificazioni) dell'accordo SEE

    Gazzetta ufficiale n. L 030 del 05/02/1998 pag. 0040 - 0040


    DECISIONE DEL COMITATO MISTO SEE N. 68/97 del 4 ottobre 1997 che modifica l'allegato II (Regolamentazioni tecniche, norme, prove e certificazioni) dell'accordo SEE

    IL COMITATO MISTO SEE,

    visto l'accordo sullo Spazio economico europeo, adeguato dal protocollo che adegua l'accordo sullo Spazio economico europeo, in seguito denominato «l'accordo», in particolare l'articolo 98,

    considerando che l'allegato II dell'accordo è stato modificato dalla decisione n. 7/94 del Comitato misto SEE (1);

    considerando che occorre integrare nell'accordo la direttiva 96/58/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 3 settembre 1996, che modifica la direttiva 89/686/CEE concernente il ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri relative ai dispositivi di protezione individuale (2),

    DECIDE:

    Articolo 1

    Il trattino seguente è aggiunto al capitolo XXII dell'allegato II dell'accordo, al punto 1 (direttiva 89/686/CEE del Consiglio):

    «- 396 L 0058: direttiva 96/58/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 3 settembre 1996 (GU L 236 del 18. 9. 1996, pag. 44).»

    Articolo 2

    I testi della direttiva 96/58/CE nelle lingue islandese e norvegese, allegati alle rispettive versioni linguistiche della presente decisione, fanno fede.

    Articolo 3

    La presente decisione entra in vigore il 5 ottobre 1997, a condizione che al Comitato misto SEE siano pervenute tutte le notifiche previste dall'articolo 103, paragrafo 1, dell'accordo.

    Articolo 4

    La presente decisione è pubblicata nella sezione SEE e nel supplemento SEE della Gazzetta ufficiale delle Comunità europee.

    Fatto a Bruxelles, il 4 ottobre 1997.

    Per il Comitato misto SEE

    Il Presidente

    E. BULL

    (1) GU L 160 del 28. 6. 1994, pag. 1.

    (2) GU L 236 del 18. 9. 1996, pag. 44.

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