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Document 21997D1120(05)

Decisione del comitato misto SEE n. 55/97 del 31 luglio 1997 che modifica l'allegato II (Regolamentazioni tecniche, norme, prove e certificazioni) dell'accordo SEE

GU L 316 del 20.11.1997, p. 17–17 (ES, DA, DE, EL, EN, FR, IT, NL, PT, FI, SV)

Questo documento è stato pubblicato in edizioni speciali (CS, ET, LV, LT, HU, MT, PL, SK, SL, BG, RO, HR)

Legal status of the document In force

ELI: http://data.europa.eu/eli/dec/1997/55(2)/oj

21997D1120(05)

Decisione del comitato misto SEE n. 55/97 del 31 luglio 1997 che modifica l'allegato II (Regolamentazioni tecniche, norme, prove e certificazioni) dell'accordo SEE

Gazzetta ufficiale n. L 316 del 20/11/1997 pag. 0017 - 0017


DECISIONE DEL COMITATO MISTO SEE N. 55/97 del 31 luglio 1997 che modifica l'allegato II (Regolamentazioni tecniche, norme, prove e certificazioni) dell'accordo SEE

IL COMITATO MISTO SEE,

visto l'accordo sullo Spazio economico europeo, adeguato dal protocollo che adegua l'accordo sullo Spazio economico europeo, in seguito denominato «l'accordo», in particolare l'articolo 98,

considerando che l'allegato II dell'accordo è stato modificato dalla decisione n. 14/97 del Comitato misto SEE (1);

considerando che occorre integrare nell'accordo il regolamento (CE) n. 418/96 della Commissione, del 7 marzo 1996, che modifica l'allegato VI del regolamento (CEE) n. 2092/91, relativo al metodo di produzione biologico di prodotti agricoli e all'indicazione di tale metodo sui prodotti agricoli e sulle derrate alimentari (2),

DECIDE:

Articolo 1

Il testo seguente è aggiunto al capitolo XII dell'allegato II dell'accordo, al punto 54, lettera b) [regolamento (CEE) n. 2092/91 del Consiglio]:

«- 396 R 0418: regolamento (CE) n. 418/96 della Commissione, del 7 marzo 1996 (GU L 59 dell'8. 3. 1996, pag. 10)».

Articolo 2

I testi del regolamento (CE) n. 418/96 nelle lingue islandese e norvegese, allegati alle rispettive versioni linguistiche della presente decisione, fanno fede.

Articolo 3

La presente decisione entra in vigore il 1° agosto 1997, a condizione che al Comitato misto SEE siano pervenute tutte le notifiche previste dall'articolo 103, paragrafo 1 dell'accordo.

Articolo 4

La presente decisione è pubblicata nella sezione SEE e nel supplemento SEE della Gazzetta ufficiale delle Comunità europee.

Fatto a Bruxelles, addì 31 luglio 1997.

Per il Comitato misto SEE

Il Presidente

E. BULL

(1) GU L 182 del 10. 7. 1997, pag. 46.

(2) GU L 59 dell'8. 3. 1996, pag. 10.

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