EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 21996D0817(04)

Decisione n. 4/96 del Consiglio di associazione tra le Comunità europee ed i loro Stati membri, da un lato, e la Repubblica di Polonia, dall'altro del 16 luglio 1996 recante modifica del protocollo n. 4 relativo alla definizione della nozione di «prodotti originari» e ai metodi di cooperazione amministrativa

GU L 208 del 17.8.1996, p. 33–49 (ES, DA, DE, EL, EN, FR, IT, NL, PT, FI, SV)

Legal status of the document No longer in force, Date of end of validity: 30/06/1997; abrog. impl. da 297D0811(05)

ELI: http://data.europa.eu/eli/dec/1996/497/oj

21996D0817(04)

Decisione n. 4/96 del Consiglio di associazione tra le Comunità europee ed i loro Stati membri, da un lato, e la Repubblica di Polonia, dall'altro del 16 luglio 1996 recante modifica del protocollo n. 4 relativo alla definizione della nozione di «prodotti originari» e ai metodi di cooperazione amministrativa

Gazzetta ufficiale n. L 208 del 17/08/1996 pag. 0033 - 0049


DECISIONE N. 4/96 DEL CONSIGLIO DI ASSOCIAZIONE tra le Comunità europee ed i loro Stati membri, da un lato, e la Repubblica di Polonia, dall'altro del 16 luglio 1996 recante modifica del protocollo n. 4 relativo alla definizione della nozione di «prodotti originari» e ai metodi di cooperazione amministrativa (96/497/Euratom, CECA, CE)

IL CONSIGLIO DI ASSOCIAZIONE,

visto l'accordo europeo che istituisce un'associazione tra le Comunità europee ed i loro Stati membri, da una parte, e la Repubblica di Polonia dall'altra (1), firmato a Bruxelles il 16 dicembre 1991, in particolare l'articolo 32 del protocollo n. 4,

considerando che, in seguito all'entrata in vigore dell'accordo europeo, sono sorte alcune difficoltà tecniche nell'interpretazione dei primi articoli del protocollo n. 4 relativi al cumulo;

considerando che è risultato necessario modificare la presentazione delle disposizioni suddette; che, per tali ragioni di presentazione e per facilità di lettura, è opportuno sostituire l'intero testo del protocollo n. 4 con un nuovo testo,

DECIDE:

Articolo 1

Gli articoli da 1 a 38 e l'allegato I del protocollo n. 4 dell'accordo europeo del 16 dicembre 1991 sono sostituiti dal testo qui accluso.

Articolo 2

La presente decisione entra in vigore il primo giorno del secondo mese successivo alla data della sua adozione.

Fatto a Bruxelles, addì 16 luglio 1996.

Per il Consiglio di associazione

Il Presidente

D. SPRING

(1) GU n. L 348 del 31. 12. 1993, pag. 2.

PROTOCOLLO N. 4 relativo alla definizione della nozione di «prodotti originari» e ai metodi di cooperazione amministrativa

TITOLO I DEFINIZIONE DELLA NOZIONE DI PRODOTTI ORIGINARI

Articolo 1 Criteri di origine

Ai fini dell'applicazione dell'accordo e fatte salve le disposizioni degli articoli 2 e 3 del presente protocollo, si considerano:

1. prodotti originari della Comunità:

a) i prodotti totalmente ottenuti nella Comunità, definiti conformemente all'articolo 4 del presente protocollo;

b) i prodotti ottenuti nella Comunità nella cui fabbricazione sono entrati materiali non totalmente ottenuti nella Comunità, a condizione che tali materiali siano stati oggetto di lavorazioni o trasformazioni sufficienti ai sensi dell'articolo 5 del presente protocollo;

2. prodotti originari della Polonia:

a) i prodotti totalmente ottenuti in Polonia, definiti conformemente all'articolo 4 del presente protocollo;

b) i prodotti ottenuti in Polonia nella cui fabbricazione sono entrati materiali non totalmente ottenuti in Polonia, a condizione che tali materiali siano stati oggetto di lavorazioni o trasformazioni sufficienti ai sensi dell'articolo 5 del presente protocollo.

Articolo 2 Cumulo bilaterale

1. In deroga all'articolo 1, paragrafo 1, lettera b), i materiali originari della Polonia ai sensi del presente protocollo si considerano materiali originari della Comunità e non è necessario che detti materiali siano stati oggetto di lavorazioni o trasformazioni sufficienti nel territorio della Comunità, purché siano stati oggetto di lavorazioni o trasformazioni sufficienti nel territorio della Polonia, purché siano stati oggetto di lavorazioni o trasformazioni eccedenti quelle di cui all'articolo 5, paragrafo 3 del presente protocollo.

2. In deroga all'articolo 1, paragrafo 2, lettera b), i materiali originari della Comunità ai sensi del presente protocollo si considerano materiali originari della Polonia e non è necessario che detti materiali siano stati oggetto di lavorazioni o trasformazioni eccedenti quelle di cui all'articolo 5, paragrafo 3 del presente protocollo.

Articolo 3 Cumulo con materiali originari dell'Ungheria, della Repubblica ceca o della Repubblica slovacca

1. a) In deroga all'articolo 1, paragrafo 1, lettera b) e conformemente alle disposizioni dei paragrafi 2 e 4, i materiali originari dell'Ungheria, della Repubblica ceca o della Repubblica slovacca ai sensi del protocollo n. 4 allegato agli accordi tra la Comunità e i suddetti paesi si considerano originari della Comunità e non è necessario che tali materiali siano stati oggetto di lavorazioni o trasformazioni sufficienti nel territorio della Comunità, purché siano stati oggetto di lavorazioni o trasformazioni eccedenti quelle di cui all'articolo 5, paragrafo 3 del presente protocollo.

b) In deroga all'articolo 1, paragrafo 2, lettera b) e conformemente alle disposizioni dei paragrafi 2 e 4, i materiali originari dell'Ungheria, della Repubblica ceca o della Repubblica slovacca ai sensi del protocollo n. 4 allegato agli accordi tra la Comunità e i suddetti paesi si considerano originari della Polonia e non è necessario che tali materiali siano stati oggetto di lavorazioni o trasformazioni sufficienti nel territorio della Polonia, purché siano stati oggetto di lavorazioni o trasformazioni eccedenti quelle di cui all'articolo 5, paragrafo 3 del presente protocollo.

2. I prodotti ai quali è stata riconosciuta la condizione di prodotti originari ai sensi del paragrafo 1 continuano ad essere considerati prodotti originari della Comunità o rispettivamente della Polonia solo nella misura in cui il valore aggiunto nei rispettivi territori è superiore al valore dei materiali utilizzati originari dell'Ungheria, della Repubblica ceca o della Repubblica slovacca. In caso contrario, i prodotti in questione si considerano, ai fini dell'applicazione del presente accordo o degli accordi tra la Comunità e l'Ungheria, la Repubblica ceca e la Repubblica slovacca, o degli accordi tra la Polonia e l'Ungheria e le Repubbliche ceca e slovacca, originari dell'Ungheria, della Repubblica ceca o della Repubblica slovacca, a seconda di quale di questi paesi sia il paese di origine dei materiali utilizzati con il valore maggiore.

Ai fini di tale attribuzione non si tiene conto dei materiali originari dell'Ungheria, della Repubblica ceca o della Repubblica slovacca che sono stati oggetto di lavorazioni o di trasformazioni sufficienti nella Comunità o in Polonia.

3. Per «valore aggiunto» si intende la differenza tra il prezzo franco fabbrica dei prodotti e il valore in dogana di tutti i materiali utilizzati non originari del paese o del gruppo di paesi in cui sono stati ottenuti i prodotti.

4. Ai fini del presente articolo, agli scambi tra la Comunità e l'Ungheria, la Repubblica ceca e la Repubblica slovacca e agli scambi tra la Polonia e questi tre paesi, nonché agli scambi tra i tre paesi suddetti si applicano norme d'origine identiche a quelle del presente protocollo.

Articolo 4 Prodotti totalmente ottenuti

1. Ai sensi dell'articolo 1, paragrafo 1, lettera a) e paragrafo 2 lettera a), si considerano «totalmente ottenuti» nella Comunità o in Polonia:

a) i prodotti minerari estratti dal loro suolo o dal loro fondo marino od oceanico;

b) i prodotti del regno vegetale ivi raccolti;

c) gli animali, ivi nati ed allevati;

d) i prodotti che provengono da animali vivi che ivi sono allevati;

e) i prodotti della caccia e della pesca ivi praticate;

f) i prodotti della pesca marittima e gli altri prodotti estratti dal mare con le loro navi;

g) i prodotti ottenuti a bordo delle loro navi-officina, esclusivamente a partire dai prodotti indicati alla lettera f);

h) gli articoli fuori uso a condizione che siano ivi raccolti e possano servire soltanto al ricupero di materie prime;

i) gli scarti e i residui provenienti da operazioni manufatturiere ivi effettuate;

j) le merci ivi ottenute esclusivamente a partire dai prodotti indicati alle lettere da a) a i).

2. L'espressione «loro navi» di cui al paragrafo 1, lettera f) si applica soltanto nei confronti delle navi:

- che sono immatricolate o registrate in Polonia o in uno Stato membro della Comunità,

- che battono bandiera della Polonia o di uno Stato membro della Comunità,

- che appartengono almeno per metà a cittadini della Polonia o di Stati membri della Comunità o ad una società la cui sede principale è situata in uno di tali Stati o in Polonia, di cui il dirigente o i dirigenti, il presidente del consiglio di amministrazione o di vigilanza e la maggioranza dei membri di tali consigli sono cittadini della Polonia o di Stati membri della Comunità e di cui, inoltre, per quanto riguarda la società di persone o le società a responsabilità limitata, almeno la metà del capitale appartiene a tali Stati, alla Polonia, a loro enti pubblici o cittadini,

- il cui stato maggiore è interamente composto di cittadini della Polonia o di Stati membri della Comunità,

- e il cui equipaggio è composto, almeno per il 75 %, di cittadini della Polonia o di Stati membri della Comunità.

3. Le espressioni «la Polonia» e «la Comunità» comprendono anche le acque territoriali della Polonia o degli Stati membri della Comunità.

Le navi operanti in alto mare, comprese le «navi-officina» a bordo delle quali viene effettuata la trasformazione o la lavorazione dei prodotti della loro pesca, sono considerate parte del territorio della Comunità o della Polonia, purché rispondano alle condizioni di cui al paragrafo 2.

Articolo 5 Prodotti sufficientemente lavorati

1. Ai fini dell'articolo 1, i materiali non originari si considerano sufficientemente lavorati o trasformati quando il prodotto ottenuto è classificato in una voce doganale diversa da quella in cui sono classificati tutti i materiali non originari impiegati per la sua fabbricazione, fatte salve le disposizioni di cui ai paragrafi 2 e 3.

Nel presente protocollo, per «capitoli» e «voci» s'intendono i capitoli e le voci doganali (codici a quattro cifre) utilizzati nella nomenclatura che costituisce il «sistema armonizzato di designazione e di codificazione delle merci» (qui di seguito denominato «sistema armonizzato» o SA).

Per «classificato» s'intende la classificazione di un prodotto o di un materiale in una determinata voce doganale.

2. Per i prodotti citati nelle colonne 1 e 2 della lista di cui all'allegato II, le condizioni stabilite per detti prodotti nella colonna 3 si applicano in luogo della regola di cui al paragrafo 1.

a) Quando, nell'elenco dell'allegato II, viene applicata una regola percentuale per determinare il carattere originario di un prodotto ottenuto nella Comunità o in Polonia, il valore aggiunto mediante la lavorazione o la trasformazione corrisponde alla differenza tra il prezzo franco fabbrica del prodotto ottenuto e il valore dei materiali importati da paesi terzi nella Comunità o in Polonia.

b) Nell'elenco di cui all'allegato II, per «valore» s'intende il valore in dogana al momento dell'importazione dei materiali non originari utilizzati, o - qualora esso non sia noto né verificabile - il primo prezzo verificabile pagato per detti materiali nel territorio in questione.

Quando occorre stabilire il valore dei materiali originari utilizzati si applica, mutatis mutandis, il comma precedente.

c) Nell'elenco di cui all'allegato II, per «prezzo franco fabbrica» s'intende il prezzo pagato per il prodotto ottenuto al fabbricante nel cui stabilimento è stata effettuata l'ultima lavorazione o trasformazione, a condizione che includa il valore di tutti i materiali utilizzati nella fabbricazione, detratte le imposte interne rimborsate o rimborsabili quando il prodotto ottenuto è esportato.

d) Per «valore in dogana» s'intende quello definito conformemente all'Accordo relativo all'attuazione dell'articolo VII dell'Accordo generale sulle tariffe doganali e sul commercio, stipulato a Ginevra il 12 aprile 1979.

3. Ai fini dell'applicazione dei paragrafi 1 e 2, le lavorazioni o trasformazioni seguenti si considerano insufficienti a conferire il carattere originario, indipendentemente dal cambiamento o meno della voce doganale:

a) le manipolazioni destinate ad assicurare la conservazione come tali delle merci durante il loro trasporto e magazzinaggio (ventilazione, spanditura, essiccazione, refrigerazione, immersione in acqua salata, solforata o addizionata di altre sostanze, estrazione di parti avariate e operazioni analoghe);

b) le semplici operazioni di spolveratura, vagliatura, cernita, selezione, classificazione, assortimento (ivi inclusa la composizione di serie di merci), lavaggio, verniciatura, riduzione in pezzi;

c) i) il cambiamento di imballaggi, nonché le divisioni e le riunioni di colli;

ii) le semplici operazioni di messa in bottiglie, boccette, sacchi, nonché la semplice sistemazione in astucci e scatole, o su tavolette, ecc., e ogni altra semplice operazione di condizionamento;

d) l'apposizione sui prodotti o sui loro imballaggi di marchi, etichette o altri segni distintivi similari;

e) la semplice miscela di prodotti anche di specie diverse, quando uno o più componenti della miscela non rispondano alle condizioni fissate nel presente protocollo per poter essere considerati originari della Comunità o della Polonia;

f) la semplice riunione di parti di oggetti allo scopo di formare un oggetto completo;

g) il cumulo di due o più operazioni indicate nelle lettere da a) a f);

h) la macellazione degli animali.

Articolo 6 Elementi neutri

Allo scopo di determinare se un prodotto è originario della Comunità o della Polonia, non è necessario stabilire l'origine dell'energia elettrica, del combustibile, degli impianti, delle macchine e degli utensili utilizzati per la fabbricazione di tale prodotto oppure dei materiali che non entrano nella sua composizione finale.

Articolo 7 Accessori, pezzi di ricambio e utensili

Gli accessori, pezzi di ricambio e utensili che vengono consegnati con un macchinario, con una macchina, un apparecchio o un veicolo e fanno parte della sua normale attrezzatura e il cui prezzo è compreso in quello di questi ultimi o non è fatturato a parte si considerano un tutto unico con il macchinario, la macchina, l'apparecchio o il veicolo considerato.

Articolo 8 Assortimenti

Gli assortimenti, definiti ai sensi della regola generale 3 del sistema armonizzato, si considerano originari a condizione che tutti gli articoli che entrano nella loro composizione siano originari. Tuttavia, un assortimento composto di articoli originari e non originari è considerato originario nel suo insieme a condizione che il valore degli articoli non originari non superi il 15 % del prezzo franco fabbrica dell'assortimento.

Articolo 9 Trasporto diretto

1. Il trattamento preferenziale previsto dal presente accordo o, quando si applicano le disposizioni dell'articolo 3, paragrafo 2, dagli accordi tra la Comunità e l'Ungheria e la Repubblica ceca e la Repubblica slovacca, si applica unicamente ai prodotti o ai materiali trasportati dal territorio della Comunità in quello della Polonia e viceversa, senza attraversare altri territori. Tuttavia, il trasporto dei prodotti originari della Polonia o della Comunità in una sola spedizione non frazionata può effettuarsi con attraversamento di territori diversi da quello della Comunità e della Polonia, all'occorrenza con trasbordo o deposito temporaneo in tali territori, a condizione che i prodotti rimangano sotto la sorveglianza delle autorità doganali dello Stato di transito o di deposito e non vi abbiano subito altre operazioni a parte lo scarico e il ricarico od operazioni destinate a garantirne la buona conservazione.

2. La prova che le condizioni di cui al paragrafo 1 sono state soddisfatte viene fornita alle autorità doganali competenti presentando:

a) un documento di trasporto unico rilasciato nel paese di esportazione per l'attraversamento del paese di transito;

b) un certificato rilasciato dalle autorità doganali del paese di transito contenente:

- una descrizione esatta delle merci,

- la data di scarico e ricarico delle merci o, eventualmente, del loro imbarco e sbarco, con l'indicazione delle navi o degli altri mezzi di trasporto utilizzati,

- la certificazione delle condizioni in cui si è effettuata la sosta delle merci nel paese di transito;

c) o, in assenza dei documenti suddetti, qualsiasi documento probatorio.

Articolo 10 Clausola territoriale

Le condizioni stabilite nel presente titolo, relative all'acquisizione del carattere di prodotto originario, vanno rispettate senza interruzione nel territorio della Comunità o della Polonia, fatte salve le eccezioni di cui agli articoli 2 e 3.

Gli eventuali prodotti originari esportati dalla Comunità o dalla Polonia verso un altro paese e reimportati si considerano, fatte salve le pertinenti disposizioni degli articoli 2 e 3, non originari, a meno che si provi in maniera considerata soddisfacente dalle autorità doganali:

- che le merci di ritorno sono le stesse che erano state esportate, e

- che esse non sono state sottoposte ad alcuna operazione, oltre a quelle necessarie alla loro conservazione in buono stato durante la loro permanenza nel paese in questione.

TITOLO II PROVA DELL'ORIGINE

Articolo 11 Certificato di circolazione EUR.1

Il carattere originario dei prodotti, ai sensi del presente protocollo, viene dimostrato mediante un certificato di circolazione EUR.1, il cui modello figura nell'allegato III del protocollo stesso.

Articolo 12 Normale procedura di rilascio dei certificati

1. Il certificato di circolazione EUR.1 viene rilasciato solo su richiesta scritta compilata dall'esportatore o, sotto la sua responsabilità, dal suo rappresentante autorizzato, sul modulo il cui modello figura all'allegato III del presente protocollo, che deve essere compilato conformemente allo stesso.

Le autorità doganali dello Stato di esportazione conservano per almeno due anni le domande di certificati EUR.1.

2. L'esportatore, o il suo rappresentante, presenta con la domanda di certificato EUR.1 ogni utile documento giustificativo, atto a fornire la prova che le merci da esportare possono dar luogo al rilascio di un certificato EUR.1.

L'esportatore si impegna a presentare, su richiesta delle autorità competenti, tutte le giustificazioni supplementari che le medesime ritengano necessarie per accertare l'effettivo carattere originario delle merci ammissibili al regime preferenziale, nonché ad accettare qualsiasi controllo della propria contabilità e del processo di fabbricazione delle merci da parte delle suddette autorità.

L'esportatore è tenuto a conservare per almeno due anni i documenti giustificativi di cui al presente paragrafo.

3. Il certificato di circolazione EUR.1 può essere rilasciato solo se è idoneo a costituire titolo giustificativo per l'applicazione del presente accordo o degli accordi tra la Comunità, l'Ungheria, la Repubblica ceca e la Repubblica slovacca.

4. Il certificato di circolazione EUR.1 è rilasciato dalle autorità doganali di uno Stato membro della Comunità europea se le merci da esportare possono essere considerate prodotti originari della Comunità ai sensi dell'articolo 1, paragrafo 1 o prodotti originari dell'Ungheria, della Repubblica ceca e della Repubblica slovacca ai sensi dell'articolo 3, paragrafo 2 del presente protocollo. Il certificato EUR.1 è rilasciato dalle autorità doganali della Polonia se le merci da esportare possono essere considerate prodotti originari della Polonia ai sensi dell'articolo 1, paragrafo 2 o prodotti originari dell'Ungheria, della Repubblica ceca e della Repubblica slovacca ai sensi dell'articolo 3, paragrafo 2 del presente protocollo.

5. Qualora si applichino le disposizioni di cumulo dell'articolo 2 o dell'articolo 3, le autorità doganali degli Stati membri della Comunità o della Polonia sono abilitate a rilasciare i certificati di circolazione EUR.1 secondo le condizioni fissate dal presente protocollo, se le merci da esportare possono essere considerate prodotti originari ai sensi del presente protocollo e purché le merci a cui i certificati EUR.1 si riferiscono si trovino nella Comunità o in Polonia.

In questi casi, il rilascio dei certificati EUR.1 è subordinato alla presentazione della prova dell'origine precedentemente rilasciata o compilata, che deve essere conservata per almeno due anni dalle autorità doganali dello Stato di esportazione.

6. Poiché il certificato EUR.1 costituisce il titolo giustificativo per l'applicazione del regime tariffario preferenziale previsto dall'accordo, spetta alle autorità doganali del paese d'esportazione prendere le disposizioni necessarie per la verifica dell'origine delle merci e per il controllo degli altri dati del certificato EUR.1.

7. Al fine di accertare se siano soddisfatte le condizioni per il rilascio dei certificati EUR.1 le autorità doganali hanno la facoltà di richiedere tutti i documenti giustificativi e di procedere a tutti i controlli che esse ritengano utili.

8. Spetta alle autorità doganali del paese d'esportazione accertare che il modulo di cui al paragrafo 1 sia compilato correttamente. Esse verificano in particolare che la rubrica riservata alla descrizione delle merci sia stata riempita in modo da escludere qualsiasi possibilità di aggiunta fraudolenta. A tale scopo, la descrizione delle merci deve essere effettuata senza spaziature. Se la rubrica non viene completamente riempita, si deve tracciare una linea orizzontale sotto l'ultima riga e barrare la parte non riempita.

9. La data di rilascio del certificato di circolazione dev'essere indicata nella casella riservata alle autorità doganali.

10. Il certificato EUR.1 viene rilasciato al momento dell'esportazione delle merci a cui si riferisce dalle autorità doganali dello Stato d'esportazione. Esso viene tenuto a disposizione dell'esportatore dal momento in cui l'esportazione viene realmente effettuata o assicurata.

Articolo 13 Certificati EUR.1 di lunga durata

1. In deroga alle disposizioni dell'articolo 12, paragrafo 10, le autorità doganali dello Stato di esportazione possono rilasciare un certificato EUR.1 quando soltanto una parte delle merci alle quali esso si riferisce sono esportate; si tratta, in questo caso, di un certificato che copre tutta una serie di esportazioni della stessa merce dallo stesso esportatore allo stesso importatore, avente una validità massima di un anno a decorrere dalla data del rilascio, in appresso denominato «certificato LT».

2. I certificati LT sono rilasciati, conformemente alle disposizioni dell'articolo 12, a discrezione delle autorità doganali dello Stato di esportazione e in base alla loro valutazione dell'esigenza di ricorrere a tale procedura, soltanto qualora si ritenga che il carattere originario delle merci rimanga costante durante il periodo di validità del certificato LT. Se una o più merci non sono più coperte dal certificato LT, l'esportatore deve informarne immediatamente le autorità doganali che hanno rilasciato il certificato.

3. Ove si ricorra alla procedura del certificato LT, le autorità doganali dello Stato di esportazione possono prescrivere l'utilizzazione di certificati EUR.1 muniti di un segno distintivo destinato a contraddistinguerli.

4. La casella n. 11 «Visto della dogana» del certificato EUR.1 deve essere vidimata, conformemente alla procedura abituale, dalle autorità doganali dello Stato di esportazione.

5. Nella casella n. 7 del certificato EUR.1 deve figurare una delle seguenti frasi:

«CERTIFICADO LT VÁLIDO HASTA EL . . .»

«LT-CERTIFIKAT GYLDIGT INDTIL . . .»

«LT-CERTIFICATE GÜLTIG BIS . . .»

«ÐÉÓÔÏÐÏÉÇÔÉÊÏ LT ÉÓ×ÕÏÍ ÌÅ×ÑÉ . . .»

«LT-CERTIFICATE VALID UNTIL . . .»

«CERTIFICAT LT VALABLE JUSQU'AU . . .»

«CERTIFICATO LT VALIDO FINO AL . . .»

«LT-CERTIFICAAT GELDIG TOT EN MET . . .»

«CERTIFICADO LT VÁLIDO ATÉ . . .»

«LT-TODISTUS VOIMASSA . . . ASTI»

«LT-CERTIFIKAT GILTIGT TILL . . .»

«LT-SWIADECTWO WAZNE DO . . .»

«LT-BIZONYITVANY ÉRVÉNYES . . . IG»

«LT-OSV OED OCENÍ PLATNÉ DO . . .»

«LT-OSV OED OCENÍ PLATNÉ DO . . .»

(con la data in cifre arabe).

6. Non è prescritta l'indicazione nelle caselle n. 8 e n. 9 del certificato LT di marche e numeri, numero e natura dei colli, peso lordo (kg) o altre misure (1, m³, ecc.). La casella n. 8 deve tuttavia contenere una descrizione e designazione delle merci abbastanza precisa da permetterne l'identificazione.

7. In deroga all'articolo 18, il certificato LT deve essere presentato all'ufficio doganale di importazione al più tardi al momento dalla prima importazione delle merci a cui il certificato si riferisce. Se l'importatore effettua le operazioni di sdoganamento presso più uffici doganali dello Stato di importazione, le autorità doganali possono chiedergli di fornire una copia del certificato LT a ciascuno di tali uffici.

8. Quando alle autorità doganali è stato presentato un certificato LT, la prova del carattere originario delle merci importate è fornita, per tutta la durata di validità del suddetto certificato, da fatture rispondenti ai seguenti requisiti:

a) se in una fattura figurano prodotti originari e prodotti non originari, l'esportatore è tenuto ad effettuare una chiara distinzione tra queste due categorie;

b) l'esportatore è tenuto ad indicare su ogni fattura il numero del certificato LT a cui le merci si riferiscono, nonché la data limite di validità del suddetto certificato ed a menzionare il paese o i paesi di cui le merci sono originarie.

L'apposizione sulla fattura, da parte dell'esportatore, del numero del certificato LT nonché dell'indicazione del paese di origine equivale alla dichiarazione che le merci rispondono ai requisiti previsti dal presente protocollo per l'ottenimento dell'origine preferenziale.

Le autorità doganali del paese di esportazione possono esigere che le diciture suddette da apporre sulla fattura siano convalidate dalla firma a mano seguita dall'indicazione per esteso del nome e cognome della persona che firma;

c) la descrizione e la designazione delle merci sulle fatture devono essere sufficientemente particolareggiate da far apparire chiaramente che le merci figurano anche sul certificato LT a cui le fatture si riferiscono;

d) le fatture possono essere compilate soltanto per merci esportate durante il periodo di validità del certificato LT a cui si riferiscono. Esse possono essere tuttavia presentate all'ufficio doganale del luogo di importazione entro un termine di quattro mesi a decorrere dalla data di emissione da parte dell'esportatore.

9. Nell'ambito della procedura del certificato LT, le fatture conformi ai requisiti di cui al presente articolo possono essere compilate e/o trasmesse mediante sistemi di telecomunicazione o elaboratori elettronici. Tali fatture sono accettate dalle dogane del paese di importazione quale prova del carattere originario delle merci importate, secondo le modalità fissate dalle autorità doganali di tale paese.

10. Qualora le autorità doganali dello Stato di esportazione constatino che un certificato e/o una fattura redatti in conformità del presente articolo non sono validi per le merci fornite, esse ne informano immediatamente le autorità doganali dello Stato di importazione.

11. Le disposizioni del presente articolo non pregiudicano l'applicazione delle normative della Comunità, degli Stati membri e della Polonia concernenti le formalità doganali e l'uso dei documenti doganali.

Articolo 14 Rilascio a posteriori del certificato EUR.1

1. In via eccezionale, il certificato EUR.1 può essere rilasciato anche dopo l'esportazione delle merci a cui si riferisce, quando non sia stato rilasciato al momento dell'esportazione a causa di errori, omissioni involontarie o circostanze particolari.

2. Ai fini dell'applicazione del paragrafo 1, nella domanda presentata l'esportatore deve:

- indicare luogo e data di spedizione delle merci a cui si riferisce il certificato EUR.1,

- attestare che non è stato rilasciato nessun certificato EUR.1 al momento dell'esportazione delle merci di cui trattasi e precisarne i motivi.

3. Le autorità doganali possono rilasciare a posteriori un certificato EUR.1 solo dopo aver verificato che le indicazioni contenute nella domanda dell'esportatore sono conformi a quelle della pratica corrispondente.

I certificati EUR.1 rilasciati a posteriori devono recare una delle menzioni seguenti:

- «NACHTRÄGLICH AUSGESTELLT», «DÉLIVRÉ A POSTERIORI», «RILASCIATO A POSTERIORI», «AFGEGEVEN A POSTERIORI», «ISSUED RETROSPECTIVELY», «UDSTEDT EFTERFØLGENDE», «ÅÊÄÏÈÅÍ ÅÊ ÔÙÍ ÕÓÔÅÑÙÍ», «EXPEDIDO A POSTERIORI», «EMITIDO A POSTERIORI», «ANNETTU JÄLKIKÄTEEN», «UTFÄRDAT I EFTERHAND», «WYSTAWIONE RETROSPEKTYWNIE», «KIADVA VISSZAMENÖLEGES HATÁLLYAL», «VYSTAVENO DODATE OCN OE», «VYSTAVENÉ DODATO OCNE».

4. Le menzioni di cui al paragrafo 3 devono figurare nella casella «Osservazioni» del certificato EUR.1.

Articolo 15 Rilascio di duplicati del certificato EUR.1

1. In caso di furto, perdita o distruzione di un certificato EUR.1, l'esportatore può richiedere alle autorità doganali che l'hanno rilasciato un duplicato, compilato sulla base dei documenti d'esportazione che sono in loro possesso.

2. I duplicati così rilasciati devono recare una delle menzioni seguenti:

«DUPLIKAT», «DUPLICATA», «DUPLICATO», «DUPLICAAT», «DUPLICATE», «ÁÍÔÉÃÑÁÖÏ», «DUPLICADO», «SEGUNDA VIA», «KAKSOISKAPPALE», «DUPLIKAT», «DUPLIKÁT», «MÁSOLAT».

3. Le menzioni di cui al paragrafo 2 vengono apposte nella rubrica «Osservazioni» del certificato EUR.1.

4. Il duplicato, che deve riportare la data di emissione del certificato EUR.1 originale, ha efficacia a decorrere da tale data.

Articolo 16 Procedura semplificata di rilascio dei certificati

1. In deroga agli articoli 12, 14, e 15 del presente protocollo, è applicabile, secondo le disposizioni seguenti, una procedura semplificata per il rilascio dei certificati EUR.1.

2. Le autorità doganali dello Stato d'esportazione possono autorizzare qualsiasi esportatore, qui di seguito denominato «esportatore autorizzato», che effettui frequenti esportazioni di merci per cui possono essere rilasciati certificati EUR.1 e che offra alle autorità doganali ogni garanzia per controllare il carattere originario dei prodotti, a non presentare all'ufficio doganale dello Stato esportatore, al momento dell'esportazione, la merce o la domanda di un certificato EUR.1 relativo alla merce, allo scopo di consentire il rilascio di un certificato EUR.1 alle condizioni previste all'articolo 12 del presente protocollo.

3. L'autorizzazione di cui al paragrafo 2 specifica, a scelta delle autorità doganali, che la casella n. 11 «Visto della dogana» del certificato EUR.1 deve:

a) essere munita preventivamente dell'impronta del timbro dell'ufficio doganale competente dello Stato d'esportazione nonché della firma, a mano o no, di un funzionario del predetto ufficio;

b) oppure essere stampigliata dall'esportatore autorizzato con l'impronta di un timbro speciale ammesso dalle autorità doganali dello Stato di esportazione e conforme al modello che figura nell'allegato V del presente protocollo; questa impronta può essere anche già stampata sui moduli.

4. Nei casi di cui al paragrafo 3, lettera a), la casella n. 7 «Osservazioni» del certificato EUR.1 reca una delle seguenti diciture:

«PROCEDIMIENTO SIMPLIFICADO», «FORENKLET PROCEDURE», «VEREINFACHTES VERFAHREN», «ÁÐËÏÕÆÓÔÅÕÌÅÍÇ ÄÉÁÄÉÊÁÓÉÁ», «SIMPLIFIED PROCEDURE», «PROCÉDURE SIMPLIFIÉE», «PROCEDURA SEMPLIFICATA», «VEREENVOUDIGDE PROCEDURE», «PROCEDIMENTO SIMPLIFICADO», «YKSINKERTAISTETTU MENETTELY», «FÖRENKLAD PROCEDUR», «UPROSZCZONA PROCEDURA», «EGYSZERUSÍTETT ELJÁRÁS», «ZJEDNODU OSENÉ ORÍZENÍ», «ZJEDNODU OSENÉ KONANIE».

5. La casella n. 11 «Visto della dogana» del certificato EUR.1 viene eventualmente compilata dall'esportatore autorizzato.

6. L'esportatore autorizzato indica, all'occorrenza, nella casella n. 13 «Richiesta di controllo» del certificato EUR.1, il nome e l'indirizzo dell'autorità doganale competente ad effettuare il controllo del certificato EUR.1.

7. Nel caso della procedura semplificata, le autorità doganali dello Stato d'esportazione possono prescrivere l'utilizzazione di certificati EUR.1 muniti di un segno distintivo destinato a contraddistinguerli.

8. Nelle autorizzazioni di cui al paragrafo 2, le autorità competenti precisano in particolare:

a) le condizioni secondo cui sono redatte le domande di certificati EUR.1;

b) le condizioni secondo cui tali domande vengono conservate per almeno due anni;

c) nei casi di cui al paragrafo 3, lettera b), l'autorità competente ad effettuare il controllo a posteriori di cui all'articolo 28 del presente protocollo.

9. Le autorità doganali dello Stato d'esportazione possono escludere alcune categorie di merci dal trattamento speciale di cui al paragrafo 2.

10. Le autorità doganali rifiutano le autorizzazioni di cui al paragrafo 2 all'esportatore che non offra tutte le garanzie che esse ritengano utili. Le autorità competenti possono ritirare l'autorizzazione in ogni momento. Esse devono farlo se non sono più soddisfatte le condizioni dell'autorizzazione o se l'esportatore autorizzato non offre più le garanzie suddette.

11. L'esportatore autorizzato può essere tenuto ad informare le autorità competenti, secondo le modalità da esse determinate, delle spedizioni che intende effettuare, per consentire loro di procedere ad un eventuale controllo prima della spedizione della merce.

12. Le autorità doganali dello Stato di esportazione possono procedere a tutti i controlli ritenuti necessari nei confronti dell'esportatore autorizzato. L'esportatore deve accettare tali controlli.

13. Le disposizioni del presente articolo non pregiudicano l'applicazione delle normative della Comunità, degli Stati membri e della Polonia relative alle formalità doganali e all'uso dei documenti doganali.

Articolo 17 Sostituzione dei certificati

1. La sostituzione di uno o più certificati EUR.1 con uno o più altri certificati è sempre possibile, a condizione che venga effettuata dall'ufficio doganale o dalle altre autorità competenti cui spetta la responsabilità del controllo delle merci.

2. Quando prodotti originari della Comunità, della Polonia o dell'Ungheria, della Repubblica ceca o della Repubblica slovacca, importati in una zona franca sotto scorta di un certificato EUR.1 subiscono una lavorazione o una trasformazione, le autorità doganali competenti devono rilasciare, su domanda dell'esportatore, un nuovo certificato EUR.1 se la lavorazione o la trasformazione cui si è proceduto sono conformi alle disposizioni del presente protocollo.

3. Il certificato sostitutivo è considerato come il certificato EUR.1 definitivo ai fini dell'applicazione del presente protocollo, comprese le disposizioni del presente articolo.

4. Il certificato sostitutivo è rilasciato in base a domanda scritta da parte del riesportatore, previa verifica da parte delle autorità competenti delle informazioni fornite nella domanda. La data e il numero di serie del certificato EUR.1 originario devono figurare nella casella n. 7.

Articolo 18 Validità dei certificati

1. Il certificato EUR.1 deve essere presentato entro quattro mesi dalla data di rilascio da parte delle autorità doganali dello Stato d'esportazione all'ufficio doganale dello Stato importatore nel quale sono introdotte le merci.

2. I certificati EUR.1 presentati alle autorità doganali dello Stato importatore una volta scaduto il termine di presentazione di cui al paragrafo 1 possono essere accettati ai fini dell'applicazione del regime preferenziale quando l'inosservanza del termine è dovuta a causa di forza maggiore o a circostanze eccezionali.

3. In altri casi di presentazione in ritardo, le autorità doganali dello Stato importatore possono accettare i certificati EUR.1 se le merci sono state loro presentate prima della scadenza di detto termine.

Articolo 19 Esposizioni

1. Le merci spedite dalla Comunità o dalla Polonia per un'esposizione in un paese diverso dalla Polonia o da uno Stato membro della Comunità e vendute, dopo l'esposizione, per essere importate in Polonia o nella Comunità beneficiano, all'importazione, delle disposizioni dell'accordo, purché soddisfino le condizioni previste nel presente protocollo al fine di essere riconosciute originarie della Comunità o della Polonia e purché alle autorità doganali competenti sia fornita la prova:

a) che un esportatore ha spedito tali merci dalla Comunità o dalla Polonia nel paese dell'esposizione e ivi le ha esposte;

b) che detto esportatore ha venduto le merci o le ha cedute a un destinatario in Polonia o nella Comunità;

c) che le merci sono state spedite durante l'esposizione o subito dopo in Polonia o nella Comunità nello stato in cui sono state inviate all'esposizione;

d) che dal momento in cui sono state inviate all'esposizione le merci non sono state utilizzate per scopi diversi dalla dimostrazione a tale esposizione.

2. Alle autorità doganali competenti deve essere presentato, nelle condizioni normali, un certificato EUR.1 con l'indicazione della denominazione e dell'indirizzo dell'esposizione. All'occorrenza può essere richiesta una prova documentale supplementare della natura delle merci e delle condizioni in cui esse sono state esposte.

3. Il paragrafo 1 è applicabile a qualsiasi esposizione, fiera o manifestazione pubblica analoga, di carattere commerciale, industriale, agricolo o artigianale - diversa da quelle organizzate per finalità private in negozi o locali commerciali e aventi per oggetto la vendita di merci straniere - durante la quale le merci restano sotto controllo della dogana.

Articolo 20 Presentazione dei certificati

Il certificato EUR.1 dev'essere presentato alle autorità doganali dello Stato d'importazione secondo le modalità previste dalla normativa di tale Stato. Dette autorità possono esigere la presentazione di una traduzione. Esse possono anche richiedere che la dichiarazione d'importazione sia completata da un attestato dell'importatore certificante che le merci soddisfano le condizioni richieste per l'applicazione dell'accordo.

Articolo 21 Importazione con spedizioni scaglionate

Fermo restando l'articolo 5, paragrafo 3 del presente protocollo, quando, su richiesta del dichiarante in dogana, un articolo, smontato o non montato, rientrante nei capitoli 84 e 85 del sistema armonizzato viene importato con spedizioni scaglionate alle condizioni fissate dalle autorità competenti, esso viene considerato come costituente un solo articolo e può essere presentato un certificato EUR.1 per l'articolo completo al momento dell'importazione della prima spedizione parziale.

Articolo 22 Conservazione dei certificati

I certificati EUR.1 vengono conservati dalle autorità doganali dello Stato importatore secondo le norme vigenti in tale Stato.

Articolo 23 Formulario EUR.2

1. Fatto salvo l'articolo 11, il carattere originario, ai sensi del presente protocollo, delle spedizioni contenenti unicamente prodotti originari e di valore unitario non superiore a 5 110 ECU viene dimostrato mediante un formulario EUR.2, il cui modello figura nell'allegato IV del presente protocollo.

2. Il formulario EUR.2 è compilato e firmato dall'esportatore o, sotto la sua responsabilità, dal suo rappresentante autorizzato, conformemente al presente protocollo.

3. Viene compilato un formulario EUR.2 per ogni spedizione.

4. L'esportatore che ha emesso il formulario EUR.2 fornisce, su richiesta, alle autorità doganali dello Stato di esportazione tutti i documenti giustificativi relativi all'uso del formulario.

5. Le disposizioni degli articoli 18, 20 e 22 si applicano mutatis mutandis ai formulari EUR.2.

Articolo 24 Discordanze

La constatazione di lievi discordanze tra le indicazioni fornite nel certificato EUR.1 o nel formulario EUR.2 e quelle contenute nei documenti presentati all'ufficio doganale per l'espletamento delle formalità d'importazione delle merci non comporta ipso facto l'invalidità del certificato EUR.1 o del formulario EUR.2 se viene regolarmente accertato che questi corrispondono alle merci presentate.

Articolo 25 Esonero dalla prova dell'origine

1. Si considerano prodotti originari, senza che sia necessario presentare un certificato di circolazione EUR.1 o compilare un formulario EUR.2, i prodotti oggetto di piccole spedizioni da privati a privati o contenuti nei bagagli dei passeggeri, a condizione che non si tratti di importazioni a carattere commerciale, che si sia dichiarato che essi soddisfano ai requisiti per l'applicazione dell'accordo e che non vi sia alcun dubbio sulla veridicità di detta dichiarazione.

2. Si considerano prive di valore commerciale le importazioni che presentano un carattere occasionale e che consistono unicamente in merci riservate all'uso personale o familiare dei destinatari o dei viaggiatori, purché sia evidente, per la loro natura e quantità, che non sono destinate ad usi commerciali.

Inoltre, il valore totale di questi prodotti non deve superare 365 ECU per i piccoli pacchetti e 1 025 ECU per il contenuto dei bagagli personali dei viaggiatori.

Articolo 26 Importi espressi in ecu

1. Gli importi nella moneta nazionale dello Stato esportatore equivalenti a quelli espressi in ecu sono fissati dallo Stato esportatore e notificati alle altre parti dell'accordo e degli accordi tra la Comunità, l'Ungheria, la Repubblica ceca e la Repubblica slovacca. Se gli importi sono superiori agli importi corrispondenti fissati dallo Stato d'importazione, quest'ultimo li accetta se la merce è fatturata nella moneta dello Stato d'esportazione.

Se la merce è fatturata nella moneta di un altro Stato membro della Comunità o della Polonia, dell'Ungheria, della Repubblica ceca o della Repubblica slovacca, lo Stato d'importazione riconosce l'importo notificato dal paese in questione.

2. Fino al 30 aprile 1993 incluso, l'ecu da utilizzare nella moneta nazionale di un determinato paese è il controvalore nella moneta nazionale di tale paese dell'ecu in vigore al 3 ottobre 1990. Per ogni periodo successivo di due anni, esso è il controvalore nella moneta nazionale di tale paese dell'ecu in vigore il primo giorno feriale del mese di ottobre dell'anno precedente il periodo di due anni.

TITOLO III COOPERAZIONE AMMINISTRATIVA

Articolo 27 Comunicazione dell'impronta dei timbri e degli indirizzi

Le autorità doganali degli Stati membri e quelle della Polonia si comunicano a vicenda, tramite la Commissione delle Comunità europee, il facsimile dell'impronta dei timbri utilizzati nei loro uffici doganali per il rilascio dei certificati EUR.1 e l'indirizzo delle autorità doganali competenti per il rilascio dei certificati EUR.1 e per il controllo di detti certificati e dei formulari EUR.2.

Articolo 28 Controllo dei certificati EUR.1 e dei formulari EUR.2

1. Il controllo a posteriori dei certificati EUR.1 o dei formulari EUR.2 è effettuato per sondaggio o ogniqualvolta le autorità doganali dello Stato di importazione abbiano fondati dubbi sull'autenticità del documento o sull'esattezza delle informazioni relative alla reale origine della merce in questione.

2. Ai fini del controllo a posteriori dei certificati EUR.1, le autorità doganali dello Stato di esportazione conservano per almeno due anni le copie dei certificati EUR.1 e i documenti di esportazione ad essi relativi.

3. Allo scopo di assicurare una corretta applicazione del presente protocollo, la Polonia e gli Stati membri della Comunità si prestano mutua assistenza, tramite le rispettive amministrazioni doganali, per il controllo dell'autenticità dei certificati EUR.1, compresi quelli rilasciati in base all'articolo 12, paragrafo 5, e dei formulari EUR.2, nonché dell'esattezza delle informazioni relative all'effettiva origine dei prodotti.

4. Per l'applicazione delle disposizioni del paragrafo 1, le autorità doganali dello Stato di importazione rinviano il certificato EUR.1 o il formulario EUR.2, o una fotocopia dei suddetti documenti, alle autorità doganali dello Stato di esportazione, indicando, all'occorrenza, i motivi di fondo o di forma che giustificano un'inchiesta.

Esse allegano ai certificato EUR.1 e ai formulari EUR.2 ogni documento commerciale, o copia dello stesso, nonché ogni informazione che hanno potuto ottenere e che faccia ritenere che le indicazioni riportate su suddetti certificati o formulari sono inesatte.

5. Se decidono di soprassedere all'applicazione delle disposizioni dell'accordo in attesa dei risultati del controllo, le autorità doganali dello Stato di importazione offrono all'importatore lo svincolo delle merci, con riserva delle misure conservative giudicate necessarie.

6. I risultati del controllo a posteriori sono comunicati, appena possibile, alle autorità doganali dello Stato di importazione. Essi devono permettere di stabilire se il certificato EUR.1 o il formulario EUR.2 contestati si applicano alle merci in causa e se tali merci possono realmente beneficiare del regime preferenziale.

Qualora, in caso di dubbi fondati, non sia pervenuta alcuna risposta entro dieci mesi dalla data della richiesta di controllo, oppure qualora la risposta non contenga informazioni sufficienti per determinare l'autenticità del documento in questione o l'effettiva origine delle merci, le autorità richiedenti le escludono dal regime preferenziale previsto dall'accordo, a meno che si tratti di casi di forza maggiore o di circostanze eccezionali.

7. Le controversie che le autorità doganali dello Stato di importazione e dello Stato di esportazione non riescano a comporre o che diano adito a controversie circa l'interpretazione del presente protocollo vengono sottoposte al comitato di cooperazione doganale.

8. Tutte le controversie tra l'importatore e le autorità doganali dello Stato di importazione vengono risolte in base alla legislazione di detto Stato.

9. Qualora dalla procedura di controllo o da altre informazioni disponibili emerga che le disposizioni del presente protocollo non sono osservate, la Comunità o la Polonia, di propria iniziativa o su richiesta dell'altra parte, procedono o fanno procedere al più presto ad indagini adeguate per identificare e prevenire tali inadempienze e, a questo fine, possono invitare l'altra parte a partecipare alle indagini.

10. Qualora dalla procedura di controllo e da altre informazioni disponibili emerga che le disposizioni del presente protocollo non sono osservate, le merci sono accettate come prodotti originari nell'ambito del presente protocollo soltanto previo espletamento delle procedure cui è stato fatto ricorso della cooperazione amministrativa prevista dal presente protocollo, compresa in particolare la procedura di controllo.

Analogamente, alle merci è rifiutato il trattamento di prodotti originari soltanto previo espletamento della procedura di controllo.

Articolo 29 Sanzioni

Si applicano sanzioni nei confronti di chiunque rediga o faccia redigere un documento contenente dati inesatti allo scopo di fare ammettere una merce al beneficio del regime preferenziale.

Articolo 30 Zone franche

Gli Stati membri e la Polonia adottano ogni misura necessaria ad evitare che le merci che sono state scambiate sotto la scorta di un certificato EUR.1 e che sostano durante il trasporto in una zona franca situata nel loro territorio siano oggetto di sostituzioni o trasformazioni diverse dalle trasformazioni usuali destinate ad evitarne il deterioramento.

TITOLO IV CEUTA E MELILLA

Articolo 31 Applicazione del protocollo

1. Nell'espressione «Comunità» utilizzata nel presente protocollo non rientrano Ceuta e Melilla. Nell'espressione «prodotti originari della Comunità» non rientrano i prodotti originari di Ceuta e di Melilla.

2. Il presente protocollo si applica, mutatis mutandis, ai prodotti originari di Ceuta e di Melilla conformemente alle condizioni particolari di cui all'articolo 32.

Articolo 32 Condizioni particolari

1. Le disposizioni seguenti sono applicabili in sostituzione dell'articolo 1 ed i riferimenti a detto articolo si applicano mutatis mutandis al presente articolo.

2. Purché siano stati trasportati direttamente a norma dell'articolo 9, si considerano:

1) prodotti originari di Ceuta e di Melilla:

a) i prodotti totalmente ottenuti a Ceuta e a Melilla;

b) i prodotti ottenuti a Ceuta e a Melilla e nella cui fabbricazione sono entrati materiali non totalmente ottenuti a Ceuta e Melilla, a condizione:

i) che tali materiali siano stati oggetto di lavorazioni o trasformazioni sufficienti ai sensi dell'articolo 5 del presente protocollo, oppure

ii) che tali materiali siano originari della Polonia o della Comunità ai sensi del presente protocollo, purché siano stati oggetto di lavorazioni o trasformazioni superiori a quelle di cui all'articolo 5, paragrafo 3 del presente protocollo;

2) prodotti originari della Polonia:

a) i prodotti totalmente ottenuti in Polonia;

b) i prodotti ottenuti in Polonia e nella cui fabbricazione sono entrati materiali non totalmente ottenuti in Polonia, a condizione:

i) che tali materiali siano stati oggetto di lavorazioni o trasformazioni sufficienti ai sensi dell'articolo 5 del presente protocollo, oppure

ii) che tali materiali siano originari di Ceuta e Melilla o della Comunità ai sensi del presente protocollo, purché siano stati oggetto di lavorazioni o trasformazioni superiori a quelle di cui all'articolo 5, paragrafo 3.

3. Ceuta e Melilla sono considerate un solo territorio.

4. L'esportatore o il suo rappresentante autorizzato è tenuto ad apporre le menzioni «Polonia» e «Ceuta e Melilla» nella casella 2 del certificato EUR.1. Inoltre, quando trattasi di prodotti originari di Ceuta e Melilla, il carattere originario deve essere indicato nella casella 4 del certificato EUR.1.

5. Le autorità doganali spagnole sono incaricate di garantire l'applicazione del presente protocollo a Ceuta e Melilla.

TITOLO V DISPOSIZIONI FINALI

Articolo 33 Modifiche del protocollo

Il Consiglio di associazione procede ogni due anni, o quando la Polonia o la Comunità ne facciano richiesta, all'esame dell'attuazione delle disposizioni del presente protocollo, ai fini di apportarvi le modifiche o gli adeguamenti che si rivelassero necessari.

Tale esame tiene conto, in particolare, della partecipazione delle parti contraenti a zone di libero scambio o ad unioni doganali con paesi terzi.

Articolo 34 Comitato di cooperazione doganale

1. È istituito un comitato di cooperazione doganale incaricato di assicurare la cooperazione amministrativa ai fini dell'applicazione corretta ed uniforme del presente protocollo e di assolvere ogni altro compito che possa venirgli affidato nel settore doganale.

2. Il comitato è composto, da un lato, di esperti degli Stati membri e di funzionari dei servizi della Commissione delle Comunità europee responsabili per i problemi doganali e, dall'altro, di esperti designati dalla Polonia.

Articolo 35 Prodotti petroliferi

I prodotti elencati nell'allegato VI sono temporaneamente esclusi dal campo di applicazione del presente protocollo. Tuttavia, le disposizioni in materia di cooperazione amministrativa si applicano, mutatis mutandis, ai suddetti prodotti.

Articolo 36 Allegati

Gli allegati del presente protocollo costituiscono parte integrante dello stesso.

Articolo 37 Esecuzione del protocollo

La Comunità e la Polonia prendono, ciascuna per quanto la riguarda, le misure necessarie all'esecuzione del presente protocollo.

Articolo 38 Intese con l'Ungheria, la Repubblica ceca e la Repubblica slovacca

Le parti contraenti prendono le misure necessarie al fine di concludere intese con l'Ungheria, la Repubblica ceca e la Repubblica slovacca onde consentire l'applicazione del presente protocollo. Le parti contraenti si notificano reciprocamente le misure prese a questo scopo.

Articolo 39 Merci in transito o in deposito

Le disposizioni dell'accordo possono applicarsi alle merci rispondenti alle disposizioni del presente protocollo che, alla data dell'entrata in vigore dell'accordo, si trovano in transito o sono in regime di deposito provvisorio, di deposito doganale o di zona franca nella Comunità o in Polonia a condizione che vengano presentati - entro un termine di quattro mesi a decorrere da tale data - alle autorità doganali dello Stato di importazione un certificato EUR.1, rilasciato a posteriori dalle autorità competenti dello Stato di esportazione, nonché i documenti dai quali risulti che le merci sono state oggetto di trasporto diretto.

ALLEGATO I

Note

Premessa

Le seguenti note si applicano, ove necessario, a tutti i manufatti che contengono materiali non originari, anche se non soggetti alle condizioni specifiche elencate nell'allegato II, ma alla regola del cambiamento di voce di cui all'articolo 5, paragrafo 1.

Nota 1

1.1. Le prime due colonne dell'elenco descrivono il prodotto ottenuto. La prima colonna indica la voce o il capitolo del sistema armonizzato, mentre nella seconda colonna figura la designazione delle merci usata in detto sistema per tale voce o capitolo. Ad ogni prodotto menzionato nelle prime due colonne corrisponde una regola nella colonna 3. Ove tuttavia la voce che figura nella prima colonna è preceduta da «ex», ciò significa che la regola nella colonna 3 si applica soltanto alla parte di voce o di capitolo descritta nella colonna 2.

1.2. Quando nella colonna 1 compaiono più voci raggruppate insieme, o il codice di un capitolo, e di conseguenza la descrizione dei prodotti nella colonna 2 è espressa in termini generali, la corrispondente regola nella colonna 3 si applica a tutti i prodotti che nel sistema armonizzato sono classificati nelle voci del capitolo o in una delle voci raggruppate nella colonna 1.

1.3. Quando nella lista compaiono più regole, ciascuna applicabile a differenti prodotti tutti classificati nella stessa voce, ciascun capoverso (trattino) riporta la descrizione della parte di voce cui si applica la corrispondente regola nella colonna 3.

Nota 2

2.1. Per «fabbricazione» s'intende qualsiasi tipo di lavorazione o trasformazione, incluso il montaggio o le operazioni specifiche. Vedi altresì la nota 3.5.

2.2. Per «materiale» s'intende qualsiasi «ingrediente», «materia prima», «componente» o «parte», ecc., impiegato nella fabbricazione del prodotto.

2.3. Per «prodotto» s'intende il prodotto che viene fabbricato, anche se esso è destinato ad essere successivamente impiegato in un'altra operazione di fabbricazione.

2.4. Per «merci» si intendono sia i materiali che i prodotti.

Nota 3

3.1. Quando una voce o parte di voce non è compresa nell'elenco, ad essa si applica nell'elenco la regola del cambiamento di voce di cui all'articolo 5, paragrafo 1. Se un prodotto citato nell'elenco è soggetto alla condizione del cambiamento di voce, tale condizione è menzionata nella regola della colonna 3.

3.2. La lavorazione o la trasformazione richiesta da una regola della colonna 3 deve essere eseguita soltanto in relazione ai materiali non originari impiegati. Analogamente, le restrizioni contenute in una regola della colonna 3 si applicano soltanto ai materiali non originari impiegati.

3.3. Quando una regola prescrive che possono essere utilizzati «materiali di qualsiasi voce» è ammesso l'utilizzo anche di materiali della stessa voce del prodotto, fatte salve le limitazioni specifiche eventualmente indicate nella regola stessa. Tuttavia l'espressione «fabbricazione a partire da materiali di qualsiasi voce compresi gli altri materiali della voce. . .» significa che possono essere utilizzati materiali classificati nella stessa voce del prodotto purché diversi da quelli indicati nella descrizione del prodotto riportata nella colonna 2 dell'elenco.

3.4. Se un prodotto fabbricato con materiali non originari che ha ottenuto il carattere di prodotto originario in base alla regola del cambiamento di voce, oppure in base alla propria regola specifica nell'elenco, viene utilizzato nel processo di fabbricazione di un altro prodotto, la regola dell'elenco applicabile al prodotto finito in cui esso è incorporato non gli si applica.

Ad esempio:

Un motore della voce 8407, per il quale la regola d'origine impone che il valore dei materiali non originari incorporati non deve superare il 40 % del prezzo franco fabbrica, è ottenuto da «sbozzi di forgia» della voce 7224.

Se la forgiatura è stata effettuata nel paese in questione a partire da un lingotto non originario, il pezzo forgiato ha già ottenuto il carattere di prodotto originario conformemente alla regola per la voce ex 7224 nella lista. Pertanto esso è considerato originario nel calcolo basato sul valore per il motore, a prescindere dal fatto che esso sia stato ottenuto nello stesso impianto industriale o no. Perciò il valore del lingotto non originario non viene preso in considerazione quando si somma il valore dei materiali non originari utilizzati.

3.5. Anche se la regola del cambiamento di voce, o la regola che figura nell'elenco, è stata osservata, il prodotto finito non è originario se la trasformazione eseguita, considerata nel complesso, è insufficiente ai sensi dell'articolo 5, paragrafo 3.

3.6. Ai fini dell'applicazione delle norme di origine, l'unità di qualificazione sarà il prodotto specifico considerato l'unità di base nel determinare la classificazione in base alla nomenclatura del sistema armonizzato; nel caso degli assortimenti di prodotti, classificati a norma della regola generale 3 per l'interpretazione del sistema armonizzato, l'unità di qualificazione verrà determinata in funzione di ciascun articolo dell'assortimento: questa disposizione si applica altresì agli assortimenti delle voci nn. 6308, 8206, e 9605.

Di conseguenza:

- quando un prodotto composto di una serie o di un assortimento di articoli è classificato in un'unica voce a norma del sistema armonizzato, l'insieme costituisce l'unità di qualificazione;

- quando una spedizione comprende un certo numero di prodotti identici classificati nella stessa voce del sistema armonizzato, ogni prodotto deve essere considerato singolarmente nell'applicare le norme di origine;

- quando, a norma della regola generale 5 del sistema armonizzato, l'imballaggio fa parte del prodotto ai fini della classificazione, esso viene incluso anche per la determinazione dell'origine.

Nota 4

4.1. La regola nell'elenco rappresenta l'entità minima di lavorazione o trasformazione richiesta, e l'esecuzione di lavorazioni o trasformazioni più importanti è pure idonea a conferire il carattere di prodotto originario; d'altro canto l'esecuzione di lavorazioni o trasformazioni inferiori a quelle richieste non può conferire il carattere di prodotto originario. Pertanto, se una regola autorizza l'impiego di un materiale non originario che si trova ad un certo stadio di lavorazione, l'impiego del materiale in uno stadio di lavorazione precedente è autorizzato, mentre l'impiego del materiale in uno stadio successivo non lo è.

4.2. Quando una regola nell'elenco specifica che un prodotto può essere fabbricato a partire da più di un materiale, ciò significa che è ammesso l'utilizzo di uno qualsiasi o più di tali materiali, non che tutti i materiali debbano essere utilizzati.

Ad esempio:

La regola per i tessuti autorizza l'impiego di fibre naturali ed anche, fra l'altro, di sostanze chimiche. Ciò non significa che entrambi debbano essere impiegati, bensì che si può usare un materiale, o l'altro, oppure entrambi.

Se, tuttavia, una restrizione si applica ad un determinato materiale ed altre restrizioni ad altri materiali, nell'ambito della medesima regola, allora le restrizioni si applicano soltanto ai materiali effettivamente impiegati.

Ad esempio:

La regola per una macchina da cucire richiede che il meccanismo per la tensione del filo deve essere originario e che anche il meccanismo detto «zigzag» deve essere un prodotto originario; queste due restrizioni si applicano soltanto se i meccanismi in questione sono effettivamente incorporati nella macchina da cucire.

4.3. Quando nell'elenco une regola specifica che un prodotto va fabbricato partendo da un determinato materiale, tale condizione non vieta ovviamente l'impiego di altri materiali che, per loro natura, non possono rispettare questa regola.

Ad esempio:

La regola per la voce 1904 che esclude specificamente l'uso di cereali o loro derivati non impedisce l'uso di sali minerali, sostanze chimiche ed altri additivi che non sono prodotti a partire da cereali.

Ad esempio:

Nel caso di un prodotto fabbricato con materiali non tessuti, se la regola prescrive che per tale gruppo di prodotti il materiale non originario utilizzato può unicamente essere il filato, non è ammesso partire da «tessuti non tessuti», nemmeno se i non tessuti non possono essere normalmente ottenuti da filati. In tal caso, il materiale di partenza dovrebbe normalmente trovarsi ad uno stadio precedente al filato, cioè allo stadio di fibra.

Vedi anche nota 7.3 concernente i tessili.

4.4. Se una regola dell'elenco autorizza l'impiego di materiali non originari, indicando due o più percentuali del loro tenore massimo, tali percentuali non sono cumulabili. Il tenore massimo di tutti i materiali non originari impiegati non può mai eccedere la percentuale più elevata fra quelle indicate. Inoltre, non deve essere superata alcuna delle percentuali specificate, in relazione ai materiali cui si riferiscono.

Nota 5

5.1. Nell'elenco con l'espressione «fibre naturali» s'intendono le fibre diverse da quelle artificiali o sintetiche che si trovano in uno stadio precedente alla filatura, compresi i cascami e, se non altrimenti specificato, l'espressione «fibre naturali» comprende le fibre che sono state cardate, pettinate o altrimenti preparate, ma non filate.

5.2. Il termine «fibre naturali» comprende crini della voce 0503, seta delle voci 5002 e 5003 nonché fibre di lana, peli fini o grossolani di animali delle voci da 5101 a 5105, fibre di cotone delle voci da 5201 a 5203 e le altre fibre vegetali delle voci da 5301 a 5305.

5.3. Nell'elenco, con i termini «pasta tessile», «sostanze chimiche» e «materiali per la fabbricazione della carta» sono designati i materiali che non sono classificati nei capitoli da 50 a 63 e che possono essere utilizzati per fabbricare fibre artificiali, sintetiche o di carta o filati.

5.4. Nell'elenco «fibre in fiocco sintetiche o artificiali» si intendono i fasci di filamenti, le fibre in fiocco o i cascami sintetici o artificiali delle voci da 5501 a 5507.

Nota 6

6.1. Nel caso dei prodotti misti classificati nelle voci che compaiono nell'elenco e per cui si fa riferimento alla presente nota, le condizioni esposte alla colonna 3 non si applicano ad alcun materiale tessile di base impiegato che globalmente rappresenti il 10 % o meno del valore totale di tutti i materiali tessili di base usati (vedi anche note 6.3 e 6.4).

6.2. Tuttavia, questa tolleranza si applica esclusivamente ai prodotti misti nella cui composizione entrano due o più materiali tessili di base.

Per materiali tessili di base si intendono i seguenti:

- seta;

- lana;

- peli grossolani di animali;

- peli fini di animali;

- crine di cavallo;

- cotone;

- materiali per la fabbricazione della carta e carte;

- lino;

- canapa;

- iuta ed altre fibre tessili liberiane;

- sisal ed altre fibre tessili del genere Agave;

- cocco, abaca, ramiè ed altre fibre tessili vegetali;

- filamenti sintetici;

- filamenti artificiali;

- fibre sintetiche in fiocco;

- fibre artificiali in fiocco.

Ad esempio:

Un filato della voce 5205 ottenuto da fibre di cotone e da fibre sintetiche in fiocco è un filato misto. Perciò, materiali tessili non originari che non soddisfano le regole di origine (che richiedono una fabbricazione a partire da materiale chimico o da pasta tessile) possono essere usati fino a un massimo del 10 % del valore del filato.

Ad esempio:

Un tessuto di lana della voce 5112 ottenuto da filato di lana della voce 5107 e da filato di fibre sintetiche in fiocco della voce 5509 è un tessuto misto. Perciò, filati sintetici che non soddisfano le norme di origine (che richiedono una fabbricazione a partire da materiali chimici o da pasta tessile) o filati di lana che non soddisfano le norme di origine (che richiedono una fabbricazione a partire da fibre naturali, non cardate né pettinate né altrimenti preparate per la filatura) o una combinazione di entrambi possono essere utilizzati fino a un massimo del 10 % del valore del tessuto.

Ad esempio:

Una superficie tessile «tutfed» della voce 5802 ottenuta da filato di cotone della voce 5205 e da tessuto di cotone della voce 5210 è un prodotto misto solo se il tessuto di cotone è esso stesso un tessuto misto da filati classificati in due voci separate, oppure se il filato di cotone usato è esso stesso misto.

Ad esempio:

Se la stessa superficie tessile «tutfed» fosse stata ottenuta da filato di cotone della voce 5205 e da tessuto sintetico della voce 5407 la superficie tessile «tutfed» sarebbe un prodotto misto.

Ad esempio:

Un tappeto con ciuffi di filato artificiale e ciuffi di filato di cotone ed il dorso di iuta è un prodotto misto, poiché sono stati utilizzati tre materiali tessili di base. Perciò può essere utilizzato qualsiasi materiale non originario che è utilizzato ad uno stadio di lavorazione superiore a quello ammesso dalla regola, a condizione che il suo valore globale non ecceda il 10 % del valore del materiale tessile nel tappeto. Perciò, il dorso di iuta, i filati artificiali e/o i filati di cotone potrebbero essere importati in questa fase di lavorazione a condizione che il limite di valore sia rispettato.

6.3. Nel caso di tessuti nella cui composizione entrano «filati di poliuretano segmentato con segmenti flessibili di poliestere, anche rivestiti», questa tolleranza viene portata al 20 % o meno del peso totale per tale filato.

6.4. Nel caso di tessuti nella cui composizione entra un nastro consistente di un'anima di lamina di alluminio, oppure di un'anima di pellicola di materia plastica, ricoperta o no di polvere di alluminio, della larghezza non superiore a 5 mm, inserita mediante incollatura tra due pellicole di plastica, questa tolleranza viene portata al 30 % o meno del peso totale per tale nastro.

Nota 7

7.1. Nel caso dei prodotti tessili contrassegnati nell'elenco da una nota a piè di pagina relativa alla presente nota i materiali tessili, escluse le fodere e le controfodere, che non soddisfano la regola esposta nella colonna 3 per il prodotto finito in questione possono essere usati, purché siano classificati in una voce diversa da quella del prodotto e il loro valore non superi l'8 % del prezzo franco fabbrica del prodotto.

7.2. Tutte le guarnizioni, accessori o altri materiali non tessili utilizzati che contengono tessili non debbono soddisfare le condizioni di cui alla colonna 3 (anche se non rientrano nella nota 4.3).

7.3. Conformemente alla nota 4.3, qualsiasi guarnizione, accessorio o altro materiale (che non contenga materiali tessili) non tessile non originario può tuttavia essere utilizzato liberamente qualora esso non possa essere ottenuto a partire dai materiali elencati nella colonna 3.

Ad esempio:

Se una regola dell'elenco richiede per un prodotto tessile specifico, come una camicia, che la fabbricazione debba partire dal filato, ciò non vieta l'uso di particolari metallici, come i bottoni, poiché questi non possono essere ottenuti da materiali tessili.

7.4. Qualora sia applicabile una regola di percentuale, il valore delle guarnizioni ed accessori deve essere preso in considerazione nel calcolo del valore dei materiali non originari incorporati.

Top