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Document 21994A0817(01)

    Convenzione recante statuto delle scuole europee

    GU L 212 del 17.8.1994, p. 3–14 (ES, DA, DE, EL, EN, FR, IT, NL, PT)

    Questo documento è stato pubblicato in edizioni speciali (FI, SV, CS, ET, LV, LT, HU, MT, PL, SK, SL, BG, RO, HR)

    Legal status of the document In force

    ELI: http://data.europa.eu/eli/agree_internation/1994/558/oj

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    21994A0817(01)

    Convenzione recante statuto delle scuole europee

    Gazzetta ufficiale n. L 212 del 17/08/1994 pag. 0003 - 0014
    edizione speciale finlandese: capitolo 16 tomo 2 pag. 0083
    edizione speciale svedese/ capitolo 16 tomo 2 pag. 0083


    CONVENZIONE RECANTE STATUTO DELLE SCUOLE EUROPEE

    PREAMBOLO

    LE ALTE PARTI CONTRAENTI, MEMBRI DELLE COMUNITÀ EUROPEE, E LE COMUNITÀ EUROPEE, in appresso denominate «parti contraenti»,

    considerando che ai fini dell'istruzione in comune dei figli dei dipendenti delle Comunità europee, onde garantire il buon funzionamento delle Istituzioni europee, sono stati creati, fin dal 1957, istituti d'istruzione denominati «scuole europee»;

    considerando che le Comunità europee si preoccupano di assicurare l'istruzione in comune dei figli dei dipendenti e contribuiscono a tale scopo al bilancio delle scuole europee;

    considerando che le scuole europee costituiscono un sistema «sui generis»; che detto sistema attua una forma di cooperazione tra gli Stati membri e tra questi e le Comunità europee nel pieno rispetto della responsabilità degli Stati membri in materia di contenuti dell'insegnamento e di organizzazione del loro sistema scolastico, nonché della loro diversità culturale e linguistica;

    considerando che occorre:

    - consolidare lo statuto della scuola europea adottato nel 1957 per tener conto di tutti i testi pertinenti adottati dalle parti contraenti;

    - adattarlo tenendo conto dell'evoluzione delle Comunità europee;

    - modificare le modalità decisionali in seno agli organi delle scuole;

    - tener conto dell'esperienza acquisita nel funzionamento delle scuole;

    - garantire un'adeguata tutela giuridica del personale docente e delle altre persone contemplate dal presente statuto contro gli atti del consiglio superiore o del consiglio di amministrazione; istituire a tal fine una camera dei ricorsi ed attribuire a quest'ultima competenze rigorosamente definite;

    - che la competenza della camera dei ricorsi lasci impregiudicata la competenza dei tribunali nazionali per quanto riguarda la responsabilità civile e penale;

    considerando che, sulla base del protocollo addizionale del 15 dicembre 1975, è stata aperta a Monaco una scuola ai fini dell'insegnamento in comune dei figli dei dipendenti dell'Organizzazione europea dei brevetti,

    HANNO CONVENUTO LE DISPOSIZIONI SEGUENTI:

    TITOLO PRIMO LE SCUOLE EUROPEE

    Articolo 1

    La presente convenzione stabilisce lo statuto delle scuole europee (in appresso denominate «scuole»).

    Scopo delle scuole è l'istruzione in comune dei figli dei dipendenti delle Comunità europee. Oltre ai ragazzi cui si applicano gli accordi previsti agli articoli 28 e 29, altri allievi possono beneficiare dell'insegnamento impartito dalle scuole entro i limiti fissati dal consiglio superiore.

    Le scuole sono elencate nell'allegato I, che può essere adeguato dal consiglio superiore in funzione delle decisioni prese a norma degli articoli 2, 28 e 31.

    Articolo 2

    1. Il consiglio superiore, deliberando all'unanimità, può decidere la creazione di nuove scuole.

    2. Esso ne stabilisce la sede di concerto con lo Stato membro ospitante.

    3. Prima dell'apertura di una nuova scuola sul territorio di uno Stato membro deve essere concluso un accordo fra il consiglio superiore e lo Stato membro ospitante in merito alla messa a disposizione, a titolo gratuito, e alla manutenzione di una sede adeguata alle esigenze della nuova scuola.

    Articolo 3

    1. L'insegnamento impartito nelle scuole comprende l'istruzione fino al termine degli studi medi superiori.

    Esso può articolarsi come segue:

    - ciclo materno,

    - ciclo elementare, di cinque anni d'insegnamento,

    - ciclo secondario, di sette anni d'insegnamento.

    Per quanto possibile, le scuole tengono conto delle esigenze in materia di formazione tecnica, in cooperazione con il sistema scolastico del paese ospitante.

    2. L'insegnamento è impartito da insegnanti a cui viene dato comando o che sono designati dagli Stati membri, conformemente alle decisioni prese dal consiglio superiore secondo la procedura di cui all'articolo 12, punto 4.

    3. a) Qualsiasi proposta di modifica della struttura di base di una scuola richiede la votazione all'unanimità dei rappresentanti degli Stati membri in sede di consiglio superiore.

    b) Qualsiasi proposta di modifica del regime statutario degli insegnanti richiede la votazione all'unanimità del consiglio superiore.

    Articolo 4

    L'organizzazione didattica delle scuole si basa sui principi seguenti:

    1) gli studi sono compiuti nelle lingue specificate nell'allegato II;

    2) tale allegato può essere adeguato dal consiglio superiore in funzione delle decisioni prese in forza degli articoli 2 e 32;

    3) allo scopo di favorire l'unità della scuola, la reciproca intesa e comprensione tra gli allievi appartenenti alle varie sezioni linguistiche, taluni corsi sono tenuti in comune per classi dello stesso livello. Tali corsi possono essere impartiti in una qualsiasi lingua comunitaria qualora il consiglio superiore decida che le circostanze lo giustificano;

    4) si vigila in particolare a che venga assicurato agli allievi l'apprendimento approfondito delle lingue moderne;

    5) nei programmi scolastici viene data speciale rilevanza alla dimensione europea;

    6) nell'educazione e nell'insegnamento sono rispettate la libertà di coscienza e di opinione;

    7) sono prese misure per agevolare l'accoglienza dei bambini con esigenze educative specifiche.

    Articolo 5

    1. Gli anni di studio compiuti con buon esito nella Scuola, nonché i diplomi e i certificati di studi hanno valore nel territorio degli Stati membri conformemente ad una tabella di equivalenze e alle condizioni stabilite dal consiglio superiore come previsto all'articolo 11, previo accordo degli organi nazionali competenti.

    2. Il ciclo completo di studi secondari è sanzionato dal rilascio della licenza liceale europea, che è oggetto dell'accordo dell'11 aprile 1984 che modifica l'allegato allo statuto della scuola europea relativo al regolamento della licenza liceale europea, in appresso denominato «accordo sulla licenza liceale europea». Il consiglio superiore, con votazione all'unanimità dei rappresentanti degli Stati membri, adotta le eventuali necessarie modifiche dell'accordo precitato.

    I titolari della licenza liceale europea conseguita presso la scuola:

    a) godono, nello Stato membro di cui sono cittadini, di tutte le prerogative che si riconnettono al possesso del diploma o certificato che in questo stesso paese sono rilasciati al termine degli studi secondari;

    b) possono chiedere di essere ammessi in qualsiasi università esistente nel territorio di qualsiasi Stato membro, a parità di diritti con gli studenti nazionali in possesso di titoli di studio equivalenti.

    Agli effetti dell'applicazione della presente convenzione per «università» si intendono:

    a) le università;

    b) gli istituti ai quali lo Stato membro nel cui territorio sono situati riconosce carattere analogo a quello delle università.

    Articolo 6

    A ciascuna scuola è riconosciuta la personalità giuridica necessaria al conseguimento dello scopo da essa perseguito, quale definito all'articolo 1. A tal fine la scuola gode di autonomia di gestione limitatamente agli stanziamenti iscritti nella sezione del bilancio che la riguarda, alle condizioni stabilite nel regolamento finanziario citato nell'articolo 13, paragrafo 1. Essa può essere parte in un giudizio. Essa può in particolare acquistare od alienare beni immobili o mobili.

    Con riguardo ai suoi diritti ed obblighi, la scuola è trattata in ciascuno Stato membro come un istituto scolastico disciplinato dal diritto pubblico, fatte salve le specifiche disposizioni previste dalla presente convenzione.

    TITOLO SECONDO ORGANI DELLE SCUOLE

    Articolo 7

    Gli organi comuni a tutte le scuole sono i seguenti:

    1. il consiglio superiore;

    2. il segretario generale;

    3. i consigli d'ispezione;

    4. la camera dei ricorsi.

    Ciascuna scuola è amministrata dal consiglio d'amministrazione e gestita dal direttore.

    CAPITOLO PRIMO

    Il consiglio superiore

    Articolo 8

    1. Fatto salvo l'articolo 28, il consiglio superiore è costituito dai membri seguenti:

    a) dal rappresentante o dai rappresentanti a livello ministeriale dei singoli Stati membri delle Comunità europee, autorizzato(i) a impegnare i governi di detti Stati membri, fermo restando che ogni Stato membro dispone di un solo voto;

    b) da un membro della Commissione delle Comunità europee;

    c) da un rappresentante (appartenente al corpo docente) nominato dal comitato del personale in conformità dell'articolo 22;

    d) da un rappresentante dei genitori designato dalle associazioni dei genitori degli allievi di cui all'articolo 23.

    2. I rappresentanti a livello ministeriale dei singoli Stati membri ed il membro della Commissione delle Comunità europee possono farsi rappresentare. Gli altri membri sono rappresentati, in caso di impedimento, dal rispettivo supplente.

    3. Un rappresentante degli allievi può essere invitato a partecipare in qualità di osservatore alle riunioni del consiglio superiore per le questioni riguardanti gli allievi.

    4. Il consiglio superiore è convocato dal suo presidente, su iniziativa di quest'ultimo o dietro richiesta motivata di tre membri del consiglio stesso o del segretario generale. Il consiglio si riunisce almeno una volta all'anno.

    5. La presidenza è esercitata, a turno, da un rappresentante di ciascuno Stato membro, per il periodo di un anno, secondo il seguente ordine degli Stati membri: Belgio, Danimarca, Germania, Grecia, Spagna, Francia, Irlanda, Italia, Lussemburgo, Paesi Bassi, Portogallo, Regno Unito.

    Articolo 9

    1. Salvo nei casi in cui, ai sensi della presente convenzione, è richiesta l'unanimità, le decisioni del consiglio superiore sono adottate alla maggioranza dei due terzi dei membri che lo compongono, fatte salve le disposizioni seguenti:

    a) l'adozione di una decisione che incida sugli interessi specifici di uno Stato membro, tra cui l'ampliamento significativo degli impianti o la chiusura di una scuola avente sede nel territorio di quest'ultimo, postula il voto favorevole del rappresentante di questo stesso Stato membro;

    b) la chiusura di una scuola postula il voto favorevole del membro della Commissione;

    c) il rappresentante di un'organizzazione di diritto pubblico che, in virtù di un accordo basato sull'articolo 28, abbia ottenuto un seggio ed un voto presso il consiglio superiore, partecipa alle votazioni che riguardano tutte le questioni relative alla scuola oggetto dell'accordo;

    d) il diritto di voto del rappresentante del comitato del personale di cui all'articolo 8, paragrafo 1, lettera c) e del rappresentante dei genitori degli allievi di cui all'articolo 8, paragrafo 1, lettera d), è limitato a questioni pedagogiche sollevate ai sensi dell'articolo 11 ad esclusione delle decisioni relative alle modifiche dell'accordo sulla licenza liceale europea, nonché delle decisioni aventi un'incidenza finanziaria e di bilancio.

    2. Nei casi in cui l'unanimità è richiesta dalla presente convenzione, l'adozione delle decisioni del consiglio superiore non è preclusa dalle astensioni dei membri presenti o rappresentati.

    3. In ogni votazione, ogni membro presente o rappresentato dispone di un voto; ciò lascia impregiudicata la disposizione particolare di cui all'articolo 8, paragrafo 1, lettera a).

    Articolo 10

    Il consiglio superiore provvede all'applicazione della presente convenzione; a tal fine dispone dei necessari poteri di decisione in materia didattica, di bilancio ed amministrativa, nonché per quanto riguarda il negoziato degli accordi di cui agli articoli 28, 29 e 30. Esso può costituire dei comitati incaricati di preparare le sue decisioni.

    Il consiglio superiore stabilisce il regolamento generale delle scuole.

    Ogni anno, in base al progetto preparato dal segretario generale, il consiglio superiore predispone un rapporto sul funzionamento delle scuole e lo trasmette al Parlamento europeo e al Consiglio.

    Articolo 11

    In materia didattica il consiglio superiore definisce l'orientamento degli studi e ne stabilisce l'organizzazione. In particolare, su parere del consiglio d'ispezione competente:

    1) fissa i programmi e gli orari armonizzati per ogni anno scolastico e per ogni sezione da esso istituita e formula raccomandazioni in merito alla scelta dei metodi;

    2) provvede al controllo dell'insegnamento ad opera dei consigli d'ispezione dei quali stabilisce le norme di funzionamento;

    3) stabilisce l'età prescritta per essere ammessi ai vari cicli d'istruzione; stabilisce le norme che autorizzano il passaggio degli allievi alla classe superiore o al ciclo secondario e, al fine di consentire loro di proseguire in qualsiasi momento gli studi nelle scuole nazionali, stabilisce, conformemente al disposto dell'articolo 5, le condizioni alle quali sono convalidati gli anni di studio compiuti presso la scuola. Stabilisce inoltre la tabella delle equivalenze di cui all'articolo 5, paragrafo 1;

    4) indice esami destinati a sanzionare gli studi compiuti nella scuola; ne fissa il regolamento; costituisce le commissioni esaminatrici e rilascia i diplomi. Stabilisce le prove di questi esami ad un livello sufficiente a rendere operative di effetti le norme previste all'articolo 5.

    Articolo 12

    In materia amministrativa il consiglio superiore:

    1) stabilisce lo statuto del segretario generale, dei direttori, del corpo docente e del personale amministrativo e tecnico in conformità delle disposizioni di cui all'articolo 9, paragrafo 1, lettera a);

    2) designa il segretario generale e il segretario generale aggiunto;

    3) nomina il direttore e i direttori aggiunti di ciascuna scuola;

    4) a) su proposta dei consigli d'ispezione stabilisce ogni anno, attraverso la creazione o la soppressione di posti, le esigenze in fatto di personale docente. Provvede affinché i posti siano equamente ripartiti tra gli Stati membri. Di concerto con i governi, regola le questioni poste dalla designazione o dal comando di professori, maestri e consiglieri didattici della scuola. Questi conservano i diritti all'avanzamento di carriera e alla pensione garantiti dal loro statuto nazionale;

    b) su proposta del segretario generale, stabilisce annualmente le esigenze in fatto di personale amministrativo e tecnico;

    5) organizza il proprio funzionamento e stabilisce il proprio regolamento interno.

    Articolo 13

    1. In materia di bilancio il consiglio superiore:

    a) adotta il regolamento finanziario, specificando in particolare le modalità relative alla fissazione e all'esecuzione del bilancio delle scuole;

    b) adotta per ogni esercizio il bilancio delle scuole, conformemente al paragrafo 4;

    c) approva il rendiconto annuale di gestione e lo trasmette alle autorità competenti delle Comunità europee.

    2. Entro il 30 aprile di ogni esercizio, il consiglio superiore stabilisce uno stato di previsione delle entrate e delle spese delle scuole per l'esercizio successivo e lo trasmette senza indugio alla Commissione la quale, basandosi su questo, fissa le necessarie previsioni nel progetto preliminare di bilancio delle Comunità europee.

    L'autorità di bilancio delle Comunità europee stabilisce l'importo del contributo delle Comunità europee nel quadro della sua procedura di bilancio.

    3. Il consiglio superiore trasmette lo stato di previsione delle entrate e delle spese anche alle altre organizzazioni di diritto pubblico previste all'articolo 28 e agli enti o istituzioni di cui all'articolo 29, il cui contributo finanziario consente di provvedere sostanzialmente al bilancio di una scuola, affinché essi stabiliscano l'importo del loro contributo.

    4. Prima dell'inizio dell'esercizio finanziario, il consiglio superiore adotta definitivamente il bilancio delle scuole, adeguandolo se necessario in base ai contributi delle Comunità europee nonché delle organizzazioni, degli enti e delle istituzioni di cui al paragrafo 3.

    Articolo 14

    Il segretario generale rappresenta il consiglio superiore e dirige la segreteria nel quadro delle disposizioni dello statuto del segretario generale di cui all'articolo 12, punto 1. Rappresenta le scuole nei procedimenti giudiziari. Risponde del proprio operato al consiglio superiore.

    CAPITOLO 2

    I consigli d'ispezione

    Articolo 15

    Per le esigenze delle scuole sono istituiti due consigli d'ispezione: uno per il ciclo materno e quello elementare, l'altro per il ciclo secondario.

    Articolo 16

    In ciascun consiglio d'ispezione ogni Stato membro, parte contraente, è rappresentato da un ispettore. Quest'ultimo è designato dal consiglio superiore su proposta della parte interessata.

    La presidenza dei consigli d'ispezione è esercitata dal rappresentante del consiglio d'ispezione dello Stato membro che esercita la presidenza del consiglio superiore.

    Articolo 17

    I consigli d'ispezione hanno il compito di vigilare sulla qualità dell'insegnamento impartito nelle scuole e di far procedere alle ispezioni nelle scuole a tal fine necessarie.

    Sottopongono al consiglio superiore i pareri e le proposte di cui, rispettivamente, agli articoli 11 e 12, ed eventualmente anche proposte in merito alla modifica dei programmi e all'organizzazione degli studi.

    Articolo 18

    Gli ispettori hanno il compito di:

    1) assicurare, per il ciclo di studi di loro competenza, l'assistenza didattica dei docenti provenienti dall'amministrazione nazionale;

    2) porre a raffronto le loro osservazioni in merito al livello raggiunto dagli studi e alla qualità dei metodi didattici;

    3) trasmettere ai direttori ed al personale docente i risultati delle loro ispezioni.

    Ciascuno Stato membro, tenendo conto delle esigenze stimate dal consiglio superiore, concede agli ispettori le agevolazioni necessarie perché possano assolvere pienamente la loro missione presso le scuole.

    CAPITOLO 3

    Il consiglio d'amministrazione

    Articolo 19

    Il consiglio d'amministrazione previsto all'articolo 7 è costituito dagli 8 membri qui appresso, fatte salve le deroghe di cui agli articoli 28 e 29:

    1) dal segretario generale che esercita la presidenza;

    2) dal direttore della scuola;

    3) dal rappresentante della Commissione delle Comunità europee;

    4) da due membri del personale docente, in rappresentanza, l'uno del corpo docente del ciclo secondario e l'altro del corpo docente del ciclo elementare e del ciclo materno riuniti;

    5) da due membri in rappresentanza delle associazioni dei genitori degli allievi, come previsto dall'articolo 23;

    6) da un rappresentante del personale amministrativo e tecnico.

    Al consiglio d'amministrazione può inoltre assistere, in qualità di osservatore, un rappresentante dello Stato membro in cui la scuola ha sede.

    Al consiglio d'amministrazione della loro scuola sono invitati ad assistere, in qualità di osservatori, due rappresentanti degli allievi, limitatamente ai punti che interessano questi ultimi.

    Articolo 20

    Il consiglio d'amministrazione:

    1) prepara lo stato di previsione delle entrate e delle spese della scuola conformemente al regolamento finanziario;

    2) controlla l'esecuzione della sezione del bilancio della scuola e stabilisce il rendiconto annuale di gestione;

    3) vigila al mantenimento di condizioni materiali favorevoli e ad un clima propizio al buon funzionamento della scuola;

    4) assolve qualsiasi altro incarico amministrativo che gli venga affidato dal consiglio superiore.

    Le modalità in merito alla convocazione e alle decisioni dei consigli d'amministrazione sono stabilite dal regolamento generale delle scuole previsto all'articolo 10.

    CAPITOLO 4

    Il Direttore

    Articolo 21

    Il direttore esercita le proprie funzioni nell'ambito del regolamento generale di cui all'articolo 10. Egli ha autorità sul personale preposto alla scuola, secondo le procedure precisate nell'articolo 12, punto 4, lettere a) e b).

    Il direttore deve essere in possesso delle competenze e dei titoli che nel proprio paese sono richiesti per poter assumere la direzione di un istituto di istruzione i cui diplomi finali danno accesso all'università. Risponde del proprio operato al consiglio superiore.

    TITOLO TERZO RAPPRESENTANZA DEL PERSONALE

    Articolo 22

    È istituito un comitato del personale, composto da rappresentanti eletti dal corpo docente e dal personale amministrativo e tecnico di ciascuna scuola europea.

    Il comitato coopera al buon funzionamento delle scuole adoperandosi a che l'opinione del personale possa evidenziarsi ed esprimersi.

    Le modalità che presiedono all'elezione ed al funzionamento del comitato del personale sono stabilite dallo statuto del personale docente e del personale amministrativo e tecnico previsto all'articolo 12, punto 1.

    Il comitato del personale designa annualmente un membro titolare e un membro supplente appartenenti al corpo docente per rappresentare il personale in seno al consiglio superiore.

    TITOLO QUARTO ASSOCIAZIONE DEI GENITORI DEGLI ALLIEVI

    Articolo 23

    Al fine di assicurare i rapporti fra i genitori degli allievi e le autorità scolastiche, il consiglio superiore riconosce per ciascuna scuola un'associazione rappresentativa dei genitori degli allievi.

    L'associazione così riconosciuta designa annualmente due rappresentanti presso il consiglio d'amministrazione della scuola interessata.

    Le associazioni di tutte le scuole designano annualmente, nel loro ambito rispettivo, un membro titolare e un membro supplente che le rappresenti presso il consiglio superiore.

    TITOLO QUINTO BILANCIO

    Articolo 24

    L'esercizio finanziario delle scuole coincide con l'anno civile.

    Articolo 25

    Il bilancio delle scuole è alimentato mediante:

    1) i contributi versati dagli Stati membri tramite il mantenimento della retribuzione dei docenti cui viene dato comando o che vengono designati e, se del caso, sotto forma di contributo finanziario deciso dal consiglio superiore che delibera all'unanimità;

    2) il contributo delle Comunità europee destinato a coprire la differenza tra l'importo globale delle spese delle scuole e il totale delle altre entrate;

    3) i contributi degli organismi non comunitari con i quali il consiglio superiore ha concluso un accordo;

    4) le entrate proprie delle scuole, in particolare le tasse scolastiche a carico dei genitori degli allievi per decisione del consiglio superiore;

    5) le entrate varie.

    Le modalità secondo cui il contributo delle Comunità europee è messo a disposizione sono stabilite attraverso un accordo speciale tra il consiglio superiore e la Commissione.

    TITOLO SESTO CONTROVERSIE

    Articolo 26

    La Corte di giustizia delle Comunità europee è la sola competente a conoscere delle controversie tra le parti contraenti relative all'interpretazione e all'applicazione della presente convenzione che non siano state risolte in sede di consiglio superiore.

    Articolo 27

    1. È istituita una camera dei ricorsi.

    2. La camera dei ricorsi è la sola competente, in prima e in ultima istanza, a conoscere, dopo aver esaurito la via amministrativa, delle controversie relative all'applicazione della presente convenzione alle persone in essa menzionate, esclusione fatta per il personale amministrativo e tecnico, e relative alla legalità di un atto contestato che è basato sulla convenzione o su regole stabilite in base ad essa e che lede tali persone, adottato nei loro confronti dal consiglio superiore o dal consiglio di amministrazione di una scuola nell'esercizio delle attribuzioni loro conferite dalla presente convenzione. Qualora una siffatta controversia sia di carattere pecuniario, la camera dei ricorsi ha competenza di piena giurisdizione.

    Le condizioni e le modalità relative a queste procedure sono determinate, a seconda dei casi, dallo statuto del personale docente o dal regime applicabile ai docenti a orario ridotto, oppure dal regolamento generale delle scuole europee.

    3. La camera dei ricorsi è composta di personalità che offrono le massime garanzie di indipendenza e sono in possesso di spiccate competenze in materia giuridica.

    Possono essere nominati membri della camera dei ricorsi soltanto le persone che figurano in un elenco predisposto a tale scopo dalla Corte di giustizia delle Comunità europee.

    4. Il consiglio superiore, deliberando all'unanimità, adotta lo statuto della camera dei ricorsi.

    Lo statuto della camera dei ricorsi stabilisce il numero dei suoi membri, la procedura di nomina degli stessi da parte del consiglio superiore, nonché la durata del loro mandato e il regime pecuniario loro applicabile. Detto statuto organizza il funzionamento della camera.

    5. La camera dei ricorsi stabilisce il suo regolamento di procedura che contiene qualsiasi disposizione necessaria per l'applicazione dello statuto.

    Il regolamento in questione richiede l'approvazione unanime del consiglio superiore.

    6. I verdetti della camera dei ricorsi sono vincolanti per le parti e, qualora queste non provvedano alla loro esecuzione, essi sono resi esecutivi dalle autorità competenti degli Stati membri conformemente alle rispettive legislazioni nazionali.

    7. Le altre controversie di cui le scuole sono parte dipendono dalla competenza delle giurisdizioni nazionali. Il presente articolo non pregiudica, in particolare, la competenza dei tribunali nazionali per quanto riguarda questioni di responsabilità civile e penale.

    TITOLO SETTIMO DISPOSIZIONI SPECIALI

    Articolo 28

    In merito alle scuole esistenti o da creare conformemente all'articolo 2, il consiglio superiore può negoziare, deliberando all'unanimità, qualsiasi accordo di partecipazione con organizzazioni di diritto pubblico che, a motivo della loro sede, siano interessate al funzionamento delle scuole anzidette. Attraverso la stipulazione di tali accordi dette organizzazioni possono ottenere un seggio e un voto nel consiglio superiore per qualsiasi questione che interessi la scuola di cui trattasi, qualora il loro contributo finanziario costituisca l'essenziale del finanziamento del bilancio della scuola. Esse possono ottenere anche un seggio e un voto presso il consiglio d'amministrazione di questa stessa scuola.

    Articolo 29

    Il consiglio superiore, deliberando all'unanimità, può anche negoziare accordi, diversi dagli accordi di partecipazione, con enti od istituzioni di diritto pubblico o privato che siano interessati al funzionamento di una delle scuole europee.

    Il consiglio superiore può attribuire a detti enti od istituzioni un seggio ed un voto presso il consiglio di amministrazione della scuola di cui trattasi.

    Articolo 30

    Il consiglio superiore può negoziare col governo del paese in cui la scuola ha sede qualsiasi accordo complementare che consenta a quest'ultima di assicurarsi le migliori condizioni di funzionamento.

    Articolo 31

    1. Ciascuna parte contraente può denunciare la presente convenzione mediante notificazione scritta, diretta al governo lussemburghese. Quest'ultimo provvede senza indugio a informarne tutte le altre parti contraenti. La denuncia deve essere notificata anteriormente al 1° settembre dell'anno per essere produttiva di effetti il 1° settembre dell'anno successivo.

    2. La parte contraente che denuncia la presente convenzione rinuncia a qualsiasi quota degli averi delle scuole. Il consiglio superiore decide in merito alle misure organizzative da adottare, comprese quelle che riguardano il personale, in seguito alla denuncia di una delle parti contraenti.

    3. Il consiglio superiore, deliberando secondo la procedura di voto di cui all'articolo 9 può decidere di chiudere una scuola. Secondo la medesima procedura prende, per quanto concerne tale scuola, tutte le misure che ritiene opportune, in particolare per quanto attiene alla situazione del personale docente e del personale amministrativo e tecnico, e alla ripartizione degli averi della scuola.

    4. Qualsiasi parte contraente può chiedere la modifica della presente convenzione. A tale scopo, essa notifica la sua richiesta al governo lussemburghese il quale intraprende le necessarie iniziative presso la parte contraente che esercita la presidenza del Consiglio delle Comunità europee, ai fini della convocazione di una conferenza intergovernativa.

    Articolo 32

    La domanda di adesione alla presente convenzione è rivolta per iscritto da ogni Stato che diventi membro della Comunità, al governo lussemburghese, il quale ne informa ciascuna delle altre parti contraenti.

    L'adesione ha effetto il 1° settembre successivo alla data del deposito degli strumenti d'adesione presso il governo lussemburghese.

    A partire da questa data la composizione degli organi delle scuole è modificata di conseguenza.

    Articolo 33

    La presente convenzione è ratificata dagli Stati membri, parti contraenti, in conformità delle rispettive norme costituzionali. Per quanto concerne le Comunità europee, la presente convenzione è conclusa conformemente ai trattati che le istituiscono. Gli strumenti di ratifica nonché gli atti di notifica della conclusione della presente convenzione sono depositati presso il governo lussemburghese, depositario dello statuto delle scuole europee. Il governo lussemburghese informa dell'avvenuto deposito tutte le altre parti contraenti.

    La presente convenzione entra in vigore il primo giorno del mese successivo al deposito di tutti gli strumenti di ratifica ad opera degli Stati membri nonché degli atti di notifica della conclusione ad opera delle Comunità europee.

    La presente convenzione, redatta in un unico esemplare, in lingua danese, francese, greca, inglese, italiana, olandese, portoghese, spagnola e tedesca, i nove testi facenti tutti egualmente fede, è depositata negli archivi del governo lussemburghese, che ne trasmette copia certificata conforme a ciascuna delle altre parti contraenti.

    Articolo 34

    La presente convenzione annulla e sostituisce lo statuto del 12 aprile 1957 ed il relativo protocollo del 13 aprile 1962.

    Salvo disposizione contraria nella presente convenzione, l'accordo sulla licenza liceale europea resta in vigore.

    La presente convenzione lascia impregiudicato il protocollo addizionale concernente la scuola di Monaco stabilito in riferimento al protocollo del 13 aprile 1962 e firmato a Lussemburgo il 15 dicembre 1975.

    In ogni atto che riguardi le scuole europee e che sia anteriore alla presente convenzione, i riferimenti sono intesi come rinvianti agli articoli corrispondenti della presente convenzione.

    Hecho en Luxemburgo, el veintiuno de junio de mil novecientos noventa y cuatro.

    Udfærdiget i Luxembourg den enogtyvende juni nitten hundrede og fire og halvfems.

    Geschehen zu Luxemburg am einundzwanzigsten Juni neunzehnhundertvierundneunzig.

    ¸ãéíå óôï Ëïõîåìâïýñãï, óôéò åßêïóé ìßá Éïõíßïõ ÷ßëéá åííéáêüóéá åíåíÞíôá ôÝóóåñá.

    Done at Luxembourg on the twenty-first day of June in the year one thousand nine hundred and ninety-four.

    Fait à Luxembourg, le vingt-et-un juin mil neuf cent quatre-vingt-quatorze.

    Fatto a Lussemburgo, addì ventuno giugno millenovecentonovantaquattro.

    Gedaan te Luxemburg, de eenentwintigste juni negentienhonderd vierennegentig.

    Feito no Luxemburgo, em vinte e um de Junho de mil novecentos e noventa e quatro.

    Pour le royaume de Belgique

    Voor het Koninkrijk België

    Für das Königreich Belgien

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    På Kongeriget Danmarks vegne

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    Für die Bundesrepublik Deutschland

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    Ãéá ôçí ÅëëçíéêÞ Äçìïêñáôßá

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    Por el Reino de España

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    Pour la République française

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    Thar cheann Na hÉireann

    For Ireland

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    Per la Repubblica italiana

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    Pour le grand-duché de Luxembourg

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    Voor het Koninkrijk der Nederlanden

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    Pela República Portuguesa

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    For the United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland

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    Por la Comunidad Europea y la Comunidad Europea de la Energía Atómica

    For Det Europæiske Fællesskab og Det Europæiske Atomenergifællesskab

    Für die Europäische Gemeinschaft und die Europäische Atomgemeinschaft

    Ãéá ôçí ÅõñùðáúêÞ Êïéíüôçôá êáé ôçí ÅõñùðáúêÞ Êïéíüôçôá ÁôïìéêÞò ÅíÝñãåéáò

    For the European Community and the European Atomic Energy Community

    Pour la Communauté européenne et la Communauté européenne de l'énergie atomique

    Per la Comunità europea e la Comunità europea dell'energia atomica

    Voor de Europese Gemeenschap en de Europese Gemeenschap voor Atoomenergie

    Pela Comunidade Europeia e pela Comunidade Europeia da Energia Atómica

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    Por la Comunidad Europea del Carbón y del Acero

    For Det Europæiske Kul- og Stålfællesskab

    Für die Europäische Gemeinschaft für Kohle und Stahl

    Ãéá ôçí ÅõñùðáúêÞ Êïéíüôçôá ¶íèñáêá êáé ×Üëõâá

    For the European Coal and Steel Community

    Pour la Communauté européenne du charbon et de l'acier

    Per la Comunità europea del carbone e dell'acciaio

    Voor de Europese Gemeenschap voor Kolen en Staal

    Pela Comunidade Europeia do Carvão e do Aço

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    ALLEGATO I

    Scuole europee cui si applica lo statuto:

    Scuola europea di Bergen

    Scuola europea di Bruxelles I

    Scuola europea di Bruxelles II

    Scuola europea di Bruxelles III (1*)

    Scuola europea di Culham

    Scuola europea di Karlsruhe

    Scuola europea di Lussemburgo

    Scuola europea di Mol

    Scuola europea di Monaco

    Scuola europea di Varese

    (1*) Il consiglio superiore ha deciso di creare questa scuola nella sua riunione del 27-29 ottobre 1992.

    ALLEGATO II

    Lingue nelle quali è impartita la formazione di base:

    Lingua danese

    Lingua francese

    Lingua greca

    Lingua inglese

    Lingua italiana

    Lingua olandese

    Lingua portoghese

    Lingua spagnola

    Lingua tedesca

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