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Document 21989A1013(05)

    Protocollo aggiuntivo all'accordo tra la Comunità economica europea e la Confederazione svizzera, relativo all'eliminazione e alla prevenzione delle restrizioni quantitative all'esportazione e misure di effetto equivalente - Dichiarazione comune

    GU L 295 del 13.10.1989, p. 29–34 (ES, DA, DE, EL, EN, FR, IT, NL, PT)

    Questo documento è stato pubblicato in edizioni speciali (FI, SV, CS, ET, LV, LT, HU, MT, PL, SK, SL, BG, RO, HR)

    Legal status of the document In force

    ELI: http://data.europa.eu/eli/prot/1989/548/oj

    Related Council decision

    21989A1013(05)

    Protocollo aggiuntivo all'accordo tra la Comunità economica europea e la Confederazione svizzera, relativo all'eliminazione e alla prevenzione delle restrizioni quantitative all'esportazione e misure di effetto equivalente - Dichiarazione comune

    Gazzetta ufficiale n. L 295 del 13/10/1989 pag. 0029 - 0034
    edizione speciale finlandese: capitolo 11 tomo 15 pag. 0113
    edizione speciale svedese/ capitolo 11 tomo 15 pag. 0113


    PROTOCOLLO AGGIUNTIVO all'accordo tra la Comunità economica europea e la Confederazione svizzera, relativo all'eliminazione e alla prevenzione delle restrizioni quantitative all'esportazione e misure di effetto equivalente

    LA COMUNITÀ ECONOMICA EUROPEA,

    da una parte, e

    LA CONFEDERAZIONE SVIZZERA,

    dall'altra,

    VISTO l'accordo tra la Comunità economica europea e la Confederazione svizzera, firmato a Bruxelles il 22 luglio 1972, qui di seguito denominato «accordo», in particolare l'articolo 32,

    CONSIDERANDO l'obiettivo di creare uno spazio economico europeo in conformità della dichiarazione comune fatta a Lussemburgo, il 9 aprile 1984, dai ministri dei paesi dell'EFTA e dai ministri degli Stati membri della Comunità, nonché dalla Commissione delle Comunità europee,

    CONSAPEVOLI dell'esigenza di potenziare le relazioni commerciali nell'interesse delle rispettive economie eliminando e prevenendo gli ostacoli alle esportazioni dei prodotti oggetto dell'accordo,

    CONSAPEVOLI, tuttavia, che in determinate circostanze eccezionali una parte contraente può essere costretta ad attuare misure di salvaguardia nei confronti delle esportazioni e che a tal fine devono essere introdotti provvedimenti specifici,

    HANNO DECISO DI CONCLUDERE IL PRESENTE PROTOCOLLO:

    Articolo 1

    Nell'accordo sono inseriti i seguenti articoli:

    «Articolo 13 bis

    1. Nessuna nuova restrizione quantitativa all'esportazione o misura di effetto equivalente viene introdotta negli scambi tra la Comunità e la Svizzera.

    2. Le restrizioni quantitative all'esportazione e le misure di effetto equivalente sono soppresse il 1° gennaio 1990, ad eccezione delle restrizioni in vigore alla data del 1° gennaio 1989 relative ai prodotti di cui al protocollo

    n. 6, che saranno eliminate in conformità delle disposizioni del protocollo stesso.

    zioni del protocollo stesso.

    Articolo 13

    ter

    La parte contraente che intende modificare il regime da essa applicato alle esportazioni in paesi terzi notifica tale modifica al comitato misto per quanto possibile entro trenta giorni prima della sua entrata in vigore. Essa prende atto di eventuali osservazioni dell'altra parte contraente in merito alle distorsioni che ne possono risultare.

    Articolo 24

    bis

    Quando l'applicazione dei provvedimenti degli articoli 7 e 13 bis:

    1. implica la riesportazione in un paese terzo nei confronti del quale la parte contraente esportatrice

    applica, per il prodotto in questione, restrizioni quantitative all'esportazione, dazi all'esportazione o misure di effetto equivalente, oppure

    2. provoca o minaccia di provocare una grave penuria di un prodotto essenziale per la parte contraente esportatrice

    e quando tali situazioni provocano o minacciano di provocare gravi difficoltà alla parte contraente esportatrice, quest'ultima può prendere adeguati provvedi-

    menti nei modi e secondo le procedure di cui all'articolo 27.».

    Articolo 2

    L'accordo è cisì modificato:

    1. Il testo dell'articolo 7, paragrafo 2 dell'accordo è sostituito dal testo seguente:

    «2. Per i prodotti di cui all'allegato III, i dazi doganali all'esportazione e le tasse di effetto equivalente sono aboliti in conformità delle disposizioni dell'allegato stesso».

    2. Il testo dell'allegato III è sostituito dal testo seguente:

    «ALLEGATO III

    Elenco dei prodotti di cui all'articolo 7 dell'accordo

    I dazi doganali applicati dalla Svizzera alle esportazioni nella Comunità dei prodotti qui di seguito elencati sono soppressi in conformità dei termini fissati.

    Sistema

    armonizzato

    Voce n.

    Designazione delle merci

    Data della soppressione

    ex 26.20

    Ceneri e residui contenenti principalmente alluminio

    1° gennaio 1993

    ex 74.04

    Cascami e avanzi di rame

    1° gennaio 1993

    ex 76.02

    Cascami e avanzi di alluminio

    «1° gennaio 1993»

    Articolo 3

    Il testo dell'articolo 27 è sostituito dal testo seguente:

    «Articolo 27

    1. Se una parte contraente sottopone le importazioni o le esportazioni di prodotti suscettibili di provocare le

    difficoltà di cui agli articoli 24, 24 bis e 26 ad una procedura amministrativa intesa a fornire prontamente informazioni circa l'evoluzione delle correnti commerciali, essa ne informa l'altra parte contraente.

    2. Nei casi di cui agli articoli 22-26, prima di adottare le misure ivi previste, oppure nei casi contemplati nel paragrafo 3, lettera e), la parte contraente in causa fornisce al comitato misto, appena possibile, tutti gli elementi utili per un esame approfondito della situazione , al fine di cercare una soluzione accettabile per le parti contraenti.

    Devono essere scelte con priorità le misure che implicano meno perturbazioni al funzionamento dell'accordo.

    Le misure di salvaguardia sono immediatamente notificate al comitato misto, il quale tiene periodiche consultazioni per esaminare la possibilità di abolire tali misure, non appena le condizioni lo permettano.

    3. Per l'attuazione del paragrafo 2 si applicano le seguenti disposizioni:

    a) per quanto riguarda l'articolo 23, ciascuna parte contraente può adire il comitato misto se ritiene una determinata pratica incompatibile con il buon funzionamento dell'accordo ai sensi dell'articolo 23, paragrafo 1.

    Le parti contraenti comunicano al comitato misto ogni informazione utile e gli forniscono l'assistenza necessaria per l'esame del caso e, se occorre, per l'eliminazione della pratica in questione.

    Se la parte contraente in causa non ha messo fine alle pratiche suddette nel termine fissato in sede di

    comitato misto, oppure se quest'ultimo non raggiunge un accordo entro tre mesi dal giorno in cui è stato adito, la parte contraente interessata può adottare le misure di salvaguardia che ritiene necessarie per far fronte alle gravi difficoltà risultanti dalle pratiche in questione e in particolare può revocare concessioni tariffarie;

    b) le difficoltà derivanti dalla situazione a cui si fa riferimento nell'articolo 24 sono notificate per esame al comitato misto, che può prendere ogni decisione utile per porvi termine.

    Se il comitato misto o la parte contraente esportatrice non adottano una decisione che ponga termine alle difficoltà entro trenta giorni a decorrere dalla notifica, la parte contraente importatrice è autorizzata a riscuotere una tassa di compensazione sul prodotto importato.

    Detta tassa di compensazione è calcolata in funzione dell'incidenza che hanno sul valore delle merci in questione le disparità tariffarie constatate per le materie prime o per i prodotti intermedi incorporati;

    c) le difficoltà derivanti dalla situazione a cui si fa riferimento nell'articolo 24 bis sono notificate per esame al comitato misto. Per quanto riguarda l'articolo 24 bis, punto 2), la minaccia di penuria deve essere debitamente provata con adeguate informazioni in materia di quantitativi e di prezzi.

    Il comitato misto può prendere ogni decisione utile per risolvere le difficoltà. Se il comitato misto non prende una decisione entro trenta giorni a decorrere dalla notifica, la parte contraente esportatrice è autorizzata ad applicare, a titolo provvisorio, adeguate misure all'esportazione del prodotto in causa;

    d) per quanto riguarda l'articolo 25, si tengono consultazioni in sede di comitato misto prima che la parte contraente interessata adotti le misure appropriate;

    e) quando circostanze eccezionali che richiedano un intervento immediato escludono la possibilità di un esame preventivo, la parte contraente interessata può applicare senza indugio, nelle situazioni di cui agli articoli 24, 24 bis, 25 e 26, nonché nel caso di aiuti

    all'esportazione aventi un'incidenza immediata sugli scambi, le misure conservatorie strettamente necessarie per ovviare alla situazione.».

    Articolo 4

    Il testo seguente è aggiunto all'accordo come protocollo

    n. 6:

    «PROTOCOLLO N. 6

    relativo alla soppressione di alcune restrizioni quantitative alle esportazioni

    Le restrizioni quantitative applicate dalla Comunità alle esportazioni in Svizzera dei prodotti qui di seguito elencati sono soppresse al più tardi alle date indicate.

    Sistema

    armonizzato

    Voce n.

    Designazione delle merci

    Data della soppressione

    ex 74.04

    Cascami e avanzi di rame

    1°. 1. 1993

    ex 44.01

    Legna da ardere, di conifere e trucioli di legno di abete e di pino

    1°. 1. 1993

    ex 44.03

    ex 44.03

    Legno grezzo, anche scortecciato oppure semplicemente sgrossato:

    - altri, escluso il legno di pioppo

    1°. 1. 1993

    Legno squadrato anche parzialmente, ma non lavorato:

    - altri, escluso il legno di pioppo

    1°. 1. 1993

    ex 44.07

    Legno segato per il lungo, tranciato o sfogliato, ma non ulteriormente lavorato, di spessore superiore a 6 mm:

    - di legno di conifere, escluse le tavolette destinate alla fabbricazione di scatole, setacci e simili

    1°. 1. 1993

    ex 41.01

    Pelli gregge di bovini, di peso unitario inferiore a 6 kg

    1°. 1. 1992

    ex 41.02

    Pelli gregge di ovini e di agnelli

    1°. 1. 1992

    ex 41.03

    Pelli gregge di caprini e di capretti

    1°. 1. 1992

    ex 43.01

    Pelli da pellicceria gregge di coniglio

    «1°. 1. 1992»

    Articolo 5

    Il presente protocollo aggiuntivo è applicabile anche al Principato di Liechtenstein per tutto il periodo in cui rimane in vigore il trattato del 29 marzo 1923 che istituisce un'unione doganale tra la Confederazione svizzera e il Principato di Liechtenstein.

    Articolo 6

    Il presente protocollo aggiuntivo è approvato dalle parti contraenti secondo le rispettive procedure.

    Esso entra in vigore il 1° gennaio 1990, a condizione che

    prima di tale data le parti contraenti si siano notificate l'espletamento delle procedure a tal fine necessarie.

    Se le parti contraenti non si sono notificate l'espletamento

    delle procedure a tale data, il presente protocollo è applicato provvisoriamente a decorrere dal 1° gennaio 1990.

    Articolo 7

    Il presente protocollo aggiuntivo è redatto in duplice esemplare in lingua danese, francese, greca, inglese, italiana, olandese, portoghese, spagnola e tedesca, tutti i testi facenti ugualmente fede.

    Hecho en Bruselas, a doce de julio de mil novecientos ochenta y nueve.

    Udfaerdiget i Bruxelles, den tolvte juli nitten hundrede og niogfirs.

    Geschehen zu Bruessel am zwoelften Juli neunzehnhundertneunundachtzig.

    iEgine stis Vryxelles, stis dodeka Ioylioy chilia enniakosia ogdonta ennea.

    Done at Brussels on the twelfth day of July in the year one thousand nine hundred and eighty-nine.

    Fait à Bruxelles, le douze juillet mil neuf cent quatre-vingt-neuf.

    Fatto a Bruxelles, addì dodici luglio millenovecentottantanove.

    Gedaan te Brussel, de twaalfde juli negentienhonderd negenentachtig.

    Feito em Bruxelas, em doze de Julho de mil novecentos e oitenta e nove.

    Por el Consejo de las Comunidades Europeas

    For Raadet for De Europaeiske Faellesskaber

    Fuer den Rat der Europaeischen Gemeinschaften

    Gia to Symvoylio ton Evropaikon Koinotiton

    For the Council of the European Communities

    Pour le Conseil des Communautés européennes

    Per il Consiglio delle Comunità europee

    Voor de Raad van de Europese Gemeenschappen

    Pelo Conselho das Comunidades Europeias

    Por el Gobierno de la Confederación Suiza

    For regeringen for Schweiz

    Fuer die Regierung der Schweizerischen Eidgenossenschaft

    Gia tin kyvernisi tis Elvetikis Synomospondias

    For the Government of the Swiss Confederation

    Pour le gouvernement de la Confédération suisse

    Per il governo della Confederazione svizzera

    Voor de Regering van de Zwitserse Bondsstaat

    Pelo Governo da Confederaçao Suíça

    DICHIARAZIONE COMUNE DELLE PARTI CONTRAENTI al protocollo aggiuntivo all'accordo tra la Comunità economica europea e la Confederazione svizzera relativo all'eliminazione e alla prevenzione delle restrizioni quantitative all'esportazione e misure di effetto equivalente

    Le parti contraenti dichiarano che gli articoli 7, 13 bis e 13 ter dell'accordo si applicano ai prodotti di cui all'articolo 2 dell'accordo,

    - compresi i prodotti petroliferi di cui all'articolo 14 dell'accordo,

    - esclusi i prodotti oggetto dell'accordo tra gli Stati membri della Comunità europea del carbone e dell'acciaio e la Comunità europea del carbone e dell'acciaio, da una parte, e la Confederazione svizzera, dall'altra.

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