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Document 21988A1227(07)

Accordo in forma di scambio di lettere tra la Comunità economica europea e il Regno del Marocco concernente l'importazione nella Comunità di macedonie di frutta in conserva originarie del Marocco

GU L 358 del 27.12.1988, p. 23–24 (ES, DA, DE, EL, EN, FR, IT, NL, PT)

Questo documento è stato pubblicato in edizioni speciali (CS, ET, LV, LT, HU, MT, PL, SK, SL, BG, RO, HR)

Legal status of the document In force

ELI: http://data.europa.eu/eli/agree_internation/1988/649/oj

Related Council decision

21988A1227(07)

Accordo in forma di scambio di lettere tra la Comunità economica europea e il Regno del Marocco concernente l'importazione nella Comunità di macedonie di frutta in conserva originarie del Marocco

Gazzetta ufficiale n. L 358 del 27/12/1988 pag. 0023 - 0024


ACCORDO in forma di scambio di lettere tra la Comunità economica europea e il Regno del Marocco concernente l'importazione nella Comunità di macedonie di frutta in conserva originarie del Marocco

Lettera n. 1

Signor ....,

ai fini dell'applicazione della riduzione del 55 % dei dazi doganali applicabili, prevista all'articolo 20 dell'accordo di cooperazone tra la Comunità economica europea e il Regno del Marocco, ed a seguito delle informazioni scambiate circa le condizioni alle quali avranno luogo le importazioni nella Comunità di macedonie di frutta in conserva dei codici NC ex 2008 92 50, ex 2008 92 71 ed ex 2008 92 79, originarie del Marocco, ho l'onore di comunicarLe che il governo marocchino s'impegna a prendere tutti i provvedimenti necessari affinché, tra il 1o gennaio e il 31 dicembre di ogni anno, le forniture alle Comunità non superino il quantitativo di 100 tonnellate.

Il governo marocchino precisa pertanto che tutte le esportazioni dei prodotti suddetti verso la Comunità sono effettuate esclusivamente tramite esportatori la cui attività è controllata dall'amministrazione marocchina.

Le garanzie relative ai quantitativi saranno attuate secondo le modalità concordate tra l'amministrazione marocchina e la Direzione generale dell'agricoltura della Commissione delle Comunità europee.

In deroga all'articolo 20 dell'accordo di cooperazione, il presente accordo in forma di scambio di lettere rimane in vigore fino alla denuncia ad opera di una delle parti, da farsi prima del

30 settembre di ogni anno.

Le sarei grato se volesse confermarmi che la Comunità è d'accordo su quanto precede.

Voglia accettare, Signor ..., l'espressione della mia profonda stima.

Per il governo del Regno del Marocco

Lettera n. 2

Signor ...,

redatta :

Ai fini dell'applicazione della riduzione del 55 % dei dazi doganali applicabili, prevista all'articolo 20 dell'accordo di cooperazione tra la Comunità economica europea e il Regno del Marocco, ed a seguito delle informazioni scambiate circa le condizioni alle quali avranno luogo le importazioni nella Comunità di macedonie di frutta in conserva dei codici NC ex 2008 92 50, ex 2008 92 71 ed ex 2008 92 79, originarie del Marocco, ho l'onore di comunicarLe che il governo marocchino s'impegna a prendere tutti i provvedimenti necessari affinché, tra il 1o gennaio e il 31 dicembre di ogni anno, le forniture alla Comunità non superino il quantitativo di 100 tonnellate.

Il governo marocchino precisa pertanto che tutte le esportazioni dei prodotti suddetti verso la Comunità sono effettuate esclusivamente tramite esportatori la cui attività è controllata dall'amministrazione marocchina.

Le garanzie relative ai quantitativi saranno attuate secondo le modalità concordate tra l'amministrazione marocchina e la Direzione generale dell'agricoltura della Commissione delle Comunità europee.

In deroga all'articolo 20 dell'accordo di cooperazione, il presente accordo in forma di scambio di lettere rimane in vigore fino alla denuncia ad opera di una delle parti, da farsi prima del

30 settembre di ogni anno.

Le sarei grato se volesse confermarmi che la Comunità è d'accordo su quanto precede.

Posso confermarLe l'accordo della Comunità su quanto precede e, di conseguenza, l'applicazione della riduzione del 55 % dei dazi doganali applicabili, tra il 1o gennaio e il 31 dicembre di ogni anno, ai quantitativi di macedonie di frutta in conserva originarie del Marocco indicati nella Sua lettera.

Voglia accettare, Signor ..., l'espressione della mia profonda stima.

A nome del Consiglio delle Comunità europee

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