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Document 21988A1227(05)

Accordo in forma di scambio di lettere tra la Comunità economica europea e la Repubblica democratica popolare di Algeria concernente l'importazione nella Comunità di macedonie di frutta in conserva originarie dell'Algeria

GU L 358 del 27.12.1988, p. 17–18 (ES, DA, DE, EL, EN, FR, IT, NL, PT)

Questo documento è stato pubblicato in edizioni speciali (CS, ET, LV, LT, HU, MT, PL, SK, SL, BG, RO, HR)

Legal status of the document In force

ELI: http://data.europa.eu/eli/agree_internation/1988/647/oj

Related Council decision

21988A1227(05)

Accordo in forma di scambio di lettere tra la Comunità economica europea e la Repubblica democratica popolare di Algeria concernente l'importazione nella Comunità di macedonie di frutta in conserva originarie dell'Algeria

Gazzetta ufficiale n. L 358 del 27/12/1988 pag. 0017 - 0018
Gazzetta ufficiale n. L 358 del 27/12/1988 pag. 0017 - 0018


ACCORDO in forma di scambio di lettere tra la Comunità economica europea e la Repubblica democratica popolare di Algeria concernente l'importazione nella Comunità di macedonie di frutta in conserva originarie dell'Algeria

Lettera n. 1

Signor ....,

ai fini dell'applicazione della riduzione del 55 % dei dazi doganali applicabili, prevista all'artico-

lo 19 dell'accordo di cooperazione tra la Comunità economica europea e la Repubblica democratica popolare di Algeria, ed a seguito delle informazioni scambiate circa le condizioni alle quali avranno luogo le importazioni nella Comunità di macedonie di frutta in conserva dei codici NC ex 2008 92 50, ex 2008 92 71 ed ex 2008 92 79, originarie dell'Algeria, ho l'onore di comunicarLe che il governo algerino s'impegna a prendere tutti i provvedimenti necessari affinché, tra il 1o gennaio e il 31 dicembre di ogni anno, le forniture alla Comunità non superino il quantitativo di 100 tonnellate.

Il governo algerino precisa pertanto che tutte le esportazioni dei prodotti suddetti verso la Comunità sono effettuate esclusivamente da esportatori la cui attività è controllata dalla Société de gestion et de développement des industries alimentaires (SOGEDIA) (Società per la gestione e lo sviluppo delle industrie alimentari).

Le garanzie relative ai quantitativi saranno attuate secondo le modalità concordate tra la SOGEDIA e la Direzione generale dell'agricoltura della Commissione delle Comunità europee.

In deroga all'articolo 19 dell'accordo di cooperazione, il presente accordo in forma di scambio di lettere rimane in vigore fino alla denuncia ad opera di una delle parti, da farsi prima del

30 settembre di ogni anno.

Le sarei grato se volesse confermarmi che la Comunità è d'accordo su quanto precede.

Voglia accettare, Signor ..., l'espressione della mia profonda stima.

Per il governo della Repubblica democratica popolare di Algeria

Lettera n. 2

Signor ...,

redatta :

ai fini dell'applicazione della riduzione del 55 % dei dazi doganali applicabili, prevista all'articolo 19 dell'accordo di cooperazione tra la Comunità economica europea e la Repubblica democratica popolare di Algeria, ed a seguito delle informazioni scambiate circa le condizioni alle quali avranno luogo le importazioni nella Comunità di macedonie di frutta in conserva dei codici NC ex 2008 92 50, ex 2008 92 71 ed ex 2008 92 79, originarie dell'Algeria, ho l'onore di comuicarLe che il governo algerino s'impegna a prendere tutti i provvedimenti necessari affinché, tra il 1o gennaio e il 31 dicembre di ogni anno, le forniture alla Comunità non superino il quantitativo di 100 tonnellate.

Il governo algerino precisa pertanto che tutte le esportazioni dei prodotti suddetti verso la Comunità sono effettuate esclusivamente da esportatori la cui attività è controllata dalla Société de gestion et de développement des industries alimentaires (SOGEDIA) (Società per la gestione e lo sviluppo delle industrie alimentari).

Le garanzie relative ai quantitativi saranno attuate secondo le modalità concordate tra la SOGEDIA e la Direzione generale dell'agricoltura della Commissione delle Comunità europee.

In deroga all'articolo 19 dell'accordo di cooperazione, il presente accordo in forma di scambio di lettere rimane in vigore fino alla denuncia ad opera di una delle parti, da farsi prima del

30 settembre di ogni anno.

Le sarei grato se volesse confermarmi che la Comunità è d'accordo su quanto precede.

Posso confermarLe l'accordo della Comunità su quanto precede e, di conseguenza, l'applicazione della riduzione del 55 % dei dazi doganali applicabili, tra il 1o gennaio e il 31 dicembre di ogni anno, ai quantitativi di macedonie di frutta in conserva originarie dell'Algeria indicati nella Sua lettera.

Voglia accettare, Signor ..., l'espressione della mia profonda stima.

A nome del Consiglio delle Comunità europee

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