This document is an excerpt from the EUR-Lex website
Document 21987A0717(01)
Agreement in the form of an Exchange of letters amending the Agreement of 14 July 1986 adjusting the Agreement between the European Economic Community and the Kingdom of Norway concerning mutual trade in cheese
Accordo in forma di scambio di lettere recante modifica dell' accordo del 14 luglio 1986 che adatta l' accordo tra la Comunità economica europea e il Regno di Norvegia sugli scambi reciproci di formaggi
Accordo in forma di scambio di lettere recante modifica dell' accordo del 14 luglio 1986 che adatta l' accordo tra la Comunità economica europea e il Regno di Norvegia sugli scambi reciproci di formaggi
GU L 196 del 17.7.1987, pp. 77–79
(ES, DA, DE, EL, EN, FR, IT, NL, PT)
No longer in force, Date of end of validity: 31/12/1995
Accordo in forma di scambio di lettere recante modifica dell' accordo del 14 luglio 1986 che adatta l' accordo tra la Comunità economica europea e il Regno di Norvegia sugli scambi reciproci di formaggi
Gazzetta ufficiale n. L 196 del 17/07/1987 pag. 0077 - 0079
***** ACCORDO in forma di scambio di lettere recante modifica dell'accordo del 14 luglio 1986 che adatta l'accordo tra la Comunità economica europea e il Regno di Norvegia sugli scambi reciproci di formaggi A. Lettera della Comunità Bruxelles, Signor . . . . . , ho l'onore di far riferimento all'accordo in forma di scambio di lettere del 14 luglio 1986 tra la Comunità economica europea e il Regno di Norvegia, che modifica l'accordo sugli scambi reciproci di formaggi, a seguito dell'adesione del Regno di Spagna e della Repubblica portoghese alla Comunità, nonché alle consultazioni svoltisi a questo riguardo tra le delegazioni della Norvegia e della Commissione delle Comunità europee. 1. Le confermo l'accordo della Comunità a che, a decorrere dal 1o aprile 1987 e per la durata del periodo di transizione previsto nell'atto di adesione della Spagna alla Comunità, la ripartizione dei quantitativi annui di formaggi importati dalla Norvegia e destinati alla Spagna sia modificata come segue: Formaggi originari della Norvegia e da essa provenienti, accompagnati da un titolo riconosciuto: 1.2.3 // // Quantitativi (in tonnellate) // Dazio all'importazione (in ECU/100 kg) // - Jarlsberg, avente un tenore minimo di materie grasse del 45 % in peso della sostanza secca e un tenore minimo in peso della sostanza secca del 56 %, con una maturazione di almeno 3 mesi, della sottovoce 04.04 E I b) 2 della tariffa doganale comune: // // // - in forme con corsta (1), di peso compreso tra 8 e 12 kg // // // - in blocchi rettangolari di peso netto inferiore o uguale a 7 kg (2) // // // - in pezzi condizionati sotto vuoto o gas inerte, di peso netto pari o superiore a 150 g, ma non superiore a 1 kg (2) // 82 // 55 // - Ridder, avente un tenore minimo di materie grasse del 60 % in peso della sostanza secca e una maturazione di almeno 4 settimane, della sottovoce 04.04 E I b) 2 della tariffa doganale comune: // // // - in forme con crosta (1), di peso compreso tra 1 e 2 kg // // // - in pezzi condizionati sotto vuoto o gas inerte recanti la crosta su almeno un lato (1), di peso netto pari o superiore a 150 g (2) // // // - Formaggi fusi, diversi da quelli grattugiati o in polvere, della sottovoce 04.04 D della tariffa doganale comune: // 8 // 36,27 2. Allo scadere del periodo di transizione, i quantitativi summenzionati verranno aggiunti al contingente tariffario annuo previsto nell'accordo tra la Comunità e il Regno di Norvegia sugli scambi reciproci di formaggi. Le sarei grato se volesse confermarmi l'accordo del Suo governo sul contenuto della presente lettera. Voglia gradire, Signor . . . . . , i sensi della mia più alta considerazione. A nome del Consiglio delle Comunità europee (1) Si considerano forme intere standard con crosta i formaggi in forme. Per l'applicazione delle presenti disposizioni, si definisce crosta « la parte esterna che si è formata dalla pasta del formaggio e che presenta una consistenza nettamente più solida e un colore palesemente più scuro ». (2) Le indicazioni riportate sull'imballaggio devono consentire al consumatore di identificare il formaggio in causa. B. Lettera della Norvegia Bruxelles, Signor . . . . . , con lettera in data odierna Ella mi ha comunicato quanto segue: « ho l'onore di far riferimento all'accordo in forma di scambio di lettere del 14 luglio 1986 tra la Comunità economica europea e il Regno di Norvegia, che modifica l'accordo sugli scambi reciproci di formaggi, a seguito dell'adesione del Regno di Spagna e della Repubblica portoghese alla Comunità, nonché alle consultazioni svoltisi a questo riguardo tra le delegazioni della Norvegia e della Commissione delle Comunità europee. 1. Le confermo l'accordo della Comunità a che, a decorrere dal 1o aprile 1987 e per la durata del periodo di transizione previsto nell'atto di adesione della Spagna alla Comunità, la ripartizione dei quantitativi annui di formaggi importati dalla Norvegia e destinati alla Spagna sia modificata come segue: Formaggi originari della Norvegia e da essa provenienti, accompagnati da un titolo riconosciuto: 1.2.3 // // Quantitativi (in tonnellate) // Dazio all'importazione (in ECU/100 kg) // - Jarlsberg, avente un tenore minimo di materie grasse del 45 % in peso della sostanza secca e un tenore minimo in peso della sostanza secca del 56 %, con una maturazione di almeno 3 mesi, della sottovoce 04.04 E I b) 2 della tariffa doganale comune: // // // - in forme con corsta (1), di peso compreso tra 8 e 12 kg // // // - in blocchi rettangolari di peso netto inferiore o uguale a 7 kg (2) // // // - in pezzi condizionati sotto vuoto o gas inerte, di peso netto pari o superiore a 150 g, ma non superiore a 1 kg (2) // 82 // 55 // - Ridder, avente un tenore minimo di materie grasse del 60 % in peso della sostanza secca e una maturazione di almeno 4 settimane, della sottovoce 04.04 E I b) 2 della tariffa doganale comune: // // // - in forme con crosta (1), di peso compreso tra 1 e 2 kg // // // - in pezzi condizionati sotto vuoto o gas inerte recanti la crosta su almeno un lato (1), di peso netto pari o superiore a 150 g (2) // // // - Formaggi fusi, diversi da quelli grattugiati o in polvere, della sottovoce 04.04 D della tariffa doganale comune: // 8 // 36,27 2. Allo scadere del periodo di transizione, i quantitativi summenzionati verranno aggiunti al contingente tariffario annuo previsto nell'accordo tra la Comunità e il Regno di Norvegia sugli scambi reciproci di formaggi. Le sarei grato se volesse confermarmi l'accordo del Suo governo sul contenuto della presente lettera. » Mi pregio confermaLe l'accordo del mio governo sul contenuto della lettera sopra citata. Voglia gradire, Signor . . . . . , i sensi della mia più alta considerazione. Per il Governo del Regno di Norvegia (1) Si considerano forme intere standard con crosta i formaggi in forme. Per l'applicazione delle presenti disposizioni, si definisce crosta « la parte esterna che si è formata dalla pasta del formaggio e che presenta una consistenza nettamente più solida e un colore palesemente più scuro ». (2) Le indicazioni riportate sull'imballaggio devono consentire al consumatore di identificare il formaggio in causa.