Choose the experimental features you want to try

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 21987A0717(01)

Accordo in forma di scambio di lettere recante modifica dell' accordo del 14 luglio 1986 che adatta l' accordo tra la Comunità economica europea e il Regno di Norvegia sugli scambi reciproci di formaggi

GU L 196 del 17.7.1987, pp. 77–79 (ES, DA, DE, EL, EN, FR, IT, NL, PT)

Legal status of the document No longer in force, Date of end of validity: 31/12/1995

Related Council decision

21987A0717(01)

Accordo in forma di scambio di lettere recante modifica dell' accordo del 14 luglio 1986 che adatta l' accordo tra la Comunità economica europea e il Regno di Norvegia sugli scambi reciproci di formaggi

Gazzetta ufficiale n. L 196 del 17/07/1987 pag. 0077 - 0079


*****

ACCORDO

in forma di scambio di lettere recante modifica dell'accordo del 14 luglio 1986 che adatta l'accordo tra la Comunità economica europea e il Regno di Norvegia sugli scambi reciproci di formaggi

A. Lettera della Comunità

Bruxelles,

Signor . . . . . ,

ho l'onore di far riferimento all'accordo in forma di scambio di lettere del 14 luglio 1986 tra la Comunità economica europea e il Regno di Norvegia, che modifica l'accordo sugli scambi reciproci di formaggi, a seguito dell'adesione del Regno di Spagna e della Repubblica portoghese alla Comunità, nonché alle consultazioni svoltisi a questo riguardo tra le delegazioni della Norvegia e della Commissione delle Comunità europee.

1. Le confermo l'accordo della Comunità a che, a decorrere dal 1o aprile 1987 e per la durata del periodo di transizione previsto nell'atto di adesione della Spagna alla Comunità, la ripartizione dei quantitativi annui di formaggi importati dalla Norvegia e destinati alla Spagna sia modificata come segue:

Formaggi originari della Norvegia e da essa provenienti, accompagnati da un titolo riconosciuto:

1.2.3 // // Quantitativi (in tonnellate) // Dazio all'importazione (in ECU/100 kg) // - Jarlsberg, avente un tenore minimo di materie grasse del 45 % in peso della sostanza secca e un tenore minimo in peso della sostanza secca del 56 %, con una maturazione di almeno 3 mesi, della sottovoce 04.04 E I b) 2 della tariffa doganale comune: // // // - in forme con corsta (1), di peso compreso tra 8 e 12 kg // // // - in blocchi rettangolari di peso netto inferiore o uguale a 7 kg (2) // // // - in pezzi condizionati sotto vuoto o gas inerte, di peso netto pari o superiore a 150 g, ma non superiore a 1 kg (2) // 82 // 55 // - Ridder, avente un tenore minimo di materie grasse del 60 % in peso della sostanza secca e una maturazione di almeno 4 settimane, della sottovoce 04.04 E I b) 2 della tariffa doganale comune: // // // - in forme con crosta (1), di peso compreso tra 1 e 2 kg // // // - in pezzi condizionati sotto vuoto o gas inerte recanti la crosta su almeno un lato (1), di peso netto pari o superiore a 150 g (2) // // // - Formaggi fusi, diversi da quelli grattugiati o in polvere, della sottovoce 04.04 D della tariffa doganale comune: // 8 // 36,27

2. Allo scadere del periodo di transizione, i quantitativi summenzionati verranno aggiunti al contingente tariffario annuo previsto nell'accordo tra la Comunità e il Regno di Norvegia sugli scambi reciproci di formaggi.

Le sarei grato se volesse confermarmi l'accordo del Suo governo sul contenuto della presente lettera.

Voglia gradire, Signor . . . . . , i sensi della mia più alta considerazione.

A nome del Consiglio

delle Comunità europee

(1) Si considerano forme intere standard con crosta i formaggi in forme. Per l'applicazione delle presenti disposizioni, si definisce crosta « la parte esterna che si è formata dalla pasta del formaggio e che presenta una consistenza nettamente più solida e un colore palesemente più scuro ».

(2) Le indicazioni riportate sull'imballaggio devono consentire al consumatore di identificare il formaggio in causa.

B. Lettera della Norvegia

Bruxelles,

Signor . . . . . ,

con lettera in data odierna Ella mi ha comunicato quanto segue:

« ho l'onore di far riferimento all'accordo in forma di scambio di lettere del 14 luglio 1986 tra la Comunità economica europea e il Regno di Norvegia, che modifica l'accordo sugli scambi reciproci di formaggi, a seguito dell'adesione del Regno di Spagna e della Repubblica portoghese alla Comunità, nonché alle consultazioni svoltisi a questo riguardo tra le delegazioni della Norvegia e della Commissione delle Comunità europee.

1. Le confermo l'accordo della Comunità a che, a decorrere dal 1o aprile 1987 e per la durata del periodo di transizione previsto nell'atto di adesione della Spagna alla Comunità, la ripartizione dei quantitativi annui di formaggi importati dalla Norvegia e destinati alla Spagna sia modificata come segue:

Formaggi originari della Norvegia e da essa provenienti, accompagnati da un titolo riconosciuto:

1.2.3 // // Quantitativi (in tonnellate) // Dazio all'importazione (in ECU/100 kg) // - Jarlsberg, avente un tenore minimo di materie grasse del 45 % in peso della sostanza secca e un tenore minimo in peso della sostanza secca del 56 %, con una maturazione di almeno 3 mesi, della sottovoce 04.04 E I b) 2 della tariffa doganale comune: // // // - in forme con corsta (1), di peso compreso tra 8 e 12 kg // // // - in blocchi rettangolari di peso netto inferiore o uguale a 7 kg (2) // // // - in pezzi condizionati sotto vuoto o gas inerte, di peso netto pari o superiore a 150 g, ma non superiore a 1 kg (2) // 82 // 55 // - Ridder, avente un tenore minimo di materie grasse del 60 % in peso della sostanza secca e una maturazione di almeno 4 settimane, della sottovoce 04.04 E I b) 2 della tariffa doganale comune: // // // - in forme con crosta (1), di peso compreso tra 1 e 2 kg // // // - in pezzi condizionati sotto vuoto o gas inerte recanti la crosta su almeno un lato (1), di peso netto pari o superiore a 150 g (2) // // // - Formaggi fusi, diversi da quelli grattugiati o in polvere, della sottovoce 04.04 D della tariffa doganale comune: // 8 // 36,27

2. Allo scadere del periodo di transizione, i quantitativi summenzionati verranno aggiunti al contingente tariffario annuo previsto nell'accordo tra la Comunità e il Regno di Norvegia sugli scambi reciproci di formaggi.

Le sarei grato se volesse confermarmi l'accordo del Suo governo sul contenuto della presente lettera. »

Mi pregio confermaLe l'accordo del mio governo sul contenuto della lettera sopra citata.

Voglia gradire, Signor . . . . . , i sensi della mia più alta considerazione.

Per il Governo

del Regno di Norvegia

(1) Si considerano forme intere standard con crosta i formaggi in forme. Per l'applicazione delle presenti disposizioni, si definisce crosta « la parte esterna che si è formata dalla pasta del formaggio e che presenta una consistenza nettamente più solida e un colore palesemente più scuro ».

(2) Le indicazioni riportate sull'imballaggio devono consentire al consumatore di identificare il formaggio in causa.

Top