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Document 12016E216

    Versione consolidata del trattato sul funzionamento dell'Unione europea
    PARTE QUINTA - AZIONE ESTERNA DELL'UNIONE
    TITOLO V - ACCORDI INTERNAZIONALI
    Articolo 216

    GU C 202 del 7.6.2016, p. 144–144 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, GA, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

    Legal status of the document In force

    ELI: http://data.europa.eu/eli/treaty/tfeu_2016/art_216/oj

    7.6.2016   

    IT

    Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

    C 202/144


    Articolo 216

    1.   L'Unione può concludere un accordo con uno o più paesi terzi o organizzazioni internazionali qualora i trattati lo prevedano o qualora la conclusione di un accordo sia necessaria per realizzare, nell'ambito delle politiche dell'Unione, uno degli obiettivi fissati dai trattati, o sia prevista in un atto giuridico vincolante dell'Unione, oppure possa incidere su norme comuni o alterarne la portata.

    2.   Gli accordi conclusi dall'Unione vincolano le istituzioni dell'Unione e gli Stati membri.


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