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Document 12016E199
Consolidated version of the Treaty on the Functioning of the European Union#PART FOUR - ASSOCIATION OF THE OVERSEAS COUNTRIES AND TERRITORIES#Article 199 (ex Article 183 TEC)
Versione consolidata del trattato sul funzionamento dell'Unione europea
PARTE QUARTA - ASSOCIAZIONE DEI PAESI E TERRITORI D'OLTREMARE
Articolo 199 (ex articolo 183 del TCE)
Versione consolidata del trattato sul funzionamento dell'Unione europea
PARTE QUARTA - ASSOCIAZIONE DEI PAESI E TERRITORI D'OLTREMARE
Articolo 199 (ex articolo 183 del TCE)
GU C 202 del 7.6.2016, p. 137–137
(BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, GA, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)
In force
7.6.2016 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
C 202/137 |
Articolo 199
(ex articolo 183 del TCE)
L'associazione persegue gli obiettivi seguenti:
1) |
Gli Stati membri applicano ai loro scambi commerciali con i paesi e territori il regime che si accordano tra di loro, in virtù dei trattati. |
2) |
Ciascun paese o territorio applica ai suoi scambi commerciali con gli Stati membri e gli altri paesi e territori il regime che applica allo Stato europeo con il quale mantiene relazioni particolari. |
3) |
Gli Stati membri contribuiscono agli investimenti richiesti dallo sviluppo progressivo di questi paesi e territori. |
4) |
Per gli investimenti finanziati dall'Unione, la partecipazione alle aggiudicazioni e alle forniture è aperta, a parità di condizioni, a tutte le persone fisiche e giuridiche appartenenti agli Stati membri e ai paesi e territori. |
5) |
Nelle relazioni fra gli Stati membri e i paesi e territori, il diritto di stabilimento dei cittadini e delle società è regolato conformemente alle disposizioni e mediante applicazione delle procedure previste al capo relativo al diritto di stabilimento e su una base non discriminatoria, fatte salve le disposizioni particolari prese in virtù dell'articolo 203. |