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Document 12016A062

Versione consolidata del trattato che istituisce la Comunità europea dell’energia atomica
TITOLO II - DISPOSIZIONI INTESE A FAVORIRE IL PROGRESSO NEL CAMPO DELL'ENERGIA NUCLEARE
CAPO 6 - Approvvigionamento
Sezione 2 - Minerali, materie grezze e materie fissili speciali provenienti dalla Comunità
Articolo 62

GU C 203 del 7.6.2016, p. 27–28 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, GA, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

Legal status of the document In force

ELI: http://data.europa.eu/eli/treaty/euratom_2016/art_62/oj

7.6.2016   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

C 203/27


Articolo 62

1.   L'Agenzia esercita il diritto di opzione sulle materie fissili speciali prodotte nei territori degli Stati membri,

a)

sia per rispondere alla domanda degli utilizzatori della Comunità alle condizioni definite dall'articolo 60,

b)

sia per costituire essa stessa delle scorte di tali materie,

c)

sia per esportare tali materie con l'autorizzazione della Commissione, che si conforma alle disposizioni dell'articolo 59 b), comma secondo.

2.   Tuttavia, pur continuando ad essere soggette all'applicazione delle disposizioni del capo 7, queste materie, come anche i residui fertili, sono lasciate al produttore,

a)

sia per essere costituite in scorte con l'autorizzazione dell'Agenzia,

b)

sia per essere utilizzate nei limiti dei bisogni propri dello stesso produttore,

c)

sia per essere messe a disposizione, nei limiti del loro fabbisogno, di imprese situate nella Comunità, legate al produttore, per l'esecuzione di un programma comunicato in tempo utile alla Commissione, da vincoli diretti non aventi per oggetto né per effetto di limitare la produzione, lo sviluppo tecnico o gli investimenti, ovvero di creare abusivamente delle disparità tra gli utilizzatori della Comunità.

3.   Le disposizioni dell'articolo 89, paragrafo 1 a), sono applicabili alle materie fissili speciali prodotte nei territori degli Stati membri e sulle quali l'Agenzia non ha esercitato il suo diritto d'opzione.


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