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Document 12012M040
Consolidated version of the Treaty on European Union#TITLE V - GENERAL PROVISIONS ON THE UNION'S EXTERNAL ACTION AND SPECIFIC PROVISIONS ON THE COMMON FOREIGN AND SECURITY POLICY#Chapter 2 - Specific provisions on the common foreign and security policy#Section 1 - Common provisions#Article 40(ex Article 47 TEU)
Versione consolidata del trattato sull'Unione europea
TITOLO V - DISPOSIZIONI GENERALI SULL'AZIONE ESTERNA DELL'UNIONE E DISPOSIZIONI SPECIFICHE SULLA POLITICA ESTERA E DI SICUREZZA COMUNE
Capo 2 - Disposizioni specifiche sulla politica estera e di sicurezza comune
Sezione 1 - Disposizioni comuni
Articolo 40(ex articolo 47 del TUE)
Versione consolidata del trattato sull'Unione europea
TITOLO V - DISPOSIZIONI GENERALI SULL'AZIONE ESTERNA DELL'UNIONE E DISPOSIZIONI SPECIFICHE SULLA POLITICA ESTERA E DI SICUREZZA COMUNE
Capo 2 - Disposizioni specifiche sulla politica estera e di sicurezza comune
Sezione 1 - Disposizioni comuni
Articolo 40(ex articolo 47 del TUE)
GU C 326 del 26.10.2012, p. 37–37
(BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)
In force
26.10.2012 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
C 326/1 |
TRATTATO SULL'UNIONE EUROPEA (VERSIONE CONSOLIDATA)
TITOLO V
DISPOSIZIONI GENERALI SULL'AZIONE ESTERNA DELL'UNIONE E DISPOSIZIONI SPECIFICHE SULLA POLITICA ESTERA E DI SICUREZZA COMUNE
CAPO 2
DISPOSIZIONI SPECIFICHE SULLA POLITICA ESTERA E DI SICUREZZA COMUNE
SEZIONE 1
DISPOSIZIONI COMUNI
Articolo 40
(ex articolo 47 del TUE)
L'attuazione della politica estera e di sicurezza comune lascia impregiudicata l'applicazione delle procedure e la rispettiva portata delle attribuzioni delle istituzioni previste dai trattati per l'esercizio delle competenze dell'Unione di cui agli articoli da 3 a 6 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea.
L'attuazione delle politiche previste in tali articoli lascia parimenti impregiudicata l'applicazione delle procedure e la rispettiva portata delle attribuzioni delle istituzioni previste dai trattati per l'esercizio delle competenze dell'Unione a titolo del presente capo.