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Document 12003T/PRO/06
Act concerning the conditions of accession of the Czech Republic, the Republic of Estonia, the Republic of Cyprus, the Republic of Latvia, the Republic of Lithuania, the Republic of Hungary, the Republic of Malta, the Republic of Poland, the Republic of Slovenia and the Slovak Republic and the adjustments to the Treaties on which the European Union is founded - Protocol No 6 on the acquisition of secondary residences in Malta
Atto relativo alle condizioni di adesione della Repubblica ceca, della Repubblica di Estonia, della Repubblica di Cipro, della Repubblica di Lettonia, della Repubblica di Lituania, della Repubblica di Ungheria, della Repubblica di Malta, della Repubblica di Polonia, della Repubblica di Slovenia e della Repubblica slovacca e agli adattamenti dei trattati sui quali si fonda l'Unione europea - Protocollo n. 6 sull'acquisto di residenze secondarie a Malta
Atto relativo alle condizioni di adesione della Repubblica ceca, della Repubblica di Estonia, della Repubblica di Cipro, della Repubblica di Lettonia, della Repubblica di Lituania, della Repubblica di Ungheria, della Repubblica di Malta, della Repubblica di Polonia, della Repubblica di Slovenia e della Repubblica slovacca e agli adattamenti dei trattati sui quali si fonda l'Unione europea - Protocollo n. 6 sull'acquisto di residenze secondarie a Malta
GU L 236 del 23.9.2003, p. 947–947
(BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, GA, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)
In force
ELI: http://data.europa.eu/eli/treaty/acc_2003/act_1/pro_6/sign
Atto relativo alle condizioni di adesione della Repubblica ceca, della Repubblica di Estonia, della Repubblica di Cipro, della Repubblica di Lettonia, della Repubblica di Lituania, della Repubblica di Ungheria, della Repubblica di Malta, della Repubblica di Polonia, della Repubblica di Slovenia e della Repubblica slovacca e agli adattamenti dei trattati sui quali si fonda l'Unione europea - Protocollo n. 6 sull'acquisto di residenze secondarie a Malta
Gazzetta ufficiale n. L 236 del 23/09/2003 pag. 0947 - 0947
Protocollo n. 6 sull'acquisto di residenze secondarie a Malta LE ALTI PARTI CONTRAENTI HANNO CONVENUTO LE SEGUENTI DISPOSIZIONI: Tenendo presente il numero molto esiguo di abitazioni a Malta e la scarsità di terreni edificabili disponibili, che possono appena coprire le esigenze di base derivanti dall'evoluzione demografica degli attuali residenti, Malta può in maniera non discriminatoria mantenere in vigore le norme sull'acquisto e il possesso di beni immobili destinati a residenza secondaria da parte di cittadini di uno Stato membro che non risiedono legalmente a Malta da almeno cinque anni, previste nella legge sui beni immobili (acquisto da parte di non residenti) (capitolo 246). Malta applica, per l'acquisto di beni immobili destinati a residenza secondaria sul suo territorio, procedure di autorizzazione basate su criteri pubblici, obiettivi, costanti e trasparenti. Detti criteri sono applicati in maniera non discriminatoria e non creano distinzioni tra cittadini maltesi e cittadini degli altri Stati membri. Malta garantisce che in nessun caso un cittadino di uno Stato membro possa avere un trattamento più restrittivo rispetto a un cittadino di un paese terzo. Qualora il valore del bene acquistato da un cittadino di uno Stato membro superi le soglie previste dalla legislazione maltese, segnatamente 30000 lire maltesi per gli appartamenti e 50000 lire maltesi per qualsiasi tipo di bene diverso dagli appartamenti e dai beni di importanza storica, è concessa un'autorizzazione. Malta piò rivedere tali soglie per riflettere le fluttuazioni di prezzi del mercato immobiliare maltese. --------------------------------------------------