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Document 12002E285

    Trattato che istituisce la Comunità europea (versione consolidata Nizza)
    Parte sesta: Disposizioni generali e finali
    Articolo 285

    GU C 325 del 24.12.2002, p. 147–147 (ES, DA, DE, EL, EN, FR, IT, NL, PT, FI, SV)

    Legal status of the document In force

    ELI: http://data.europa.eu/eli/treaty/tec_2002/art_285/oj

    12002E285

    Trattato che istituisce la Comunità europea (versione consolidata Nizza) - Parte sesta: Disposizioni generali e finali - Articolo 285

    Gazzetta ufficiale n. C 325 del 24/12/2002 pag. 0147 - 0147
    Gazzetta ufficiale n. C 340 del 10/11/1997 pag. 0294 - versione consolidata


    Trattato che istituisce la Comunità europea (versione consolidata Nizza)

    Parte sesta: Disposizioni generali e finali

    Articolo 285

    Articolo 285

    1. Fatto salvo l'articolo 5 del protocollo dello statuto del Sistema europeo di banche centrali e della Banca centrale europea, il Consiglio, deliberando secondo la procedura di cui all'articolo 251, adotta misure per l'elaborazione di statistiche laddove necessario per lo svolgimento delle attività della Comunità.

    2. L'elaborazione delle statistiche della Comunità presenta i caratteri dell'imparzialità, dell'affidabilità, dell'obiettività, dell'indipendenza scientifica, dell'efficienza economica e della riservatezza statistica; essa non comporta oneri eccessivi per gli operatori economici.

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