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Document 11997E137

    Trattato che istituisce la Comunità europea (versione consolidata Maastricht)
    Parte terza: Politiche della Comunità
    Titolo XI: Politica sociale, istruzione, formazione professionale e gioventù
    Capo 1: Disposizioni sociali
    Articolo 137
    Articolo 118 - Trattato CE (versione consolidata Maastricht)
    Articolo 118 - Trattato CEE

    Legal status of the document In force

    ELI: http://data.europa.eu/eli/treaty/tec_1997/art_137/oj

    11997E137

    Trattato che istituisce la Comunità europea (versione consolidata Maastricht) - Parte terza: Politiche della Comunità - Titolo XI: Politica sociale, istruzione, formazione professionale e gioventù - Capo 1: Disposizioni sociali - Articolo 137 - Articolo 118 - Trattato CE (versione consolidata Maastricht) - Articolo 118 - Trattato CEE

    Gazzetta ufficiale n. C 340 del 10/11/1997 pag. 0239 - versione consolidata
    gazzetta ufficiale n. C 224 del 31/08/1992 pag. 0045 - versione consolidata
    (trattato CEE - pubblicazione ufficiale non disponibile)


    Trattato che istituisce la Comunità europea (versione consolidata Maastricht)

    Articolo 137

    1. Per conseguire gli obiettivi previsti all'articolo 136, la Comunità sostiene e completa l'azione degli Stati membri nei seguenti settori:

    - miglioramento, in particolare, dell'ambiente di lavoro, per proteggere la sicurezza e la salute dei lavoratori,

    - condizioni di lavoro,

    - informazione e consultazione dei lavoratori,

    - integrazione delle persone escluse dal mercato del lavoro, fatto salvo l'articolo 150,

    - parità tra uomini e donne per quanto riguarda le opportunità sul mercato del lavoro ed il trattamento sul lavoro.

    2. A tal fine il Consiglio può adottare mediante direttive le prescrizioni minime applicabili progressivamente, tenendo conto delle condizioni e delle normative tecniche esistenti in ciascuno Stato membro. Tali direttive evitano di imporre vincoli amministrativi, finanziari e giuridici di natura tale da ostacolare la creazione e lo sviluppo di piccole e medie imprese.

    Il Consiglio delibera secondo la procedura di cui all'articolo 251 e previa consultazione del Comitato economico e sociale e del Comitato delle Regioni.

    Il Consiglio, deliberando secondo la stessa procedura, può adottare misure destinate a incoraggiare la cooperazione tra Stati membri attraverso iniziative volte a migliorare la conoscenza, a sviluppare gli scambi di informazioni e le migliori prassi, a promuovere approcci innovativi e a valutare le esperienze fatte, al fine di combattere l'emarginazione sociale.

    3. Tuttavia, il Consiglio delibera all'unanimità, su proposta della Commissione e previa consultazione del Parlamento europeo, del Comitato economico e sociale e del Comitato delle Regioni, nei seguenti settori:

    - sicurezza sociale e protezione sociale dei lavoratori,

    - protezione dei lavoratori in caso di risoluzione del contratto di lavoro,

    - rappresentanza e difesa collettiva degli interessi dei lavoratori e dei datori di lavoro, compresa la cogestione, fatto salvo il paragrafo 6,

    - condizioni di impiego dei cittadini dei paesi terzi che soggiornano legalmente nel territorio della Comunità,

    - contributi finanziari volti alla promozione dell'occupazione e alla creazione di posti di lavoro, fatte salve le disposizioni relative al Fondo sociale europeo.

    4. Uno Stato membro può affidare alle parti sociali, a loro richiesta congiunta, il compito di mettere in atto le direttive prese a norma dei paragrafi 2 e 3.

    In tal caso esso si assicura che, al più tardi alla data in cui una direttiva deve essere recepita a norma dell'articolo 249, le parti sociali abbiano stabilito mediante accordo le necessarie disposizioni, fermo restando che lo Stato membro interessato deve prendere le misure necessarie che gli permettano di garantire in qualsiasi momento i risultati imposti da detta direttiva.

    5. Le disposizioni adottate a norma del presente articolo non ostano a che uno Stato membro mantenga e stabilisca misure, compatibili con il presente trattato, che prevedano una maggiore protezione.

    6. Le disposizioni del presente articolo non si applicano alle retribuzioni, al diritto di associazione, al diritto di sciopero né al diritto di serrata.

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