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Document 11997E062

    Trattato che istituisce la Comunità europea (versione consolidata Maastricht)
    Parte terza: Politiche della Comunità
    Titolo IV: Visti, asilo, immigrazione e altre politiche connesse con la libera circolazione delle persone
    Articolo 62

    Legal status of the document In force

    ELI: http://data.europa.eu/eli/treaty/tec_1997/art_62/oj

    11997E062

    Trattato che istituisce la Comunità europea (versione consolidata Maastricht) - Parte terza: Politiche della Comunità - Titolo IV: Visti, asilo, immigrazione e altre politiche connesse con la libera circolazione delle persone - Articolo 62

    Gazzetta ufficiale n. C 340 del 10/11/1997 pag. 0201 - versione consolidata


    Trattato che istituisce la Comunità europea (versione consolidata Maastricht)

    Articolo 62

    Il Consiglio, deliberando secondo la procedura di cui all'articolo 67, entro un periodo di cinque anni a decorrere dall'entrata in vigore del trattato di Amsterdam adotta:

    1) misure volte a garantire, in conformità all'articolo 14, che non vi siano controlli sulle persone, sia cittadini dell'Unione sia cittadini di paesi terzi, all'atto dell'attraversamento delle frontiere interne;

    2) misure relative all'attraversamento delle frontiere esterne degli Stati membri, che definiscono:

    a) norme e procedure cui gli Stati membri devono attenersi per l'effettuazione di controlli sulle persone alle suddette frontiere,

    b) regole in materia di visti relativi a soggiorni previsti di durata non superiore a tre mesi, che comprendono:

    i) un elenco dei paesi terzi i cui cittadini devono essere in possesso del visto all'atto dell'attraversamento delle frontiere esterne e di quelli i cui cittadini sono esenti da tale obbligo;

    ii) le procedure e condizioni per il rilascio dei visti da parte degli Stati membri;

    iii) un modello uniforme di visto;

    iv) norme relative a un visto uniforme;

    3) misure che stabiliscono a quali condizioni i cittadini dei paesi terzi hanno libertà di spostarsi all'interno del territorio degli Stati membri per un periodo non superiore a tre mesi.

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