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Document 11997E062

Trattato che istituisce la Comunità europea (versione consolidata Maastricht)
Parte terza: Politiche della Comunità
Titolo IV: Visti, asilo, immigrazione e altre politiche connesse con la libera circolazione delle persone
Articolo 62

Legal status of the document In force

ELI: http://data.europa.eu/eli/treaty/tec_1997/art_62/oj

11997E062

Trattato che istituisce la Comunità europea (versione consolidata Maastricht) - Parte terza: Politiche della Comunità - Titolo IV: Visti, asilo, immigrazione e altre politiche connesse con la libera circolazione delle persone - Articolo 62

Gazzetta ufficiale n. C 340 del 10/11/1997 pag. 0201 - versione consolidata


Trattato che istituisce la Comunità europea (versione consolidata Maastricht)

Articolo 62

Il Consiglio, deliberando secondo la procedura di cui all'articolo 67, entro un periodo di cinque anni a decorrere dall'entrata in vigore del trattato di Amsterdam adotta:

1) misure volte a garantire, in conformità all'articolo 14, che non vi siano controlli sulle persone, sia cittadini dell'Unione sia cittadini di paesi terzi, all'atto dell'attraversamento delle frontiere interne;

2) misure relative all'attraversamento delle frontiere esterne degli Stati membri, che definiscono:

a) norme e procedure cui gli Stati membri devono attenersi per l'effettuazione di controlli sulle persone alle suddette frontiere,

b) regole in materia di visti relativi a soggiorni previsti di durata non superiore a tre mesi, che comprendono:

i) un elenco dei paesi terzi i cui cittadini devono essere in possesso del visto all'atto dell'attraversamento delle frontiere esterne e di quelli i cui cittadini sono esenti da tale obbligo;

ii) le procedure e condizioni per il rilascio dei visti da parte degli Stati membri;

iii) un modello uniforme di visto;

iv) norme relative a un visto uniforme;

3) misure che stabiliscono a quali condizioni i cittadini dei paesi terzi hanno libertà di spostarsi all'interno del territorio degli Stati membri per un periodo non superiore a tre mesi.

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