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Document 11992M/PRO/SEBC/11
Treaty on European Union - Protocol on the statute of the european system of central banks and of the European Central Bank - Chapter III: Organisation of the ESCB - Article 11: The executive board
Trattato sull'Unione europea - Protocollo sullo statuto del sistema europeo di banche centrali e della Banca Centrale Europea - Capo III: Organizzazione del SEBC - Articolo 11: il Comitato esecutivo
Trattato sull'Unione europea - Protocollo sullo statuto del sistema europeo di banche centrali e della Banca Centrale Europea - Capo III: Organizzazione del SEBC - Articolo 11: il Comitato esecutivo
In force
Trattato sull'Unione europea - Protocollo sullo statuto del sistema europeo di banche centrali e della Banca Centrale Europea - Capo III: Organizzazione del SEBC - Articolo 11: il Comitato esecutivo
Gazzetta ufficiale n. C 191 del 29/07/1992 pag. 0070
Articolo 11 Il Comitato esecutivo 11.1. Conformemente all'articolo 109 A, paragrafo 2, lettera a) del trattato, il Comitato esecutivo comprende il Presidente, il Vicepresidente e quattro altri membri. I membri assolvono i loro compiti a tempo pieno. Nessun membro può avere altre occupazioni, retribuite o no, a meno che il Consiglio direttivo non conceda eccezionalmente una deroga. 11.2. Conformemente all'articolo 109 A, paragrafo 2, lettera b) del trattato, il Presidente, il Vicepresidente e gli altri membri del Comitato esecutivo sono nominati, tra persone di riconosciuta levatura ed esperienza professionale nel settore monetario o bancario, di comune accordo dai Governi degli Stati membri, a livello di Capi di Stato o di Governo, su raccomandazione del Consiglio previa consultazione del Parlamento europeo e del Consiglio direttivo. Il loro mandato ha una durata di otto anni e non è rinnovabile. Soltanto cittadini degli Stati membri possono essere membri del Comitato esecutivo. 11.3. Le condizioni e le modalità di impiego dei membri del Comitato esecutivo, in particolare il loro trattamento economico, pensionistico e previdenziale sono oggetto di contratti posti in essere con la BCE e sono fissati dal Consiglio direttivo su proposta di un Comitato comprendente tre membri nominati dal Consiglio direttivo e tre membri nominati dal Consiglio. I membri del Comitato esecutivo non hanno diritto di voto sulle materie di cui al presente paragrafo. 11.4. Qualora un membro del Comitato esecutivo non risponda più alle condizioni necessarie all'esercizio delle sue funzioni o abbia commesso una colpa grave, può essere dichiarato dimissionario dalla Corte di giustizia su istanza del Consiglio direttivo o del Comitato esecutivo. 11.5. Ogni membro del Comitato esecutivo presente di persona ha diritto di voto e dispone a tal fine di un voto. Salvo diverse disposizioni, il Comitato esecutivo delibera a maggioranza semplice dei votanti. In caso di parità, prevale il voto del Presidente. Le disposizioni per le votazioni sono specificate nelle norme procedurali di cui all'articolo 12.3. 11.6. Il Comitato esecutivo è responsabile della gestione degli affari correnti della BCE. 11.7. Qualsiasi vacanza in seno al Comitato esecutivo sarà coperta con la nomina di un nuovo membro in conformità dell'articolo 11.2.