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Document 11985I243

ATTI RELATIVI ALL' ADESIONE DEL REGNO DI SPAGNA E DELLA REPUBBLICA PORTOGHESE ALLE COMUNITA EUROPEE, ATTO RELATIVO ALLE CONDIZIONI DI ADESIONE DEL REGNO DI SPAGNA E DELLA REPUBBLICA PORTOGHESE E AGLI ADATTAMENTI DEI TRATTATI , ARTICOLO 243

GU L 302 del 15.11.1985, p. 94 (DA, DE, EL, EN, FR, IT, NL)

Legal status of the document In force

ELI: http://data.europa.eu/eli/treaty/acc_1985/act_1/art_243/sign

11985I243

ATTI RELATIVI ALL' ADESIONE DEL REGNO DI SPAGNA E DELLA REPUBBLICA PORTOGHESE ALLE COMUNITA EUROPEE, ATTO RELATIVO ALLE CONDIZIONI DI ADESIONE DEL REGNO DI SPAGNA E DELLA REPUBBLICA PORTOGHESE E AGLI ADATTAMENTI DEI TRATTATI , ARTICOLO 243

Gazzetta ufficiale n. L 302 del 15/11/1985 pag. 0094


Articolo 243

Per i prodotti la cui importazione dai paesi terzi nella Comunità nella sua composizione attuale è sottoposta all'applicazione di dazi doganali, s'applicano le seguenti disposizioni:

1. a) Fatto salvo il punto 4, i dazi doganali all'importazione nella Comunità nella sua composizione attuale per i prodotti in provenienza dal Portogallo sono progressivamente aboliti secondo il ritmo seguente:

- il 1º marzo 1986 ogni dazio è ridotto all'85,7% del dazio di base,

- il 1º gennaio 1987 ogni dazio è ridotto al 71,4% del dazio di base,

- il 1º gennaio 1988 ogni dazio è ridotto al 57,1% del dazio di base,

- il 1º gennaio 1989 ogni dazio è ridotto al 42,8% del dazio di base,

- il 1º gennaio 1990 ogni dazio è ridotto al 28,5% del dazio di base,

- il 1º gennaio 1991 ogni dazio è ridotto al 14,2% del dazio di base,

- il 1º gennaio 1992 ogni dazio è abolito.

Tuttavia,

- per le orchidee, gli anturi, le strelitzie e le protee della sottovoce ex 06.03 A della tariffa doganale comune,

- per le preparazioni o conserve di pomodoro della sottovoce 20.02 C della tariffa doganale comune,

la Comunità nella sua composizione attuale riduce i suoi dazi di base in cinque fasi del 20%, successivamente alle date seguenti:

- 1º marzo 1986,

- 1º gennaio 1987,

- 1º gennaio 1988,

- 1º gennaio 1989,

- 1º gennaio 1990.

b) Fatto salvo il punto 4, i dazi doganali all'importazione in Portogallo per i prodotti in provenienza dalla Comunità nella sua composizione attuale sono progressivamente aboliti secondo il ritmo seguente:

- il 1º marzo 1986 ogni dazio è ridotto all'87,5% del dazio di base,

- il 1º gennaio 1987 ogni dazio è ridotto al 75% del dazio di base,

- il 1º gennaio 1988 ogni dazio è ridotto al 62,5% del dazio di base,

- il 1º gennaio 1989 ogni dazio è ridotto al 50% del dazio di base,

- il 1º gennaio 1990 ogni dazio è ridotto al 37,5% del dazio di base,

- il 1º gennaio 1991 ogni dazio è ridotto al 25% del dazio di base,

- il 1º gennaio 1992 ogni dazio è ridotto al 12,5% del dazio di base,

- il 1º gennaio 1993 ogni dazio è abolito.

c) Fatto salvo il punto 4 e in deroga alle precedenti lettere a) e b), per i semi e frutti oleosi e i loro prodotti derivati che rientrano nel regolamento n. 136/66/CEE - ad eccezione degli oli vegetali, diversi dall'olio d'oliva, destinati al consumo umano - i dazi doganali all'importazione sono progressivamente aboliti tra la Comunità nella sua composizione attuale e il Portogallo secondo il seguente ritmo:

- il 1º marzo 1986 ogni dazio è ridotto al 90,9% del dazio di base,

- il 1º gennaio 1987 ogni dazio è ridotto all'81,8% del dazio di base,

- il 1º gennaio 1988 ogni dazio è ridotto al 72,7% del dazio di base,

- il 1º gennaio 1989 ogni dazio è ridotto al 63,6% del dazio di base,

- il 1º gennaio 1990 ogni dazio è ridotto al 54,5% del dazio di base,

- il 1º gennaio 1991 ogni dazio è ridotto al 45,4% del dazio di base,

- il 1º gennaio 1992 ogni dazio è ridotto al 36,3% del dazio di base,

- il 1º gennaio 1993 ogni dazio è ridotto al 27,2% del dazio di base,

- il 1º gennaio 1994 ogni dazio è ridotto al 18,1% del dazio di base,

- il 1º gennaio 1995 ogni dazio è ridotto al 9% del dazio di base,

- il 1º gennaio 1996 ogni dazio è abolito.

d) Fatto salvo il punto 4, per gli oli vegetali diversi dall'olio d'oliva, destinati al consumo umano, la Comunità nella sua composizione attuale e la Repubblica portoghese applicano invariati i rispettivi dazi di base durante il periodo in cui il Portogallo applica taluni meccanismi di controllo di cui all'articolo 292. Alla scadenza di questo periodo i dazi di base sono progressivamente aboliti secondo il seguente ritmo:

- il 1º gennaio 1991 ogni dazio è ridotto all'83,3% del dazio di base,

- il 1º gennaio 1992 ogni dazio è ridotto al 66,6% del dazio di base,

- il 1º gennaio 1993 ogni dazio è ridotto al 49,9% del dazio di base,

- il 1º gennaio 1994 ogni dazio è ridotto al 33,2% del dazio di base,

- il 1º gennaio 1995 ogni dazio è ridotto al 16,5% del dazio di base,

- il 1º gennaio 1996 ogni dazio è abolito.

2. Per l'applicazione della tariffa doganale comune, la Repubblica portoghese applica integralmente i dazi della tariffa doganale comune dal 1º marzo 1986, ad eccezione:

a) Fatto salvo il punto 4, dei prodotti elencati nell'allegato XX e dei prodotti per i quali i dazi di base portoghesi sono superiori a quelli della tariffa doganale comune, per i quali, ai fini della graduale applicazione della tariffa doganale comune, la Repubblica portoghese modifica la sua tariffa nei confronti dei paesi terzi nel modo seguente:

aa) per le voci tariffarie per le quali i dazi di base non differiscono di più del 15% dai dazi della tariffa doganale comune, si applicano questi ultimi dazi,

bb) negli altri casi la Repubblica portoghese applica un dazio che riduce la differenza tra i dazi di base e i dazi della tariffa doganale comune in otto tappe uguali del 12,5%, alle date seguenti:

- 1º marzo 1986,

- 1º gennaio 1987,

- 1º gennaio 1988,

- 1º gennaio 1989,

- 1º gennaio 1990,

- 1º gennaio 1991,

- 1º gennaio 1992.

A decorrere dal 1º gennaio 1993 la Repubblica portoghese applica integralmente la tariffa doganale comune.

b) Fatto salvo il punto 4, dei semi e frutti oleosi e dei loro prodotti derivati che rientrano nel regolamento n. 136/66/CEE, ad eccezione degli oli vegetali, diversi dall'olio d'oliva, destinati al consumo umano, per i quali ai fini della graduale applicazione della tariffa doganale comune, la Repubblica portoghese modifica la sua tariffa nei confronti dei paesi terzi nel modo seguente:

aa) per le voci tariffarie per le quali i dazi di base non differiscono di più del 15% dai dazi della tariffa doganale comune, si applicano questi ultimi dazi,

bb) negli altri casi la Repubblica portoghese applica un dazio che riduce la differenza tra il dazio di base e il dazio della tariffa doganale comune secondo il seguente ritmo:

- il 1º marzo 1986 la differenza è ridotta al 90,9% della differenza iniziale,

- il 1º gennaio 1987 la differenza è ridotta all'81,8% della differenza iniziale,

- il 1º gennaio 1988 la differenza è ridotta al 72,7% della differenza iniziale,

- il 1º gennaio 1989 la differenza è ridotta al 63,6% della differenza iniziale,

- il 1º gennaio 1990 la differenza è ridotta al 54,5% della differenza iniziale,

- il 1º gennaio 1991 la differenza è ridotta al 45,4% della differenza iniziale,

- il 1º gennaio 1992 la differenza è ridotta al 36,3% della differenza iniziale,

- il 1º gennaio 1993 la differenza è ridotta al 27,2% della differenza iniziale,

- il 1º gennaio 1994 la differenza è ridotta al 18,1% della differenza iniziale,

- il 1º gennaio 1995 la differenza è ridotta al 9% della differenza iniziale.

A decorrere dal 1º gennaio 1996 la Repubblica portoghese applica integralmente la tariffa doganale comune.

c) Fatto salvo il punto 4, degli oli vegetali, diversi dall'olio d'oliva, destinati al consumo umano, per i quali la Repubblica portoghese applica senza variazioni i suoi dazi di base durante il periodo di applicazione in Portogallo di taluni meccanismi di controllo di cui all'articolo 292.

Alla scadenza di tale periodo, la Repubblica portoghese modifica la sua tariffa applicabile ai paesi terzi come segue:

aa) per le voci tariffarie per le quali i dazi di base non si scostano di più del 15% dai dazi della tariffa doganale comune, si applicano questi ultimi dazi;

bb) negli altri casi, la Repubblica portoghese riduce il divario tra il dazio di base e il dazio della tariffa doganale comune secondo il seguente ritmo:

- il 1º gennaio 1991, la differenza è ridotta all'83,3% della differenza iniziale,

- il 1º gennaio 1992, la differenza è ridotta al 66,6% della differenza iniziale,

- il 1º gennaio 1993, la differenza è ridotta al 49,9% della differenza iniziale,

- il 1º gennaio 1994, la differenza è ridotta al 33,2% della differenza iniziale,

- il 1º gennaio 1995, la differenza è ridotta al 16,5% della differenza iniziale.

A decorrere dal 1º gennaio 1996 la Repubblica portoghese applica integralmente la tariffa doganale comune.

3. Ai sensi dei paragrafi 1 e 2, il dazio di base è quello definito all'articolo 189.

4. Per i prodotti soggetti all'organizzazione comune dei mercati può essere deciso, secondo la procedura prevista dall'articolo 38 del regolamento n. 136/66/CEE o, secondo i casi, dagli articoli corrispondenti degli altri regolamenti relativi all'organizzazione comune dei mercati agricoli, che:

a) la Repubblica portoghese, a sua richiesta, proceda:

- all'abolizione dei dazi doganali di cui al paragrafo 1, lettera b), c) e d), o al ravvicinamento di cui al paragrafo 2, lettere a), b) e c) secondo un ritmo più rapido di quello previsto in detti paragrafi,

- alla sospensione totale o parziale dei dazi doganali di cui al paragrafo 1, lettere b), c) e d) applicabili ai prodotti importati dagli stati membri attuali,

- alla sospensione totale o parziale dei dazi doganali applicabili ai prodotti importati dai paesi terzi, di cui al paragrafo 2, lettere a), b) e c);

b) la Comunità nella sua composizione attuale proceda:

- all'abolizione dei dazi doganali di cui al paragrafo 1, lettere a), c) e d) secondo un ritmo più rapido di quello previsto in detto paragrafo,

- alla sospensione totale o parziale dei dazi doganali di cui al paragrafo 1, lettere a), c) e d) applicabili ai prodotti importati dal Portogallo.

Per i prodotti non soggetti all'organizzazione comune dei mercati:

a) non occorre un'autorizzazione perché la Repubblica portoghese proceda all'applicazione delle misure previste al primo comma, lettera a), primo e secondo trattino; la Repubblica portoghese informa gli altri stati membri e la Commissione delle misure adottate;

b) la Commissione può sospendere totalmente o parzialmente i dazi doganali applicabili ai prodotti importati dal Portogallo.

I dazi doganali risultanti da un ravvicinamento accelerato o sospesi non possono essere inferiori a quelli applicati all'importazione dei medesimi prodotti dagli altri stati membri.

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