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Document 11985I084
DOCUMENTS CONCERNING THE ACCESSION OF THE KINGDOM OF SPAIN AND THE PORTUGUESE REPUBLIC TO THE EUROPEAN COMMUNITIES, ACT CONCERNING THE CONDITIONS OF ACCESSION OF THE KINGDOM OF SPAIN AND THE PORTUGUESE REPUBLIC AND THE ADJUSTMENTS TO THE TREATIES, ARTICLE 84
ATTI RELATIVI ALL' ADESIONE DEL REGNO DI SPAGNA E DELLA REPUBBLICA PORTOGHESE ALLE COMUNITA EUROPEE, ATTO RELATIVO ALLE CONDIZIONI DI ADESIONE DEL REGNO DI SPAGNA E DELLA REPUBBLICA PORTOGHESE E AGLI ADATTAMENTI DEI TRATTATI , ARTICOLO 84
ATTI RELATIVI ALL' ADESIONE DEL REGNO DI SPAGNA E DELLA REPUBBLICA PORTOGHESE ALLE COMUNITA EUROPEE, ATTO RELATIVO ALLE CONDIZIONI DI ADESIONE DEL REGNO DI SPAGNA E DELLA REPUBBLICA PORTOGHESE E AGLI ADATTAMENTI DEI TRATTATI , ARTICOLO 84
GU L 302 del 15.11.1985, p. 50
(DA, DE, EL, EN, FR, IT, NL)
No longer in force, Date of end of validity: 31/12/1989
ELI: http://data.europa.eu/eli/treaty/acc_1985/act_1/art_84/sign
ATTI RELATIVI ALL' ADESIONE DEL REGNO DI SPAGNA E DELLA REPUBBLICA PORTOGHESE ALLE COMUNITA EUROPEE, ATTO RELATIVO ALLE CONDIZIONI DI ADESIONE DEL REGNO DI SPAGNA E DELLA REPUBBLICA PORTOGHESE E AGLI ADATTAMENTI DEI TRATTATI , ARTICOLO 84
Gazzetta ufficiale n. L 302 del 15/11/1985 pag. 0050
Articolo 84 1. Fino al 31 dicembre 1989, al momento in cui viene stabilito il calendario previsto all'articolo 83, viene fissato un quantitativo «obiettivo» per le importazioni in Spagna: - dei prodotti di cui all'articolo 81, paragrafo 2, lettera b), punto bb) ad eccezione di quelli della voce ex 04.02 della tariffa doganale comune, - dei prodotti di cui all'articolo 81, paragrafo 2, lettera b), punto dd). 2. Il quantitativo «obiettivo» valido per il 1986 e la sua progressione per ciascuno degli anni successivi rispetto alla compagna precedente sono: <SPAZIO PER TABELLA> Può essere deciso, secondo la procedura prevista dall'articolo 30 del regolamento (CEE) n. 804/68 relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore del latte e dei prodotti lattiero-caseari o, secondo i casi, dagli articoli corrispondenti delle altre organizzazioni comuni interessate, che i quantitativo «obiettivo» di cui sopra siano espressi conformemente alle esigenze di ciascuna organizzazione comune dei mercati interessata, tenendo conto delle modalità di stesura del bilancio di previsione di cui all'articolo 83. 3. Se necessario, si procede alla ripartizione dei quantitativi «obiettivo» di cui sopra, tra i vari prodotti e a seconda dei casi, secondo la procedura di cui al paragrafo 2. 4. Nel corso del periodo considerato, il quantitativo «obiettivo» può essere superato solo se tale decisione viene presa secondo la procedura di cui al paragrafo 2. All'atto di tale decisione si tiene tra l'altro conto, sulla base del bilancio di previsione del prodotto considerato, dell'evoluzione della domanda interna spagnola e dell'evoluzione dei prezzi di mercato in Spagna.