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Document 11985I/PRO/09

ATTI RELATIVI ALL' ADESIONE DEL REGNO DI SPAGNA E DELLA REPUBBLICA PORTOGHESE ALLE COMUNITA EUROPEE, ATTO RELATIVO ALLE CONDIZIONI DI ADESIONE DEL REGNO DI SPAGNA E DELLA REPUBBLICA PORTOGHESE E AGLI ADATTAMENTI DEI TRATTATI , PROTOCOLLO N. 9 CONCERNENTE GLI SCAMBI DI PRODOTTI TESSILI TRA LA SPAGNA E LA COMUNITA NELLA SUA COMPOSIZIONE ATTUALE

GU L 302 del 15.11.1985, p. 425–431 (ES, DA, DE, EL, EN, FR, IT, NL, PT)

Legal status of the document No longer in force, Date of end of validity: 31/12/1989

ELI: http://data.europa.eu/eli/treaty/acc_1985/act_1/pro_9/sign

11985I/PRO/09

ATTI RELATIVI ALL' ADESIONE DEL REGNO DI SPAGNA E DELLA REPUBBLICA PORTOGHESE ALLE COMUNITA EUROPEE, ATTO RELATIVO ALLE CONDIZIONI DI ADESIONE DEL REGNO DI SPAGNA E DELLA REPUBBLICA PORTOGHESE E AGLI ADATTAMENTI DEI TRATTATI , PROTOCOLLO N. 9 CONCERNENTE GLI SCAMBI DI PRODOTTI TESSILI TRA LA SPAGNA E LA COMUNITA NELLA SUA COMPOSIZIONE ATTUALE

Gazzetta ufficiale n. L 302 del 15/11/1985 pag. 0425


++++

Protocollo N . 9

concernente gli scambi di prodotti tessili tra la Spagna e la Comunità nella sua composizione attuale

Articolo 1

Il Regno di Spagna controlla , secondo le condizioni di cui agli articoli 2 , 3 e 4 e fino al 31 dicembre 1989 , le esportazioni negli stati membri attuali dei prodotti enumerati nell'elenco figurante all'allegato A , in base ai quantitativi indicati in detto elenco .

Articolo 2

La Comunità e il Regno di Spagna stabiliscono , per la durata d'applicazione dell'articolo 1 , una cooperazione amministrativa secondo le condizioni definite all'allegato B .

Articolo 3

Previa notifica alla Commissione , il Regno di Spagna può applicare le disposizioni di flessibilità previste all'allegato C alle proprie esportazioni negli stati membri attuali dei prodotti enumerati nell'elenco figurante all'allegato A .

Articolo 4

Qualora la situazione lo richieda la Commissione e le competenti autorità del Regno di Spagna procedono alle consultazioni appropriate in modo da evitare l'apparizione di situazioni che rendano necessario il ricorso a misure di salvaguardia .

Articolo 5

1 . Qualora siano raggiunti i quantitativi indicati nell'allegato A , oppure qualora siano constatati scarti bruschi ed importanti rispetto alle correnti di scambio tradizionali per le importazioni negli stati membri attuali dei prodotti enumerati nell'allegato B , paragrafo 1 , la Commissione fissa , su richiesta dello stato membro interessato e secondo la procedura d'urgenza prevista all'articolo 379 , paragrafo 2 dell'atto , le misure di salvaguardia da essa ritenute necessarie .

2 . Qualora siano constatati scarti bruschi ed importanti rispetto alle correnti di scambio tradizionali per le importazioni in Spagna dei prodotti enumerati nell'allegato B , paragrafo 9 , la Commissione fissa , su richiesta del Regno di Spagna e secondo la procedura d'urgenza prevista dall'articolo 379 , paragrafo 2 dell'atto , le misure di salvaguardia da essa ritenute necessarie .

ALLEGATO A

Elenco di cui all'articolo 1

Categoria ( 1 ) * Numero della tariffa doganale comune * Codice NIMEXE ( 1985 ) * Designazione delle merci * Unità * 1986 * 1987 * 1988 * 1989 *

1 * 55.05 * 55.05-13 , 19 , 21 , 25 , 27 , 29 , 33 , 35 , 37 , 41 , 45 , 46 , 48 , 51 , 53 , 55 , 57 , 61 , 65 , 67 , 69 , 72 , 78 , 81 , 83 , 85 , 87 * Filati di cotone non preparati per la vendita al minuto * Tonnellate * 23 791 * 26 408 * 29 841 * 34 317 *

6 * 61.01 B V d ) 1 , 2 , 3 , e ) 1 , 2 , 3 * * Indumenti esterni per uomo e per ragazzo * 1 000 pezzi * 9 623 * 10 682 * 12 071 * 13 881 *

* 61.02 B II e ) 6 aa ) , bb ) , cc ) * * Indumenti esterni per donna , per ragazza e per bambini : * * * * * *

* * * B . altri : * * * * * *

* * 61.01-62 , 64 , 66 , 72 , 74 , 76 * Calzoncini , shorts e pantaloni , tessuti per uomo e per ragazzo ; pantaloni tessuti per donna per ragazza e per bambini , di lana , di cotone o di fibre tessili sintetiche o artificiali * * * * *

* * 61.02-66 , 68 , 72 * * * * * * *

13 * 60.04 B IV b ) 1 cc ) , 2 dd ) , d ) 1 cc ) , 2 cc ) * * Sottovesti a maglia non elastica né gommata : * 1 000 pezzi * 48 287 * 53 599 * 60 567 * 69 652 *

* * 60.04-48 , 56 , 75 , 85 * Mutande , mutandine e slip per uomo e ragazzo , nonché per donna , per ragazza e per bambini , diversi dai bambini piccoli ( " bébés " ) , a maglia non elastica né gommata , di cotone o di fibre tessili sintetiche * * * * * *

20 * 62.02 B I a ) , c ) * * Biancheria da letto , da tavola , da toletta , da servizio o da cucina ; tende , tendine ed altri manufatti per l'arredamento : * Tonnellate * 1 837 * 2 039 * 2 304 * 2 650 *

* * * B . altri : * * * * * *

* * 62.02-12 , 13 , 19 * Biancheria da letto , tessuta * * * * * *

22 * 56.05 A * * Filati di fibre tessili sintetiche ed artificiali in fiocco ( o di cascami di fibre tessili sintetiche ed artificiali ) ; non preparati per la vendita al minuto : * Tonnellate * 3 958 * 4 393 * 4 964 * 5 709 *

* * 56.05-03 , 05 , 07 , 09 , 11 , 13 , 15 , 19 , 21 , 23 , 25 , 28 , 32 , 34 , 36 , 38 , 39 , 42 , 44 , 45 , 46 , 47 * A . di fibre tessili sintetiche : * * * * * *

* * * Filati di fibre sintetiche in fiocco , non preparati per la vendita al minuto * * * * * *

ALLEGATO B

Cooperazione amministrativa di cui all'articolo 2

ESPORTAZIONI DI PRODOTTI TESSILI ORIGINARI DELLA SPAGNA

1 . Elenco dei prodotti oggetto di un regime di cooperazione amministrativa

Categoria * Numero della tariffa doganale comune * Codice NIMEXE ( 1985 ) * Designazione delle merci * Unità *

1 * 55.05 * 55.05-13 , 19 , 21 , 25 , 27 , 29 , 33 , 35 , 37 , 41 , 45 , 46 , 48 , 51 , 53 , 55 , 57 , 61 , 65 , 67 , 69 , 72 , 78 , 81 , 83 , 85 , 87 * Filati di cotone non preparati per la vendita al minuto * Tonnellate *

2 * 55.09 * * Altri tessuti di cotone : * Tonnellate *

* * 55.09-03 , 04 , 05 , 06 , 07 , 08 , 09 , 10 , 11 , 12 , 13 , 14 , 15 , 16 , 17 , 19 , 21 , 29 , 32 , 34 , 35 , 37 , 38 , 39 , 41 , 49 , 51 , 52 , 53 , 54 , 55 , 56 , 57 , 59 , 61 , 63 , 64 , 65 , 66 , 67 , 68 , 69 , 70 , 71 , 73 , 75 , 76 , 77 , 78 , 79 , 80 , 81 , 82 , 83 , 84 , 85 , 87 , 88 , 89 , 90 , 91 , 92 , 93 , 98 , 99 * Tessuti di cotone , diversi da quelli a punto di garza , ricci del tipo spugna , passamaneria , velluti , felpe , tessuti di ciniglia , tulli e tessuti a maglie annodate : * *

* * 55.09-06 , 07 , 08 , 09 , 51 , 52 , 53 , 54 , 55 , 56 , 57 , 59 , 61 , 63 , 64 , 65 , 66 , 67 , 70 , 71 , 73 , 83 , 84 , 85 , 87 , 88 , 89 , 90 , 91 , 92 , 93 , 98 , 99 * a ) di cui non grezzi né imbianchiti * *

3 * 56.07 A * * Tessuti di fibre tessili sintetiche ed artificiali in fiocco : * Tonnellate *

* * * A . di fibre tessili sintetiche : * *

* * 56.07-01 , 04 , 05 , 07 , 08 , 10 , 12 , 15 , 19 , 20 , 22 , 25 , 29 , 30 , 31 , 35 , 38 , 39 , 40 , 41 , 43 , 45 , 46 , 47 , 49 * Tessuti di fibre tessili sintetiche in fiocco diversi da nastri , velluti , felpe , tessuti ricci ( compresi i tessuti ricci del tipo spugna ) e tessuti di ciniglia : * *

* * 56.07-01 , 05 , 07 , 08 , 12 , 15 , 19 , 22 , 25 , 29 , 31 , 35 , 38 , 40 , 41 , 43 , 46 , 47 , 49 * a ) di cui non greggi né imbianchiti * *

4 * 60.04 B I , II a ) , b ) , c ) , IV b ) 1 aa ) , dd ) , 2 ee ) , d ) 1 aa ) , dd ) , 2 dd ) * * Sottovesti a maglia non elastica né gommata : * 1 000 pezzi *

* * 60.04-19 , 20 , 22 , 23 , 24 , 26 , 41 , 50 , 58 , 71 , 79 , 89 * Camicie , camicette , T-shirts , magliette a collo alto , camiciole e articoli affini , a maglia non elastica né gommata , diversi dagli indumenti per bambini piccoli ( " bébés " ) , di cotone o di fibre tessili sintetiche : T-shirts e magliette a collo alto di fibre tessili artificiali , diversi dagli indumenti per bambini piccoli ( " bébés " ) * *

5 * 60.05 A I , II b ) 4 bb ) 11 aaa ) , bbb ) , ccc ) , ddd ) , eee ) * * Indumenti esterni , accessori di abbigliamento ed altri manufatti a maglia non elastica né gommata : * 1 000 pezzi *

* * * A . Indumenti esterni ed accessori di abbigliamento : * *

Categoria * Numero della tariffa doganale comune * Codice NIMEXE ( 1985 ) * Designazione delle merci * Unità *

* 22 bbb ) , ccc ) , ddd ) , eee ) , fff ) * 60.05-01 , 31 , 33 , 34 , 35 , 36 , 39 , 40 , 41 , 42 , 43 * Maglie , pullover , con o senza maniche , slipover , twinset , giubbetti e giacche a maglia non elastica né gommata , di lana , di cotone o di fibre sintetiche o artificiali * *

6 * 61.01 B V d ) 1 , 2 , 3 , e ) 1 , 2 , 3 * * Indumenti esterni per uomo e per ragazzo : * 1 000 pezzi *

* 61.02 B II e ) 6 aa ) , bb ) , cc ) * * Indumenti esterni per donna , per ragazza e per bambini : * *

* * * B . altri : * *

* * 61.01-62 , 64 , 66 , 72 , 74 , 76 * Calzoncini , short e pantaloni , tessuti , per uomo e per ragazzo ; pantaloni tessuti per donna , per ragazza e per bambini , di lana , di cotone o di fibre tessili sintetiche o artificiali * *

* * 61.02-66 , 68 , 72 * * *

13 * 60.04 B IV b ) 1 cc ) , 2 dd ) , d ) 1 cc ) , 2 cc ) * * Sottovesti a maglia non elastica né gommata : * 1 000 pezzi *

* * 60.04-48 , 56 , 75 , 85 * Mutande , mutandine e slip per uomo e per ragazzo , nonché per donna , per ragazza e per bambini , diversi dai bambini piccoli ( " bébé " ) , a maglia non elastica né gommata , di cotone o di fibre tessili sintetiche * *

20 * 62.02 B I a ) , c ) * * Biancheria da letto , da tavola , da toletta , da servizio o da cucina ; tende , tendine ed altri manufatti per l'arredamento : * Tonnellate *

* * * B . altri * *

* * 62.02-12 , 13 , 19 * Biancheria da letto , tessuta * *

22 * 56.05 A * * Filati di fibre tessili sintetiche ed artificiali in fiocco ( o di cascami di fibre tessili sintetiche ed artificiali ) , non preparati per la vendita al minuto : * Tonnellate *

* * * A . di fibre tessili sintetiche : * *

* * 56.05-03 , 05 , 07 , 09 , 11 , 13 , 15 , 19 , 21 , 23 , 25 , 28 , 32 , 34 , 36 , 38 , 39 , 42 , 44 , 45 , 46 , 47 * Filati di fibre sintetiche in fiocco , non preparati per la vendita al minuto * *

* * 56.05-21 , 23 , 25 , 28 , 32 , 34 , 36 * a ) di cui acrilici * *

23 * 56.05 B * * Filati di fibre tessili sintetiche ed artificiali in fiocco ( o di cascami di fibre tessili sintetiche ed artificiali ) non preparati per la vendita al minuto : * Tonnellate *

* * * B . di fibre tessili artificiali : * *

* * 56.05-51 , 55 , 61 , 65 , 71 , 75 , 81 , 85 , 91 , 95 , 99 * Filati di fibre tessili artificiali in fiocco non preparati per la vendita al minuto * *

2 . Le autorità spagnole competenti rilasciano un'autorizzazione di esportazione per qualsiasi esportazione dei prodotti tessili delle categorie , delle voci tariffarie e dei codici NIMEXE di cui al paragrafo 1 , originari della Spagna e destinati ad essere spediti negli stati membri attuali in vista della loro importazione definitiva .

3 . Sulla base dell'autorizzazione di esportazione di cui al paragrafo 2 , le autorità spagnole competenti rilasciano attestati che autorizzano l'esportazione .

Questi attestati comprendono in particolare gli elementi che devono figurare nella dichiarazione o domanda dell'importatore , di cui al paragrafo 6 .

4 . Le autorità spagnole competenti comunicano alla Commissione nei primi dieci giorni di ogni trimestre , ripartendoli per stato membro e per categoria di prodotti :

a ) i quantitativi per i quali sono stati rilasciati attestati di esportazione nel corso del trimestre precedente ;

b ) le esportazioni effettuate nel corso del trimestre che precede il periodo di cui alla lettera a ) .

5 . Le autorità spagnole competenti comunicano anche su base trimestrale alla Commissione ed alle autorità competenti degli stati membri attuali i numeri degli attestati che autorizzano l'esportazione diventati caduchi , nonché qualsiasi altra informazione esse ritengano utile in materia .

6 . L'importazione definitiva in uno stato membro attuale dei prodotti oggetto della presente cooperazione amministrativa è subordinata alla presentazione di un documento d'importazione . Per qualsiasi quantitativo domandato , questo documento è rilasciato oppure vistato , senza spese , da un'autorità competente dello stato membro importatore , entro un termine massimo di cinque giorni lavorativi successivi al deposito , secondo la legislazione nazionale in vigore , di una dichiarazione oppure di una semplice domanda da parte di qualsiasi importatore degli stati membri , qualunque sia il luogo di stabilimento dello stesso nella Comunità . Questa documento d'importazione sarà rilasciato o vistato solo sulla scorta di un attestato che autorizza l'esportazione , rilasciato dalle autorità spagnole competenti .

La dichiarazione o domanda dell'importatore contiene :

a ) il nome e l'indirizzo dell'importatore e dell'esportatore ;

b ) la designazione del prodotto , con l'indicazione

- della denominazione commerciale ,

- del numero della categoria del prodotto indicato nella colonna 1 dell'elenco che figura nel paragrafo 1 ,

- della voce tariffaria o del numero di riferimento della nomenclatura delle merci della statistica nazionale del commercio estero ,

- del paese d'origine ;

c ) l'indicazione del prodotto nell'unità indicata nella colonna 5 dell'elenco che figura nel paragrafo 1 ;

d ) la data o le date previste per l'importazione .

Lo stato membro di importazione può richiedere indicazioni supplementari , senza che possa risultarne un ostacolo alle importazioni .

Il presente paragrafo non osta all'importazione definitiva dei prodotti interessati se la quantità dei prodotti presentati all'importazione supera globalmente per meno del 5 % quella indicata nel documento di importazione .

7 . Se un documento di importazione richiesto si riferisce ad un quantitativo inferiore al quantitativo indicato sull'attestato che autorizza l'esportazione , questo attestato è restituito all'importatore con l'indicazione a tergo del quantitativo per il quale è stato rilasciato un documento di importazione .

8 . Gli stati membri attuali comunicano alla Commissione nei primi dieci giorni di ogni trimestre , ripartendoli per categoria di prodotti :

a ) i quantitativi per i quali sono stati rilasciati o vistati documenti di importazione nel corso del trimestre precedente ;

b ) le importazioni effettuate nel corso del trimestre che precede il periodo di cui alla lettera a ) .

IMPORTAZIONE IN SPAGNA DI PRODOTTI TESSILI ORIGINARI DELLA COMUNITA

9 . Elenco dei prodotti oggetto di un regime di cooperazione amministrativa

Numero della tariffa doganale comune * Codice NIMEXE ( 1985 ) * Designazione delle merci * Unità *

55.05 * 55.05 - 13 , 19 , 21 , 25 , 27 , 29 , 33 , 35 , 37 , 41 , 45 , 46 , 48 , 51 , 53 , 55 , 57 , 61 , 65 , 67 , 69 , 72 , 78 , 81 , 83 , 85 , 87 * Filati di cotone non preparati per la vendita al minuto * Tonnellate *

55.06 * 55.06 - 10 , 90 * Filati di cotone preparati per la vendita al minuto * *

Numero della tariffa doganale comune * Codice NIMEXE ( 1985 ) * Designazione delle merci * Unità *

55.09 * 55.09 - 03 , 04 , 05 , 06 , 07 , 08 , 09 , 10 , 11 , 12 , 13 , 14 , 15 , 16 , 17 , 19 , 21 , 29 , 32 , 34 , 35 , 37 , 38 , 39 , 41 , 49 , 51 , 52 , 53 , 54 , 55 , 56 , 57 , 59 , 61 , 63 , 64 , 65 , 66 , 67 , 68 , 69 , 70 , 71 , 73 , 75 , 76 , 77 , 78 , 79 , 80 , 81 , 82 , 83 , 84 , 85 , 87 , 88 , 89 , 90 , 91 , 92 , 93 , 98 , 99 * Altri tessuti di cotone : * Tonnellate *

* * Tessuti di cotone , diversi da quelli a punto di garza , ricci del tipo spugna , passamaneria , velluti , felpe , tessuti di ciniglia , tulli e tessuti a maglie annodate * *

ex 62.02 A II * ex 62.02 - 09 * Tendine , non a maglia , di cotone * Tonnellate *

62.02 B I a ) , II a ) , III a ) * 62.02 - 12 , 13 , 40 , 42 , 44 , 46 , 51 , 59 , 71 , 72 , 74 * Biancheria da letto , da tavola , da toletta , da servizio o da cucina , non a maglia , di cotone * *

62.02 B IV a ) * 62.02 - 83 , 85 * Tende ed altri manufatti per l'arredamento , non a maglia , di cotone * *

62.03 * 62.03 - 11 , 13 , 15 , 17 , 20 , 30 , 40 , 51 , 59 , 97 , 98 * Sacchi e sacchetti da imballaggio , non a maglia * *

62.05 C * 62.05 - 20 * Torcioni , strofinacci , non a maglia * *

ex 62.05 A * ex 62.05 - 01 * * *

ex 62.05 B * ex 62.05 - 10 * Altri manufatti confezionati , non a maglia , di cotone , * *

ex 62.05 E * ex 62.05 - 93 , ex 62.05 - 95 , ex 62.05 - 99 * compresi i modelli di vestiti * *

10 . L'importazione in Spagna dei prodotti di cui al paragrafo 9 originari degli stati membri è subordinata alla presentazione di un documento d'importazione . Per qualsiasi quantitativo domandato , questo documento è rilasciato oppure vistato , senza spese , dalla competente autorità spagnola , entro un termine massimo dei cinque giorni lavorativi successivi al deposito , secondo la legislazione nazionale in vigore , di una dichiarazione oppure di una semplice domanda da parte di qualsiasi importatore degli stati membri , qualunque sia il luogo di stabilimento dello stesso nella Comunità .

La dichiarazione o domanda dell'importatore contiene :

a ) il nome e l'indirizzo dell'importatore e dell'esportatore ;

b ) la designazione del prodotto , con l'indicazione

- della denominazione commerciale ,

- della voce tariffaria o del numero di riferimento della nomenclatura delle merci della statistica nazionale del commercio estero ,

- dello stato membro d'origine ;

c ) l'indicazione del prodotto nell'unità indicata nella colonna 4 dell'elenco che figura nel paragrafo 9 ;

d ) la data o le date previste per l'importazione .

Il Regno di Spagna può richiedere indicazioni supplementari , senza che possa risultarne un ostacolo alle importazioni .

Il presente paragrafo non osta all'importazione definitiva dei prodotti interessati se la quantità dei prodotti presentati all'importazione supera globalmente per meno del 5 % quella indicata nel documento di importazione .

11 . Il Regno di Spagna comunica alla Commissione nel corso dei primi dieci giorni del secondo trimestre successivo al trimestre in questione , ripartendole per voce tariffaria , codice NIMEXE e stato membro d'origine , le importazioni effettuate , espresse in unità indicate nella colonna 4 dell'elenco che figura nel paragrafo 9 .

Disposizioni comuni

12 . Al fine di un'analisi approfondita della situazione la Commissione e le autorità spagnole procedono , almeno ogni trimestre , allo studio dello stato degli scambi e delle prospettive degli stessi .

ALLEGATO C

Flessibilità di cui all'articolo 3

Le disposizioni di flessibilità di cui all'articolo 3 del presente protocollo sono fissate secondo le modalità seguenti :

- riporto dei quantitativi rimasti inutilizzati nel corso di un anno sui quantitativi corrispondenti dell'anno successivo fino a concorrenza del 9 % dei quantitativi interessati dell'anno d'applicazione effettiva ;

- anticipazione nel corso di un anno di una parte dei quantitativi fissati per l'anno successivo fino a concorrenza del 5 % dei quantitativi interessati dell'anno di utilizzazione . Queste esportazioni anticipate sono dedotte dai quantitativi corrispondenti fissati per l'anno successivo .

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