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Document 11985I/PRO/09
DOCUMENTS CONCERNING THE ACCESSION OF THE KINGDOM OF SPAIN AND THE PORTUGUESE REPUBLIC TO THE EUROPEAN COMMUNITIES, ACT CONCERNING THE CONDITIONS OF ACCESSION OF THE KINGDOM OF SPAIN AND THE PORTUGUESE REPUBLIC AND THE ADJUSTMENTS TO THE TREATIES, PROTOCOL 9 ON TRADE IN TEXTILE PRODUCTS BETWEEN SPAIN AND THE COMMUNITY AS AT PRESENT CONSTITUTED
ATTI RELATIVI ALL' ADESIONE DEL REGNO DI SPAGNA E DELLA REPUBBLICA PORTOGHESE ALLE COMUNITA EUROPEE, ATTO RELATIVO ALLE CONDIZIONI DI ADESIONE DEL REGNO DI SPAGNA E DELLA REPUBBLICA PORTOGHESE E AGLI ADATTAMENTI DEI TRATTATI , PROTOCOLLO N. 9 CONCERNENTE GLI SCAMBI DI PRODOTTI TESSILI TRA LA SPAGNA E LA COMUNITA NELLA SUA COMPOSIZIONE ATTUALE
ATTI RELATIVI ALL' ADESIONE DEL REGNO DI SPAGNA E DELLA REPUBBLICA PORTOGHESE ALLE COMUNITA EUROPEE, ATTO RELATIVO ALLE CONDIZIONI DI ADESIONE DEL REGNO DI SPAGNA E DELLA REPUBBLICA PORTOGHESE E AGLI ADATTAMENTI DEI TRATTATI , PROTOCOLLO N. 9 CONCERNENTE GLI SCAMBI DI PRODOTTI TESSILI TRA LA SPAGNA E LA COMUNITA NELLA SUA COMPOSIZIONE ATTUALE
GU L 302 del 15.11.1985, p. 425–431
(ES, DA, DE, EL, EN, FR, IT, NL, PT)
No longer in force, Date of end of validity: 31/12/1989
ELI: http://data.europa.eu/eli/treaty/acc_1985/act_1/pro_9/sign
ATTI RELATIVI ALL' ADESIONE DEL REGNO DI SPAGNA E DELLA REPUBBLICA PORTOGHESE ALLE COMUNITA EUROPEE, ATTO RELATIVO ALLE CONDIZIONI DI ADESIONE DEL REGNO DI SPAGNA E DELLA REPUBBLICA PORTOGHESE E AGLI ADATTAMENTI DEI TRATTATI , PROTOCOLLO N. 9 CONCERNENTE GLI SCAMBI DI PRODOTTI TESSILI TRA LA SPAGNA E LA COMUNITA NELLA SUA COMPOSIZIONE ATTUALE
Gazzetta ufficiale n. L 302 del 15/11/1985 pag. 0425
++++ Protocollo N . 9 concernente gli scambi di prodotti tessili tra la Spagna e la Comunità nella sua composizione attuale Articolo 1 Il Regno di Spagna controlla , secondo le condizioni di cui agli articoli 2 , 3 e 4 e fino al 31 dicembre 1989 , le esportazioni negli stati membri attuali dei prodotti enumerati nell'elenco figurante all'allegato A , in base ai quantitativi indicati in detto elenco . Articolo 2 La Comunità e il Regno di Spagna stabiliscono , per la durata d'applicazione dell'articolo 1 , una cooperazione amministrativa secondo le condizioni definite all'allegato B . Articolo 3 Previa notifica alla Commissione , il Regno di Spagna può applicare le disposizioni di flessibilità previste all'allegato C alle proprie esportazioni negli stati membri attuali dei prodotti enumerati nell'elenco figurante all'allegato A . Articolo 4 Qualora la situazione lo richieda la Commissione e le competenti autorità del Regno di Spagna procedono alle consultazioni appropriate in modo da evitare l'apparizione di situazioni che rendano necessario il ricorso a misure di salvaguardia . Articolo 5 1 . Qualora siano raggiunti i quantitativi indicati nell'allegato A , oppure qualora siano constatati scarti bruschi ed importanti rispetto alle correnti di scambio tradizionali per le importazioni negli stati membri attuali dei prodotti enumerati nell'allegato B , paragrafo 1 , la Commissione fissa , su richiesta dello stato membro interessato e secondo la procedura d'urgenza prevista all'articolo 379 , paragrafo 2 dell'atto , le misure di salvaguardia da essa ritenute necessarie . 2 . Qualora siano constatati scarti bruschi ed importanti rispetto alle correnti di scambio tradizionali per le importazioni in Spagna dei prodotti enumerati nell'allegato B , paragrafo 9 , la Commissione fissa , su richiesta del Regno di Spagna e secondo la procedura d'urgenza prevista dall'articolo 379 , paragrafo 2 dell'atto , le misure di salvaguardia da essa ritenute necessarie . ALLEGATO A Elenco di cui all'articolo 1 Categoria ( 1 ) * Numero della tariffa doganale comune * Codice NIMEXE ( 1985 ) * Designazione delle merci * Unità * 1986 * 1987 * 1988 * 1989 * 1 * 55.05 * 55.05-13 , 19 , 21 , 25 , 27 , 29 , 33 , 35 , 37 , 41 , 45 , 46 , 48 , 51 , 53 , 55 , 57 , 61 , 65 , 67 , 69 , 72 , 78 , 81 , 83 , 85 , 87 * Filati di cotone non preparati per la vendita al minuto * Tonnellate * 23 791 * 26 408 * 29 841 * 34 317 * 6 * 61.01 B V d ) 1 , 2 , 3 , e ) 1 , 2 , 3 * * Indumenti esterni per uomo e per ragazzo * 1 000 pezzi * 9 623 * 10 682 * 12 071 * 13 881 * * 61.02 B II e ) 6 aa ) , bb ) , cc ) * * Indumenti esterni per donna , per ragazza e per bambini : * * * * * * * * * B . altri : * * * * * * * * 61.01-62 , 64 , 66 , 72 , 74 , 76 * Calzoncini , shorts e pantaloni , tessuti per uomo e per ragazzo ; pantaloni tessuti per donna per ragazza e per bambini , di lana , di cotone o di fibre tessili sintetiche o artificiali * * * * * * * 61.02-66 , 68 , 72 * * * * * * * 13 * 60.04 B IV b ) 1 cc ) , 2 dd ) , d ) 1 cc ) , 2 cc ) * * Sottovesti a maglia non elastica né gommata : * 1 000 pezzi * 48 287 * 53 599 * 60 567 * 69 652 * * * 60.04-48 , 56 , 75 , 85 * Mutande , mutandine e slip per uomo e ragazzo , nonché per donna , per ragazza e per bambini , diversi dai bambini piccoli ( " bébés " ) , a maglia non elastica né gommata , di cotone o di fibre tessili sintetiche * * * * * * 20 * 62.02 B I a ) , c ) * * Biancheria da letto , da tavola , da toletta , da servizio o da cucina ; tende , tendine ed altri manufatti per l'arredamento : * Tonnellate * 1 837 * 2 039 * 2 304 * 2 650 * * * * B . altri : * * * * * * * * 62.02-12 , 13 , 19 * Biancheria da letto , tessuta * * * * * * 22 * 56.05 A * * Filati di fibre tessili sintetiche ed artificiali in fiocco ( o di cascami di fibre tessili sintetiche ed artificiali ) ; non preparati per la vendita al minuto : * Tonnellate * 3 958 * 4 393 * 4 964 * 5 709 * * * 56.05-03 , 05 , 07 , 09 , 11 , 13 , 15 , 19 , 21 , 23 , 25 , 28 , 32 , 34 , 36 , 38 , 39 , 42 , 44 , 45 , 46 , 47 * A . di fibre tessili sintetiche : * * * * * * * * * Filati di fibre sintetiche in fiocco , non preparati per la vendita al minuto * * * * * * ALLEGATO B Cooperazione amministrativa di cui all'articolo 2 ESPORTAZIONI DI PRODOTTI TESSILI ORIGINARI DELLA SPAGNA 1 . Elenco dei prodotti oggetto di un regime di cooperazione amministrativa Categoria * Numero della tariffa doganale comune * Codice NIMEXE ( 1985 ) * Designazione delle merci * Unità * 1 * 55.05 * 55.05-13 , 19 , 21 , 25 , 27 , 29 , 33 , 35 , 37 , 41 , 45 , 46 , 48 , 51 , 53 , 55 , 57 , 61 , 65 , 67 , 69 , 72 , 78 , 81 , 83 , 85 , 87 * Filati di cotone non preparati per la vendita al minuto * Tonnellate * 2 * 55.09 * * Altri tessuti di cotone : * Tonnellate * * * 55.09-03 , 04 , 05 , 06 , 07 , 08 , 09 , 10 , 11 , 12 , 13 , 14 , 15 , 16 , 17 , 19 , 21 , 29 , 32 , 34 , 35 , 37 , 38 , 39 , 41 , 49 , 51 , 52 , 53 , 54 , 55 , 56 , 57 , 59 , 61 , 63 , 64 , 65 , 66 , 67 , 68 , 69 , 70 , 71 , 73 , 75 , 76 , 77 , 78 , 79 , 80 , 81 , 82 , 83 , 84 , 85 , 87 , 88 , 89 , 90 , 91 , 92 , 93 , 98 , 99 * Tessuti di cotone , diversi da quelli a punto di garza , ricci del tipo spugna , passamaneria , velluti , felpe , tessuti di ciniglia , tulli e tessuti a maglie annodate : * * * * 55.09-06 , 07 , 08 , 09 , 51 , 52 , 53 , 54 , 55 , 56 , 57 , 59 , 61 , 63 , 64 , 65 , 66 , 67 , 70 , 71 , 73 , 83 , 84 , 85 , 87 , 88 , 89 , 90 , 91 , 92 , 93 , 98 , 99 * a ) di cui non grezzi né imbianchiti * * 3 * 56.07 A * * Tessuti di fibre tessili sintetiche ed artificiali in fiocco : * Tonnellate * * * * A . di fibre tessili sintetiche : * * * * 56.07-01 , 04 , 05 , 07 , 08 , 10 , 12 , 15 , 19 , 20 , 22 , 25 , 29 , 30 , 31 , 35 , 38 , 39 , 40 , 41 , 43 , 45 , 46 , 47 , 49 * Tessuti di fibre tessili sintetiche in fiocco diversi da nastri , velluti , felpe , tessuti ricci ( compresi i tessuti ricci del tipo spugna ) e tessuti di ciniglia : * * * * 56.07-01 , 05 , 07 , 08 , 12 , 15 , 19 , 22 , 25 , 29 , 31 , 35 , 38 , 40 , 41 , 43 , 46 , 47 , 49 * a ) di cui non greggi né imbianchiti * * 4 * 60.04 B I , II a ) , b ) , c ) , IV b ) 1 aa ) , dd ) , 2 ee ) , d ) 1 aa ) , dd ) , 2 dd ) * * Sottovesti a maglia non elastica né gommata : * 1 000 pezzi * * * 60.04-19 , 20 , 22 , 23 , 24 , 26 , 41 , 50 , 58 , 71 , 79 , 89 * Camicie , camicette , T-shirts , magliette a collo alto , camiciole e articoli affini , a maglia non elastica né gommata , diversi dagli indumenti per bambini piccoli ( " bébés " ) , di cotone o di fibre tessili sintetiche : T-shirts e magliette a collo alto di fibre tessili artificiali , diversi dagli indumenti per bambini piccoli ( " bébés " ) * * 5 * 60.05 A I , II b ) 4 bb ) 11 aaa ) , bbb ) , ccc ) , ddd ) , eee ) * * Indumenti esterni , accessori di abbigliamento ed altri manufatti a maglia non elastica né gommata : * 1 000 pezzi * * * * A . Indumenti esterni ed accessori di abbigliamento : * * Categoria * Numero della tariffa doganale comune * Codice NIMEXE ( 1985 ) * Designazione delle merci * Unità * * 22 bbb ) , ccc ) , ddd ) , eee ) , fff ) * 60.05-01 , 31 , 33 , 34 , 35 , 36 , 39 , 40 , 41 , 42 , 43 * Maglie , pullover , con o senza maniche , slipover , twinset , giubbetti e giacche a maglia non elastica né gommata , di lana , di cotone o di fibre sintetiche o artificiali * * 6 * 61.01 B V d ) 1 , 2 , 3 , e ) 1 , 2 , 3 * * Indumenti esterni per uomo e per ragazzo : * 1 000 pezzi * * 61.02 B II e ) 6 aa ) , bb ) , cc ) * * Indumenti esterni per donna , per ragazza e per bambini : * * * * * B . altri : * * * * 61.01-62 , 64 , 66 , 72 , 74 , 76 * Calzoncini , short e pantaloni , tessuti , per uomo e per ragazzo ; pantaloni tessuti per donna , per ragazza e per bambini , di lana , di cotone o di fibre tessili sintetiche o artificiali * * * * 61.02-66 , 68 , 72 * * * 13 * 60.04 B IV b ) 1 cc ) , 2 dd ) , d ) 1 cc ) , 2 cc ) * * Sottovesti a maglia non elastica né gommata : * 1 000 pezzi * * * 60.04-48 , 56 , 75 , 85 * Mutande , mutandine e slip per uomo e per ragazzo , nonché per donna , per ragazza e per bambini , diversi dai bambini piccoli ( " bébé " ) , a maglia non elastica né gommata , di cotone o di fibre tessili sintetiche * * 20 * 62.02 B I a ) , c ) * * Biancheria da letto , da tavola , da toletta , da servizio o da cucina ; tende , tendine ed altri manufatti per l'arredamento : * Tonnellate * * * * B . altri * * * * 62.02-12 , 13 , 19 * Biancheria da letto , tessuta * * 22 * 56.05 A * * Filati di fibre tessili sintetiche ed artificiali in fiocco ( o di cascami di fibre tessili sintetiche ed artificiali ) , non preparati per la vendita al minuto : * Tonnellate * * * * A . di fibre tessili sintetiche : * * * * 56.05-03 , 05 , 07 , 09 , 11 , 13 , 15 , 19 , 21 , 23 , 25 , 28 , 32 , 34 , 36 , 38 , 39 , 42 , 44 , 45 , 46 , 47 * Filati di fibre sintetiche in fiocco , non preparati per la vendita al minuto * * * * 56.05-21 , 23 , 25 , 28 , 32 , 34 , 36 * a ) di cui acrilici * * 23 * 56.05 B * * Filati di fibre tessili sintetiche ed artificiali in fiocco ( o di cascami di fibre tessili sintetiche ed artificiali ) non preparati per la vendita al minuto : * Tonnellate * * * * B . di fibre tessili artificiali : * * * * 56.05-51 , 55 , 61 , 65 , 71 , 75 , 81 , 85 , 91 , 95 , 99 * Filati di fibre tessili artificiali in fiocco non preparati per la vendita al minuto * * 2 . Le autorità spagnole competenti rilasciano un'autorizzazione di esportazione per qualsiasi esportazione dei prodotti tessili delle categorie , delle voci tariffarie e dei codici NIMEXE di cui al paragrafo 1 , originari della Spagna e destinati ad essere spediti negli stati membri attuali in vista della loro importazione definitiva . 3 . Sulla base dell'autorizzazione di esportazione di cui al paragrafo 2 , le autorità spagnole competenti rilasciano attestati che autorizzano l'esportazione . Questi attestati comprendono in particolare gli elementi che devono figurare nella dichiarazione o domanda dell'importatore , di cui al paragrafo 6 . 4 . Le autorità spagnole competenti comunicano alla Commissione nei primi dieci giorni di ogni trimestre , ripartendoli per stato membro e per categoria di prodotti : a ) i quantitativi per i quali sono stati rilasciati attestati di esportazione nel corso del trimestre precedente ; b ) le esportazioni effettuate nel corso del trimestre che precede il periodo di cui alla lettera a ) . 5 . Le autorità spagnole competenti comunicano anche su base trimestrale alla Commissione ed alle autorità competenti degli stati membri attuali i numeri degli attestati che autorizzano l'esportazione diventati caduchi , nonché qualsiasi altra informazione esse ritengano utile in materia . 6 . L'importazione definitiva in uno stato membro attuale dei prodotti oggetto della presente cooperazione amministrativa è subordinata alla presentazione di un documento d'importazione . Per qualsiasi quantitativo domandato , questo documento è rilasciato oppure vistato , senza spese , da un'autorità competente dello stato membro importatore , entro un termine massimo di cinque giorni lavorativi successivi al deposito , secondo la legislazione nazionale in vigore , di una dichiarazione oppure di una semplice domanda da parte di qualsiasi importatore degli stati membri , qualunque sia il luogo di stabilimento dello stesso nella Comunità . Questa documento d'importazione sarà rilasciato o vistato solo sulla scorta di un attestato che autorizza l'esportazione , rilasciato dalle autorità spagnole competenti . La dichiarazione o domanda dell'importatore contiene : a ) il nome e l'indirizzo dell'importatore e dell'esportatore ; b ) la designazione del prodotto , con l'indicazione - della denominazione commerciale , - del numero della categoria del prodotto indicato nella colonna 1 dell'elenco che figura nel paragrafo 1 , - della voce tariffaria o del numero di riferimento della nomenclatura delle merci della statistica nazionale del commercio estero , - del paese d'origine ; c ) l'indicazione del prodotto nell'unità indicata nella colonna 5 dell'elenco che figura nel paragrafo 1 ; d ) la data o le date previste per l'importazione . Lo stato membro di importazione può richiedere indicazioni supplementari , senza che possa risultarne un ostacolo alle importazioni . Il presente paragrafo non osta all'importazione definitiva dei prodotti interessati se la quantità dei prodotti presentati all'importazione supera globalmente per meno del 5 % quella indicata nel documento di importazione . 7 . Se un documento di importazione richiesto si riferisce ad un quantitativo inferiore al quantitativo indicato sull'attestato che autorizza l'esportazione , questo attestato è restituito all'importatore con l'indicazione a tergo del quantitativo per il quale è stato rilasciato un documento di importazione . 8 . Gli stati membri attuali comunicano alla Commissione nei primi dieci giorni di ogni trimestre , ripartendoli per categoria di prodotti : a ) i quantitativi per i quali sono stati rilasciati o vistati documenti di importazione nel corso del trimestre precedente ; b ) le importazioni effettuate nel corso del trimestre che precede il periodo di cui alla lettera a ) . IMPORTAZIONE IN SPAGNA DI PRODOTTI TESSILI ORIGINARI DELLA COMUNITA 9 . Elenco dei prodotti oggetto di un regime di cooperazione amministrativa Numero della tariffa doganale comune * Codice NIMEXE ( 1985 ) * Designazione delle merci * Unità * 55.05 * 55.05 - 13 , 19 , 21 , 25 , 27 , 29 , 33 , 35 , 37 , 41 , 45 , 46 , 48 , 51 , 53 , 55 , 57 , 61 , 65 , 67 , 69 , 72 , 78 , 81 , 83 , 85 , 87 * Filati di cotone non preparati per la vendita al minuto * Tonnellate * 55.06 * 55.06 - 10 , 90 * Filati di cotone preparati per la vendita al minuto * * Numero della tariffa doganale comune * Codice NIMEXE ( 1985 ) * Designazione delle merci * Unità * 55.09 * 55.09 - 03 , 04 , 05 , 06 , 07 , 08 , 09 , 10 , 11 , 12 , 13 , 14 , 15 , 16 , 17 , 19 , 21 , 29 , 32 , 34 , 35 , 37 , 38 , 39 , 41 , 49 , 51 , 52 , 53 , 54 , 55 , 56 , 57 , 59 , 61 , 63 , 64 , 65 , 66 , 67 , 68 , 69 , 70 , 71 , 73 , 75 , 76 , 77 , 78 , 79 , 80 , 81 , 82 , 83 , 84 , 85 , 87 , 88 , 89 , 90 , 91 , 92 , 93 , 98 , 99 * Altri tessuti di cotone : * Tonnellate * * * Tessuti di cotone , diversi da quelli a punto di garza , ricci del tipo spugna , passamaneria , velluti , felpe , tessuti di ciniglia , tulli e tessuti a maglie annodate * * ex 62.02 A II * ex 62.02 - 09 * Tendine , non a maglia , di cotone * Tonnellate * 62.02 B I a ) , II a ) , III a ) * 62.02 - 12 , 13 , 40 , 42 , 44 , 46 , 51 , 59 , 71 , 72 , 74 * Biancheria da letto , da tavola , da toletta , da servizio o da cucina , non a maglia , di cotone * * 62.02 B IV a ) * 62.02 - 83 , 85 * Tende ed altri manufatti per l'arredamento , non a maglia , di cotone * * 62.03 * 62.03 - 11 , 13 , 15 , 17 , 20 , 30 , 40 , 51 , 59 , 97 , 98 * Sacchi e sacchetti da imballaggio , non a maglia * * 62.05 C * 62.05 - 20 * Torcioni , strofinacci , non a maglia * * ex 62.05 A * ex 62.05 - 01 * * * ex 62.05 B * ex 62.05 - 10 * Altri manufatti confezionati , non a maglia , di cotone , * * ex 62.05 E * ex 62.05 - 93 , ex 62.05 - 95 , ex 62.05 - 99 * compresi i modelli di vestiti * * 10 . L'importazione in Spagna dei prodotti di cui al paragrafo 9 originari degli stati membri è subordinata alla presentazione di un documento d'importazione . Per qualsiasi quantitativo domandato , questo documento è rilasciato oppure vistato , senza spese , dalla competente autorità spagnola , entro un termine massimo dei cinque giorni lavorativi successivi al deposito , secondo la legislazione nazionale in vigore , di una dichiarazione oppure di una semplice domanda da parte di qualsiasi importatore degli stati membri , qualunque sia il luogo di stabilimento dello stesso nella Comunità . La dichiarazione o domanda dell'importatore contiene : a ) il nome e l'indirizzo dell'importatore e dell'esportatore ; b ) la designazione del prodotto , con l'indicazione - della denominazione commerciale , - della voce tariffaria o del numero di riferimento della nomenclatura delle merci della statistica nazionale del commercio estero , - dello stato membro d'origine ; c ) l'indicazione del prodotto nell'unità indicata nella colonna 4 dell'elenco che figura nel paragrafo 9 ; d ) la data o le date previste per l'importazione . Il Regno di Spagna può richiedere indicazioni supplementari , senza che possa risultarne un ostacolo alle importazioni . Il presente paragrafo non osta all'importazione definitiva dei prodotti interessati se la quantità dei prodotti presentati all'importazione supera globalmente per meno del 5 % quella indicata nel documento di importazione . 11 . Il Regno di Spagna comunica alla Commissione nel corso dei primi dieci giorni del secondo trimestre successivo al trimestre in questione , ripartendole per voce tariffaria , codice NIMEXE e stato membro d'origine , le importazioni effettuate , espresse in unità indicate nella colonna 4 dell'elenco che figura nel paragrafo 9 . Disposizioni comuni 12 . Al fine di un'analisi approfondita della situazione la Commissione e le autorità spagnole procedono , almeno ogni trimestre , allo studio dello stato degli scambi e delle prospettive degli stessi . ALLEGATO C Flessibilità di cui all'articolo 3 Le disposizioni di flessibilità di cui all'articolo 3 del presente protocollo sono fissate secondo le modalità seguenti : - riporto dei quantitativi rimasti inutilizzati nel corso di un anno sui quantitativi corrispondenti dell'anno successivo fino a concorrenza del 9 % dei quantitativi interessati dell'anno d'applicazione effettiva ; - anticipazione nel corso di un anno di una parte dei quantitativi fissati per l'anno successivo fino a concorrenza del 5 % dei quantitativi interessati dell'anno di utilizzazione . Queste esportazioni anticipate sono dedotte dai quantitativi corrispondenti fissati per l'anno successivo .