Choose the experimental features you want to try

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 11985I/AFI/DCL/20

ATTI RELATIVI ALL' ADESIONE DEL REGNO DI SPAGNA E DELLA REPUBBLICA PORTOGHESE ALLE COMUNITA EUROPEE, ATTO FINALE, DICHIARAZIONE COMUNE RELATIVA AI PREZZI DEI PRODOTTI AGRICOLI IN SPAGNA

GU L 302 del 15.11.1985, p. 485–486 (ES, DA, DE, EL, EN, FR, IT, NL, PT)

Legal status of the document In force

ELI: http://data.europa.eu/eli/treaty/acc_1985/fna_1/dcl_20/sign

11985I/AFI/DCL/20

ATTI RELATIVI ALL' ADESIONE DEL REGNO DI SPAGNA E DELLA REPUBBLICA PORTOGHESE ALLE COMUNITA EUROPEE, ATTO FINALE, DICHIARAZIONE COMUNE RELATIVA AI PREZZI DEI PRODOTTI AGRICOLI IN SPAGNA

Gazzetta ufficiale n. L 302 del 15/11/1985 pag. 0485


++++

Dichiarazione comune

relativa ai prezzi dei prodotti agricoli in Spagna

1 . I prezzi dei prodotti agricoli in Spagna che sono presi in considerazione come prezzi di riferimento per l'applicazione delle regole di cui

- all'articolo 68 dell'atto di adesione , per il ravvicinamento dei prezzi dei prodotti per i quali nella sezione II dell'atto di adesione è fatto riferimento a questo articolo ,

- all'articolo 135 , punto 1 dell'atto di adesione , in materia di disciplina dei prezzi durante la prima fase , per gli ortofrutticoli che rientrano nel regolamento ( CEE ) n . 1035/72 ,

sono i prezzi registrati negli atti della conferenza .

Salvo casi particolari , questi prezzi sono stati stabiliti sulla base dei prezzi della campagna 1984/1985 .

Oltre al livello di questi prezzi gli atti della conferenza contengono anche , per ciascun prodotto interessato , le modalità di ravvicinamento dei prezzi e le modalità del metodo di compensazione dei prezzi applicabili rispettivamente a decorrere :

- dal 1 * marzo 1986 , per i prodotti diversi dagli ortogrutticoli che rientrano nel regolamento ( CEE ) n . 1035/72 ,

- dall'inizio della seconda fase , per gli ortofrutticoli che rientrano nel regolamento ( CEE ) n . 1035/72 .

2 . I prezzi di cui al punto 1 sono , se del caso , attualizzati prima del 1 * marzo 1986 , secondo le seguenti regole :

a ) Qualora i prezzi spagnoli , espressi in ECU , siano superiori ai prezzi comuni , i prezzi spagnoli , espressi in ECU , saranno mantenuti al livello corrispondente ai prezzi registrati negli atti della conferenza .

Per quanto riguarda più particolarmente i prezzi spagnoli fissati per la campagna 1985/1986 , se il loro livello , espresso in ECU , conduce a superare il divario esistente per la campagna 1984/1985 tra i prezzi spagnoli e i prezzi comuni , i prezzi sono fissati per le campagne successive in maniera che il supero sia totalmente riassorbito nel corso delle prime sette campagne di commercializzazione successive all'adesione , come indicato all'articolo 70 , paragrafo 3 , lettera a ) e all'articolo 135 , punto 1 , lettera c ) dell'atto di adesione .

b ) Qualora i prezzi spagnoli , espressi in ECU , siano inferiori ai prezzi comuni , il loro aumento non può condurre a superare i prezzi comuni per i prodotti in questione .

I superi non saranno presi in considerazione per l'applicazione delle regole di disciplina o di ravvicinamento di cui al punto 1 .

3 . Ai fini della conversione dei prezzi spagnoli in ECU , si terrà conto , per l'applicazione delle regole di attualizzazione dei prezzi di cui al punto 2 , della differenza tra il tasso di conversione constatato all'inizio della campagna di riferimento di cui agli atti della conferenza e il tasso di conversione valido al momento della fissazione dei prezzi per la campagna seguente .

Inoltre , qualora il valore della peseta vari di più del 5 % rispetto al valore dell'ECU tra il momento della fissazione dei prezzi e quello della loro applicazione , si terrà conto di questa modifica al momento dell'applicazione delle regole di attualizzazione menzionate al punto 2 .

Top