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Document 11957A107C
TREATY ESTABLISHING THE EUROPEAN ATOMIC ENERGY COMMUNITY # ARTICLE 107C
TRATTATO CHE ISTITUISCE LA COMUNITA EUROPEA DELL' ENERGIA ATOMICA
ARTICOLO 107C
TRATTATO CHE ISTITUISCE LA COMUNITA EUROPEA DELL' ENERGIA ATOMICA
ARTICOLO 107C
GU C 191 del 29.7.1992, p. 51
(ES, DA, DE, EL, EN, FR, IT, NL, PT)
In force
TRATTATO CHE ISTITUISCE LA COMUNITA EUROPEA DELL' ENERGIA ATOMICA - ARTICOLO 107C
Gazzetta ufficiale n. C 191 del 29/07/1992 pag. 0051
Articolo 107 C Quasiasi cittadino dell'Unione, nonché ogni persona fisica o giuridica che risieda o abbia la sede sociale in uno Stato membro, ha il diritto di presentare, individualmente o in associazione con altri cittadini o persone, una petizione al Parlamento europeo su una materia che rientri nel campo di attività della Comunità e che lo (la) concerne direttamente.