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Document 11957A/CNV/COM/06
TREATY ESTABLISHING THE EUROPEAN ATOMIC ENERGY COMMUNITY ( E.A.E.C. - EURATOM ), CONVENTION ON CERTAIN INSTITUTIONS COMMON TO THE EUROPEAN COMMUNITIES, SECTION IV: THE FINANCING OF THESE INSTITUTIONS, ARTICLE 6
TRATTATO CHE ISTITUISCE LA COMUNITA EUROPEA DELL' ENERGIA ATOMICA ( C.E.E.A. - EURATOM ), CONVENZIONE RELATIVA A TALUNE ISTITUZIONI COMUNI ALLE COMUNITA EUROPEE, SEZIONE IV: IL FINANZIAMENTO DI TALI ISTITUZIONI, ARTICOLO 6
TRATTATO CHE ISTITUISCE LA COMUNITA EUROPEA DELL' ENERGIA ATOMICA ( C.E.E.A. - EURATOM ), CONVENZIONE RELATIVA A TALUNE ISTITUZIONI COMUNI ALLE COMUNITA EUROPEE, SEZIONE IV: IL FINANZIAMENTO DI TALI ISTITUZIONI, ARTICOLO 6
No longer in force, Date of end of validity: 30/06/1967; abrogato da 165F023
TRATTATO CHE ISTITUISCE LA COMUNITA EUROPEA DELL' ENERGIA ATOMICA ( C.E.E.A. - EURATOM ), CONVENZIONE RELATIVA A TALUNE ISTITUZIONI COMUNI ALLE COMUNITA EUROPEE, SEZIONE IV: IL FINANZIAMENTO DI TALI ISTITUZIONI, ARTICOLO 6
Articolo 6 (Articolo abrogato dall'articolo 23 del trattato di fusione) [Vedere articolo 20 del trattato di fusione che si legge come segue: 1. Le spese d'amministrazione della Comunità europea del carbone e dell'acciaio e le relative entrate, le entrate e le spese della Comunità economica europea, le entrate e le spese della Comunità europea dell'energia atomica, ad eccezione di quelle dell'Agenzia di approvvigionamento e delle imprese comuni, sono iscritte nel bilancio delle Comunità europee, alle condizioni previste rispettivamente dai trattati che istituiscono le tre Comunità. Detto bilancio, in cui entrate e spese devono risultare in pareggio, sostituisce il bilancio amministrativo della Comunità europea del carbone e dell'acciaio, il bilancio della Comunità economica europea, nonché il bilancio di funzionamento ed il bilancio delle ricerche e degli investimenti della Comunità europea dell'energia(*). (*) Paragrafo 1 così modificato all'articolo 10 del trattato che modifica talune disposizioni in materia di bilancio. 2. La parte di queste spese coperta con le imposizioni previste dall'articolo 49 del trattato che istituisce la Comunità europea del carbone e dell'acciaio è fissata in 18 milioni di unità di conto. A decorrere dall'esercizio finanziario che inizia il 1° gennaio 1967, la Commissione presenta ogni anno al Consiglio una relazione in base alla quale il Consiglio esamina se sia il caso di adattare questa cifra all'evoluzione del bilancio delle Comunità. Il Consiglio delibera alla maggioranza prevista dall'articolo 28, quarto comma, prima frase, del trattato che istituisce la Comunità europea del carbone e dell'acciaio. Tale adattamento viene fatto sulla base di una valutazione dell'evoluzione delle spese risultanti dall'applicazione del trattato che istituisce la Comunità europea del carbone e dell'acciaio. 3. La parte delle imposizioni destinata alla copertura delle spese del bilancio delle Comunità è attribuita dalla Commissione all'esecuzione di detto bilancio conformemente al ritmo stabilito dai regolamenti finanziari adottati a norma degli articoli 209, lettera b), del trattato che istituisce la Comunità economica europea e 183, lettera b), del trattato che istituisce la Comunità europea dell'energia atomica, secondo cui gli Stati membri devono mettere a disposizione i loro contributi.]