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Document 02021R0241-20230301

Consolidated text: Regolamento (UE) 2021/241 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 12 febbraio 2021, che istituisce il dispositivo per la ripresa e la resilienza

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2021/241/2023-03-01

02021R0241 — IT — 01.03.2023 — 001.003


Il presente testo è un semplice strumento di documentazione e non produce alcun effetto giuridico. Le istituzioni dell’Unione non assumono alcuna responsabilità per i suoi contenuti. Le versioni facenti fede degli atti pertinenti, compresi i loro preamboli, sono quelle pubblicate nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea e disponibili in EUR-Lex. Tali testi ufficiali sono direttamente accessibili attraverso i link inseriti nel presente documento

►B

REGOLAMENTO (UE) 2021/241 DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO

del 12 febbraio 2021

che istituisce il dispositivo per la ripresa e la resilienza

(GU L 057 del 18.2.2021, pag. 17)

Modificato da:

 

 

Gazzetta ufficiale

  n.

pag.

data

►M1

REGOLAMENTO (UE) 2023/435 DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO del 27 febbraio 2023

  L 63

1

28.2.2023


Rettificato da:

►C1

Rettifica, GU L 410, 18.11.2021, pag.  197 (2021/241)

►C2

Rettifica, GU L 137, 25.5.2023, pag.  71 ((UE) 2021/241)




▼B

REGOLAMENTO (UE) 2021/241 DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO

del 12 febbraio 2021

che istituisce il dispositivo per la ripresa e la resilienza



CAPO I

DISPOSIZIONI GENERALI E FINANZIAMENTO

Articolo 1

Oggetto

Il presente regolamento istituisce il dispositivo per la ripresa e la resilienza («dispositivo»).

Esso stabilisce gli obiettivi del dispositivo, il suo finanziamento, le forme di finanziamento dell'Unione erogabili nel suo ambito e le regole di erogazione di tale finanziamento.

Articolo 2

Definizioni

Ai fini del presente regolamento si applicano le definizioni seguenti:

1) 

«fondi dell'Unione»: fondi coperti da un regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio recante disposizioni comuni applicabili al Fondo europeo di sviluppo regionale, al Fondo sociale europeo Plus, al Fondo di coesione, al Fondo per una transizione giusta, al Fondo europeo per gli affari marittimi, la pesca e l'acquacoltura e le regole finanziarie applicabili a tali fondi e al Fondo Asilo, migrazione e integrazione, al Fondo per la Sicurezza interna e allo Strumento per la gestione delle frontiere e i visti («regolamento recante disposizioni comuni per gli anni dal 2021 al 2027»);

2) 

«contributo finanziario»: sostegno finanziario non rimborsabile che può essere assegnato o che è stato assegnato agli Stati membri nell'ambito del dispositivo;

3) 

«semestre europeo»: il processo definito all'articolo 2 bis del regolamento (CE) n. 1466/97 del Consiglio ( 1 );

4) 

«traguardi e obiettivi»: le misure dei progressi compiuti verso la realizzazione di una riforma o di un investimento, intendendo per «traguardi» i risultati qualitativi e per «obiettivi» i risultati quantitativi;

5) 

«resilienza»: la capacità di affrontare gli shock economici, sociali e ambientali e/o i persistenti cambiamenti strutturali in modo equo, sostenibile e inclusivo; e

6) 

«non arrecare un danno significativo»: non sostenere o svolgere attività economiche che arrecano un danno significativo all'obiettivo ambientale, ai sensi, ove pertinente, dell'articolo 17 del regolamento (UE) 2020/852.

Articolo 3

Ambito di applicazione

L'ambito di applicazione del dispositivo fa riferimento alle aree di intervento di pertinenza europea strutturate in sei pilastri:

a) 

transizione verde;

b) 

trasformazione digitale;

c) 

crescita intelligente, sostenibile e inclusiva, che comprenda coesione economica, occupazione, produttività, competitività, ricerca, sviluppo e innovazione, e un mercato interno ben funzionante con PMI forti;

d) 

coesione sociale e territoriale;

e) 

salute e resilienza economica, sociale e istituzionale, al fine, fra l'altro, di rafforzare la capacità di risposta alle crisi e la preparazione alle crisi; e

f) 

politiche per la prossima generazione, l’infanzia e i giovani, come l'istruzione e le competenze.

Articolo 4

Obiettivi generali e specifici

▼M1

1.  
In linea con i sei pilastri di cui all'articolo 3 del presente regolamento, nonché con la coerenza e le sinergie che ne derivano, e nell'ambito della crisi COVID-19, l'obiettivo generale del dispositivo è promuovere la coesione economica, sociale e territoriale dell'Unione migliorando la resilienza, la preparazione alle crisi, la capacità di aggiustamento e il potenziale di crescita degli Stati membri, attenuando l'impatto sociale ed economico di detta crisi, in particolare sulle donne, contribuendo all'attuazione del pilastro europeo dei diritti sociali, sostenendo la transizione verde, contribuendo al conseguimento degli obiettivi climatici dell'Unione per il 2030 stabiliti nell'articolo 2, punto 11, del regolamento (UE) 2018/1999, conformandosi all'obiettivo della neutralità climatica dell'UE entro il 2050 e della transizione digitale, e aumentando la resilienza, la sicurezza e la sostenibilità del sistema energetico dell'Unione mediante la necessaria riduzione della dipendenza dai combustibili fossili e la diversificazione dell'approvvigionamento energetico a livello dell'Unione, anche potenziando la diffusione delle energie rinnovabili, l'efficienza energetica e la capacità di stoccaggio dell'energia, contribuendo in tal modo alla convergenza economica e sociale verso l'alto, a ripristinare e a promuovere la crescita sostenibile e l'integrazione delle economie dell'Unione e a incentivare la creazione di posti di lavoro di alta qualità, nonché contribuendo all'autonomia strategica dell'Unione unitamente a un'economia aperta, e generando un valore aggiunto europeo.

▼B

2.  
Per conseguire tale obiettivo generale, il dispositivo persegue l'obiettivo specifico di fornire un sostegno finanziario che consenta agli Stati membri di raggiungere i traguardi e gli obiettivi delle riforme e degli investimenti stabiliti nei loro piani per la ripresa e la resilienza. L'obiettivo specifico è perseguito in stretta e trasparente cooperazione con gli Stati membri interessati.

Articolo 5

Principi orizzontali

1.  
Il sostegno nell'ambito del dispositivo non sostituisce, salvo in casi debitamente motivati, le spese di bilancio correnti a livello nazionale e rispetta il principio dell'addizionalità del finanziamento dell'Unione di cui all'articolo 9.

▼M1

2.  
Il dispositivo sostiene unicamente misure che rispettano il principio “non arrecare un danno significativo”, il quale si applica anche alle misure incluse nei capitoli dedicati al piano REPowerEU, salvo disposizione contraria nel presente regolamento.

▼B

Articolo 6

Risorse dello strumento dell'Unione europea per la ripresa

1.  

Le misure di cui all'articolo 1 del regolamento (UE) 2020/2094 sono attuate nell'ambito del dispositivo:

a) 

mediante un importo fino a 312 500 000 000 EUR di cui all'articolo 2, paragrafo 2, lettera a), punto ii), del regolamento (UE) 2020/2094, a prezzi del 2018, disponibile per il sostegno finanziario non rimborsabile, fatto salvo l'articolo 3, paragrafi 4 e 7, del regolamento (UE) 2020/2094.

Come stabilito all'articolo 3, paragrafo 1, del regolamento (UE) 2020/2094, tali importi costituiscono entrate con destinazione specifica esterna ai fini dell'articolo 21, paragrafo 5, del regolamento finanziario;

b) 

mediante un importo fino a 360 000 000 000 EUR di cui all'articolo 2, paragrafo 2, lettera b), del regolamento (UE) 2020/2094, a prezzi del 2018, disponibile per il sostegno sotto forma di prestito agli Stati membri ai sensi degli articoli 14 e 15 del presente regolamento, fatto salvo l'articolo 3, paragrafo 5, del regolamento (UE) 2020/2094.

2.  
Gli importi di cui al paragrafo 1, lettera a), possono coprire anche le spese connesse ad attività di preparazione, monitoraggio, controllo, audit e valutazione necessarie per la gestione del dispositivo e per il conseguimento dei suoi obiettivi, in particolare studi, riunioni di esperti, consultazione dei portatori di interessi, azioni di informazione e comunicazione, comprese azioni di sensibilizzazione inclusive, e la comunicazione istituzionale in merito alle priorità politiche dell'Unione, nella misura in cui si riferiscono agli obiettivi del presente regolamento, spese legate a reti informatiche destinate all'elaborazione e allo scambio delle informazioni, strumenti informatici istituzionali, e tutte le altre spese di assistenza tecnica e amministrativa sostenute dalla Commissione ai fini della gestione del dispositivo. Le spese possono anche riguardare i costi di altre attività di sostegno, come il controllo di qualità e il monitoraggio dei progetti sul campo e i costi della consulenza inter pares e degli esperti per la valutazione e l'attuazione di riforme e investimenti.

Articolo 7

Risorse provenienti da programmi in regime di gestione concorrente e utilizzo delle risorse

1.  
Le risorse assegnate agli Stati membri in regime di gestione concorrente possono, su richiesta dello Stato membro interessato, essere trasferite al dispositivo alle condizioni di cui all'articolo 21 del regolamento recante disposizioni comuni. La Commissione esegue tali risorse direttamente in conformità dell'articolo 62, paragrafo 1, lettera a), del regolamento finanziario. Tali risorse sono utilizzate esclusivamente a beneficio dello Stato membro interessato.
2.  
Gli Stati membri possono proporre di includere nel loro piano di ripresa e resilienza, come costi stimati, i pagamenti per il sostegno tecnico aggiuntivo a norma dell'articolo 7 del regolamento (UE) 2021/240 e l'importo del contributo in contanti per il comparto degli Stati membri a norma delle pertinenti disposizioni del regolamento InvestEU. Tali costi non superano il 4 % della dotazione finanziaria totale del piano per la ripresa e la resilienza, e le misure pertinenti stabilite nel piano di ripresa e resilienza rispettano i requisiti del presente regolamento.

Articolo 8

Attuazione

Il dispositivo è attuato dalla Commissione in regime di gestione diretta, in conformità delle pertinenti norme adottate a norma dell'articolo 322 TFUE, in particolare il regolamento finanziario e il regolamento (UE, Euratom) 2020/2092 del Parlamento europeo e del Consiglio ( 2 ).

Articolo 9

Addizionalità e finanziamento complementare

Il sostegno nell'ambito del dispositivo si aggiunge al sostegno fornito nell'ambito di altri programmi e strumenti dell'Unione. I progetti di riforma e di investimento possono essere sostenuti da altri programmi e strumenti dell'Unione, a condizione che tale sostegno non copra lo stesso costo.

Articolo 10

Misure per collegare il dispositivo a una sana governance economica

1.  
La Commissione presenta al Consiglio una proposta di sospensione totale o parziale degli impegni o dei pagamenti qualora il Consiglio, deliberando a norma dell'articolo 126, paragrafi 8 o 11, TFUE, decida che uno Stato membro non ha adottato misure efficaci per correggere il disavanzo eccessivo, a meno che non abbia determinato l'esistenza di una grave recessione economica dell'Unione nel suo complesso ai sensi dell'articolo 3, paragrafo 5, e dell'articolo 5, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 1467/97 del Consiglio ( 3 ).
2.  

La Commissione può presentare al Consiglio una proposta di sospensione totale o parziale degli impegni o dei pagamenti in uno dei seguenti casi:

a) 

se il Consiglio adotta due raccomandazioni successive nella stessa procedura per squilibri eccessivi a norma dell'articolo 8, paragrafo 3, del regolamento (UE) n. 1176/2011, motivate dal fatto che uno Stato membro ha presentato un piano d'azione correttivo insufficiente;

b) 

se il Consiglio adotta due decisioni successive nella stessa procedura per squilibri eccessivi a norma dell'articolo 10, paragrafo 4, del regolamento (UE) n. 1176/2011, con cui accerta l'inadempimento dello Stato membro per non aver adottato l'azione correttiva raccomandata;

c) 

se la Commissione conclude che lo Stato membro non ha adottato le misure di cui al regolamento (CE) n. 332/2002 e, di conseguenza, decide di non autorizzare l'erogazione del sostegno finanziario concesso a tale Stato membro;

d) 

se il Consiglio decide che uno Stato membro non adempie al programma di aggiustamento macroeconomico di cui all'articolo 7 del regolamento (UE) n. 472/2013 o alle misure richieste da una decisione del Consiglio adottata a norma dell'articolo 136, paragrafo 1, TFUE.

Si riserva la priorità alla sospensione degli impegni; i pagamenti sono sospesi solo qualora si richieda un intervento immediato e in caso di grave inosservanza.

La decisione di sospendere i pagamenti si applica alle richieste di pagamento presentate dopo la data della decisione di sospensione.

3.  
Una proposta di una decisione di sospendere gli impegni presentata dalla Commissione si ritiene adottata dal Consiglio a meno che esso non decida, tramite un atto di esecuzione, di respingere la proposta a maggioranza qualificata entro un mese dalla presentazione della proposta della Commissione.

La sospensione degli impegni si applica agli impegni a decorrere dal 1o gennaio dell'anno successivo all'adozione della decisione di sospensione.

Il Consiglio adotta una decisione, tramite un atto di esecuzione, su una proposta della Commissione di cui ai paragrafi 1 e 2 riguardo alla sospensione dei pagamenti.

4.  
L'ambito e il livello della sospensione degli impegni o del pagamento da imporre sono proporzionati, rispettano la parità di trattamento tra Stati membri e tengono conto della situazione socioeconomica dello Stato membro interessato, in particolare del livello di disoccupazione, povertà o esclusione sociale nello Stato membro interessato comparato alla media dell'Unione e dell'impatto della sospensione sull'economia dello Stato membro interessato.
5.  

La sospensione degli impegni è soggetta a un massimale del 25 % degli impegni o dello 0,25 % del PIL nominale, se inferiore, in uno dei seguenti casi:

a) 

nel primo caso di inadempienza riguardante una procedura per disavanzi eccessivi di cui al paragrafo 1;

b) 

nel primo caso di inadempienza riguardante un piano d'azione correttivo in una procedura per squilibri eccessivi di cui al paragrafo 2, lettera a);

c) 

nel caso di inadempienza dell'azione correttiva raccomandata in seguito a una procedura per squilibri eccessivi di cui al paragrafo 2, lettera b);

d) 

nel primo caso di inadempienza di cui al paragrafo 2, lettere c) e d).

Nel caso di inadempienza persistente, la sospensione degli impegni può superare le percenttexuali massime indicate al primo comma.

6.  

Il Consiglio revoca la sospensione degli impegni su proposta della Commissione, secondo la procedura di cui al paragrafo 3, primo comma, del presente articolo, nei seguenti casi:

a) 

se la procedura per disavanzo eccessivo è sospesa a norma dell'articolo 9 del regolamento (CE) n. 1467/97 o il Consiglio ha deciso, a norma dell'articolo 126, paragrafo 12, TFUE, di abrogare la decisione riguardante l'esistenza di un disavanzo eccessivo;

b) 

se il Consiglio ha approvato il piano d'azione correttivo presentato dallo Stato membro interessato a norma dell'articolo 8, paragrafo 2, del regolamento (UE) n. 1176/2011 o la procedura per gli squilibri eccessivi è sospesa a norma dell'articolo 10, paragrafo 5, di detto regolamento o il Consiglio ha chiuso la procedura per gli squilibri eccessivi a norma dell'articolo 11 di detto regolamento;

c) 

se la Commissione ha concluso che lo Stato membro ha adottato le misure opportune di cui al regolamento (CE) n. 332/2002;

d) 

se la Commissione ha concluso che lo Stato membro interessato ha adottato le misure opportune per attuare il programma di aggiustamento macroeconomico di cui all'articolo 7 del regolamento (UE) n. 472/2013 o le misure richieste con una decisione del Consiglio adottata a norma dell'articolo 136, paragrafo 1, TFUE.

Dopo che il Consiglio ha revocato la sospensione degli impegni, la Commissione può nuovamente contrarre impegni precedentemente sospesi, fatto salvo l'articolo 3, paragrafi 4, 7 e 9 del regolamento (UE) 2020/2094.

Il Consiglio adotta una decisione relativa alla revoca della sospensione dei pagamenti su proposta della Commissione secondo la procedura di cui al paragrafo 3, terzo comma, qualora siano soddisfatte le condizioni applicabili di cui al primo comma del presente paragrafo.

7.  
La Commissione informa il Parlamento europeo in merito all'attuazione del presente articolo. In particolare, ove la Commissione presenti una proposta a norma dei paragrafi 1 o 2, ne informa immediatamente il Parlamento europeo e trasmette informazioni dettagliate sugli impegni e sui pagamenti che potrebbero essere oggetto di sospensione.

La commissione competente del Parlamento europeo può invitare la Commissione a discutere l'applicazione del presente articolo nel contesto di un dialogo strutturato al fine di consentire al Parlamento europeo di esprimere le proprie opinioni. La Commissione tiene in debita considerazione le opinioni espresse dal Parlamento europeo.

La Commissione trasmette la proposta di sospensione o la proposta di revoca della sospensione al Parlamento europeo e al Consiglio senza ritardo dopo la sua adozione. Il Parlamento europeo può chiedere alla Commissione di esporre i motivi della sua proposta.

8.  
Entro il 31 dicembre 2024 la Commissione procede a un riesame dell'applicazione del presente articolo. A tal fine la Commissione elabora una relazione che trasmette al Parlamento europeo e al Consiglio, corredata se del caso di una proposta legislativa.
9.  
Qualora subentrino importanti cambiamenti nella situazione socioeconomica dell'Unione, la Commissione può presentare una proposta di riesame dell'applicazione del presente articolo, oppure il Parlamento europeo o il Consiglio, agendo rispettivamente a norma dell'articolo 225 o 241 TFUE, possono richiedere alla Commissione di presentare tale proposta.



CAPO II

CONTRIBUTO FINANZIARIO, PROCESSO DI ASSEGNAZIONE, PRESTITI E RIESAME

Articolo 11

Contributo finanziario massimo

1.  

Per ciascuno Stato membro il contributo finanziario massimo è calcolato come segue:

a) 

per il 70 % dell'importo di cui all'articolo 6, paragrafo 1, lettera a), convertito in prezzi correnti, sulla base della popolazione, dell'inverso del PIL pro capite e del relativo tasso di disoccupazione di ciascuno Stato membro, secondo la metodologia riportata nell'allegato II;

b) 

per il 30 % dell'importo di cui all'articolo 6, paragrafo 1, lettera a), convertito in prezzi correnti, sulla base della popolazione, dell'inverso del PIL pro capite e, in pari proporzioni, della variazione del PIL reale nel 2020 e della variazione aggregata del PIL reale per il periodo 2020-2021, secondo la metodologia riportata nell'allegato III. La variazione del PIL reale per il 2020 e la variazione aggregata del PIL reale per il periodo 2020-2021 si basano sulle previsioni di autunno 2020 della Commissione.

2.  
Il calcolo del contributo finanziario massimo ai sensi del paragrafo 1, lettera b), è aggiornato entro il 30 giugno 2022 per ciascuno Stato membro sostituendo i dati delle previsioni economiche di autunno 2020 della Commissione con i risultati effettivi relativi alla variazione del PIL reale per il 2020 e alla variazione aggregata del PIL reale per il periodo 2020-2021.

Articolo 12

Assegnazione del contributo finanziario

1.  
Al fine di attuare il proprio piano per la ripresa e la resilienza, ciascuno Stato membro può presentare una richiesta entro il limite del rispettivo contributo finanziario massimo di cui all'articolo 11.
2.  
Fino al 31 dicembre 2022 la Commissione mette a disposizione per assegnazione il 70 % dell'importo di cui all'articolo 6, paragrafo 1, lettera a), convertito in prezzi correnti.
3.  
Dal 1° gennaio 2023 al 31 dicembre 2023, la Commissione mette a disposizione per assegnazione il 30 % dell'importo di cui all'articolo 6, paragrafo 1, lettera a), convertito in prezzi correnti.
4.  
Le assegnazioni di cui ai paragrafi 2 e 3 lasciano impregiudicato l'articolo 6, paragrafo 2.

Articolo 13

Prefinanziamento

1.  
Previa adozione entro il 31 dicembre 2021 da parte del Consiglio della decisione di esecuzione di cui all'articolo 20, paragrafo 1, e su richiesta presentata da uno Stato membro unitamente al proprio piano per la ripresa e la resilienza, la Commissione versa un prefinanziamento per un importo fino al 13 % del contributo finanziario e, se del caso, fino al 13 % del prestito conformemente all'articolo 20, paragrafi 2 e 3. In deroga all'articolo 116, paragrafo 1, del regolamento finanziario, la Commissione effettua il pagamento corrispondente entro, nella misura del possibile, due mesi dall'adozione, da parte della Commissione, dell'impegno giuridico di cui all'articolo 23.
2.  
In caso di prefinanziamento ai sensi del paragrafo 1 del presente articolo, i contributi finanziari e, laddove applicabile, il prestito da versare, di cui all'articolo 20, paragrafo 5, lettere a) o h), rispettivamente, sono adeguati proporzionalmente.
3.  
Qualora l'importo del prefinanziamento del contributo finanziario a norma del paragrafo 1 del presente articolo superi il 13 % del contributo finanziario massimo calcolato in conformità dell'articolo 11, paragrafo 2, entro il 30 giugno 2022, il seguente pagamento autorizzato in conformità dell'articolo 24, paragrafo 5, e, se necessario, i pagamenti successivi sono ridotti fino a compensare l'importo eccedente. Se i rimanenti pagamenti sono insufficienti, l'importo eccedente è restituito.

Articolo 14

Prestiti

1.  
Fino al 31 dicembre 2023, su richiesta di uno Stato membro, la Commissione può concedere allo Stato membro interessato un prestito per l'attuazione del piano per la ripresa e la resilienza.
2.  
Lo Stato membro può chiedere un sostegno sotto forma di prestito contestualmente alla presentazione di un piano per la ripresa e la resilienza di cui all'articolo 18 o in un momento diverso fino al 31 agosto 2023. In quest'ultimo caso la richiesta è corredata di un piano per la ripresa e la resilienza riveduto comprendente traguardi e obiettivi supplementari.
3.  

Nella richiesta di sostegno sotto forma di prestito lo Stato membro illustra:

a) 

i motivi della richiesta di sostegno sotto forma di prestito, giustificati dai fabbisogni finanziari più elevati connessi a riforme e investimenti supplementari;

b) 

le riforme e gli investimenti supplementari in linea con l'articolo 18;

c) 

il costo più elevato del piano per la ripresa e la resilienza in questione rispetto all'importo dei contributi finanziari assegnati al piano per la ripresa e la resilienza a norma, rispettivamente, dell'articolo 20, paragrafo 4, lettera a) o lettera b);

▼M1

d) 

se del caso, le riforme e gli investimenti in linea con l'articolo 21 quater.

▼M1

4.  
Il sostegno sotto forma di prestito per il piano per la ripresa e la resilienza dello Stato membro interessato non è superiore alla differenza tra i costi totali del piano per la ripresa e la resilienza, se del caso rivisto, e il contributo finanziario massimo di cui all'articolo 11, comprese, se del caso, le entrate di cui all'articolo 21 bis nonché le risorse trasferite dai programmi in regime di gestione concorrente.

▼B

5.  
L'importo massimo del sostegno sotto forma di prestito per ogni Stato membro non supera il 6,8 % del suo RNL nel 2019 a prezzi correnti.

▼M1

6.  
In deroga al paragrafo 5, fatta salva la disponibilità di risorse, in circostanze eccezionali l'importo del sostegno sotto forma di prestito può essere aumentato, tenuto conto delle esigenze dello Stato membro richiedente, nonché delle richieste di sostegno sotto forma di prestito già presentate o pianificate da altri Stati membri, applicando nel contempo i principi di parità di trattamento, solidarietà, proporzionalità e trasparenza. Per facilitare l'applicazione di tali principi, gli Stati membri comunicano alla Commissione, entro il 31 marzo 2023, se intendono richiedere un sostegno sotto forma di prestito. La Commissione presenta contemporaneamente al Parlamento europeo e al Consiglio, a parità di condizioni e senza indebito ritardo, una panoramica delle intenzioni espresse dagli Stati membri e la via da seguire proposta per la distribuzione delle risorse disponibili. Tale comunicazione dell'intenzione di richiedere un sostegno sotto forma di prestito non pregiudica la facoltà degli Stati membri di richiedere un sostegno sotto forma di prestito fino al 31 agosto 2023, anche nel caso di richieste superiori al 6,8 % dell'RNL laddove si applichino le condizioni pertinenti. Ciò non pregiudica neppure la conclusione, da parte della Commissione, del corrispondente accordo di prestito dopo l'adozione della pertinente decisione di esecuzione del Consiglio.

▼B

7.  
Il prestito è erogato a rate, subordinatamente al rispetto dei traguardi e degli obiettivi in linea con l'articolo 20, paragrafo 5, lettera h).
8.  
La Commissione valuta la richiesta di sostegno sotto forma di prestito a norma dell'articolo 19. Il Consiglio adotta una decisione di esecuzione su proposta della Commissione a norma dell'articolo 20, paragrafo 1. Se del caso, il piano per la ripresa e la resilienza è modificato di conseguenza.

Articolo 15

Accordo di prestito

1.  

Prima di sottoscrivere un accordo di prestito con lo Stato membro interessato, la Commissione valuta se:

a) 

la motivazione della richiesta di sostegno sotto forma di prestito e il suo importo sono ritenuti ragionevoli e plausibili in relazione alle riforme e agli investimenti supplementari; e

b) 

le riforme e gli investimenti supplementari sono conformi ai criteri di cui all'articolo 19, paragrafo 3.

2.  

Se la Commissione considera che la richiesta di sostegno sotto forma di prestito soddisfa i criteri di cui al paragrafo 1, dopo aver adottato la decisione di esecuzione del Consiglio di cui all'articolo 20, paragrafo 1, conclude un accordo di prestito con lo Stato membro interessato. L'accordo di prestito, oltre agli elementi elencati all'articolo 220, paragrafo 5, del regolamento finanziario, contiene le informazioni seguenti:

a) 

l'importo del prestito in euro e, se del caso, l'importo del prestito prefinanziato in conformità dell'articolo 13;

b) 

la scadenza media; l'articolo 220, paragrafo 2, del regolamento finanziario non si applica a tale scadenza;

c) 

la formula di fissazione del prezzo e il periodo di disponibilità del prestito;

d) 

il numero massimo di rate e il piano di rimborso;

e) 

gli altri elementi necessari per l'attuazione del prestito in relazione alle riforme e ai progetti di investimento interessati, in linea con la decisione di cui all'articolo 20, paragrafo 3.

3.  
In conformità dell'articolo 220, paragrafo 5, lettera e), del regolamento finanziario, i costi connessi all'ottenimento di finanziamenti per l'erogazione dei prestiti di cui al presente articolo sono a carico degli Stati membri beneficiari.
4.  
La Commissione stabilisce le modalità necessarie per la gestione delle operazioni di erogazione dei prestiti concessi a norma del presente articolo.
5.  
Gli Stati membri beneficiari di un prestito concesso a norma del presente articolo aprono un conto dedicato per la gestione del prestito ricevuto. Essi trasferiscono inoltre il capitale e gli interessi dovuti in relazione a qualsiasi prestito connesso a un conto indicato dalla Commissione in linea con le modalità stabilite a norma del paragrafo 4 venti giorni lavorativi prima della scadenza corrispondente.

Articolo 16

Relazione di riesame

1.  
Entro il 31 luglio 2022 la Commissione presenta al Parlamento europeo e al Consiglio una relazione di riesame sull'attuazione del dispositivo.
2.  

La relazione di riesame presenta in particolare i seguenti elementi:

a) 

una valutazione della misura in cui l'attuazione dei piani per la ripresa e la resilienza è in linea con l'ambito di applicazione e contribuisce all'obiettivo generale del presente regolamento in linea con i sei pilastri di cui all'articolo 3 compreso il modo in cui i piani per la ripresa e la resilienza affrontano le disuguaglianze tra donne e uomini;

b) 

una valutazione quantitativa del contributo dei piani per la ripresa e la resilienza al raggiungimento dei seguenti obiettivi:

i) 

l'obiettivo climatico per almeno il 37 %;

ii) 

l'obiettivo digitale per almeno il 20%;

iii) 

ciascuno dei sei pilastri di cui all'articolo 3;

c) 

lo stato di attuazione dei piani per la ripresa e la resilienza e le osservazioni e gli orientamenti destinati agli Stati membri prima dell'aggiornamento dei rispettivi piani per la ripresa e la resilienza di cui all'articolo 18, paragrafo 2.

3.  
Ai fini della relazione di riesame di cui al paragrafo 1 del presente articolo, la Commissione tiene conto del quadro di valutazione di cui all'articolo 30, delle relazioni degli Stati membri di cui all'articolo 27 e di ogni altra informazione pertinente sul conseguimento dei traguardi e degli obiettivi dei piani per la ripresa e la resilienza, quali disponibili in base alle procedure di pagamento, sospensione e risoluzione di cui all'articolo 24.
4.  
La commissione competente del Parlamento europeo può invitare la Commissione a presentare i principali risultati della relazione di riesame nel contesto del dialogo sulla ripresa e la resilienza di cui all'articolo 26.



CAPO III

PIANI PER LA RIPRESA E LA RESILIENZA

Articolo 17

Ammissibilità

1.  
Entro l'ambito di applicazione di cui all'articolo 3 e nel perseguire gli obiettivi di cui all'articolo 4, gli Stati membri elaborano piani nazionali per la ripresa e la resilienza. Tali piani definiscono il programma di riforme e investimenti dello Stato membro interessato. I piani per la ripresa e la resilienza ammissibili al finanziamento a titolo del dispositivo comprendono misure per l'attuazione di riforme e investimenti pubblici, strutturati in un pacchetto completo e coerente, che può anche includere regimi pubblici finalizzati a incentivare gli investimenti privati.

▼M1

2.  
Le misure avviate a decorrere dal 1o febbraio 2020 sono ammissibili a condizione che soddisfino i requisiti di cui al presente regolamento.

Tuttavia le nuove riforme ed investimenti di cui all’articolo 21 quater, paragrafo 1, sono ammissibili solo qualora abbiano inizio a decorrere dal 1o febbraio 2022.

▼B

3.  
I piani per la ripresa e la resilienza sono coerenti con le pertinenti sfide e priorità specifiche per paese individuate nell'ambito del semestre europeo, nonché con le sfide e le priorità individuate nell'ultima raccomandazione del Consiglio sulla politica economica della zona euro per gli Stati membri la cui moneta è l'euro. I piani per la ripresa e la resilienza sono inoltre coerenti con le informazioni incluse dagli Stati membri nei programmi nazionali di riforma nell'ambito del semestre europeo, nei piani nazionali per l'energia e il clima, e nei relativi aggiornamenti, a norma del regolamento (UE) 2018/1999, nei piani territoriali per una transizione giusta a titolo di un regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio che istituisce il Fondo per una transizione giusta («Fondo per una transizione giusta»), nei piani di attuazione della garanzia per i giovani, come pure negli accordi di partenariato e nei programmi operativi a titolo dei fondi dell'Unione.
4.  
I piani per la ripresa e la resilienza rispettano i principi orizzontali di cui all'articolo 5.
5.  
Qualora uno Stato membro sia esonerato dal monitoraggio e dalla valutazione nell'ambito del semestre europeo sulla base dell'articolo 12 del regolamento (UE) n. 472/2013, o sia soggetto a procedure di verifica a norma del regolamento (CE) n. 332/2002, il presente regolamento si applica allo Stato membro interessato in relazione alle sfide e priorità identificate dalle misure stabilite in tali regolamenti.

Articolo 18

Piano per la ripresa e la resilienza

1.  
Lo Stato membro che desidera ricevere un contributo finanziario in conformità dell'articolo 12 presenta alla Commissione un piano per la ripresa e la resilienza quale definito all'articolo 17, paragrafo 1.
2.  
Dopo che la Commissione mette a disposizione a fini di assegnazione l'importo di cui all'articolo 12, paragrafo 3, lo Stato membro può aggiornare e trasmettere il piano per la ripresa e la resilienza di cui al paragrafo 1 del presente articolo per tenere conto del contributo finanziario massimo aggiornato calcolato in conformità dell'articolo 11, paragrafo 2.
3.  
Il piano per la ripresa e la resilienza presentato dallo Stato membro può essere trasmesso in un unico documento integrato insieme al programma nazionale di riforma ed è trasmesso ufficialmente, di norma, entro il 30 aprile. Lo Stato membro può presentare un progetto di piano per la ripresa e la resilienza dal 15 ottobre dell'anno precedente.
4.  

Il piano per la ripresa e la resilienza dev'essere debitamente motivato e giustificato. Esso deve presentare in particolare i seguenti elementi:

a) 

una spiegazione del modo in cui, considerate le misure in esso contenute, il piano per la ripresa e la resilienza rappresenta una risposta completa e adeguatamente equilibrata alla situazione socioeconomica dello Stato membro e contribuisce pertanto in modo appropriato a tutti i pilastri di cui all'articolo 3, tenendo conto delle sfide specifiche dello Stato membro interessato;

b) 

una spiegazione del modo in cui il piano per la ripresa e la resilienza contribuisce ad affrontare in modo efficace tutte o un sottoinsieme significativo delle sfide, individuate nelle pertinenti raccomandazioni specifiche per paese, inclusi i relativi aspetti di bilancio, così come le raccomandazioni espresse a norma dell'articolo 6 del regolamento (UE) n. 1176/2011, se del caso, rivolte allo Stato membro interessato, o in altri documenti pertinenti adottati ufficialmente dalla Commissione nell'ambito del semestre europeo;

c) 

una spiegazione dettagliata del modo in cui il piano per la ripresa e la resilienza rafforza il potenziale di crescita, la creazione di posti di lavoro e la resilienza economica, sociale e istituzionale dello Stato membro interessato, anche attraverso la promozione di politiche per l'infanzia e la gioventù, e attenua l'impatto sociale ed economico della crisi COVID-19, contribuendo all'attuazione del pilastro europeo dei diritti sociali e migliorando così la coesione economica, sociale e territoriale e la convergenza all'interno dell'Unione;

▼M1

c bis) 

una spiegazione del modo in cui il capitolo dedicato al piano REPowerEU contribuisce a contrastare la povertà energetica, anche attribuendo, se del caso, un'adeguata priorità alle esigenze delle persone in condizioni di povertà energetica, nonché alla riduzione delle vulnerabilità durante le prossime stagioni invernali;

▼B

d) 

una spiegazione del modo in cui il piano per la ripresa e la resilienza garantisce che nessuna misura per l'attuazione delle riforme e degli investimenti in esso inclusi arrechi un danno significativo agli obiettivi ambientali ai sensi dell'articolo 17 del regolamento (UE) 2020/852 (principio «non arrecare un danno significativo»);

▼M1

e) 

una spiegazione qualitativa del modo in cui si prevede che le misure previste dal piano per la ripresa e la resilienza saranno in grado di contribuire alla transizione verde, compresa la biodiversità, o ad affrontare le sfide che ne conseguono, che indichi se tali misure rappresentano almeno il 37 % della dotazione totale del piano per la ripresa e la resilienza e se le misure di tale tipo incluse nel capitolo dedicato al piano REPowerEU rappresentano un importo pari almeno al 37 % dei costi totali stimati delle misure incluse in tale capitolo, sulla base della metodologia di controllo del clima di cui all'allegato VI; la metodologia è utilizzata di conseguenza per le misure che non possono essere direttamente assegnate a un campo d'intervento elencato nell'allegato VI; i coefficienti di sostegno per gli obiettivi climatici possono essere aumentati fino a un totale del 3 % delle assegnazioni del piano per la ripresa e la resilienza per i singoli investimenti al fine di tenere conto delle misure di riforma correlate che ne aumentano credibilmente l'impatto sugli obiettivi climatici, come illustrato nel piano per la ripresa e la resilienza;

▼B

f) 

una spiegazione del modo in cui le misure del piano per la ripresa e la resilienza dovrebbero contribuire alla transizione digitale o ad affrontare le sfide che ne conseguono e che indichi se tali misure rappresentano un importo pari ad almeno il 20 % della dotazione totale del piano per la ripresa e la resilienza sulla base della metodologia per la marcatura digitale di cui all'allegato VII; la metodologia è utilizzata di conseguenza per le misure che non possono essere direttamente assegnate a un campo di intervento elencato nell'allegato VII; i coefficienti di sostegno per gli obiettivi digitali possono essere aumentati per gli investimenti individuali al fine di tener conto delle misure di riforma correlate che ne aumentano l'impatto sugli obiettivi digitali;

g) 

se del caso, per gli investimenti nelle capacità e nella connettività digitali, un'autovalutazione della sicurezza basata su criteri oggettivi comuni che identifichi eventuali problemi di sicurezza e specifichi in che modo tali questioni saranno affrontate al fine di conformarsi alla pertinente normativa dell'Unione e nazionale;

▼M1

h) 

un'indicazione del fatto che le misure incluse nel piano per la ripresa e la resilienza comprendano o meno progetti transfrontalieri o multinazionali, una spiegazione del modo in cui le misure pertinenti nel capitolo dedicato al piano REPowerEU, comprese le misure volte ad affrontare le sfide individuate nella più recente valutazione delle esigenze elaborata dalla Commissione, hanno una dimensione o un effetto di natura transfrontaliera o multinazionale, e un'indicazione che specifichi se i costi totali di tali misure rappresentano un importo pari ad almeno il 30 % dei costi stimati del capitolo dedicato al piano REPowerEU;

▼B

i) 

i traguardi e gli obiettivi previsti e un calendario indicativo dell'attuazione delle riforme, nonché degli investimenti da completare entro il 31 agosto 2026;

j) 

i progetti di investimento previsti e il relativo periodo di investimento;

k) 

la stima dei costi totali delle riforme e degli investimenti oggetto del piano per la ripresa e la resilienza presentato (denominata anche «stima dei costi totali del piano per la ripresa e la resilienza»), fondata su una motivazione adeguata e su una spiegazione di come tale costo sia in linea con il principio dell'efficienza sotto il profilo dei costi e commisurato all'impatto economico e sociale nazionale atteso;

l) 

se del caso, informazioni su finanziamenti dell'Unione esistenti o previsti;

m) 

le misure di accompagnamento che possono essere necessarie;

n) 

una giustificazione della coerenza del piano per la ripresa e la resilienza; nonché una spiegazione della sua coerenza rispetto ai principi, ai piani e ai programmi di cui all'articolo 17;

o) 

una spiegazione del modo in cui le misure del piano per la ripresa e la resilienza dovrebbero contribuire alla parità di genere e alle pari opportunità per tutti, come pure all'integrazione di tali obiettivi, in linea con i principi 2 e 3 del pilastro europeo dei diritti sociali, nonché con l'obiettivo di sviluppo sostenibile dell'ONU 5 e, ove pertinente, la strategia nazionale per la parità di genere;

p) 

le modalità per il monitoraggio e l'attuazione efficaci del piano per la ripresa e la resilienza da parte dello Stato membro interessato, compresi i traguardi e gli obiettivi proposti e i relativi indicatori;

▼M1

q) 

per la preparazione e, ove disponibile, l'attuazione del piano per la ripresa e la resilienza, una sintesi del processo di consultazione, condotto conformemente al quadro giuridico nazionale, delle autorità locali e regionali, delle parti sociali, delle organizzazioni della società civile, delle organizzazioni giovanili e di altri portatori di interessi e il modo in cui il piano per la ripresa e la resilienza tiene conto dei contributi dei portatori di interessi; tale sintesi è integrata, qualora sia stato incluso un capitolo dedicato al piano REPowerEU, dall'indicazione dei portatori di interessi consultati, da una descrizione dell'esito del processo di consultazione per quanto riguarda tale capitolo, e da una presentazione che delinei il modo in cui sono stati presi in considerazione i contenuti ricevuti;

▼B

r) 

una spiegazione riguardo al sistema predisposto dallo Stato membro per prevenire, individuare e correggere la corruzione, la frode e i conflitti di interessi nell'utilizzo dei fondi forniti nell'ambito del dispositivo e le modalità volte a evitare la duplicazione dei finanziamenti da parte del dispositivo e di altri programmi dell'Unione;

s) 

se del caso, la richiesta di sostegno sotto forma di prestito e i traguardi supplementari di cui all'articolo 14, paragrafi 2 e 3, e i relativi elementi; e

t) 

qualsiasi altra informazione pertinente.

5.  
Nel preparare i loro piani per la ripresa e la resilienza, gli Stati membri possono chiedere alla Commissione di organizzare uno scambio di buone pratiche al fine di consentire agli Stati membri richiedenti di beneficiare dell'esperienza di altri Stati membri. Gli Stati membri possono inoltre chiedere assistenza tecnica nell'ambito dello strumento di sostegno tecnico. Gli Stati membri sono incoraggiati a promuovere sinergie con i piani per la ripresa e la resilienza di altri Stati membri.

Articolo 19

Valutazione della Commissione

1.  
La Commissione valuta il piano per la ripresa e la resilienza o, se del caso, il suo aggiornamento presentato dallo Stato membro a norma dell'articolo 18, paragrafo 1, o dell'articolo 18, paragrafo 2, entro due mesi dalla presentazione ufficiale, e formula una proposta di decisione di esecuzione del Consiglio a norma dell'articolo 20, paragrafo 1. In sede di tale valutazione la Commissione agisce in stretta collaborazione con lo Stato membro interessato. La Commissione può formulare osservazioni o richiedere informazioni supplementari. Lo Stato membro interessato fornisce le informazioni supplementari richieste e, se necessario, può rivedere il piano per la ripresa e la resilienza, anche dopo la sua presentazione ufficiale. Lo Stato membro interessato e la Commissione possono concordare di prorogare il termine per la valutazione per un periodo di tempo ragionevole, se necessario.
2.  
Nel valutare il piano per la ripresa e la resilienza e nel determinare l'importo da assegnare allo Stato membro interessato, la Commissione tiene conto delle informazioni analitiche sullo Stato membro interessato disponibili nell'ambito del semestre europeo, nonché della motivazione e degli elementi forniti da tale Stato membro, di cui all'articolo 18, paragrafo 4, e di ogni altra informazione pertinente tra cui, in particolare, quelle contenute nel programma nazionale di riforma e nel piano nazionale per l'energia e il clima di tale Stato membro, nei piani territoriali per una transizione giusta a titolo del regolamento sul Fondo per una transizione giusta, nei piani di attuazione della garanzia per i giovani e, se del caso, le informazioni ricevute nell'ambito dell'assistenza tecnica fornita dallo strumento di assistenza tecnica.
3.  

La Commissione valuta la pertinenza, l'efficacia, l'efficienza e la coerenza del piano per la ripresa e la resilienza e, a tal fine, tiene conto dei seguenti criteri, che applica in conformità dell'allegato V:

Pertinenza:

a) 

se il piano per la ripresa e la resilienza rappresenta una risposta globale e adeguatamente equilibrata alla situazione economica e sociale, contribuendo in modo adeguato a tutti e sei i pilastri di cui all'articolo 3, tenendo conto delle sfide specifiche e della dotazione finanziaria dello Stato membro interessato;

b) 

se il piano per la ripresa e la resilienza è in grado di contribuire ad affrontare in modo efficace tutte, o un sottoinsieme significativo delle sfide, individuate nelle pertinenti raccomandazioni specifiche per paese, compresi gli aspetti di bilancio, e, se del caso, nelle raccomandazioni formulate a norma dell'articolo 6 del regolamento (UE) n. 1176/2011 rivolte allo Stato membro interessato o le sfide individuate in altri documenti pertinenti adottati ufficialmente dalla Commissione nell'ambito del semestre europeo;

c) 

se il piano per la ripresa e la resilienza è in grado di contribuire efficacemente a rafforzare il potenziale di crescita, la creazione di posti di lavoro e la resilienza economica, sociale e istituzionale dello Stato membro, contribuendo all'attuazione del pilastro europeo dei diritti sociali, anche tramite la promozione di politiche per l'infanzia e la gioventù, e di attenuare l'impatto economico e sociale della crisi COVID-19, migliorando in tal modo la coesione economica, sociale e territoriale e la convergenza all'interno dell'Unione;

d) 

se il piano per la ripresa e la resilienza è in grado di assicurare che nessuna misura per l'attuazione delle riforme e dei progetti di investimento in esso inclusa arrechi un danno significativo agli obiettivi ambientali ai sensi dell'articolo 17 del regolamento (UE) 2020/852 (principio «non arrecare un danno significativo»); la Commissione fornisce agli Stati membri orientamenti tecnici a tal fine;

▼M1

d bis) 

se il capitolo dedicato al piano REPowerEU contiene le riforme e gli investimenti di cui all'articolo 21 quater che contribuiscono efficacemente alla sicurezza energetica, alla diversificazione dell'approvvigionamento energetico dell'Unione, all'aumento della diffusione delle energie rinnovabili e dell'efficienza energetica, all'incremento delle capacità di stoccaggio dell'energia o alla necessaria riduzione della dipendenza dai combustibili fossili entro il 2030;

d ter) 

se il capitolo dedicato al piano REPowerEU contiene le riforme e gli investimenti di cui all'articolo 21 quater, che potrebbero avere una dimensione o un effetto di natura transfrontaliera o multinazionale;

▼M1

e) 

se il piano per la ripresa e la resilienza prevede misure che contribuiscono efficacemente alla transizione verde, compresa la biodiversità, o ad affrontare le sfide che ne conseguono, se tali misure rappresentano un importo pari ad almeno il 37 % della dotazione totale del piano per la ripresa e la resilienza e se dette misure incluse nel capitolo dedicato al piano REPowerEU rappresentano un importo pari almeno al 37 % dei costi totali stimati delle misure incluse in tale capitolo, sulla base della metodologia di controllo del clima di cui all'allegato VI; tale metodologia è utilizzata di conseguenza per le misure che non possono essere direttamente assegnate a un campo di intervento elencato nell'allegato VI; i coefficienti di sostegno per gli obiettivi climatici possono essere aumentati fino a un totale del 3 % delle assegnazioni del piano per la ripresa e la resilienza per i singoli investimenti al fine di tenere conto delle misure di riforma correlate che ne aumentano credibilmente l'impatto sugli obiettivi climatici, fatto salvo l'accordo della Commissione;

▼B

f) 

se il piano per la ripresa e la resilienza prevede misure che contribuiscono efficacemente alla transizione digitale o ad affrontare le sfide che ne conseguono e se tali misure rappresentano un importo pari ad almeno il 20 % della dotazione totale del piano per la ripresa e la resilienza sulla base della metodologia per la marcatura digitale di cui all'allegato VII; tale metodologia è utilizzata di conseguenza per le misure che non possono essere direttamente assegnate a un campo di intervento elencato nell'allegato VII; i coefficienti di sostegno per gli obiettivi digitali possono essere aumentati per gli investimenti individuali al fine di tener conto delle misure di riforma correlate che ne aumentano l'impatto sugli obiettivi digitali;

Efficacia:

g) 

se il piano per la ripresa e la resilienza è in grado di avere un impatto duraturo sullo Stato membro interessato;

h) 

se le modalità proposte dagli Stati membri interessati, compresi il calendario e i traguardi e gli obiettivi previsti, e i relativi indicatori, sono tali da garantire un monitoraggio e un'attuazione efficaci del piano per la ripresa e la resilienza;

Efficienza:

i) 

se la giustificazione fornita dallo Stato membro in merito all'importo dei costi totali stimati del piano per la ripresa e la resilienza è ragionevole e plausibile ed è in linea con il principio dell'efficienza sotto il profilo dei costi, nonché commisurata all'impatto atteso sull'economia e l'occupazione;

j) 

se le modalità proposte dallo Stato membro interessato sono tali da prevenire, individuare e correggere la corruzione, la frode e i conflitti di interessi nell'utilizzo dei fondi derivanti dal dispositivo, comprese le modalità volte a evitare la duplicazione dei finanziamenti da parte del dispositivo e di altri programmi dell'Unione;

Coerenza:

k) 

se il piano per la ripresa e la resilienza prevede misure per l'attuazione di riforme e di progetti di investimento pubblico che rappresentano azioni coerenti.

4.  
Qualora lo Stato membro interessato abbia chiesto un sostegno sotto forma di prestito di cui all'articolo 14, la Commissione valuta se la richiesta di prestito soddisfa i criteri di cui all'articolo 15, paragrafo 1, e, in particolare, se le riforme e gli investimenti supplementari riguardo ai quali è stata fatta tale richiesta soddisfano i criteri di valutazione di cui al paragrafo 3.
5.  
Se valuta negativamente un piano per la ripresa e la resilienza, la Commissione comunica una valutazione debitamente motivata entro il termine di cui al paragrafo 1.
6.  
Ai fini della valutazione dei piani per la ripresa e la resilienza presentati dagli Stati membri, la Commissione può farsi assistere da esperti.

Articolo 20

Proposta della Commissione e decisione di esecuzione del Consiglio

1.  
Su proposta della Commissione, il Consiglio approva, mediante decisione di esecuzione, la valutazione del piano per la ripresa e la resilienza presentato dallo Stato membro a norma dell'articolo 18, paragrafo 1, ovvero, ove applicabile, del suo aggiornamento presentato a norma dell'articolo 18, paragrafo 2.
2.  
Qualora la Commissione valuti positivamente il piano per la ripresa e la resilienza, la proposta della Commissione di decisione di esecuzione del Consiglio stabilisce le riforme e i progetti di investimento che dovranno essere attuati dallo Stato membro, compresi i traguardi e gli obiettivi e i contributi finanziari calcolati conformemente all'articolo 11.
3.  
Qualora lo Stato membro interessato richieda un sostegno sotto forma di prestito, la proposta della Commissione di decisione di esecuzione del Consiglio stabilisce inoltre l'importo del sostegno sotto forma di prestito di cui all'articolo 14, paragrafi 4 e 6, e le riforme e i progetti di investimento supplementari che lo Stato membro deve attuare avvalendosi di tale prestito, compresi i traguardi e gli obiettivi supplementari.
4.  

Il contributo finanziario di cui al paragrafo 2 è determinato in base ai costi totali stimati del piano per la ripresa e la resilienza proposto dallo Stato membro interessato, valutato secondo i criteri di cui all'articolo 19, paragrafo 3. L'importo del contributo finanziario è stabilito come segue:

a) 

se il piano per la ripresa e la resilienza soddisfa i criteri di cui all'articolo 19, paragrafo 3, e l'importo dei costi totali stimati del piano per la ripresa e la resilienza è pari o superiore al contributo finanziario massimo calcolato per lo Stato membro in questione conformemente all'articolo 11, il contributo finanziario assegnato allo Stato membro interessato è pari all'importo totale del contributo finanziario massimo calcolato per lo Stato membro in questione conformemente all'articolo 11;

b) 

se il piano per la ripresa e la resilienza soddisfa i criteri di cui all'articolo 19, paragrafo 3, e l'importo dei costi totali stimati del piano per la ripresa e la resilienza è inferiore al contributo finanziario massimo calcolato per lo Stato membro in questione conformemente all'articolo 11, il contributo finanziario assegnato allo Stato membro interessato è pari all'importo dei costi totali stimati del piano per la ripresa e la resilienza;

c) 

se il piano per la ripresa e la resilienza non risponde in misura soddisfacente ai criteri di cui all'articolo 19, paragrafo 3, allo Stato membro interessato non è assegnato alcun contributo finanziario.

5.  

La proposta della Commissione di cui al paragrafo 2 stabilisce inoltre:

a) 

il contributo finanziario da erogare a rate successivamente al conseguimento soddisfacente, da parte dello Stato membro, dei pertinenti traguardi e obiettivi individuati in relazione all'attuazione del piano per la ripresa e la resilienza;

b) 

il contributo finanziario e, se del caso, l'importo del sostegno sotto forma di prestito da erogare in forma di prefinanziamento in conformità dell'articolo 13 successivamente all'approvazione del piano per la ripresa e la resilienza;

c) 

la descrizione delle riforme e dei progetti di investimento e l'importo dei costi totali stimati del piano per la ripresa e la resilienza;

▼M1

c bis) 

una sintesi delle misure proposte nel capitolo dedicato al piano REPowerEU aventi una dimensione o un effetto di natura transfrontaliera o multinazionale, comprese le misure volte ad affrontare le sfide individuate nella più recente valutazione delle esigenze elaborata dalla Commissione; nel caso in cui i costi stimati di tali misure rappresentino un importo inferiore al 30 % dei costi stimati di tutte le misure incluse nel capitolo dedicato al piano REPowerEU, una spiegazione dei motivi, in particolare una dimostrazione che altre misure incluse nel capitolo dedicato al piano REPowerEU rispondono meglio agli obiettivi di cui all'articolo 21 quater, paragrafo 3, o che non sono disponibili progetti realistici sufficienti aventi una dimensione o un effetto di natura transfrontaliera o multinazionale, in particolare considerando la durata del dispositivo;

▼B

d) 

il periodo, non oltre il 31 agosto 2026, entro cui devono essere completati i traguardi e gli obiettivi sia per i progetti di investimento che per le riforme;

e) 

le modalità e il calendario per il monitoraggio e l'attuazione del piano per la ripresa e la resilienza, comprese, se del caso, le misure necessarie per conformarsi all'articolo 22;

f) 

gli indicatori pertinenti relativi al conseguimento dei traguardi e degli obiettivi previsti;

g) 

le modalità di pieno accesso da parte della Commissione ai pertinenti dati sottostanti; e

h) 

se del caso, l'importo del prestito da erogare a rate e i traguardi e gli obiettivi supplementari connessi all'erogazione del prestito.

6.  
Le modalità e il calendario di sorveglianza e attuazione di cui al paragrafo 5, lettera e), gli indicatori pertinenti relativi al conseguimento dei traguardi e degli obiettivi di cui al paragrafo 5, lettera f), le modalità di accesso da parte della Commissione ai dati sottostanti di cui al paragrafo 5, lettera g), e, se del caso, i traguardi e gli obiettivi supplementari connessi all'erogazione del prestito di cui al paragrafo 5, lettera h), sono ulteriormente specificati in accordi operativi che devono essere conclusi dallo Stato membro interessato e dalla Commissione dopo l'adozione della decisione di cui al paragrafo 1.
7.  
Il Consiglio adotta le decisioni di esecuzione di cui al paragrafo 1, di norma, entro quattro settimane dall'adozione della proposta della Commissione.
8.  
Il Consiglio, su proposta della Commissione, modifica senza indebito ritardo la sua decisione di esecuzione adottata in conformità dell'articolo 20, paragrafo 1, per includervi il contributo finanziario massimo aggiornato, calcolato conformemente all'articolo 11, paragrafo 2.

Articolo 21

Modifica del piano per la ripresa e la resilienza dello Stato membro

1.  
Se il piano per la ripresa e la resilienza, compresi i pertinenti traguardi e obiettivi, non può più essere realizzato, in tutto o in parte, dallo Stato membro interessato a causa di circostanze oggettive, lo Stato membro interessato può presentare alla Commissione una richiesta motivata affinché presenti una proposta intesa a modificare o sostituire le decisioni di esecuzione del Consiglio di cui all'articolo 20, paragrafi 1 e 3. A tal fine, lo Stato membro può proporre un piano per la ripresa e la resilienza modificato o un nuovo piano per la ripresa e la resilienza. Gli Stati membri possono chiedere assistenza tecnica per l'elaborazione di tale proposta nell'ambito dello strumento di sostegno tecnico.
2.  
Se ritiene che i motivi addotti dallo Stato membro interessato giustifichino una modifica del pertinente piano per la ripresa e la resilienza, la Commissione valuta il piano modificato o nuovo per la ripresa e la resilienza in conformità dell'articolo 19 e presenta una proposta per una nuova decisione di esecuzione del Consiglio conformemente all'articolo 20, paragrafo 1, entro due mesi dalla presentazione ufficiale della richiesta. Se necessario, lo Stato membro interessato e la Commissione possono convenire di prorogare tale termine di un periodo di tempo ragionevole. Il Consiglio adotta la nuova decisione di esecuzione, di norma, entro quattro settimane dall'adozione della proposta della Commissione.
3.  
Se ritiene che i motivi addotti dallo Stato membro interessato non giustifichino una modifica del pertinente piano per la ripresa e la resilienza, la Commissione respinge la richiesta entro il termine di cui al paragrafo 2, dopo aver dato allo Stato membro interessato la possibilità di presentare le proprie osservazioni entro il termine di un mese dalla comunicazione delle conclusioni della Commissione.

▼M1



CAPO III bis

IL PIANO REPOWEREU

Articolo 21 bis

Proventi del sistema di scambio di quote di emissione a norma della direttiva 2003/87/CE

1.  
Sono messi a disposizione 20 000 000 000  EUR a prezzi correnti, ottenuti in conformità dell'articolo 10 sexies della direttiva 2003/87/CE del Parlamento europeo e del Consiglio ( 4 ) a titolo di sostegno finanziario supplementare non rimborsabile nell'ambito del dispositivo, da utilizzare a norma del presente regolamento, al fine di aumentare la resilienza del sistema energetico dell'Unione mediante la riduzione della dipendenza dai combustibili fossili e la diversificazione dell'approvvigionamento energetico a livello dell'Unione. Come stabilito dall'articolo 10 sexies della direttiva 2003/87/CE, tali importi costituiscono entrate con destinazione specifica esterne in conformità dell'articolo 21, paragrafo 5, del regolamento finanziario.
2.  
La quota di assegnazione dell'importo di cui al paragrafo 1 messa a disposizione di ciascuno Stato membro è calcolata sulla base degli indicatori definiti nella metodologia di cui all'allegato IV bis.
3.  
L'importo di cui al paragrafo 1 è assegnato esclusivamente alle misure di cui all'articolo 21 quater, ad eccezione delle misure di cui all'articolo 21 quater, paragrafo 3, lettera a). Esso può altresì coprire le spese di cui all'articolo 6, paragrafo 2.
4.  
Gli stanziamenti di impegno a copertura dell'importo di cui al paragrafo 1 sono resi disponibili automaticamente per tale importo a decorrere dal 1o marzo 2023.
5.  
Ciascuno Stato membro può presentare alla Commissione una domanda di assegnazione di un importo non superiore alla sua quota, includendo nel proprio piano le riforme e gli investimenti di cui all'articolo 21 quater e indicandone i costi stimati.
6.  
La decisione di esecuzione del Consiglio adottata a norma dell'articolo 20, paragrafo 1, stabilisce l'importo delle entrate di cui al paragrafo 1 del presente articolo, assegnate allo Stato membro a seguito della presentazione di una domanda a norma del paragrafo 5 del presente articolo. L'importo corrispondente è versato a rate, compatibilmente con le risorse finanziarie disponibili, a norma dell'articolo 24, successivamente al conseguimento soddisfacente, da parte dello Stato membro interessato, dei traguardi e obiettivi individuati in relazione all'attuazione delle misure di cui all'articolo 21 quater.

Articolo 21 ter

Risorse provenienti da programmi in regime di gestione concorrente a sostegno degli obiettivi del piano REPowerEU

1.  
Nell'ambito delle risorse loro assegnate, gli Stati membri possono richiedere, nell'ambito del regolamento sulle disposizioni comuni per il periodo 2021-2027, di fornire sostegno agli obiettivi di cui all'articolo 21 quater, paragrafo 3, del presente regolamento, a titolo di programmi sostenuti dal Fondo europeo di sviluppo regionale, dal Fondo sociale europeo Plus e dal Fondo di coesione, alle condizioni di cui all'articolo 26 bis del regolamento sulle disposizioni comuni per il periodo 2021-2027 e dei regolamenti specifici dei fondi. Tale sostegno è eseguito conformemente al regolamento sulle disposizioni comuni per il periodo 2021-2027 e ai regolamenti specifici dei fondi.
2.  
Le risorse possono essere trasferite a norma dell'articolo 4 bis del regolamento (UE) 2021/1755 del Parlamento europeo e del Consiglio ( 5 ) a sostegno delle misure di cui all'articolo 21 quater del presente regolamento.

Articolo 21 quarter

Capitoli dedicati al piano REPowerEU nei piani per la ripresa e la resilienza

1.  
I piani per la ripresa e la resilienza presentati alla Commissione dopo il 1o marzo 2023, che richiedano il ricorso a finanziamenti aggiuntivi a norma dell'articolo 14, dell'articolo 21 bis o dell'articolo 21 ter, includono un capitolo contenente le misure e i corrispondenti traguardi e obiettivi. Le misure del capitolo dedicato al piano REPowerEU sono o nuove riforme e investimenti, avviati a partire dal 1o febbraio 2022, o la parte rafforzata delle riforme e degli investimenti inclusi nella decisione di esecuzione del Consiglio già adottata per lo Stato membro interessato.
2.  
In deroga al paragrafo 1, gli Stati membri che sono soggetti a una riduzione del contributo finanziario massimo conformemente all'articolo 11, paragrafo 2, possono includere nei capitoli dedicati al piano REPowerEU anche misure di cui alle decisioni di esecuzione del Consiglio già adottate, senza rafforzarle, fino a un importo dei costi stimati pari a tale diminuzione.
3.  

Le riforme e gli investimenti nel capitolo dedicato al piano REPowerEU mirano a contribuire al conseguimento di almeno uno degli obiettivi seguenti:

a) 

miglioramento delle infrastrutture e degli impianti energetici per rispondere alle esigenze immediate in termini di sicurezza dell'approvvigionamento di gas, incluso il gas naturale liquefatto, in particolare per consentire la diversificazione dell'approvvigionamento, nell'interesse dell'Unione nel suo complesso; le misure riguardanti le infrastrutture e gli impianti petroliferi necessari per rispondere alle esigenze immediate in termini di sicurezza dell'approvvigionamento possono essere inclusi nel capitolo dedicato al piano REPowerEU di uno Stato membro solo qualora tale Stato membro sia soggetto alla deroga temporanea eccezionale di cui all'articolo 3 quaterdecies, paragrafo 4, del regolamento (UE) n. 833/2014 entro il 1o marzo 2023, a causa della sua dipendenza specifica dal petrolio greggio e della sua situazione geografica;

b) 

promozione dell'efficienza energetica degli edifici e delle infrastrutture energetiche critiche, decarbonizzazione dell'industria, aumento della produzione e della diffusione del biometano sostenibile e dell'idrogeno rinnovabile o ottenuto senza combustibili fossili e aumento della quota e accelerazione della diffusione delle energie rinnovabili;

c) 

contrasto della povertà energetica;

d) 

incentivazione della riduzione della domanda di energia;

e) 

contrasto delle strozzature interne e transfrontaliere nella trasmissione e nella distribuzione di energia, sostegno dello stoccaggio di energia elettrica e accelerazione dell'integrazione delle fonti energetiche rinnovabili, nonché sostegno dei trasporti a zero emissioni e delle relative infrastrutture, comprese le ferrovie;

f) 

sostegno degli obiettivi di cui alle lettere da a) a e), attraverso la riqualificazione accelerata della forza lavoro, grazie all'acquisizione di competenze verdi e delle relative competenze digitali, e attraverso il sostegno delle catene del valore relative alle materie prime e tecnologie critiche connesse alla transizione verde.

4.  
Il capitolo dedicato al piano REPowerEU contiene inoltre una spiegazione su come le misure contenute in tale capitolo sono coerenti con gli sforzi profusi dallo Stato membro interessato al fine di conseguire gli obiettivi di cui al paragrafo 3, tenendo conto delle misure contenute nella decisione di esecuzione del Consiglio già adottata, nonché una spiegazione del contributo complessivo di tali misure e di altre misure complementari o di accompagnamento finanziate a livello nazionale e finanziate dall'Unione al conseguimento di tali obiettivi.
5.  
I costi stimati delle riforme e degli investimenti che figurano nel capitolo dedicato al piano REPowerEU non sono presi in considerazione per il calcolo della dotazione totale del piano per la ripresa e la resilienza di cui all'articolo 18, paragrafo 4, lettera f), e all'articolo 19, paragrafo 3, lettera f).
6.  

In deroga all'articolo 5, paragrafo 2, all'articolo 17, paragrafo 4, all'articolo 18, paragrafo 4, lettera d), e all'articolo 19, paragrafo 3, lettera d), il principio “non arrecare un danno significativo” non si applica alle riforme e agli investimenti a norma del paragrafo 3, lettera a), del presente articolo, fatta salva una valutazione positiva della Commissione riguardo al rispetto dei requisiti seguenti:

a) 

la misura è necessaria e proporzionata per rispondere alle esigenze immediate in termini di sicurezza dell'approvvigionamento conformemente al paragrafo 3, lettera a), del presente articolo, tenendo conto delle alternative più pulite praticabili e del rischio di effetti di lock-in;

b) 

lo Stato membro interessato ha intrapreso sforzi soddisfacenti per limitare il potenziale danno agli obiettivi ambientali ai sensi dell'articolo 17 del regolamento (UE) 2020/852, ove possibile, e per attenuare il danno attraverso altre misure, comprese le misure contenute nel capitolo dedicato al piano REPowerEU;

c) 

la misura non compromette il conseguimento degli obiettivi climatici dell'Unione per il 2030 e l'obiettivo della neutralità climatica dell'UE entro il 2050, in base a considerazioni di tipo qualitativo;

d) 

si prevede che la misura diventerà operativa entro il 31 dicembre 2026.

7.  
Nell'effettuare la valutazione di cui al paragrafo 6, la Commissione agisce in stretta cooperazione con lo Stato membro interessato. La Commissione può formulare osservazioni o richiedere informazioni supplementari. Lo Stato membro interessato fornisce le informazioni supplementari richieste.
8.  
Le entrate messe a disposizione a norma dell'articolo 21 bis non contribuiscono alle riforme e agli investimenti di cui al paragrafo 3, lettera a), del presente articolo.
9.  
I costi totali stimati delle misure soggette a una valutazione positiva da parte della Commissione a norma del paragrafo 6 non superano il 30 % dei costi totali stimati delle misure incluse nel capitolo dedicato al piano REPowerEU.

Articolo 21 quinquies

Prefinanziamento del piano REPowerEU

1.  
Il piano per la ripresa e la resilienza contenente un capitolo dedicato al piano REPowerEU può essere accompagnato da una richiesta di prefinanziamento. Previa adozione da parte del Consiglio della decisione di esecuzione di cui all'articolo 20, paragrafo 1, e all'articolo 21, paragrafo 2, entro il 31 dicembre 2023, la Commissione versa fino a due prefinanziamenti per un importo totale massimo del 20 % del finanziamento supplementare richiesto dallo Stato membro interessato per finanziare il capitolo dedicato al piano REPowerEU, a norma degli articoli 7, 12, 14, 21 bis e 21 ter, rispettando nel contempo i principi di parità di trattamento tra gli Stati membri e di proporzionalità.
2.  
Per quanto riguarda le risorse trasferite alle condizioni di cui all'articolo 26 del regolamento (UE) 2021/1060, ciascuna delle due serie di prefinanziamenti versati non supera 1 000 000 000  EUR.
3.  

In deroga all'articolo 116, paragrafo 1, del regolamento finanziario, la Commissione effettua versamenti di prefinanziamento, per quanto possibile e compatibilmente con le risorse disponibili, come segue:

a) 

per quanto riguarda il primo versamento di prefinanziamento, entro due mesi dalla conclusione, da parte della Commissione e dello Stato membro interessato, dell'accordo che costituisce un impegno giuridico di cui all'articolo 23;

b) 

per quanto riguarda il secondo versamento di prefinanziamento, entro 12 mesi dall'entrata in vigore della decisione di esecuzione del Consiglio che approva la valutazione del piano per la ripresa e la resilienza comprensivo di un capitolo dedicato al piano REPowerEU.

4.  
Un versamento del prefinanziamento per le risorse di cui al paragrafo 2 è effettuato dopo aver ricevuto da tutti gli Stati membri informazioni in merito alla loro intenzione di chiedere il prefinanziamento di tali risorse e, se necessario, su base proporzionale per rispettare il massimale totale di 1 000 000 000  EUR.
5.  
In caso di prefinanziamento ai sensi del paragrafo 1, il contributo finanziario di cui all'articolo 20, paragrafo 5, lettera a), e, laddove applicabile, l'importo del prestito da versare di cui all'articolo 20, paragrafo 5, lettera h), rispettivamente, sono adeguati proporzionalmente.

▼B



CAPO IV

DISPOSIZIONI FINANZIARIE

Articolo 22

Tutela degli interessi finanziari dell'Unione

1.  
Nell'attuare il dispositivo gli Stati membri, in qualità di beneficiari o mutuatari di fondi a titolo dello stesso, adottano tutte le opportune misure per tutelare gli interessi finanziari dell'Unione e per garantire che l'utilizzo dei fondi in relazione alle misure sostenute dal dispositivo sia conforme al diritto dell'Unione e nazionale applicabile, in particolare per quanto riguarda la prevenzione, l'individuazione e la rettifica delle frodi, dei casi di corruzione e dei conflitti di interessi. A tal fine, gli Stati membri prevedono un sistema di controllo interno efficace ed efficiente nonché provvedono al recupero degli importi erroneamente versati o utilizzati in modo non corretto. Gli Stati membri possono fare affidamento sui loro normali sistemi nazionali di gestione del bilancio.
2.  

Gli accordi di cui all'articolo 15, paragrafo 2, e all'articolo 23, paragrafo 1, contemplano per gli Stati membri i seguenti obblighi:

a) 

verificare regolarmente che i finanziamenti erogati siano stati utilizzati correttamente, in conformità di tutte le norme applicabili, e che tutte le misure per l'attuazione di riforme e progetti di investimento nell'ambito del piano per la ripresa e la resilienza siano state attuate correttamente, in conformità di tutte le norme applicabili, in particolare per quanto riguarda la prevenzione, l'individuazione e la rettifica delle frodi, dei casi di corruzione e dei conflitti di interessi;

b) 

adottare misure adeguate per prevenire, individuare e risolvere le frodi, la corruzione e i conflitti di interessi quali definiti all'articolo 61, paragrafi 2 e 3, del regolamento finanziario, che ledono gli interessi finanziari dell'Unione e intraprendere azioni legali per recuperare i fondi che sono stati indebitamente assegnati, anche in relazione a eventuali misure per l'attuazione di riforme e progetti di investimento nell'ambito del piano per la ripresa e la resilienza;

c) 

corredare una richiesta di pagamento di:

i) 

una dichiarazione di gestione che attesti che i fondi sono stati utilizzati per lo scopo previsto, che le informazioni presentate con la richiesta di pagamento sono complete, esatte e affidabili e che i sistemi di controllo posti in essere forniscono le garanzie necessarie a stabilire che i fondi sono stati gestiti in conformità di tutte le norme applicabili, in particolare in materia di prevenzione dei conflitti di interessi, delle frodi, della corruzione e della duplicazione dei finanziamenti da parte del dispositivo e di altri programmi dell'Unione nel rispetto del principio di una sana gestione finanziaria; e

ii) 

una sintesi degli audit effettuati, che comprenda le carenze individuate e le eventuali azioni correttive adottate;

d) 

ai fini dell'audit e del controllo e al fine di fornire dati comparabili sull'utilizzo dei fondi in relazione a misure per l'attuazione di riforme e progetti di investimento nell'ambito del piano per la ripresa e la resilienza, raccogliere le seguenti categorie standardizzate di dati, nonché garantire il relativo accesso:

i) 

il nome del destinatario finale dei fondi;

ii) 

il nome dell'appaltatore e del subappaltatore, ove il destinatario finale dei fondi sia un'amministrazione aggiudicatrice ai sensi delle disposizioni nazionali o dell'Unione in materia di appalti pubblici;

iii) 

il/inome/i,il/icognome/i e la data di nascita del/dei titolare/i effettivo/i del destinatario dei fondi o appaltatore, ai sensi dell'articolo 3, punto 6, della direttiva (UE) 2015/849 del Parlamento europeo e del Consiglio ( 6 );

iv) 

un elenco di eventuali misure per l'attuazione di riforme e progetti di investimento nell'ambito del piano per la ripresa e la resilienza con l'importo totale del finanziamento pubblico di tali misure e con l'indicazione dell'importo dei fondi erogati nell'ambito del dispositivo e di altri fondi dell'Unione;

e) 

autorizzare espressamente la Commissione, l'OLAF, la Corte dei conti e, se del caso, l'EPPO a esercitare i rispettivi diritti di cui all'articolo 129, paragrafo 1, del regolamento finanziario e imporre a tutti i destinatari finali dei fondi erogati per le misure di attuazione delle riforme e dei progetti di investimento inclusi nel piano per la ripresa e la resilienza, o a tutte le altre persone o entità coinvolte nella loro attuazione, l'obbligo di autorizzare espressamente la Commissione, l'OLAF, la Corte dei conti e, se del caso, l'EPPO a esercitare i diritti di cui all'articolo 129, paragrafo 1, del regolamento finanziario e imporre obblighi analoghi a tutti i destinatari finali dei fondi erogati;

f) 

conservare i dati conformemente all'articolo 132 del regolamento finanziario.

3.  
I dati personali di cui al paragrafo 2, lettera d), del presente articolo, sono trattati dagli Stati membri e dalla Commissione esclusivamente ai fini dello svolgimento, e per la durata corrispondente, delle procedure di discarico, audit e controllo dell'utilizzo dei fondi in relazione all'attuazione degli accordi di cui all'articolo 15, paragrafo 2, e all'articolo 23, paragrafo 1. Nel quadro della procedura di discarico della Commissione, conformemente all'articolo 319 TFUE, il dispositivo è soggetto agli obblighi di informazione nell'ambito delle relazioni integrate in materia finanziaria e di responsabilità di cui all'articolo 247 del regolamento finanziario e, in particolare, è oggetto di un capitolo separato della relazione annuale sulla gestione e il rendimento.
4.  
La Commissione mette a disposizione degli Stati membri un sistema integrato e interoperabile di informazione e monitoraggio, comprendente un unico strumento di estrazione di dati e valutazione del rischio, al fine di accedere ai dati pertinenti e di analizzarli, in vista di un'applicazione generalizzata di tale sistema da parte di Stati membri, anche con il sostegno dello strumento di sostegno tecnico.
5.  
Gli accordi di cui all'articolo 15, paragrafo 2, e all'articolo 23, paragrafo 1, prevedono inoltre il diritto della Commissione di ridurre proporzionalmente il sostegno nell'ambito del dispositivo e di recuperare qualsiasi importo dovuto al bilancio dell'Unione o di chiedere il rimborso anticipato del prestito in caso di frode, corruzione e conflitto di interessi che ledano gli interessi finanziari dell'Unione qualora non vi sia stata rettifica da parte dello Stato membro, o una grave violazione di un obbligo derivante da detti accordi.

Nel decidere in merito all'importo del recupero e della riduzione o dell'importo da rimborsare anticipatamente, la Commissione rispetta il principio di proporzionalità e tiene conto della gravità della frode, della corruzione e del conflitto di interessi che ledono gli interessi finanziari dell'Unione, o di una violazione di un obbligo. Allo Stato membro è data l'opportunità di presentare le proprie osservazioni prima che sia effettuata la riduzione o richiesto il rimborso anticipato.

Articolo 23

Impegno del contributo finanziario

▼M1

1.  
Una volta che il Consiglio ha adottato una decisione di esecuzione di cui all'articolo 20, paragrafo 1, la Commissione conclude con lo Stato membro interessato un accordo che costituisce un impegno giuridico specifico ai sensi del regolamento finanziario. Per ciascuno Stato membro l'impegno giuridico non supera il totale del contributo finanziario di cui all'articolo 11, paragrafo 1, lettera a), per il 2021 e 2022, il contributo finanziario aggiornato di cui all'articolo 11, paragrafo 2, per il 2023 e l'importo calcolato conformemente all'articolo 21 bis, paragrafo 2.

▼B

2.  
Gli impegni di bilancio possono essere basati su impegni globali e, all'occorrenza, essere ripartiti in frazioni annue distribuite su diversi anni.

Articolo 24

Regole concernenti il pagamento, la sospensione e la risoluzione degli accordi riguardanti i contributi finanziari e i prestiti

1.  
I pagamenti dei contributi finanziari e, se del caso, dei prestiti allo Stato membro interessato a norma del presente articolo sono effettuati entro il 31 dicembre 2026 conformemente agli stanziamenti di bilancio e compatibilmente con le risorse finanziarie disponibili.
2.  
Dopo aver raggiunto i traguardi e gli obiettivi concordati e indicati nel piano per la ripresa e la resilienza quale approvato in conformità dell'articolo 20, lo Stato membro interessato presenta alla Commissione una richiesta debitamente motivata relativa al pagamento del contributo finanziario e, se del caso, del prestito. Gli Stati membri possono presentare alla Commissione tali richieste di pagamento due volte l'anno.
3.  
La Commissione valuta in via preliminare, senza indebito ritardo e al più tardi entro due mesi dal ricevimento della richiesta, se i pertinenti traguardi e obiettivi indicati nella decisione di esecuzione del Consiglio di cui all'articolo 20, paragrafo 1, siano stati conseguiti in misura soddisfacente. Il conseguimento soddisfacente dei traguardi e degli obiettivi presuppone che le misure relative ai traguardi e agli obiettivi conseguiti in misura soddisfacente in precedenza non siano state annullate dallo Stato membro interessato. Ai fini della valutazione è tenuto conto anche degli accordi operativi di cui all'articolo 20, paragrafo 6. La Commissione può essere assistita da esperti.
4.  
Se effettua una valutazione preliminare positiva del conseguimento soddisfacente dei pertinenti traguardi e obiettivi, la Commissione trasmette le proprie conclusioni al comitato economico e finanziario e ne chiede il parere sul conseguimento soddisfacente dei pertinenti traguardi e obiettivi. La Commissione tiene conto del parere del comitato economico e finanziario per la sua valutazione.
5.  
Se effettua una valutazione positiva, la Commissione adotta, senza indebito ritardo, una decisione che autorizza l'erogazione del contributo finanziario e, ove applicabile, del prestito in conformità del regolamento finanziario. Tale decisione è adottata secondo la procedura di esame di cui all'articolo 35, paragrafo 2.

▼C2

6.  
Se, a seguito della valutazione di cui al paragrafo 3, la Commissione accerta che i traguardi e gli obiettivi indicati nella decisione di esecuzione del Consiglio di cui all'articolo 20, paragrafo 1, non sono stati conseguiti in misura soddisfacente, il pagamento della totalità o di parte del contributo finanziario e, ove applicabile, del prestito è sospeso. Lo Stato membro interessato può presentare le proprie osservazioni entro il termine di un mese dalla comunicazione della valutazione della Commissione.

▼B

La sospensione è revocata solamente quando lo Stato membro interessato ha adottato le misure necessarie per garantire un conseguimento soddisfacente dei traguardi e degli obiettivi che figurano nella decisione di esecuzione del Consiglio di cui all'articolo 20, paragrafo 1.

7.  
In deroga all'articolo 116, paragrafo 2, del regolamento finanziario, il termine di pagamento inizia a decorrere dalla data di comunicazione della decisione che autorizza l'erogazione allo Stato membro interessato a norma del paragrafo 5 del presente articolo o dalla data di comunicazione della revoca della sospensione a norma del paragrafo 6, secondo comma, del presente articolo.
8.  
Se lo Stato membro interessato non ha adottato le misure necessarie entro un periodo di sei mesi dalla sospensione, la Commissione riduce proporzionalmente l'importo del contributo finanziario e, ove applicabile, del prestito dopo aver dato allo Stato membro interessato la possibilità di presentare le proprie osservazioni entro un termine di due mesi dalla comunicazione delle sue conclusioni.
9.  
Se, entro il termine di 18 mesi dalla data di adozione della decisione di esecuzione del Consiglio di cui all'articolo 20, paragrafo 1, non sono stati compiuti progressi concreti da parte dello Stato membro interessato per quanto riguarda il conseguimento dei pertinenti traguardi e obiettivi, la Commissione risolve gli accordi di cui all'articolo 15, paragrafo 2, e all'articolo 23, paragrafo 1, e disimpegna l'importo del contributo finanziario fatto salvo l'articolo 14, paragrafo 3, del regolamento finanziario. Qualsiasi eventuale prefinanziamento a norma dell'articolo 13 è recuperato integralmente. La Commissione adotta una decisione sulla risoluzione degli accordi di cui all'articolo 15, paragrafo 2, e all'articolo 23, paragrafo 1, e, ove applicabile, del recupero del prefinanziamento dopo aver dato allo Stato membro interessato la possibilità di presentare le proprie osservazioni entro un termine di due mesi dalla comunicazione della sua valutazione relativa alla mancata realizzazione di progressi concreti.
10.  
In presenza di circostanze eccezionali, l'adozione della decisione che autorizza l'erogazione del contributo finanziario e, ove applicabile, del prestito a norma dell'articolo 24, paragrafo 5, può essere rinviata fino a tre mesi.



CAPO V

DISPOSIZIONI ISTITUZIONALI

Articolo 25

Trasparenza

1.  
La Commissione trasmette senza indebito ritardo, simultaneamente e alle stesse condizioni, al Parlamento europeo e al Consiglio i piani per la ripresa e la resilienza quali presentati ufficialmente dagli Stati membri e le proposte di decisioni di esecuzione del Consiglio di cui all'articolo 20, paragrafo1, rese pubbliche dalla Commissione.
2.  
Le informazioni trasmesse dalla Commissione al Consiglio o ai suoi organi preparatori nel quadro del presente regolamento o della sua attuazione sono simultaneamente messe a disposizione del Parlamento europeo, se necessario nel rispetto di disposizioni di riservatezza. Gli esiti pertinenti delle discussioni in seno agli organi preparatori del Consiglio sono condivisi con la commissione competente del Parlamento.
3.  
Lo Stato membro interessato può chiedere alla Commissione di omettere informazioni sensibili o riservate la cui divulgazione potrebbe compromettere i suoi interessi pubblici. In tal caso, la Commissione consulta il Parlamento europeo e il Consiglio per stabilire le modalità con cui le informazioni omesse possono essere messe a loro disposizione nel rispetto della riservatezza, in conformità delle norme applicabili.
4.  
La Commissione fornisce alla commissione competente del Parlamento europeo una panoramica delle sue conclusioni preliminari relative al conseguimento soddisfacente dei pertinenti traguardi e obiettivi inclusi nei piani per la ripresa e la resilienza degli Stati membri.
5.  
La commissione competente del Parlamento europeo può invitare la Commissione a fornire informazioni in merito allo stato di avanzamento della valutazione dei piani per la ripresa e la resilienza nel contesto del dialogo sulla ripresa e la resilienza di cui all'articolo 26.

▼M1

Articolo 25 bis

Trasparenza sui destinatari finali

1.  
Ciascuno Stato membro istituisce un portale pubblico e di facile utilizzo contenente dati sui 100 destinatari finali che ricevono i finanziamenti di importo più elevato per l'attuazione delle misure nell'ambito del dispositivo. Gli Stati membri aggiornano tali dati due volte l'anno.
2.  

Per i destinatari finali di cui al paragrafo 1 sono pubblicate le informazioni seguenti:

a) 

nel caso di una persona giuridica, la denominazione legale completa del destinatario e il numero di identificazione IVA o codice di identificazione fiscale, se disponibile, o un altro identificativo unico stabilito a livello nazionale;

b) 

nel caso di una persona fisica, il nome e il cognome del destinatario;

c) 

l'importo ricevuto da ciascun destinatario e le misure associate per le quali uno Stato membro ha ricevuto finanziamenti nell'ambito del dispositivo.

3.  
Le informazioni di cui all'articolo 38, paragrafo 3, del regolamento finanziario non sono pubblicate.
4.  
Qualora siano pubblicati dati personali, lo Stato membro interessato sopprime le informazioni di cui al paragrafo 2 due anni dopo la fine dell'esercizio in cui il finanziamento è stato versato al destinatario finale.
5.  
La Commissione centralizza i portali pubblici degli Stati membri e pubblica i dati di cui al paragrafo 1 nel quadro di valutazione della ripresa e della resilienza di cui all'articolo 30.

▼B

Articolo 26

Dialogo sulla ripresa e la resilienza

1.  

Al fine di rafforzare il dialogo tra le istituzioni dell'Unione, in particolare il Parlamento europeo, il Consiglio e la Commissione, e di garantire maggiore trasparenza e responsabilità, le commissioni competenti del Parlamento europeo possono invitare ogni due mesi la Commissione a discutere le seguenti questioni:

a) 

lo stato della ripresa, della resilienza e della capacità di aggiustamento nell'Unione, nonché le misure adottate a norma del presente regolamento;

b) 

i piani per la ripresa e la resilienza degli Stati membri;

c) 

la valutazione dei piani per la ripresa e la resilienza degli Stati membri;

d) 

le conclusioni principali della relazione di riesame di cui all'articolo 16, paragrafo 2;

e) 

lo stato di conseguimento dei traguardi e degli obiettivi inclusi nei piani per la ripresa e la resilienza degli Stati membri;

f) 

le procedure di pagamento, sospensione e risoluzione, comprese eventuali osservazioni presentate ed eventuali misure correttive adottate dagli Stati membri per garantire un conseguimento soddisfacente dei traguardi e degli obiettivi;

g) 

qualsiasi altra informazione e documentazione pertinente fornita dalla Commissione alla commissione competente del Parlamento europeo in relazione all'attuazione del dispositivo;

▼M1

h) 

l'avanzamento dell'attuazione delle riforme e degli investimenti nei capitoli dedicati al piano REPowerEU.

▼B

2.  
Il Parlamento europeo può esprimere il proprio parere in risoluzioni sulle questioni di cui al paragrafo 1.
3.  
La Commissione tiene conto di qualsiasi elemento derivante dalle opinioni espresse attraverso il dialogo sulla ripresa e la resilienza, comprese le risoluzioni del Parlamento europeo, se previste.
4.  
Il quadro di valutazione della ripresa e della resilienza di cui all'articolo 30 funge da base per il dialogo sulla ripresa e sulla resilienza.



CAPO VI

COMUNICAZIONE

Articolo 27

Comunicazione di informazioni da parte dello Stato membro nell'ambito del semestre europeo

Lo Stato membro interessato riferisce due volte l'anno nell'ambito del semestre europeo in merito ai progressi compiuti nella realizzazione del suo piano per la ripresa e la resilienza, compresi gli accordi operativi di cui all'articolo 20, paragrafo 6, nonché in merito agli indicatori comuni di cui all'articolo 29, paragrafo 4. A tal fine le relazioni degli Stati membri sono adeguatamente rispecchiate nei programmi nazionali di riforma, che sono utilizzati come strumento per riferire in merito ai progressi compiuti verso il completamento dei piani per la ripresa e la resilienza.



CAPO VII

COMPLEMENTARITA, MONITORAGGIO E VALUTAZIONE

Articolo 28

Coordinamento e complementarità

In funzione delle rispettive responsabilità, la Commissione e gli Stati membri interessati promuovono le sinergie e assicurano un efficace coordinamento tra il dispositivo e gli altri programmi e strumenti dell'Unione, tra cui lo strumento di sostegno tecnico, e in particolare le misure finanziate dai fondi dell'Unione. A tal fine essi:

a) 

garantiscono complementarità, sinergia, coerenza e uniformità tra i diversi strumenti a livello dell'Unione, a livello nazionale e, se del caso, regionale, in particolare per quanto riguarda le misure finanziate da fondi dell'Unione, sia nella fase di pianificazione che durante l'attuazione;

b) 

ottimizzano i meccanismi di coordinamento per evitare la duplicazione degli sforzi; e

c) 

garantiscono una stretta collaborazione tra i responsabili dell'attuazione e del controllo a livello dell'Unione, a livello nazionale e, se del caso, regionale, al fine di conseguire gli obiettivi del dispositivo.

Articolo 29

Monitoraggio dell'attuazione

▼M1

1.  
La Commissione sorveglia l'attuazione del dispositivo e misura il raggiungimento degli obiettivi di cui all'articolo 4, inclusa l'attuazione delle riforme e degli investimenti nei capitoli dedicati al piano REPowerEU e il loro contributo agli obiettivi di cui all'articolo 21 quater, paragrafo 3. Il monitoraggio dell'attuazione è mirato e proporzionato alle attività svolte nell'ambito del dispositivo.

▼B

2.  
Il sistema di comunicazione dei risultati della Commissione garantisce una raccolta efficiente, efficace e tempestiva dei dati per il monitoraggio dell'attuazione delle attività e dei risultati. A tale scopo ai destinatari dei finanziamenti dell'Unione sono imposti obblighi di comunicazione proporzionati.
3.  
La Commissione riferisce ex post in merito alle spese finanziate dal dispositivo a titolo di ciascuno dei pilastri di cui all'articolo 3. Tali relazioni si baseranno sulla ripartizione della spesa stimata prevista nei piani per la ripresa e la resilienza approvati.
4.  

Alla Commissione è conferito il potere di adottare, entro la fine di dicembre 2021, atti delegati a norma dell'articolo 33 per integrare il presente regolamento al fine di:

a) 

stabilire gli indicatori comuni da utilizzare per riferire sui progressi e ai fini del monitoraggio e della valutazione del dispositivo per quanto riguarda il raggiungimento degli obiettivi generali e specifici; e

b) 

definire una metodologia per la rendicontazione della spesa sociale, anche a favore dell’infanzia e della gioventù, nell'ambito del dispositivo.

5.  
Gli Stati membri riferiscono alla Commissione in merito agli indicatori comuni.

Articolo 30

Quadro di valutazione della ripresa e della resilienza

1.  
La Commissione istituisce un quadro di valutazione della ripresa e della resilienza («quadro di valutazione») che illustra i progressi dell'attuazione dei piani per la ripresa e la resilienza degli Stati membri in ciascuno dei sei pilastri di cui all'articolo 3. Il quadro di valutazione costituisce il sistema di comunicazione dei risultati del dispositivo.
2.  
Alla Commissione è conferito il potere di adottare un atto delegato a norma dell'articolo 33 per integrare il presente regolamento definendo gli elementi dettagliati del quadro di valutazione al fine di illustrare i progressi dell'attuazione dei piani per la ripresa e la resilienza di cui al paragrafo 1.

▼M1

3.  
Il quadro di valutazione delinea inoltre i progressi dell'attuazione dei piani per la ripresa e la resilienza in relazione agli indicatori comuni di cui all'articolo 29, paragrafo 4. Esso comprende anche lo stato di avanzamento dell'attuazione delle misure contenute nei capitoli dedicati al piano REPowerEU e il loro contributo agli obiettivi di cui all'articolo 21 quater, paragrafo 3, e fornisce le informazioni sulla riduzione delle importazioni di combustibili fossili da parte dell'Unione e la diversificazione dell'approvvigionamento energetico.

▼B

4.  
Il quadro di valutazione è operativo entro dicembre 2021 ed è aggiornato dalla Commissione due volte l'anno. Il quadro di valutazione è messo a disposizione del pubblico su un sito web o su un portale Internet.

Articolo 31

Relazione annuale

1.  
La Commissione presenta al Parlamento europeo e al Consiglio una relazione annuale in merito all'attuazione del dispositivo.
2.  
La relazione annuale contiene informazioni sui progressi compiuti con i piani per la ripresa e la resilienza degli Stati membri interessati nell'ambito del dispositivo, comprese informazioni sullo stato dell'attuazione dei traguardi e degli obiettivi come pure sullo stato dei pagamenti e delle relative sospensioni.

▼M1

3.  

La relazione annuale comprende inoltre le seguenti informazioni sui seguenti elementi:

▼B

a) 

il contributo del dispositivo agli obiettivi climatici e digitali;

b) 

i risultati del dispositivo sulla base degli indicatori comuni di cui all'articolo 29, paragrafo 4;

c) 

le spese finanziate dal dispositivo in base ai sei pilastri di cui all'articolo 3, che comprendono le spese in ambito sociale, incluse quelle relative all'infanzia e alla gioventù, di cui all'articolo 29, paragrafo 4;

▼M1

d) 

una panoramica delle misure aventi una dimensione o un effetto transfrontalieri o multinazionali incluse in tutti i capitoli dedicati al piano REPowerEU, i loro costi totali stimati, precisando se i costi totali di tali misure rappresentino o meno un importo che costituisce almeno il 30 % dei costi totali stimati delle misure incluse in tutti i capitoli dedicati al piano REPowerEU;

e) 

il numero delle misure che rientrano nell'ambito di applicazione dell'articolo 21 quater, paragrafo 3, lettera a), incluse in tutti i capitoli dedicati al piano REPowerEU, e i relativi costi totali stimati.;

f) 

lo stato di avanzamento dell'attuazione delle riforme e degli investimenti nel capitolo dedicato al piano REPowerEU attraverso un'apposita sezione che comprende le lezioni apprese dopo aver analizzato i dati disponibili sui destinatari finali e gli esempi di migliori pratiche.

bis.  
Le informazioni di cui al paragrafo 3, lettere d) ed e), sono incluse nella relazione annuale solo dopo l'approvazione delle valutazioni di tutti i piani per la ripresa e la resilienza contenenti un capitolo dedicato al piano REPowerEU.

▼B

4.  
Per riferire sulle attività di cui ai paragrafi 2 e 3, la Commissione può utilizzare, ove appropriato, il contenuto dei documenti pertinenti da essa adottati ufficialmente nell'ambito del semestre europeo.

Articolo 32

Valutazione e valutazione ex-post del dispositivo

1.  
Entro il 20 febbraio 2024 la Commissione presenta al Parlamento europeo, al Consiglio, al Comitato economico e sociale europeo e al Comitato delle regioni una relazione di valutazione indipendente sull'attuazione del dispositivo ed entro il 31 dicembre 2028 una relazione di valutazione ex-post indipendente.

▼M1

2.  
La relazione di valutazione esamina in particolare la misura in cui sono stati conseguiti gli obiettivi, l'efficienza nell'uso delle risorse e il valore aggiunto europeo. Esamina inoltre se tutti gli obiettivi e le azioni sono ancora pertinenti e valuta l'attuazione dei capitoli dedicati al piano REPowerEU e il loro contributo al conseguimento degli obiettivi di cui all'articolo 21 quater, paragrafo 3.

▼B

3.  
Ove opportuno, la relazione è accompagnata da una proposta di modifiche del presente regolamento.
4.  
La relazione di valutazione ex post contiene una valutazione globale del dispositivo e informazioni sul suo impatto nel lungo periodo.

Articolo 33

Esercizio della delega

1.  
Il potere di adottare atti delegati è conferito alla Commissione alle condizioni stabilite nel presente articolo.
2.  
Il potere di adottare atti delegati di cui all'articolo 29, paragrafo 4, e all'articolo 30, paragrafo 2, è conferito alla Commissione per un periodo indeterminato a decorrere dal 19 febbraio 2021.
3.  
La delega di poteri di cui all'articolo 29, paragrafo 4, e all'articolo 30, paragrafo 2, può essere revocata in qualsiasi momento dal Parlamento europeo o dal Consiglio. La decisione di revoca pone fine alla delega di potere ivi specificata. Gli effetti della decisione decorrono dal giorno successivo alla pubblicazione della decisione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea o da una data successiva ivi specificata. Essa non pregiudica la validità degli atti delegati già in vigore.
4.  
Prima dell'adozione dell'atto delegato la Commissione consulta gli esperti designati da ciascuno Stato membro nel rispetto dei principi stabiliti nell'accordo interistituzionale «Legiferare meglio» del 13 aprile 2016.
5.  
Non appena adotta un atto delegato, la Commissione ne dà contestualmente notifica al Parlamento europeo e al Consiglio.
6.  
L'atto delegato adottato ai sensi dell'articolo 29, paragrafo 4, e dell'articolo 30, paragrafo 2, entra in vigore solo se né il Parlamento europeo né il Consiglio hanno sollevato obiezioni entro il termine di un mese dalla data in cui esso è stato loro notificato o se, prima della scadenza di tale termine, sia il Parlamento europeo che il Consiglio hanno informato la Commissione che non intendono sollevare obiezioni. Tale termine è prorogato di due mesi su iniziativa del Parlamento europeo o del Consiglio.



CAPO VIII

COMUNICAZIONE E DISPOSIZIONI FINALI

Articolo 34

Informazione, comunicazione e pubblicità

1.  
La Commissione può avviare attività di comunicazione per garantire la visibilità del finanziamento dell'Unione per il sostegno finanziario previsto nel pertinente piano per la ripresa e la resilienza, anche attraverso attività di comunicazione congiunte con le autorità nazionali interessate. La Commissione può, se del caso, garantire che il sostegno nell'ambito del dispositivo sia comunicato e riconosciuto mediante una dichiarazione di finanziamento.
2.  
I destinatari dei finanziamenti dell'Unione rendono nota l'origine degli stessi e ne garantiscono la visibilità, anche, ove opportuno, attraverso il logo dell'Unione e una dichiarazione adeguata sul finanziamento che recita «finanziato dall'Unione europea - NextGenerationEU», in particolare quando promuovono azioni e risultati, diffondendo informazioni coerenti, efficaci e proporzionate destinate a pubblici diversi, tra cui i media e il vasto pubblico.
3.  
La Commissione conduce azioni di informazione e comunicazione sul dispositivo, sulle azioni intraprese a norma dello stesso e sui risultati ottenuti. La Commissione, ove opportuno, informa gli uffici di rappresentanza del Parlamento europeo in merito alle sue azioni e li coinvolge nelle stesse. Le risorse finanziarie destinate al dispositivo contribuiscono anche alla comunicazione istituzionale delle priorità politiche dell'Unione nella misura in cui si riferiscono agli obiettivi di cui all'articolo 4.

Articolo 35

Procedura di comitato

1.  
La Commissione è assistita da un comitato. Esso è un comitato ai sensi del regolamento (UE) n. 182/2011.
2.  
Nei casi in cui è fatto riferimento al presente paragrafo, si applica l’articolo 5 del regolamento (UE) n. 182/2011.

Articolo 36

Entrata in vigore

Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.




ALLEGATO I

Metodologia per il calcolo del contributo finanziario massimo per Stato membro nell'ambito del dispositivo

Il presente allegato stabilisce la metodologia per il calcolo del contributo finanziario massimo disponibile per ogni Stato membro in conformità dell'articolo 11. Tale metodologia tiene conto dei seguenti elementi, con riguardo a ogni Stato membro:

— 
popolazione;
— 
inverso del PIL pro capite;
— 
tasso medio di disoccupazione negli ultimi cinque anni rispetto alla media dell'Unione (2015-2019);
— 
la diminuzione del PIL reale nel 2020 e la diminuzione del PIL reale negli anni 2020 e 2021 complessivamente.

Per evitare un'eccessiva concentrazione di risorse:

— 
l'inverso del PIL pro capite è limitato a un massimo del 150 % della media dell'Unione;
— 
la deviazione dalla media dell'Unione del tasso di disoccupazione di un singolo Stato membro è limitata a un massimo del 150 % della media dell'Unione.
— 
Per tenere conto della maggiore stabilità dei mercati del lavoro degli Stati membri più benestanti (il cui RNL pro capite supera la media dell'Unione), la deviazione dalla media dell'Unione del loro tasso di disoccupazione è limitata a un massimo del 75 %.

Il contributo finanziario massimo di uno Stato membro nell'ambito del dispositivo (MFCi) è definito nel modo seguente:

MFCi = ν i × (FS)

in cui:

FS (Financial support, Sostegno finanziario) è il finanziamento disponibile nell'ambito del dispositivo, di cui all'articolo 6, paragrafo 1, lettera a); e

νi è il criterio di ripartizione dello Stato membro i, definito come:

νi = 0,7 κi + 0,3 αi

in cui:

κiè il criterio di ripartizione applicato al 70 % dell'importo di cui all'articolo 6, paragrafo 1, lettera a), e stabilito nell'allegato II; e

αi è il criterio di ripartizione applicato al 30 % dell'importo di cui all'articolo 6, paragrafo 1, lettera a), e stabilito nell'allegato III.




ALLEGATO II

Il criterio di ripartizione applicato al 70 % dell'importo di cui all'articolo 6, paragrafo 1, lettera a), κi è definito come segue:

image,

in cuiimageeimage,

conimage,

υi ≤ 0,75 per gli Stati membri conimagee

υi ≤ 1,5 per gli Stati membri con withimage.

Definire ( 7 ):

— 
imagecome il PIL nominale pro capite dello Stato membro i nel 2019;
— 
imagecome la media ponderata del PIL pro capite dei 27 Stati membri UE nel 2019;
— 
popi,2019 come la popolazione totale dello Stato membro i nel 2019;
— 
popEU,2019 come la popolazione totale dei 27 Stati membri UE nel 2019;
— 
Ui,2015-2019 come il tasso di disoccupazione medio dello Stato membro i nel periodo 2015-2019;
— 
UEU,2015-2019 come il tasso di disoccupazione medio dei 27 Stati membri dell'UE nel periodo 2015-2019 (per ogni anno la media ponderata dei 27 Stati membri dell'UE);
— 
imagecome il RNL pro capite dello Stato membro I nel 2019;
— 
imagecome il RNL medio ponderato pro capite dei 27 Stati membri dell'UE nel 2019.




ALLEGATO III

Il criterio di ripartizione applicato al 30 % dell'importo di cui all'articolo 6, paragrafo 1, lettera a),αi, è definito come segue:

image

in cui

imageeimage

in cui

image,imageeimage

conimage

Definire:

— 
GDPi,t come il PIL reale dello Stato membro i nel periodo t = 2019, 2020, 2021;
— 
imagecome il PIL pro capite dello Stato membro I nel 2019;
— 
imagecome la media ponderata del prodotto interno lordo pro capite dei 27 Stati membri dell'UE nel 2019;
— 
popi,2019 come la popolazione totale dello Stato membro i nel 2019;
— 
popEU,2019 come la popolazione totale dei 27 Stati membri dell'UE nel 2019.

La diminuzione del PIL reale per il 2020 (δGDPi,2020–2019) e la diminuzione complessiva del PIL reale per il periodo 2020-2021 (δGDPi,2020–2019) sono basate sulle previsioni di autunno 2020 della Commissione e aggiornate entro il 30 giugno 2022 per ciascuno Stato membro sostituendo i dati delle previsioni di autunno 2020 della Commissione con i risultati effettivi riportati nell'ultimo aggiornamento disponibile pubblicato nella serie Eurostat codice «tec00115 (Real GDP growth rate - volume)» (tasso di crescita del PIL reale - volume).




ALLEGATO IV

Applicando la metodologia negli allegati I, II e III all'importo di cui all'articolo 6, paragrafo 1, lettera a), convertito in prezzi correnti, si otterranno la quota e l'importo seguenti per il contributo finanziario massimo per Stato membro, fatto salvo il calcolo aggiornato entro il 30 giugno 2022:



Contributo finanziario massimo per Stato membro dell'UE

 

per il 70 % dell'importo disponibile

per il 30 % dell'importo disponibile (importo indicativo basato sulle previsioni di autunno 2020 della Commissione per l'autunno 2020

 

 

Quota come % del totale

Importo (in migliaia di euro, a prezzi correnti)

Quota come % del totale

Importo (in migliaia di euro, a prezzi correnti)

Totale

BE

1,56 %

3 646 437

2,20 %

2 278 834

5 925 271

BG

1,98 %

4 637 074

1,58 %

1 631 632

6 268 706

CZ

1,51 %

3 538 166

3,41 %

3 533 509

7 071 676

DK

0,56 %

1 303 142

0,24 %

248 604

1 551 746

DE

6,95 %

16 294 947

9,01 %

9 324 228

25 619 175

EE

0,32 %

759 715

0,20 %

209 800

969 515

IE

0,39 %

914 572

0,07 %

74 615

989 186

EL

5,77 %

13 518 285

4,11 %

4 255 610

17 773 895

ES

19,88 %

46 603 232

22,15 %

22 924 818

69 528 050

FR

10,38 %

24 328 797

14,54 %

15 048 278

39 377 074

HR

1,98 %

4 632 793

1,61 %

1 664 039

6 296 831

IT

20,45 %

47 935 755

20,25 %

20 960 078

68 895 833

CY

0,35 %

818 396

0,18 %

187 774

1 006 170

LV

0,70 %

1 641 145

0,31 %

321 944

1 963 088

LT

0,89 %

2 092 239

0,13 %

132 450

2 224 690

LU

0,03 %

76 643

0,02 %

16 883

93 526

HU

1,98 %

4 640 462

2,45 %

2 535 376

7 175 838

MT

0,07 %

171 103

0,14 %

145 371

316 474

NL

1,68 %

3 930 283

1,96 %

2 032 041

5 962 324

AT

0,95 %

2 231 230

1,19 %

1 230 938

3 462 169

PL

8,65 %

20 275 293

3,46 %

3 581 694

23 856 987

PT

4,16 %

9 760 675

4,01 %

4 149 713

13 910 387

RO

4,36 %

10 213 809

3,90 %

4 034 211

14 248 020

SI

0,55 %

1 280 399

0,48 %

496 924

1 777 322

SK

1,98 %

4 643 840

1,63 %

1 686 154

6 329 994

FI

0,71 %

1 661 113

0,41 %

424 692

2 085 805

SE

1,24 %

2 911 455

0,36 %

377 792

3 289 248

EU27

100,00 %

234 461 000

100,00 %

103 508 000

337 969 000

▼M1




ALLEGATO IV bis

Il presente allegato stabilisce la metodologia per calcolare la quota di assegnazione delle risorse sotto forma di sostegno finanziario supplementare non rimborsabile nell'ambito del dispositivo di cui all'articolo 21 bis, paragrafo 1, a disposizione di ciascuno Stato membro. Tale metodologia tiene conto dei seguenti elementi, con riguardo a ogni Stato membro:

— 
popolazione;
— 
inverso del PIL pro capite;
— 
deflatore dei prezzi per gli investimenti fissi lordi;
— 
quota di combustibili fossili nel consumo interno lordo di energia.

Per evitare un'eccessiva concentrazione di risorse:

— 
l'inverso del PIL pro capite è limitato a un massimo del 160 % della media ponderata dell'Unione;
— 
l'inverso del PIL pro capite è limitato a un massimo del 55 % della media ponderata dell'Unione se il PIL pro capite dello Stato membro interessato è superiore al 130 % della media dell'UE-27;
— 
una quota di assegnazione minima è fissata allo 0,15 %;
— 
una quota di assegnazione massima è fissata al 13,80 %.

Il criterio di ripartizione applicato all'importo di cui all'articolo 21 bis, paragrafo 1, ρi è definito come segue:

image

dove gli Stati membri da i a z sono gli Stati membri che beneficiano di una quota di assegnazione minima e gli Stati membri da i a q sono gli Stati membri che beneficiano di una quota di assegnazione massima.

dove

image

dove

image

e

image

e

image

,dove

image

per gli Stati membri i con

image

e

image

per gli Stati membri i con

image

Definizioni ( 8 ):

— 
popi,2021 — la popolazione totale nello Stato membro i nel 2021;
— 
popEU,2021 — la popolazione totale negli Stati membri dell'UE-27 nel 2021;
— 

image

— la media ponderata del PIL nominale pro capite) degli Stati membri dell'UE-27 nel 2021;
— 

image

— il PIL nominale pro capite dello Stato membro i nel 2021;
— 

image

la quota di combustibili fossili nel consumo interno lordo di energia dello Stato membro i nel 2020;
— 

image

la media ponderata della quota di combustibili fossili nel consumo interno lordo di energia degli Stati membri dell'UE-27 nel 2020;
— 

image

— il rapporto tra l'indice dei prezzi degli investimenti fissi lordi del T2 del 2022 (deflatore implicito, 2015 = 100, moneta nazionale, dati destagionalizzati e con correzione degli effetti di calendario) dello Stato membro i e l'indice dei prezzi degli investimenti fissi lordi del T2 del 2021 (deflatore implicito, 2015 = 100, moneta nazionale, dati destagionalizzati e con correzione degli effetti di calendario) dello Stato membro i;
— 

image

— il rapporto tra l'indice dei prezzi degli investimenti fissi lordi del T2 del 2022 (deflatore implicito, 2015 = 100, moneta nazionale, dati destagionalizzati e con correzione degli effetti di calendario) dell'aggregato UE-27 e l'indice dei prezzi degli investimenti fissi lordi del T2 del 2021 (deflatore implicito, 2015 = 100, moneta nazionale, dati destagionalizzati e con correzione degli effetti di calendario) dell'aggregato UE-27.

Applicando la metodologia all'importo di cui all'articolo 21 bis, paragrafo 1, si otterranno la quota e l'importo seguenti per Stato membro:



Stato membro

Quota come % del totale

Importo (in migliaia di euro, a prezzi correnti)

Belgio

1,41  %

282 139

Bulgaria

2,40  %

480 047

Cechia

3,41  %

681 565

Danimarca

0,65  %

130 911

Germania

10,45  %

2 089 555

Estonia

0,42  %

83 423

Irlanda

0,45  %

89 598

Grecia

3,85  %

769 222

Spagna

12,93  %

2 586 147

Francia

11,60  %

2 320 955

Croazia

1,35  %

269 441

Italia

13,80  %

2 760 000

Cipro

0,26  %

52 487

Lettonia

0,62  %

123 983

Lituania

0,97  %

194 020

Lussemburgo

0,15  %

30 000

Ungheria

3,51  %

701 565

Malta

0,15  %

30 000

Paesi Bassi

2,28  %

455 042

Austria

1,05  %

210 620

Polonia

13,80  %

2 760 000

Portogallo

3,52  %

704 420

Romania

7,00  %

1 399 326

Slovenia

0,58  %

116 910

Slovacchia

1,83  %

366 959

Finlandia

0,56  %

112 936

Svezia

0,99  %

198 727

UE-27

100,00  %

20 000 000

▼B




ALLEGATO V

Orientamenti per la valutazione del dispositivo

1.   Ambito di applicazione

I presenti orientamenti, unitamente al presente regolamento, fungono da base per la valutazione trasparente ed equa da parte della Commissione delle proposte relative ai piani per la ripresa e la resilienza presentate dagli Stati membri e per la definizione del contributo finanziario conformemente agli obiettivi e a ogni altro requisito pertinente stabilito nel presente regolamento. I presenti orientamenti costituiscono la base per l'applicazione dei criteri di valutazione e per la definizione del contributo finanziario di cui, rispettivamente, all'articolo 19, paragrafo 3, e all'articolo 20, paragrafo 4.

Gli orientamenti per la valutazione sono destinati a:

a) 

guidare il processo di valutazione delle proposte relative ai piani per la ripresa e la resilienza presentate dagli Stati membri;

b) 

fornire ulteriori dettagli sui criteri di valutazione e un sistema di rating, al fine di garantire un processo equo e trasparente; e

c) 

definire il nesso tra la valutazione che deve essere effettuata dalla Commissione in base ai criteri di valutazione e la definizione del contributo finanziario da stabilire nella proposta della Commissione di decisione del Consiglio in relazione ai piani per la ripresa e la resilienza.

Gli orientamenti sono uno strumento che agevola la valutazione da parte della Commissione delle proposte di piani per la ripresa e la resilienza presentate dagli Stati membri e per garantire che i piani per la ripresa e la resilienza sostengano riforme e investimenti pubblici che siano pertinenti e presentino un elevato valore aggiunto in riferimento agli obiettivi del dispositivo, garantendo nel contempo la parità di trattamento tra gli Stati membri.

2.   Criteri di valutazione

Conformemente all'articolo 19, paragrafo 3, la Commissione valuta i piani per la ripresa e la resilienza in base ai criteri di pertinenza, efficacia, efficienza e coerenza. A seguito del processo di valutazione la Commissione attribuisce ai piani per la ripresa e la resilienza presentati dagli Stati membri un rating in base a ciascuno dei criteri di valutazione di cui all'articolo 19, paragrafo 3, al fine di definire il contributo finanziario in conformità dell'articolo 20, paragrafo 4.

A fini di semplificazione ed efficienza, il sistema prevede rating compresi tra A e C, come indicato di seguito.

Pertinenza:

2.1.

Il piano per la ripresa e la resilienza rappresenta una risposta globale e adeguatamente equilibrata alla situazione economica e sociale, contribuendo in modo adeguato a tutti e sei i pilastri di cui all'articolo 3, tenendo conto delle sfide specifiche e della dotazione finanziaria dello Stato membro interessato.

Ai fini della valutazione sulla base di questo criterio la Commissione tiene conto degli elementi seguenti.

Ambito di applicazione

— 
Il piano per la ripresa e la resilienza contribuisce in modo globale e adeguatamente equilibrato a tutti i sei pilastri di cui all'articolo 3, prendendo in considerazione le sfide specifiche dello Stato membro interessato e tenendo conto del contributo finanziario dello Stato interessato e del sostegno sotto forma di prestito richiesto.

Rating

A - 

in ampia misura

B - 

in misura moderata

C - 

in misura ridotta

2.2.

Il piano per la ripresa e la resilienza è in grado di contribuire ad affrontare in modo efficace tutte le sfide, o un insieme significativo di esse, individuate nelle pertinenti raccomandazioni specifiche per paese, compresi gli aspetti di bilancio, e, se del caso, nelle raccomandazioni formulate a norma dell'articolo 6 del regolamento (UE) n. 1176/2011 rivolte allo Stato membro interessato o le sfide individuate in altri documenti pertinenti adottati ufficialmente dalla Commissione nell'ambito del semestre europeo.

Ai fini della valutazione sulla base di questo criterio la Commissione tiene conto degli elementi seguenti.

Ambito di applicazione

— 
Il piano per la ripresa e la resilienza è in grado di contribuire ad affrontare in modo efficace tutte le sfide, o un insieme significativo di esse, individuate nelle pertinenti raccomandazioni specifiche per paese, compresi gli aspetti di bilancio e, se del caso, nelle raccomandazioni formulate a norma dell'articolo 6 del regolamento (UE) n. 1176/2011 rivolte allo Stato membro interessato o le sfide individuate in altri documenti pertinenti adottati ufficialmente dalla Commissione nell'ambito del semestre europeo, tenendo conto del contributo finanziario dello Stato membro interessato e del sostegno sotto forma di prestito richiesto nonché della portata e dell'entità delle sfide specifiche del paese e delle informazioni comprese nel programma nazionale di riforma;

e

— 
il piano per la ripresa e la resilienza rappresenta una risposta globale e adeguata alla situazione economica e sociale dello Stato membro interessato.

e

— 
le sfide affrontate dal piano per la ripresa e la resilienza sono considerate significative per promuovere il potenziale di crescita dell'economia dello Stato membro interessato in modo sostenibile;

e

— 
dopo il completamento delle riforme e degli investimenti proposti, le sfide dovrebbero essere risolte o essere state affrontate in modo tale da contribuire significativamente alla loro risoluzione.

Rating

A – 

il piano per la ripresa e la resilienza contribuisce ad affrontare in modo efficace tutte le sfide, o un insieme significativo di esse, individuate nelle raccomandazioni specifiche per paese o le sfide individuate in altri documenti pertinenti adottati ufficialmente dalla Commissione nell'ambito del semestre europeo e rappresenta una risposta adeguata alla situazione economica e sociale dello Stato membro interessato

B – 

il piano per la ripresa e la resilienza contribuisce ad affrontare in modo parziale tutte le sfide, o un insieme significativo di esse, individuate nelle raccomandazioni specifiche per paese o le sfide individuate in altri documenti pertinenti adottati ufficialmente dalla Commissione nell'ambito del semestre europeo e rappresenta una risposta adeguata alla situazione economica e sociale dello Stato membro interessato

C – 

il piano per la ripresa e la resilienza non contribuisce ad affrontare le sfide individuate nelle raccomandazioni specifiche per paese o in altri documenti pertinenti adottati ufficialmente dalla Commissione nell'ambito del semestre europeo e non rappresenta una risposta adeguata alla situazione economica e sociale dello Stato membro interessato

2.3.

Il piano per la ripresa e la resilienza è in grado di contribuire efficacemente a rafforzare il potenziale di crescita, la creazione di posti di lavoro e la resilienza economica, istituzionale e sociale dello Stato membro, contribuendo all'attuazione del pilastro europeo dei diritti sociali, anche tramite la promozione di politiche per l'infanzia e la gioventù, e di attenuare l'impatto economico e sociale della crisi, potenziando in tal modo la coesione economica, sociale e territoriale e la convergenza all'interno dell'Unione.

Ai fini della valutazione sulla base di questo criterio la Commissione tiene conto degli elementi seguenti.

Ambito di applicazione

— 
Il piano per la ripresa e la resilienza prevede misure volte a promuovere la crescita economica e la coesione economica in modo inclusivo, in particolare affrontando le carenze dell'economia degli Stati membri, promuovendo il potenziale di crescita dell'economia dello Stato membro interessato, incentivando la creazione di posti di lavoro e attenuando gli effetti negativi della crisi;

e

— 
il piano per la ripresa e la resilienza contiene misure volte a rafforzare la coesione sociale e i sistemi di protezione sociale, comprese le politiche per l’infanzia e la gioventù, riducendo le vulnerabilità sociali, contribuendo all'attuazione dei principi del pilastro europeo dei diritti sociali e a migliorare i livelli degli indicatori del suo quadro di valutazione della situazione sociale;

e

— 
il piano per la ripresa e la resilienza intende ridurre la vulnerabilità economica agli shock dell'economia dello Stato membro;

e

— 
il piano per la ripresa e la resilienza intende incrementare la capacità delle strutture e delle istituzioni economiche e/o sociali dello Stato membro di adattarsi e di resistere agli shock;

e

— 
il piano per la ripresa e la resilienza è in grado di contribuire a migliorare la coesione economica, sociale e territoriale e la convergenza.

Rating

A – 

Elevato impatto atteso

B – 

Medio impatto atteso

C – 

Basso impatto atteso

2.4.

Il piano per la ripresa e la resilienza è in grado di assicurare che nessuna misura per l'attuazione delle riforme e dei progetti di investimento inclusa nel piano per la ripresa e la resilienza arrechi un danno significativo agli obiettivi ambientali ai sensi dell'articolo 17 del regolamento (UE) 2020/852 (principio «non arrecare un danno significativo»).

Ai fini della valutazione sulla base di questo criterio la Commissione tiene conto degli elementi seguenti:

Ambito di applicazione

— 
Nessuna misura per l'attuazione delle riforme e dei progetti di investimento inclusi nel piano per la ripresa e la resilienza arreca un danno significativo agli obiettivi ambientali ai sensi dell'articolo 17 del regolamento (UE) 2020/852 (principio «non arrecare un danno significativo»).

Rating

A – 

Nessuna misura arreca un danno significativo agli obiettivi ambientali (principio «non arrecare un danno significativo»)

C – 

Una o più misure arrecano un danno significativo agli obiettivi ambientali (principio «non arrecare un danno significativo»).

2.5.

▼M1

Il piano per la ripresa e la resilienza contiene misure che contribuiscono in modo efficace alla transizione verde, compresa la biodiversità, o ad affrontare le sfide che ne conseguono, che rappresentano un importo pari almeno il 37 % della dotazione totale del piano per la ripresa e la resilienza e dette misure nel capitolo dedicato al piano REPowerEU rappresentano un importo pari almeno al 37 % dei costi totali stimati delle misure nel capitolo dedicato al piano REPowerEU, sulla base della metodologia di controllo del clima di cui all'allegato VI; la metodologia è utilizzata di conseguenza per le misure che non possono essere direttamente assegnate a un campo d'intervento elencato nell'allegato VI; i coefficienti di sostegno per gli obiettivi climatici possono essere aumentati fino a un totale del 3 % delle assegnazioni del piano per la ripresa e la resilienza per i singoli investimenti al fine di tenere conto delle misure di riforma correlate che ne aumentano credibilmente l'impatto sugli obiettivi climatici, fatto salvo l'accordo della Commissione.

▼B

Ai fini della valutazione sulla base di questo criterio la Commissione tiene conto degli elementi seguenti.

Ambito di applicazione

— 
L'attuazione delle misure previste è in grado di contribuire in modo efficace alla transizione verde, compresa la biodiversità, e, se del caso, alla gestione delle sfide che ne conseguono, contribuendo in tal modo al conseguimento degli obiettivi climatici dell'Unione per il 2030 nel rispetto dell'obiettivo della neutralità climatica dell'UE entro il 2050;

e

— 
gli Stati membri applicano una metodologia che consiste nell'assegnare una ponderazione specifica al sostegno fornito, che riflette in quale misura il sostegno apporta un contributo agli obiettivi climatici. Le ponderazioni sono basate sulle dimensioni e sui codici delle tipologie di intervento di cui all'allegato VI e possono essere aumentate per i singoli investimenti al fine di tenere conto delle misure di riforma correlate che ne aumentano credibilmente l'impatto sugli obiettivi climatici. Lo stesso sistema di ponderazione si applica alle misure che non possono essere direttamente assegnate a un settore di intervento elencato nell'allegato VI;

e

— 
l'attuazione delle misure previste è in grado di produrre un impatto duraturo.

Rating

A - 

In ampia misura

B - 

In misura moderata

C - 

In misura ridotta

2.6.

Il piano per la ripresa e la resilienza prevede misure che contribuiscono efficacemente alla transizione digitale o ad affrontare le sfide che conseguono da tale transizione e tali misure rappresentano almeno il 20 % dell'assegnazione totale del piano per la ripresa e la resilienza sulla base della metodologia per la marcatura digitale di cui all'allegato VII; la metodologia è utilizzata di conseguenza per le misure che non possono essere direttamente assegnate a un campo d'intervento elencato nell'allegato VII; i coefficienti di sostegno agli obiettivi digitali possono essere aumentati per gli investimenti individuali al fine di tener conto delle misure di riforma correlate che ne aumentano l'impatto sugli obiettivi digitali.

Ai fini della valutazione sulla base di questo criterio la Commissione tiene conto degli elementi seguenti.

Ambito di applicazione

— 
l'attuazione delle misure previste è in grado di contribuire in modo significativo alla trasformazione digitale dei settori economico o sociale;

o

— 
l'attuazione delle misure previste è in grado di contribuire in modo significativo ad affrontare le sfide derivanti dalla transizione digitale;

e

— 
gli Stati membri applicano una metodologia che consiste nell'assegnare una ponderazione specifica al sostegno fornito, che riflette in quale misura il sostegno apporta un contributo agli obiettivi digitali. Le ponderazioni sono basate sulle dimensioni e sui codici delle tipologie di intervento di cui all'allegato VII e possono essere aumentate per i singoli investimenti al fine di tenere conto delle misure di riforma correlate che ne aumentano l'impatto sugli obiettivi digitali. Lo stesso sistema di ponderazione si applica alle misure che non possono essere direttamente assegnate a un settore di intervento elencato nell'allegato VII;

e

— 
l'attuazione delle misure previste è in grado di produrre un impatto duraturo.

Rating

A - 

In ampia misura

B - 

In misura moderata

C - 

In misura ridotta

Efficacia:

2.7.

Il piano per la ripresa e la resilienza è in grado di avere un impatto duraturo sullo Stato membro interessato.

Ai fini della valutazione sulla base di questo criterio la Commissione tiene conto degli elementi seguenti.

Ambito di applicazione

— 
l'attuazione delle misure previste è in grado di determinare un cambiamento strutturale nell'amministrazione o in istituzioni pertinenti;

o

— 
l'attuazione delle misure previste è in grado di determinare un cambiamento strutturale nelle politiche pertinenti;

e

— 
l'attuazione delle misure previste è in grado di produrre un impatto duraturo.

Rating

A - 

In ampia misura

B - 

In misura moderata

C - 

In misura ridotta

2.8.

Le modalità proposte dagli Stati membri interessati sono tali da garantire un monitoraggio e un'attuazione efficace del piano per la ripresa e la resilienza, inclusi il calendario previsto, i traguardi e gli obiettivi, e i relativi indicatori.

Ai fini della valutazione sulla base di questo criterio la Commissione tiene conto degli elementi seguenti.

Ambito di applicazione

— 
All'interno dello Stato membro, una struttura è incaricata di: i) attuare il piano per la ripresa e la resilienza; ii) monitorare i progressi in relazione ai traguardi e agli obiettivi; iii) comunicare informazioni;

e

— 
i traguardi e gli obiettivi proposti sono chiari e realistici; e gli indicatori proposti per tali traguardi e obiettivi sono pertinenti, accettabili e solidi;

e

— 
le modalità generali proposte dagli Stati membri in termini di organizzazione (compresa la garanzia di una sufficiente assegnazione di personale) per l'attuazione delle riforme e degli investimenti sono credibili.

Rating

A – 

Modalità adeguate per un'attuazione efficace

B – 

Modalità minime per un'attuazione efficace

C – 

Modalità insufficienti per un'attuazione efficace

Efficienza:

2.9.

La motivazione fornita dallo Stato membro in merito all'importo dei costi totali stimati del piano per la ripresa e la resilienza presentato è ragionevole e plausibile, è in linea con il principio dell'efficienza in termini di costi ed è commisurata all'impatto nazionale atteso a livello economico e sociale.

Ai fini della valutazione sulla base di questo criterio la Commissione tiene conto degli elementi seguenti.

Ambito di applicazione

— 
Lo Stato membro ha fornito informazioni e prove sufficienti a dimostrare che l'importo dei costi totali stimati del piano per la ripresa e la resilienza è appropriato («ragionevole»);

e

— 
lo Stato membro ha fornito informazioni e prove sufficienti a dimostrare che l'importo dei costi totali stimati del piano per la ripresa e la resilienza è in linea con la natura e il tipo delle riforme e degli investimenti previsti («plausibile»);

e

— 
lo Stato membro ha fornito informazioni e prove sufficienti a dimostrare che l'importo dei costi totali stimati del piano per la ripresa e la resilienza che deve essere finanziato dal dispositivo non è coperto da finanziamenti dell'Unione esistenti o previsti;

e

— 
l'importo dei costi totali stimati del piano per la ripresa e la resilienza è commisurato all'impatto economico e sociale atteso delle misure previste, incluse nel piano dello Stato membro interessato.

Rating

A – 

In ampia misura

B – 

In misura moderata

C – 

In misura ridotta

2.10.

Le disposizioni proposte dallo Stato membro interessato sono tali da prevenire, individuare e correggere la corruzione, la frode e i conflitti di interessi, nell'utilizzo dei fondi derivanti dal dispositivo, comprese le disposizioni volte a evitare la duplicazione dei finanziamenti da parte di altri programmi dell'Unione.

Ai fini della valutazione sulla base di questo criterio la Commissione tiene conto degli elementi seguenti.

Ambito di applicazione

— 
Il sistema di controllo interno descritto nel piano per la ripresa e la resilienza si basa su solidi processi e strutture e individua attori (organismi/entità) chiari e i loro ruoli e responsabilità per lo svolgimento dei compiti di controllo interno; in particolare, garantisce un'adeguata separazione delle funzioni pertinenti;

e

— 
il sistema di controllo e le altre disposizioni pertinenti, anche per la raccolta e la messa a disposizione dei dati sui destinatari finali descritti nel piano per la ripresa e la resilienza, in particolare al fine di prevenire, individuare e correggere casi di corruzione, frode e conflitti di interessi quando si utilizzano i fondi forniti nell'ambito del dispositivo sono adeguati;

e

— 
le disposizioni descritte nel piano per la ripresa e la resilienza per evitare la duplicazione dei finanziamenti da parte di altri programmi dell'Unione sono adeguate;

e

— 
gli attori (organismi/entità) responsabili dei controlli hanno la capacità giuridica e la capacità amministrativa di esercitare i loro ruoli e compiti previsti.

Rating

A – 

Disposizioni adeguate

C – 

Disposizioni insufficienti

Coerenza:

2.11.

Il piano per la ripresa e la resilienza prevede misure per l'attuazione di riforme e di progetti di investimento pubblico che rappresentano azioni coerenti.

Ai fini della valutazione sulla base di questo criterio la Commissione tiene conto degli elementi seguenti.

Ambito di applicazione

— 
Il piano per la ripresa e la resilienza prevede misure che contribuiscono a rafforzare gli effetti l'una dell'altra;

o

— 
il piano per la ripresa e la resilienza prevede misure complementari tra loro.

Rating

A – 

In ampia misura

B – 

In misura moderata

C – 

In misura ridotta

▼M1

2.12.

Si prevede che le misure di cui all'articolo 21 quater saranno in grado di contribuire in modo efficace alla sicurezza energetica, alla diversificazione dell'approvvigionamento energetico dell'Unione, all'aumento della diffusione delle energie rinnovabili e dell'efficienza energetica, all'aumento delle capacità di stoccaggio dell'energia o alla necessaria riduzione della dipendenza dai combustibili fossili prima del 2030.

Nel valutare le misure di cui all'articolo 21 quater sulla base di tale criterio, la Commissione tiene conto delle sfide specifiche e dei finanziamenti aggiuntivi ai sensi del dispositivo a disposizione dello Stato membro interessato. La Commissione tiene inoltre conto degli elementi seguenti:

Ambito di applicazione

— 
si prevede che l'attuazione delle misure previste sarà in grado di contribuire in modo efficace al miglioramento delle infrastrutture e degli impianti energetici al fine di rispondere alle esigenze immediate in termini di sicurezza dell'approvvigionamento di gas, compreso il gas naturale liquefatto, o di petrolio ove si applichi la deroga di cui all'articolo 21 quater, paragrafo 3, lettera a), in particolare per consentire la diversificazione dell'approvvigionamento, nell'interesse dell'Unione nel suo complesso;
o
— 
si prevede che l'attuazione delle misure previste sarà in grado di contribuire in modo efficace alla promozione dell'efficienza energetica degli edifici e delle infrastrutture energetiche critiche, alla decarbonizzazione dell'industria, all'aumento della produzione e della diffusione del biometano sostenibile e dell'idrogeno rinnovabile o ottenuto senza combustibili fossili e all'aumento della quota e alla diffusione più rapida di energie rinnovabili;
o
— 
si prevede che l'attuazione delle misure previste sarà in grado di contribuire in modo efficace al contrasto della povertà energetica, anche attribuendo, se del caso, un'adeguata priorità alle esigenze delle persone in condizioni di povertà energetica nonché alla riduzione delle vulnerabilità durante le prossime stagioni invernali;
o
— 
si prevede che l'attuazione delle misure previste sarà in grado di contribuire in modo efficace a incentivare la riduzione della domanda di energia;
o
— 
si prevede che l'attuazione delle misure previste sarà in grado di eliminare le strozzature interne e transfrontaliere nella trasmissione e nella distribuzione di energia, sostenendo lo stoccaggio di energia elettrica e accelerando l'integrazione delle fonti energetiche rinnovabili, e sostenendo i trasporti a zero emissioni e le relative infrastrutture, comprese le ferrovie;
o
— 
si prevede che l'attuazione delle misure previste sarà in grado di contribuire in modo efficace al sostegno degli obiettivi di cui all'articolo 21 quater, paragrafo 3, lettere da a) a e), attraverso la riqualificazione accelerata della forza lavoro, grazie all'acquisizione di competenze verdi e delle relative competenze digitali, e sostenendo le catene del valore relative alle materie prime e alle tecnologie critiche connesse alla transizione verde;
e
— 
se le misure previste sono coerenti con gli sforzi profusi dallo Stato membro interessato al fine di conseguire gli obiettivi di cui all'articolo 21 quater, paragrafo 3, tenendo conto delle misure contenute nella decisione di esecuzione del Consiglio già adottata, nonché di altre misure complementari o di accompagnamento finanziate a livello nazionale e finanziate dall'Unione che contribuiscono agli obiettivi di cui all'articolo 21 quater, paragrafo 3.

Rating

A — In ampia misura
B — In misura moderata
C — In misura ridotta

2.13.

Si prevede che le misure di cui all'articolo 21 quater avranno una dimensione o un effetto transfrontalieri o multinazionali.

Per la valutazione sulla base del presente criterio, la Commissione tiene conto degli elementi seguenti:

Ambito di applicazione

— 
si prevede che l'attuazione a livello nazionale delle misure previste sarà in grado di contribuire ad assicurare l'approvvigionamento energetico nell'Unione nel suo complesso, anche affrontando le sfide individuate nella più recente valutazione delle esigenze elaborata dalla Commissione, in linea con gli obiettivi di cui all'articolo 21 quater, paragrafo 3, tenendo conto del contributo finanziario disponibile per lo Stato membro interessato e della sua posizione geografica;
o
— 
si prevede che l'attuazione delle misure previste sarà in grado di contribuire a ridurre la dipendenza dai combustibili fossili e la domanda di energia.

Rating

A — In ampia misura
B — In misura moderata
C — In misura ridotta

▼B

3.

Definizione del contributo finanziario

In conformità dell'articolo 20, la proposta della Commissione definisce il contributo finanziario tenendo conto dell'importanza e della coerenza del piano per la ripresa e la resilienza proposto dallo Stato membro interessato, valutato secondo i criteri di cui all'articolo 19, paragrafo 3. A tal fine sono applicati i criteri seguenti:

a) 

se il piano per la ripresa e la resilienza soddisfa i criteri di cui all'articolo 19, paragrafo 3, e l'importo dei costi totali stimati del piano per la ripresa e la resilienza è pari o superiore al contributo finanziario massimo calcolato per lo Stato membro in questione conformemente all'articolo 11, il contributo finanziario assegnato allo Stato membro interessato è pari all'importo totale del contributo finanziario massimo calcolato per lo Stato membro in questione conformemente all'articolo 11;

b) 

se il piano per la ripresa e la resilienza soddisfa i criteri di cui all'articolo 19, paragrafo 3, e l'importo dei costi totali stimati del piano per la ripresa e la resilienza è inferiore al contributo finanziario massimo calcolato per lo Stato membro in questione conformemente all'articolo 11, il contributo finanziario assegnato allo Stato membro interessato è pari all'importo dei costi totali stimati del piano per la ripresa e la resilienza;

c) 

se il piano per la ripresa e la resilienza non risponde in misura soddisfacente ai criteri di cui all'articolo 19, paragrafo 3, allo Stato membro interessato non è assegnato alcun contributo finanziario.

▼C1

Ai fini dell'attuazione del presente comma si applicano le formule seguenti:

— 
relativamente alla lettera a) di cui sopra: se Ci ≥ MFCi lo Stato membro i riceve MFCi
— 
relativamente alla lettera b) di cui sopra: se Ci < MFCi lo Stato membro i riceve Ci

in cui:

— 
i si riferisce allo Stato membro interessato
— 
MFC è il contributo finanziario massimo per lo Stato membro interessato
— 
C è l'importo dei costi totali stimati del piano per la ripresa e la resilienza

▼B

A seguito del processo di valutazione e tenendo conto dei rating:

il piano per la ripresa e la resilienza soddisfa i criteri di valutazione:

se il rating finale per i criteri di cui al punto 2 si configura nel modo seguente:

▼M1

— 
un A per i criteri 2.2, 2.3, 2.5, 2.6 e 2.12

▼B

e per gli altri criteri:

— 
tutti A,

oppure

— 
nessuna maggioranza di B rispetto ad A e assenza di C.

il piano per la ripresa e la resilienza non soddisfa i criteri di valutazione:

se il rating finale per i criteri di cui al punto 2 si configura nel modo seguente:

▼M1

— 
nessun A per i criteri 2.2, 2.3, 2.5, 2.6 e 2.12

▼B

e per gli altri criteri:

— 
una maggioranza di B rispetto ad A,

oppure

— 
almeno un C.




ALLEGATO VI

Metodologia di controllo del clima

Dimensioni e codici delle tipologie di intervento per il dispositivo per la ripresa e la resilienza



 

CAMPO DI INTERVENTO

Coefficiente per il calcolo del sostegno agli obiettivi in materia di cambiamenti climatici

Coefficiente per il calcolo del sostegno agli obiettivi ambientali

001

Investimenti in capitale fisso, comprese le infrastrutture per la ricerca, in microimprese direttamente connessi alle attività di ricerca e innovazione

0 %

0 %

002

Investimenti in capitale fisso, comprese le infrastrutture per la ricerca, in piccole e medie imprese (compresi i centri di ricerca privati) direttamente connessi alle attività di ricerca e innovazione

0 %

0 %

002 bis1

Investimenti in capitale fisso, comprese le infrastrutture per la ricerca, in grandi imprese (1) direttamente connessi alle attività di ricerca e innovazione

0 %

0 %

003

Investimenti in capitale fisso, comprese le infrastrutture per la ricerca, in centri di ricerca pubblici e nell'istruzione superiore pubblica direttamente connessi alle attività di ricerca e innovazione

0 %

0 %

004

Investimenti in beni immateriali in microimprese direttamente connessi alle attività di ricerca e innovazione

0 %

0 %

005

Investimenti in beni immateriali in PMI (compresi i centri di ricerca privati) direttamente connessi alle attività di ricerca e innovazione

0 %

0 %

005bis1

Investimenti in beni immateriali in grandi imprese direttamente connessi alle attività di ricerca e innovazione

0 %

0 %

006

Investimenti in beni immateriali in centri di ricerca pubblici e nell'istruzione superiore pubblica direttamente connessi alle attività di ricerca e innovazione

0 %

0 %

007

Attività di ricerca e innovazione in microimprese, comprese le attività in rete (ricerca industriale, sviluppo sperimentale, studi di fattibilità)

0 %

0 %

008

Attività di ricerca e innovazione in PMI, comprese le attività in rete

0 %

0 %

008bis1

Attività di ricerca e innovazione in grandi imprese, comprese le attività in rete

0 %

0 %

009

Attività di ricerca e innovazione in centri di ricerca pubblici, istituti di istruzione superiore e centri di competenze, comprese le attività in rete (ricerca industriale, sviluppo sperimentale, studi di fattibilità)

0 %

0 %

010

Digitalizzazione delle PMI (compreso il commercio elettronico, l'e-business e i processi aziendali in rete, i poli di innovazione digitale, i laboratori viventi, gli imprenditori del web, le start-up nel settore delle TIC e il B2B)

0 %

0 %

010bis1

Digitalizzazione delle grandi imprese (compreso il commercio elettronico, l'e-business e i processi aziendali in rete, i poli di innovazione digitale, i laboratori viventi, gli imprenditori del web, le start-up nel settore delle TIC e il B2B)

0 %

0 %

010ter

Digitalizzazione delle PMI o delle grandi imprese (compreso il commercio elettronico, l'e-business e i processi aziendali in rete, i poli di innovazione digitale, i laboratori viventi, gli imprenditori del web, le start-up nel settore delle TIC e il B2B) conformemente ai criteri di riduzione delle emissioni di gas a effetto serra o di efficienza energetica (2)

40 %

0 %

011

Soluzioni TIC, servizi elettronici, applicazioni per l'amministrazione

0 %

0 %

011bis

Soluzioni TIC, servizi elettronici, applicazioni per l'amministrazione conformemente ai criteri di riduzione delle emissioni di gas a effetto serra o di efficienza energetica (2)

40 %

0%

012

Applicazioni e servizi e informatici per le competenze digitali e l'inclusione digitale

0 %

0 %

013

Applicazioni e servizi e informatici di assistenza sanitaria online (compresi l'e-Care, l'Internet delle cose per l'attività fisica e la domotica per categorie deboli)

0 %

0 %

014

Infrastrutture commerciali per le PMI (compresi i parchi e i siti industriali)

0 %

0 %

015

Sviluppo dell'attività delle PMI e internazionalizzazione, compresi gli investimenti produttivi

0 %

0 %

015bis

Sostegno alle grandi imprese mediante strumenti finanziari, compresi gli investimenti produttivi

0 %

0%

016

Sviluppo delle competenze per la specializzazione intelligente, la transizione industriale, l'imprenditorialità e l'adattabilità delle imprese ai cambiamenti

0 %

0 %

017

Servizi avanzati di sostegno alle PMI e a gruppi di PMI (compresi i servizi di gestione, marketing e progettazione)

0 %

0 %

018

Incubazione, sostegno a spin off, spin out e start-up

0 %

0 %

019

Sostegno ai poli di innovazione, anche tra imprese, organismi di ricerca e autorità pubbliche e reti di imprese a beneficio principalmente delle PMI

0 %

0 %

020

Processi di innovazione nelle PMI (processi, organizzazione, marketing, co-creazione, innovazione guidata dall'utente e dalla domanda)

0 %

0 %

021

Trasferimento di tecnologie e cooperazione tra le imprese, i centri di ricerca e il settore dell'istruzione superiore

0 %

0 %

022

Processi di ricerca e di innovazione, trasferimento di tecnologie e cooperazione tra imprese incentrate sull'economia a basse emissioni di carbonio, sulla resilienza e sull'adattamento ai cambiamenti climatici

100 %

40 %

023

Processi di ricerca e innovazione, trasferimento di tecnologie e cooperazione tra imprese incentrate sull'economia circolare

40 %

100 %

024

Efficienza energetica e progetti dimostrativi nelle PMI e misure di sostegno

40 %

40 %

024bis

Efficienza energetica e progetti dimostrativi nelle grandi imprese e misure di sostegno

40 %

40 %

024ter

Efficienza energetica e progetti dimostrativi nelle PMI o nelle grandi imprese e misure di sostegno conformemente ai criteri di efficienza energetica (3)

100 %

40%

025

Rinnovo della dotazione di alloggi sul piano dell'efficienza energetica, progetti dimostrativi e misure di sostegno

40 %

40 %

025bis

Rinnovo della dotazione di alloggi sul piano dell'efficienza energetica, progetti dimostrativi e misure di sostegno conformi ai criteri di efficienza energetica (4)

100 %

40%

025ter

Costruzione di nuovi edifici efficienti sotto il profilo energetico (5)

40 %

40%

026

Rinnovo di infrastrutture pubbliche sul piano dell'efficienza energetica e misure relative all'efficienza energetica per tali infrastrutture, progetti dimostrativi e misure di sostegno

40 %

40 %

026bis

Rinnovo della dotazione di alloggi sul piano dell'efficienza energetica, progetti dimostrativi e misure di sostegno conformemente ai criteri di efficienza energetica (6)

100 %

40%

027

Sostegno alle imprese che forniscono servizi che contribuiscono all'economia a basse emissioni di carbonio e alla resilienza ai cambiamenti climatici, comprese le misure di sensibilizzazione

100 %

40 %

028

Energia rinnovabile: energia eolica

100 %

40 %

029

Energia rinnovabile: solare

100 %

40 %

030

Energia rinnovabile: biomassa (7)

40 %

40 %

030bis

Energia rinnovabile: biomassa con elevate riduzioni di gas a effetto serra (8)

100 %

40%

031

Energia rinnovabile: marina

100 %

40 %

032

Altre energie rinnovabili (compresa l'energia geotermica)

100%

40 %

033

Sistemi energetici intelligenti (comprese le reti intelligenti e i sistemi TIC) e relativo stoccaggio

100%

40 %

034

Cogenerazione ad alto rendimento, teleriscaldamento e teleraffreddamento

40%

40 %

034bis0

Cogenerazione ad alto rendimento, teleriscaldamento efficiente e teleraffreddamento con basse emissioni del ciclo di vita (9)

100%

40%

034bis1

Sostituzione degli impianti di riscaldamento a carbone con impianti di riscaldamento a gas ai fini della mitigazione dei cambiamenti climatici

0%

0 %

034bis2

Distribuzione e trasporto di gas naturale in sostituzione del carbone

0%

0 %

035

Misure di adattamento ai cambiamenti climatici e prevenzione e gestione dei rischi connessi al clima: inondazioni (comprese le azioni di sensibilizzazione, la protezione civile, i sistemi e le infrastrutture di gestione delle catastrofi e gli approcci basati sugli ecosistemi)

100%

100 %

036

Misure di adattamento ai cambiamenti climatici e prevenzione e gestione dei rischi connessi al clima: incendi (comprese le azioni di sensibilizzazione, la protezione civile, i sistemi e le infrastrutture di gestione delle catastrofi e gli approcci basati sugli ecosistemi)

100%

100 %

037

Misure di adattamento ai cambiamenti climatici e prevenzione e gestione dei rischi connessi al clima: altri rischi, per esempio tempeste e siccità (comprese le azioni di sensibilizzazione, la protezione civile, i sistemi e le infrastrutture di gestione delle catastrofi e gli approcci basati sugli ecosistemi)

100%

100 %

038

Prevenzione e gestione dei rischi naturali non connessi al clima (come i terremoti) e dei rischi collegati alle attività umane (per esempio incidenti tecnologici), comprese le azioni di sensibilizzazione, la protezione civile, i sistemi e le infrastrutture per la gestione delle catastrofi e gli approcci basati sugli ecosistemi

0%

100 %

039

Fornitura di acqua per il consumo umano (infrastrutture di estrazione, trattamento, stoccaggio e distribuzione, misure di efficienza idrica, approvvigionamento di acqua potabile)

0%

100 %

039bis

Fornitura di acqua per il consumo umano (infrastrutture di estrazione, trattamento, stoccaggio e distribuzione, misure di efficienza idrica, approvvigionamento di acqua potabile) conformemente ai criteri di efficienza (10)

40%

100 %

040

Gestione delle risorse idriche e loro conservazione (compresa la gestione dei bacini idrografici, misure specifiche di adattamento ai cambiamenti climatici, riutilizzo, riduzione delle perdite)

40%

100 %

041

Raccolta e trattamento delle acque reflue

0%

100 %

041bis

Raccolta e trattamento delle acque reflue conformemente ai criteri di efficienza energetica (11)

40%

100 %

042

Gestione dei rifiuti domestici: misure di prevenzione, minimizzazione, smistamento, riutilizzo e riciclaggio

40%

100%

042bis

Gestione dei rifiuti domestici: gestione dei rifiuti residui

0%

100%

044

Gestione dei rifiuti industriali e commerciali: misure di prevenzione, minimizzazione, smistamento, riutilizzo e riciclaggio

40%

100 %

044bis

Gestione dei rifiuti industriali e commerciali: rifiuti residui e pericolosi

0%

100 %

045

Promozione dell'impiego di materiali riciclati come materie prime

0%

100 %

045bis

Utilizzo di materiali riciclati come materie prime conformemente ai criteri di efficienza (12)

100%

100 %

046

Recupero dei siti industriali e dei terreni contaminati

0%

100 %

046bis

Recupero dei siti industriali e dei terreni contaminati conformemente ai criteri di efficienza (13)

40%

100 %

047

Sostegno ai processi di produzione rispettosi dell'ambiente e all'efficienza delle risorse nelle PMI

40%

40 %

047bis

Sostegno ai processi di produzione rispettosi dell'ambiente e all'efficienza delle risorse nelle grandi imprese

40%

40 %

048

Misure per la qualità dell'aria e la riduzione del rumore

40%

100 %

049

Protezione, ripristino e uso sostenibile dei siti Natura 2000

40%

100 %

050

Tutela della natura e della biodiversità, patrimonio e risorse naturali, infrastrutture verdi e blu

40%

100 %

051

TIC: reti a banda larga ad altissima capacità (reti dorsali/di backhaul)

0%

0 %

052

TIC: reti a banda larga ad altissima capacità (accesso/linea locale con prestazioni equivalenti a un'installazione in fibra ottica fino al punto di distribuzione nel luogo servito per condomini)

0%

0 %

053

TIC: reti a banda larga ad altissima capacità (accesso/linea locale con prestazioni equivalenti a un'installazione in fibra ottica fino al punto di distribuzione nel luogo servito per singole abitazioni e uffici)

0%

0 %

054

TIC: reti a banda larga ad altissima capacità (accesso/linea locale con prestazioni equivalenti a un'installazione in fibra ottica fino alla stazione di base per comunicazioni senza fili avanzate)

0%

0 %

055

TIC: altre tipologie di infrastrutture TIC (compresi risorse/impianti informatici di grandi dimensioni, centri di dati, sensori e altri dispositivi wireless)

0%

0 %

055bis

TIC: altre tipologie di infrastrutture TIC (compresi risorse/impianti informatici di grandi dimensioni, centri di dati, sensori e altri dispositivi wireless) conformemente ai criteri di riduzione delle emissioni di gas a effetto serra o di efficienza energetica (2)

40%

0 %

056

Autostrade e strade di nuova costruzione o ristrutturate - rete centrale TEN-T (14)

0%

0 %

057

Autostrade e strade di nuova costruzione o ristrutturate - rete globale TEN-T

0%

0 %

058

Collegamenti stradali secondari alle reti e ai nodi stradali TEN-T di nuova costruzione o migliorati

0%

0 %

059

Altre strade di accesso nazionali, regionali e locali di nuova costruzione o ristrutturate

0%

0 %

060

Autostrade e strade ricostruite o ammodernate - rete centrale TEN-T

0%

0 %

061

Autostrade e strade ricostruite o ammodernate - rete globale TEN-T

0%

0 %

062

Altre strade ricostruite o ammodernate (autostrade, strade nazionali, regionali o locali)

0%

0 %

063

Digitalizzazione dei trasporti: trasporti stradali

0%

0 %

063bis

Digitalizzazione dei trasporti, se dedicata in parte alla riduzione delle emissioni di gas a effetto serra: trasporti stradali

40%

0%

064

Linee ferroviarie di nuova costruzione o ristrutturate- rete centrale TEN-T

100%

40 %

065

Linee ferroviarie di nuova costruzione o ristrutturate- rete globale TEN-T

100%

40 %

066

Altre linee ferroviarie di nuova costruzione o ristrutturate

40%

40 %

066bis

Altre linee ferroviarie di nuova costruzione o ristrutturate – elettriche/a zero emissioni (15)

100%

40%

067

Linee ferroviarie ricostruite o ammodernate - rete centrale TEN-T

100%

40 %

068

Linee ferroviarie ricostruite o ammodernate - rete globale TEN-T

100%

40 %

069

Altre linee ferroviarie ricostruite o ammodernate

40%

40 %

069bis

Altre ferrovie ricostruite o modernizzate — emissioni elettriche/zero emissioni (15)

100%

40%

070

Digitalizzazione dei trasporti: trasporto ferroviario

40%

0 %

071

Sistema europeo di gestione del traffico ferroviario (ERTMS)

40%

40 %

072

Infrastrutture ferroviarie mobili

0%

40 %

072bis

Infrastrutture ferroviarie mobili a zero emissioni/elettriche (16)

100%

40%

073

Infrastrutture di trasporto urbano pulito (17)

100%

40 %

074

Materiale rotabile di trasporto urbano pulito (18)

100%

40 %

075

Infrastrutture ciclistiche

100%

100 %

076

Digitalizzazione dei trasporti urbani

0%

0 %

076bis

Digitalizzazione dei trasporti, se dedicata in parte alla riduzione delle emissioni di gas a effetto serra: trasporto urbano

40%

0%

077

Infrastrutture per combustibili alternativi (19)

100%

40 %

078

Trasporti multimodali (TEN-T)

40%

40 %

079

Trasporto multimodale (non urbano)

40%

40 %

080

Porti marittimi (TEN-T)

0%

0 %

080bis

Porti marittimi (TEN-T), esclusi gli impianti dedicati al trasporto di combustibili fossili

40%

0%

081

Altri porti marittimi

0%

0 %

081bis

Altri porti marittimi, esclusi gli impianti dedicati al trasporto di combustibili fossili

40%

0%

082

Vie navigabili interne e porti (TEN-T)

0%

0 %

082bis

Vie navigabili interne e porti (TEN-T) esclusi gli impianti dedicati al trasporto di combustibili fossili

40%

0%

083

Vie navigabili interne e porti (regionali e locali)

0%

0 %

083bis0

Vie navigabili interne e porti (regionali e locali) esclusi gli impianti dedicati al trasporto di combustibili fossili

40%

0%

083bis1

Sistemi di sicurezza e di gestione del traffico aereo, per gli aeroporti esistenti

0%

0 %

084

Digitalizzazione dei trasporti: altri modi di trasporto

0%

0 %

084bis

Digitalizzazione dei trasporti, se dedicata in parte alla riduzione delle emissioni di gas a effetto serra: altri modi di trasporto

40%

0%

085

Infrastrutture per l'educazione e la cura della prima infanzia

0%

0 %

086

Infrastrutture per l'istruzione primaria e secondaria

0%

0 %

087

Infrastrutture per l'istruzione terziaria

0%

0 %

088

Infrastrutture per l'istruzione e la formazione professionale e l'apprendimento per gli adulti

0%

0 %

089

Infrastrutture abitative destinate ai migranti, ai rifugiati e alle persone che fanno domanda di protezione internazionale o che godono di protezione internazionale

0%

0 %

090

Infrastrutture abitative destinate ai migranti (diversi dai rifugiati e dalle persone che fanno domanda di protezione internazionale o che godono di protezione internazionale)

0%

0 %

091

Altre infrastrutture sociali che contribuiscono all'inclusione sociale nella comunità

0%

0 %

092

Infrastrutture per la sanità

0%

0 %

093

Attrezzature sanitarie

0%

0 %

094

Beni mobili per la salute

0%

0 %

095

Digitalizzazione delle cure sanitarie

0%

0%

096

Infrastrutture di accoglienza temporanea per migranti, rifugiati e persone che fanno domanda di protezione internazionale o che godono di protezione internazionale

0%

0 %

097

Misure volte a migliorare l'accesso al mercato del lavoro

0%

0 %

098

Misure volte a promuovere l'accesso all'occupazione dei disoccupati di lunga durata

0%

0 %

099

Sostegno specifico per l'occupazione giovanile e l'integrazione socio-economica dei giovani

0%

0 %

100

Sostegno al lavoro autonomo e all’avvio di imprese

0%

0 %

101

Sostegno all'economia sociale e alle imprese sociali

0%

0 %

102

Misure volte a modernizzare e rafforzare le istituzioni e i servizi del mercato del lavoro per valutare e anticipare le competenze necessarie e per garantire assistenza e sostegno tempestivi e mirati

0%

0 %

103

Sostegno all'incontro della domanda e dell'offerta e alle transizioni

0%

0 %

104

Sostegno alla mobilità dei lavoratori

0%

0 %

105

Misure volte a promuovere la partecipazione delle donne al mercato del lavoro e a ridurre la segregazione di genere nel mercato del lavoro

0%

0 %

106

Misure volte a promuovere l'equilibrio tra vita professionale e vita privata, compreso l'accesso all'assistenza all'infanzia e alle persone non autosufficienti

0%

0 %

107

Misure volte a creare ambienti di lavoro sani e adeguati, attenti ai rischi per la salute e che promuovano l'attività fisica

0%

0 %

108

Sostegno allo sviluppo di competenze digitali

0%

0 %

109

Sostegno per l'adattamento al cambiamento da parte di lavoratori, imprese e imprenditori

0%

0 %

110

Misure volte a incoraggiare l'invecchiamento attivo e in buona salute

0%

0 %

111

Sostegno all'educazione e alla cura della prima infanzia (infrastrutture escluse)

0%

0 %

112

Sostegno all'istruzione primaria e secondaria (infrastrutture escluse)

0%

0 %

113

Sostegno all'istruzione terziaria (infrastrutture escluse)

0%

0 %

114

Sostegno all'istruzione degli adulti (infrastrutture escluse)

0%

0 %

115

Misure volte a promuovere le pari opportunità e la partecipazione attiva alla società

0%

0 %

116

Percorsi di integrazione e reinserimento nel mondo del lavoro per i soggetti svantaggiati

0%

0 %

117

Misure volte a migliorare l'accesso dei gruppi emarginati (come i rom) all'istruzione e all'occupazione e a promuoverne l'inclusione sociale

0%

0 %

118

Sostegno alle organizzazioni della società civile che operano nelle comunità emarginate come i rom

0%

0 %

119

Azioni specifiche per aumentare la partecipazione dei cittadini di paesi terzi all'occupazione

0%

0 %

120

Misure volte all'integrazione sociale dei cittadini di paesi terzi

0%

0 %

121

Misure volte a rafforzare l'accesso paritario e tempestivo a servizi di qualità, sostenibili e abbordabili

0%

0 %

122

Misure volte a rafforzare l'offerta di servizi di assistenza familiare e di prossimità

0%

0 %

123

Misure volte a migliorare l'accessibilità, l'efficacia e la resilienza dei sistemi sanitari (infrastrutture escluse)

0%

0 %

124

Misure volte a migliorare l'accesso all'assistenza a lungo termine (infrastrutture escluse)

0%

0 %

125

Misure volte a modernizzare i sistemi di protezione sociale, compresa la promozione dell'accesso alla protezione sociale

0%

0 %

126

Misure volte a promuovere l'integrazione sociale delle persone a rischio di povertà o di esclusione sociale, compresi gli indigenti e i bambini

0%

0 %

127

Misure contro la deprivazione materiale mediante assistenza con prodotti alimentari e/o materiali per gli indigenti, comprese misure di accompagnamento

0%

0 %

128

Protezione, sviluppo e promozione dei beni turistici pubblici e dei servizi turistici

0%

0 %

129

Protezione, sviluppo e promozione del patrimonio culturale e dei servizi culturali

0%

0 %

130

Protezione, sviluppo e promozione del patrimonio naturale e dell'ecoturismo diversi dai siti Natura 2000

0%

100 %

131

Riqualificazione materiale e sicurezza degli spazi pubblici

0%

0 %

131bis

Iniziative di sviluppo territoriale, compresa la preparazione di strategie territoriali

0%

0 %

132

Sviluppo delle capacità delle autorità di programma e degli organismi coinvolti nell'attuazione dei fondi

0%

0 %

133

Rafforzamento della cooperazione con i partner sia all'interno sia al di fuori dello Stato membro

0%

0 %

134

Finanziamenti incrociati nel quadro del FESR (sostegno alle azioni di tipo FSE necessarie a garantire l'attuazione della componente FESR dell'operazione e a essa direttamente collegate)

0%

0 %

135

Rafforzamento della capacità istituzionale delle autorità pubbliche e delle parti interessate per attuare progetti di cooperazione territoriale e iniziative in contesti transfrontalieri, transnazionali, marittimi e interregionali

0%

0 %

135 bis

Interreg: gestione dei valichi di frontiera, mobilità e gestione della migrazione

0%

0 %

136

Regioni ultraperiferiche: compensazione dei costi supplementari dovuti a problemi di accessibilità e frammentazione territoriale

0%

0 %

137

Regioni ultraperiferiche: interventi specifici destinati a compensare i costi supplementari dovuti alle dimensioni del mercato

0%

0 %

138

Regioni ultraperiferiche: sostegno destinato a compensare i costi supplementari dovuti alle condizioni climatiche e alle difficoltà di soccorso

40%

40 %

139

Regioni ultraperiferiche: aeroporti

0%

0 %

140

Informazione e comunicazione

0%

0 %

141

Preparazione, attuazione, sorveglianza e controllo

0%

0 %

142

Valutazione e studi, raccolta dati

0%

0 %

143

Rafforzamento della capacità delle autorità dello Stato membro, dei beneficiari e dei partner pertinenti

0%

0 %

01

Contribuire alle competenze e all'occupazione verdi e all'economia verde

100%

 

(1)   

Le grandi imprese sono tutte le imprese diverse dalle PMI, comprese le piccole imprese a media capitalizzazione.

(2)   

Se l'obiettivo della misura è che l'attività deve trattare o raccogliere dati per consentire riduzioni delle emissioni di gas a effetto serra che si traducono in dimostrate riduzioni sostanziali delle emissioni di gas a effetto serra durante il ciclo di vita. Se l'obiettivo della misura impone ai centri dati di conformarsi al «Codice di condotta europeo sull'efficienza energetica dei centri di dati».

(3)   

a) Se l'obiettivo della misura è conseguire, in media, almeno una ristrutturazione di livello medio quale definita nella raccomandazione della Commissione sulla ristrutturazione degli edifici (UE) 2019/786 o b) conseguire, in media, una riduzione di almeno il 30 % delle emissioni dirette e indirette di gas a effetto serra rispetto alle emissioni ex ante.

(4)   

Se l'obiettivo della misura è conseguire, in media, almeno una ristrutturazione di livello medio quale definita nella raccomandazione (UE) 2019/78 della Commissione sulla ristrutturazione degli edifici. La ristrutturazione degli edifici include anche le infrastrutture ai sensi dei campi d'intervento da 85 a 92.

(5)   

Se l'obiettivo delle misure riguarda la costruzione di nuovi edifici con una domanda energetica primaria inferiore di almeno il 20 % rispetto al requisito degli edifici a energia quasi zero (edifici a energia quasi zero, direttive nazionali). La costruzione di nuovi edifici efficienti sotto il profilo energetico include anche le infrastrutture ai sensi dei campi d'intervento da 85 a 92.

(6)   

Se l'obiettivo della misura è a) conseguire, in media, almeno una ristrutturazione di livello medio quale definita nella raccomandazione (UE) 2019/786 della Commissione sulla ristrutturazione degli edifici o b) conseguire, in media, una riduzione di almeno il 30 % delle emissioni dirette e indirette di gas a effetto serra rispetto alle emissioni ex ante. La ristrutturazione degli edifici è intesa anche a includere infrastrutture ai sensi dei campi d'intervento da 85 a 92.

(7)   

Se l'obiettivo della misura riguarda la produzione di energia elettrica o termica a partire da biomassa, in linea con la direttiva (UE) 2018/2001 del Parlamento europeo e del Consiglio dell'11 dicembre 2018, sulla promozione dell'uso dell'energia da fonti rinnovabili (GU L 328 del 21.12.2018, pag. 82).

(8)   

Se l'obiettivo della misura riguarda la produzione di energia elettrica o termica a partire da biomassa, in linea con la direttiva (UE) 2018/2001; e se l'obiettivo della misura è conseguire nell'impianto una riduzione di almeno l'80 % delle emissioni di gas a effetto serra grazie all'uso della biomassa in relazione alla metodologia di riduzione dei gas a effetto serra e al relativo combustibile fossile di riferimento di cui all'allegato VI della direttiva (UE) 2018/2001. Se l'obiettivo della misura riguarda la produzione di biocombustibile a partire da biomassa, in linea con la direttiva (UE) 2018/2001; e se l'obiettivo della misura è conseguire nell'impianto una riduzione di almeno il 65% delle emissioni di gas a effetto serra grazie all'uso della biomassa a tal fine in relazione alla metodologia di riduzione dei gas a effetto serra e al relativo combustibile fossile di riferimento di cui all'allegato V della direttiva (UE) 2018/2001.

(9)   

Nel caso della cogenerazione ad alto rendimento, se l'obiettivo della misura è ottenere emissioni nel ciclo di vita inferiori a 100 gCO2e/kWh o riscaldamento/raffreddamento ottenuto a partire dal calore di scarto. Nel caso del teleriscaldamento/teleraffreddamento, se l'infrastruttura associata segue la direttiva 2012/27/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 ottobre 2012, sull'efficienza energetica, che modifica le direttive 2009/125/CE e 2010/30/UE e abroga le direttive 2004/8/CE e 2006/32/CE (GU L 315 del 14.11.2012, pag. 1) o se l'infrastruttura esistente è ristrutturata per soddisfare la definizione di teleriscaldamento e teleraffreddamento efficienti, o se il progetto è un sistema pilota avanzato (sistemi di controllo e di gestione dell'energia, Internet degli oggetti) o porta a un regime di riduzione della temperatura nel sistema di teleriscaldamento e teleraffreddamento.

(10)   

Se l'obiettivo della misura è far sì che il sistema costruito abbia un consumo energetico medio ≤ 0,5 kWh o un indice di perdita dell'infrastruttura (ILI) ≤ 1.5 e che l'attività di ristrutturazione riduca il consumo energetico medio di oltre il 20 % o diminuisca la perdita di oltre il 20 %.

(11)   

Se l'obiettivo della misura è che il sistema completo di trattamento delle acque reflue costruito abbia un consumo netto di energia pari a zero o che il rinnovo del sistema completo per le acque reflue comporti una riduzione del consumo energetico medio di almeno il 10 % (esclusivamente mediante misure di efficienza energetica e non mediante cambiamenti materiali o di carico).

(12)   

Se l'obiettivo della misura è convertire almeno il 50 %, in peso, dei rifiuti non pericolosi sottoposti a raccolta differenziata in materie prime secondarie.

(13)   

Se l'obiettivo della misura è trasformare i siti industriali e i terreni contaminati in un pozzo naturale di assorbimento del carbonio.

(14)   

Per i campi d'intervento da 56 a 62, i campi d'intervento 73, 74 e 77 possono essere utilizzati per elementi delle misure relative agli interventi sui combustibili alternativi, compresa la ricarica dei veicoli elettrici, o sui trasporti pubblici.

(15)   

Se l'obiettivo della misura riguarda i binari elettrificati e i sottosistemi associati o se esiste un piano di elettrificazione o se è idoneo all'uso da parte di treni a zero emissioni di gas di scarico entro 10 anni.

(16)   

Si applica anche ai treni bimodali.

(17)   

Per infrastrutture di trasporto urbano pulite si intendono le infrastrutture che consentono il funzionamento di materiale rotabile a emissioni zero.

(18)   

Il materiale rotabile di trasporto urbano pulito si riferisce al materiale rotabile a emissioni zero.

(19)   

Se l'obiettivo della misura è in linea con la direttiva (UE) 2018/2001.




ALLEGATO VII

Metodologia per la marcatura digitale nell'ambito del dispositivo

Metodologia per la marcatura digitale:

Tabella degli interventi



Code

Campo di intervento e tipo di intervento (1)

Coefficiente per il calcolo del sostegno alla transizione digitale

 

Campo di intervento 1: connettività

Dimensione DESI 1: connettività

 

051

Reti a banda larga ad altissima capacità (reti dorsali/di backhaul) (2)

100%

052

Reti a banda larga ad altissima capacità (accesso/linea locale con prestazioni equivalenti a un'installazione in fibra ottica fino al punto di distribuzione nel luogo servito per condomini)

100%

053

Reti a banda larga ad altissima capacità (accesso/linea locale con prestazioni equivalenti a un'installazione in fibra ottica fino al punto di distribuzione nel luogo servito per singole abitazioni e uffici)

100%

054

Reti a banda larga ad altissima capacità (reti dorsali/di backhaul) (accesso/linea locale con prestazioni equivalenti a un'installazione in fibra ottica fino alla stazione di base per comunicazioni senza fili avanzate) (3)

100%

054bis

Copertura della rete 5G, compresa la fornitura ininterrotta di connettività lungo i percorsi di trasporto; connettività Gigabit (reti che offrono almeno 1 Gbps in download e in upload) per i fattori socioeconomici, quali scuole, nodi di trasporto e principali fornitori di servizi pubblici

100%

054ter

Connettività mobile dei dati con un'ampia copertura territoriale

100%

 

Campo di intervento 2: investimenti connessi al digitale a favore della R&S:

«Il settore delle TIC nell'UE e le sue prestazioni in materia di R&S»

 

009bis

Investimenti in attività di R&I connesse al digitale (compresi i centri di ricerca di eccellenza, la ricerca industriale, lo sviluppo sperimentale, gli studi di fattibilità, l'acquisizione di attività fisse o immateriali per attività di R&I connesse al digitale)

100%

 

Campo di intervento 3: capitale umano

Dimensione DESI 2: capitale umano

 

012

Applicazioni e servizi e informatici per le competenze digitali e l'inclusione digitale (4)

100%

016

Sviluppo delle competenze per la specializzazione intelligente, la transizione industriale, l'imprenditorialità e l'adattabilità delle imprese ai cambiamenti

40%

108

Sostegno allo sviluppo di competenze digitali (5)

100%

099

Sostegno specifico per l'occupazione giovanile e l'integrazione socio-economica dei giovani

40%

100

Sostegno al lavoro autonomo e all’avvio di imprese

40%

 

Campo di intervento 4: servizi pubblici digitali ed ecosistemi digitali locali

Dimensione DESI 5: Servizi pubblici digitali

 

011

Soluzioni TIC, servizi elettronici, applicazioni per l'amministrazione (6)

100%

011bis

Soluzioni TIC, servizi elettronici, applicazioni per l'amministrazione conformemente ai criteri di riduzione delle emissioni di gas a effetto serra o di efficienza energetica (7)

100%

011ter

Applicazione del regime europeo di identità digitale per uso pubblico e privato

100%

013

Applicazioni e servizi e informatici di assistenza sanitaria online (compresi l'e-Care, Internet delle cose per l'attività fisica e la domotica per categorie deboli)

100%

095

Digitalizzazione delle cure sanitarie

100%

063

Digitalizzazione dei trasporti: trasporti stradali

100%

063bis

Digitalizzazione dei trasporti, se dedicata in parte alla riduzione delle emissioni di gas a effetto serra: trasporti stradali

100%

070

Digitalizzazione dei trasporti: trasporto ferroviario

100%

071

Sistema europeo di gestione del traffico ferroviario (ERTMS)

100%

076

Digitalizzazione dei trasporti urbani

100%

076bis

Digitalizzazione dei trasporti, se dedicata in parte alla riduzione delle emissioni di gas a effetto serra: trasporto urbano

100%

084

Digitalizzazione dei trasporti: altri modi di trasporto

100%

084bis

Digitalizzazione dei trasporti, se dedicata in parte alla riduzione delle emissioni di gas a effetto serra: altri modi di trasporto

100%

033

Sistemi energetici intelligenti (comprese le reti intelligenti e i sistemi TIC) e relativo stoccaggio

40%

011quater

Digitalizzazione dei sistemi giudiziari

100%

 

Campo di intervento 5: Digitalizzazione delle imprese

Dimensione DESI 4: Integrazione di tecnologie digitali.

 

010

Digitalizzazione delle PMI (compreso il commercio elettronico, l'e-business e i processi aziendali in rete, i poli di innovazione digitale, i laboratori viventi, gli imprenditori del web, le start-up nel settore delle TIC e il B2B)

100%

010bis

Digitalizzazione delle grandi imprese (compreso il commercio elettronico, l'e-business e i processi aziendali in rete, i poli di innovazione digitale, i laboratori viventi, gli imprenditori del web, le start-up nel settore delle TIC e il B2B)

100%

010ter

Digitalizzazione delle PMI o delle grandi imprese (compreso il commercio elettronico, l'e-business e i processi aziendali in rete, i poli di innovazione digitale, i laboratori viventi, gli imprenditori del web, le start-up nel settore delle TIC e il B2B) conformi ai criteri di riduzione delle emissioni di gas a effetto serra o di efficienza energetica (7)

100%

014

Infrastrutture commerciali per le PMI (compresi i parchi e i siti industriali) (8)

40%

015

Sviluppo dell'attività delle PMI e internazionalizzazione, compresi gli investimenti produttivi (8)

40%

017

Servizi avanzati di sostegno alle PMI e a gruppi di PMI (compresi i servizi di gestione, marketing e progettazione) (8)

40%

018

Incubazione, sostegno a spin off, spin out e start-up (8)

40%

019

Sostegno ai poli di innovazione, anche tra imprese, organismi di ricerca e autorità pubbliche e reti di imprese a beneficio principalmente delle PMI (8) (9)

40%

020

Processi di innovazione nelle PMI (processi, organizzazione, marketing, co-creazione, innovazione guidata dall'utente e dalla domanda) (8)

40%

021

Trasferimento di tecnologie e cooperazione tra le imprese, i centri di ricerca e il settore dell'istruzione superiore (8)

40%

021bis

Sostegno alla produzione e alla distribuzione di contenuti digitali

100%

 

Campo di intervento 6: Investimenti nelle capacità digitali e nella diffusione di tecnologie avanzate

Dimensione DESI 4: Integrazione delle tecnologie digitali + raccolta di dati ad hoc

 

055

Altre tipologie di infrastrutture TIC (compresi risorse/impianti informatici di grandi dimensioni, centri di dati, sensori e altri dispositivi wireless)

100%

055bis

Altre tipologie di infrastrutture TIC (compresi risorse/impianti informatici di grandi dimensioni, centri di dati, sensori e altri dispositivi wireless) conformemente ai criteri di riduzione delle emissioni di gas a effetto serra o di efficienza energetica. (7)

100%

021ter

Sviluppo di servizi e strutture di supporto altamente specializzati per le amministrazioni pubbliche e le imprese (centri nazionali di competenza per il calcolo ad alte prestazioni, centri informatici, strutture di sperimentazione e prova dell'IA, blockchain, Internet degli oggetti, ecc.)

100%

021quater

Investimenti in tecnologie avanzate quali: capacità di calcolo ad alte prestazioni e di calcolo quantistico/capacità di comunicazione quantistica (compresa la crittografia quantistica); progettazione, produzione e integrazione dei sistemi di microelettronica; la prossima generazione di dati, cloud e capacità europee all'avanguardia (infrastrutture, piattaforme e servizi); realtà virtuale e aumentata, Deeptech e altre tecnologie digitali avanzate. Investimenti volti a garantire la sicurezza della catena di approvvigionamento digitale.

100%

021quinquies

Sviluppo e diffusione di tecnologie, misure e strutture di supporto per la cibersicurezza per gli utenti del settore pubblico e privato.

100%

 

Campo di intervento 7: Rendere più verde il settore digitale

 

027bis

Investimenti in tecnologie, competenze, infrastrutture e soluzioni che migliorino l'efficienza energetica e garantiscano la neutralità climatica dei centri e delle reti di dati.

100%

(1)   

La descrizione degli interventi nella presente tabella non pregiudica il rispetto delle norme in materia di concorrenza, in particolare per garantire che gli interventi non escludano gli investimenti privati.

(2)   

Compresi i cavi sottomarini all'interno e tra gli Stati membri e tra l'Unione e i paesi terzi.

(3)   

Comprese le reti 5G e 6G.

(4)   

Sono compresi: misure a sostegno della digitalizzazione degli istituti di istruzione e formazione (compresi gli investimenti nelle infrastrutture informatiche e di comunicazione), anche per l'istruzione e la formazione professionale e la formazione degli adulti.

(5)   

Si riferisce alle competenze digitali a tutti i livelli e comprende: programmi di istruzione altamente specializzati per formare specialisti digitali (o, programmi incentrati sulla tecnologia); formazione degli insegnanti, sviluppo di contenuti digitali a fini educativi e pertinenti capacità organizzative. Ciò comprende anche misure e programmi volti a migliorare le competenze digitali di base.

(6)   

Compreso l'uso di tecnologie avanzate (come il calcolo ad alte prestazioni, la cibersicurezza o l'intelligenza artificiale) per i servizi pubblici e il processo decisionale e l'interoperabilità delle infrastrutture e dei servizi pubblici digitali (regionali, nazionali e transfrontalieri).

(7)   

Se l'obiettivo della misura è che l'attività debba trattare o raccogliere dati per consentire riduzioni delle emissioni di gas a effetto serra che si traducono in dimostrate riduzioni sostanziali delle emissioni di gas a effetto serra durante il ciclo di vita. Se l'obiettivo della misura impone ai centri dati di conformarsi al «Codice di condotta europeo sull'efficienza energetica dei centri di dati».

(8)   

Il coefficente digitale del 40% dovrebbe essere applicato solo quando l'intervento si concentra su elementi direttamente collegati alla digitalizzazione delle imprese, tra cui, per esempio, prodotti digitali, risorse TIC, ecc.

(9)   

Compresi gli enti economici sociali.



( 1 ) Regolamento (CE) n. 1466/97 del Consiglio, del 7 luglio 1997, per il rafforzamento della sorveglianza delle posizioni di bilancio nonché della sorveglianza e del coordinamento delle politiche economiche (GU L 209 del 2.8.1997, pag. 1).

( 2 ) Regolamento (UE, Euratom) 2020/2092 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 dicembre 2020, relativo a un regime generale di condizionalità per la tutela del bilancio dell'Unione (GU L 433I del 22.12.2020, pag. 1).

( 3 ) Regolamento (CE) n. 1467/97 del Consiglio, del 7 luglio 1997, per l'accelerazione e il chiarimento delle modalità di attuazione della procedura per i disavanzi eccessivi (GU L 209 del 2.8.1997, pag. 6).

( 4 ) Direttiva 2003/87/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 13 ottobre 2003, che istituisce un sistema per lo scambio di quote di emissioni dei gas a effetto serra nell'Unione e che modifica la direttiva 96/61/CE del Consiglio (GU L 275 del 25.10.2003, pag. 32).

( 5 ) Regolamento (UE) 2021/1755 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 6 ottobre 2021, che istituisce la riserva di adeguamento alla Brexit (GU L 357 dell'8.10.2021, pag. 1).

( 6 ) Direttiva (UE) 2015/849 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 20 maggio 2015, relativa alla prevenzione dell'uso del sistema finanziario a fini di riciclaggio o finanziamento del terrorismo, che modifica il regolamento (UE) n. 648/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio e che abroga la direttiva 2005/60/CE del Parlamento europeo e del Consiglio e la direttiva 2006/70/CE della Commissione (GU L 141 del 5.6.2015, pag. 73).

( 7 ) Tutti i dati contenuti nel regolamento provengono da Eurostat; ultimo aggiornamento: maggio 2020 per i dati storici.

( 8 ) Tutti i dati contenuti nel presente regolamento provengono da Eurostat. Ultimo aggiornamento del 20 settembre 2022 per i dati storici utilizzati per l'applicazione del criterio di ripartizione di cui al presente allegato. I combustibili fossili comprendono i combustibili fossili solidi, i gas artificiali, la torba e i prodotti a base di torba, lo scisto bituminoso e le sabbie bituminose, il petrolio e i prodotti petroliferi (esclusa la parte di biocarburante), il gas naturale e i rifiuti non rinnovabili.

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