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Document 02019D0570-20191120

Consolidated text: Decisione di esecuzione (UE) 2019/570 della Commissione, dell'8 aprile 2019, recante modalità d'esecuzione della decisione n. 1313/2013/UE del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda i mezzi di rescEU e che modifica la decisione di esecuzione 2014/762/UE della Commissione [notificata con il numero C(2019) 2644] (Testo rilevante ai fini del SEE)Testo rilevante ai fini del SEE

ELI: http://data.europa.eu/eli/dec_impl/2019/570/2019-11-20

02019D0570 — IT — 20.11.2019 — 001.002


Il presente testo è un semplice strumento di documentazione e non produce alcun effetto giuridico. Le istituzioni dell’Unione non assumono alcuna responsabilità per i suoi contenuti. Le versioni facenti fede degli atti pertinenti, compresi i loro preamboli, sono quelle pubblicate nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea e disponibili in EUR-Lex. Tali testi ufficiali sono direttamente accessibili attraverso i link inseriti nel presente documento

►B

DECISIONE DI ESECUZIONE (UE) 2019/570 DELLA COMMISSIONE

dell'8 aprile 2019

recante modalità d'esecuzione della decisione n. 1313/2013/UE del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda i mezzi di rescEU e che modifica la decisione di esecuzione 2014/762/UE della Commissione

[notificata con il numero C(2019) 2644]

(Testo rilevante ai fini del SEE)

(GU L 099 del 10.4.2019, pag. 41)

Modificata da:

 

 

Gazzetta ufficiale

  n.

pag.

data

►M1

DECISIONE DI ESECUZIONE (UE) 2019/1930 DELLA COMMISSIONE Testo rilevante ai fini del SEE del 18 novembre 2019

  L 299

55

20.11.2019


Rettificata da:

►C1

Rettifica, GU L 303, 25.11.2019, pag.  38 (2019/1930)




▼B

DECISIONE DI ESECUZIONE (UE) 2019/570 DELLA COMMISSIONE

dell'8 aprile 2019

recante modalità d'esecuzione della decisione n. 1313/2013/UE del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda i mezzi di rescEU e che modifica la decisione di esecuzione 2014/762/UE della Commissione

[notificata con il numero C(2019) 2644]

(Testo rilevante ai fini del SEE)



Articolo 1

Oggetto

La presente decisione stabilisce le modalità d'esecuzione della decisione n. 1313/2013/UE per quanto riguarda:

(a) 

la composizione iniziale di rescEU in termini di mezzi e i suoi requisiti di qualità;

▼M1

(b) 

il finanziamento dei mezzi durante il periodo di transizione di cui all’articolo 35 della decisione n. 1313/2013/UE;

▼M1

(c) 

costi totali stimati per le risorse di rescEU per l’evacuazione medica con mezzi aerei;

(d) 

costi totali stimati per le risorse di rescEU in materia di squadre mediche di emergenza (EMT) di tipo 3.

Articolo 1 bis

Definizioni

Ai fini della presente decisione si applicano le seguenti definizioni:

(1) 

«evacuazione medica con mezzi aerei (“Medevac”)», una capacità di risposta utilizzabile per l’evacuazione con mezzi aerei di pazienti affetti da malattie sia altamente infettive sia non infettive, ad esempio pazienti che necessitano di terapie intensive, pazienti che devono essere immobilizzati durante il trasporto in barella oppure solo leggermente feriti.

(2) 

«EMT di tipo 3», squadre mediche di emergenza pronte a essere mobilitate, formate da personale medico e altro personale chiave, addestrate e attrezzate per il trattamento di pazienti vittime di catastrofi, in grado di fornire assistenza ospedaliera e chirurgica complessa, comprese terapie intensive;

▼B

Articolo 2

Composizione iniziale di rescEU

▼M1

1.  rescEU è composto da:

— 
mezzi aerei per combattere gli incendi boschivi,
— 
risorse per l’evacuazione medica con mezzi aerei,
— 
risorse per squadre mediche di emergenza.

2.  I mezzi di cui al paragrafo 1 comprendono:

(a) 

aeromobili per combattere gli incendi boschivi;

(b) 

elicotteri per combattere gli incendi boschivi;

(c) 

mezzi aerei per l’evacuazione medica di pazienti altamente infettivi;

(d) 

mezzi aerei per l’evacuazione medica di vittime di catastrofi;

(e) 

squadre mediche di emergenza (EMT) di tipo 3: trattamento dei pazienti trasferiti.;

▼B

3.  I requisiti di qualità per i mezzi di cui al paragrafo 2 sono specificati nell'allegato.

Articolo 3

Disposizioni finanziarie per i mezzi di rescEU di cui all'articolo 35 della decisione n. 1313/2013/UE

1.  La Commissione definisce nel suo programma di lavoro annuale i criteri per la concessione di sovvenzioni dirette a copertura dei costi di cui all'articolo 35 della decisione n. 1313/2013/UE necessari per garantire un rapido accesso a mezzi corrispondenti a quelli di cui all'articolo 2.

2.  I costi di cui all'articolo 35 della decisione n. 1313/2013/UE includono i costi di messa a disposizione tra cui, ove pertinente, i costi connessi alla manutenzione, al personale, alla formazione, compresa quella dell'equipaggio e del personale tecnico, allo stoccaggio e all'assicurazione e gli altri costi necessari per garantire l'effettiva disponibilità di questi mezzi.

▼M1

Articolo 3 bis

Costi totali stimati delle risorse di rescEU per l’evacuazione medica con mezzi aerei

1.  Nel calcolo dei costi totali stimati delle risorse di rescEU per l’evacuazione medica con mezzi aerei si tiene conto di tutte le categorie di costi di cui all’allegato I BIS della decisione n. 1313/2013/UE.

2.  I costi totali stimati per la categoria di cui al punto 1 dell’allegato I BIS della decisione n. 1313/2013/UE per le risorse per l’evacuazione medica con mezzi aerei di pazienti altamente infettivi e di vittime di catastrofi sono calcolati sulla base dei prezzi di mercato al momento dell’acquisto, affitto o noleggio a norma dell’articolo 12, paragrafo 3, della decisione n. 1313/2013/UE. Quando gli Stati membri acquistano, affittano o noleggiano risorse per rescEU, essi forniscono alla Commissione le prove documentali dei prezzi reali di mercato, oppure prove equivalenti qualora non vi siano prezzi di mercato di alcuni componenti di tali risorse.

3.  I costi totali stimati per le categorie di cui ai punti da 2 a 8 dell’allegato I BIS della decisione n. 1313/2013/UE per le risorse destinate all’evacuazione medica con mezzi aerei di pazienti altamente infettivi e di vittime di catastrofi sono calcolati almeno una volta nel periodo di ciascun quadro finanziario pluriennale, tenendo conto delle informazioni a disposizione della Commissione, tra cui i dati relativi all’inflazione. Tali costi sono utilizzati dalla Commissione per fornire un’assistenza finanziaria annua.

4.  I costi totali stimati di cui ai paragrafi 2 e 3 sono calcolati quando almeno uno Stato membro esprime interesse per l’acquisto, l’affitto o il noleggio di tale risorsa rescEU.

Articolo 3 ter

Costi totali stimati per squadre mediche di emergenza (EMT) di tipo 3 facenti parte delle risorse di rescEU

1.  Tutte le categorie di costi di cui all’allegato I BIS della decisione n. 1313/2013/UE sono prese in conto per il calcolo dei costi totali stimati delle risorse delle squadre mediche di emergenza di tipo 3 - trattamento dei pazienti trasferiti.

2.  I costi totali stimati per squadre mediche di emergenza di tipo 3 - trattamento dei pazienti trasferiti e pertinenti alla categoria di costi di cui al punto 1 dell’allegato I BIS della decisione n. 1313/2013/UE, sono calcolati sulla base dei prezzi di mercato al momento dell’acquisto, affitto o noleggio a norma dell’articolo 12, paragrafo 3, della decisione n. 1313/2013/UE. Quando gli Stati membri acquistano, affittano o noleggiano risorse per rescEU, essi forniscono alla Commissione le prove documentali dei prezzi reali di mercato, oppure prove equivalenti qualora non vi siano prezzi di mercato di alcuni componenti di tali risorse.

3.  I costi totali stimati per squadre mediche di emergenza di tipo 3 - trattamento dei pazienti trasferiti e pertinenti alle categorie di costi di cui ai punti da 2 a 8 dell’allegato I BIS della decisione n. 1313/2013/UE sono calcolati almeno una volta nel periodo di ciascun quadro finanziario pluriennale, tenendo conto delle informazioni a disposizione della Commissione, tra cui i dati relativi all’inflazione. Tali costi sono utilizzati dalla Commissione per fornire un’assistenza finanziaria annua.

4.  I costi totali stimati di cui ai paragrafi 2 e 3 sono calcolati quando almeno uno Stato membro esprime interesse per l’acquisto, l’affitto o il noleggio di tale risorsa rescEU.

▼B

Articolo 4

Modifica della decisione di esecuzione 2014/762/UE

Il capitolo 7 della decisione di esecuzione 2014/762/UE è soppresso.

Articolo 5

Destinatari

Gli Stati membri sono destinatari della presente decisione.




ALLEGATO

REQUISITI DI QUALITÀ PER I MEZZI DI RESCEU

1.    Mezzi aerei per combattere gli incendi boschivi (aeromobili)



Compiti

— Contribuire a spegnere vasti incendi di boschi e vegetazione mediante interventi con mezzi aerei.

Mezzi

— 2 aeromobili con una portata minima di 3 000 litri ciascuno o 1 aeromobile con una portata minima di 8 000 litri (1).

— Capacità di effettuare interventi continuativi.

Componenti principali

— Aeromobile.

— Almeno due membri di equipaggio.

— Personale tecnico.

— Set per manutenzione sul campo.

— Apparecchiature di comunicazione aria-aria e aria-terra.

Autosufficienza

— Aree di stoccaggio e manutenzione delle apparecchiature del modulo.

— Apparecchiature per la comunicazione con gli altri partner coinvolti, in particolare i responsabili del coordinamento sul posto.

Mobilitazione

— Disponibilità alla partenza entro massimo 3 ore dall'accettazione dell'offerta in caso di intervento di risposta rapida (2).

— Capacità di mobilitazione in un raggio di 2 000 km entro massimo 24 ore.

(1)   Questi requisiti potranno essere riesaminati in funzione di eventuali sviluppi sul mercato dei mezzi aerei per combattere gli incendi boschivi, anche in relazione alla disponibilità di pezzi di ricambio.

(2)   Un intervento di risposta rapida è un'operazione di risposta con una durata massima di un giorno, compreso il volo da o verso il sito in cui è posizionato il mezzo di rescEU.

2.    Mezzi aerei per combattere gli incendi boschivi (elicotteri)



Compiti

— Contribuire a spegnere vasti incendi di boschi e vegetazione con mezzi aerei.

Mezzi

— 1 elicottero con una portata minima di 3 000 litri (1).

— Capacità di effettuare interventi continuativi.

Componenti principali

— Elicottero con almeno due membri di equipaggio.

— Personale tecnico.

— Secchio per l'acqua o kit di sgancio.

— 1 set per la manutenzione.

— 1 set di pezzi di ricambio.

— Verricelli.

— Apparecchiature di comunicazione aria-aria e aria-terra.

Autosufficienza

— Aree di stoccaggio e manutenzione delle apparecchiature del modulo.

— Apparecchiature per la comunicazione con gli altri partner coinvolti, in particolare i responsabili del coordinamento sul posto.

Mobilitazione

— Disponibilità alla partenza entro massimo 3 ore dall'accettazione dell'offerta in caso di intervento di risposta rapida (2).

— Capacità di mobilitazione in un raggio di 2 000 km entro massimo 24 ore.

(1)   Ai fini dell'applicazione dell'articolo 35 della decisione n. 1313/2013/UE, e ove giustificato in base alla valutazione della vulnerabilità regionale, i mezzi per combattere gli incendi boschivi che utilizzano elicotteri possono comprendere al massimo 3 elicotteri con una portata minima complessiva di 3 000 litri.

(2)   Un intervento di risposta rapida è un'operazione di risposta con una durata massima di un giorno, compreso il volo da o verso il sito in cui è posizionato il mezzo di rescEU.

▼M1

3.    Risorse per l’evacuazione medica con mezzi aerei di pazienti altamente infettivi



Compiti

— Trasporto aereo, compreso il trattamento in volo dei pazienti altamente infettivi, verso strutture sanitarie specializzate nell’Unione.

Risorse

—  ►C1  Aeromobili in grado di trasportare uno o più pazienti altamente infettivi per ciascun volo; ◄

— capacità di effettuare voli diurni e notturni.

Componenti principali

— Un sistema in grado di offrire, in volo, terapie mediche sicure per i pazienti altamente infettivi, comprese terapie intensive (1):

— 

— personale medico adeguatamente formato per fornire assistenza a uno o più pazienti altamente infettivi;

— attrezzature tecniche e mediche dedicate a bordo, per prestare assistenza ai pazienti altamente infettivi durante il volo;

— procedure adatte a garantire l’isolamento e il trattamento dei pazienti altamente infettivi durante il trasporto aereo.

— Supporto:

— 

— equipaggi adeguati al numero di pazienti altamente infettivi e alla durata del volo;

— procedure adatte a garantire la gestione delle attrezzature e dei rifiuti nonché la decontaminazione in conformità delle norme internazionali stabilite, compresa, se del caso, la pertinente legislazione dell’Unione.

Autosufficienza

— Aree di stoccaggio e manutenzione delle apparecchiature del modulo;

— apparecchiature per comunicare con altri partner coinvolti, in particolare i responsabili del coordinamento sul posto.

Mobilitazione

— Disponibilità alla partenza entro massimo 24 ore dall’accettazione dell’offerta;

— per le evacuazioni intercontinentali, capacità di effettuare un volo di 12 ore senza rifornimento.

(1)   Tale sistema può includere l'uso di isolatori di contenimento.

4.    Risorse per l’evacuazione medica con mezzi aerei di vittime di catastrofi



Compiti

— Trasporto aereo di vittime di catastrofi verso strutture sanitarie nell’Unione.

Risorse

— Aeromobili con capacità complessiva di trasportare almeno sei pazienti che necessitano di terapie intensive, nonché pazienti su barelle o in posizione seduta;

— capacità di effettuare voli diurni e notturni.

Componenti principali

— Trattamento medico in volo, compresa terapia intensiva:

— 

— personale medico adeguatamente formato in grado di fornire cure mediche, a bordo, ai diversi tipi di pazienti;

— attrezzature tecniche e mediche dedicate, a bordo, per prestare un’assistenza continua adeguata ai diversi tipi di pazienti durante il volo;

— procedure adatte a garantire il trasporto e il trattamento in volo dei pazienti.

— Supporto:

— 

— equipaggi e personale medico adeguati al numero e al tipo di pazienti e alla durata del volo.

Autosufficienza

— Aree di stoccaggio e manutenzione delle apparecchiature del modulo;

— apparecchiature per comunicare con altri partner coinvolti, in particolare i responsabili del coordinamento sul posto.

Mobilitazione

— Disponibilità alla partenza entro massimo 24 ore dall’accettazione dell’offerta;

— per gli aeromobili: capacità di effettuare un volo di 6 ore senza rifornimento.

5.    Risorse per squadre mediche di emergenza (EMT) di tipo 3: cura dei pazienti trasferiti



Compiti

— Fornire cure ospedaliere e chirurgia complessa come descritto dall’iniziativa globale EMT dell’OMS.

Risorse

— Capacità minima di fornire cure mediche conformemente alle norme dell’iniziativa globale EMT dell’OMS;

— servizi diurni e notturni (se necessario con assistenza 24/7).

Componenti principali

— Conformemente alle norme dell’iniziativa globale EMT dell’OMS.

Autosufficienza

— La squadra deve garantire l’autosufficienza per tutta la durata della mobilitazione. Si applicano l’articolo 12 della decisione di esecuzione 2014/762/UE e, inoltre, le norme dell’iniziativa globale EMT dell’OMS.

Mobilitazione

— Disponibilità alla partenza entro massimo 48—72 ore dall’accettazione dell’offerta e operatività sul posto entro 5—7 giorni;

— capacità operativa per almeno 8 settimane al di fuori dell’Unione e per almeno 14 giorni all’interno dell’Unione.

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