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Document 02018R1860-20210803

    Consolidated text: Regolamento (UE) 2018/1860 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 28 novembre 2018, relativo all'uso del sistema d'informazione Schengen per il rimpatrio di cittadini di paesi terzi il cui soggiorno è irregolare

    ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2018/1860/2021-08-03

    02018R1860 — IT — 03.08.2021 — 001.001


    Il presente testo è un semplice strumento di documentazione e non produce alcun effetto giuridico. Le istituzioni dell’Unione non assumono alcuna responsabilità per i suoi contenuti. Le versioni facenti fede degli atti pertinenti, compresi i loro preamboli, sono quelle pubblicate nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea e disponibili in EUR-Lex. Tali testi ufficiali sono direttamente accessibili attraverso i link inseriti nel presente documento

    ►B

    REGOLAMENTO (UE) 2018/1860 DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO

    del 28 novembre 2018

    relativo all'uso del sistema d'informazione Schengen per il rimpatrio di cittadini di paesi terzi il cui soggiorno è irregolare

    (GU L 312 del 7.12.2018, pag. 1)

    Modificato da:

     

     

    Gazzetta ufficiale

      n.

    pag.

    data

    ►M1

    REGOLAMENTO (UE) 2021/1152 DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO del 7 luglio 2021

      L 249

    15

    14.7.2021




    ▼B

    REGOLAMENTO (UE) 2018/1860 DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO

    del 28 novembre 2018

    relativo all'uso del sistema d'informazione Schengen per il rimpatrio di cittadini di paesi terzi il cui soggiorno è irregolare



    Articolo 1

    Oggetto e ambito d'applicazione

    Il presente regolamento stabilisce le condizioni e le procedure applicabili all'inserimento e al trattamento delle segnalazioni riguardanti cittadini di paesi terzi oggetto di decisioni di rimpatrio emesse dagli Stati membri nel sistema d'informazione Schengen (SIS) istituito dal regolamento (UE) 2018/1861, nonché allo scambio di informazioni supplementari su tali segnalazioni.

    Articolo 2

    Definizioni

    Ai fini del presente regolamento s'intende per:

    1)

    «rimpatrio» : rimpatrio quale definito all'articolo 3, punto 3), della direttiva 2008/115/CE;

    2)

    «cittadino di paese terzo» : un cittadino di paese terzo quale definito all'articolo 3, punto 1), della direttiva 2008/115/CE;

    3)

    «decisione di rimpatrio» : una decisione amministrativa o giudiziaria ovvero un atto che attesti o dichiari l'illegalità del soggiorno di un cittadino di paese terzo e imponga o attesti l'obbligo di rimpatrio, nel rispetto della direttiva 2008/115/CE;

    4)

    «segnalazione» : una segnalazione quale definita all'articolo 3, punto 1), del regolamento (UE) 2018/1861;

    5)

    «informazioni supplementari» : le informazioni supplementari quali definite all'articolo 3, punto 2), del regolamento (UE) 2018/1861;

    6)

    «allontanamento» : l'allontanamento quale definito all'articolo 3, punto 5), della direttiva 2008/115/CE;

    7)

    «partenza volontaria» : una partenza volontaria quale definita all'articolo 3, punto 8), della direttiva 2008/115/CE;

    8)

    «Stato membro segnalante» : uno Stato membro segnalante quale definito all'articolo 3, punto 10), del regolamento (UE) 2018/1861;

    9)

    «Stato membro di rilascio» : uno Stato membro di rilascio quale definito all'articolo 3, punto 11), del regolamento (UE) 2018/1861;

    10)

    «Stato membro di esecuzione» : uno Stato membro di esecuzione quale definito all'articolo 3, punto 12), del regolamento (UE) 2018/1861;

    11)

    «dati personali» : i dati personali quali definiti all'articolo 4, punto 1), del regolamento (UE) 2016/679;

    12)

    «CS-SIS» : l'unità di supporto tecnico del SIS centrale quale definita all'articolo 4, paragrafo 1, lettera a), del regolamento (UE) 2018/1861;

    13)

    «permesso di soggiorno» : un permesso di soggiorno quale definito all'articolo 2, punto 16), del regolamento (UE) 2016/399;

    14)

    «visto per soggiorno di lunga durata» : un visto per soggiorno di lunga durata quale definito all'articolo 18, paragrafo 1, della convenzione di applicazione dell'accordo di Schengen del 14 giugno 1985 tra i governi degli Stati dell'Unione economica Benelux, della Repubblica federale di Germania e della Repubblica francese relativo all'eliminazione graduale dei controlli alle frontiere comuni ( 1 );

    15)

    «riscontro positivo (hit)» : un riscontro positivo quale definito all'articolo 3, punto 8), del regolamento (UE) 2018/1861;

    16)

    «minaccia per la salute pubblica» : una minaccia per la salute pubblica quale definita all'articolo 2, punto 21), del regolamento (UE) 2016/399;

    17)

    «frontiere esterne» : le frontiere esterne quali definite all'articolo 2, punto 2), del regolamento (UE) 2016/399.

    Articolo 3

    Inserimento delle segnalazioni di rimpatrio nel SIS

    1.  
    Gli Stati membri inseriscono nel SIS le segnalazioni relative ai cittadini di paesi terzi oggetto di una decisione di rimpatrio allo scopo di verificare l'adempimento dell'obbligo di rimpatrio e di essere di ausilio nell'esecuzione delle decisioni di rimpatrio. A seguito dell'emissione di una decisione di rimpatrio, è immediatamente inserita una segnalazione di rimpatrio nel SIS.
    2.  
    Gli Stati membri possono astenersi dall'inserire le segnalazioni di rimpatrio quando le decisioni di rimpatrio riguardano cittadini di paesi terzi trattenuti in attesa di allontanamento. Qualora i cittadini di paesi terzi in questione non siano più trattenuti e non siano allontanati, una segnalazione di rimpatrio è inserita senza indugio nel SIS.
    3.  
    Gli Stati membri possono astenersi dall'inserire le segnalazioni di rimpatrio quando la decisione di rimpatrio è emessa alla frontiera esterna di uno Stato membro ed è eseguita immediatamente.
    4.  
    Il periodo per la partenza volontaria concesso conformemente all'articolo 7 della direttiva 2008/115/CE è registrato immediatamente nella segnalazione di rimpatrio. Ogni proroga di tale periodo è registrata senza indugio nella segnalazione.
    5.  
    La sospensione o il rinvio dell'esecuzione della decisione di rimpatrio, anche a seguito della presentazione di un ricorso, sono immediatamente registrati nella segnalazione di rimpatrio.

    Articolo 4

    Categorie di dati

    1.  

    La segnalazione di rimpatrio inserita nel SIS ai sensi dell'articolo 3 del presente regolamento contiene solo i seguenti dati:

    a) 

    cognomi;

    b) 

    nomi;

    c) 

    nomi e cognomi alla nascita;

    d) 

    nomi e cognomi precedenti e alias;

    e) 

    il luogo di nascita;

    f) 

    la data di nascita;

    g) 

    il genere;

    h) 

    ogni cittadinanza posseduta;

    i) 

    l'indicazione che la persona:

    i) 

    è armata;

    ii) 

    è violenta;

    iii) 

    è fuggita o evasa;

    iv) 

    è a rischio suicidio;

    v) 

    pone una minaccia per la salute pubblica; oppure

    vi) 

    è coinvolta in un'attività di cui agli articoli da 3 a 14 della direttiva (UE) 2017/541;

    j) 

    la ragione della segnalazione;

    k) 

    l'autorità che ha inserito la segnalazione;

    l) 

    un riferimento alla decisione che ha dato origine alla segnalazione;

    m) 

    l'azione da intraprendere nel caso di riscontro positivo (hit);

    n) 

    le connessioni con altre segnalazioni ai sensi dell'articolo 48 del regolamento (UE) 2018/1861;

    o) 

    l'indicazione del fatto che la decisione di rimpatrio è emessa in relazione a un cittadino di paese terzo che pone una minaccia per l'ordine pubblico, la sicurezza pubblica o la sicurezza nazionale;

    p) 

    il tipo di reato;

    q) 

    la categoria dei documenti di identificazione della persona;

    r) 

    il paese di rilascio dei documenti di identificazione della persona;

    s) 

    il numero dei documenti di identificazione della persona;

    t) 

    la data di rilascio dei documenti di identificazione della persona;

    u) 

    le fotografie e immagini del volto;

    v) 

    i dati dattiloscopici;

    w) 

    una copia, possibilmente a colori, dei documenti di identificazione;

    x) 

    il termine ultimo per la partenza volontaria, se concesso;

    y) 

    l'indicazione del fatto che la decisione di rimpatrio è stata sospesa o l'esecuzione della decisione è stata rinviata, anche a seguito della presentazione di un ricorso;

    z) 

    l'indicazione del fatto che la decisione di rimpatrio è accompagnata da un divieto d'ingresso che costituisce la base di una segnalazione ai fini del respingimento e del rifiuto di soggiorno a norma dell'articolo 24, paragrafo 1, lettera b), del regolamento (UE) 2018/1861.

    2.  
    L'insieme minimo di dati necessari per inserire una segnalazione nel SIS sono i dati di cui al paragrafo 1, lettere a), f), j), l), m), x) e z). Gli altri dati di cui allo stesso paragrafo sono anch'essi inseriti nel SIS, se disponibili.
    3.  

    I dati dattiloscopici di cui al paragrafo 1, lettera v), possono essere:

    a) 

    costituiti da una a dieci impronte digitali piane e da una a dieci impronte digitali rollate del cittadino di paese terzo interessato;

    b) 

    costituiti da al massimo due impronte palmari dei cittadini di paesi terzi per i quali non è possibile la rilevazione di impronte digitali;

    c) 

    costituiti al massimo da due impronte palmari dei cittadini di paesi terzi che sono sottoposti a rimpatrio come sanzione penale o hanno commesso un reato nel territorio dello Stato membro che ha emesso la decisione di rimpatrio.

    Articolo 5

    Autorità responsabile dello scambio di informazioni supplementari

    L'ufficio SIRENE di cui all'articolo 7 del regolamento (UE) 2018/1861 assicura lo scambio di tutte le informazioni supplementari relative ai cittadini di paesi terzi oggetto di segnalazione di rimpatrio conformemente agli articoli 7 e 8 di tale regolamento.

    Articolo 6

    Riscontri positivi (hit) alle frontiere esterne in uscita — Conferma del rimpatrio

    1.  

    In caso di riscontro positivo (hit) su una segnalazione di rimpatrio di un cittadino di paese terzo che esce dal territorio degli Stati membri attraverso le frontiere esterne di uno Stato membro, lo Stato membro di esecuzione comunica allo Stato membro segnalante, tramite lo scambio di informazioni supplementari, i seguenti dati:

    a) 

    il fatto che il cittadino di paese terzo sia stato identificato;

    b) 

    il luogo e l'ora della verifica;

    c) 

    il fatto che il cittadino di paese terzo abbia lasciato il territorio degli Stati membri;

    d) 

    il fatto che il cittadino di paese terzo sia stato oggetto di allontanamento, se del caso.

    Qualora un cittadino di paese terzo oggetto di una segnalazione di rimpatrio esca dal territorio degli Stati membri attraverso la frontiera esterna dello Stato membro segnalante, la conferma del rimpatrio è inviata all'autorità competente di detto Stato membro secondo le procedure nazionali.

    2.  
    Lo Stato membro segnalante cancella senza indugio la segnalazione di rimpatrio una volta ricevuta la conferma del rimpatrio. Se del caso, una segnalazione ai fini del respingimento e del rifiuto di soggiorno è inserita senza indugio ai sensi dell'articolo 24, paragrafo 1, lettera b), del regolamento (UE) 2018/1861.
    3.  
    Ogni trimestre gli Stati membri forniscono all'agenzia dell'Unione europea per la gestione operativa dei sistemi IT su larga scala nello spazio di libertà, sicurezza e giustizia, («eu-LISA») le statistiche sul numero dei rimpatri confermati e sul numero dei rimpatri confermati in cui il cittadino di paese terzo è stato oggetto di allontanamento. eu-LISA elabora statistiche trimestrali per la relazione statistica annuale di cui all'articolo 16 del presente regolamento. Tali statistiche non contengono dati personali.

    Articolo 7

    Inosservanza delle decisioni di rimpatrio

    1.  
    Alla scadenza del periodo per la partenza volontaria indicata nella segnalazione di rimpatrio, compresa ogni eventuale proroga, il CS-SIS notifica automaticamente lo Stato membro segnalante.
    2.  
    Ferma restando la procedura di cui all'articolo 6, paragrafo 1, all'articolo 8 e all'articolo 12, in caso di riscontro positivo (hit) su una segnalazione di rimpatrio lo Stato membro di esecuzione contatta immediatamente lo Stato membro segnalante tramite lo scambio di informazioni supplementari per stabilire le misure da adottare.

    Articolo 8

    Riscontri positivi (hit) alle frontiere esterne all'ingresso

    In caso di riscontro positivo (hit) su una segnalazione di rimpatrio di un cittadino di paese terzo che entra nel territorio degli Stati membri attraverso le frontiere esterne, si applica quanto segue:

    a) 

    qualora la decisione di rimpatrio sia accompagnata da un divieto d'ingresso, lo Stato membro di esecuzione informa immediatamente lo Stato membro segnalante tramite lo scambio di informazioni supplementari. Lo Stato membro segnalante cancella immediatamente la segnalazione di rimpatrio ed inserisce una segnalazione ai fini del respingimento e del rifiuto di soggiorno a norma dell'articolo 24, paragrafo 1, lettera b), del regolamento (UE) 2018/1861;

    b) 

    qualora la decisione di rimpatrio non sia accompagnata da un divieto d'ingresso, lo Stato membro di esecuzione informa immediatamente lo Stato membro segnalante tramite lo scambio di informazioni supplementari affinché lo Stato membro segnalante cancelli senza indugio la segnalazione di rimpatrio.

    La decisione riguardante l'ingresso del cittadino di paese terzo è adottata dallo Stato membro di esecuzione in conformità del regolamento (UE) 2016/399.

    Articolo 9

    Consultazione preventiva prima del rilascio o della proroga di un permesso di soggiorno o di un visto per soggiorno di lunga durata

    1.  

    Qualora uno Stato membro esamini la possibilità di rilasciare o di prorogare un permesso di soggiorno o un visto per soggiorno di lunga durata ad un cittadino di paese terzo oggetto di una segnalazione di rimpatrio inserita da un altro Stato membro ed accompagnata da un divieto d'ingresso, gli Stati membri interessati si consultano tramite lo scambio di informazioni supplementari, in base alle regole seguenti:

    a) 

    lo Stato membro di rilascio consulta lo Stato membro segnalante prima di rilasciare o prorogare il permesso di soggiorno o il visto per soggiorno di lunga durata;

    b) 

    lo Stato membro segnalante risponde alla richiesta di consultazione entro dieci giorni di calendario;

    c) 

    l'assenza di risposta entro il termine di cui alla lettera b) implica che lo Stato membro segnalante non si oppone al rilascio o alla proroga del permesso di soggiorno o del visto per soggiorno di lunga durata;

    d) 

    al momento di adottare la decisione pertinente, lo Stato membro di rilascio tiene conto dei motivi alla base della decisione dello Stato membro segnalante e prende in considerazione, in conformità del diritto nazionale, ogni eventuale minaccia per l'ordine pubblico o la sicurezza pubblica che la presenza del cittadino di paese terzo in questione può porre nel territorio degli Stati membri;

    e) 

    lo Stato membro di rilascio comunica la sua decisione allo Stato membro segnalante; e

    f) 

    se lo Stato membro di rilascio comunica allo Stato membro segnalante la sua intenzione o la sua decisione di rilasciare o prorogare il permesso di soggiorno o il visto per soggiorno di lunga durata, lo Stato membro segnalante cancella la segnalazione di rimpatrio.

    La decisione finale di rilasciare a un cittadino di paese terzo il permesso di soggiorno o il visto per soggiorno di lunga durata spetta allo Stato membro di rilascio.

    2.  
    Qualora uno Stato membro esamini la possibilità di rilasciare o di prorogare un permesso di soggiorno o un visto per soggiorno di lunga durata ad un cittadino di paese terzo oggetto di una segnalazione di rimpatrio inserita da un altro Stato membro e che non è accompagnata da un divieto d'ingresso, lo Stato membro di rilascio informa senza indugio lo Stato membro segnalante che intende rilasciare o ha rilasciato un permesso di soggiorno o un visto per soggiorno di lunga durata. Lo Stato membro segnalante cancella senza indugio la segnalazione di rimpatrio.

    Articolo 10

    Consultazione preventiva prima dell'inserimento di una segnalazione di rimpatrio

    Qualora uno Stato membro abbia emesso una decisione di rimpatrio conformemente all'articolo 6, paragrafo 2, della direttiva 2008/115/CE ed esamini la possibilità di inserire una segnalazione di rimpatrio per un cittadino di paese terzo che è titolare di un permesso di soggiorno o di un visto per soggiorno di lunga durata validi rilasciati da un altro Stato membro, gli Stati membri interessati si consultano attraverso lo scambio di informazioni supplementari in base alle regole seguenti:

    a) 

    lo Stato membro che ha adottato la decisione di rimpatrio informa lo Stato membro di rilascio in merito alla decisione;

    b) 

    le informazioni scambiate ai sensi della lettera a) includono informazioni sufficienti sui motivi alla base della decisione di rimpatrio;

    c) 

    sulla base delle informazioni fornite dallo Stato membro che ha adottato la decisione di rimpatrio, lo Stato membro di rilascio valuta se vi siano motivi per revocare il permesso di soggiorno o il visto per soggiorno di lunga durata;

    d) 

    al momento di adottare la decisione pertinente, lo Stato membro di rilascio tiene conto dei motivi alla base della decisione dello Stato membro che ha adottato la decisione di rimpatrio e prende in considerazione, in conformità del diritto nazionale, ogni eventuale minaccia per l'ordine pubblico o la sicurezza pubblica che la presenza del cittadino di paese terzo in questione può porre nel territorio degli Stati membri;

    e) 

    entro 14 giorni di calendario dal ricevimento della richiesta di consultazione, lo Stato membro di rilascio comunica la sua decisione allo Stato membro che ha adottato la decisione di rimpatrio o, se per lo Stato membro di rilascio non è stato possibile adottare una decisione entro tale termine, presenta in via eccezionale una richiesta motivata di proroga dei termini di risposta per un massimo di altri dodici giorni di calendario;

    f) 

    qualora lo Stato membro di rilascio comunichi allo Stato membro che ha adottato la decisione di rimpatrio di mantenere il permesso di soggiorno o il visto per soggiorno di lunga durata, lo Stato membro che ha adottato la decisione di rimpatrio non inserisce la segnalazione di rimpatrio.

    Articolo 11

    Consultazione successiva all'inserimento di una segnalazione di rimpatrio

    Qualora risulti che uno Stato membro ha inserito una segnalazione di rimpatrio di un cittadino di paese terzo che è titolare di un permesso di soggiorno o di un visto per soggiorno di lunga durata validi rilasciati da un altro Stato membro, lo Stato membro segnalante può decidere di revocare la decisione di rimpatrio. In caso di tale revoca, lo Stato membro segnalante cancella immediatamente la segnalazione di rimpatrio. Tuttavia, qualora lo Stato membro segnalante decida di mantenere la decisione di rimpatrio emessa conformemente all'articolo 6, paragrafo 2, della direttiva 2008/115/CE, gli Stati membri interessati si consultano tramite lo scambio di informazioni supplementari in base alle regole seguenti:

    a) 

    lo Stato membro segnalante informa lo Stato membro di rilascio in merito alla decisione di rimpatrio;

    b) 

    le informazioni scambiate ai sensi della lettera a) includono informazioni sufficienti sui motivi alla base della segnalazione di rimpatrio;

    c) 

    sulla base delle informazioni fornite dallo Stato membro segnalante, lo Stato membro di rilascio valuta se vi siano motivi per revocare il permesso di soggiorno o il visto per soggiorno di lunga durata;

    d) 

    al momento di adottare la propria decisione, lo Stato membro di rilascio tiene conto dei motivi alla base della decisione dello Stato membro segnalante e prende in considerazione, in conformità del diritto nazionale, ogni eventuale minaccia per l'ordine pubblico o la sicurezza pubblica che la presenza del cittadino di paese terzo in questione può porre nel territorio degli Stati membri;

    e) 

    entro 14 giorni di calendario dal ricevimento della richiesta di consultazione, lo Stato membro di rilascio comunica allo Stato membro segnalante la sua decisione o, se per lo Stato membro di rilascio non è stato possibile adottare una decisione entro tale termine, presenta in via eccezionale una richiesta motivata di proroga dei termini di risposta per un massimo di altri dodici giorni di calendario;

    f) 

    qualora lo Stato membro di rilascio comunichi allo Stato membro segnalante di voler mantenere il permesso di soggiorno o il visto per soggiorno di lunga durata, lo Stato membro segnalante cancella immediatamente la segnalazione di rimpatrio.

    Articolo 12

    Consultazione nel caso di riscontro positivo (hit) riguardante un cittadino di paese terzo titolare di un permesso di soggiorno o di un visto per soggiorno di lunga durata validi

    Qualora uno Stato membro constati un riscontro positivo (hit) su una segnalazione di rimpatrio inserita da uno Stato membro e concernente un cittadino di paese terzo che è titolare di un permesso di soggiorno o di un visto per soggiorno di lunga durata validi rilasciati da un altro Stato membro, gli Stati membri interessati si consultano tramite lo scambio di informazioni supplementari in base alle regole seguenti:

    a) 

    lo Stato membro di esecuzione informa lo Stato membro segnalante in merito alla situazione;

    b) 

    lo Stato membro segnalante avvia la procedura di cui all'articolo 11;

    c) 

    lo Stato membro segnalante comunica allo Stato membro di esecuzione l'esito delle consultazioni.

    Articolo 13

    Statistiche sullo scambio di informazioni

    Gli Stati membri forniscono annualmente a eu-LISA statistiche sugli scambi di informazioni effettuati ai sensi degli articoli da 8 a 12 e sui casi nei quali i termini di cui a tali articoli non sono stati rispettati.

    Articolo 14

    Cancellazione delle segnalazioni

    1.  
    Oltre all'articolo 6 e agli articoli da 8 a 12, una segnalazione di rimpatrio è cancellata quando la decisione sulla base della quale la segnalazione era stata inserita è stata revocata o annullata da parte dell'autorità competente. La segnalazione di rimpatrio è cancellata anche quando il cittadino di paese terzo interessato può dimostrare di aver lasciato il territorio dello Stato membro conformemente alla rispettiva decisione di rimpatrio.
    2.  
    La segnalazione di rimpatrio relativa a una persona che abbia acquisito la cittadinanza di uno Stato membro o di uno Stato i cui cittadini beneficiano del diritto di libera circolazione a norma del diritto dell'Unione è cancellata non appena lo Stato membro segnalante viene a conoscenza o viene informato a norma dell'articolo 44 del regolamento (UE) 2018/1861, che tale persona abbia acquisito tale cittadinanza.

    Articolo 15

    Trasferimento di dati personali verso paesi terzi ai fini del rimpatrio

    1.  
    In deroga all'articolo 50 del regolamento (UE) 2018/1861, i dati di cui all'articolo 4, paragrafo 1, lettere a), b), c), d), e), f), g), h), q), r), s), t), u), v) e w) del presente regolamento e le relative informazioni supplementari possono essere trasferiti o messi a disposizione di un paese terzo con l'accordo dello Stato membro.
    2.  
    Il trasferimento dei dati verso un paese terzo è effettuato in conformità delle disposizioni pertinenti del diritto dell'Unione, in particolare delle disposizioni in materia di protezione dei dati personali, compreso il capo V del regolamento (UE) 2016/679 e, se del caso, degli accordi di riammissione, e del diritto nazionale dello Stato membro che trasferisce i dati.
    3.  

    I trasferimenti di dati verso un paese terzo sono effettuati solo quando sono soddisfatte le condizioni seguenti:

    a) 

    i dati sono trasferiti o messi a disposizione solo ai fini dell'identificazione di un cittadino di paese terzo il cui soggiorno è irregolare e del rilascio, allo stesso, di un documento di identificazione o di viaggio, in vista del rimpatrio;

    b) 

    il cittadino di paese terzo interessato è informato del fatto che i suoi dati personali e le informazioni supplementari possono essere condivisi con le autorità di un paese terzo.

    4.  
    I trasferimenti di dati personali verso paesi terzi a norma del presente articolo non pregiudicano i diritti dei richiedenti o dei beneficiari di protezione internazionale, in particolare per quanto riguarda il non-respingimento, e il divieto di rivelare o ottenere informazioni di cui all'articolo 30 della direttiva 2013/32/UE del Parlamento europeo e del Consiglio ( 2 ).
    5.  
    I dati trattati nel SIS e le relative informazioni supplementari scambiate a norma del presente regolamento non sono messi a disposizione di un paese terzo qualora l'esecuzione della decisione di rimpatrio sia stata sospesa o rinviata, anche a seguito della presentazione di un ricorso basato sul fatto che tale rimpatrio avrebbe costituito una violazione del principio di non-respingimento.
    6.  
    L'applicazione del regolamento (UE) 2016/679, anche per quanto riguarda i trasferimenti di dati personali verso paesi terzi a norma del presente regolamento, in particolare l'uso, la proporzionalità e la necessità di trasferimenti basati sull'articolo 49, paragrafo 1, lettera d), di detto regolamento, è sottoposta alla sorveglianza delle autorità di controllo indipendenti di cui all'articolo 51, paragrafo 1, di tale regolamento.

    Articolo 16

    Statistiche

    eu-LISA pubblica statistiche giornaliere, mensili e annuali, per ciascuno Stato membro e su base aggregata, sul numero di segnalazioni di rimpatrio inserite nel SIS. Le statistiche includono i dati di cui all'articolo 4, paragrafo 1, lettera y), il numero di comunicazioni di cui all'articolo 7, paragrafo 1, e il numero di segnalazioni di rimpatrio che sono state cancellate. eu-LISA pubblica statistiche sui dati forniti dagli Stati membri conformemente all'articolo 6, paragrafo 3, e all'articolo 13. Le statistiche non contengono alcun dato personale.

    Tali statistiche sono incluse nella relazione statistica annuale di cui all'articolo 60, paragrafo 3, del regolamento (UE) 2018/1861.

    Articolo 17

    Autorità competenti aventi il diritto di accesso ai dati nel SIS

    1.  
    L'accesso ai dati nel SIS e il diritto di consultarli sono riservati alle autorità competenti nazionali di cui all'articolo 34, paragrafi 1, 2 e 3, del regolamento (UE) 2018/1861.
    2.  
    Europol ha il diritto, nell'ambito del suo mandato, di accedere ai dati nel SIS conformemente all'articolo 35 del regolamento (UE) 2018/1861 e di consultarli allo scopo di sostenere e rafforzare l'azione delle autorità competenti degli Stati membri e la loro reciproca cooperazione nella prevenzione e nella lotta contro il traffico di migranti e il favoreggiamento della migrazione irregolare.
    3.  
    I membri delle squadre di cui all'articolo 2, punti 8) e 9), del regolamento (UE) 2016/1624 hanno il diritto, nell'ambito dei rispettivi mandati, di accedere ai dati nel SIS come indicato all'articolo 36 del regolamento (UE) 2018/1861 e di consultarli ai fini delle verifiche di frontiera, della sorveglianza di frontiera e delle operazioni di rimpatrio tramite l'interfaccia tecnica istituita e gestita dall'Agenzia europea della guardia di frontiera e costiera.

    Articolo 18

    Valutazione

    La Commissione valuta l'applicazione del presente regolamento entro due anni dalla data di inizio della sua applicazione. Tale valutazione comprende una valutazione delle possibili sinergie esistenti tra il presente regolamento e il regolamento (UE) 2017/2226 del Parlamento europeo e del Consiglio ( 3 ).

    ▼M1

    Articolo 19

    Applicabilità del regolamento (UE) 2018/1861

    Nella misura in cui non siano stabiliti dal presente regolamento, l’inserimento, il trattamento e l’aggiornamento delle segnalazioni, le disposizioni riguardanti le competenze degli Stati membri e di eu-LISA, le condizioni relative all’accesso, il periodo di riesame delle segnalazioni, il trattamento dei dati, la protezione dei dati, la responsabilità, il monitoraggio e le statistiche, di cui agli articoli da 6 a 19, all’articolo 20, paragrafi 3 e 4, agli articoli 21, 23, 32 e 33, all’articolo 34, paragrafo 5, agli articoli 36 bis, 36 ter, 36 quater e agli articoli da 38 a 60 del regolamento (UE) 2018/1861, si applicano ai dati inseriti e trattati nel SIS ai sensi del presente regolamento.

    ▼B

    Articolo 20

    Entrata in vigore

    Il presente regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.

    Esso si applica dalla data stabilita dalla Commissione conformemente all'articolo 66, paragrafo 2, del regolamento (UE) 2018/1861.

    Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile negli Stati membri conformemente ai trattati.



    ( 1 ) GU L 239 del 22.9.2000, pag. 19.

    ( 2 ) Direttiva 2013/32/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 giugno 2013, recante procedure comuni ai fini del riconoscimento e della revoca dello status di protezione internazionale (GU L 180 del 29.6.2013, pag. 60).

    ( 3 ) Regolamento (UE) 2017/2226 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 30 novembre 2017, che istituisce un sistema di ingressi/uscite per la registrazione dei dati di ingresso e di uscita e dei dati relativi al respingimento dei cittadini di paesi terzi che attraversano le frontiere esterne degli Stati membri e che determina le condizioni di accesso al sistema di ingressi/uscite a fini di contrasto e che modifica la Convenzione di applicazione dell'Accordo di Schengen e i regolamenti (CE) n. 767/2008 e (UE) n. 1077/2011 (GU L 327 del 9.12.2017, pag. 20).

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