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Document 02018R0196-20250423
Regulation (EU) 2018/196 of the European Parliament and of the Council of 7 February 2018 on additional customs duties on imports of certain products originating in the United States of America (codification)
Consolidated text: Regolamento (UE) 2018/196 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 7 febbraio 2018, che istituisce dazi doganali supplementari sulle importazioni di determinati prodotti originari degli Stati Uniti d'America (codificazione)
Regolamento (UE) 2018/196 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 7 febbraio 2018, che istituisce dazi doganali supplementari sulle importazioni di determinati prodotti originari degli Stati Uniti d'America (codificazione)
02018R0196 — IT — 23.04.2025 — 008.001
Il presente testo è un semplice strumento di documentazione e non produce alcun effetto giuridico. Le istituzioni dell’Unione non assumono alcuna responsabilità per i suoi contenuti. Le versioni facenti fede degli atti pertinenti, compresi i loro preamboli, sono quelle pubblicate nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea e disponibili in EUR-Lex. Tali testi ufficiali sono direttamente accessibili attraverso i link inseriti nel presente documento
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REGOLAMENTO (UE) 2018/196 DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO del 7 febbraio 2018 che istituisce dazi doganali supplementari sulle importazioni di determinati prodotti originari degli Stati Uniti d'America (GU L 044 del 16.2.2018, pag. 1) |
Modificato da:
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Gazzetta ufficiale |
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n. |
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REGOLAMENTO DELEGATO (UE) 2018/632 DELLA COMMISSIONE del 19 febbraio 2018 |
L 105 |
3 |
25.4.2018 |
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REGOLAMENTO DELEGATO (UE) 2019/673 DELLA COMMISSIONE del 27 febbraio 2019 |
L 114 |
5 |
30.4.2019 |
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REGOLAMENTO DELEGATO (UE) 2020/578 DELLA COMMISSIONE del 21 febbraio 2020 |
L 133 |
1 |
28.4.2020 |
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REGOLAMENTO DELEGATO (UE) 2021/704 DELLA COMMISSIONE del 26 febbraio 2021 |
L 146 |
70 |
29.4.2021 |
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REGOLAMENTO DELEGATO (UE) 2022/682 DELLA COMMISSIONE del 25 febbraio 2022 |
L 126 |
4 |
29.4.2022 |
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REGOLAMENTO DELEGATO (UE) 2023/858 DELLA COMMISSIONE del 23 febbraio 2023 |
L 111 |
15 |
26.4.2023 |
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REGOLAMENTO DELEGATO (UE) 2024/1239 DELLA COMMISSIONE del 22 febbraio 2024 |
L 1239 |
1 |
29.4.2024 |
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REGOLAMENTO (UE) 2025/783 DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO del 14 aprile 2025 |
L 783 |
1 |
22.4.2025 |
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REGOLAMENTO (UE) 2018/196 DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO
del 7 febbraio 2018
che istituisce dazi doganali supplementari sulle importazioni di determinati prodotti originari degli Stati Uniti d'America
(codificazione)
Articolo 1
Le concessioni tariffarie e gli obblighi connessi previsti per l'Unione nel quadro dell'accordo GATT del 1994 sono sospesi per quanto riguarda i prodotti originari degli Stati Uniti elencati nell'allegato I del presente regolamento.
Articolo 2
È istituito un dazio ad valorem dello 0 %, in aggiunta al dazio doganale applicabile a norma del regolamento (UE) n. 952/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio ( 1 ) sui prodotti originari degli Stati Uniti elencati nell’allegato I del presente regolamento.
Articolo 3
La Commissione adegua annualmente il livello della sospensione all'entità dell'annullamento dei benefici o del pregiudizio causati all'Unione dalla CDSOA degli Stati Uniti. La Commissione modifica l'aliquota dei dazi supplementari all'importazione oppure l'elenco di cui all'allegato I alle seguenti condizioni:
l'entità dell'annullamento dei benefici o del pregiudizio è pari al 72 % dell'importo dei pagamenti effettuati nel quadro della CDSOA per dazi antidumping e compensativi versati per le importazioni provenienti dall'Unione nel corso dell'anno più recente per il quale sono disponibili dati pubblicati dalle autorità statunitensi;
l'adeguamento è effettuato secondo modalità atte a garantire che l'effetto dei dazi supplementari sulle importazioni dei prodotti selezionati originari degli Stati Uniti rappresenti, in un anno, un valore commerciale non superiore all'entità dell'annullamento dei benefici o del pregiudizio;
fatte salve le circostanze di cui alla lettera e), quando il livello della sospensione aumenta, la Commissione aggiunge prodotti all'elenco riportato nell'allegato I; tali prodotti sono selezionati a partire dall'elenco di cui all'allegato II, seguendo l'ordine di quest'ultimo;
fatte salve le circostanze di cui alla lettera e), quando il livello della sospensione diminuisce, dall'elenco di cui all'allegato I vengono eliminati dei prodotti; la Commissione depenna in primo luogo i prodotti che figuravano nell'elenco di cui all'allegato II al 1o maggio 2005 e che sono stati inclusi nell'elenco di cui all'allegato I in una fase successiva; essa procede quindi ad eliminare i prodotti che figuravano nell'elenco di cui all'allegato I al 1o maggio 2005, seguendo l'ordine di detto elenco;
la Commissione modifica l'aliquota dei dazi supplementari all'importazione quando aggiungendo prodotti all'elenco di cui all'allegato I o eliminandone alcuni non è possibile adeguare il livello della sospensione all'entità dell'annullamento dei benefici o del pregiudizio.
Qualora le informazioni sui pagamenti effettuati dagli Stati Uniti siano disponibili tardi nel corso dell'anno, in modo che non risulti possibile rispettare i termini regolamentari e imposti dall'OMC seguendo la procedura di cui all'articolo 4 e qualora, in caso di adeguamenti e modifiche degli allegati, sussistano imperativi motivi di urgenza, la procedura di cui all'articolo 5 si applica agli atti delegati adottati ai sensi del primo comma.
Articolo 4
Articolo 5
Articolo 6
L'origine dei prodotti cui si applica il presente regolamento è determinata conformemente al regolamento (UE) n. 952/2013.
Articolo 7
Articolo 8
Il regolamento (CE) n. 673/2005 è abrogato.
I riferimenti al regolamento abrogato si intendono fatti, se del caso, al presente regolamento e si leggono secondo la tavola di concordanza di cui all'allegato IV.
Articolo 9
Il presente regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.
Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.
ALLEGATO I
I prodotti cui si applicano i dazi supplementari all’importazione sono identificati dai rispettivi codici NC a otto cifre. La descrizione dei prodotti classificati in tali codici figura nell’allegato I del regolamento (CEE) n. 2658/87 del Consiglio ( 3 ).
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0710 40 00 |
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ex 9003 19 00 |
«montature di metalli comuni» |
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8705 10 00 |
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6204 62 31 |
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ALLEGATO II
I prodotti elencati nel presente allegato sono identificati dai rispettivi codici NC a otto cifre. La descrizione dei prodotti classificati in tali codici figura nell'allegato I del regolamento (CEE) n. 2658/87.
ALLEGATO III
Regolamento abrogato ed elenco delle sue modificazioni successive
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Regolamento (CE) n. 673/2005 del Consiglio (GU L 110 del 30.4.2005, pag. 1). |
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Regolamento (CE) n. 632/2006 della Commissione (GU L 111 del 25.4.2006, pag. 5). |
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Regolamento (CE) n. 409/2007 della Commissione (GU L 100 del 17.4.2007, pag. 16). |
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Regolamento (CE) n. 283/2008 della Commissione (GU L 86 del 28.3.2008, pag. 19). |
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Regolamento (CE) n. 317/2009 della Commissione (GU L 100 del 18.4.2009, pag. 6). |
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Regolamento (UE) n. 305/2010 della Commissione (GU L 94 del 15.4.2010, pag. 15). |
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Regolamento di esecuzione (UE) n. 311/2011 della Commissione (GU L 86 dell'1.4.2011, pag. 51). |
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Regolamento di esecuzione (UE) n. 349/2013 della Commissione (GU L 108 del 18.4.2013, pag. 6). |
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Regolamento (UE) n. 37/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio (GU L 18 del 21.1.2014, pag. 1). |
limitatamente al punto 11 dell'allegato |
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Regolamento (UE) n. 38/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio (GU L 18 del 21.1.2014, pag. 52). |
limitatamente al punto 4 dell'allegato |
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Regolamento di esecuzione (UE) n. 303/2014 della Commissione (GU L 90 del 26.3.2014, pag. 6). |
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Regolamento delegato (UE) 2015/675 della Commissione (GU L 111 del 30.4.2015, pag. 16). |
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Regolamento delegato (UE) 2016/654 della Commissione (GU L 114 del 28.4.2016, pag. 1). |
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Regolamento delegato (UE) 2017/750 della Commissione (GU L 113 del 29.4.2017, pag. 12). |
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ALLEGATO IV
Tavola di concordanza
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Regolamento (CE) n. 673/2005 |
Presente regolamento |
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Articoli da 1 a 4 |
Articoli da 1 a 4 |
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Articolo 4 bis |
Articolo 5 |
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Articolo 5 |
Articolo 6 |
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Articolo 6, paragrafo 1 |
Articolo 7, paragrafo 1 |
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Articolo 6, paragrafo 2 |
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Articolo 6, paragrafo 3 |
Articolo 7, paragrafo 2 |
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Articolo 6, paragrafo 4 |
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Articolo 8 |
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Articolo 8 |
Articolo 9 |
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Allegato I |
Allegato I |
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Allegato II |
Allegato II |
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Allegato III |
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Allegato IV |
( 1 ) Regolamento (UE) n. 952/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 9 ottobre 2013, che istituisce il codice doganale dell’Unione (GU L 269 del 10.10.2013, pag. 1).
( 2 ) Regolamento (CE) n. 1186/2009 del Consiglio, del 16 novembre 2009, relativo alla fissazione del regime comunitario delle franchigie doganali (GU L 324 del 10.12.2009, pag. 23).
( 3 ) Regolamento (CEE) n. 2658/87 del Consiglio, del 23 luglio 1987, relativo alla nomenclatura tariffaria e statistica ed alla tariffa doganale comune (GU L 256 del 7.9.1987, pag. 1).