Articolo 4
Catena di comando e struttura
1.
In quanto operazione di gestione delle crisi, l'EUAM Iraq dispone di una catena di comando unificata.
2.
Il comando dell'EUAM Iraq è situato a Baghdad.
3.
L'EUAM Iraq è strutturata conformemente ai relativi documenti di pianificazione.
Articolo 5
Comandante dell'operazione civile
1.
Il direttore della capacità civile di pianificazione e condotta (CPCC) funge da comandante dell'operazione civile dell'EUAM Iraq. La CPCC è messa a disposizione del comandante dell'operazione civile per la pianificazione e la condotta dell'EUAM Iraq.
2.
Il comandante dell'operazione civile esercita il comando e il controllo a livello strategico dell'EUAM Iraq, sotto il controllo politico e la direzione strategica del comitato politico e di sicurezza (CPS) e l'autorità generale dell'alto rappresentante dell'Unione per gli affari esteri e la politica di sicurezza (AR).
3.
Il comandante dell'operazione civile assicura l'attuazione corretta ed efficace delle decisioni del Consiglio nonché di quelle del CPS, con riguardo alla condotta delle operazioni, anche impartendo al capomissione le istruzioni a livello strategico, ove necessario, e fornendogli consulenza e sostegno tecnico. Il comandante dell'operazione civile riferisce al Consiglio attraverso l'AR.
4.
Tutto il personale distaccato resta pienamente subordinato, rispettivamente, alle autorità nazionali dello Stato d'origine conformemente alla normativa nazionale, all'istituzione dell'Unione interessata o al servizio europeo per l'azione esterna (SEAE). Tali autorità trasferiscono al comandante dell'operazione civile il controllo operativo (OPCON) del loro personale.
5.
Il comandante dell'operazione civile ha la responsabilità generale di assicurare che il dovere di diligenza dell'Unione sia correttamente assolto.
6.
Se necessario, il comandante dell'operazione civile e il capo della delegazione dell'Unione in Iraq si consultano reciprocamente.
Articolo 6
1.
Il sig. Markus RITTER è nominato capomissione.
2.
Il capomissione assume la responsabilità dell'EUAM Iraq ed esercita il comando e il controllo della stessa a livello di teatro delle operazioni. Il capomissione risponde direttamente al comandante dell'operazione civile e agisce conformemente alle sue istruzioni.
3.
Il capomissione rappresenta l'EUAM Iraq per quanto di sua competenza.
4.
Il capomissione esercita la responsabilità amministrativa e logistica dell'EUAM Iraq, anche per quanto riguarda la responsabilità dei mezzi, delle risorse e delle informazioni messi a disposizione dell'EUAM Iraq. Il capomissione può delegare compiti di gestione riguardanti il personale e le questioni finanziarie a membri del personale dell'EUAM Iraq, sotto la sua responsabilità generale.
5.
Il capomissione è responsabile del controllo disciplinare sul personale dell'EUAM Iraq. Per quanto concerne il personale distaccato, l'azione disciplinare è esercitata, rispettivamente, dalle autorità nazionali dello Stato di origine conformemente alla normativa nazionale, dall'istituzione dell'Unione interessata o dal SEAE.
6.
Il capomissione assicura un'adeguata visibilità dell'EUAM Iraq.
7.
Il capomissione assicura il coordinamento sul terreno con altri attori dell'Unione, ove opportuno. Fatta salva la catena di comando, il capomissione riceve orientamento politico locale dal capo della delegazione dell'Unione in Iraq.
Articolo 7
1.
Il personale dell'EUAM Iraq è costituito essenzialmente da personale distaccato dagli Stati membri, dalle istituzioni dell'Unione o dal SEAE. Ogni Stato membro, ogni istituzione dell'Unione e il SEAE sostengono i costi connessi con ciascun membro del personale che hanno distaccato, incluse le spese di viaggio per e dal luogo di schieramento, gli stipendi, la copertura sanitaria, le indennità diverse da quelle giornaliere.
2.
Lo Stato membro, l'istituzione dell'Unione o il SEAE, rispettivamente, sono competenti per eventuali azioni connesse al distacco proposte dai membri del personale distaccato o che li riguardano, nonché a proporre eventuali azioni nei confronti di tali persone.
3.
L'EUAM Iraq può assumere personale internazionale e locale su base contrattuale se le mansioni richieste non possono essere fornite da personale distaccato dagli Stati membri. In via eccezionale, in casi debitamente giustificati, laddove non siano disponibili candidati qualificati provenienti dagli Stati membri, i cittadini degli Stati terzi partecipanti possono essere assunti su base contrattuale, ove opportuno.
4.
Le condizioni d'impiego nonché i diritti e gli obblighi del personale internazionale e locale sono stabiliti nei contratti conclusi tra l'EUAM Iraq e i membri del personale interessati.
Articolo 8
Status dell'EUAM Iraq e del relativo personale
Lo status dell'EUAM Iraq e del relativo personale compresi, se del caso, i privilegi, le immunità e le altre garanzie necessarie ai fini del compimento e del buon funzionamento dell'EUAM Iraq, è oggetto di un accordo concluso ai sensi dell'articolo 37 del TUE secondo la procedura di cui all'articolo 218 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea.
Articolo 9
Controllo politico e direzione strategica
1.
Il CPS, sotto la responsabilità del Consiglio e dell'AR, esercita il controllo politico e la direzione strategica dell'EUAM Iraq. Il Consiglio autorizza il CPS ad assumere le decisioni pertinenti a tal fine a norma dell'articolo 38, terzo comma, del TUE. Tale autorizzazione include la facoltà di nominare un capomissione, su proposta dell'AR, e di modificare il piano operativo (OPLAN). Le competenze decisionali riguardanti gli obiettivi e la conclusione dell'EUAM Iraq restano attribuite al Consiglio.
2.
Il CPS riferisce al Consiglio.
3.
Il CPS riceve periodicamente e secondo necessità relazioni dal comandante civile dell'operazione e dal capomissione sulle questioni che rientrano nelle loro aree di competenza.
Articolo 10
Partecipazione di Stati terzi
1.
Fatti salvi l'autonomia decisionale dell'Unione e il suo quadro istituzionale unico, Stati terzi possono essere invitati a contribuire all'EUAM Iraq, a condizione che sostengano i costi relativi al distacco del loro personale, inclusi gli stipendi, l'assicurazione che copre tutti i rischi, le indennità giornaliere e le spese di viaggio per e dall'Iraq, e contribuiscano, ove opportuno, ai costi correnti della'EUAM Iraq.
2.
Gli Stati terzi che contribuiscono all'EUAM Iraq hanno diritti ed obblighi identici a quelli degli Stati membri, in termini di gestione quotidiana della missione EUAM Iraq.
3.
Il Consiglio autorizza il CPS a prendere le decisioni pertinenti in merito all'accettazione dei contributi proposti e ad istituire un comitato dei contributori.
4.
Le modalità particolareggiate concernenti la partecipazione degli Stati terzi sono oggetto di accordi conclusi a norma dell'articolo 37 del TUE. Se l'Unione e uno Stato terzo concludono o hanno concluso un accordo che istituisce un quadro per la partecipazione di tale Stato terzo ad operazioni dell'Unione di gestione delle crisi, le disposizioni di detto accordo si applicano nell'ambito dell'EUAM Iraq.
Articolo 11
1.
Il comandante dell'operazione civile dirige la pianificazione delle misure di sicurezza effettuata dal capomissione e garantisce che l'EUAM Iraq attui correttamente ed efficacemente tali misure in conformità dell'articolo 5.
2.
Il capomissione è responsabile della sicurezza dell'EUAM Iraq e della conformità ai requisiti minimi di sicurezza applicabili all'EUAM Iraq, in linea con la politica dell'Unione in materia di sicurezza del personale schierato al di fuori dell'Unione nel quadro di una capacità operativa ai sensi del titolo V del TUE e relativi documenti giustificativi.
3.
Il capomissione è assistito da un responsabile della sicurezza della missione, che riferisce al capomissione e mantiene anche uno stretto rapporto funzionale con il SEAE.
4.
Il personale dell'EUAM Iraq è sottoposto a una formazione obbligatoria in materia di sicurezza prima di assumere le proprie funzioni, conformemente all'OPLAN. Riceve altresì corsi periodici di aggiornamento nel teatro delle operazioni, organizzati dal responsabile della sicurezza della missione.
5.
Il capomissione assicura la protezione delle informazioni classificate UE conformemente alla decisione 2013/488/UE del Consiglio (
1
).
Articolo 13
L'EUAM Iraq ha la capacità di procurarsi servizi e forniture, stipulare contratti e concludere accordi amministrativi, assumere personale, detenere conti bancari, acquisire beni e disporne nonché liquidare il suo passivo e stare in giudizio, nella misura necessaria per l'attuazione della presente decisione.
Articolo 14
▼M3
1.
L’importo di riferimento finanziario destinato a coprire le spese connesse all’EUAM Iraq per il periodo dal 16 ottobre 2017 al 17 ottobre 2018 è pari a 17 300 000 EUR.
L’importo di riferimento finanziario destinato a coprire le spese connesse all’EUAM Iraq per il periodo dal 18 ottobre 2018 al 17 aprile 2020 è pari a 64 800 000 EUR.
L’importo di riferimento finanziario destinato a coprire le spese connesse all’EUAM Iraq per il periodo dal 18 aprile 2020 al 30 aprile 2022 è pari a 79 500 000 EUR.
▼M4
L’importo di riferimento finanziario destinato a coprire le spese connesse all’EUAM Iraq per il periodo dal 1o maggio 2022 al 30 aprile 2024 è pari a 70 056 766,51 EUR.
▼M5
L’importo di riferimento finanziario destinato a coprire le spese connesse all’EUAM Iraq per il periodo dal 1o maggio 2024 al 30 aprile 2026 è pari a 65 902 359,21 EUR.
▼M3
L’importo di riferimento finanziario per eventuali periodi successivi è deciso dal Consiglio.
▼B
2.
Tutte le spese sono gestite in conformità delle procedure e delle regole applicabili al bilancio generale dell'Unione. La partecipazione di persone fisiche e giuridiche all'aggiudicazione di contratti d'appalto da parte dell'EUAM Iraq è aperta senza limitazioni. Inoltre, non si applica alcuna regola di origine per i beni acquistati dall'EUAM Iraq. Con l'approvazione della Commissione l'EUAM Iraq può concludere accordi tecnici con gli Stati membri, lo Stato ospitante, gli Stati terzi partecipanti e altri attori internazionali per quanto riguarda la fornitura di attrezzature, servizi e locali all'EUAM Iraq.
3.
L'EUAM Iraq è responsabile dell'esecuzione del suo bilancio. A tal fine l'EUAM Iraq firma un accordo finanziario con la Commissione.
4.
L'EUAM Iraq riferisce dettagliatamente alla Commissione, ed è soggetto al controllo della stessa, sulle attività intraprese nell'ambito dell'accordo finanziario.
5.
Le disposizioni finanziarie rispettano la catena di comando di cui agli articoli 4, 5 e 6 e i requisiti operativi dell'EUAM Iraq.
6.
Le spese connesse all'EUAM Iraq sono ammissibili a decorrere dalla data di adozione della presente decisione.
Articolo 14 bis
1.
L’EUAM Iraq dispone di una cellula di progetto per individuare e attuare i progetti. Ove opportuno, l’EUAM Iraq coordina, agevola e fornisce consulenza sui progetti realizzati dagli Stati membri e da Stati terzi sotto la loro responsabilità e nel dovuto rispetto del quadro istituzionale dell’Unione, in settori connessi al mandato dell’EUAM Iraq e a sostegno dei suoi obiettivi.
2.
L’EUAM Iraq è autorizzata a far ricorso ai contributi finanziari degli Stati membri o di Stati terzi per l’attuazione di progetti individuati che completino in modo coerente le altre azioni della missione EUAM Iraq, se il progetto è:
a)
previsto nella scheda finanziaria della presente decisione; o
b)
integrato nella scheda finanziaria nel corso del mandato dell’EUAM Iraq mediante una modifica richiesta dal capomissione.
L’EUAM Iraq conclude un accordo con tali Stati, riguardante in particolare le modalità specifiche concernenti la risposta a qualsiasi azione emanante da terzi riguardante danni subiti a causa di atti od omissioni dell’EUAM Iraq nell’utilizzo dei fondi messi a sua disposizione da tali Stati. Né l’Unione né l’alto rappresentante sono in alcun caso ritenuti responsabili dagli Stati contributori per atti od omissioni dell’EUAM Iraq nell’utilizzo dei fondi di tali Stati.
3.
I contributi finanziari di Stati terzi alla cellula di progetto sono soggetti all’accettazione del CPS.
Articolo 15
Coerenza della risposta e del coordinamento dell'Unione
1.
L'AR garantisce la coerenza nell'attuazione della presente decisione con l'azione esterna dell'Unione nel suo complesso, inclusi i programmi di sviluppo dell'Unione.
2.
Fatta salva la catena di comando, il capomissione agisce in stretto coordinamento con la delegazione dell'Unione in Iraq al fine di garantire la coerenza dell'azione dell'Unione in Iraq.
3.
Il capomissione si coordina strettamente con i capimissione degli Stati membri presenti in Iraq.
Articolo 16
Comunicazione di informazioni
1.
L'AR è autorizzato a comunicare agli Stati terzi associati alla presente decisione, se opportuno e in funzione delle esigenze dell'EUAM Iraq, informazioni classificate UE fino al livello «CONFIDENTIEL UE/EU CONFIDENTIAL» prodotte ai fini dell'EUAM Iraq, in conformità della decisione 2013/488/UE.
2.
Qualora insorgano necessità operative specifiche e immediate, l'AR è parimenti autorizzato a comunicare allo Stato ospitante le informazioni classificate UE fino al livello «RESTREINT UE/EU RESTRICTED» che sono state prodotte ai fini dell'EUAM Iraq, in conformità della decisione 2013/488/UE. A tale effetto sono adottate disposizioni tra l'AR e le competenti autorità dello Stato ospitante.
3.
L'AR è autorizzato a comunicare agli Stati terzi associati alla presente decisione documenti non classificati UE connessi alle deliberazioni del Consiglio relative all'EUAM Iraq, coperti dall'obbligo del segreto professionale ai sensi dell'articolo 6, paragrafo 1, del regolamento interno del Consiglio (
2
).
4.
L'AR può delegare i poteri nonché la competenza a concludere le disposizioni di cui ai paragrafi 1, 2 e 3, a persone poste sotto la sua autorità, al comandante dell'operazione civile e al capomissione, in conformità dell'allegato VI, sezione VII, della decisione 2013/488/UE.
Articolo 17
Entrata in vigore e durata
La presente decisione entra in vigore il giorno dell'adozione.
▼M5
Essa si applica fino al 30 aprile 2026.