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Document 02016Y0312(02)-20240506

Consolidated text: Raccomandazione del Comitato europeo per il rischio sistemico, del 15 dicembre 2015, sulla valutazione degli effetti transfrontalieri delle misure di politica macroprudenziale e sul loro riconoscimento volontario (CERS/2015/2)

02016Y0312(02) — IT — 06.05.2024 — 010.001


Il presente testo è un semplice strumento di documentazione e non produce alcun effetto giuridico. Le istituzioni dell’Unione non assumono alcuna responsabilità per i suoi contenuti. Le versioni facenti fede degli atti pertinenti, compresi i loro preamboli, sono quelle pubblicate nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea e disponibili in EUR-Lex. Tali testi ufficiali sono direttamente accessibili attraverso i link inseriti nel presente documento

►B

RACCOMANDAZIONE DEL COMITATO EUROPEO PER IL RISCHIO SISTEMICO

del 15 dicembre 2015

sulla valutazione degli effetti transfrontalieri delle misure di politica macroprudenziale e sul loro riconoscimento volontario

(CERS/2015/2)

(GU C 097 del 12.3.2016, pag. 9)

Modificato da:

 

 

Gazzetta ufficiale

  n.

pag.

data

 M1

RACCOMANDAZIONE DEL COMITATO EUROPEO PER IL RISCHIO SISTEMICO  del 24 marzo 2016 2016/C 153/01

  C 153

1

29.4.2016

 M2

RACCOMANDAZIONE DEL COMITATO EUROPEO PER IL RISCHIO SISTEMICO  del 24 giugno 2016 2016/C 290/01

  C 290

1

10.8.2016

►M3

RACCOMANDAZIONE DEL COMITATO EUROPEO PER IL RISCHIO SISTEMICO  del 20 ottobre 2017 2017/C 431/01

  C 431

1

15.12.2017

 M4

RACCOMANDAZIONE DEL COMITATO EUROPEO PER IL RISCHIO SISTEMICO  dell’8 gennaio 2018 2018/C 41/01

  C 41

1

3.2.2018

 M5

RACCOMANDAZIONE DEL COMITATO EUROPEO PER IL RISCHIO SISTEMICO  del 16 luglio 2018 2018/C 338/01

  C 338

1

21.9.2018

 M6

RACCOMANDAZIONE DEL COMITATO EUROPEO PER IL RISCHIO SISTEMICO  del 5 dicembre 2018 2019/C 39/01

  C 39

1

1.2.2019

 M7

RACCOMANDAZIONE DEL COMITATO EUROPEO PER IL RISCHIO SISTEMICO  del 15 gennaio 2019 2019/C 106/01

  C 106

1

20.3.2019

 M8

RACCOMANDAZIONE DEL COMITATO EUROPEO PER IL RISCHIO SISTEMICO  del 2 giugno 2020 2020/C 217/01

  C 217

1

1.7.2020

 M9

RACCOMANDAZIONE DEL COMITATO EUROPEO PER IL RISCHIO SISTEMICO  del 22 dicembre 2020 2021/C 43/01

  C 43

1

8.2.2021

 M10

RACCOMANDAZIONE DEL COMITATO EUROPEO PER IL RISCHIO SISTEMICO  del 30 aprile 2021 2021/C 222/01

  C 222

1

11.6.2021

 M11

RACCOMANDAZIONE DEL COMITATO EUROPEO PER IL RISCHIO SISTEMICO  del 24 marzo 2021 2021/C 222/02

  C 222

13

11.6.2021

 M12

RACCOMANDAZIONE DEL COMITATO EUROPEO PER IL RISCHIO SISTEMICO  del 26 luglio 2021 2021/C 358/01

  C 358

1

7.9.2021

 M13

RACCOMANDAZIONE DEL COMITATO EUROPEO PER IL RISCHIO SISTEMICO  del 16 febbraio 2022 2022/C 174/01

  C 174

1

28.4.2022

 M14

RACCOMANDAZIONE DEL COMITATO EUROPEO PER IL RISCHIO SISTEMICO  del 30 marzo 2022 2022/C 206/02

  C 206

3

23.5.2022

 M15

RACCOMANDAZIONE DEL COMITATO EUROPEO PER IL RISCHIO SISTEMICO  del 2 giugno 2022 2022/C 286/01

  C 286

1

27.7.2022

 M16

RACCOMANDAZIONE DEL COMITATO EUROPEO PER IL RISCHIO SISTEMICO  del 6 marzo 2023 2023/C 158/01

  C 158

1

4.5.2023

 M17

RACCOMANDAZIONE DEL COMITATO EUROPEO PER IL RISCHIO SISTEMICO  del 6 luglio 2023 2023/C 307/01

  C 307

1

31.8.2023

 M18

RACCOMANDAZIONE DEL COMITATO EUROPEO PER IL RISCHIO SISTEMICO  del 3 ottobre 2023 C/2023/899

  C 899

1

14.11.2023

►M19

RACCOMANDAZIONE DEL COMITATO EUROPEO PER IL RISCHIO SISTEMICO  dell’8 dicembre 2023 C/2024/3114

  C 3114

1

6.5.2024




▼B

RACCOMANDAZIONE DEL COMITATO EUROPEO PER IL RISCHIO SISTEMICO

del 15 dicembre 2015

sulla valutazione degli effetti transfrontalieri delle misure di politica macroprudenziale e sul loro riconoscimento volontario

(CERS/2015/2)

2016/C 97/02



SEZIONE 1

RACCOMANDAZIONI

Raccomandazione A - Valutazione da parte delle autorità competenti degli effetti transfrontalieri delle loro misure di politica macroprudenziale

1. Si raccomanda alle autorità competenti all’attivazione di valutare, prima dell’adozione, gli effetti transfrontalieri dell’attuazione delle loro misure di politica macroprudenziale. Come minimo, dovrebbero essere valutate le vie di propagazione che operano mediante aggiustamenti del rischio e arbitraggio regolamentare, utilizzando la metodologia di cui al Capitolo 11 del manuale del CERS.

2. Si raccomanda alle autorità competenti all’attivazione di valutare i possibili:

a) 

effetti transfrontalieri (propagazioni e arbitraggio regolamentare) dell’attuazione di misure di politica macroprudenziale nella loro giurisdizione; e

b) 

effetti transfrontalieri nei confronti di altri Stati membri e sul mercato unico delle misure di politica macroprudenziale proposte.

3. Si raccomanda alle autorità competenti all’attivazione di monitorare almeno una volta l’anno la concretizzazione e gli sviluppi degli effetti transfrontalieri delle misure di politica macroprudenziale introdotte.

Raccomandazione B – Notifica e riconoscimento da parte delle autorità competenti in merito alle loro misure di politica macroprudenziale

1. Si raccomanda alle autorità competenti all’attivazione di notificare al CERS le misure di politica macroprudenziale non appena esse siano state adottate e comunque non oltre due settimane dopo l’adozione. Le notifiche dovrebbero includere una valutazione degli effetti transfrontalieri e della necessità di riconoscimento da parte di altre autorità competenti. Le autorità competenti all’attivazione sono tenute a fornire le informazioni in inglese utilizzando i modelli pubblicati sul sito del CERS.

▼M3

2. Se si ritiene necessario il riconoscimento da parte di altri Stati membri per assicurare l’efficace funzionamento delle misure in considerazione, si raccomanda alle autorità competenti all’attivazione di accompagnare la notifica della misura con la richiesta di riconoscimento al CERS. La richiesta dovrebbe includere una proposta relativa alla soglia di rilevanza.

▼B

3. Se le misure di politica macroprudenziale sono state attivate prima dell’adozione della presente raccomandazione, ovvero se il riconoscimento non è stato ritenuto necessario quando la misura è stata precedentemente introdotta, ma successivamente l’autorità competente all’attivazione ha deciso che il riconoscimento è divenuto necessario, si raccomanda alle autorità competenti all’attivazione di presentare una richiesta di riconoscimento al CERS.

Raccomandazione C – Riconoscimento di misure di politica macroprudenziale di altre autorità competenti

▼M19

1. Si raccomanda alle autorità competenti di riconoscere le misure di politica macroprudenziale adottate da altre autorità competenti di cui il CERS abbia raccomandato il riconoscimento. Si raccomanda il riconoscimento delle seguenti misure, come ulteriormente descritte nell'allegato:

Belgio:
— 
un coefficiente della riserva di capitale a fronte del rischio sistemico del 9 % su tutte le esposizioni al dettaglio secondo il metodo IRB verso persone fisiche garantite da immobili residenziali per i quali la garanzia reale è situata in Belgio, applicabile fino al 31 marzo 2024;
— 
un coefficiente della riserva di capitale a fronte del rischio sistemico del 6 % su tutte le esposizioni al dettaglio secondo il metodo IRB verso persone fisiche garantite da immobili residenziali per i quali la garanzia reale è situata in Belgio, applicabile dal 1o aprile 2024;
Germania:
— 
un coefficiente della riserva di capitale a fronte del rischio sistemico del 2 % su i) tutte le esposizioni al dettaglio secondo il metodo IRB garantite da immobili residenziali situati in Germania e ii) tutte le esposizioni basate sul metodo standardizzato pienamente e totalmente garantite da immobili residenziali, di cui all’articolo 125, paragrafo 2, del regolamento (UE) n. 575/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio ( 1 ), situati in Germania;
Lituania:
— 
un coefficiente della riserva di capitale a fronte del rischio sistemico del 2 % su tutte le esposizioni al dettaglio verso persone fisiche residenti nella Repubblica di Lituania che sono garantite da immobili residenziali.
Lussemburgo:
— 
limiti alla copertura del finanziamento (loan-to value, LTV) giuridicamente vincolanti per nuovi mutui ipotecari su immobili residenziali situati in Lussemburgo, con diversi limiti all’LTV applicabili a diverse categorie di mutuatari:
a) 

un limite all’LTV del 100 % per coloro che acquistano per la prima volta la loro residenza principale;

b) 

un limite all’LTV del 90 % per gli altri acquirenti, ossia per coloro che non acquistano per la prima volta la loro residenza principale. Tale limite è attuato in modo proporzionale attraverso un’indennità di portafoglio. In particolare, i prestatori possono emettere il 15 % del portafoglio di nuovi mutui concessi a tali mutuatari con un LTV superiore a 90 %, ma inferiore all’LTV massimo del 100 %;

c) 

un limite all’LTV dell’80% per altri mutui ipotecari (incluso il segmento degli acquisti a fini locativi).

Paesi Bassi:
— 
un fattore di ponderazione del rischio medio minimo applicato conformemente all'articolo 458, paragrafo 2, lettera d), punto vi), del regolamento (UE) n. 575/2013 agli enti creditizi autorizzati nei Paesi Bassi, che utilizzano il metodo IRB per il calcolo dei requisiti di capitale regolamentare in relazione ai loro portafogli di esposizioni verso persone fisiche garantite da immobili residenziali situati nei Paesi Bassi. Per ogni singola voce di esposizione che rientra nell'ambito di applicazione della misura, un fattore di ponderazione del rischio del 12 % è attribuito alla parte del prestito che non supera il 55 % del valore di mercato dell'immobile che serve a garantire il prestito, mentre un fattore di ponderazione del rischio del 45 % è attribuito alla parte restante del prestito. Il fattore di ponderazione del rischio medio minimo del portafoglio è pari alla media ponderata per l'esposizione dei fattori di ponderazione del rischio dei singoli prestiti.
Norvegia:
— 
un coefficiente della riserva di capitale a fronte del rischio sistemico del 4,5 % applicabile a tutte le esposizioni situate in Norvegia, applicato ai sensi dell’articolo 133 della direttiva 2013/36/UE del Parlamento europeo e del Consiglio ( 2 ), come applicabile alla Norvegia dal 31 dicembre 2022, conformemente alle disposizioni dell’Accordo sullo Spazio economico europeo ( 3 ) (Accordo SEE) (di seguito, «CRD come applicabile alla Norvegia e in Norvegia dal 31 dicembre 2022 ») a tutti gli enti creditizi autorizzati in Norvegia;
— 
un requisito minimo del 20 % applicato ai fattori medi di ponderazione del rischio (ponderati per l’esposizione) per le esposizioni verso gli immobili residenziali in Norvegia, applicato in conformità all’articolo 458, paragrafo 2, lettera d), punto vi), del regolamento (UE) n. 575/2013 come applicabile alla Norvegia dal 31 dicembre 2022, conformemente alle disposizioni dell’Accordo SEE (di seguito, «CRR come applicabile alla Norvegia e in Norvegia dal 31 dicembre 2022 ») agli enti creditizi autorizzati in Norvegia che utilizzano il metodo IRB per calcolare i requisiti patrimoniali regolamentari;
— 
un requisito minimo del 35 % applicato ai fattori medi di ponderazione del rischio (ponderati per l’esposizione) per le esposizioni verso gli immobili commerciali situati in Norvegia conformemente all'articolo 458, paragrafo 2, lettera d), punto iv), del CRR, come applicabile alla Norvegia dal 31 dicembre 2022, applicato agli enti creditizi autorizzati in Norvegia che utilizzano il metodo IRB per calcolare i requisiti patrimoniali regolamentari.
Svezia:
— 
un requisito mimino del 25 % specifico per ente creditizio applicato alla media ponderata per l’esposizione dei fattori di ponderazione del rischio applicata al portafoglio delle esposizioni al dettaglio verso debitori residenti in Svezia garantite da beni immobili applicato, ai sensi dell’articolo 458, paragrafo 2, lettera d), punto iv), del regolamento (UE) n. 575/2013, agli enti creditizi autorizzati in Svezia che utilizzano il metodo IRB per il calcolo dei requisiti patrimoniali regolamentari.
— 
un requisito mimino del 35 % specifico per ente creditizio applicato alla media ponderata per l’esposizione dei fattori di ponderazione del rischio applicata al portafoglio delle esposizioni relative a imprese garantite da ipoteche su immobili non residenziali (immobili di proprietà commerciale situati fisicamente in Svezia per generare reddito da locazione) e un requisito minimo del 25 % specifico per ente creditizio applicato alla media ponderata per l'esposizione dei fattori di ponderazione del rischio applicata al portafoglio di esposizioni relative a imprese garantite da ipoteche su immobili residenziali (edifici residenziali situati fisicamente in Svezia posseduti a fini commerciali per generare reddito da locazione, se il numero di residenze nell'immobile è superiore a tre), applicato, ai sensi dell'articolo 458, paragrafo 2, lettera d), punto iv), del regolamento (UE) n. 575/2013, agli enti creditizi autorizzati in Svezia che utilizzano il metodo IRB per il calcolo dei requisiti patrimoniali regolamentari.
Portogallo:
— 
un coefficiente settoriale della riserva a fronte del rischio sistemico del 4 % su tutte le esposizioni al dettaglio secondo il metodo IRB, verso persone fisiche, garantite da immobili residenziali per i quali la garanzia reale è situata in Portogallo;
Danimarca:
— 
un coefficiente settoriale della riserva a fronte del rischio sistemico del 7 % su tutti i tipi di esposizioni situate in Danimarca nei confronti di società non finanziarie che operano in attività immobiliari e nello sviluppo di progetti immobiliari individuate conformemente alla classificazione statistica delle attività economiche nell'Unione (NACE) di cui al regolamento (CE) n. 1893/2006.

▼B

2. Si raccomanda alle autorità competenti di riconoscere le misure di politica macroprudenziale elencate nella presente raccomandazione mediante l’attuazione delle stesse misure di politica macroprudenziale attuate dall’autorità di attivazione. Se la stessa misura di politica macroprudenziale non è disponibile nella normativa nazionale, si raccomanda alle autorità competenti di effettuare il riconoscimento, previa consultazione con il CERS, mediante l’adozione di una misura di politica macroprudenziale disponibile nella loro giurisdizione che abbia un effetto il più possibile equivalente alla misura di politica macroprudenziale attivata.

3. Salvo che per il riconoscimento di una misura di politica macroprudenziale sia raccomandato un termine specifico, si raccomanda alle autorità competenti di adottare misure di politica macroprudenziale di riconoscimento non oltre tre mesi dalla pubblicazione dell’ultima modifica della presente raccomandazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea. Le misure adottate e quelle di riconoscimento dovrebbero avere, per quanto possibile, la stessa data di attivazione.

Raccomandazione D – Notifica del riconoscimento di misure di politica macroprudenziale di altre autorità competenti

Si raccomanda alle autorità competenti di notificare al CERS il riconoscimento da parte loro di misure di politica macroprudenziale di altre autorità competenti. Le notifiche dovrebbero essere effettuate non oltre un mese dopo l’adozione della misura di riconoscimento. Le autorità che effettuano la notifica sono tenute a fornire le informazioni in inglese utilizzando i modelli pubblicati sul sito del CERS.

SEZIONE 2

ATTUAZIONE

1.    Interpretazione

Ai fini della presente raccomandazione si applicano le seguenti definizioni:

a) 

per «attivazione» s’intende l’applicazione di una misura di politica macroprudenziale a livello nazionale;

b) 

per «adozione» s’intende una decisione assunta da un’autorità competente in merito all’introduzione, al riconoscimento o alla modifica di una misura di politica macroprudenziale;

c) 

per «servizio finanziario» s’intende ogni servizio di natura bancaria, creditizia, assicurativa, pensionistica ovvero di investimento o pagamento;

d) 

per «misura di politica macroprudenziale» s’intende ogni misura che mira a prevenire o mitigare il rischio sistemico come definito all’articolo 2, lettera c), del Regolamento (UE) n. 1092/2010 ed è adottata o attivata da un’autorità competente ai sensi del diritto nazionale o dell’Unione;

e) 

per «notifica» s’intende una comunicazione scritta in lingua inglese al CERS a parte delle autorità competenti, compresa la BCE ai sensi dell’articolo 9 del Regolamento (UE) n. 1024/2013, in merito a una misura di politica macroprudenziale in conformità, tra l’altro, all’articolo 133 della Direttiva 2013/36/UE e all’articolo 458 del Regolamento (UE) n. 575/2013, e che può consistere in una richiesta di riconoscimento da parte di uno Stato membro in conformità, tra l’altro, all’articolo 134, paragrafo 4, della Direttiva 2013/36/UE e all’articolo 458, paragrafo 8, del Regolamento (UE) n. 575/2013;

f) 

per «riconoscimento» s’intende un meccanismo in forza del quale l’autorità competente in una data giurisdizione applica una misura di politica macroprudenziale identica a quella stabilita dall’autorità competente all’attivazione in un’altra giurisdizione, o una diversa misura ad essa equivalente, a tutte le istituzioni finanziarie nella propria giurisdizione ivi esposte al medesimo rischio;

g) 

per «autorità competente all’attivazione» s’intende un’autorità competente incaricata di applicare una misura di politica macroprudenziale a livello nazionale;

h) 

per «autorità competente» un’autorità cui è affidata l’adozione e/o l’attivazione di misure di politica macroprudenziale, tra cui, a titolo esemplificativo:

i) 

un’autorità designata ai sensi del capo 4 della Direttiva 2013/36/UE e dell’articolo 458 del Regolamento (UE) n. 575/2013, un’autorità competente come definita nell’articolo 4, paragrafo 1, numero 40, del Regolamento (UE) n. 575/2013, la BCE ai sensi dell’articolo 9, paragrafo 1, del Regolamento (UE) n. 1024/2013; ovvero

ii) 

un’autorità macroprudenziale con obiettivi, disposizioni, poteri, obblighi di rendicontazione e altre caratteristiche dettate nella Raccomandazione CERS/2011/3 del Comitato europeo per il rischio sistemico ( 4 );

▼M3

i) 

per «soglia di rilevanza» si intende una soglia quantitativa al di sotto della quale l’esposizione di un singolo prestatore di servizi finanziari al rischio macroprudenziale individuato nella giurisdizione in cui la misura di politica macroprudenziale viene applicata dall’autorità competente all’attivazione può essere considerata non significativa.

▼B

2.    Esenzioni

▼M3

1. Le autorità competenti possono esentare un singolo prestatore di servizi finanziari soggetto alla loro giurisdizione dall’applicazione di una specifica misura di politica macroprudenziale oggetto di riconoscimento, se tale prestatore di servizi finanziari non è esposto in maniera significativa al rischio macroprudenziale individuato nella giurisdizione, ove l’autorità competente all’attivazione applichi la misura di politica macroprudenziale in questione (principio de minimis). Le autorità competenti sono tenute a segnalare al CERS tali esenzioni, utilizzando il modello per la notifica delle misure di riconoscimento pubblicato sul sito Internet del CERS.

Ai fini dell’applicazione del principio de minimis, il CERS raccomanda una soglia di rilevanza basata su quella proposta dall’autorità competente all’attivazione ai sensi della sezione 1, subraccomandazione B(2). La calibrazione della soglia dovrebbe aderire alle migliori pratiche come previsto dal CERS. La soglia di rilevanza costituisce una soglia massima raccomandata. Le autorità competenti al riconoscimento possono applicare la soglia raccomandata, stabilirne, se del caso, una inferiore per la propria giurisdizione o riconoscere la misura senza alcuna soglia di rilevanza. Nell’applicazione del principio de minimis, le autorità dovrebbero monitorare se propagazioni e arbitraggio regolamentare si concretizzano e colmare, se necessario, la lacuna normativa.

▼B

2. Se le autorità competenti hanno già riconosciuto e comunicato la misura prima che la presente raccomandazione ne raccomandi il riconoscimento, non è necessario modificare la misura di riconoscimento neanche se essa differisce da quella attuata dall’autorità di attivazione.

3.    Termini e comunicazioni

1. Alle autorità competenti è richiesto di comunicare al CERS e al Consiglio le azioni intraprese in risposta alla presente raccomandazione o fornire adeguate spiegazioni in caso di inerzia. Le comunicazioni sono inviate ogni due anni: la prima comunicazione deve pervenire entro il 30 giugno 2017. Le comunicazioni dovrebbero contenere come minimo:

a) 

informazioni sul contenuto e la tempistica delle azioni intraprese;

b) 

una valutazione sul funzionamento delle azioni intraprese dal punto di vista degli obiettivi della presente raccomandazione;

c) 

motivazioni dettagliate in merito a eventuali esenzioni concesse conformemente al principio de minimis, nonché in merito a eventuali casi di inerzia o deroga alla presente raccomandazione, ivi compresi eventuali ritardi.

2. In caso di responsabilità condivise, le autorità competenti dovrebbero coordinarsi tra loro al fine di fornire tempestivamente le necessarie informazioni.

3. Si incoraggiano le autorità competenti a informare appena possibile il CERS di eventuali proposte in merito a misure di politica macroprudenziale.

4. Una misura di politica macroprudenziale di riconoscimento si ritiene equivalente se ha, per quanto possibile:

a) 

lo stesso impatto economico;

b) 

lo stesso ambito di applicazione; e

c) 

le stesse conseguenze (sanzioni) in caso di inosservanza.

▼M3

4.    Modifiche alla raccomandazione

Il Consiglio generale deciderà quando sia necessario modificare la presente raccomandazione. Tali modifiche comprendono in particolare eventuali misure supplementari o modificate di politica macroprudenziale da riconoscere come indicato nella raccomandazione C e nei relativi allegati contenenti informazioni relative alle singole misure, compresa la soglia di rilevanza prevista dal CERS. Il Consiglio generale può altresì prorogare i termini indicati nei precedenti paragrafi ove, al fine di ottemperare a una o più raccomandazioni, siano necessarie iniziative legislative. In particolare, il Consiglio generale può decidere di modificare la presente raccomandazione a seguito della revisione da parte della Commissione europea del quadro per il riconoscimento obbligatorio ai sensi del diritto dell’Unione o sulla base dell’esperienza acquisita con il funzionamento del meccanismo di riconoscimento volontario istituito con la presente raccomandazione.

▼B

5.    Controllo e valutazione

1. Il segretariato del CERS:

a) 

presta assistenza alle autorità competenti anche agevolando la presentazione coordinata delle relazioni, fornendo i relativi modelli e, ove necessario, informazioni dettagliate sulla procedura e sulla tempistica per l’adempimento;

b) 

verifica l’adempimento da parte delle autorità competenti, anche prestando loro assistenza, su richiesta, e presenta al Consiglio generale relazioni sull’adempimento.

2. Il Consiglio generale valuta le azioni intraprese e le motivazioni addotte dalle autorità competenti e, se del caso, determina se la presente raccomandazione non è stata rispettata e le autorità competenti hanno omesso di fornire adeguate motivazioni per la propria inerzia.

▼M19




ALLEGATO

Belgio

Un coefficiente della riserva di capitale a fronte del rischio sistemico del 9 % su tutte le esposizioni al dettaglio secondo il metodo IRB garantite da immobili residenziali per i quali la garanzia reale è situata in Belgio;

I.    Descrizione della misura

1. Fino al 31 marzo 2024, la misura belga, applicata conformemente all'articolo 133 della direttiva 2013/36/UE, impone un coefficiente della riserva di capitale a fronte del rischio sistemico del 9 % sulle esposizioni al dettaglio IRB verso persone fisiche garantite da immobili residenziali per i quali la garanzia reale è situata in Belgio (sia esposizioni non in stato di default che esposizioni in stato di default).

2. Dal 1o aprile 2024, la misura belga, applicata conformemente all'articolo 133 della direttiva 2013/36/UE, impone un coefficiente della riserva di capitale a fronte del rischio sistemico del 6 % sulle esposizioni al dettaglio secondo il metodo IRB verso persone fisiche garantite da immobili residenziali per i quali la garanzia reale è situata in Belgio (sia esposizioni non in stato di default che esposizioni in stato di default).

II.    Riconoscimento

3. Si raccomanda alle autorità competenti di riconoscere la misura belga applicandola alle esposizioni al dettaglio secondo il metodo IRB verso persone fisiche garantite da immobili residenziali per i quali la garanzia reale è situata in Belgio (sia come esposizioni non in stato di default che come esposizioni in stato di default). In alternativa, la misura può essere riconosciuta utilizzando il seguente ambito della segnalazione COREP: esposizioni al dettaglio secondo il metodo IRB nei confronti di persone fisiche garantite da immobili residenziali situati in Belgio (sia come esposizioni non in stato di default che come esposizioni in stato di default).

4. Qualora la stessa misura di politica macroprudenziale non sia disponibile nelle loro giurisdizioni, si raccomanda alle autorità competenti di applicare, previa consultazione con il CERS, la misura di politica macroprudenziale utilizzabile nelle loro giurisdizioni che consegue l'effetto il più possibile equivalente alla predetta misura di cui si raccomanda il riconoscimento, inclusa l'adozione di misure e poteri di vigilanza di cui al titolo VII, capo 2, sezione IV, della direttiva 2013/36/UE. Si raccomanda alle autorità competenti di adottare la misura equivalente entro e non oltre quattro mesi dalla data di pubblicazione della presente raccomandazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.

III.    Soglia di rilevanza

5. La misura è integrata da una soglia di rilevanza specifica per ente per guidare la potenziale applicazione del principio de minimis da parte delle autorità competenti che applicano il riconoscimento. Gli enti possono essere esentati dal requisito di riserva di capitale a fronte del rischio sistemico purché le loro esposizioni settoriali rilevanti non superino i 2 miliardi di EUR. Pertanto, il riconoscimento è richiesto solo in caso di superamento della soglia specifica per ente.

6. In conformità alla sezione 2.2.1 della raccomandazione CERS/2015/2, la soglia di rilevanza di 2 miliardi di euro costituisce una soglia massima raccomandata. Le autorità competenti che applicano il riconoscimento possono, pertanto, anziché applicare la soglia raccomandata, stabilirne una inferiore, se del caso, per le proprie giurisdizioni, o riconoscere la misura senza alcuna soglia di rilevanza.

Germania

Un coefficiente della riserva di capitale a fronte del rischio sistemico del 2 % su i) tutte le esposizioni al dettaglio secondo il metodo IRB garantite da immobili residenziali situati in Germania, e ii) tutte le esposizioni basate sul metodo standardizzato pienamente e totalmente garantite da immobili residenziali di cui all’articolo 125, paragrafo 2, del regolamento (UE) n. 575/2013, situati in Germania;

I.    Descrizione della misura

1. La misura tedesca, applicata conformemente all'articolo 133 della direttiva 2013/36/UE, impone un coefficiente della riserva di capitale a fronte del rischio sistemico del 2 % per tutte le esposizioni (ossia esposizioni al dettaglio e non al dettaglio) verso persone fisiche e giuridiche garantite da immobili residenziali situati in Germania. La misura si applica i) agli enti creditizi autorizzati in Germania che utilizzano il metodo IRB per il calcolo dei loro importi delle esposizioni ponderate per il rischio per le esposizioni garantite da immobili residenziali situati in Germania, e ii) agli enti creditizi autorizzati in Germania che utilizzano il metodo standardizzato per il calcolo dei loro importi delle esposizioni ponderate per il rischio per esposizioni pienamente e totalmente garantite da immobili residenziali di cui all’articolo 125, paragrafo 2, del regolamento (UE) n. 575/2013, situati in Germania.

II.    Riconoscimento

2. Si raccomanda alle autorità competenti di riconoscere la misura tedesca applicandola agli enti creditizi autorizzati a livello nazionale.

3. Qualora la stessa misura di politica macroprudenziale non fosse disponibile nelle loro giurisdizioni, si raccomanda alle autorità competenti di applicare, previa consultazione con il CERS, la misura di politica macroprudenziale utilizzabile nelle loro giurisdizioni che consegue l'effetto il più possibile equivalente alla predetta misura di cui si raccomanda il riconoscimento, inclusa l'adozione di misure e poteri di vigilanza di cui al titolo VII, capo 2, sezione IV, della direttiva 2013/36/UE.

4. Si raccomanda alle autorità competenti di assicurare che la misura di riconoscimento venga applicata e osservata a partire dal 1o febbraio 2023.

III.    Soglia di rilevanza

5. La misura è integrata da una soglia di rilevanza specifica per ente per guidare la potenziale applicazione del principio de minimis da parte delle autorità competenti che applicano il riconoscimento. Gli enti creditizi possono essere esentati dal requisito della riserva di capitale a fronte del rischio sistemico se le loro esposizioni settoriali rilevanti non superano i 10 miliardi di euro. Pertanto, il riconoscimento è richiesto solo in caso di superamento della soglia specifica per ente.

6. È opportuno che le autorità competenti monitorino la significatività dell'esposizione. In conformità alla sezione 2.2.1 della raccomandazione CERS/2015/2, la soglia di rilevanza di 10 miliardi di EUR costituisce una soglia massima raccomandata. Le autorità competenti che applicano il riconoscimento possono, pertanto, anziché applicare la soglia raccomandata, stabilirne una inferiore per le proprie giurisdizioni, se del caso, ovvero riconoscere la misura senza alcuna soglia di rilevanza.

Lituania:

Un coefficiente della riserva di capitale a fronte del rischio sistemico del 2 % per tutte le esposizioni al dettaglio verso persone fisiche residenti nella Repubblica di Lituania garantite da immobili residenziali.

I.    Descrizione della misura

1. La misura lituana, applicata conformemente all'articolo 133 della direttiva 2013/36/UE, impone un coefficiente della riserva di capitale a fronte del rischio sistemico del 2 % per tutte le esposizioni al dettaglio verso persone fisiche in Lituania garantite da immobili residenziali.

II.    Riconoscimento

2. Si raccomanda alle autorità competenti di riconoscere la misura lituana applicandola alle succursali situate in Lituania di banche autorizzate a livello nazionale e alle esposizioni transfrontaliere dirette verso persone fisiche in Lituania garantite da immobili residenziali. Una quota significativa del totale delle posizioni ipotecarie è detenuta da succursali di banche estere che operano in Lituania; pertanto, il riconoscimento della misura da parte di altri Stati membri contribuirebbe a promuovere condizioni di parità e a garantire che tutti gli operatori del mercato significativi tengano conto dell'aumento del rischio immobiliare residenziale in Lituania e aumentino la loro resilienza.

3. Qualora la stessa misura di politica macroprudenziale non sia disponibile nelle loro giurisdizioni, si raccomanda alle autorità competenti di applicare, previa consultazione con il CERS, la misura di politica macroprudenziale utilizzabile nelle loro giurisdizioni che consegue l'effetto il più possibile equivalente alla predetta misura di cui si raccomanda il riconoscimento, inclusa l'adozione di misure e poteri di vigilanza di cui al titolo VII, capo 2, sezione IV, della direttiva 2013/36/UE. Si raccomanda alle autorità competenti di adottare la misura equivalente entro e non oltre quattro mesi dalla data di pubblicazione della presente raccomandazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.

III.    Soglia di rilevanza

4. La misura è integrata da una soglia di rilevanza specifica per ente per guidare la potenziale applicazione del principio de minimis da parte delle autorità competenti che applicano il riconoscimento. Gli enti possono essere esentati dal requisito di riserva di capitale a fronte del rischio sistemico se le loro esposizioni settoriali rilevanti non superano i 50 milioni di EUR, corrispondenti approssimativamente allo 0,5 % delle esposizioni rilevanti del totale del settore degli enti creditizi in Lituania. Pertanto, il riconoscimento è richiesto solo in caso di superamento della soglia specifica per ente.

5. Giustificazione di tale soglia:

a. 

È necessario ridurre al minimo il potenziale di frammentazione normativa, in quanto la stessa soglia di rilevanza si applicherà anche agli enti creditizi autorizzati in Lituania;

b. 

L'applicazione di tale soglia di rilevanza contribuirebbe a garantire condizioni di parità nel senso che gli enti con esposizioni di dimensioni analoghe sarebbero soggetti al requisito di riserva di capitale a fronte del rischio sistemico;

c. 

La soglia è rilevante per la stabilità finanziaria, in quanto l'ulteriore sviluppo del rischio immobiliare residenziale dipenderà principalmente dall'attività del mercato immobiliare, che dipende in parte dall'ammontare dei nuovi prestiti emessi per l'acquisto di abitazioni. Pertanto, è opportuno che la misura si applichi ai partecipanti al mercato che operano in questo mercato, anche se i loro portafogli di prestiti ipotecari non sono vasti come quelli dei maggiori erogatori di prestiti.

6. In conformità con la sezione 2.2.1 della raccomandazione CERS/2015/2, la soglia di rilevanza di 50 milioni di euro costituisce una soglia massima raccomandata. Le autorità competenti che applicano il riconoscimento possono, pertanto, anziché applicare la soglia raccomandata, stabilirne una inferiore per le proprie giurisdizioni, se del caso, ovvero riconoscere la misura senza alcuna soglia di rilevanza.

Lussemburgo:

Limiti alla copertura del finanziamento (loan-to-value, LTV) giuridicamente vincolanti per nuovi mutui ipotecari su immobili residenziali situati in Lussemburgo, con diversi limiti all’LTV applicabili alle diverse categorie di mutuatari:

a) 

un limite all’LTV del 100 % per coloro che acquistano per la prima volta la loro residenza principale;

b) 

un limite all’LTV del 90 % per gli altri acquirenti, ossia per coloro che non acquistano per la prima volta la loro residenza principale. Tale limite è attuato in modo proporzionale attraverso un’indennità di portafoglio. In particolare, i prestatori possono emettere il 15 % del portafoglio di nuovi mutui concessi a tali mutuatari con un LTV superiore al 90 % ma inferiore all’LTV massimo del 100 %;

c) 

un limite all’LTV dell’80% per altri mutui ipotecari (incluso il segmento degli acquisti a fini locativi).

I.    Descrizione della misura

1. Le autorità del Lussemburgo hanno attivato limiti all’LTV giuridicamente vincolanti per i nuovi mutui ipotecari sugli immobili residenziali situati in Lussemburgo. A seguito della raccomandazione del Comité du Risque Systémique (Comitato per il rischio sistemico) ( 5 ), la Commission de Surveillance du Secteur Financier (Commissione di sorveglianza del settore finanziario) ( 6 ), agendo di concerto con la Banque centrale du Luxembourg, ha attivato limiti all’LTV che sono diversi per tre categorie di mutuatari. I limiti all’LTV per ciascuna delle tre categorie sono:

a) 

un limite all’LTV del 100 % per coloro che acquistano per la prima volta la loro residenza principale;

b) 

un limite all’LTV del 90 % per altri acquirenti, ossia per coloro che non acquistano per la prima volta la loro residenza principale. Tale limite è attuato in modo proporzionale attraverso un’indennità di portafoglio. In particolare, i prestatori possono emettere il 15 % del portafoglio di nuovi mutui concessi a tali mutuatari con un LTV superiore al 90 % ma inferiore all’LTV massimo del 100 %;

c) 

un limite all’LTV dell’80% per altri mutui ipotecari (incluso il segmento degli acquisti a fini locativi).

2. L’LTV è il rapporto tra la somma di tutti i prestiti o delle tranches di prestiti garantiti da parte del mutuatario con immobili residenziali al momento della concessione del prestito e il valore dell’immobile nello stesso momento.

3. I limiti all’LTV si applicano indipendentemente dalla tipologia di proprietà (ad esempio/per esempio piena proprietà, usufrutto, nuda proprietà).

4. La misura si applica a qualsiasi mutuatario privato che contrae un mutuo ipotecario per acquistare un immobile residenziale in Lussemburgo a fini non commerciali. La misura si applica altresì se il mutuatario utilizza una struttura giuridica come una società di investimento immobiliare per completare l’operazione, e in caso di domande congiunte. Gli «immobili residenziali» includono i terreni edificabili, indipendentemente dal fatto che i lavori di costruzione avvengano immediatamente a seguito dell'acquisto o anni dopo. La misura si applica altresì se un prestito è concesso a un mutuatario per acquistare una proprietà con un contratto di locazione a lungo termine. La proprietà immobiliare può essere destinata all’uso del proprietario o acquistata a fini locativi.

II.    Riconoscimento

5. Si raccomanda agli Stati membri i cui enti creditizi, imprese di assicurazione e professionisti che esercitano attività di prestito (erogatori di mutui ipotecari) hanno significative e rilevanti esposizioni creditizie in Lussemburgo tramite crediti diretti transfrontalieri, di riconoscere la misura del Lussemburgo nella loro giurisdizione. Se la stessa misura non è disponibile nella loro giurisdizione per tutte le esposizioni transfrontaliere rilevanti, è opportuno che le autorità competenti applichino le misure disponibili che conseguono un effetto il più possibile equivalente alla misura di politica macroprudenziale attivata.

6. É opportuno che gli Stati membri notifichino al CERS il riconoscimento della misura del Lussemburgo o che utilizzino le esenzioni de minimis in conformità alla raccomandazione D della raccomandazione CERS/2015/2. È opportuno che la notifica venga inviata non oltre un mese dopo l’adozione della misura di riconoscimento, utilizzando il rispettivo modello pubblicato sul sito Internet del CERS. Il CERS pubblicherà le notifiche sul sito Internet del CERS, comunicando le decisioni nazionali di riconoscimento al pubblico. Tale pubblicazione includerà qualsiasi esenzione effettuata dagli Stati membri di riconoscimento, nonché il loro impegno a monitorare le propagazioni e ad agire ove necessario.

7. Si raccomanda agli Stati membri di riconoscere una misura entro tre mesi dalla pubblicazione della presente raccomandazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.

III.    Soglia di rilevanza

8. La misura è integrata da due soglie di rilevanza per guidare la potenziale applicazione del principio de minimis da parte degli Stati membri di riconoscimento: una soglia di rilevanza nazionale e una soglia di rilevanza specifica per ente. La soglia di rilevanza nazionale per il totale dei crediti ipotecari transfrontalieri al Lussemburgo è di 350 milioni di euro, che corrisponde approssimativamente all’1 % del mercato totale nazionale dei mutui ipotecari su immobili ad uso residenziale nazionali nel dicembre 2020. La soglia di rilevanza specifica per ente per il totale dei crediti ipotecari transfrontalieri al Lussemburgo è di 35 milioni di euro, che corrisponde approssimativamente allo 0,1 % del mercato totale nazionale dei mutui ipotecari su immobili ad uso residenziale in Lussemburgo nel dicembre 2020. Il riconoscimento è richiesto esclusivamente ove sia la soglia nazionale che la soglia specifica per istituzione siano superate.

Paesi Bassi:

Un fattore di ponderazione del rischio medio minimo applicato dagli enti creditizi che utilizzano il metodo IRB in relazione ai loro portafogli di esposizioni verso persone fisiche garantite da immobili residenziali situati nei Paesi Bassi. Per ogni singola voce di esposizione che rientra nell'ambito di applicazione della misura, un fattore di ponderazione del rischio del 12 % è attribuito alla parte del prestito che non supera il 55 % del valore di mercato dell'immobile che serve a garantire il prestito, mentre un fattore di ponderazione del rischio del 45 % è attribuito alla parte restante del prestito. Il fattore di ponderazione del rischio medio minimo del portafoglio è/corrisponde alla la media ponderata per l'esposizione dei fattori di ponderazione del rischio dei singoli prestiti.

I.    Descrizione della misura

1. La misura olandese applicata a norma dell'articolo 458, paragrafo 2, lettera d), punto vi), del regolamento (UE) n. 575/2013 impone un fattore di ponderazione del rischio medio minimo per il portafoglio delle esposizioni degli enti creditizi IRB nei confronti di persone fisiche garantite da ipoteche su immobili residenziali situati nei Paesi Bassi. I prestiti coperti dal sistema nazionale di garanzia dei mutui ipotecari sono esentati dalla misura.

2. Il fattore di ponderazione del rischio medio minimo è calcolato come segue:

a) 

Per ogni singola voce di esposizione che rientra nell'ambito di applicazione della misura, un fattore di ponderazione del rischio del 12 % è attribuito alla parte del prestito che non supera il 55 % del valore di mercato dell'immobile che serve a garantire il prestito, mentre un fattore di ponderazione del rischio del 45 % è attribuito alla parte restante del prestito. È opportuno che il rapporto LTV da utilizzare in questo calcolo venga determinato conformemente alle disposizioni applicabili del regolamento (UE) n. 575/2013.

b) 

Il fattore di ponderazione del rischio medio minimo del portafoglio è la/ corrisponde alla media ponderata per l'esposizione dei fattori di ponderazione del rischio dei singoli prestiti, calcolata come spiegato/illustrato in precedenza. I singoli prestiti esenti dalla misura non sono presi in considerazione nel calcolo del fattore di ponderazione del rischio medio minimo.

3. Questa misura non sostituisce i requisiti patrimoniali esistenti stabiliti e derivanti dal regolamento (UE) n. 575/2013. Le banche cui si applica la misura devono calcolare il fattore di ponderazione del rischio medio della parte del portafoglio ipotecario che rientra nell'ambito di applicazione di tale misura sulla base sia delle normali disposizioni applicabili contenute nel regolamento (UE) n. 575/2013, sia del metodo stabilito nella misura. Nel calcolare i loro requisiti patrimoniali devono successivamente applicare il valore più elevato tra i due fattori di ponderazione del rischio medio.

II.    Riconoscimento

4. Si raccomanda alle autorità competenti di riconoscere la misura olandese applicandola agli enti creditizi autorizzati a livello nazionale che utilizzano il metodo IRB che hanno esposizioni verso persone fisiche garantite da immobili residenziali situati nei Paesi Bassi, in quanto il loro settore bancario/il settore bancario di queste ultime può, attraverso le loro succursali, essere o diventare esposto, direttamente o indirettamente, al rischio sistemico nel mercato immobiliare olandese.

5. In conformità alla subraccomandazione C, paragrafo 2, si raccomanda alle autorità competenti di applicare la stessa misura che è stata applicata nei Paesi Bassi dall'autorità competente all'attivazione entro il termine specificato nella subraccomandazione C, paragrafo 3.

6. Qualora la stessa misura di politica macroprudenziale non sia disponibile nelle loro giurisdizioni, si raccomanda alle autorità competenti di applicare, previa consultazione con il CERS, la misura di politica macroprudenziale utilizzabile nelle loro giurisdizioni che consegue l'effetto il più possibile equivalente alla predetta misura di cui si raccomanda il riconoscimento, inclusa l'adozione di misure e poteri di vigilanza di cui al titolo VII, capo 2, sezione IV, della direttiva 2013/36/UE. Si raccomanda alle autorità competenti di adottare la misura equivalente entro e non oltre quattro mesi dalla data di pubblicazione della presente raccomandazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.

III.    Soglia di rilevanza

7. La misura è integrata da una soglia di rilevanza specifica per guidare la potenziale applicazione del principio de minimis da parte delle autorità competenti che applicano il riconoscimento. Gli enti possono essere esentati dal fattore minimo di ponderazione del rischio medio per il portafoglio delle esposizioni degli enti creditizi IRB verso persone fisiche garantite da ipoteche su immobili residenziali situati nei Paesi Bassi se tale valore non supera i 5 miliardi di euro. I prestiti coperti dal sistema nazionale di garanzia dei mutui ipotecari non saranno calcolati ai fini della soglia di rilevanza.

8. In conformità con la sezione 2.2.1 della raccomandazione CERS/2015/2, la soglia di rilevanza di 5 miliardi di euro costituisce una soglia massima raccomandata. Le autorità competenti che applicano il riconoscimento possono, pertanto, anziché applicare la soglia raccomandata, stabilirne una inferiore, se del caso, per le proprie giurisdizioni, o riconoscere la misura senza alcuna soglia di rilevanza.

Norvegia:

— 
Un coefficiente della riserva di capitale a fronte del rischio sistemico del 4,5 % per le esposizioni in Norvegia, applicato a tutti gli enti creditizi autorizzati in Norvegia in conformità all’articolo 133 della direttiva 2013/36/UE, come applicabile alla Norvegia e in Norvegia dal 31 dicembre 2022, conformemente alle disposizioni dell’Accordo sullo Spazio economico europeo (Accordo SEE) (di seguito «CRD come applicabile alla Norvegia e in Norvegia il 31 dicembre 2022 »);
— 
un requisito minimo del 20 % applicato ai fattori medi di ponderazione del rischio (ponderati per l’esposizione) per le esposizioni verso gli immobili residenziali situati in Norvegia, applicato conformemente, applicato agli enti creditizi autorizzati in Norvegia che utilizzano il metodo IRB per calcolare i requisiti patrimoniali regolamentari, in conformità all’articolo 458, paragrafo 2, lettera d), punto iv), del regolamento (UE) n. 575/2013, come applicato alla Norvegia e in Norvegia al 31 dicembre 2022, conformemente alle disposizioni dell’Accordo SEE) (di seguito «CRR come applicabile alla Norvegia e in Norvegia il 31 dicembre 2022 »);
— 
un requisito minimo del 35 % applicato ai fattori medi di ponderazione del rischio (ponderati per l’esposizione) per le esposizioni verso gli immobili commerciali situati in Norvegia, applicato agli enti creditizi autorizzati in Norvegia che utilizzano il metodo IRB per calcolare i requisiti patrimoniali regolamentari, ai sensi dell'articolo 458, paragrafo 2, lettera d), punto iv), del CRR come applicabile alla Norvegia e in Norvegia il 31 dicembre 2022.

I.    Descrizione delle misure

1. Con effetto dal 31 dicembre 2020, il Ministero degli affari finanziari norvegese (Finansdepartementet) ha introdotto tre misure macroprudenziali, ossia i) un coefficiente della riserva di capitale a fronte del rischio sistemico per le esposizioni situate in Norvegia, ai sensi dell'articolo 133 della CRD come applicabile alla Norvegia e in Norvegia al 31 dicembre 2022, ii) un requisito minimo applicato al fattore di ponderazione del rischio per le esposizioni relative a immobili residenziali situati in Norvegia, ai sensi dell'articolo 458, paragrafo 2, lettera d), punto iv), del CRR come applicabile alla Norvegia e in Norvegia al 31 dicembre 2022; e iii) un requisito minimo applicato al fattore di ponderazione del rischio per le esposizioni relative a immobili non residenziali situati in Norvegia, ai sensi dell'articolo 458, paragrafo 2, lettera d), punto iv), del CRR, applicabile alla Norvegia e in Norvegia al 31 dicembre 2022.

2. Il coefficiente della riserva di capitale a fronte del rischio sistemico è fissato al 4,5 % e si applica alle esposizioni nazionali di tutti gli enti creditizi autorizzati in Norvegia. Tuttavia, per gli enti creditizi che non si avvalgono del metodo IRB avanzato, il coefficiente della riserva di capitale a fronte del rischio sistemico applicabile a tutte le esposizioni è stabilito al 3 % fino al 30 dicembre 2023; successivamente, il coefficiente della riserva di capitale a fronte del rischio sistemico applicabile alle esposizioni nazionali è stabilito al 4,5 %.

3. La misura relativa al livello minimo applicato al fattore di ponderazione del rischio relativo a immobili residenziali è un livello minimo applicato al fattore medio di ponderazione del rischio specifico per ente per le esposizioni relative a immobili residenziali in Norvegia, applicabile agli enti creditizi che si avvalgono del metodo IRB. Il fattore minimo di ponderazione del rischio relativo a immobili riguarda il fattore di ponderazione del rischio medio ponderato per l’esposizione nel portafoglio immobiliare residenziale. Per esposizioni relative a immobili residenziali norvegesi si intendono le esposizioni al dettaglio garantite da immobili in Norvegia.

4. La misura relativa al fattore minimo di ponderazione del rischio relativo a immobili non residenziali è un fattore minimo di ponderazione del rischio medio specifico per ente creditizio per le esposizioni relative a immobili non residenziali in Norvegia, applicabile agli enti creditizi che si avvalgono del metodo IRB. ll fattore minimo di ponderazione del rischio relativo a immobili riguarda il fattore di ponderazione del rischio medio ponderato per l'esposizione nel portafoglio immobiliare non residenziale. Per esposizioni relative a immobili non residenziali norvegesi si intendono le esposizioni verso imprese garantite da immobili in Norvegia.

II.    Riconoscimento

5a. Si raccomanda alle autorità competenti di riconoscere le misure norvegesi per le esposizioni situate in Norvegia, a norma rispettivamente dell'articolo 134, paragrafo 1, della direttiva 2013/36/UE e dell'articolo 458, paragrafo 5, del regolamento (UE) n. 575/2013. Si raccomanda alle autorità competenti di riconoscere il coefficiente della riserva di capitale a fronte del rischio sistemico entro 18 mesi dalla pubblicazione della raccomandazione CERS/2021/3 del Comitato europeo per il rischio sistemico ( 7 ). nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea. È opportuno che i fattori minimi di ponderazione del rischio per le esposizioni verso immobili residenziali e non residenziali in Norvegia vengano riconosciute entro il periodo transitorio standard di tre mesi successivo alla pubblicazione della raccomandazione CERS/2021/3 nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.

5b. Poiché l'abbassamento della soglia di rilevanza di cui alla raccomandazione CERS/2023/1 del Comitato europeo per il rischio sistemico ( 8 ) potrebbe richiedere a un'autorità competente di adottare/potrebbe rendere necessario che un’autorità competente adotti una nuova misura nazionale di riconoscimento o di modificare le misure nazionali esistenti che riconoscono la misura norvegese della riserva di capitale a fronte del rischio sistemico, si applica il periodo transitorio standard di tre mesi successivo alla pubblicazione della raccomandazione CERS/2023/1 nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea per l'attuazione di misure alternative.

6. Qualora le stesse misure di politica macroprudenziale non siano disponibili nella loro giurisdizione, in linea con la subraccomandazione C, paragrafo 2, si raccomanda alle autorità competenti di applicare, previa consultazione con il CERS, le misure di politica macroprudenziale utilizzabili nella loro giurisdizione che conseguano l’effetto il più possibile equivalente alle predette misure di cui si raccomanda il riconoscimento. Si raccomanda alle autorità competenti di adottare le misure equivalenti per il riconoscimento dei fattori minimi medi di ponderazione del rischio per le esposizioni immobiliari residenziali e non residenziali entro 12 mesi e per il riconoscimento del coefficiente della riserva di capitale a fronte del rischio sistemico entro 18 mesi dalla pubblicazione della raccomandazione CERS/2021/3 nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea. Nella misura in cui l’abbassamento della soglia di rilevanza richieda a un'autorità competente di adottare una nuova misura nazionale di riconoscimento come descritto nel presente comma o di modificare le misure nazionali esistenti che riconoscono la misura norvegese della riserva di capitale a fronte del rischio sistemico, per l'attuazione di misure di riconoscimento si applica il normale periodo di transizione di tre mesi dalla pubblicazione della raccomandazione CERS/2023/1 nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.

[7.  Il paragrafo 7 è stato soppresso dalla raccomandazione CERS/2023/1.]

III.    Soglia di rilevanza

8. Le misure sono integrate da una soglia di rilevanza specifica per ente sulla base delle esposizioni situate in Norvegia per guidare la potenziale applicazione del principio de minimis da parte delle autorità competenti che applicano il riconoscimento, come segue:

a) 

per la riserva di capitale a fronte del rischio sistemico, la soglia di rilevanza è fissata a un importo dell'esposizione ponderata per il rischio di 5 miliardi di corone norvegesi (NOK), corrispondente a circa lo 0,16 % dell'importo complessivo delle esposizioni ponderate per il rischio degli enti creditizi in Norvegia;

b) 

per fattore minimo di ponderazione del rischio per gli immobili residenziali, la soglia di rilevanza è fissata a un prestito lordo di 32,3 miliardi di NOK, corrispondente a circa l’1% dei prestiti lordi a clienti norvegesi garantiti da immobili residenziali;

c) 

per il fattore minimo di ponderazione del rischio per gli immobili non residenziali, la soglia di rilevanza è fissata a un prestito lordo di 7,6 miliardi di NOK, corrispondente a circa l’1% dei prestiti lordi a clienti norvegesi garantiti da immobili non residenziali.

9. In conformità alla sezione 2.2.1 della raccomandazione CERS/2015/2, le autorità competenti dello Stato membro interessato possono esentare singoli enti creditizi autorizzati a livello nazionale con esposizioni non significative in Norvegia. Le esposizioni sono considerate non rilevanti se sono inferiori alle soglie di rilevanza specifiche per ente stabilite al paragrafo 8. Nell’applicazione delle soglie di rilevanza, è opportuno che le autorità competenti monitorino la significatività delle esposizioni e si raccomanda alle stesse l’applicazione delle misure norvegesi ai singoli enti creditizi autorizzati a livello nazionale precedentemente esentati nel momento in cui le soglie di rilevanza stabilite al summenzionato paragrafo 8 siano superate.

10. In conformità alla sezione 2.2.1 della raccomandazione CERS/2015/2, si raccomandano le soglie di rilevanza stabilite al summenzionato paragrafo 8 come livelli di soglia massima. Le autorità competenti che applicano il riconoscimento possono, pertanto, anziché applicare le soglie raccomandate, stabilirne di inferiori per le proprie giurisdizioni ove del caso, o riconoscere le misure senza alcuna soglia di rilevanza.

11. Qualora non vi siano enti creditizi autorizzati negli Stati membri che abbiano esposizioni rilevanti in Norvegia, le autorità competenti degli Stati membri interessati possono, ai sensi della sezione 2.2.1 della raccomandazione CERS/2015/2, decidere di non riconoscere le misure norvegesi. In tal caso, è opportuno che le autorità competenti monitorino la significatività delle esposizioni e si raccomanda alle stesse il riconoscimento delle misure norvegesi nel momento in cui un ente creditizio superi la rispettiva soglia di rilevanza.

Svezia:

— 
un fattore minimo specifico per ente creditizio del 25 % per la media ponderata per l’esposizione dei fattori di ponderazione del rischio applicata al portafoglio delle esposizioni al dettaglio verso debitori residenti in Svezia garantite da beni immobili ai sensi dell'articolo 458, paragrafo 2, lettera d), punto iv), del regolamento (UE) n. 575/2013, e imposta agli enti creditizi autorizzati in Svezia secondo il metodo IRB per calcolare i requisiti di capitale regolamentare.
— 
un fattore minimo specifico per ente creditizio del 35 % per la media ponderata per l'esposizione dei fattori di ponderazione del rischio applicati al portafoglio delle esposizioni verso imprese garantite da ipoteche su immobili non residenziali (immobili situati fisicamente in Svezia di proprietà commerciale per generare reddito da locazione) e un fattore minimo specifico per ente creditizio del 25 % per la media ponderata per l'esposizione dei fattori di ponderazione del rischio applicati al portafoglio di esposizioni verso imprese garantite da ipoteche su immobili residenziali (edifici residenziali fisicamente situati in Svezia di proprietà a fini commerciali per generare reddito da locazione, se il numero di residenze nell'immobile è superiore a tre), applicati conformemente all'articolo 458, paragrafo 2, lettera d), punto iv), del regolamento (UE) n. 575/2013 agli enti creditizi autorizzati in Svezia utilizzando il metodo IRB per il calcolo dei requisiti di capitale regolamentare.

I.    Descrizione delle misure

1. La misura svedese applicabile ai sensi dell'articolo 458, paragrafo 2, lettera d), punto iv), del regolamento (UE) n. 575/2013, e imposta agli enti creditizi autorizzati in Svezia secondo il metodo IRB, consiste in un fattore minimo specifico per ente creditizio del 25 % per la media ponderata per l’esposizione dei fattori di ponderazione del rischio applicato al portafoglio delle esposizioni al dettaglio verso debitori residenti in Svezia garantite da beni immobili. La media ponderata per l'esposizione è la/corrisponde alla media dei fattori di ponderazione delle singole esposizioni calcolata in conformità all'articolo 154 del regolamento (UE) n. 575/2013, ponderata rispetto al valore della corrispondente esposizione.

2. La misura svedese, applicata conformemente all'articolo 458, paragrafo 2, lettera d), punto iv), del regolamento (UE) n. 575/2013 e imposta agli enti creditizi autorizzati in Svezia che utilizzano il metodo IRB, consiste in un fattore minimo di ponderazione del rischio ponderato per l’esposizione specifico per ente creditizio del 35 % per talune esposizioni verso imprese garantite in Svezia da ipoteche su immobili non residenziali, e in un fattore minimo di ponderazione del rischio ponderato per l’esposizione specifico per ente creditizio del 25 % per talune esposizioni verso imprese garantite da ipoteche su immobili residenziali. La media ponderata per l'esposizione è la/ corrisponde alla media dei fattori di ponderazione delle singole esposizioni calcolata in conformità all'articolo 153 del regolamento (UE) n. 575/2013, ponderata rispetto al valore della corrispondente esposizione. Questa misura non copre le esposizioni verso imprese garantite da: i) fondi agricoli; ii) immobili direttamente posseduti da comuni, stati o regioni; iii) immobili di cui oltre il 50 % è destinato ad attività proprie; e iv) condomini la cui destinazione d’uso non ha fini commerciali (ad esempio/come nel caso di associazioni edilizie di cui sono titolari i residenti, senza scopo di lucro) o il cui numero di abitazioni è inferiore a quattro.

II.    Riconoscimento

3. In conformità all'articolo 458, paragrafo 5, del regolamento (UE) n. 575/2013, si raccomanda alle autorità competenti degli Stati membri interessati di riconoscere le misure svedesi applicandole alle succursali situate in Svezia di enti creditizi autorizzati a livello nazionale secondo il metodo IRB per calcolare i requisiti di capitale regolamentare. In conformità all'articolo 458, paragrafo 5, del regolamento (UE) n. 575/2013, si raccomanda alle autorità competenti degli Stati membri interessati di riconoscere le misure svedesi applicandole agli enti creditizi autorizzati a livello nazionale secondo il metodo IRB per calcolare i requisiti di capitale regolamentare che hanno esposizioni al dettaglio verso debitori residenti in Svezia garantite da ipoteche su beni immobili e/o esposizioni societarie in Svezia garantite da ipoteche su immobili non residenziali o residenziali. Conformemente alla subraccomandazione C, paragrafo 2, si raccomanda alle autorità competenti di applicare una misura come quelle che sono state attuate in Svezia dall'autorità competente all’attivazione entro tre mesi dalla pubblicazione della raccomandazione corrispondente nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea ( 9 ).

4. Qualora la stessa misura di politica macroprudenziale non sia disponibile nelle loro giurisdizioni, si raccomanda alle autorità competenti di applicare, previa consultazione con il CERS, la misura di politica macroprudenziale utilizzabile nelle loro giurisdizioni che consegue l'effetto il più possibile equivalente alla predetta misura di cui si raccomanda il riconoscimento. Si raccomanda alle autorità competenti di adottare la misura equivalente entro e non oltre quattro mesi dalla data di pubblicazione della presente raccomandazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea (9) .

III.    Soglia di rilevanza

5. Le misure sono integrate da una soglia di rilevanza specifica per ente pari a 5 miliardi di SEK per ciascuna delle misure descritte rispettivamente ai paragrafi 1 e 2, al fine di guidare la potenziale applicazione del principio de minimis da parte delle autorità competenti che applicano il riconoscimento.

6. In conformità/ in linea con la sezione 2.2.1 della raccomandazione CERS/2015/2, le autorità competenti dello Stato membro interessato possono esentare i singoli enti creditizi autorizzati a livello nazionale che utilizzano il metodo IRB con esposizioni inferiori alla soglia di rilevanza di 5 miliardi di SEK per le misure di cui, rispettivamente, ai paragrafi 1 e 2. Nell'applicazione della soglia di rilevanza, è opportuno che le autorità competenti monitorino la significatività dell'esposizione e si raccomanda alle stesse l'applicazione della misura svedese rilevante agli enti creditizi autorizzati a livello nazionale precedentemente esentati nel momento in cui la soglia di 5 miliardi di euro sia superata per/relativamente a/nell’ambito di tale misura.

7. In assenza di enti creditizi autorizzati a livello nazionale che utilizzano il metodo IRB con esposizioni al dettaglio, come descritto al paragrafo 1, superiori a 5 miliardi di SEK, attraverso succursali situate in Svezia e/o attività transfrontaliere dirette, le autorità competenti degli Stati membri interessati possono, ai sensi della sezione 2.2.1 della raccomandazione CERS/2015/2, decidere di non riconoscere la misura. In tal caso è opportuno che le autorità competenti monitorino la significatività delle esposizioni e si raccomanda alle stesse il riconoscimento della misura svedese di cui al paragrafo 1, laddove un ente creditizio autorizzato a livello nazionale che utilizza il metodo IRB superi la soglia di 5 miliardi di SEK.

8. In assenza di enti creditizi autorizzati a livello nazionale che utilizzano il metodo IRB con esposizioni verso imprese, come descritto al paragrafo 2, superiori a 5 miliardi di SEK, attraverso succursali situate in Svezia e/o attività transfrontaliere dirette, le autorità competenti degli Stati membri interessati possono, ai sensi della sezione 2.2.1 della raccomandazione CERS/2015/2, decidere di non riconoscere la misura. In tal caso è opportuno che le autorità competenti monitorino la significatività delle esposizioni e si raccomanda alle stesse il riconoscimento della misura di cui al paragrafo 2 laddove un ente creditizio autorizzato a livello nazionale che utilizza il metodo IRB superi la soglia di 5 miliardi di SEK.

9. In conformità con la sezione 2.2.1 della raccomandazione CERS/2015/2, la soglia di rilevanza di 5 miliardi di SEK costituisce una soglia massima raccomandata. Le autorità competenti che applicano il riconoscimento possono, pertanto, anziché applicare la soglia raccomandata, stabilirne una inferiore, se del caso, per le proprie giurisdizioni, o riconoscere la misura senza alcuna soglia di rilevanza.

Portogallo:

un coefficiente della riserva di capitale a fronte del rischio sistemico del 4 % su tutte le esposizioni al dettaglio secondo il metodo IRB verso persone fisiche garantite da immobili residenziali per i quali la garanzia reale è situata in Portogallo;

I.    Descrizione della misura

1. 1. La misura portoghese, applicata conformemente all'articolo 133 della direttiva 2013/36/UE, impone un coefficiente della riserva di capitale a fronte del rischio sistemico del 4 % sulle esposizioni al dettaglio IRB verso persone fisiche garantite da immobili residenziali per i quali la garanzia reale è situata in Portogallo (sia esposizioni non in stato di default che esposizioni in stato di default).

2. La misura intende rafforzare la resilienza alle vulnerabilità accumulate nelle consistenze dei mutui ipotecari in una potenziale recessione del ciclo economico e/o a fronte di una correzione significativa e imprevista dei prezzi degli immobili residenziali.

II.    Riconoscimento

3. Si raccomanda alle autorità competenti di riconoscere la misura portoghese applicandola alle esposizioni al dettaglio IRB verso persone fisiche, garantite da immobili residenziali per i quali la garanzia reale è situata in Portogallo (sia come esposizioni non in stato di default che come esposizioni in stato di default). In alternativa, la misura può essere riconosciuta utilizzando il seguente ambito della segnalazione COREP: Esposizioni al dettaglio secondo il metodo IRB garantite da immobili residenziali nei confronti di persone fisiche situate in Portogallo (sia come esposizioni non in stato di default che come esposizioni in stato di default).

4. Qualora la stessa misura di politica macroprudenziale non sia disponibile nelle loro giurisdizioni, si raccomanda alle autorità competenti di applicare, previa consultazione con il CERS, la misura di politica macroprudenziale utilizzabile nelle loro giurisdizioni che consegue l'effetto il più possibile equivalente alla predetta misura di cui si raccomanda il riconoscimento, inclusa l'adozione di misure e poteri di vigilanza di cui al titolo VII, capo 2, sezione IV, della direttiva 2013/36/UE.

5. A seguito della richiesta del Banco de Portugal, si raccomanda alle autorità competenti di riconoscere la misura portoghese applicandola al massimo livello di consolidamento.

6. Si raccomanda alle autorità competenti di assicurare che la misura di riconoscimento venga applicata e rispettata a partire dal 1o ottobre 2024.

III.    Soglia di rilevanza

7. Le misura è integrata da una soglia di rilevanza specifica per ente sulla base delle esposizioni situate in Portogallo per guidare la potenziale applicazione del principio de minimis da parte delle autorità competenti che applicano il riconoscimento, come segue: Gli enti creditizi possono essere esentati dal requisito settoriale di coefficiente della riserva di capitale a fronte del rischio sistemico a condizione che le loro esposizioni settoriali rilevanti non superino 1 miliardo di euro, pari a circa il 1 % del volume del credito/stock di credito per l'acquisto di abitazioni in Portogallo.

8. In conformità con la sezione 2.2.1 della raccomandazione CERS/2015/2, la soglia di rilevanza di 1 miliardo di euro costituisce una soglia massima raccomandata. Le autorità competenti possono, pertanto, anziché applicare la soglia raccomandata, stabilirne una inferiore, se del caso, per le proprie giurisdizioni, o riconoscere la misura senza alcuna soglia di rilevanza. Nel fissare/Al momento di fissare la soglia di rilevanza, è opportuno che le autorità pertinenti considerino l'esposizione dei singoli fornitori di servizi finanziari al rischio macroprudenziale individuato in Portogallo e che valutino se esso possa essere considerato non rilevante.

9. Qualora non vi siano enti creditizi autorizzati negli Stati membri che abbiano esposizioni rilevanti in Portogallo, le autorità competenti degli Stati membri interessati possono, ai sensi della sezione 2.2.1 della raccomandazione CERS/2015/2, decidere di non riconoscere le misure portoghesi. In tal caso è opportuno che le autorità competenti monitorino la significatività delle esposizioni e si raccomanda alle stesse il riconoscimento delle misure portoghesi nel momento in cui un ente creditizio superi la rispettiva soglia di rilevanza.

Danimarca:

Un coefficiente settoriale della riserva di capitale a fronte del rischio sistemico del 7 % su tutti i tipi di esposizioni situate in Danimarca verso società non finanziarie che operano nel settore immobiliare e nello sviluppo di progetti immobiliari individuati conformemente alla classificazione statistica delle attività economiche nell'Unione di cui al regolamento (CE) n. 1893/2006.

I.    Descrizione della misura

1. Il coefficiente settoriale della riserva di capitale a fronte del rischio sistemico del 7 % si applicherà a tutti gli enti creditizi nazionali.

2. Esso si applicherà a tutti i tipi di esposizioni situate in Danimarca verso società non finanziarie che operano in attività immobiliari, ad eccezione delle associazioni di edilizia sociale e delle cooperative edilizie e nello sviluppo di progetti immobiliari. Le pertinenti attività economiche del debitore sono specificate mediante un riferimento alla classificazione statistica delle attività economiche nell'Unione di cui al regolamento (CE) n. 1893/2006 ( 10 ).

La misura si applicherà su base individuale e consolidata.

II.    Riconoscimento

3. Si raccomanda alle autorità competenti di riconoscere la misura danese applicandola a tutti i tipi di esposizioni situate in Danimarca verso società non finanziarie impegnate in attività economiche specifiche, determinate come segue: «Attività immobiliari» secondo il codice NACE ( 11 )«L»", ad eccezione delle associazioni di edilizia sociale e delle cooperative edilizie e «Sviluppo di progetti immobiliari» (41.1) secondo il codice NACE «F».

4. A seguito della richiesta del ministero danese dell'Industria, delle imprese e degli affari finanziari, si raccomanda alle autorità competenti di riconoscere la misura danese applicandola a livello individuale e consolidato.

5. Qualora la stessa misura di politica macroprudenziale non sia disponibile nelle loro giurisdizioni, si raccomanda alle autorità competenti di applicare, previa consultazione con il CERS, la misura di politica macroprudenziale utilizzabile nelle loro giurisdizioni che consegue l'effetto il più possibile equivalente alla misura di cui si raccomanda il riconoscimento, inclusa l'adozione di misure e poteri di vigilanza di cui al titolo VII, capo 2, sezione IV, della direttiva 2013/36/UE.

6. Si raccomanda alle autorità competenti di assicurare che la misura di riconoscimento venga applicata e rispettata a partire dal 30 giugno 2024.

III.    Soglia di rilevanza

7. La misura è integrata da una soglia di rilevanza specifica per ente sulla base delle esposizioni situate in Danimarca per guidare la potenziale applicazione del principio de minimis da parte delle autorità competenti che applicano il riconoscimento, come segue: gli enti creditizi possono essere esentati dal requisito del coefficiente settoriale della riserva di capitale a fronte del rischio sistemico a condizione che le loro esposizioni settoriali pertinenti non superino 200 milioni di EUR, pari a circa lo 0,3 % delle esposizioni totali verso società immobiliari in Danimarca.

8. In conformità alla sezione 2.2.1 della raccomandazione CERS/2015/2, la soglia di rilevanza di 200 milioni di EUR costituisce una soglia massima raccomandata. Le autorità competenti possono, pertanto, anziché applicare la soglia raccomandata, stabilirne una inferiore, se del caso, per le proprie giurisdizioni, o riconoscere la misura senza alcuna soglia di rilevanza. Nel fissare la soglia di rilevanza, è opportuno che le autorità competenti considerino l'esposizione dei singoli fornitori di servizi finanziari al rischio macroprudenziale individuato in Danimarca e che valutino se esso possa essere considerato non rilevante.

9. Qualora non vi siano enti creditizi autorizzati negli Stati membri che abbiano esposizioni rilevanti in Danimarca, le autorità competenti degli Stati membri interessati possono, ai sensi della sezione 2.2.1 della raccomandazione CERS/2015/2, decidere di non riconoscere le misure danesi. In tal caso, è opportuno che le autorità competenti monitorino la significatività delle esposizioni e si raccomanda alle stesse il riconoscimento delle misure danesi nel momento in cui un ente creditizio superi la rispettiva soglia di rilevanza.



( 1 ) Regolamento (UE) n. 575/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 giugno 2013, relativo ai requisiti prudenziali per gli enti creditizi e che modifica il regolamento (UE) n. 648/2012 (GU L 176 del 27.6.2013, pag. 1).

( 2 ) Direttiva 2013/36/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 giugno 2013, sull’accesso all’attività degli enti creditizi e sulla vigilanza prudenziale sugli enti creditizi, che modifica la direttiva 2002/87/CE e abroga le direttive 2006/48/CE e 2006/49/CE (GU L 176 del 27.6.2013, pag. 338).

( 3 )  GU L 1 del 3.1.1994, pag. 3.

( 4 ) Raccomandazione del Comitato europeo per il rischio sistemico, del 22 dicembre 2011, relativa al mandato macroprudenziale delle autorità nazionali (CERS/2011/3) (GU C 41, 14.2.2012, pag. 1).

( 5 ) Recommandation du comité du risque systémique du 9 novembre 2020 relative aux crédits portant sur des biens immobiliers à usage résidentiel situés sur le territoire du Luxembourg (CRS/2020/005).

( 6 ) CSSF Regulation N.20-08 du 3 décembre 2020 fixant des conditions pour l’octroi de crédits relatifs à des biens immobiliers à usage résidentiel situés sur le territoire du Luxembourg.

( 7 ) Raccomandazione CERS/2021/3 del Comitato europeo per il rischio sistemico, del 30 aprile 2021, che modifica la raccomandazione CERS/2015/2 sulla valutazione degli effetti transfrontalieri delle misure di politica macroprudenziale e sul loro riconoscimento volontario (GU C 222 del 11.6.2021, pag. 1).

( 8 ) Raccomandazione CERS/2023/1 del Comitato europeo per il rischio sistemico, del 6 marzo 2023, che modifica la raccomandazione CERS/2015/2 sulla valutazione degli effetti transfrontalieri delle misure di politica macroprudenziale e sul loro riconoscimento volontario (GU C 158 del 4.5.2023, pag. 1).

( 9 ) Cfr. raccomandazione CERS/2019/1 per la misura di politica macroprudenziale attivata il 31 dicembre 2018.

( 10 ) La determinazione dei sottoinsiemi specifici di esposizioni settoriali, cui sarà applicata la riserva per il rischio sistemico, si basa sugli orientamenti dell'ABE sui sottoinsiemi appropriati di esposizioni settoriali alle quali le autorità competenti o designate possono applicare una riserva di capitale a fronte del rischio sistemico conformemente all'articolo 133, paragrafo 5, lettera f), della direttiva 2013/36/UE (ABE-GL-2020-13), disponibile sul sito web dell'ABE all'indirizzo: www.eba.europa.eu

( 11 ) NACE Rev. 2, Classificazione statistica delle attività economiche nelle Comunità europee, regolamento (CE) n. 1893/2006.

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