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Document 02016R0794-20220628

    Consolidated text: Regolamento (UE) 2016/794 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'11 maggio 2016, che istituisce l'Agenzia dell'Unione europea per la cooperazione nell'attività di contrasto (Europol) e sostituisce e abroga le decisioni del Consiglio 2009/371/GAI, 2009/934/GAI, 2009/935/GAI, 2009/936/GAI e 2009/968/GAI

    ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2016/794/2022-06-28

    02016R0794 — IT — 28.06.2022 — 001.001


    Il presente testo è un semplice strumento di documentazione e non produce alcun effetto giuridico. Le istituzioni dell’Unione non assumono alcuna responsabilità per i suoi contenuti. Le versioni facenti fede degli atti pertinenti, compresi i loro preamboli, sono quelle pubblicate nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea e disponibili in EUR-Lex. Tali testi ufficiali sono direttamente accessibili attraverso i link inseriti nel presente documento

    ►B

    REGOLAMENTO (UE) 2016/794 DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO

    dell'11 maggio 2016

    che istituisce l'Agenzia dell'Unione europea per la cooperazione nell'attività di contrasto (Europol) e sostituisce e abroga le decisioni del Consiglio 2009/371/GAI, 2009/934/GAI, 2009/935/GAI, 2009/936/GAI e 2009/968/GAI

    (GU L 135 del 24.5.2016, pag. 53)

    Modificato da:

     

     

    Gazzetta ufficiale

      n.

    pag.

    data

    ►M1

    REGOLAMENTO (UE) 2022/991 DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO dell’8 giugno 2022

      L 169

    1

    27.6.2022




    ▼B

    REGOLAMENTO (UE) 2016/794 DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO

    dell'11 maggio 2016

    che istituisce l'Agenzia dell'Unione europea per la cooperazione nell'attività di contrasto (Europol) e sostituisce e abroga le decisioni del Consiglio 2009/371/GAI, 2009/934/GAI, 2009/935/GAI, 2009/936/GAI e 2009/968/GAI



    CAPO I

    DISPOSIZIONI GENERALI, OBIETTIVI E COMPITI DI EUROPOL

    Articolo 1

    Istituzione dell'Agenzia dell'Unione europea per la cooperazione nell'attività di contrasto

    1.  
    È istituita l'Agenzia dell'Unione europea per la cooperazione nell'attività di contrasto (Europol) al fine di sostenere la cooperazione tra autorità di contrasto nell'Unione.
    2.  
    L'agenzia Europol istituita con il presente regolamento sostituisce e succede all'ufficio Europol istituito con decisione 2009/371/GAI.

    Articolo 2

    Definizioni

    Ai fini del presente regolamento si intende per:

    a)

    «autorità competenti degli Stati membri» : tutte le autorità di polizia e gli altri servizi degli Stati membri incaricati dell'applicazione della legge e preposti alla prevenzione e alla lotta contro la criminalità in forza del diritto nazionale. Si annoverano tra le autorità competenti anche le altre autorità pubbliche degli Stati membri che, in forza del diritto nazionale, sono preposte alla prevenzione e alla lotta contro le forme di criminalità di competenza di Europol;

    b)

    «analisi strategica» : tutti i metodi e le tecniche con cui sono raccolte, conservate, trattate e valutate informazioni allo scopo di sostenere e sviluppare una politica in materia penale che contribuisca alla prevenzione della criminalità e al contrasto effettivo ed efficace contro la stessa;

    c)

    «analisi operativa» : tutti i metodi e le tecniche con cui sono raccolte, conservate, trattate e valutate informazioni allo scopo di sostenere le indagini penali;

    d)

    «organismi dell'Unione» : le istituzioni, gli organismi, le missioni, gli uffici e le agenzie istituiti dal TEU e dal TFUE o sulla base dei medesimi;

    e)

    «organizzazione internazionale» : un'organizzazione e gli organismi di diritto internazionale pubblico a essa subordinati o qualsiasi altro organismo istituito da o sulla base di un accordo tra due o più paesi;

    f)

    «parti private» : entità e organismi costituiti secondo il diritto di uno Stato membro o di un paese terzo, in particolare società e imprese, associazioni di imprese, organizzazioni senza scopo di lucro e altre persone giuridiche non rientranti nella lettera e);

    g)

    «persone private» : tutte le persone fisiche;

    ▼M1 —————

    ▼B

    l)

    «destinatario» : la persona fisica o giuridica, l'autorità pubblica, il servizio o qualsiasi altro organismo che riceve comunicazione di dati, che si tratti o meno di terzi;

    ▼M1 —————

    ▼M1

    p)

    «dati personali amministrativi» : i dati personali trattati da Europol diversi dai dati personali operativi;

    ▼M1

    q)

    “dati investigativi” : dati che uno Stato membro, la Procura europea (“EPPO”) istituita dal regolamento (UE) 2017/1939 del Consiglio ( *1 ), Eurojust o un paese terzo è autorizzato a trattare nell’ambito di un’indagine penale in corso connessa a uno o più Stati membri, conformemente alle norme e garanzie procedurali applicabili ai sensi del diritto dell’Unione o nazionale, o che uno Stato membro, l’EPPO, Eurojust o un paese terzo ha fornito a Europol a sostegno di tale indagine penale in corso, e che contengono dati personali che non riguardano le categorie di interessati di cui all’allegato II;

    r)

    “contenuti terroristici” : i contenuti terroristici quali definiti all’articolo 2, punto 7, del regolamento (UE) 2021/784 del Parlamento europeo e del Consiglio ( *2 );

    s)

    “materiale pedopornografico online” : materiale online che costituisce pornografia minorile ai sensi dell’articolo 2, lettera c), della direttiva 2011/93/UE del Parlamento europeo e del Consiglio ( *3 ) o spettacolo pornografico ai sensi dell’articolo 2, lettera e), della medesima direttiva;

    t)

    “situazione di crisi online” : la diffusione di contenuti online relativi a un fatto in corso o recente del mondo reale che ritraggono un danno alla vita o all’integrità fisica o che richiamano un danno imminente alla vita o all’integrità fisica e che hanno l’obiettivo o l’effetto di intimidire gravemente la popolazione, a condizione che vi sia un legame o un ragionevole sospetto di legame con il terrorismo o l’estremismo violento e che si preveda la moltiplicazione esponenziale e la viralità di tale contenuto tra vari servizi online;

    u)

    “categoria di trasferimenti di dati personali” : un gruppo di trasferimenti di dati personali in cui i dati riguardano tutti la medesima situazione specifica e in cui i trasferimenti comprendono le stesse categorie di dati personali e le stesse categorie di interessati;

    v)

    “progetti di ricerca e innovazione” : progetti rientranti nell’ambito di applicazione del presente regolamento, a fini di sviluppo, formazione, prova e convalida di algoritmi per lo sviluppo di strumenti specifici e altri progetti specifici di ricerca e innovazione pertinenti per il conseguimento degli obiettivi di Europol.

    ▼B

    Articolo 3

    Obiettivi

    1.  
    Europol sostiene e potenzia l'azione delle autorità competenti degli Stati membri e la loro reciproca cooperazione nella prevenzione e nella lotta contro la criminalità grave che interessa due o più Stati membri, il terrorismo e le forme di criminalità che ledono un interesse comune oggetto di una politica dell'Unione indicate nell'allegato I.
    2.  

    In aggiunta al paragrafo 1, gli obiettivi di Europol coprono anche i reati connessi. Sono considerati reati connessi:

    a) 

    i reati commessi per procurarsi i mezzi per perpetrare gli atti per i quali è competente Europol;

    b) 

    i reati commessi per agevolare o perpetrare gli atti per i quali è competente Europol;

    c) 

    i reati commessi per assicurare l'impunità di coloro che perpetrano atti per i quali è competente Europol.

    Articolo 4

    Compiti

    1.  

    Europol svolge i seguenti compiti al fine di conseguire gli obiettivi di cui all'articolo 3:

    a) 

    raccogliere, conservare, trattare, analizzare e scambiare informazioni, intelligence criminale compresa;

    b) 

    comunicare senza indugio agli Stati membri, attraverso le unità nazionali istituite o designate ai sensi dell'articolo 7, paragrafo 2, qualsiasi informazione e i collegamenti tra reati che li riguardano;

    c) 

    al fine di sostenere e rafforzare le azioni delle autorità competenti degli Stati membri, coordinare, organizzare e svolgere indagini e azioni operative che sono condotte:

    i) 

    congiuntamente con le autorità competenti degli Stati membri; o

    ii) 

    nel quadro di squadre investigative comuni, conformemente all'articolo 5 e, ove opportuno, in collegamento con Eurojust;

    d) 

    partecipare a squadre investigative comuni e proporne la costituzione conformemente all'articolo 5;

    e) 

    fornire informazioni e supporto analitico agli Stati membri in relazione a grandi eventi internazionali;

    f) 

    preparare valutazioni della minaccia, analisi strategiche e operative e rapporti generali sulla situazione;

    g) 

    approfondire, condividere e promuovere le conoscenze specialistiche sui metodi di prevenzione della criminalità, sulle procedure investigative e sui metodi di polizia tecnica e scientifica, e offrire consulenza agli Stati membri;

    h) 

    fornire sostegno alle attività di scambio di informazioni, operazioni e indagini transfrontaliere degli Stati membri, nonché alle squadre investigative comuni, anche mediante supporto operativo, tecnico e finanziario;

    ▼M1

    bis

    prestare supporto amministrativo e finanziario alle unità speciali d’intervento degli Stati membri di cui alla decisione 2008/617/GAI del Consiglio ( 1 );

    ▼B

    i) 

    fornire formazione specializzata e assistenza agli Stati membri nell'organizzazione di formazioni, anche garantendo un sostegno finanziario, nell'ambito dei suoi obiettivi e in funzione del personale e delle risorse di bilancio di cui dispone, in coordinamento con l'Agenzia dell'Unione europea per la formazione delle autorità di contrasto (CEPOL);

    ▼M1

    j) 

    cooperare con gli organismi dell’Unione istituiti in base al titolo V TFUE, con l’OLAF e con l’Agenzia dell’Unione europea per la cibersicurezza (ENISA) istituita dal regolamento (UE) 2019/881 del Parlamento europeo e del Consiglio ( 2 ), in particolare attraverso scambi di informazioni e fornendo loro supporto analitico nei settori che rientrano nelle loro rispettive competenze;

    ▼B

    k) 

    fornire informazioni e sostegno alle strutture e alle missioni dell'UE di gestione delle crisi istituite in base al TUE, nell'ambito degli obiettivi di Europol di cui all'articolo 3;

    l) 

    sviluppare i centri specializzati dell'Unione per la lotta a forme specifiche di criminalità rientranti nell'ambito degli obiettivi di Europol, in particolare il Centro europeo per la lotta alla criminalità informatica;

    ▼M1

    m) 

    sostenere le azioni degli Stati membri per prevenire e combattere le forme di criminalità di cui all’allegato I che sono agevolate, promosse o commesse tramite internet, tra l’altro:

    i) 

    assistendo le autorità competenti degli Stati membri, su loro richiesta, nel rispondere agli attacchi informatici di sospetta origine criminale;

    ii) 

    cooperando con le autorità competenti degli Stati membri per quanto riguarda gli ordini di rimozione conformemente all’articolo 14 del regolamento (UE) 2021/784; e

    iii) 

    segnalando contenuti online ai fornitori di servizi online interessati ai fini dell’esame volontario della compatibilità di tali contenuti con i loro termini e condizioni.

    ▼M1

    r) 

    sostenere gli Stati membri nell’identificazione delle persone le cui attività criminali rientrano tra le forme di criminalità di cui all’allegato I e che costituiscono un rischio elevato per la sicurezza;

    s) 

    agevolare lo svolgimento di indagini congiunte, coordinate e prioritarie sulle persone di cui alla lettera r);

    t) 

    sostenere gli Stati membri nel trattamento dei dati forniti da paesi terzi o organizzazioni internazionali a Europol su persone coinvolte nel terrorismo o in forme gravi di criminalità e offrire agli Stati membri la possibilità di inserire nel sistema d’informazione Schengen (SIS), a loro discrezione e previa verifica e analisi di tali dati, segnalazioni di informazioni su cittadini di paesi terzi nell’interesse dell’Unione («segnalazioni di informazioni»), a norma del regolamento (UE) 2018/1862 del Parlamento europeo e del Consiglio ( 3 ).;

    u) 

    sostenere l’attuazione del meccanismo di valutazione e monitoraggio al fine di verificare l’applicazione dell’acquis Schengen di cui al regolamento (UE) n. 1053/2013 nell’ambito degli obiettivi di Europol, tramite la messa a disposizione di consulenze e analisi, se del caso;

    v) 

    provvedere proattivamente a monitorare le attività di ricerca e di innovazione che sono pertinenti per il conseguimento degli obiettivi di Europol e contribuire a tali attività, sostenendo le attività connesse degli Stati membri e attuando le proprie attività di ricerca e di innovazione, compresi i progetti per lo sviluppo, la formazione, la prova e la convalida di algoritmi per lo sviluppo di strumenti specifici ai fini dell’uso da parte delle autorità di contrasto, e diffondere i risultati delle attività tra gli Stati membri conformemente all’articolo 67;

    w) 

    contribuire alla creazione di sinergie tra le attività di ricerca e innovazione degli organi dell’Unione pertinenti per il conseguimento degli obiettivi di Europol, anche attraverso il polo UE di innovazione per la sicurezza interna, e in stretta cooperazione con gli Stati membri;

    x) 

    sostenere, su loro richiesta, le azioni degli Stati membri volte ad affrontare le situazioni di crisi online, in particolare fornendo alle parti private le informazioni necessarie per individuare i pertinenti contenuti online;

    y) 

    sostenere le azioni degli Stati membri volte a contrastare la diffusione online di materiale pedopornografico online;

    z) 

    cooperare, conformemente all’articolo 12 della direttiva (UE) 2019/1153 del Parlamento europeo e del Consiglio ( 4 ), con le unità di informazione finanziaria (FIU) istituite ai sensi della direttiva (UE) 2015/849 del Parlamento europeo e del Consiglio ( 5 ), mediante la pertinente unità nazionale Europol o, se consentito dal pertinente Stato membro, per contatto diretto con le FIU, in particolare mediante lo scambio di informazioni e la messa a disposizione di analisi agli Stati membri a sostegno delle indagini transfrontaliere sulle attività di riciclaggio delle organizzazioni criminali transnazionali e sul finanziamento del terroristico;

    Affinché uno Stato membro informi, entro un periodo 12 mesi dopo che Europol ha proposto la possibilità di inserire una segnalazione di cui al primo comma, lettera t), gli altri Stati membri ed Europol in merito all’esito della verifica e dell’analisi dei dati e all’inserimento di una segnalazione nel SIS, è istituito un meccanismo di rendicontazione periodica;

    Gli Stati membri informano Europol di tutte le segnalazioni di informazioni inserite nel SIS e di tutti i riscontri positivi ad esse inerenti e, tramite Europol, possono informare il paese terzo o l’organizzazione internazionale che hanno fornito i dati da cui proviene l’inserimento della segnalazione di informazioni riguardo ai riscontri positivi ad essa inerenti, secondo la procedura di cui al regolamento (UE) 2018/1862.

    ▼B

    2.  
    Europol fornisce analisi strategiche e valutazioni della minaccia per aiutare il Consiglio e la Commissione a stabilire le priorità strategiche e operative dell'Unione per la lotta alla criminalità. ►M1  Europol fornisce inoltre assistenza nell’attuazione operativa di tali priorità, in particolare sulla piattaforma multidisciplinare europea di lotta alle minacce della criminalità (EMPACT), anche agevolando le attività operative e strategiche guidate dagli Stati membri e prestando alle stesse sostegno amministrativo, logistico, finanziario e operativo. ◄
    3.  
    Europol fornisce analisi strategiche e valutazioni della minaccia per facilitare e promuovere un impiego efficace e razionale delle risorse disponibili, a livello nazionale e dell'Unione, per le attività operative, e prestare sostegno a tali attività. ►M1  Europol fornisce inoltre analisi delle valutazioni della minaccia basate sulle informazioni di cui è in possesso relative ai fenomeni e alle tendenze criminali per aiutare la Commissione e gli Stati membri a condurre le valutazioni dei rischi. ◄
    4.  
    Europol agisce quale ufficio centrale per la lotta contro la falsificazione dell'euro conformemente alla decisione 2005/511/GAI del Consiglio ( 6 ). Europol promuove inoltre il coordinamento di misure applicate dalle autorità competenti degli Stati membri per lottare contro la falsificazione dell'euro o nel quadro di squadre investigative comuni, se del caso in collegamento con gli organismi dell'Unione e le autorità di paesi terzi.

    ▼M1

    bis.  
    Europol assiste gli Stati membri e la Commissione nell’individuazione dei principali temi di ricerca.

    Europol assiste la Commissione nell’elaborazione e attuazione dei programmi quadro dell’Unione per le attività di ricerca e innovazione pertinenti per gli obiettivi di Europol.

    Ove opportuno, Europol può diffondere i risultati delle sue attività di ricerca e innovazione nel quadro del suo contributo alla creazione di sinergie tra le attività di ricerca e innovazione dei pertinenti organi dell’Unione conformemente al paragrafo 1, primo comma, lettera w).

    Europol adotta tutte le misure necessarie per evitare conflitti di interessi. Europol non riceve finanziamenti da uno specifico programma quadro dell’Unione se assiste la Commissione nell’individuazione dei principali temi di ricerca e nell’elaborazione e attuazione di tale programma.

    Al momento di progettare e concettualizzare le attività di ricerca e innovazione relative ai settori disciplinati dal presente regolamento Europol può, se del caso, consultare il Centro comune di ricerca della Commissione.

    ter.  
    Europol sostiene gli Stati membri nel controllo, per quanto riguarda le implicazioni attese per la sicurezza, di casi specifici di investimenti esteri diretti nell’Unione di cui al regolamento (UE) 2019/452 del Parlamento europeo e del Consiglio ( 7 ), riguardanti imprese che forniscono tecnologie, compresi software, usate da Europol per prevenire o indagare su forme di criminalità che rientrano nell’ambito degli obiettivi di Europol.

    ▼M1

    5.  
    Europol non applica misure coercitive nello svolgimento dei suoi compiti.

    Il personale Europol può fornire sostegno operativo alle autorità competenti degli Stati membri nel corso dell’esecuzione di misure investigative, su loro richiesta e conformemente al diritto nazionale, in particolare facilitando lo scambio transfrontaliero di informazioni, fornendo supporto forense e tecnico ed essendo presente durante l’esecuzione di tali misure investigative. Il personale Europol non ha, da solo, il potere di eseguire misure investigative.

    ▼M1

    bis.  
    Europol rispetta i diritti e le libertà fondamentali sanciti nella Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea («Carta») nello svolgimento dei suoi compiti.

    ▼B



    CAPO II

    COOPERAZIONE TRA GLI STATI MEMBRI ED EUROPOL

    Articolo 5

    Partecipazione alle squadre investigative comuni

    1.  
    Il personale Europol può partecipare alle attività delle squadre investigative comuni che si occupano di forme di criminalità rientranti negli obiettivi di Europol. L'accordo relativo alla costituzione di una squadra investigativa comune stabilisce le condizioni di partecipazione alla stessa da parte di personale Europol e comprende le informazioni sulle norme in materia di responsabilità.
    2.  
    Entro i limiti del diritto degli Stati membri in cui opera una squadra investigativa comune, il personale Europol può prestare assistenza in tutte le attività e tutti gli scambi d'informazioni con tutti i membri della squadra investigativa comune.
    3.  
    Il personale Europol che partecipa a una squadra investigativa comune può fornire a tutti i membri della squadra, in conformità del presente regolamento, le necessarie informazioni trattate da Europol per le finalità di cui all'articolo 18, paragrafo 2. Europol ne informa contemporaneamente le unità nazionali degli Stati membri rappresentati nella squadra e quelle degli Stati membri che hanno fornito le informazioni.
    4.  
    Le informazioni ottenute dal personale Europol mentre partecipa alla squadra investigativa comune possono essere trattate da Europol, con il consenso e sotto la responsabilità dello Stato membro che le ha fornite, per le finalità di cui all'articolo 18, paragrafo 2, alle condizioni previste dal presente regolamento.
    5.  
    Qualora Europol abbia motivo di ritenere che la costituzione di una squadra investigativa comune apporti valore aggiunto a un'indagine, può proporla agli Stati membri interessati e adottare le misure per aiutarli a costituirla.

    Articolo 6

    Richiesta di Europol di avviare un'indagine penale

    1.  
    Nei casi specifici in cui ritiene che debba essere avviata un'indagine penale su un reato rientrante nell'ambito dei suoi obiettivi, Europol chiede alle autorità competenti degli Stati membri interessati, tramite le unità nazionali, di avviare, svolgere o coordinare tale indagine penale.

    ▼M1

    bis.  
    Fatto salvo il paragrafo 1, qualora ritenga che debba essere avviata un’indagine penale su uno specifico reato che interessa solo uno Stato membro ma incide su un interesse comune oggetto di una politica dell’Unione, il direttore esecutivo può proporre alle autorità competenti dello Stato membro interessato, tramite l’unità nazionale, di avviare, svolgere o coordinare tale indagine penale.

    ▼M1

    2.  
    Le unità nazionali informano Europol, nel caso di richieste formulate ai sensi del paragrafo 1, o il direttore esecutivo, nel caso di proposte formulate ai sensi del paragrafo 1 bis, in merito alla decisione delle autorità competenti degli Stati membri, senza indebito ritardo.

    ▼B

    3.  

    Qualora le autorità competenti di uno Stato membro decidano di non dar seguito a una richiesta di Europol ai sensi del paragrafo 1, ne comunicano i motivi a Europol, senza ingiustificato ritardo e preferibilmente entro un mese dal ricevimento della richiesta. Tuttavia, i motivi possono non essere rivelati qualora la loro divulgazione:

    a) 

    sarebbe contraria agli interessi essenziali della sicurezza dello Stato membro interessato; oppure

    b) 

    comprometterebbe il successo di indagini in corso o la sicurezza di una persona.

    ▼M1

    4.  
    Europol informa immediatamente Eurojust e, se del caso, l’EPPO delle richieste formulate ai sensi del paragrafo 1, di proposte formulate ai sensi del paragrafo 1 bis e delle decisioni prese da un’autorità competente di uno Stato membro ai sensi del paragrafo 2.

    ▼B

    Articolo 7

    Unità nazionali Europol

    1.  
    Gli Stati membri ed Europol cooperano tra loro nello svolgimento dei loro rispettivi compiti previsti dal presente regolamento.
    2.  
    Ciascuno Stato membro istituisce o designa un'unità nazionale che funge da organo di collegamento tra Europol e le autorità competenti di tale Stato membro. Ogni Stato membro nomina un funzionario a capo della propria unità nazionale.
    3.  
    Ciascuno Stato membro assicura che la propria unità nazionale sia competente ai sensi del diritto nazionale a svolgere i compiti assegnati alle unità nazionali dal presente regolamento e, in particolare, che abbia accesso ai dati nazionali sull'attività di contrasto e ad altri dati pertinenti necessari per la cooperazione con Europol.
    4.  
    Ciascuno Stato membro determina l'organizzazione e il personale della propria unità nazionale conformemente al proprio diritto nazionale.
    5.  
    In conformità del paragrafo 2, l'unità nazionale funge da organo di collegamento tra Europol e le autorità competenti dello Stato membro. Tuttavia, fatte salve le condizioni stabilite dagli Stati membri, compreso il coinvolgimento preliminare dell'unità nazionale, gli Stati membri possono autorizzare contatti diretti tra le loro autorità competenti ed Europol. L'unità nazionale riceve nel contempo da Europol qualsiasi informazione scambiata nei contatti diretti tra Europol e le autorità competenti, a meno che non indichi di non averne necessità.
    6.  

    Ogni Stato membro, tramite la propria unità nazionale o, fatto salvo il paragrafo 5, un'autorità competente, provvede in particolare a:

    a) 

    fornire a Europol le informazioni necessarie per il conseguimento dei suoi obiettivi, comprese informazioni relative alle forme di criminalità la cui prevenzione o lotta sono considerate prioritarie dall'Unione;

    b) 

    garantire l'effettiva comunicazione e cooperazione con Europol di tutte le autorità nazionali competenti interessate;

    c) 

    promuovere la conoscenza delle attività di Europol;

    d) 

    garantire, in conformità dell'articolo 38, paragrafo 5, lettera a), che la fornitura di informazioni a Europol abbia luogo nel rispetto del diritto nazionale.

    7.  

    Fatta salva l'assunzione delle proprie responsabilità per il mantenimento dell'ordine pubblico e la tutela della sicurezza interna, gli Stati membri non sono tenuti, in singoli casi concreti, a fornire informazioni ai sensi del paragrafo 6, lettera a), qualora ciò:

    a) 

    sia contrario agli interessi essenziali della sicurezza dello Stato membro in questione;

    b) 

    comprometta il successo di indagini in corso o la sicurezza di una persona; oppure

    c) 

    implichi la divulgazione di informazioni riguardanti servizi o specifiche attività di intelligence nel settore della sicurezza nazionale.

    Tuttavia, gli Stati membri hanno l'obbligo di fornire le informazioni non appena queste non rientrino più nell'ambito del primo comma, lettere a), b) o c).

    ▼M1

    8.  
    Ciascuno Stato membro provvede affinché la loro unità di informazione finanziaria nei limiti del suo mandato e della sua competenza e nel rispetto delle garanzie procedurali nazionali sia autorizzata a rispondere a richieste debitamente motivate che sono presentate da Europol conformemente all’articolo 12 della direttiva (UE) 2019/1153 per quanto riguarda le informazioni e analisi finanziarie, o tramite la sua unità nazionale o, se permesso dallo Stato membro, tramite contatto diretto tra l’unità di informazione finanziaria ed Europol.

    ▼B

    9.  
    I capi delle unità nazionali si riuniscono regolarmente, in particolare per discutere e risolvere i problemi che si pongono nel quadro della cooperazione operativa con Europol.
    10.  
    Le spese sostenute dalle unità nazionali per comunicare con Europol sono a carico degli Stati membri e non sono imputate a Europol, ad eccezione delle spese di collegamento.
    11.  
    Europol redige una relazione annuale sulle informazioni fornite da ciascuno Stato membro ai sensi del paragrafo 6, lettera a), sulla base di criteri di valutazione quantitativi e qualitativi definiti dal consiglio di amministrazione. La relazione annuale è trasmessa al Parlamento europeo, al Consiglio, alla Commissione e ai parlamenti nazionali.

    Articolo 8

    Ufficiali di collegamento

    1.  
    Ogni unità nazionale distacca presso Europol almeno un ufficiale di collegamento. Salva diversa disposizione del presente regolamento, gli ufficiali di collegamento sono soggetti al diritto nazionale dello Stato membro che li ha distaccati.
    2.  
    Gli ufficiali di collegamento costituiscono gli uffici nazionali di collegamento presso Europol e sono incaricati dalle rispettive unità nazionali di rappresentare gli interessi di queste ultime nell'ambito di Europol conformemente al diritto nazionale dello Stato membro che li ha distaccati e nel rispetto delle disposizioni applicabili al funzionamento di Europol.
    3.  
    Gli ufficiali di collegamento collaborano allo scambio di informazioni tra Europol e il loro Stato membro.
    4.  
    Gli ufficiali di collegamento collaborano, conformemente al proprio diritto nazionale, allo scambio di informazioni tra il loro Stato membro e gli ufficiali di collegamento di altri Stati membri, paesi terzi e organizzazioni internazionali. Per tali scambi bilaterali può essere usata l'infrastruttura di Europol, conformemente al diritto nazionale, anche per forme di criminalità che esulano dall'ambito degli obiettivi di Europol. Tutti gli scambi di informazioni avvengono in conformità del diritto nazionale e dell'Unione.
    5.  
    Il consiglio d'amministrazione stabilisce i diritti e gli obblighi degli ufficiali di collegamento nei confronti di Europol. Gli ufficiali di collegamento godono dei privilegi e delle immunità necessari per lo svolgimento dei loro compiti conformemente all'articolo 63, paragrafo 2.
    6.  
    Europol provvede affinché gli ufficiali di collegamento siano pienamente informati e associati a tutte le sue attività, nella misura necessaria per lo svolgimento dei loro compiti.
    7.  
    Europol si fa carico dei costi necessari per mettere a disposizione degli Stati membri, nel suo edificio, i locali necessari e il supporto adeguato per l'espletamento delle funzioni degli ufficiali di collegamento. Tutte le altre spese connesse al distacco degli ufficiali di collegamento sono a carico dello Stato membro che li distacca, incluse quelle per la loro attrezzatura, salva diversa decisione del Parlamento europeo e del Consiglio su raccomandazione del consiglio di amministrazione.



    CAPO III

    ORGANIZZAZIONE DI EUROPOL

    Articolo 9

    Struttura amministrativa e di gestione di Europol

    La struttura amministrativa e di gestione di Europol comprende:

    a) 

    un consiglio di amministrazione;

    b) 

    un direttore esecutivo;

    c) 

    se del caso, altri organi consultivi istituiti dal consiglio di amministrazione conformemente all'articolo 11, paragrafo 1, lettera s).



    SEZIONE 1

    Consiglio di amministrazione

    Articolo 10

    Composizione del consiglio di amministrazione

    1.  
    Il consiglio di amministrazione è composto da un rappresentante di ciascuno Stato membro e da un rappresentante della Commissione. Ciascun rappresentante ha diritto di voto.
    2.  
    I membri del consiglio di amministrazione sono nominati tenendo conto delle loro conoscenze in materia di cooperazione nell'attività di contrasto.
    3.  
    Ciascun membro del consiglio di amministrazione ha un supplente nominato tenendo conto del criterio di cui al paragrafo 2. Il supplente assume la rappresentanza del membro eventualmente assente.

    Si tiene conto altresì del principio di una rappresentanza di genere equilibrata nel consiglio di amministrazione.

    4.  
    Fatto salvo il diritto degli Stati membri e della Commissione di porre fine al mandato dei membri e dei loro supplenti, l'appartenenza al consiglio di amministrazione ha una durata di quattro anni. Tale mandato è prorogabile.

    Articolo 11

    Funzioni del consiglio di amministrazione

    1.  

    Il consiglio di amministrazione:

    ▼M1

    a) 

    adotta ogni anno, a maggioranza dei due terzi dei suoi membri e conformemente all’articolo 12 del presente regolamento, un documento unico di programmazione, di cui all’articolo 32 del regolamento delegato (UE) 2019/715 della Commissione ( 8 );

    ▼B

    b) 

    adotta, a maggioranza dei due terzi dei suoi membri, il bilancio annuale di Europol ed esercita le altre funzioni riguardanti il bilancio di Europol a norma del capo X;

    c) 

    adotta una relazione annuale di attività consolidata sulle attività di Europol e, entro il 1o luglio dell'anno successivo, la trasmette al Parlamento europeo, al Consiglio, alla Commissione, alla Corte dei conti e ai parlamenti nazionali. La relazione annuale di attività consolidata è pubblica;

    d) 

    adotta le regole finanziarie applicabili a Europol conformemente all'articolo 61;

    e) 

    adotta una strategia antifrode interna, proporzionata ai rischi di frode, tenendo conto dei costi e dei benefici delle misure da attuare;

    f) 

    adotta norme per la prevenzione e la gestione dei conflitti di interesse in relazione ai suoi membri, anche con riferimento alla loro dichiarazione di interessi;

    g) 

    ai sensi del paragrafo 2, esercita, in relazione al personale Europol, i poteri conferiti dallo statuto dei funzionari all'autorità che ha il potere di nomina e dal regime applicabile agli altri agenti all'autorità abilitata a concludere i contratti di assunzione («poteri dell'autorità che ha il potere di nomina»);

    h) 

    adotta adeguate modalità per garantire l'attuazione dello statuto dei funzionari e del regime applicabile agli altri agenti a norma dell'articolo 110 dello statuto dei funzionari;

    i) 

    adotta norme interne concernenti la procedura di selezione del direttore esecutivo, incluse le norme sulla composizione del comitato di selezione che ne garantiscono l'indipendenza e l'imparzialità;

    j) 

    propone al Consiglio una rosa di candidati alle cariche di direttore esecutivo e vicedirettori esecutivi e, se del caso, propone al Consiglio di prorogarne il mandato o che siano rimossi dall'incarico, a norma degli articoli 54 e 55;

    k) 

    stabilisce indicatori di risultato e controlla l'operato del direttore esecutivo, compresa l'esecuzione delle decisioni del consiglio di amministrazione;

    l) 

    nomina un responsabile della protezione dei dati, che è funzionalmente indipendente nell'esercizio delle sue funzioni;

    m) 

    nomina un contabile, che è soggetto allo statuto dei funzionari e al regime applicabile agli altri agenti ed è funzionalmente indipendente nell'esercizio delle sue funzioni;

    n) 

    crea, se del caso, una struttura di revisione contabile interna;

    o) 

    assicura un seguito adeguato alle osservazioni e alle raccomandazioni risultanti dalle relazioni di revisione contabile e valutazioni interne ed esterne e dalle indagini dell'OLAF e del GEPD;

    p) 

    definisce i criteri di valutazione per la relazione annuale ai sensi dell'articolo 7, paragrafo 11;

    q) 

    adotta orientamenti volti a specificare ulteriormente le procedure per il trattamento di informazioni da parte di Europol a norma dell'articolo 18 e previa consultazione del GEPD;

    r) 

    decide in merito alla conclusione di accordi di lavoro e intese amministrative ai sensi dell'articolo 23, paragrafo 4, e dell'articolo 25, paragrafo 1;

    s) 

    decide, tenuto conto delle esigenze sia operative che finanziarie, in merito alla creazione delle strutture interne di Europol, compresi i centri specializzati dell'Unione di cui all'articolo 4, paragrafo 1, lettera l), su proposta del direttore esecutivo;

    t) 

    adotta il proprio regolamento interno, comprese disposizioni relative ai compiti e al funzionamento del proprio segretariato;

    u) 

    adotta, se del caso, altre regolamentazioni interne;

    ▼M1

    v) 

    designa il responsabile dei diritti fondamentali, di cui all’articolo 41 quater, lettera c);

    w) 

    specifica i criteri sulla base dei quali Europol può pubblicare le proposte per possibili inserimenti di segnalazioni nel SIS.

    ▼B

    2.  
    Qualora lo ritenga necessario per lo svolgimento dei compiti di Europol, il consiglio di amministrazione può proporre al Consiglio di attirare l'attenzione della Commissione sulla necessità di una decisione di adeguatezza ai sensi dell'articolo 25, paragrafo 1, lettera a), o di una raccomandazione per una decisione che autorizzi l'avvio di negoziati in vista della conclusione di un accordo internazionale ai sensi dell'articolo 25, paragrafo 1, lettera b).
    3.  
    Il consiglio di amministrazione adotta, in conformità dell'articolo 110 dello statuto dei funzionari, una decisione basata sull'articolo 2, paragrafo 1, dello statuto dei funzionari e sull'articolo 6 del regime applicabile agli altri agenti, con cui delega al direttore esecutivo i poteri pertinenti dell'autorità che ha il potere di nomina e stabilisce le condizioni alle quali tale delega di poteri può essere sospesa. Il direttore esecutivo è autorizzato a subdelegare tali poteri.

    Qualora circostanze eccezionali lo richiedano, il consiglio di amministrazione può sospendere temporaneamente, mediante decisione, la delega dei poteri dell'autorità che ha il potere di nomina al direttore esecutivo e ogni eventuale subdelega degli stessi, ed esercitarli esso stesso o delegarli a uno dei suoi membri o a un membro del personale diverso dal direttore esecutivo.

    Articolo 12

    Programmazione pluriennale e programmi di lavoro annuali

    ▼M1

    1.  
    Entro il 30 novembre di ogni anno il consiglio di amministrazione adotta un documento unico di programmazione contenente la programmazione pluriennale e il programma di lavoro annuale di Europol, in base a un progetto presentato dal direttore esecutivo, tenuto conto del parere della Commissione e, per quanto riguarda la programmazione pluriennale, previa consultazione del gruppo di controllo parlamentare congiunto.

    Qualora il consiglio di amministrazione decida di non tener conto del parere della Commissione di cui al primo comma, in tutto o in parte, Europol fornisce una giustificazione dettagliata.

    Se il consiglio di amministrazione decide di non tener conto di alcuna delle questioni messe in rilievo dal gruppo di controllo parlamentare congiunto a norma dell’articolo 51, paragrafo 2, lettera c), Europol fornisce una giustificazione dettagliata.

    Una volta adottato il documento unico di programmazione finale, il consiglio di amministrazione lo trasmette al Consiglio, alla Commissione e al gruppo di controllo parlamentare congiunto.

    ▼B

    2.  
    ►M1  La programmazione pluriennale definisce la programmazione strategica generale, compresi gli obiettivi, i risultati attesi e gli indicatori di risultato. Riporta inoltre la pianificazione delle risorse, compresi il bilancio pluriennale e la tabella dell’organico. Include la strategia per le relazioni con i paesi terzi e le organizzazioni internazionali nonché le attività di Europol di ricerca e innovazione in programma. ◄

    La programmazione pluriennale è attuata mediante programmi di lavoro annuali e, se del caso, è aggiornata in base all'esito delle valutazioni esterne e interne. Se del caso, le conclusioni di tali valutazioni sono tenute in considerazione anche nel programma di lavoro annuale per l'anno successivo.

    3.  
    Il programma di lavoro annuale comprende gli obiettivi dettagliati, i risultati attesi e gli indicatori di risultato. Contiene inoltre una descrizione delle azioni da finanziare e l'indicazione delle risorse finanziarie e umane assegnate per ogni azione, conformemente ai principi di formazione del bilancio per attività e gestione per attività. Il programma di lavoro annuale è coerente con la programmazione pluriennale. Indica chiaramente i compiti aggiunti, modificati o soppressi rispetto all'esercizio finanziario precedente.
    4.  
    Qualora, successivamente all'adozione di un programma di lavoro annuale, a Europol sia affidato un nuovo compito, il consiglio di amministrazione modifica il programma di lavoro annuale.
    5.  
    Le modifiche sostanziali del programma di lavoro annuale sono adottate con la stessa procedura applicabile all'adozione del programma di lavoro annuale iniziale. Il consiglio di amministrazione può delegare al direttore esecutivo il potere di apportare modifiche non sostanziali al programma di lavoro annuale.

    Articolo 13

    Presidente e vicepresidente del consiglio di amministrazione

    1.  
    Il consiglio di amministrazione elegge un presidente e un vicepresidente scegliendoli nell'ambito del gruppo di tre Stati membri che hanno congiuntamente preparato il programma di 18 mesi del Consiglio. Essi assumono tali funzioni per il periodo di 18 mesi corrispondente a detto programma del Consiglio. Tuttavia, se il presidente o il vicepresidente cessano di far parte del consiglio di amministrazione in un qualsiasi momento durante il mandato da presidente o vicepresidente, tale mandato termina automaticamente alla stessa data.
    2.  
    Il presidente e il vicepresidente sono eletti a maggioranza di due terzi dei membri del consiglio di amministrazione.
    3.  
    Ogniqualvolta il presidente è impossibilitato a svolgere le proprie funzioni, è sostituito d'ufficio dal vicepresidente.

    Articolo 14

    Riunioni del consiglio di amministrazione

    1.  
    Le riunioni del consiglio di amministrazione sono indette dal presidente.
    2.  
    Il direttore esecutivo partecipa alle deliberazioni del consiglio di amministrazione.
    3.  
    Il consiglio di amministrazione tiene almeno due riunioni ordinarie all'anno. Si riunisce inoltre su iniziativa del presidente o su richiesta della Commissione o di almeno un terzo dei suoi membri.

    ▼M1

    4.  
    Il consiglio di amministrazione può invitare a partecipare alle sue riunioni, in veste di osservatore senza diritto di voto, ogni persona il cui parere possa essere rilevante per le discussioni.

    Due rappresentanti del gruppo di controllo parlamentare congiunto sono invitati a partecipare a due riunioni ordinarie del consiglio di amministrazione all’anno, in veste di osservatori senza diritto di voto, per discutere delle seguenti questioni di interesse politico:

    a) 

    la relazione annuale di attività consolidata di cui all’articolo 11, paragrafo 1, lettera c), relativa all’anno precedente;

    b) 

    il documento unico di programmazione di cui all’articolo 12 per l’anno successivo e il bilancio annuale;

    c) 

    le interrogazioni e risposte scritte del gruppo di controllo parlamentare congiunto;

    d) 

    le relazioni esterne e i partenariati.

    Il consiglio di amministrazione, insieme ai rappresentanti del gruppo di controllo parlamentare congiunto, può stabilire altre questioni di interesse politico da discutere alle riunioni di cui al primo comma.

    ▼B

    5.  
    Fatto salvo il regolamento interno, alle riunioni i membri e i membri supplenti del consiglio di amministrazione possono farsi assistere da consulenti o esperti.
    6.  
    Europol provvede alle funzioni di segreteria del consiglio di amministrazione.

    Articolo 15

    Modalità di votazione del consiglio di amministrazione

    1.  
    Fatti salvi l'articolo 11, paragrafo 1, lettere a) e b), l'articolo 13, paragrafo 2, l'articolo 50, paragrafo 2, l'articolo 54, paragrafo 8, e l'articolo 64, il consiglio di amministrazione decide a maggioranza dei suoi membri.
    2.  
    Ogni membro dispone di un voto. In assenza di un membro con diritto di voto, il supplente è abilitato a esercitare il suo diritto di voto.
    3.  
    Il direttore esecutivo non partecipa alla votazione.
    4.  
    Il regolamento interno del consiglio di amministrazione stabilisce le regole dettagliate concernenti la votazione, in particolare le circostanze in cui un membro può agire per conto di un altro, e i requisiti di quorum, ove necessario.



    SEZIONE 2

    Direttore esecutivo

    Articolo 16

    Compiti del direttore esecutivo

    1.  
    Il direttore esecutivo assicura la gestione di Europol. Risponde al consiglio di amministrazione.
    2.  
    Fatte salve le competenze della Commissione o del consiglio di amministrazione, il direttore esecutivo esercita le sue funzioni in piena indipendenza e non sollecita né accetta istruzioni da alcun governo o alcun altro organismo.

    ▼M1

    3.  
    Il Consiglio o il gruppo di controllo parlamentare congiunto possono invitare il direttore esecutivo a presentare una relazione sull’esercizio delle sue funzioni.

    ▼B

    4.  
    Il direttore esecutivo è il rappresentante legale di Europol.
    5.  

    Il direttore esecutivo è responsabile dell'esecuzione dei compiti conferiti a Europol dal presente regolamento, in particolare:

    a) 

    assicurare la gestione corrente di Europol;

    b) 

    presentare proposte al consiglio di amministrazione in relazione alla creazione delle strutture interne di Europol;

    c) 

    attuare le decisioni adottate dal consiglio di amministrazione;

    ▼M1

    d) 

    elaborare il progetto di documento unico di programmazione di cui all’articolo 12 e presentarlo al consiglio di amministrazione, previa consultazione della Commissione e del gruppo di controllo parlamentare congiunto;

    ▼B

    e) 

    attuare la programmazione pluriennale e i programmi di lavoro annuali e informare il consiglio di amministrazione in merito alla loro attuazione;

    f) 

    elaborare un progetto di adeguate modalità per garantire l'attuazione dello statuto dei funzionari e del regime applicabile agli altri agenti a norma dell'articolo 110 dello statuto dei funzionari;

    g) 

    redigere il progetto di relazione annuale di attività consolidata di Europol e presentarlo al consiglio di amministrazione per adozione;

    h) 

    elaborare un piano d'azione volto a dare seguito alle conclusioni delle relazioni di revisione contabile e alle valutazioni interne ed esterne e alle relazioni d'indagine e raccomandazioni risultanti dalle indagini dell'OLAF e del GEPD, e informare sui progressi compiuti la Commissione, due volte l'anno, e il consiglio di amministrazione, periodicamente;

    i) 

    tutelare gli interessi finanziari dell'Unione mediante l'applicazione di misure di prevenzione contro le frodi, la corruzione e qualsiasi altra attività illecita, e, fatti salvi i poteri investigativi dell'OLAF, mediante controlli efficaci e, nel caso in cui siano riscontrate irregolarità, il recupero delle somme indebitamente corrisposte nonché, se del caso, mediante l'applicazione di sanzioni amministrative e pecuniarie efficaci, proporzionate e dissuasive;

    j) 

    elaborare un progetto di strategia antifrode interna di Europol e presentarlo al consiglio di amministrazione per adozione;

    k) 

    elaborare progetti di regolamentazioni interne per la prevenzione e la gestione dei conflitti di interesse in relazione ai membri del consiglio di amministrazione e presentarli al consiglio di amministrazione per adozione;

    l) 

    predisporre il progetto delle regole finanziarie applicabili a Europol;

    m) 

    predisporre il progetto di stato di previsione delle entrate e delle spese di Europol ed eseguire il bilancio;

    n) 

    assistere il presidente del consiglio di amministrazione nella preparazione delle riunioni dello stesso consiglio;

    o) 

    informare periodicamente il consiglio di amministrazione in merito all'attuazione delle priorità strategiche e operative dell'Unione per la lotta alla criminalità;

    ▼M1

    bis) 

    informare il consiglio di amministrazione in merito ai memorandum d’intesa firmati con parti private;

    ▼B

    p) 

    svolgere altri compiti a norma del presente regolamento.



    CAPO IV

    TRATTAMENTO DELLE INFORMAZIONI

    Articolo 17

    Fonti di informazione

    1.  

    Europol tratta solo informazioni fornite da:

    a) 

    Stati membri conformemente al loro diritto nazionale e all'articolo 7;

    b) 

    organismi dell'Unione, paesi terzi e organizzazioni internazionali conformemente al capo V;

    c) 

    parti private e persone private conformemente al capo V.

    2.  
    Europol può direttamente reperire e trattare informazioni, inclusi dati personali, da fonti accessibili al pubblico, compresi Internet e i dati pubblici.
    3.  
    Nella misura in cui strumenti giuridici dell'Unione, internazionali o nazionali consentono a Europol l'accesso informatizzato a dati contenuti in sistemi di informazione dell'Unione, internazionali o nazionali, esso può reperire e trattare informazioni, inclusi dati personali, in tal modo quando sia necessario per lo svolgimento dei suoi compiti. Se le norme in materia di accesso e uso delle informazioni previste dalle disposizioni applicabili dei suddetti strumenti giuridici sono più severe di quelle contenute nel presente regolamento, l'accesso e l'uso di tali informazioni da parte di Europol è disciplinato da quelle disposizioni. Un accesso a tali sistemi di informazione è concesso solo al personale Europol debitamente autorizzato e solo nella misura necessaria e proporzionata allo svolgimento delle sue funzioni.

    Articolo 18

    Finalità delle attività di trattamento delle informazioni

    1.  
    Nella misura in cui è necessario al raggiungimento degli obiettivi di cui all'articolo 3, Europol può trattare informazioni, inclusi dati personali.
    2.  

    I dati personali possono essere trattati solo a fini di:

    a) 

    controlli incrociati diretti a identificare collegamenti o altri nessi pertinenti tra informazioni concernenti:

    i) 

    persone sospettate di aver commesso un reato di competenza di Europol o di avervi partecipato, o che sono state condannate per un siffatto reato;

    ii) 

    persone riguardo alle quali vi siano indicazioni concrete o ragionevoli motivi per ritenere che possano commettere reati di competenza di Europol;

    b) 

    analisi strategiche o tematiche;

    c) 

    analisi operative;

    ▼M1

    d) 

    facilitazione dello scambio d’informazioni tra Stati membri, Europol, altri organismi dell’Unione, paesi terzi, organizzazioni internazionali e parti private;

    ▼M1

    e) 

    progetti di innovazione e ricerca;

    f) 

    sostegno agli Stati membri, su loro richiesta, nell’informare il pubblico sulle persone sospettate o condannate che sono ricercate in base a una decisione giudiziaria nazionale relativa a un reato che rientra nell’ambito degli obiettivi di Europol, e agevolazione della comunicazione di informazioni su tali persone, agli Stati membri e a Europol, da parte dei cittadini.

    ▼B

    3.  

    Il trattamento a fini di analisi operative di cui al paragrafo 2, lettera c), è effettuato per mezzo di progetti di analisi operativa ai quali si applicano le seguenti salvaguardie specifiche:

    a) 

    per ogni nuovo progetto di analisi operativa, il direttore esecutivo definisce la finalità specifica, le categorie di dati personali e le categorie di interessati, i partecipanti, la durata della conservazione e le condizioni di accesso, di trasferimento e di uso dei dati interessati e ne informa il consiglio di amministrazione e il GEPD;

    b) 

    i dati personali possono essere raccolti e trattati solo per la finalità del progetto di analisi operativa specificato. Qualora si constati che i dati personali possono essere utili per un altro progetto di analisi operativa, l'ulteriore trattamento dei dati personali in questione è consentito solo nella misura in cui un tale ulteriore trattamento sia necessario e proporzionato e i dati personali siano compatibili con le disposizioni di cui al punto a) che si applicano all'altro progetto di analisi;

    c) 

    solo il personale autorizzato può accedere ai dati relativi al progetto interessato e trattarli.

    ▼M1

    bis.  
    Ove necessario per conseguire gli obiettivi dei progetti di ricerca e innovazione di Europol, il trattamento dei dati personali a tali fini è effettuato esclusivamente nel contesto di progetti di ricerca e innovazione di Europol per i quali siano chiaramente definiti le finalità e gli obiettivi, e che siano conformi all’articolo 33 bis.

    ▼B

    4.  
    I trattamenti di cui ai paragrafi 2 e 3 sono effettuati nel rispetto delle garanzie in materia di protezione dei dati previste dal presente regolamento. Europol documenta opportunamente tali trattamenti. La documentazione è messa a disposizione, su richiesta, del responsabile della protezione dei dati e del GEPD a scopo di verifica della liceità dei trattamenti.

    ▼M1

    5.  
    Fatti salvi l’articolo 8, paragrafo 4, l’articolo 18, paragrafo 2, lettera e), l’articolo 18 bis, e il trattamento dei dati a norma dell’articolo 26, paragrafo 6 quater, qualora l’infrastruttura di Europol sia utilizzata per scambi bilaterali di dati personali e Europol non abbia accesso al contenuto dei dati, le categorie di dati personali e le categorie di interessati i cui dati personali possono essere raccolti e trattati per le finalità di cui al paragrafo 2 del presente articolo sono elencate nell’allegato II.

    ▼M1

    bis.  
    Conformemente all’articolo 73 del regolamento (UE) 2018/1725 del Parlamento europeo e del Consiglio ( 9 ), Europol, se del caso e nella misura del possibile, opera una chiara distinzione tra i dati personali che riguardano le diverse categorie di interessati di cui all’allegato II.

    ▼M1

    6.  
    Europol può trattare temporaneamente i dati al fine di stabilire se essi siano pertinenti ai suoi compiti e, in caso affermativo, per quale delle finalità di cui al paragrafo 2. Il termine per il trattamento di tali dati a tal fine non supera i sei mesi a decorrere dal ricevimento di tali dati.

    ▼M1

    bis.  
    Prima di procedere al loro trattamento ai sensi del paragrafo 2, ove strettamente necessario esclusivamente al fine di stabilire se i dati personali sono conformi al paragrafo 5 del presente articolo, Europol può trattare temporaneamente i dati personali che sono stati forniti conformemente all’articolo 17, paragrafi 1 e 2, anche verificando tali dati rispetto a tutti i dati che Europol tratta già conformemente al paragrafo 5 del presente articolo.

    Europol tratta i dati personali a norma del primo comma per un periodo lungo fino a 18 mesi a decorrere dal momento in cui Europol verifica che tali dati rientrano tra i suoi obiettivi, o in casi giustificati per un periodo più lungo, ove necessario ai fini del presente articolo. Europol informa il GEPD di qualsiasi proroga del termine per il trattamento. Complessivamente, la durata massima del trattamento dei dati di cui al primo comma non è superiore a tre anni. Tali dati personali sono conservati mantenendo una separazione funzionale dagli altri dati.

    Qualora giunga alla conclusione che i dati personali di cui al primo comma del presente paragrafo non sono conformi al paragrafo 5, Europol cancella tali dati e ne informa, se del caso, il relativo fornitore.

    ter.  
    Il consiglio di amministrazione, su proposta del direttore esecutivo e previa consultazione del GEPD, e tenuto debito conto dei principi di cui all’articolo 71 del regolamento (UE) 2018/1725, specifica le condizioni relative al trattamento dei dati a norma dei paragrafi 6 e 6 bis del presente articolo, in particolare riguardo alla fornitura, all’accesso e all’uso di tali dati nonché ai termini per la loro conservazione e cancellazione, che non superano i rispettivi termini definiti ai paragrafi 6 e 6 bis del presente articolo.

    ▼B

    7.  
    Il consiglio di amministrazione, previa consultazione del GEPD, adotta, se del caso, orientamenti volti a specificare ulteriormente le procedure per il trattamento di informazioni per le finalità di cui al paragrafo 2 in conformità dell'articolo 11, paragrafo 1, lettera q).

    ▼M1

    Articolo 18 bis

    Trattamento dei dati personali a sostegno di un’indagine penale

    1.  

    Ove necessario per sostenere un’indagine penale specifica in corso rientra nell’ambito degli obiettivi di Europol, Europol può trattare dati personali che non rientrano nelle categorie di interessati di cui all’allegato II qualora:

    a) 

    uno Stato membro, l’EPPO o Eurojust fornisca dati investigativi a Europol a norma dell’articolo 17, paragrafo 1, lettere a) o b), e chieda a Europol di sostenere tale indagine:

    i) 

    mediante analisi operativa a norma dell’articolo 18, paragrafo 2, lettera c), o

    ii) 

    in casi eccezionali e debitamente giustificati, mediante controlli incrociati a norma dell’articolo 18, paragrafo 2, lettera a);

    b) 

    secondo una valutazione di Europol non sia possibile effettuare l’analisi operativa di cui all’articolo 18, paragrafo 2, lettera c), o i controlli incrociati di cui all’articolo 18, paragrafo 2, lettera a), a sostegno di tale indagine senza trattare dati personali che non sono conformi all’articolo 18, paragrafo 5.

    I risultati della valutazione di cui primo comma, lettera b), sono registrati e trasmessi per conoscenza al GEPD quando Europol cessa di sostenere l’indagine di cui al primo comma.

    2.  
    Se lo Stato membro di cui al paragrafo 1, primo comma, lettera a), non è più autorizzato a trattare tali dati nell’ambito di un’indagine penale specifica in corso di cui al paragrafo 1, conformemente alle norme e garanzie procedurali ai sensi del proprio diritto nazionale applicabile, ne informa Europol.

    Se l’EPPO o Eurojust fornisce dati investigativi a Europol e non è più autorizzato a trattare tali dati nell’ambito di un’indagine penale specifica in corso di cui al paragrafo 1, conformemente alle norme e garanzie procedurali applicabili ai sensi del diritto dell’Unione e nazionale applicabile ai sensi del proprio diritto nazionale applicabile, ne informa Europol.

    3.  
    Europol può trattare i dati investigativi a norma dell’articolo 18, paragrafo 2, per il tempo in cui sostiene l’indagine su un reato specifico in corso per la quale sono stati forniti i dati investigativi conformemente al paragrafo 1, primo comma, lettera a), e solo al fine di sostenere tale indagine.
    4.  
    Europol può conservare i dati investigativi forniti conformemente al paragrafo 1, primo comma, lettera a) e l’esito del trattamento di tali dati oltre il termine per il trattamento di cui al paragrafo 3, su richiesta del fornitore di tali dati investigativi, unicamente allo scopo di garantire la veridicità, l’affidabilità e la tracciabilità del processo di intelligence criminale, e solo fintantoché è in corso il procedimento giudiziario concernente l’indagine penale specifica per cui tali dati sono stati forniti.

    I fornitori di dati investigativi di cui al paragrafo 1, primo comma, lettera a), o con il loro accordo, uno Stato membro in cui è in corso un procedimento giudiziario in relazione a un’indagine penale, possono chiedere a Europol di conservare i dati e l’esito dell’analisi operativa di tali dati oltre il termine per il trattamento di cui al paragrafo 3 allo scopo di garantire la veridicità, l’affidabilità e la tracciabilità del processo di intelligence criminale, e solo fintantoché in tale altro Stato membro è in corso il procedimento giudiziario concernente un’indagine penale collegata.

    5.  
    Fatto salvo il trattamento dei dati personali a norma dell’articolo 18, paragrafo 6 bis, i dati personali che non riguardano le categorie di interessati di cui all’allegato II sono conservati mantenendo una separazione funzionale dagli altri dati e sono trattati solo ove proporzionato e necessario ai fini dei paragrafi 3, 4 e 6 del presente articolo.

    Il consiglio di amministrazione, su proposta del direttore esecutivo e previa consultazione del GEPD, specifica le condizioni relative alla fornitura e al trattamento di dati personali conformemente ai paragrafi 3 e 4.

    6.  
    I paragrafi da 1 a 4 del presente articolo si applicano anche quando i dati personali sono ricevuti da Europol da un paese terzo di cui all’articolo 25, paragrafo 1, lettera a), b) o c), o all’articolo 25, paragrafo 4 bis, e tale paese terzo fornisce a Europol dati investigativi ai fini di un’analisi operativa che contribuisca all’indagine penale specifica in uno o più Stati membri sostenuta da Europol, a condizione che il paese terzo abbia ottenuto i dati nel contesto di un’indagine penale conformemente alle norme e garanzie procedurali applicabili ai sensi del proprio diritto penale nazionale.

    Qualora un paese terzo fornisca dati investigativi a Europol conformemente al primo comma, il responsabile della protezione dei dati può, se del caso, darne notifica al GEPD.

    Europol verifica che la quantità di dati personali di cui al primo comma non sia manifestamente sproporzionata rispetto all’indagine penale specifica nello Stato membro. Qualora Europol concluda che vi è un’indicazione del fatto che tali dati sono manifestamente sproporzionati o sono stati raccolti in palese violazione dei diritti fondamentali, Europol non tratta i dati e li cancella.

    Europol accede ai dati personali trattati a norma del presente paragrafo solo se necessario per sostenere l’indagine penale specifica per cui sono stati forniti. Tali dati personali possono essere condivisi solo all’interno dell’Unione.

    ▼B

    Articolo 19

    Determinazione della finalità del trattamento di informazioni da parte di Europol e delle relative limitazioni

    ▼M1

    1.  
    Lo Stato membro, l’organismo dell’Unione, il paese terzo o l’organizzazione internazionale che fornisce informazioni a Europol determina la o le finalità, conformemente all’articolo 18, per le quali tali informazioni devono essere trattate.

    Se un fornitore di informazioni di cui al primo comma non ha rispettato tale comma, Europol, d’intesa con il fornitore di informazioni interessato, tratta le informazioni al fine di determinare la loro pertinenza e la o le finalità del loro ulteriore trattamento.

    Europol tratta le informazioni per una finalità diversa da quella per la quale sono state fornite solo se autorizzata al riguardo dal fornitore delle informazioni.

    Le informazioni fornite per le finalità di cui all’articolo 18, paragrafo 2, lettere da a) a d), possono anche essere trattate da Europol per la finalità dell’articolo 18, paragrafo 2, lettera e), conformemente all’articolo 33 bis.

    2.  
    Al momento della fornitura delle informazioni a Europol, gli Stati membri, gli organismi dell’Unione, i paesi terzi e le organizzazioni internazionali possono indicare eventuali limitazioni di accesso o uso, in termini generali o specifici, anche per quanto concerne il loro trasferimento, la trasmissione la cancellazione o la distruzione. Qualora la necessità di tali limitazioni emerga dopo che le informazioni siano state fornite, ne informano Europol. Europol rispetta tali limitazioni.

    ▼B

    3.  
    In casi debitamente giustificati, Europol può limitare l'accesso o l'uso da parte di Stati membri, organismi dell'Unione, paesi terzi e organizzazioni internazionali di informazioni reperite da fonti accessibili al pubblico.

    Articolo 20

    Accesso degli Stati membri e del personale Europol alle informazioni conservate da Europol

    1.  
    Gli Stati membri hanno accesso, in conformità del proprio diritto nazionale e dell'articolo 7, paragrafo 5, a tutte le informazioni che sono state fornite per le finalità di cui all'articolo 18, paragrafo 2, lettere a) e b), e possono effettuare interrogazioni sui dati. Ciò avviene fatto salvo il diritto degli Stati membri, degli organismi dell'Unione, dei paesi terzi e delle organizzazioni internazionali di indicare eventuali limitazioni conformemente all'articolo 19, paragrafo 2.
    2.  
    Gli Stati membri hanno accesso indiretto, in conformità del proprio diritto nazionale e dell'articolo 7, paragrafo 5, e in base a un sistema di riscontro positivo o negativo, alle informazioni che sono state fornite per le finalità di cui all'articolo 18, paragrafo 2, lettera c). Ciò avviene fatte salve le eventuali limitazioni indicate dagli Stati membri, dagli organismi dell'Unione, dai paesi terzi o dalle organizzazioni internazionali che hanno fornito le informazioni, conformemente all'articolo 19, paragrafo 2.

    In caso di riscontro positivo, Europol avvia la procedura tramite cui l'informazione che lo ha generato può essere condivisa, conformemente alla decisione del fornitore dell'informazione a Europol.

    ▼M1

    bis.  
    Nel quadro dei progetti di analisi operativa di cui all’articolo 18, paragrafo 3, e nel rispetto delle norme e garanzie per il trattamento dei dati personali stabilite dal presente regolamento, gli Stati membri possono stabilire le informazioni che devono essere rese direttamente accessibili da Europol ad altri Stati membri ai fini dell’analisi operativa congiunta in indagini specifiche, fatte salve eventuali limitazioni indicate all’articolo 19, paragrafo 2, e conformemente alle procedure stabilite negli orientamenti di cui all’articolo 18, paragrafo 7.

    ▼M1

    3.  

    Gli Stati membri accedono alle informazioni di cui ai paragrafi 1, 2 e 2 bis e procedono al loro ulteriore trattamento in conformità del diritto nazionale esclusivamente al fine di prevenire, accertare, indagare e perseguire:

    ▼B

    a) 

    forme di criminalità di competenza di Europol; e

    b) 

    altre forme gravi di criminalità di cui alla decisione quadro 2002/584/GAI del Consiglio ( 10 ).

    4.  
    Il personale Europol debitamente autorizzato dal direttore esecutivo ha accesso alle informazioni trattate da Europol nella misura necessaria per lo svolgimento delle sue funzioni e fatto salvo l'articolo 67.

    ▼M1

    Articolo 20 bis

    Relazioni con la Procura europea

    1.  
    Europol instaura e mantiene relazioni strette con l‘EPPO. Nel quadro di tali relazioni Europol e l’EPPO agiscono nell’ambito dei rispettivi mandati e competenze. A tal fine esse concludono un accordo di lavoro che stabilisce le modalità di cooperazione.
    2.  
    Su richiesta dell’EPPO a norma dell’articolo 102 del regolamento (UE) 2017/1939, Europol sostiene le indagini dell’EPPO e coopera con essa, fornendo informazioni e supporto analitico, fino a quando l’EPPO non decide se avviare l’azione penale o disporre altrimenti.
    3.  
    Al fine di fornire informazioni all’EPPO a norma del paragrafo 2 del presente articolo, Europol adotta tutte le misure opportune affinché l’EPPO abbia accesso indiretto in base a un sistema di riscontro positivo o negativo (“hit/no hit”) ai dati relativi a reati che non rientrano nell’ambito delle competenze dell’EPPO, forniti per le finalità di cui all’articolo 18, paragrafo 2, lettere a), b) e c). Tale sistema hit/no hit informa Europol solamente in caso di riscontro positivo e fatte salve le eventuali limitazioni indicate a norma dell’articolo 19, paragrafo 2 da parte del fornitore dell’informazione di cui all’articolo 19, paragrafo 1.

    In caso di riscontro positivo, Europol avvia la procedura tramite cui l’informazione che lo ha generato può essere condivisa, conformemente alla decisione del fornitore dell’informazione di cui all’articolo 19, paragrafo 1, e solo nella misura in cui i dati che lo hanno generato siano pertinenti per la richiesta presentata a norma del paragrafo 2 del presente articolo.

    4.  
    Europol comunica, senza indebito ritardo, all’EPPO qualsiasi condotta criminosa in relazione alla quale essa potrebbe esercitare la sua competenza a norma dell’articolo 22 e dell’articolo 25, paragrafi 2 e 3, del regolamento (UE) 2017/1939 e fatte salve le eventuali limitazioni indicate a norma dell’articolo 19, paragrafo 2, del presente regolamento dal fornitore delle informazioni.

    Qualora esegua una comunicazione a EPPO a norma del primo comma, Europol ne informa gli Stati membri interessati.

    Qualora le informazioni relative alla condotta criminosa in relazione alla quale l’EPPO potrebbe esercitare la sua competenza siano state fornite a Europol da uno Stato membro che ha indicato limitazioni all’uso di tali informazioni a norma dell’articolo 19, paragrafo 2 del presente regolamento, Europol notifica all’EPPO l’esistenza di tali limitazioni e deferisce la questione allo Stato membro interessato. Lo Stato membro interessato interagisce direttamente con l’EPPO al fine di adempiere all’articolo 24, paragrafi 1 e 4, del regolamento (UE) 2017/1939.

    ▼B

    Articolo 21

    Accesso di Eurojust e dell'OLAF alle informazioni conservate da Europol

    1.  
    Europol adotta tutte le misure opportune affinché Eurojust e l'OLAF, nell'ambito dei rispettivi mandati, abbiano accesso indiretto, in base a un sistema di riscontro positivo o negativo, alle informazioni che sono state fornite per le finalità di cui all'articolo 18, paragrafo 2, lettere a), b) e c), fatte salve le eventuali limitazioni indicate dallo Stato membro, dall'organismo dell'Unione, dal paese terzo o dall'organizzazione internazionale che hanno fornito le informazioni, conformemente all'articolo 19, paragrafo 2.

    In caso di riscontro positivo, Europol avvia la procedura tramite cui l'informazione che lo ha generato può essere condivisa, conformemente alla decisione del fornitore dell'informazione a Europol e solo nella misura in cui i dati che lo hanno generato siano necessari per lo svolgimento dei compiti di Eurojust o dell'OLAF.

    2.  
    Europol ed Eurojust possono concludere un accordo di lavoro che garantisca, in modo reciproco e nell'ambito dei rispettivi mandati, l'accesso a tutte le informazioni che sono state fornite per il fine specificato all'articolo 18, paragrafo 2, lettera a), e la possibilità di effettuare interrogazioni sui dati. Ciò avviene fatto salvo il diritto degli Stati membri, degli organismi dell'Unione, dei paesi terzi e delle organizzazioni internazionali di indicare limitazioni di accesso o di uso di tali dati e nel rispetto delle garanzie di protezione dei dati previste dal presente regolamento.
    3.  
    Le interrogazioni sui dati ai sensi dei paragrafi 1 e 2 sono effettuate solo per verificare se le informazioni a disposizione di Eurojust o dell'OLAF corrispondono con quelle trattate presso Europol.
    4.  
    Europol permette di effettuare interrogazioni ai sensi dei paragrafi 1 e 2 solo previa comunicazione da parte di Eurojust dei membri nazionali, supplenti e assistenti e dei membri del suo personale, e da parte dell'OLAF dei membri del suo personale, autorizzati ad effettuare tali interrogazioni.
    5.  
    Se, durante il trattamento delle informazioni da parte di Europol in relazione a una singola indagine, Europol o uno Stato membro ravvisa il bisogno di coordinamento, cooperazione o sostegno ai sensi del mandato di Eurojust o dell'OLAF, Europol informa questi ultimi in proposito e avvia la procedura di condivisione delle informazioni, conformemente alla decisione dello Stato membro che le ha fornite. In tal caso Eurojust o l'OLAF si consultano con Europol.
    6.  
    Eurojust, compresi il collegio, i membri nazionali, i supplenti, gli assistenti e i membri del suo personale, e l'OLAF rispettano le limitazioni di accesso o uso, in termini generali o specifici, indicate da Stati membri, organismi dell'Unione, paesi terzi e organizzazioni internazionali ai sensi dell'articolo 19, paragrafo 2.
    7.  
    Europol, Eurojust e l'OLAF si informano reciprocamente laddove, dopo la consultazione dei rispettivi dati ai sensi del paragrafo 2 o in seguito ad un riscontro positivo ai sensi del paragrafo 1, vi siano indicazioni secondo cui i dati possono essere errati o in contrasto con altri dati.

    ▼M1

    8.  
    Se durante il trattamento delle informazioni in relazione a un’indagine penale specifica o a un progetto specifico identifica informazioni che riguardano una possibile attività illecita lesiva degli interessi finanziari dell’Unione, Europol le trasmette all’OLAF senza ritardo, fatte salve le eventuali limitazioni indicate a norma dell’articolo 19, paragrafo 2, dallo Stato membro che fornisce l’informazione in questione.

    Qualora trasmetta all’OLAF le informazioni a norma del primo comma, Europol ne informa senza ritardo gli Stati membri interessati.

    ▼B

    Articolo 22

    Obbligo di comunicazione agli Stati membri

    1.  
    Europol, in conformità dell'articolo 4, paragrafo 1, lettera b), comunica prontamente a uno Stato membro tutte le informazioni che lo riguardano. Se tali informazioni sono soggette a limitazioni di accesso ai sensi dell'articolo 19, paragrafo 2, che ne vietano la condivisione, Europol consulta il fornitore delle informazioni che ha limitato l'accesso e cerca di ottenerne l'autorizzazione alla condivisione.

    In tal caso, le informazioni non sono condivise senza l'autorizzazione esplicita del fornitore.

    2.  
    Indipendentemente da qualsiasi limitazione, Europol comunica a uno Stato membro tutte le informazioni che lo riguardano se ciò è assolutamente necessario al fine di evitare un'imminente minaccia per la vita.

    In tal caso, Europol informa nel contempo il fornitore delle informazioni della condivisione delle informazioni e motiva la sua analisi della situazione.



    CAPO V

    RELAZIONI CON I PARTNER



    SEZIONE 1

    Disposizioni comuni

    Articolo 23

    Disposizioni comuni

    1.  
    Nella misura in cui ciò sia necessario allo svolgimento dei suoi compiti, Europol può instaurare e mantenere relazioni di cooperazione con gli organismi dell'Unione, conformemente ai loro obiettivi, le autorità di paesi terzi, le organizzazioni internazionali e le parti private.
    2.  
    Fatte salve le limitazioni ai sensi dell'articolo 19, paragrafo 2, e dell'articolo 67, Europol può scambiare direttamente con le entità di cui al presente articolo, paragrafo 1, tutte le informazioni, esclusi i dati personali, nella misura in cui tale scambio sia utile allo svolgimento dei suoi compiti.
    3.  
    Il direttore esecutivo informa il consiglio di amministrazione di eventuali relazioni regolari di cooperazione che Europol intenda instaurare e mantenere in conformità dei paragrafi 1 e 2 e sull'evoluzione di tali relazioni dopo la loro instaurazione.
    4.  
    Ai fini di cui ai paragrafi 1 e 2, Europol può concludere accordi di lavoro con le entità di cui al paragrafo 1. Tali accordi di lavoro non consentono lo scambio di dati personali e non vincolano l'Unione o i suoi Stati membri.
    5.  
    Se necessario e proporzionato al legittimo svolgimento dei suoi compiti e fatte salve le disposizioni del presente capo, Europol può ricevere dati personali dalle entità di cui al paragrafo 1 e trattarli.
    6.  
    Fatto salvo l'articolo 30, paragrafo 5, Europol trasferisce i dati personali agli organismi dell'Unione, ai paesi terzi e alle organizzazioni internazionali solo se necessario per prevenire e combattere le forme di criminalità rientranti nell'ambito dei suoi obiettivi e conformemente al presente regolamento e se il destinatario garantisce che i dati saranno trattati unicamente per la finalità per la quale sono stati trasferiti. Se i dati da trasferire sono stati forniti da uno Stato membro, Europol ne chiede il consenso, a meno che lo Stato membro abbia previamente autorizzato il trasferimento successivo, in termini generali o a condizioni particolari. Tale consenso può essere revocato in qualsiasi momento.

    ▼M1

    7.  
    Sono vietati i trasferimenti successivi di dati personali detenuti da Europol da parte degli Stati membri, degli organismi dell’Unione, dei paesi terzi, delle organizzazioni internazionali o delle parti private, salvo previa esplicita autorizzazione di Europol.

    ▼B

    8.  
    Europol assicura che la registrazione dettagliata di tutti i trasferimenti di dati personali e delle relative motivazioni di tali trasferimenti sia conservata a norma del presente regolamento.
    9.  
    Le informazioni che sono state manifestamente ottenute in palese violazione dei diritti umani non devono formare oggetto di trattamento.



    SEZIONE 2

    ▼M1

    Trasmissione, trasferimento e scambio di dati personali

    Articolo 24

    Trasmissione di dati personali a organi dell’Unione

    1.  
    Europol trasmette dati personali a un organo dell’Unione in conformità dell’articolo 71, paragrafo 2, del regolamento (UE) 2018/1725 e fatte salve eventuali ulteriori limitazioni ai sensi del presente regolamento, e fatto salvo l’articolo 67 del presente regolamento, solo se tali dati sono proporzionati e necessari al legittimo svolgimento dei compiti dell’organo dell’Unione destinatario.
    2.  
    A seguito di una richiesta di trasmissione di dati personali da parte di un altro organo dell’Unione, Europol verifica la competenza dell’altro organo dell’Unione. Qualora Europol non sia in grado di confermare che la trasmissione dei dati personali è necessaria conformemente al paragrafo 1, Europol chiede ulteriori spiegazioni all’organo dell’Unione richiedente.

    L’istituzione o l’organismo dell’Unione richiedente provvede a che si possa verificare la necessità della trasmissione dei dati personali.

    3.  
    Nel procedere al trattamento dei dati personali di cui ai paragrafi 1 e 2, l’organo dell’Unione destinatario persegue unicamente le finalità per cui questi sono stati trasmessi.

    ▼B

    Articolo 25

    Trasferimento dei dati personali a paesi terzi e ad organizzazioni internazionali

    ▼M1

    1.  

    Fatta salva qualsiasi limitazione indicata ai sensi dell’articolo 19, paragrafo 2 o 3, e fatto salvo l’articolo 67, nella misura in cui tale trasferimento sia utile allo svolgimento dei propri compiti, Europol può trasferire i dati personali alle autorità competenti di un paese terzo o a un’organizzazione internazionale, sulla base di uno degli atti seguenti:

    a) 

    una decisione della Commissione adottata ai sensi dell’articolo 36 della direttiva (UE) 2016/680, che sancisca che il paese terzo, un territorio o uno o più settori specifici all’interno di tale paese terzo o l’organizzazione internazionale in questione garantisce un livello di protezione adeguato («decisione di adeguatezza»);

    ▼B

    b) 

    un accordo internazionale concluso tra l'Unione e tale paese terzo o organizzazione internazionale ai sensi dell'articolo 218 TFUE, che presti garanzie sufficienti con riguardo alla tutela della vita privata e dei diritti e delle libertà fondamentali delle persone;

    c) 

    un accordo di cooperazione che consenta lo scambio di dati personali concluso anteriormente al 1o maggio 2017 tra Europol e tale paese terzo o organizzazione internazionale ai sensi dell'articolo 23 della decisione 2009/371/GAI.

    Europol può concludere intese amministrative per attuare tali accordi o decisioni di adeguatezza.

    2.  
    Il direttore esecutivo informa il consiglio di amministrazione in merito a scambi di dati personali sulla base di decisioni di adeguatezza ai sensi del paragrafo 1, lettera a).

    ▼M1 —————

    ▼B

    4.  
    Entro il 14 giugno 2021, la Commissione valuta le disposizioni contenute negli accordi di cooperazione di cui al paragrafo 1, lettera c), in particolare quelle riguardanti la protezione dei dati. La Commissione informa il Parlamento europeo e il Consiglio sull'esito di tale valutazione e, se del caso, può presentare al Consiglio una raccomandazione di decisione che autorizzi l'avvio di negoziati per la conclusione accordi internazionali ai sensi del paragrafo 1, lettera b).

    ▼M1

    bis.  

    In mancanza di una decisione di adeguatezza, il consiglio di amministrazione può autorizzare Europol a trasferire dati personali all’autorità competente di un paese terzo o a un’organizzazione internazionale se:

    a) 

    sono fornite garanzie adeguate per la protezione dei dati personali in uno strumento giuridicamente vincolante; oppure

    b) 

    Europol ha valutato tutte le circostanze relative al trasferimento dei dati personali e ritiene che sussistano garanzie adeguate per la protezione di tali dati.

    ▼B

    5.  

    ►M1  In deroga al paragrafo 1, il direttore esecutivo può autorizzare, in casi debitamente giustificati, il trasferimento o una categoria di trasferimenti dei dati personali a un’autorità competente di un paese terzo o a un’organizzazione internazionale, caso per caso, se il trasferimento o la categoria di trasferimento connesso: ◄

    a) 

    è necessario per salvaguardare gli interessi vitali dell'interessato o di un terzo;

    ▼M1

    b) 

    è necessario per salvaguardare legittimi interessi dell’interessato;

    ▼B

    c) 

    è essenziale per prevenire una minaccia grave e immediata alla sicurezza pubblica di uno Stato membro o di un paese terzo;

    d) 

    è necessario, in singoli casi, per prevenire, indagare, accertare o perseguire reati o eseguire sanzioni penali; oppure

    e) 

    è necessario, in singoli casi, per accertare, esercitare o difendere un diritto in sede giudiziaria in relazione alla prevenzione, all'indagine, all'accertamento o al perseguimento di uno specifico reato o all'esecuzione di una specifica sanzione penale.

    I dati personali non sono trasferiti se il direttore esecutivo determina che i diritti e le libertà fondamentali dell'interessato in questione prevalgono sull'interesse pubblico al trasferimento di cui alle lettere d) ed e).

    Le deroghe non si applicano ai trasferimenti sistematici, ingenti o strutturali.

    6.  
    In deroga al paragrafo 1, il consiglio di amministrazione, di concerto con il GEPD, può autorizzare, per un periodo non superiore a un anno, rinnovabile, un complesso di trasferimenti in conformità del paragrafo 5, lettere da a) a e), tenuto conto dell'esistenza di garanzie adeguate con riguardo alla tutela della vita privata e dei diritti e delle libertà fondamentali delle persone. Tale autorizzazione è debitamente giustificata e documentata.
    7.  
    Il direttore esecutivo informa al più presto il consiglio di amministrazione e il GEPD dei casi di applicazione del paragrafo 5.

    ▼M1

    8.  
    Europol informa il GEPD in merito alle categorie di trasferimenti di cui al paragrafo 4 bis, lettera b). Qualora sia effettuato in conformità del paragrafo 4 bis o 5, il trasferimento è documentato e, su richiesta, la documentazione è messa a disposizione del GEPD. La documentazione contiene l’indicazione della data e dell’ora del trasferimento, nonché informazioni in merito all’autorità competente di cui al presente articolo, alla motivazione del trasferimento e ai dati personali trasferiti.

    ▼B

    Articolo 26

    Scambio di dati personali con parti private

    1.  

    Nella misura in cui sia necessario allo svolgimento dei suoi compiti, Europol può trattare i dati personali ottenuti da parti private purché siano pervenuti attraverso:

    a) 

    un'unità nazionale conformemente al diritto nazionale;

    b) 

    il punto di contatto di un paese terzo o un'organizzazione internazionale con cui Europol ha concluso, anteriormente al 1o maggio 2017, un accordo di cooperazione che consenta lo scambio di dati personali ai sensi dell'articolo 23 della decisione 2009/371/GAI; oppure

    ▼M1

    c) 

    un’autorità di un paese terzo o un’organizzazione internazionale di cui all’articolo 25, paragrafo 1, lettera a), b) o c), o all’articolo 25, paragrafo 4 bis.

    2.  
    Qualora riceva dati personali direttamente da parti private, Europol può trattarli conformemente all’articolo 18 al fine di identificare le unità nazionali interessate di cui al paragrafo 1, lettera a), del presente articolo. Europol trasmette immediatamente alle unità nazionali interessate i dati personali e eventuali risultati pertinenti del loro trattamento necessario per stabilire la competenza giurisdizionale. Europol può trasmettere ai punti di contatto e alle autorità interessate di cui al paragrafo 1, lettere b) e c), del presente articolo i dati personali e i risultati pertinenti del loro trattamento necessario per stabilire la competenza giurisdizionale conformemente all’articolo 25. Qualora non possa individuare le unità nazionali interessate o abbia già trasmesso i dati personali pertinenti a tutte le rispettive unità nazionali interessate individuate e non sia possibile identificare ulteriori unità nazionali interessate, Europol cancella i dati, a meno che l’unità nazionale, il punto di contatto o l’autorità interessata li trasmetta nuovamente a Europol a norma dell’articolo 19, paragrafo 1, entro quattro mesi dall’avvenuta trasmissione o dall’avvenuto trasferimento.

    I criteri per stabilire se l’unità nazionale dello Stato membro di stabilimento della parte privata pertinente costituisca un’unità nazionale interessata sono stabiliti negli orientamenti di cui all’articolo 18, paragrafo 7.

    ▼M1

    bis.  
    La cooperazione fra Europol e le parti private non costituisce un doppione delle attività delle FIU degli Stati membri, né interferisce con esse, e non riguarda le informazioni che devono essere fornite alle FIU ai fini della direttiva (UE) 2015/849.

    ▼B

    3.  
    Al fine del trattamento dei dati personali trasferiti a norma del presente articolo, paragrafo 5, lettera c), per assolvere il compito di cui all'articolo 4, paragrafo 1, lettera m), Europol può ricevere tali dati direttamente da una parte privata che dichiari di essere giuridicamente autorizzata a trasmettere tali dati in conformità del diritto applicabile.

    ▼M1

    4.  
    Se riceve dati personali da una parte privata stabilita in un paese terzo, Europol trasmette tali dati e i risultati dell’analisi e della verifica di tali dati solo a uno Stato membro o a un paese terzo interessato di cui all’articolo 25, paragrafo 1, lettera a), b) o c), o all’articolo 25, paragrafo 4 bis.

    Fatto salvo il primo comma del presente paragrafo, Europol può trasferire i risultati di cui al primo comma del presente paragrafo al paese terzo interessato, a norma dell’articolo 25, paragrafo 5 o 6.

    5.  

    Europol non trasmette o trasferisce dati personali a parti private salvo che nei casi seguenti e a condizione che tale trasmissione o trasferimento sia strettamente necessario e proporzionato, da determinarsi caso per caso:

    a) 

    la trasmissione o il trasferimento è senza dubbio nell’interesse dell’interessato;

    b) 

    la trasmissione o il trasferimento è strettamente necessario per evitare l’imminente commissione di un reato, anche terroristico, che rientra nell’ambito degli obiettivi di Europol;

    c) 

    la trasmissione o il trasferimento di dati personali accessibili al pubblico è strettamente necessario per l’assolvimento del compito di cui all’articolo 4, paragrafo 1, lettera m), e sono soddisfatte le condizioni seguenti:

    i) 

    la trasmissione o il trasferimento riguarda un caso singolo e specifico;

    ii) 

    i diritti e le libertà fondamentali dell’interessato non prevalgono sull’interesse pubblico che richiede che tali dati personali siano trasmessi o trasferiti nel caso in questione; o

    d) 

    la trasmissione o il trasferimento è strettamente necessario per Europol per notificare alla parte privata che le informazioni ricevute non sono sufficienti per consentire a Europol di identificare le unità nazionali interessate, e sono soddisfatte le condizioni seguenti:

    i) 

    la trasmissione o il trasferimento fa seguito al ricevimento di dati personali direttamente da una parte privata conformemente al paragrafo 2;

    ii) 

    le informazioni mancanti cui Europol può fare riferimento nelle sue notificazioni hanno un chiaro collegamento con le informazioni precedentemente condivise dalla parte privata;

    iii) 

    le informazioni mancanti cui Europol può fare riferimento nelle sue notificazioni sono strettamente limitate a quanto necessario a Europol per identificare le unità nazionali interessate.

    La trasmissione o il trasferimento di cui al primo comma del presente paragrafo è soggetta a qualsiasi limitazione indicata a norma dell’articolo 19, paragrafo 2 o 3, e fatto salvo l’articolo 67.

    6.  

    Con riferimento al paragrafo 5, lettere a), b) e d), del presente articolo, qualora la parte privata interessata non sia stabilita nell’Unione o in un paese terzo di cui all’articolo 25, paragrafo 1, lettera a), b) o c) o all’articolo 25, paragrafo 4 bis, il trasferimento è autorizzato dal direttore esecutivo soltanto se è:

    a) 

    necessario per salvaguardare gli interessi vitali dell’interessato in questione o di un’altra persona;

    b) 

    necessario per salvaguardare legittimi interessi dell’interessato in questione;

    c) 

    essenziale per prevenire una minaccia grave e immediata alla sicurezza pubblica di uno Stato membro o di un paese terzo;

    d) 

    necessario, in singoli casi, per prevenire, indagare, accertare o perseguire uno specifico reato che rientra negli obiettivi di Europol; o

    e) 

    necessario, in singoli casi, per accertare, esercitare o difendere un diritto in sede giudiziaria in relazione alla prevenzione, all’indagine, all’accertamento o al perseguimento di uno specifico reato che rientra negli obiettivi di Europol.

    I dati personali non sono trasferiti se il direttore esecutivo determina che i diritti e le libertà fondamentali dell’interessato in questione prevalgono sull’interesse pubblico che richiede il trasferimento di cui al primo comma, lettere d) ed e), del presente paragrafo.

    ▼M1

    bis.  
    Fatti salvi il paragrafo 5, lettere a), c) e d) del presente articolo, e altri atti giuridici dell’Unione, i trasferimenti o le trasmissioni di dati personali di cui ai paragrafi 5 e 6 non sono sistematici, ingenti o strutturali.
    ter.  
    Europol può chiedere agli Stati membri, tramite le loro unità nazionali, di ottenere, in conformità del loro diritto nazionale, dati personali da parti private stabilite o aventi un rappresentante legale nel loro territorio, affinché condividano tali dati con Europol. Tali richieste sono motivate e quanto più possibile precise. I dati personali sono quanto meno possibile sensibili e strettamente limitati a quanto necessario e proporzionato affinché Europol possa identificare le unità nazionali interessate.

    Nonostante la competenza giurisdizionale degli Stati membri sulla specifica forma di criminalità, gli Stati membri provvedono affinché le autorità competenti possano trattare le richieste di cui al primo comma conformemente al loro diritto nazionale al fine di fornire a Europol le informazioni necessarie per identificare le unità nazionali interessate.

    quater.  
    L’infrastruttura di Europol può essere utilizzata per gli scambi tra le autorità competenti degli Stati membri e le parti private conformemente ai rispettivi diritti nazionali. Tali scambi possono riguardare anche forme di criminalità che non rientrano nell’ambito degli obiettivi di Europol.

    Qualora gli Stati membri utilizzino l’infrastruttura di Europol per lo scambio di dati personali relativi a forme di criminalità che rientrano nell’ambito degli obiettivi di Europol, essi possono concedere a Europol l’accesso a tali dati.

    Qualora gli Stati membri utilizzino l’infrastruttura di Europol per lo scambio di dati personali relativi a forme di criminalità che non rientrano nell’ambito degli obiettivi di Europol, Europol non ha accesso a tali dati ed è considerata «responsabile del trattamento» in conformità dell’articolo 87 del regolamento (UE) 2018/1725.

    Europol valuta i rischi per la sicurezza derivanti dal permettere l’utilizzo della sua infrastruttura delle parti private e, se del caso, attua adeguate misure preventive e di attenuazione.

    ▼B

    7.  
    Europol assicura che la registrazione dettagliata di tutti i trasferimenti di dati personali e delle relative motivazioni sia conservata a norma del presente regolamento e comunicata, su richiesta, al GEPD in conformità dell'articolo 40.
    8.  
    Se i dati personali ricevuti o da trasferire influiscono sugli interessi di uno Stato membro, Europol informa immediatamente l'unità nazionale dello Stato membro in questione.

    ▼M1 —————

    ▼M1

    11.  
    Europol prepara una relazione annuale destinata al consiglio di amministrazione sui dati personali scambiati con parti private a norma degli articoli 26, 26 bis e 26 ter sulla base dei criteri di valutazione quantitativi e qualitativi istituiti dal consiglio di amministrazione.

    La relazione annuale comprende esempi specifici che dimostrano il motivo per cui le richieste di Europol in conformità con il paragrafo 6 bis del presente articolo fossero necessarie per conseguire i suoi obiettivi e svolgere i suoi compiti.

    La relazione annuale tiene conto degli obblighi di segreto e riservatezza e gli esempi sono resi anonimi per quanto riguarda i dati personali.

    La relazione annuale è trasmessa al Parlamento europeo, al Consiglio, alla Commissione e ai parlamenti nazionali.

    Articolo 26 bis

    Scambio di dati personali con parti private in situazioni di crisi online

    1.  
    In situazioni di crisi online Europol può ricevere dati personali direttamente da parti private e trattarli conformemente all’articolo 18.
    2.  
    Se riceve dati personali da una parte privata di un paese terzo, Europol trasmette tali dati e i risultati della propria analisi e della verifica di tali dati solo a uno Stato membro o a un paese terzo interessato di cui all’articolo 25, paragrafo 1, lettera a), b) o c), o all’articolo 25, paragrafo 4 bis.

    Europol può trasferire i risultati della sua analisi e della verifica i dei dati di cui al paragrafo 1 del presente articolo al paese terzo interessato a norma dell’articolo 25, paragrafo 5 o 6.

    3.  
    Europol può trasmettere o trasferire dati personali a parti private in singoli casi, fatta salva qualsiasi eventuale limitazione indicata ai sensi dell’articolo 19, paragrafo 2 o 3, e fatto salvo l’articolo 67, qualora la trasmissione o il trasferimento di tali dati siano strettamente necessari per affrontare le situazioni di crisi online e i diritti e le libertà fondamentali dell’interessato non prevalgano sull’interesse pubblico che richiede che i dati siano trasmessi o trasferiti.
    4.  
    Qualora la parte privata interessata non sia stabilita nell’Unione o in un paese terzo di cui all’articolo 25, paragrafo 1, lettera a), b) o c), o all’articolo 25, paragrafo 4 bis, il trasferimento esige l’autorizzazione da parte del direttore esecutivo.
    5.  
    Europol assiste le autorità competenti degli Stati membri, scambia informazioni e coopera con esse in merito alla trasmissione o al trasferimento di dati personali a parti private a norma del paragrafo 3 o 4, in particolare per evitare la duplicazione degli sforzi, migliorare il coordinamento ed evitare interferenze con le indagini in diversi Stati membri.
    6.  
    Europol può chiedere agli Stati membri, tramite le loro unità nazionali, di ottenere, in conformità del loro diritto nazionale, dati personali da parti private stabilite o aventi un rappresentante legale nel loro territorio, affinché condividano tali dati con Europol. Tali richieste sono motivate e quanto più possibile precise. I dati personali sono quanto meno possibile sensibili e strettamente limitati a quanto necessario e proporzionato per permettere ad Europol di sostenere gli Stati membri ad affrontare le situazioni di crisi online.

    Nonostante la competenza giurisdizionale degli Stati membri riguardo alla diffusione dei contenuti in relazione ai quali Europol chiede i dati personali, gli Stati membri provvedono affinché le loro autorità competenti possano trattare le richieste di cui al primo comma conformemente al loro diritto nazionale al fine di fornire a Europol le informazioni necessarie per il conseguimento dei suoi obiettivi.

    7.  
    Europol assicura che la registrazione dettagliata di tutti i trasferimenti di dati personali e delle relative motivazioni sia conservata a norma del presente regolamento. Su richiesta del GEPD, Europol rende tali registrazioni disponibili al GEPD in conformità dell’articolo 39 bis.
    8.  
    Se i dati personali ricevuti o da trasferire influiscono sugli interessi di uno Stato membro, Europol informa immediatamente l’unità nazionale dello Stato membro in questione.

    Articolo 26 ter

    Scambio di dati personali con parti private per affrontare la diffusione online di materiale pedopornografico

    1.  
    Europol può ricevere dati personali direttamente da parti private e trattarli conformemente all’articolo 18 per affrontare la diffusione online di materiale pedopornografico di cui all’articolo 4, paragrafo 1, lettera y).
    2.  
    Qualora riceva dati personali da una parte privata stabilita in un paese terzo, Europol trasmette tali dati e i risultati della propria analisi e della verifica di tali dati solo a uno Stato membro o a un paese terzo interessato di cui all’articolo 25, paragrafo 1, lettera a), b) o c), o all’articolo 25, paragrafo 4 bis.

    Europol può trasferire i risultati dell’analisi e della verifica dei dati di cui al primo comma del presente paragrafo al paese terzo interessato a norma dell’articolo 25, paragrafo 5 o 6.

    3.  
    Europol può trasmettere o trasferire dati personali a parti private in singoli casi, fatta salva qualsiasi eventuale limitazione indicata ai sensi dell’articolo 19, paragrafo 2 o 3, e fatto salvo l’articolo 67, qualora la trasmissione o il trasferimento di tali dati siano strettamente necessari per affrontare la diffusione online di materiale pedopornografico online di cui all’articolo 4, paragrafo 1, lettera y), e i diritti e le libertà fondamentali dell’interessato non prevalgano sull’interesse pubblico che richiede che tali dati personali siano trasmessi o trasferiti.
    4.  
    Qualora la parte privata interessata non sia stabilita nell’Unione o in un paese terzo di cui all’articolo 25, paragrafo 1, lettera a), b) o c), o all’articolo 25, paragrafo 4 bis, il trasferimento esige l’autorizzazione da parte del direttore esecutivo.
    5.  
    Europol assiste le autorità competenti, scambia informazioni e coopera con le autorità competenti degli Stati membri in merito alla trasmissione o al trasferimento di dati personali a parti private a norma del paragrafo 3 o 4, in particolare per evitare la duplicazione degli sforzi, migliorare il coordinamento ed evitare interferenze con le indagini in diversi Stati membri.
    6.  
    Europol può chiedere agli Stati membri, tramite le loro unità nazionali, di ottenere, in conformità del loro diritto nazionale, dati personali da parti private stabilite o aventi un rappresentante legale nel loro territorio, affinché condividano tali dati con Europol. Tali richieste sono motivate e quanto più possibile precise e i dati personali sono quanto meno possibile sensibili e strettamente limitati a quanto proporzionato e necessario per permettere ad Europol di affrontare la diffusione online di materiale pedopornografico online di cui all’articolo 4, paragrafo 1, lettera y).

    Nonostante la competenza giurisdizionale degli Stati membri riguardo alla diffusione dei contenuti in relazione ai quali Europol chiede i dati personali, gli Stati membri provvedono affinché le autorità competenti degli Stati membri possano trattare le richieste di cui al primo comma conformemente al loro diritto nazionale al fine di fornire a Europol le informazioni necessarie per il conseguimento dei suoi obiettivi.

    7.  
    Europol assicura che la registrazione dettagliata di tutti i trasferimenti di dati personali e delle relative motivazioni sia conservata a norma del presente regolamento. Su richiesta al GEPD, Europol rende tali registrazioni disponibili al GEPD in conformità dell’articolo 39 bis.
    8.  
    Se i dati personali ricevuti o da trasferire influiscono sugli interessi di uno Stato membro, Europol informa immediatamente l’unità nazionale dello Stato membro in questione.

    ▼B

    Articolo 27

    Informazioni provenienti da persone private

    ▼M1

    1.  
    Nella misura in cui ciò sia necessario ai fini dello svolgimento dei suoi compiti, Europol può ricevere e trattare le informazioni provenienti da persone private.

    Europol tratta i dati personali provenienti da persone private solo a condizione che siano pervenuti attraverso:

    a) 

    un’unità nazionale conformemente al diritto nazionale;

    b) 

    il punto di contatto di un paese terzo o un’organizzazione internazionale a norma dell’articolo 25, paragrafo 1, lettera c); o

    c) 

    un’autorità di un paese terzo o un’organizzazione internazionale di cui all’articolo 25, paragrafo 1, lettera a) o b), o all’articolo 25, paragrafo 4 bis.

    2.  
    Qualora Europol riceva informazioni, compresi i dati personali, provenienti da persone private residenti in un paese terzo diverso da quelli di cui all’articolo 25, paragrafo 1, lettera a) o b), o all’articolo 25, paragrafo 4 bis, Europol trasmette tali informazioni solo ad uno Stato membro o a tale paese terzo.

    ▼B

    3.  
    Se i dati personali ricevuti influiscono sugli interessi di uno Stato membro, Europol informa immediatamente l'unità nazionale dello Stato membro in questione.
    4.  
    Europol non contatta persone private per reperire informazioni.
    5.  
    Fatti salvi gli articoli 36 e 37, Europol non può trasferire dati personali a persone private.



    CAPO VI

    ▼M1

    PROTEZIONE DEI DATI

    ▼M1

    Articolo 27 bis

    Trattamento dei dati personali da parte di Europol

    1.  
    Al trattamento dei dati personali da parte di Europol si applicano, fatto salvo il presente regolamento, l’articolo 3 e il capo IX del regolamento (UE) 2018/1725.

    Al trattamento dei dati personali amministrativi da parte di Europol si applica il regolamento (UE) 2018/1725, ad eccezione del capo IX.

    2.  
    I riferimenti ai «dati personali» nel presente regolamento devono essere letti come riferimenti ai «dati personali operativi» definiti all’articolo 3, punto 2, del regolamento (UE) 2018/1725, salvo diversa disposizione nel presente regolamento.
    3.  
    Il consiglio di amministrazione adotta norme per stabilire i termini per la conservazione dei dati personali amministrativi.

    ▼M1 —————

    ▼B

    Articolo 29

    Valutazione dell'affidabilità della fonte e dell'esattezza delle informazioni

    1.  

    L'affidabilità della fonte delle informazioni che provengono da uno Stato membro è valutata per quanto possibile dallo Stato membro che le ha fornite sulla base dei seguenti codici di valutazione della fonte:

    A) non sussistono dubbi circa l'autenticità, l'affidabilità o la competenza della fonte, oppure l'informazione è fornita da una fonte che in passato ha dimostrato di essere affidabile in tutti i casi;
    B) l'informazione è pervenuta da una fonte che si è dimostrata affidabile nella maggior parte dei casi;
    C) l'informazione è pervenuta da una fonte che non si è dimostrata affidabile nella maggior parte dei casi;
    X) l'affidabilità della fonte non può essere valutata.
    2.  

    L'esattezza delle informazioni che provengono da uno Stato membro è valutata per quanto possibile dallo Stato membro che le ha fornite sulla base dei seguenti codici di valutazione dell'informazione:

    1) l'informazione è ritenuta sicura senza alcuna riserva;
    2) l'informazione è conosciuta personalmente dalla fonte, ma non conosciuta personalmente dall'agente che l'ha fornita;
    3) l'informazione non è conosciuta personalmente dalla fonte, ma è avvalorata da altre informazioni già registrate;
    4) l'informazione non è conosciuta personalmente dalla fonte e non può essere avvalorata.
    3.  
    Se, sulla base delle informazioni già in suo possesso, Europol giunge alla conclusione che la valutazione di cui al paragrafo 1 o 2 deve essere rettificata, ne informa lo Stato membro interessato e cerca di concordare una modifica da apportare alla valutazione. Senza tale accordo Europol non può modificare la valutazione.
    4.  
    Se riceve da uno Stato membro informazioni non corredate di una valutazione di cui al paragrafo 1 o 2, Europol cerca di stabilire l'affidabilità della fonte o l'esattezza dell'informazione sulla base delle informazioni già in suo possesso. La valutazione di dati e informazioni specifici ha luogo di concerto con lo Stato membro che li ha forniti. Uno Stato membro e Europol possono anche convenire, in termini generali, le modalità di valutazione di tipi specifici di dati e di fonti specifiche. Qualora non sia possibile raggiungere un accordo in un caso specifico o qualora non sussista un accordo in termini generali, Europol valuta l'informazione o i dati e assegna a tali informazioni o dati il codice di valutazione X) di cui al paragrafo 1 e il codice di valutazione 4) di cui al paragrafo 2.
    5.  
    Il presente articolo si applica per analogia quando Europol riceve dati o informazioni da un organismo dell'Unione, un paese terzo, un'organizzazione internazionale o una parte privata.
    6.  
    L'informazione che proviene da una fonte accessibile al pubblico è valutata da Europol secondo i codici di valutazione di cui ai paragrafi 1 e 2.
    7.  
    Quando l'informazione risulta da un'analisi effettuata da Europol nello svolgimento dei suoi compiti, Europol valuta tale informazione conformemente al presente articolo e di concerto con gli Stati membri partecipanti all'analisi.

    Articolo 30

    Trattamento di categorie particolari di dati personali e di diverse categorie di interessati

    1.  
    È consentito il trattamento di dati personali relativi a vittime di reato, testimoni o altre persone che possono fornire informazioni riguardanti reati e a persone di età inferiore agli anni diciotto se strettamente necessario e proporzionato per prevenire o combattere forme di criminalità rientranti negli obiettivi di Europol.
    2.  
    ►M1  Il trattamento, mediante procedimenti automatizzati o meno, di dati personali che rivelino la razza, l’origine etnica, le opinioni politiche, le convinzioni religiose o filosofiche o l’appartenenza sindacale e il trattamento di dati genetici, di dati biometrici intesi a identificare in modo univoco una persona fisica o di dati relativi alla salute o alla vita sessuale o all’orientamento sessuale di una persona fisica sono autorizzati solo se strettamente proporzionato e necessario ai fini dei progetti di ricerca e innovazione di cui all’articolo 33 bis e per finalità operative, rientranti negli obiettivi di Europol, e per la sola finalità di prevenire o combattere forme di criminalità rientranti nell’ambito degli obiettivi di Europol. Tale trattamento è altresì soggetto alle garanzie adeguate di cui al presente regolamento con riguardo ai diritti e alle libertà dell’interessato e, ad eccezione dei dati biometrici trattati ai fini dell’identificazione univoca di una persona fisica, è consentito solo se tali dati integrano altri dati personali trattati da Europol. ◄ È vietata la selezione di un particolare gruppo di persone basata unicamente su tali dati personali.

    ▼M1

    bis.  
    Il responsabile della protezione dei dati è informato senza indebito ritardo nel caso in cui sia effettuato un trattamento di dati personali a norma del presente articolo.

    ▼M1

    3.  
    Solo Europol ha accesso diretto ai dati personali del tipo di cui ai paragrafi 1 e 2. Il direttore esecutivo autorizza debitamente l’accesso di un numero limitato di funzionari di Europol ove ciò sia necessario per lo svolgimento dei loro compiti.

    Fatto salvo il primo comma, ove ciò sia necessario per garantire l’accesso ai dati personali ai funzionari delle autorità competenti degli Stati membri o a agenzie dell’Unione sulla base del titolo V TFUE per lo svolgimento dei loro compiti, nei casi di cui all’articolo 20, paragrafi 1 e 2 bis del presente regolamento, o per progetti di ricerca e innovazione conformemente all’articolo 33 bis, paragrafo 2, lettera d) del presente regolamento, il direttore esecutivo autorizza debitamente l’accesso di un numero limitato di tali funzionari.

    ▼M1 —————

    ▼M1

    5.  
    I dati personali del tipo di cui ai paragrafi 1 e 2 non sono trasmessi a Stati membri o organismi dell’Unione né trasferiti a paesi terzi e organizzazioni internazionali, salvo che tale trasmissione o trasferimento siano richiesti a norma del diritto dell’Unione o siano strettamente necessari e proporzionati in casi specifici relativi a forme di criminalità rientranti negli obiettivi di Europol e avvengano in conformità del capo V.

    ▼B

    6.  
    Ogni anno Europol presenta al GEPD un quadro statistico di tutti i dati personali del tipo di cui al paragrafo 2 oggetto di trattamento.

    Articolo 31

    Termini per la conservazione e la cancellazione dei dati personali

    1.  
    I dati personali trattati da Europol sono da essa conservati solo per il tempo necessario e proporzionato ai fini per i quali i dati sono trattati.
    2.  
    In ogni caso, entro tre anni dall'avvio del trattamento iniziale dei dati personali, Europol esamina la necessità di un'ulteriore conservazione. Europol può decidere di continuare a conservare i dati fino all'esame successivo, che ha luogo dopo un ulteriore periodo di tre anni, qualora l'ulteriore conservazione sia ancora necessaria per lo svolgimento dei suoi compiti. I motivi dell'ulteriore conservazione devono essere giustificati e registrati. Se non è deciso nulla in merito all'ulteriore conservazione dei dati personali, questi sono automaticamente cancellati dopo tre anni.
    3.  
    Se i dati personali del tipo di cui all'articolo 30, paragrafi 1 e 2, sono conservati per più di cinque anni, ne è informato il GEPD.
    4.  
    Qualora uno Stato membro, un organismo dell'Unione, un paese terzo o un'organizzazione internazionale abbia indicato, al momento del trasferimento, limitazioni sui dati personali per quanto concerne la loro cancellazione o distruzione anticipata conformemente all'articolo 19, paragrafo 2, Europol cancella i dati personali in osservanza di tali limitazioni. Ove, sulla base di informazioni più ampie di quelle possedute dal fornitore dei dati, si ritenga necessario continuare a conservare i dati affinché Europol svolga i suoi compiti, quest'ultima chiede al fornitore dei dati l'autorizzazione all'ulteriore conservazione e giustifica la propria richiesta.
    5.  
    Qualora uno Stato membro, un organismo dell'Unione, un paese terzo o un'organizzazione internazionale cancelli dai propri archivi dati personali forniti a Europol, informa quest'ultima al riguardo. Europol cancella i dati a meno che, sulla base di informazioni più ampie di quelle possedute dal fornitore dei dati, si ritenga necessario continuare a conservare i dati affinché Europol svolga i suoi compiti. Europol informa il fornitore dei dati dell'ulteriore conservazione di tali dati e fornisce una giustificazione.
    6.  

    I dati personali non sono cancellati:

    a) 

    se ciò rischia di ledere gli interessi di un interessato da tutelare. In tal caso i dati sono usati solo con il consenso esplicito e scritto dell'interessato;

    b) 

    quando l'interessato ne contesta l'esattezza, per il periodo necessario agli Stati membri o a Europol, se del caso, ad effettuare le opportune verifiche;

    c) 

    quando devono essere conservati a fini probatori ovvero per accertare, esercitare o difendere un diritto in sede giudiziaria; oppure

    d) 

    quando l'interessato si oppone alla loro cancellazione e chiede invece che ne sia limitato l'utilizzo.

    ▼M1

    Articolo 32

    Sicurezza del trattamento

    I meccanismi per garantire che le misure di sicurezza siano prese in considerazione oltre i limiti dei sistemi d’informazione sono istituiti da Europol conformemente all’articolo 91 del regolamento (UE) 2018/1725 e dagli Stati membri conformemente all’articolo 29 della direttiva (UE) 2016/680.

    ▼M1 —————

    ▼M1

    Articolo 33 bis

    Trattamento dei dati personali a fini di ricerca e innovazione

    1.  

    Europol può trattare dati personali per le finalità legate ai suoi progetti di ricerca e innovazione a condizione che il trattamento di tali dati personali:

    a) 

    sia strettamente necessario e debitamente motivato per conseguire gli obiettivi del progetto in questione;

    b) 

    per quanto riguarda le categorie particolari di dati personali, sia strettamente necessario e soggetto a garanzie adeguate, che possono includere la pseudonimizzazione.

    Il trattamento di dati personali effettuato da Europol nel contesto dei progetti di ricerca e innovazione è guidato dai principi della trasparenza, della spiegabilità, della correttezza e della rendicontabilità.

    2.  

    Fatto salvo il paragrafo 1, al trattamento di dati personali effettuato nel contesto di progetti di ricerca e innovazione di Europol, si applicano le garanzie seguenti:

    a) 

    ogni progetto di ricerca e innovazione esige la previa autorizzazione del direttore esecutivo, in consultazione con il responsabile della protezione dei dati e con il responsabile dei diritti fondamentali, basata su:

    i) 

    una descrizione degli obiettivi del progetto e della spiegazione di come il progetto assiste Europol o le autorità competenti degli Stati membri nei loro compiti;

    ii) 

    una descrizione dell’attività di trattamento prevista che definisca gli obiettivi, la portata e la durata del trattamento e da cui risultino la necessità di trattare i dati personali e la proporzionalità del trattamento, ad esempio per studiare e testare soluzioni tecnologiche innovative e garantire l’esattezza dei risultati del progetto;

    iii) 

    una descrizione delle categorie di dati personali da trattare;

    iv) 

    una valutazione della conformità con i principi di protezione dei dati di cui all’articolo 71 del regolamento (UE) 2018/1725, dei termini per la conservazione e delle condizioni di accesso ai dati personali; e

    v) 

    una valutazione d’impatto sulla protezione dei dati, compresi i rischi per tutti i diritti e le libertà degli interessati, il rischio di eventuali distorsioni nei dati personali da usare a fini di formazione di algoritmi e nei risultati del trattamento, come pure le misure previste per far fronte a tali rischi e per evitare violazioni dei diritti fondamentali;

    b) 

    il GEPD è informato prima dell’avvio del progetto;

    c) 

    il consiglio di amministrazione è consultato o informato prima dell’avvio del progetto, conformemente agli orientamenti di cui all’articolo 18, paragrafo 7;

    d) 

    i dati personali da trattare nell’ambito del progetto:

    i) 

    sono copiati temporaneamente in un ambiente separato, isolato e protetto di Europol ai soli fini dell’esecuzione del progetto;

    ii) 

    sono accessibili solo dal personale Europol specificatamente autorizzato conformemente all’articolo 30, paragrafo 3, del presente regolamento e, fatte salve le misure di sicurezza tecniche, dal personale specificatamente autorizzato delle autorità competenti degli Stati membri e delle agenzie dell’Unione istituite sulla base del titolo V del TFUE;

    iii) 

    non sono trasmessi, o trasferiti;

    iv) 

    non comportano misure o decisioni aventi ripercussioni sugli interessati a seguito del loro trattamento;

    v) 

    sono cancellati alla conclusione del progetto o alla scadenza dei termini di conservazione dei dati personali di cui all’articolo 31;

    e) 

    le registrazioni del trattamento dei dati personali nell’ambito del progetto sono conservate fino a due anni dopo la conclusione del progetto, unicamente per verificare l’esattezza dei risultati del trattamento dei dati e solo fintantoché necessario a tal fine.

    3.  
    Il consiglio di amministrazione stabilisce in un documento vincolante i progetti di ricerca e innovazione. Tale documento è aggiornato ove opportuno e messo a disposizione del GEPD ai fini dello svolgimento del suo controllo.
    4.  
    Europol conserva un documento contenente una descrizione dettagliata del processo e della logica alla base della formazione, della prova e della convalida degli algoritmi a fini di trasparenza della procedura e degli algoritmi, compreso il rispetto delle garanzie di cui al presente articolo, e per consentire la verifica dell’esattezza dei risultati basati sull’utilizzo di tali algoritmi. Su richiesta, Europol mette tale documento a disposizione delle parti interessate, compresi gli Stati membri e il gruppo di controllo parlamentare congiunto.
    5.  
    Se i dati da trattare per un progetto di ricerca e innovazione sono stati forniti da uno Stato membro, da un organismo dell’Unione, da un paese terzo o da un’organizzazione internazionale, Europol richiede il consenso di tale fornitore dei dati conformemente all’articolo 19, paragrafo 2, a meno che il fornitore dei dati abbia previamente autorizzato tale trattamento ai fini di progetti di ricerca e innovazione, in termini generali o a condizioni particolari.

    Europol non tratta i dati a fini di progetti di ricerca e innovazione senza il consenso del fornitore dei dati. Tale consenso può essere revocato in qualsiasi momento.

    ▼B

    Articolo 34

    Notificazione di una violazione dei dati personali alle autorità interessate

    ▼M1

    1.  
    Fatto salvo l’articolo 92 del regolamento (UE) 2018/1725, in caso di violazione dei dati personali, Europol notifica la violazione alle autorità competenti degli Stati membri interessati senza indebito ritardo, in conformità dell’articolo 7, paragrafo 5, del presente regolamento, nonché al fornitore dei dati interessato, a meno che sia improbabile che la violazione dei dati personali presenti un rischio per i diritti e le libertà delle persone fisiche.

    ▼B

    2.  

    La notificazione di cui al paragrafo 1 deve come minimo:

    a) 

    descrivere la natura della violazione dei dati personali, compresi, ove possibile e appropriato, le categorie e il numero di interessati in questione e le categorie e il numero di registrazioni dei dati in questione;

    b) 

    descrivere le probabili conseguenze della violazione dei dati personali;

    c) 

    descrivere le misure proposte o adottate da Europol per porre rimedio alla violazione dei dati personali; e

    d) 

    ove opportuno, elencare le misure raccomandate per attenuare i possibili effetti pregiudizievoli della violazione dei dati personali.

    ▼M1 —————

    ▼B

    Articolo 35

    Comunicazione di una violazione dei dati personali all'interessato

    ▼M1 —————

    ▼M1

    3.  
    Fatto salvo l’articolo 93 del regolamento (UE) 2018/1725, nel caso in cui Europol non disponga dei recapiti dell’interessato in questione, al fornitore dei dati è chiesto di comunicare all’interessato la violazione dei dati personali e di informare Europol della decisione presa. Gli Stati membri che forniscono i dati comunicano la violazione dei dati personali all’interessato in questione conformemente al diritto nazionale.

    ▼M1 —————

    ▼B

    Articolo 36

    Diritto di accesso dell'interessato

    ▼M1 —————

    ▼M1

    3.  
    L’interessato che desideri esercitare il diritto di accesso ai dati personali che lo riguardano, conformemente all’articolo 80 del regolamento (UE) 2018/1725, può presentare un’apposita domanda all’autorità designata a tal fine nello Stato membro di sua scelta o a Europol. Se la domanda è presentata a tale autorità, essa sottopone la domanda a Europol senza indebito ritardo ed entro un mese dal ricevimento.

    ▼B

    4.  
    Europol accusa ricezione della domanda di cui al paragrafo 3. Europol risponde alla domanda senza ingiustificato ritardo e in ogni caso entro tre mesi dalla ricezione della domanda dell'autorità nazionale.
    5.  
    Europol consulta le autorità competenti degli Stati membri, in conformità delle condizioni di cui all'articolo 7, paragrafo 5, e il fornitore dei dati interessato sulla decisione da prendere. La decisione di accesso ai dati personali è subordinata alla stretta cooperazione tra Europol e gli Stati membri e il fornitore dei dati direttamente interessato dall'accesso dell'interessato ai dati. Se uno Stato membro o il fornitore dei dati si oppone alla risposta proposta da Europol, comunica la motivazione a Europol in conformità del presente articolo, paragrafo 6. Europol tiene nella massima considerazione tali opposizioni. Europol comunica successivamente la sua decisione alle autorità competenti interessate, in conformità delle condizioni di cui all'articolo 7, paragrafo 5, e al fornitore dei dati.

    ▼M1 —————

    ▼B

    Articolo 37

    Diritto di rettifica, cancellazione e limitazione dell'accesso

    ▼M1

    1.  
    L’interessato che desideri esercitare il diritto di rettifica o cancellazione di dati personali che lo riguardano o di limitazione del loro trattamento, conformemente all’articolo 82 del regolamento (UE) 2018/1725, può presentare un’apposita domanda all’autorità designata a tal fine nello Stato membro di sua scelta o a Europol. Se la domanda è presentata a tale autorità, questa sottopone la domanda a Europol senza indebito ritardo e entro un mese dal ricevimento.

    ▼M1 —————

    ▼M1

    3.  
    Fatto salvo l’articolo 82, paragrafo 3, del regolamento (UE) 2018/1725, anziché cancellarli, Europol limita l’accesso ai dati personali se sussistono fondati motivi di ritenere che la cancellazione possa compromettere i legittimi interessi dell’interessato.

    I dati ai quali l’accesso è limitato sono trattati soltanto al fine di tutelare i diritti dell’interessato, quando è necessario per salvaguardare l’interesse vitale di un interessato o di un’altra persona, o per le finalità di cui all’articolo 82, paragrafo 3, del regolamento (UE) 2018/1725.

    4.  
    Qualora i dati personali di cui ai paragrafi 1 e 3 detenuti da Europol siano stati forniti da paesi terzi, organizzazioni internazionali o organismi dell’Unione, o siano stati forniti direttamente da parti private, reperiti da Europol da fonti accessibili al pubblico oppure siano il risultato di analisi di Europol, quest’ultima provvede alla rettifica o alla cancellazione di tali dati, o alla limitazione del trattamento degli stessi e ne informa, se del caso, i fornitori dei dati.
    5.  
    Qualora i dati personali di cui ai paragrafi 1 e 3 detenuti da Europol siano stati forniti a Europol da Stati membri, gli Stati membri interessati provvedono alla rettifica o alla cancellazione di tali dati o alla limitazione del trattamento degli stessi in cooperazione con Europol nei limiti delle rispettive competenze.

    ▼B

    6.  
    Se i dati personali errati sono stati trasferiti con altro mezzo appropriato o se gli errori nei dati forniti da Stati membri sono dovuti a mancato trasferimento o sono trasferiti in violazione del presente regolamento, oppure al fatto che Europol ha immesso, ripreso o conservato i dati in modo errato o in violazione del presente regolamento, Europol li rettifica o li cancella in collaborazione con il fornitore dei dati interessato.
    7.  
    Nei casi di cui ai paragrafi 4, 5 e 6, tutti i destinatari dei dati interessati sono informati senza indugio. I destinatari provvedono quindi alla rettifica, alla cancellazione dei dati o alla limitazione dell'accesso agli stessi nei rispettivi sistemi conformemente alle norme loro applicabili.

    ▼M1 —————

    ▼B

    Articolo 38

    Responsabilità in materia di protezione dei dati

    ▼M1

    1.  
    Europol tratta i dati personali in modo che sia possibile individuarne la fonte conformemente all’articolo 17.
    2.  

    La responsabilità dell’esattezza dei dati personali ai sensi dell’articolo 71, paragrafo 1, lettera d), del regolamento (UE) 2018/1725 spetta:

    ▼B

    a) 

    allo Stato membro o all'organismo dell'Unione che ha fornito i dati personali a Europol;

    b) 

    a Europol per quanto riguarda i dati personali forniti da paesi terzi o organizzazioni internazionali o forniti direttamente da parti private, i dati personali reperiti da Europol da fonti accessibili al pubblico o risultanti da analisi di Europol e i dati personali conservati da Europol a norma dell'articolo 31, paragrafo 5.

    3.  
    Se Europol viene a conoscenza della circostanza che i dati forniti a norma dell'articolo 17, paragrafo 1, lettere a) e b), contengono errori di fatto o sono stati conservati illecitamente, ne informa il fornitore dei dati.

    ▼M1

    4.  
    Europol è responsabile della conformità con il regolamento (UE) 2018/1725 riguardo ai dati personali amministrativi e della conformità con il presente regolamento e al capo IX, articolo 3, del regolamento (UE) 2018/1725 riguardo ai dati personali.

    ▼B

    5.  

    La responsabilità della liceità del trasferimento dei dati spetta:

    a) 

    allo Stato membro che ha fornito i dati personali a Europol;

    b) 

    a Europol, in caso di dati personali forniti dall'Agenzia a Stati membri, paesi terzi o organizzazioni internazionali.

    6.  
    La responsabilità della liceità del trasferimento di dati tra Europol e un organismo dell'Unione spetta a Europol.

    Fatto salvo il primo comma, se i dati sono trasferiti da Europol su richiesta del destinatario, Europol e il destinatario sono entrambi responsabili della liceità del trasferimento.

    7.  
    Europol è responsabile di tutti i trattamenti di dati che effettua, ad eccezione dello scambio bilaterale di dati effettuato tramite l'infrastruttura di Europol tra Stati membri, organismi dell'Unione, paesi terzi e organizzazioni internazionali a cui Europol non ha accesso. Tali scambi bilaterali hanno luogo sotto la responsabilità delle entità interessate e conformemente al loro diritto. ►M1  La sicurezza di tali scambi è assicurata a norma dell’articolo 91 del regolamento (UE) 2018/1725. ◄

    ▼M1

    Articolo 39

    Consultazione preventiva

    1.  
    Fatto salvo l’articolo 90 del regolamento (UE) 2018/1725, la consultazione preventiva del GEDP non si applica a specifiche attività operative individuali che non includono alcun nuovo tipo di trattamento che presenti un rischio elevato per i diritti e le libertà degli interessati.
    2.  
    Europol può avviare trattamenti che sono oggetto di consultazione preventiva del GEPD a norma dell’ articolo 90, paragrafo 1, del regolamento (UE) 2018/1725, a meno che il GEPD non abbia fornito un parere scritto a norma dell’articolo 90, paragrafo 4, di tale regolamento entro i termini previsti in tale disposizione, che iniziano a decorrere dalla data di ricevimento della richiesta iniziale di consultazione e non sono sospesi.
    3.  
    Qualora le operazioni di trattamento di cui al paragrafo 2 del presente articolo rivestano notevole importanza per lo svolgimento dei compiti di Europol ed siano particolarmente urgenti e necessarie per prevenire e combattere una minaccia immediata riguardante un reato che rientra nell’ambito degli obiettivi di Europol o per salvaguardare gli interessi vitali di un interessato o di un’altra persona, Europol può, in via eccezionale, iniziare il trattamento dopo l’avvio della consultazione preventiva del GEPD prevista dall’articolo 90, paragrafo 1, del regolamento (UE) 2018/1725, e prima della scadenza del termine prevista dall’articolo 90, paragrafo 4, di tale regolamento. In tal caso, Europol informa il GEPD prima dell’inizio delle operazioni di trattamento.

    Il parere scritto del GEPD a norma dell’articolo 90, paragrafo 4, del regolamento (UE) 2018/1725 è preso in considerazione a posteriori e le modalità di esecuzione del trattamento sono adeguate di conseguenza.

    Il responsabile della protezione dei dati partecipa alla valutazione dell’urgenza di tali operazioni di trattamento prima della scadenza del termine prevista dall’articolo 90, paragrafo 4, del regolamento (UE) 2018/1725e sovrintende al trattamento in questione.

    4.  
    Il GEPD tiene un registro di tutti i trattamenti che gli sono stati notificati a norma del paragrafo 1. Il registro non è reso pubblico.

    ▼M1

    Articolo 39 bis

    Registri delle categorie di attività di trattamento

    1.  

    Europol tiene un registro di tutte le categorie di attività di trattamento sotto la propria responsabilità. Tale registro contiene le informazioni seguenti:

    a) 

    i dati di contatto di Europol e il nome e i dati di contatto del proprio responsabile della protezione dei dati;

    b) 

    le finalità del trattamento;

    c) 

    una descrizione delle categorie di interessati e delle categorie di dati personali;

    d) 

    le categorie di destinatari a cui i dati personali sono stati o saranno comunicati, compresi i destinatari di paesi terzi od organizzazioni internazionali;

    e) 

    ove applicabile, i trasferimenti di dati personali verso un paese terzo, un’organizzazione internazionale o una parte privata, compresa l’identificazione del destinatario;

    f) 

    ove possibile, i termini ultimi previsti per la cancellazione delle diverse categorie di dati;

    g) 

    ove possibile, una descrizione generale delle misure di sicurezza tecniche e organizzative di cui all’articolo 91 del regolamento (UE) 2018/1725;

    h) 

    ove applicabile, il ricorso alla profilazione.

    2.  
    I registri di cui al paragrafo 1 sono tenuti in forma scritta, anche in formato elettronico.
    3.  
    Su richiesta, Europol mette i registri di cui al paragrafo 1 a disposizione del GEPD.

    ▼M1

    Articolo 40

    Registrazione

    1.  
    In conformità dell’articolo 88 del regolamento (UE) 2018/1725, Europol registra i suoi trattamenti. Non è possibile modificare le registrazioni.
    2.  
    Fatto salvo l’articolo 88 del regolamento (UE) 2018/1725, se richiesto da un’autorità nazionale ove necessario per un’indagine specifica connessa al rispetto delle norme in materia di protezione dei dati, le registrazioni di cui al paragrafo 1 sono trasmesse all’unità nazionale.

    Articolo 41

    Designazione del responsabile della protezione dei dati

    1.  
    Il consiglio di amministrazione nomina, appositamente a tale scopo, un membro del personale di Europol come responsabile della protezione dei dati.
    2.  
    Il responsabile della protezione dei dati è selezionato in funzione delle qualità professionali, in particolare della conoscenza specialistica della normativa e delle prassi in materia di protezione dei dati, e della capacità di eseguire i compiti di cui all’articolo 41 ter del presente regolamento e al regolamento (UE) 2018/1725.
    3.  
    La scelta del responsabile della protezione dei dati non deve poter dare adito a un conflitto di interessi tra la sua funzione di responsabile della protezione dei dati ed eventuali altre funzioni ufficiali, in particolare relativamente all’applicazione del presente regolamento.
    4.  
    Il responsabile della protezione dei dati non è rimosso o penalizzato dal consiglio di amministrazione per l’adempimento dei propri compiti.
    5.  
    Europol pubblica i dati di contatto del responsabile della protezione dei dati e li comunica al GEPD.

    ▼M1

    Articolo 41 bis

    Posizione del responsabile della protezione dei dati

    1.  
    Europol si assicura che il responsabile della protezione dei dati sia tempestivamente e adeguatamente coinvolto in tutte le questioni riguardanti la protezione dei dati personali.
    2.  
    Europol sostiene il responsabile della protezione dei dati nell’esecuzione dei compiti di cui all’articolo 41 ter fornendogli le risorse e il personale necessari per assolvere tali compiti e accedere ai dati personali e ai trattamenti e per mantenere la propria conoscenza specialistica.

    Per sostenere il responsabile della protezione dei dati nell’esecuzione dei suoi compiti, un membro del personale di Europol può essere nominato responsabile aggiunto della protezione dei dati.

    3.  
    Europol si assicura che il responsabile della protezione dei dati agisca in modo indipendente e non riceva alcuna istruzione per quanto riguarda l’esecuzione dei suoi compiti.

    Il responsabile della protezione dei dati riferisce direttamente al consiglio di amministrazione.

    4.  
    Gli interessati possono contattare il responsabile della protezione dei dati per tutte le questioni relative al trattamento dei loro dati personali e all’esercizio dei loro diritti derivanti dal presente regolamento e dal regolamento (UE) 2018/1725.

    Nessuno deve subire pregiudizio per una questione portata all’attenzione del responsabile della protezione dei dati competente e riguardante un’asserita violazione del presente regolamento o del regolamento (UE) 2018/1725.

    5.  
    Il consiglio di amministrazione adotta norme di attuazione relative al responsabile della protezione dei dati. Tali norme di attuazione riguardano in particolare la procedura di selezione, la revoca, i compiti, gli obblighi e le competenze, nonché le garanzie di indipendenza.
    6.  
    Il responsabile della protezione dei dati e il suo personale sono soggetti all’obbligo di riservatezza ai sensi dell’articolo 67, paragrafo 1.
    7.  
    Il responsabile della protezione dei dati è nominato per un periodo di quattro anni e il suo mandato è rinnovabile.
    8.  
    Il responsabile della protezione dei dati è destituito dalle sue funzioni dal consiglio di amministrazione se non soddisfa più le condizioni richieste per l’esercizio delle sue funzioni e solo con il consenso del GEPD.
    9.  
    La designazione del responsabile della protezione dei dati e del responsabile aggiunto della protezione dei dati è comunicata al GEPD dal consiglio di amministrazione.
    10.  
    Le disposizioni applicabili al responsabile della protezione dei dati si applicano mutatis mutandis al responsabile aggiunto della protezione dei dati.

    Articolo 41 ter

    Compiti del responsabile della protezione dei dati

    1.  

    Il responsabile della protezione dei dati è incaricato, in particolare, dei seguenti compiti per quanto riguarda il trattamento dei dati personali:

    a) 

    assicurare in modo indipendente che Europol osservi le disposizioni relative alla protezione dei dati del presente regolamento e del regolamento (UE) 2018/1725 nonché le pertinenti disposizioni relative alla protezione dei dati contenute nelle proprie norme interne, incluso il controllo dell’osservanza del presente regolamento, del regolamento (UE) 2018/1725, di altre disposizioni dell’Unione o nazionali relative alla protezione dei dati nonché delle politiche di Europol in materia di protezione dei dati personali, comprese l’attribuzione delle responsabilità, la sensibilizzazione e la formazione del personale che partecipa ai trattamenti e alle connesse attività di controllo;

    b) 

    informare e fornire consulenza a Europol nonché al personale che esegue il trattamento dei dati personali in merito agli obblighi derivanti dal presente regolamento, dal regolamento (UE) 2018/1725 nonché da altre disposizioni dell’Unione o nazionali relative alla protezione dei dati;

    c) 

    fornire, se richiesto, un parere in merito alla valutazione d’impatto sulla protezione dei dati a norma dell’ articolo 89 del regolamento (UE) 2018/1725, e sorvegliarne lo svolgimento;

    d) 

    tenere un registro delle violazioni di dati personali e fornire, se richiesto, un parere in merito alla necessità di notificare o comunicare una violazione dei dati personali a norma degli articoli 92 e 93 del regolamento (UE) 2018/1725;

    e) 

    garantire che sia mantenuta traccia della trasmissione, del trasferimento e del ricevimento di dati personali a norma del presente regolamento;

    f) 

    garantire che gli interessati siano informati, su richiesta, dei propri diritti ai sensi del presente regolamento e del regolamento (UE) 2018/1725;

    g) 

    cooperare con il personale Europol preposto alle procedure, alla formazione e alla consulenza in materia di trattamento dati;

    h) 

    rispondere alle richieste del GEPD, nell’ambito delle sue competenze, cooperare con il GEPD e consultare il GEPD, su richiesta di quest’ultimo o di propria iniziativa;

    i) 

    cooperare con le autorità competenti degli Stati membri, in particolare con i responsabili della protezione dei dati delle autorità competenti degli Stati membri e con le autorità di controllo nazionali su questioni relative alla protezione dei dati nel settore dell’attività di contrasto;

    j) 

    fungere da punto di contatto per il GEPD per questioni connesse al trattamento, tra cui la consultazione preventiva di cui agli articoli 40 e 90 del regolamento (UE) 2018/1725, ed effettuare, se del caso, consultazioni relativamente a qualunque altra questione nell’ambito delle sue competenze;

    k) 

    redigere una relazione annuale e trasmetterla al consiglio di amministrazione e al GEPD;

    l) 

    garantire che i trattamenti non arrechino pregiudizio ai diritti e alle libertà degli interessati.

    2.  
    Il responsabile della protezione dei dati può formulare raccomandazioni destinate al consiglio di amministrazione ai fini del miglioramento concreto della protezione dei dati e fornire consulenza su questioni concernenti l’applicazione delle disposizioni relative alla protezione dei dati.

    Il responsabile della protezione dei dati può, di propria iniziativa o su richiesta del consiglio di amministrazione o di qualsiasi persona, indagare sulle questioni e sui fatti direttamente collegati con l’esercizio dei propri compiti e di cui viene a conoscenza, e riferire alla persona che lo ha incaricato dell’indagine o al consiglio di amministrazione i risultati di tale indagine.

    3.  
    Il responsabile della protezione dei dati svolge le funzioni di cui al regolamento (UE) 2018/1725 per quanto riguarda i dati personali amministrativi.
    4.  
    Nello svolgimento dei propri compiti, il responsabile della protezione dei dati e i membri del personale Europol che lo assistono nell’esercizio delle sue funzioni hanno accesso a tutti i dati trattati da Europol e a tutti i locali di Europol.
    5.  
    Qualora ritenga che non siano state rispettate le disposizioni del presente regolamento o del regolamento (UE) 2018/1725 relative al trattamento dei dati personali amministrativi, o le disposizioni del presente regolamento o dell’articolo 3 e del capo IX del regolamento (UE) 2018/1725 relative al trattamento dei dati personali, il responsabile della protezione dei dati ne informa il direttore esecutivo chiedendogli di porre rimedio all’inadempienza entro un termine determinato.

    Se il direttore esecutivo non pone rimedio al trattamento non conforme entro il termine determinato, il responsabile della protezione dei dati ne informa il consiglio di amministrazione. Il consiglio di amministrazione risponde entro un termine determinato concordato con il responsabile della protezione dei dati. Se il consiglio di amministrazione non pone rimedio all’inadempienza entro il termine determinato, il responsabile della protezione dei dati si rivolge al GEPD.

    Articolo 41 quater

    Responsabile dei diritti fondamentali

    1.  
    Il consiglio di amministrazione, su proposta del direttore esecutivo, designa un responsabile dei diritti fondamentali. Il responsabile dei diritti fondamentali può essere un membro del personale Europol attuale che ha ricevuto una specifica formazione su normativa e prassi in materia di diritti fondamentali.
    2.  

    Il responsabile dei diritti fondamentali svolge i compiti seguenti:

    a) 

    fornire consulenza a Europol, ove lo ritenga necessario o su richiesta, su qualsiasi attività di Europol, senza impedire o ritardare tali attività;

    b) 

    monitorare il rispetto dei diritti fondamentali da parte di Europol;

    c) 

    formulare pareri non vincolanti sugli accordi di lavoro;

    d) 

    informare il direttore esecutivo in merito a eventuali violazioni dei diritti fondamentali nel corso delle attività di Europol;

    e) 

    promuovere il rispetto dei diritti fondamentali da parte di Europol durante lo svolgimento dei suoi compiti e delle sue attività;

    f) 

    svolgere qualsiasi altro compito, ove previsto dal presente regolamento.

    3.  
    Europol provvede affinché il responsabile dei diritti fondamentali non riceva alcuna istruzione per quanto riguarda l’esecuzione dei suoi compiti.
    4.  
    Il responsabile dei diritti fondamentali riferisce direttamente al direttore esecutivo e prepara relazioni annuali sulle sue attività, compreso il livello di rispetto dei diritti fondamentali da parte delle attività di Europol. Tali relazioni sono messe a disposizione del consiglio di amministrazione.

    Articolo 41 quinquies

    Formazione in materia di diritti fondamentali

    Tutto il personale Europol coinvolto in compiti operativi che comportano il trattamento di dati personali riceve una formazione obbligatoria in materia di protezione dei diritti e delle libertà fondamentali, anche in relazione al trattamento dei dati personali. Tale formazione è organizzata in cooperazione con l’Agenzia dell’Unione europea per i diritti fondamentali (FRA), istituita dal regolamento (CE) n. 168/2007 del Consiglio ( *4 ), e l’Agenzia dell’Unione europea per la formazione delle autorità di contrasto (CEPOL), istituita dal regolamento (UE) 2015/2219 del Parlamento europeo e del Consiglio ( *5 ).

    ▼B

    Articolo 42

    Vigilanza da parte delle autorità di controllo nazionali

    ▼M1

    1.  
    Ai fini dell’esercizio della sua funzione di vigilanza, le autorità di controllo nazionale di cui all’articolo 41 della direttiva (UE) 2016/680 hanno accesso, presso i locali delle unità nazionali o degli ufficiali di collegamento, ai dati forniti dal loro Stato membro a Europol, secondo le procedure nazionali applicabili, nonché alle registrazioni di cui all’articolo 40 del presente regolamento.
    2.  
    Le autorità di controllo nazionali hanno accesso agli uffici e ai documenti dei rispettivi ufficiali di collegamento presso Europol.

    ▼B

    3.  
    Conformemente alle procedure nazionali applicabili, le autorità di controllo nazionali vigilano sulle attività svolte dalle unità nazionali e dagli ufficiali di collegamento, in quanto rilevanti per la protezione dei dati personali. Esse informano, inoltre, il GEPD delle azioni che intraprendono in relazione a Europol.
    4.  
    Chiunque ha diritto di chiedere all'autorità di controllo nazionale di verificare la liceità del trasferimento o della comunicazione a Europol, in qualsiasi forma, di dati che lo riguardano, e dell'accesso a tali dati da parte dello Stato membro interessato. Tale diritto è esercitato conformemente al diritto nazionale dello Stato membro in cui la domanda è presentata.

    Articolo 43

    Vigilanza da parte del GEPD

    1.  
    ►M1  Il GEPD ha il compito di sorvegliare e assicurare l’applicazione delle disposizioni del presente regolamento e del regolamento (UE) 2018/1725 relative alla tutela dei diritti e delle libertà fondamentali delle persone fisiche con riguardo al trattamento di dati personali da parte di Europol, e di fornire a Europol e agli interessati pareri su tutte le questioni relative al trattamento dei dati personali. ◄ A tal fine esso assolve le funzioni previste al paragrafo 2 ed esercita i poteri stabiliti al paragrafo 3 agendo nel contempo in stretta cooperazione con le autorità di controllo nazionali ai sensi dell'articolo 44.
    2.  

    In applicazione del presente regolamento, il GEPD:

    a) 

    tratta i reclami e compie i relativi accertamenti, e ne comunica l'esito agli interessati entro un termine ragionevole;

    b) 

    svolge indagini di propria iniziativa o in seguito a un reclamo e ne comunica l'esito agli interessati entro un termine ragionevole;

    c) 

    sorveglia e garantisce l'applicazione da parte di Europol del presente regolamento e di qualsiasi altro atto dell'Unione relativo alla tutela delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali;

    d) 

    consiglia Europol, di propria iniziativa o su richiesta, in ordine a qualsiasi argomento relativo al trattamento di dati personali, in particolare prima che adotti regolamentazioni interne relative alla tutela dei diritti e delle libertà fondamentali riguardo al trattamento di dati personali;

    e) 

    tiene un registro dei nuovi tipi di trattamento notificatigli ai sensi dell'articolo 39, paragrafo 1, e registrati a norma dell'articolo 39, paragrafo 4;

    f) 

    procede ad una consultazione preventiva sui trattamenti notificatigli.

    3.  

    Conformemente al presente regolamento, il GEPD può:

    a) 

    offrire consulenza agli interessati sull'esercizio dei loro diritti;

    b) 

    rivolgersi a Europol in caso di presunta violazione delle disposizioni sul trattamento dei dati personali e, all'occorrenza, presentare proposte volte a porre rimedio a tale violazione e a migliorare la protezione degli interessati;

    c) 

    ordinare che siano soddisfatte le richieste di esercizio di determinati diritti in relazione ai dati allorché dette richieste siano state respinte in violazione degli articoli 36 e 37;

    d) 

    rivolgere avvertimenti o moniti a Europol;

    e) 

    ordinare a Europol di effettuare la rettifica, la limitazione dell'accesso, la cancellazione o la distruzione dei dati personali che sono stati trattati in violazione delle disposizioni sul trattamento dei dati personali e la notificazione di misure ai terzi ai quali tali dati sono stati comunicati;

    f) 

    vietare a titolo provvisorio o definitivo i trattamenti da parte di Europol che violano le disposizioni sul trattamento dei dati personali;

    g) 

    rivolgersi a Europol e, se necessario, al Parlamento europeo, al Consiglio e alla Commissione;

    h) 

    adire la Corte di giustizia dell'Unione europea alle condizioni previste dal TFUE;

    i) 

    intervenire nelle cause dinanzi alla Corte di giustizia dell'Unione europea;

    ▼M1

    j) 

    ingiungere al titolare del trattamento o al responsabile del trattamento di conformare i trattamenti al presente regolamento, se del caso, in una determinata maniera ed entro un determinato termine;

    k) 

    ordinare la sospensione dei flussi di dati verso un destinatario in uno Stato membro, in un paese terzo o verso un’organizzazione internazionale;

    l) 

    infliggere una sanzione amministrativa pecuniaria in caso di inosservanza da parte di Europol di una delle misure di cui alle lettere c), e), f), j) e k) del presente paragrafo, in funzione delle circostanze di ogni singolo caso.

    ▼B

    4.  

    Il GEPD ha il potere di:

    a) 

    ottenere da Europol l'accesso a tutti i dati personali e a tutte le informazioni necessarie alle sue indagini;

    b) 

    accedere a tutti i locali in cui Europol svolge le sue attività se si può ragionevolmente supporre che in essi sia svolta un'attività in applicazione del presente regolamento.

    ▼M1

    5.  
    Il GEPD prepara un rapporto annuale sulle attività di vigilanza riguardanti Europol. Tale rapporto è parte integrante del rapporto annuale del GEPD di cui all’articolo 60 del regolamento (UE) 2018/1725.

    Il GEPD invita le autorità di controllo nazionali a presentare osservazioni su tale parte del rapporto annuale prima che il rapporto annuale sia adottato dal GEPD. Il GEPD tiene nella massima considerazione tali osservazioni e fa riferimento a queste nel rapporto annuale.

    La parte del rapporto annuale di cui al secondo comma include informazioni statistiche riguardanti i reclami, le indagini e gli accertamenti, nonché i trasferimenti di dati personali a paesi terzi e organizzazioni internazionali, i casi di consultazione preventiva del GEPD, e l’esercizio dei poteri stabiliti al paragrafo 3 del presente articolo.

    ▼B

    6.  
    Il GEPD, i funzionari e gli altri agenti addetti al segretariato del GEPD sono soggetti all'obbligo di riservatezza stabilito all'articolo 67, paragrafo 1.

    Articolo 44

    Cooperazione tra il GEPD e le autorità di controllo nazionali

    1.  
    Il GEPD agisce in stretta cooperazione con le autorità di controllo nazionali riguardo a temi che richiedono un contributo nazionale, in particolare se il GEPD o un'autorità di controllo nazionale constata notevoli differenze tra le prassi degli Stati membri o trasferimenti potenzialmente illeciti nell'uso dei canali Europol per lo scambio di informazioni, o in relazione a questioni sollevate da una o più autorità di controllo nazionali sull'attuazione e sull'interpretazione del presente regolamento.

    ▼M1

    2.  
    Nei casi di cui al paragrafo 1, è assicurato il controllo coordinato a norma dell’articolo 62 del regolamento (UE) 2018/1725. Il GEPD si avvale delle competenze e dell’esperienza delle autorità di controllo nazionali nell’espletamento delle sue funzioni di cui all’articolo 43, paragrafo 2, del presente regolamento.

    Tenuto debito conto dei principi di sussidiarietà e proporzionalità, nello svolgimento di ispezioni congiunte con il GEPD, i membri e il personale delle autorità di controllo nazionali hanno poteri equivalenti a quelli indicati all’articolo 43, paragrafo 4, del presente regolamento e sono vincolati da un obbligo equivalente a quello di cui all’articolo 43, paragrafo 6, del presente regolamento.

    ▼B

    3.  
    Il GEPD tiene pienamente informate le autorità di controllo nazionali relativamente a tutte le questioni che le riguardano direttamente o sono per loro altrimenti pertinenti. Su richiesta di una o più autorità di controllo nazionali, il GEPD le informa riguardo a questioni specifiche.

    ▼M1

    4.  
    In casi riguardanti i dati provenienti da uno o più Stati membri, compresi i casi di cui all’articolo 47, paragrafo 2, il GEPD consulta le autorità di controllo nazionali interessate. Il GEPD non decide in merito agli ulteriori provvedimenti da adottare prima che tali autorità di controllo nazionali non gli abbiano comunicato il proprio parere, entro un termine specificato dal Garante, non inferiore a un mese e non superiore a tre mesi a decorrere da quando il GEPD consulta le autorità di controllo nazionali interessate. Il GEPD tiene nella massima considerazione le rispettive posizioni delle autorità di controllo nazionali interessate. Qualora non intenda seguire la posizione di un’autorità di controllo nazionale, il GEPD la informa in merito, giustifica la propria decisione e sottopone la questione all’esame del comitato europeo per la protezione dei dati.

    ▼M1 —————

    ▼B



    CAPO VII

    MEZZI DI RICORSO E RESPONSABILITÀ

    Articolo 47

    Diritto di proporre reclamo al GEPD

    ▼M1

    1.  
    L’interessato che ritenga che il trattamento dei dati personali che lo riguardano da parte di Europol non sia conforme al presente regolamento o al regolamento (UE) 2018/1725 ha il diritto di proporre reclamo al GEPD.

    ▼B

    2.  
    ►M1  Se il reclamo riguarda una decisione di cui all’articolo 36 o 37 del presente regolamento o all’articolo 81 o 82 del regolamento (UE) 2018/1725, il GEPD consulta l’autorità di controllo nazionale dello Stato membro che ha fornito i dati o dello Stato membro direttamente interessato. ◄ Nell'adottare la sua decisione, che può estendere il rifiuto alla comunicazione di qualsiasi informazione, il GEPD tiene conto del parere dell'autorità di controllo nazionale.
    3.  
    Se il reclamo riguarda il trattamento di dati forniti a Europol da uno Stato membro, il GEPD e l'autorità di controllo nazionale dello Stato membro che ha fornito i dati si accertano, ciascuno nei limiti delle rispettive competenze, che le opportune verifiche sulla liceità del trattamento dei dati siano state effettuate correttamente.
    4.  
    Se il reclamo riguarda il trattamento di dati forniti a Europol da organismi dell'Unione, paesi terzi o organizzazioni internazionali oppure di dati reperiti da Europol da fonti accessibili al pubblico o derivanti da analisi di Europol, il GEPD si accerta che Europol abbia effettuato correttamente le opportune verifiche sulla liceità del trattamento dei dati.

    ▼M1

    5.  
    Il GEPD informa l’interessato dello stato e dell’esito del reclamo, compresa la possibilità di un ricorso giurisdizionale ai sensi dell’articolo 48.

    ▼B

    Articolo 48

    Diritto a un mezzo di ricorso giurisdizionale contro il GEPD

    Le azioni avverso le decisioni del GEPD devono essere proposte dinanzi alla Corte di giustizia dell'Unione europea.

    Articolo 49

    Disposizioni generali in materia di responsabilità e diritto al risarcimento

    1.  
    La responsabilità contrattuale di Europol è regolata dal diritto applicabile al contratto in questione.
    2.  
    La Corte di giustizia dell'Unione europea è competente a giudicare in virtù di una clausola compromissoria contenuta in un contratto concluso da Europol.
    3.  
    Fatto salvo l'articolo 49, in materia di responsabilità extracontrattuale Europol risarcisce, secondo i principi generali comuni agli ordinamenti degli Stati membri, i danni causati dai suoi servizi o dal suo personale nell'esercizio delle loro funzioni.
    4.  
    La Corte di giustizia dell'Unione europea è competente a pronunciarsi in merito alle controversie relative al risarcimento dei danni di cui al paragrafo 3.
    5.  
    La responsabilità individuale del personale Europol nei confronti di Europol è regolata dalle pertinenti disposizioni dello statuto dei funzionari o del regime applicabile agli altri agenti.

    ▼M1

    Articolo 50

    Diritto al risarcimento

    1.  
    Chiunque subisca un danno materiale o immateriale causato da una violazione del presente regolamento ha il diritto di ottenere un risarcimento a norma dell’articolo 65 del regolamento (UE) 2018/1725 e d dell’articolo 56 della direttiva (UE) 2016/680.
    2.  
    Qualsiasi controversia tra Europol e uno Stato membro in merito alla responsabilità finale del risarcimento riconosciuto a una persona che abbia subito un danno materiale o immateriale ai sensi del paragrafo 1 del presente articolo è sottoposta al consiglio di amministrazione. Il consiglio di amministrazione decide su tale responsabilità deliberando a maggioranza dei due terzi dei suoi membri, fatto salvo il diritto di impugnare tale decisione a norma dell’articolo 263 TFUE.

    ▼B



    CAPO VIII

    CONTROLLO PARLAMENTARE CONGIUNTO

    Articolo 51

    Controllo parlamentare congiunto

    1.  
    A norma dell'articolo 88 TFUE, il Parlamento europeo effettua, in associazione con i parlamenti nazionali, il controllo delle attività di Europol. Insieme, essi costituiscono un gruppo specializzato di controllo parlamentare congiunto istituito insieme dai parlamenti nazionali e dalla commissione competente del Parlamento europeo. Il Parlamento europeo e i parlamenti nazionali definiscono insieme l'organizzazione e il regolamento interno del gruppo di controllo parlamentare congiunto conformemente all'articolo 9 del protocollo n. 1.
    2.  
    Il gruppo di controllo parlamentare congiunto esercita un monitoraggio politico delle attività di Europol nell'adempimento della sua missione, anche per quanto riguarda l'impatto di tali attività sui diritti e sulle libertà fondamentali delle persone fisiche.

    Ai fini del primo comma:

    a) 

    il presidente del consiglio di amministrazione, il direttore esecutivo o i loro supplenti compaiono dinanzi al gruppo di controllo parlamentare congiunto, su richiesta di quest'ultimo, per discutere questioni riguardanti le attività di cui al primo comma, compresi gli aspetti di bilancio di tali attività, l'organizzazione strutturale di Europol e l'eventuale istituzione di nuove unità e centri specializzati, tenendo conto degli obblighi di segreto e riservatezza. Il gruppo può decidere di invitare alle sue riunioni altre persone interessate, ove del caso;

    b) 

    il GEPD compare dinanzi al gruppo di controllo parlamentare congiunto, su richiesta di quest'ultimo, a cadenza almeno annuale per discutere le questioni generali relative alla protezione dei diritti e delle libertà fondamentali delle persone fisiche, in particolare la protezione dei dati personali, nelle attività di Europol, tenendo conto degli obblighi di segreto e riservatezza;

    c) 

    il gruppo di controllo parlamentare congiunto è consultato per quanto riguarda la programmazione pluriennale di Europol a norma dell'articolo 12, paragrafo 1.

    3.  

    Europol trasmette al gruppo di controllo parlamentare congiunto, a titolo informativo, i seguenti documenti, tenendo conto degli obblighi di segreto e riservatezza:

    a) 

    le valutazioni delle minacce, le analisi strategiche e i rapporti di situazione in relazione all'obiettivo di Europol, nonché i risultati degli studi e delle valutazioni commissionate da Europol;

    b) 

    le intese amministrative concluse ai sensi dell'articolo 25, paragrafo 1;

    c) 

    il documento contenente la programmazione pluriennale e il programma di lavoro annuale di Europol di cui all'articolo 12, paragrafo 1;

    ▼M1

    d) 

    la relazione annuale di attività consolidata sulle attività di Europol, di cui all’articolo 11, paragrafo 1, lettera c), comprese le informazioni pertinenti sulle attività di Europol e sui risultati ottenuti nel trattamento di serie di dati ampie, senza divulgare alcun dettaglio operativo e fatte salve le indagini in corso;

    ▼B

    e) 

    la relazione di valutazione redatta dalla Commissione di cui all'articolo 68, paragrafo 1;

    ▼M1

    f) 

    informazioni annuali a norma dell’articolo 26, paragrafo 11, sui dati personali scambiati con parti private a norma degli articoli 26, 26 bis e 26 ter, compresi una valutazione dell’efficacia della cooperazione, esempi specifici di casi che dimostrano il motivo per cui tali richieste fossero necessarie e proporzionate per permettere ad Europol di conseguire i suoi obiettivi e svolgere i suoi compiti e, per quanto riguarda gli scambi di dati personali a norma dell’articolo 26 ter, il numero di minori identificati a seguito di tali scambi nella misura in cui tali informazioni siano a disposizione di Europol;

    g) 

    informazioni annuali sul numero di casi in cui Europol ha dovuto trattare dati personali di interessati che non riguardano le categorie di interessati di cui all’allegato II per sostenere gli Stati membri in un’indagine penale specifica in corso conformemente all’articolo 18 bis, unitamente a informazioni sulla durata e sui risultati del trattamento, compresi esempi di tali casi che dimostrano il motivo per cui il trattamento di tali dati fosse necessario e proporzionato;

    h) 

    informazioni annuali sui trasferimenti di dati personali a paesi terzi e organizzazioni internazionali a norma dell’articolo 25, paragrafo 1 o 4 bis, ripartite per base giuridica, e sul numero di casi in cui il direttore esecutivo ha autorizzato, a norma dell’articolo 25, paragrafo 5, il trasferimento o le categorie di trasferimenti di dati personali relativi a un’indagine penale specifica in corso a paesi terzi o organizzazioni internazionali, comprese informazioni sui paesi interessati e sulla durata dell’autorizzazione;

    i) 

    informazioni annuali sul numero di casi in cui Europol ha proposto la possibilità di inserire segnalazioni di informazioni a norma dell’articolo 4, paragrafo 1, lettera t), compresi esempi specifici di casi che dimostrano il motivo per cui è stato proposto l’inserimento di tali segnalazioni;

    j) 

    informazioni annuali sul numero di progetti di ricerca e innovazione intrapresi, comprese le informazioni sulle finalità di tali progetti, sulle categorie di dati personali trattati, sulle garanzie supplementari utilizzate, compresa la minimizzazione dei dati, sulle esigenze di contrasto che tali progetti intendono affrontare e sui risultati di tali progetti;

    k) 

    informazioni annuali sul numero di casi in cui Europol ha fatto ricorso al trattamento temporaneo a norma dell’articolo 18, paragrafo 6 bis, e, se del caso, sul numero di casi in cui il termine per il trattamento è stato prorogato;

    l) 

    informazioni annuali sul numero e sul tipo di casi in cui sono state trattate categorie particolari di dati personali a norma dell’articolo 30, paragrafo 2.

    Gli esempi di cui alle lettere f) e i) sono resi anonimi per quanto riguarda i dati personali.

    Gli esempi di cui alla lettera g) sono resi anonimi per quanto riguarda i dati personali, senza divulgare alcun dettaglio operativo e fatte salve eventuali indagini in corso.

    ▼B

    4.  
    Il gruppo di controllo parlamentare congiunto può chiedere altri documenti pertinenti necessari allo svolgimento dei suoi compiti riguardanti il monitoraggio politico delle attività di Europol, fatti salvi il regolamento (CE) n. 1049/2001 del Parlamento europeo e del Consiglio ( 11 ) e gli articoli 52 e 67 del presente regolamento.

    ▼M1

    5.  
    Il gruppo di controllo parlamentare congiunto può redigere conclusioni sintetiche sul monitoraggio politico delle attività di Europol, tra cui raccomandazioni specifiche non vincolanti destinate a Europol, e presentarle al Parlamento europeo e ai parlamenti nazionali. Il Parlamento europeo trasmette tali conclusioni, a titolo informativo, al Consiglio, alla Commissione e a Europol.

    ▼B

    Articolo 52

    Accesso del Parlamento europeo alle informazioni trattate da o mediante Europol

    1.  
    Al fine di consentire l'esercizio del controllo parlamentare delle attività di Europol ai sensi dell'articolo 51, l'accesso del Parlamento europeo, su sua richiesta, alle informazioni sensibili non classificate trattate da o mediante Europol deve essere conforme alle norme di cui all'articolo 67, paragrafo 1.
    2.  
    L'accesso del Parlamento europeo alle informazioni classificate UE trattate da o mediante Europol deve essere conforme all'accordo interistituzionale del 12 marzo 2014 tra il Parlamento europeo e il Consiglio relativo alla trasmissione al Parlamento europeo e al trattamento da parte di quest'ultimo delle informazioni classificate detenute dal Consiglio su materie che non rientrano nel settore della politica estera e di sicurezza comune ( 12 ) e alle norme di cui all'articolo 67, paragrafo 2, del presente regolamento.
    3.  
    Le necessarie modalità di accesso del Parlamento europeo alle informazioni di cui ai paragrafi 1 e 2 sono disciplinate da un accordo di lavoro concluso tra Europol e il Parlamento europeo.

    ▼M1

    Articolo 52 bis

    Forum consultivo

    1.  
    Il gruppo di controllo parlamentare congiunto istituisce un forum consultivo che lo assiste, su richiesta, nelle questioni legate ai diritti fondamentali fornendogli una consulenza indipendente.

    Il gruppo di controllo parlamentare congiunto e il direttore esecutivo possono consultare il forum consultivo in merito a qualsiasi questione attinente ai diritti fondamentali.

    2.  
    Il gruppo di controllo parlamentare congiunto decide in merito alla composizione del forum consultivo, ai suoi metodi di lavoro e alle modalità di trasmissione delle informazioni al forum consultivo.

    ▼B



    CAPO IX

    PERSONALE

    Articolo 53

    Disposizioni generali

    1.  
    Al personale dell'agenzia Europol, escluso quello che al 1o maggio 2017 è assunto con un contratto concluso dall'ufficio Europol istituito dalla convenzione Europol, si applicano lo statuto dei funzionari, il regime applicabile agli altri agenti e le regole adottate di comune accordo dalle istituzioni dell'Unione per l'applicazione di detto statuto e di detto regime fatto salvo l'articolo 73, paragrafo 4, del presente regolamento. I suddetti contratti continuano ad essere disciplinati dall'atto del Consiglio del 3 dicembre 1998.
    2.  
    Il personale Europol è costituito da personale temporaneo e/o contrattuale. Il consiglio di amministrazione è informato annualmente dei contratti a tempo indeterminato stipulati dal direttore esecutivo. Il consiglio di amministrazione decide quali posti temporanei previsti nella tabella dell'organico possono essere coperti solo da personale delle autorità competenti degli Stati membri. Il personale assunto per occupare tali posti è costituito da agenti temporanei ai quali possono essere accordati solo contratti a tempo determinato, rinnovabili una volta sola per un periodo determinato.

    Articolo 54

    Direttore esecutivo

    1.  
    Il direttore esecutivo è assunto come agente temporaneo di Europol ai sensi dell'articolo 2, lettera a), del regime applicabile agli altri agenti.
    2.  
    Il direttore esecutivo è nominato dal Consiglio sulla base di un elenco ristretto di candidati proposto dal consiglio di amministrazione, seguendo una procedura di selezione aperta e trasparente.

    Tale rosa è stabilita da un comitato di selezione istituito dal consiglio di amministrazione e composto da membri designati dagli Stati membri e da un rappresentante della Commissione.

    Ai fini della conclusione di un contratto con il direttore esecutivo, Europol è rappresentata dal presidente del consiglio di amministrazione.

    Prima di essere nominato, il candidato selezionato dal Consiglio può essere invitato a comparire dinanzi alla commissione competente del Parlamento europeo, che in seguito emette un parere non vincolante.

    3.  

    La durata del mandato del direttore esecutivo è di quattro anni. Entro la fine di tale periodo, la Commissione effettua, in associazione con il consiglio di amministrazione, una valutazione che tiene conto:

    a) 

    dell'esame dei risultati ottenuti dal direttore esecutivo; e

    b) 

    delle sfide e dei compiti futuri di Europol.

    4.  
    Il Consiglio, agendo su proposta del consiglio di amministrazione, che tiene conto della valutazione di cui al paragrafo 3, può prorogare il mandato del direttore esecutivo una volta sola e per non più di quattro anni.
    5.  
    Il consiglio di amministrazione informa il Parlamento europeo dell'intenzione di proporre al Consiglio di prorogare il mandato del direttore esecutivo. Entro il mese precedente a tale proroga, il direttore esecutivo può essere invitato a comparire dinanzi alla commissione competente del Parlamento europeo.
    6.  
    Il direttore esecutivo il cui mandato sia stato prorogato non partecipa ad altre procedure di selezione per lo stesso posto alla fine del periodo complessivo.
    7.  
    Il direttore esecutivo può essere rimosso dal suo incarico solo ai sensi di una decisione del Consiglio che agisce su proposta del consiglio di amministrazione. Il Parlamento europeo è informato di tale decisione.
    8.  
    Il consiglio di amministrazione adotta le decisioni riguardanti le proposte da formulare al Consiglio relative alla nomina del direttore esecutivo, alla proroga del suo mandato o alla sua rimozione dall'incarico a maggioranza di due terzi dei suoi membri con diritto di voto.

    Articolo 55

    Vicedirettori esecutivi

    1.  
    Il direttore esecutivo è assistito da tre vicedirettori esecutivi. Il direttore esecutivo definisce i loro compiti.
    2.  
    Ai vicedirettori esecutivi si applica l'articolo 54. Il direttore esecutivo è consultato prima della loro nomina, della proroga del loro mandato o della loro rimozione dall'incarico.

    Articolo 56

    Esperti nazionali distaccati

    1.  
    Europol può avvalersi di esperti nazionali distaccati.
    2.  
    Il consiglio di amministrazione adotta una decisione in cui stabilisce le norme relative al distacco di esperti nazionali presso Europol.



    CAPO X

    DISPOSIZIONI FINANZIARIE

    Articolo 57

    Bilancio

    1.  
    Tutte le entrate e le spese di Europol sono oggetto di previsioni per ciascun esercizio finanziario, che coincide con l'anno civile, e sono iscritte nel bilancio di Europol.
    2.  
    Le entrate e le spese iscritte nel bilancio di Europol devono essere in pareggio.
    3.  
    Fatte salve altre risorse, le entrate di Europol comprendono un contributo dell'Unione iscritto al bilancio generale dell'Unione.
    4.  
    Europol può godere del finanziamento dell'Unione, sotto forma di accordi di delega o di sovvenzioni ad hoc ai sensi delle sue regole finanziarie di cui all'articolo 61 e delle disposizioni dei pertinenti strumenti di sostegno delle politiche dell'Unione.
    5.  
    Le spese di Europol comprendono le retribuzioni del personale, le spese amministrative e di infrastruttura e le spese di esercizio.
    6.  
    Gli impegni di bilancio per azioni riguardanti grandi progetti la cui realizzazione si estende su più esercizi possono essere ripartiti in più frazioni annue.

    Articolo 58

    Stesura del bilancio

    1.  
    Ogni anno il direttore esecutivo predispone un progetto di stato di previsione delle entrate e delle spese di Europol per l'esercizio finanziario successivo, che comprende una tabella dell'organico, e lo trasmette al consiglio di amministrazione.
    2.  
    Sulla base del progetto di stato di previsione, il consiglio di amministrazione adotta un progetto di stato di previsione provvisorio delle entrate e delle spese di Europol per l'esercizio finanziario successivo e lo trasmette alla Commissione entro il 31 gennaio di ogni anno.
    3.  
    Entro il 31 marzo di ogni anno il consiglio di amministrazione invia al Parlamento europeo, al Consiglio e alla Commissione lo stato di previsione definitivo delle entrate e delle spese di Europol, che include un progetto di tabella dell'organico.
    4.  
    La Commissione trasmette al Parlamento europeo e al Consiglio lo stato di previsione unitamente al progetto di bilancio generale dell'Unione.
    5.  
    Sulla base di tale stato di previsione, la Commissione inserisce nel progetto di bilancio generale dell'Unione le previsioni ritenute necessarie per la tabella dell'organico nonché l'importo del contributo da iscrivere al bilancio generale, che sottopone al Parlamento europeo e al Consiglio a norma degli articoli 313 e 314 TFUE.
    6.  
    Il Parlamento europeo e il Consiglio autorizzano gli stanziamenti a titolo del contributo dell'Unione destinato a Europol.
    7.  
    Il Parlamento europeo e il Consiglio adottano la tabella dell'organico di Europol.
    8.  
    Il consiglio di amministrazione adotta il bilancio di Europol. Esso diventa definitivo dopo l'adozione definitiva del bilancio generale dell'Unione. Se del caso, si procede agli opportuni adeguamenti.

    ▼M1

    9.  
    Ai progetti riguardanti gli immobili che possono avere implicazioni significative per il bilancio di Europol si applica il regolamento delegato (UE) 2019/715.

    ▼B

    Articolo 59

    Esecuzione del bilancio

    1.  
    Il direttore esecutivo è responsabile dell'esecuzione del bilancio di Europol.
    2.  
    Il direttore esecutivo trasmette ogni anno al Parlamento europeo e al Consiglio qualsiasi informazione pertinente in relazione ai risultati di qualsiasi procedura di valutazione.

    Articolo 60

    Rendicontazione e discarico

    1.  
    Il contabile di Europol comunica i conti provvisori dell'esercizio finanziario (anno N) al contabile della Commissione e alla Corte dei conti entro il 1o marzo dell'esercizio finanziario successivo (anno N + 1).
    2.  
    Entro il 31 marzo dell'anno N + 1, Europol trasmette al Parlamento europeo, al Consiglio e alla Corte dei conti una relazione sulla gestione finanziaria e di bilancio per l'anno N.
    3.  
    Il contabile della Commissione trasmette alla Corte dei conti i conti provvisori di Europol per l'anno N, consolidati con i conti della Commissione, entro il 31 marzo dell'anno N + 1.

    ▼M1

    4.  
    Al ricevimento delle osservazioni formulate dalla Corte dei conti sui conti provvisori di Europol per l’anno N ai sensi dell’articolo 246 del regolamento (UE, Euratom) 2018/1046 del Parlamento europeo e del Consiglio ( 13 ), il contabile di Europol stabilisce i conti definitivi di Europol per tale anno. Il direttore esecutivo presenta tali conti definitivi al consiglio di amministrazione per un parere.

    ▼B

    5.  
    Il consiglio di amministrazione formula un parere sui conti definitivi di Europol per l'anno N.
    6.  
    Entro il 1o luglio dell'anno N + 1, il contabile di Europol trasmette i conti definitivi per l'anno N, corredati del parere del consiglio d'amministrazione di cui al paragrafo 5, al Parlamento europeo, al Consiglio, alla Commissione, alla Corte dei conti e ai parlamenti nazionali.
    7.  
    I conti definitivi per l'anno N sono pubblicati nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea entro il 15 novembre dell'anno N + 1.
    8.  
    Entro il 30 settembre dell'anno N + 1, il direttore esecutivo invia alla Corte dei conti una risposta alle osservazioni da essa formulate nella relazione annuale. Egli invia inoltre tale risposta al consiglio di amministrazione.

    ▼M1

    9.  
    Su richiesta del Parlamento europeo, il direttore esecutivo presenta, a norma dall’articolo 106, paragrafo 3, del regolamento delegato (UE) 2019/715, tutte le informazioni necessarie per il corretto svolgimento della procedura di discarico per l’anno N.

    ▼B

    10.  
    Il Parlamento europeo, su raccomandazione del Consiglio che delibera a maggioranza qualificata, concede il discarico al direttore esecutivo, entro il 15 maggio dell'anno N + 2, per l'esecuzione del bilancio per l'anno N.

    ▼M1

    Articolo 61

    Regole finanziarie

    1.  
    Le regole finanziarie applicabili a Europol sono adottate dal consiglio di amministrazione, previa consultazione della Commissione. Si discostano dal regolamento delegato (UE) 2019/715 solo per esigenze specifiche di funzionamento di Europol e previo accordo della Commissione.
    2.  
    Europol può assegnare sovvenzioni connesse al conseguimento dei suoi obiettivi e allo svolgimento dei suoi compiti.
    3.  
    Europol può assegnare sovvenzioni senza invito a presentare proposte agli Stati membri ai fini dello svolgimento di attività che rientrano nei suoi obiettivi e compiti.
    4.  
    Ove debitamente giustificato per fini operativi, previa autorizzazione del consiglio di amministrazione, il sostegno finanziario può coprire la totalità dei costi di investimento per attrezzature e infrastrutture.

    Le regole finanziarie di cui al paragrafo 1, possono specificare i criteri in base ai quali il sostegno finanziario può coprire la totalità dei costi di cui al primo domma del presente paragrafo.

    5.  
    Per quanto concerne il sostegno finanziario alle attività delle squadre investigative comuni, Europol ed Eurojust stabiliscono congiuntamente le norme e le condizioni in base alle quali le domande sono trattate.

    ▼B



    CAPO XI

    DISPOSIZIONI VARIE

    Articolo 62

    Status giuridico

    1.  
    Europol è un'agenzia dell'Unione. Essa ha personalità giuridica.
    2.  
    In ciascuno Stato membro, Europol ha la più ampia capacità giuridica riconosciuta alle persone giuridiche dal diritto nazionale. Europol può, in particolare, acquistare e alienare beni mobili e immobili e stare in giudizio.
    3.  
    Conformemente al protocollo n. 6 sulle sedi delle istituzioni e di determinati organi, organismi e servizi dell'Unione europea, allegato al TUE e al TFUE («protocollo n. 6»), Europol ha sede all'Aia.

    Articolo 63

    Privilegi e immunità

    1.  
    A Europol e al suo personale si applica il protocollo n. 7 sui privilegi e sulle immunità dell'Unione europea, allegato al TUE e al TFUE.
    2.  
    I privilegi e le immunità degli ufficiali di collegamento e dei loro familiari sono regolati da un accordo tra il Regno dei Paesi Bassi e gli altri Stati membri. Tale accordo fissa i privilegi e le immunità necessari al corretto svolgimento dei compiti degli ufficiali di collegamento.

    Articolo 64

    Regime linguistico

    1.  
    A Europol si applicano le disposizioni del regolamento n. 1 del Consiglio ( 14 ).
    2.  
    Il consiglio di amministrazione decide a maggioranza dei due terzi dei suoi membri il regime linguistico interno di Europol.
    3.  
    I servizi di traduzione necessari per il funzionamento di Europol sono forniti dal Centro di traduzione degli organismi dell'Unione europea.

    Articolo 65

    Trasparenza

    1.  
    Ai documenti in possesso di Europol si applica il regolamento (CE) n. 1049/2001.
    2.  
    Entro il 14 dicembre 2016, il consiglio di amministrazione adotta le modalità di applicazione del regolamento (CE) n. 1049/2001 per quanto riguarda i documenti di Europol.
    3.  
    Le decisioni adottate da Europol ai sensi dell'articolo 8 del regolamento (CE) n. 1049/2001 possono costituire oggetto di reclamo presso il Mediatore europeo o di ricorso dinanzi alla Corte di giustizia dell'Unione europea, rispettivamente in conformità degli articoli 228 e 263 TFUE.
    4.  
    Europol pubblica sul suo sito web l'elenco dei membri del consiglio di amministrazione e le sintesi dei risultati delle riunioni di quest'ultimo. La pubblicazione di dette sintesi è limitata o omessa su base temporanea o permanente qualora essa rischi di compromettere lo svolgimento dei compiti di Europol, tenendo conto degli obblighi del segreto e della riservatezza nonché del carattere operativo di Europol.

    Articolo 66

    Lotta antifrode

    1.  
    Per facilitare la lotta contro la frode, la corruzione e ogni altra attività illecita ai sensi del regolamento (UE, Euratom) n. 883/2013, Europol aderisce entro il 30 ottobre 2017 all'accordo interistituzionale, del 25 maggio 1999, tra il Parlamento Europeo, il Consiglio dell'Unione europea e la Commissione delle Comunità europee relativo alle indagini interne svolte dall'Ufficio europeo per la lotta antifrode (OLAF) ( 15 ), e adotta le opportune disposizioni applicabili a tutto il personale di Europol utilizzando il modello riportato nell'allegato di tale accordo.
    2.  
    La Corte dei conti ha la facoltà di sottoporre a revisione contabile, sulla base di documenti e con verifiche sul posto, tutti i beneficiari di sovvenzioni, i contraenti e i subcontraenti che hanno ottenuto fondi dell'Unione da Europol.
    3.  
    L'OLAF può svolgere indagini, compresi controlli e verifiche sul posto per accertare eventuali frodi, casi di corruzione o altre attività illecite lesive degli interessi finanziari dell'Unione in relazione a sovvenzioni o a contratti concessi da Europol. Tali indagini sono svolte conformemente alle disposizioni e procedure stabilite dal regolamento (UE, Euratom) n. 883/2013 e dal regolamento (Euratom, CE) n. 2185/96 del Consiglio ( 16 ).
    4.  
    Fatti salvi i paragrafi 1, 2 e 3, gli accordi di lavoro con gli organismi dell'Unione, le autorità di paesi terzi, le organizzazioni internazionali e le parti private, i contratti, le convenzioni di sovvenzione e le decisioni di sovvenzione di Europol contengono disposizioni che abilitano espressamente la Corte dei conti e l'OLAF a svolgere le revisioni contabili e le indagini di cui ai paragrafi 2 e 3, in base alle rispettive competenze.

    Articolo 67

    Norme in materia di protezione delle informazioni sensibili non classificate e classificate

    1.  
    Europol stabilisce le norme relative agli obblighi di segreto e riservatezza e alla protezione delle informazioni sensibili non classificate.
    2.  
    Europol stabilisce norme in materia di protezione delle informazioni classificate dell'UE che sono conformi alla decisione 2013/488/UE al fine di assicurare un livello di protezione equivalente per tali informazioni.

    Articolo 68

    Valutazione e riesame

    ▼M1

    1.  
    Entro il 29 giugno 2027 e successivamente ogni cinque anni, la Commissione esegue una valutazione per stabilire, in particolare, l’impatto, l’efficacia e l’efficienza di Europol e delle sue prassi di lavoro. Tale valutazione può riguardare, in particolare, l’eventuale necessità di modificare la struttura, il funzionamento, la sfera d’azione e i compiti di Europol e le implicazioni finanziarie di tale modifica.

    ▼B

    2.  
    La Commissione sottopone la relazione di valutazione al consiglio di amministrazione. Il consiglio di amministrazione formula le proprie osservazioni sulla relazione di valutazione entro tre mesi dalla data in cui l'ha ricevuta. La Commissione sottopone poi al Parlamento europeo, al Consiglio, ai parlamenti nazionali e al consiglio di amministrazione la relazione di valutazione finale, corredata delle sue conclusioni e allegandovi le osservazioni del consiglio di amministrazione. Se del caso, i principali risultati della valutazione sono pubblicati.

    ▼M1

    3.  
    Entro il 29 giugno 2025, la Commissione presenta al Parlamento europeo e al Consiglio una relazione in cui soppesa e valuta l’impatto operativo dell’attuazione dei compiti di cui al presente regolamento, con particolare riferimento all’articolo 4, paragrafo 1, lettera t), all’articolo 18, paragrafo 2, lettera e), all’articolo 18, paragrafo 6 bis), e agli articoli 18 bis, 26, 26 bis e 26 ter per quanto riguarda gli obiettivi di Europol. La relazione valuta l’impatto di tali compiti sui diritti e sulle libertà fondamentali previsti dalla Carta. Fornisce inoltre un’analisi dei costi-benefici della proroga dei compiti di Europol.

    ▼B

    Articolo 69

    Indagini amministrative

    Le attività di Europol sono sottoposte alle indagini del Mediatore europeo, in conformità dell'articolo 228 TFUE.

    Articolo 70

    Sede

    Le necessarie disposizioni relative all'insediamento di Europol nel Regno dei Paesi Bassi e alle strutture che il Regno dei Paesi Bassi deve mettere a disposizione nonché le norme specifiche ivi applicabili al direttore esecutivo, ai membri del consiglio d'amministrazione, al personale Europol e ai relativi familiari sono fissate in un accordo di sede concluso tra Europol e il Regno dei Paesi Bassi conformemente al protocollo n. 6.



    CAPO XII

    DISPOSIZIONI TRANSITORIE

    Articolo 71

    Successione legale

    1.  
    L'agenzia Europol istituita con il presente regolamento subentra in tutti i contratti conclusi, nelle passività a carico e nelle proprietà acquisite dall'ufficio Europol istituito con decisione 2009/371/GAI.
    2.  
    Il presente regolamento non pregiudica l'efficacia giuridica degli accordi conclusi dall'ufficio Europol istituito con decisione 2009/371/GAI prima del 13 giugno 2016 o degli accordi conclusi dall'ufficio Europol istituito con la convenzione Europol anteriormente al 1o gennaio 2010.

    Articolo 72

    Disposizioni transitorie relative al consiglio di amministrazione

    1.  
    Il mandato dei membri del consiglio di amministrazione istituito in base all'articolo 37 della decisione 2009/371/GAI scade il 1o maggio 2017.
    2.  

    Nel periodo dal 13 giugno 2016 al 1o maggio 2017, il consiglio di amministrazione istituito in base all'articolo 37 della decisione 2009/371/GAI:

    a) 

    esercita le funzioni del consiglio di amministrazione in conformità dell'articolo 11 del presente regolamento;

    b) 

    prepara l'adozione delle norme di applicazione del regolamento (CE) n. 1049/2001 per quanto riguarda i documenti Europol di cui all'articolo 65, paragrafo 2, del presente regolamento e delle norme di cui all'articolo 67 del presente regolamento;

    c) 

    appronta qualsiasi altro strumento necessario per l'applicazione del presente regolamento, in particolare qualsiasi misura relativa al capo IV; e

    d) 

    esamina le norme interne e le misure che ha adottato ai sensi della decisione 2009/371/GAI per consentire al consiglio di amministrazione istituito in base all'articolo 10 del presente regolamento di prendere una decisione ai sensi dell'articolo 76 del presente regolamento.

    3.  
    La Commissione, immediatamente dopo il 13 giugno 2016, adotta le misure necessarie ad assicurare che il consiglio di amministrazione istituito a norma dell'articolo 10 inizi i lavori il 1o maggio 2017.
    4.  
    Entro il 14 dicembre 2016 gli Stati membri comunicano alla Commissione i nomi delle persone nominate membri e supplenti del consiglio di amministrazione a norma dell'articolo 10.
    5.  
    Il consiglio di amministrazione istituito a norma dell'articolo 10 si riunisce la prima volta il 1o maggio 2017. In quell'occasione, se necessario, prende decisioni ai sensi dell'articolo 76.

    Articolo 73

    Disposizioni transitorie relative al direttore esecutivo, ai vicedirettori e al personale

    1.  
    Il direttore di Europol nominato a norma dell'articolo 38 della decisione 2009/371/GAI assume, per il periodo rimanente del suo mandato, le funzioni di direttore esecutivo ai sensi dell'articolo 16 del presente regolamento. Le altre condizioni contrattuali rimangono invariate. Se il mandato scade tra il 13 giugno 2016 e il 1o maggio 2017, è automaticamente prorogato fino al 1o maggio 2018.
    2.  
    Qualora il direttore nominato a norma dell'articolo 38 della decisione 2009/371/GAI non intenda o non possa agire conformemente al paragrafo 1 del presente articolo, il consiglio di amministrazione, in attesa della nomina di cui all'articolo 54, paragrafo 2, del presente regolamento, nomina un direttore esecutivo ad interim che eserciti le funzioni assegnate al direttore esecutivo per un periodo massimo di diciotto mesi.
    3.  
    Ai vicedirettori nominati a norma dell'articolo 38 della decisione 2009/371/GAI si applicano i paragrafi 1 e 2 del presente articolo.
    4.  
    Conformemente al regime applicabile agli altri agenti, l'autorità di cui all'articolo 6, primo comma, di detto regime propone un contratto a tempo indeterminato di agente contrattuale o temporaneo ad ogni agente che al 1o maggio 2017 è impiegato con un contratto a tempo indeterminato in qualità di agente locale concluso dall'ufficio Europol istituito con la convenzione Europol. L'offerta di impiego si basa sulle funzioni che dovrà svolgere l'agente contrattuale o temporaneo. Gli effetti del contratto decorrono al più tardi il 1o maggio 2018. L'agente che non accetti l'offerta di cui al presente paragrafo può mantenere il rapporto contrattuale preesistente con Europol a norma dell'articolo 53, paragrafo 1.

    Articolo 74

    Disposizioni transitorie di bilancio

    La procedura di discarico relativa ai bilanci, approvata in base all'articolo 42 della decisione 2009/371/GAI, è espletata conformemente alle norme stabilite dall'articolo 43 della medesima decisione.

    ▼M1

    Articolo 74 bis

    Disposizioni transitorie relative al trattamento dei dati personali a sostegno di un’indagine penale in corso

    1.  

    Qualora uno Stato membro, l’EPPO o Eurojust abbia fornito a Europol dati personali che non riguardano le categorie di interessati elencate nell’allegato II prima del 28 giugno 2022 Europol può trattare tali dati personali conformemente all’articolo 18 bis se:

    a) 

    lo Stato membro interessato, l’EPPO o Eurojust informa Europol entro il 29 settembre 2022, di essere autorizzato a trattare tali dati personali, conformemente alle norme e garanzie procedurali applicabili ai sensi del diritto dell’Unione o nazionale, nell’indagine penale in corso per la quale ha chiesto il sostegno di Europol quando ha inizialmente fornito i dati;

    b) 

    lo Stato membro in questione, l’EPPO o Eurojust chiede che Europol, entro il 29 settembre 2022, sostenga per l’indagine penale in corso di cui alla lettera a); e

    c) 

    Europol valuta, conformemente all’articolo 18 bis, paragrafo 1, lettera b), che non è possibile sostenere l’indagine penale in corso di cui alla lettera a) del presente paragrafo senza trattare dati personali non conformi all’articolo 18, paragrafo 5.

    La valutazione di cui al primo comma, lettera c), del presente paragrafo è registrata e trasmessa per conoscenza al GEPD quando Europol cessa di sostenere la relativa indagine penale specifica.

    2.  
    Qualora uno Stato membro, l’EPPO o Eurojust non soddisfi uno o più dei requisiti di cui al paragrafo 1, lettere a) e b), del presente articolo, per i dati personali che non riguardano le categorie di interessati elencate nell’allegato II forniti a Europol prima del 28 giugno 2022, o qualora uno Stato membro, l’EPPO o Eurojust non soddisfi il paragrafo 1, lettera c), del presente articolo, Europol non tratta tali dati personali conformemente all’articolo 18 bis, ma, fatti salvi l’articolo 18, paragrafo 5, e l’articolo 74 ter, cancella tali dati personali entro il 29 ottobre 2022.
    3.  

    Qualora un paese terzo di cui all’articolo 18 bis, paragrafo 6, abbia fornito a Europol dati personali che non riguardano le categorie di interessati elencate nell’allegato II prima del 28 giugno 2022, Europol può trattare tali dati personali conformemente all’articolo 18 bis, paragrafo 6, se:

    a) 

    il paese terzo ha fornito i dati personali a sostegno di un’indagine penale specifica in uno o più Stati membri che sia sostenuta da Europol;

    b) 

    il paese terzo ha ottenuto i dati nel contesto di un’indagine penale conformemente alle norme e garanzie procedurali applicabili ai sensi del proprio diritto penale nazionale;

    c) 

    il paese terzo informa Europol, entro il 29 settembre 2022 di essere autorizzato a trattare tali dati personali nell’indagine penale nell’ambito della quale ha ottenuto i dati;

    d) 

    Europol valuta, conformemente all’articolo 18 bis, paragrafo 1, lettera b), che non è possibile sostenere l’indagine penale di cui alla lettera a) del presente paragrafo senza trattare dati personali che non siano conformi all’articolo 18, paragrafo 5 e tale valutazione è registrata e trasmessa per conoscenza al GEPD quando Europol cessa di sostenere la relativa indagine penale specifica; e

    e) 

    Europol verifica, conformemente all’articolo 18 bis, paragrafo 6, che la quantità di dati personali non sia manifestamente sproporzionata rispetto all’indagine penale specifica, di cui al presente paragrafo, lettera a), in uno o più Stati membri sostenuta da Europol.

    4.  
    Qualora un paese terzo non soddisfi il requisito di cui al paragrafo 3, lettera c), del presente articolo, relativamente ai dati personali che non riguardano le categorie di interessati elencate nell’allegato II forniti a Europol prima del 28 giugno 2022, o qualora non sia soddisfatto nessuno degli altri requisiti di cui al paragrafo 3, del presente articolo, Europol non tratta tali dati personali conformemente all’articolo 18 bis, paragrafo 6, ma, fatti salvi l’articolo 18, paragrafo 5, e l’articolo 74 ter, cancella tali dati personali entro il 29 ottobre 2022
    5.  
    Qualora uno Stato membro, l’EPPO o Eurojust abbia fornito a Europol dati personali che non riguardano le categorie di interessati elencate nell’allegato II prima del 28 giugno 2022, può chiedere a Europol, entro il 29 settembre 2022, di conservare tali dati e i risultati del loro trattamento da parte di Europol ove ciò sia necessario per garantire la veridicità, l’affidabilità e la tracciabilità del processo di intelligence criminale. Europol conserva i dati personali che non riguardano le categorie di interessati elencate nell’allegato II mantenendo una separazione funzionale dagli altri dati e li tratta unicamente al fine di garantire la veridicità, l’affidabilità e la tracciabilità del processo di intelligence criminale e solo fintantoché è in corso il procedimento giudiziario relativo all’indagine penale per cui tali dati sono stati forniti.
    6.  
    Qualora Europol abbia ricevuto dati personali che non riguardano le categorie di interessati di cui all’allegato II prima del 28 giugno 2022, Europol non conserva tali dati al fine di garantire la veridicità, l’affidabilità e la tracciabilità del processo di intelligence criminale, salvo richiesta in conformità del paragrafo 5. In mancanza di tale richiesta, Europol cancella tali dati personali entro il 29 ottobre 2022.

    Articolo 74 ter

    Disposizioni transitorie relative al trattamento dei dati personali detenuti da Europol

    Fatto salvo l’articolo 74 bis, per i dati personali che ha ricevuto prima del 28 giugno 2022, Europol può verificare se tali dati personali corrispondono a una delle categorie di interessati di cui all’allegato II. A tal fine, Europol può effettuare un’analisi preliminare di tali dati personali per un periodo lungo fino a 18 mesi dalla data del ricevimento iniziale dei dati o, in casi giustificati, e previa autorizzazione del GEPD, per un periodo più lungo.

    La durata massima del trattamento dei dati di cui al primo comma è di tre anni a decorrere dal giorno del ricevimento dei dati da parte di Europol.

    ▼B



    CAPO XIII

    DISPOSIZIONI FINALI

    Articolo 75

    Sostituzione e abrogazione

    1.  
    Le decisioni 2009/371/GAI, 2009/934/GAI, 2009/935/GAI, 2009/936/GAI e 2009/968/GAI sono sostituite per gli Stati membri vincolati dal presente regolamento con effetto a decorrere dal 1o maggio 2017.

    Le decisioni 2009/371/GAI, 2009/934/GAI, 2009/935/GAI, 2009/936/GAI e 2009/968/GAI sono pertanto abrogate con effetto a decorrere dal 1o maggio 2017.

    2.  
    Per quanto riguarda gli Stati membri vincolati dal presente regolamento, i riferimenti alle decisioni di cui al paragrafo 1 si intendono fatti al presente regolamento.

    Articolo 76

    Mantenimento in vigore delle regolamentazioni interne adottate dal consiglio di amministrazione

    Le norme interne e le misure adottate dal consiglio di amministrazione ai sensi della decisione 2009/371/GAI rimangono in vigore dopo il 1o maggio 2017, salvo diversa decisione del consiglio di amministrazione in applicazione del presente regolamento.

    Articolo 77

    Entrata in vigore e applicazione

    1.  
    Il presente regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.
    2.  
    Esso si applica a decorrere dal 1o maggio 2017.

    Tuttavia, gli articoli 71, 72 e 73 si applicano a decorrere dal 13 giugno 2016.

    Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile negli Stati membri conformemente ai trattati.




    ALLEGATO I

    Elenco delle forme di criminalità di cui all'articolo 3, paragrafo 1

    — 
    terrorismo,
    — 
    criminalità organizzata,
    — 
    traffico di stupefacenti,
    — 
    attività di riciclaggio del denaro,
    — 
    criminalità nel settore delle materie nucleari e radioattive,
    — 
    organizzazione del traffico di migranti,
    — 
    tratta di esseri umani,
    — 
    criminalità connessa al traffico di veicoli rubati,
    — 
    omicidio volontario e lesioni personali gravi,
    — 
    traffico illecito di organi e tessuti umani,
    — 
    rapimento, sequestro e presa di ostaggi,
    — 
    razzismo e xenofobia,
    — 
    rapina e furto aggravato,
    — 
    traffico illecito di beni culturali, compresi gli oggetti d'antiquariato e le opere d'arte,
    — 
    truffe e frodi,
    — 
    reati contro gli interessi finanziari dell'Unione,
    — 
    abuso di informazioni privilegiate e manipolazione del mercato finanziario,
    — 
    racket e estorsioni,
    — 
    contraffazione e pirateria in materia di prodotti,
    — 
    falsificazione di atti amministrativi e traffico di documenti falsi,
    — 
    falsificazione di monete e di altri mezzi di pagamento,
    — 
    criminalità informatica,
    — 
    corruzione,
    — 
    traffico illecito di armi, munizioni ed esplosivi,
    — 
    traffico illecito di specie animali protette,
    — 
    traffico illecito di specie e di essenze vegetali protette,
    — 
    criminalità ambientale, compreso l'inquinamento provocato dalle navi,
    — 
    traffico illecito di sostanze ormonali ed altri fattori di crescita,
    — 
    abuso e sfruttamento sessuale, compresi materiale pedopornografico e adescamento di minori per scopi sessuali,
    — 
    genocidio, crimini contro l'umanità e crimini di guerra.




    ALLEGATO II

    A.   Categorie di dati personali e categorie di interessati i cui dati possono essere raccolti e trattati ai fini dei controlli incrociati di cui all'articolo 18, paragrafo 2, lettera a)

    1. I dati personali raccolti e trattati ai fini dei controlli incrociati riguardano:

    a) 

    persone che, in base al diritto nazionale dello Stato membro interessato, sono sospettate di aver commesso un reato di competenza di Europol o di avervi partecipato, o che sono state condannate per un siffatto reato;

    b) 

    persone riguardo alle quali vi siano indicazioni concrete o ragionevoli motivi, secondo il diritto nazionale dello Stato membro interessato, per ritenere che possano commettere reati di competenza di Europol.

    2. I dati concernenti le persone di cui al punto 1 possono contenere solo le seguenti categorie di dati personali:

    a) 

    cognome, cognome da nubile, nomi ed eventuali alias o appellativi correnti;

    b) 

    data e luogo di nascita;

    c) 

    cittadinanza;

    d) 

    sesso;

    e) 

    luogo di residenza, professione e luogo di soggiorno della persona interessata;

    f) 

    codici di previdenza sociale, patenti di guida, documenti d'identità e dati del passaporto; e

    g) 

    all'occorrenza, altri elementi utili all'identificazione, in particolare caratteristiche fisiche particolari, obiettive e inalterabili, quali i dati dattiloscopici ed il profilo DNA (ottenuto a partire dalla parte non codificante del DNA).

    3. Oltre ai dati di cui al punto 2, possono essere raccolte e trattate le seguenti categorie di dati personali relative alle persone di cui al punto 1:

    a) 

    reati, presunti reati e data, luogo e modo in cui sono (sarebbero) stati commessi;

    b) 

    strumenti di reato effettivi o potenziali, comprese informazioni relative alle persone giuridiche;

    c) 

    servizi responsabili e riferimenti delle pratiche;

    d) 

    sospetto di appartenenza a un'organizzazione criminale;

    e) 

    condanne, nella misura in cui riguardino reati di competenza di Europol;

    f) 

    parte che ha introdotto i dati.

    Tali dati possono essere forniti a Europol anche quando non contengono ancora riferimenti a persone.

    4. Le informazioni complementari sulle persone di cui al punto 1 detenute da Europol o dalle unità nazionali possono essere comunicate, su richiesta, a qualsiasi unità nazionale o a Europol. In tale contesto, le unità nazionali operano in osservanza del rispettivo diritto nazionale.

    5. Se il procedimento contro l'interessato è definitivamente archiviato o quest'ultimo è assolto in via definitiva, i dati relativi al caso per il quale è stata decisa l'archiviazione o l'assoluzione sono cancellati.

    B.   Categorie di dati personali e categorie di interessati i cui dati possono essere raccolti e trattati ai fini delle analisi strategiche o tematiche, delle analisi operative o della facilitazione dello scambio di informazioni, di cui all'articolo 18, paragrafo 2, lettere b), c) e d).

    1. I dati personali raccolti e trattati ai fini delle analisi strategiche o tematiche, delle analisi operative o della facilitazione dello scambio di informazioni tra Stati membri, Europol, altri organismi dell'Unione, paesi terzi e organizzazioni internazionali riguardano:

    a) 

    persone che, a norma del diritto nazionale dello Stato membro interessato, sono sospettate di aver commesso un reato di competenza di Europol o di avervi partecipato, o che sono state condannate per un siffatto reato;

    b) 

    persone riguardo alle quali vi siano indicazioni concrete o ragionevoli motivi, secondo il diritto nazionale dello Stato membro interessato, per ritenere che possano commettere reati di competenza di Europol;

    c) 

    persone che potrebbero essere chiamate a testimoniare nel corso di indagini sui reati in causa o di procedimenti penali conseguenti;

    d) 

    persone che sono state vittime di uno dei reati in esame o per le quali taluni fatti autorizzano a ritenere che potrebbero essere vittime di un siffatto reato;

    e) 

    persone di contatto e di accompagnamento; e

    f) 

    persone che possono fornire informazioni sui reati in esame.

    2. Per le categorie di persone di cui al punto 1, lettere a) e b), si può effettuare il trattamento delle seguenti categorie di dati personali, ivi inclusi i dati correlati di carattere amministrativo:

    a) 

    dati anagrafici:

    i) 

    cognome attuale e precedente;

    ii) 

    nome attuale e precedente;

    iii) 

    cognome da nubile;

    iv) 

    paternità (ove necessario per l'identificazione);

    v) 

    maternità (ove necessario per l'identificazione);

    vi) 

    sesso;

    vii) 

    data di nascita;

    viii) 

    luogo di nascita;

    ix) 

    cittadinanza;

    x) 

    stato civile;

    xi) 

    alias;

    xii) 

    soprannome;

    xiii) 

    appellativo corrente o nome falso;

    xiv) 

    residenza e/o domicilio attuale e precedente;

    b) 

    descrizione fisica:

    i) 

    descrizione fisica;

    ii) 

    caratteristiche distintive (segni particolari/cicatrici/tatuaggi, ecc.);

    c) 

    mezzi d'identificazione:

    i) 

    documenti d'identità/patente di guida;

    ii) 

    numeri della carta d'identità nazionale/del passaporto;

    iii) 

    numero d'identificazione nazionale/codice di previdenza sociale, se del caso;

    iv) 

    immagini visive e altre informazioni in merito all'aspetto fisico;

    v) 

    informazioni di polizia scientifica, quali impronte digitali, profilo DNA (ottenuto a partire dalla parte non codificante del DNA), profilo vocale, gruppo sanguigno, dentatura;

    d) 

    professione e competenze:

    i) 

    attività lavorativa e professionale attuale;

    ii) 

    attività lavorativa e professionale precedente;

    iii) 

    titoli di studio (scuola/università/formazione professionale);

    iv) 

    abilitazioni;

    v) 

    capacità ed altre conoscenze (lingue/altro);

    e) 

    informazioni economiche e finanziarie:

    i) 

    dati finanziari (conti e codici bancari, carte di credito, ecc.);

    ii) 

    liquidità,

    iii) 

    titoli azionari/altri;

    iv) 

    dati patrimoniali;

    v) 

    legami con società e imprese;

    vi) 

    contatti con banche e istituti di credito;

    vii) 

    posizione tributaria;

    viii) 

    altre informazioni utili in merito alla gestione degli affari finanziari della persona;

    f) 

    dati comportamentali:

    i) 

    stile di vita (ad esempio, vivere al di sopra delle proprie possibilità) ed abitudini;

    ii) 

    spostamenti;

    iii) 

    luoghi frequentati;

    iv) 

    armi e altri strumenti pericolosi;

    v) 

    pericolosità;

    vi) 

    altri rischi specifici quali probabilità di fuga, impiego di doppi agenti, collegamenti con il personale preposto all'azione di contrasto;

    vii) 

    tratti e profili legati alla criminalità;

    viii) 

    abuso di droga;

    g) 

    persone di contatto e accompagnamento, inclusi tipo e natura del contatto o dell'associazione;

    h) 

    mezzi di comunicazione usati, quali telefono (fisso/mobile), fax, pager, posta elettronica, recapiti postali, collegamenti a Internet;

    i) 

    mezzi di trasporto usati, quali autoveicoli, natanti, aerei, incluse le informazioni di identificazione di tali mezzi (numeri di immatricolazione);

    j) 

    informazioni relative alla condotta criminosa:

    i) 

    precedenti condanne;

    ii) 

    presunta implicazione in attività criminose;

    iii) 

    modi operandi;

    iv) 

    strumenti effettivi o potenziali per preparare e/o commettere reati;

    v) 

    appartenenza a gruppi/organizzazioni criminali e posizione nel gruppo/nell'organizzazione;

    vi) 

    ruolo nell'organizzazione criminale;

    vii) 

    area geografica delle attività criminose;

    viii) 

    materiale raccolto nel corso di un'indagine, quale immagini video e fotografie;

    k) 

    riferimenti ad altri sistemi di informazione in cui sono conservate informazioni sulla persona:

    i) 

    Europol;

    ii) 

    servizi di polizia/delle dogane;

    iii) 

    altri servizi di contrasto;

    iv) 

    organizzazioni internazionali;

    v) 

    entità pubbliche;

    vi) 

    entità private;

    l) 

    informazioni sulle persone giuridiche correlate ai dati di cui alla lettera e) o alla lettera j):

    i) 

    denominazione della persona giuridica;

    ii) 

    recapito;

    iii) 

    data e luogo di costituzione;

    iv) 

    numero di registrazione amministrativo;

    v) 

    forma giuridica;

    vi) 

    capitale sociale;

    vii) 

    settore di attività;

    viii) 

    filiali nazionali e internazionali;

    ix) 

    direttori;

    x) 

    legami con le banche.

    3. Le «persone di contatto e di accompagnamento» ai sensi del punto 1, lettera e), sono persone attraverso le quali vi è motivo di ritenere che si possano ottenere le informazioni utili alle analisi riguardanti le persone di cui al punto 1, lettere a) e b), sempreché esse non rientrino in una delle categorie di persone di cui al punto 1, lettere a), b), c), d) e f). Sono «persone di contatto» le persone che hanno contatti sporadici con le persone di cui al punto 1, lettere a) e b). Sono «persone di accompagnamento» le persone che hanno contatti regolari con le persone di cui al punto 1, lettere a) e b).

    Per quanto riguarda le persone di contatto e accompagnamento, i dati di cui al punto 2 possono essere conservati per quanto necessario, a condizione che vi sia motivo di supporre che tali dati sono necessari ai fini dell'analisi del rapporto di tali persone con persone di cui al punto 1, lettere a) e b). A questo proposito, deve essere osservato quanto segue:

    a) 

    tale rapporto è chiarito il più presto possibile;

    b) 

    i dati di cui al punto 2 sono cancellati senza indugio se la supposizione che esista tale rapporto si rivela infondata;

    c) 

    tutti i dati di cui al punto 2 possono essere conservati se le persone di contatto o accompagnamento sono sospettate di aver commesso un reato rientrante negli obiettivi di Europol o se sono state condannate per aver commesso tale reato, ovvero se vi sono indicazioni concrete o ragionevoli motivi, secondo il diritto nazionale dello Stato membro interessato, per ritenere che possano commettere tale reato;

    d) 

    i dati di cui al punto 2 relativi alle persone di contatto e di accompagnamento di persone di contatto nonché alle persone di contatto e di accompagnamento di persone di accompagnamento non possono essere conservati, ad eccezione dei dati relativi al tipo e alla natura del loro contatto o della loro associazione con le persone di cui al punto 1, lettere a) e b);

    e) 

    se non risulta possibile chiarire i punti precedenti, se ne tiene conto al momento di adottare una decisione in merito alla necessità e alla portata della conservazione dei dati ai fini dell'ulteriore analisi.

    4. Per quanto riguarda le persone di cui al punto 1, lettera d), che sono state vittime di uno dei reati in esame o per le quali, sulla base di taluni fatti, vi è ragione di ritenere che possano essere vittime di un siffatto reato, possono essere conservati i dati di cui al punto 2, lettere da a) a c), punto iii), nonché le seguenti categorie di dati:

    a) 

    informazioni in merito all'identificazione della vittima;

    b) 

    motivo della vittimizzazione;

    c) 

    danni (fisici/finanziari/psicologici/altri);

    d) 

    necessità di garantire l'anonimato;

    e) 

    possibilità di partecipare alle udienze in tribunale;

    f) 

    informazioni fornite dalle persone di cui al punto 1, lettera d), o per loro tramite, in merito al reato, comprese ove necessario le informazioni sul loro rapporto con altre persone ai fini dell'identificazione delle persone di cui al punto 1, lettere a) e b).

    Altri dati di cui al punto 2 possono essere conservati se necessario, sempreché vi sia motivo di supporre che essi siano necessari ai fini dell'analisi del loro ruolo in quanto vittime o vittime potenziali.

    I dati non necessari ai fini di analisi successive devono essere cancellati.

    5. Con riguardo alle persone che, come previsto al punto 1, lettera c), potrebbero essere chiamate a testimoniare nel corso di indagini sui reati in causa o di procedimenti penali conseguenti, possono essere conservati i dati di cui al punto 2, lettere da a) a c), punto iii), nonché le categorie di dati che rispondono ai criteri seguenti:

    a) 

    informazioni fornite dalle suddette persone in merito al reato, comprese le informazioni sul loro rapporto con altre persone incluse nell'archivio di lavoro per fini di analisi;

    b) 

    necessità di garantire l'anonimato;

    c) 

    necessità di garantire protezione e da chi debba essere garantita;

    d) 

    nuova identità;

    e) 

    possibilità di partecipare alle udienze in tribunale.

    Altri dati di cui al punto 2 possono essere conservati se necessario, sempreché vi sia motivo di supporre che essi siano necessari ai fini dell'analisi del ruolo di tali persone quali testi.

    I dati non necessari ai fini di analisi ulteriori devono essere cancellati.

    6. Con riguardo alle persone di cui al punto 1, lettera f), che possono fornire informazioni sui reati in causa, possono essere conservati i dati di cui al punto 2, lettere da a) a c), punto iii), nonché le categorie di dati che rispondono ai criteri seguenti:

    a) 

    dati anagrafici in codice;

    b) 

    tipo di informazioni fornite;

    c) 

    necessità di garantire l'anonimato;

    d) 

    necessità di garantire protezione e da chi debba essere garantita;

    e) 

    nuova identità;

    f) 

    possibilità di partecipare alle udienze in tribunale;

    g) 

    esperienze negative;

    h) 

    ricompense (finanziarie/favori).

    Altri dati di cui al punto 2 possono essere conservati se necessario, sempreché vi sia motivo di supporre che siano necessari ai fini dell'analisi del ruolo di tali persone quali informatori.

    I dati non necessari ai fini di analisi successive devono essere cancellati.

    7. Qualora, in qualsiasi momento nel corso di un'analisi, risulti chiaramente, sulla base di indicazioni serie e comprovate, che una persona debba essere inclusa in una categoria di persone, quale definita nel presente allegato, diversa da quella in cui detta persona è stata inserita inizialmente, Europol può trattare soltanto i dati relativi a tale persona che sono autorizzati nell'ambito di detta nuova categoria, mentre tutti gli altri dati devono essere cancellati.

    Qualora, in base alle indicazioni summenzionate, risulti chiaramente che una persona debba essere inclusa in due o più categorie diverse, quale definita nel presente allegato, Europol può effettuare il trattamento di tutti i dati autorizzati nell'ambito di tali categorie.



    ( *1 ) Regolamento (UE) 2017/1939 del Consiglio, del 12 ottobre 2017, relativo all’attuazione di una cooperazione rafforzata sull’istituzione della Procura europea (“EPPO”) (GU L 283 del 31.10.2017, pag. 1).

    ( *2 ) Regolamento (UE) 2021/784 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 29 aprile 2021, relativo al contrasto della diffusione di contenuti terroristici online (GU L 172 del 17.5.2021, pag. 79).

    ( *3 ) Direttiva 2011/93/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 13 dicembre 2011, relativa alla lotta contro l’abuso e lo sfruttamento sessuale dei minori e la pornografia minorile, e che sostituisce la decisione quadro 2004/68/GAI del Consiglio (GU L 335 del 17.12.2011, pag. 1).

    ( 1 ) Decisione 2008/617/GAI del Consiglio, del 23 giugno 2008, relativa al miglioramento della cooperazione tra le unità speciali d’intervento degli Stati membri dell’Unione europea in situazioni di crisi (GU L 210 del 6.8.2008, pag. 73).

    ( 2 ) Regolamento (UE) 2019/881 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 aprile 2019, relativo all’ENISA, l’Agenzia dell’Unione europea per la cibersicurezza, e alla certificazione della cibersicurezza per le tecnologie dell’informazione e della comunicazione, e che abroga il regolamento (UE) n. 526/2013 («regolamento sulla cibersicurezza») (GU L 151 del 7.6.2019, pag. 15).

    ( 3 ) Regolamento (UE) 2018/1862 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 28 novembre 2018, sull’istituzione, l’esercizio e l’uso del sistema d’informazione Schengen (SIS) nel settore della cooperazione di polizia e della cooperazione giudiziaria in materia penale, che modifica e abroga la decisione 2007/533/GAI del Consiglio e che abroga il regolamento (CE) n. 1986/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio e la decisione 2010/261/UE della Commissione (GU L 312 del 7.12.2018, pag. 56).

    ( 4 ) Direttiva (UE) 2019/1153 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 20 giugno 2019, che reca disposizioni per agevolare l’uso di informazioni finanziarie e di altro tipo a fini di prevenzione, accertamento, indagine o perseguimento di determinati reati, e che abroga la decisione 2000/642/GAI del Consiglio (GU L 186 dell’11.7.2019, pag. 122).

    ( 5 ) Direttiva (UE) 2015/849 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 20 maggio 2015, relativa alla prevenzione dell’uso del sistema finanziario a fini di riciclaggio o finanziamento del terrorismo, che modifica il regolamento (UE) n. 648/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio e che abroga la direttiva 2005/60/CE del Parlamento europeo e del Consiglio e la direttiva 2006/70/CE della Commissione (GU L 141 del 5.6.2015, pag. 73).

    ( 6 ) Decisione 2005/511/GAI del Consiglio, del 12 luglio 2005, relativa alla protezione dell'euro contro la falsificazione attraverso la designazione dell'Europol quale ufficio centrale competente per la lotta contro la falsificazione dell'euro (GU L 185 del 16.7.2005, pag. 35).

    ( 7 ) Regolamento (UE) 2019/452 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 19 marzo 2019, che istituisce un quadro per il controllo degli investimenti esteri diretti nell’Unione (GU L 79I del 21.3.2019, pag. 1).

    ( 8 ) Regolamento delegato (UE) 2019/715 della Commissione, del 18 dicembre 2018, relativo al regolamento finanziario quadro degli organismi istituiti in virtù del TFUE e del trattato Euratom, di cui all’articolo 70 del regolamento (UE, Euratom) 2018/1046 del Parlamento europeo e del Consiglio (GU L 122 del 10.5.2019, pag. 1).

    ( 9 ) Regolamento (UE) 2018/1725 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 ottobre 2018, sulla tutela delle persone fisiche in relazione al trattamento dei dati personali da parte delle istituzioni, degli organi e degli organismi dell’Unione e sulla libera circolazione di tali dati, e che abroga il regolamento (CE) n. 45/2001 e la decisione n. 1247/2002/CE (GU L 295 del 21.11.2018, pag. 39).

    ( 10 ) Decisione quadro 2002/584/GAI del Consiglio, del 13 giugno 2002, relativa al mandato d'arresto europeo e alle procedure di consegna tra Stati membri (GU L 190 del 18.7.2002, pag. 1).

    ( *4 ) Regolamento (CE) n. 168/2007 del Consiglio, del 15 febbraio 2007, che istituisce l’Agenzia dell’Unione europea per i diritti fondamentali (GU L 53 del 22.2.2007, pag. 1).

    ( *5 ) Regolamento (UE) 2015/2219 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 novembre 2015, sull’Agenzia dell’Unione europea per la formazione delle autorità di contrasto (CEPOL) e che sostituisce e abroga la decisione 2005/681/GAI del Consiglio (GU L 319 del 4.12.2015, pag. 1.)

    ( 11 ) Regolamento (CE) n. 1049/2001 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 30 maggio 2001, relativo all'accesso del pubblico ai documenti del Parlamento europeo, del Consiglio e della Commissione (GU L 145 del 31.5.2001, pag. 43).

    ( 12 ) GU C 95 dell'1.4.2014, pag. 1.

    ( 13 ) Regolamento (UE, Euratom) 2018/1046 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 18 luglio 2018, che stabilisce le regole finanziarie applicabili al bilancio generale dell’Unione, che modifica i regolamenti (UE) n. 1296/2013, (UE) n. 1301/2013, (UE) n. 1303/2013, (UE) n. 1304/2013, (UE) n. 1309/2013, (UE) n. 1316/2013, (UE) n. 223/2014, (UE) n. 283/2014 e la decisione n. 541/2014/UE e abroga il regolamento (UE, Euratom) n. 966/2012 (GU L 193 del 30.7.2018, pag. 1).

    ( 14 ) Regolamento n. 1 che stabilisce il regime linguistico della Comunità economica europea (GU 17 del 6.10.1958, pag. 385/58).

    ( 15 ) GU L 136 del 31.5.1999, pag. 15.

    ( 16 ) Regolamento (Euratom, CE) n. 2185/96 del Consiglio, dell'11 novembre 1996, relativo ai controlli e alle verifiche sul posto effettuati dalla Commissione ai fini della tutela degli interessi finanziari delle Comunità europee contro le frodi e altre irregolarità (GU L 292 del 15.11.1996, pag. 2).

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