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Document 02016R0113-20160129

Consolidated text: Regolamento di esecuzione (UE) 2016/113 della Commissione del 28 gennaio 2016 che istituisce un dazio antidumping provvisorio sulle importazioni di barre per cemento armato in acciaio ad alta resistenza originarie della Repubblica popolare cinese

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2016/113/2016-01-29

2016R0113 — IT — 29.01.2016 — 000.001


Trattandosi di un semplice strumento di documentazione, esso non impegna la responsabilità delle istituzioni

►B

►C1  REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) 2016/113 DELLA COMMISSIONE ◄

del 28 gennaio 2016

che istituisce un dazio antidumping provvisorio sulle importazioni di barre per cemento armato in acciaio ad alta resistenza originarie della Repubblica popolare cinese

(GU L 023 dell'29.1.2016, pag. 16)


Rettificato da:

►C1

Rettifica, GU L 075, 22.3.2016, pag.  72 (2016/113)




▼B

▼C1

REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) 2016/113 DELLA COMMISSIONE

▼B

del 28 gennaio 2016

che istituisce un dazio antidumping provvisorio sulle importazioni di barre per cemento armato in acciaio ad alta resistenza originarie della Repubblica popolare cinese



LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

visto il regolamento (CE) n. 1225/2009 del Consiglio, del 30 novembre 2009, relativo alla difesa contro le importazioni oggetto di dumping da parte di paesi non membri della Comunità europea ( 1 ) («il regolamento di base»), in particolare l'articolo 7, paragrafo 4,

previa consultazione degli Stati membri,

considerando quanto segue:PROCEDURA Apertura

(1)

Il 30 aprile 2015 la Commissione europea («la Commissione») ha annunciato, con un avviso pubblicato nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea ( 2 ) («l'avviso di apertura») l'apertura di un procedimento antidumping («il procedimento antidumping») relativo alle importazioni nell'Unione di barre per cemento armato in acciaio ad alta resistenza («barre di rinforzo ad alta resistenza») originarie della Repubblica popolare cinese («RPC» o «il paese interessato»).

(2)

Il procedimento è stato aperto in seguito a una denuncia presentata il 17 marzo 2015 dalla European Steel Association («EUROFER» o «il denunciante») per conto di produttori che rappresentano oltre il 25 % della produzione totale dell'Unione di barre di rinforzo ad alta resistenza. La denuncia conteneva elementi di prova del dumping praticato per questo prodotto e del conseguente grave pregiudizio, che sono stati ritenuti sufficienti per giustificare l'apertura di un'inchiesta.

Registrazione

(3)

Su richiesta del denunciante, suffragata dai necessari elementi di prova, la Commissione ha adottato, il 17 dicembre 2015, il regolamento (UE) 2015/2386 ( 3 ) che dispone la registrazione delle importazioni di barre di rinforzo ad alta resistenza originarie della RPC a partire dal 19 dicembre 2015.

Parti interessate dall'inchiesta

(4)

La Commissione ha ufficialmente informato dell'apertura dell'inchiesta il denunciante, altri produttori noti dell'Unione, i produttori esportatori noti, importatori ed utilizzatori noti e le autorità cinesi. Nell'avviso di apertura la Commissione ha comunicato alle parti interessate di aver scelto provvisoriamente gli Emirati arabi uniti come paese terzo a economia di mercato («paese di riferimento»), ai sensi dell'articolo 2, paragrafo 7, lettera a), del regolamento di base, e le ha invitate a presentare osservazioni in merito a tale scelta.

(5)

Le parti interessate hanno avuto la possibilità di presentare le proprie osservazioni per iscritto e di chiedere un'audizione entro il termine indicato nell'avviso di apertura. È stata concessa un'audizione a tutte le parti interessate che ne hanno fatto richiesta e che hanno dimostrato di avere particolari motivi per essere sentite.

Campionamento

(6)

In considerazione del numero potenzialmente elevato di produttori esportatori nel paese interessato, di importatori indipendenti e di produttori dell'Unione interessati dal procedimento e al fine di completare l'inchiesta entro le scadenze regolamentari, nell'avviso di apertura la Commissione ha annunciato che avrebbe selezionato un campione delle società da sottoporre all'inchiesta in conformità all'articolo 17 del regolamento di base.

Campionamento dei produttori esportatori

(7)

Per consentire alla Commissione di decidere se sia necessario ricorrere al campionamento e, in tal caso, di selezionare un campione, tutti i produttori esportatori del paese interessato sono stati invitati a manifestarsi alla Commissione e a fornire le informazioni indicate nell'avviso di apertura. La Commissione ha inoltre chiesto alle autorità cinesi di individuare e/o contattare altri produttori esportatori che potevano essere interessati a partecipare all'inchiesta.

(8)

In totale tre gruppi di produttori esportatori hanno fornito le informazioni richieste, accettato di essere inclusi nel campione e chiesto di essere esaminati a titolo individuale qualora non fossero stati inclusi nel campione. Visto il numero limitato di società che hanno collaborato (in totale tre gruppi costituiti da sei produttori, tre esportatori collegati in Cina e due esportatori collegati a Singapore), la Commissione ha deciso che il campionamento non era necessario per quanto riguarda i produttori esportatori del paese interessato.

Campionamento dei produttori dell'Unione

(9)

Nell'avviso di apertura la Commissione ha annunciato di aver selezionato in via provvisoria un campione di produttori dell'Unione. Tale campione era inizialmente formato da quattro produttori noti alla Commissione prima dell'apertura dell'inchiesta in quanto produttori di barre di rinforzo ad alta resistenza nell'Unione. La Commissione ha selezionato il campione sulla base del volume delle vendite ad acquirenti indipendenti. Nell'avviso di apertura le parti interessate sono state inoltre invitate a presentare le proprie osservazioni sul campione provvisorio. Non sono pervenute osservazioni sul campione proposto. I produttori dell'Unione inclusi nel campione rappresentavano il 90 % della produzione totale stimata dell'Unione. Il campione è considerato rappresentativo dell'industria dell'Unione.

Campionamento degli importatori

(10)

Per consentire alla Commissione di decidere se sia necessario ricorrere al campionamento e, in tal caso, di selezionare un campione, tutti gli importatori indipendenti sono stati invitati a manifestarsi alla Commissione e a fornire le informazioni indicate nell'avviso di apertura.

(11)

In totale quattro importatori indipendenti hanno fornito le informazioni richieste ed hanno accettato di essere inclusi nel campione. In considerazione del numero limitato di importatori che hanno collaborato, la Commissione ha deciso che il campionamento non era necessario.

Moduli di richiesta del trattamento riservato alle società operanti in condizioni di economia di mercato

(12)

Ai fini dell'articolo 2, paragrafo 7, lettera b), del regolamento di base, la Commissione ha inviato moduli di richiesta del trattamento riservato alle società operanti in condizioni di economia di mercato alle autorità e ai produttori esportatori che hanno collaborato della RPC. Nessuno dei due produttori esportatori che hanno collaborato ha chiesto il trattamento riservato alle società operanti in condizioni di economia di mercato.

Risposte al questionario e visite di verifica

(13)

Sono stati inviati questionari a tutte le parti notoriamente interessate e a tutte le altre società che si sono manifestate entro i termini stabiliti nell'avviso di apertura. Sono pervenute risposte al questionario da tre (gruppi di) produttori esportatori della RPC, quattro produttori dell'Unione inclusi nel campione, quattro importatori indipendenti, cinque utilizzatori indipendenti e quattro utilizzatori collegati. Due importatori indipendenti e tre utilizzatori indipendenti hanno successivamente ritirato la loro offerta di collaborazione.

(14)

La Commissione ha raccolto e verificato tutte le informazioni fornite dalle parti interessate e ritenute necessarie per una determinazione provvisoria del dumping, del conseguente pregiudizio e dell'interesse dell'Unione. Sono state effettuate visite di verifica presso le sedi delle seguenti società:

a)  produttori dell'Unione:

 Celsa UK, Regno Unito

 Megasa Siderur, Spagna

 Riva Acier, Francia

 SN Maia, Portogallo

b)  importatori indipendenti dell'Unione:

 Ronly Ltd, Regno Unito

c)  utilizzatori dell'Unione:

utilizzatori collegati:

 BRC, Regno Unito

 Express Limited, Regno Unito

 Rom, Regno Unito

 Romtech, Regno Unito

Utilizzatori indipendenti:

 Capital, Regno Unito

 Roe Bros & Northwest Steel, Regno Unito

d)  produttori esportatori della RPC:

 gruppo Jiangyin Xicheng:

 

 Jiangyin Xicheng Steel Co., Ltd.

 Jiangyin Ruihe Metal Products Co., Ltd.

 Wuxi Xijun International Trade Co.Ltd. (esportatori collegati della RPC)

 Jiangsu Xichuang International Trade Co., Ltd (esportatore collegato della RPC)

 gruppo Jiangsu Yonggang:

 

 Jiangsu Yonggang Group Co., Ltd.

 Jiangsu Lianfeng Industrial Co., Ltd.

 gruppo Jiangsu Shagang:

 

 Zhangjiagang Hongchang High Wires Co., Ltd.

 Zhangjiagang Shatai Steel Co., Ltd.

 Jiangsu Shagang International Co., Ltd. (esportatore collegato della RPC)

e)  Produttore del paese di riferimento:

 ArcelorMittal South Africa (Sud Africa).

(15)

La Commissione non ha visitato le sedi di Singapore dei due esportatori collegati alle società cinesi che hanno collaborato, cioè le società Lianfeng International PTE., Ltd. (esportatore collegato del gruppo Yonggang) e Xinsha International PTE, Ltd. (esportatore collegato del gruppo Shagang). I loro documenti e la contabilità, nella misura richiesta dalla Commissione, sono stati tuttavia messi a disposizione a fini di controllo durante le visite in loco nelle sedi dei rispettivi produttori collegati nella RPC.

Periodo dell'inchiesta e periodo in esame

(16)

L'inchiesta relativa al dumping e al pregiudizio ha riguardato il periodo compreso tra il 1o aprile 2014 e il 31 marzo 2015 («il periodo dell'inchiesta» o «PI»). L'analisi delle tendenze utili per valutare il pregiudizio riguarda il periodo compreso tra il 1o gennaio 2011 e la fine del periodo dell'inchiesta («il periodo in esame»). A causa delle circostanze specifiche del mercato nel 2011 spiegate nel considerando 148, il peso dell'anno 2011 nell'analisi del pregiudizio è stato ridotto e di conseguenza è stata prestata maggiore attenzione agli sviluppi successivi al 1o gennaio 2012. Gli indici sono quindi basati sull'anno 2012, ove possibile.

PRODOTTO IN ESAME E PRODOTTO SIMILE Prodotto in esame

(17)

Il prodotto oggetto della presente inchiesta è costituito da barre e tondi per cemento armato in ferro o in acciaio ad alta resistenza di ferro, di acciaio non legato o di acciaio legato (ad esclusione dell'acciaio inossidabile, dell'acciaio rapido e dell'acciaio silicio-manganese), semplicemente laminati a caldo, comprese le barre che hanno subito una torsione dopo la laminazione; tali barre e tondi hanno dentellature, collari, scanalature o altre deformazioni prodotte durante il processo di laminazione oppure hanno subito una torsione dopo la laminazione. La caratteristica principale dell'alta resistenza è la capacità di resistere a tensioni ripetute senza rompersi e, in particolare, di resistere a oltre 4,5 milioni di cicli di fatica utilizzando un rapporto di sollecitazione (min/max) di 0,2 e un intervallo di sollecitazione superiore a 150 MPa.

(18)

La definizione del prodotto corrisponde alle prescrizioni della norma britannica BS4449 e si distingue di norma per la certificazione CARES e le marcature sui tondi per cemento armato. Pertanto, contrariamente a quanto affermato da alcune parti interessate, non esiste alcun problema di applicazione pratica delle misure.

(19)

Il prodotto in esame è il prodotto descritto sopra nel considerando 17, originario della RPC, attualmente classificato con i codici NC ex 7214 20 00 , ex 7228 30 20 , ex 7228 30 41 , ex 7228 30 49 , ex 7228 30 61 , ex 7228 30 69 , ex 7228 30 70 ed ex 7228 30 89 .

Prodotto simile

(20)

Dall'inchiesta è emerso che il prodotto in esame e il prodotto fabbricato e venduto sul mercato interno nella RPC e nel paese di riferimento hanno, come il prodotto fabbricato dall'industria dell'Unione e venduto sul mercato dell'Unione, le stesse caratteristiche fisiche, chimiche e tecniche di base e gli stessi impieghi. Essi sono quindi provvisoriamente considerati prodotti simili ai sensi dell'articolo 1, paragrafo 4, del regolamento di base.

DUMPING Introduzione

(21)

Sei produttori esportatori cinesi appartenenti a tre gruppi (Jiangyin Xicheng, Jiangsu Yonggang e Jiangsu Shagang) hanno collaborato all'inchiesta. Essi rappresentavano oltre il 95 % dei tutte le esportazioni cinesi verso l'Unione nel PI. Tutte le imprese esportavano nell'Unione tramite esportatori collegati situati nella RPC e/o a Singapore.

(22)

Due dei gruppi che hanno collaborato, Jiangsu Yonggang e Jiangsu Shagang, sono collegati in quanto sono proprietà comune di uno dei produttori esportatori di barre di rinforzo ad alta resistenza, come ammesso nelle risposte al questionario dei due gruppi. Le società hanno tuttavia sostenuto che i due gruppi dovrebbero essere trattati come entità separate ai fini della presente inchiesta. La società hanno asserito tra l'altro di non essere coinvolte nei rispettivi processi decisionali, di non avere alcun legame operativo, di disporre di linee di produzione separate e di canali di vendita e distribuzione completamente indipendenti sul mercato interno e sui mercati internazionali.

(23)

Per quanto riguarda tale asserzione, tenuto conto della natura e dell'intensità del rapporto tra i gruppi, vale a dire del fatto che una delle società di un gruppo è il principale e unico socio del maggior produttore del prodotto in esame del secondo gruppo e che i dirigenti della prima società sono presenti nei principali organi statutari dell'altra società, la Commissione conclude in via preliminare che i due gruppi dovrebbero essere considerati collegati. È pertanto opportuno applicare un dazio medio ponderato provvisorio per le società di entrambi i gruppi.

(24)

Nessuno dei produttori esportatori della RPC che hanno collaborato ha chiesto il trattamento riservato alle società operanti in condizioni di economia di mercato. Il valore normale è stato perciò determinato sulla base del prezzo o del valore costruito in un paese terzo ad economia di mercato («paese di riferimento»), in conformità all'articolo 2, paragrafo 7, lettera a), del regolamento di base.

Paese di riferimento

(25)

Nell'avviso di apertura la Commissione ha informato le parti interessate di aver proposto gli Emirati arabi uniti come paese di riferimento appropriato e le ha invitate a presentare osservazioni. La Commissione non ha tuttavia ricevuto alcuna collaborazione da parte dei produttori noti e contattati del prodotto in esame in tale paese.

(26)

Essa ha anche verificato se altri paesi a economia di mercato in cui vengono prodotte barre di rinforzo ad alta resistenza potessero costituire un paese di riferimento appropriato. Secondo le informazioni di cui dispone la Commissione in base alla denuncia, alle informazioni fornite dalle parti e ai dati di Eurostat, gli altri paesi produttori di barre di rinforzo ad alta resistenza sono Egitto, Oman, Qatar, Arabia Saudita, Sud Africa, Turchia e Ucraina. In totale sono stati contattati dalla Commissione 38 potenziali produttori del prodotto in esame in questi paesi.

(27)

La collaborazione è stata offerta da un'unica società situata in Sud Africa. Tale società ha risposto al questionario per il paese di riferimento ed ha accettato la verifica in loco delle sue risposte. Un altro produttore situato in Turchia ha espresso inizialmente l'intenzione di collaborare, ma poi non ha fornito le risposte al questionario, nonostante la Commissione avesse ripetutamente cercato di ottenere una risposta.

(28)

Per quanto riguarda la società sudafricana in questione, la China Iron and Steel Association (CISA), una parte interessata nel presente procedimento, ha sollevato la questione che la società era una filiale di uno dei produttori dell'UE che hanno sostenuto la denuncia. Secondo la CISA, l'obiettività di qualsiasi dato fornito da tale società sarebbe discutibile.

(29)

Per quanto riguarda quest'asserzione, va notato innanzitutto che la Commissione era limitata nella scelta del paese di riferimento a causa della mancanza di collaborazione da parte di altri paesi. In secondo luogo, il rapporto tra la società del paese di riferimento e il produttore dell'UE è irrilevante ai fini della presente inchiesta. Secondo la Commissione, anche se i produttori del paese di riferimento sono collegati ai produttori dell'UE, tale legame non inficia né pregiudica la determinazione del valore normale in base a dati verificati, come confermato recentemente dalla sentenza della Corte di giustizia in una causa simile ( 4 ). Inoltre, non vi è alcun motivo specifico per mettere in dubbio l'utilizzo di dati debitamente verificati di questo produttore del paese di riferimento. Per quanto riguarda il Sud Africa, il mercato interno per le barre di rinforzo ad alta resistenza è relativamente aperto, non protetto da dazi doganali all'importazione per quanto riguarda il prodotto in esame, con una concorrenza interna di vari produttori nazionali e importazioni che hanno una quota di mercato considerevole del 13 %. Il produttore del paese di riferimento verificato realizza un'ingente quantità di vendite interne e all'esportazione ed ha sul mercato nazionale una quota di mercato che va dal 13 % al 23 %. Produce tipi del prodotto simile analoghi a quelli esportati nell'Unione dai produttori cinesi.

(30)

Tenendo conto di quanto precede, la Commissione ha concluso in questa fase del procedimento che il Sud Africa costituisce un paese di riferimento appropriato ai sensi dell'articolo 2, paragrafo 7, lettera a), del regolamento di base.

Valore normale

(31)

Come indicato nel considerando 24, il valore normale per i produttori esportatori della RPC è stato determinato in base al valore costruito nel paese di riferimento, in questo caso il Sud Africa, in conformità all'articolo 2, paragrafo 7, lettera a), del regolamento di base.

(32)

A tale scopo la Commissione ha esaminato in primo luogo se il volume totale delle vendite interne del prodotto simile ad acquirenti indipendenti effettuate dal produttore del paese di riferimento che ha collaborato fosse rappresentativo, cioè se il volume totale di tali vendite sul mercato interno corrispondesse ad almeno il 5 % del volume totale delle vendite all'esportazione del prodotto in esame effettuate nell'Unione da ciascuno dei rispettivi esportatori cinesi che hanno collaborato durante il PI, in conformità all'articolo 2, paragrafo 2, del regolamento di base. Su tale base è stato rilevato che le vendite complessive sul mercato interno nel paese di riferimento erano rappresentative.

(33)

Successivamente la Commissione ha effettuato lo stesso confronto per ciascun tipo di prodotto, cioè ha esaminato se le vendite sul mercato interno di un dato tipo di prodotto nel paese di riferimento fossero rappresentative ai fini dell'articolo 2, paragrafo 2, del regolamento di base. Su tale base, è stato constatato che le vendite sul mercato interno del paese di riferimento non erano rappresentative per nessun tipo di prodotto e per nessuno degli esportatori cinesi.

(34)

Il valore normale è stato quindi calcolato in conformità all'articolo 2, paragrafi 3 e 6 del regolamento di base, aggiungendo al costo medio di produzione del tipo di prodotto in questione la media ponderata delle spese generali, amministrative e di vendita (SGAV) sostenute (1 %-5 %) e la media ponderata dei profitti realizzati (10 %-20 %) dal produttore del paese di riferimento sulle vendite effettuate sul mercato interno, nel corso di normali operazioni commerciali, durante il periodo dell'inchiesta.

Prezzo all'esportazione

(35)

I produttori esportatori che hanno collaborato hanno esportato nell'Unione attraverso esportatori collegati situati in Cina e/o a Singapore o attraverso società commerciali indipendenti situate in Cina.

(36)

Il prezzo all'esportazione è stato quindi stabilito in conformità all'articolo 2, paragrafo 8, del regolamento di base, in base ai prezzi all'esportazione realmente pagati o pagabili dai primi acquirenti indipendenti, siano essi importatori dell'Unione o società commerciali della RPC.

Confronto

(37)

Il valore normale e il prezzo all'esportazione dei produttori esportatori che hanno collaborato sono stati confrontati a livello franco fabbrica.

(38)

Per garantire un confronto equo tra il valore normale e il prezzo all'esportazione è stato tenuto debitamente conto, con opportuni adeguamenti, delle differenze che incidono sui prezzi e sulla loro comparabilità, in conformità all'articolo 2, paragrafo 10, del regolamento di base.

(39)

Su tale base, sono stati effettuati adeguamenti per le spese di trasporto, nolo marittimo e assicurazione, i costi di movimentazione e di carico e i costi accessori, le spese di imballaggio e di credito, gli sconti e le commissioni, qualora sia stato dimostrato che tali differenze incidevano sulla comparabilità dei prezzi. L'importo totale di tali adeguamenti ammontava al 5 %-10 %.

(40)

La Cina applica una politica di rimborso parziale dell'IVA all'esportazione. Il 4 % dell'IVA non è rimborsato. Per garantire che fosse espresso allo stesso livello di tassazione del prezzo all'esportazione, il valore normale è stato riveduto al rialzo per la parte dell'IVA riscossa sulle esportazioni di barre di rinforzo ad alta resistenza che non è stata rimborsata ai produttori esportatori cinesi ( 5 ).

Margini di dumping

(41)

Come previsto all'articolo 2, paragrafo 11, del regolamento di base, per ciascun gruppo di società che ha collaborato è stato effettuato un confronto tra la media ponderata del valore normale di ciascun tipo di prodotto simile nel paese di riferimento e la media ponderata del prezzo all'esportazione del tipo corrispondente del prodotto in esame.

(42)

Come spiegato nel considerando 23, la Commissione ha concluso che due dei gruppi di società che hanno collaborato dovrebbero essere considerati collegati.

(43)

Per i produttori esportatori dei due gruppi è stato quindi stabilito un unico margine di dumping, esprimendo la somma dei loro margini di dumping individuali in percentuale della somma dei loro valori cif costruiti (a causa della presenza di esportatori collegati) alla frontiera dell'Unione.

(44)

Per quanto riguarda il margine di dumping a livello nazionale, la Commissione ha stabilito dapprima il grado di collaborazione. A tal fine, è stato effettuato un confronto tra il totale delle esportazioni dei produttori esportatori che hanno collaborato e il totale delle importazioni dalla RPC, come risulta dalle statistiche di Eurostat relative alle importazioni. Dato che il grado di collaborazione è stato elevato, il margine di dumping nazionale è stato fissato provvisoriamente al livello del margine più elevato calcolato per i produttori esportatori che hanno collaborato.

(45)

Pertanto i margini di dumping medi ponderati provvisori, espressi in percentuale del prezzo cif, franco frontiera dell'Unione, dazio non corrisposto, sono i seguenti:



Società

Margine di dumping provvisorio (%)

Jiangyin Xicheng Steel Co., Ltd.

66,0

Jiangyin Ruihe Metal Products Co., Ltd.

66,0

Jiangsu Yonggang Group Co., Ltd.

51,5

Jiangsu Lianfeng Industrial Co., Ltd.

51,5

Zhangjiagang Hongchang High Wires Co., Ltd.

51,5

Zhangjiagang Shatai Steel Co., Ltd.

51,5

Tutte le altre società

66,0

INDUSTRIA DELL'UNIONE Industria dell'Unione

(46)

Il prodotto simile è stato fabbricato da 11 produttori dell'Unione. Si ritiene che essi rappresentino l'industria dell'Unione, ai sensi dell'articolo 4, paragrafo 1, e dell'articolo 5, paragrafo 4, del regolamento di base, e di seguito saranno denominati «l'industria dell'Unione».

(47)

Una parte interessata ha chiesto alla Commissione di chiarire se l'industria dell'Unione sia limitata a una particolare regione, ai sensi dell'articolo 4, paragrafo 1, lettera b), del regolamento di base.

(48)

La Commissione osserva che anche se gli utilizzatori del prodotto in esame sono situati solo nel Regno Unito e in Irlanda, i produttori del prodotto simile sono situati in vari Stati membri e non unicamente nel Regno Unito e in Irlanda. Con industria dell'Unione si intendono quindi i produttori di tutta l'Unione.

Produzione dell'Unione

(49)

Per determinare la produzione totale dell'Unione per il periodo dell'inchiesta sono state utilizzate tutte le informazioni disponibili riguardanti l'industria dell'Unione, ad esempio quelle fornite nella denuncia, i dati raccolti presso i produttori dell'Unione prima e dopo l'apertura dell'inchiesta e le risposte al questionario fornite dai produttori dell'Unione inclusi nel campione.

(50)

Su tale base la produzione totale dell'Unione è stata stimata a circa 506 000 tonnellate durante il PI. Tale cifra comprende la produzione di tutti i produttori dell'Unione che si sono manifestati, che costituiscono l'intera industria dell'Unione.

Campionamento dei produttori dell'Unione

(51)

Come indicato sopra al considerando 9, sono stati inclusi nel campione quattro produttori dell'Unione, che rappresentano il 90 % della produzione totale stimata dell'Unione del prodotto simile.

Mercato libero e vincolato

(52)

Al fine di stabilire se l'industria dell'Unione abbia subito un pregiudizio e determinare il consumo e i vari indicatori economici relativi alla situazione dell'industria dell'Unione, la Commissione ha esaminato se e in quale misura l'utilizzo successivo della produzione dell'industria dell'Unione del prodotto simile dovesse essere preso in considerazione nell'analisi.

(53)

Le barre di rinforzo ad alta resistenza sono utilizzate da fabbricanti che piegano e tagliano le barre su misura in diverse forme e lunghezze e le forniscono ai cantieri edili. La Commissione ha constatato che una parte sostanziale (56 %) della produzione dei produttori dell'Unione inclusi nel campione era destinata a un uso vincolato. Le barre di rinforzo ad alta resistenza sono infatti state vendute da un produttore dell'Unione a società collegate che non potevano scegliere liberamente il fornitore.

(54)

La distinzione tra mercato vincolato e mercato libero è necessaria per l'analisi del pregiudizio poiché i prodotti destinati a un uso vincolato non sono esposti alla concorrenza diretta delle importazioni e i prezzi sono fissati all'interno del gruppo e quindi non sono affidabili. La produzione destinata alla vendita sul mercato libero è invece in concorrenza diretta con le importazioni del prodotto in esame e i prezzi sono prezzi del libero mercato.

(55)

Per fornire un quadro più completo possibile dell'industria dell'Unione, la Commissione ha ottenuto dati sull'intera produzione di barre di rinforzo ad alta resistenza ed ha stabilito se la produzione fosse destinata a un uso vincolato o al mercato libero. Per alcuni indicatori di pregiudizio relativi all'industria dell'Unione, la Commissione ha analizzato separatamente i dati sul mercato libero e vincolato e ha effettuato un'analisi comparativa. Questi fattori sono: le vendite, la quota di mercato, i prezzi unitari, i costi unitari, la redditività e il flusso di cassa. Altri indicatori economici, tuttavia, hanno potuto essere esaminati in modo adeguato solo in riferimento all'intera attività, compreso l'uso vincolato dell'industria dell'Unione, dato che essi dipendono dall'intera attività, indipendentemente dal fatto che la produzione sia destinata a un uso vincolato o alla vendita sul mercato libero. Tali fattori sono: la produzione, la capacità, l'utilizzazione degli impianti, gli investimenti, l'utile sul capitale investito, l'occupazione, la produttività, le scorte e i costi del lavoro. Per questi fattori l'analisi dell'intera industria dell'Unione è necessaria per ottenere un quadro completo del pregiudizio subito dall'industria dell'Unione, poiché i dati in questione non possono essere distinti in base alla vendita vincolata e alla libera vendita.

(56)

La Commissione osserva che tale analisi è conforme alla giurisprudenza degli organi giurisdizionali dell'Unione e dell'OMC ( 6 ).

PREGIUDIZIO Consumo dell'Unione

(57)

Il consumo nell'Unione è stato stabilito in base al totale delle importazioni e al volume totale delle vendite dell'industria dell'Unione sul mercato UE. L'anno 2011 è stato caratterizzato da un livello del consumo dell'Unione basso rispetto al resto del periodo in esame. Tuttavia, la situazione del mercato è migliorata, come indica la tabella riportata sotto, e il consumo dell'Unione è aumentato del 50 % tra il 2012 e il PI e del 38 % tra il 2012 e il PI.



 

2011

2012

2013

2014

PI

Consumo (in tonnellate)

546 359

595 797

628 099

854 328

822 060

Indice (2012 = 100)

92

100

105

143

138

Fonte: Commissione europea (Banca dati sulla sorveglianza doganale), denuncia e risposte al questionario.

Importazioni nell'Unione provenienti dal paese in esame Volume e quota di mercato delle importazioni in esame

(58)

Durante il periodo in esame le importazioni nell'Unione provenienti dalla Repubblica popolare cinese iniziate solo nel 2013 hanno avuto, in termini di volume e di quota di mercato, la seguente evoluzione:



 

2011

2012

2013

2014

PI

Volume (tonnellate)

 

 

49 480

279 484

292 304

Indice (2013 = 100)

 

 

100

565

591

Quota di mercato (% del consumo UE)

 

 

7,9

32,7

35,6

Quota di mercato (% del mercato libero)

 

 

11,7

45,9

50,9

Indice (2013 = 100)

 

 

100

415

451

Fonte: Commissione europea (Banca dati sulla sorveglianza doganale), denuncia e risposte al questionario.

(59)

I volumi delle importazioni dalla Cina sono aumentati considerevolmente nel periodo in esame da 0 a 292 000 tonnellate nel PI. La quota di mercato delle importazioni dalla Cina è aumentata notevolmente dallo 0 % al 36 % nel periodo in esame.

Prezzi delle importazioni e sottoquotazione dei prezzi (undercutting)

(60)

La tabella riportata sotto indica il prezzo medio delle importazioni dalla Cina:



 

2011

2012

2013

2014

PI

Prezzo medio EUR/t

 

 

442

400

401

Indice (2013 = 100)

 

 

100

90

91

Fonte: Commissione europea (Banca dati sulla sorveglianza doganale) e risposte al questionario.

(61)

I prezzi medi all'importazione dalla Cina sono diminuiti nel periodo in esame, in linea con il calo dei prezzi mondiali dei minerali di ferro utilizzati come materie prime in Cina e nel paese di riferimento (cfr. tabella nel considerando 81). I prezzi all'importazione per il PI sono stati stabiliti in base ai prezzi di vendita all'esportazione verificati dei produttori esportatori cinesi inclusi nel campione. I prezzi medi all'importazione per il 2013 e il 2014 sono stati stabiliti in base alla banca dati sulla sorveglianza. La Commissione ha tenuto conto del lungo periodo di tempo che intercorre tra le date delle fatture e quelle dello sdoganamento, che altrimenti avrebbe reso possibile un confronto dei prezzi di diversi periodi. I prezzi all'importazione dalla Cina sono rimasti al di sotto dei prezzi delle vendite ad acquirenti collegati e indipendenti dell'industria dell'Unione nel corso dello stesso periodo. Come indicato sotto nel considerando 82, nel 2013 il prezzo medio di vendita dell'industria dell'Unione era 483 EUR/t per gli acquirenti collegati e 456 EUR/t per quelli indipendenti. Nel 2014 il prezzo medio di vendita dell'industria dell'Unione era 464 EUR/t per gli acquirenti collegati e 434 EUR/t per quelli indipendenti. Nel PI il prezzo medio di vendita dell'industria dell'Unione era 458 EUR/t per gli acquirenti collegati e 427 EUR/t per quelli indipendenti.

(62)

Per determinare se vi sia stata sottoquotazione dei prezzi durante il PI, e in quale misura, è stato effettuato un confronto tra la media ponderata dei prezzi di vendita per tipo di prodotto praticati dai produttori dell'Unione inclusi nel campione ad acquirenti indipendenti sul mercato dell'Unione, adeguati a livello franco fabbrica detraendo gli effettivi costi di fornitura, le commissioni e le note di credito, e la media ponderata dei prezzi corrispondenti per tipo di prodotto delle importazioni oggetto di dumping provenienti dai produttori cinesi inclusi nel campione praticati al primo cliente indipendente sul mercato dell'Unione, stabiliti a livello cif. Come spiegato nel considerando 102, la sottoquotazione è stata stabilita solo confrontando le vendite agli acquirenti indipendenti, dato che il confronto ha tenuto conto soltanto dei tipi di prodotto corrispondenti. Le vendite agli acquirenti collegati erano costituite esclusivamente da tipi di prodotto non importati dalla Cina.

(63)

Il risultato del confronto, espresso in percentuale del fatturato dei produttori dell'Unione inclusi nel campione durante il PI, ha mostrato un margine di sottoquotazione fra l'1,7 % e il 5,6 %. I prezzi delle importazioni oggetto di dumping, inferiori rispetto a quelli dell'Unione durante il periodo in esame, spiegano l'aumento significativo del volume delle importazioni cinesi e della quota di mercato delle importazioni dalla Cina dal 2013 in poi.

Situazione economica dell'industria dell'Unione Osservazioni preliminari

(64)

In conformità all'articolo 3, paragrafo 5, del regolamento di base, l'esame dell'incidenza delle importazioni oggetto di dumping dalla Cina sull'industria dell'Unione ha compreso una valutazione di tutti gli indicatori economici in rapporto con la situazione dell'industria dell'Unione nel periodo in esame.

(65)

Come già indicato al considerando 9, è stato utilizzato il campionamento per esaminare l'eventuale pregiudizio subito dall'industria dell'Unione.

(66)

Ai fini della valutazione del pregiudizio, la Commissione ha operato una distinzione tra indicatori di pregiudizio macroeconomici e quelli microeconomici. A tal riguardo, la situazione economica dell'industria dell'Unione viene valutata utilizzando a) indicatori macroeconomici, in particolare la produzione, la capacità produttiva e l'utilizzazione degli impianti, il volume delle vendite, la quota di mercato e la crescita, l'occupazione, la produttività, l'entità del margine di dumping effettivo e la ripresa da precedenti pratiche di dumping, indicatori per i quali i dati sono stati raccolti a livello dell'industria complessiva dell'Unione, e b) indicatori microeconomici, in particolare i prezzi medi unitari, il costo unitario, la redditività, il flusso di cassa, gli investimenti, l'utile sul capitale investito e la capacità di ottenere capitali, le scorte e il costo del lavoro, indicatori per i quali i dati sono stati raccolti a livello dei produttori dell'Unione inclusi nel campione.

(67)

Per definire gli indicatori macroeconomici e in particolare i dati riguardanti i produttori dell'Unione non inclusi nel campione, sono state utilizzate tutte le informazioni disponibili riguardanti l'industria dell'Unione, comprese quelle fornite nella denuncia, i dati raccolti dai produttori dell'Unione prima e dopo l'apertura dell'inchiesta e le risposte ai questionari fornite dai produttori dell'Unione inclusi nel campione.

(68)

Gli indicatori microeconomici sono stati definiti in base alle informazioni fornite nelle risposte al questionario dai produttori dell'Unione inclusi nel campione.

(69)

Come spiegato sotto nel considerando 103, la sottoquotazione e le vendite sottocosto sono state calcolate in base a tipi di prodotto che erano comparabili con le importazioni dalla Cina, vale a dire che rientravano nello stesso numero di codice del prodotto, e quindi le vendite agli acquirenti collegati, costituite solo da tipi di prodotto non importati dalla Cina, erano escluse. Gli altri indicatori di pregiudizio sono stati stabiliti sulla base di tutti i tipi di prodotto. Anche se tali indicatori fossero stati definiti soltanto sulla base di tipi di prodotto comparabili, questo non avrebbe alterato le tendenze osservate.

Indicatori macroeconomiciProduzione, capacità produttiva e utilizzazione degli impianti

(70)

La produzione dell'Unione, la capacità produttiva e l'utilizzazione degli impianti hanno avuto la seguente evoluzione nel periodo in esame:



 

2011

2012

2013

2014

PI

Volume di produzione di barre di rinforzo ad alta resistenza (tonnellate)

533 612

569 599

507 046

516 762

506 361

Indice (2012 = 100)

94

100

89

91

89

Volume di produzione di tutti i prodotti (tonnellate)

5 364 368

5 416 193

5 169 720

5 510 322

5 500 486

Indice (2012 = 100)

99

100

95

102

102

Capacità di produzione di tutti i prodotti (tonnellate)

7 700 405

7 710 620

7 705 934

7 688 851

7 709 741

Indice (2012 = 100)

100

100

100

100

100

Utilizzazione degli impianti di produzione di tutti i prodotti (%)

70

70

67

72

71

Indice (2012 = 100)

99

100

96

102

102

Fonte: denuncia e risposte al questionario.

(71)

La produzione UE è diminuita durante il periodo in esame, malgrado l'aumento del consumo dell'Unione.

(72)

Dato che per fabbricare il prodotto simile e altri tipi barre di rinforzo possono essere utilizzati gli stessi macchinari, la capacità produttiva e l'utilizzazione degli impianti sono state calcolate per tutti i tipi di barre di rinforzo. Non esiste alcun macchinario specifico per barre di rinforzo ad alta resistenza di cui si possa tenere conto per calcolare la capacità e l'utilizzazione degli impianti soltanto per il prodotto simile. La capacità e l'utilizzazione degli impianti sono rimaste costanti nel corso del periodo in esame, malgrado l'aumento del consumo dell'Unione. Il calo del volume di produzione del prodotto in esame è stato compensato da un incremento del volume di produzione di altri prodotti.

Volume delle vendite, quota di mercato e crescita

(73)

Le vendite di un produttore dell'Unione comprendevano le vendite vincolate alle sue società collegate. Il volume delle vendite, la quota di mercato e la crescita sono stati quindi valutati separatamente per il mercato vincolato (vendite ad acquirenti collegati) e il libero mercato (vendite ad acquirenti indipendenti).

(74)

I volumi delle vendite, la quota di mercato e la crescita hanno registrato, durante il periodo in esame, la seguente evoluzione:



 

2011

2012

2013

2014

PI

Volume delle vendite ad acquirenti collegati (tonnellate)

255 388

249 832

206 004

246 055

248 213

Indice (2012 = 100)

102

100

82

98

99

Quota di mercato delle vendite ad acquirenti collegati rispetto al consumo UE (%)

46,7

41,9

32,8

28,8

30,2

Indice (2012 = 100)

111

100

78

69

72

Volume delle vendite ad acquirenti indipendenti (tonnellate)

269 728

319 148

292 521

260 470

261 180

Indice (2012 = 100)

85

100

92

82

82

Quota di mercato delle vendite ad acquirenti indipendenti rispetto al consumo UE (%)

49,4

53,6

46,6

30,5

31,8

Indice (2012 = 100)

92

100

87

57

59

Fonte: Commissione europea (Banca dati sulla sorveglianza doganale), denuncia e risposte al questionario.

(75)

Dopo un aumento tra il 2011 e il 2012 in un contesto di crescita dei consumi, il volume delle vendite ad acquirenti indipendenti ha iniziato a diminuire a partire dal 2013, parallelamente al rapido aumento delle importazioni in dumping. Ciò si riflette anche nella tendenza al rialzo delle scorte finali, che sono aumentate complessivamente del 27 % nel periodo in esame e del 28 % dal 2012 al PI.

(76)

La quota di mercato delle vendite agli acquirenti indipendenti dell'industria dell'Unione, inoltre, è notevolmente diminuita di 18 punti percentuali dal 2011 e di 22 punti percentuali dal 2012, in un contesto di aumento costante dei consumi. Questo dimostra che l'industria dell'Unione non ha potuto beneficiare pienamente della crescita del consumo dell'Unione a causa dell'aumento della quota di mercato delle importazioni in dumping.

(77)

Nel 2013 le vendite ad acquirenti collegati sono inizialmente diminuite, in concomitanza con l'inizio del dumping sulle importazioni dalla Cina, ma in seguito hanno raggiunto nuovamente il loro livello precedente. La quota di mercato delle vendite ad acquirenti collegati è calata di 17 punti percentuali dal 2011 e di 12 punti percentuali dal 2012. Tuttavia, le vendite ad acquirenti collegati sono state effettuate in un mercato vincolato e quindi sono state colpite solo indirettamente dalle importazioni cinesi.

Occupazione e produttività

(78)

L'occupazione è diminuita da 253 nel 2011 a 231 nel 2012 e nel PI si è ridotta ulteriormente a 209. L'occupazione nell'industria dell'Unione è stata calcolata prendendo in considerazione il numero di dipendenti che lavorano direttamente con il prodotto in esame, se disponibile, oppure fissando l'occupazione totale dei produttori in modo proporzionale alla quota di produzione del prodotto in esame. La produttività, misurata come produzione annua in tonnellate per dipendente, è aumentata del 15 % dal 2011 al 2012. Dal 2012 fino al PI la produttività è calata in un primo momento nel 2013, in linea con il calo della produzione, ma poi ha raggiunto nuovamente i livelli precedenti, il che significa che l'industria dell'Unione ha compiuto notevoli sforzi per migliorare la propria efficienza, mentre la produzione è rimasta ai livelli del 2013.



 

2011

2012

2013

2014

PI

Numero di dipendenti

253

231

243

221

209

Indice (2012 = 100)

109

100

105

96

90

Produttività (TM/dipendente)

2 113

2 465

2 090

2 334

2 423

Indice (2012 = 100)

86

100

85

95

98

Fonte: denuncia e risposte al questionario.

Entità del margine di dumping effettivo e ripresa dagli effetti di precedenti pratiche di dumping

(79)

I margini di dumping dei produttori esportatori cinesi inclusi nel campione sono considerevoli (cfr. considerando 45). Visti il settore del prodotto in esame, il volume, la quota di mercato ed i prezzi delle importazioni in dumping dalla Cina illustrati sopra, l'incidenza del margine di dumping effettivo sull'industria dell'Unione non può essere considerata trascurabile.

(80)

Dato che in precedenza non sono state effettuate importazioni, l'industria non è in una fase di ripresa dagli effetti di pratiche di dumping precedenti.

Indicatori microeconomiciPrezzi medi unitari di vendita sul mercato dell'Unione e costo unitario di produzione

(81)

I prezzi medi di vendita dei produttori dell'Unione inclusi nel campione praticati ad acquirenti indipendenti nell'Unione sono diminuiti del 16 % dal 2012 al PI. Il calo dei prezzi riflette una tendenza al ribasso generale del livello mondiale del costo delle materie prime, sia dei rottami frantumati utilizzati nell'Unione sia dei minerali di ferro utilizzati in Cina e nel paese di riferimento, come risulta dalla seguente tabella.



 

2011

2012

2013

2014

PI

Prezzo dei rottami in EUR/tonnellata (produttori dell'Unione inclusi nel campione)

320

308

281

270

260

Indice (2012 = 100)

104

100

91

88

85

Prezzo dei rottami frantumati in EUR/tonnellata (mercato dell'Unione)

318

285

254

261

251

Indice (2012 = 100)

112

100

89

92

88

Prezzo dei minerali di ferro in EUR/tonnellata (importazioni in Cina)

124

100

96

72

60

Indice (2012 = 100)

125

100

96

73

61

Prezzo dei minerali di ferro in EUR/tonnellata (importazioni in Cina) presentato dai produttori esportatori cinesi

Non fornito

Non fornito

[90-110]

[60-80]

[50-70]

Fonte: Denuncia, risposte al questionario, www.indexmundi.com, CISA.

(82)

Tuttavia, dal 2012 al PI i prezzi di vendita dell'industria dell'Unione sono diminuiti più rapidamente dei prezzi delle materie prime per i rottami frantumati, in termini sia assoluti che relativi. Come risulta dalla tabella riportata di seguito, questo ha comportato perdite a partire dal 2013.



 

2011

2012

2013

2014

PI

Prezzo medio unitario di vendita nell'Unione ad acquirenti collegati

529

540

483

464

458

Indice (2012 = 100)

98

100

89

86

85

Prezzo medio unitario di vendita nell'Unione ad acquirenti indipendenti

505

507

456

434

427

Indice (2012 = 100)

100

100

90

86

84

Costo unitario delle merci vendute per acquirenti collegati (EUR/tonnellata)

544

527

490

479

470

Indice (2012 = 100)

103

100

93

91

89

Costo unitario delle merci vendute per acquirenti indipendenti (EUR/tonnellata)

515

502

469

448

439

Indice (2012 = 100)

103

100

93

89

87

Fonte: risposte al questionario.

Redditività, flusso di cassa, investimenti, utile sul capitale investito e capacità di ottenere capitali

(83)

Durante il periodo in esame il flusso di cassa, gli investimenti, l'utile sul capitale investito e la capacità di ottenere capitali dei produttori dell'Unione hanno registrato la seguente evoluzione:



 

2011

2012

2013

2014

PI

Redditività delle vendite nell'Unione ad acquirenti collegati (% del fatturato delle vendite)

– 2,8

+ 2,5

– 1,5

– 3,2

– 2,7

Redditività delle vendite nell'Unione ad acquirenti indipendenti per tipi di prodotto comparabili (% del fatturato delle vendite)

– 3,5

+ 1,6

– 2,5

– 3,1

– 2,4

Flusso di cassa delle vendite ad acquirenti collegati (EUR)

-336 830

6 965 666

1 619 217

619 310

1 582 626

Flusso di cassa delle vendite ad acquirenti indipendenti (EUR)

14 899 504

5 240 507

600 099

– 389 019

– 946 642

Investimenti (EUR)

7 176 323

6 546 524

5 880 627

4 504 181

5 030 792

Indice (2012 = 100)

110

100

90

69

77

Utile sul capitale investito (%)

– 83

71

– 76

– 144

– 110

Fonte: risposte al questionario.

(84)

La redditività dei produttori dell'Unione inclusi nel campione è stata stabilita separatamente per le vendite ad acquirenti collegati e indipendenti. La redditività è stata espressa come utile netto, al lordo delle imposte, derivante dalle vendite del prodotto simile ad acquirenti nell'Unione in percentuale del fatturato delle stesse vendite.

(85)

Per le vendite ad acquirenti collegati, i produttori dell'Unione inclusi nel campione hanno subito perdite nel 2011, ma nel 2012 hanno iniziato a riprendersi in linea con l'aumento del consumo nell'Unione. Nel 2012 è stato registrato un utile di + 2,5 % per le vendite ad acquirenti collegati. Tali vendite sono diventate nuovamente deficitarie dal 2013 in poi. I prezzi di tali vendite non riflettono però necessariamente i prezzi di mercato, poiché i prezzi sono fissati in un accordo tra parti collegate. Gli utili delle vendite ad acquirenti collegati non hanno quindi potuto essere considerati indicativi della redditività dell'industria dell'Unione.

(86)

Per le vendite ad acquirenti indipendenti è stata osservata una tendenza analoga a quella delle vendite ad acquirenti collegati. Le vendite ad acquirenti indipendenti erano deficitarie prima del 2012, redditizie nel 2012 e nuovamente in perdita dal 2013 in poi.

(87)

Il flusso di cassa, che è la capacità dell'industria di autofinanziare le proprie attività, era inizialmente positivo per le vendite ad acquirenti indipendenti, ma dal 2014 in poi è diventato negativo, in linea con le continue perdite. Il flusso di cassa per le vendite ad acquirenti collegati era negativo nel 2011 ma positivo nel resto del periodo in esame. Tuttavia, dato che i prezzi delle vendite ad acquirenti collegati non riflettono necessariamente i prezzi di mercato, il flusso di cassa per dette vendite non ha potuto essere considerato indicativo della situazione del flusso di cassa dell'industria dell'Unione.

(88)

L'evoluzione della redditività e del flusso di cassa durante il periodo in esame ha limitato la capacità dei produttori dell'Unione inclusi nel campione di investire nelle proprie attività, pregiudicando così il loro sviluppo. A causa della natura dell'industria, gli investimenti sono tuttavia utilizzati per la fabbricazione di vari prodotti, tra cui anche prodotti che non rientrano nell'ambito dell'inchiesta. Per questo motivo non è stato possibile stabilire direttamente gli investimenti e l'utile sul capitale investito, ossia il profitto come percentuale del valore contabile netto degli investimenti, specificamente per il prodotto oggetto dell'inchiesta. Gli investimenti complessivi dell'industria sono invece stati considerati assegnati al prodotto in esame in linea con la quota del fatturato.

(89)

Alla luce di quanto precede, si può concludere che i risultati finanziari dei produttori dell'Unione inclusi nel campione sono rimasti negativi durante il PI.

Scorte

(90)

Durante il periodo in esame il livello delle scorte dei produttori dell'Unione inclusi nel campione è aumentato del 27 %; tale incremento è coinciso con perdite della quota di mercato.



 

2011

2012

2013

2014

PI

Scorte finali (tonnellate)

56 934

56 537

57 280

69 942

72 473

Indice (2012 = 100)

101

100

101

124

128

Fonte: risposte al questionario.

Costo del lavoro

(91)

Il costo medio del lavoro dei produttori dell'Unione inclusi nel campione è aumentato moderatamente durante il periodo in esame. Nel contempo è migliorata la produttività media. Il costo del lavoro ha rappresentato il 13 % del costo totale di produzione e quindi non costituisce un fattore determinante del costo di produzione.



 

2011

2012

2013

2014

PI

Costo medio del lavoro per dipendente (EUR)

104 161

112 246

108 249

127 588

138 047

Indice (2012 = 100)

93

100

96

114

123

Fonte: risposte al questionario.

Conclusioni relative al pregiudizio

(92)

Dall'inchiesta è emerso che l'industria dell'Unione non ha beneficiato della crescita dei consumi durante il periodo in esame. Inizialmente, dal 2011 al 2012, non c'è stato alcun pregiudizio, anche perché non c'erano importazioni, ma in seguito, a partire dal 2013, la sua situazione economica si è deteriorata rispetto ai livelli del 2012. Alcuni indicatori come la produzione e il volume delle vendite dell'industria dell'Unione hanno infatti registrato una stagnazione, nonostante un aumento continuo del consumo nell'Unione. La quota di mercato dell'industria dell'Unione è calata notevolmente, dato che il maggiore consumo dell'Unione è stato soddisfatto dal rapido aumento delle importazioni cinesi.

(93)

Alcuni indicatori di pregiudizio relativi ai risultati finanziari, in particolare la redditività e il flusso di cassa dell'industria dell'Unione, sono stati inoltre colpiti gravemente (calo della redditività di 4 punti percentuali) dalla pressione sui prezzi che è prevalsa nel mercato dell'Unione. L'industria dell'Unione non è stata in grado di mantenere i prezzi a un livello tale da poter raggiungere una redditività corrispondente a quella dell'anno 2012 e di conseguenza ha iniziato ad essere in perdita.

(94)

In considerazione di ciò si conclude in via provvisoria che l'industria dell'Unione ha subito un grave pregiudizio ai sensi dell'articolo 3, paragrafo 5, del regolamento di base.

NESSO DI CAUSALITÀ Introduzione

(95)

In conformità all'articolo 3, paragrafi 6 e 7, del regolamento di base, la Commissione ha verificato se le importazioni in dumping dalla Cina abbiano causato all'industria dell'Unione un pregiudizio tale da poter essere considerato materiale. Sono stati esaminati anche fattori noti, diversi dalle importazioni in dumping, che potrebbero aver danneggiato l'industria dell'Unione nello stesso periodo, al fine di evitare che l'eventuale pregiudizio causato da questi altri fattori venisse attributo alle importazioni oggetto di dumping.

Effetto delle importazioni oggetto di dumping

(96)

Dall'inchiesta è emerso che il consumo dell'Unione è aumentato del 50 % durante il periodo in esame e nel contempo il volume delle importazioni originarie della Cina è aumentato in modo significativo. Come spiegato nei considerando 58 e 59, le importazioni dalla Cina sono aumentate da 0 t nel 2012 a 292 000  t nel PI. L'aumento delle importazioni in dumping è coinciso con un drastico calo della quota di mercato dell'industria dell'Unione: come spiegato nei considerando 74-76, le vendite dell'industria dell'Unione ad acquirenti indipendenti sono diminuite da 319 000  t nel 2012 a 261 000  t nel PI.

(97)

Per quanto riguarda la pressione sui prezzi che ha prevalso nel mercato dell'Unione durante il periodo in esame, è stato constatato che i prezzi medi all'importazione dalla Cina sono rimasti costantemente inferiori ai prezzi medi di vendita dell'industria dell'Unione. La quota di mercato delle importazioni cinesi è aumentata dallo 0 % nel 2012 al 36 % del consumo dell'Unione nel PI grazie ad una sottoquotazione dei prezzi dell'industria dell'Unione. Sul mercato libero la quota di mercato delle importazioni cinesi è aumentata dallo 0 % nel 2012 al 51 % nel PI. La quota di mercato dell'industria dell'Unione nel mercato libero è diminuita dal 92 % nel 2012 al 46 % nel PI. La perdita di quota di mercato dimostra che l'industria dell'Unione non ha potuto beneficiare dell'aumento del consumo.

(98)

A causa della pressione sui prezzi esercitata dai volumi crescenti di importazioni cinesi, l'industria dell'Unione non è stata in grado di coprire i suoi costi. Essa ha registrato perdite nel 2011 e un esiguo profitto prima dell'inizio del dumping nel 2012. A partire dal 2013 è divenuta deficitaria, nel momento in cui le importazioni in dumping hanno iniziato ad affluire sul mercato dell'Unione.

(99)

In base a quanto precede è stato concluso che il massiccio afflusso di importazioni in dumping dalla Cina a prezzi costantemente inferiori a quelli dell'industria dell'Unione ha causato il grave pregiudizio subito dall'industria dell'Unione.

Effetto di altri fattori Andamento delle esportazioni dell'industria dell'Unione

(100)

Le esportazioni dell'industria dell'Unione sono praticamente nulle. Durante il periodo in esame le esportazioni nei paesi terzi sono diminuite dall'1 % allo 0 % delle vendite. Si può concludere pertanto che l'attività di esportazione dell'industria dell'Unione non poteva essere una causa del grave pregiudizio rilevato.

Vendite a parti collegate

(101)

Gli esportatori cinesi hanno asserito che il nesso di causalità viene meno perché le vendite di uno dei produttori dell'Unione sono state effettuate quasi esclusivamente a parti collegate in un mercato vincolato. Quindi il pregiudizio sarebbe causato dai bassi prezzi di trasferimento tra società collegate e non dalle importazioni cinesi.

(102)

In primo luogo, la Commissione rileva che solo uno dei produttori dell'Unione inclusi nel campione effettua vendite in un mercato vincolato e inoltre tale produttore effettua anche vendite non vincolate del prodotto simile.

(103)

In secondo luogo, dall'inchiesta è emerso che i prezzi praticati alle parti collegate erano superiori ai prezzi di vendita sul mercato libero. È emerso inoltre che le vendite alle parti collegate riguardavano tipi di prodotto non importati dalla Cina. La sottoquotazione dei prezzi e le vendite sottocosto sono state accertate soltanto in base a tipi di prodotto corrispondenti, confrontando i prezzi delle importazioni cinesi e i prezzi di vendita dei produttori dell'Unione di tipi di prodotto corrispondenti. Quindi le vendite alle parti collegate non hanno influito sulla determinazione della sottoquotazione e delle vendite sottocosto. Infine, l'evoluzione degli indicatori di pregiudizio analizzati separatamente per le vendite sul mercato libero e vincolato ha evidenziato una tendenza analoga. Pertanto, l'argomentazione avanzata dagli esportatori cinesi è stata presa in considerazione ma non incide sui risultati.

Importazioni da paesi terzi



Paese

 

2011

2012

2013

2014

PI

RPC

Volume (tonnellate)

 

 

49 480

279 484

292 304

Indice (2013 = 100)

 

 

100

565

591

Quota di mercato (% del consumo UE)

 

 

7,9

32,7

35,6

Indice (2013 = 100)

 

 

100

415

451

Prezzo medio

 

 

442

400

401

Indice (2013 = 100)

 

 

100

90

91

Turchia

Volume (tonnellate)

8 726

1 182

74 965

65 299

16 323

Indice (2012 = 100)

738

100

6 342

5 525

1 381

Quota di mercato (% del consumo UE)

1,6

0,2

11,9

7,6

2,0

Indice (2012 = 100)

805

100

6 016

3 853

1 001

Prezzo medio

697

508

463

565

691

Indice (2012 = 100)

137

100

91

111

136

Totale di tutti i paesi terzi eccetto la Cina

Volume (tonnellate)

21 243

26 817

80 094

68 319

20 362

Indice (2012 = 100)

79

100

299

255

76

Quota di mercato (% del consumo UE)

3,9

4,5

12,8

8,0

2,5

Indice (2012 = 100)

86

100

283

178

55

Prezzo medio

657

610

488

659

570

Indice (2012 = 100)

108

100

80

108

94

Fonte: Commissione europea (Banca dati sulla sorveglianza doganale), denuncia e risposte al questionario.

(104)

Le importazioni in dumping dalla Cina hanno costituito il 93 % di tutte le importazioni nel mercato dell'Unione durante il PI. Nel contesto del nesso di causalità è stato necessario esaminare altre fonti di importazione, tra cui la Turchia.

(105)

Dall'inchiesta è emerso che i prezzi medi di vendita dei produttori esportatori turchi sono rimasti superiori ai prezzi di vendita dei produttori esportatori cinesi e a quelli dell'industria dell'Unione durante il periodo in esame. Inoltre, la quota di mercato delle importazioni turche è calata dal 12 % nel 2013 al 2,0 % nel PI.

(106)

Si è pertanto giunti alla conclusione che l'incidenza di queste importazioni non è tale da annullare il nesso di causalità tra le importazioni cinesi e il grave pregiudizio subito dall'industria dell'Unione.

Crisi economica

(107)

Come spiegato nel considerando 83, l'industria dell'Unione era in perdita nel 2011, quando gli effetti della crisi economica si sono manifestati con il basso consumo di barre di rinforzo. La situazione dell'industria è migliorata nel 2012, permettendole di registrare un profitto. Essa ha subito nuovamente perdite a partire dal 2013, in concomitanza con l'inizio delle importazioni a basso prezzo provenienti dalla Cina.

(108)

Di conseguenza, la crisi economica non può spiegare le difficoltà dell'industria riapparse dal 2013. Non si può quindi ritenere che la crisi abbia avuto un'incidenza tale da annullare il nesso di causalità tra le importazioni oggetto di dumping e il grave pregiudizio subito dall'industria dell'Unione nel PI.

Costi delle principali materie prime

(109)

Gli esportatori cinesi hanno sostenuto che il pregiudizio subito dall'industria dell'Unione sia risultato dall'utilizzo di rottami come materia prima principale, mentre i produttori cinesi utilizzano minerali di ferro.

(110)

Le informazioni sui prezzi fornite dagli esportatori cinesi dimostrano comunque che i prezzi dei rottami seguono generalmente le tendenze dei prezzi dei minerali di ferro sui mercati mondiali. Come indicato nel considerando 81, sia i prezzi dei rottami, sia quelli dei minerali di ferro sono diminuiti in misura quasi identica in termini di prezzo per tonnellata. Il fatto che il calo sia diverso in termini percentuali non è rilevante per la determinazione del nesso di causalità, perché l'impatto sui costi di produzione è determinato dall'evoluzione del prezzo per tonnellata in termini assoluti. La differenza dei costi in termini assoluti tra i minerali di ferro e i rottami è inoltre dovuta al fatto che il processo di trasformazione in acciaio è diverso a seconda della materia prima utilizzata. I costi delle due diverse materie prime non sono quindi direttamente comparabili. Le asserite differenze di andamento dei costi delle materie prime non ha quindi potuto annullare il nesso di causalità tra il grave pregiudizio subito e le importazioni oggetto di dumping. L'argomentazione deve pertanto essere respinta.

Conclusioni relative al nesso di causalità

(111)

È stato dimostrato che nel periodo in esame si è verificato un aumento sostanziale del volume e della quota di mercato delle importazioni in dumping originarie della Cina. È emerso inoltre che tali importazioni hanno mantenuto prezzi costantemente inferiori a quelli praticati dall'industria dell'Unione sul mercato UE, in particolare durante il PI.

(112)

L'aumento del volume e della quota di mercato delle importazioni in dumping dalla Cina è coinciso con il deterioramento della situazione finanziaria dell'industria dell'Unione dal 2013 in poi. Nonostante la ripresa dei consumi, l'industria dell'Unione non è stata quindi in grado di aumentare le vendite e i prezzi e di conseguenza gli indicatori finanziari come la redditività sono rimasti negativi.

(113)

L'esame degli altri fattori noti che avrebbero potuto arrecare pregiudizio all'industria dell'Unione ha rivelato che questi fattori non erano tali da annullare il nesso di causalità tra le importazioni in dumping dalla Cina e il pregiudizio subito dall'industria dell'Unione.

(114)

In base alla suddetta analisi, che ha distinto e separato gli effetti di tutti i fattori noti sulla situazione dell'industria dell'Unione dagli effetti pregiudizievoli delle importazioni oggetto di dumping, è stato concluso in via provvisoria che le importazioni in dumping dalla Cina hanno causato un grave pregiudizio all'industria dell'Unione ai sensi dell'articolo 3, paragrafo 6, del regolamento di base.

INTERESSE DELL'UNIONE Considerazioni generali

(115)

In conformità all'articolo 21 del regolamento di base è stato valutato se, nonostante le conclusioni provvisorie sulle pratiche di dumping pregiudizievoli, vi fossero motivi fondati per concludere che non è nell'interesse dell'Unione adottare misure in questo caso specifico. L'analisi dell'interesse dell'Unione si è basata su una valutazione di tutti i vari interessi coinvolti, compresi quelli dell'industria dell'Unione, degli importatori e degli utilizzatori.

(116)

La CISA, una parte interessata, ha sostenuto che l'istituzione di misure per tutta l'Unione non sarebbe necessaria poiché le importazioni dalla Cina sono destinate soltanto al Regno Unito e all'Irlanda.

(117)

La Commissione osserva che anche se il consumo è limitato al Regno Unito e all'Irlanda, l'industria dell'Unione è situata in vari Stati membri e quindi l'interesse dell'Unione deve essere valutato per tutta l'Unione. Dato che esistono flussi commerciali del prodotto in esame all'interno dell'Unione, tra il Regno Unito, l'Irlanda e gli altri Stati membri, perché siano efficaci le misure devono essere istituite per tutta l'Unione.

Interesse dell'industria dell'Unione

(118)

L'industria dell'Unione è costituita da 11 produttori noti che rappresentano la totalità della produzione dell'Unione del prodotto simile. I produttori sono situati in diversi Stati membri dell'Unione e nel PI contavano 209 dipendenti diretti nel settore del prodotto simile.

(119)

È stato stabilito che l'industria dell'Unione ha subito un grave pregiudizio causato dalle importazioni oggetto di dumping provenienti dalla Cina. Va ricordato che l'industria dell'Unione non ha potuto beneficiare appieno della crescita del consumo e che la situazione finanziaria dell'industria dell'Unione è rimasta fragile.

(120)

L'istituzione di dazi antidumping dovrebbe ristabilire nel mercato dell'Unione condizioni commerciali eque, in grado di consentire all'industria dell'Unione di adeguare i prezzi del prodotto simile ai costi di produzione.

(121)

Si prevede inoltre che l'istituzione di misure consentirà all'industria dell'Unione di recuperare almeno in parte la quota di mercato perduta nel periodo in esame, con un effetto positivo sulla sua redditività e sulla situazione finanziaria complessiva. L'istituzione di misure consentirebbe all'industria di mantenere e rafforzare ulteriormente gli sforzi tesi alla razionalizzazione dei costi.

(122)

Qualora non venissero istituite misure, sarebbero probabili ulteriori perdite di quota di mercato e un peggioramento della redditività dell'industria dell'Unione.

(123)

Un produttore dell'Unione ha effettuato le sue vendite prevalentemente in un mercato vincolato sui cui le importazioni dalla Cina non incidono direttamente. Indirettamente, tuttavia, può beneficiare della crescita del mercato, in assenza di importazioni oggetto di dumping, se i prezzi vengono fissati secondo condizioni di mercato eque.

(124)

Si conclude pertanto in via provvisoria che l'istituzione di misure antidumping sulle importazioni originarie della Cina sarebbe all'interesse dell'industria dell'Unione.

Interesse degli utilizzatori

(125)

Sono stati inviati questionari a 11 utilizzatori dell'Unione. Nove di loro hanno risposto al questionario, ma tre hanno successivamente ritirato la loro offerta di collaborazione. Il probabile effetto delle misure proposte è stato valutato in base alle risposte al questionario ricevute dagli altri utilizzatori e dal mercato complessivo dell'Unione per il prodotto in esame e per il prodotto simile.

(126)

Quattro degli utilizzatori che hanno collaborato erano collegati a un produttore dell'Unione. Essi hanno acquistato il prodotto in esame soltanto dalla loro società madre. L'istituzione delle misure non avrebbe quindi un impatto diretto sui loro acquisti. Indirettamente, la loro posizione nel mercato a valle potrebbe migliorare, dato che i loro concorrenti non sarebbero più in grado di acquistare merci a basso prezzo oggetto di dumping provenienti dalla Cina.

(127)

I due utilizzatori indipendenti che hanno collaborato rappresentavano circa il 33 % del totale delle importazioni dalla Cina del prodotto in esame durante in PI. In media gli acquisti dalla Cina hanno costituito all'incirca l'88 % del totale degli acquisti del prodotto in esame. Il costo del prodotto in esame ha rappresentato di norma il 75 % delle vendite comprendenti il prodotto in esame. Durante il PI il fatturato medio comprendente il prodotto in esame ha costituito il 76 % del fatturato complessivo.

(128)

Dall'inchiesta è emerso che durante il PI la redditività media degli utilizzatori indipendenti che hanno collaborato per quanto riguarda le vendite comprendenti il prodotto in esame era dell'1 % del fatturato.

(129)

Nell'ipotesi più sfavorevole per gli utilizzatori indipendenti, vale a dire nell'eventualità che non fosse possibile trasferire un aumento dei prezzi sulla catena di distribuzione e che gli utilizzatori continuassero ad acquistare dalla Cina i volumi precedenti, il dazio avrebbe un'incidenza tale sulla redditività degli utilizzatori, considerando i loro esigui profitti, la quota elevata delle importazioni cinesi e la quota elevata del prodotto in esame rispetto ai costi complessivi, che gli utilizzatori inizierebbero ad accumulare perdite.

(130)

Va notato tuttavia che, dato che il prodotto in esame è standardizzato, gli utilizzatori potrebbero facilmente cambiare le loro fonti di approvvigionamento per quanto riguarda la qualità del prodotto. L'istituzione delle misure non dovrebbe precludere la possibilità di importare il prodotto in esame da altri paesi e anche dalla Cina, una volta eliminati gli effetti di distorsione degli scambi dovuti al dumping.

(131)

Gli utilizzatori indipendenti hanno affermato che le grandi quantità attualmente importate dalla Cina non potevano essere sostituite facilmente con altre fonti e che di conseguenza si sarebbero trovati in una situazione di difficoltà di approvvigionamento. Questo avrebbe portato alla perdita delle loro quote di mercato a vantaggio degli utilizzatori collegati.

(132)

Dato il livello modesto dei dazi, tuttavia, è improbabile che essi possano eliminare completamente le importazioni dalla Cina, che continuerebbero ad entrare nel mercato dell'Unione a prezzi equi. Dall'inchiesta è risultato che l'industria dell'Unione dispone di una capacità inutilizzata sufficiente perché gli utilizzatori indipendenti possano sostituire un'eventuale riduzione delle importazioni cinesi.

(133)

Alcuni importatori e utilizzatori hanno sostenuto che l'istituzione di misure avrebbe fatto sì che un produttore dell'Unione situato nel Regno Unito e i suoi utilizzatori collegati avrebbero raggiunto una situazione di monopolio, eliminando la concorrenza degli utilizzatori indipendenti che non avrebbero più avuto accesso alle materie prime a prezzi competitivi.

(134)

La Commissione osserva in primo luogo che le acquisizioni degli utilizzatori a valle sono state approvate dalle autorità garanti della concorrenza nel Regno Unito e in Irlanda, che hanno valutato un potenziale comportamento monopolistico in tale contesto.

(135)

In secondo luogo, come spiegato nel considerando 130, sono disponibili fonti di approvvigionamento alternative disponibili per gli utilizzatori indipendenti, che garantiranno loro di poter continuare a competere sul mercato del Regno Unito.

(136)

In considerazione di ciò, anche se alcuni utilizzatori subiranno probabilmente effetti più negativi di altri a causa delle misure sulle importazioni cinesi, la Commissione ritiene a questo punto che l'impatto globale sugli utilizzatori sia limitato, così come sono limitati i possibili effetti restrittivi sulla concorrenza.

Interesse degli importatori

(137)

Dagli importatori indipendenti è stata ottenuta una collaborazione limitata. Tre importatori hanno fornito informazioni per il campionamento, ma solamente due hanno collaborato. Essi rappresentavano circa il 37 % delle importazioni totali dalla Cina durante il PI. Gli importatori si oppongono all'istituzione di misure perché la Cina è di gran lunga il più importante fornitore del prodotto in esame.

(138)

Gli importatori dovrebbero tuttavia essere in grado di trasferire sui loro acquirenti almeno una parte degli eventuali aumenti dei prezzi dovuti all'istituzione di misure. Essi potrebbero anche passare ad altre fonti di approvvigionamento.

(139)

Pertanto, si conclude in via provvisoria che l'istituzione di misure antidumping non produrrà effetti negativi di rilievo sull'interesse degli importatori.

Conclusioni relative all'interesse dell'Unione

(140)

Visto quanto precede, si è concluso provvisoriamente che nel complesso, in base alle informazioni relative all'interesse dell'Unione, non esistono motivi fondati contrari all'istituzione di misure sulle importazioni del prodotto in esame dalla Cina.

(141)

Eventuali effetti negativi per gli utilizzatori indipendenti vengono attenuati dalla disponibilità di fonti di approvvigionamento alternative.

(142)

Inoltre, se si considera l'impatto globale delle misure antidumping sul mercato dell'Unione, gli effetti positivi, in particolare per l'industria dell'Unione, sembrano prevalere sui potenziali effetti negativi per gli altri gruppi d'interesse.

PROPOSTA DI MISURE ANTIDUMPING PROVVISORIE

(143)

Viste le conclusioni raggiunte in merito al dumping, al pregiudizio, al nesso di causalità e all'interesse dell'Unione, è opportuno istituire misure antidumping provvisorie per impedire che le importazioni oggetto di dumping arrechino ulteriore pregiudizio all'industria dell'Unione.

Livello di eliminazione del pregiudizio

(144)

Al fine di stabilire il livello di tali misure si è tenuto conto dei margini di dumping rilevati e dell'importo del dazio necessario per eliminare il pregiudizio subito dall'industria dell'Unione.

(145)

Nel calcolo dell'importo del dazio necessario per eliminare gli effetti del dumping pregiudizievole è stato considerato che le eventuali misure dovrebbero consentire all'industria dell'Unione di coprire i propri costi di produzione e di ottenere un profitto al lordo delle imposte pari a quello che un'industria dello stesso tipo potrebbe ragionevolmente ottenere in questo settore in condizioni di concorrenza normali, cioè in assenza di importazioni oggetto di dumping, dalle vendite del prodotto simile nell'Unione.

(146)

Per determinare il profitto di riferimento, la Commissione ha preso in considerazioni i profitti ottenuti dalle vendite ad acquirenti indipendenti utilizzati per la determinazione del livello di eliminazione del pregiudizio.

(147)

Il margine del profitto di riferimento è stato fissato provvisoriamente all'1,65 %, conformemente agli utili del 2012 ottenuti dalle vendite ad acquirenti indipendenti. Poiché le importazioni oggetto di dumping sono iniziate nel 2013, si ritiene che il livello degli utili del 2012 rispecchi quanto potrebbe essere ragionevolmente ottenuto in condizioni di concorrenza normali, cioè in assenza di importazioni oggetto di dumping.

(148)

Il 2011 non è stato invece considerato un anno di riferimento adeguato per le normali condizioni di concorrenza: come spiegato nel considerando 107, l'industria dell'Unione si trovava ancora in una fase di ripresa dagli effetti della crisi economica ed era in perdita. I denuncianti hanno dimostrato che nel 2011 la domanda di acciaio nel Regno Unito era stimata a un livello eccezionalmente basso (inferiore del 25 % rispetto al 2007). Anche i costi di produzione erano molto elevati a causa di un picco registrato per il prezzo dei rottami nel 2011, come indicato nel considerando 81. I denuncianti hanno sostenuto infine che il mercato delle barre di rinforzo del Regno Unito fosse temporaneamente perturbato per la cessione delle scorte di Thamesteel, un produttore del Regno Unito, prima della sua liquidazione nel gennaio 2012, che ha causato un forte aumento temporaneo del volume delle forniture e prezzi scontati nel 2011. Per questi motivi l'anno 2011 non ha potuto essere considerato un periodo di condizioni di mercato normali e non ha avuto alcun influsso sulla fissazione del profitto di riferimento.

(149)

Su tale base, il livello di eliminazione del pregiudizio è stato calcolato confrontando la media ponderata del prezzo delle importazioni oggetto di dumping, stabilita nel considerando 62 per il calcolo della sottoquotazione dei prezzi, e il prezzo non pregiudizievole dell'industria dell'Unione per il prodotto simile.

(150)

La differenza eventualmente risultante da tale confronto è stata poi espressa come percentuale del prezzo medio complessivo all'importazione cif.

(151)

Come spiegato nel considerando 23, la Commissione ha concluso che due dei gruppi di società che hanno collaborato dovrebbero essere trattate come società collegate. Per i produttori esportatori dei due gruppi è stato quindi stabilito un unico margine di pregiudizio, esprimendo la somma dei valori individuali di sottoquotazione come percentuale della somma dei loro valori cif costruiti, frontiera dell'Unione.

Misure provvisorie

(152)

Alla luce di quanto precede si ritiene che debbano essere istituiti, in conformità all'articolo 7, paragrafo 2, del regolamento di base, dazi antidumping provvisori sulle importazioni di barre di rinforzo ad alta resistenza originarie della RPC, al livello del margine di dumping e di pregiudizio più basso, secondo il principio del «dazio inferiore».

(153)

Come indicato nel considerando 3, la Commissione ha disposto la registrazione delle importazioni del prodotto in esame originarie della RPC con il regolamento (UE) 2015/2386, in vista della possibile applicazione retroattiva di misure antidumping prevista all'articolo 10, paragrafo 4, del regolamento di base

(154)

Date le conclusioni di cui sopra, la registrazione delle importazioni in conformità all'articolo 14, paragrafo 5, del regolamento di base dovrebbe essere sospesa.

(155)

In questa fase del procedimento non può essere adottata alcuna decisione in merito a un'eventuale applicazione retroattiva di misure antidumping.

(156)

Considerato quanto precede, le aliquote del dazio antidumping provvisorio sono state stabilite confrontando i margini di pregiudizio e i margini di dumping. I dazi antidumping proposti sono pertanto i seguenti:



Società

Margine di pregiudizio

(%)

Margine di dumping

(%)

Dazio antidumping provvisorio

(%)

Jiangyin Xicheng Steel Co., Ltd.

Jiangyin

9,2

66,0

9,2

Jiangyin Ruihe Metal Products Co., Ltd.

Jiangyin

9,2

66,0

9,2

Jiangsu Yonggang Group Co., Ltd.

Zhangjiagang

13,0

51,5

13,0

Jiangsu Lianfeng Industrial Co., Ltd.

Zhangjiagang

13,0

51,5

13,0

Zhangjiagang Hongchang High Wires Co., Ltd.

Zhangjiagang

13,0

51,5

13,0

Zhangjiagang Shatai Steel Co., Ltd.

Zhangjiagang

13,0

51,5

13,0

Tutte le altre società

13,0

66,0

13,0

(157)

Le aliquote del dazio antidumping applicate alle società a titolo individuale specificate nel presente regolamento sono state calcolate in base ai risultati della presente inchiesta. Esse rispecchiano quindi la situazione di queste società constatata durante l'inchiesta. Tali aliquote del dazio (a differenza del dazio a livello nazionale, applicabile a «tutte le altre società») sono perciò applicabili esclusivamente alle importazioni del prodotto in esame originario della RPC e fabbricato da queste società e quindi dai soggetti giuridici specificamente menzionati. Il prodotto in esame importato fabbricato da altre società non specificamente menzionate nel dispositivo del presente regolamento, con indicazione della loro ragione sociale e dell'indirizzo, comprese le entità collegate a quelle specificamente menzionate, non può beneficiare di tali aliquote ed è soggetto all'aliquota del dazio applicabile a «tutte le altre società».

(158)

Le richieste di applicazione di queste aliquote del dazio antidumping fissate per le società a titolo individuale (ad esempio in seguito a un cambiamento della ragione sociale della società o alla creazione di nuove entità produttive o di vendita) vanno inviate immediatamente alla Commissione ( 7 ), corredate di tutte le opportune informazioni, in particolare le eventuali modifiche nelle attività della società riguardanti la produzione e le vendite sul mercato interno e all'esportazione, connesse ad esempio a tale cambiamento della ragione sociale o delle entità produttive e di vendita. Se opportuno, il regolamento sarà modificato di conseguenza aggiornando l'elenco delle società che beneficiano di aliquote del dazio individuali.

(159)

Al fine di ridurre al minimo i rischi di elusione dovuti a una differenza tra le aliquote del dazio, sono necessarie misure speciali per garantire l'applicazione dei dazi antidumping individuali. Le società con dazi antidumping individuali devono presentare alle autorità doganali degli Stati membri una fattura commerciale valida, conforme alle prescrizioni dell'articolo 1, paragrafo 3. Le importazioni non accompagnate da tale fattura dovrebbero essere soggette al dazio antidumping applicabile a «tutte le altre società».

(160)

Per garantire una corretta applicazione del dazio antidumping, il livello del dazio residuo non dovrebbe essere applicato soltanto ai produttori esportatori che non hanno collaborato, ma anche ai produttori che non hanno effettuato esportazioni nell'Unione durante il PI.

DISPOSIZIONI FINALI

(161)

Ai fini di una corretta amministrazione, la Commissione inviterà le parti interessate a presentare osservazioni scritte e/o a chiedere di essere sentite dalla Commissione e/o dal consigliere auditore nei procedimenti in materia commerciale entro un termine prestabilito.

(162)

Le conclusioni relative all'istituzione di dazi provvisori sono provvisorie e possono essere modificate nella fase definitiva dell'inchiesta.

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:



Articolo 1

1.  È istituito un dazio antidumping provvisorio sulle importazioni di barre e tondi per cemento armato in ferro o in acciaio ad alta resistenza di ferro, di acciaio non legato o di acciaio legato (ad esclusione dell'acciaio inossidabile, dell'acciaio rapido e dell'acciaio silicio-manganese), semplicemente laminati a caldo, comprese le barre che hanno subito una torsione dopo la laminazione; tali barre e tondi hanno dentellature, collari, scanalature o altre deformazioni prodotte durante il processo di laminazione oppure hanno subito una torsione dopo la laminazione; la caratteristica principale dell'alta resistenza è la capacità di resistere a tensioni ripetute senza rompersi e, in particolare, di resistere a oltre 4,5 milioni di cicli di fatica utilizzando un rapporto di sollecitazione (min/max) di 0,2 e un intervallo di sollecitazione superiore a 150 MPa, attualmente classificati con i codici NC ex 7214 20 00 , ex 7228 30 20 , ex 7228 30 41 , ex 7228 30 49 , ex 7228 30 61 , ex 7228 30 69 , ex 7228 30 70 ed ex 7228 30 89 (codici TARIC 7214200010 , 7228302010 , 7228304110 , 7228304910 , 7228306110 , 7228306910 , 7228307010 e 7228308910 ) e originari della Repubblica popolare cinese.

2.  Le aliquote del dazio antidumping provvisorio applicabile al prezzo netto, franco frontiera dell'Unione, dazio non corrisposto, del prodotto descritto al paragrafo 1 e fabbricato dalle società sotto elencate, sono le seguenti:



Società

Dazio (%)

Codice addizionale TARIC

Jiangyin Xicheng Steel Co., Ltd., Jiangyin

9,2

C060

Jiangyin Ruihe Metal Products Co., Ltd.,Jiangyin

9,2

C061

Jiangsu Yonggang Group Co., Ltd., Zhangjiagang

13,0

C062

Jiangsu Lianfeng Industrial Co., Ltd., Zhangjiagang

13,0

C063

Zhangjiagang Hongchang High Wires Co., Ltd., Zhangjiagang

13,0

C064

Zhangjiagang Shatai Steel Co., Ltd., Zhangjiagang

13,0

C065

Tutte le altre società

13,0

C999

3.  L'applicazione dell'aliquota del dazio individuale specificata per le società indicate al paragrafo 2 è subordinata alla presentazione alle autorità doganali degli Stati membri di una fattura commerciale valida, su cui figuri una dichiarazione datata e firmata da un responsabile del soggetto giuridico che emette la fattura, identificato dal nome e dalla funzione, formulata come segue: «Il sottoscritto certifica che il (volume) di (prodotto in esame) venduto all'esportazione nell'Unione europea e oggetto della presente fattura è stato fabbricato da (ragione sociale e indirizzo della società) (codice addizionale TARIC) nella Repubblica popolare cinese. Il sottoscritto dichiara che le informazioni contenute nella presente fattura sono complete ed esatte.» Qualora non sia presentata una simile fattura, si applica l'aliquota del dazio applicabile a «tutte le altre società».

4.  L'immissione in libera pratica nell'Unione del prodotto di cui al paragrafo 1 è subordinata alla costituzione di una garanzia pari all'importo del dazio provvisorio.

5.  Salvo diverse disposizioni, si applicano le norme vigenti in materia di dazi doganali.

Articolo 2

1.  Entro 25 giorni di calendario dalla data di entrata in vigore del presente regolamento, le parti interessate possono:

a) chiedere la divulgazione dei principali fatti e considerazioni sulla base dei quali è stato adottato il presente regolamento;

b) presentare osservazioni scritte alla Commissione; nonché

c) chiedere di essere sentite dalla Commissione e/o dal consigliere auditore nei procedimenti in materia commerciale.

2.  Entro 25 giorni di calendario dalla data di entrata in vigore del presente regolamento, le parti di cui all'articolo 21, paragrafo 4, del regolamento (CE) n. 1225/2009 possono comunicare le loro osservazioni sull'applicazione delle misure provvisorie.

Articolo 3

1.  Le autorità doganali sono invitate a sospendere la registrazione delle importazioni prevista dall'articolo 1 del regolamento (UE) 2015/2386.

2.  I dati raccolti riguardo ai prodotti immessi in consumo non oltre 90 giorni prima della data di entrata in vigore del presente regolamento sono conservati fino all'entrata in vigore di eventuali misure definitive o fino alla chiusura del presente procedimento.

Articolo 4

Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.

L'articolo 1 del presente regolamento si applica per un periodo di sei mesi.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.



( 1 ) GU L 343 del 22.12.2009, pag. 51.

( 2 ) GU C 143 del 30.4.2015, pag. 12.

( 3 ) GU L 332 del 18.12.2015, pag. 111.

( 4 ) C-687/13, del 10 settembre 2015, punto 68.

( 5 ) Tale metodo è stato accettato dal Tribunale nella causa T-423/09, Dashiqiao/Consiglio, sentenza del 16 dicembre 2011, punti da 34 a 50.

( 6 ) Causa C-315/90, Gimelec/Commissione EU:C:1991:447, punti da 16 a 29; relazione dell'organo di appello dell'OMC del 24.7.2001, WT/DS184/AB/R, punti da 181 a 215.

( 7 ) Commissione europea, direzione generale del Commercio, Direzione H, Ufficio CHAR 04/039, 1049 Bruxelles, Belgio.

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