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Document 02014R0830-20140731

Consolidated text: Regolamento di esecuzione (UE) n . 830/2014 della Commissione del 30 luglio 2014 che modifica il regolamento (CE) n. 1890/2005 del Consiglio, il regolamento di esecuzione (UE) n. 2/2012 del Consiglio e il regolamento di esecuzione (UE) n. 205/2013 del Consiglio per quanto riguarda la definizione del prodotto oggetto delle attuali misure antidumping relative a taluni elementi di fissaggio di acciaio inossidabile e a loro parti e le domande di riesame relativo a nuovi esportatori e che prevede, in alcuni casi, la possibilità di rimborso o di sgravio dei dazi

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2014/830/2014-07-31

2014R0830 — IT — 31.07.2014 — 000.001


Trattandosi di un semplice strumento di documentazione, esso non impegna la responsabilità delle istituzioni

►B

REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) N. 830/2014 DELLA COMMISSIONE

del 30 luglio 2014

che modifica il regolamento (CE) n. 1890/2005 del Consiglio, il regolamento di esecuzione (UE) n. 2/2012 del Consiglio e il regolamento di esecuzione (UE) n. 205/2013 del Consiglio per quanto riguarda la definizione del prodotto oggetto delle attuali misure antidumping relative a taluni elementi di fissaggio di acciaio inossidabile e a loro parti e le domande di riesame relativo a nuovi esportatori e che prevede, in alcuni casi, la possibilità di rimborso o di sgravio dei dazi

(GU L 228 dell'31.7.2014, pag. 16)


Rettificato da:

►C1

Rettifica, GU L 229, 3.9.2015, pag.  16 (n. 830/2014)




▼B

REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) N. 830/2014 DELLA COMMISSIONE

del 30 luglio 2014

che modifica il regolamento (CE) n. 1890/2005 del Consiglio, il regolamento di esecuzione (UE) n. 2/2012 del Consiglio e il regolamento di esecuzione (UE) n. 205/2013 del Consiglio per quanto riguarda la definizione del prodotto oggetto delle attuali misure antidumping relative a taluni elementi di fissaggio di acciaio inossidabile e a loro parti e le domande di riesame relativo a nuovi esportatori e che prevede, in alcuni casi, la possibilità di rimborso o di sgravio dei dazi



LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

visto il regolamento (CE) n. 1225/2009 del Consiglio, del 30 novembre 2009, relativo alla difesa contro le importazioni oggetto di dumping da parte di paesi non membri della Comunità europea ( 1 ), in particolare l'articolo 9, paragrafo 4, e l'articolo 11, paragrafi 3, 5 e 6,

considerando quanto segue:PROCEDIMENTO Misure in vigore

(1)

Con il regolamento (CE) n. 1890/2005 del Consiglio ( 2 ) («il regolamento iniziale»), il Consiglio ha istituito un dazio antidumping definitivo («le misure iniziali») sulle importazioni di taluni elementi di fissaggio di acciaio inossidabile e di loro parti originari della Repubblica popolare cinese (RPC), dell'Indonesia, di Taiwan, della Thailandia e del Vietnam.

(2)

A seguito di un riesame in previsione della scadenza («il riesame in previsione della scadenza») a norma dell'articolo 11, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 1225/2009 («il regolamento di base»), circoscritto alle misure istituite sulle importazioni originarie della RPC e di Taiwan, le misure iniziali, le cui aliquote erano comprese tra l'11,4 % e il 27,4 % per la RPC e tra l'8,8 % e il 23,6 % per Taiwan, sono state prorogate dal regolamento di esecuzione (UE) n. 2/2012 del Consiglio ( 3 ) («il regolamento di riesame in previsione della scadenza»).

(3)

A seguito di un'inchiesta antielusione a norma dell'articolo 13, paragrafo 3, del regolamento di base («l'inchiesta antielusione»), il dazio antidumping definitivo applicabile a «tutte le altre società» della RPC è stato esteso dal regolamento di esecuzione (UE) n. 205/2013 del Consiglio ( 4 ) alle importazioni di elementi di fissaggio di acciaio inossidabile spediti dalle Filippine, indipendentemente dal fatto che fossero o meno dichiarati originari delle Filippine.

Apertura di un riesame intermedio

(4)

Il produttore esportatore di Taiwan Sheh Kai Precision Co. Ltd. («il richiedente») ha presentato una domanda di riesame intermedio parziale a norma dell'articolo 11, paragrafo 3, del regolamento di base. Il richiedente ha chiesto l'esclusione di alcuni tipi di elementi di fissaggio, segnatamente gli elementi di fissaggio bimetallici, dal campo di applicazione delle misure attuali, adducendo come motivo le loro presunte differenze in termini di caratteristiche fisiche, chimiche e tecniche.

(5)

Il 6 giugno 2013 la Commissione europea («la Commissione»), dopo aver stabilito che esistevano elementi di prova sufficienti per l'apertura di un riesame intermedio parziale e previa consultazione del comitato consultivo, ha annunciato, con un avviso («l'avviso di apertura») pubblicato nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea ( 5 ), l'apertura di un riesame intermedio parziale delle misure antidumping applicabili alle importazioni di alcuni elementi di fissaggio di acciaio inossidabile e loro parti, originari della RPC e di Taiwan ( 6 ).

(6)

Il presente riesame si limita a verificare la definizione del prodotto, al fine di chiarire se determinati tipi di viti di acciaio inossidabile, in particolare gli elementi di fissaggio bimetallici, rientrino nel campo di applicazione delle misure iniziali, così come prorogate ed estese.

Parti interessate dall'inchiesta

(7)

I produttori noti dell'Unione e le loro associazioni, gli importatori, gli utilizzatori, i rappresentanti dei paesi esportatori, nonché tutti i produttori noti della RPC e di Taiwan sono stati informati dalla Commissione in merito all'apertura del riesame.

(8)

La Commissione ha chiesto informazioni a tutte le parti elencate sopra e alle altre parti che si sono manifestate entro il termine stabilito nell'avviso di apertura. Ha inoltre dato alle parti interessate la possibilità di presentare osservazioni per iscritto e di chiedere un'audizione.

(9)

Tredici produttori esportatori taiwanesi, un produttore esportatore cinese, un produttore dell'Unione, sette importatori e un utilizzatore hanno risposto al questionario.

(10)

Inoltre l'associazione che rappresenta i produttori dell'Unione, denunzianti nell'inchiesta iniziale e nel riesame in previsione della scadenza, ha confermato che nessuna delle società dell'Unione produce elementi di fissaggio bimetallici e di conseguenza nessuna di esse esprime un parere sulle loro caratteristiche.

(11)

Nessuna delle altre sei associazioni di produttori europei, note dall'inchiesta iniziale, ha presentato informazioni.

(12)

Nel corso dell'inchiesta non sono state richieste audizioni.

Visite di verifica

(13)

La Commissione ha chiesto e verificato tutte le informazioni ritenute necessarie. Sono state effettuate visite di verifica presso le sedi delle seguenti società:

Produttore dell'Unione

 Reisser Schraubentechnik GmbH, Ingelfingen-Criesbach, Germania

Importatore nell'Unione

 Till and Whitehead Ltd., Cheltenham, Regno Unito

Produttori esportatori di Taiwan

 Sheh Kai Precision Co., Ltd, Kaohsiung, Taiwan,

 Metalink Precision Industries Co., Ltd, Kaohsiung, Taiwan,

 Sun Through Industrial Co., Ltd, Hemei Township, Taiwan.

PRODOTTO IN ESAME E PRODOTTO OGGETTO DEL RIESAME

(14)

Il prodotto in esame, quale definito all'articolo 1, paragrafo 1, del regolamento di riesame in previsione della scadenza, è costituito da taluni elementi di fissaggio di acciaio inossidabile e loro parti, attualmente classificabili ai codici NC 7318 12 10 , 7318 14 10 , 7318 15 30 , 7318 15 51 , 7318 15 61 e 7318 15 70 originari della Repubblica popolare cinese e di Taiwan.

(15)

Nella domanda di riesame il richiedente ha chiesto che alcuni elementi di fissaggio di acciaio inossidabile fossero esclusi dal campo di applicazione delle attuali misure antidumping. Il prodotto del quale è stata richiesta l'esclusione nella domanda di riesame è stato definito dal richiedente come «viti autofilettanti e autoperforanti bimetalliche, dotate di stelo e testa di acciaio inossidabile e di punta di acciaio al carbonio che consente l'autoperforazione del foro di guida e l'inserimento della filettatura nell'acciaio duro, attualmente classificate al codice NC ex 7318 14 10 ».

(16)

Uno degli importatori che hanno collaborato ha sostenuto che la Commissione avrebbe dovuto distinguere non già tra elementi di fissaggio bimetallici ed elementi di fissaggio di acciaio inossidabile, bensì tra elementi di fissaggio autoperforanti e autofilettanti, al fine di escludere dal campo di applicazione delle misure antidumping gli elementi di fissaggio autoperforanti indipendentemente dal fatto che siano bimetallici o di acciaio inossidabile.

(17)

L'obiettivo del presente riesame, enunciato nella domanda presentata dal richiedente ed espressamente richiamato alla sezione 4, primo paragrafo, dell'avviso di apertura, consiste proprio nel verificare se le viti autofilettanti e autoperforanti bimetalliche debbano essere escluse dalla definizione dei prodotti cui attualmente si applicano le misure antidumping. L'argomentazione è stata quindi respinta.

(18)

La Commissione ha contestualmente preso in considerazione le differenze esistenti tra gli elementi di fissaggio autoperforanti e quelli autofilettanti; ciò si riflette in una modifica, secondo la formulazione di cui al considerando 19, della definizione proposta dal richiedente e richiamata al considerando 15.

(19)

Ai fini del presente riesame gli elementi di fissaggio bimetallici dovrebbero essere definiti come segue: viti autoperforanti bimetalliche, dotate di stelo e testa di acciaio inossidabile e di punta e primi filetti di acciaio al carbonio saldati insieme, così da consentire l'autoperforazione del foro di guida e l'inserimento della filettatura nell'acciaio duro, nonché le viti autofilettanti bimetalliche, dotate di stelo e testa di acciaio inossidabile e primi filetti di acciaio al carbonio saldati insieme, così da consentire l'inserimento della filettatura nell'acciaio duro, entrambe attualmente classificate al codice NC ex 7318 14 10 .

(20)

Gli elementi di fissaggio bimetallici sono un prodotto relativamente nuovo sul mercato che è stato messo a punto al fine di riunire in un unico elemento di fissaggio le principali caratteristiche degli elementi di fissaggio al carbonio e di quelli di acciaio inossidabile, ossia la durezza dell'acciaio al carbonio e la resistenza alla corrosione dell'acciaio inossidabile. Gli elementi di fissaggio bimetallici sono prodotti mediante saldatura di una parte in acciaio al carbonio e di una parte in acciaio inossidabile così da ottenere un elemento di fissaggio autoperforante e/o autofilettante che ha una punta e i primi filetti (nel caso degli elementi di fissaggio autofilettanti solo i primi filetti in quanto non esiste alcuna punta) di acciaio al carbonio, mentre lo stelo e gli altri filetti e la testa sono in acciaio inossidabile.

(21)

Tali elementi di fissaggio bimetallici sono in grado di penetrare nelle lamiere metalliche di uno spessore massimo di 25 mm, senza che sia necessaria alcuna preperforazione, mentre i normali elementi di fissaggio di acciaio inossidabile possono penetrare nelle lamiere metalliche di uno spessore massimo di 3 mm. Gli elementi di fissaggio bimetallici conservano contemporaneamente la resistenza alla corrosione e sono quindi adatti per applicazioni all'aperto, quali finestre e tetti, e per ambienti chimicamente aggressivi, come piscine e alcuni stabilimenti industriali.

CONCLUSIONI DELL'INCHIESTA

Metodologia

(22)

Sia durante l'inchiesta iniziale sia durante l'inchiesta di riesame in previsione della scadenza gli elementi di fissaggio bimetallici non sono stati distinti da quelli di acciaio inossidabile; in altre parole, le informazioni sono state raccolte solo sui diversi tipi di acciaio inossidabile utilizzato come materia prima per gli elementi di fissaggio, ma non sugli elementi di fissaggio contenenti, come materia prima, sia l'acciaio inossidabile sia l'acciaio al carbonio.

(23)

Dopo la comunicazione delle informazioni definitive nel quadro dell'inchiesta di riesame, una parte interessata ha sostenuto che gli elementi di fissaggio bimetallici non dovessero essere inclusi nella definizione del prodotto perché molto diversi dagli elementi di fissaggio di acciaio inossidabile in termini di prezzo unitario di vendita, costo di produzione, caratteristiche fisiche e tecniche di base (la materia prima) e in termini di applicazioni ( 7 ). Tuttavia, come chiarito al considerando 21 del regolamento di riesame in previsione della scadenza, la definizione del prodotto non può essere modificata nel quadro di un riesame in previsione della scadenza.

(24)

Per valutare se gli elementi di fissaggio bimetallici rientrassero nel campo di applicazione delle misure iniziali, si è verificato se gli elementi di fissaggio bimetallici e quelli di acciaio inossidabile presentassero le stesse caratteristiche fisiche, chimiche e tecniche di base e gli stessi impieghi finali. A questo proposito sono state valutate anche l'intercambiabilità e la concorrenza fra i due tipi di elementi di fissaggio.

Caratteristiche fisiche, chimiche e tecniche di base

Caratteristiche fisiche

(25)

La principale differenza fisica tra gli elementi di fissaggio bimetallici e gli elementi di fissaggio di acciaio inossidabile è costituita dal fatto che i primi sono realizzati con due diversi tipi di acciaio saldati insieme, mentre quelli di acciaio inossidabile standard sono tagliati e ottenuti a partire da un unico filo di acciaio inossidabile. Per quanto riguarda gli elementi di fissaggio bimetallici, tre o quattro dei primi filetti e la punta di perforazione sono in acciaio al carbonio, mentre la testa e lo stelo sono in acciaio inossidabile.

(26)

Salvo in caso di applicazione di un rivestimento speciale, nell'elemento di fissaggio bimetallico la parte in acciaio inossidabile e quella in acciaio al carbonio possono essere visivamente distinte tra loro. Va rilevato che nella maggior parte dei casi gli elementi di fissaggio sono sottoposti a un processo di rivestimento che ne rafforza ulteriormente la resistenza alla corrosione e quindi gli elementi di fissaggio di acciaio inossidabile e quelli bimetallici potrebbero risultare indistinguibili a occhio nudo.

(27)

Tuttavia la parte in acciaio al carbonio degli elementi di fissaggio bimetallici possiede proprietà magnetiche che rappresentano una caratteristica importante per distinguere questo tipo di elementi di fissaggio da quelli in acciaio inossidabile.

Caratteristiche tecniche

(28)

Grazie al componente in acciaio al carbonio, gli elementi di fissaggio bimetallici consentono di eseguire operazioni di perforazione e filettatura su lamiere metalliche spesse e dure. Ciò non è possibile con gli elementi di fissaggio di acciaio inossidabile, date le caratteristiche di quest'ultimo.

Caratteristiche chimiche

(29)

In termini di composizione chimica, gli elementi di fissaggio bimetallici, dato il loro tenore in acciaio al carbonio, sono diversi dagli elementi di fissaggio di acciaio inossidabile, realizzati unicamente in quest'ultimo materiale.

Conclusione

(30)

Stante quanto precede, la conclusione è che gli elementi di fissaggio bimetallici, per quanto possano apparire fisicamente simili agli elementi di fissaggio di acciaio inossidabile (se rivestiti), presentano caratteristiche fisiche, tecniche e chimiche di base diverse da quelle degli elementi di fissaggio di acciaio inossidabile.

Impieghi finali e intercambiabilità

(31)

La Commissione ha valutato se le differenze individuate tra gli elementi di fissaggio bimetallici e quelli in acciaio inossidabile a livello di caratteristiche fisiche, chimiche e tecniche si traducessero in differenze per quanto riguarda l'impiego finale e la percezione che il mercato ha di questi prodotti.

(32)

È stato accertato che gli elementi di fissaggio bimetallici sono utilizzati principalmente per applicazioni da esterno quali coperture metalliche per tetti, rivestimenti metallici e rivestimenti per finestre, e per gli infissi da interno in ambienti chimicamente aggressivi come piscine e alcuni stabilimenti industriali. Di norma tutte queste applicazioni richiedono lamiere metalliche di vario spessore che devono essere fissate tra loro o ad altri materiali, quali gli strati isolanti di diverse composizioni. Per tutte queste applicazioni, l'impiego di elementi di fissaggio resistenti alla corrosione è molto importante dal punto di vista dei clienti e in alcuni casi/paesi costituisce addirittura un obbligo di legge.

(33)

Gli elementi di fissaggio bimetallici sono sviluppati specificamente per soddisfare le esigenze di tali applicazioni: sono in effetti in grado di penetrare ogni tipo di superficie, comprese le lamiere metalliche spesse (come gli elementi di fissaggio di acciaio al carbonio), e allo stesso tempo sono in grado di resistere alla corrosione (come gli elementi di fissaggio di acciaio inossidabile).

(34)

L'unico produttore dell'Unione che ha collaborato ha sostenuto che lo stesso risultato, ossia il fissaggio di superfici diverse tra loro, può essere ottenuto sia con gli elementi di fissaggio bimetallici sia con quelli di acciaio inossidabile. Secondo tale società, l'unica differenza consiste nella modalità di inserimento della vite, ossia con o senza preperforazione. La preperforazione implica che inizialmente si procede a preperforare con diverse punte, a seconda del materiale, per poi successivamente inserire le viti. La preperforazione è necessaria quando si applicano elementi di fissaggio di acciaio inossidabile su lamiere metalliche. Per questo motivo, la società in questione ritiene che la scelta tra gli elementi di fissaggio di acciaio inossidabile e quelli bimetallici rappresenti solo una decisione economica, che consiste nella scelta tra maggiori costi del lavoro o maggiori spese per i materiali.

(35)

Dall'inchiesta è tuttavia emerso che nella pratica non solo il metodo della preperforazione richiede un maggiore impiego di tempo e lavoro, ma per alcune applicazioni (in particolare i rivestimenti per finestre) non rappresenta neppure un'opzione praticabile. Questo perché il metodo in questione comporterebbe la preperforazione di tre o anche più superfici diverse, ciascuna con un tipo di punta diverso, e il successivo allineamento perfetto delle superfici stesse per l'inserimento dell'elemento di fissaggio di acciaio inossidabile. Di conseguenza, in questi casi come alternativa agli elementi di fissaggio bimetallici si utilizzano, invece degli elementi di fissaggio realizzati unicamente in acciaio inossidabile, gli elementi di fissaggio di acciaio al carbonio. Questi ultimi non soddisfano il requisito della resistenza alla corrosione.

(36)

Inoltre, nel caso della preperforazione di superfici metalliche più spesse, l'elemento di fissaggio di acciaio inossidabile che viene inserito non sarà in grado di definire la maschiatura interna e di conseguenza la tenuta allo strappo sarà inferiore rispetto a quella di un elemento di fissaggio bimetallico (o di un elemento di fissaggio di acciaio al carbonio).

(37)

Stante quanto precede, l'argomentazione di cui al considerando 34 dovrebbe essere respinta.

(38)

La conclusione è che le differenze riscontrate in termini di caratteristiche fisiche, tecniche e chimiche hanno un'incidenza sull'impiego finale degli elementi di fissaggio bimetallici. Contrariamente agli elementi di fissaggio di acciaio inossidabile, quelli bimetallici assolvono funzioni piuttosto specifiche e il loro impiego è circoscritto a segmenti di mercato ben definiti, quali le costruzioni metalliche per esterni, i rivestimenti per finestre e alcuni infissi da interno per ambienti chimicamente aggressivi.

Differenze nel processo di produzione, nei costi e nei prezzi

(39)

L'inchiesta ha dimostrato che il processo di produzione degli elementi di fissaggio bimetallici differisce in misura significativa da quello degli elementi di fissaggio di acciaio inossidabile in quanto comporta una serie di fasi di produzione aggiuntive, altri macchinari e altro know-how. Fasi di produzione che possono essere considerate costose, uniche e delicate dal punto di vista tecnologico e che riguardano solo gli elementi di fissaggio bimetallici sono soprattutto la saldatura e il riscaldamento a induzione.

(40)

Si è inoltre avuta la conferma che queste differenze nel processo di produzione determinano costi di fabbricazione e prezzi sensibilmente più elevati per quanto riguarda gli elementi di fissaggio bimetallici. La differenza tra il costo di fabbricazione di un elemento di fissaggio bimetallico e un elemento di fissaggio di acciaio inossidabile di tipo simile può essere compresa tra il 40 % e il 150 %, a seconda del metodo di produzione e del tipo/della lunghezza dell'elemento di fissaggio, mentre le differenze di prezzo possono superare persino il 400 %.

(41)

La notevole differenza tra i prezzi (e i costi) degli elementi di fissaggio bimetallici e quelli degli elementi di fissaggio di acciaio inossidabile implica che i primi non saranno utilizzati qualora sia possibile impiegare con gli stessi risultati i secondi, in particolare nel caso in cui si tratti di fissare superfici diverse da lamiere di metallo spesse. Ciò conferma la conclusione del considerando 38, secondo cui i consumatori sono ben consapevoli delle differenze tra questi due tipi di elementi di fissaggio che vengono percepiti come prodotti diversi.

CONCLUSIONI SULLA DEFINIZIONE DEL PRODOTTO

(42)

Le conclusioni di cui sopra dimostrano che gli elementi di fissaggio bimetallici presentano caratteristiche fisiche, chimiche e tecniche diverse rispetto agli elementi di fissaggio di acciaio inossidabile e che si tratta di differenze pertinenti ai fini dell'impiego finale degli elementi di fissaggio bimetallici e della percezione che il mercato ha in merito a questi ultimi.

(43)

L'intercambiabilità tra gli elementi di fissaggio bimetallici e quelli di acciaio inossidabile è piuttosto limitata in quanto nella maggior parte dei casi i secondi non possono essere utilizzati con gli stessi risultati dei primi. In assenza degli elementi di fissaggio bimetallici gli utilizzatori si indirizzerebbero piuttosto verso gli elementi di fissaggio di acciaio al carbonio. L'intercambiabilità tra gli elementi di fissaggio di acciaio inossidabile e quelli bimetallici è inoltre ostacolata dalla notevole differenza di prezzo tra i due prodotti.

(44)

Alla luce delle suddette differenze, si conclude che gli elementi di fissaggio bimetallici non rientrano nella definizione del prodotto dell'inchiesta iniziale e che le misure istituite dall'inchiesta iniziale non avrebbero dovuto essere applicate nei confronti delle importazioni degli elementi di fissaggio bimetallici. Ne consegue che è opportuno chiarire il campo di applicazione delle misure con effetto retroattivo mediante modifiche del regolamento (CE) n. 1890/2005, del regolamento di esecuzione (UE) n. 2/2012 e del regolamento di esecuzione (UE) n. 205/2013.

RIESAME RELATIVO A NUOVI ESPORTATORI

(45)

A norma dell'articolo 11, paragrafo 4, del regolamento di base, si dovrebbero prevedere nel regolamento di riesame in previsione della scadenza disposizioni per tenere conto delle domande di riesame relativo a nuovi esportatori.

APPLICAZIONE RETROATTIVA

(46)

Dato che la presente inchiesta di riesame era circoscritta a un chiarimento della definizione del prodotto e considerato che gli elementi di fissaggio bimetallici non avrebbero dovuto essere oggetto delle misure iniziali, si ritiene opportuno applicare retroattivamente la conclusione dell'inchiesta a decorrere dalla data di entrata in vigore del regolamento iniziale e quindi anche a tutte le importazioni sottoposte ai dazi provvisori tra il 22 maggio 2005 e il 19 novembre 2005, per evitare ogni conseguente pregiudizio agli importatori del prodotto.

(47)

Nell'avviso di apertura le parti interessate sono state esplicitamente invitate a presentare osservazioni in merito a un eventuale effetto retroattivo delle conclusioni. Due importatori si sono espressi a favore dell'applicazione retroattiva e nessuna delle parti interessate ha manifestato la propria opposizione all'applicazione retroattiva dei risultati del riesame.

(48)

Si dovrebbe di conseguenza procedere al rimborso o allo sgravio dei dazi provvisori riscossi in via definitiva e dei dazi antidumping definitivi versati sulle importazioni nell'Unione di elementi di fissaggio bimetallici a norma del regolamento (CE) n. 1890/2005, dei dazi antidumping definitivi versati sulle importazioni nell'Unione di elementi di fissaggio bimetallici a norma del regolamento di esecuzione (UE) n. 2/2012 esteso dal regolamento di esecuzione (UE) n. 205/2013 alle importazioni di taluni elementi di fissaggio in acciaio inossidabile spediti dalle Filippine, indipendentemente dal fatto che siano dichiarati originari delle Filippine o meno. A norma della vigente legislazione doganale il rimborso o lo sgravio deve essere chiesto alle autorità doganali nazionali.

(49)

Il presente riesame non incide sulla data in cui il regolamento (UE) n. 2/2012 scadrà conformemente all'articolo 11, paragrafo 2, del regolamento di base.

(50)

Le misure di cui al presente regolamento sono conformi al parere del comitato istituito dall'articolo 15, paragrafo 1, del regolamento di base.

DIVULGAZIONE DI INFORMAZIONI

(51)

Tutte le parti interessate sono state informate dei principali fatti e considerazioni che hanno portato alle conclusioni di cui sopra e sono state invitate a presentare le loro osservazioni. Ad esse è stato inoltre riconosciuto un termine entro il quale presentare osservazioni dopo la divulgazione delle informazioni. Non sono giunte osservazioni né comunicazioni,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:



Articolo 1

All'articolo 1 del regolamento (CE) n. 1890/2005, il paragrafo 1 è sostituito dal seguente:

«1.  È istituito un dazio antidumping definitivo sulle importazioni di taluni elementi di fissaggio di acciaio inossidabile e di loro parti, attualmente classificati ai codici NC 7318 12 10 , ex 7318 14 10 , 7318 15 30 , 7318 15 51 , 7318 15 61 e 7318 15 70 , originari della Repubblica popolare cinese, dell'Indonesia, di Taiwan, della Thailandia e del Vietnam.

Gli elementi di fissaggio bimetallici, così definiti: viti autoperforanti bimetalliche, dotate di stelo e testa di acciaio inossidabile e di punta e primi filetti di acciaio al carbonio saldati insieme, così da consentire l'autoperforazione del foro di guida e l'inserimento della filettatura nell'acciaio duro nonché le viti autofilettanti bimetalliche, dotate di stelo e testa di acciaio inossidabile e primi filetti di acciaio al carbonio saldati insieme, così da consentire l'inserimento della filettatura nell'acciaio duro, entrambe attualmente classificate al codice NC ex 7318 14 10 , non sono oggetto del dazio antidumping definitivo.»

Articolo 2

Nel regolamento di esecuzione (UE) n. 2/2012, l'articolo 1 è così modificato:

a) il paragrafo 1 è sostituito dal seguente:

«1.  È istituito un dazio antidumping definitivo sulle importazioni di taluni elementi di fissaggio di acciaio inossidabile e di loro parti, attualmente classificati ai codici NC 7318 12 10 , ex 7318 14 10 [codici TARIC a decorrere dal giorno successivo alla pubblicazione del regolamento di esecuzione (UE) n. 830/2014 ( 8 ) della Commissione: 7318141051 , 7318141059 , 7318141081 e 7318141089 ], 7318 15 30 , 7318 15 51 , 7318 15 61 e 7318 15 70 , originari della Repubblica popolare cinese e di Taiwan.

Gli elementi di fissaggio bimetallici, così definiti: viti autoperforanti bimetalliche, dotate di stelo e testa di acciaio inossidabile e di punta e primi filetti di acciaio al carbonio saldati insieme, così da consentire l'autoperforazione del foro di guida e l'inserimento della filettatura nell'acciaio duro nonché le viti autofilettanti bimetalliche, dotate di stelo e testa di acciaio inossidabile e primi filetti di acciaio al carbonio saldati insieme, così da consentire l'inserimento della filettatura nell'acciaio duro, entrambe attualmente classificate al codice NC ex 7318 14 10 , non sono oggetto del dazio antidumping definitivo.

b) è aggiunto il seguente paragrafo 4:

«4.  Qualora un produttore esportatore di Taiwan fornisca alla Commissione elementi di prova sufficienti a dimostrare che:

a) durante periodo dell'inchiesta (dal 1o luglio 2003 al 30 giugno 2004) non ha esportato nell'Unione il prodotto descritto all'articolo 1, paragrafo 1;

b) on è collegato a nessuno degli esportatori o dei produttori di Taiwan soggetti alle misure istituite dal presente regolamento, e

c) ha effettivamente esportato nell'Unione il prodotto in esame dopo il periodo dell'inchiesta oppure ha assunto un obbligo contrattuale irrevocabile di esportarne una quantità rilevante nell'Unione,

l'allegato può essere modificato aggiungendo il nuovo produttore esportatore alle società che hanno collaborato non incluse nel campione e quindi soggette a un'aliquota media ponderata del dazio pari al 15,8 %.»

Articolo 3

All'articolo 1 del regolamento di esecuzione (UE) n. 205/2013, il paragrafo 1 è sostituito dal seguente:

«1.  Il dazio antidumping definitivo applicabile a “tutte le altre società” della RPC, istituito dall'articolo 1, paragrafo 2, del regolamento (UE) n. 2/2012, quale modificato dall'articolo 2 del regolamento di esecuzione (UE) n. 830/2014 ( 9 ) della Commissione, sulle importazioni di taluni elementi di fissaggio di acciaio inossidabile e di loro parti originari della Repubblica popolare cinese, è esteso alle importazioni di taluni elementi di fissaggio di acciaio inossidabile e di loro parti spediti dalle Filippine, indipendentemente dal fatto che siano o meno dichiarati originari delle Filippine, attualmente classificati ai codici NC ex 7318 12 10 , ex 7318 14 10 , ex 7318 15 30 , ex 7318 15 51 , ex 7318 15 61 ed ex 7318 15 70 (codici TARIC 7318121011 , 7318121091 , 7318141051 , 7318141081 , 7318153011 , 7318153061 , 7318153081 , 7318155111 , 7318155161 , 7318155181 , 7318156111 , 7318156161 , 7318156181 , 7318157011 , 7318157061 e 7318157081 ), ad eccezione di quelli prodotti dalle società elencate di seguito:



Società

Codice addizionale TARIC

Multi-Tek Fasteners Inc., Clark Freeport Zone, Pampanga, Filippine

B355

Rosario Fasteners Corporation, Cavite Economic Area, Filippine

B356

Articolo 4

Per i prodotti non contemplati dall'articolo 1, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 1890/2005 e dall'articolo 1, paragrafo 1, del regolamento di esecuzione (UE) n. 2/2012 quale esteso dal regolamento di esecuzione (UE) n. 205/2013 e modificato dal presente regolamento, i dazi antidumping definitivi versati o contabilizzati a norma dell'articolo 1, paragrafo 1, e dell'articolo 2 del regolamento (CE) n. 1890/2005 e dell'articolo 1, paragrafo 1, del regolamento di esecuzione (UE) n. 2/2012 quale esteso dal regolamento di esecuzione (UE) n. 205/2013 prima della modifica introdotta dal presente regolamento sono oggetto di rimborso o di sgravio.

Le domande di rimborso e di sgravio sono presentate alle autorità doganali nazionali conformemente alla legislazione doganale applicabile. I termini previsti dall'articolo 236, paragrafo 2, del regolamento (CEE) n. 2913/92 del Consiglio ( 10 ), ove scaduti prima della data di pubblicazione del presente regolamento o alla data della sua pubblicazione oppure ove in scadenza entro i sei mesi successivi a tale data, sono prorogati in modo da scadere sei mesi dopo l'entrata in vigore del presente regolamento.

Articolo 5

Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.

Esso si applica retroattivamente a decorrere dal 20 novembre 2005.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.



( 1 ) GU L 343 del 22.12.2009, pag. 51.

( 2 ) Regolamento (CE) n. 1890/2005 del Consiglio, del 14 novembre 2005, che istituisce un dazio antidumping definitivo e dispone la riscossione definitiva dei dazi provvisori istituiti sulle importazioni di taluni elementi di fissaggio di acciaio inossidabile e di loro parti originari della Repubblica popolare cinese, dell'Indonesia, di Taiwan, della Thailandia e del Vietnam e chiude il procedimento relativo alle importazioni di taluni elementi di fissaggio di acciaio inossidabile e di loro parti originari della Malaysia e delle Filippine (GU L 302 del 19.11.2005, pag. 1).

( 3 ) Regolamento di esecuzione (UE) n. 2/2012 del Consiglio, del 4 gennaio 2012, che istituisce un dazio antidumping definitivo sulle importazioni di taluni elementi di fissaggio di acciaio inossidabile e di loro parti originari della Repubblica popolare cinese e di Taiwan a seguito di un riesame in previsione della scadenza a norma dell'articolo 11, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 1225/2009 (GU L 5 del 7.1.2012, pag. 1).

( 4 ) Regolamento di esecuzione (UE) n. 205/2013 del Consiglio, del 7 marzo 2013, che estende il dazio antidumping definitivo istituito dal regolamento di esecuzione (UE) n. 2/2012 sulle importazioni di taluni elementi di fissaggio in acciaio inossidabile e di loro parti originari della Repubblica popolare cinese alle importazioni di taluni elementi di fissaggio spediti dalle Filippine, indipendentemente dal fatto che siano o meno dichiarati originari delle Filippine e chiude l'inchiesta riguardante la possibile elusione delle misure antidumping istituite dal suddetto regolamento tramite importazioni di taluni elementi di fissaggio in acciaio inossidabile e di loro parti spediti dalla Malaysia e dalla Thailandia, indipendentemente dal fatto che siano o meno dichiarati originari di tali paesi (GU L 68 del 12.3.2013, pag. 1).

( 5 ) GU C 160 del 6.6.2013, pag. 3.

( 6 ) Il riesame intermedio è stato avviato d'ufficio per la RPC dato che attualmente le misure si applicano sia a Taiwan sia alla RPC.

( 7 ) Considerando 22 del regolamento di riesame in previsione della scadenza.

( 8 ►C1  Regolamento di esecuzione (UE) n. 830/2014 della Commissione, del 30 luglio 2014, che modifica il regolamento (CE) n. 1890/2005 del Consiglio, il regolamento di esecuzione (UE) n. 2/2012 del Consiglio e il regolamento di esecuzione (UE) n. 205/2013 del Consiglio per quanto riguarda la definizione del prodotto oggetto delle attuali misure antidumping relative a taluni elementi di fissaggio di acciaio inossidabile e a loro parti e le domande di riesame relativo a nuovi esportatori e che prevede, in alcuni casi, la possibilità di rimborso o di sgravio dei dazi (GU L 228 del 31.7.2014, pag. 16).» ◄

( 9 ►C1  Regolamento di esecuzione (UE) n. 830/2014 della Commissione, del 30 luglio 2014, che modifica il regolamento (CE) n. 1890/2005 del Consiglio, il regolamento di esecuzione (UE) n. 2/2012 del Consiglio e il regolamento di esecuzione (UE) n. 205/2013 del Consiglio per quanto riguarda la definizione del prodotto oggetto delle attuali misure antidumping relative a taluni elementi di fissaggio di acciaio inossidabile e a loro parti e le domande di riesame relativo a nuovi esportatori e che prevede, in alcuni casi, la possibilità di rimborso o di sgravio dei dazi (GU L 228 del 31.7.2014, pag. 16).» ◄

( 10 ) Regolamento (CEE) n. 2913/92 del Consiglio, del 12 ottobre 1992, che istituisce un codice doganale comunitario (GU L 302 del 19.10.1992, pag. 1).

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