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Document 02014R0258-20170101
Regulation (EU) No 258/2014 of the European Parliament and of the Council of 3 April 2014 establishing a Union programme to support specific activities in the field of financial reporting and auditing for the period of 2014-20 and repealing Decision No 716/2009/EC (Text with EEA relevance)
Consolidated text: Regolamento (UE) n . 258/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio del 3 aprile 2014 che istituisce un programma dell’Unione per il sostegno di attività specifiche nel campo dell’informativa finanziaria e della revisione contabile per il periodo 2014-2020 e che abroga la decisione n. 716/2009/CE (Testo rilevante ai fini del SEE)
Regolamento (UE) n . 258/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio del 3 aprile 2014 che istituisce un programma dell’Unione per il sostegno di attività specifiche nel campo dell’informativa finanziaria e della revisione contabile per il periodo 2014-2020 e che abroga la decisione n. 716/2009/CE (Testo rilevante ai fini del SEE)
02014R0258 — IT — 01.01.2017 — 001.001
Il presente testo è un semplice strumento di documentazione e non produce alcun effetto giuridico. Le istituzioni dell’Unione non assumono alcuna responsabilità per i suoi contenuti. Le versioni facenti fede degli atti pertinenti, compresi i loro preamboli, sono quelle pubblicate nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea e disponibili in EUR-Lex. Tali testi ufficiali sono direttamente accessibili attraverso i link inseriti nel presente documento
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REGOLAMENTO (UE) N. 258/2014 DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO del 3 aprile 2014 che istituisce un programma dell’Unione per il sostegno di attività specifiche nel campo dell’informativa finanziaria e della revisione contabile per il periodo 2014-2020 e che abroga la decisione n. 716/2009/CE (Testo rilevante ai fini del SEE) (GU L 105 dell'8.4.2014, pag. 1) |
Modificato da:
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REGOLAMENTO (UE) 2017/827 DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO del 17 maggio 2017 |
L 129 |
24 |
19.5.2017 |
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REGOLAMENTO (UE) N. 258/2014 DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO
del 3 aprile 2014
che istituisce un programma dell’Unione per il sostegno di attività specifiche nel campo dell’informativa finanziaria e della revisione contabile per il periodo 2014-2020 e che abroga la decisione n. 716/2009/CE
(Testo rilevante ai fini del SEE)
Articolo 1
Oggetto e ambito di applicazione
1. Il presente regolamento istituisce un programma dell’Unione («programma») per il periodo compreso tra il 1o gennaio 2014 e il 31 dicembre 2020 al fine di sostenere le attività svolte da organismi che contribuiscono al conseguimento degli obiettivi politici dell’Unione nel campo dell’informativa finanziaria e della revisione contabile.
2. Il programma riguarda le attività di elaborazione o di apporto di contributi all’elaborazione, all’applicazione, alla valutazione e al controllo dei principi o di vigilanza sul processo di definizione degli stessi che sono svolte dalla Fondazione IFRS, dall’EFRAG o dal PIOB a sostegno dell’attuazione delle politiche dell’Unione nel settore dell’informativa finanziaria e della revisione contabile.
Articolo 2
Obiettivo
L’obiettivo del programma consiste nel migliorare le condizioni di efficienza operativa del mercato interno contribuendo a che i principi di informativa finanziaria e di revisione internazionali siano elaborati in modo trasparente e indipendente.
Articolo 3
Beneficiari
1. Sono beneficiari del programma:
a) nel settore dell’informativa finanziaria:
i) l'EFRAG;
ii) la Fondazione IFRS;
b) nel settore della revisione contabile: il PIOB.
2. Gli organismi che operano nel campo dell’informativa finanziaria e della revisione dei conti, che beneficiano di fondi dell’Unione attraverso il programma, hanno il dovere di garantire la propria indipendenza e che il denaro pubblico sia utilizzato in maniera economicamente efficiente, a prescindere dai vari flussi di finanziamento di cui potrebbero beneficiare.
Articolo 4
Concessione di sovvenzioni
Il finanziamento a titolo del programma è fornito sotto forma di sovvenzioni di funzionamento erogate con periodicità annuale.
Articolo 5
Trasparenza
Chiunque benefici di una sovvenzione concessa nell’ambito del programma segnala, in una sede ben visibile quale un sito web, una pubblicazione o una relazione annuale, di aver ricevuto finanziamenti a titolo del bilancio dell’Unione e fornisce un quadro analitico delle cifre degli altri finanziamenti provenienti da fonti alternative.
Articolo 6
Disposizioni finanziarie
1. La dotazione finanziaria per l'esecuzione del programma per il periodo 2014-2020 è di 57 007 000 EUR a prezzi correnti.
2. Gli stanziamenti annuali sono autorizzati dal Parlamento europeo e dal Consiglio nei limiti del quadro finanziario pluriennale.
3. La composizione indicativa della dotazione finanziaria di cui al paragrafo 1 per i tre beneficiari è la seguente:
a) per l'EFRAG: 23 134 000 EUR;
b) per la Fondazione IFRS: 31 632 000 EUR;
c) per il PIOB: 2 241 000 EUR.
Articolo 7
Attuazione del programma
La Commissione attua il programma adottando programmi annuali di lavoro conformemente al regolamento (UE, Euratom) n. 966/2012. Ciascun programma annuale di lavoro attua gli obiettivi del programma previsti dall’articolo 2 del presente regolamento, precisando:
a) i risultati attesi;
b) la composizione del bilancio per beneficiario, in linea con gli importi indicativi di cui all’articolo 6, paragrafo 3.
Al fine di garantire la trasparenza, il programma annuale di lavoro menziona altresì, mediante riferimento, l’obiettivo di cui all’articolo 2, il metodo di attuazione determinato all’articolo 4 e le risultanze delle relazioni.
La Commissione adotta i programmi annuali di lavoro mediante atti di esecuzione.
Articolo 8
Tutela degli interessi finanziari dell’Unione
1. La Commissione adotta provvedimenti opportuni volti a garantire che, nella realizzazione delle attività finanziate ai sensi del presente regolamento, gli interessi finanziari dell’Unione siano tutelati mediante l’applicazione di misure preventive contro la frode, la corruzione e ogni altra attività illecita, mediante controlli efficaci e, ove fossero rilevate irregolarità, mediante il recupero delle somme indebitamente versate e, se del caso, sanzioni effettive, proporzionate e dissuasive.
2. La Commissione o i suoi rappresentanti e la Corte dei conti hanno il potere di revisione contabile, esercitabile sulla base di documenti e di controlli sul posto, su tutti i beneficiari di sovvenzioni, contraenti e subcontraenti che hanno ottenuto finanziamenti dell’Unione nell’ambito del presente programma.
L’Ufficio europeo per la lotta antifrode (OLAF) può effettuare controlli e verifiche sul posto presso gli operatori economici che siano direttamente o indirettamente interessati da tali finanziamenti secondo le procedure stabilite dal regolamento del Consiglio (Euratom, CE) n. 2185/96 ( 1 ) per accertare eventuali frodi, casi di corruzione o altre attività illecite lesive degli interessi finanziari dell’Unione in relazione a convenzioni o decisioni di sovvenzione o a contratti relativi ai finanziamenti stessi.
Fatti salvi il primo e il secondo comma, gli accordi di cooperazione con paesi terzi e organizzazioni internazionali, le convenzioni e decisioni di sovvenzione e i contratti conclusi in applicazione del presente regolamento abilitano espressamente la Commissione, la Corte dei conti e l’OLAF a svolgere tali revisioni, controlli e verifiche sul posto.
Articolo 9
Valutazione
1. Entro il 31 marzo 2014 la Commissione presenta al Parlamento europeo e al Consiglio una prima relazione sulle necessarie riforme della governance nel settore della contabilità e dell’informativa finanziaria con riferimento all’EFRAG, tenendo conto anche degli sviluppi seguiti alle raccomandazioni formulate nella relazione del consulente speciale e sulle iniziative già assunte dall’EFRAG per attuare le riforme.
2. Entro il 31 dicembre 2014 la Commissione presenta al Parlamento europeo e al Consiglio una relazione sulle risultanze della valutazione del regolamento (CE) n. 1606/2002 operata dalla Commissione comprendente, all’occorrenza, proposte di migliorie operative di tale regolamento nonché sugli assetti di governance per tutte le istituzioni interessate.
3. Dal 2015 la Commissione elabora una relazione annuale avente per oggetto l’attività della Fondazione IFRS per lo sviluppo dell’IFRS, del PIOB e dell’EFRAG.
4. In merito alla Fondazione IFRS la relazione di cui al paragrafo 3 tratta le attività da essa condotte e in particolare i principi generali sulla scorta dei quali sono stati sviluppati nuovi principi. La relazione riguarda altresì la questione di sapere se l’IFRS tenga debitamente conto dei vari business model; riflettano le reali conseguenze delle operazioni economiche; non risultino eccessivamente complessi e impediscano distorsioni artificiose legate al breve termine e alla volatilità.
Dopo la pubblicazione del Conceptual Framework rivisto, la relazione riferisce di eventuali modifiche ivi introdotte, concentrandosi in particolare sui concetti di prudenza e affidabilità.
4 bis. In merito alla Fondazione IFRS e allo IASB, la relazione di cui al paragrafo 3 valuta anche la loro governance, in particolare in termini di trasparenza, la prevenzione dei conflitti di interesse, la diversità degli esperti e le misure che sono state adottate per garantire un'ampia rappresentanza di interessi nonché la responsabilità pubblica.
Inoltre, al fine di garantire principi contabili di alta qualità ed elevati livelli di trasparenza, responsabilità e integrità, la relazione individua e valuta le azioni adottate nell'ambito della Fondazione IFRS che, tra l'altro, riguardano l'accesso del pubblico ai documenti, un dialogo aperto con le istituzioni europee e i vari soggetti interessati, le norme sulla trasparenza degli incontri con i soggetti interessati e l'istituzione di registri per la trasparenza.
5. Per quanto concerne il PIOB e l'organismo che gli succederà, la relazione di cui al paragrafo 3 tratta degli sviluppi registrati nella diversificazione dei finanziamenti e valuta come il lavoro del PIOB contribuisca al miglioramento della qualità della revisione contabile compresa l'integrità della professione di revisore dei conti. Qualora il finanziamento assicurato dall'IFAC in un dato anno superi i due terzi del finanziamento totale annuo del PIOB, la Commissione propone di limitare per quell'anno il contributo annuale a un massimo di 300 000 EUR.
6. Per quanto riguarda l’EFRAG la relazione di cui al paragrafo 3 indica:
a) se il lavoro tecnico dell’EFRAG sui principi contabili internazionali tiene debito conto degli obblighi ex articolo 3, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 1606/2002, in particolare al momento di valutare se gli IFRS nuovi o modificati siano coerenti con il principio della «rappresentazione veritiera e corretta» e promuovano il bene pubblico europeo;
b) se il lavoro tecnico dell’EFRAG sugli IFRS valuta adeguatamente se i principi contabili nuovi, modificati o proposti dall’IASB abbiano un fondamento e rispondano alle esigenze dell’Unione, tenuto conto della diversità dei modelli economici e contabili e degli approcci adottati nell’Unione; e
c) i progressi compiuti dall’EFRAG nell’attuazione delle riforme di governance, tenuto conto degli sviluppi seguiti alle raccomandazioni formulate nella relazione del consulente speciale.
Se opportuno, la Commissione sottopone una proposta legislativa per un nuovo periodo di finanziamento dell’EFRAG dopo il 31 dicembre 2016.
6 bis. Per quanto riguarda l'EFRAG, la relazione di cui al paragrafo 3 valuta, a decorrere dal 2018:
a) se il criterio di bene pubblico ampliato, quale raccomandato nella relazione del consulente speciale, sia stato rispettato durante il processo di omologazione intrapreso nel corso dell'anno precedente;
b) se il Parlamento europeo e il Consiglio siano stati coinvolti fin dall'inizio nell'elaborazione dei principi d'informativa finanziaria, in generale, e nel processo di omologazione, in particolare;
c) se la struttura finanziaria dell'EFRAG sia sufficientemente diversificata ed equilibrata da consentirgli di adempiere la sua missione di interesse pubblico in modo indipendente ed efficace; e
d) la governance dell'EFRAG, in particolare in termini di trasparenza, e le misure che sono state adottate per garantire un'ampia rappresentanza di interessi e la responsabilità pubblica.
Inoltre, essa individua e valuta le azioni adottate nell'ambito dell'EFRAG al fine di garantire elevati livelli di responsabilità democratica, trasparenza e integrità per quanto riguarda, in particolare, l'accesso del pubblico ai documenti, un dialogo aperto con le istituzioni europee e i vari soggetti interessati, l'istituzione di registri obbligatori per la trasparenza e norme sulla trasparenza degli incontri con i soggetti interessati, nonché norme interne, in particolare la prevenzione dei conflitti di interesse.
7. La Commissione trasmette la relazione di cui al paragrafo 3 al Parlamento europeo e al Consiglio entro il 30 giugno di ogni anno.
8. Al più tardi dodici mesi prima della fine del programma, la Commissione presenta al Parlamento europeo e al Consiglio una relazione sul raggiungimento degli obiettivi del programma. Tale relazione esamina perlomeno la pertinenza e la coerenza globali del programma, l’efficacia della sua esecuzione e l’efficacia globale e individuale del programma di lavoro dei beneficiari in termini di raggiungimento degli obiettivi di cui all’articolo 2.
9. La Commissione trasmette per conoscenza le relazioni di cui al presente articolo al Comitato economico e sociale europeo.
Articolo 10
Abrogazione
La decisione n. 716/2009/CE è abrogata con effetto a decorrere dal 1o gennaio 2014.
Articolo 11
Entrata in vigore
Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.
Esso si applica dal 1o gennaio 2014 al 31 dicembre 2020.
Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.
( 1 ) Regolamento (Euratom, CE) n. 2185/96 del Consiglio, dell’11 novembre 1996, relativo ai controlli e alle verifiche sul posto effettuati dalla Commissione ai fini della tutela degli interessi finanziari delle Comunità europee contro le frodi e altre irregolarità (GU L 292 del 15.11.1996, pag. 2).