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Document 02014R0223-20210217
Regulation (EU) No 223/2014 of the European Parliament and of the Council of 11 March 2014 on the Fund for European Aid to the Most Deprived
Consolidated text: Regolamento (UE) n. 223/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'11 marzo 2014, relativo al Fondo di aiuti europei agli indigenti
Regolamento (UE) n. 223/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'11 marzo 2014, relativo al Fondo di aiuti europei agli indigenti
02014R0223 — IT — 17.02.2021 — 003.001
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REGOLAMENTO (UE) N. 223/2014 DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO dell'11 marzo 2014 relativo al Fondo di aiuti europei agli indigenti (GU L 072 del 12.3.2014, pag. 1) |
Modificato da:
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Gazzetta ufficiale |
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n. |
pag. |
data |
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REGOLAMENTO (UE, Euratom) 2018/1046 DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO del 18 luglio 2018 |
L 193 |
1 |
30.7.2018 |
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REGOLAMENTO (UE) 2020/559 DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO del 23 aprile 2020 |
L 130 |
7 |
24.4.2020 |
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REGOLAMENTO (UE) 2021/177 DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO del 10 febbraio 2021 |
L 53 |
1 |
16.2.2021 |
REGOLAMENTO (UE) N. 223/2014 DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO
dell'11 marzo 2014
relativo al Fondo di aiuti europei agli indigenti
TITOLO I
DISPOSIZIONI GENERALI
Articolo 1
Oggetto e finalità
Il presente regolamento istituisce, per il periodo compreso tra il 1o gennaio 2014 e il 31 dicembre 2020, il Fondo per gli aiuti europei agli indigenti (il "Fondo") e definisce gli obiettivi del Fondo, l'ambito d'intervento del suo sostegno, le risorse finanziarie disponibili e la loro ripartizione per ciascun Stato membro, e fissa le norme necessarie a garantire l'efficacia e l'efficienza del Fondo.
Articolo 2
Definizioni
Si intende per:
1) |
"assistenza materiale di base" : beni di consumo di base di valore limitato forniti alle persone indigenti per uso personale, ad esempio vestiario, calzature, prodotti per l'igiene, materiale scolastico e sacchi a pelo; |
2) |
"persone indigenti" : persone fisiche, singoli, famiglie e nuclei familiari o gruppi composti da tali persone, la cui necessità di assistenza è stata riconosciuta in base ai criteri oggettivi fissati dalle competenti autorità nazionali in consultazione con le parti interessate, evitando conflitti di interessi, o definiti dalle organizzazioni partner e approvati da dette autorità nazionali, che possono includere elementi tali da consentire di indirizzare il sostegno verso le persone indigenti in determinate aree geografiche; |
3) |
"organizzazioni partner" : gli organismi pubblici e/o le organizzazioni senza scopo di lucro che distribuiscono prodotti alimentari e/o forniscono assistenza materiale di base, ove applicabile, attuando altresì misure di accompagnamento, direttamente o attraverso altre organizzazioni partner, oppure che intraprendono attività direttamente finalizzate all'inclusione sociale delle persone indigenti, e le cui operazioni sono state selezionate dall'autorità di gestione a norma dell'articolo 32, paragrafo 3; |
4) |
"programmi nazionali" : qualsiasi programma avente, almeno in parte, gli stessi obiettivi del Fondo e attuato a livello nazionale, regionale o locale da organismi pubblici od organizzazioni senza scopo di lucro; |
5) |
"programma operativo per la fornitura di prodotti alimentari e/o assistenza materiale di base" ("PO I") : un programma operativo che sostiene la distribuzione di prodotti alimentari e/o la fornitura di assistenza materiale di base alle persone indigenti, associato se del caso a misure di accompagnamento e finalizzato ad alleviare l'esclusione sociale delle persone indigenti; |
6) |
"programma operativo per l'inclusione sociale delle persone indigenti" ("PO II") : un programma operativo a sostegno delle attività che non rientrano nelle misure attive per il mercato del lavoro, che prevede assistenza non finanziaria e non materiale ed è finalizzato all'inclusione sociale delle persone indigenti; |
7) |
"operazione" : un progetto, un contratto o un'azione selezionati dall'autorità di gestione del programma operativo in questione o sotto la sua responsabilità, che contribuisce alla realizzazione degli obiettivi del programma operativo cui si riferisce; |
8) |
"operazione completata" : un'operazione materialmente completata o pienamente realizzata e per la quale tutti i pagamenti previsti sono stati effettuati dai beneficiari e il sostegno del programma operativo corrispondente è stato erogato ai beneficiari; |
9) |
"beneficiario" : un organismo pubblico o privato responsabile dell'avvio o dell'avvio e dell'attuazione delle operazioni; |
10) |
"destinatario finale" : la persona o le persone indigenti che ricevono il sostegno di cui all'articolo 4 del presente regolamento; |
11) |
"misure di accompagnamento" : le attività svolte in aggiunta alla distribuzione di prodotti alimentari e/o alla fornitura di assistenza materiale di base al fine di alleviare l'esclusione sociale e/o di affrontare le emergenze sociali in modo più cosciente e sostenibile, ad esempio orientamenti su una dieta equilibrata e consulenza in materia di gestione finanziaria; |
12) |
"spesa pubblica" : qualsiasi contributo pubblico al finanziamento di operazioni proveniente dal bilancio di un'autorità pubblica nazionale, regionale o locale, dal bilancio dell'Unione destinato al Fondo, dal bilancio di un organismo di diritto pubblico o dal bilancio di associazioni di autorità pubbliche o di un organismo di diritto pubblico ai sensi dell'articolo 1, paragrafo 9, della direttiva 2004/18/CE del Parlamento europeo e del Consiglio ( 1 ); |
13) |
"organismo intermedio" : ogni organismo pubblico o privato che agisce sotto la responsabilità di un'autorità di gestione o di certificazione o che svolge mansioni per conto di questa autorità in relazione alle operazioni attuate dai beneficiari; |
14) |
"esercizio contabile" : il periodo che va dal 1o luglio al 30 giugno, tranne per il primo esercizio del periodo di programmazione, relativamente al quale si intende il periodo che va dalla data di inizio dell'ammissibilità della spesa al 30 giugno 2015. Il periodo contabile finale va dal 1o luglio 2023 al 30 giugno 2024; |
15) |
"esercizio finanziario" : il periodo che va dal 1o gennaio al 31 dicembre; |
16) |
"irregolarità" : qualsiasi violazione del diritto dell'Unione o nazionale relativa alla sua applicazione, derivante da un'azione o un'omissione di un operatore economico coinvolto nell'attuazione del Fondo che abbia o possa avere come conseguenza un pregiudizio al bilancio dell'Unione mediante l'imputazione di spese indebite al bilancio dell'Unione; |
17) |
"operatore economico" : qualsiasi persona fisica o giuridica o altra entità che partecipa all'attuazione dell'intervento del Fondo, ad eccezione di uno Stato membro nell'esercizio delle sue prerogative di autorità pubblica; |
18) |
"irregolarità sistemica" : qualsiasi irregolarità che possa essere di natura ricorrente, con un'elevata probabilità di verificarsi in tipi simili di operazioni, che deriva da una grave carenza nel funzionamento efficace di un sistema di gestione e di controllo, compresa la mancata istituzione di procedure adeguate conformemente al presente regolamento; |
19) |
"carenza grave nell'efficace funzionamento di un sistema di gestione e di controllo" : una carenza per la quale risultano necessari miglioramenti sostanziali nel sistema, tali da esporre il Fondo a un rischio rilevante di irregolarità e la cui esistenza è incompatibile con una revisione contabile senza rilievi sul funzionamento del sistema di gestione e di controllo. |
Articolo 3
Obiettivi
Tale obiettivo e i risultati dell'attuazione del Fondo sono valutati in termini sia qualitativi che quantitativi.
Articolo 4
Ambito di intervento
Al fine di aumentare e diversificare la fornitura di prodotti alimentari alle persone indigenti nonché di ridurre ed evitare lo spreco di alimenti, il Fondo può sostenere attività legate alla raccolta, al trasporto, al magazzinaggio e alla distribuzione di donazioni di prodotti alimentari.
Il Fondo può altresì finanziare misure di accompagnamento che integrano la fornitura di prodotti alimentari e/o assistenza materiale di base.
Articolo 5
Principi
La Commissione e gli Stati membri adottano le misure necessarie per prevenire qualsiasi discriminazione fondata su sesso, razza o origine etnica, religione o convinzioni personali, disabilità, età o orientamento sessuale ai fini dell'accesso al Fondo nonché a programmi e operazioni da esso sostenuti.
TITOLO II
RISORSE E PROGRAMMAZIONE
Articolo 6
Risorse globali
Articolo 6 bis
Risorse aggiuntive in risposta alla crisi determinata dall’epidemia di COVID-19
In deroga all’articolo 59, paragrafo 1, del presente regolamento, gli impegni di bilancio per le risorse aggiuntive sono disimpegnati conformemente alle norme da seguire per la chiusura dei programmi.
La liquidazione contabile dell’importo versato a titolo di prefinanziamento iniziale di cui al primo comma è effettuata integralmente dalla Commissione al più tardi al momento della chiusura del programma.
Articolo 7
Programmi operativi
Un PO I stabilisce:
un'identificazione e una motivazione della scelta della tipologia o delle tipologie di deprivazione materiale da considerare individuate, motivandone debitamente la scelta, nell'ambito del programma operativo e, per ogni tipologia di deprivazione materiale considerata, una descrizione delle principali caratteristiche della distribuzione di prodotti alimentari e/o della fornitura di assistenza materiale di base nonché, se del caso, delle misure di accompagnamento da prevedere, tenendo conto dei risultati della valutazione ex ante effettuata in conformità dell'articolo 16;
una descrizione del programma o dei programmi nazionali corrispondenti per ciascun tipo di deprivazione materiale considerato;
una descrizione del meccanismo per determinare i criteri di ammissibilità delle persone indigenti differenziati, se necessario, per tipo di deprivazione materiale considerato;
i criteri di selezione delle operazioni e una descrizione del meccanismo di selezione differenziati, se necessario, per tipo di deprivazione materiale;
i criteri di selezione delle organizzazioni partner differenziati, se necessario, per tipo di deprivazione materiale considerato;
una descrizione del meccanismo utilizzato per provvedere alla complementarità con il FSE;
un piano di finanziamento contenente una tabella che specifichi, per l'intero periodo di programmazione, l'importo della dotazione finanziaria complessiva prevista per il sostegno del programma operativo, suddiviso indicativamente per tipo di deprivazione materiale considerato, nonché le corrispondenti misure di accompagnamento.
Un PO II stabilisce:
una strategia relativa al contributo del programma alla promozione della coesione sociale e alla riduzione della povertà, conformemente alla strategia Europa 2020, inclusa una giustificazione della scelta della priorità di intervento;
gli obiettivi specifici del programma operativo sulla base dell'individuazione delle esigenze nazionali, tenendo conto dei risultati della valutazione ex ante effettuata in conformità dell'articolo 16. La valutazione ex ante è presentata alla Commissione contemporaneamente al programma operativo;
un piano di finanziamento contenente una tabella che specifichi, per l'intero periodo di programmazione, l'importo della dotazione finanziaria complessiva prevista per il sostegno del programma operativo, suddiviso indicativamente per tipo di azione;
l'individuazione delle persone indigenti destinatarie;
gli indicatori finanziari relativi alla corrispondente spesa assegnata;
i risultati previsti per gli obiettivi specifici nonché i corrispondenti indicatori di realizzazione e di risultato specifici a ciascun programma, con un valore di riferimento e un valore obiettivo;
una descrizione della tipologia e degli esempi delle azioni da sostenere e il loro contributo atteso agli obiettivi specifici di cui alla lettera b), compresi i principi guida per la selezione delle operazioni e, se del caso, l'individuazione dei tipi di beneficiari;
una descrizione del meccanismo utilizzato per garantire la complementarità con il FSE ed evitare sovrapposizioni e doppi finanziamenti tra le operazioni.
Ogni programma operativo stabilisce inoltre:
l'identificazione dell'autorità di gestione, eventualmente dell'autorità di certificazione, dell'autorità di audit e dell'organismo al quale la Commissione effettua pagamenti nonché una descrizione della procedura di sorveglianza;
una descrizione delle misure adottate per associare tutte le parti interessate e, se del caso, le autorità regionali, locali e altre autorità pubbliche competenti nella preparazione del programma operativo;
una descrizione dell'utilizzo previsto dell'assistenza tecnica di cui all'articolo 27, paragrafo 4, comprese le azioni intese a rafforzare la capacità amministrativa dei beneficiari ai fini dell'attuazione del programma operativo;
un piano di finanziamento contenente una tabella che specifichi, per ciascun anno, in conformità dell'articolo 20, l'importo della dotazione finanziaria prevista a titolo del Fondo e del cofinanziamento di cui all'articolo 20.
Le organizzazioni partner di cui all'articolo 7, paragrafo 2, lettera e), che distribuiscono direttamente i prodotti alimentari e/o l'assistenza materiale di base svolgono esse stesse o in cooperazione con altre organizzazioni, le attività che consistono, se del caso, nel reindirizzamento ai servizi competenti, che integrano la prestazione di assistenza materiale e mirano all'inclusione sociale delle persone indigenti, indipendentemente dal fatto che le attività stesse siano finanziate dal Fondo. Tuttavia, il primo comma non si applica qualora i prodotti alimentari e/o l'assistenza materiale di base siano forniti esclusivamente a bambini indigenti presso strutture di assistenza all'infanzia o strutture analoghe.
Articolo 8
Adozione dei programmi operativi
Articolo 9
Modifiche dei programmi operativi
Gli Stati membri comunicano alla Commissione qualsiasi decisione di modifica degli elementi di cui al primo comma entro un mese dalla data della decisione. La decisione indica la data della sua entrata in vigore, che non è anteriore alla data della sua adozione.
Articolo 10
Scambio di buone prassi
La Commissione facilita, anche per mezzo di un sito internet, lo scambio di esperienze, lo sviluppo di capacità, il collegamento in rete nonché la diffusione dei risultati pertinenti nell'ambito dell'assistenza non finanziaria alle persone indigenti.
Le organizzazioni pertinenti che non ricorrono al Fondo possono altresì essere incluse.
Almeno una volta all'anno la Commissione consulta inoltre le organizzazioni che rappresentano le organizzazioni partner a livello di Unione in merito al sostegno apportato dal Fondo e, in seguito a tale consultazione, riferisce quindi al Parlamento europeo e al Consiglio in tempo debito.
La Commissione facilita altresì la diffusione on-line dei risultati pertinenti, delle relazioni e delle informazioni riguardanti il Fondo.
TITOLO III
SORVEGLIANZA E VALUTAZIONE, INFORMAZIONE E COMUNICAZIONE
Articolo 11
Comitato di sorveglianza di un PO II
Articolo 12
Funzioni del comitato di sorveglianza del PO II
Il comitato di sorveglianza esamina tutti gli aspetti che incidono sui risultati del programma, in particolare:
i progressi compiuti nella realizzazione degli obiettivi specifici del programma operativo sulla base dei documenti presentati dall'autorità di gestione, incluse le conclusioni della valutazione;
l'attuazione delle azioni di informazione e comunicazione;
le azioni che considerano e promuovono la parità tra uomini e donne, le pari opportunità e la non discriminazione.
Il comitato di sorveglianza esamina e approva:
la metodologia e i criteri utilizzati per la selezione delle operazioni, in linea con i principi guida di cui all'articolo 7, paragrafo 3, lettera f);
le relazioni di attuazione annuali e finali;
eventuali proposte di modifiche al programma operativo presentate dall'autorità di gestione.
Il comitato di sorveglianza controlla le azioni intraprese a seguito delle stesse.
Articolo 13
Relazioni di attuazione e indicatori
In deroga al primo comma, la scadenza del termine per la trasmissione della relazione di attuazione annuale per l’esercizio 2019 è fissata al 30 settembre 2020.
Gli Stati membri consultano le parti interessate, evitando i conflitti di interessi, in merito alle relazioni di attuazione del PO I. Una sintesi delle osservazioni di tali parti interessate è allegata alla relazione.
Ove la Commissione non esprima osservazioni allo Stato membro entro il termine stabilito, le relazioni si considerano approvate.
Gli Stati membri elaborano la relazione di attuazione finale conformemente agli atti delegati di cui al paragrafo 6.
La Commissione esamina la relazione di attuazione finale e trasmette allo Stato membro le sue osservazioni entro cinque mesi dalla data di ricevimento della stessa.
Ove la Commissione non esprima osservazioni allo Stato membro entro tale termine, le relazioni sono considerate approvate.
Articolo 14
Riunioni di riesame
Articolo 15
Disposizioni generali relative alla valutazione
Articolo 16
Valutazione ex ante
Le valutazioni ex ante di un PO I prendono in esame i seguenti elementi:
il contributo all'obiettivo dell'Unione di ridurre di almeno 20 milioni le persone che vivono in condizioni di povertà o che sono a rischio di povertà e di esclusione sociale entro il 2020, alla luce del tipo di deprivazione materiale considerata e tenuto conto delle circostanze nazionali in termini di povertà, esclusione sociale e deprivazione materiale;
la coerenza interna del programma operativo proposto e il suo rapporto con altri strumenti finanziari pertinenti;
la coerenza dell'assegnazione delle risorse di bilancio con gli obiettivi del programma operativo;
il contributo delle realizzazioni previste ai risultati e, di conseguenza, agli obiettivi del Fondo;
il coinvolgimento delle parti interessate;
l'idoneità delle procedure per la sorveglianza del programma operativo e per la raccolta dei dati necessari per l'effettuazione delle valutazioni.
Le valutazioni ex ante di un PO II prendono in esame i seguenti elementi:
il contributo alla promozione della coesione sociale e alla riduzione della povertà, conformemente alla strategia Europa 2020, tenendo conto delle esigenze nazionali;
la coerenza interna del programma proposto e il suo rapporto con altri strumenti pertinenti, in particolare il FSE;
la coerenza dell'assegnazione delle risorse di bilancio con gli obiettivi del programma;
la pertinenza e la chiarezza degli indicatori proposti specifici al programma;
in che modo le realizzazioni previste contribuiranno al conseguimento dei risultati;
se i valori obiettivo quantificati relativi agli indicatori sono realistici, tenendo conto del sostegno previsto dal Fondo;
la motivazione della forma di sostegno proposta;
l'adeguatezza delle risorse umane e della capacità amministrativa per la gestione del programma;
l'idoneità delle procedure per la sorveglianza del programma e per la raccolta dei dati necessari per l'effettuazione delle valutazioni;
l'adeguatezza delle misure pianificate per promuovere le pari opportunità tra uomini e donne e impedire qualunque discriminazione.
Articolo 17
Valutazione durante il periodo di programmazione
Articolo 18
Valutazione ex post
La Commissione effettua, di propria iniziativa e in stretta cooperazione con gli Stati membri, una valutazione ex post, con l'assistenza di esperti esterni, al fine di valutare l'efficacia e l'efficienza del Fondo e la sostenibilità dei risultati ottenuti, nonché di misurare il valore aggiunto del Fondo. Tale valutazione ex post è ultimata entro il 31 dicembre 2024.
Articolo 19
Informazione e comunicazione
Al fine di garantire la trasparenza del sostegno fornito dal Fondo, l'autorità di gestione mantiene un elenco delle operazioni finanziate dal Fondo nella forma di un foglio elettronico che consente di selezionare, cercare, estrarre, comparare i dati e di pubblicarli agevolmente su internet. Tale elenco di operazioni comprende come minimo le seguenti informazioni:
il nome e l'indirizzo del beneficiario,
l'importo del finanziamento dell'Unione concesso;
per i PO I, il tipo di deprivazione materiale considerato.
L'autorità di gestione aggiorna l'elenco delle operazioni almeno ogni dodici mesi.
I beneficiari e le organizzazioni partner che dispongono di un sito web forniscono inoltre una breve descrizione dell'operazione sul proprio sito web, compresi le finalità e i risultati, evidenziando il sostegno finanziario ricevuto dall'Unione.
Nel caso di un PO II:
lo Stato membro o l'autorità di gestione è responsabile dell'organizzazione:
di un'attività informativa principale che pubblicizzi l'avvio del programma operativo; e
di almeno un'attività informativa principale all'anno che promuova le opportunità di finanziamento e le strategie perseguite e/o presenti i risultati del programma operativo, compresi, se del caso, esempi di operazioni;
durante l'attuazione di un'operazione, i beneficiari informano il pubblico in merito al sostegno ottenuto dal Fondo assicurando che i partecipanti all'operazione siano a conoscenza del sostegno fornito dal Fondo;
qualsiasi documento, compresi attestati di partecipazione o di altro tipo, riguardante tali operazioni contiene una dichiarazione da cui risulti che il programma operativo è stato finanziato dal Fondo;
l'autorità di gestione garantisce che i potenziali beneficiari abbiano accesso alle informazioni pertinenti per quanto concerne le opportunità di finanziamento, gli inviti a presentare domande e le relative condizioni nonché i criteri di selezione delle operazioni da sostenere.
TITOLO IV
SOSTEGNO FINANZIARIO FORNITO DAL FONDO
Articolo 20
Cofinanziamento
Le richieste di modifica del tasso di cofinanziamento sono presentate in conformità della procedura di modifica dei programmi operativi di cui all’articolo 9 e sono corredate del programma riveduto. Il tasso di cofinanziamento del 100 % si applica solo se la corrispondente modifica del programma è approvata dalla Commissione prima della presentazione della domanda finale di un pagamento intermedio in conformità dell’articolo 45, paragrafo 2.
Prima di presentare la prima domanda di pagamento per l’esercizio contabile che ha inizio il 1o luglio 2021, gli Stati membri notificano la tabella di cui alla sezione 5.1 dei modelli di programma operativo stabiliti all’allegato I, in cui confermano il tasso di cofinanziamento applicabile durante l’esercizio contabile che si conclude il 30 giugno 2020.
Articolo 21
Aumento dei pagamenti a favore degli Stati membri con temporanee difficoltà di bilancio
Su richiesta di uno Stato membro i pagamenti intermedi e i pagamenti del saldo finale possono essere aumentati di 10 punti percentuali rispetto al tasso di cofinanziamento applicabile al programma operativo. Il tasso maggiorato, che non può superare il 100 %, si applica alle richieste di pagamento relative al periodo contabile in cui lo Stato membro ha presentato la richiesta e ai periodi contabili successivi in cui lo Stato membro soddisfa una delle seguenti condizioni:
se la valuta adottata dallo Stato membro interessato è l'euro, riceve un'assistenza macrofinanziaria dall'Unione a norma del regolamento (UE) n. 407/2010 del Consiglio ( 4 );
se la valuta adottata dallo Stato membro interessato non è l'euro, riceve un sostegno finanziario a medio termine a norma del regolamento (CE) n. 332/2002 del Consiglio ( 5 );
l'assistenza finanziaria è resa disponibile in conformità al trattato che istituisce il meccanismo europeo di stabilità.
Articolo 22
Periodo di ammissibilità
In deroga al primo comma, le spese per le operazioni volte a promuovere la capacità di risposta per affrontare l’epidemia di COVID-19 sono ammissibili a decorrere dal 1o febbraio 2020.
Articolo 23
Ammissibilità delle operazioni
I prodotti alimentari e/o l'assistenza materiale di base per le persone indigenti possono inoltre essere acquistati da un organismo pubblico e messi a disposizione delle organizzazioni partner a titolo gratuito. In tal caso i prodotti alimentari possono derivare dall'utilizzo, dal trattamento e dalla vendita di prodotti resi disponibili a norma dell'articolo 16, paragrafo 2, del regolamento (UE) n. 1308/2013, purché tale opzione sia la più economicamente vantaggiosa e non ritardi indebitamente la consegna dei prodotti alimentari alle organizzazioni partner. Gli importi derivanti da una transazione riguardante tali scorte sono utilizzati a favore delle persone indigenti e non applicati in modo da attenuare l'obbligo degli Stati membri di cui all'articolo 20 del presente regolamento di cofinanziare il programma.
La Commissione applica le procedure adottate a norma dell'articolo 20, lettera i), del regolamento (UE) n. 1308/2013, conformemente alle quali i prodotti delle scorte di intervento possono essere utilizzati, trattati o venduti ai fini del presente regolamento per garantirne la massima efficacia.
Articolo 24
Forme di sostegno
1. Il Fondo è impiegato dagli Stati membri per fornire un sostegno in forma di sovvenzioni, commesse o mediante una combinazione degli stessi. Tuttavia. tale sostegno non può assumere la forma degli aiuti di cui all'articolo 107, paragrafo 1, TFUE.
Articolo 25
Forme di sovvenzioni
Le sovvenzioni possono assumere le seguenti forme:
rimborso dei costi ammissibili effettivamente sostenuti e pagati;
rimborso sulla base di costi unitari;
somme forfettarie non superiori a 100 000 EUR di sostegno pubblico;
finanziamenti a tasso forfettario, calcolati applicando una determinata percentuale a una o più categorie di costo definite.
Gli importi di cui al paragrafo 1, lettere b), c) e d), sono stabiliti sulla base di:
un metodo di calcolo giusto, equo e verificabile, basato su uno dei seguenti elementi:
dati statistici o altre informazioni oggettive;
dati storici verificati dei singoli beneficiari o applicazione delle loro normali prassi di contabilità dei costi;
metodi e corrispondenti costi unitari, somme forfettarie e tassi forfettari applicati nell'ambito di programmi di sovvenzione finanziati interamente dallo Stato membro interessato per una tipologia analoga di operazione e beneficiario;
tassi stabiliti dal presente regolamento;
caso per caso, con riferimento a una bozza di bilancio approvata a priori dall'autorità di gestione, se il sostegno pubblico non supera 100 000 EUR;
norme di applicazione delle corrispondenti tabelle di costi unitari, somme forfettarie e tassi forfettari applicabili conformemente alle politiche dell’Unione per tipologie analoghe di operazioni e beneficiari.
Articolo 26
Ammissibilità delle spese
In deroga al paragrafo -1, le spese ammissibili a un sostegno di un PO I sono:
le spese per l’acquisto di prodotti alimentari e/o assistenza materiale di base e le spese per l’acquisto di materiali e dispositivi di protezione individuale per le organizzazioni partner;
se un organismo pubblico acquista prodotti alimentari o assistenza materiale di base e li fornisce alle organizzazioni partner, le spese di trasporto di tali prodotti alimentari o dell'assistenza materiale di base ai depositi delle organizzazioni partner e le spese di magazzinaggio, a una percentuale forfettaria dell'1 % delle spese di cui alla lettera a) o, in casi debitamente giustificati, le spese effettivamente sostenute e pagate;
le spese amministrative, di preparazione, di trasporto e di magazzinaggio sostenute dalle organizzazioni partner, a una percentuale forfettaria del 5 % delle spese di cui alla lettera a), oppure del 5 % del valore dei prodotti alimentari resi disponibili a norma dell’articolo 16 del regolamento (UE) n. 1308/2013;
le spese sostenute dalle organizzazioni partner per la raccolta, il trasporto, il magazzinaggio e la distribuzione delle donazioni di prodotti alimentari, nonché per le attività di sensibilizzazione direttamente correlate;
le spese per le misure di accompagnamento poste in essere e dichiarate dalle organizzazioni partner che forniscono, direttamente o nell’ambito di accordi di cooperazione, prodotti alimentari e/o assistenza materiale di base alle persone indigenti, a una percentuale forfettaria del 5 % delle spese di cui alla lettera a) del presente comma o del 5 % del valore dei prodotti alimentari smaltiti in conformità dell’articolo 16 del regolamento (UE) n. 1308/2013.
Non sono ammesse al sostegno del programma operativo le seguenti spese:
interessi passivi;
fornitura di infrastrutture;
spese per beni di seconda mano;
imposta sul valore aggiunto salvo nei casi in cui non sia recuperabile a norma della legislazione nazionale sull'IVA.
Articolo 26 bis
Ammissibilità delle spese per le operazioni sostenute nel quadro di un PO I durante la loro sospensione in conseguenza dell’epidemia di COVID-19
I ritardi nella distribuzione di prodotti alimentari e/o assistenza materiale di base in conseguenza dell’epidemia di COVID-19 non comportano una riduzione dei costi ammissibili sostenuti dall’organismo acquirente o dalle organizzazioni partner in conformità dell’articolo 26, paragrafo 2. Tali costi possono essere dichiarati alla Commissione integralmente in conformità dell’articolo 26, paragrafo 2, prima della distribuzione dei prodotti alimentari e/o assistenza materiale di base alle persone indigenti, a condizione che la distribuzione sia ripresa una volta superata la crisi connessa con l’epidemia di COVID-19.
In caso di deterioramento dei prodotti alimentari dovuto alla sospensione della distribuzione in conseguenza dell’epidemia di COVID-19, le spese di cui all’articolo 26, paragrafo 2, lettera a), non sono ridotte.
Articolo 26 ter
Ammissibilità delle spese per le operazioni sostenute nel quadro di un PO II o dell’assistenza tecnica durante la loro sospensione in conseguenza dell’epidemia di COVID-19
Qualora l’attuazione delle operazioni sia sospesa in conseguenza dell’epidemia di COVID-19, uno Stato membro può considerare ammissibili le spese sostenute durante la sospensione anche se non sono prestati servizi, purché siano soddisfatte tutte le condizioni seguenti:
l’attuazione dell’operazione è sospesa dopo il 31 gennaio 2020;
la sospensione dell’operazione è dovuta all’epidemia di COVID-19;
le spese sono state sostenute e pagate;
le spese costituiscono un costo reale per il beneficiario e non possono essere recuperate né compensate; per i recuperi e le compensazioni che non sono a carico dello Stato membro, quest’ultimo può considerare che il rispetto di tale condizione sia attestato sulla base di una dichiarazione del beneficiario; i recuperi e le compensazioni sono detratti dalle spese;
le spese sono limitate al periodo di sospensione dell’operazione.
Per le operazioni in cui il beneficiario è rimborsato sulla base di opzioni semplificate in materia di costi e l’attuazione delle azioni che costituiscono la base del rimborso è sospesa in conseguenza dell’epidemia di COVID-19, lo Stato membro interessato può rimborsare il beneficiario sulla base delle realizzazioni previste per il periodo di sospensione, anche qualora non sia realizzata alcuna azione, purché siano soddisfatte tutte le condizioni seguenti:
l’attuazione delle azioni è sospesa dopo il 31 gennaio 2020;
la sospensione delle azioni è dovuta all’epidemia di COVID-19;
le opzioni semplificate in materia di costi corrispondono a un costo reale sostenuto dal beneficiario, che deve essere dimostrato dal beneficiario e che non può essere recuperato né compensato; per i recuperi e le compensazioni che non sono a carico dello Stato membro, quest’ultimo può considerare che il rispetto di tale condizione sia attestato sulla base di una dichiarazione del beneficiario; i recuperi e le compensazioni sono detratti dall’importo corrispondente all’opzione semplificata in materia di costi;
il rimborso al beneficiario è limitato al periodo di sospensione delle azioni.
Per le operazioni di cui al primo comma del presente paragrafo, lo Stato membro può anche rimborsare il beneficiario sulla base dei costi di cui all’articolo 25, paragrafo 1, lettera a), purché siano soddisfatte le condizioni di cui al paragrafo 1 del presente articolo.
Qualora uno Stato membro rimborsi il beneficiario sulla base del primo e del secondo comma, esso provvede affinché una medesima spesa sia rimborsata una sola volta.
Articolo 26 quarter
Ammissibilità delle spese per le operazioni sostenute nel quadro di un PO II o dell’assistenza tecnica e non pienamente attuate in conseguenza dell’epidemia di COVID-19
Uno Stato membro può considerare ammissibili le spese per operazioni non pienamente attuate in conseguenza dell’epidemia di COVID-19, purché siano soddisfatte tutte le condizioni seguenti:
l’attuazione dell’operazione termina dopo il 31 gennaio 2020;
il etrmine dell’attuazione dell’operazione è dovuto all’epidemia di COVID-19;
le spese sostenute prima del termine dell’annullamento dell’operazione erano state sostenute e pagate dal beneficiario.
Per le operazioni in cui il beneficiario è rimborsato sulla base di opzioni semplificate in materia di costi, uno Stato membro può considerare ammissibili le spese per operazioni non pienamente attuate in consegueza dell’epidemia di COVID-19, purché siano soddisfatte tutte le condizioni seguenti:
l’attuazione dell’operazione termina dopo il 31 gennaio 2020;
il termine dell’attuazione dell’operazione è dovuto all’epidemia di COVID-19;
le azioni contemplate dalle opzioni semplificate in materia di costi erano state attuate almeno in parte prima del termine dell’attuazione dell’operazione.
Per le operazioni di cui al primo comma del presente paragrafo, lo Stato membro può anche rimborsare il beneficiario sulla base dei costi di cui all’articolo 25, paragrafo 1, lettera a), purché siano soddisfatte le condizioni di cui al paragrafo 1 del presente articolo.
Qualora uno Stato membro rimborsi il beneficiario sulla base di entrambi il primo e il secondo comma, esso provvede affinché la medesima spesa sia rimborsata una sola volta.
Articolo 27
Assistenza tecnica
TITOLO V
GESTIONE E CONTROLLO
Articolo 28
Principi generali dei sistemi di gestione e controllo
I sistemi di gestione e controllo prevedono, a norma dell'articolo 5, paragrafo 7:
una descrizione delle funzioni di ciascun organismo coinvolto nella gestione e nel controllo e la ripartizione delle funzioni all'interno di ciascun organismo;
l'osservanza del principio della separazione delle funzioni fra tali organismi e all'interno degli stessi;
procedure atte a garantire la correttezza e la regolarità delle spese dichiarate;
sistemi informatizzati per la contabilità, per la memorizzazione e la trasmissione dei dati finanziari e dei dati sugli indicatori, per la sorveglianza e le relazioni;
sistemi di predisposizione delle relazioni e sorveglianza nei casi in cui l'organismo responsabile affida l'esecuzione dei compiti a un altro organismo;
disposizioni per l'audit del funzionamento dei sistemi di gestione e controllo;
sistemi e procedure per garantire una pista di controllo adeguata;
la prevenzione, il rilevamento e la correzione di irregolarità, comprese le frodi, e il recupero di importi indebitamente versati, compresi, se del caso, gli interessi su ritardati pagamenti.
Articolo 29
Responsabilità in caso di gestione concorrente
Conformemente al principio di gestione concorrente, gli Stati membri e la Commissione sono responsabili della gestione e del controllo dei programmi secondo le rispettive responsabilità stabilite dal presente regolamento.
Articolo 30
Responsabilità degli Stati membri
Gli Stati membri non notificano alla Commissione le irregolarità in relazione a quanto segue:
casi in cui l'irregolarità consiste unicamente nella mancata esecuzione, in tutto o in parte, di un'operazione rientrante nel programma operativo cofinanziato in seguito al fallimento del beneficiario;
casi segnalati spontaneamente dal beneficiario all'autorità di gestione o all'autorità di certificazione prima del rilevamento da parte di una della due autorità, sia prima che dopo il versamento del contributo pubblico;
casi rilevati e corretti dall'autorità di gestione o dall'autorità di certificazione prima dell'inclusione delle spese in questione in una dichiarazione di spesa presentata alla Commissione.
In tutti gli altri casi, in particolare in caso di irregolarità precedenti un fallimento o nei casi di sospetta frode, le irregolarità rilevate e le relative misure preventive e correttive sono notificate alla Commissione.
Quando un importo indebitamente versato a un beneficiario per un’operazione non può essere recuperato per colpa o negligenza di uno Stato membro, spetta a quest’ultimo rimborsare l’importo in questione al bilancio dell’Unione. Gli Stati membri possono decidere di non recuperare un importo versato indebitamente se l’importo che deve essere recuperato dal beneficiario non supera, al netto degli interessi, 250 EUR di contributo del Fondo a un’operazione in un esercizio contabile.
Alla Commissione è conferito il potere di adottare atti delegati conformemente all'articolo 62 riguardo alle norme dettagliate supplementari relative ai criteri per la definizione dei casi di irregolarità da segnalare, ai dati da fornire e alle condizioni e procedure da applicare onde determinare se gli importi non recuperabili debbano essere rimborsati dagli Stati membri.
La Commissione adotta atti di esecuzione secondo la procedura consultiva di cui all'articolo 63, paragrafo 2, per fissare la frequenza della comunicazione e il formato da utilizzare.
Articolo 31
Designazione delle autorità
Articolo 32
Funzioni dell'autorità di gestione
Per quanto riguarda la gestione del programma operativo, l'autorità di gestione:
assiste, se del caso, il comitato di sorveglianza di cui all'articolo 11 e fornisce a esso le informazioni necessarie allo svolgimento dei suoi compiti, in particolare i dati relativi ai progressi del programma operativo nel raggiungimento degli obiettivi, i dati finanziari e i dati relativi a indicatori;
elabora e presenta alla Commissione, previa consultazione delle parti interessate, evitando nel contempo conflitti di interessi per il PO I, o previa approvazione del comitato di sorveglianza di cui all'articolo 11 relativamente al PO II, relazioni di attuazione annuali e finali di cui all'articolo 13;
rende disponibili agli organismi intermedi e ai beneficiari informazioni pertinenti rispettivamente per l'esecuzione dei loro compiti e l'attuazione delle operazioni;
istituisce un sistema di registrazione e conservazione informatizzata dei dati relativi a ciascuna operazione, necessari per la sorveglianza, la valutazione, la gestione finanziaria, la verifica e l'audit, compresi i dati su singoli partecipanti alle operazioni cofinanziate dal PO II;
garantisce che i dati di cui alla lettera d) siano raccolti, inseriti e memorizzati nel sistema di cui alla lettera d) a norma della direttiva 95/46/CE e, ove possibile, suddivisi per sesso.
Per quanto concerne la selezione delle operazioni, l'autorità di gestione:
elabora e, se necessario e previa approvazione, applica procedure e/o criteri di selezione adeguati, non discriminatori e trasparenti;
garantisce che l'operazione selezionata:
rientri nel campo di intervento del Fondo e del programma operativo;
rispetti i criteri stabili nel programma operativo e negli articoli 22, 23 e 26;
tenga conto, se del caso, dei principi stabiliti all'articolo 5, paragrafi 11, 12, 13 e 14;
provvede affinché sia fornito al beneficiario un documento contenente le condizioni per il sostegno relative a ciascuna operazione, compresi i requisiti specifici concernenti i prodotti o servizi da fornire nell'ambito dell'operazione, il piano finanziario e il termine per l'esecuzione;
si accerta che il beneficiario abbia la capacità amministrativa, finanziaria e operativa per soddisfare le condizioni di cui alla lettera c) prima dell'approvazione dell'operazione;
si accerta che, ove l'operazione sia iniziata prima della presentazione di una domanda di finanziamento all'autorità di gestione, sia stato osservato il diritto applicabile pertinente per l'operazione;
stabilisce il tipo di assistenza materiale per il PO I e il tipo di azione per il PO II cui è attribuita la spesa relativa a una specifica operazione.
Per quanto concerne la gestione finanziaria e il controllo del programma operativo, l'autorità di gestione:
verifica che i prodotti e i servizi cofinanziati siano stati forniti e che l’operazione sia conforme al diritto applicabile, al programma operativo e alle condizioni per il sostegno dell’operazione e
qualora i costi debbano essere rimborsati ai sensi dell’articolo 25, paragrafo 1, lettera a), che l’importo della spesa dichiarata dai beneficiari in relazione a tali costi sia stato pagato;
qualora i costi debbano essere rimborsati a norma dell’articolo 25, paragrafo 1, lettere b), c) e d), che siano state rispettate le condizioni per il rimborso della spesa al beneficiario;
garantisce che i beneficiari coinvolti nell'attuazione di operazioni rimborsate sulla base dei costi ammissibili effettivamente sostenuti mantengano un sistema di contabilità separata o una codificazione contabile adeguata per tutte le transazioni relative a un'operazione;
istituisce misure antifrode efficaci e proporzionate, tenendo conto dei rischi individuati;
stabilisce procedure per far sì che tutti i documenti relativi alle spese e agli audit necessari per garantire una pista di controllo adeguata siano conservati secondo quanto disposto all'articolo 28, lettera g);
elabora la dichiarazione di gestione e la sintesi annuale di cui all'articolo 59, paragrafo 5, primo comma, lettere a) e b), del regolamento finanziario.
Le verifiche ai sensi del paragrafo 4, lettera a), comprendono le seguenti procedure:
verifiche amministrative rispetto a ciascuna domanda di rimborso presentata dai beneficiari;
verifiche sul posto delle operazioni.
La frequenza e la portata delle verifiche sul posto sono proporzionali all'ammontare del sostegno pubblico a un'operazione e al livello di rischio individuato da tali verifiche e dagli audit effettuati dall'autorità di audit per il sistema di gestione e controllo nel suo complesso.
La Commissione adotta atti di esecuzione che definiscono le specifiche tecniche del sistema istituito a norma del paragrafo 2, lettera d) del presente articolo. Tali atti di esecuzione sono adottati secondo la procedura d'esame di cui all'articolo 63, paragrafo 3.
Articolo 33
Funzioni dell'autorità di certificazione
L'autorità di certificazione di un programma operativo è incaricata in particolare di:
elaborare e trasmettere alla Commissione le domande di pagamento e certificare che provengono da sistemi di contabilità affidabili, sono basate su documenti giustificativi verificabili e sono state oggetto di verifiche da parte dell'autorità di gestione;
preparare i bilanci di cui all'articolo 59, paragrafo 5, primo comma, lettera a), del regolamento finanziario;
certificare la completezza, esattezza e veridicità dei bilanci e che le spese in esse iscritte sono conformi al diritto applicabile e sono state sostenute in rapporto ad operazioni selezionate per il finanziamento conformemente ai criteri applicabili al programma operativo e nel rispetto del diritto applicabile;
garantire l'esistenza di un sistema di registrazione e conservazione informatizzata dei dati contabili per ciascuna operazione, che gestisce tutti i dati necessari per la preparazione delle domande di pagamento e dei bilanci, compresi i dati degli importi recuperabili, recuperati e ritirati a seguito della soppressione totale o parziale del contributo a favore di un'operazione o di un programma operativo;
garantire, ai fini della preparazione e presentazione delle domande di pagamento, di aver ricevuto informazioni adeguate dall'autorità di gestione in merito alle procedure seguite e alle verifiche effettuate in relazione alle spese;
tenere conto, nel preparare e presentare le domande di pagamento, dei risultati di tutte le attività di audit svolte dall'autorità di audit o sotto la sua responsabilità;
mantenere una contabilità informatizzata delle spese dichiarate alla Commissione e del corrispondente contributo pubblico versato ai beneficiari;
tenere una contabilità degli importi recuperabili e degli importi ritirati a seguito della soppressione totale o parziale del contributo a un'operazione. Gli importi recuperati sono restituiti al bilancio dell'Unione prima della chiusura del programma operativo detraendoli dalla dichiarazione di spesa successiva.
Articolo 34
Funzioni dell'autorità di audit
I controlli di audit cui sono sottoposte le spese dichiarate si basano su un campione rappresentativo o, se del caso, su una verifica di convalida e, come regola generale, su un metodo di campionamento statistico.
Un metodo di campionamento non statistico può essere impiegato previo giudizio professionale dell'autorità di audit in casi debitamente giustificati conformemente alle norme internazionalmente accettate in materia di audit e, in ogni caso, se il numero di operazioni in un periodo contabile è insufficiente a consentire il ricorso a un metodo statistico.
In tali casi, la dimensione del campione è sufficiente a consentire all'autorità di audit di redigere un parere di audit valido, a norma dell'articolo 59, paragrafo 5, primo comma, lettera b), del regolamento finanziario.
Il metodo di campionamento non statistico copre almeno il 5 % delle operazioni per le quali sono state dichiarate spese alla Commissione durante un periodo contabile e il 10 % delle spese dichiarate alla Commissione durante un periodo contabile.
Qualora l'importo complessivo del sostegno fornito dal Fondo a un PO I non superi 35 000 000 EUR, l'autorità di audit è autorizzata a limitare le attività di controllo ad un audit annuale del sistema che preveda anche una verifica di convalida su una combinazione di test delle operazioni casuali e basati sul rischio. L'attività di audit è svolta in conformità alle norme in materia di controllo riconosciute a livello internazionale e quantifica ogni anno il livello di errori presenti nelle dichiarazioni di spesa certificate alla Commissione.
L'autorità di audit prepara:
un parere di audit a norma dell'articolo 59, paragrafo 5, primo comma, lettera b), del regolamento finanziario;
una relazione di controllo che evidenzi le principali risultanze delle attività di audit svolte a norma del paragrafo 1, comprese le carenze riscontrate nei sistemi di gestione e di controllo e le azioni correttive proposte e attuate.
Nel caso in cui si applichi un sistema comune di gestione e controllo a due programmi operativi, le informazioni di cui al primo comma, lettera b), possono essere raggruppate in una relazione unica.
Articolo 35
Procedura per la designazione dell'autorità di gestione e dell'autorità di certificazione
L'organismo di audit indipendente è l'autorità di audit ovvero un altro organismo di diritto pubblico o privato con la necessaria capacità di audit, indipendente dall'autorità di gestione e, se del caso, dall'autorità di certificazione, e che svolge il proprio lavoro tenendo conto degli standard in materia di audit accettati a livello internazionale.
La Commissione può formulare osservazioni entro due mesi dal ricevimento dei documenti di cui al primo comma.
Fatto salvo l'articolo 46, l'esame di tali documenti non interrompe il trattamento delle domande per i pagamenti intermedi.
Qualora l'autorità designata non attui le necessarie azioni correttive entro il periodo di prova stabilito dallo Stato membro, lo Stato membro, al livello appropriato, pone termine a tale designazione.
Lo Stato membro notifica senza indugio alla Commissione quando un'autorità designata è sottoposta a un periodo di prova, fornendo informazioni sul rispettivo periodo di prova, quando si è concluso il periodo di prova dopo l'attuazione delle azioni correttive, nonché quando è posto fine alla designazione di un'autorità. La notifica, da parte di uno Stato membro, che un organismo designato è stato sottoposto a un periodo di prova, fatta salva l'applicazione dell'articolo 46, non interrompe il trattamento delle domande di pagamenti intermedi.
Articolo 36
Poteri e responsabilità della Commissione
Funzionari della Commissione o suoi rappresentanti autorizzati, debitamente legittimati ad effettuare audit o controlli sul posto, hanno accesso a tutti i necessari registri, documenti e metadati, a prescindere dal mezzo su cui sono conservati, relativi a operazioni finanziate dal Fondo o ai sistemi di gestione e controllo. Su richiesta, gli Stati membri forniscono alla Commissione copie di tali registri, documenti e metadati.
I poteri descritti nel presente paragrafo non pregiudicano l'applicazione delle disposizioni nazionali che riservano alcuni atti a funzionari specificamente designati dalla legislazione nazionale. I funzionari della Commissione e i suoi rappresentanti autorizzati non partecipano, in particolare, alle visite domiciliari o agli interrogatori formali di persone nell'ambito della legislazione nazionale. Tuttavia, tali funzionari e rappresentanti hanno accesso alle informazioni così raccolte, fatte salve le competenze dei tribunali nazionali e nel pieno rispetto dei diritti fondamentali dei soggetti giuridici interessati.
Articolo 37
Cooperazione con le autorità di audit
TITOLO VI
GESTIONE FINANZIARIA, ESAME E ACCETTAZIONE DEI CONTI, RETTIFICHE FINANZIARIE E DISIMPEGNI
CAPO 1
Gestione finanziaria
Articolo 38
Impegni di bilancio
Gli impegni di bilancio dell'Unione per ciascun programma operativo sono effettuati in rate annuali nel periodo compreso tra il 1o gennaio 2014 e il 31 dicembre 2020. La decisione della Commissione di adottare un programma operativo costituisce una decisione di finanziamento ai sensi dell'articolo 84 del regolamento finanziario e, una volta notificata allo Stato membro interessato, un impegno giuridico ai sensi di tale regolamento
Per ciascun programma operativo, l'impegno di bilancio relativo alla prima rata segue l'adozione del programma operativo da parte della Commissione.
Gli impegni di bilancio relativi alle rate successive sono effettuati dalla Commissione entro il 1o maggio di ogni anno, sulla base della decisione di cui al secondo comma, salvo nel caso in cui si applichi l'articolo 16 del regolamento finanziario.
Articolo 39
Pagamenti da parte della Commissione
Articolo 40
Pagamenti intermedi e pagamento del saldo finale da parte della Commissione
Articolo 41
Domande di pagamento
Le domande di pagamento per il programma operativo nel suo insieme e per l'assistenza tecnica di cui all'articolo 27, paragrafo 4, comprendono:
l'importo totale delle spese pubbliche ammissibili sostenute dal beneficiario e pagate nell'attuazione delle operazioni, come contabilizzato nel sistema contabile dell'autorità di certificazione;
l'importo totale della spesa pubblica relativa all'attuazione delle operazioni, come contabilizzato nel sistema contabile dell'autorità di certificazione.
Articolo 42
Pagamenti ai beneficiari
Il termine di pagamento di cui al paragrafo 2 può essere sospeso dall’autorità di gestione in uno dei seguenti casi debitamente motivati:
l’importo della domanda di pagamento non è dovuto o non sono stati prodotti i documenti giustificativi appropriati, tra cui la documentazione necessaria per le verifiche della gestione a norma dell’articolo 32, paragrafo 4, lettera a);
è stata avviata un’indagine in merito a un’eventuale irregolarità che incide sulla spesa in questione.
Il beneficiario interessato è informato per iscritto della sospensione e dei motivi della stessa. Il rimanente periodo utile per il pagamento riprende a decorrere dalla data di ricezione delle informazioni o dei documenti richiesti o dalla data di esecuzione dell’indagine.
Articolo 43
Uso dell'euro
Articolo 44
Pagamento e liquidazione del prefinanziamento
Articolo 45
Termini per la presentazione di domande di pagamenti intermedi e per il relativo pagamento
Articolo 46
Interruzione dei termini di pagamento
I termini di pagamento di una richiesta di pagamento intermedio possono essere interrotti dall'ordinatore delegato ai sensi del regolamento finanziario per un periodo massimo di sei mesi nel caso in cui:
a seguito di informazioni fornite da un organismo di audit nazionale o dell'Unione, vi siano prove chiare che facciano presumere carenze significative nel funzionamento del sistema di gestione e controllo;
l'ordinatore delegato debba effettuare verifiche supplementari, essendo venuto a conoscenza della possibilità che le spese contenute in una richiesta di pagamento siano connesse a un'irregolarità con gravi conseguenze finanziarie;
non sia stato presentato uno dei documenti richiesti ai sensi dell'articolo 59, paragrafo 5, del regolamento finanziario.
Gli Stati membri possono concedere un'estensione del periodo di interruzione di ulteriori tre mesi.
Articolo 47
Sospensione dei pagamenti
La Commissione può sospendere la totalità o una parte dei pagamenti intermedi qualora si verifichino una o più delle seguenti condizioni:
vi siano gravi carenze nel funzionamento effettivo del sistema di gestione e controllo del programma operativo, che hanno messo a rischio il contributo dell'Unione al programma operativo e per le quali non sono state adottate misure correttive;
le spese figuranti in una dichiarazione di spesa siano connesse a un'irregolarità con gravi conseguenze finanziarie che non è stata rettificata;
lo Stato membro non abbia adottato le azioni necessarie per porre rimedio alla situazione che ha dato origine a un'interruzione ai sensi dell'articolo 46;
sussistano gravi carenze nella qualità e nell'affidabilità del sistema di sorveglianza o dei dati sugli indicatori.
CAPO 2
Preparazione, esame, accettazione dei conti e chiusura dei programmi operativi
Articolo 48
Presentazione di informazioni
Per ogni esercizio, a decorrere dal 2016 e fino al 2025 compreso, gli Stati membri trasmettono alla Commissione entro il termine stabilito all'articolo 59, paragrafo 5, del regolamento finanziario, i seguenti documenti di cui a detto articolo, vale a dire:
i conti di cui all'articolo 49, paragrafo 1, del presente regolamento, per il precedente periodo contabile;
la dichiarazione di gestione e la relazione annuale di sintesi di cui all'articolo 29, paragrafo 4, lettera e), del presente regolamento, per il precedente periodo contabile;
il parere di audit e la relazione di controllo di cui all'articolo 34, paragrafo 5, lettere a) e b), del presente regolamento, per il precedente periodo contabile.
Articolo 49
Preparazione dei conti
I conti di cui all'articolo 59, paragrafo 5, primo comma, lettera a), del regolamento finanziario sono presentati alla Commissione per ciascun programma operativo. I conti coprono il periodo contabile e comprendono i seguenti elementi:
l'importo totale di spese pubbliche ammissibili registrato dall'autorità di certificazione nei propri sistemi contabili, che è stato inserito in domande di pagamento presentate alla Commissione a norma dell'articolo 41 e dell'articolo 45, paragrafo 2, entro il 31 luglio successivo alla fine del periodo contabile, l'importo totale della spesa pubblica ammissibile corrispondente sostenuta per l'esecuzione delle operazioni e l'importo totale dei pagamenti corrispondenti effettuati ai beneficiari a norma dell'articolo 42, paragrafo 2;
gli importi ritirati e recuperati nel corso del periodo contabile, gli importi da recuperare al termine del periodo contabile e gli importi non recuperabili;
un raffronto tra le spese dichiarate ai sensi della lettera a) e le spese dichiarate rispetto al medesimo periodo contabile nelle domande di pagamento, accompagnato da una spiegazione delle eventuali differenze.
Articolo 50
Esame e accettazione dei conti
Su richiesta della Commissione, lo Stato membro fornisce tutte le informazioni supplementari necessarie per consentire alla Commissione di accertare la completezza, l'accuratezza e la veridicità dei conti entro il termine fissato al primo comma del presente articolo.
Sulla base dei conti accettati, la Commissione calcola l'importo imputabile al Fondo per il periodo contabile e gli adeguamenti conseguenti in relazione ai pagamenti allo Stato membro. La Commissione tiene conto di quanto segue:
gli importi contabilizzati di cui all'articolo 49, paragrafo 1, lettera a), e ai quali deve applicarsi il tasso di cofinanziamento definito all'articolo 20;
l'ammontare totale dei pagamenti effettuati dalla Commissione durante il periodo contabile, costituiti dall'importo dei pagamenti intermedi effettuati dalla Commissione ai sensi dell'articolo 21 e dell'articolo 40, paragrafo 1.
Articolo 51
Disponibilità dei documenti
Nel caso di operazioni diverse da quelle di cui al primo comma, tutti i documenti giustificativi sono resi disponibili per un periodo di due anni a decorrere dal 31 dicembre successivo alla presentazione dei conti nei quali sono incluse le spese finali dell'operazione completata.
Un'autorità di gestione può decidere di applicare alle operazioni con spese ammissibili per un totale inferiore a 1 000 000 EUR la norma di cui al secondo comma.
Il periodo di tempo di cui al primo comma è interrotto in caso di procedimento giudiziario o su richiesta debitamente motivata della Commissione.
Articolo 52
Presentazione dei documenti di chiusura e pagamento del saldo finale
CAPO 3
Rettifiche finanziarie e recuperi
Articolo 53
Rettifiche finanziarie effettuate dagli Stati membri
Articolo 54
Rettifiche finanziarie effettuate dalla Commissione
Una violazione del diritto applicabile determina una rettifica finanziaria solo se riguarda una spesa che è stata notificata alla Commissione e ove una delle seguenti condizioni sia soddisfatta:
la violazione ha influenzato la selezione di un'operazione da parte dell'organismo responsabile di un'operazione ammessa al sostegno del Fondo o in casi in cui, date le caratteristiche della violazione, non risulti possibile accertarne l'incidenza ma sussista un rischio sostanziale che la violazione in questione abbia avuto tale effetto;
la violazione ha influenzato l'importo delle spese dichiarate per il rimborso a carico del bilancio dell'Unione o in casi in cui, date le caratteristiche della violazione, non risulti possibile quantificarne l'incidenza finanziaria ma sussista il rischio sostanziale che la violazione in questione abbia avuto tale effetto.
Articolo 55
Criteri per le rettifiche finanziarie della Commissione
La Commissione procede a rettifiche finanziarie mediante atti di esecuzione, sopprimendo in tutto o in parte il contributo dell'Unione a un programma operativo a norma dell'articolo 54, qualora, effettuate le necessarie verifiche, essa concluda che:
vi è una grave carenza nell'efficace funzionamento del sistema di gestione e di controllo del programma operativo, tale da compromettere il contributo dell'Unione già versato al programma operativo;
lo Stato membro non si è conformato agli obblighi che gli incombono a norma dell'articolo 53 anteriormente all'avvio della procedura di rettifica ai sensi del presente paragrafo;
le spese figuranti in una domanda di pagamento sono irregolari e non sono state rettificate dallo Stato membro anteriormente all'avvio della procedura di rettifica ai sensi del presente paragrafo.
La Commissione basa le proprie rettifiche finanziarie su singoli casi di irregolarità individuati, valutando se si tratta di un'irregolarità sistemica. Qualora non sia possibile quantificare con precisione l'importo di spesa irregolare addebitato al Fondo, la Commissione applica una rettifica finanziaria su base forfettaria o per estrapolazione.
Articolo 56
Procedura per le rettifiche finanziarie della Commissione
Il primo comma non si applica in caso di carenze gravi nell'efficace funzionamento del sistema di gestione e controllo che, prima della data di accertamento da parte della Commissione o della Corte dei conti europea:
siano state individuate nella dichiarazione di gestione, nella relazione annuale di controllo o nel parere di audit presentati alla Commissione a norma dell'articolo 59, paragrafo 5, del regolamento finanziario o in altre relazioni di audit dell'autorità di audit presentate alla Commissione e siano state oggetto di interventi appropriati; oppure
siano state oggetto di adeguate misure correttive da parte dello Stato membro.
La valutazione delle gravi carenze nell'efficace funzionamento dei sistemi di gestione e controllo è basata sul diritto applicabile al momento della presentazione delle dichiarazioni di gestione, delle relazioni annuali di controllo e dei pareri di audit pertinenti.
Nel decidere su una rettifica finanziaria la Commissione:
rispetta il principio di proporzionalità tenendo conto della natura e della gravità della carenza grave nell'efficace funzionamento dei sistemi di gestione e controllo e delle relative implicazioni finanziarie per il bilancio dell'Unione;
ai fini dell'applicazione di una rettifica su base forfettaria o per estrapolazione, esclude le spese irregolari precedentemente rilevate dallo Stato membro che sono state oggetto di adeguamento dei conti conformemente all'articolo 50, paragrafo 10, e le spese oggetto di valutazione in corso della loro legittimità e regolarità a norma dell'articolo 49, paragrafo 2;
tiene conto delle rettifiche su base forfettaria o per estrapolazione applicate alle spese dallo Stato membro per altre carenze gravi rilevati dallo Stato membro al momento di determinare il rischio residuo per il bilancio dell'Unione.
Articolo 57
Rimborso
Articolo 58
Proporzionalità in materia di controllo dei programmi operativi
CAPO 4
Disimpegno
Articolo 59
Disimpegno
Articolo 60
Eccezioni al disimpegno
L'importo interessato dal disimpegno si intende ridotto degli importi equivalenti alla parte dell'impegno di bilancio per la quale:
le operazioni sono sospese in virtù di un procedimento giudiziario o di un ricorso amministrativo con effetto sospensivo; o
non è stato possibile eseguire una richiesta di pagamento per cause di forza maggiore che compromettono gravemente l'attuazione del programma operativo, in tutto o in parte.
Le autorità nazionali che invocano la forza maggiore di cui al primo comma, lettera b), ne dimostrano le conseguenze dirette sulla realizzazione di tutto o parte del programma operativo.
Ai fini del primo comma, lettere a) e b), la riduzione può essere richiesta una volta se la sospensione o la situazione di forza maggiore sono durate non più di un anno, o un numero di volte che corrisponde alla durata della situazione di forza maggiore o al numero di anni compresi tra la data della decisione giudiziaria o amministrativa che sospende l'esecuzione dell'operazione e la data della decisione finale.
Articolo 61
Procedura
TITOLO VII
DELEGA DI POTERE, DISPOSIZIONI DI ESECUZIONE E FINALI
Articolo 62
Esercizio della delega
Se, alla scadenza di tale termine, né Parlamento europeo né il Consiglio hanno sollevato obiezioni all'atto delegato, quest'ultimo è pubblicato nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea ed entra in vigore alla data in esso indicata.
L'atto delegato può essere pubblicato nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea ed entrare in vigore prima della scadenza di tale termine se il Parlamento europeo e il Consiglio hanno entrambi informato la Commissione che non intendono sollevare obiezioni.
Se il Parlamento europeo o il Consiglio sollevano obiezioni, l'atto delegato non entra in vigore. L'istituzione che solleva obiezioni le motiva.
Articolo 63
Procedura di comitato
Qualora il comitato non esprima alcun parere, la Commissione non adotta il progetto di atto di esecuzione relativamente ai poteri di esecuzione di cui all'articolo 32, paragrafo 8, secondo comma del presente regolamento, e si applica l'articolo 5, paragrafo 4, terzo comma, del regolamento (UE) n. 182/2011.
Articolo 63 bis
Applicabilità
L’articolo 6 bis non si applica al Regno Unito o nel Regno Unito. I riferimenti agli Stati membri contenuti in tale articolo non si intendono fatti al Regno Unito.
Articolo 64
Entrata in vigore
Il presente regolamento entra in vigore il giorno della pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea. Esso si applica a decorrere dal 1o gennaio 2014.
Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.
ALLEGATO I
MODELLI DI PROGRAMMA OPERATIVO
1. Modello di programma operativo PO I
Capo Parte Sottosezione |
Descrizione / Osservazioni |
Dimensioni (caratteri) |
|
1. |
INDIVIDUAZIONE |
Lo scopo di questa sezione è di individuare solo il programma interessato. La presente sezione indica chiaramente i seguenti: Stato membro Nome del programma operativo CCI |
200 |
2. |
FORMULAZIONE DEL PROGRAMMA |
|
|
2.1. |
Situazione |
Individuazione e giustificazione della o delle deprivazioni materiali da considerare |
4 000 |
Indicazione del tipo di deprivazione materiale oggetto del programma operativo |
200 |
||
2.2. |
Deprivazione materiale considerata |
Riprodurre questa sezione (e le corrispondenti sottosezioni) per ogni tipo di deprivazione materiale da considerare |
|
2.2.1. |
Descrizione |
Descrizione delle principali caratteristiche della distribuzione di prodotti alimentari o dell'assistenza materiale di base da prestare e delle misure di accompagnamento corrispondenti |
4 000 |
2.2.2. |
Programmi nazionali |
Descrizione dei programmi nazionali destinati a beneficiare di un sostegno |
2 000 |
2.3. |
Altro |
Ogni altra informazione ritenuta necessaria |
4 000 |
3. |
ATTUAZIONE |
|
|
3.1. |
Identificazione degli indigenti |
Descrizione del meccanismo per determinare i criteri di ammissibilità delle persone indigenti differenziati, se necessario, per tipo di deprivazione materiale considerato |
2 000 |
3.2. |
Selezione delle operazioni |
Criteri di selezione delle operazioni e descrizione del meccanismo di selezione differenziati, se necessario, per tipo di deprivazione materiale considerato |
2 000 |
3.3. |
Selezione delle organizzazioni partner |
Criteri di selezione delle organizzazioni partner differenziati, se necessario, per tipo di deprivazione materiale considerato |
2 000 |
3.4. |
Complementarità con il FSE |
Descrizione del meccanismo destinato a garantire la complementarità con il FSE |
4 000 |
3.5. |
Assetto istituzionale |
Identificazione dell'autorità di gestione, eventualmente dell'autorità di certificazione, dell'autorità di audit e dell'organismo al quale la Commissione effettuerà pagamenti |
2 000 |
3.6. |
Monitoraggio e valutazione |
Descrizione del metodo seguito per monitorare l'attuazione del programma |
4 000 |
3.7. |
Assistenza tecnica |
Descrizione dell'utilizzo previsto dell'assistenza tecnica di cui all'articolo 27, paragrafo 3, comprese le azioni intese a rafforzare la capacità amministrativa dei beneficiari ai fini della sana gestione finanziaria delle operazioni |
4 000 |
4. |
PARTECIPAZIONE DELLE PARTI INTERESSATE |
Descrizione delle misure adottate per associare tutte le parti interessate e, se del caso, le autorità regionali, locali e altre autorità pubbliche competenti nella preparazione del programma operativo |
2 000 |
5. |
PIANO FINANZIARIO |
Questa parte comprende: 5.1. una tabella che specifica, per ciascun anno, in conformità all'articolo 20, l'importo della dotazione finanziaria prevista a titolo del Fondo e del cofinanziamento; 5.2. una tabella che specifica, per l'intero periodo di programmazione, l'importo della dotazione finanziaria complessiva del sostegno del programma operativo per ciascun tipo di deprivazione materiale considerato nonché le corrispondenti misure di accompagnamento. |
Testo: 1 000 Dati in formato CSV o XML |
Formato dei dati finanziari (parte 5):
Piano di finanziamento del programma operativo indicante l'impegno annuale del Fondo e il corrispondente cofinanziamento nazionale al programma operativo (in EUR)
|
Totale |
2014 |
2015 |
…. |
2020 |
Fondo a) |
|
|
|
|
|
Cofinanziamento nazionale b) |
|
|
|
|
|
Spese pubbliche c) = a) + b) |
|
|
|
|
|
Tasso di cofinanziamento d) = a) / c) |
|
|
Piano finanziario indicante l'importo delle dotazioni finanziarie complessive del sostegno del programma operativo per ciascun tipo di deprivazione materiale considerato nonché le corrispondenti misure di accompagnamento (in EUR)
Tipo di assistenza materiale |
Spese pubbliche |
Totale |
|
Assistenza tecnica |
|
Tipo di assistenza materiale 1 |
|
di cui, misure di accompagnamento |
|
Tipo di assistenza materiale 2 |
|
di cui, misure di accompagnamento |
|
|
|
Tipo di assistenza materiale n |
|
di cui, misure di accompagnamento |
|
2. Modello di programma operativo PO II
Capo Parte Sottosezione |
Descrizione / Osservazioni |
Dimensioni (caratteri) |
|
1. |
INDIVIDUAZIONE |
Lo scopo di questa sezione è solo individuare il programma interessato. La presente sezione indica chiaramente i seguenti: Stato membro Nome del programma operativo CCI |
200 |
2. |
FORMULAZIONE DEL PROGRAMMA |
|
|
2.1. |
Strategia |
Descrizione della strategia relativa al contributo del programma alla promozione della coesione sociale e alla riduzione della povertà, conformemente alla strategia Europa 2020, compresa una giustificazione della scelta della priorità di intervento |
20 000 |
2.2. |
Logica di intervento |
Individuazione delle esigenze nazionali |
3 500 |
Obiettivi specifici del programma operativo |
7 000 |
||
Risultati attesi e corrispondenti indicatori di realizzazione e di risultato, con un valore di riferimento e un valore obiettivo (per ciascun obiettivo specifico) |
3 500 |
||
Individuazione delle persone indigenti destinatarie |
3 500 |
||
Indicatori finanziari |
2 000 |
||
2.3. |
Altro |
Ogni altra informazione ritenuta necessaria |
3 500 |
3. |
ATTUAZIONE |
|
|
3.1. |
Azioni |
Descrizione del tipo e degli esempi di azioni da sostenere e relativo contributo agli obiettivi specifici |
7 000 |
3.2. |
Selezione delle operazioni |
Principi guida per la selezione delle operazioni differenziati, se del caso, per tipo di azione |
3 500 |
3.3. |
Beneficiari |
Individuazione dei tipi di beneficiari (ove opportuno), differenziati, se del caso, per tipo di azione |
3 500 |
3.4. |
Complementarità con il FSE |
Descrizione del meccanismo utilizzato per garantire la complementarità con il FSE ed evitare sovrapposizioni e doppi finanziamenti |
4 000 |
3.5. |
Assetto istituzionale |
Identificazione dell'autorità di gestione, eventualmente dell'autorità di certificazione, dell'autorità di audit e dell'organismo al quale la Commissione effettuerà pagamenti |
2 000 |
3.6. |
Sorveglianza e valutazione |
La presente sotto-sezione descrive il metodo seguito per monitorare l'attuazione del programma, in particolare degli indicatori da utilizzare a tale fine. Tra gli indicatori si considerano gli indicatori finanziari riguardanti le spese ripartite e gli indicatori di realizzazione specifici per programma e relativi alle operazioni sostenute, nonché indicatori di risultato specifici per programma in relazione a ciascun obiettivo specifico. |
4 000 |
3.7. |
Assistenza tecnica |
Descrizione dell'utilizzo previsto dell'assistenza tecnica di cui all'articolo 27, paragrafo 3, comprese le azioni intese a rafforzare la capacità amministrativa dei beneficiari ai fini della sana gestione finanziaria delle operazioni |
4 000 |
4. |
PARTECIPAZIONE DELLE PARTI INTERESSATE |
Descrizione delle misure adottate per associare tutte le parti interessate e, se del caso, le autorità regionali, locali e altre autorità pubbliche competenti nella preparazione del programma operativo |
2 000 |
5. |
PIANO FINANZIARIO |
Questa sezione comprende: 5.1. una tabella che specifica, per ciascun anno, in conformità all'articolo 20, l'importo della dotazione finanziaria prevista a titolo del Fondo e del cofinanziamento; 5.2. una tabella che specifica, per l'intero periodo di programmazione, l'importo della dotazione finanziaria complessiva a titolo del sostegno del programma operativo per ciascuna tipologia di azione sostenuta |
Testo: 1 000 Dati in formato CSV o XML |
Formato dei dati finanziari (sezione 4):
Piano di finanziamento del programma operativo indicante l'impegno annuale del Fondo e il corrispondente cofinanziamento nazionale al programma operativo (in EUR)
Piano finanziario indicante l'importo delle dotazioni finanziarie complessive del sostegno del programma operativo per ciascun tipo di azione (in EUR)
Settore di intervento |
Spese pubbliche |
Totale |
|
Assistenza tecnica |
|
Tipo di azione 1 |
|
Tipo di azione 2 |
|
… |
|
Tipo di azione n |
|
ALLEGATO II
Ripartizione annuale degli stanziamenti d'impegno per il periodo 2014-2020 (in prezzi del 2011)
2014 |
EUR |
485 097 840 |
2015 |
EUR |
485 097 840 |
2016 |
EUR |
485 097 840 |
2017 |
EUR |
485 097 840 |
2018 |
EUR |
485 097 840 |
2019 |
EUR |
485 097 840 |
2020 |
EUR |
485 097 840 |
Totale |
EUR |
3 395 684 880 |
ALLEGATO III
Dotazione del Fondo per il periodo 2014-2020 per Stato membro (in prezzi del 2011)
Stati membri |
EUR |
Belgio |
65 500 000 |
Bulgaria |
93 000 000 |
Repubblica ceca |
20 700 000 |
Danimarca |
3 500 000 |
Germania |
70 000 000 |
Estonia |
7 100 000 |
Irlanda |
20 200 000 |
Grecia |
249 300 000 |
Spagna |
499 900 000 |
Francia |
443 000 000 |
Croazia |
32 500 000 |
Italia |
595 000 000 |
Cipro |
3 500 000 |
Lettonia |
36 400 000 |
Lituania |
68 500 000 |
Lussemburgo |
3 500 000 |
Ungheria |
83 300 000 |
Malta |
3 500 000 |
Paesi Bassi |
3 500 000 |
Austria |
16 000 000 |
Polonia |
420 000 000 |
Portogallo |
157 000 000 |
Romania |
391 300 000 |
Slovenia |
18 200 000 |
Slovacchia |
48 900 000 |
Finlandia |
20 000 000 |
Svezia |
7 000 000 |
Regno Unito |
3 500 000 |
Totale |
3 383 800 000 |
ALLEGATO IV
Criteri di designazione delle autorità di gestione e di certificazione
1. Ambiente di controllo interno
i) esistenza di una struttura organizzativa che contempli le funzioni delle autorità di gestione e di certificazione e la ripartizione delle funzioni all'interno di ciascuna di esse, assicurando, se del caso, che sia rispettato il principio della separazione delle funzioni;
ii) quadro per assicurare, in caso di delega di compiti a organismi intermedi, la definizione delle loro responsabilità e dei loro obblighi rispettivi, la verifica della loro capacità di svolgere i compiti delegati e l'esistenza di procedure di rendicontazione;
iii) procedure di rendicontazione e sorveglianza per le irregolarità e il recupero degli importi indebitamente versati;
iv) piano per l'assegnazione di risorse umane adeguate con le necessarie competenze tecniche, a vari livelli e per diverse funzioni nell'organizzazione.
2. Gestione del rischio
Tenuto conto del principio di proporzionalità, un quadro per assicurare che si effettui un'appropriata gestione dei rischi, ove necessario, e, in particolare, in caso di modifiche significative delle attività.
3. Attività di gestione e controllo
A. Autorità di gestione
i) Procedure riguardanti domande di sovvenzione, valutazione delle domande, selezione ai fini del finanziamento, ivi compresi istruzioni e orientamenti che garantiscano il contributo delle operazioni alla realizzazione degli obiettivi e dei risultati specifici del programma operativo conformemente alle disposizioni dell'articolo 32, paragrafo 3, lettera b), del presente regolamento;
ii) Procedure per le verifiche di gestione, comprese le verifiche amministrative rispetto a ciascuna domanda di rimborso presentata dai beneficiari e le verifiche sul posto delle operazioni;
iii) Procedure per il trattamento delle domande di rimborso presentate dai beneficiari e l'autorizzazione dei pagamenti;
iv) Procedure per un sistema di raccolta, registrazione e conservazione informatizzata dei dati relativi a ciascuna operazione, compresi, ove opportuno, i dati su singoli partecipanti e, se necessario, una ripartizione per sesso dei dati sugli indicatori e per garantire che la sicurezza dei sistemi sia in linea con gli standard riconosciuti a livello internazionale;
v) Procedure stabilite dall'autorità di gestione per garantire che i beneficiari mantengano un sistema di contabilità separata o una codificazione contabile adeguata per tutte le transazioni relative a un'operazione;
vi) Procedure per istituire misure antifrode efficaci e proporzionate;
vii) Procedure per garantire una pista di controllo e un sistema di archiviazione adeguati;
viii) Procedure per preparare la dichiarazione di affidabilità di gestione, la relazione sui controlli effettuati e le carenze individuate e il riepilogo annuale degli audit e dei controlli finali;
ix) Procedure per garantire che il beneficiario disponga di un documento contenente le condizioni per il sostegno relative a ciascuna operazione.
B. Autorità di certificazione
i) Procedure per certificare le domande di pagamento intermedio alla Commissione;
ii) Procedure per preparare i bilanci e certificare che sono veritieri, esatti e completi e che le spese sono conformi alle norme unionali e nazionali applicabili tenendo conto dei risultati di tutte le attività di audit;
iii) Procedure per garantire un’adeguata pista di controllo conservando i dati contabili ivi compresi gli importi recuperabili, recuperati e ritirati per ciascuna operazione in forma elettronica;
iv) Procedure, se del caso, per garantire di aver ricevuto dall’autorità di gestione informazioni adeguate in merito alle verifiche effettuate e ai risultati di tutte le attività di audit svolte dall'autorità di audit o sotto la sua responsabilità.
4. Sorveglianza
A. Autorità di gestione
i) Se del caso, procedure per assistere il comitato di sorveglianza nei suoi lavori;
ii) Procedure per elaborare e presentare alla Commissione le relazioni di attuazione annuali e finali;
B. Autorità di certificazione
Procedure per l'adempimento delle sue responsabilità in materia di sorveglianza dei risultati delle verifiche di gestione e dei risultati di tutte le attività di audit svolte dall'autorità di audit o sotto la sua responsabilità prima di trasmettere alla Commissione le domande di pagamento.
( 1 ) Direttiva 2004/18/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 31 marzo 2004 relativa al coordinamento delle procedure di aggiudicazione degli appalti pubblici di lavori, di forniture e di servizi (GU L 134 del 30.4.2004, pag. 114).
( 2 ) Regolamento (UE) n. 1303/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 dicembre 2013, recante disposizioni comuni sul Fondo europeo di sviluppo regionale, sul Fondo sociale europeo, sul Fondo di coesione, sul Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale e sul Fondo europeo per gli affari marittimi e la pesca e disposizioni generali sul Fondo europeo di sviluppo regionale, sul Fondo sociale europeo, sul Fondo di coesione e sul Fondo europeo per gli affari marittimi e la pesca, e che abroga il regolamento (CE) n. 1083/2006 del Consiglio (GU L 347 del 20.12.2013, pag. 320).
( 3 ) Regolamento (UE) 2020/2094, del Consiglio, del 14 dicembre 2020, che istituisce uno strumento dell’Unione europea per la ripresa, a sostegno alla ripresa dell’economia dopo la crisi COVID-19 (GU L 433I del 22.12.2020, pag. 23)
( 4 ) Regolamento (UE) n. 407/2010 del Consiglio, dell’11 maggio 2010, che istituisce un meccanismo europeo di stabilizzazione finanziaria (GU L 118 del 12.5.2010, pag. 1).
( 5 ) Regolamento (CE) N. 332/2002 del Consiglio, del 18 febbraio 2002, che istituisce un meccanismo di sostegno finanziario a medio termine delle bilance dei pagamenti degli Stati membri (GU L 53 del 23.2.2002, pag. 1).