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Document 02014D0466-20180807

    Consolidated text: Decisione n . 466/2014/UE del Parlamento europeo e del Consiglio del 16 aprile 2014 sulla concessione di una garanzia dell''Unione alla Banca europea per gli investimenti in caso di perdite relative ad operazioni di finanziamento a sostegno di progetti di investimento al di fuori dell''Unione

    ELI: http://data.europa.eu/eli/dec/2014/466(1)/2018-08-07

    02014D0466 — IT — 07.08.2018 — 003.001


    Il presente testo è un semplice strumento di documentazione e non produce alcun effetto giuridico. Le istituzioni dell’Unione non assumono alcuna responsabilità per i suoi contenuti. Le versioni facenti fede degli atti pertinenti, compresi i loro preamboli, sono quelle pubblicate nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea e disponibili in EUR-Lex. Tali testi ufficiali sono direttamente accessibili attraverso i link inseriti nel presente documento

    ►B

    DECISIONE N. 466/2014/UE DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO

    del 16 aprile 2014

    sulla concessione di una garanzia dell''Unione alla Banca europea per gli investimenti in caso di perdite relative ad operazioni di finanziamento a sostegno di progetti di investimento al di fuori dell''Unione

    (GU L 135 dell'8.5.2014, pag. 1)

    Modificata da:

     

     

    Gazzetta ufficiale

      n.

    pag.

    data

     M1

    DECISIONE DELEGATA (UE) 2016/1455 DELLA COMMISSIONE del 15 aprile 2016

      L 238

    5

    6.9.2016

    ►M2

    DECISIONE (UE) 2018/412 DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO del 14 marzo 2018

      L 76

    30

    19.3.2018

    ►M3

    DECISIONE DELEGATA (UE) 2018/1102 DELLA COMMISSIONE del 6 giugno 2018

      L 199I

    11

    7.8.2018




    ▼B

    DECISIONE N. 466/2014/UE DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO

    del 16 aprile 2014

    sulla concessione di una garanzia dell'Unione alla Banca europea per gli investimenti in caso di perdite relative ad operazioni di finanziamento a sostegno di progetti di investimento al di fuori dell'Unione



    Articolo 1

    Garanzia dell'Unione

    1.  L'Unione accorda alla Banca europea per gli investimenti (BEI) una garanzia di bilancio per le operazioni di finanziamento realizzate al di fuori dell'Unione («garanzia dell'Unione»). La garanzia dell'Unione è accordata come garanzia globale a copertura dei pagamenti dovuti alla BEI, ma da essa non ricevuti, in relazione a prestiti, garanzie sui prestiti e strumenti del mercato del capitale di debito concessi o emessi per progetti d'investimento della BEI che sono ammissibili conformemente al paragrafo 2.

    2.  Possono beneficiare della garanzia dell'Unione i prestiti, le garanzie sui prestiti e gli strumenti del mercato del capitale di debito che sono concessi o emessi per progetti d'investimento realizzati nei paesi ammissibili in conformità con il regolamento e le procedure interne della BEI, compresa la dichiarazione della BEI sui principi e sulle norme ambientali e sociali, e a sostegno degli obiettivi pertinenti di politica esterna dell'Unione, se il finanziamento della BEI è stato concesso secondo un accordo firmato che non è scaduto né è stato cancellato («operazioni di finanziamento della BEI»).

    3.  Le operazioni di finanziamento della BEI a sostegno delle politiche esterne dell'Unione continuano a essere condotte in conformità dei principi della sana prassi bancaria.

    4.  La garanzia dell'Unione è limitata al 65 % dell'importo aggregato erogato e garantito per le operazioni di finanziamento della BEI, diminuito degli importi rimborsati e maggiorato di tutti gli importi connessi.

    5.  La garanzia dell'Unione copre le operazioni di finanziamento della BEI firmate durante il periodo compreso tra il 1o gennaio 2014 e il 31 dicembre 2020.

    6.  Se, alla scadenza del periodo di cui al paragrafo 5, il Parlamento europeo e il Consiglio non avranno adottato una decisione di concessione di una nuova garanzia dell'Unione alla BEI in caso di perdite relative ad operazioni di finanziamento al di fuori dell'Unione, il periodo è automaticamente prorogato, per una sola volta, di sei mesi.

    ▼M2

    Articolo 2

    Massimali per le operazioni di finanziamento della BEI coperte dalla garanzia dell'Unione

    1.  Il massimale per le operazioni di finanziamento della BEI coperte dalla garanzia dell'Unione per il periodo 2014-20 è fissato a 32 300 000 000 EUR. Gli importi inizialmente stanziati per le operazioni di finanziamento e successivamente annullati non sono considerati ai fini del calcolo del massimale.

    Il predetto massimale è composto da:

    a) un importo massimo di 30 000 000 000 EUR nel quadro di un mandato generale, di cui un importo di 1 400 000 000 EUR è stanziato per i progetti del settore pubblico che contribuiscono alla resilienza economica a lungo termine dei rifugiati, dei migranti, delle comunità di accoglienza e di transito e delle comunità di origine quale risposta strategica volta ad affrontare le cause profonde della migrazione;

    b) un importo massimo di 2 300 000 000 EUR nel quadro di un mandato di prestiti per il settore privato destinato a progetti che contribuiscono alla resilienza economica a lungo termine dei rifugiati, dei migranti, delle comunità di accoglienza e di transito e delle comunità di origine quale risposta strategica volta ad affrontare le cause profonde della migrazione.

    2.  Gli importi massimi di cui al paragrafo 1 sono ripartiti in massimali e submassimali regionali, come indicato nell'allegato I. Nell'ambito dei massimali regionali e nel corso del periodo coperto dalla presente decisione, la BEI garantisce una distribuzione tra i paesi delle regioni coperte dalla garanzia dell'Unione bilanciata in conformità degli obiettivi della politica esterna dell'Unione, le quali trovano riscontro negli orientamenti tecnici operativi regionali di cui all'articolo 5.

    Articolo 3

    Obiettivi e principi generali

    1.  La garanzia dell'Unione è accordata solo per le operazioni di finanziamento della BEI che possiedono un valore aggiunto sulla base della valutazione propria della BEI e sostengono il raggiungimento di uno dei seguenti obiettivi generali:

    a) sviluppo del settore privato locale, in particolare sostegno alle micro, piccole e medie imprese (PMI);

    b) sviluppo delle infrastrutture sociali ed economiche, incluse le infrastrutture relative a trasporti, energia, ambiente, nonché delle tecnologie dell'informazione e della comunicazione;

    c) mitigazione dei cambiamenti climatici e adattamento ad essi;

    d) resilienza economica a lungo termine dei rifugiati, dei migranti, delle comunità di accoglienza e di transito e delle comunità di origine quale risposta strategica volta ad affrontare le cause profonde della migrazione.

    2.  Pur mantenendo la specificità della BEI in quanto banca di investimento, le operazioni di finanziamento della BEI realizzate ai sensi della presente decisione contribuiscono all'interesse generale dell'Unione, in particolare il rispetto dei principi che guidano l'azione esterna dell'Unione di cui all'articolo 21 TUE e concorrono all'applicazione degli accordi internazionali in materia di ambiente di cui l'Unione è parte. Gli organi direttivi della BEI sono incoraggiati ad adottare le misure necessarie per adeguare l'attività della BEI affinché contribuisca alle politiche esterne dell'Unione in modo efficace e soddisfi in modo adeguato i requisiti di cui alla presente decisione.

    3.  L'integrazione regionale fra i paesi, inclusa in particolare l'integrazione economica fra i paesi e i beneficiari in fase di preadesione, i paesi coperti dalla politica di vicinato e partenariato e l'Unione, è un obiettivo fondamentale delle operazioni di finanziamento della BEI nei settori coperti dagli obiettivi generali di cui al paragrafo 1. La BEI realizza operazioni di finanziamento in paesi beneficiari nei settori coperti dagli obiettivi generali sostenendo investimenti diretti esteri che promuovono l'integrazione economica con l'Unione.

    4.  Nei paesi in via di sviluppo di cui all'elenco dei beneficiari dell'aiuto pubblico allo sviluppo dell'Organizzazione per la cooperazione e lo sviluppo economici, le operazioni di finanziamento della BEI contribuiscono, a norma degli articoli 208 e 209 TFUE, agli obiettivi della politica dell'Unione in materia di cooperazione allo sviluppo, in particolare la riduzione della povertà attraverso la crescita inclusiva e lo sviluppo economico, ambientale e sociale sostenibile.

    5.  Al fine di garantire che gli investimenti del settore privato abbiano il massimo impatto sullo sviluppo, la BEI deve adoperarsi per contribuire a creare condizioni favorevoli per le imprese e gli investimenti privati e garantisce in via prioritaria il rafforzamento del settore privato locale nei paesi beneficiari, comprese cooperative e imprese sociali, mediante il sostegno agli investimenti locali come previsto al paragrafo 1, lettera a). Nelle operazioni di finanziamento della BEI a sostegno degli obiettivi generali di cui al paragrafo 1 ci si adopera anche per rafforzare il sostegno a progetti di investimento delle PMI del paese destinatario e dell'Unione, consentendo l'accesso ai finanziamenti per i nuovi progetti di investimento delle PMI. Le operazioni di finanziamento della BEI consentono alle PMI di beneficiare, tra l'altro, dell'accesso al mercato per le PMI nei paesi ammissibili e della loro integrazione nelle catene globali del valore e contribuiscono inoltre a rafforzare la competitività delle imprese dell'Unione.

    Al fine di monitorare e valutare efficacemente l'impiego dei fondi a vantaggio delle PMI interessate, la BEI esercita la dovuta diligenza e definisce e mantiene in essere adeguate disposizioni contrattuali che prevedano obblighi di rendicontazione standard sia per gli intermediari finanziari che per i beneficiari finali. La BEI si adopera per individuare e contribuire ad affrontare gli ostacoli incontrati dalle PMI nell'accesso ai finanziamenti.

    La BEI coopera con gli intermediari finanziari che possono sostenere le esigenze specifiche delle PMI nei paesi d'intervento e che soddisfano i requisiti di cui all'articolo 13, quali recepiti negli accordi di cui al paragrafo 1, terzo comma, di tale articolo.

    6.  Le operazioni di finanziamento della BEI a supporto dell'obiettivo generale di cui al paragrafo 1, lettera b), sostengono progetti di investimento prevalentemente nei settori dei trasporti, dell'energia, delle infrastrutture ambientali, delle tecnologie dell'informazione e della comunicazione, della sanità e dell'istruzione. Vi rientrano la produzione e l'integrazione di energia da fonti rinnovabili, le misure di efficienza energetica, la trasformazione dei sistemi energetici che consenta il passaggio a tecnologie e carburanti a minore intensità di carbonio, la sicurezza energetica sostenibile e le infrastrutture energetiche sostenibili, anche per la produzione di gas e il trasporto al mercato energetico dell'Unione, nonché l'elettrificazione delle zone rurali, le infrastrutture ambientali come i servizi di approvvigionamento idrico e i servizi igienici e l'infrastruttura verde, le telecomunicazioni e le infrastrutture di banda larga.

    7.  Le operazioni di finanziamento della BEI a supporto degli obiettivi generali di cui al paragrafo 1, lettera c), sostengono gli investimenti in progetti di mitigazione dei cambiamenti climatici e adattamento ad essi che contribuiscono agli obiettivi generali della convenzione quadro delle Nazioni Unite sui cambiamenti climatici e dell'accordo di Parigi adottato nell'ambito di tale convenzione, in particolare evitando o riducendo le emissioni di gas serra e riducendo l'impronta di carbonio nel settore delle energie rinnovabili, dell'efficienza energetica e della sostenibilità dei trasporti, o aumentando la resilienza agli effetti avversi dei cambiamenti climatici su paesi, settori e comunità vulnerabili.

    I criteri di ammissibilità per i progetti relativi all'azione per il clima sono definiti nella strategia per il clima della BEI. Sulla base delle metodologie elaborate dalla BEI per valutare le emissioni di gas a effetto serra dei progetti e le relative variazioni, nella procedura di valutazione ambientale è inserita un'analisi dell'impronta di carbonio per stabilire se le proposte di progetti ottimizzano i miglioramenti in materia di efficienza energetica.

    Nel periodo coperto dalla presente decisione, la BEI si adopera per mantenere un livello elevato di operazioni relative al clima, il cui volume rappresenta almeno il 25 % del totale delle operazioni di finanziamento della BEI al di fuori dell'Unione. I finanziamenti della BEI ai sensi della presente decisione sono coerenti con il conseguimento dell'obiettivo di portare tale livello ad almeno il 35 % del totale delle operazioni di finanziamento della BEI nelle economie emergenti e nei paesi in via di sviluppo al di fuori dell'Unione entro il 2020.

    Le operazioni di finanziamento della BEI includono, tra l'altro, azioni concrete volte a eliminare gradualmente il finanziamento di progetti che ostacolano il conseguimento degli obiettivi climatici dell'Unione e a intensificare gli sforzi a favore delle fonti di energia rinnovabili e dell'efficienza energetica.

    La BEI rafforza gli elementi di adattamento ai cambiamenti climatici nell'ambito del proprio contributo a progetti in tutte le sue operazioni di finanziamento nel quadro del mandato di prestiti esterni della BEI.

    8.  Le operazioni di finanziamento della BEI a sostegno degli obiettivi generali di cui al paragrafo 1, lettera d), sostengono progetti di investimento volti ad affrontare le cause profonde della migrazione e a contribuire alla resilienza economica a lungo termine e agli obiettivi di sviluppo sostenibile dell'ONU e alla salvaguardia dello sviluppo sostenibile nei paesi beneficiari.

    Garantendo al contempo il pieno rispetto dei diritti umani, del lavoro e sociali, delle libertà fondamentali e della parità di genere attraverso l'attuazione di un approccio basato sui diritti che comprenda tutti i diritti umani e sociali in conformità dei principi di trasparenza, partecipazione, non discriminazione e responsabilità, le operazioni di finanziamento della BEI sono finalizzate a:

    a) rispondere all'aumento del fabbisogno di infrastrutture e servizi correlati per far fronte direttamente o indirettamente all'afflusso di migranti, arrecando al contempo vantaggi alla popolazione locale;

    b) offrire maggiori opportunità di lavoro sia ai rifugiati che alle comunità di accoglienza;

    c) promuovere l'integrazione economica e favorire l'autonomia dei rifugiati; o

    d) rafforzare l'azione umanitaria e il sostegno a favore della creazione di posti di lavoro dignitosi.

    Le operazioni di finanziamento della BEI offrono sostegno:

    a) al settore privato, per quanto concerne le PMI e le società a media capitalizzazione, il finanziamento dell'impresa e la microfinanza;

    b) al settore pubblico, comprese le amministrazioni comunali e gli enti pubblici, in termini di infrastrutture e servizi, segnatamente l'assistenza sanitaria e le strutture specifiche per i minori, i servizi igienico-sanitari e l'istruzione scolastica, per affrontare un significativo aumento del fabbisogno.

    9.  Le operazioni di finanziamento della BEI a sostegno degli obiettivi generali di cui al paragrafo 1 tengono conto del fatto che la parità di genere è una questione trasversale che è fondamentale ai fini del conseguimento di uno sviluppo sostenibile e un aspetto importante della dovuta diligenza riguardo ai progetti. A tutte le operazioni di finanziamento di questo tipo si applica una prospettiva di genere. La BEI assicura che tutte le sue operazioni di finanziamento rispettino gli impegni indicati nella strategia in materia di genere e nel piano d'azione sulla parità di genere.

    10.  La BEI si adopera per garantire che le imprese che partecipano a progetti da essa cofinanziati rispettino i principi di trasparenza della retribuzione e di eguaglianza di genere e il principio della parità delle retribuzioni di cui alla direttiva 2006/54/CE del Parlamento europeo e del Consiglio ( 1 ). Le decisioni della BEI in merito al finanziamento dei progetti tengono conto delle misure adottate dalle potenziali società beneficiarie in tema di parità di retribuzione e responsabilità sociale delle imprese.

    11.  La garanzia dell'Unione copre soltanto le operazioni di finanziamento della BEI realizzate in paesi ammissibili che abbiano concluso con la BEI un accordo quadro che stabilisca le condizioni giuridiche in base alle quali tali operazioni devono essere realizzate e sia compatibile con la dichiarazione della BEI sui principi e sulle norme ambientali e sociali e con il suo manuale delle pratiche ambientali e sociali.

    ▼B

    Articolo 4

    Paesi interessati

    1.  L'elenco dei paesi potenzialmente ammissibili al finanziamento della BEI con garanzia dell'Unione figura nell'allegato II. L'elenco dei paesi ammissibili al finanziamento della BEI con garanzia dell'Unione figura nell'allegato III e comprende solo paesi elencati nell'allegato II. Per i paesi non elencati nell'allegato II, l'ammissibilità al finanziamento BEI con garanzia dell'UE è decisa caso per caso, conformemente alla procedura legislativa ordinaria.

    2.  Alla Commissione è conferito il potere di adottare atti delegati conformemente all'articolo 18 riguardo a modifiche dell'allegato III. Le decisioni della Commissione sono adottate sulla base di una valutazione globale, comprendente aspetti economici, sociali, ambientali e politici, in particolare quelli relativi alla democrazia, ai diritti umani e alle libertà fondamentali, tenendo conto delle risoluzioni del Parlamento europeo e delle decisioni e delle conclusioni del Consiglio in materia.

    3.  Gli atti delegati che modificano l'allegato III non incidono sulla copertura con garanzia dell'Unione delle operazioni di finanziamento della BEI firmate prima dell'entrata in vigore di tali atti delegati, fatto salvo il paragrafo 4.

    4.  Nei paesi non inclusi nell'elenco di cui all'allegato III non possono essere erogati pagamenti relativi a operazioni di finanziamento della BEI che beneficiano di una garanzia globale di cui all'articolo 8, paragrafo 1.

    5.  La garanzia dell'Unione non copre le operazioni di finanziamento della BEI in un paese determinato con il quale l'accordo su tali operazioni sia stato firmato dopo l'adesione di tale paese all'Unione.

    Articolo 5

    Contributo delle operazioni di finanziamento della BEI alle politiche dell'Unione

    1.  La Commissione aggiorna, di concerto con la BEI, gli orientamenti tecnici operativi regionali in vigore per le operazioni di finanziamento della BEI entro un anno dall'entrata in vigore della presente decisione.

    Gli orientamenti tecnici operativi regionali sono coerenti con il più ampio quadro politico regionale dell'Unione definito nell'allegato IV. In particolare, gli orientamenti tecnici operativi regionali garantiscono che i finanziamenti della BEI ai sensi della presente decisione siano complementari alle politiche, ai programmi e agli strumenti di assistenza corrispondenti dell'Unione nelle diverse regioni.

    ▼M2

    Nell'aggiornamento di tali orientamenti tecnici operativi regionali, la Commissione e la BEI tengono conto delle pertinenti risoluzioni del Parlamento europeo e delle decisioni e conclusioni del Consiglio nonché dei principi e degli orientamenti riconosciuti a livello internazionale in materia di responsabilità sociale delle imprese. Gli orientamenti tecnici operativi regionali devono essere coerenti con le priorità indicate nei programmi nazionali o regionali, ove disponibili, elaborati dai paesi beneficiari, tenendo in debito conto ogni consultazione con la società civile locale durante l'elaborazione di tali programmi.

    ▼B

    La Commissione trasmette al Parlamento europeo e al Consiglio gli orientamenti tecnici operativi regionali aggiornati, non appena stabiliti.

    Nell'ambito del quadro fissato dagli orientamenti tecnici operativi regionali, la BEI definisce le strategie di finanziamento corrispondenti e ne garantisce l'attuazione.

    Le operazioni di finanziamento della BEI sono coerenti con gli orientamenti tecnici operativi regionali e le strategie del paese beneficiario.

    Gli orientamenti tecnici operativi regionali sono riesaminati in seguito alla revisione intermedia di cui all'articolo 19.

    ▼M2

    bis.  Alla Commissione è conferito il potere di adottare atti delegati conformemente all'articolo 18 riguardo a modifiche dell'allegato IV.

    ▼B

    2.  Nel quadro della procedura prevista dall'articolo 19 del protocollo n. 5, la Commissione esprime un parere sulle operazioni di finanziamento della BEI. Qualora la Commissione esprima parere sfavorevole su un'operazione di finanziamento della BEI che rientra nell'ambito della presente decisione, tale operazione non è coperta dalla garanzia dell'Unione.

    Articolo 6

    Cooperazione con la Commissione e il SEAE

    1.  La coerenza tra le azioni esterne della BEI e gli obiettivi di politica esterna dell'Unione è ulteriormente rafforzata al fine di massimizzare le sinergie tra le operazioni di finanziamento della BEI e le risorse di bilancio dell'Unione, in particolare mediante l'aggiornamento degli orientamenti tecnici operativi regionali di cui all'articolo 5, per il quale il SEAE viene consultato in merito a questioni politiche, se del caso, nonché mediante un dialogo regolare e sistematico e un tempestivo scambio di informazioni su:

    a) documenti strategici preparati dalla Commissione o il SEAE, a seconda del caso, come i documenti di strategia per paese e per regione, i programmi indicativi, i piani di azione e i documenti di preadesione;

    b) i documenti di pianificazione strategica della BEI, la programmazione dei progetti di investimento, e le relazioni annuali della BEI alla Commissione;

    c) altri aspetti politici e operativi.

    2.  La cooperazione si svolge su base regionale, anche a livello di delegazioni dell'Unione, tenendo conto del ruolo della BEI e delle politiche dell'Unione in ogni regione.

    Articolo 7

    Cooperazione con altre istituzioni finanziarie europee e internazionali

    1.  Le operazioni di finanziamento della BEI sono realizzate, ove appropriato, in cooperazione con altre istituzioni finanziarie europee multilaterali e degli Stati membri («istituzioni finanziarie europee») e con le istituzioni finanziarie internazionali, comprese le banche di sviluppo regionali («istituzioni finanziarie internazionali»), al fine di massimizzare le sinergie, la cooperazione e l'efficienza, sviluppare congiuntamente strumenti finanziari innovativi, assicurare una condivisione prudente e ragionevole dei rischi e condizioni coerenti per il progetto d'investimento e il settore, e ridurre al minimo l'eventuale duplicazione dei costi e superflue sovrapposizioni.

    2.  La cooperazione di cui al paragrafo 1 è agevolata tramite il coordinamento tra la Commissione, la BEI e le pertinenti istituzioni finanziarie europee e internazionali operanti nelle varie regioni, svolto, se del caso, nel contesto di protocolli di intesa o altri quadri di cooperazione regionale dell'Unione.

    Articolo 8

    Copertura e condizioni di applicazione della garanzia dell'Unione

    1.  Per le operazioni di finanziamento della BEI, ad eccezione di quelle consistenti in strumenti del mercato del capitale di debito, concluse con uno Stato, o garantite da uno Stato e per le altre operazioni di finanziamento della BEI concluse con autorità regionali o locali o con imprese o istituzioni pubbliche appartenenti o controllate da uno Stato, quando tali altre operazioni si basano su una valutazione adeguata del rischio di credito da parte della BEI che tiene conto della situazione del paese interessato in termini di rischio di credito, la garanzia dell'Unione copre tutti i pagamenti dovuti alla BEI ma da essa non ricevuti («garanzia globale»).

    ▼M2

    La garanzia globale si applica anche alle operazioni di finanziamento della BEI nel quadro del mandato di prestiti per il settore privato di cui all'articolo 2, paragrafo 1, lettera b), che in media hanno un profilo di rischio più elevato rispetto al portafoglio coperto dalla garanzia per i rischi politici di cui al paragrafo 3 del presente articolo nei paesi e beneficiari in fase di preadesione e nei paesi coperti dalla politica di vicinato e partenariato.

    ▼B

    2.  Ai fini del paragrafo 1, la Palestina è rappresentata dall'Autorità palestinese e il Kosovo ( 2 ) é rappresentato dalle Autorità del Kosovo.

    3.  Per le operazioni di finanziamento della BEI diverse da quelle di cui al paragrafo 1, la garanzia dell'Unione copre tutti i pagamenti dovuti alla BEI ma da questa non ricevuti quando il mancato pagamento è determinato dal verificarsi di uno dei seguenti rischi politici («garanzia per rischi politici»):

    a) non trasferibilità della valuta;

    b) espropriazione;

    c) eventi bellici o disordini civili;

    d) denegata giustizia in caso di violazione di contratto.

    4.  Per le operazioni di finanziamento della BEI consistenti in strumenti del mercato del capitale di debito, si applica solamente la garanzia per i rischi politici.

    ▼M2

    5.  Gli accordi di finanziamento con singoli promotori in relazione a operazioni di finanziamento della BEI includono anche adeguate disposizioni in materia sociale e di appalti, ambiente e clima, conformemente alle norme e procedure interne della BEI, tra cui l'obbligo di rendere visibili al beneficiario finale la garanzia dell'Unione e la partecipazione della BEI.

    6.  La Commissione e la BEI stabiliscono nell'accordo di garanzia di cui all'articolo 14 una politica di assegnazione chiara e trasparente che consenta alla BEI di individuare, nell'ambito delle sue attività esterne, le operazioni da finanziare a titolo della presente decisione al fine di assicurare il più efficace uso della garanzia dell'Unione. La politica di assegnazione è basata sull'affidabilità creditizia delle operazioni di finanziamento della BEI, valutata dalla BEI, sui massimali di cui all'allegato I, sulla natura della controparte, sia essa uno Stato sovrano o un'entità sub-sovrana rientrante nell'ambito di applicazione del paragrafo 1 del presente articolo o un'entità privata, sulla capacità di assorbimento del rischio da parte della BEI e su altri criteri pertinenti, compreso il valore aggiunto della garanzia dell'Unione. La politica di assegnazione è trasmessa al Parlamento europeo e al Consiglio conformemente all'articolo 14.

    ▼B

    7.  Quando si ricorre alla garanzia dell'Unione, l'Unione subentra nei diritti pertinenti della BEI rispetto agli obblighi relativi alle sue operazioni di finanziamento, conformemente all'accordo di garanzia di cui all'articolo 14.

    Articolo 9

    Valutazione e monitoraggio dei progetti di investimento da parte della BEI

    ▼M2

    1.  La BEI esercita la diligenza dovuta e, se del caso, conformemente alla sua dichiarazione sui principi e sulle norme ambientali e sociali e al suo manuale delle pratiche ambientali e sociali, impone ai promotori del progetto di svolgere consultazioni pubbliche locali, in osservanza dei principi sociali e ambientali dell'Unione, con le parti interessate nazionali e locali pertinenti, come pure con la società civile, in fase di progettazione e attuazione di un progetto sugli aspetti sociali, dei diritti umani, della parità di genere, ambientali, economici e relativi allo sviluppo dei progetti di investimento che beneficiano della garanzia dell'Unione, e di fornire informazioni pertinenti per la valutazione del contributo al rispetto degli obiettivi strategici e di politica esterna dell'Unione.

    La BEI garantisce l'attuazione del principio del libero, previo e informato consenso prima di finanziare operazioni che interessano la terra e le risorse naturali.

    Tale esame valuta se sia necessario rafforzare le capacità dei beneficiari del finanziamento BEI tramite l'assistenza tecnica nell'arco dell'intero progetto e, in caso affermativo, con quali modalità. Le norme e le procedure interne della BEI includono le necessarie disposizioni in materia di valutazione dell'impatto ambientale e sociale dei progetti di investimento e degli aspetti connessi ai diritti umani e alla prevenzione dei conflitti, al fine di garantire che i progetti di investimento finanziati ai sensi della presente decisione siano sostenibili dal punto di vista ambientale e sociale e che le operazioni di finanziamento della BEI nel quadro dell'iniziativa della BEI per la resilienza economica, in particolare il mandato per il settore privato, migliorino la resilienza economica dei rifugiati, dei migranti, delle comunità di accoglienza e di transito e delle comunità di origine.

    Nell'ambito dei suoi orientamenti interni disponibili riguardo all'esercizio della dovuta diligenza, la BEI migliora, ove necessario, gli orientamenti pratici per la valutazione degli aspetti relativi a tutti i diritti umani fondamentali, mediante il suo manuale delle pratiche ambientali e sociali, da usare nel corso della valutazione ex ante e del monitoraggio continuo dei singoli progetti, anche per quelli che coinvolgono gli intermediari finanziari, sulla base dei quadri in vigore, in particolare il quadro strategico e il piano d'azione per i diritti umani e la democrazia, e tenendo conto dei parametri di riferimento in materia di diritti umani stabiliti dall'Unione, dagli organi competenti delle Nazioni Unite e dalle organizzazioni per i diritti umani.

    ▼B

    2.  Oltre alla valutazione ex ante degli aspetti connessi allo sviluppo, la BEI controlla l'attuazione delle operazioni di finanziamento. In particolare, essa richiede ai promotori dei progetti di effettuare un monitoraggio rigoroso, tra l'altro, per quanto riguarda gli effetti del progetto di investimento sullo sviluppo, sull'ambiente e sui diritti umani, nonché a livello economico e sociale, durante la realizzazione del progetto e fino al completamento. La BEI verifica periodicamente le informazioni fornite dai promotori del progetto e le mette a disposizione del pubblico, previo accordo del promotore del progetto. Ove possibile, le relazioni connesse alle operazioni di finanziamento della BEI elaborate al completamento del progetto sono rese pubbliche, fatta eccezione delle informazioni riservate.

    ▼M2

    3.  Il monitoraggio della BEI riguarda l'attuazione delle operazioni gestite da intermediari e la prestazione degli intermediari finanziari sotto il profilo del sostegno alle PMI.

    ▼B

    4.  La BEI istituisce un sistema globale per valutare ex ante, in termini assoluti e relativi, le emissioni di gas a effetto serra concernenti operazioni di finanziamento della BEI in cui tali emissioni raggiungono soglie significative, definite secondo una metodologia compresa nella strategia della BEI in materia di cambiamenti climatici, e laddove i dati siano disponibili.

    ▼M2

    5.  I risultati del monitoraggio sono diffusi, fatti salvi i requisiti di riservatezza e l'accordo delle parti interessate.

    ▼B

    Articolo 10

    Entrate con destinazione specifica esterne per il fondo di garanzia

    I rimborsi e le entrate per un importo di 110 000 000 EUR, provenienti da operazioni concluse prima del 2007, compresi i rimborsi di capitale, le garanzie rilasciate e i rimborsi del capitale dei prestiti, i dividendi, le plusvalenze, le commissioni di garanzia e gli interessi sui prestiti e sugli importi su conti fiduciari, versati sul conto fiduciario aperto per il Fondo euromediterraneo di investimenti e partenariato e imputabili al sostegno dal bilancio generale dell'Unione, costituiscono entrate esterne con destinazione specifica in conformità dell'articolo 21, paragrafo 4, del regolamento (UE, Euratom) n. 966/2012 e vengono utilizzati per il fondo di garanzia.

    Gli importi che superano 110 000 000 EUR che sono stati rimborsati sul conto fiduciario aperto per il Fondo euromediterraneo di investimenti e partenariato sono iscritti nel bilancio generale dell'Unione previa detrazione dei costi di gestione e delle spese.

    ▼M2

    Il rischio per il bilancio dell'Unione connesso con le operazioni di finanziamento della BEI nel quadro del mandato di prestiti per il settore privato di cui all'articolo 2, paragrafo 1, lettera b), è remunerato e le entrate generate dal prezzo del rischio commerciale sono versate al fondo di garanzia.

    ▼B

    Articolo 11

    Relazione e contabilità annuali

    1.  Ogni anno la Commissione presenta una relazione al Parlamento europeo e al Consiglio sulle operazioni di finanziamento della BEI realizzate ai sensi della presente decisione. La relazione viene messa a disposizione del pubblico e include:

    a) una valutazione delle operazioni di finanziamento della BEI a livello di progetto, settore, paese e regione e del loro rispetto della presente decisione;

    ▼M2

    b) una valutazione del valore aggiunto, dei risultati, degli esiti e dell'impatto sullo sviluppo stimati delle operazioni di finanziamento della BEI, su base aggregata, ricorrendo alla relazione annuale del quadro per la misurazione dei risultati della BEI. A tal fine la BEI utilizza indicatori di risultato relativi agli aspetti ambientali, sociali e riguardanti lo sviluppo dei progetti finanziati, compresi gli aspetti che riguardano i diritti umani e la parità di genere, tenendo conto dei pertinenti indicatori contenuti nella dichiarazione di Parigi del 2005 sull'efficacia degli aiuti.

    Gli indicatori della parità di genere sono elaborati in linea con la strategia in materia di genere della BEI e con il piano d'azione sulla parità di genere. Essi includono la promozione dell'uguaglianza tra donne e uomini e, ove possibile, sono valutati ex post disaggregando i dati per genere. Gli indicatori degli aspetti ambientali dei progetti includono criteri per le tecnologie pulite, orientati in linea di principio all'efficienza energetica e alle tecnologie di riduzione delle emissioni. La BEI sviluppa indicatori per i progetti che forniscono una risposta strategica volta ad affrontare le cause profonde della migrazione e a rafforzare la resilienza economica a lungo termine delle comunità di accoglienza e di transito, tenendo conto dei pareri delle parti interessate, della società civile, delle comunità interessate e delle organizzazioni non governative;

    c) una valutazione del contributo delle operazioni di finanziamento della BEI al conseguimento degli obiettivi strategici e di politica esterna dell'Unione, tenendo conto del rispetto dei principi che guidano l'azione esterna dell'Unione di cui all'articolo 21 TUE, degli orientamenti tecnici operativi regionali di cui all'articolo 5 della presente decisione e del quadro strategico e del piano d'azione dell'UE per i diritti umani e la democrazia;

    ▼B

    d) una valutazione del vantaggio finanziario trasferito ai beneficiari delle operazioni di finanziamento della BEI, su base aggregata;

    ▼M2

    e) una valutazione della qualità delle operazioni di finanziamento della BEI, in particolare della misura in cui la BEI ha tenuto conto della sostenibilità ambientale e sociale nella diligenza dovuta e nel monitoraggio dei progetti di investimento finanziati e delle misure per ottimizzare la partecipazione a livello locale, promuovendo il coinvolgimento delle comunità interessate, delle organizzazioni della società civile e delle organizzazioni non governative;

    ▼B

    f) informazioni dettagliate in merito ai ricorsi alla garanzia dell'Unione;

    g) informazioni sui volumi dei finanziamenti relativi ai cambiamenti climatici e alla biodiversità di cui alla presente decisione, sull'impatto, in termini assoluti e relativi, sulle emissioni di gas serra di cui all'articolo 9, paragrafo 4, su base aggregata, nonché sul numero di progetti valutati a fronte dei rischi climatici;

    h) una descrizione della cooperazione con la Commissione e altre istituzioni finanziarie europee e internazionali, incluso il cofinanziamento. La relazione quantifica, in particolare, le risorse finanziarie dell'Unione e le risorse delle altre istituzioni finanziarie europee e internazionali utilizzate in combinazione con i finanziamenti della BEI, e fornisce in tal modo un quadro degli investimenti totali sostenuti dalle operazioni di finanziamento della BEI realizzate ai sensi della presente decisione. Nella relazione è menzionata anche la conclusione di nuovi protocolli di intesa tra la BEI e altre istituzioni finanziarie europee o internazionali che influiscono sulle operazioni di finanziamento della BEI a titolo della presente decisione;

    i) informazioni sul follow up del funzionamento del protocollo d'intesa tra la BEI e il Mediatore europeo nella misura in cui tale protocollo riguarda le operazioni di finanziamento della BEI a titolo della presente decisione;

    ▼M2

    j) una valutazione del contributo delle operazioni di finanziamento della BEI alla resilienza economica a lungo termine dei rifugiati, dei migranti, delle comunità di accoglienza e di transito e delle comunità di origine quale risposta strategica volta ad affrontare le cause profonde della migrazione.

    ▼B

    2.  Ai fini delle relazioni della Commissione di cui al paragrafo 1, la BEI trasmette alla Commissione relazioni annuali sulle sue operazioni di finanziamento a titolo della presente decisione, comprendenti tutti gli elementi necessari per consentire alla Commissione di riferire in conformità del paragrafo 1. La BEI può anche fornire alla Commissione ulteriori informazioni utili affinché il Parlamento europeo e il Consiglio possano avere una visione completa delle attività esterne della BEI.

    3.  La BEI fornisce alla Commissione i dati statistici, finanziari e contabili relativi a ogni sua operazione di finanziamento e qualsiasi altra informazione necessaria per consentire alla Commissione di adempiere ai suoi obblighi di informazione o rispondere alle richieste della Corte dei conti e un certificato di un revisore dei conti sulle esposizioni in essere delle operazioni di finanziamento della BEI. La BEI fornisce inoltre alla Commissione eventuali altri documenti necessari conformemente al regolamento (UE, Euratom) n. 966/2012.

    4.  Ai fini del rispetto da parte della Commissione degli obblighi contabili e di informazione sui rischi coperti dalla garanzia dell'Unione, la BEI fornisce alla Commissione la sua valutazione dei rischi e le informazioni relative alla classificazione delle sue operazioni di finanziamento.

    5.  La BEI fornisce alla Commissione, quanto meno annualmente, un programma pluriennale indicativo del volume previsto di sottoscrizioni di operazioni di finanziamento per assicurare la compatibilità delle previsioni di finanziamento della BEI con i massimali stabiliti dalla presente decisione e per consentire alla Commissione di garantire un idoneo piano di bilancio per la dotazione del fondo di garanzia. La Commissione tiene conto di questa previsione in fase di preparazione del progetto di bilancio generale dell'Unione.

    6.  La BEI presenta periodicamente al Parlamento europeo, al Consiglio e alla Commissione tutte le sue relazioni di valutazione indipendenti sui risultati concreti raggiunti dalle attività specifiche della BEI a titolo della presente decisione e nel quadro di altri mandati esterni.

    7.  La BEI fornisce a proprie spese le informazioni di cui ai paragrafi da 2 a 6. Essa rende pubbliche inoltre le informazioni di cui ai paragrafi 2, 3 e 6, in termini generali e ad esclusione di quelle riservate.

    Articolo 12

    Trasparenza e pubblicazione di informazioni

    1.  Conformemente alla propria politica di trasparenza e ai principi dell'Unione in materia di accesso ai documenti e alle informazioni e progressivamente anche agli standard dell'Iniziativa per la trasparenza degli aiuti internazionali, la BEI mette a disposizione del pubblico sul suo sito Internet informazioni relative a:

    ▼M2

    a) tutte le operazioni di finanziamento della BEI realizzate a titolo della presente decisione, dopo la fase di approvazione di un progetto, indicando in particolare se un progetto di investimento è coperto dalla garanzia dell'Unione e il modo in cui contribuisce agli obiettivi dell'azione esterna dell'Unione, rilevandone in particolare l'impatto economico, sociale, ambientale, climatico e specifico di genere;

    ▼B

    b) i protocolli di intesa tra la BEI e altre istituzioni finanziarie europee o internazionali che influiscono sulle operazioni di finanziamento della BEI a titolo della presente decisione, salva l'applicazione degli obblighi di riservatezza;

    ▼M2

    c) ove possibile e opportuno, gli accordi quadro esistenti tra la BEI e un paese destinatario. All'atto di firmare nuovi accordi o di modificare quelli esistenti, la BEI garantisce che ne sia possibile la diffusione;

    ▼B

    d) la politica di assegnazione della BEI.

    2.  La Commissione pubblica sul suo sito Internet le informazioni specifiche relative a tutti i casi di recupero crediti nel quadro dell'accordo di garanzia di cui all'articolo 14 e dell'accordo che stabilisce in dettaglio le disposizioni e le procedure relative al recupero dei crediti di cui all'articolo 15, paragrafo 2, salva l'applicazione degli obblighi di riservatezza.

    ▼M2

    3.  La BEI provvede affinché le informazioni sulle operazioni programmate o approvate o qualsiasi modifica significativa delle medesime siano pubblicate e facilmente accessibili alla società civile locale.

    4.  Su richiesta, la BEI fornisce al Parlamento europeo la documentazione relativa alla misurazione dei risultati per i progetti di investimento coperti dalla garanzia dell'Unione, tenendo conto della tutela delle informazioni riservate e sensibili sul piano commerciale e nel rispetto delle loro rispettive norme interne che disciplinano il trattamento delle informazioni riservate.

    ▼M2

    Articolo 13

    Prevenzione del riciclaggio di denaro, lotta al finanziamento del terrorismo, fiscalità e giurisdizioni non-cooperative

    1.  Nelle operazioni di finanziamento disciplinate dalla presente decisione, la BEI rispetta le normative dell'Unione applicabili e le norme convenute a livello internazionale e di Unione e, pertanto, non sostiene progetti a titolo della presente decisione che contribuiscano al riciclaggio di denaro, al finanziamento del terrorismo, all'elusione, alla frode o all'evasione fiscali.

    Inoltre, la BEI non partecipa a operazioni nuove o rinnovate con entità costituite o stabilite in giurisdizioni segnalate nell'ambito della politica dell'Unione in materia di giurisdizioni non cooperative, o che sono identificate come paesi terzi ad alto rischio conformemente all'articolo 9, paragrafo 2, della direttiva (UE) 2015/849 del Parlamento europeo e del Consiglio ( 3 ) o che non rispettano effettivamente le norme sulla trasparenza e sullo scambio di informazioni convenute a livello internazionale e di Unione. La BEI può derogare a tale principio soltanto se il progetto è attuato fisicamente in una di tali giurisdizioni e non vi sono indicazioni che l'operazione in questione contribuisca al riciclaggio di denaro, al finanziamento del terrorismo, all'elusione, alla frode o all'evasione fiscali.

    Nel concludere accordi con intermediari finanziari, la BEI procede al recepimento degli obblighi di cui al presente articolo nei pertinenti accordi e chiede agli intermediari finanziari di rendere conto della loro osservanza.

    La BEI riesamina la propria politica in materia di giurisdizioni non cooperative al più tardi dopo l'adozione dell'elenco dell'Unione delle giurisdizioni non cooperative a fini fiscali. Successivamente con cadenza annuale, la BEI presenta al Parlamento europeo e al Consiglio una relazione in merito all'attuazione della sua politica in materia di giurisdizioni non cooperative in relazione alle sue operazioni di finanziamento, tra cui informazioni per paese e un elenco degli intermediari con i quali collabora.

    2.  Nelle operazioni di finanziamento disciplinate dalla presente decisione, la BEI applica i principi e le norme stabiliti dal diritto dell'Unione in materia di prevenzione dell'uso del sistema finanziario a scopo di riciclaggio e di finanziamento del terrorismo, in particolare dal regolamento (UE) 2015/847 del Parlamento europeo e del Consiglio ( 4 ) e dalla direttiva (UE) 2015/849. In particolare, la BEI subordina la concessione di finanziamenti a norma della presente decisione, siano essi diretti o tramite intermediari, alla divulgazione di informazioni sulla titolarità effettiva in conformità della direttiva (UE) 2015/849.

    Articolo 14

    Accordo di garanzia

    La Commissione e la BEI concludono un accordo di garanzia che stabilisce in dettaglio le disposizioni e le procedure relative alla garanzia dell'Unione di cui all'articolo 8. L'accordo di garanzia è trasmesso al Parlamento europeo e al Consiglio fatte salve le rispettive norme interne che disciplinano il trattamento delle informazioni riservate.

    ▼B

    Articolo 15

    Recupero dei pagamenti effettuati dalla Commissione

    1.  Se la Commissione effettua un pagamento a titolo della garanzia dell'Unione, la BEI procede, a nome e per conto della Commissione, al recupero dei crediti per gli importi pagati.

    2.  Al più tardi alla data della firma dell'accordo di garanzia di cui all'articolo 14, la Commissione e la BEI concludono un accordo separato che stabilisce in dettaglio le disposizioni e le procedure relative al recupero dei crediti.

    Articolo 16

    Revisione contabile della Corte dei conti

    La garanzia dell'Unione e i pagamenti e i recuperi crediti effettuati a titolo della stessa imputabili al bilancio generale dell'Unione sono sottoposti a revisione contabile della Corte dei conti.

    Articolo 17

    Misure antifrode

    1.  La BEI notifica prontamente all'OLAF e fornisce ad esso le informazioni necessarie quando, in qualsiasi fase della preparazione, dell'attuazione o della chiusura di progetti soggetti alla garanzia dell'Unione, essa abbia motivo di sospettare che vi sia un potenziale caso di frode, corruzione, riciclaggio di denaro o altra attività illecita che leda gli interessi finanziari dell'Unione.

    2.  L'OLAF può svolgere indagini, inclusi accertamenti e verifiche in loco, nel rispetto delle disposizioni e delle procedure previste dal regolamento (UE, Euratom) n. 883/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio ( 5 ), dal regolamento (Euratom, CE) n. 2185/96 del Consiglio ( 6 ) e dal regolamento (CE, Euratom) n. 2988/95 del Consiglio ( 7 ), al fine di tutelare gli interessi finanziari dell'Unione, con l'intento di determinare se vi sia stata frode, corruzione, riciclaggio di denaro o qualsiasi altra attività illecita lesiva degli interessi finanziari dell'Unione in relazione ad operazioni di finanziamento. L'OLAF può trasmettere alle autorità competenti degli Stati membri interessati informazioni ottenute nel corso delle indagini.

    Qualora tali attività illecite siano dimostrate, la BEI contribuisce agli sforzi di recupero riguardo alle sue operazioni di finanziamento e nell'ambito delle sue responsabilità.

    3.  Gli accordi di finanziamento sottoscritti in relazione a progetti sostenuti a titolo della presente decisione includono clausole che consentono la sospensione delle operazioni di finanziamento della BEI e, se necessario, adeguate misure di recupero nei casi di frode, corruzione o altra attività illecita. L'eventuale decisione di sospendere o cancellare il finanziamento della BEI è adottata da quest'ultima previo attento esame di tutte le circostanze e i rischi.

    4.  La BEI continua a fare affidamento sul suo sportello unico contro la corruzione e contro la frode per il personale della BEI e tutte le parti interessate.

    5.  Nelle sue operazioni di finanziamento, la BEI attua il suo meccanismo di esclusione per l'interdizione di controparti coinvolte in casi di frode e corruzione che include i criteri di esclusione della banca dati centrale sull'esclusione dell'Unione garantendo il rispetto dei diritti di tutte le parti.

    Articolo 18

    Esercizio della delega

    1.  Il potere di adottare atti delegati è conferito alla Commissione alle condizioni stabilite nel presente articolo.

    2.  La delega di potere di cui all'articolo 4 è conferita alla Commissione per un periodo di tempo indeterminato, a decorrere dall'11 maggio 2014.

    ▼M2

    bis.  La delega di potere di cui all'articolo 5 è conferita alla Commissione per un periodo di tempo indeterminato, a decorrere dall'8 aprile2018.

    ▼M2

    3.  La delega di potere di cui agli articoli 4 e 5 può essere revocata in qualsiasi momento dal Parlamento europeo o dal Consiglio. La decisione di revoca pone fine alla delega di potere ivi specificata. Gli effetti della decisione decorrono dal giorno successivo alla pubblicazione della decisione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea o da una data successiva ivi specificata. Essa non pregiudica la validità degli atti delegati già in vigore.

    ▼B

    4.  Non appena adotta un atto delegato, la Commissione ne dà contestualmente notifica al Parlamento europeo e al Consiglio.

    ▼M2

    5.  L'atto delegato adottato ai sensi degli articoli 4 e 5 entra in vigore solo se né il Parlamento europeo né il Consiglio hanno sollevato obiezioni entro il termine di due mesi dalla data in cui esso è stato loro notificato o se, prima della scadenza di tale termine, sia il Parlamento europeo che il Consiglio hanno informato la Commissione che non intendono sollevare obiezioni. Tale termine è prorogato di due mesi su iniziativa del Parlamento europeo o del Consiglio.

    ▼B

    Articolo 19

    Revisione intermedia

    Entro il 31 dicembre 2016, la Commissione, in cooperazione con la BEI, presenta al Parlamento europeo e al Consiglio una relazione intermedia sull'applicazione della presente decisione nel corso dei primi anni, accompagnata, se opportuno, da una proposta di modifica. La relazione intermedia si basa su una valutazione esterna indipendente e su un contributo della BEI.

    La relazione contiene in particolare:

    a) una valutazione dell'applicazione della politica di assegnazione;

    b) una valutazione dell'attività di informazione della BEI e, ove opportuno, raccomandazioni per migliorarla;

    c) una valutazione del quadro per la misurazione dei risultati, compresi indicatori e criteri di prestazione e il loro contributo alla realizzazione degli obiettivi della presente decisione;

    d) un resoconto dettagliato dei criteri presi in considerazione per la raccomandazione relativa all'eventuale attivazione, totale o parziale, dell'importo aggiuntivo opzionale.

    ▼M2

    Articolo 20

    Relazioni

    Entro il 30 giugno 2019 la Commissione presenta al Parlamento europeo e al Consiglio una relazione che valuti l'applicazione della presente decisione e contribuisca a una eventuale nuova decisione sulla copertura delle operazioni di finanziamento della BEI nell'ambito del mandato di prestiti esterni della BEI da parte della garanzia dell'Unione.

    Entro il 31 dicembre 2021 la Commissione presenta al Parlamento europeo e al Consiglio una relazione sull'applicazione della presente decisione.

    ▼M2

    Articolo 20 bis

    Disposizione transitoria

    La BEI può finanziare progetti approvati dopo il 12 ottobre 2016 e prima dell'8 aprile 2018 e della conclusione di un accordo di garanzia tra la Commissione e la BEI. Tali progetti possono essere coperti dalla garanzia dell'Unione, previa conferma da parte della Commissione della loro conformità all'obiettivo di cui all'articolo 3, paragrafo 1, lettera d), e del rispetto dei termini dell'accordo di garanzia.

    ▼B

    Articolo 21

    Entrata in vigore

    La presente decisione entra in vigore il terzo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.

    ▼M2




    ALLEGATO I

    MASSIMALI REGIONALI

    A. Paesi e beneficiari in fase di preadesione: 8 075 000 000 EUR, di cui 7 635 000 000 EUR nel quadro del mandato generale e 440 000 000 EUR nel quadro del mandato di prestiti per il settore privato.

    B. Paesi coperti dalla politica di vicinato e partenariato: 19 680 000 000 EUR ripartiti sulla base dei seguenti sub-massimali:

    i) paesi del Mediterraneo: 13 030 000 000 EUR, di cui 11 170 000 000 EUR nel quadro del mandato generale e 1 860 000 000 EUR nel quadro del mandato di prestiti per il settore privato;

    ii) Europa orientale, Caucaso meridionale e Russia: 6 650 000 000 EUR.

    C. Asia e America latina: 4 083 000 000 EUR ripartiti sulla base dei seguenti sub-massimali:

    i) America latina: 2 694 000 000 EUR;

    ii) Asia: 1 165 000 000 EUR;

    iii) Asia centrale: 224 000 000 EUR.

    D. Sud Africa: 462 000 000 EUR.

    Nell'ambito del massimale globale, gli organi direttivi della BEI possono decidere, previa consultazione della Commissione, di riassegnare un importo non superiore al 20 % dei massimali sub-regionali all'interno delle regioni e non superiore al 20 % dei massimali regionali tra le regioni. Se entro il 30 giugno 2019 gli organi direttivi della BEI concludono che la BEI non è in grado di assorbire il suo obiettivo previsto nell'ambito dell'iniziativa della BEI per la resilienza, fino al 20 % dell'importo di 1 400 000 000 EUR nel quadro del mandato generale stanziato per progetti del settore pubblico e dell'importo di 2 300 000 000 EUR nel quadro del mandato di prestiti per il settore privato può essere riassegnato all'interno delle regioni e/o tra le regioni di cui ai punti A e B del presente allegato.

    Le eventuali riassegnazioni nell'ambito dell'iniziativa della BEI per la resilienza sono oggetto di un accordo preventivo tra la Commissione e la BEI.

    Gli organi direttivi della BEI si avvalgono, in particolare, di tale possibilità di riassegnazione per far sì che la garanzia dell'Unione continui a privilegiare progetti con un profilo di rischio più elevato nelle regioni prioritarie. La Commissione informa periodicamente il Parlamento europeo e il Consiglio in merito a tali riassegnazioni.




    ALLEGATO II

    REGIONI E PAESI POTENZIALMENTE AMMISSIBILI

    A.   Paesi e beneficiari in fase di preadesione

    Albania, Bosnia-Erzegovina, ex Repubblica iugoslava di Macedonia, Kosovo ( *1 ), Montenegro, Serbia, Turchia ( 8 )

    B.   Paesi coperti dalla politica di vicinato e partenariato

    1.   Paesi del Mediterraneo

    Algeria, Egitto, Giordania, Libano, Libia, Marocco, Palestina, Siria, Tunisia

    2.   Europa orientale, Caucaso meridionale e Russia

    Europa orientale: Bielorussia, Repubblica di Moldova, Ucraina

    Caucaso meridionale: Armenia, Azerbaigian, Georgia

    Russia

    C.   Asia e America latina

    1.   America latina

    Argentina, Bolivia, Brasile, Colombia, Costa Rica, Cuba, Ecuador, El Salvador, Guatemala, Honduras, Messico, Nicaragua, Panama, Paraguay, Perù, Uruguay, Venezuela

    2.   Asia

    Afghanistan, Bangladesh, Bhutan, Cambogia, Cina, India, Indonesia, Iran, Iraq, Laos, Malaysia, Maldive, Mongolia, Myanmar/Birmania, Nepal, Pakistan, Filippine, Sri Lanka, Thailandia, Vietnam, Yemen

    3.   Asia centrale

    Kazakhstan, Kirghizistan, Tagikistan, Turkmenistan, Uzbekistan

    D.   Sud Africa

    Sud Africa




    ALLEGATO III

    REGIONI E PAESI AMMISSIBILI

    A.   Paesi e beneficiari in fase di preadesione

    Albania, Bosnia-Erzegovina, ex Repubblica iugoslava di Macedonia, Kosovo ( *2 ), Montenegro, Serbia, Turchia ( 9 )

    B.   Paesi coperti dalla politica di vicinato e partenariato

    1.   Paesi del Mediterraneo

    Algeria, Egitto, Giordania, Libano, Libia, Marocco, Palestina, Tunisia

    2.   Europa orientale, Caucaso meridionale e Russia

    Europa orientale: Bielorussia, Repubblica di Moldova, Ucraina

    Caucaso meridionale: Armenia, Azerbaigian, Georgia

    Russia

    C.   Asia e America latina

    1.   America latina

    Argentina, Bolivia, Brasile, Colombia, Costa Rica, Ecuador, El Salvador, Guatemala, Honduras, Messico, Nicaragua, Panama, Paraguay, Perù, Uruguay, Venezuela

    2.   Asia

    ▼M3

    Bangladesh, Bhutan, Cambogia, Cina, India, Indonesia, Iran, Iraq, Laos, Malaysia, Maldive, Mongolia, Myanmar/Birmania, Nepal, Pakistan, Filippine, Sri Lanka, Thailandia, Vietnam, Yemen

    ▼M2

    3.   Asia centrale

    Kazakhstan, Kirghizistan, Tagikistan, Turkmenistan, Uzbekistan

    D.   Sud Africa

    Sud Africa

    ▼B




    ALLEGATO IV

    QUADRO POLITICO REGIONALE

    ▼M2

    L'attività della BEI nei paesi partner partecipanti al processo di preadesione si realizza nel quadro stabilito nei partenariati per l'adesione e nei partenariati europei che definiscono le priorità per i paesi e i beneficiari in fase di preadesione, con l'obiettivo di un graduale avvicinamento all'Unione, e che istituiscono un quadro per l'assistenza dell'Unione. Il processo di stabilizzazione e associazione costituisce il quadro per la politica dell'Unione per i paesi dei Balcani occidentali. Esso si basa su un partenariato graduale, in cui l'Unione offre concessioni commerciali, assistenza economica e finanziaria e relazioni contrattuali tramite accordi di stabilizzazione e associazione. L'assistenza finanziaria di preadesione aiuta i paesi e beneficiari in fase di preadesione a prepararsi agli obblighi e alle sfide inerenti all'adesione all'Unione. Tale assistenza promuove il processo di riforme, inclusa la preparazione alla futura adesione. Essa si incentra sul rafforzamento delle istituzioni, sull'allineamento con l'acquis dell'Unione, sulla preparazione alle politiche e agli strumenti dell'Unione e sulla promozione di misure intese a conseguire la convergenza economica.

    ▼B

    L'attività della BEI nei paesi coperti dalla politica di vicinato ha luogo nel quadro della nuova politica europea di vicinato di cui alla comunicazione congiunta intitolata «Una risposta nuova ad un vicinato in mutamento», adottata il 25 maggio 2011 dall'alto rappresentante dell'Unione per gli affari esteri e la politica di sicurezza e dalla Commissione, e delle conclusioni del Consiglio adottate il 20 giugno 2011, che richiedono in particolare un maggiore sostegno ai partner impegnati a costruire società democratiche e ad attuare riforme, in linea con i principi «di più a chi fa di più» e «responsabilità reciproca», e offrono il quadro d'azione strategica per le relazioni dell'Unione con i paesi limitrofi. Nel quadro di tale cooperazione, il finanziamento della BEI ai sensi della presente decisione sarà altresì diretto a sostenere politiche che promuovano la crescita inclusiva e la creazione di posti di lavoro contribuendo alla stabilità sociale, in linea con un approccio basato sugli incentivi a sostegno degli obiettivi della politica esterna dell'Unione, anche in materia di migrazione.

    Al fine di raggiungere tali obiettivi, l'Unione e i suoi partner attuano piani d'azione bilaterali concordati volti a definire una serie di priorità, incluse quelle concernenti questioni politiche e di sicurezza, gli scambi e gli aspetti economici, le problematiche ambientali e sociali e l'integrazione delle reti di trasporto ed energetiche.

    L'Unione per il Mediterraneo, il partenariato orientale, la Sinergia del Mar Nero, la strategia dell'Unione per la regione del Danubio e la strategia dell'Unione per la regione del Mar Baltico sono iniziative multilaterali e regionali volte a promuovere la cooperazione fra l'Unione e il rispettivo gruppo di paesi partner coperti dalla politica di vicinato che affrontano sfide comuni e/o che condividono un comune ambiente geografico. L'Unione per il Mediterraneo mira a rilanciare il processo di integrazione euromediterraneo favorendo il reciproco sviluppo economico, sociale ed ambientale sulle due sponde del Mediterraneo e sostiene lo sviluppo socioeconomico, la solidarietà, l'integrazione regionale, lo sviluppo sostenibile e il rafforzamento della conoscenza, sottolineando l'esigenza di migliorare la cooperazione finanziaria a sostegno dei progetti regionali e transnazionali. L'Unione per il Mediterraneo sostiene, in particolare, la creazione di autostrade marittime e terrestri, il disinquinamento del Mediterraneo, il piano solare mediterraneo, l'iniziativa per lo sviluppo delle imprese nel Mediterraneo, iniziative di protezione civile e l'università euromediterranea.

    Il partenariato orientale mira a creare le condizioni necessarie per accelerare l'associazione politica e promuovere l'integrazione economica fra l'Unione e i paesi partner orientali. Darà maggior impeto allo sviluppo economico, sociale e regionale dei paesi partner. Faciliterà il buon governo, anche nel settore finanziario, promuoverà lo sviluppo regionale e la coesione sociale e contribuirà a ridurre le disparità socio-economiche dei paesi partner.

    La strategia dell'Unione per la regione del Mar Baltico favorisce un ambiente sostenibile e uno sviluppo socioeconomico ottimale nella regione. La strategia dell'Unione per la regione del Danubio sostiene, in particolare, lo sviluppo dei trasporti, le interconnessioni e la sicurezza energetiche, l'ambiente sostenibile e lo sviluppo socioeconomico nella regione del Danubio. Il partenariato orientale mira a creare le condizioni necessarie per accelerare l'associazione politica e promuovere l'integrazione economica fra l'Unione e i paesi partner orientali. La Russia e l'Unione hanno un partenariato strategico di ampio respiro, distinto dalla politica di vicinato europea ed espresso tramite spazi comuni e tabelle di marcia. A ciò si accompagna a livello multilaterale la Dimensione settentrionale, che fornisce un quadro per la cooperazione fra l'Unione, la Russia, la Norvegia e l'Islanda (la Bielorussia, il Canada e gli Stati Uniti hanno la qualità di osservatori in tale ambito).

    L'attività della BEI in America latina si realizza nel quadro del partenariato strategico fra l'Unione, l'America latina e i Caraibi. Come sottolineato dalla comunicazione della Commissione al Parlamento europeo e al Consiglio, del 30 settembre 2009, intitolata «L'Unione europea e l'America Latina: attori globali in partenariato», le priorità dell'Unione europea nell'ambito della cooperazione con l'America Latina sono la promozione dell'integrazione regionale e l'eliminazione della povertà e della disuguaglianza sociale al fine di perseguire uno sviluppo economico e sociale sostenibile. Questi obiettivi di politica saranno promossi tenendo conto dei vari livelli di sviluppo dei paesi dell'America latina. Il dialogo e la cooperazione bilaterali saranno perseguiti in aree di interesse comune per entrambe le regioni, compresi l'ambiente, i cambiamenti climatici, la riduzione del rischio di catastrofi, l'energia, la scienza, la ricerca, l'istruzione superiore, la tecnologia e l'innovazione.

    In Asia l'Unione sta rafforzando i propri partenariati strategici con Cina e India, mentre sono in corso negoziati in vista di nuovi accordi di partenariato e di libero scambio con vari paesi del Sud-est asiatico. Al contempo, resta una delle grandi priorità dell'Unione in Asia la cooperazione allo sviluppo; la strategia di sviluppo dell'Unione nella regione asiatica persegue la lotta alla povertà tramite la promozione di una crescita economica sostenibile ampia e diversificata, la promozione di un contesto e di condizioni favorevoli allo sviluppo degli scambi e all'integrazione nella regione, il rafforzamento della governance, il miglioramento della stabilità politica e sociale, nonché il sostegno al raggiungimento degli obiettivi di sviluppo del millennio per il 2015. Sono attuate politiche congiunte a fronte di sfide comuni, quali i cambiamenti climatici, lo sviluppo sostenibile, la sicurezza e la stabilità, la governance e i diritti umani, nonché la prevenzione e la risposta alle calamità naturali o alle catastrofi umanitarie.

    La strategia dell'Unione per un nuovo partenariato con l'Asia centrale, adottata dal Consiglio europeo del 21-22 giugno 2007, ha consolidato il dialogo regionale e bilaterale e la cooperazione dell'Unione con i paesi dell'Asia centrale rispetto alle principali sfide della regione, quali la riduzione della povertà, lo sviluppo sostenibile e la stabilità. L'attuazione della strategia ha determinato notevoli progressi nell'ambito dei diritti umani, dello stato di diritto, della buona governance e della democrazia, dell'istruzione, dello sviluppo economico, degli scambi e degli investimenti, nonché delle politiche in materia di energia, trasporti e ambiente.

    L'attività della BEI in Sud Africa si realizza nel quadro del documento di strategia comune dell'UE per il Sud Africa. I principali settori chiave identificati in tale documento sono la creazione di posti di lavoro, lo sviluppo della capacità di fornitura dei servizi e la coesione sociale. La BEI ha realizzato attività in Sud Africa in forte sinergia con il programma di cooperazione allo sviluppo dell'Unione, in particolare ponendo in primo piano il sostegno al settore privato e gli investimenti per il potenziamento delle infrastrutture e dei servizi sociali (alloggi, approvvigionamento elettrico, progetti per la potabilizzazione dell'acqua e infrastrutture comunali). Il riesame intermedio del documento di strategia dell'UE per il Sud Africa svolto nel 2009-2010 ha proposto di rafforzare le azioni nel settore dei cambiamenti climatici tramite attività a sostegno della creazione di posti di lavoro «verdi». Per il periodo 2014-2020, la BEI dovrebbe sostenere in modo complementare politiche di cooperazione esterna, programmi e strumenti dell'Unione continuando a concentrarsi sulle principali priorità UE-Sudafrica, al fine di promuovere una crescita economica equa e sostenibile, contribuire alla creazione di occupazione e allo sviluppo delle capacità e sostenere la fornitura sostenibile e un accesso equo alle infrastrutture e ai servizi di base.



    ( 1 ) Direttiva 2006/54/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 5 luglio 2006, riguardante l'attuazione del principio delle pari opportunità e della parità di trattamento fra uomini e donne in materia di occupazione e impiego (GU L 204 del 26.7.2006, pag. 23).

    ( 2 ) Tale designazione non pregiudica le posizioni riguardo allo status ed è in linea con la risoluzione 1244(1999) del Consiglio di sicurezza delle Nazioni Unite e con il parere della Corte di giustizia internazionale sulla dichiarazione di indipendenza del Kosovo.

    ( 3 ) Direttiva (UE) 2015/849 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 20 maggio 2015, relativa alla prevenzione dell'uso del sistema finanziario a fini di riciclaggio o finanziamento del terrorismo, che modifica il regolamento (UE) n. 648/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio e che abroga la direttiva 2005/60/CE del Parlamento europeo e del Consiglio e la direttiva 2006/70/CE della Commissione (GU L 141 del 5.6.2015, pag. 73).

    ( 4 ) Regolamento (UE) 2015/847 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 20 maggio 2015, riguardante i dati informativi che accompagnano i trasferimenti di fondi e che abroga il regolamento (CE) n. 1781/2006 (GU L 141 del 5.6.2015, pag. 1).

    ( 5 ) Regolamento (UE, Euratom) n. 883/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'11 settembre 2013, relativo alle indagini svolte dall'Ufficio europeo per la lotta antifrode (OLAF) e che abroga il regolamento (CE) n. 1073/1999 del Parlamento europeo e del Consiglio e il regolamento (Euratom) n. 1074/1999 del Consiglio (GU L 248 del 18.9.2013, pag. 1).

    ( 6 ) Regolamento (Euratom, CE) n. 2185/96 del Consiglio dell'11 novembre 1996 relativo ai controlli e alle verifiche sul posto effettuati dalla Commissione ai fini della tutela degli interessi finanziari delle Comunità europee contro le frodi e altre irregolarità (GU L 292 del 15.11.1996, pag. 2).

    ( 7 ) Regolamento (CE, Euratom) n. 2988/95 del Consiglio, del 18 dicembre 1995, relativo alla tutela degli interessi finanziari delle Comunità (GU L 312 del 23.12.1995, pag. 1).

    ( *1 ) Tale designazione non pregiudica le posizioni riguardo allo status ed è in linea con la risoluzione 1244 (1999) dell'UNSC e con il parere della CIG sulla dichiarazione di indipendenza del Kosovo.

    ( 8 ) L'iniziativa della BEI per la resilienza non include la Turchia poiché tale paese è oggetto di un accordo distinto con l'UE.

    ( *2 ) Tale designazione non pregiudica le posizioni riguardo allo status ed è in linea con la risoluzione 1244 (1999) dell'UNSC e con il parere della CIG sulla dichiarazione di indipendenza del Kosovo.

    ( 9 ) L'iniziativa della BEI per la resilienza non include la Turchia poiché tale paese è oggetto di un accordo distinto con l'UE.

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