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Document 02013R1310-20131220

    Consolidated text: Regolamento (UE) n . 1310/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio del 17 dicembre 2013 che stabilisce alcune disposizioni transitorie sul sostegno allo sviluppo rurale da parte del Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale (FEASR), modifica il regolamento (UE) n. 1305/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto concerne le risorse e la loro distribuzione in relazione all'anno 2014 e modifica il regolamento (CE) n. 73/2009 del Consiglio e i regolamenti (UE) n. 1307/2013, (UE) n. 1306/2013 e (UE) n. 1308/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto concerne la loro applicazione nell'anno 2014

    ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2013/1310/2013-12-20

    2013R1310 — IT — 20.12.2013 — 000.002


    Il presente testo è un semplice strumento di documentazione e non produce alcun effetto giuridico. Le istituzioni dell’Unione non assumono alcuna responsabilità per i suoi contenuti. Le versioni facenti fede degli atti pertinenti, compresi i loro preamboli, sono quelle pubblicate nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea e disponibili in EUR-Lex. Tali testi ufficiali sono direttamente accessibili attraverso i link inseriti nel presente documento

    ►B

    REGOLAMENTO (UE) N. 1310/2013 DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO

    del 17 dicembre 2013

    che stabilisce alcune disposizioni transitorie sul sostegno allo sviluppo rurale da parte del Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale (FEASR), modifica il regolamento (UE) n. 1305/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto concerne le risorse e la loro distribuzione in relazione all'anno 2014 e modifica il regolamento (CE) n. 73/2009 del Consiglio e i regolamenti (UE) n. 1307/2013, (UE) n. 1306/2013 e (UE) n. 1308/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto concerne la loro applicazione nell'anno 2014

    (GU L 347 dell'20.12.2013, pag. 865)


    Rettificato da:

    ►C1

    Rettifica, GU L 061, 1.3.2014, pag.  11 (1310/2013)

    ►C2

    Rettifica, GU L 130, 19.5.2016, pag.  25 (1310/2013)




    ▼B

    REGOLAMENTO (UE) N. 1310/2013 DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO

    del 17 dicembre 2013

    che stabilisce alcune disposizioni transitorie sul sostegno allo sviluppo rurale da parte del Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale (FEASR), modifica il regolamento (UE) n. 1305/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto concerne le risorse e la loro distribuzione in relazione all'anno 2014 e modifica il regolamento (CE) n. 73/2009 del Consiglio e i regolamenti (UE) n. 1307/2013, (UE) n. 1306/2013 e (UE) n. 1308/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto concerne la loro applicazione nell'anno 2014



    CAPO I

    DISPOSIZIONI TRANSITORIE RELATIVE AL SOSTEGNO ALLO SVILUPPO RURALE

    Articolo 1

    Impegni giuridici assunti nel 2014 ai sensi del regolamento (CE) n. 1698/2005

    1.  Fatto salvo l'articolo 88 del regolamento (UE) n. 1305 /2013, gli Stati membri hanno la facoltà di continuare ad assumere nel 2014 nuovi impegni giuridici nei confronti dei beneficiari relativamente alle misure di cui all'articolo 20, ad eccezione della lettera a), punto iii), della lettera c), punto i), e della lettera d), e all'articolo 36 del regolamento (CE) n. 1698/2005, conformemente ai programmi di sviluppo rurale adottati in base a tale regolamento, anche dopo l'esaurimento delle risorse finanziarie del periodo di programmazione 2007-2013, purché la domanda di sostegno sia presentata prima dell'adozione del rispettivo programma di sviluppo rurale per il periodo di programmazione 2014-2020.

    Fatti salvi il punto E dell'allegato VI dell'atto di adesione del 2012 e le disposizioni adottate sulla base di tale atto, la Croazia può continuare ad assumere nel 2014 nuovi impegni giuridici nei confronti dei beneficiari relativamente alle misure di cui all'articolo 171, paragrafo 2, lettere a) e c), del regolamento (CE) n. 718/2007 della Commissione ( 16 ), ai sensi dello strumento di assistenza preadesione per lo sviluppo rurale (IPARD) adottato in base a detto regolamento, anche dopo l’esaurimento delle risorse finanziarie di detto programma, purché la domanda di sostegno sia presentata prima dell'adozione del suo programma di sviluppo rurale per il periodo di programmazione 2014-2020.

    Le spese sostenute in base a tali impegni sono ammissibili conformemente all’articolo 3 del presente regolamento.

    2.  La condizione di cui all’articolo 14, paragrafo 2, secondo trattino, del regolamento (CE) n. 1257/1999 non si applica ai nuovi impegni giuridici assunti dagli Stati membri nel 2014 ai sensi dell’articolo 36, lettera a), punti i) e ii), del regolamento (CE) n. 1698/2005.

    Articolo 2

    Proseguimento dell’applicazione degli articoli 50 bis e 51 del regolamento (CE) n. 1698/2005

    Fatto salvo l’articolo 88 del regolamento (UE) n. 1305/2013, gli articoli 50 bis e 51 del regolamento (CE) n. 1698/2005 continuano ad applicarsi fino al 31 dicembre 2014 alle operazioni selezionate nell’ambito dei programmi di sviluppo rurale del periodo di programmazione 2014-2020, ai sensi dell’articolo 21, paragrafo 1, lettere a) e b), del regolamento (UE) n. 1305/2013, relativamente al premio annuale, e ai sensi degli articoli da 28 a 31, 33 e 34 del suddetto regolamento.

    Articolo 3

    Ammissibilità di alcuni tipi di spesa

    1.  Fatto salvo l’articolo 6, paragrafo 1, e l'articolo 88 del regolamento (UE) n. 1305/2013, le spese relative agli impegni giuridici nei confronti dei beneficiari sostenute nell’ambito delle misure di cui agli articoli 20 e 36 del regolamento (CE) n. 1698/2005 e fatti salvi il punto E dell'allegato VI dell'atto di adesione del 2012 e le disposizioni adottate sulla base di tale atto, nel caso della Croazia, le misure di cui all'articolo 171, paragrafo 2, lettere a) e c), del regolamento (CE) n. 718/2007, sono ammissibili al beneficio di un contributo del FEASR nel periodo di programmazione 2014-2020 nei casi seguenti:

    a) per i pagamenti effettuati tra il 1o gennaio 2014 e il 31 dicembre 2015 e, nel caso della Croazia, tra il 1o gennaio 2014 e il 31 dicembre 2016, se la dotazione finanziaria per la misura pertinente del rispettivo programma, adottato ai sensi del regolamento (CE) n. 1698/2005 o del regolamento (CE) n. 718/2007, è già esaurita; e

    b) per i pagamenti da effettuarsi dopo il 31 dicembre 2015 e, nel caso della Croazia, dopo il 31 dicembre 2016.

    Il presente paragrafo si applica anche agli impegni giuridici, nei confronti dei beneficiari, assunti nell’ambito delle corrispondenti misure di cui ai regolamenti (CE) n. 1257/1999, (CEE) n. 2078/92 e (CEE) n. 2080/92 che stiano ricevendo sostegno ai sensi del regolamento (CE) n. 1698/2005.

    2.  Le spese di cui al paragrafo 1 sono ammissibili al beneficio di un contributo del FEASR nel periodo di programmazione 2014-2020, alle seguenti condizioni:

    a) che tale spesa sia prevista nel rispettivo programma di sviluppo rurale per il periodo di programmazione 2014-2020;

    b) che si applichi il tasso di partecipazione del FEASR alla misura corrispondente così come fissata nell’allegato I del presente regolamento nell’ambito del regolamento (UE) n. 1305/2013; e

    c) che gli Stati membri assicurino che le corrispondenti operazioni transitorie siano chiaramente identificate mediante i propri sistemi di gestione e di controllo.

    Articolo 4

    Applicazione di talune disposizioni del regolamento (CE) n. 73/2009 nel 2014

    In deroga al regolamento (UE) n. 1305/2013, per l'anno 2014:

    ▼C1

    a) agli articoli 28, 29, 30 e 33 del regolamento (UE) n. 1305/2013, il riferimento al titolo VI, capo I, del regolamento (UE) n. 1306/2013 si legge come riferimento agli articoli 5 e 6 del regolamento (CE) n. 73/2009 e agli allegati II e III di quest’ultimo;

    ▼B

    b) all'articolo 40, paragrafo 1, del regolamento (UE) n. 1305/2013, il riferimento all’articolo 19 del regolamento (UE) n. 1307/2013 si legge come riferimento all’articolo 132 del regolamento (CE) n. 73/2009;

    c) all’articolo 40, paragrafo 2, lettera a), del regolamento (UE) n. 1305/2013, il riferimento all’articolo 17 del regolamento (UE) n. 1307/2013 si legge come riferimento all’articolo 121 del regolamento (CE) n. 73/2009.



    CAPO II

    MODIFICHE

    Articolo 5

    Modifiche del regolamento (CE) n. 1698/2005

    L'articolo 70, paragrafo 4 quater, del regolamento (CE) n. 1698/2005 è così modificato:

    a) al primo comma, la frase introduttiva è sostituita dalla seguente:

    "4 quater.  In deroga ai massimali di cui ai paragrafi 3, 4 e 5, il contributo del FEASR può essere innalzato fino a un massimo del 95 % della spesa pubblica ammissibile per le regioni che possono ricevere finanziamenti nell'ambito dell'obiettivo "Convergenza", le regioni ultraperiferiche e le isole minori del Mar Egeo, e dell'85 % della spesa pubblica ammissibile per le altre regioni. Detti tassi si applicano alle spese ammissibili di nuova introduzione nelle dichiarazioni certificate di spesa, fino alla data finale di ammissibilità delle spese per il periodo di programmazione 2007-2013, ossia il 31 dicembre 2015, nel caso in cui lo Stato membro, alla data del 20 dicembre 2013, o successivamente, soddisfi una delle seguenti condizioni:";

    b) il secondo comma è sostituito dal seguente:

    "Uno Stato membro che desideri avvalersi della deroga prevista nel primo comma presenta una domanda alla Commissione volta a modificare il proprio programma di sviluppo rurale di conseguenza. La deroga si applica a partire dall’approvazione, da parte della Commissione, della modifica del programma.".

    Articolo 6

    Modifiche del regolamento (CE) n. 73/2009

    Il regolamento (CE) n. 73/2009 è così modificato:

    1) all’articolo 29 è aggiunto il paragrafo seguente:

    "5.  In deroga al paragrafo 2, gli Stati membri possono versare agli agricoltori, a decorrere dal 16 ottobre 2014, anticipi fino al 50 % dei pagamenti diretti nell’ambito dei regimi di sostegno elencati nell’allegato I per quanto riguarda le domande presentate nel 2014. Nel caso dei pagamenti per le carni bovine di cui al titolo IV, capo 1, sezione 11, gli Stati membri possono portare fino all’80 % tale percentuale.";

    2) l’articolo 40 è sostituito dal seguente:

    "Articolo 40

    Massimali nazionali

    1.  Per ogni Stato membro e per ogni anno, il valore totale dei diritti all’aiuto assegnati, della riserva nazionale di cui all’articolo 41 e dei massimali fissati a norma dell'articolo 51, paragrafo 2, dell'articolo 69, paragrafo 3, e dell'articolo 72 ter non supera il relativo massimale nazionale stabilito nell’allegato VIII.

    2.  Se necessario, gli Stati membri attuano una riduzione o un aumento lineare del valore dei diritti all’aiuto, o dell’importo della riserva nazionale di cui all’articolo 41 o di entrambi al fine di assicurare il rispetto dei relativi massimali nazionali di cui all’allegato VIII.

    Gli Stati membri che decidano di non attuare il titolo III, capo 5 bis, del presente regolamento e di non ricorrere alla possibilità di cui all'articolo 136 bis, paragrafo 1, possono decidere, al fine di ottenere la riduzione necessaria del valore dei diritti all'aiuto di cui al primo comma, di non ridurre i diritti all'aiuto attivati nel 2013 dagli agricoltori che, nel 2013, hanno chiesto un importo dei pagamenti diretti inferiore a quello fissato dallo Stato membro interessato; tale importo non è superiore a 5 000  EUR.

    3.  Fatto salvo l’articolo 26 del regolamento (UE) n. 1306/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio ( 17 ), gli importi dei pagamenti diretti che possono essere concessi in uno Stato membro per l’anno civile 2014 a norma degli articoli 34, 52, 53 68 e 72 bis del presente regolamento e per gli aiuti nel settore dei bachi da seta a norma dell’articolo 111 del regolamento (CE) n. 1234/2007 non sono superiori ai massimali fissati per il suddetto anno nell’allegato VIII del presente regolamento previa deduzione degli importi risultanti dall'applicazione dell'articolo 136 ter per l'anno civile 2014, come disposto dall'allegato VIII bis del presente regolamento.

    Se necessario, e al fine di rispettare i massimali stabiliti all’allegato VIII del presente regolamento, previa deduzione degli importi risultanti dall'applicazione dell'articolo 136 ter del presente regolamento per l'anno civile 2014, come disposto dall'allegato VIII bis del presente regolamento, gli Stati membri attuano una riduzione lineare degli importi dei pagamenti diretti per l’anno civile 2014.

    3) all'articolo 41, paragrafo 1, la lettera b) è sostituita dalla seguente:

    "b) il valore totale di tutti i diritti all’aiuto assegnati e i massimali fissati a norma dell'articolo 51, paragrafo 2, dell'articolo 69, paragrafo 3, e dell'articolo 72 ter del presente regolamento.";

    4) all'articolo 51, paragrafo 2, è aggiunto il comma seguente:

    "Per il 2014, i massimali relativi ai pagamenti diretti di cui agli articoli 52 e 53 sono identici ai massimali stabiliti per il 2013, moltiplicati per un coefficiente da calcolare per ciascuno Stato membro interessato dividendo il massimale nazionale relativo al 2014 stabilito all’allegato VIII per il massimale nazionale relativo al 2013. Tale moltiplicazione si applica soltanto agli Stati membri per i quali il massimale nazionale stabilito all’allegato VIII per il 2014 è inferiore al massimale nazionale per il 2013.";

    5) all’articolo 68, paragrafo 8, la fase introduttiva è sostituita dalla seguente:

    "8.  Entro il 1o febbraio 2014, gli Stati membri che hanno adottato la decisione di cui all’articolo 69, paragrafo 1, possono riesaminare tale decisione e decidere, a partire dal 2014, di:";

    6) l’articolo 69 è così modificato:

    a) il paragrafo 1 è sostituito dal seguente:

    "1.  Entro il 1o agosto 2009, entro il 1o agosto 2010, entro il 1o agosto 2011, entro il 1o settembre 2012, entro la data di adesione nel caso della Croazia o entro il 1o febbraio 2014, gli Stati membri possono decidere di utilizzare, a partire dall’anno successivo a tale decisione, dal primo anno di applicazione del regime di pagamento unico nel caso della Croazia o, in caso di decisione adottata entro il 1o febbraio 2014, a decorrere dal 2014, fino al 10 % dei loro massimali nazionali di cui all’articolo 40 oppure, nel caso di Malta, l’importo di 2 000 000  EUR, a titolo del sostegno specifico previsto dall’articolo 68, paragrafo 1.";

    b) al paragrafo 3, il secondo comma è sostituito dal seguente:

    "Al solo scopo di assicurare il rispetto dei massimali nazionali previsti all’articolo 40, paragrafo 2, e di effettuare il calcolo di cui all’articolo 41, paragrafo 1, gli importi utilizzati per concedere il sostegno di cui al l’articolo 68, paragrafo 1, lettera c), sono dedotti dal massimale nazionale di cui all’articolo 40, paragrafo 1. Questi sono contabilizzati come diritti all’aiuto assegnati.";

    c) al paragrafo 4, la percentuale "3,5 %" è sostituita da "6,5 %";

    d) al paragrafo 5, prima frase, l'anno "2013" è sostituito da "2014";

    e) al paragrafo 6, il secondo comma è sostituito dal seguente:

    "Al solo scopo di assicurare il rispetto dei massimali nazionali previsti dall’articolo 40, paragrafo 2, e di effettuare il calcolo di cui all’articolo 41, paragrafo 1, qualora uno Stato membro ricorra all’opzione di cui alla lettera a) del primo comma del presente paragrafo, l’importo in questione non è contabilizzato come parte dei massimali fissati a norma del paragrafo 3 del presente articolo.";

    7) nel titolo III è aggiunto il capo seguente:

    "CAPO 5 bis

    PAGAMENTO RIDISTRIBUTIVO PER IL 2014

    Articolo 72 bis

    Norme generali

    1.  Gli Stati membri possono decidere, entro il 1o marzo 2014, di concedere, per il 2014, un pagamento agli agricoltori che hanno diritto a un pagamento nell'ambito del regime di pagamento unico di cui ai capi 1, 2 e 3 ("pagamento ridistributivo").

    Entro il 1o marzo 2014, gli Stati membri notificano alla Commissione la loro decisione.

    2.  Gli Stati membri che hanno deciso di applicare il regime di pagamento unico a livello regionale a norma dell'articolo 46 possono applicare il pagamento ridistributivo a livello regionale.

    3.  Fatte salve l'applicazione della disciplina finanziaria, delle riduzioni lineari di cui all'articolo 40, paragrafo 3, e l'applicazione degli articoli 21 e 23, il pagamento ridistributivo è concesso dietro attivazione dei diritti all'aiuto da parte dell'agricoltore.

    4.  Il pagamento ridistributivo è calcolato dagli Stati membri moltiplicando una cifra stabilita dallo Stato membro, che non sia superiore al 65 % del pagamento medio nazionale o regionale per ettaro, per il numero di diritti all'aiuto attivati dall'agricoltore ha a norma dell'articolo 34. Il numero di tali diritti all'aiuto non è superiore a un massimo da fissare a cura degli Stati membri non superiore a 30 ettari o, se nello Stato membro interessato le dimensioni medie sono superiori a 30 ettari, alle dimensioni medie delle aziende agricole riportate nell'allegato VIII ter.

    5.  A condizione che siano rispettati i limiti massimi di cui al paragrafo 4, gli Stati membri possono stabilire a livello nazionale una graduazione nel numero di ettari fissato a norma di detto paragrafo che si applichi in modo identico a tutti gli agricoltori.

    6.  Il pagamento medio nazionale per ettaro di cui al paragrafo 4 è stabilito dagli Stati membri in base al massimale nazionale di cui all'allegato VIII quater e al numero di ettari ammissibili dichiarati in conformità dell'articolo 34, paragrafo 2, nel 2014.

    Il pagamento medio regionale per ettaro di cui al paragrafo 4 è stabilito dagli Stati membri prendendo una quota del massimale nazionale fissato nell'allegato VIII quater e il numero di ettari ammissibili dichiarati nella regione interessata in conformità dell'articolo 34, paragrafo 2, nel 2014. Tale quota è calcolata, per ciascuna regione, dividendo il rispettivo massimale regionale, stabilito in conformità dell'articolo 46, paragrafo 3, per il massimale nazionale stabilito in conformità dell'articolo 40 per il 2014.

    7.  Gli Stati membri provvedono affinché non sia concesso ai sensi del presente capo alcun beneficio agli agricoltori che risultino aver diviso la propria azienda, dopo il 18 ottobre 2011, al solo scopo di beneficiare del pagamento ridistributivo. Tale disposizione si applica anche agli agricoltori le cui aziende sono il risultato di tale divisione.

    Articolo 72 ter

    Disposizioni finanziarie

    1.  Per finanziare il pagamento ridistributivo gli Stati membri possono decidere, entro il 1o marzo 2014, di usare fino al 30 % del massimale nazionale annuo stabilito in conformità dell'articolo 40 per l'anno di domanda 2014. Entro tale data essi notificano l'eventuale decisione alla Commissione.

    2.  In base alla percentuale del massimale nazionale che deve essere utilizzata dagli Stati membri ai sensi del paragrafo 1 del presente articolo, la Commissione adotta atti di esecuzione che fissano il corrispondente massimale per il pagamento ridistributivo. Tali atti di esecuzione sono adottati secondo la procedura di esame di cui all’articolo 141 ter, paragrafo 2.";

    8) all’articolo 90, il paragrafo 3 è sostituito dal seguente:

    "3.  L’importo dell’aiuto per ettaro ammissibile è stabilito moltiplicando le rese di cui al paragrafo 2 per i seguenti importi di riferimento:

    Bulgaria

    :

    520,20 EUR

    Grecia

    :

    234,18 EUR

    Spagna

    :

    362,15 EUR

    Portogallo

    :

    228,00 EUR.";

    9) all’articolo 122, il paragrafo 3 è sostituito dal seguente:

    "3.  Il regime di pagamento unico per superficie è disponibile fino al 31 dicembre 2014.";

    10) all'articolo 124, i paragrafi 1 e 2 sono sostituiti dai seguenti:

    "1.  La superficie agricola di un nuovo Stato membro soggetta al regime di pagamento unico per superficie è la parte della sua superficie agricola utilizzata che è mantenuta in buone condizioni agronomiche, a prescindere dal fatto che sia o meno in produzione e, se del caso, è adeguata conformemente ai criteri oggettivi e non discriminatori che saranno stabiliti da tale nuovo Stato membro previa approvazione della Commissione.

    Ai fini del presente titolo, per "superficie agricola utilizzata" si intende la superficie complessiva occupata da seminativi, pascoli permanenti, colture permanenti e orti, come stabilito a fini statistici dalla Commissione.

    2.  Ai fini della concessione dei pagamenti a titolo del regime di pagamento unico per superficie, sono ammissibili tutte le parcelle agricole che rispondono ai criteri di cui al paragrafo 1, nonché le parcelle agricole coltivate a bosco ceduo a rotazione rapida (codice NC ex 0602 90 41 ).

    Tranne in caso di forza maggiore o di circostanze eccezionali, le parcelle di cui al primo comma devono essere a disposizione dell'agricoltore alla data fissata dallo Stato membro, che non è successiva alla data fissata dal medesimo per la modifica della domanda di aiuto.

    La dimensione minima della superficie ammissibile per azienda per la quale possono essere richiesti pagamenti è di 0,3 ha. Tuttavia, ciascun nuovo Stato membro ha la facoltà di decidere, in base a criteri oggettivi e previa approvazione della Commissione, di fissare la dimensione minima a un livello più elevato, purché non superiore a 1 ha.";

    11) nel titolo V è inserito il capo seguente:

    "CAPO 2 bis

    PAGAMENTO RIDISTRIBUTIVO PER IL 2014

    Articolo 125 bis

    Norme generali

    1.  I nuovi Stati membri che applicano il regime di pagamento unico per superficie possono decidere, entro il 1o marzo 2014, di concedere, per il 2014, un pagamento agli agricoltori che hanno diritto a un pagamento nell'ambito del regime di pagamento unico per superficie di cui al capo 2 ("pagamento ridistributivo per i nuovi Stati membri").

    Entro il 1o marzo 2014, i nuovi Stati membri interessati notificano alla Commissione la loro decisione.

    2.  Fatte salve l'applicazione della disciplina finanziaria e l'applicazione degli articoli 21 e 23, il pagamento ridistributivo per i nuovi Stati membri assume la forma di un aumento degli importi per ettaro concessi nell'ambito del regime di pagamento unico per superficie.

    3.  Il pagamento ridistributivo per i nuovi Stati membri è calcolato dagli Stati membri moltiplicando una cifra stabilita dallo Stato membro, che non sia superiore al 65 % del pagamento medio nazionale per ettaro, per il numero di ettari ammissibili per i quali sono concessi importi all'agricoltore nell'ambito del regime di pagamento unico per superficie. Il numero di tali ettari non è superiore a un massimo da fissare a cura degli Stati membri non superiore a 30 o, se nel nuovo Stato membro interessato le dimensioni medie sono superiori a 30 ettari, alle dimensioni medie delle aziende agricole riportate nell'allegato VIII ter.

    4.  A condizione che siano rispettati i limiti massimi di cui al paragrafo 3, gli Stati membri possono stabilire a livello nazionale una graduazione nel numero di ettari fissato a norma di detto paragrafo che si applichi in modo identico a tutti gli agricoltori.

    5.  Il pagamento medio nazionale per ettaro di cui al paragrafo 3 è stabilito dagli Stati membri in base al massimale nazionale di cui all'allegato VIII quater e al numero di ettari ammissibili dichiarati nell'ambito del regime di pagamento unico per superficie nel 2014.

    6.  I nuovi Stati membri provvedono affinché non sia concesso alcun beneficio previsto dal presente capo agli agricoltori che risultino aver diviso la propria azienda, dopo il 18 ottobre 2011, al solo scopo di beneficiare del pagamento ridistributivo per i nuovi Stati membri. Tale disposizione si applica anche agli agricoltori le cui aziende sono il risultato di tale divisione.

    Articolo 125 ter

    Disposizioni finanziarie

    1.  Per finanziare il pagamento ridistributivo per i nuovi Stati membri, i nuovi Stati membri possono decidere, entro il 1o marzo 2014, di usare fino al 30 % del massimale nazionale annuo di cui all'articolo 40 per l'anno di domanda 2014 o, per la Bulgaria e la Romania, degli importi di cui all'allegato VIII quinquies. Entro tale data essi notificano l'eventuale decisione alla Commissione.

    La dotazione finanziaria annuale di cui all'articolo 123 è ridotta dell'importo di cui al primo comma.

    2.  In base alla percentuale del massimale nazionale che deve essere utilizzata dai nuovi Stati membri interessati ai sensi del paragrafo 1 del presente articolo, la Commissione adotta atti di esecuzione che fissano il corrispondente massimale per il pagamento ridistributivo per i nuovi Stati membri e la corrispondente riduzione della dotazione finanziaria annuale di cui all'articolo 123. Tali atti di esecuzione sono adottati secondo la procedura di esame di cui all’articolo 141 ter, paragrafo 2.";

    12) all’articolo 131, il paragrafo 1 è sostituito dal seguente:

    "1.  I nuovi Stati membri che applicano il regime di pagamento unico per superficie possono decidere, entro il 1o agosto 2009, entro il 1o agosto 2010, entro il 1o agosto 2011, entro il 1o settembre 2012 o entro il 1o febbraio 2014 di utilizzare, a decorrere dall’anno successivo a tale decisione o, nel caso di una decisione adottata entro il 1o febbraio 2014, a decorrere dall’anno 2014, fino al 10 % dei rispettivi massimali nazionali di cui all’articolo 40 per concedere un sostegno agli agricoltori come indicato all’articolo 68, paragrafo 1, e a norma del titolo III, capo 5, a seconda dei casi.";

    13) all'articolo 133 bis, il titolo è sostituito dal seguente:

    "Aiuti nazionali transitori nel 2013";

    14) nel titolo V, capo 4, è inserito l'articolo seguente:

    "Articolo 133 ter

    Aiuti nazionali transitori nel 2014

    1.  I nuovi Stati membri che applicano il regime di pagamento unico per superficie conformemente all'articolo 122 hanno la facoltà di decidere di concedere aiuti nazionali transitori nel 2014.

    2.  La Bulgaria e la Romania hanno la facoltà di concedere aiuti ai sensi del presente articolo soltanto se decidono entro 1o febbraio 2014 di non concedere nel 2014 i pagamenti diretti nazionali complementari di cui all'articolo 132.

    3.  Gli aiuti ai sensi del presente articolo possono essere concessi agli agricoltori in settori per i quali sono stati concessi nel 2013 gli aiuti nazionali transitori ai sensi dell'articolo 133 bis o, nel caso della Bulgaria e della Romania, i pagamenti diretti nazionali complementari ai sensi dell'articolo 132.

    4.  Le condizioni per la concessione degli aiuti ai sensi del presente articolo sono identiche a quelle autorizzate per la concessione dei pagamenti per il 2013 ai sensi degli articoli 132 o 133 bis, ad eccezione delle riduzioni dovute all'applicazione dell'articolo 132, paragrafo 2, in combinato disposto con gli articoli 7 e 10.

    5.  L'importo totale degli aiuti che possono essere concessi agli agricoltori in ciascuno dei settori di cui al paragrafo 3 è limitato all'80 % delle dotazioni finanziarie specifiche per settore per il 2013 autorizzate dalla Commissione in conformità dell'articolo 133 bis, paragrafo 5, o, per la Bulgaria e la Romania, in conformità dell'articolo 132, paragrafo 7.

    Per Cipro, le dotazioni finanziarie specifiche per settore sono indicate nell'allegato XVII bis.

    6.  I paragrafi 3 e 4 non si applicano a Cipro.

    7.  I nuovi Stati membri notificano alla Commissione le decisioni di cui ai paragrafi 1 e 2 entro il 31 marzo 2014. La notificazione della decisione di cui al paragrafo 1 include i seguenti elementi:

    a) la dotazione finanziaria per ciascun settore;

    b) se del caso, il tasso massimo di aiuti nazionali transitori.

    8.  I nuovi Stati membri hanno la facoltà di decidere, in base a criteri oggettivi ed entro i limiti autorizzati dalla Commissione ai sensi del paragrafo 5, gli importi degli aiuti nazionali transitori da concedere.";

    15) nel titolo VI è aggiunto l'articolo seguente:

    "Articolo 136 bis

    Flessibilità tra i pilastri

    1.  Entro il 31 dicembre 2013, gli Stati membri possono decidere di rendere disponibile, a titolo di sostegno supplementare a favore di misure che rientrano nella programmazione dello sviluppo rurale finanziate dal FEASR, come prevede il regolamento (UE) n. 1305/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio ( 18 ), fino al 15 % dei loro massimali nazionali annui per l'anno civile 2014 come prevede l’allegato VIII del presente regolamento e dei loro massimali nazionali annui per gli anni civili dal 2015 al 2019 come prevede l’allegato II del regolamento (UE) n. 1307/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio ( 19 ). Di conseguenza, l’importo corrispondente non è più disponibile per la concessione di pagamenti diretti.

    La decisione di cui al primo comma è notificata alla Commissione entro il 31 dicembre 2013. Tale decisione stabilisce la percentuale di cui a tale comma, che può variare per anno civile.

    Gli Stati membri che non adottano la decisione di cui al primo comma in relazione all'anno civile 2014 possono adottarla entro il 1o agosto 2014 in relazione agli anni civili dal 2015 al 2019. Essi notificano alla Commissione qualsiasi decisione di tale tipo entro la stessa data.

    Gli Stati membri hanno la facoltà di decidere di rivedere la decisione di cui al presente paragrafo con effetto dall'anno civile 2018. Le decisioni basate su tale revisione non possono dar luogo a una diminuzione della percentuale notificata alla Commissione conformemente al primo, secondo e terzo comma. Gli Stati membri notificano alla Commissione qualsiasi decisione di tale tipo entro il 1o agosto 2017.

    2.  Entro il 31 dicembre 2013 gli Stati membri che non adottano la decisione di cui al paragrafo 1 possono decidere di rendere disponibile sotto forma di pagamenti diretti fino al 15 % o, nel caso di Bulgaria, Estonia, Spagna, Lettonia, Lituania, Polonia, Portogallo, Romania, Slovacchia, Finlandia, Svezia e Regno Unito, fino al 25 % dell'importo destinato al sostegno di misure previste dai programmi di sviluppo rurale finanziate dal FEASR nel periodo 2015-2020, come specificato nel regolamento (UE) n. 1305/2013. Di conseguenza, l’importo corrispondente non è più disponibile per misure di sostegno che rientrano nella programmazione dello sviluppo rurale.

    La decisione di cui al primo comma è notificata alla Commissione entro il 31 dicembre 2013. Tale decisione stabilisce la percentuale di cui a tale comma, che può variare per anno civile.

    Gli Stati membri che non adottano la decisione di cui al primo comma per l'esercizio finanziario 2015 possono adottarla, per gli esercizi finanziari dal 2016 al 2020, entro il 1o agosto 2014. Essi notificano alla Commissione qualsiasi decisione di tale tipo entro la stessa data.

    Gli Stati membri hanno la facoltà di decidere di rivedere la decisione di cui al presente paragrafo con effetto per gli esercizi finanziari 2019 e 2020. Le decisioni basate su tale revisione non possono dar luogo ad un aumento della percentuale notificata alla Commissione conformemente al primo, secondo e terzo comma. Gli Stati membri notificano alla Commissione qualsiasi decisione basata su tale revisione entro il 1o agosto 2017.

    3.  Per tener conto delle decisioni notificate dagli Stati membri conformemente ai paragrafi 1 e 2, alla Commissione è conferito il potere di adottare atti delegati conformemente all’articolo 141 bis che adattino i massimali di cui all’allegato VIII.

    16) al titolo VI è aggiunto l'articolo seguente:

    "Articolo 136 ter

    Trasferimento al FEASR

    Gli Stati membri che, a norma dell'articolo 136, hanno deciso di rendere disponibile, a decorrere dall'esercizio 2011, un importo a favore del sostegno dell'Unione nell'ambito dei programmi di sviluppo rurale e del finanziamento a titolo del FEASR, continuano a rendere disponibili gli importi di cui all'allegato VIII bis, per l'esercizio finanziario 2015, a favore dei programmi di sviluppo rurale e del finanziamento a titolo del FEASR.";

    17) è inserito l'articolo seguente:

    "Articolo 140 bis

    Delega di potere

    Al fine di tener conto delle decisioni notificate dagli Stati membri conformemente all'articolo 136 bis, paragrafi 1 e 2, nonché di ogni altra modifica dei massimali nazionali stabiliti nell'allegato VIII, alla Commissione è conferito il potere di adottare atti delegati, conformemente all’articolo 141 bis, che adattino i massimali di cui all’allegato VIII quater.

    Al fine di garantire l'applicazione ottimale della riduzione lineare di cui all'articolo 40, paragrafo 3, nel 2014, alla Commissione è conferito il potere di adottare atti delegati conformemente all'articolo 141 bis che stabiliscano norme per il calcolo della riduzione che gli Stati membri sono tenuti ad applicare agli agricoltori ai sensi dell'articolo 40, paragrafo 3.";

    18) l’articolo 141 bis è sostituito dal seguente:

    "Articolo 141 bis

    Esercizio della delega

    1.  Il potere di adottare atti delegati è conferito alla Commissione alle condizioni stabilite nel presente articolo.

    2.  Il potere di adottare atti delegati di cui all’articolo 11 bis, all’articolo 136 bis, paragrafo 3, e all’articolo 140 bis è conferito alla Commissione fino al 31 dicembre 2014.

    3.  La delega di potere di cui all’articolo 11 bis, all’articolo 136 bis, paragrafo 3, e all’articolo 140 bis può essere revocata in qualsiasi momento dal Parlamento europeo o dal Consiglio. La decisione di revoca pone fine alla delega di potere ivi specificata. Gli effetti della decisione decorrono dal giorno successivo alla pubblicazione della decisione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea o a una data successiva ivi specificata. Essa non pregiudica la validità degli atti delegati già in vigore.

    4.  Non appena ha adottato un atto delegato, la Commissione ne dà contestualmente notifica al Parlamento europeo e al Consiglio.

    5.  L'atto delegato adottato ai sensi dell’articolo 11 bis, dell’articolo 136 bis, paragrafo 3, e dell’articolo 140 bis entra in vigore soltanto se né il Parlamento europeo né il Consiglio hanno sollevato obiezioni entro il termine di due mesi dalla data in cui esso è stato loro notificato o se, prima della scadenza di tale termine, sia il Parlamento europeo che il Consiglio hanno informato la Commissione che non intendono sollevare obiezioni. Tale termine è prorogato di due mesi su iniziativa del Parlamento europeo o del Consiglio.";

    19) gli allegati I, VIII e XVII bis sono modificati e i nuovi allegati VIII bis, VIII ter, VIII quater e VIII quinquies sono aggiunti conformemente all’allegato II, punti 1, 4, 5 e 6, del presente regolamento;

    20) gli allegati II e III sono modificati conformemente all’allegato II, punti 2 e 3, del presente regolamento.

    Articolo 7

    Modifiche del regolamento (UE) n. 1307/2013

    Il regolamento (UE) n. 1307/2013 è così modificato:

    1) all’articolo 6, il paragrafo 3 è sostituito dal seguente:

    "3.  Per tener conto dell’evoluzione degli importi totali massimi che possono essere concessi a titolo di pagamenti diretti, ivi compresi quelli derivanti dalle decisioni adottate dagli Stati membri conformemente all’articolo 136 bis del regolamento (CE) n. 73/2009 e all’articolo 14 del presente regolamento e quelli derivanti dall’applicazione dell’articolo 20, paragrafo 2, del presente regolamento, alla Commissione è conferito il potere di adottare atti delegati, a norma dell’articolo 70 del presente regolamento, che adattino i massimali nazionali di cui all’allegato II del presente regolamento.".

    2) all'articolo 26, paragrafo 6, è aggiunto il comma seguente:

    "Ai fini dei metodi di calcolo di cui al presente articolo, gli Stati membri possono tenere pienamente conto, a condizione che non sia applicato il pagamento ridistributivo a norma dell'articolo 41, del sostegno concesso per l'anno civile 2014 a norma degli articoli 72 bis e 125 bis del regolamento (CE) n. 73/2009.".

    3) all'articolo 36, paragrafo 3, è aggiunto il comma seguente:

    "Al fine di differenziare il regime di pagamento unico per superficie, gli Stati membri possono tenere pienamente conto, a condizione che non sia applicato il pagamento ridistributivo a norma dell'articolo 41, del sostegno concesso per l'anno civile 2014 a norma dell'articolo 125 bis del regolamento (CE) n. 73/2009.".

    4) all'articolo 72, paragrafo 2, dopo il primo comma è aggiunto il comma seguente:

    "Tuttavia, esso continua ad essere applicato per quanto riguarda le domande di aiuto relative ad anni che hanno inizio anteriormente al 1o gennaio 2015.".

    Articolo 8

    Modifiche del regolamento (UE) n. 1306/2013

    Il regolamento (UE) n. 1306/2013 è così modificato:

    1) all'articolo 119, paragrafo 1, il secondo comma è sostituito dal seguente:

    "Tuttavia, l'articolo 31 del regolamento (CE) n. 1290/2005 e le pertinenti modalità di applicazione continuano ad applicarsi sino al 31 dicembre 2014 e gli articoli 30 e 44 bis del regolamento (CE) n. 1290/2005 e le pertinenti modalità di applicazione continuano ad applicarsi, rispettivamente, alle spese e ai pagamenti effettuati per l'esercizio finanziario agricolo 2013.";

    2) è inserito l'articolo seguente:

    "Articolo 119 bis

    Deroga al regolamento (UE) n. 966/2012

    In deroga alle disposizioni dell'articolo 59, paragrafo 5, del regolamento (UE) n. 966/2012 e dell'articolo 9, paragrafo 1, del presente regolamento, il parere dell'organismo di certificazione per l'esercizio finanziario agricolo 2014 non è necessario al fine di accertare la legittimità e la regolarità delle spese per le quali è stato chiesto il rimborso alla Commissione.";

    3) all’articolo 121, il paragrafo 2 è sostituito dal seguente:

    "2.  Si applicano tuttavia le disposizioni seguenti:

    a) gli articoli 7, 8, 16, 25, 26 e 43, a decorrere dal 16 ottobre 2013;

    b) l'articolo 52, il titolo III, il titolo V, capo II, e il titolo VI, a decorrere dal 1o gennaio 2015.

    3.  In deroga ai paragrafi 1 e 2:

    a) gli articoli 9, 18, 40 e 51 si applicano alle spese sostenute a decorrere dal 16 ottobre 2013;

    b) il titolo VII, capo IV, si applica ai pagamenti effettuati a decorrere dall'esercizio finanziario agricolo 2014 in poi.".

    Articolo 9

    Modifiche del regolamento (UE) n. 1308/2013

    Il regolamento (UE) n. 1308/2013è così modificato:

    1) è inserito l'articolo seguente:

    "Articolo 214 bis

    Pagamenti nazionali per taluni settori in Finlandia

    Fatta salva l'autorizzazione della Commissione, la Finlandia può continuare, per il periodo dal 2014 al 2020, a concedere aiuti nazionali che, in base all'articolo 141 dell'atto di adesione del 1994, ha concesso nel 2013 ai produttori, purché:

    a) l'importo dell'aiuto al reddito sia gradualmente ridotto durante l'intero periodo e, nel 2020, non sia superiore al 30 % dell'importo concesso nel 2013; e

    b) prima di ricorrere a tale possibilità sia stato fatto pieno uso dei regimi di sostegno nell'ambito della PAC per i settori interessati.

    La Commissione dà la propria autorizzazione senza applicare la procedura di cui all'articolo 229, paragrafo 2 o 3, del presente regolamento.";

    2) all'articolo 230, paragrafo 1, sono inseriti i punti seguenti:

    "b bis) l’articolo 111 fino al 31 marzo 2015";

    "c bis) l'articolo 125 bis, paragrafo 1, lettera e), e l'articolo 125 bis, paragrafo 2, e riguardo al settore ortofrutticolo, l'allegato XVI bis, fino alla data di applicazione delle relative norme da stabilirsi in virtù degli atti delegati di cui all'articolo 173, paragrafo 1, lettere b) e i);";

    "d bis) gli articoli 136, 138 e 140, insieme all'allegato XVIII ai fini dell'applicazione di tali articoli, fino alla data di applicazione delle norme da stabilirsi in virtù degli atti di esecuzione di cui all'articolo 180 e all'articolo 183, lettera a), o fino al 30 giugno 2014, se precedente.".

    Articolo 10

    Modifiche del regolamento (UE) 1305/2013

    Il regolamento (UE) n. 1305/2013 è così modificato:

    1) all’articolo 31, è aggiunto il paragrafo seguente:

    "6.  La Croazia può, a norma della presente misura, concedere pagamenti ai beneficiari delle zone designate ai sensi dell'articolo 32, paragrafo 3, anche nel caso in cui non sia stata completata l'analisi minuziosa di cui al terzo comma di detto paragrafo. L'analisi minuziosa è completata entro il 31 dicembre 2014 al più tardi. I beneficiari delle zone le quali non risultano più ammissibili a seguito del completamento dell'analisi minuziosa, non ricevono più indennità a norma della presente misura.";

    2) all’articolo 58, il paragrafo 6 è sostituito dal seguente:

    "6.  Nella ripartizione annuale di cui al paragrafo 4 del presente articolo sono inclusi anche i fondi trasferiti al FEASR in applicazione dell’articolo 136 bis, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 73/2009 e dell’articolo 7, paragrafo 2, del regolamento (UE) n. 1307/2013 e le risorse trasferite al FEASR in applicazione degli articoli 10 ter, 136 e 136 ter del regolamento (CE) n. 73/2009, per quanto riguarda gli anni civili 2013 e 2014.";

    3) all’articolo 59, paragrafo 4, la lettera f) è sostituita dalla seguente:

    "f) al 100 % per un importo di 100 milioni di EUR, a prezzi 2011, assegnato all'Irlanda, per un importo 500 milioni di EUR, a prezzi 2011, assegnato al Portogallo e per un importo di 7 milioni di EUR, a prezzi 2011, assegnato a Cipro, a condizione che tali Stati membri beneficino dell'assistenza finanziaria conformemente agli articoli 136 e 143 TFUE il 1o gennaio 2014 o successivamente, fino al 2016 quando l'applicazione di tale disposizione sarà riesaminata.".



    CAPO III

    DISPOSIZIONI FINALI

    Articolo 11

    Entrata in vigore e applicazione

    Il presente regolamento entra in vigore il giorno della pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.

    Esso si applica a decorrere dal 1o gennaio 2014.

    Tuttavia:

     l’articolo 6, punti 15, 17 e 18, si applica a decorrere dalla data di entrata in vigore del presente regolamento;

     l'articolo 6, punto 20, si applica a decorrere dal 22 dicembre 2013; e

     l'articolo 8, punto 3, si applica dalle date di applicazione ivi stabilite.

    Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.




    ALLEGATO I



    Tavola di concordanza degli articoli relativi alle misure nel corso dei periodi di programmazione 2007-2013 e 2014-2020

    Regolamento (CE) n. 1698/2005

    Regolamento (UE) n. 1305/2013

    Articolo 20, lettera a), punto i): Formazione professionale e informazione

    Articolo 14

    Articolo 20, lettera a), punto ii): Insediamento di giovani agricoltori

    Articolo 19, paragrafo 1, lettera a), punto i)

    Articolo 20, lettera a), punto iii): Prepensionamento

    /

    Articolo 20, lettera a), punto iv): Ricorso a servizi di consulenza

    Articolo 15, paragrafo 1, lettera a)

    Articolo 20, lettera a), punto v): Avviamento di servizi di consulenza aziendale, di sostituzione e di assistenza alla gestione

    Articolo 15, paragrafo 1, lettera b)

    Articolo 20, lettera b), punto i): Ammodernamento delle aziende agricole

    Articolo 17, paragrafo 1, lettera a)

    Articolo 20, lettera b), punto ii): Accrescimento del valore economico delle foreste

    Articolo 21, paragrafo 1, lettera d)

    Articolo 20, lettera b), punto iii): Accrescimento del valore aggiunto dei prodotti agricoli e forestali

    Articolo 17, paragrafo 1, lettera b)

    Articolo 21, paragrafo 1, lettera e)

    Articolo 20, lettera b), punto iv): Cooperazione per lo sviluppo di nuovi prodotti, processi e tecnologie

    Articolo 35

    Articolo 20, lettera b), punto v): Infrastrutture agricole e forestali

    Articolo 17, paragrafo 1, lettera c)

    Articolo 20, lettera b), punto vi): Misure di prevenzione e ripristino

    Articolo 18

    Articolo 20, lettera c), punto i): Rispetto delle norme

    /

    Articolo 20, lettera c), punto ii): Sistemi di qualità alimentare

    Articolo 16

    Articolo 20, lettera c), punto iii): Attività di informazione e promozione

    Articolo 16

    Articolo 20, lettera d), punto i): Agricoltura di semisussistenza

    Articolo 19, paragrafo 1, lettera a), punto iii)

    Articolo 20, lettera d), punto ii): Gruppi di produttori

    Articolo 27

    Articolo 36, lettera a), punto i): Indennità a favore delle zone montane

    Articolo 31

    Articolo 36, lettera a), punto ii): Indennità a favore di zone diverse da quelle montane

    Articolo 31

    Articolo 36, lettera a), punto iii): Natura 2000 e indennità connesse alla direttiva 2000/60/CE

    Articolo 30

    Articolo 36, lettera a), punto iv): Pagamenti agroambientali

    Articolo 28

    Articolo 29

    ►C2  Articolo 36, lettera a), punto v): Pagamenti per il benessere degli animali ◄

    Articolo 33

    ▼C2

    Articolo 36, lettera a), punto vi): sostegno agli investimenti non produttivi

    Articolo 17, paragrafo 1, lettera d)

    ▼B

    Articolo 36, lettera b), punto i): Primo imboschimento di terreni agricoli

    Articolo 21, paragrafo 1, lettera a)

    Articolo 36, lettera b), punto ii): Primo impianto di sistemi agroforestali

    Articolo 21, paragrafo 1, lettera b), punto 4

    Articolo 36, lettera b), punto iii): Primo imboschimento di terreni non agricoli

    Articolo 21, paragrafo 1, lettera a)

    Articolo 36, lettera b), punto iv): Indennità Natura 2000

    Articolo 30

    Articolo 36, lettera b), punto v): Pagamenti silvoambientali

    Articolo 34

    Articolo 36, lettera b), punto vi): Ricostituzione del potenziale produttivo forestale e interventi preventivi

    Articolo 21, paragrafo 1, lettera c)

    Articolo 36, lettera b), punto vii): Investimenti non produttivi

    Articolo 21, paragrafo 1, lettera d)

    Misure di cui al regolamento (CE) n. 718/2007

    Misure di cui al regolamento (UE) n. 1305/2013

    Articolo 171, paragrafo 2, lettera a): Investimenti in aziende agricole per operazioni di ristrutturazione e allineamento alle norme comunitarie

    Articolo 17, paragrafo 1, lettera a)

    Articolo 171, paragrafo 2, lettera c): investimenti nella trasformazione e commercializzazione di prodotti agricoli e della pesca per operazioni di ristrutturazione e allineamento alle norme comunitarie

    Articolo 17, paragrafo 1, lettera b)




    ALLEGATO II

    Gli allegati del regolamento (CE) n. 73/2009 sono così modificati:

    1) nell'allegato I, dopo la riga relativa al "Sostegno specifico", è inserita la riga seguente:



    "Pagamento ridistributivo

    Titolo III, capo 5 bis, e titolo V, capo 2 bis

    Pagamento disaccoppiato"

    2) l’allegato II è così modificato:

    a) il punto A. "Ambiente" è sostituito dal seguente:



    "1

    Direttiva 79/409/CEE del Consiglio, del 2 aprile 1979, concernente la conservazione degli uccelli selvatici(GU L 103 del 25.4.1979, pag. 1)

    Articolo 3, paragrafo 1, articolo 3, paragrafo 2, lettera b), articolo 4, paragrafi 1, 2 e 4, e articolo 5, lettere a), b) e d)

    2

    3

    Direttiva 86/278/CEE del Consiglio, del 12 giugno 1986, concernente la protezione dell’ambiente, in particolare del suolo, nell’utilizzazione dei fanghi di depurazione in agricoltura (GU L 181 del 4.7.1986, pag. 6)

    Articolo 3

    4

    Direttiva 91/676/CEE del Consiglio, del 12 dicembre 1991, relativa alla protezione delle acque dall'inquinamento provocato dai nitrati provenienti da fonti agricole(GU L 375 del 31.12.1991, pag. 1)

    Articoli 4 e 5

    5

    Direttiva 92/43/CEE del Consiglio, del 21 maggio 1992, relativa alla conservazione degli habitat naturali e seminaturali e della flora e della fauna selvatiche(GU L 206 del 22.7.1992, pag. 7)

    Articolo 6 e articolo 13,paragrafo 1, lettera a)";

    b) al punto B. "Sanità pubblica, salute degli animali e delle piante", il criterio 9 è sostituito dal seguente:



    "9

    Regolamento (CE) n. 1107/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 21 ottobre 2009, relativo all'immissione sul mercato dei prodotti fitosanitari e che abroga le direttive del Consiglio 79/117/CEE e 91/414/CEE (GU L 309 del 24.11.2009, pag. 1)

    Articolo 55, prima e seconda frase";

    3) nell’allegato III, la rubrica "Protezione e gestione delle risorse idriche" è sostituita dalla seguente:



    "Protezione e gestione delle risorse idriche:

    —  Introduzione di fasce tampone lungo i corsi d'acqua (1)

    Proteggere le acque dall’inquinamento e dal ruscellamento e gestire l’utilizzo delle risorse idriche

    —  Rispetto delle procedure di autorizzazione quando l’utilizzo delle acque a fini di irrigazione è soggetto ad autorizzazione

     

    Protezione delle acque sotterranee dall'inquinamento: divieto di scarico diretto nelle acque sotterranee e misure per prevenire l'inquinamento indiretto delle acque sotterranee attraverso lo scarico nel suolo e la percolazione nel suolo delle sostanze pericolose elencate nell'allegato della direttiva 80/68/CEE nella sua versione in vigore l'ultimo giorno della sua validità, per quanto riguarda l'attività agricola

    (1)    Nota:  le fasce tampone nell’ambito delle buone condizioni agronomiche e ambientali devono rispettare, sia all’interno che all’esterno delle zone vulnerabili designate a norma dell’articolo 3, paragrafo 2, della direttiva 91/676/CEE, almeno i requisiti relativi alle condizioni di applicazione di fertilizzanti nelle vicinanze dei corsi d’acqua, di cui al punto A.4 dell’allegato II della direttiva 91/676/CEE, da applicare conformemente ai programmi d’azione stabiliti dagli Stati membri a norma dell'articolo 5, paragrafo 4, della direttiva 91/676/CEE.";

    4) nell’allegato VIII, la colonna relativa all’anno 2014 è sostituita dalla seguente:



    "Tabella 1

    (migliaia di EUR)

    Stato membro

    2014

    Belgio

    544 047

    Danimarca

    926 075

    Germania

    5 178 178

    Grecia

    2 047 187

    Spagna

    4 833 647

    Francia

    7 586 341

    Irlanda

    1 216 547

    Italia

    3 953 394

    Lussemburgo

    33 662

    Paesi Bassi

    793 319

    Austria

    693 716

    Portogallo

    557 667

    Finlandia

    523 247

    Svezia

    696 487

    Regno Unito

    3 548 576



    Tabella 2 (1)

    (migliaia di EUR)

    Bulgaria

    642 103

    Repubblica ceca

    875 305

    Estonia

    110 018

    Cipro

    51 344

    Lettonia

    168 886

    Lituania

    393 226

    Ungheria

    1 272 786

    Malta

    5 240

    Polonia

    2 970 020

    Romania

    1 428 531

    Slovenia

    138 980

    Slovacchia

    377 419

    ▼C2

    ▼B

    (1)   Massimali calcolati tenendo conto del calendario degli aumenti di cui all’articolo 121."

    5) dopo l'allegato VIII sono inseriti gli allegati seguenti:




    "Allegato VIII bis

    Importi risultanti dall'applicazione dell'articolo 136 ter nel 2014

    Germania

    :

    EUR 42 600 000

    Svezia

    :

    EUR 9 000 000




    Allegato VIII ter



    Dimensioni medie delle aziende agricole da prendere in considerazione a norma dell'articolo 72 bis, paragrafo 4, e dell'articolo 125 bis, paragrafo 3

    Stato membro

    Dimensioni medie

    delle aziende agricole (in ettari)

    Belgio

    29

    Bulgaria

    6

    Repubblica ceca

    89

    Danimarca

    60

    Germania

    46

    Estonia

    39

    Irlanda

    32

    Grecia

    5

    Spagna

    24

    Francia

    52

    Croazia

    5,9

    Italia

    8

    Cipro

    4

    Lettonia

    16

    Lituania

    12

    Lussemburgo

    57

    Ungheria

    7

    Malta

    1

    Paesi Bassi

    25

    Austria

    19

    Polonia

    6

    Portogallo

    13

    Romania

    3

    Slovenia

    6

    Slovacchia

    28

    Finlandia

    34

    Svezia

    43

    Regno Unito

    54




    Allegato VIII quater



    Massimali nazionali di cui all'articolo 72 bis, paragrafo 6, e all'articolo 125 bis, paragrafo 5

    (migliaia di EUR)

    Belgio

    505 266

    Bulgaria

    796 292

    Repubblica ceca

    872 809

    Danimarca

    880 384

    Germania

    5 018 395

    Estonia

    169 366

    Irlanda

    1 211 066

    Grecia

    1 931 177

    Spagna

    4 893 433

    Francia

    7 437 200

    Croazia

    265 785

    Italia

    3 704 337

    Cipro

    48 643

    Lettonia

    302 754

    Lituania

    517 028

    Lussemburgo

    33 432

    Ungheria

    1 269 158

    Malta

    4 690

    Paesi Bassi

    732 370

    Austria

    691 738

    Polonia

    3 061 518

    Portogallo

    599 355

    Romania

    1 903 195

    Slovenia

    134 278

    Slovacchia

    394 385

    Finlandia

    524 631

    Svezia

    699 768

    Regno Unito

    3 591 683




    Allegato VIII quinquies



    Importi per la Bulgaria e la Romania di cui all'articolo 125 ter, paragrafo 1

    Bulgaria:

    EUR 789 365 000

    Romania:

    EUR 1 753 000 000 "

    6) l'allegato XVII bis è sostituito dall'allegato seguente:




    "Allegato XVII bis



    Aiuti nazionali transitori a Cipro

    (EUR)

    Settore

    2013

    2014

    Cereali (escluso frumento duro)

    141 439

    113 151

    Frumento (grano) duro

    905 191

    724 153

    Latte e prodotti lattiero-caseari

    3 419 585

    2 735 668

    Bovini

    4 608 945

    3 687 156

    Ovini e caprini

    10 572 527

    8 458 022

    Settore dei suini

    170 788

    136 630

    Pollame e uova

    71 399

    57 119

    Vino

    269 250

    215 400

    Olio di oliva

    3 949 554

    3 159 643

    Uve da tavola

    66 181

    52 945

    Uve secche

    129 404

    103 523

    Pomodori trasformati

    7 341

    5 873

    Banane

    4 285 696

    3 428 556

    Tabacco

    1 027 775

    822 220

    Frutta decidua, inclusa la frutta a nocciolo

    173 390

    138 712

    Totale

    29 798 462

    23 838 770 "



    ( 1 ) GU C 341 del 21.11.2013 pag. 71.

    ( 2 ) Regolamento (UE) n. 1305/2013 del Parlamento e del Consiglio, del 17 dicembre 2013, sul sostegno allo sviluppo rurale da parte del Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale e che abroga il regolamento (CE) n. 1698/2005 del Consiglio (Cfr. pag. 487 della presente Gazzetta ufficiale).

    ( 3 ) Regolamento (CE) n. 1698/2005 del Consiglio, del 20 settembre 2005, sul sostegno allo sviluppo rurale da parte del Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale (FEASR) (GU L 277 del 21.10.2005, pag. 1).

    ( 4 ) Regolamento (CEE) n. 2078/1992 del Consiglio, del 30 giugno 1992, relativo a metodi di produzione agricola compatibili con le esigenze di protezione dell'ambiente e con la cura dello spazio naturale (GU L 215 del 30.7.1992, pag. 85).

    ( 5 ) Regolamento (CEE) n. 2080/1992 del Consiglio, del 30 giugno 1992, che istituisce un regime comunitario di aiuti alle misure forestali nel settore agricolo (GU L 215 del 30.7.1992, pag. 96).

    ( 6 ) Regolamento (CE) n. 1257/1999, del 17 maggio 1999, sul sostegno allo sviluppo rurale da parte del Fondo europeo agricolo di orientamento e di garanzia (FEAOG) e che modifica ed abroga taluni regolamenti (GU L 160 del 26.6.1999, pag. 80).

    ( 7 ) Regolamento (UE) n. 1307/2013 del Parlamento e del Consiglio, del 17 dicembre 2013, recante norme sui pagamenti diretti agli agricoltori nell'ambito dei regimi di sostegno previsti dalla politica agricola comune e che abroga il regolamento (CE) n. 637/2008 del Consiglio e il regolamento (CE) n. 73/2009 del Consiglio (Cfr. pag. 608 della presente Gazzetta ufficiale).

    ( 8 ) Regolamento (CE) n. 73/2009 del Consiglio, del 19 gennaio 2009, che stabilisce norme comuni relative ai regimi di sostegno diretto agli agricoltori nell’ambito della politica agricola comune e istituisce taluni regimi di sostegno a favore degli agricoltori, e che modifica i regolamenti (CE) n. 1290/2005, (CE) n. 247/2006, (CE) n. 378/2007 e abroga il regolamento (CE) n. 1782/2003 (GU L 30 del 31.1.2009, pag. 16).

    ( 9 ) Regolamento (UE) n. 1311/2013 del Consiglio, del 2 dicembre 2013, che stabilisce il quadro finanziario pluriennale per il periodo 2014-2020 (Cfr. pag. 884 della presente Gazzetta ufficiale).

    ( 10 ) Regolamento (UE) n. 1306/2013 del Parlamento e del Consiglio, del 17 dicembre 2013, sul finanziamento, sulla gestione e sul monitoraggio della politica agricola comune e che abroga i regolamenti del Consiglio (CEE) n. 352/78, (CE) n. 165/94, (CE) n. 2799/98, (CE) n. 814/2000, (CE) n. 1290/2005 e (CE) n. 485/2008 (Cfr. pag. 549 della presente Gazzetta ufficiale).

    ( 11 ) Direttiva 2000/60/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 ottobre 2000, che istituisce un quadro per l'azione comunitaria in materia di acque (GU L 327 del 22.12.2000, pag. 1).

    ( 12 ) Direttiva 80/68/CEE del Consiglio, del 17 dicembre 1979, concernente la protezione delle acque sotterranee dall’inquinamento provocato da certe sostanze pericolose (GU L 20 del 26.1.1980, pag. 43).

    ( 13 ) Regolamento (CE) n. 1107/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 21 ottobre 2009, relativo all'immissione sul mercato dei prodotti fitosanitari e che abroga le direttive del Consiglio 79/117/CEE e 91/414/CEE (GU L 309 del 24.11.2009, pag. 1).

    ( 14 ) Direttiva 91/414/CEE del Consiglio, del 15 luglio 1991, relativa all’immissione in commercio dei prodotti fitosanitari (GU L 230 del 19.8.1991, pag. 1).

    ( 15 ) Regolamento (UE) n. 1308/2013 del Parlamento e del Consiglio, del 17 dicembre 2013, recante organizzazione comune dei mercati dei prodotti agricoli e che abroga i regolamenti (CEE) n. 922/72, (CEE) n. 234/79, (CE) n. 1037/2001 e (CE) n. 1234/2007 del Consiglio (Cfr. pag. 671 della presente Gazzetta ufficiale)

    ( 16 ) Regolamento (CE) n. 718/2007 della Commissione, del 12 giugno 2007, che attua il regolamento (CE) n. 1085/2006 del Consiglio, che istituisce uno strumento di assistenza preadesione (IPA) (GU L 170 del 29.6.2007, pag. 1).

    ( 17 ) Regolamento (UE) n. 1306/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 dicembre 2013, sul finanziamento, sulla gestione e sul monitoraggio della politica agricola comune e che abroga i regolamenti del Consiglio (CEE) n. 352/78, (CE) n. 165/94, (CE) n. 2799/98, (CE) n. 814/2000, (CE) n. 1290/2005 e (CE) n. 485/2008 (GU L 347 del 20.12.2013, pag. 549.)";

    ( 18 ) Regolamento (UE) n. 1305/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 dicembre 2013, sul sostegno allo sviluppo rurale da parte del Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale (FEASR) e che abroga il regolamento (CE) n. 1698/2005 del Consiglio (GU L 347 del 20.12.2013, pag. 487).

    ( 19 ) Regolamento (UE) n. 1307/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 dicembre 2013, recante norme sui pagamenti diretti agli agricoltori nell'ambito dei regimi di sostegno previsti dalla politica agricola comune e che abroga il regolamento (CE) n. 637/2008 del Consiglio e il regolamento (CE) n. 73/2009 del Consiglio (GU L 347 del 20.12.2013, pag. 608).";

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