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Document 02013D0747-20141128
Commission Implementing Decision of 10 December 2013 authorising the United Kingdom to use certain approximate estimates for the calculation of the VAT own resources base (notified under document C(2013) 8685) (Only the English text is authentic) (2013/747/EU, Euratom)
Consolidated text: Decisione di esecuzione della Commissione del 10 dicembre 2013 che autorizza il Regno Unito a utilizzare valutazioni approssimative per il calcolo della base delle risorse proprie IVA [notificata con il numero C(2013) 8685] (Il testo in lingua inglese è il solo facente fede) (2013/747/UE, Euratom)
Decisione di esecuzione della Commissione del 10 dicembre 2013 che autorizza il Regno Unito a utilizzare valutazioni approssimative per il calcolo della base delle risorse proprie IVA [notificata con il numero C(2013) 8685] (Il testo in lingua inglese è il solo facente fede) (2013/747/UE, Euratom)
2013D0747 — IT — 28.11.2014 — 001.001
Trattandosi di un semplice strumento di documentazione, esso non impegna la responsabilità delle istituzioni
DECISIONE DI ESECUZIONE DELLA COMMISSIONE del 10 dicembre 2013 che autorizza il Regno Unito a utilizzare valutazioni approssimative per il calcolo della base delle risorse proprie IVA [notificata con il numero C(2013) 8685] (Il testo in lingua inglese è il solo facente fede) (GU L 333, 12.12.2013, p.79) |
Modificato da:
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Gazzetta ufficiale |
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date |
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DECISIONE DI ESECUZIONE DELLA COMMISSIONE del 26 novembre 2014 |
L 343 |
31 |
28.11.2014 |
DECISIONE DI ESECUZIONE DELLA COMMISSIONE
del 10 dicembre 2013
che autorizza il Regno Unito a utilizzare valutazioni approssimative per il calcolo della base delle risorse proprie IVA
[notificata con il numero C(2013) 8685]
(Il testo in lingua inglese è il solo facente fede)
(2013/747/UE, Euratom)
LA COMMISSIONE EUROPEA,
visto il trattato sul funzionamento dell’Unione europea,
visto il trattato che istituisce la Comunità europea dell’energia atomica,
visto il regolamento (CEE, Euratom) n. 1553/89 del Consiglio, del 29 maggio 1989, concernente il regime uniforme definitivo di riscossione delle risorse proprie provenienti dall’imposta sul valore aggiunto ( 1 ), in particolare l’articolo 13,
considerando quanto segue:
(1) |
A norma dell’articolo 371 della direttiva 2006/112/CE del Consiglio, del 28 novembre 2006, relativa al sistema comune d’imposta sul valore aggiunto ( 2 ), gli Stati membri che al 1o gennaio 1978 assoggettavano all’imposta le operazioni elencate nell’allegato X, parte B, possono continuare ad esentarle, alle condizioni esistenti alla suddetta data in ciascuno Stato membro interessato; per determinare la base delle risorse IVA occorre tenere conto di tali operazioni. |
(2) |
Il Regno Unito ha chiesto che la Commissione la autorizzi a ricorrere a valutazioni approssimative per il calcolo della base delle risorse proprie IVA, poiché non è in grado di effettuare il calcolo preciso della base delle risorse proprie IVA per le operazioni di cui al punto 9 della parte B dell’allegato X della direttiva 2006/112/CE. Tale calcolo può comportare un onere amministrativo ingiustificato rispetto all’incidenza delle operazioni in oggetto sulla base complessiva delle risorse proprie provenienti dall’IVA del Regno Unito. Il Regno Unito è in grado di effettuare un calcolo ricorrendo a valutazioni approssimative per detta categoria di operazioni. Il Regno Unito deve essere pertanto autorizzato a calcolare la base delle risorse proprie IVA utilizzando valutazioni approssimative conformemente all’articolo 6, paragrafo 3, secondo trattino, del regolamento (CEE, Euratom) n. 1553/89. |
(3) |
Per motivi di trasparenza e di certezza del diritto, è opportuno limitare nel tempo l’applicabilità dell’autorizzazione. |
(4) |
Le misure di cui alla presente decisione sono conformi al parere del Comitato consultivo per le risorse proprie, |
HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:
Articolo 1
Per il calcolo della base delle risorse proprie IVA, dal 1o gennaio al 31 dicembre 2013, il Regno Unito è autorizzato a utilizzare valutazioni approssimative per le seguenti categorie di operazioni di cui alla parte B dell'allegato X della direttiva 2006/112/CE:
le cessioni di terreni edificabili (punto 9).
Articolo 1 bis
Per il calcolo della base delle risorse proprie IVA, dal 1o gennaio 2014 al 31 dicembre 2020, il Regno Unito è autorizzato a utilizzare lo 0,01 % della base intermedia per le operazioni di cui al punto 7 della parte B dell'allegato X (istituti ospedalieri), della direttiva 2006/112/CE.
Articolo 1 ter
Per il calcolo della base delle risorse proprie IVA, dal 1o gennaio 2014 al 31 dicembre 2020, il Regno Unito è autorizzato a utilizzare lo 0,004 % della base intermedia per le operazioni di cui al punto 9 della parte B dell'allegato X (fabbricati e terreni edificabili), della direttiva 2006/112/CE.
▼M1 —————
Articolo 3
Il Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord è destinatario della presente decisione.
( 1 ) GU L 155 del 7.6.1989, pag. 9.
( 2 ) GU L 347 dell’11.12.2006, pag. 1.