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Document 02012R0748-20230825

    Consolidated text: Regolamento (UE) n. 748/2012 della Commissione, del 3 agosto 2012, che stabilisce le regole di attuazione per la certificazione di aeronavigabilità e ambientale o la dichiarazione di conformità di aeromobili e relativi prodotti, parti e pertinenze, nonché per i requisiti in materia di idoneità delle imprese di progettazione e di produzione (rifusione) (Testo rilevante ai fini del SEE)Testo rilevante ai fini del SEE

    ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2012/748/2023-08-25

    Il testo consolidato potrebbe non includere le seguenti modifiche:

    Atto modificativo Tipo di modifica Suddivisione interessata Data di entrata in vigore
    32024R1110 modificato da allegato I parte 21 punto 21.B.120 lettera (a) 01/05/2025
    32024R1110 modificato da allegato I parte 21 punto 21.B.135 lettera (a) 01/05/2025
    32024R1110 modificato da allegato I parte 21 punto 21.B.222 lettera (b) punto 1 punto (ii) 01/05/2025
    32024R1110 modificato da allegato I parte 21 punto 21.B.135 lettera (b) punto 1 01/05/2025
    32024R1110 modificato da allegato I parte 21 punto 21.B.125 lettera (d) 01/05/2025
    32024R1110 modificato da allegato I parte 21 punto 21.B.20A lettera (b) 22/02/2026
    32024R1110 modificato da allegato I parte 21 punto 21.B.135 testo 01/05/2025
    32024R1110 modificato da allegato I parte 21 punto 21.B.20 lettera (b) 01/05/2025
    32023R0203 modificato da allegato I parte 21 punto 21.B.221 lettera (g) 22/02/2026
    32023R0203 modificato da allegato I parte 21 testo 22/02/2026
    32023R0203 modificato da allegato I parte 21 punto 21.B.20A 22/02/2026
    32023R0203 modificato da allegato I parte 21 punto 21.B.435A 22/02/2026
    32023R0203 modificato da allegato I parte 21 punto 21.B.240A 22/02/2026
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    32023R0203 modificato da allegato I parte 21 punto 21.B.25 lettera (e) 22/02/2026
    32023R0203 modificato da allegato I parte 21 punto 21.B.431 lettera (d) 22/02/2026
    32023R0203 modificato da allegato I parte 21 punto 21.B.30 titolo 22/02/2026
    32023R0203 modificato da allegato I parte 21 punto 21.B.30 lettera (c) 22/02/2026
    32023R0203 modificato da allegato I parte 21 testo 22/02/2026
    32024R1108 modificato da articolo 9 paragrafo 8 lettera (a) 01/05/2025
    32024R1108 modificato da allegato I parte 21 punto 21.A.433 lettera (a) paragrafo 3 01/05/2025
    32024R1108 modificato da allegato I parte 21 punto 21.B.100 lettera (a) frase 01/05/2025
    32024R1108 modificato da allegato I parte 21 punto 21.B.111 lettera (a) 01/05/2025
    32024R1108 modificato da allegato I parte 21 appendice II titolo 01/05/2025
    32024R1108 modificato da allegato I parte 21 punto 21.A.243 lettera (a) comma 1 01/05/2025
    32024R1108 modificato da articolo 8 paragrafo 5 frase 01/05/2025
    32024R1108 modificato da allegato I parte 21 appendice VI 01/05/2025
    32024R1108 modificato da allegato I parte 21 punto 21.A.5 lettera (c) 01/05/2025
    32024R1108 modificato da allegato I parte 21 punto 21.B.80 lettera (a) punto 3 punto (i) 01/05/2025
    32024R1108 modificato da allegato I parte 21 punto 21.B.80 lettera (b) 01/05/2025
    32024R1108 modificato da allegato I parte 21 punto 21.A.21 01/05/2025
    32024R1108 modificato da allegato I parte 21 punto 21.A.439 frase 01/05/2025
    32024R1108 modificato da allegato I parte 21 punto 21.A.801 titolo 01/05/2025
    32024R1108 modificato da allegato I parte 21 punto 21.B.327 lettera (a) punto 2 punto (i) ? (C) 01/05/2025
    32024R1108 modificato da allegato I parte 21 punto 21.A.15 lettera (b) 01/05/2025
    32024R1108 modificato da allegato I parte 21 punto 21.A.801 lettera (a) 01/05/2025
    32024R1108 modificato da allegato I parte 21 punto 21.A.139 lettera (d) paragrafo 2 punto (iii) 01/05/2025
    32024R1108 modificato da articolo 2 titolo 01/05/2025
    32024R1108 modificato da allegato I parte 21 punto 21.A.130 01/05/2025
    32024R1108 modificato da articolo 8 paragrafo 1 01/05/2025
    32024R1108 modificato da allegato I parte 21 punto 21.A.126 lettera (a) paragrafo 3 01/05/2025
    32024R1108 modificato da allegato I parte 21 punto 21.A.101 lettera (b) 01/05/2025
    32024R1108 modificato da allegato I parte 21 punto 21.A.95 lettera (b) paragrafo 4 01/05/2025
    32024R1108 modificato da allegato I parte 21 punto 21.A.97 lettera (c) 01/05/2025
    32024R1108 modificato da allegato I parte 21 punto 21.A.263 lettera (c) paragrafo 5 01/05/2025
    32024R1108 modificato da allegato I parte 21 punto 21.A.445 lettera (a) frase 01/05/2025
    32024R1108 modificato da allegato I parte 21 punto 21.A.131 01/05/2025
    32024R1108 modificato da allegato I parte 21 appendice I frase 01/05/2025
    32024R1108 modificato da allegato I parte 21 punto 21.A.163 lettera (b) 01/05/2025
    32024R1108 modificato da articolo 1 paragrafo 2 lettera (m) 01/05/2025
    32024R1108 modificato da allegato I parte 21 punto 21.B.326 lettera (b) punto 1 punto (iii) 01/05/2025
    32024R1108 modificato da allegato I parte 21 punto 21.B.325 01/05/2025
    32024R1108 modificato da allegato I parte 21 punto 21.A.174 lettera (b) 01/05/2025
    32024R1108 modificato da allegato I parte 21 punto 21.A.308 01/05/2025
    32024R1108 modificato da allegato I parte 21 appendice V 01/05/2025
    32024R1108 modificato da allegato I parte 21 appendice X testo 01/05/2025
    32024R1108 modificato da allegato I parte 21 punto 21.A.125C lettera (a) paragrafo 3 01/05/2025
    32024R1108 modificato da allegato I parte 21 punto 21.A.151 01/05/2025
    32024R1108 modificato da allegato I parte 21 punto 21.A.126 lettera (a) paragrafo 1 01/05/2025
    32024R1108 modificato da allegato I parte 21 punto 21.A.122 lettera (a) 01/05/2025
    32024R1108 modificato da allegato I parte 21 punto 21.A.163 lettera (c) 01/05/2025
    32024R1108 modificato da articolo 1 paragrafo 2 lettera (c) 01/05/2025
    32024R1108 modificato da titolo 01/05/2025
    32024R1108 modificato da articolo 9 paragrafo 1 01/05/2025
    32024R1108 modificato da allegato I parte 21 punto 21.A.165 lettera (c) paragrafo 4 01/05/2025
    32024R1108 modificato da allegato I parte 21 appendice VIII titolo 01/05/2025
    32024R1108 modificato da allegato I parte 21 punto 21.A.431B lettera (a) paragrafo 1 01/05/2025
    32024R1108 modificato da allegato I parte 21 appendice VIII testo 01/05/2025
    32024R1108 modificato da allegato I parte 21 punto 21.A.3A lettera (a) 01/05/2025
    32024R1108 modificato da allegato I parte 21 punto 21.B.70 01/05/2025
    32024R1108 modificato da articolo 9 paragrafo 2 01/05/2025
    32024R1108 modificato da allegato I parte 21 punto 21.A.147 01/05/2025
    32024R1108 modificato da allegato I parte 21 punto 21.B.111 lettera (b) 01/05/2025
    32024R1108 modificato da allegato I parte 21 punto 21.B.326 lettera (b) punto 2 01/05/2025
    32024R1108 modificato da allegato I parte 21 punto 21.B.107 lettera (b) 01/05/2025
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    32024R1108 modificato da allegato I parte 21 punto 21.A.126 lettera (b) paragrafo 5 01/05/2025
    32024R1108 modificato da allegato I parte 21 punto 21.A.108 lettera (a) 01/05/2025
    32024R1108 modificato da articolo 2 paragrafo 2 frase 01/05/2025
    32024R1108 modificato da allegato I parte 21 punto 21.A.303 01/05/2025
    32024R1108 modificato da allegato I parte 21 punto 21.A.125A lettera (a) 01/05/2025
    32024R1108 modificato da allegato I parte 21 punto 21.A.708 lettera (b) frase 01/05/2025
    32024R1108 modificato da allegato I parte 21 titolo 01/05/2025
    32024R1108 modificato da allegato I parte 21 punto 21.A.441 01/05/2025
    32024R1108 modificato da allegato I parte 21 appendice I punto 5 testo 01/05/2025
    32024R1108 modificato da allegato I parte 21 punto 21.A.803 lettera (d) 01/05/2025
    32024R1108 modificato da allegato I parte 21 punto 21.A.7 01/05/2025
    32024R1108 modificato da allegato I parte 21 punto 21.A.305 01/05/2025
    32024R1108 modificato da allegato I parte 21 punto 21.B.326 lettera (b) punto 1 punto (i) 01/05/2025
    32024R1108 modificato da allegato I parte 21 sezione A SUBPA K titolo 01/05/2025
    32024R1108 modificato da allegato I parte 21 punto 21.A.301 01/05/2025
    32024R1108 modificato da allegato I parte 21 punto 21.A.708 lettera (d) 01/05/2025
    32024R1108 modificato da allegato I parte 21 punto 21.A.126 lettera (b) paragrafo 4 01/05/2025
    32024R1108 modificato da allegato I parte 21 punto 21.A.804 01/05/2025
    32024R1108 modificato da allegato I parte 21 punto 21.B.20 lettera (b) 01/05/2025
    32024R1108 modificato da allegato I parte 21 punto 21.A.3B 01/05/2025
    32024R1108 modificato da allegato I parte 21 punto 21.A.124 01/05/2025
    32024R1108 modificato da allegato I parte 21 punto 21.B.107 lettera (a) punto 2 01/05/2025
    32024R1108 modificato da allegato I parte 21 punto 21.A.35 lettera (b) 01/05/2025
    32024R1108 modificato da articolo 1 paragrafo 2 lettera (n) 01/05/2025
    32024R1108 modificato da articolo 1 paragrafo 2 lettera (o) 01/05/2025
    32024R1108 modificato da articolo 1 paragrafo 2 lettera (d) 01/05/2025
    32024R1108 modificato da allegato I parte 21 punto 21.A.93 lettera (b) 01/05/2025
    32024R1108 modificato da allegato I parte 21 punto 21.A.19 01/05/2025
    32024R1108 modificato da allegato I parte 21 punto 21.B.432 lettera (b) punto 1 punto (ii) 01/05/2025
    32024R1108 modificato da allegato I parte 21 punto 21.A.247 01/05/2025
    32024R1108 modificato da articolo 2 paragrafo 3 frase 01/05/2025
    32024R1108 modificato da articolo 1 paragrafo 2 lettera (p) 01/05/2025
    32024R1108 modificato da allegato I parte 21 punto 21.A.6 01/05/2025
    32024R1108 modificato da allegato I parte 21 punto 21.A.101 lettera (a) 01/05/2025
    32024R1108 modificato da allegato I parte 21 punto 21.A.125A frase 01/05/2025
    32024R1108 modificato da allegato I parte 21 punto 21.A.801 lettera (e) 01/05/2025
    32024R1108 modificato da allegato I parte 21 punto 21.A.129 01/05/2025
    32024R1108 modificato da allegato I parte 21 punto 21.A.431A lettera (c) 01/05/2025
    32024R1108 modificato da articolo 1 paragrafo 1 lettera (g) 01/05/2025
    32024R1108 modificato da allegato I parte 21 SUBPA K sezione B titolo 01/05/2025
    32024R1108 modificato da allegato I parte 21 punto 21.A.41 01/05/2025
    32024R1108 modificato da allegato I parte 21 punto 21.B.82 lettera (a) paragrafo 2 01/05/2025
    32024R1108 modificato da allegato I parte 21 punto 21.A.239 lettera (d) paragrafo 1 01/05/2025
    32024R1108 modificato da allegato I parte 21 punto 21.A.432C lettera (b) paragrafo 6 01/05/2025
    32024R1108 modificato da allegato I parte 21 punto 21.A.35 lettera (f) 01/05/2025
    32024R1108 modificato da allegato I parte 21 punto 21.A.20 punto (d) punto 2 01/05/2025
    32024R1108 modificato da allegato I parte 21 appendice XI 01/05/2025
    32024R1108 modificato da allegato I parte 21 punto 21.A.4 lettera (b) 01/05/2025
    32024R1108 modificato da allegato I parte 21 SUBPA Q sezione B titolo 01/05/2025
    32024R1108 modificato da allegato I parte 21 punto 21.A.245 lettera (e) paragrafo 1 01/05/2025
    32024R1108 modificato da allegato I parte 21 punto 21.A.265 lettera (c) 01/05/2025
    32024R1108 modificato da allegato I parte 21 punto 21.A.95 lettera (d) 01/05/2025
    32024R1108 modificato da allegato I parte 21 punto 21.B.327 lettera (a) punto 2 punto (ii) 01/05/2025
    32024R1108 modificato da allegato I parte 21 punto 21.B.327 lettera (a) punto 2 punto (i) ? (A) 01/05/2025
    32024R1108 modificato da allegato I parte 21 punto 21.A.90B lettera (a) punto 1 01/05/2025
    32024R1108 modificato da allegato I parte 21 punto 21.A.263 lettera (c) paragrafo 7 punto (i) 01/05/2025
    32024R1108 modificato da allegato I parte 21 punto 21.A.15 lettera (e) 01/05/2025
    32024R1108 modificato da allegato I parte 21 punto 21.A.431A lettera (a) 01/05/2025
    32024R1108 modificato da allegato I parte 21 punto 21.A.3A lettera (b) 01/05/2025
    32024R1108 modificato da allegato I parte 21 testo 01/05/2025
    32024R1108 modificato da allegato I parte 21 punto 21.A.5 lettera (a) 01/05/2025
    32024R1108 modificato da allegato I parte 21 punto 21.B.320 lettera (b) punto 5 01/05/2025
    32024R1108 modificato da articolo 1 paragrafo 1 frase 01/05/2025
    32024R1108 modificato da allegato I parte 21 punto 21.A.118A lettera (a) paragrafo 2 01/05/2025
    32024R1108 modificato da allegato I parte 21 punto 21.A.9 lettera (a) 01/05/2025
    32024R1108 modificato da allegato I parte 21 punto 21.A.159 lettera (a) paragrafo 3 01/05/2025
    32024R1108 modificato da allegato I parte 21 punto 21.A.122 frase 01/05/2025
    32024R1108 modificato da allegato I parte 21 punto 21.A.803 lettera (c) 01/05/2025
    32024R1108 modificato da allegato I parte 21 punto 21.A.120B lettera (a) 01/05/2025
    32024R1108 modificato da allegato I parte 21 punto 21.A.803 lettera (a) 01/05/2025
    32024R1108 modificato da allegato I parte 21 punto 21.A.2 01/05/2025
    32024R1108 modificato da allegato I parte 21 appendice II testo 01/05/2025
    32024R1108 modificato da allegato I parte 21 punto 21.A.117 01/05/2025
    32024R1108 modificato da allegato I parte 21 punto 21.B.107 lettera (a) punto 3 01/05/2025
    32024R1108 modificato da allegato I parte 21 punto 21.B.326 lettera (a) punto 2 01/05/2025
    32024R1108 modificato da allegato I parte 21 punto 21.A.711 lettera (d) 01/05/2025
    32024R1108 modificato da allegato I parte 21 punto 21.B.80 lettera (a) frase 01/05/2025
    32024R1108 modificato da allegato I parte 21 punto 21.A.708 lettera (a) 01/05/2025
    32024R1108 modificato da allegato I parte 21 punto 21.B.327 lettera (a) punto 1 punto (ii) 01/05/2025
    32024R1108 modificato da allegato I parte 21 punto 21.A.251 01/05/2025
    32024R1108 modificato da allegato I parte 21 punto 21.A.33 lettera (b) paragrafo 1 punto (ii) 01/05/2025
    32024R1108 modificato da articolo 2 paragrafo 1 01/05/2025
    32024R1108 modificato da allegato I parte 21 punto 21.A.179 lettera (a) paragrafo 2 punto (i) 01/05/2025
    32024R1108 modificato da allegato I parte 21 punto 21.B.103 lettera (a) 01/05/2025
    32024R1108 modificato da allegato I parte 21 punto 21.A.259 lettera (a) paragrafo 3 01/05/2025
    32024R1108 modificato da allegato I parte 21 punto 21.A.431A lettera (d) 01/05/2025
    32024R1108 modificato da allegato I parte 21 appendice IV 01/05/2025
    32024R1108 modificato da allegato I parte 21 appendice III 01/05/2025
    32024R1108 modificato da allegato I parte 21 punto 21.A.128 01/05/2025
    32024R1108 modificato da articolo 1 paragrafo 2 lettera (f) 01/05/2025
    32024R1108 modificato da allegato I parte 21 punto 21.B.75 lettera (a) 01/05/2025
    32024R1108 modificato da allegato I parte 21 punto 21.A.115 lettera (c) 01/05/2025
    32024R1108 modificato da allegato I parte 21 punto 21.A.11 01/05/2025
    32024R1108 modificato da allegato I parte 21 SUBPA Q titolo 01/05/2025
    32024R1108 modificato da allegato I parte 21 punto 21.A.708 lettera (b) paragrafo 7 01/05/2025
    32024R1108 modificato da allegato I parte 21 punto 21.A.91 01/05/2025
    32024R1108 modificato da articolo 1 paragrafo 1 lettera (f) 01/05/2025
    32024R1108 modificato da articolo 1 paragrafo 2 lettera (l) 01/05/2025
    32024R1108 modificato da allegato I parte 21 punto 21.B.520 lettera (b) punto 4 01/05/2025
    32024R1108 modificato da allegato I parte 21 punto 21.B.453 lettera (a) punto 4 01/05/2025
    32024R1108 modificato da allegato I parte 21 punto 21.A.433 lettera (a) paragrafo 4 01/05/2025
    32024R1108 modificato da allegato I parte 21 punto 21.A.243 lettera (b) 01/05/2025
    32024R1108 modificato da allegato I parte 21 punto 21.A.239 lettera (d) paragrafo 3 01/05/2025
    32024R1108 modificato da allegato I parte 21 punto 21.A.121 01/05/2025
    32024R1108 modificato da allegato I parte 21 punto 21.A.31 01/05/2025
    32024R1108 modificato da allegato I parte 21 punto 21.A.115 lettera (b) paragrafo 5 punto (ii) 01/05/2025
    32024R1108 modificato da allegato I parte 21 punto 21.A.165 lettera (c) paragrafo 2 01/05/2025
    32024R1108 modificato da allegato I parte 21 punto 21.A.139 lettera (d) paragrafo 1 01/05/2025
    32024R1108 modificato da articolo 1 paragrafo 2 lettera (h) 01/05/2025
    32024R1108 modificato da allegato I parte 21 appendice I punto 1 punto 1.6 01/05/2025
    32024R1108 modificato da allegato I parte 21 punto 21.B.80 frase 01/05/2025
    32022R1645 modificato da allegato I parte 21 testo 16/10/2025
    32022R1645 modificato da allegato I parte 21 punto 21.A.139A 16/10/2025
    32022R1645 modificato da allegato I parte 21 punto 21.A.239A 16/10/2025

    02012R0748 — IT — 25.08.2023 — 015.001


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    ►B

    ►M12   REGOLAMENTO (UE) N. 748/2012 DELLA COMMISSIONE

    del 3 agosto 2012

    che stabilisce le regole di attuazione per la certificazione di aeronavigabilità e ambientale o la dichiarazione di conformità di aeromobili e relativi prodotti, parti e pertinenze, nonché per i requisiti in materia di idoneità delle imprese di progettazione e di produzione

    (rifusione) ◄

    (Testo rilevante ai fini del SEE)

    (GU L 224 del 21.8.2012, pag. 1)

    Modificato da:

     

     

    Gazzetta ufficiale

      n.

    pag.

    data

     M1

    REGOLAMENTO (UE) N. 7/2013 DELLA COMMISSIONE  dell’8 gennaio 2013

      L 4

    36

    9.1.2013

    ►M2

    REGOLAMENTO (UE) N. 69/2014 DELLA COMMISSIONE  del 27 gennaio 2014

      L 23

    12

    28.1.2014

    ►M3

    REGOLAMENTO (UE) 2015/1039 DELLA COMMISSIONE  del 30 giugno 2015

      L 167

    1

    1.7.2015

     M4

    REGOLAMENTO (UE) 2016/5 DELLA COMMISSIONE  del 5 gennaio 2016

      L 3

    3

    6.1.2016

    ►M5

    REGOLAMENTO DELEGATO (UE) 2019/897 DELLA COMMISSIONE  del 12 marzo 2019

      L 144

    1

    3.6.2019

    ►M6

    REGOLAMENTO DELEGATO (UE) 2020/570 DELLA COMMISSIONE  del 28 gennaio 2020

      L 132

    1

    27.4.2020

    ►M7

    REGOLAMENTO DELEGATO (UE) 2021/699 DELLA COMMISSIONE  del 21 dicembre 2020

      L 145

    1

    28.4.2021

    ►M8

    REGOLAMENTO DELEGATO (UE) 2021/1088 DELLA COMMISSIONE  del 7 aprile 2021

      L 236

    3

    5.7.2021

    ►M9

    REGOLAMENTO DELEGATO (UE) 2022/201 DELLA COMMISSIONE  del 10 dicembre 2021

      L 33

    7

    15.2.2022

    ►M10

    REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) 2022/203 DELLA COMMISSIONE  del 14 febbraio 2022

      L 33

    46

    15.2.2022

     M11

    REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) 2022/1253 DELLA COMMISSIONE  del 19 luglio 2022

      L 191

    45

    20.7.2022

    ►M12

    REGOLAMENTO DELEGATO (UE) 2022/1358 DELLA COMMISSIONE  del 2 giugno 2022

      L 205

    7

    5.8.2022

    ►M13

    REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) 2022/1361 DELLA COMMISSIONE  del 28 luglio 2022

      L 205

    127

    5.8.2022

    ►M14

    REGOLAMENTO DELEGATO (UE) 2023/1028 DELLA COMMISSIONE  del 20 marzo 2023

      L 139

    10

    26.5.2023


    Rettificato da:

     C1

    Rettifica, GU L 146, 5.6.2019, pag.  116 (2019/897)




    ▼B

    ▼M12

    REGOLAMENTO (UE) N. 748/2012 DELLA COMMISSIONE

    del 3 agosto 2012

    che stabilisce le regole di attuazione per la certificazione di aeronavigabilità e ambientale o la dichiarazione di conformità di aeromobili e relativi prodotti, parti e pertinenze, nonché per i requisiti in materia di idoneità delle imprese di progettazione e di produzione

    (rifusione)

    ▼B

    (Testo rilevante ai fini del SEE)



    ▼M12

    Articolo 1

    Ambito di applicazione e definizioni

    1.  

    Il presente regolamento, in conformità degli articoli 19 e 62 del regolamento (UE) 2018/1139, stabilisce i requisiti tecnici comuni e le procedure amministrative per la certificazione di aeronavigabilità e ambientale dei prodotti, delle parti e delle pertinenze, specificando:

    a) 

    il rilascio di certificati di omologazione, certificati di omologazione ristretti, certificati di omologazione supplementari e modifiche di tali certificati;

    b) 

    il rilascio di certificati di aeronavigabilità, certificati di aeronavigabilità ristretti, permessi di volo e certificati di ammissione in servizio;

    c) 

    il rilascio di approvazioni di progetti di riparazione;

    d) 

    la dimostrazione di conformità ai requisiti di protezione ambientale;

    e) 

    il rilascio di certificati acustici e certificati acustici ristretti;

    f) 

    l’identificazione di prodotti, parti e pertinenze;

    g) 

    l’omologazione di determinate parti e pertinenze;

    h) 

    la certificazione delle imprese di progettazione e di produzione;

    i) 

    l’emissione di direttive di aeronavigabilità;

    j) 

    la presentazione di dichiarazioni di conformità del progetto e delle modifiche apportate a tali dichiarazioni;

    k) 

    la presentazione di dichiarazioni di idoneità alla progettazione e produzione.

    2.  

    Ai fini del presente regolamento si applicano le definizioni seguenti:

    a) 

    «JAA»: le «autorità aeronautiche comuni» (Joint Aviation Authorities);

    b) 

    «JAR»: le «norme aeronautiche comuni» (Joint Aviation Requirements);

    c) 

    «parte 21»: i requisiti e le procedure per la certificazione dell’aeromobile, dei relativi prodotti, parti e pertinenze e delle imprese di progettazione e produzione stabiliti nell’allegato I (parte 21) del presente regolamento;

    d) 

    «parte 21 Light»: i requisiti e le procedure per la certificazione o la dichiarazione di conformità del progetto di aeromobili destinati principalmente all’uso nell’aviazione sportiva e da diporto, e dei relativi prodotti e parti, e per la dichiarazione di idoneità alla progettazione e alla produzione delle imprese stabiliti nell’allegato Ib (parte 21 Light) del presente regolamento;

    e) 

    «sede principale di attività»: la sede centrale o la sede legale dell’impresa dove si esercitano le principali funzioni finanziarie nonché il controllo operativo delle attività oggetto del presente regolamento;

    f) 

    «articolo»: qualsiasi parte o pertinenza idonea all’impiego in aeromobili civili;

    g) 

    «ETSO»: lo European Technical Standard Order. Lo «European Technical Standard Order» è una specifica di aeronavigabilità dettagliata, emessa dall’Agenzia dell’Unione europea per la sicurezza aerea (in prosieguo «l’Agenzia») al fine di garantire la conformità ai requisiti del presente regolamento e rappresenta lo standard minimo di prestazione per gli articoli in oggetto;

    h) 

    «EPA»: lo European Part Approval. Lo «European Part Approval» di un articolo indica che l’articolo è stato fabbricato secondo dati di progettazione approvati non appartenenti al titolare del certificato di omologazione del prodotto in oggetto, fatta eccezione per gli articoli ETSO;

    ▼M14

    h bis) 

    «aeromobile complesso a motore»:

    i) 

    un aeroplano:

    — 
    con una massa massima certificata al decollo superiore a 5 700  kg; o
    — 
    certificato per una configurazione massima di posti passeggeri superiore a diciannove; o
    — 
    certificato per operare con equipaggio minimo di almeno due piloti; o
    — 
    dotato di uno o più motori a turbogetto o più di un motore a turboelica; o
    ii) 

    un elicottero certificato:

    — 
    per una massa massima al decollo superiore a 3 175  kg; o
    — 
    per una configurazione massima di posti passeggeri superiore a nove; o
    — 
    per operare con equipaggio minimo di almeno due piloti; o
    iii) 

    un aeromobile a rotore basculante;

    ▼M12

    i) 

    «aeromobile ELA1»: il seguente aeromobile leggero europeo con conducente:

    i) 

    un aeroplano con una massa massima al decollo (MTOM) inferiore o pari a 1 200  kg, non classificato come aeromobile complesso a motore;

    ii) 

    un veleggiatore o veleggiatore a motore con MTOM inferiore o pari a 1 200  kg;

    iii) 

    un aerostato con una quantità di gas massima di progettazione o di volume d’aria calda massimo non superiore a 3 400  m3 per le mongolfiere, 1 050  m3 per gli aerostati, 300 m3 per i palloni a gas frenati;

    iv) 

    un dirigibile progettato per il trasporto di quattro persone al massimo e con una quantità di gas massima di progettazione o di volume di aria calda massimo non superiore a 3 400  m3 per i dirigibili ad aria calda e 1 000  m3 per i dirigibili a gas;

    j) 

    «aeromobile ELA2»: il seguente aeromobile leggero europeo con conducente:

    i) 

    un aeroplano con una massa massima al decollo (MTOM) inferiore o pari a 2 000  kg, non classificato come aeromobile complesso a motore;

    ii) 

    un veleggiatore o veleggiatore a motore con MTOM inferiore o pari a 2 000  kg;

    iii) 

    un aerostato;

    iv) 

    un dirigibile ad aria calda;

    v) 

    un dirigibile a gas che soddisfi tutti i seguenti requisiti:

    — 
    peso statico massimo 3 %,
    — 
    spinta non direzionale (eccetto inversione della spinta),
    — 
    progettazione convenzionale e semplice della struttura, del sistema di controllo e del sistema di pallonetti,
    — 
    comandi non servoassistiti;
    vi) 

    un velivolo ad ala rotante con MTOM inferiore o pari a 600 kg di progettazione semplice, progettato per il trasporto al massimo di due occupanti, senza motori a turbina e/o a razzo; limitato a operazioni VFR diurno;

    k) 

    «dati di idoneità operativa (OSD)»: tutti i seguenti dati che figurano in un certificato di omologazione, in un certificato di omologazione ristretto o in un certificato di omologazione supplementare di un aeromobile:

    i) 

    il programma minimo di formazione per l’abilitazione al tipo dei piloti, inclusa la determinazione dell’abilitazione al tipo;

    ii) 

    la definizione della portata dei dati fonte di convalida dell’aeromobile diretti a giustificare la qualificazione oggettiva di simulatori o i dati provvisori a giustificazione della loro qualificazione provvisoria;

    iii) 

    il programma minimo di formazione per l’abilitazione al tipo del personale autorizzato a certificare la manutenzione, compresa la determinazione dell’abilitazione al tipo;

    iv) 

    la determinazione del tipo o variante per l’equipaggio di cabina e i dati specifici del tipo per l’equipaggio di cabina;

    v) 

    la lista degli equipaggiamenti minimi di riferimento.

    Articolo 2

    Omologazione di prodotti, parti e pertinenze

    1.  
    È previsto il rilascio di certificati di omologazione per prodotti, parti e pertinenze, come specificato nell’allegato I (parte 21).
    2.  

    In deroga al paragrafo 1 del presente articolo, possono essere rilasciati in alternativa i certificati di cui all’allegato Ib (parte 21 Light) per i seguenti prodotti:

    a) 

    un aeroplano con una massa massima al decollo (MTOM) inferiore o pari a 2 000  kg e una configurazione massima operativa di posti a sedere per quattro persone;

    b) 

    un veleggiatore o veleggiatore a motore con MTOM inferiore o pari a 2 000  kg;

    c) 

    un aerostato;

    d) 

    un dirigibile ad aria calda;

    e) 

    un dirigibile a gas per passeggeri progettato per il trasporto di quattro persone al massimo;

    f) 

    un velivolo ad ala rotante con MTOM inferiore o pari a 1 200  kg e una configurazione massima operativa di posti a sedere per quattro persone;

    g) 

    un motore a cilindri o un’elica a passo fisso da installarsi su un aeromobile di cui alle lettere da a) a f); oppure

    h) 

    un autogiro.

    3.  

    In deroga ai paragrafi 1 e 2 del presente articolo, è possibile rilasciare in alternativa una dichiarazione di conformità del progetto, come specificato all’allegato Ib (parte 21 Light), per i seguenti prodotti:

    a) 

    un aeroplano con MTOM inferiore o pari a 1 200  kg che non è a reazione e presenta una configurazione massima operativa di posti a sedere per due persone;

    b) 

    un veleggiatore o veleggiatore a motore con MTOM inferiore o pari a 1 200  kg;

    c) 

    un aerostato progettato per il trasporto di quattro persone al massimo;

    d) 

    un dirigibile ad aria calda progettato per il trasporto di quattro persone al massimo.

    4.  
    In deroga ai paragrafi da 1 a 3 del presente articolo, gli aeromobili, inclusi i prodotti, le parti o le pertinenze installati, che non sono registrati in uno Stato membro, non sono soggetti alle disposizioni contenute nella sezione A, capitoli H e I, dell’allegato I (parte 21) e nella sezione A, capitoli H e I, dell’allegato Ib (parte 21 Light). Essi non sono inoltre soggetti alle disposizioni della sezione A, capitolo P, dell’allegato I (parte 21) e della sezione A, capitolo P, dell’allegato Ib (parte 21 Light), tranne quando uno Stato membro imponga la presenza di contrassegni di identificazione dell’aeromobile.

    ▼M12

    Articolo 2 bis

    Disposizioni transitorie per i certificati precedentemente rilasciati a norma dell’allegato I (parte 21)

    1.  
    Il titolare di un certificato di omologazione valido o di un certificato di omologazione supplementare rilasciato, o che si ritiene sia stato rilasciato, dall’Agenzia a norma dell’allegato I (parte 21) può, entro il 25 agosto 2025, richiedere all’Agenzia di mantenere, a partire da una determinata data, il progetto di tipo approvato sulla base di tale certificato conformemente all’allegato Ib (parte 21 Light), a condizione che il prodotto coperto da tale certificato rientri nell’ambito di applicazione dell’articolo 2, paragrafo 2.
    2.  
    Qualora una richiesta sia presentata ai sensi del paragrafo 1, tale certificato di omologazione o certificato di omologazione supplementare è disciplinato, a partire dalla data indicata al paragrafo 1, dalle disposizioni dell’allegato Ib (parte 21 Light) relative ai certificati di omologazione o certificati di omologazione supplementari, a seconda dei casi. L’Agenzia modifica di conseguenza la scheda tecnica del certificato di omologazione o la scheda tecnica del certificato di omologazione supplementare.

    ▼M14

    Articolo 3

    Mantenimento della validità dei certificati di omologazione del tipo e dei relativi certificati di aeronavigabilità

    1.  

    Per quanto concerne i prodotti in possesso di un certificato di omologazione o di un documento che autorizza il rilascio di un certificato di aeronavigabilità emessi prima del 28 settembre 2003 da uno Stato membro, si applicano le seguenti disposizioni:

    a) 

    il prodotto si considera dotato di un certificato di omologazione rilasciato conformemente al presente regolamento quando:

    i) 

    la sua base di omologazione era costituita:

    — 
    dalla base dell’omologazione JAA, per i prodotti omologati con le procedure JAA, secondo quanto definito nelle rispettive schede di navigabilità JAA, oppure
    — 
    per gli altri prodotti, dalla base di omologazione conforme a quanto definito nella scheda di navigabilità del certificato di omologazione dello Stato di progettazione, quando lo Stato di progettazione era:
    — 
    uno Stato membro, a meno che l’Agenzia, prendendo in considerazione in particolare modo le specifiche di certificazione utilizzate e l’esperienza di servizio, determini che tale base di omologazione non fornisca un livello di sicurezza equivalente a quello richiesto dal regolamento (UE) n. 2018/1139 e dal presente regolamento, oppure
    — 
    uno Stato con cui uno Stato membro aveva concluso un accordo bilaterale di aeronavigabilità, o un accordo simile in virtù del quale tali prodotti sono stati omologati in base alle specifiche di certificazione dello Stato di progettazione, a meno che l’Agenzia non determini che tali specifiche di certificazione o l’esperienza di servizio o il sistema di sicurezza di tale Stato di progettazione non forniscano un livello di sicurezza equivalente a quello richiesto dal regolamento (UE) n. 2018/1139 e dal presente regolamento.

    L’Agenzia effettuerà una prima valutazione delle implicazioni delle disposizioni di cui al secondo trattino al fine di fornire un parere alla Commissione, compresi eventuali emendamenti al presente regolamento;

    ii) 

    i requisiti di protezione ambientale erano quelli elencati nell’allegato 16 della Convenzione di Chicago, applicabili al prodotto;

    iii) 

    le direttive di aeronavigabilità applicabili erano quelle dello Stato di progettazione;

    b) 

    il progetto di un singolo aeromobile, presente nel registro di uno Stato membro prima del 28 settembre 2003, si ritiene approvato in conformità del presente regolamento, quando:

    i) 

    il progetto del tipo di base era un certificato di omologazione di cui alla lettera a);

    ii) 

    tutte le modifiche del progetto del tipo di base che non rientravano nella responsabilità del titolare del certificato di omologazione erano state approvate; e

    iii) 

    erano rispettate le direttive di aeronavigabilità emesse o adottate dallo Stato membro di registrazione prima del 28 settembre 2003, compresa qualsiasi variazione alle direttive di aeronavigabilità dello Stato di progettazione approvata dallo Stato membro di registrazione.

    2.  

    Con riferimento ai prodotti per i quali era in corso un processo di omologazione da parte delle JAA o di uno Stato membro al 28 settembre 2003, si procede come segue:

    a) 

    qualora un prodotto sia in corso di omologazione da parte di diversi Stati membri, si usa come riferimento il progetto più avanzato;

    b) 

    non si applica il punto 21.A.15, lettere a), b) e c), dell’allegato I (parte 21);

    c) 

    in deroga al punto 21.B.80 dell’allegato I (parte 21), le premesse di omologazione sono quelle stabilite dalle JAA o, eventualmente, dallo Stato membro alla data di richiesta dell’approvazione;

    d) 

    le verifiche di conformità effettuate secondo le procedure JAA o di uno Stato membro si considerano effettuate dall’Agenzia ai fini della conformità al punto 21.A.20, lettere a) e d), dell’allegato I (parte 21).

    3.  

    Con riferimento ai prodotti dotati di certificato di omologazione nazionale, o equivalente, per i quali il processo di approvazione di una modifica condotto da uno Stato membro non era ancora concluso nel momento in cui il certificato di omologazione doveva essere approvato conformemente al presente regolamento, si procede come segue:

    a) 

    qualora un processo di approvazione sia portato avanti da diversi Stati membri, il progetto più avanzato è utilizzato come riferimento;

    b) 

    non si applica il punto 21.A.93 dell’allegato I (parte 21);

    c) 

    le premesse di omologazione applicabili sono quelle stabilite dalle JAA o, eventualmente, dallo Stato membro alla data della domanda di approvazione della modifica;

    d) 

    le verifiche della conformità effettuate secondo le procedure JAA o di uno Stato membro si considerano effettuate dall’Agenzia ai fini della conformità al punto 21.B.107 dell’allegato I (parte 21).

    4.  
    Con riferimento ai prodotti dotati di certificato di omologazione nazionale, o equivalente, e per i quali il processo di approvazione di un progetto di riparazioni di grande entità condotto da uno Stato membro non risultasse compiuto all’epoca in cui il certificato di omologazione doveva essere determinato in conformità al presente regolamento, le verifiche di conformità effettuate sulla base delle procedure JAA o di uno Stato membro si considerano effettuate dall’Agenzia ai fini della conformità al punto 21.A.433, lettera a), dell’allegato I (parte 21).
    5.  
    Un certificato di aeronavigabilità rilasciato da uno Stato membro, attestante la conformità a un certificato di omologazione di cui al paragrafo 1, si considera conforme al presente regolamento.

    ▼B

    Articolo 4

    Mantenimento della validità dei certificati di omologazione supplementare

    1.  
    Con riferimento ai certificati di omologazione supplementari emessi da uno Stato membro in conformità alle procedure JAA o alle procedure nazionali applicabili e in relazione alle modifiche dei prodotti proposte da persone diverse dal titolare del certificato di omologazione del prodotto, approvato da uno Stato membro in base alle procedure nazionali applicabili, e qualora il certificato supplementare di omologazione o le modifiche fossero validi al 28 settembre 2003, si supporrà che il certificato supplementare di omologazione o le modifiche siano stati rispettivamente rilasciati e ammesse in conformità al presente regolamento.
    2.  

    Con riferimento ai certificati di omologazione supplementari per i quali al 28 settembre 2003 fosse in corso un processo di certificazione da parte di uno Stato membro in conformità alle procedure JAA applicabili per i certificati di omologazione supplementari e in relazione altresì alle modifiche di grande entità ai prodotti proposte da persone diverse dal titolare del certificato di omologazione del prodotto, per le quali alla data del 28 settembre 2003 fosse in corso un processo di certificazione da parte di uno Stato membro in conformità alle procedure nazionali applicabili, si procede come segue:

    a) 

    qualora un processo di certificazione sia stato portato avanti da diversi Stati membri, il progetto più avanzato viene utilizzato come riferimento;

    b) 

    non si applicano i punti 21.A.113 lettere a) e b) dell’allegato I (parte 21);

    c) 

    la certificazione di base applicabile è quella fissata dalla JAA o, ove applicabile, dagli Stati membri alla data della richiesta del certificato di omologazione supplementare o dell’approvazione della modifica di grande entità;

    d) 

    le verifiche della conformità effettuate secondo le procedure JAA o di uno Stato membro si considerano effettuate dall’Agenzia al fine di conformarsi al punto 21.A.115(a) dell’allegato I (parte 21).

    ▼M2 —————

    ▼B

    Articolo 6

    Mantenimento della validità dei certificati concernenti parti e pertinenze

    1.  
    Le approvazioni di parti e pertinenze rilasciate da uno Stato membro e valide al 28 settembre 2003 si considerano rilasciate conformemente al presente regolamento.
    2.  

    Con riferimento alle parti e pertinenze per le quali fosse in corso un processo di approvazione o autorizzazione da parte di uno Stato membro al 28 settembre 2003, si procede come segue:

    a) 

    qualora un processo di autorizzazione fosse portato avanti da diversi Stati membri, il progetto più avanzato viene utilizzato come riferimento;

    b) 

    non si applica il punto 21.A.603 dell’allegato I (parte 21);

    c) 

    i requisiti relativi ai dati applicabili stabilito al punto 21.A.605 dell’allegato I (parte 21) sono quelli stabiliti dal pertinente Stato membro alla data di richiesta dell’approvazione o dell’autorizzazione;

    d) 

    gli accertamenti di conformità compiuti dal pertinente Stato membro si considerano effettuati dall’Agenzia al fine di conformarsi al punto 21.A.606(b), dell’allegato I (parte 21).

    Articolo 7

    Permesso di volo

    Le condizioni determinate anteriormente al 28 marzo 2007 dagli Stati membri in relazione ai permessi di volo, o a altri certificati di aeronavigabilità, rilasciati per aeromobili non dotati di un certificato di aeronavigabilità o di un certificato ristretto di aeronavigabilità rilasciati conformemente al presente regolamento, si considerano essere state determinate conformemente al presente regolamento, a meno che l’Agenzia abbia stabilito prima del 28 marzo 2008 che tali condizioni non garantiscono un livello di sicurezza equivalente a quello richiesto dal regolamento (CE) n. 216/2008 o dal presente regolamento.

    ▼M2

    Articolo 7 bis

    Dati relativi all’idoneità operativa

    1.  
    Il titolare di un certificato di omologazione di aeromobile rilasciato prima del 17 febbraio 2014 che intenda consegnare un nuovo aeromobile a un operatore UE a partire dal 17 febbraio 2014 deve ottenere l’approvazione in conformità al punto 21.A.21, lettera e), dell’allegato I (Parte 21), tranne per quanto riguarda il programma minimo di formazione per l’abilitazione al tipo del personale autorizzato a certificare la manutenzione e per quanto riguarda i dati fonte di convalida dell’aeromobile diretti a giustificare la qualificazione oggettiva di simulatore(i). L’approvazione deve essere ottenuta entro il 18 dicembre 2015 o prima che l’aeromobile sia operato da un esercente UE, qualora quest’ultima data sia successiva. I dati di idoneità operativa possono essere limitati al modello oggetto della consegna.
    2.  
    Il richiedente un certificato di omologazione del tipo di un aeromobile per il quale la domanda è stata introdotta prima del 17 febbraio 2014 e per il quale un certificato di omologazione del tipo non sia stato rilasciato prima del 17 febbraio 2014 deve ottenere l’approvazione in conformità al punto 21.A.21, lettera e), dell’allegato I (Parte 21), tranne per quanto riguarda il programma minimo di formazione per l’abilitazione al tipo del personale autorizzato a certificare la manutenzione e per quanto riguarda i dati fonte di convalida dell’aeromobile diretti a giustificare la qualificazione oggettiva di simulatore(i). L’approvazione deve essere ottenuta entro il 18 dicembre 2015 o prima che l’aeromobile sia operato da un esercente UE, qualora quest’ultima data sia successiva. Gli accertamenti di conformità compiuti dalle autorità nell’ambito delle procedure del comitato di valutazione operativo condotte sotto la responsabilità delle JAA o dell’Agenzia prima dell’entrata in vigore del presente regolamento sono accettati dall’Agenzia senza ulteriori verifiche.
    3.  
    Le relazioni del comitato di valutazione operativa e le liste degli equipaggiamenti minimi di riferimento pubblicate in conformità alle procedure JAA o dall’Agenzia prima dell’entrata in vigore del presente regolamento sono considerate costituire i dati di idoneità operativa approvati in conformità al punto 21.A.21, lettera e), dell’allegato I (Parte 21) e sono incluse nel relativo certificato di omologazione del tipo. Entro il 18 giugno 2014 i pertinenti titolari di certificati di omologazione propongono all’Agenzia una suddivisione dei dati di idoneità operativa in dati obbligatori e dati non obbligatori.
    4.  
    I titolari di un certificato di omologazione del tipo che include dati di idoneità operativa devono ottenere l’approvazione di un ampliamento della portata della loro approvazione DOA («Design Organisation approval») o di procedure alternative all’approvazione DOA, a seconda dei casi, al fine di includere aspetti di idoneità operativa entro il 18 dicembre 2015.

    ▼B

    Articolo 8

    Imprese di progettazione

    1.  
    Un’impresa responsabile della progettazione di prodotti, parti e pertinenze, o che effettua modifiche o riparazioni, è tenuta a dimostrare la propria idoneità, in linea con le disposizioni di cui all’allegato I (parte 21).

    ▼M12

    2.  
    In deroga al paragrafo 1 del presente articolo, una persona fisica o giuridica responsabile della progettazione di prodotti la cui sede principale di attività è ubicata in uno Stato membro e che richiede o è in possesso di un certificato per la progettazione di prodotti o per le loro modifiche o riparazioni conformemente all’articolo 2, paragrafo 2, può, in alternativa, dimostrare la propria idoneità conformemente all’allegato Ib (parte 21 Light).
    3.  
    Le persone fisiche o giuridiche che partecipano alla progettazione di aeromobili oggetto di una dichiarazione di conformità del progetto di cui all’articolo 2, paragrafo 3, non sono tenute a dimostrare la loro idoneità.

    ▼M9

    4.  
    In deroga al punto 21.B.433, lettera d), punti 1) e 2), dell’allegato I (parte 21), un’impresa di progettazione titolare di un certificato di approvazione valido rilasciato in conformità all’allegato I (parte 21) può correggere, fino al 7 marzo 2025, eventuali non conformità in relazione ai requisiti dell’allegato I introdotti dal regolamento delegato (UE) 2022/201 ( 1 ).

    Se dopo il 7 marzo 2025 l’impresa non ha posto fine a tali non conformità, il certificato di approvazione è revocato, limitato o sospeso, in tutto o in parte.

    ▼M12

    5.  

    In deroga al paragrafo 1 del presente articolo, l’impresa la cui sede principale di attività è ubicata in uno Stato non appartenente all’Unione può dimostrare la propria idoneità mediante il possesso di un certificato rilasciato da quello Stato relativamente al prodotto, parte o pertinenza oggetto della richiesta in conformità dell’allegato I (parte 21), a condizione che:

    a) 

    lo Stato sia lo Stato di progettazione;

    b) 

    l’Agenzia abbia stabilito che il sistema di tale Stato prevede lo stesso livello indipendente di controllo della conformità previsto dal presente regolamento, attraverso un sistema equivalente per l’approvazione delle imprese, oppure attraverso un intervento diretto dell’autorità competente di tale Stato.

    ▼M14

    6.  
    Le approvazioni DOA rilasciate o riconosciute da uno Stato membro in conformità alle procedure e alle prescrizioni JAA e valide prima del 28 settembre 2003 si considerano conformi al presente regolamento.

    ▼M14

    Articolo 9

    Imprese di produzione

    1.  
    Un’impresa responsabile della fabbricazione di prodotti, parti e pertinenze è tenuta a dimostrare la propria idoneità, in conformità alle disposizioni di cui all’allegato I (parte 21). Tale dimostrazione di idoneità non è richiesta per le parti o pertinenze che sono fabbricate da un’impresa e la cui installazione, in conformità alle disposizioni dell’allegato I (parte 21), è consentita in un prodotto omologato senza la necessità di essere accompagnata da un certificato di ammissione in servizio/autorizzazione (modulo 1 AESA).
    2.  

    In deroga al paragrafo 1, il fabbricante, la cui principale sede di attività è ubicata in uno Stato non appartenente all’Unione, può dimostrare la propria idoneità con il possesso di un certificato per il prodotto, la parte o la pertinenza a cui si fa riferimento, emesso da quello Stato, a condizione che:

    a) 

    lo Stato sia lo Stato di fabbricazione; e

    b) 

    l’Agenzia abbia stabilito che il sistema di tale Stato prevede lo stesso livello indipendente di controllo della conformità previsto dal presente regolamento, attraverso un sistema equivalente per l’approvazione delle imprese, oppure attraverso un intervento diretto dell’autorità competente di tale Stato.

    3.  
    Le approvazioni dell’impresa di produzione rilasciate o riconosciute da uno Stato membro in conformità alle procedure e alle prescrizioni JAA e valide prima del 28 settembre 2003 si considerano conformi al presente regolamento.
    4.  
    In deroga al paragrafo 1, l’impresa di produzione può richiedere all’autorità competente deroghe ai requisiti per la protezione dell’ambiente di cui all’articolo 9, paragrafo 2, primo comma, del regolamento (UE) 2018/1139.
    5.  
    In deroga al punto 21.B.225, lettera d), punti 1) e 2), dell’allegato I (parte 21), un’impresa di produzione titolare di un certificato di approvazione valido rilasciato in conformità all’allegato I (parte 21) può, fino al 7 marzo 2025, correggere eventuali non conformità in relazione ai requisiti dell’allegato I introdotti dal regolamento delegato (UE) 2022/201 della Commissione ( 2 ).

    Se dopo il 7 marzo 2025 l’impresa non ha posto fine a tali non conformità, il certificato di approvazione è revocato, limitato o sospeso, in tutto o in parte.

    6.  
    In deroga al punto 21.A.125C, lettera a), punto 1), dell’allegato I (parte 21), un’impresa che fabbrica prodotti, parti o pertinenze senza certificato di approvazione e che è titolare di un’autorizzazione a procedere valida rilasciata in data 7 marzo 2023 o precedente in conformità all’allegato I (parte 21) non è tenuta a conformarsi ai requisiti pertinenti dell’allegato I introdotti dal regolamento delegato (UE) 2022/201.
    7.  
    In deroga al paragrafo 1 del presente articolo, una persona fisica o giuridica la cui sede principale di attività è ubicata in uno Stato membro e che è responsabile della fabbricazione di prodotti e delle relative parti e pertinenze conformemente all’articolo 2, paragrafo 2, può, in alternativa, dimostrare la propria idoneità conformemente all’allegato Ib (parte 21 Light).
    8.  

    La dimostrazione di idoneità ai sensi dei paragrafi 1 o 2 non è richiesta se l’impresa di produzione o la persona fisica o giuridica partecipa alle seguenti attività di fabbricazione:

    a) 

    la fabbricazione di parti o pertinenze che possono essere installate in un prodotto omologato, conformemente all’allegato I (parte 21), senza la necessità di essere accompagnate da un certificato di ammissione in servizio (ossia il modulo 1 AESA);

    b) 

    la fabbricazione di parti che possono essere installate in un aeromobile che è stato oggetto di una dichiarazione di conformità del progetto, conformemente all’allegato Ib (parte 21 Light), senza la necessità di essere accompagnate da un certificato di ammissione in servizio (ossia il modulo 1 AESA);

    c) 

    la fabbricazione di un aeromobile che è stato oggetto di una dichiarazione di conformità del progetto di cui all’articolo 2, paragrafo 3, e di parti che possono essere installate su tale aeromobile. In tal caso, le attività di fabbricazione sono condotte conformemente alla sezione A, capitolo R, dell’allegato Ib (parte 21 Light) da un’impresa di produzione o da una persona fisica o giuridica la cui sede principale di attività è ubicata in uno Stato membro.

    ▼M12

    Articolo 10

    Misure adottate dall’Agenzia

    1.  
    L’Agenzia elabora modalità accettabili di rispondenza di cui possono avvalersi le autorità competenti, le imprese e il personale per dimostrare la conformità alle disposizioni di cui all’allegato I (parte 21) e all’allegato Ib (parte 21 Light) del presente regolamento.
    2.  
    Le modalità accettabili di rispondenza pubblicate dall’Agenzia non introducono nuovi requisiti né rendono meno severi i requisiti di cui all’allegato I (parte 21) e all’allegato Ib (parte 21 Light) del presente regolamento.

    ▼B

    Articolo 11

    Abrogazione

    Il regolamento (CE) n. 1702/2003 è abrogato.

    I riferimenti al regolamento abrogato si intendono fatti al presente regolamento e si leggono secondo la tavola di concordanza contenuta nell’allegato III.

    Articolo 12

    Entrata in vigore

    Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.




    ALLEGATO I

    PARTE 21

    Omologazione di aeromobili e di prodotti, parti e pertinenze correlati e certificazioni delle imprese di progettazione e produzione

    ▼M9

    Indice

    21.1

    Autorità competente

    21.2

    Finalità

    SEZIONE A — REQUISITI TECNICI

    CAPITOLO A — DISPOSIZIONI GENERALI

    21.A.1

    Finalità

    21.A.2

    Adempimenti da parte di persone diverse dal richiedente/titolare di un certificato

    21.A.3A

    Sistemi di segnalazione

    21.A.3B

    Direttive di aeronavigabilità

    21.A.4

    Coordinamento tra progettazione e produzione

    21.A.5

    Conservazione della documentazione

    21.A.6

    Manuali

    21.A.7

    Istruzioni per il mantenimento dell’aeronavigabilità

    21.A.9

    Accesso e indagine

    CAPITOLO B — CERTIFICATI DI OMOLOGAZIONE DEL TIPO E CERTIFICATI DI OMOLOGAZIONE DEL TIPO RISTRETTI

    21.A.11

    Finalità

    21.A.13

    Ammissibilità

    21.A.14

    Dimostrazione di conformità operativa

    21.A.15

    Domanda

    21.A.19

    Modifiche che richiedono un nuovo certificato di omologazione del tipo

    21.A.20

    Dimostrazione di conformità alle premesse di omologazione, alle premesse di omologazione dei dati di idoneità operativa e ai requisiti di protezione ambientale

    21.A.21

    Requisiti per il rilascio di un certificato di omologazione o di un certificato di omologazione ristretto

    21.A.31

    Progetto di tipo

    21.A.33

    Verifiche e prove

    21.A.35

    Prove in volo

    21.A.41

    Certificato di omologazione

    21.A.44

    Obblighi del titolare

    21.A.47

    Trasferibilità

    21.A.51

    Durata e validità prolungata

    21.A.62

    Disponibilità di dati relativi all’idoneità operativa

    21.A.65

    Mantenimento dell’integrità strutturale degli aeromobili

    (CAPITOLO C — NON APPLICABILE)

    CAPITOLO D — MODIFICHE AL CERTIFICATO DI OMOLOGAZIONE DEL TIPO E AL CERTIFICATO RISTRETTO DI OMOLOGAZIONE DEL TIPO

    21.A.90A

    Finalità

    21.A.90B

    Modifiche standard

    21.A.90C

    Modifiche a sé stanti delle istruzioni per il mantenimento dell’aeronavigabilità

    21.A.91

    Classificazione delle modifiche a un certificato di omologazione

    21.A.92

    Ammissibilità

    21.A.93

    Domanda

    21.A.95

    Requisiti per l’approvazione di una modifica di minore entità

    21.A.97

    Requisiti per l’approvazione di una modifica di maggiore entità

    21.A.101

    Premesse di omologazione, premesse di omologazione dei dati di idoneità operativa e requisiti di protezione ambientale per una modifica di maggiore entità di un certificato di omologazione

    21.A.108

    Disponibilità di dati relativi all’idoneità operativa

    21.A.109

    Obblighi e contrassegno EPA

    CAPITOLO E — CERTIFICATI DI OMOLOGAZIONE SUPPLEMENTARE

    21.A.111

    Campo di applicazione

    21.A.112A

    Ammissibilità

    21.A.112B

    Dimostrazione di idoneità

    21.A.113

    Domanda di un certificato di omologazione del tipo supplementare

    21.A.115

    Requisiti per l’approvazione di modifiche di maggiore entità sotto forma di certificato di omologazione supplementare

    21.A.116

    Trasferibilità

    21.A.117

    Modifiche della parte di un prodotto coperta da un certificato di omologazione supplementare

    21.A.118A

    Obblighi e contrassegno EPA

    21.A.118B

    Durata e validità

    21.A.120B

    Disponibilità di dati relativi all’idoneità operativa

    CAPITOLO F — PRODUZIONE SENZA APPROVAZIONE DELL’IMPRESA DI PRODUZIONE

    21.A.121

    Finalità

    21.A.122

    Ammissibilità

    21.A.124

    Domanda

    21.A.124A

    Modalità di rispondenza

    21.A.125A

    Rilascio di un’autorizzazione a procedere

    21.A.125B

    Non conformità e osservazioni

    21.A.125C

    Durata e validità prolungata

    21.A.126

    Sistema di verifica della produzione

    21.A.127

    Prove: aeromobile

    21.A.128

    Prove: motori ed eliche

    21.A.129

    Obblighi dell’impresa di produzione

    21.A.130

    Dichiarazione di conformità

    CAPITOLO G — APPROVAZIONE DELLE IMPRESE DI PRODUZIONE

    21.A.131

    Finalità

    21.A.133

    Ammissibilità

    21.A.134

    Domanda

    21.A.134A

    Modalità di rispondenza

    21.A.135

    Rilascio dell’approvazione dell’impresa di produzione

    21.A.139

    Sistema di gestione della produzione

    21.A.143

    Manuale dell’impresa di produzione

    21.A.145

    Risorse

    21.A.147

    Modifiche del sistema di gestione della produzione

    21.A.148

    Trasferimenti di sede

    21.A.149

    Trasferibilità

    21.A.151

    Termini di approvazione

    21.A.153

    Modifiche ai termini di approvazione

    21.A.158

    Non conformità e osservazioni

    21.A.159

    Durata e validità prolungata

    21.A.163

    Privilegi

    21.A.165

    Obblighi del titolare

    CAPITOLO H — CERTIFICATI DI AERONAVIGABILITÀ E CERTIFICATI RISTRETTI DI AERONAVIGABILITÀ

    21.A.171

    Finalità

    21.A.172

    Ammissibilità

    21.A.173

    Classificazione

    21.A.174

    Domanda

    21.A.175

    Lingua

    21.A.177

    Emendamenti o modifiche

    21.A.179

    Trasferibilità e riemissione nell’ambito degli Stati membri

    21.A.181

    Durata e validità

    21.A.182

    Identificazione degli aeromobili

    CAPITOLO I — CERTIFICATI ACUSTICI

    21.A.201

    Finalità

    21.A.203

    Ammissibilità

    21.A.204

    Domanda

    21.A.207

    Emendamenti o modifiche

    21.A.209

    Trasferibilità e riemissione nell’ambito degli Stati membri

    21.A.211

    Durata e validità

    CAPITOLO J — APPROVAZIONE DOA PER LE IMPRESE DI PROGETTAZIONE

    21.A.231

    Campo d’applicazione

    21.A.233

    Ammissibilità

    21.A.234

    Domanda

    21.A.235

    Rilascio dell’approvazione dell’impresa di progettazione

    21.A.239

    Sistema di gestione della progettazione

    21.A.243

    Manuale

    21.A.245

    Risorse

    21.A.247

    Modifiche del sistema di gestione della progettazione

    21.A.249

    Trasferibilità

    21.A.251

    Termini di approvazione

    21.A.253

    Modifiche ai termini di approvazione

    21.A.258

    Non conformità e osservazioni

    21.A.259

    Durata e validità prolungata

    21.A.263

    Privilegi

    21.A.265

    Obblighi del titolare

    CAPITOLO K — PARTI E PERTINENZE

    21.A.301

    Finalità

    21.A.303

    Conformità ai requisiti applicabili

    21.A.305

    Approvazione di parti e pertinenze

    21.A.307

    Idoneità di parti e pertinenze per l’installazione

    (CAPITOLO L — NON APPLICABILE)

    CAPITOLO M — RIPARAZIONI

    21.A.431A

    Finalità

    21.A.431B

    Riparazioni standard

    21.A.432A

    Ammissibilità

    21.A.432B

    Dimostrazione di conformità operativa

    21.A.432C

    Domanda di approvazione di un progetto di riparazione

    21.A.433

    Requisiti per l’approvazione di un progetto di riparazione

    21.A.435

    Classificazione e approvazione di progetti di riparazione

    21.A.439

    Produzione di parti per la riparazione

    21.A.441

    Esecuzione delle riparazioni

    21.A.443

    Limitazioni

    21.A.445

    Danni non riparati

    21.A.451

    Obblighi e contrassegno EPA

    (CAPITOLO N — NON APPLICABILE)

    CAPITOLO O — AUTORIZZAZIONI ETSO (EUROPEAN TECHNICAL STANDARD ORDER)

    21.A.601

    Finalità

    21.A.602A

    Ammissibilità

    21.A.602B

    Dimostrazione di idoneità

    21.A.603

    Domanda

    21.A.604

    Autorizzazioni ETSO per APU (Auxiliary Power Unit)

    21.A.605

    Requisiti relativi ai dati

    21.A.606

    Requisiti per il rilascio dell’autorizzazione ETSO

    21.A.607

    Privilegi dell’autorizzazione ETSO

    21.A.608

    Dichiarazione di progetto e prestazioni (DDP)

    21.A.609

    Obblighi dei titolari di autorizzazioni ETSO

    21.A.610

    Approvazione delle divergenze dai parametri autorizzati

    21.A.611

    Modifiche di progetto

    21.A.619

    Durata e validità prolungata

    21.A.621

    Trasferibilità

    CAPITOLO P — PERMESSO DI VOLO

    21.A.701

    Campo d’applicazione

    21.A.703

    Ammissibilità

    21.A.707

    Domanda di permesso di volo

    21.A.708

    Condizioni di volo

    21.A.709

    Domanda di approvazione delle condizioni di volo

    21.A.710

    Approvazione delle condizioni di volo

    21.A.711

    Rilascio del permesso di volo

    21.A.713

    Modifiche

    21.A.715

    Lingua

    21.A.719

    Trasferibilità

    21.A.723

    Durata e validità

    21.A.725

    Rinnovo del permesso di volo

    21.A.727

    Obblighi del titolare di un permesso di volo

    CAPITOLO Q — IDENTIFICAZIONE DI PRODOTTI, PARTI E PERTINENZE

    21.A.801

    Identificazione di prodotti

    21.A.803

    Trattamento dei dati identificativi

    21.A.804

    Identificazione di parti e pertinenze

    21.A.805

    Identificazione di parti critiche

    21.A.807

    Identificazione degli articoli ETSO

    SEZIONE B — PROCEDURE PER LE AUTORITÀ COMPETENTI

    CAPITOLO A — DISPOSIZIONI GENERALI

    21.B.10

    Documentazione relativa alla sorveglianza

    21.B.15

    Informazioni all’Agenzia

    21.B.20

    Reazione immediata a un problema di sicurezza

    21.B.25

    Sistema di gestione

    21.B.30

    Assegnazione di compiti a soggetti qualificati

    21.B.35

    Modifiche del sistema di gestione

    21.B.55

    Conservazione della documentazione

    21.B.65

    Sospensione, limitazione e revoca

    CAPITOLO B — CERTIFICATI DI OMOLOGAZIONE E CERTIFICATI DI OMOLOGAZIONE RISTRETTI

    21.B.70

    Specifiche di certificazione

    21.B.75

    Condizioni speciali

    21.B.80

    Premesse di omologazione per un certificato di omologazione o un certificato di omologazione ristretto

    21.B.82

    Premesse di omologazione dei dati di idoneità operativa per un certificato di omologazione o un certificato di omologazione ristretto di aeromobile

    21.B.85

    Definizione dei requisiti di protezione ambientale applicabili per un certificato di omologazione o un certificato di omologazione ristretto

    21.B.100

    Livello di partecipazione

    21.B.103

    Rilascio di un certificato di omologazione o di un certificato di omologazione ristretto

    (CAPITOLO C — NON APPLICABILE)

    CAPITOLO D — MODIFICHE AI CERTIFICATI DI OMOLOGAZIONE E AI CERTIFICATI DI OMOLOGAZIONE RISTRETTI

    21.B.105

    Premesse di omologazione, requisiti di protezione ambientale e premesse di omologazione dei dati di idoneità operativa per una modifica di maggiore entità di un certificato di omologazione

    21.B.107

    Rilascio dell’approvazione di una modifica di un certificato di omologazione

    CAPITOLO E — CERTIFICATI SUPPLEMENTARI DI OMOLOGAZIONE DEL TIPO

    21.B.109

    Premesse di omologazione, requisiti di protezione ambientale e premesse di omologazione dei dati di idoneità operativa per i certificati di omologazione supplementari

    21.B.111

    Rilascio di certificati di omologazione supplementari

    CAPITOLO F — PRODUZIONE SENZA APPROVAZIONE DELL’IMPRESA DI PRODUZIONE

    21.B.115

    Modalità di rispondenza

    21.B.120

    Procedura di certificazione iniziale

    21.B.125

    Non conformità e azioni correttive — osservazioni

    21.B.135

    Mantenimento dell’autorizzazione a procedere

    21.B.140

    Emendamento dell’autorizzazione a procedere

    CAPITOLO G — APPROVAZIONE DELLE IMPRESE DI PRODUZIONE

    21.B.215

    Modalità di rispondenza

    21.B.220

    Procedura di certificazione iniziale

    21.B.221

    Principi di sorveglianza

    21.B.222

    Programma di sorveglianza

    21.B.225

    Non conformità e azioni correttive – osservazioni

    21.B.240

    Modifiche del sistema di gestione della produzione

    CAPITOLO H — CERTIFICATI DI AERONAVIGABILITÀ E CERTIFICATI RISTRETTI DI AERONAVIGABILITÀ

    21.B.320

    Indagini

    21.B.325

    Rilascio dei certificati di aeronavigabilità

    21.B.326

    Certificato di aeronavigabilità

    21.B.327

    Certificato ristretto di aeronavigabilità

    CAPITOLO I — CERTIFICATI ACUSTICI

    21.B.420

    Indagini

    21.B.425

    Rilascio di certificati acustici

    CAPITOLO J — APPROVAZIONE DOA PER LE IMPRESE DI PROGETTAZIONE

    21.B.430

    Procedura di certificazione iniziale

    21.B.431

    Principi di sorveglianza

    21.B.432

    Programma di sorveglianza

    21.B.433

    Non conformità e azioni correttive - osservazioni

    21.B.435

    Modifiche del sistema di gestione della progettazione

    CAPITOLO K — PARTI E PERTINENZE

    (CAPITOLO L — NON APPLICABILE)

    CAPITOLO M — RIPARAZIONI

    21.B.450

    Premesse di omologazione e requisiti di protezione ambientale per l’approvazione di un progetto di riparazione di maggiore entità

    21.B.453

    Rilascio dell’approvazione di un progetto di riparazione

    (CAPITOLO N — NON APPLICABILE)

    CAPITOLO O — AUTORIZZAZIONI ETSO

    21.B.480

    Rilascio dell’autorizzazione ETSO

    CAPITOLO P — PERMESSO DI VOLO

    21.B.520

    Accertamenti

    21.B.525

    Rilascio del permesso di volo

    CAPITOLO Q — IDENTIFICAZIONE DI PRODOTTI, PARTI E PERTINENZE

    Appendici

    Appendice I — Modulo AESA 1 — Certificato di ammissione in servizio/autorizzazione

    Appendice II — Moduli AESA 15a e 15c — Certificato di revisione dell’aeronavigabilità

    Appendice III — Modulo AESA 20a — Permesso di volo

    Appendice IV — Modulo AESA 20b — Permesso di volo (rilasciato da imprese approvate)

    Appendice V — Modulo AESA 24 — Certificato ristretto di aeronavigabilità

    Appendice VI — Modulo AESA 25 — Certificato di aeronavigabilità

    Appendice VII — Modulo AESA 45 — Certificato acustico

    Appendice VIII — Modulo AESA 52 — Dichiarazione di conformità dell’aeromobile

    Appendice IX — Modulo AESA 53 — Certificato di riammissione in sevizio

    Appendice X — Modulo AESA 55 — Certificato di approvazione dell’impresa di produzione

    Appendice XI — Modulo AESA 65 — Autorizzazione a procedere per la produzione senza approvazione dell’impresa di produzione

    Appendice XII — Categorie di prove di volo e relative qualifiche dell’equipaggio di prova di volo

    ▼M10

    21.1.    Autorità competente

    Ai fini del presente allegato, per «autorità competente» si intende:

    a) 

    per la sezione A, capitolo A,

    1. 

    per le imprese di progettazione, l’Agenzia;

    2. 

    per le imprese di produzione che hanno la sede principale di attività in un territorio per il quale uno Stato membro è competente a norma della convenzione sull’aviazione civile internazionale, firmata a Chicago il 7 dicembre 1944 («convenzione di Chicago»), l’autorità designata da tale Stato membro o da un altro Stato membro in conformità all’articolo 64 del regolamento (UE) 2018/1139, o l’Agenzia se la competenza è stata riassegnata a quest’ultima in conformità all’articolo 64 o 65 del regolamento (UE) 2018/1139;

    3. 

    per le imprese di produzione che hanno la sede principale di attività al di fuori di un territorio per il quale uno Stato membro è competente a norma della convenzione di Chicago, l’Agenzia;

    b) 

    per la sezione A, capitoli B, D, E, J, K, M, O e Q, l’Agenzia;

    c) 

    per la sezione A, capitoli F e G:

    1. 

    per le persone fisiche o giuridiche che hanno la sede principale di attività in un territorio per il quale uno Stato membro è competente a norma della convenzione di Chicago, l’autorità designata da tale Stato membro o da un altro Stato membro in conformità all’articolo 64 del regolamento (UE) 2018/1139, o l’Agenzia se la competenza è stata riassegnata a quest’ultima in conformità all’articolo 64 o, per quanto riguarda il capitolo G, all’articolo 65 del regolamento (UE) 2018/1139;

    2. 

    per le persone fisiche o giuridiche che hanno la sede principale di attività al di fuori di un territorio per il quale uno Stato membro è competente a norma della convenzione di Chicago, l’Agenzia;

    d) 

    per la sezione A, capitoli H e I, l’autorità designata dallo Stato membro in cui l’aeromobile è registrato o sarà registrato:

    e) 

    per la sezione A, capitolo P,

    1. 

    per gli aeromobili registrati in uno Stato membro, l’autorità designata dallo Stato membro di registrazione;

    2. 

    per gli aeromobili non registrati, l’autorità designata dallo Stato membro che ha imposto i contrassegni di identificazione;

    3. 

    per l’approvazione delle condizioni di volo relative alla sicurezza del progetto, l’Agenzia.

    ▼M10

    21.2.    Finalità

    La sezione A del presente allegato definisce le disposizioni che stabiliscono i diritti e i doveri dei richiedenti e dei titolari di qualsiasi certificato rilasciato, o da rilasciare, in conformità al presente allegato.

    La sezione B del presente allegato definisce le condizioni per lo svolgimento dei compiti di certificazione, sorveglianza e applicazione, nonché i requisiti relativi al sistema amministrativo e di gestione che l’autorità competente responsabile dell’attuazione della sezione A del presente allegato deve rispettare.

    ▼B

    SEZIONE A

    REQUISITI TECNICI

    CAPITOLO A —   DISPOSIZIONI GENERALI

    ▼M9

    21.A.1    Finalità

    Il presente capitolo definisce i diritti e i doveri generali dei richiedenti e dei titolari di tutti i certificati rilasciati o da rilasciare in conformità al presente allegato.

    ▼B

    21.A.2    Adempimenti da parte di persone diverse dal richiedente/titolare di un certificato

    Le azioni e gli obblighi cui devono adempiere i richiedenti e i titolari di una certificazione relativa a un prodotto, una parte o una pertinenza in virtù della presente sezione possono essere espletati in loro vece da altre persone fisiche o giuridiche, a condizione che i suddetti richiedenti o titolari dimostrino di avere stipulato con tali entità accordi atti a garantire che le responsabilità del titolare siano trasferite correttamente al momento e in seguito.

    ▼M9

    21.A.3A    Sistemi di segnalazione

    a) 

    Fatti salvi il regolamento (UE) n. 376/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio ( 3 ) e i relativi atti delegati e di esecuzione, ogni persona fisica o giuridica che detiene o ha richiesto un certificato di omologazione, un certificato di omologazione ristretto, un certificato di omologazione supplementare, un’autorizzazione ETSO, un’approvazione di un progetto di riparazione di maggiore entità, o qualsiasi altra approvazione pertinente che si ritiene rilasciata a norma del presente regolamento, deve:

    1. 

    istituire e mantenere un sistema per raccogliere, indagare e analizzare le segnalazioni di non conformità al fine di individuare le tendenze negative o far fronte a eventuali carenze e distinguere le non conformità la cui segnalazione è obbligatoria a norma del punto 3 e quelle segnalate su base volontaria. Se la sede principale di attività è situata in uno Stato membro è possibile istituire un unico sistema per soddisfare i requisiti del regolamento (UE) n. 376/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio e dei relativi atti di esecuzione e del regolamento (UE) 2018/1139 e dei relativi atti delegati e di esecuzione. Il sistema di segnalazione deve comprendere:

    i) 

    segnalazioni e informazioni relative ad avarie, malfunzionamenti, difetti o altre non conformità che hanno o possono avere ripercussioni negative sul mantenimento dell’aeronavigabilità del prodotto, parte o pertinenza oggetto del certificato di omologazione, del certificato di omologazione ristretto, del certificato di omologazione supplementare, dell’autorizzazione ETSO, dell’approvazione di un progetto di riparazione di maggiore entità o di qualsiasi altra approvazione pertinente che si ritiene rilasciata a norma del presente regolamento;

    ii) 

    errori, quasi incidenti e pericoli non contemplati al punto i);

    2. 

    mettere a disposizione di tutti gli operatori del prodotto, parte o pertinenza e, su richiesta, di ogni persona autorizzata a norma di altri atti di esecuzione o delegati le informazioni relative al sistema istituito in conformità al punto 1 e alle modalità di fornitura delle segnalazioni e delle informazioni relative ad avarie, malfunzionamenti, difetti o altre non conformità di cui al punto 1.i);

    3. 

    segnalare all’Agenzia qualsiasi avaria, malfunzionamento, difetto o altra non conformità che siano emerse in merito a un prodotto, parte o pertinenza oggetto del certificato di omologazione, del certificato di omologazione ristretto, del certificato di omologazione supplementare, dell’autorizzazione ETSO, dell’approvazione di un progetto di riparazione di maggiore entità o di qualsiasi altra approvazione pertinente che si ritiene rilasciata a norma del presente regolamento e che ha determinato o può determinare condizioni di non sicurezza.

    b) 

    Fatti salvi il regolamento (UE) n. 376/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio e i relativi atti delegati e di esecuzione, ogni persona fisica o giuridica che detiene o ha richiesto un certificato di approvazione dell’impresa di produzione a norma del capitolo G della presente sezione, o che fabbrica un prodotto, parte o pertinenza a norma del capitolo F della presente sezione, deve:

    1. 

    istituire e mantenere un sistema per raccogliere e valutare le segnalazioni di non conformità, comprese le segnalazioni di errori, quasi incidenti e pericoli, al fine di individuare le tendenze negative o far fronte a eventuali carenze e distinguere le non conformità la cui segnalazione è obbligatoria a norma dei punti 2 e 3 e quelle segnalate su base volontaria. Per le imprese con sede principale di attività in uno Stato membro è possibile istituire un unico sistema per soddisfare i requisiti del regolamento (UE) n. 376/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio e dei relativi atti di esecuzione e del regolamento (UE) 2018/1139 e dei relativi atti delegati e di esecuzione;

    2. 

    segnalare al titolare dell’approvazione del progetto responsabile tutti i casi in cui prodotti, parti o pertinenze siano stati messi in servizio dall’impresa di produzione e abbiano rivelato, in seguito, eventuali divergenze dai dati di progettazione applicabili, e indagare con il titolare dell’approvazione del progetto per individuare le divergenze che potrebbero determinare condizioni di non sicurezza;

    3. 

    segnalare all’autorità competente dello Stato membro responsabile in conformità al punto 21.1 e all’Agenzia le divergenze individuate in conformità al punto 21.A.3 A, lettera b), punto 2, che potrebbero determinare condizioni di non sicurezza;

    4. 

    se l’impresa di produzione agisce in qualità di fornitore di un’altra impresa di produzione, segnalare anche a quest’ultima tutti i casi in cui prodotti, parti o pertinenze forniti abbiano rivelato, in seguito, eventuali divergenze dai dati di progettazione applicabili.

    c) 

    Fatti salvi il regolamento (UE) n. 376/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio e i relativi atti delegati e di esecuzione, qualsiasi persona fisica o giuridica, quando effettua una segnalazione in conformità alla lettera a), punto 3), e alla lettera b), punti 2), 3) e 4), deve tutelare adeguatamente la riservatezza della persona che effettua la segnalazione e della persona o delle persone menzionate nella segnalazione.

    d) 

    Fatti salvi il regolamento (UE) n. 376/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio e i relativi atti delegati e di esecuzione, qualsiasi persona fisica o giuridica deve effettuare le segnalazioni di cui alla lettera a), punto 3), e alla lettera b), punto 3), nella forma e nei modi stabiliti rispettivamente dall’Agenzia o dall’autorità competente e trasmetterle non appena possibile e in ogni caso entro 72 ore dal momento in cui ha rilevato che la non conformità può determinare una possibile condizione di non sicurezza, fatte salve circostanze eccezionali.

    e) 

    Fatti salvi il regolamento (UE) n. 376/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio e i relativi atti delegati e di esecuzione, se una non conformità segnalata a norma della lettera a), punto 3), o della lettera b), punto 3), è determinata da una carenza di progettazione o di produzione, il titolare del certificato di omologazione, del certificato di omologazione ristretto, del certificato di omologazione supplementare, dell’approvazione di un progetto di riparazione di maggiore entità, dell’autorizzazione ETSO o di qualsiasi altra approvazione pertinente che si ritiene rilasciata a norma del presente regolamento, o l’impresa di produzione, a seconda dei casi, deve indagare le cause della carenza e a riferire all’autorità competente dello Stato membro responsabile in conformità al punto 21.1 e all’Agenzia i risultati della propria indagine e qualsiasi azione correttiva intenda intraprendere o proponga di intraprendere per far fronte a tale carenza.

    f) 

    Se l’autorità competente ritiene necessario supplire alla carenza con un’azione correttiva, il titolare del certificato di omologazione, del certificato di omologazione ristretto, del certificato di omologazione supplementare, dell’approvazione di un progetto di riparazione di maggiore entità, dell’autorizzazione ETSO o di qualsiasi altra approvazione pertinente che si ritiene rilasciata a norma del presente regolamento, o l’impresa di produzione, a seconda dei casi, deve trasmettere i dati pertinenti all’Agenzia su richiesta di quest’ultima.

    ▼B

    21.A.3B    Direttive di aeronavigabilità

    a) Per «direttiva di aeronavigabilità» si intende un documento, emanato o adottato dall’Agenzia, che prescrive le azioni da eseguire a carico di un aeromobile al fine di ripristinare un adeguato livello di sicurezza, laddove il livello di sicurezza di detto aeromobile rischi palesemente di essere compromesso.

    b) L’Agenzia emana una direttiva di aeronavigabilità quando:

    1) 

    ha determinato la presenza di una condizione di non sicurezza a bordo di un aeromobile, risultato di una carenza dell’aeromobile stesso, o di un motore, un’elica, una parte o una pertinenza installati a bordo; e

    2) 

    vi è probabilità che la condizione di cui sopra si manifesti o interessi anche altri aeromobili.

    c) Quando l’Agenzia decreta l’emanazione di una direttiva di aeronavigabilità per correggere la condizione di non sicurezza di cui alla lettera b), o per richiedere l’esecuzione di una verifica, il titolare del certificato di omologazione del tipo, del certificato di omologazione del tipo ristretto, del certificato di omologazione del tipo supplementare, dell’approvazione della concezione di una modifica di maggiore entità, dell’autorizzazione ETSO o di qualsiasi ulteriore approvazione da emettere ai sensi del presente regolamento, deve procedere come segue:

    1) 

    proporre l’azione correttiva adeguata o le verifiche del caso, o entrambe, e sottoporre i dettagli delle proposte all’Agenzia per l’approvazione;

    2) 

    ottenuta l’approvazione delle proposte di cui al punto l) da parte dell’Agenzia, rendere disponibili i dati descrittivi adeguati e le istruzioni esecutive a tutti gli operatori o proprietari noti del prodotto, della parte o della pertinenza e, su richiesta, a ogni persona tenuta al rispetto della direttiva di aeronavigabilità.

    d) Le direttive di aeronavigabilità, devono contenere perlomeno le seguenti informazioni:

    1) 

    l’identificazione della condizione di non sicurezza;

    2) 

    l’identificazione dell’aeromobile interessato;

    3) 

    l’azione o le azioni correttive richieste;

    4) 

    il termine ultimo per l’attuazione delle azioni correttive;

    5) 

    la data di entrata in vigore.

    ▼M2

    21.A.4    Coordinamento tra progettazione e produzione

    I titolari di certificati di omologazione, certificati di omologazione ristretti, certificati di omologazione supplementare, autorizzazioni ETSO, approvazioni di una modifica ad un certificato di omologazione o approvazioni di un progetto di riparazione, sono tenuti a collaborare con l’impresa di produzione nella misura necessaria al fine di assicurare:

    a) 

    un efficace coordinamento tra le fasi di progettazione e produzione, come previsto ai punti 21 A.122, 21 A.130, lettera b), punti 3) e 4), 21 A.133 e 21 A.165, lettera c), punti 2) e 3), a seconda dei casi, e

    b) 

    garantire il continuo mantenimento dell’aeronavigabilità di prodotti, parti o pertinenze.

    ▼M9

    21.A.5    Conservazione della documentazione

    Qualsiasi persona fisica o giuridica che detiene o ha richiesto un certificato di omologazione, un certificato di omologazione ristretto, un certificato di omologazione supplementare, un’autorizzazione ETSO, un’approvazione di progetto o di una riparazione, un permesso di volo, un certificato di approvazione dell’impresa di produzione o un’autorizzazione a procedere a norma del presente regolamento deve:

    a) 

    quando progetta, modifica o ripara un prodotto, parte o pertinenza, istituire un sistema di conservazione della documentazione e conservare le informazioni/i dati di progettazione pertinenti; tali informazioni/dati devono essere messi a disposizione dell’Agenzia al fine di fornire le informazioni/dati necessari per garantire il mantenimento dell’aeronavigabilità del prodotto, parte o pertinenza, il mantenimento della validità dei dati di idoneità operativa e la conformità ai requisiti di protezione ambientale applicabili;

    b) 

    quando fabbrica un prodotto, parte o pertinenza, registrare i dettagli del processo di produzione riguardanti la conformità del prodotto, parte o pertinenza ai dati di progettazione applicabili e i requisiti imposti ai propri partner e fornitori, e mettere tali dati a disposizione della rispettiva autorità competente al fine di fornire le informazioni necessarie per garantire il mantenimento dell’aeronavigabilità del prodotto, parte o pertinenza;

    c) 

    per quanto riguarda i permessi di volo:

    1. 

    conservare i documenti prodotti per definire e giustificare le condizioni di volo e metterli a disposizione dell’Agenzia e della rispettiva autorità competente dello Stato membro al fine di fornire le informazioni necessarie per garantire il mantenimento dell’aeronavigabilità dell’aeromobile;

    2. 

    quando rilascia un permesso di volo in virtù del privilegio concesso alle imprese approvate, conservare i documenti a esso associati, compresi la documentazione relativa alle ispezioni e i documenti a sostegno dell’approvazione delle condizioni di volo e del rilascio del permesso di volo stesso, e metterli a disposizione dell’Agenzia e della rispettiva autorità competente dello Stato membro responsabile della supervisione dell’impresa, al fine di fornire le informazioni necessarie per garantire il mantenimento dell’aeronavigabilità dell’aeromobile;

    d) 

    conservare la documentazione relativa alle competenze e alle qualifiche di cui al punto 21.A.139, lettera c), al punto 21.A.145, lettere b) e c), al punto 21.A.239, lettera c), o al punto 21.A.245, lettera a) o lettera e), punto 1), del personale che è impegnato nello svolgimento delle seguenti funzioni:

    1. 

    progettazione o produzione;

    2. 

    controllo indipendente della conformità dell’impresa ai requisiti applicabili;

    3. 

    gestione della sicurezza;

    e) 

    conservazione della documentazione relativa all’autorizzazione del personale, quando è impiegato personale adibito a:

    1. 

    esercitare i privilegi concessi all’impresa approvata a norma del punto 21.A.163 e/o 21.A.263, a seconda dei casi;

    2. 

    svolgere la funzione indipendente di controllo della conformità dell’impresa ai requisiti pertinenti di cui al punto 21.A.139, lettera e), e/o al punto 21.A.239, lettera e), a seconda dei casi;

    3. 

    svolgere la funzione di verifica indipendente della dimostrazione di conformità a norma del punto 21.A.239, lettera d), punto 2).

    ▼M7

    21.A.6    Manuali

    Il titolare di un certificato di omologazione, di un certificato di omologazione ristretto o di un certificato di omologazione supplementare deve redigere, conservare ed aggiornare gli originali di tutti i manuali o delle modifiche introdotte nei manuali indicati nelle premesse di omologazione applicabili, nelle premesse di omologazione applicabili dei dati di idoneità operativa e nei requisiti di protezione ambientale per il prodotto o l’articolo, ed a fornirne copia all’Agenzia, su richiesta.

    21.A.7    Istruzioni per il mantenimento dell’aeronavigabilità

    a) 

    Il titolare di un certificato di omologazione, di un certificato di omologazione ristretto, di un certificato di omologazione supplementare, di un’approvazione di una modifica di progetto o di un progetto di riparazione deve, nel dimostrare la conformità alle premesse di omologazione applicabili stabilite e comunicate dall’Agenzia in conformità al punto 21.B.80, elaborare le istruzioni necessarie a garantire il mantenimento delle norme di aeronavigabilità relative al tipo di aeromobile e a qualsiasi parte a esso associata per tutta la vita operativa dell’aeromobile o a fare riferimento a tali istruzioni.

    b) 

    Almeno una serie di istruzioni complete per il mantenimento dell’aeronavigabilità devono essere fornite dal titolare di:

    1. 

    un certificato di omologazione o un certificato di omologazione ristretto a tutti i possessori noti di uno o più prodotti al momento della consegna o al rilascio del primo certificato di aeronavigabilità o del certificato ristretto di aeronavigabilità per l’aeromobile interessato, a seconda di quale delle due scadenze sia posteriore;

    2. 

    un certificato di omologazione supplementare o un’approvazione di modifica di progetto a tutti gli operatori noti del prodotto interessato dalla modifica al momento della riammissione in servizio del prodotto modificato;

    3. 

    un’approvazione di un progetto di riparazione a tutti gli operatori noti del prodotto interessato dalla riparazione al momento della riammissione in servizio del prodotto sul quale il progetto di riparazione è stato realizzato. I prodotti, le parti o le pertinenze riparati possono essere riammessi in servizio prima del completamento delle relative istruzioni per il mantenimento dell’aeronavigabilità, ma solo per un periodo di funzionamento limitato e d’accordo con l’Agenzia.

    Detti titolari di un’approvazione del progetto di riparazione devono successivamente rendere disponibili tali istruzioni, su richiesta, a tutte le persone tenute a rispettarle.

    c) 

    In deroga a quanto stabilito alla lettera b), il titolare del certificato di omologazione o del certificato di omologazione ristretto può ritardare fino a dopo l’entrata in servizio del prodotto o prodotto modificato la messa a disposizione di una parte delle istruzioni per il mantenimento dell’aeronavigabilità, relative alle istruzioni esecutive a lungo termine a carattere programmato, ma deve renderle disponibili prima che l’uso di tali informazioni sia richiesto in relazione al prodotto o prodotto modificato.

    d) 

    Il titolare dell’approvazione del progetto, che è tenuto a fornire istruzioni per il mantenimento dell’aeronavigabilità in conformità alla lettera b), deve altresì rendere disponibili le modifiche a tali istruzioni a tutti gli operatori noti del prodotto interessato dalla modifica e, su richiesta, a tutte le altre persone chiamate al rispetto di tali modifiche. Tale titolare dell’approvazione del progetto deve dimostrare all’Agenzia, su richiesta, l’adeguatezza del processo relativo alla messa a disposizione delle modifiche alle istruzioni per il mantenimento dell’aeronavigabilità in conformità alla presente lettera.

    ▼M9

    21.A.9    Accesso e indagine

    Qualsiasi persona fisica o giuridica che detiene o ha richiesto un certificato di omologazione, un certificato di omologazione ristretto, un certificato di omologazione supplementare, un’autorizzazione ETSO, un’approvazione di una modifica di progetto o di una riparazione, un certificato di aeronavigabilità, un certificato acustico, un permesso di volo, un’approvazione DOA, un certificato di approvazione dell’impresa di produzione o un’autorizzazione a procedere a norma del presente regolamento deve:

    a) 

    concedere all’autorità competente l’accesso a strutture, prodotti, parti e pertinenze, documenti, registri, dati, processi, procedure o qualsiasi altro materiale al fine di riesaminare segnalazioni, effettuare ispezioni o eseguire prove in volo e a terra o assistervi, secondo necessità, al fine di verificare la conformità iniziale e continua dell’impresa ai requisiti applicabili del regolamento (UE) 2018/1139 e dei relativi atti delegati e di esecuzione;

    b) 

    provvedere affinché l’autorità competente abbia accesso, come previsto alla lettera a), anche ai partner, fornitori e subappaltatori della persona fisica o giuridica.

    ▼B

    CAPITOLO B —   CERTIFICATI DI OMOLOGAZIONE DEL TIPO E CERTIFICATI DI OMOLOGAZIONE DEL TIPO RISTRETTI

    21.A.11    Finalità

    Il presente capitolo definisce la procedura per il rilascio di certificati di omologazione del tipo per prodotti e certificati ristretti di omologazione del tipo per aeromobili e stabilisce altresì i diritti ed i doveri dei richiedenti e dei titolari di detti certificati.

    21.A.13    Ammissibilità

    Sono ammesse ad avanzare richiesta di omologazione del tipo, o di omologazione limitata ai sensi del presente capitolo, le persone fisiche o giuridiche che abbiano dimostrato, o si apprestino a dimostrare, la propria conformità operativa alle prescrizioni di cui al punto 21.A.14.

    21.A.14    Dimostrazione di conformità operativa

    ▼M5

    a) Il richiedente un certificato di omologazione o un certificato di omologazione ristretto deve dimostrare la propria conformità operativa detenendo un'approvazione DOA (Design Organisation Approval), rilasciata dall'Agenzia ai sensi del capitolo J.

    ▼B

    b) In deroga a quanto stabilito alla lettera a), quale procedura alternativa per dimostrare la propria conformità operativa, il richiedente può domandare l’approvazione dell’Agenzia per l’impiego di procedure che definiscano le specifiche prassi di progettazione, le risorse e la sequenza di attività necessarie a conformarsi al presente allegato I (parte 21), se il prodotto in questione è uno dei seguenti:

    1) 

    un aeromobile ELA2;

    2) 

    un motore o un’elica installati su un aeromobile ELA2;

    3) 

    un motore a cilindri,

    4) 

    un’elica a passo fisso o variabile.

    ▼M5

    c) In deroga alla lettera a), il richiedente può dimostrare la propria conformità operativa ottenendo dall'Agenzia l'approvazione del proprio programma di certificazione istituito in conformità al punto 21.A.15, lettera b), quando il prodotto da omologare è:

    1) 

    un aeromobile ELA1; oppure

    2) 

    un motore o un'elica installati su un aeromobile ELA1.

    ▼B

    21.A.15    Domanda

    a) Le domande di omologazione del tipo o omologazione limitata devono essere presentate all’Agenzia nelle modalità stabilite dalle procedure amministrative applicabili, definite dalla stessa Agenzia.

    ▼M7

    b) Le domande di certificato di omologazione o di certificato di omologazione ristretto devono comprendere almeno i dati descrittivi preliminari del prodotto, l’uso previsto del prodotto e il tipo di operazioni per le quali è richiesta l’omologazione. Devono inoltre comprendere un programma di certificazione per la dimostrazione di conformità ai sensi del punto 21.A.20 o essere integrate, dopo la presentazione della domanda iniziale, da tale programma, costituito da:

    ▼M5

    1) 

    una descrizione dettagliata del progetto di tipo, comprendente tutte le configurazioni da omologare;

    2) 

    le caratteristiche di funzionamento e i limiti operativi proposti;

    3) 

    l'uso previsto del prodotto e il tipo di operazioni per le quali è richiesta l'omologazione;

    4) 

    una proposta relativa alle premesse iniziali di omologazione, alle premesse di omologazione dei dati di idoneità operativa e ai requisiti di protezione ambientale, preparata in conformità ai requisiti e alle opzioni di cui ai punti 21.B.80, 21.B.82 e 21.B.85;

    5) 

    una proposta relativa alla scomposizione del programma di certificazione in gruppi significativi delle attività e dei dati per la dimostrazione della conformità, compresa una proposta concernente le modalità di rispondenza e i relativi documenti di conformità;

    6) 

    una proposta di valutazione dei gruppi significativi delle attività e dei dati per la dimostrazione della conformità che affronti la probabilità di una non conformità non rilevata alle premesse di omologazione, alle premesse di omologazione dei dati di idoneità operativa o ai requisiti di protezione ambientale e le potenziali conseguenze di tale non conformità sulla sicurezza del prodotto o sulla protezione dell'ambiente. La valutazione proposta deve contemplare almeno gli elementi di cui ai sottopunti da 1) a 4) del punto 21.B.100, lettera a). Sulla base di tale valutazione la domanda deve comprendere una proposta relativa alla partecipazione dell'Agenzia nella verifica delle attività e dei dati per la dimostrazione di conformità; e

    7) 

    un calendario di esecuzione del progetto, comprese le tappe principali.

    c) Dopo la presentazione iniziale all'Agenzia, il programma di certificazione deve essere aggiornato dal richiedente se ci sono modifiche del progetto di certificazione che interessano uno qualsiasi dei punti da 1 a 7 della lettera b).

    ▼M7

    d) La domanda di certificato di omologazione o di certificato di omologazione ristretto di un aeromobile deve comprendere il supplemento di domanda di approvazione dei dati di idoneità operativa oppure essere integrata in tal senso dopo la presentazione della domanda iniziale.

    ▼M5

    e) La domanda di certificato di omologazione o di certificato di omologazione ristretto di un aeromobile o aerogiro di grandi dimensioni è valida per cinque anni e la domanda di qualunque altro certificato di omologazione o certificato di omologazione ristretto è valida per tre anni, ad eccezione del caso in cui il richiedente dimostri, al momento della domanda, che il prodotto richiede tempi più lunghi per la dimostrazione e per la dichiarazione della conformità e ottenga l'accordo dell'Agenzia in tal senso.

    f) Qualora il certificato di omologazione o il certificato di omologazione ristretto non sia stato rilasciato, o sia evidente che non sarà rilasciato, entro il termine di cui alla lettera e) il richiedente può:

    1) 

    presentare una nuova domanda e rispettare le premesse di omologazione, le premesse di omologazione dei dati di idoneità operativa e i requisiti di protezione ambientale, definiti e comunicati dall'Agenzia in conformità ai punti 21.B.80, 21.B.82 e 21.B.85 alla data di presentazione della nuova domanda; oppure

    2) 

    chiedere una proroga del termine di cui alla lettera e) e proporre una nuova data di rilascio del certificato di omologazione o del certificato di omologazione ristretto. In tal caso il richiedente deve rispettare le premesse di omologazione, le premesse di omologazione dei dati di idoneità operativa e i requisiti di protezione ambientale, definiti e comunicati dall'Agenzia in conformità ai punti 21.B.80, 21.B.82 e 21.B.85 alla data scelta dal richiedente stesso. Tuttavia nel caso di una domanda di certificato di omologazione o di un certificato di omologazione ristretto per un aeromobile o un aerogiro di grandi dimensioni tale data non può essere anteriore di oltre cinque anni rispetto alla nuova data proposta dal richiedente e nel caso di una domanda di qualunque altro certificato di omologazione o certificato di omologazione ristretto non può essere anteriore di oltre tre anni rispetto alla nuova data proposta dal richiedente.

    ▼M5 —————

    ▼B

    21.A.19    Modifiche che richiedono un nuovo certificato di omologazione del tipo

    Ogni persona fisica o giuridica che propone una modifica ad un prodotto deve presentare una nuova domanda di omologazione se l’Agenzia ritiene che la modifica di progetto, potenza, spinta o massa sia di entità tale da richiedere una completa rivalutazione dell’osservanza delle premesse di omologazione applicabili.

    ▼M5

    21.A.20    Dimostrazione di conformità alla base di omologazione, alla base di omologazione dei dati di idoneità operativa e ai requisiti di protezione ambientale

    a) 

    Dopo l'approvazione del programma di certificazione da parte dell'Agenzia, il richiedente deve dimostrare la conformità alle premesse di omologazione, alle premesse di omologazione dei dati di idoneità operativa e ai requisiti di protezione ambientale, quali definiti e comunicati al richiedente dall'Agenzia in conformità ai punti 21.B.80, 21.B.82, 21.B.85; deve inoltre sottoporre all'Agenzia le prove che dimostrano tale conformità.

    b) 

    Il richiedente deve comunicare all'Agenzia eventuali difficoltà o eventi insorti durante il processo di dimostrazione di conformità che possano avere una conseguenza di rilievo sulla valutazione del rischio di cui al punto 21.A.15, lettera b), 6), o sul programma di certificazione o che possano comunque esigere una modifica del livello di partecipazione dell'Agenzia precedentemente comunicato al richiedente in conformità al punto 21.B.100, lettera c).

    c) 

    Il richiedente deve registrare gli elementi dimostrativi della conformità nei documenti di conformità, come previsto dal programma di certificazione.

    d) 

    Una volta completate tutte le dimostrazioni di conformità in base al programma di certificazione, comprese eventuali verifiche e prove in conformità al punto 21.A.33, e una volta concluse tutte le prove in volo in conformità al punto 21.A.35, il richiedente deve dichiarare:

    1) 

    di aver dimostrato la conformità alle premesse di omologazione, alle premesse di omologazione dei dati di idoneità operativa e ai requisiti di protezione ambientale, definiti e comunicati dall'Agenzia, in base al programma di certificazione approvato dall'Agenzia stessa; e

    2) 

    non sia stata individuata alcuna particolarità o caratteristica che possa pregiudicare la sicurezza del prodotto per gli impieghi per i quali è richiesta l'omologazione.

    e) 

    Il richiedente deve presentare all'Agenzia la dichiarazione di conformità di cui alla lettera d). Qualora il richiedente sia titolare di un'appropriata approvazione DOA, la dichiarazione di conformità deve essere redatta in conformità al capitolo J e deve essere presentata all'Agenzia.

    21.A.21    Requisiti per il rilascio di un certificato di omologazione o di un certificato di omologazione ristretto

    a) 

    Al fine di ottenere il rilascio di un certificato di omologazione oppure, se l'aeromobile non soddisfa i requisiti essenziali di cui all'allegato II del regolamento (UE) 2018/1139, di un certificato di omologazione ristretto, il richiedente deve:

    1) 

    dimostrare la propria conformità operativa in conformità al punto 21.A.14;

    2) 

    conformarsi al punto 21.A.20;

    3) 

    dimostrare che il motore e l'elica, se installati sull'aeromobile:

    A) 

    sono stati omologati con apposito certificato emesso o stabilito ai sensi del presente regolamento; oppure

    B) 

    sono risultati conformi alle premesse di omologazione di aeromobili stabilita e ai requisiti di protezione ambientale, definiti e comunicati dall'Agenzia, necessari a garantire la sicurezza in volo dell'aeromobile.

    b) 

    In deroga alla lettera a), 2), su richiesta del richiedente inclusa nella dichiarazione di cui al punto 21.A.20, lettera d), il richiedente ha diritto ad ottenere il rilascio del certificato di omologazione o del certificato di omologazione ristretto dell'aeromobile prima di avere dimostrato la conformità alle premesse di omologazione dei dati di idoneità operativa, a condizione che dimostri la conformità prima della data in cui tali dati di idoneità operativa debbano essere effettivamente utilizzati.

    ▼M5 —————

    ▼B

    21.A.31    Progetto di tipo

    a) Il progetto di tipo deve comprendere:

    1) 

    i disegni, le specifiche e l’elenco di tali disegni e specifiche, necessari a definire la configurazione e le caratteristiche di costruzione del prodotto che è stato dimostrato conforme alle premesse di omologazione applicabili ed ai requisiti di protezione ambientale;

    2) 

    le informazioni sui materiali, nonché sui processi e metodi di fabbricazione e montaggio del prodotto, necessari a garantirne la conformità;

    ▼M2

    3) 

    la sezione approvata relativa alle limitazioni di aeronavigabilità, nelle istruzioni per il mantenimento dell’aeronavigabilità, come definito nelle specifiche di certificazione applicabili; e

    ▼M5

    4) 

    qualsiasi altro dato che consenta, per confronto, la determinazione dell'aeronavigabilità e, se pertinente, delle caratteristiche ambientali di prodotti successivi di tipo identico.

    ▼B

    b) Tutti i progetti di tipo devono essere adeguatamente identificati.

    ▼M5

    21.A.33    Verifiche e prove

    a) 

    (Riservato)

    b) 

    Prima di ogni prova nel corso della dimostrazione di conformità prescritta al punto 21.A.20, il richiedente deve avere verificato quanto segue:

    1) 

    per l'esemplare di prova:

    i) 

    che i materiali ed i processi siano adeguatamente conformi alle specifiche del progetto di tipo in esame;

    ii) 

    che le parti dei prodotti siano adeguatamente conformi ai disegni del progetto di tipo in esame; e

    iii) 

    che i processi di fabbricazione, costruzione e montaggio siano adeguatamente conformi a quelli specificati nel progetto di tipo in esame; e

    2) 

    che le apparecchiature di prova e la strumentazione di misura da utilizzare per i test siano idonee allo scopo e correttamente calibrate.

    c) 

    Sulla base delle verifiche effettuate in conformità alla lettera b), il richiedente deve rilasciare una dichiarazione di conformità che illustri le potenziali non conformità, motivando perché queste non comprometteranno i risultati dei test, e deve consentire all'Agenzia di eseguire la verifica che essa riterrà necessaria per determinare la veridicità di tale dichiarazione.

    d) 

    Il richiedente deve consentire all'Agenzia di:

    1) 

    verificare dati e informazioni correlati alla dimostrazione di conformità; e

    2) 

    effettuare o assistere a qualsiasi prova o verifica condotta allo scopo di dimostrare la conformità.

    e) 

    Per tutte le prove e verifiche effettuate dall'Agenzia o in sua presenza in conformità alla lettera d), 2):

    1) 

    il richiedente deve presentare all'Agenzia la dichiarazione di conformità di cui alla lettera c); e

    2) 

    non sono consentite modifiche dell'esemplare di prova, delle apparecchiature di prova e della strumentazione di misura che possano avere ripercussioni sulla veridicità della dichiarazione di conformità, tra il momento del rilascio della dichiarazione di conformità di cui alla lettera c) e il momento della presentazione dell'esemplare di prova all'Agenzia per le verifiche del caso.

    ▼B

    21.A.35    Prove in volo

    a) Le prove in volo per il rilascio di un certificato di omologazione del tipo devono essere svolte conformemente alle condizioni specificate in merito dall’Agenzia.

    b) Il richiedente deve eseguire tutte le prove in volo che l’Agenzia ritiene necessarie:

    1) 

    a determinare la conformità alle premesse di omologazione e ai requisiti di protezione ambientale applicabili;

    2) 

    verificare che vi siano garanzie sufficienti che l’aeromobile, le sue parti e pertinenze siano affidabili e funzionino correttamente per gli aeromobili da certificare secondo il presente allegato I (parte 21), fatta eccezione per

    i) 

    alianti e alianti a motore,

    ii) 

    aerostati e dirigibili definiti in ELA1 o ELA2,

    iii) 

    aeromobili con massa di decollo massima (MTOM) minore o uguale a 2 722  kg.

    c) (Riservato)

    d) (Riservato)

    e) (Riservato)

    f) Le prove in volo prescritte alla lettera b)2) devono includere:

    1) 

    per gli aeromobili dotati di motori a turbina di un tipo non utilizzato in precedenza su aeromobili omologati, almeno 300 ore di esercizio con una serie completa di motori conformi a un certificato di omologazione del tipo, e;

    2) 

    per tutti gli altri aeromobili, almeno 150 ore di esercizio.

    ▼M7

    21.A.41    Certificato di omologazione

    Il certificato di omologazione e il certificato di omologazione ristretto il progetto di tipo devono comprendere le limitazioni operative, le istruzioni per il mantenimento dell’aeronavigabilità, la scheda tecnica di omologazione per l’aeronavigabilità e le emissioni, le premesse di omologazione ed i requisiti di protezione ambientale applicabili in relazione ai quali l’Agenzia ha registrato la conformità, nonché tutte le altre condizioni o limitazioni prescritte per il prodotto nelle specifiche di certificazione e nei requisiti di protezione ambientale applicabili. Il certificato di omologazione ed il certificato di omologazione ristretto dell’aeromobile devono inoltre comprendere le premesse di omologazione dei dati di idoneità operativa applicabili, i dati di idoneità operativa e la scheda tecnica di omologazione acustica. La scheda tecnica del certificato di omologazione e del certificato di omologazione ristretto dell’aeromobile deve comprendere le rilevazioni relative alla conformità ai limiti delle emissioni di CO2 e la scheda tecnica del certificato di omologazione del motore deve comprendere le rilevazioni relative alla conformità ai limiti delle emissioni dei motori.

    21.A.44    Obblighi del titolare

    Il titolare di un certificato di omologazione o di un certificato di omologazione ristretto:

    ▼M9

    a) 

    è soggetto agli obblighi di cui ai punti 21.A.3A, 21.A.3B, 21.A.4, 21.A.5, 21.A.6, 21.A.7, 21.A.9, 21.A.62 e 21.A.65; a tal fine, deve continuare a rispettare i requisiti di ammissibilità stabiliti al punto 21.A.13; e

    ▼M7

    b) 

    è tenuto a specificare la marcatura in conformità al capitolo Q.

    A decorrere dal 18 maggio 2022, l’obbligo di soddisfare gli obblighi di cui alla lettera a) è da intendersi come riferito ai punti 21.A.3A, 21.A.3B, 21.A.4, 21.A.5, 21.A.6, 21.A.7, 21.A.62 e 21.A.65; a tal fine, il titolare di un certificato di omologazione o di un certificato di omologazione ristretto deve continuare a rispettare i requisiti di ammissibilità definiti al punto 21.A.14;

    ▼M9

    21.A.47    Trasferibilità

    Il certificato di omologazione o il certificato di omologazione ristretto o l’autorizzazione ETSO per un’unità di potenza ausiliaria (APU) possono essere trasferiti unicamente a una persona fisica o giuridica che sia in grado di assumersi gli obblighi definiti al punto 21.A.44 e che, a tal fine, abbia dimostrato la propria capacità operativa in conformità al punto 21.A.14.

    ▼B

    21.A.51    Durata e validità prolungata

    a) I certificati di omologazione del tipo ed i certificati ristretti di omologazione del tipo sono emessi a tempo indeterminato. La loro validità è tuttavia soggetta alle seguenti condizioni:

    1) 

    il titolare deve continuare ad operare ai sensi del presente allegato I (parte 21);

    2) 

    il certificato non deve essere ceduto né revocato in base alle procedure amministrative applicabili fissate dall’Agenzia.

    b) In caso di rinuncia o revoca il certificato del tipo o il certificato del tipo ristretto devono essere restituiti all’Agenzia.

    ▼M7 —————

    ▼M2

    21.A.62    Disponibilità di dati relativi all’idoneità operativa

    Il titolare di un certificato di omologazione del tipo o di un certificato di omologazione del tipo ristretto mette a disposizione:

    a) 

    di tutti gli operatori dell’aeromobile noti dell’UE, almeno una serie completa di dati di idoneità operativa preparati in conformità alle premesse fondamentali di idoneità operativa applicabili, prima che i dati di idoneità operativa debbano essere usati da un’organizzazione di addestramento o un operatore UE; e

    b) 

    di tutti gli operatori dell’aeromobile noti dell’UE ogni modifica dei dati di idoneità operativa; e

    c) 

    su richiesta, i dati pertinenti di cui alle lettere a) e b) di cui sopra, a:

    1) 

    l’autorità competente responsabile della verifica di conformità a uno o più elementi di questa serie di dati di idoneità operativa; e

    2) 

    chiunque sia tenuto a osservare uno o più elementi di questa serie di dati di idoneità operativa.

    ▼M7

    21.A.65    Mantenimento dell’integrità strutturale degli aeromobili

    Il titolare del certificato di omologazione o del certificato di omologazione ristretto per un aeromobile di grandi dimensioni deve garantire la validità del programma di mantenimento dell’integrità strutturale per tutta la vita operativa dell’aeromobile, tenendo in considerazione l’esperienza di servizio e le operazioni in corso.

    ▼B

    (CAPITOLO C — NON APPLICABILE)

    CAPITOLO D —   MODIFICHE AL CERTIFICATO DI OMOLOGAZIONE DEL TIPO ED AL CERTIFICATO RISTRETTO DI OMOLOGAZIONE DEL TIPO

    ▼M2

    21.A.90A    Finalità

    Il presente capo stabilisce la procedura di approvazione delle modifiche ai certificati di omologazione del tipo, e definisce i diritti e i doveri dei richiedenti e dei titolari di dette approvazioni. Il presente capo definisce inoltre le modifiche standard non soggette a una procedura di approvazione ai sensi dello stesso. Nel presente capo, i riferimenti ai certificati del tipo comprendono i certificati del tipo ed i certificati del tipo ristretti.

    ▼B

    21.A.90B    Modifiche standard

    ▼M2

    a) Le modifiche standard sono modifiche a un certificato di omologazione del tipo:

    1) 

    relative a:

    i) 

    aeromobili con massa al decollo massima (MTOM) minore o uguale a 5 700  kg;

    ii) 

    aerogiri con massa al decollo massima (MTOM) minore o uguale a 3 175  kg;

    iii) 

    veleggiatori o veleggiatori a motore, aerostati ad aria calda e dirigibili, quali definiti in ELA1 o ELA2,

    ▼M7

    2) 

    che seguono i dati di progettazione inclusi nelle specifiche di certificazione pubblicate dall’Agenzia, contenenti metodologie, tecniche e prassi per effettuare e identificare le modifiche standard, comprese le istruzioni pertinenti per il mantenimento dell’aeronavigabilità; e

    ▼M2

    3) 

    che non siano in conflitto con i dati dei titolari del certificato del tipo.

    ▼B

    b) I punti da 21.A.91 a 21A.109 non si applicano alle modifiche standard.

    ▼M7

    21.A.90C    Modifiche a sé stanti delle istruzioni per il mantenimento dell’aeronavigabilità

    a) 

    Le modifiche a sé stanti delle istruzioni per il mantenimento dell’aeronavigabilità sono modifiche che non sono preparate direttamente in conseguenza di una modifica del progetto di tipo o del progetto di riparazione.

    b) 

    Le modifiche a sé stanti delle istruzioni per il mantenimento dell’aeronavigabilità possono essere eseguite soltanto dal titolare dell’approvazione del progetto in relazione al quale tali istruzioni sono state elaborate.

    c) 

    I punti da 21.A.91 a 21.A.109 non si applicano alle modifiche a sé stanti delle istruzioni per il mantenimento dell’aeronavigabilità che:

    1. 

    non interessano la sezione relativa alle limitazioni di aeronavigabilità delle istruzioni per il mantenimento dell’aeronavigabilità e

    2. 

    non impongono al titolare dell’approvazione del progetto di eseguire una dimostrazione supplementare di conformità alle premesse di omologazione.

    d) 

    Le modifiche a sé stanti delle istruzioni per il mantenimento dell’aeronavigabilità di cui alla lettera c) devono essere approvate dal titolare dell’approvazione del progetto secondo le procedure concordate con l’Agenzia.

    ▼M5

    21.A.91    Classificazione delle modifiche a un certificato di omologazione

    Le modifiche a un certificato di omologazione vengono classificate come modifiche di minore e maggiore entità. Una «modifica di minore entità» non ha un effetto significativo sulla massa, sull'equilibrio, sulla resistenza strutturale, sull'affidabilità, sulle caratteristiche operative, sui dati di idoneità operativa o su altre caratteristiche che incidono sull'aeronavigabilità del prodotto o sulle sue caratteristiche ambientali. Fatto salvo il disposto del punto 21.A.19, tutte le altre modifiche si considerano «modifiche di maggiore entità» ai sensi del presente capitolo. Modifiche di maggiore e minore entità sono soggette ad approvazione in conformità al punto 21.A.95 o 21.A.97, a seconda dei casi, e devono essere opportunamente identificate.

    ▼M2

    21.A.92    Ammissibilità

    a) 

    Solo il detentore del certificato di omologazione può richiedere l’approvazione di una modifica di maggiore entità a un certificato di omologazione del tipo ai sensi del presente capo; in caso di modifiche maggiori a un certificato di omologazione del tipo, si applica il capo E.

    b) 

    Ogni persona fisica o giuridica può inoltrare domanda di approvazione di una modifica di minore entità a un certificato di omologazione del tipo ai sensi del presente capo.

    ▼M5

    21.A.93    Domanda

    a) 

    La domanda di approvazione di una modifica di un certificato di omologazione deve essere presentata nella forma e nei modi definiti dall'Agenzia.

    ▼M7

    b) 

    La domanda deve comprendere un programma di certificazione per dimostrare la conformità ai sensi del punto 21.A.20, o essere integrata, dopo la presentazione della domanda iniziale, da tale programma, costituito da:

    ▼M5

    1) 

    una descrizione della modifica che specifichi:

    i) 

    la configurazione o le configurazioni del prodotto nel certificato di omologazione cui afferisce la modifica in questione;

    ii) 

    tutti gli aspetti del prodotto nel certificato di omologazione, compresi i manuali già approvati, modificati o interessati dalla modifica; e

    iii) 

    quando la modifica riguarda i dati di idoneità operativa, le eventuali modifiche necessarie ai dati di idoneità operativa;

    2) 

    l'identificazione di ogni ulteriore controllo necessario a dimostrare che la modifica e gli aspetti da essa interessati sono conformi alle premesse di omologazione, alle premesse di omologazione dei dati di idoneità operativa e ai requisiti di protezione ambientale; e

    3) 

    per una modifica di maggiore entità di un certificato di omologazione:

    i) 

    una proposta relativa alla base iniziale di omologazione, alla base di omologazione dei dati di idoneità operativa e ai requisiti di protezione ambientale, preparata in conformità ai requisiti e alle opzioni di cui al punto 21.A.101;

    ii) 

    una proposta relativa alla scomposizione del programma di certificazione in gruppi significativi delle attività e dei dati per la dimostrazione della conformità, compresa una proposta concernente le modalità di rispondenza e i relativi documenti di conformità;

    iii) 

    una proposta di valutazione dei gruppi significativi delle attività e dei dati per la dimostrazione della conformità che affronti la probabilità di una non conformità non rilevata alle premesse di omologazione, alle premesse di omologazione dei dati di idoneità operativa o ai requisiti di protezione ambientale e le potenziali conseguenze di tale non conformità sulla sicurezza del prodotto o sulla protezione dell'ambiente. La valutazione proposta deve contemplare almeno gli elementi di cui ai sottopunti da 1) a 4) del punto 21.B.100, lettera a). Sulla base di tale valutazione la domanda deve comprendere una proposta relativa alla partecipazione dell'Agenzia nella verifica delle attività e dei dati per la dimostrazione della conformità; e

    iv) 

    un calendario di esecuzione del progetto, comprese le tappe principali.

    c) 

    La domanda di modifica del certificato di omologazione di un aeromobile o un aerogiro di grandi dimensioni ha una validità di cinque anni; la domanda di modifica di qualunque altro certificato di omologazione ha una validità di tre anni. Qualora la modifica non sia stata approvata, o sia evidente che non verrà approvata, entro il termine di cui alla presente lettera, il richiedente può:

    1) 

    presentare una nuova domanda di modifica del certificato e rispettare le premesse di omologazione, le premesse di omologazione dei dati di idoneità operativa e i requisiti di protezione ambientale, definiti dall'Agenzia in conformità al punto 21.A.101 e comunicati in conformità al punto 21.B.105 alla data di presentazione della nuova domanda; oppure

    ▼M7

    2) 

    chiedere una proroga del termine indicato nella prima frase della lettera c) per la prima domanda e proporre una nuova data per il rilascio dell’approvazione. In tal caso il richiedente deve rispettare le premesse di omologazione, le premesse di omologazione dei dati di idoneità operativa e i requisiti di protezione ambientale, stabiliti dall’Agenzia in conformità al punto 21.A.101 e comunicati in conformità al punto 21.B.105, alla data scelta dal richiedente stesso. Tuttavia nel caso di una domanda di modifica di certificato di omologazione o di certificato di omologazione ristretto di un aeromobile o aerogiro di grandi dimensioni, tale data non deve essere anteriore di oltre cinque anni rispetto alla nuova data proposta dal richiedente e nel caso di una domanda di modifica di qualunque altro certificato di omologazione o certificato di omologazione ristretto non può essere anteriore di oltre tre anni rispetto alla nuova data proposta dal richiedente.

    ▼M5

    21.A.95    Requisiti per l'approvazione di una modifica di minore entità

    a) 

    Le modifiche di minore entità a un certificato di omologazione sono classificate e approvate:

    1) 

    dall'Agenzia; oppure

    2) 

    da un'impresa di progettazione approvata nei limiti dei suoi privilegi di cui al punto 21.A.263, lettera c), 1) e 2), quali registrati nei termini di approvazione.

    b) 

    Una modifica di minore entità di un certificato di omologazione può essere approvata soltanto:

    1) 

    se è stato dimostrato che la modifica e gli aspetti interessati dalla stessa soddisfano le premesse di omologazione e i requisiti di protezione ambientale cui fa riferimento il certificato di omologazione;

    2) 

    nel caso di una modifica riguardante dati di idoneità operativa, se è stato dimostrato che le necessarie modifiche dei dati di idoneità operativa sono conformi alle premesse di omologazione dei dati di idoneità operativa cui fa riferimento il certificato di omologazione;

    3) 

    se è stata dichiarata la conformità alle premesse di omologazione applicabili ai sensi del punto 1 e se gli elementi dimostrativi della conformità sono stati registrati nei documenti di conformità; e

    4) 

    se non è stata individuata alcuna particolarità o caratteristica che possa pregiudicare la sicurezza del prodotto per gli impieghi per i quali è richiesta l'omologazione.

    c) 

    In deroga alla lettera b),1), le specifiche di certificazione diventate applicabili dopo quelle cui fa riferimento il certificato di omologazione possono essere utilizzate per l'approvazione di una modifica di minore entità a condizione che non abbiano ripercussioni sulla dimostrazione della conformità.

    d) 

    In deroga alla lettera a), su richiesta del richiedente inclusa nella dichiarazione di cui al punto 21.A.20, lettera d), una modifica di minore entità a un certificato di omologazione di un aeromobile può essere approvata prima che sia stata dimostrata la conformità alle premesse di omologazione dei dati di idoneità operativa, a condizione che il richiedente dimostri la conformità prima che tali dati di idoneità operativa siano effettivamente utilizzati.

    e) 

    Il richiedente deve presentare all'Agenzia i dati giustificativi relativi alla modifica e una dichiarazione attestante che la conformità è stata dimostrata ai sensi della lettera b).

    f) 

    L'approvazione di una modifica di minore entità di un certificato di omologazione deve essere limitata alla specifica configurazione (o alle specifiche configurazioni) nel certificato di omologazione cui si riferisce la modifica in questione.

    21.A.97    Requisiti per l'approvazione di una modifica di maggiore entità

    a) 

    Le modifiche di maggiore entità a un certificato di omologazione sono classificate e approvate:

    1) 

    dall'Agenzia; oppure

    2) 

    da un'impresa di progettazione approvata nei limiti dei suoi privilegi di cui al punto 21.A.263, lettera c), 1) e 8), quali registrati nei termini di approvazione.

    b) 

    Una modifica di maggiore entità di un certificato di omologazione può essere approvata soltanto:

    1) 

    se è stato dimostrato che la modifica e gli aspetti interessati dalla stessa sono conformi alle premesse di omologazione e ai requisiti di protezione ambientale stabiliti dall'Agenzia in conformità al punto 21.A.101;

    2) 

    nel caso di una modifica riguardante i dati di idoneità operativa, se è stato dimostrato che le necessarie modifiche dei dati di idoneità operativa soddisfano le premesse di omologazione dei dati di idoneità operativa stabiliti dall'Agenzia in conformità al punto 21.A.101; e

    3) 

    se è stata dimostrata la conformità ai punti 1) e 2) ai sensi del punto 21.A.20, così come applicabile alla modifica.

    c) 

    In deroga ai punti 2) e 3) della lettera b), su richiesta del richiedente inclusa nella dichiarazione di cui al punto 21.A.20, lettera d), una modifica di maggiore entità di un certificato di omologazione di un aeromobile può essere approvata prima che sia stata dimostrata la conformità alle premesse di omologazione dei dati di idoneità operativa, a condizione che il richiedente dimostri la conformità prima che tali dati di idoneità operativa siano effettivamente utilizzati.

    d) 

    L'approvazione di una modifica di maggiore entità di un certificato di omologazione deve essere limitata alla specifica configurazione (o alle specifiche configurazioni) nel certificato di omologazione cui si riferisce la modifica in questione.

    21.A.101    Premesse di omologazione, premesse di omologazione dei dati di idoneità operativa e requisiti di protezione ambientale per una modifica di maggiore entità di un certificato di omologazione

    a) 

    Una modifica di maggiore entità di un certificato di omologazione e gli aspetti interessati da tale modifica devono essere conformi alle specifiche di certificazione applicabili al prodotto modificato alla data della domanda di modifica o alle specifiche di certificazione diventate applicabili dopo tale data in conformità alla seguente lettera f). La validità della domanda è determinata in conformità al punto 21.A.93, lettera c). Il prodotto modificato deve inoltre essere conforme ai requisiti di protezione ambientale definiti dall'Agenzia in conformità al punto 21.B.85.

    b) 

    ▼M7

    Salvo quanto previsto alla lettera h), in deroga alla lettera a), un precedente emendamento di una specifica di certificazione di cui alla lettera a) e di qualsiasi altra specifica di certificazione direttamente correlata può essere utilizzato in una qualsiasi delle seguenti situazioni, a meno che il precedente emendamento non sia diventato applicabile prima della data di applicabilità delle specifiche di certificazione corrispondenti cui fa riferimento il certificato di omologazione:

    ▼M5

    1) 

    una modifica che l'Agenzia non ritiene significativa. Per determinare se una determinata modifica è significativa, l'Agenzia deve analizzarla nel contesto di tutte le modifiche pertinenti apportate in precedenza al progetto, nonché di tutte le revisioni delle specifiche di certificazione applicabili, cui fa riferimento il certificato di omologazione del prodotto. Devono essere automaticamente considerate significative le modifiche che soddisfano uno dei seguenti criteri:

    i) 

    la configurazione generale o i principi di costruzione non sono mantenuti;

    ii) 

    viene meno la validità dei presupposti utilizzati per l'omologazione del prodotto da modificare;

    2) 

    ogni sistema, parte o pertinenza che l'Agenzia non ritiene siano interessati dalla modifica;

    3) 

    ogni aspetto, sistema, parte o pertinenza, interessato/a dalla modifica, in relazione ai quali l'Agenzia ritenga che la conformità alle specifiche di certificazione di cui alla lettera a) non contribuisca concretamente al livello di sicurezza del prodotto modificato o sia irrealizzabile.

    c) 

    In deroga alla lettera a), nel caso di una modifica di un aeromobile (che non sia un aerogiro) con peso massimo inferiore o uguale a 2 722  kg (6 000 lb) o di un aerogiro non a turbina con peso massimo inferiore o uguale a 1 361  kg (3 000 lb), la modifica e gli aspetti interessati dalla stessa devono essere conformi alle premesse di omologazione cui fa riferimento il certificato di omologazione. Se tuttavia ritiene che la modifica di un aspetto sia significativa, l'Agenzia può prescrivere che la modifica e gli aspetti interessati dalla stessa si conformino a un emendamento di una specifica di certificazione delle premesse di omologazione cui fa riferimento il certificato di omologazione e a qualunque altra specifica di certificazione direttamente collegata, a meno che l'Agenzia non ritenga anche che la conformità a tale emendamento non contribuisca concretamente al livello di sicurezza del prodotto modificato o sia irrealizzabile.

    d) 

    Se l'Agenzia ritiene che le specifiche di certificazione applicabili alla data della domanda di modifica non offrano parametri adeguati in relazione alla modifica proposta, la modifica e gli aspetti interessati dalla stessa devono conformarsi anche a tutte le condizioni speciali, e ai relativi emendamenti, prescritti dall'Agenzia in conformità al punto 21.B.75, al fine di garantire un livello di sicurezza equivalente a quello stabilito dalle specifiche di certificazione applicabili alla data della domanda di modifica.

    e) 

    In deroga a quanto stabilito alle lettere a), b) e c), la modifica e gli aspetti interessati dalla stessa possono conformarsi a una specifica alternativa alla specifica di certificazione definita dall'Agenzia, ove ciò sia proposto dal richiedente, a condizione che l'Agenzia ritenga che l'alternativa garantisca un livello di sicurezza:

    1) 

    nel caso di un certificato di omologazione:

    i) 

    equivalente a quello delle specifiche di certificazione definite dall'Agenzia in conformità alle lettere a), b) o c) di cui sopra; oppure

    ii) 

    conforme ai requisiti essenziali di cui all'allegato II del regolamento (UE) 2018/1139;

    2) 

    nel caso di un certificato di omologazione ristretto, adeguato all'uso previsto.

    f) 

    Se il richiedente sceglie di osservare una specifica di certificazione definita in un emendamento che diventa applicabile successivamente alla data di presentazione della domanda di modifica di un certificato di omologazione, la modifica e i settori da essa interessati devono essere conformi anche a tutte le altre specifiche di certificazione direttamente collegate.

    g) 

    Se la domanda di modifica del certificato di omologazione di un aeromobile comprende modifiche dei dati di idoneità operativa o è integrata in tal senso dopo la presentazione della domanda iniziale, le premesse di omologazione dei dati di idoneità operativa devono essere stabilite in conformità alle lettere da a) a f).

    ▼M9

    h) 

    Per gli aeromobili di grandi dimensioni soggetti all’allegato I, punto 26.300, del regolamento (UE) 2015/640 della Commissione ( 4 ), il richiedente deve rispettare le specifiche di certificazione che garantiscano quanto meno un livello di sicurezza equivalente a quello garantito dall’allegato I, punti 26.300 e 26.330, del regolamento (UE) 2015/640, fatta eccezione per i richiedenti certificati di omologazione supplementari che non devono tenere conto del punto 26.303.

    ▼M5 —————

    ▼M7 —————

    ▼M2

    21.A.108    Disponibilità di dati relativi all’idoneità operativa

    Nel caso di una modifica riguardante dati di idoneità operativa, il titolare dell’approvazione di una modifica di minore entità mette a disposizione:

    a) 

    di tutti gli operatori dell’aeromobile sottoposto a modifica noti dell’UE, almeno una serie completa di modifiche ai dati di idoneità operativa preparata in conformità alle premesse fondamentali di idoneità operativa applicabili, prima che i dati di idoneità operativa debbano essere utilizzati da un’organizzazione di addestramento o da un operatore UE; e

    b) 

    di tutti gli operatori dell’aeromobile sottoposto a modifica noti dell’UE ogni modifica dei dati di idoneità operativa interessati; e

    c) 

    su richiesta, le parti pertinenti delle modifiche di cui alle lettere a) e b) di cui sopra:

    1) 

    dell’autorità competente responsabile della verifica della conformità a uno o più elementi dei dati di idoneità operativa interessati; e

    2) 

    di ogni soggetto tenuto a osservare uno o più elementi di questa serie di dati di idoneità operativa.

    ▼M2

    21.A.109    Obblighi e contrassegno EPA

    Il titolare di una modifica di minore entità a un certificato di omologazione del tipo deve:

    ▼M9

    a) 

    adempiere agli obblighi di cui ai punti 21.A.4, 21.A.5, 21.A.6, 21.A.7, 21.A.9 e 21.A.108;

    ▼M2

    b) 

    specificare il contrassegno, incluse le lettere EPA (European Part Approval), in conformità al punto 21.A.804, lettera a).

    ▼B

    CAPITOLO E —   CERTIFICATI DI OMOLOGAZIONE SUPPLEMENTARE

    ▼M5

    21.A.111    Campo d'applicazione

    Il presente capitolo stabilisce la procedura di approvazione di modifiche di maggiore entità al certificato di omologazione secondo le regole della certificazione supplementare e definisce altresì i diritti e i doveri dei richiedenti e dei titolari dei suddetti certificati di omologazione supplementare. Nel presente capitolo, i riferimenti ai certificati di omologazione comprendono i certificati di omologazione ed i certificati di omologazione ristretti.

    21.A.112A    Ammissibilità

    Possono richiedere un certificato di omologazione supplementare alle condizioni fissate nel presente capitolo le persone fisiche o giuridiche che abbiano dimostrato, o si apprestino a dimostrare, la propria idoneità in conformità al punto 21.A.112B.

    ▼B

    21.A.112B    Dimostrazione di idoneità

    ▼M5

    a) Il richiedente che domanda un certificato di omologazione supplementare deve dimostrare la propria idoneità detenendo un'approvazione DOA (Design Organisation Approval), rilasciata dall'Agenzia ai sensi del capitolo J.

    ▼B

    b) In deroga a quanto stabilito alla lettera a), quale procedura alternativa per dimostrare la propria idoneità, il richiedente può domandare l’approvazione dell’Agenzia per l’impiego di procedure che definiscano le specifiche prassi di progettazione, le risorse e la sequenza di attività necessarie a conformarsi al presente capitolo.

    ▼M5

    c) In deroga alla lettera a), nel caso dei prodotti di cui al punto 21.A.14, lettera c), il richiedente può dimostrare la propria idoneità ottenendo dall'Agenzia l'approvazione del proprio programma di certificazione istituito in conformità al punto 21.A.93, lettera b).

    ▼B

    21.A.113    Domanda di un certificato di omologazione del tipo supplementare

    a) La domanda di omologazione supplementare deve essere inoltrata nella forma e nei modi stabiliti dall’Agenzia.

    ▼M5

    b) Nella domanda di un certificato di omologazione supplementare il richiedente deve:

    i) 

    includere le informazioni richieste al punto 21.A.93, lettera b);

    ii) 

    precisare se i dati di certificazione sono stati o saranno preparati interamente dal richiedente o sulla base di un accordo con il titolare dei dati del certificato di omologazione.

    ▼M5

    c) Il punto 21.A.93, lettera c), si applica ai requisiti relativi alla scadenza di validità della domanda e ai requisiti relativi alla necessità di aggiornare le premesse di omologazione, le premesse di omologazione dei dati di idoneità operativa e i requisiti di protezione ambientale se la modifica non è stata approvata o è evidente che non sarà approvata entro la scadenza stabilita.

    ▼M5 —————

    ▼M5

    21.A.115    Requisiti per l'approvazione di modifiche di maggiore entità sotto forma di certificato di omologazione supplementare

    a) 

    I certificati di omologazione supplementari sono rilasciati:

    1) 

    dall'Agenzia; oppure

    2) 

    da un'impresa di progettazione approvata nei limiti dei suoi privilegi di cui al punto 21.A.263, lettera c), 1) e 9), quali registrati nei termini di approvazione.

    b) 

    Il certificato di omologazione supplementare può essere rilasciato soltanto:

    1) 

    se il richiedente ha dimostrato la propria idoneità conformemente al punto 21.A.112B;

    2) 

    se è stato dimostrato che la modifica di un certificato di omologazione e gli aspetti interessati dalla stessa sono conformi alle premesse di omologazione e ai requisiti di protezione ambientale definiti dall'Agenzia in conformità al punto 21.A.101;

    3) 

    nel caso di un certificato di omologazione supplementare riguardante i dati di idoneità operativa, se è stato dimostrato che le modifiche necessarie dei dati di idoneità operativa sono conformi alle premesse di omologazione dei dati di idoneità operativa definiti dall'Agenzia in conformità al punto 21.A.101;

    4) 

    se è stata dimostrata la conformità ai punti 2) e 3) ai sensi del punto 21.A.20 così come applicabile alla modifica; e

    5) 

    se il richiedente ha specificato di avere fornito i dati di certificazione sulla base di un accordo con il titolare dei dati del certificato di omologazione in conformità al punto 21.A.113, lettera b):

    i) 

    se il titolare del certificato di omologazione ha indicato di non avere alcuna obiezione tecnica alle informazioni trasmesse a norma del punto 21.A.93; e

    ii) 

    se il titolare del certificato di omologazione ha accettato di collaborare con il titolare del certificato di omologazione supplementare per garantire l'adempimento di ogni obbligo per il mantenimento dell'aeronavigabilità del prodotto modificato, in conformità ai punti 21.A.44 e 21.A.118A.

    c) 

    In deroga alla lettera b), 3) e 4), su richiesta del richiedente inclusa nella dichiarazione di cui al punto 21.A.20, lettera d), il richiedente ha diritto a ottenere il rilascio di un certificato di omologazione supplementare di un aeromobile prima di avere dimostrato la conformità alle premesse di omologazione dei dati di idoneità operativa, a condizione che dimostri la conformità prima della data in cui tali dati debbano essere effettivamente utilizzati.

    d) 

    Un certificato di omologazione supplementare deve essere limitato alla specifica configurazione (o alle specifiche configurazioni) nel certificato di omologazione cui si riferisce la modifica di maggiore entità in questione.

    ▼B

    21.A.116    Trasferibilità

    Il certificato di omologazione del tipo supplementare può essere trasferito unicamente ad una persona fisica o giuridica che sia in grado di assumersi le responsabilità di cui al punto 21.A.118A e che, a tal fine, abbia dimostrato di poter soddisfare i requisiti del punto 21.A.112B, fatta eccezione per gli aeromobili ELA1 per i quali la persona fisica o giuridica ha richiesto l’approvazione dell’Agenzia per l’impiego di procedure che definiscano le sue attività per adempiere tali obblighi.

    21.A.117    Modifiche della parte di un prodotto coperta da un certificato di omologazione supplementare

    a) Le modifiche di minore entità apportate al punto di un prodotto coperta da un certificato di omologazione del tipo supplementare devono essere classificate ed approvate in conformità al capitolo D.

    b) Tutte le modifiche di maggiore entità della parte di un prodotto coperta da omologazione supplementare devono essere approvate con un certificato di omologazione del tipo supplementare separato, ai sensi del presente capitolo.

    c) In deroga alla lettera b), un cambiamento di maggiore entità a quella parte di prodotto coperta da un’omologazione di tipo supplementare trasmessa da un titolare di tale omologazione può essere approvata come modifica al certificato supplementare del tipo esistente.

    21.A.118A    Obblighi e contrassegno EPA

    I titolari di certificati di omologazione supplementare devono:

    ▼M2

    a) 

    adempiere alle obbligazioni:

    ▼M9

    1) 

    di cui ai punti 21.A.3 A, 21.A.3B, 21.A.4, 21.A.5, 21.A.6, 21.A.7, 21.A.9 e 21.A.120B;

    ▼M2

    2) 

    implicitamente derivanti dalla collaborazione con il titolare del certificato di omologazione del tipo ai sensi del punto 21.A.115, lettera d), 2);

    continuando, a tal fine, a rispettare i criteri di cui al punto 21.A.112B;

    ▼B

    b) 

    specificare il contrassegno, ivi incluse le lettere EPA, in conformità al punto 21.A.804(a).

    21.A.118B    Durata e validità

    a) Il certificato di omologazione del tipo supplementare è concesso a tempo indeterminato. La sua validità è tuttavia soggetta alle seguenti condizioni:

    1) 

    il titolare deve continuare ad operare ai sensi del presente allegato I (parte 21);

    2) 

    il certificato non deve essere ceduto o revocato in base alle procedure amministrative applicabili fissate dall’Agenzia.

    b) In caso di rinuncia o revoca, il certificato supplementare tipo dovrà essere restituito all’Agenzia.

    ▼M7 —————

    ▼M2

    21.A.120B    Disponibilità di dati relativi all’idoneità operativa

    Nel caso di una modifica riguardante dati di idoneità operativa, il titolare del certificato di omologazione del tipo supplementare mette a disposizione:

    a) 

    di tutti gli operatori dell’aeromobile sottoposto a modifica noti dell’UE, almeno una serie completa di modifiche ai dati di idoneità operativa preparata in conformità alla premesse fondamentali di idoneità operativa applicabili, prima che i dati di idoneità operativa debbano essere utilizzati da un’organizzazione di addestramento o da un operatore UE; e

    b) 

    di tutti gli operatori dell’aeromobile sottoposto a modifica noti dell’UE, ogni modifica dei dati di idoneità operativa interessati; e

    c) 

    su richiesta, le parti pertinenti delle modifiche di cui alle lettere a) e b) di cui sopra:

    1) 

    dell’autorità competente responsabile della verifica della conformità a uno o più elementi dei dati di idoneità operativa interessati; e

    2) 

    di ogni soggetto tenuto a osservare uno o più elementi di questa serie di dati di idoneità operativa.

    ▼B

    CAPITOLO F —   PRODUZIONE SENZA APPROVAZIONE DELL’IMPRESA DI PRODUZIONE

    21.A.121    Finalità

    a) Il presente capitolo definisce la procedura per la dimostrazione della conformità ai dati di progettazione applicabili, di prodotti, parti e pertinenze da fabbricarsi a cura di un’impresa di produzione non approvata ai sensi del capitolo G.

    b) Il presente capitolo stabilisce le regole che stanno alla base dell’attività del fabbricante di un determinato prodotto, parte o strumento fabbricato in conformità a questo capitolo.

    21.A.122    Ammissibilità

    Non vi sono limiti di ammissibilità quanto alle caratteristiche dei richiedenti per la dimostrazione della conformità di singoli prodotti, parti o pertinenze ai sensi del presente capitolo, purché:

    a) 

    il richiedente detenga o abbia richiesto un’approvazione relativa al progetto di tale prodotto, parte o pertinenza; oppure

    b) 

    il richiedente abbia assicurato un adeguato coordinamento tra produzione e progettazione, in virtù di un accordo con il richiedente o il titolare di un’approvazione relativa al progetto.

    21.A.124    Domanda

    a) Le richieste di autorizzazione a procedere alla dimostrazione della conformità di singoli prodotti, parti o pertinenze ai sensi del presente capitolo devono essere inoltrate nella forma e nei modi stabiliti dall’autorità competente.

    b) Dette richieste devono contenere quanto segue.

    1) 

    A seconda del caso, prove evidenti che:

    i) 

    il rilascio di un’approvazione all’impresa di produzione ai sensi del capitolo G sarebbe inopportuno; oppure;

    ii) 

    l’approvazione dell’impresa di produzione ai sensi del capitolo G è subordinata alla certificazione/approvazione del prodotto, parte o pertinenza secondo il presente capitolo.

    2) 

    una sintesi delle informazioni richieste al punto 21.A.125A(b).

    ▼M9

    21.A.124 A    Modalità di rispondenza

    a) 

    Un’impresa può ricorrere a qualsiasi modalità alternativa di rispondenza per stabilire la conformità al presente regolamento.

    b) 

    Se un’impresa desidera avvalersi di modalità alternative di rispondenza, prima di applicarli deve fornire all’autorità competente una descrizione completa dei medesimi. La descrizione deve includere tutte le revisioni di manuali o procedure che possano essere rilevanti, nonché una spiegazione delle modalità atte a conseguire la conformità al presente regolamento.

    L’impresa può avvalersi di tali modalità alternative di rispondenza previa approvazione dell’autorità competente.

    ▼M9

    21.A.125 A    Rilascio di un’autorizzazione a procedere

    ▼B

    L’autorità competente rilascerà al richiedente un’autorizzazione a procedere alla dimostrazione di conformità di singoli prodotti, parti o pertinenze ai sensi del presente capitolo, dopo che il richiedente:

    a) 

    avrà istituito un sistema di verifica della produzione che assicuri che tutti i prodotti, parti o pertinenze sono conformi ai dati di progettazione applicabili e sono in grado di funzionare in condizioni di sicurezza;

    b) 

    avrà fornito un manuale che contiene:

    1) 

    una descrizione del sistema di verifica della produzione richiesto alla lettera a);

    2) 

    una descrizione delle modalità di ispezione e dei termini di giudizio in merito al sistema di verifica della produzione;

    3) 

    una descrizione delle prove di cui ai punti 21.A.127 e 21.A.128, e i nomi delle persone autorizzate ai fini del punto 21.A.130(a);

    c) 

    avrà dimostrato di essere in grado di ottemperare ai requisiti dei punti 21.A.3 e 21.A.129(d).

    ▼M9

    21.A.125B    Non conformità e osservazioni

    a) 

    Dopo aver ricevuto una notifica di non conformità a norma del punto 21.B.125, il titolare di un’autorizzazione a procedere deve:

    1. 

    identificare la causa o le cause alla base della non conformità e il fattore o i fattori che vi contribuiscono;

    2. 

    definire un piano di azioni correttive;

    3. 

    dimostrare che le azioni correttive sono state eseguite in modo giudicato soddisfacente dall’autorità competente.

    b) 

    Le azioni di cui alla lettera a) devono essere realizzate entro il periodo concordato con l’autorità competente in conformità al punto 21.B.125.

    c) 

    Le osservazioni ricevute in conformità al punto 21.B.125, lettera e), devono essere tenute in debita considerazione dal titolare dell’autorizzazione a procedere. L’impresa deve registrare le decisioni adottate in relazione a tali osservazioni.

    21.A.125C    Durata e validità prolungata

    a) 

    L’autorizzazione a procedere deve essere rilasciata per un periodo limitato, comunque non superiore a 1 anno. Il mantenimento della sua validità è soggetto all’osservanza da parte dell’impresa di tutte le condizioni seguenti:

    1. 

    l’impresa di produzione continua a soddisfare i requisiti applicabili del presente allegato;

    2. 

    l’impresa di produzione o i suoi partner, fornitori o subappaltatori riconoscono che l’autorità competente può svolgere indagini in conformità al punto 21.A.9;

    3. 

    l’impresa di produzione è in grado di fornire all’autorità competente prove da cui risulti che mantiene un controllo soddisfacente della fabbricazione di prodotti, parti e pertinenze sulla base dell’autorizzazione a procedere;

    4. 

    l’autorizzazione a procedere non è stata revocata dall’autorità competente a norma del punto 21.B.65, non è stata ceduta dall’impresa di produzione e la sua durata non è scaduta.

    b) 

    In caso di cessione, revoca o scadenza, l’autorizzazione a procedere deve essere restituita all’autorità competente.

    ▼B

    21.A.126    Sistema di verifica della produzione

    a) Il sistema di verifica della produzione prescritto al punto 21.A.125A(a) dovrà determinare che:

    1) 

    i materiali nuovi e le parti acquistate o subappaltate, utilizzati nel prodotto finito, siano quelli specificati nei dati di progettazione;

    2) 

    i materiali nuovi e le parti acquistate o subappaltate siano adeguatamente identificati;

    3) 

    i processi, le tecniche di fabbricazione ed i metodi di montaggio che possono incidere sulla qualità e sulla sicurezza del prodotto finito siano applicati in conformità alle specifiche accettate dall’autorità competente;

    4) 

    le modifiche al progetto, ivi compresa la sostituzione di materiali, siano state approvate ai sensi dei Capitoli D o E e sottoposte a controllo prima di essere incorporate nel prodotto finito.

    b) Il sistema di verifica della produzione prescritto al punto 21.A.125A(a) deve altresì garantire che:

    1) 

    le parti interessate siano sottoposte a ispezione per verificare la rispondenza ai dati di progettazione in fasi di produzione in cui ciò possa essere determinato accuratamente;

    2) 

    i materiali soggetti a danno o deterioramento siano adeguatamente immagazzinati e protetti;

    3) 

    i disegni di progetto vigenti siano tempestivamente messi a disposizione del personale di fabbricazione e di ispezione, e utilizzati secondo necessità;

    4) 

    i materiali e le parti di scarto siano tenuti separati e chiaramente identificati in modo da evitare che vengano installati nel prodotto finito;

    ▼M9

    5) 

    i materiali e le parti che sono ritirati a causa di divergenze dal progetto di tipo o dalle specifiche di produzione, e di cui si deve valutare un’eventuale installazione nel prodotto finito, siano sottoposti a una procedura approvata di revisione progettuale e di fabbricazione. I materiali e le parti dichiarati idonei in virtù di tale procedura devono essere adeguatamente identificati e sottoposti a ulteriore verifica se si rende necessaria una riparazione o rilavorazione. I materiali e le parti che vengono scartati nel corso di tale procedura devono essere contrassegnati ed eliminati in modo tale da garantire che non siano incorporati nel prodotto finito.

    ▼M9 —————

    ▼B

    21.A.127    Prove: aeromobile

    a) I produttori di aeromobili fabbricati conformemente al presente capitolo devono stabilire una procedura approvata di test del prodotto a terra ed in volo, oltre che formulari di controllo, con cui verificare ciascun aeromobile e valutare gli elementi salienti della conformità al punto 21.A.125A(a).

    b) Ciascuna procedura di verifica della produzione deve comprendere quanto segue:

    1) 

    una verifica delle caratteristiche di manovra;

    2) 

    una verifica delle prestazioni in volo (utilizzando la normale strumentazione dell’aeromobile);

    3) 

    una verifica del corretto funzionamento di tutti gli equipaggiamenti e sistemi dell’aeromobile;

    4) 

    una verifica che tutti gli strumenti siano correttamente contrassegnati e che tutti i cartelli ed i manuali richiesti siano posizionati dopo il test in volo;

    5) 

    una verifica delle caratteristiche operative dell’aeromobile al suolo;

    6) 

    una verifica di tutti gli altri elementi caratteristici dell’aeromobile sottoposto al test.

    21.A.128    Prove: motori ed eliche

    I produttori di motori o eliche fabbricati conformemente al presente capitolo devono sottoporre ciascun motore o elica a passo variabile, ad un opportuno test funzionale, come specificato nella documentazione del titolare del certificato del tipo, allo scopo di determinarne l’idoneità in tutta la gamma di operazioni per cui è omologato/a e valutare così gli elementi salienti della conformità al punto 21.A.125A(a).

    ▼M9

    21.A.129    Obblighi dell’impresa di produzione

    ▼B

    Il fabbricante di un prodotto, una parte o una pertinenza realizzata ai sensi di questo capitolo è tenuto al rispetto dei seguenti obblighi:

    a) 

    mettere ogni prodotto, parte o pertinenza a disposizione dell’autorità competente per eventuali controlli;

    b) 

    conservare nel luogo di fabbricazione i dati tecnici ed i disegni necessari a determinare la conformità del prodotto ai dati di progettazione applicabili;

    c) 

    gestire il sistema di verifica della produzione che garantisce che ciascun prodotto è conforme ai dati di progettazione ed è in condizione di funzionare in sicurezza;

    d) 

    fornire assistenza al titolare del certificato di omologazione del tipo, del certificato di omologazione del tipo ristretto o dell’approvazione del progetto, nell’affrontare le azioni per il mantenimento dell’aeronavigabilità in relazione a prodotti, parti o pertinenze fabbricati;

    ▼M9

    e) 

    garantire la conformità al capitolo A della presente sezione.

    ▼M9 —————

    ▼B

    21.A.130    Dichiarazione di conformità

    a) I fabbricanti di prodotti, parti o pertinenze ai sensi del presente capitolo devono rilasciare una dichiarazione di conformità, modulo 52 AESA (cfr. l’appendice VIII), per l’aeromobile completo, o il modulo 1 AESA per altri prodotti, parti o pertinenze (cfr. l’appendice I). La dichiarazione deve essere firmata da una persona autorizzata che ricopra un incarico di responsabilità nell’impresa di fabbricazione.

    ▼M5

    b) La dichiarazione di conformità deve comprendere quanto indicato di seguito:

    1) 

    per ciascun prodotto, parte o pertinenza, una dichiarazione attestante che il prodotto, la parte o pertinenza è conforme al progetto approvato ed è in condizione di funzionare in sicurezza;

    2) 

    per ciascun aeromobile, una dichiarazione attestante che l'aeromobile è stato sottoposto a verifiche al suolo ed in volo in conformità al punto 21.A.127, lettera a);

    3) 

    per ciascun motore di aeromobile o elica a passo variabile, una dichiarazione attestante che il motore o l'elica a passo variabile sono stati sottoposti dal fabbricante a un test funzionale finale, in conformità al punto 21.A.128;

    ▼M8

    4) 

    inoltre, nel caso di requisiti di protezione ambientale:

    i) 

    una dichiarazione attestante che il motore completo rispetta i requisiti relativi ai limiti delle emissioni dei motori applicabili alla data di fabbricazione del motore; e

    ii) 

    una dichiarazione attestante che l’aeromobile completo rispetta i requisiti relativi ai limiti delle emissioni di CO2 applicabili alla data di rilascio del primo certificato di aeronavigabilità.

    ▼B

    c) I fabbricanti di detti prodotti, parti o pertinenze devono altresì:

    1) 

    in occasione del trasferimento di proprietà iniziale del prodotto, parte o pertinenza; o

    2) 

    in occasione della richiesta di rilascio del primo certificato di aeronavigabilità dell’aeromobile; o

    3) 

    in occasione della prima richiesta di rilascio di un documento di messa in servizio per un aeromobile, un motore, un’elica, una parte o una pertinenza,

    presentare una dichiarazione di conformità all’autorità competente per la convalida.

    d) L’autorità competente convalida la dichiarazione di conformità controfirmandola se, dopo le verifiche del caso, ritiene che il prodotto, parte o pertinenza sia conforme ai dati di progettazione applicabili ed in condizione di funzionare in sicurezza.

    CAPITOLO G —   APPROVAZIONE DELLE IMPRESE DI PRODUZIONE

    21.A.131    Finalità

    Questo capitolo stabilisce:

    a) 

    il presente capitolo definisce la procedura di approvazione delle imprese di produzione i cui prodotti, parti e pertinenze si siano dimostrati conformi ai dati di progettazione applicabili.

    b) 

    Il presente capitolo stabilisce altresì le norme che governano i diritti ed i doveri dei richiedenti e dei titolari di dette approvazioni.

    ▼M12

    21.A.133    Ammissibilità

    Ogni persona fisica o giuridica («impresa») può presentare domanda di approvazione a norma del presente capitolo. A tal fine, il richiedente deve:

    a) 

    presentare elementi giustificativi del fatto che, per un determinato ambito di attività, l’approvazione a sensi del presente capitolo è idonea a dimostrare la conformità a uno specifico progetto; e

    b) 

    detenere o avere richiesto un’approvazione di quello specifico progetto; oppure

    c) 

    avere dichiarato o avere l’intenzione di dichiarare la conformità di quello specifico progetto conformemente alla sezione A, capitolo C, dell’allegato Ib (parte 21 Light); oppure

    d) 

    avere garantito un coordinamento adeguato tra produzione e progettazione, in virtù di un accordo con:

    1) 

    il richiedente o il titolare di un’approvazione di quello specifico progetto rilasciata conformemente al presente regolamento; oppure

    2) 

    la persona fisica o giuridica che ha presentato una dichiarazione di conformità di quello specifico progetto conformemente alla sezione A, capitolo C, dell’allegato Ib (parte 21 Light).

    ▼B

    21.A.134    Domanda

    Le domande di approvazione di un’impresa di produzione devono essere inoltrate all’autorità competente nella forma e nei modi stabiliti da detta autorità; devono altresì includere un quadro delle informazioni richieste al punto 21.A.143 ed i termini di approvazione secondo il punto 21.A.151.

    ▼M9

    21.A.134A    Modalità di rispondenza

    a) 

    Un’impresa può ricorrere a qualsiasi modalità alternativa di rispondenza per stabilire la conformità al presente regolamento.

    b) 

    Se un’impresa desidera avvalersi di modalità alternative di rispondenza, prima di applicarli deve fornire all’autorità competente una descrizione completa dei medesimi. La descrizione deve includere tutte le revisioni di manuali o procedure che possano essere rilevanti, nonché una spiegazione delle modalità atte a conseguire la conformità al presente regolamento.

    L’impresa può avvalersi di tali modalità alternative di rispondenza previa approvazione dell’autorità competente.

    ▼M9

    21.A.135    Rilascio dell’approvazione dell’impresa di produzione

    ▼B

    L’autorità competente approva l’impresa di produzione una volta appurata la sua conformità ai requisiti applicabili ai sensi del presente capitolo.

    ▼M9

    21.A.139    Sistema di gestione della produzione

    a) 

    L’impresa di produzione deve istituire, attuare e mantenere un sistema di gestione della produzione che comprenda un elemento di gestione della sicurezza e un elemento di gestione della qualità, con responsabilità e linee di responsabilità chiaramente definite in tutta l’impresa.

    b) 

    Il sistema di gestione della produzione deve:

    1. 

    essere commisurato alle dimensioni dell’impresa e alla natura e alla complessità delle sue attività, tenendo conto dei pericoli e dei rischi associati intrinseci a tali attività;

    2. 

    essere istituito, attuato e mantenuto sotto la responsabilità diretta di un unico dirigente nominato a norma del punto 21.A.145, lettera c), punto 1).

    c) 

    Nell’ambito dell’elemento di gestione della sicurezza del sistema di gestione della produzione, l’impresa di produzione deve:

    1. 

    definire, attuare e mantenere una strategia in materia di sicurezza e i relativi obiettivi di sicurezza corrispondenti;

    2. 

    nominare i membri essenziali del personale addetto alla sicurezza in conformità al punto 21.A.145, lettera c), punto 2);

    3. 

    istituire, attuare e mantenere un processo di gestione dei rischi per la sicurezza al fine di individuare i pericoli per la sicurezza insiti nelle sue attività di trasporto aereo, valutarli e gestire i rischi associati, anche intraprendendo azioni volte ad attenuare i rischi e verificandone l’efficacia;

    4. 

    istituire, attuare e mantenere una procedura per la garanzia della sicurezza che comprenda:

    i) 

    la misurazione e il monitoraggio delle prestazioni dell’impresa in materia di sicurezza;

    ii) 

    la gestione delle modifiche in conformità al punto 21.A.147;

    iii) 

    i principi per il miglioramento continuo dell’elemento di gestione della sicurezza;

    5. 

    promuovere la sicurezza all’interno dell’impresa attraverso:

    i) 

    la formazione e l’istruzione;

    ii) 

    la comunicazione;

    6. 

    istituire un sistema di segnalazione delle non conformità a norma del punto 21.A.3 A al fine di contribuire al miglioramento continuo della sicurezza.

    ▼M12

    d) 

    Nell’ambito dell’elemento di gestione della qualità del sistema di gestione della produzione, l’impresa di produzione deve:

    1) 

    garantire che ciascun prodotto, parte o pertinenza, fabbricato dall’impresa o da suoi partner, oppure fornito da terzi o a questi subappaltato sia conforme ai dati di progettazione applicabili e in condizioni idonee a garantire la sicurezza di funzionamento, ed esercitare in tal modo i privilegi di cui al punto 21.A.163;

    2) 

    istituire, attuare e mantenere, come opportuno, nel quadro delle finalità dell’approvazione, procedure di controllo per:

    i) 

    il rilascio, l’approvazione o la modifica dei documenti;

    ii) 

    la valutazione, l’audit e il controllo di fornitori e subappaltatori;

    iii) 

    la verifica del fatto che i prodotti, le parti, i materiali e gli equipaggiamenti, ivi compresi gli articoli forniti nuovi o utilizzati dagli acquirenti dei prodotti, siano quelli specificati nei dati di progettazione applicabili;

    iv) 

    l’identificazione e la tracciabilità;

    v) 

    i processi di fabbricazione;

    vi) 

    l’ispezione e il collaudo, ivi compresi i voli d’officina;

    vii) 

    la taratura di utensili, maschere di montaggio e strumentazione di prova;

    viii) 

    il controllo degli elementi non conformi;

    ix) 

    il coordinamento ai fini dell’aeronavigabilità con:

    A) 

    il richiedente o il titolare dell’approvazione del progetto;

    B) 

    la persona fisica o giuridica che ha presentato una dichiarazione di conformità del progetto conformemente alla sezione A, capitolo C, dell’allegato Ib (parte 21 Light);

    x) 

    la compilazione e la tenuta dei registri;

    xi) 

    le competenze e le qualifiche del personale;

    xii) 

    il rilascio dei certificati di aeronavigabilità;

    xiii) 

    la movimentazione, il deposito e il confezionamento;

    xiv) 

    gli audit interni di qualità e le conseguenti azioni correttive;

    xv) 

    i lavori che rientrano nei termini di approvazione e sono eseguiti in sedi esterne alle strutture approvate;

    xvi) 

    i lavori eseguiti a produzione ultimata ma prima della consegna, al fine di mantenere l’aeromobile in condizioni idonee a garantire la sicurezza di funzionamento;

    xvii) 

    il rilascio di un permesso di volo e l’approvazione delle condizioni di volo associate;

    3) 

    includere disposizioni specifiche nelle procedure di controllo per le parti critiche.

    ▼M9

    e) 

    L’impresa di produzione deve istituire, nell’ambito del sistema di gestione della produzione, una funzione di controllo indipendente per verificare la conformità dell’impresa ai requisiti pertinenti del presente allegato, nonché la conformità al sistema di gestione della produzione e l’adeguatezza di quest’ultimo. La funzione di controllo deve prevedere un feedback alla persona o al gruppo di persone di cui al punto 21.A.145, lettera c), punto 2), e al dirigente di cui al punto 21.A.145, lettera c), punto 1), per garantire, ove necessario, l’attuazione di azioni correttive.

    f) 

    Se l’impresa di produzione è titolare di uno o più certificati di impresa supplementari nell’ambito di applicazione del regolamento (UE) 2018/1139, il sistema di gestione della produzione può essere integrato con quello previsto dai certificati supplementari di cui è titolare l’impresa.

    21.A.143    Manuale dell’impresa di produzione

    a) L’impresa di produzione deve elaborare e mantenere un manuale dell’impresa di produzione (Production Organisation Exposition, POE) che fornisca, direttamente o mediante riferimenti incrociati, le seguenti informazioni relative al sistema di gestione della produzione, come descritto al punto 21.A.139:

    ▼B

    1) 

    Una dichiarazione firmata dal dirigente responsabile, attestante che il manuale dell’impresa di produzione e gli eventuali testi di riferimento che definiscono la rispondenza dell’impresa approvata ai requisiti del presente Capitolo, saranno seguiti in ogni momento.

    2) 

    I titoli ed i nominativi dei responsabili accettati dall’autorità competente secondo il punto 21.A.145(c)(2).

    3) 

    I compiti e le responsabilità del o dei responsabili di cui al punto 21.A.145(c)(2), ivi comprese le materie per le quali essi possono trattare direttamente con l’autorità competente per conto dell’impresa.

    4) 

    Un organigramma dell’impresa che mostri le gerarchie di responsabilità delle persone di cui ai punti 21.A.145(c)(1) e (2).

    5) 

    Un elenco del personale autorizzato a certificare, di cui al punto 21.A.145(d).

    6) 

    Una descrizione generale delle risorse umane.

    7) 

    Una descrizione generale delle infrastrutture ubicate in ognuna delle sedi specificate nel certificato di approvazione dell’impresa di produzione.

    8) 

    Una descrizione generale delle attività dell’impresa di produzione rilevanti ai fini dell’approvazione.

    9) 

    La procedura di notifica all’autorità competente delle modifiche in seno all’impresa.

    10) 

    La procedura di modifica del manuale dell’impresa di produzione.

    ▼M9

    11) 

    Una descrizione del sistema di gestione della produzione, della strategia, dei processi e delle procedure previsti al punto 21.A.139, lettera c).

    12) 

    Un elenco dei terzi di cui al punto 21.A.139, lettera d), punto 1).

    ▼M3

    13) 

    Se devono essere effettuate prove di volo, un manuale operativo che definisca le strategie e le procedure dell'impresa in materia di prove di volo. Tale manuale operativo della prova di volo include:

    i) 

    una descrizione dei processi dell'impresa per quanto riguarda le prove di volo, tra cui la partecipazione dell'impresa nella procedura di rilascio del permesso di volo;

    ii) 

    i requisiti relativi all'equipaggio, tra cui composizione, competenza, validità e limitazioni del tempo di volo, in conformità all'appendice XII del presente allegato I (parte 21), se del caso;

    iii) 

    le procedure per il trasporto di persone diverse dai membri dell'equipaggio e per l'addestramento a prove di volo, se del caso;

    iv) 

    una strategia in materia di gestione della sicurezza e del rischio e le relative metodologie;

    v) 

    le procedure per stabilire gli strumenti e l'equipaggiamento da portare a bordo;

    vi) 

    un elenco di documenti necessari per la prova di volo.

    ▼M9

    b) La versione iniziale del POE deve essere approvata dall’autorità competente.

    ▼M9

    c) Il POE deve essere modificato in base alle necessità affinché continui a fornire una descrizione aggiornata dell’impresa. Occorre trasmettere all’autorità competente copia di qualsiasi modifica.

    ▼M9

    21.A.145    Risorse

    L’impresa di produzione deve dimostrare che:

    a) 

    strutture, condizioni di lavoro, equipaggiamenti e utensili, processi e materiali associati, numero e competenze dei membri del personale e prassi organizzative sono adeguati all’adempimento dei propri obblighi di cui al punto 21.A.165;

    ▼M12

    b) 

    per quanto riguarda tutti i dati necessari in materia di aeronavigabilità e protezione ambientale:

    1) 

    l’impresa di produzione riceve tutti i dati di cui sopra dall’Agenzia e dal titolare o dal richiedente del certificato di omologazione, del certificato di omologazione ristretto o dell’approvazione del progetto, rilasciati conformemente al presente regolamento, o da una persona fisica o giuridica che ha presentato una dichiarazione di conformità del progetto a norma della sezione A, capitolo C, dell’allegato Ib (parte 21 Light), comprese eventuali esenzioni concesse in relazione ai requisiti di protezione ambientale, al fine di determinare la conformità ai dati di progettazione applicabili;

    2) 

    l’impresa di produzione ha istituito una procedura atta a garantire che i dati in materia di aeronavigabilità e protezione ambientale siano integrati correttamente nei propri dati di produzione;

    3) 

    i suddetti dati sono tenuti aggiornati e messi a disposizione dei membri del personale che devono accedervi per lo svolgimento dei propri compiti;

    ▼M9

    c) 

    per quanto riguarda il personale e i dirigenti:

    1. 

    l’impresa di produzione ha nominato un dirigente responsabile, investito dei poteri necessari per garantire che, all’interno dell’impresa, tutta la produzione sia eseguita secondo le norme prescritte e che l’impresa di produzione mantenga costantemente la conformità ai requisiti del sistema di gestione della produzione di cui al punto 21.A.139 e ai dati e alle procedure identificati nel POE di cui al punto 21.A.143;

    2. 

    il dirigente responsabile ha individuato e nominato una persona o un gruppo di persone, della cui autorità ha definito la portata, al fine di garantire che l’impresa sia conforme ai requisiti del presente allegato; tale persona o gruppo di persone deve rispondere direttamente al dirigente responsabile e avere accesso diretto a quest’ultimo. Le persone nominate devono disporre delle conoscenze, della preparazione e dell’esperienza appropriate per adempiere alle proprie responsabilità;

    3. 

    sono stati conferiti al personale, a tutti i livelli, i poteri necessari per l’esercizio delle funzioni assegnate e, all’interno dell’impresa di produzione, sussiste un coordinamento completo ed efficace per quanto riguarda i dati in materia di aeronavigabilità e protezione ambientale;

    d) 

    per quanto riguarda il personale di certificazione, autorizzato dall’impresa di produzione a firmare i documenti rilasciati a norma del punto 21.A.163 nell’ambito dei termini di approvazione:

    1. 

    tale personale dispone delle conoscenze, della preparazione (comprese altre funzioni all’interno dell’impresa) e dell’esperienza adeguate all’adempimento delle responsabilità assegnate;

    2. 

    a tale personale è data prova della portata della propria autorizzazione.

    21.A.147    Modifiche del sistema di gestione della produzione

    Dopo il rilascio del certificato di approvazione dell’impresa di produzione, ogni modifica del sistema di gestione della produzione rilevante ai fini della dimostrazione di conformità o dell’aeronavigabilità e delle caratteristiche di protezione ambientale di prodotti, parti o pertinenze, deve essere approvata dall’autorità competente prima di essere realizzata. L’impresa di produzione deve presentare all’autorità competente una domanda di approvazione in cui dimostra che manterrà la conformità al presente allegato.

    ▼B

    21.A.148    Trasferimenti di sede

    Trasferimenti e cambi di sede delle infrastrutture di produzione dell’impresa approvata si considerano modifiche di natura rilevante e sono soggetti quindi alle prescrizioni di cui al punto 21.A.147.

    21.A.149    Trasferibilità

    Fatta eccezione per il cambio di proprietà, che si ritiene una modifica rilevante ai sensi del punto 21.A.147, l’approvazione di un’impresa di produzione non è trasferibile.

    21.A.151    Termini di approvazione

    I termini di approvazione identificano l’entità dei lavori ed i prodotti o le categorie di parti e pertinenze, o entrambi, per le quali/i quali il titolare gode dei privilegi definiti nel punto 21.A.163.

    Questi termini sono considerati parte integrante dell’approvazione di un’impresa di produzione.

    21.A.153    Modifiche ai termini di approvazione

    Qualsiasi modifica ai termini di approvazione deve essere approvata dall’autorità competente. Le domande di modifica dei termini di approvazione devono essere inoltrate nella forma e nei modi stabiliti dall’autorità competente. Il richiedente deve soddisfare i requisiti applicabili del presente capitolo.

    ▼M9 —————

    ▼M9

    21.A.158    Non conformità e osservazioni

    a) 

    Dopo aver ricevuto notifica di non conformità a norma del punto 21.B.225, il titolare del certificato di approvazione dell’impresa di produzione deve:

    1. 

    identificare la causa o le cause alla base della non conformità e il fattore o i fattori che vi contribuiscono;

    2. 

    definire un piano di azioni correttive;

    3. 

    dimostrare che le azioni correttive sono state eseguite in modo giudicato soddisfacente dall’autorità competente.

    b) 

    Le azioni di cui alla lettera a) devono essere realizzate entro il periodo concordato con l’autorità competente in conformità al punto 21.B.225.

    c) 

    Le osservazioni ricevute in conformità al punto 21.B.225, lettera e), devono essere tenute in debita considerazione dal titolare del certificato di approvazione dell’impresa di produzione. L’impresa deve registrare le decisioni adottate in relazione a tali osservazioni.

    21.A.159    Durata e validità prolungata

    a) 

    Il certificato di approvazione dell’impresa di produzione deve essere rilasciato per un periodo di tempo illimitato. Il mantenimento della sua validità è soggetto all’osservanza da parte dell’impresa di produzione di tutte le condizioni seguenti:

    1. 

    l’impresa di produzione continua a soddisfare i requisiti applicabili del regolamento (UE) 2018/1139 e dei relativi atti delegati e di esecuzione;

    2. 

    l’impresa di produzione o i suoi partner, fornitori o subappaltatori consentono all’autorità competente di eseguire indagini in conformità al punto 21.A.9;

    3. 

    l’impresa di produzione è in grado di fornire all’autorità competente prove da cui risulti che mantiene un controllo soddisfacente della fabbricazione di prodotti, parti e pertinenze sulla base dell’approvazione;

    4. 

    il certificato di approvazione dell’impresa di produzione non è stato revocato dall’autorità competente a norma del punto 21.B.65, né ceduto dall’impresa di produzione.

    b) 

    In caso di cessione o revoca, il certificato di approvazione dell’impresa di produzione deve essere restituito all’autorità competente.

    ▼M12

    21.A.163    Privilegi

    In forza dell’approvazione rilasciata a norma del punto 21.A.135, il titolare dell’approvazione dell’impresa di produzione può:

    a) 

    espletare attività produttive a norma del presente allegato o dell’allegato Ib (parte 21 Light);

    b) 

    nel caso di aeromobili completi omologati e dietro presentazione di una dichiarazione di conformità (modulo AESA 52) rilasciata in conformità dei punti 21.A.174 e 21.A.204 del presente allegato o dei punti 21L.A.143, lettera c), e 21L.A.163 dell’allegato Ib (parte 21 Light), ottenere un certificato di aeronavigabilità per gli aeromobili e un certificato acustico, senza ulteriori dimostrazioni;

    c) 

    per altri prodotti, parti o pertinenze, rilasciare certificati di ammissione in servizio (modulo AESA 1) in conformità del presente allegato (parte 21) o dell’allegato Ib (parte 21 Light) senza ulteriori dimostrazioni;

    d) 

    in caso di aeromobile soggetto a una dichiarazione di conformità del progetto a norma del punto 21L.A.43 dell’allegato Ib (parte 21 Light) e dietro presentazione di una dichiarazione di conformità (modulo AESA 52B) rilasciata a norma del punto 21L.A.143, lettera d), e del punto 21L.A.163 dell’allegato Ib (parte 21 Light), ottenere un certificato ristretto di aeronavigabilità per gli aeromobili e un certificato acustico ristretto, senza ulteriori dimostrazioni;

    e) 

    in caso di prodotti o parti da installare su un aeromobile soggetto a una dichiarazione di conformità del progetto a norma del punto 21L.A.43 dell’allegato Ib (parte 21 Light), rilasciare certificati di ammissione in servizio (modulo AESA 1) a norma dell’allegato Ib (parte 21 Light) senza ulteriori dimostrazioni;

    f) 

    eseguire la manutenzione di aeromobili nuovi, di produzione propria, e rilasciare un certificato di riammissione in servizio (modulo AESA 53) in merito agli interventi effettuati;

    g) 

    conformemente alle procedure concordate con la relativa autorità competente per la produzione, per un aeromobile da essa prodotto e ove la stessa impresa di produzione controlli, in base alla propria approvazione dell’impresa di produzione, la configurazione dell’aeromobile e ne attesti la conformità alle condizioni di progetto approvate per il volo, rilasciare un permesso di volo conformemente al punto 21.A.711, lettera c), che comprenda l’approvazione delle condizioni di volo conformemente al punto 21.A.710, lettera b).

    21.A.165    Obblighi del titolare

    In forza dell’approvazione rilasciata a norma del punto 21.A.135, il titolare dell’approvazione dell’impresa di produzione deve:

    a) 

    garantire che il manuale d’impresa, fornito ai sensi del punto 21.A.143, e la documentazione inerente siano i riferimenti operativi di base all’interno dell’impresa;

    b) 

    vegliare affinché l’impresa di produzione continui ad operare in conformità dei dati e delle procedure approvate per l’approvazione dell’impresa stessa;

    c) 
    1) 

    controllare che tutti gli aeromobili completi siano conformi al progetto di tipo e in condizioni idonee a garantire la sicurezza di funzionamento, prima di presentare dichiarazioni di conformità all’autorità competente; oppure

    2) 

    determinare che altri prodotti, parti o pertinenze siano completi e conformi ai dati di progettazione approvati o ai dati di progettazione dichiarati, oltre che in condizioni idonee a garantire la sicurezza di funzionamento, prima di rilasciare un modulo AESA 1 per certificarne la conformità ai dati di progettazione approvati o dichiarati e le condizioni per la sicurezza di funzionamento;

    3) 

    inoltre, nel caso di requisiti ambientali, controllare che:

    i) 

    il motore completo rispetti i requisiti relativi ai limiti delle emissioni dei motori applicabili alla data di fabbricazione del motore; e

    ii) 

    che l’aeromobile completo rispetti i requisiti relativi ai limiti delle emissioni di CO2 applicabili alla data di rilascio del primo certificato di aeronavigabilità;

    4) 

    controllare che gli altri prodotti, parti o pertinenze siano conformi ai dati applicabili, prima di rilasciare un modulo AESA 1 quale certificazione di conformità;

    d) 

    fornire assistenza al titolare del certificato di omologazione o di altra approvazione del progetto, o alla persona fisica o giuridica che ha presentato una dichiarazione di conformità del progetto a norma della sezione A, capitolo C, dell’allegato Ib (parte 21 Light), nell’affrontare le azioni per il mantenimento dell’aeronavigabilità in relazione a prodotti, parti o pertinenze fabbricati;

    e) 

    qualora il titolare intenda rilasciare un certificato di riammissione in servizio nei termini della sua approvazione, controllare, prima del rilascio, che tutti gli aeromobili completi siano stati sottoposti alla manutenzione necessaria e siano in condizioni idonee a garantire la sicurezza di funzionamento;

    f) 

    se applicabile, in virtù del privilegio di cui al punto 21.A.163, lettera e), determinare le condizioni alle quali può essere rilasciato un permesso di volo;

    g) 

    se applicabile, in virtù del privilegio di cui al punto 21.A.163, lettera e), stabilire la conformità al punto 21.A.711, lettere c) ed e), prima di rilasciare un permesso di volo per un aeromobile;

    h) 

    garantire la conformità al capitolo A della presente sezione.

    ▼B

    CAPITOLO H —   CERTIFICATI DI AERONAVIGABILITÀ E CERTIFICATI RISTRETTI DI AERONAVIGABILITÀ

    ▼M12

    21.A.171    Finalità

    Il presente capitolo definisce la procedura per il rilascio dei certificati di aeronavigabilità ad aeromobili conformi a un certificato di omologazione rilasciato ai sensi del presente allegato.

    ▼B

    21.A.172    Ammissibilità

    Sono ammessi a richiedere la certificazione di aeronavigabilità per un aeromobile ai sensi del presente capitolo tutti gli individui e persone giuridiche, o i loro rappresentanti, sotto il cui nome/ragione sociale sia registrato o sarà registrato l’aeromobile nel territorio di uno Stato membro («Stato membro di registrazione»).

    21.A.173    Classificazione

    I certificati di aeronavigabilità si classificano come segue.

    a) 

    Certificati di aeronavigabilità — rilasciati ad aeromobili conformi ad un certificato di omologazione del tipo emesso ai sensi del presente allegato I (parte 21).

    b) 

    Certificati ristretti di aeronavigabilità — rilasciati ad aeromobili che:

    1) 

    sono conformi a un certificato ristretto di omologazione del tipo emesso ai sensi del presente allegato I (parte 21); o

    2) 

    hanno dato prova all’Agenzia di rispettare determinate determinate specifiche di aeronavigabilità e di garantire un adeguato livello di sicurezza.

    21.A.174    Domanda

    a) In forza del punto 21.A.172, le domande di certificazione di aeronavigabilità devono essere inoltrate nella forma e nei modi stabiliti dall’autorità competente dello Stato membro di registrazione.

    ▼M12

    b) Le domande di certificazione di aeronavigabilità o di certificazione ristretta di aeronavigabilità devono comprendere:

    1) 

    la classe di certificazione per cui viene richiesta l’aeronavigabilità;

    2) 

    per gli aeromobili nuovi:

    i) 

    una dichiarazione di conformità:

    — 
    rilasciata a norma del punto 21.A.163, lettera b); oppure
    — 
    rilasciata a norma del punto 21.A.130 e convalidata dall’autorità competente; oppure
    — 
    per gli aeromobili importati, una dichiarazione di conformità rilasciata a norma del punto 21.A.163, lettera b), o, nel caso di aeromobili importati conformemente all’articolo 9, paragrafo 4, del presente regolamento, una dichiarazione dell’autorità esportatrice comprovante la conformità dell’aeromobile a un progetto approvato dall’Agenzia;
    ii) 

    uno schema di peso e bilanciamento con i requisiti di carico; e

    iii) 

    il manuale di volo, quando prescritto dalle specifiche di certificazione applicabili per un particolare aeromobile;

    3) 

    per gli aeromobili usati originari di:

    i) 

    uno Stato membro, un certificato di revisione dell’aeronavigabilità rilasciato in conformità dell’allegato I (parte M) o dell’allegato V ter (parte ML) del regolamento (UE) n. 1321/2014 della Commissione ( 5 );

    ii) 

    un paese terzo:

    — 
    una dichiarazione rilasciata dall’autorità competente dello Stato in cui l’aeromobile è, o è stato, registrato, comprovante lo stato di aeronavigabilità dell’aeromobile nel suo registro all’atto del trasferimento;
    — 
    uno schema di peso e bilanciamento con i requisiti di carico;
    — 
    il manuale di volo, quando prescritto dal codice di aeronavigabilità per l’aeromobile;
    — 
    la documentazione storica per stabilire i parametri di produzione, modifica e manutenzione dell’aeromobile, comprese tutte le limitazioni connesse a un certificato ristretto di aeronavigabilità rilasciato conformemente a quanto stabilito al punto 21.B.327;
    — 
    una raccomandazione per il rilascio di un certificato di aeronavigabilità o di un certificato ristretto di aeronavigabilità e di un certificato di revisione dell’aeronavigabilità a seguito di una revisione dell’aeronavigabilità in conformità dell’allegato I (parte M) o dell’allegato V ter (parte ML) del regolamento (UE) n. 1321/2014;
    — 
    la data di rilascio del primo certificato di aeronavigabilità e, se si applicano i parametri dell’annesso 16, volume III, della convenzione sull’aviazione civile internazionale, i dati relativi ai valori metrici di CO2.

    ▼B

    c) Se non diversamente concordato, le dichiarazioni di cui alle lettere b)2)i) e b)3)ii) devono essere rilasciate non oltre i 60 giorni antecedenti la presentazione dell’aeromobile all’autorità competente dello Stato membro di registrazione.

    21.A.175    Lingua

    I manuali, i cartelli, gli elenchi, i contrassegni degli strumenti e le altre informazioni richieste dalle specifiche di certificazione applicabili, devono essere redatti in una o più lingue ufficiali dell’Unione europea ritenute accettabili dall’autorità competente dello Stato membro di registrazione.

    21.A.177    Emendamenti o modifiche

    Il certificato di aeronavigabilità può essere emendato o modificato solo dall’autorità competente dello Stato membro di registrazione.

    21.A.179    Trasferibilità e riemissione nell’ambito degli Stati membri

    a) Se la proprietà di un aeromobile è cambiata:

    1) 

    e rimane iscritta nel medesimo registro, il certificato di aeronavigabilità, o il certificato ristretto di aeronavigabilità conforme esclusivamente a un certificato ristretto di omologazione del tipo, viene trasferito insieme all’aeromobile;

    2) 

    e l’aeromobile viene registrato in un altro Stato membro, il certificato di aeronavigabilità, o il certificato ristretto di aeronavigabilità conforme esclusivamente a un certificato ristretto di omologazione del tipo, verrà rilasciato:

    ▼M6

    i) 

    su esibizione del precedente certificato di aeronavigabilità e di un certificato di revisione dell’aeronavigabilità valido rilasciato in conformità all’allegato I (parte M) o all’allegato V ter (parte ML) del regolamento (UE) n. 1321/2014 della Commissione;

    ▼B

    ii) 

    una volta soddisfatti i requisiti del punto 21.A.175.

    b) Se è cambiata la proprietà dell’aeromobile e quest’ultimo dispone di un certificato ristretto di aeronavigabilità non conforme a un certificato di omologazione ristretto, il certificato di aeronavigabilità può essere trasferito insieme all’aeromobile a patto che quest’ultimo rimanga sullo stesso registro, o essere emesso solo e esclusivamente con il consenso formale dell’autorità competente dello Stato membro di registrazione a cui è trasferito.

    ▼M9 —————

    ▼B

    21.A.181    Durata e validità

    ▼M9

    a) Il certificato di aeronavigabilità deve essere rilasciato per un periodo di tempo illimitato. Il mantenimento della sua validità è soggetto all’osservanza di tutte le condizioni seguenti:

    1) 

    l’aeromobile continua a soddisfare i requisiti applicabili relativi al progetto di tipo e al mantenimento dell’aeronavigabilità; e

    ▼B

    2) 

    iscrizione dell’aeromobile sul medesimo registro;

    3) 

    il certificato di omologazione del tipo o di omologazione limitata in virtù del quale viene certificata l’aeronavigabilità, non deve essere stato in precedenza annullato secondo quanto disposto al punto 21.A.51;

    ▼M9

    4) 

    il certificato non è stato revocato dall’autorità competente a norma del punto 21.B.65, né ceduto dal suo titolare.

    ▼B

    b) In caso di restituzione o revoca, il certificato deve essere restituito alla competente autorità dello Stato membro di registrazione.

    21.A.182    Identificazione degli aeromobili

    I richiedenti di una certificazione di aeronavigabilità secondo il presente capitolo devono dimostrare che il proprio aeromobile è identificato in conformità al Capitolo Q.

    CAPITOLO I —   CERTIFICATI ACUSTICI

    ▼M12

    21.A.201    Finalità

    Il presente capitolo definisce la procedura per il rilascio dei certificati acustici ad aeromobili conformi a un certificato di omologazione rilasciato ai sensi del presente allegato.

    ▼B

    21.A.203    Ammissibilità

    Sono ammessi a richiedere la certificazione acustica per un aeromobile ai sensi del presente capitolo tutte le persone fisiche e giuridiche, o i loro rappresentanti, sotto il cui nome/ragione sociale sia registrato o sarà registrato l’aeromobile nel territorio di uno Stato membro (Stato membro di registrazione).

    21.A.204    Domanda

    a) In conformità a quanto stabilito al punto 21.A.203, le domande di certificazione acustica devono essere inoltrate nella forma e nei modi stabiliti dall’autorità competente dello Stato membro di registrazione.

    ▼M12

    b) Le domande devono includere quanto segue:

    1) 

    per gli aeromobili nuovi:

    i) 

    una dichiarazione di conformità:

    — 
    rilasciata a norma del punto 21.A.163, lettera b); oppure
    — 
    rilasciata a norma del punto 21.A.130 e convalidata dall’autorità competente; oppure
    — 
    per gli aeromobili importati, una dichiarazione di conformità rilasciata a norma del punto 21.A.163, lettera b), o, nel caso di aeromobili importati conformemente all’articolo 9, paragrafo 4, del presente regolamento, una dichiarazione dell’autorità esportatrice comprovante la conformità dell’aeromobile a un progetto approvato dall’Agenzia; e
    ii) 

    le informazioni sulla rumorosità determinate in base ai requisiti acustici applicabili.

    2) 

    per gli aeromobili usati:

    i) 

    le informazioni sulla rumorosità determinate in base ai requisiti acustici applicabili; e

    ii) 

    la documentazione storica per risalire ai parametri di produzione, modifica e manutenzione dell’aeromobile.

    ▼B

    c) Se non diversamente concordato, le dichiarazioni di cui alla lettera b)(1) devono essere rilasciate non oltre i 60 giorni antecedenti la presentazione dell’aeromobile all’autorità competente dello Stato membro di registrazione.

    21.A.207    Emendamenti o modifiche

    Il certificato acustico può essere emendato o modificato solo dall’autorità competente dello Stato membro di registrazione.

    21.A.209    Trasferibilità e riemissione nell’ambito degli Stati membri

    Nel caso in cui la proprietà di un aeromobile sia variata:

    a) 

    se l’aeromobile rimane iscritto nel medesimo registro, il certificato acustico viene trasferito insieme all’aeromobile; oppure

    b) 

    se l’aeromobile viene registrato in un altro Stato membro, il certificato acustico deve essere rilasciato dietro presentazione del certificato acustico precedente.

    ▼M9 —————

    ▼B

    21.A.211    Durata e validità

    ▼M9

    a) Il certificato acustico deve essere rilasciato per un periodo di tempo illimitato. Il mantenimento della sua validità è soggetto all’osservanza di tutte le condizioni seguenti:

    1) 

    l’aeromobile continua a soddisfare i requisiti applicabili relativi al progetto di tipo e al mantenimento dell’aeronavigabilità; e

    ▼B

    2) 

    iscrizione dell’aeromobile nel medesimo registro; e

    3) 

    il certificato di omologazione del tipo o di omologazione limitata in virtù del quale viene rilasciata la certificazione acustica, non deve essere stato annullato secondo il punto 21.A.51;

    ▼M9

    4) 

    il certificato non è stato revocato dall’autorità competente a norma del punto 21.B.65, né ceduto dal suo titolare.

    ▼B

    b) In caso di cessione o revoca, il certificato deve essere restituito alla competente autorità dello Stato membro di registrazione.

    CAPITOLO J —   APPROVAZIONE DOA PER LE IMPRESE DI PROGETTAZIONE

    ▼M5

    21.A.231    Campo d'applicazione

    Il presente capitolo definisce la procedura di approvazione delle imprese di progettazione e stabilisce le regole che disciplinano i diritti ed i doveri dei richiedenti e dei titolari di dette approvazioni. Nel presente capitolo i riferimenti ai certificati di omologazione comprendono i certificati di omologazione ed i certificati di omologazione ristretti.

    ▼M12

    21.A.233    Ammissibilità

    Ogni persona fisica o giuridica («impresa») può presentare domanda di approvazione a norma del presente capitolo:

    a) 

    al fine di dimostrare la conformità ai punti 21.A.14, 21.A.112B, 21.A.432B o 21.A.602B del presente allegato; oppure

    b) 

    al fine di dimostrare la conformità ai punti 21L.A.23, 21L.A.83 o 21L.A.204 dell’allegato Ib (parte 21 Light); oppure

    c) 

    al fine di ottenere i privilegi di cui al punto 21.A.263 per l’approvazione di modifiche minori o progetti di riparazioni minori, o rilasciare dichiarazioni di conformità di modifiche minori o progetti di riparazioni minori di aeromobili per i quali è stata dichiarata la conformità del progetto ai sensi della sezione A, capitolo C, dell’allegato Ib (parte 21 Light).

    ▼B

    21.A.234    Domanda

    Le domande di approvazione di un’organizzazione devono essere inoltrate nella forma e nei modi stabiliti dall’Agenzia e devono includere il quadro delle informazioni di cui al punto 21.A.243 e i termini di approvazione il cui rilascio è richiesto ai sensi del punto 21.A.251.

    21.A.235    Rilascio dell’approvazione dell’impresa di progettazione

    Una volta dimostrata la conformità dell’impresa ai requisiti del presente capitolo, l’Agenzia rilascia un’autorizzazione DOA.

    ▼M9

    21.A.239    Sistema di gestione della progettazione

    a) 

    L’impresa di progettazione deve istituire, attuare e mantenere un sistema di gestione della progettazione che comprenda un elemento di gestione della sicurezza e un elemento di assicurazione della progettazione (design assurance), con responsabilità e linee di responsabilità chiaramente definite in tutta l’impresa.

    b) 

    Il sistema di gestione della progettazione deve:

    1. 

    essere commisurato alle dimensioni dell’impresa e alla natura e alla complessità delle sue attività, tenendo conto dei pericoli e dei rischi associati intrinseci a tali attività;

    2. 

    essere istituito, attuato e mantenuto sotto la responsabilità di un unico dirigente nominato a norma del punto 21.A.245, lettera a).

    c) 

    Nell’ambito dell’elemento di gestione della sicurezza del sistema di gestione della progettazione, l’impresa di progettazione deve:

    1. 

    definire, attuare e mantenere una strategia in materia di sicurezza e i relativi obiettivi di sicurezza corrispondenti;

    2. 

    nominare i membri essenziali del personale addetto alla sicurezza in conformità al punto 21.A.245, lettera b);

    3. 

    istituire, attuare e mantenere un processo di gestione dei rischi per la sicurezza, che comprenda l’identificazione dei pericoli per la sicurezza aerea insiti nelle sue attività, la loro valutazione e la gestione dei rischi associati, anche intraprendendo azioni volte ad attenuare i rischi e verificandone l’efficacia;

    4. 

    istituire, attuare e mantenere una procedura per la garanzia della sicurezza che comprenda:

    i) 

    la misurazione e il monitoraggio delle prestazioni dell’impresa in materia di sicurezza;

    ii) 

    la gestione delle modifiche in conformità al punto 21.A.243, lettera c), e al punto 21.A.247;

    iii) 

    i principi per il miglioramento continuo dell’elemento di gestione della sicurezza;

    5. 

    promuovere la sicurezza all’interno dell’impresa attraverso:

    i) 

    la formazione e l’istruzione;

    ii) 

    la comunicazione;

    6. 

    istituire un sistema di segnalazione delle non conformità a norma del punto 21.A.3 A al fine di contribuire al miglioramento continuo della sicurezza.

    ▼M12

    d) 

    Nell’ambito dell’elemento di assicurazione della progettazione (design assurance) del sistema di gestione della progettazione, l’impresa di progettazione deve:

    1) 

    istituire, attuare e mantenere un sistema per il controllo e la supervisione della progettazione, delle modifiche di progetto e delle riparazioni di prodotti, parti e pertinenze cui si applicano i termini di approvazione; tale sistema deve:

    i) 

    comprendere una funzione di aeronavigabilità atta a fare in modo che la progettazione di prodotti, parti e pertinenze, o le relative modifiche di progetto e riparazioni, siano conformi alle premesse di omologazione applicabili, alle specifiche tecniche relative alle dichiarazioni, alle premesse di omologazione dei dati di idoneità operativa e ai requisiti di protezione ambientale applicabili;

    ii) 

    garantire il corretto adempimento delle responsabilità in conformità del presente allegato e dei termini dell’approvazione rilasciata a norma del punto 21.A.251;

    2) 

    istituire, attuare e mantenere una funzione di verifica indipendente della dimostrazione di conformità sulla base della quale l’impresa dichiara la conformità ai requisiti applicabili in materia di aeronavigabilità, dati di idoneità operativa e protezione ambientale; nonché

    3) 

    specificare in che modo il sistema di assicurazione della progettazione valuta l’idoneità di parti o pertinenze progettate da partner o subappaltatori, o dei compiti svolti da questi ultimi, secondo metodi definiti in procedure scritte.

    ▼M9

    e) 

    L’impresa di progettazione deve istituire, nell’ambito del sistema di gestione della progettazione, una funzione di controllo indipendente per verificare la conformità dell’impresa ai requisiti pertinenti del presente allegato, nonché la conformità al sistema di gestione della progettazione e l’adeguatezza di quest’ultimo. La funzione di controllo deve prevedere un feedback alla persona o al gruppo di persone di cui al punto 21.A.245, lettera b), e al dirigente di cui al punto 21.A.245, lettera a), per garantire, ove necessario, l’attuazione di azioni correttive.

    f) 

    Se l’impresa di progettazione è titolare di uno o più certificati di impresa supplementari nell’ambito di applicazione del regolamento (UE) 2018/1139, il sistema di gestione della progettazione può essere integrato con quello previsto dai certificati supplementari di cui è titolare l’impresa.

    21.A.243    Manuale

    a) 

    Nell’ambito del sistema di gestione della progettazione, l’impresa di progettazione deve elaborare e fornire all’Agenzia un manuale che descriva, direttamente o mediante riferimenti incrociati, l’impresa, le strategie, i processi e le procedure pertinenti, il tipo di lavoro di progettazione e le categorie di prodotti, parti e pertinenze per le quali l’impresa di progettazione è titolare di un’approvazione DOA, come indicato nei termini di approvazione rilasciati in conformità al punto 21.A.251 e, ove opportuno, le interfacce con i suoi partner o subappaltatori e il controllo degli stessi.

    Se devono essere effettuate prove di volo, deve essere altresì elaborato e fornito all’Agenzia un manuale operativo che definisca le strategie e le procedure dell’impresa in materia di prove di volo. Il manuale operativo per le prove di volo deve comprendere:

    1. 

    una descrizione delle procedure dell’impresa per le prove di volo, compreso il suo coinvolgimento nella procedura di rilascio di un permesso di volo;

    2. 

    i requisiti relativi all’equipaggio, tra i quali composizione, competenze, validità e limitazioni del tempo di volo, in conformità all’Appendice XII, ove applicabile;

    3. 

    le procedure per il trasporto di persone diverse dai membri dell’equipaggio e per l’addestramento a prove di volo, ove applicabile;

    4. 

    una strategia in materia di gestione della sicurezza e del rischio e le relative metodologie;

    5. 

    le procedure per stabilire gli strumenti e l’equipaggiamento da portare a bordo;

    6. 

    un elenco di documenti necessari per la prova di volo.

    b) 

    Se parti, pertinenze o modifiche dei prodotti sono progettate da partner o subappaltatori, il manuale deve contenere una dichiarazione relativa al modo in cui l’impresa di progettazione è in grado di dimostrare, per tutte le parti e pertinenze, la conformità a norma del punto 21.A.239, lettera d), punto 2); il manuale deve altresì contenere, direttamente o mediante riferimenti incrociati, descrizioni delle attività di progettazione e della struttura organizzativa di partner o subappaltatori e informazioni in merito, nella misura necessaria a elaborare tale dichiarazione.

    c) 

    Il manuale deve essere modificato affinché riporti sempre una descrizione aggiornata dell’impresa, e all’Agenzia deve essere fornita copia delle modifiche.

    d) 

    L’impresa di progettazione deve elaborare e mantenere una dichiarazione delle qualifiche e dell’esperienza del personale direttivo e delle altre persone responsabili all’interno dell’impresa dell’adozione di decisioni riguardanti l’aeronavigabilità, i dati di idoneità operativa e le questioni di protezione ambientale. Tale dichiarazione deve essere trasmessa all’autorità competente.

    21.A.245    Risorse

    a) 

    L’impresa di produzione deve nominare un direttore dell’impresa di progettazione investito del potere necessario per garantire che, all’interno dell’impresa, tutte le attività di progettazione siano eseguite secondo le norme prescritte e che l’impresa di progettazione mantenga costantemente la conformità ai requisiti del sistema di gestione della progettazione di cui al punto 21.A.239 e ai dati e alle procedure identificati nel manuale di cui al punto 21.A.243.

    b) 

    Il direttore dell’impresa di progettazione deve nominare e specificare l’ambito di competenza di:

    1. 

    un responsabile della funzione di aeronavigabilità;

    2. 

    un responsabile della funzione di controllo indipendente;

    3. 

    a seconda delle dimensioni dell’impresa e della natura e della complessità delle sue attività, qualsiasi altra persona o gruppo di persone incaricato di garantire che l’impresa soddisfi i requisiti del presente allegato.

    c) 

    In deroga a quanto stabilito al punto 21.A.245, lettera b), punto 1), la funzione di aeronavigabilità di cui al punto 21.A.239, lettera d), punto 1), i), può essere eseguita sotto la supervisione diretta del direttore dell’impresa di progettazione in uno dei seguenti casi:

    1. 

    se l’ambito delle attività dell’impresa di progettazione, quale indicato nei termini dell’approvazione rilasciata a norma del punto 21.A.251, è limitato a modifiche e/o riparazioni di minore entità;

    2. 

    per un periodo di tempo limitato, se l’impresa di progettazione non ha un responsabile designato della funzione di aeronavigabilità e l’esercizio di tale funzione sotto la supervisione diretta del direttore dell’impresa di progettazione è commisurato alla portata e al livello delle attività dell’impresa.

    d) 

    La persona o il gruppo di persone nominato a norma della lettera b) deve:

    1. 

    rispondere al direttore dell’impresa di progettazione e avere accesso diretto a quest’ultimo;

    2. 

    disporre delle conoscenze, della preparazione e dell’esperienza appropriate per adempiere alle proprie responsabilità.

    e) 

    L’impresa di progettazione deve garantire:

    1. 

    che il personale di tutte le divisioni tecniche sia all’altezza, per numero ed esperienza, dei compiti assegnati, e sia stato investito di poteri sufficienti a svolgerli, e che le strutture, gli equipaggiamenti e la sistemazione consentano al personale di soddisfare i requisiti in materia di aeronavigabilità, dati di idoneità operativa e protezione ambientale stabiliti per il prodotto;

    2. 

    che vi sia, in relazione alle questioni di aeronavigabilità, idoneità operativa e protezione ambientale, un coordinamento totale ed efficace tra le divisioni e al loro interno.

    21.A.247    Modifiche del sistema di gestione della progettazione

    Una volta concessa l’approvazione DOA, qualsiasi modifica al sistema di gestione della progettazione, di natura significativa ai fini della dimostrazione della conformità o dell’aeronavigabilità, dell’idoneità operativa e dei requisiti di protezione ambientale del prodotto, parte o pertinenza, deve essere approvata dall’Agenzia prima di essere realizzata. L’impresa di progettazione deve presentare all’Agenzia una domanda di approvazione che dimostri, sulla base delle modifiche del manuale proposte, che manterrà la conformità al presente allegato.

    ▼B

    21.A.249    Trasferibilità

    Fatta eccezione per il cambio di proprietà, che si ritiene una modifica rilevante ai sensi del punto 21.A.247, l’approvazione DOA di un’impresa di progettazione non è trasferibile.

    ▼M5

    21.A.251    Termini di approvazione

    I termini di approvazione devono identificare i tipi di progettazione e le categorie di prodotti, parti e pertinenze per le quali l'impresa di progettazione è stata approvata, oltre che le funzioni e i compiti che essa è autorizzata a espletare in materia di aeronavigabilità, idoneità operativa e caratteristiche ambientali dei prodotti. Per le approvazioni DOA che riguardano omologazioni o autorizzazioni ETSO (European Technical Standard Order) per propulsori ausiliari (APU), i termini di approvazione devono contenere anche l'elenco dei prodotti o APU. I termini di approvazione sono definiti quale parte integrante dell'approvazione DOA.

    ▼B

    21.A.253    Modifiche ai termini di approvazione

    Qualsiasi modifica ai termini di approvazione deve essere approvata dall’Agenzia. La domanda di modifica dei termini di approvazione deve essere inoltrata nella forma e nei modi stabiliti dall’Agenzia. L’impresa di progettazione deve soddisfare i requisiti applicabili del presente capitolo.

    ▼M9 —————

    ▼M9

    21.A.258    Non conformità e osservazioni

    a) 

    Dopo aver ricevuto una notifica di non conformità a norma del punto 21.B.433, il titolare dell’approvazione DOA deve:

    1. 

    identificare la causa o le cause alla base della non conformità e il fattore o i fattori che vi contribuiscono;

    2. 

    definire il piano delle azioni correttive;

    3. 

    dimostrare che le azioni correttive sono state eseguite in modo giudicato soddisfacente dall’Agenzia.

    b) 

    Le azioni di cui alla lettera a) devono essere realizzate entro il periodo concordato con l’Agenzia in conformità al punto 21.B.433.

    c) 

    Le osservazioni ricevute in conformità al punto 21.B.433, lettera e), devono essere tenute in debita considerazione dal titolare dell’approvazione DOA. L’impresa deve registrare le decisioni adottate in relazione a tali osservazioni.

    21.A.259    Durata e validità prolungata

    a) 

    L’approvazione DOA deve essere rilasciata per un periodo di tempo illimitato. Il mantenimento della sua validità è soggetto all’osservanza da parte dell’impresa di progettazione di tutte le condizioni seguenti:

    1. 

    l’impresa di progettazione mantiene la conformità al regolamento (UE) 2018/1139 e ai relativi atti delegati e di esecuzione, tenendo conto delle disposizioni del punto 21.B.433 del presente allegato relative al trattamento delle non conformità;

    2. 

    il titolare dell’approvazione DOA o i suoi partner o subappaltatori riconoscono che l’autorità competente può svolgere indagini in conformità al punto 21.A.9;

    3. 

    l’impresa di progettazione è in grado di fornire all’Agenzia prove per dimostrare che il suo sistema di gestione della progettazione garantisce un controllo e una supervisione soddisfacenti della progettazione dei prodotti e delle relative riparazioni e modifiche nell’ambito dell’approvazione;

    4. 

    il certificato non è stato revocato dall’Agenzia a norma del punto 21.B.65, né ceduto dall’impresa di progettazione.

    b) 

    In caso di cessione o revoca, il certificato deve essere restituito all’Agenzia.

    ▼M12

    21.A.263    Privilegi

    a) 

    (Riservato)

    b) 

    (Riservato)

    c) 

    Il titolare di un’approvazione DOA, nei limiti dei termini di approvazione rilasciati a norma del punto 21.A.251 e nel rispetto delle pertinenti procedure del sistema di gestione della progettazione, è autorizzato a:

    1) 

    classificare come «di maggiore entità» o «di minore entità» le modifiche di un certificato di omologazione o di un certificato di omologazione supplementare e di progetti di riparazione;

    2) 

    approvare le modifiche minori di un certificato di omologazione o di un certificato di omologazione supplementare e di progetti di riparazioni di minore entità a norma del presente allegato (parte 21) o dell’allegato Ib (parte 21 Light);

    3) 

    dichiarare la conformità di una modifica o di una riparazione di minore entità relativa al progetto di un aeromobile per il quale è stata dichiarata la conformità del progetto a norma della sezione A, capitolo C, punto 21L.A.43, dell’allegato Ib (parte 21 Light);

    4) 

    dichiarare la conformità delle modifiche di progetto di un aeromobile, conformemente al punto 21L.A.43 dell’allegato Ib (parte 21 Light), nel caso in cui la persona fisica o giuridica che ha originariamente presentato una dichiarazione di conformità del progetto in relazione a tale aeromobile a norma del punto 21L.A.43 dell’allegato Ib (parte 21 Light) non sia più attiva o non risponda alle richieste di dichiarazione di conformità delle modifiche del progetto;

    5) 

    approvare determinati progetti di riparazione di maggiore entità di prodotti o propulsori ausiliari (APU) a norma del capitolo M del presente allegato;

    6) 

    approvare per determinati aeromobili le condizioni di volo in base alle quali un permesso di volo può essere rilasciato in conformità del punto 21.A.710, lettera a), punto 2), fatta eccezione per i permessi di volo da rilasciare ai fini del punto 21.A.701, lettera a), punto 15);

    7) 

    rilasciare un permesso di volo in conformità del punto 21.A.711, lettera b), per un aeromobile che ha progettato o modificato, o per il quale ha approvato, a norma del punto 21.A.263, lettera c), punto 6), le condizioni di volo in base alle quali il permesso di volo può essere rilasciato, e ove il titolare stesso di un’approvazione DOA:

    i) 

    controlli la configurazione dell’aeromobile, e

    ii) 

    ne attesti la conformità alle condizioni di progettazione approvate per il volo;

    8) 

    approvare determinate modifiche di maggiore entità a un certificato di omologazione a norma del capitolo D del presente allegato o della sezione A, capitolo D, dell’allegato Ib (parte 21 Light); e

    9) 

    rilasciare determinati certificati di omologazione supplementari a norma del capitolo E del presente allegato o della sezione A, capitolo E, dell’allegato Ib (parte 21 Light) e approvare determinate modifiche di maggiore entità di tali certificati.

    d) 

    al punto 21.A.265, la lettera c) è sostituita dalla seguente:

    «c) 

    far sì che la progettazione dei prodotti, come pure le relative modifiche e riparazioni, siano conformi alle premesse di omologazione, alle specifiche tecniche relative alle dichiarazioni, alle premesse di omologazione dei dati di idoneità operativa e ai requisiti di protezione ambientale applicabili e non presentino caratteristiche che pregiudichino la sicurezza;»;

    ▼M5

    21.A.265    Obblighi del titolare

    Il titolare di un'approvazione DOA deve, nei limiti dei termini di approvazione, stabiliti dall'Agenzia:

    a) 

    tenere il manuale di cui al punto 21.A.243 in conformità al sistema di assicurazione qualità del progetto;

    b) 

    garantire che detto manuale o le procedure pertinenti incluse mediante riferimenti incrociati siano utilizzati come documenti operativi di base all'interno dell'impresa;

    ▼M9

    c) 

    far sì che la progettazione dei prodotti, o delle relative modifiche e riparazioni, sia conforme alle premesse di omologazione, alle premesse di omologazione dei dati di idoneità operativa e ai requisiti di protezione ambientale e non presenti caratteristiche che pregiudichino la sicurezza;

    ▼M5

    d) 

    fornire all'Agenzia dichiarazioni e la relativa documentazione a conferma della conformità alla lettera c), fatta eccezione per i processi di approvazione eseguiti in conformità al punto 21.A.263, lettera c);

    e) 

    fornire all'Agenzia dati e informazioni in merito alle azioni richieste a norma del punto 21.A.3B;

    f) 

    stabilire, in conformità al punto 21.A.263, lettera c), 6), le condizioni di volo in base alle quali è possibile rilasciare un permesso di volo;

    g) 

    stabilire, in conformità al punto 21.A.263, lettera c), 7), la conformità alle lettere b) ed e) del punto 21.A.711 prima di rilasciare un permesso di volo per un aeromobile;

    ▼M9

    h) 

    contrassegnare i dati e le informazioni pubblicati sotto l’autorità dell’impresa di progettazione approvata nei limiti dei termini di approvazione stabiliti dall’Agenzia con la seguente dicitura: «Il contenuto tecnico del presente documento è approvato sotto l’autorità della DOA rif. AESA. 21 J.[XXXX]»;

    ▼M9

    i) 

    garantire la conformità al capitolo A della presente sezione.

    ▼B

    CAPITOLO K —   PARTI E PERTINENZE

    21.A.301    Finalità

    Il presente capitolo definisce la procedura relativa all’approvazione di parti e pertinenze.

    21.A.303    Conformità ai requisiti applicabili

    La dimostrazione della conformità di parti e pertinenze da installare in un prodotto omologato deve avvenire:

    a) 

    unitamente alle procedure di omologazione di cui ai capitoli B, D o E per il prodotto in cui esse devono essere installate; oppure

    b) 

    ove opportuno, in base alle procedure di autorizzazione ETSO di cui al capitolo O; o

    c) 

    per i componenti standard, in conformità agli standard ufficialmente riconosciuti.

    21.A.305    Approvazione di parti e pertinenze

    Laddove l’approvazione di una parte o pertinenza sia una premessa fondamentale per il diritto unionale o le disposizioni dell’Agenzia, detta parte o pertinenza dovrà essere conforme ai parametri ETSO o alle specifiche che l’Agenzia giudicherà equivalenti in quel determinato caso.

    ▼M7

    21.A.307    Idoneità di parti e pertinenze per l’installazione

    a) 

    L’installazione di parti o pertinenze in un prodotto omologato è consentita nei casi in cui sono in condizioni idonee a garantire la sicurezza di funzionamento, contrassegnate in conformità al capitolo Q e accompagnate da un certificato di ammissione in servizio/autorizzazione (modulo AESA 1) che ne attesti la conformità della fabbricazione ai dati di progettazione approvati.

    b) 

    In deroga alla lettera a) e purché siano soddisfatte le condizioni di cui alla lettera c), non è richiesto un modulo AESA 1 affinché sia consentita l’installazione in un prodotto omologato delle seguenti parti e pertinenze:

    1) 

    una parte standard;

    2) 

    nel caso di aeromobili ELA1 o ELA2, una parte o pertinenza che

    i) 

    non sia limitata temporalmente, né parte della struttura primaria né parte dei controlli di volo,

    ii) 

    sia identificata per l’installazione in uno specifico aeromobile,

    iii) 

    sia destinata all’installazione in un aeromobile il cui proprietario abbia verificato la conformità alle condizioni applicabili di cui ai punti i) e ii) e abbia accettato la responsabilità di tale conformità;

    3) 

    una parte o pertinenza la cui non conformità ai relativi dati di progettazione approvati comporta conseguenze che hanno un effetto trascurabile sulla sicurezza del prodotto e che è identificata come tale dal titolare dell’approvazione del progetto nelle istruzioni per il mantenimento dell’aeronavigabilità. Al fine di determinare gli effetti sulla sicurezza di una parte o pertinenza non conforme, il titolare dell’approvazione del progetto può stabilire che le istruzioni per il mantenimento dell’aeronavigabilità prevedano attività di verifica specifiche che devono essere svolte dall’installatore della parte o pertinenza nel prodotto;

    4) 

    in caso di incorporazione di una modifica standard in conformità al punto 21.A.90B o di una riparazione standard in conformità al punto 21.A.431B, una parte o pertinenza la cui non conformità ai relativi dati di progettazione approvati comporta conseguenze che hanno un effetto trascurabile sulla sicurezza del prodotto e che è identificata come tale nelle specifiche di certificazione per le modifiche standard e le riparazioni standard pubblicate in conformità al punto 21.A.90B, lettera a), punto 2), e al punto 21.A.431B, lettera a), punto 2). Al fine di determinare gli effetti sulla sicurezza di una parte o pertinenza non conforme, nelle specifiche di certificazione di cui sopra possono essere stabilite attività di verifica specifiche che devono essere svolte dall’installatore della parte o pertinenza nel prodotto;

    5) 

    una parte o pertinenza esente dall’approvazione di aeronavigabilità in conformità al regolamento (UE) n. 965/2012 della Commissione ( 6 ); e

    6) 

    una parte o pertinenza identificata ai punti da 1) a 5) e che è un elemento di un gruppo superiore; e

    ▼M12

    7) 

    una parte o pertinenza fabbricata da una persona o da un’impresa di cui all’articolo 9, paragrafo 4, del presente regolamento.

    ▼M7

    c) 

    L’installazione delle parti e pertinenze elencate alla lettera b) in un prodotto omologato è consentita senza che siano accompagnate da un modulo AESA 1 purché l’installatore sia in possesso di un documento rilasciato dalla persona o impresa che ha fabbricato la parte o pertinenza che ne dichiari il nome, il codice prodotto e la conformità ai relativi dati di progettazione e che contenga la data di rilascio.

    ▼B

    (CAPITOLO L — NON APPLICABILE)

    CAPITOLO M —   RIPARAZIONI

    21.A.431A    A Finalità

    ▼M5

    a) Il presente capitolo definisce la procedura di approvazione di un progetto di riparazione di un prodotto, di una parte o di una pertinenza e stabilisce altresì i diritti ed i doveri dei richiedenti e dei titolari di tali approvazioni.

    ▼B

    b) Il presente capitolo definisce le riparazioni standard non soggette a un processo di approvazione ai sensi dello stesso capitolo.

    ▼M5

    c) Con «riparazione» si intende l'eliminazione del danno e/o il ripristino della condizione di aeronavigabilità, successivamente alla messa in servizio iniziale, a cura del fabbricante di un prodotto, di una parte o di una pertinenza.

    d) L'eliminazione del danno mediante sostituzione di parti o pertinenze, senza richiedere un'attività di progettazione, è da considerarsi un intervento di manutenzione, non soggetto quindi ad approvazione ai sensi del presente allegato.

    ▼B

    e) La riparazione a un articolo ETSO diverso da un’unità di potenza ausiliaria è da considerarsi una modifica al progetto ETSO e, come tale, deve essere trattata secondo quanto disposto nel punto 21.A.611.

    ▼M5

    f) Nel presente capitolo i riferimenti ai certificati di omologazione comprendono i certificati di omologazione ed i certificati di omologazione ristretti.

    ▼B

    21.A.431B    Riparazioni standard

    a) Le riparazioni standard sono riparazioni:

    1) 

    relative a:

    i) 

    aeromobili con massa di decollo massima (MTOM) minore o uguale a 5 700  kg;

    ii) 

    aerogiri con massa di decollo massima (MTOM) minore o uguale a 3 175  kg;

    iii) 

    veleggiatori e veleggiatori a motore, aerostati ad aria calda e dirigibili, quali definiti in ELA1 o ELA2;

    ▼M7

    2) 

    che seguono i dati di progettazione inclusi nelle specifiche di certificazione pubblicate dall’Agenzia contenenti metodologie, tecniche e prassi per effettuare e identificare le riparazioni standard, comprese le istruzioni pertinenti per il mantenimento dell’aeronavigabilità; e

    ▼B

    3) 

    che non siano in conflitto con i dati dei titolari del certificato di tipo.

    b) I punti da 21A.432A a 21A.451 non si applicano alle riparazioni standard.

    21.A.432A    Ammissibilità

    a) Sono ammesse a richiedere l’approvazione di un progetto di riparazione di maggiore entità alle condizioni fissate nel presente capitolo le persone fisiche o giuridiche che abbiano dimostrato, o si apprestino a dimostrare, la propria conformità operativa alle prescrizioni del punto 21.A.432B.

    b) Non vi sono limiti di ammissibilità quanto alle caratteristiche dei richiedenti per l’approvazione di progetti di riparazioni minori.

    21.A.432B    Dimostrazione di conformità operativa

    ▼M5

    a) Il richiedente che domanda l'approvazione di un progetto di riparazione di maggiore entità deve dimostrare la propria idoneità detenendo un'approvazione DOA, rilasciata dall'Agenzia ai sensi del capitolo J.

    ▼B

    b) In deroga a quanto stabilito alla lettera a), quale procedura alternativa per dimostrare la propria conformità operativa, il richiedente può domandare l’approvazione dell’Agenzia per l’impiego di procedure che definiscano le specifiche prassi di progettazione, le risorse e la sequenza di attività necessarie a conformarsi al presente capitolo.

    ▼M5

    c) In deroga alla lettera a), nel caso dei prodotti di cui al punto 21.A.14, lettera c), il richiedente può dimostrare la propria idoneità ottenendo dall'Agenzia l'approvazione del proprio programma di certificazione istituito in conformità al punto 21.A.432C, lettera b).

    ▼M5

    21.A.432C    Domanda di approvazione di un progetto di riparazione

    a) 

    La domanda di approvazione di un progetto di riparazione deve essere presentata nella forma e nei modi stabiliti dall'Agenzia.

    b) 

    ▼M7

    La domanda di approvazione di un progetto di riparazione di maggiore entità deve comprendere un programma di certificazione o essere integrata, dopo la presentazione della domanda iniziale, da tale programma, contenente:

    ▼M5

    1. 

    una descrizione del danno e del progetto di riparazione che identifichi la configurazione del progetto di tipo in base al quale è effettuata la riparazione;

    2. 

    l'identificazione di tutti gli aspetti del progetto di tipo e dei manuali già approvati, modificati o interessati dal progetto di riparazione;

    3. 

    l'identificazione di ogni ulteriore controllo necessario a dimostrare che il progetto di riparazione e gli aspetti da esso interessati sono conformi alle premesse di omologazione cui fa riferimento, a seconda dei casi, il certificato di omologazione, il certificato di omologazione supplementare o l'autorizzazione ETSO per APU;

    4. 

    eventuali emendamenti proposti delle premesse di omologazione cui fa riferimento, a seconda dei casi, il certificato di omologazione, il certificato di omologazione supplementare o l'autorizzazione ETSO per APU;

    5. 

    una proposta relativa alla scomposizione del programma di certificazione in gruppi significativi delle attività e dei dati per la dimostrazione della conformità, comprese le modalità di rispondenza e la procedura proposta per dimostrare la conformità al punto 21.A.433, lettera a), 1), nonché i riferimenti ai relativi documenti di conformità;

    6. 

    una proposta di valutazione dei gruppi significativi delle attività e dei dati per la dimostrazione della conformità che affronti la probabilità di una non conformità non rilevata alle premesse di omologazione e le potenziali conseguenze di tale non conformità sulla sicurezza del prodotto. La valutazione proposta deve contemplare almeno gli elementi di cui ai sottopunti da 1) a 4) del punto 21.B.100, lettera a). Sulla base di tale valutazione la domanda deve comprendere una proposta relativa alla partecipazione dell'Agenzia nella verifica delle attività e dei dati per la dimostrazione della conformità; e

    7. 

    specificare se i dati di certificazione sono preparati interamente dal richiedente o sulla base di un accordo con il titolare dei dati del certificato di omologazione.

    ▼M5

    21.A.433    Requisiti per l'approvazione di un progetto di riparazione

    a) 

    Un progetto di riparazione può essere approvato soltanto:

    1) 

    se è stato dimostrato, in base al programma di certificazione di cui al punto 21.A.432C, lettera b), che il progetto di riparazione è conforme alle premesse di omologazione cui fa riferimento, a seconda dei casi, il certificato di omologazione, il certificato di omologazione supplementare o l'autorizzazione ETSO per APU, nonché ad eventuali emendamenti stabiliti e comunicati dall'Agenzia in conformità al punto 21.B.450;

    2) 

    se è stata dichiarata la conformità alle premesse di omologazione applicabile ai sensi della lettera a), 1), e se gli elementi dimostrativi della conformità sono stati registrati nei documenti di conformità;

    ▼M7

    3) 

    se non è stata individuata alcuna particolarità o caratteristica che possa pregiudicare la sicurezza del prodotto per gli impieghi per i quali è richiesta l’omologazione;

    ▼M5

    4) 

    nel caso in cui il richiedente abbia specificato di avere fornito i dati di certificazione sulla base di un accordo con il titolare dei dati del certificato di omologazione in conformità al punto 21.A.432C, lettera b), 7):

    i) 

    se il titolare ha comunicato di non avere alcuna obiezione tecnica alle informazioni trasmesse a norma della lettera a), 2); e

    ii) 

    se il titolare ha accettato di collaborare con il titolare dell'approvazione del progetto di riparazione per garantire l'adempimento di ogni obbligo per il mantenimento dell'aeronavigabilità del prodotto modificato in conformità al punto 21.A.451;

    ▼M7

    5) 

    se, per una riparazione di un aeromobile soggetto all’allegato I, punto 26.302, del regolamento (UE) 2015/640, è stato dimostrato che l’integrità strutturale della riparazione e della struttura interessata è quanto meno equivalente al livello di integrità strutturale stabilito per la struttura di base all’allegato I, punto 26.302, del regolamento (UE) 2015/640.

    ▼M5

    b) 

    Il richiedente deve presentare all'Agenzia la dichiarazione di cui alla lettera a), 2), e, su richiesta dell'Agenzia, tutti i dati giustificativi necessari.

    21.A.435    Classificazione e approvazione di progetti di riparazione

    a) 

    Un progetto di riparazione deve essere classificato come «di maggiore entità» o «di minore entità» in conformità ai criteri di cui al punto 21.A.91 per una modifica del certificato di omologazione.

    b) 

    Un progetto di riparazione è classificato e approvato:

    1) 

    dall'Agenzia; oppure

    2) 

    da un'impresa di progettazione approvata nei limiti dei suoi privilegi di cui al punto 21.A.263, lettera c), 1), 2) e 5), quali registrati nei termini di approvazione.

    ▼M5 —————

    ▼B

    21.A.439    Produzione di parti per la riparazione

    Le parti e le pertinenze da utilizzare nelle riparazioni devono essere fabbricate conformemente ai dati di produzione basati su tutte le informazioni di progetto necessari forniti dal titolare dell’approvazione di un progetto di riparazione:

    a) 

    secondo il capitolo F; oppure

    b) 

    da un’impresa debitamente approvata, in conformità al capitolo G; oppure

    c) 

    da un’impresa di manutenzione debitamente approvata.

    21.A.441    Esecuzione delle riparazioni

    ▼M6

    a) l’esecuzione delle riparazioni sarà effettuata a norma dell’allegato I (parte M), dell’allegato II (parte 145), dell’allegato V ter (parte ML) o dell’allegato V quinquies (parte CAO) del regolamento (UE) n. 1321/2014, o da un’impresa di produzione approvata in conformità al capitolo G del presente allegato, in virtù del privilegio di cui al punto 21.A.163(d);

    ▼B

    b) L’impresa di progettazione deve fornire all’impresa che esegue la riparazione tutte le istruzioni necessarie per l’installazione.

    21.A.443    Limitazioni

    L’approvazione di un progetto di riparazione può essere soggetta a limitazioni: in tal caso, essa conterrà tutte le istruzioni e le limitazioni necessarie. Dette istruzioni e limitazioni devono essere comunicate dal titolare dell’approvazione del progetto all’esercente, secondo una procedura concordata con l’Agenzia.

    21.A.445    Danni non riparati

    a) Quando un danno ad un prodotto, parte o pertinenza non viene riparato, e non è coperto da dati precedentemente approvati, le conseguenze sul piano dell’aeronavigabilità possono essere determinate unicamente:

    1) 

    dall’Agenzia; oppure

    2) 

    da un’impresa di progettazione debitamente approvata e secondo una procedura concordata con l’Agenzia.

    Tutte le limitazioni del caso devono essere trattate conformemente alle procedure del punto 21.A.443.

    b) Se l’impresa che esegue la valutazione del danno secondo la lettera a) non è né l’Agenzia né il titolare del certificato di omologazione del tipo, del certificato di omologazione del tipo supplementare o dell’autorizzazione ETSO per APU, essa deve dare prova della fondatezza delle informazioni su cui basa la propria valutazione, facendo ricorso a risorse interne o in virtù di un accordo con il titolare del certificato di omologazione del tipo, del certificato di omologazione del tipo supplementare o di un’autorizzazione ETSO per APU, o il produttore, a seconda del caso.

    ▼M7 —————

    ▼B

    21.A.451    Obblighi e contrassegno EPA

    a) I titolari di un’approvazione di una riparazione di maggiore entità devono:

    1) 

    adempiere alle obbligazioni:

    ▼M9

    i) 

    definite ai punti 21.A.3 A, 21.A.3B, 21.A.4, 21.A.5, 21.A.6, 21.A.7, 21.A.9, 21.A.439, 21.A.441 e 21.A.443;

    ▼B

    ii) 

    implicitamente derivanti dalla collaborazione con il titolare del certificato di omologazione del tipo, del certificato di omologazione del tipo supplementare o di un’autorizzazione ETSO per APU, ai sensi del punto 21.A.433(b), a seconda dei casi;

    2) 

    specificare il contrassegno, ivi incluse le lettere EPA, in conformità al punto 21.A.804(a).

    b) Fatta eccezione per i titolari di omologazioni o per i titolari di un’autorizzazione APU per cui si applica il punto 21.A.44, i titolari dell’approvazione di un progetto di riparazione minore devono:

    ▼M9

    1) 

    adempiere alle obbligazioni definite ai punti 21.A.4, 21.A.5 e 21.A.7;

    ▼B

    2) 

    specificare le indicazioni, incluse le lettere EPA, in conformità al punto 21.A.804(a).

    (CAPITOLO N — NON APPLICABILE)

    CAPITOLO O —   AUTORIZZAZIONI ETSO (EUROPEAN TECHNICAL STANDARD ORDER)

    21.A.601    Finalità

    Il presente capitolo definisce la procedura per il rilascio delle autorizzazioni ETSO e le regole che governano i diritti ed i doveri di richiedenti e titolari di dette autorizzazioni.

    21.A.602A    Ammissibilità

    Sono ammesse a richiedere l’autorizzazione ETSO tutte le persone fisiche o giuridiche che producono, o si apprestano a produrre, un articolo ETSO e che abbiano dimostrato, o si apprestino a dimostrare, la propria conformità operativa ai sensi del punto 21.A.602B.

    21.A.602B    Dimostrazione di idoneità

    L’entità che richiede un’autorizzazione ETSO deve dimostrare la propria conformità operativa nella maniera seguente.

    a) 

    Per la produzione, detenendo un’approvazione d’impresa rilasciata in conformità al capitolo G, o in virtù dell’ottemperanza alle procedure del Capitolo F.

    b) 

    Per la progettazione:

    1) 

    nel caso di APU, detenendo un’approvazione DOA rilasciata dall’Agenzia in conformità al capitolo J;

    2) 

    per tutti gli altri articoli, aderendo a procedure che definiscano, nello specifico, le prassi di progettazione, le risorse e la sequenza di attività necessarie a conformarsi al presente allegato I (parte 21).

    21.A.603    Domanda

    a) La domanda di autorizzazione ETSO deve essere inoltrata nella forma e nei modi stabiliti dall’Agenzia e deve includere il quadro delle informazioni richieste nel punto 21.A.605.

    b) Nei casi in cui è prevista una serie di modifiche di minore entità conformemente al punto 21.A.611, il richiedente deve specificare nella sua domanda il numero del modello base dell’articolo ed il codice prodotto associato, seguito da un segno di parentesi in luogo del suffisso alfanumerico variabile che sarà aggiunto di volta in volta.

    ▼M5

    21.A.604    Autorizzazioni ETSO per APU (Auxiliary Power Unit)

    In merito alle autorizzazioni ETSO per un'unità di potenza ausiliaria:

    ▼M9

    a) 

    in deroga a quanto stabilito ai punti 21.A.9, 21.A.603, 21.A.610 e 21.A.621, si applicano i punti seguenti: 21.A.15, 21.A.20, 21.A.21, 21.A.31, 21.A.33, 21.A.44, 21.A.47, 21.B.75 e 21.B.80. Tuttavia un’autorizzazione ETSO è emessa in conformità al punto 21.A.606 in luogo del certificato di omologazione;

    ▼M6

    b) 

    in deroga a quanto stabilito al punto 21.A.611, i requisiti del capitolo D si applicano all’approvazione di modifiche di progetto da parte del titolare dell’autorizzazione ETSO per APU e alle modifiche di progetto da parte di altri richiedenti classificate come modifiche di minore entità e i requisiti del capitolo E si applicano all’approvazione di modifiche di progetto da parte di altri richiedenti classificate come modifiche di maggiore entità. Laddove si applicano i requisiti del capitolo E, deve essere rilasciata un’autorizzazione ETSO distinta in luogo del certificato di omologazione supplementare; e

    ▼M5

    c) 

    i requisiti del capitolo M si applicano all'approvazione dei progetti di riparazione.

    21.A.605    Requisiti relativi ai dati

    a) 

    Il richiedente deve presentare all'Agenzia i seguenti documenti:

    1) 

    un programma di certificazione per l'autorizzazione ETSO, nel quale siano illustrati i mezzi per dimostrare la conformità al punto 21.A.606, lettera b);

    2) 

    una dichiarazione di conformità che certifichi il rispetto, da parte del richiedente, dei requisiti fissati in questo capitolo;

    3) 

    una dichiarazione di progetto e prestazioni (DDP, Declaration of Design and Performance) attestante che il richiedente ha dimostrato la conformità dell'articolo all'ETSO applicabile conformemente al programma di certificazione;

    4) 

    una copia dei dati tecnici richiesti dall'ETSO applicabile;

    5) 

    il manuale dell'impresa (o un riferimento ad esso) di cui al punto 21.A.143 per l'ottenimento di un'adeguata approvazione di impresa di produzione a norma del capitolo G, oppure il manuale (o un riferimento ad esso) di cui al punto 21.A.125A, lettera b), per le finalità di produzione senza approvazione di impresa di produzione in conformità al capitolo F;

    6) 

    per le APU, il manuale (o un riferimento al esso) di cui al punto 21.A.243 per l'ottenimento di un'adeguata approvazione di impresa di progettazione a norma del capitolo J;

    7) 

    per tutti gli altri articoli, le procedure (o un riferimento ad esse) di cui al punto 21.A.602B, lettera b), 2).

    b) 

    Il richiedente deve segnalare all'Agenzia eventuali difficoltà o eventi insorti nel corso del processo di approvazione che possano avere ripercussioni significative sull'autorizzazione ETSO.

    21.A.606    Requisiti per il rilascio dell'autorizzazione ETSO

    Ai fini del rilascio dell'autorizzazione ETSO, il richiedente deve:

    a) 

    dimostrare la propria idoneità conformemente al punto 21.A.602B;

    b) 

    dimostrare che l'articolo è conforme alle specifiche tecniche dell'ETSO applicabile o alle eventuali divergenze dalle stesse, approvate in conformità al punto 21.A.610;

    c) 

    conformarsi ai requisiti del presente capitolo; e

    d) 

    dichiarare che non è stata individuata alcuna particolarità o caratteristica che possa pregiudicare la sicurezza del prodotto per gli impieghi per i quali è richiesta l'omologazione.

    ▼B

    21.A.607    Privilegi dell’autorizzazione ETSO

    Il titolare di un’autorizzazione ETSO ha la facoltà di produrre ed identificare gli articoli con il contrassegno ETSO.

    21.A.608    Dichiarazione di progetto e prestazioni (DDP)

    a) La DDP deve contenere perlomeno le seguenti informazioni:

    1) 

    i dettagli di cui al punto 21.A.31, lettere a) e b), che identificano l’articolo e i suoi parametri di fabbricazione e di prova;

    2) 

    le prestazioni nominali dell’articolo, se del caso, direttamente o con riferimento ad altri documenti supplementari;

    3) 

    una dichiarazione di conformità comprovante che l’articolo risponde ai requisiti ETSO;

    4) 

    i riferimenti ai risultati dei test;

    5) 

    i riferimenti ai manuali di manutenzione, revisione e riparazione appropriati;

    6) 

    i livelli di conformità, laddove la norma ETSO ne preveda più d’uno;

    7) 

    l’elenco delle discrepanze tollerate secondo il punto 21.A.610.

    b) La DDP deve essere sottoscritta, con data e firma, dal titolare dell’autorizzazione ETSO o da un suo rappresentante autorizzato.

    21.A.609    Obblighi dei titolari di autorizzazioni ETSO

    I titolari delle autorizzazioni ETSO ai sensi del presente capitolo devono:

    a) 

    fabbricare ogni articolo conformemente ai capitoli G o F, che garantiscono che tutti gli articoli ultimati sono conformi ai dati di progettazione ed idonei all’installazione in sicurezza;

    ▼M9

    b) 

    preparare e mantenere, per ciascun modello di articolo per il quale è stata rilasciata un’autorizzazione ETSO, un fascicolo aggiornato contenente tutti i dati tecnici e la documentazione in conformità al punto 21.A.5;

    ▼B

    c) 

    preparare, mantenere ed aggiornare gli originali di tutti i manuali richiesti dalle specifiche di certificazione applicabili all’articolo;

    d) 

    mettere a disposizione degli utenti e dell’Agenzia, su richiesta, i manuali di manutenzione, revisione e riparazione necessari all’uso ed alla manutenzione dell’articolo, nonché le relative modifiche;

    e) 

    contrassegnare ciascun articolo in conformità al punto 21.A.807;

    ▼M9

    f) 

    conformarsi alle disposizioni dei punti 21.A.3 A, 21.A.3B, 21.A.4 e 21.A.9;

    ▼B

    g) 

    continuare ad uniformarsi ai requisiti di qualifica di cui al punto 21.A.602B.

    21.A.610    Approvazione delle divergenze dai parametri autorizzati

    a) Il fabbricante che chiede l’autorizzazione a discostarsi da un parametro di performance ETSO deve dimostrare che la divergenza rispetto a tale parametro sarà compensata da fattori o caratteristiche di progetto che garantiscono un livello di sicurezza equivalente.

    b) La richiesta di autorizzazione a divergere da un parametro deve essere presentata all’Agenzia, unitamente a tutti i dati pertinenti.

    21.A.611    Modifiche di progetto

    a) Il titolare ETSO è autorizzato ad apportare modifiche di minore entità al progetto (ovvero qualsiasi modifica che non sia di maggiore entità) senza ulteriori nulla osta da parte dell’Agenzia. In questi casi, l’articolo modificato conserverà il numero di modello originale (per identificare le modifiche di minore entità si cambia o si corregge il codice prodotto), ed il fabbricante dovrà inoltrare all’Agenzia tutti i dati sottoposti a revisione, necessari alla conformità al punto 21.A.603(b).

    b) Tutte le modifiche di progetto operate dal titolare di un’autorizzazione ETSO e di entità tale da richiedere un’indagine sostanzialmente completa per determinarne la conformità ETSO, si considerano modifiche di maggiore entità. Prima di procedere in tal senso, il titolare deve attribuire all’articolo una nuova designazione di tipo o di modello, e richiedere una nuova autorizzazione ai sensi del punto 21.A.603.

    c) Non sono ammesse ad approvazione, in base al presente Capitolo O, le modifiche di progetto effettuate da persone fisiche o giuridiche diverse dal titolare dell’autorizzazione ETSO che ha presentato la dichiarazione di conformità dell’articolo, a meno che il richiedente non faccia separatamente domanda di autorizzazione ETSO ai sensi del punto 21.A.603.

    ▼M7 —————

    ▼M9 —————

    ▼M9

    21.A.619    Durata e validità prolungata

    a) 

    L’autorizzazione ETSO deve essere rilasciata per un periodo di tempo illimitato. Il mantenimento della sua validità è soggetto all’osservanza di tutte le condizioni seguenti:

    1. 

    le condizioni stabilite al momento del rilascio dell’autorizzazione ETSO continuano a essere rispettate dal richiedente;

    2. 

    gli obblighi di cui al punto 21.A.609 continuano a essere assolti dal titolare dell’autorizzazione ETSO;

    3. 

    il titolare dell’autorizzazione ETSO o i suoi partner, fornitori o subappaltatori riconoscono che l’autorità competente può svolgere indagini in conformità al punto 21.A.9;

    4. 

    è stato dimostrato che l’articolo ETSO non comporta pericoli inaccettabili in servizio;

    5. 

    l’autorizzazione ETSO non è stata revocata dall’Agenzia a norma del punto 21.B.65, né ceduta dal suo titolare.

    b) 

    In caso di cessione o revoca, l’autorizzazione ETSO deve essere restituita all’Agenzia.

    ▼B

    21.A.621    Trasferibilità

    Fatta eccezione per il cambio di proprietà, che si considera una modifica rilevante e soggetta quindi alle prescrizioni dei punti 21.A.147 e 21.A.247, a seconda del caso, le autorizzazioni ETSO rilasciate ai sensi del presente allegato I (parte 21) non sono trasferibili.

    CAPITOLO P —   PERMESSO DI VOLO

    21.A.701    Campo d’applicazione

    a) Il permesso di volo è rilasciato conformemente al presente capitolo a aeromobili non conformi — o per i quali non è stata provata la conformità — alle specifiche di aeronavigabilità applicabili, ma in grado di volare in sicurezza in determinate condizioni e per i seguenti fini:

    1) 

    sviluppo;

    2) 

    dimostrazione della conformità a regolamenti o specifiche di certificazione;

    3) 

    formazione del personale di imprese di progettazione o produzione;

    4) 

    voli di prova di aeromobili di nuova produzione;

    5) 

    voli di aeromobili in corso di produzione tra gli impianti di produzione;

    6) 

    voli finalizzati a ottenere l’accettazione da parte dei clienti;

    7) 

    consegna o esportazione dell’aeromobile;

    8) 

    voli finalizzati a ottenere l’autorizzazione delle autorità;

    9) 

    indagini di mercato, inclusa la formazione degli equipaggi del cliente;

    10) 

    mostre ed esibizioni aeree;

    11) 

    voli per spostare l’aeromobile in strutture di manutenzione o nelle quali effettuare la revisione dell’aeronavigabilità o in un luogo di deposito;

    12) 

    voli di aeromobili di peso superiore al peso massimo certificato al decollo per tratte superiori a quelle normali sopra superfici acquatiche, o zone di terra sprovviste di idonee strutture per l’atterraggio o della possibilità di fare rifornimento di carburante;

    13) 

    tentativi di stabilire nuovi record, competizioni aeree o analoghe;

    14) 

    voli con aeromobili rispondenti ai requisiti applicabili in materia di aeronavigabilità prima che ne sia stata accertata la conformità ai requisiti ambientali;

    15) 

    attività di volo non commerciali su singoli aeromobili non complessi o tipi di aeromobili per i quali non è previsto un certificato di aeronavigabilità o un certificato ristretto di aeronavigabilità;

    ▼M5

    16) 

    voli di aeromobili per la risoluzione dei problemi o la verifica del funzionamento di uno o più sistemi, parti o pertinenze dopo la manutenzione.

    ▼B

    b) Il presente capitolo stabilisce la procedura per il rilascio dei permessi volo e di approvazione delle relative condizioni di volo e definisce i diritti e i doveri dei richiedenti e dei titolari di detti permessi e dette approvazioni di condizioni di volo.

    21.A.703    Ammissibilità

    a) Tutte le persone fisiche o giuridiche possono richiedere un permesso di volo eccetto quando tale permesso sia richiesto ai fini del punto 21.A.701(a)(15), nel qual caso il richiedente deve essere il proprietario.

    b) Non vi sono limiti di ammissibilità quanto alle caratteristiche dei richiedenti per l’approvazione di condizioni di volo.

    ▼M9 —————

    ▼B

    21.A.707    Domanda di permesso di volo

    a) Ai sensi del punto 21.A.703 e quando al richiedente non sia stato concesso il privilegio di rilasciare un permesso di volo, la domanda di permesso di volo è presentata all’autorità competente nella forma e con le modalità stabilite da quest’ultima.

    b) Le domande permesso di volo devono indicare:

    1. 

    lo o gli scopi del volo o dei voli conformemente al punto 21.A.701;

    2. 

    i motivi per i quali l’aeromobile non è conforme ai requisiti applicabili di aeronavigabilità;

    3. 

    le condizioni di volo approvate conformemente al punto 21.A.710.

    c) Qualora le condizioni di volo non siano state approvate al momento di presentazione della domanda di permesso di volo, deve essere presentata una domanda di approvazione delle condizioni di volo conformemente al punto 21.A.709.

    21.A.708    Condizioni di volo

    Le condizioni di volo comprendono:

    a) 

    la o le configurazioni per cui è richiesto il permesso di volo;

    b) 

    le eventuali condizioni o limitazioni necessarie per l’utilizzo sicuro dell’aeromobile, tra cui:

    1) 

    le condizioni o limitazioni imposte per le rotte o gli spazi aerei utilizzati per il volo, o entrambi;

    ▼M3

    2) 

    eventuali condizioni o limitazioni imposte all'equipaggio per l'utilizzo dell'aeromobile, oltre a quelle definite nell'appendice XII del presente allegato I (parte 21);

    ▼B

    3) 

    eventuali limitazioni al trasporto di persone diverse dai membri dell’equipaggio;

    4) 

    le limitazioni operative, le procedure specifiche o le condizioni tecniche da rispettare;

    5) 

    lo specifico programma di prove in volo (se pertinente);

    6) 

    le disposizioni specifiche di aeronavigabilità continua, incluse le istruzioni di manutenzione e il regime nel quale devono essere eseguite;

    c) 

    le prove che l’aeromobile è in grado di volare in sicurezza nelle condizioni o limitazioni di cui alla lettera b);

    d) 

    il metodo usato per il controllo della configurazione dell’aeromobile in modo da garantire il rispetto delle condizioni stabilite.

    21.A.709    Domanda di approvazione delle condizioni di volo

    a) Ai sensi del punto 21.A.707(c), e quando il richiedente non disponga del privilegio di approvare le condizioni di volo, deve essere presentata una domanda di approvazione delle condizioni di volo:

    1) 

    quando l’approvazione delle condizioni di volo è relativa alla sicurezza di progetto, all’Agenzia nella forma e con le modalità da essa stabilite; oppure

    2) 

    quando l’approvazione delle condizioni di volo non è relativa alla sicurezza di progetto, all’autorità competente nella forma e con le modalità da essa stabilite.

    b) Le domande di approvazione delle condizioni di volo devono includere:

    1) 

    le condizioni di volo proposte;

    2) 

    la documentazione giustificativa di tali condizioni; e

    3) 

    una dichiarazione attestante che l’aeromobile è in grado di volare in sicurezza nelle condizioni o limitazioni di cui al punto 21.A.708(b).

    21.A.710    Approvazione delle condizioni di volo

    a) Quando l’approvazione delle condizioni di volo è relativa alla sicurezza del progetto, le condizioni di volo sono approvate:

    1) 

    dall’Agenzia; oppure

    2) 

    da un’impresa di progettazione debitamente autorizzata ai sensi del privilegio di cui al punto 21.A.263(c)(6).

    b) Quando l’approvazione delle condizioni di volo non è relativa alla sicurezza del progetto, le condizioni di volo sono approvate dall’autorità competente o da dall’impresa di progettazione debitamente approvata che rilascia anche il permesso di volo.

    c) Prima di approvare le condizioni di volo, l’Agenzia, l’autorità competente o l’impresa di progettazione approvata devono accertarsi che l’aeromobile sia in grado di operare in sicurezza tenuto conto delle limitazioni e condizioni specifiche. L’agenzia o l’autorità competente possono effettuare o imporre al richiedente di effettuare tutte le verifiche o le prove necessarie a tal fine.

    ▼M9

    21.A.711    Rilascio del permesso di volo

    ▼B

    a) L’autorità competente può rilasciare un permesso di volo (modulo AESA 20a, cfr. l’appendice III) alle condizioni specificate al punto 21.B.525.

    b) Un’impresa di progettazione debitamente approvata può rilasciare un permesso di volo (modulo AESA 20b, cfr. l’appendice IV) in virtù del privilegio concessole ai sensi del punto 21.A.263(c)(7), quando le condizioni di volo di cui al punto 21.A.708 sono state approvate conformemente al punto 21.A.710.

    c) Un’impresa di progettazione debitamente approvata può rilasciare un permesso di volo (modulo AESA 20b, cfr. l’appendice IV) in virtù del privilegio concessole ai sensi del punto 21.A.163(e), quando le condizioni di volo di cui al punto 21.A.708 sono state approvate conformemente al punto 21.A.710.

    ▼M7

    d) Un’impresa approvata può rilasciare un permesso di volo (modulo AESA 20b, cfr. l’appendice IV) in virtù del privilegio concessole in conformità all’allegato I (parte M), punto M.A.711, o all’allegato V quater (parte CAMO), punto CAMO.A.125, o all’allegato V quinquies (parte CAO), punto CAO.A.095, del regolamento (UE) n. 1321/2014, se le condizioni di volo di cui al punto 21.A.708 del presente allegato sono state approvate in conformità al punto 21.A.710 del presente allegato;

    ▼B

    e) Il permesso di volo deve specificare lo scopo o gli scopi e le eventuali condizioni e limitazioni approvate ai sensi del punto 21.A.710.

    f) Per i permessi rilasciati ai sensi delle lettere b), c) o d) una copia del permesso di volo e delle relative condizioni di volo deve essere presentata all’autorità competente entro e non oltre tre giorni.

    g) Se è dimostrato che una qualsiasi delle condizioni specificate al punto 21.A.723(a) non è soddisfatta in relazione al permesso di volo che un’impresa ha rilasciato a norma della lettera b), c) o d), l’impresa revoca immediatamente il permesso di volo e ne informa subito l’autorità competente.

    21.A.713    Modifiche

    a) Ogni modifica che invalidi le condizioni di volo o la documentazione associata stabilita ai fini del permesso di volo deve essere approvata conformemente al punto 21.A.710. Se pertinente, la domanda deve essere presentata conformemente al punto 21.A.709.

    b) Ogni modifica che incida sul contenuto del permesso di volo richiede il rilascio di un nuovo permesso di volo conformemente al punto 21.A.711.

    21.A.715    Lingua

    I manuali, i cartelli, gli elenchi, i contrassegni degli strumenti e le altre informazioni richieste dalle specifiche di certificazione applicabili, devono essere redatti in una o più lingue ufficiali dell’Unione europea ritenute accettabili dall’autorità competente.

    21.A.719    Trasferibilità

    a) Un permesso di volo non è trasferibile.

    b) In deroga alla lettera a), nel caso di un permesso di volo rilasciato ai fini del punto 21.A.701(a)(15), qualora sia cambiata la proprietà di un aeromobile, il permesso di volo viene trasferito insieme all’aeromobile purché quest’ultimo resti sullo stesso registro, oppure è rilasciato soltanto previo accordo dell’autorità competente dello Stato membro di registrazione al quale è trasferito.

    ▼M9 —————

    ▼B

    21.A.723    Durata e validità

    ▼M9

    a) Un permesso di volo deve essere rilasciato per un massimo di 12 mesi e mantiene la propria validità se sono soddisfatte tutte le condizioni seguenti:

    1. 

    l’impresa continua a rispettare le condizioni e le limitazioni associate al permesso di volo di cui al punto 21.A.711, lettera e);

    2. 

    il titolare o i suoi partner, fornitori o subappaltatori riconoscono che l’autorità competente può svolgere indagini in conformità al punto 21.A.9;

    3. 

    il permesso di volo non è stato revocato dall’autorità competente a norma del punto 21.B.65, né ceduto dal suo titolare;

    4. 

    l’aeromobile rimane sullo stesso registro.

    ▼B

    b) In deroga alla lettera a), un permesso di volo rilasciato ai fini del punto 21.A.701(a)(15) può essere rilasciato a tempo indeterminato.

    c) In caso di cessione o revoca, il permesso di volo deve essere restituito all’autorità competente.

    21.A.725    Rinnovo del permesso di volo

    Il rinnovo del permesso di volo è trattato alla stregua di una modifica conformemente al punto 21.A.713.

    21.A.727    Obblighi del titolare di un permesso di volo

    Il titolare di un permesso di volo deve garantire che siano soddisfatte e mantenute tutte le condizioni e limitazioni associate al permesso di volo.

    ▼M9 —————

    ▼B

    CAPITOLO Q —   IDENTIFICAZIONE DI PRODOTTI, PARTI E PERTINENZE

    21.A.801    Identificazione di prodotti

    ▼M8

    a) I prodotti vanno identificati con le seguenti informazioni:

    1. 

    la denominazione del fabbricante;

    2. 

    la designazione del prodotto;

    3. 

    il numero di serie del fabbricante;

    4. 

    il marchio «IN DEROGA» nel caso dei motori, se l’autorità competente ha concesso una deroga ai requisiti di protezione ambientale;

    5. 

    qualsiasi ulteriore informazione che l’Agenzia ritenga appropriata.

    ▼B

    b) Le persone fisiche o giuridiche che fabbricano aeromobili o motori ai sensi del capitolo G o F sono tenute ad identificare aeromobili e motori con una targa a prova di fuoco che riporti le informazioni di cui alla lettera a), realizzata mediante incisione, stampaggio, impressione a rilievo o altro metodo approvato di marcatura a prova di fuoco. La targa deve essere posizionata e fissata in maniera tale che sia accessibile e leggibile e non possa essere staccata durante il normale esercizio, né smarrita o distrutta in caso di incidente.

    c) Le persone fisiche o giuridiche che fabbricano eliche, pale d’elica o mozzi d’elica ai sensi del capitolo G o F sono tenuti ad identificare i prodotti con una targa incisa, stampata, impressa a rilievo o con altro metodo approvato di marcatura a prova di fuoco, posizionata su una superficie non critica, che riporti le informazioni di cui alla lettera a) e che non possa diventare illeggibile o venire staccata durante il normale esercizio, né smarrita o distrutta in caso di incidente.

    d) Per i palloni liberi pilotati, la targa di identificazione di cui alla lettera b) deve essere fissata all’involucro dell’aerostato e collocata, se possibile, in un punto in cui risulti leggibile dall’operatore quando il pallone è gonfio. La navicella, la struttura di carico e tutti i gruppi di riscaldamento, inoltre, devono essere contrassegnati in modo indelebile e leggibile con il nome del fabbricante, il codice prodotto, o equivalente, e il numero di serie, o equivalente.

    21.A.803    Trattamento dei dati identificativi

    a) Sono vietate la rimozione, la modifica e la collocazione di informazioni identificative di cui al punto 21.A.801(a), su aeromobili, motori, eliche, pale d’elica e mozzi d’elica, o di cui al punto 21.A.807(a) nel caso di APU, senza l’approvazione dell’Agenzia.

    b) Sono vietate altresì la rimozione e l’installazione di targhe identificative di cui al punto 21.A.801, o di cui al punto 21.A.807 nel caso di APU, senza l’approvazione dell’Agenzia.

    c) In deroga a quanto stabilito alle lettere a) e b), le persone fisiche o giuridiche addette alla manutenzione che operano ai sensi dei regolamenti attuativi applicabili e nel rispetto di metodologie, tecniche e prassi definite dall’Agenzia, sono autorizzati a:

    1) 

    rimuovere, modificare o collocare le informazioni identificative di cui al punto 21.A.801(a) su aeromobili, motori, eliche, pale d’elica o mozzi d’elica, o di cui al punto 21.A.807(a) nel caso di APU; o

    2) 

    rimuovere una targa identificativa di cui al punto 21.A.801, o di cui al punto 21.A.807 nel caso di APU, se l’operazione si rende necessaria durante gli interventi.

    d) È vietato installare una targa di identificazione, rimossa ai sensi della lettera c) 2), su aeromobili, motori, eliche, pale d’elica o mozzi d’elica diversi da quelli dai quali è stata rimossa.

    ▼M7

    21.A.804    Identificazione di parti e pertinenze

    a) 

    Tutte le parti e pertinenze la cui installazione in un prodotto omologato è consentita devono essere contrassegnate in modo indelebile e leggibile con:

    1) 

    un nome, marchio o simbolo che identifichi il costruttore con modalità identificate dai dati di progettazione applicabili;

    2) 

    il codice prodotto, come definito nei dati di progettazione applicabili; e

    3) 

    le lettere EPA per parti e pertinenze fabbricate secondo dati di progettazione approvati non appartenenti al titolare del certificato di omologazione del prodotto di riferimento, fatta eccezione per gli articoli ETSO e per le parti e pertinenze di cui al punto 21.A.307, lettera b).

    b) 

    In deroga a quanto stabilito alla lettera a), se l’Agenzia determina che una parte o pertinenza è troppo piccola o comunque inidonea ad essere contrassegnata con le informazioni richieste dalla lettera a), il documento di ammissione in servizio che accompagnerà detta parte o pertinenza, o il relativo contenitore, dovrà includere le informazioni che non è stato possibile applicare alla parte o pertinenza.

    ▼B

    21.A.805    Identificazione di parti critiche

    In aggiunta ai requisiti del punto 21.A.804, i fabbricanti di parti destinate all’installazione su prodotti omologati ed identificate come «parti critiche», devono contrassegnare indelebilmente ed in modo leggibile dette parti con un codice prodotto ed un numero di serie.

    21.A.807    Identificazione degli articoli ETSO

    a) I titolari di autorizzazioni ETSO ai sensi del Capitolo O devono contrassegnare indelebilmente ed in modo leggibile ciascun articolo con le seguenti informazioni:

    1) 

    denominazione e recapito del fabbricante;

    2) 

    nome, tipo, codice prodotto o designazione del modello dell’articolo;

    3) 

    numero di serie o data di fabbricazione dell’articolo, o entrambi, e

    4) 

    numero ETSO applicabile.

    b) In deroga a quanto stabilito alla lettera a), se l’Agenzia determina che una parte è troppo piccola o comunque inidonea ad essere contrassegnata con le informazioni richieste dalla lettera a), il documento di messa in servizio che accompagnerà detta parte, o il relativo contenitore, dovranno includere le informazioni che non è stato possibile applicare al prodotto.

    c) I fabbricanti di APU ai sensi del capitolo G o F sono tenuti ad identificare i prodotti con una targa a prova di fuoco che riporti le informazioni di cui alla lettera a), realizzata mediante incisione, stampaggio, impressione a rilievo o altro metodo approvato di marcatura a prova di fuoco. La targa deve essere posizionata e fissata in maniera da essere in una posizione leggibile ed accessibile e non potere essere staccata durante il normale esercizio, né smarrita o distrutta in caso di incidente.

    SEZIONE B

    PROCEDURE PER LE AUTORITÀ COMPETENTI

    CAPITOLO A —   DISPOSIZIONI GENERALI

    ▼M10 —————

    ▼M10

    21.B.10    Documentazione relativa alla sorveglianza

    L’autorità competente deve fornire tutti gli atti legislativi, le norme, le regole, le pubblicazioni tecniche e i relativi documenti al personale pertinente affinché possa svolgere i propri compiti e adempiere alle proprie responsabilità.

    21.B.15    Informazioni all’Agenzia

    a) 

    L’autorità competente dello Stato membro deve informare l’Agenzia in caso di problemi significativi nell’attuazione del regolamento (UE) 2018/1139 e dei relativi atti delegati e di esecuzione entro 30 giorni dal momento in cui l’autorità è venuta a conoscenza dei problemi.

    b) 

    Fatti salvi il regolamento (UE) n. 376/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio e i relativi atti delegati e di esecuzione, l’autorità competente dello Stato membro deve fornire quanto prima all’Agenzia informazioni rilevanti dal punto di vista della sicurezza, derivanti dalle segnalazioni di non conformità registrate nella propria banca dati nazionale in conformità all’articolo 6, paragrafo 6, del regolamento (UE) n. 376/2014.

    ▼M10

    21.B.20    Reazione immediata a un problema di sicurezza

    a) 

    Fatti salvi il regolamento (UE) n. 376/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio e i relativi atti delegati e di esecuzione, l’autorità competente deve attuare un sistema per raccogliere, analizzare e diffondere in maniera adeguata le informazioni concernenti la sicurezza.

    b) 

    L’Agenzia deve attuare un sistema per analizzare in maniera adeguata tutte le informazioni pertinenti ricevute in materia di sicurezza e trasmettere senza indebito ritardo alle autorità competenti degli Stati membri e alla Commissione tutte le informazioni necessarie, incluse le raccomandazioni o le azioni correttive da intraprendere, affinché possano reagire tempestivamente a un problema di sicurezza concernente i prodotti, le parti, le pertinenze, le persone o le organizzazioni (imprese) soggette al regolamento (UE) 2018/1139 e ai relativi atti delegati e di esecuzione.

    c) 

    Non appena ricevute le informazioni di cui alle lettere a) e b), l’autorità competente deve adottare le misure adeguate per affrontare il problema di sicurezza.

    d) 

    L’autorità competente deve notificare immediatamente le misure adottate a norma della lettera c) a tutte le persone o le organizzazioni (imprese) che devono rispettarle a norma del regolamento (UE) 2018/1139 e dei relativi atti delegati e di esecuzione. L’autorità competente dello Stato membro deve inoltre notificare tali misure all’Agenzia e, nel caso in cui fosse necessaria un’azione combinata, agli altri Stati membri interessati.

    21.B.25    Sistema di gestione

    a) 

    L’autorità competente deve istituire e mantenere un sistema di gestione, che preveda almeno:

    1. 

    strategie e procedure documentate per descrivere la sua organizzazione, i mezzi e i metodi impiegati per conformarsi al regolamento (UE) 2018/1139 e ai relativi atti delegati e di esecuzione. Le procedure devono essere mantenute aggiornate e costituiscono i documenti di lavoro di base in seno all’autorità competente per tutte i relativi compiti;

    2. 

    personale in numero sufficiente per svolgere i propri compiti e per adempiere alle proprie responsabilità. È necessario che l’autorità disponga di un sistema per pianificare la disponibilità del personale, al fine di garantire il corretto espletamento di tutti i compiti;

    3. 

    personale qualificato a svolgere i compiti assegnati, che ha la necessaria conoscenza ed esperienza e che riceve una formazione iniziale e periodica al fine di garantire una competenza costante;

    4. 

    strutture e uffici per il personale adeguati allo svolgimento dei compiti assegnati;

    5. 

    una funzione per monitorare la conformità del sistema di gestione ai requisiti pertinenti e l’adeguatezza delle procedure, comprendente l’istituzione di una procedura di audit interno e di gestione dei rischi per la sicurezza. Il monitoraggio della conformità deve includere un sistema di feedback sulle non conformità rilevate dal processo di audit ai dirigenti dell’autorità competente per garantire l’attuazione delle azioni correttive necessarie;

    6. 

    una persona o un gruppo di persone che risponde ai dirigenti dell’autorità competente per la funzione di monitoraggio della conformità.

    b) 

    Per ogni settore di attività, incluso il sistema di gestione, l’autorità competente deve nominare una o più persone che siano responsabili della gestione dei compiti pertinenti.

    c) 

    L’autorità competente deve stabilire procedure per la partecipazione a uno scambio reciproco di tutte le informazioni e l’assistenza necessarie con le altre autorità competenti interessate, siano esse dello stesso Stato membro o di altri Stati membri, comprese le informazioni riguardanti:

    1. 

    le non conformità rilevate e le azioni di follow-up avviate in seguito alla sorveglianza delle persone e delle imprese che svolgono attività nel territorio di uno Stato membro, ma sono certificati dall’autorità competente di un altro Stato membro o dall’Agenzia;

    2. 

    informazioni derivanti dalla segnalazione obbligatoria e volontaria di non conformità di cui al punto 21.A.3 A.

    d) 

    Una copia delle procedure relative al sistema di gestione dell’autorità competente dello Stato membro e delle relative modifiche deve essere messa a disposizione dell’Agenzia a fini di standardizzazione.

    21.B.30    Assegnazione di compiti a soggetti qualificati

    a) 

    L’autorità competente può assegnare a soggetti qualificati compiti relativi alla certificazione iniziale o alla sorveglianza continua di prodotti e parti, nonché di persone fisiche o giuridiche soggette al regolamento (UE) 2018/1139 e ai relativi atti delegati e di esecuzione. Nell’assegnare tali compiti, l’autorità competente deve garantire di aver:

    1. 

    posto in essere un sistema per la valutazione iniziale e continua della conformità del soggetto qualificato all’allegato VI del regolamento (UE) 2018/1139. Tale sistema e i risultati delle valutazioni devono essere documentati;

    2. 

    stipulato un accordo scritto con il soggetto qualificato, approvato da entrambe le parti al livello dirigenziale appropriato, che definisca chiaramente:

    i) 

    i compiti da svolgere;

    ii) 

    le dichiarazioni, le segnalazioni e la documentazione da fornire;

    iii) 

    le condizioni tecniche da soddisfare nell’espletamento di tali compiti;

    iv) 

    la corrispondente copertura di responsabilità;

    v) 

    la protezione delle informazioni acquisite nello svolgimento dei suddetti compiti.

    b) 

    L’autorità competente deve garantire che la procedura di audit interno e la procedura di gestione dei rischi per la sicurezza istituite a norma del punto 21.B.25, lettera a), punto 5, comprendano tutti i compiti di certificazione e di sorveglianza continua svolti dal soggetto qualificato per suo conto.

    21.B.35    Modifiche del sistema di gestione

    a) 

    L’autorità competente deve disporre di un sistema per individuare le modifiche che incidono sulla sua capacità di svolgere i propri compiti e di adempiere alle proprie responsabilità come previsto dal regolamento (UE) 2018/1139 e dai relativi atti delegati e di esecuzione. Tale sistema deve consentire all’autorità competente di adottare le misure necessarie per garantire che il suo sistema di gestione rimanga adeguato ed efficace.

    b) 

    L’autorità competente deve aggiornare tempestivamente il proprio sistema di gestione per tenere conto delle modifiche del regolamento (UE) 2018/1139 e dei relativi atti delegati e di esecuzione, in modo da garantirne l’efficace attuazione.

    c) 

    L’autorità competente dello Stato membro deve notificare all’Agenzia le modifiche che incidono sulla sua capacità di svolgere i propri compiti e di adempiere alle proprie responsabilità come previsto dal regolamento (UE) 2018/1139 e dai relativi atti delegati e di esecuzione.

    ▼M10 —————

    ▼M10

    21.B.55    Conservazione della documentazione

    a) 

    L’autorità competente deve istituire un sistema per la conservazione della documentazione che permetta l’adeguata archiviazione, l’accessibilità e una tracciabilità affidabile per quanto concerne:

    1. 

    le strategie e le procedure documentate del sistema di gestione;

    2. 

    la formazione, qualificazione e autorizzazione del proprio personale;

    3. 

    l’assegnazione dei compiti, inclusi gli elementi richiesti al punto 21.B.30, nonché i dettagli dei compiti assegnati;

    4. 

    le procedure di certificazione e la sorveglianza continua delle imprese certificate, tra cui:

    i) 

    le domande di certificati, approvazioni, autorizzazioni e autorizzazioni a procedere;

    ii) 

    il programma di sorveglianza continua dell’autorità competente, con tutta la documentazione delle valutazioni, degli audit e delle ispezioni;

    iii) 

    i certificati, le approvazioni, le autorizzazioni e le autorizzazioni a procedere, comprese le eventuali modifiche;

    iv) 

    una copia del programma di sorveglianza con l’elenco delle date previste per gli audit e le date effettive di svolgimento;

    v) 

    copie di tutta la corrispondenza formale;

    vi) 

    raccomandazioni per il rilascio o la proroga di un certificato, di un’autorizzazione di approvazione o di un’autorizzazione a procedere, informazioni dettagliate sulle non conformità e sulle azioni intraprese dalle imprese per chiudere tali non conformità, compresa la data di chiusura, le misure di esecuzione e le osservazioni;

    vii) 

    tutte le relazioni di valutazione, audit e ispezione rilasciate da un’altra autorità competente a norma del punto 21.B.120, lettera d), del punto 21.B.221, lettera c), o del punto 21.B.431, lettera c);

    viii) 

    copie di tutti i manuali o manuali dell’impresa e delle relative modifiche;

    ix) 

    copie di eventuali altri documenti approvati dall’autorità competente;

    5. 

    le dichiarazioni di conformità (modulo AESA 52, cfr. appendice VIII) e i certificati di riammissione in servizio (modulo AESA 1, cfr. appendice I) che ha convalidato per le imprese che producono prodotti, parti o pertinenze senza un certificato di approvazione dell’impresa di produzione a norma della sezione A, capitolo F, del presente allegato.

    b) 

    L’autorità competente deve includere nella conservazione della documentazione:

    1. 

    i documenti giustificativi dell’uso di modalità alternative di rispondenza

    2. 

    le informazioni sulla sicurezza in conformità al punto 21.B.15 e le misure di follow-up;

    3. 

    il ricorso a disposizioni di salvaguardia e di flessibilità conformemente agli articoli 70, 71 paragrafo 1, e 76, paragrafo 4, del regolamento (UE) 2018/1139.

    c) 

    L’autorità competente deve tenere un elenco aggiornato di tutti i certificati, le approvazioni, le autorizzazioni e le autorizzazioni a procedere che ha rilasciato.

    d) 

    Tutta la documentazione di cui alle lettere a), b) e c) deve essere conservata per un periodo minimo di cinque anni fatta salva la normativa applicabile in materia di protezione dei dati.

    e) 

    Tutta la documentazione di cui alle lettere a), b) e c) deve essere messa a disposizione, su richiesta, di un’autorità competente di un altro Stato membro o dell’Agenzia.

    ▼M10 —————

    ▼M10

    21.B.65    Sospensione, limitazione e revoca

    L’autorità competente deve:

    a) 

    sospendere un certificato, un’approvazione, un permesso di volo, un’autorizzazione o un’autorizzazione a procedere se ritiene che vi siano ragionevoli motivi per considerare tale azione necessaria per prevenire una minaccia credibile alla sicurezza dell’aeromobile;

    b) 

    sospendere, revocare o limitare un certificato, un’approvazione, un permesso di volo, un’autorizzazione o un’autorizzazione a procedere se tale azione è richiesta a norma dei punti 21.B.125, 21.B.225 o 21.B.433;

    c) 

    sospendere o revocare un certificato di aeronavigabilità o un certificato acustico se è dimostrato che non sono soddisfatte alcune delle condizioni di cui ai punti 21.A.181, lettera a), o 21.A.211, lettera a);

    d) 

    sospendere o limitare, in tutto o in parte, un certificato, un’approvazione, un permesso di volo, un’autorizzazione o un’autorizzazione a procedere qualora circostanze imprevedibili che sfuggono al controllo dell’autorità competente impediscano ai suoi ispettori di assolvere alle proprie responsabilità di sorveglianza nell’ambito del ciclo di pianificazione della sorveglianza.

    ▼M5

    CAPITOLO B —   CERTIFICATI DI OMOLOGAZIONE E CERTIFICATI DI OMOLOGAZIONE RISTRETTI

    21.B.70    Specifiche di certificazione

    L'Agenzia, a norma dell'articolo 76, paragrafo 3, del regolamento (UE) 2018/1139, deve pubblicare specifiche di certificazione e altre specifiche dettagliate, comprese le specifiche di certificazione relative all'aeronavigabilità, ai dati di idoneità operativa e alla protezione ambientale, che le autorità competenti, le organizzazioni e il personale possono utilizzare per dimostrare la conformità di prodotti, parti e pertinenze ai pertinenti requisiti essenziali di cui agli allegati II, IV e V di detto regolamento, nonché ai requisiti di protezione ambientale di cui all'articolo 9, paragrafo 2, e all'allegato III di tale regolamento. Tali specifiche devono essere sufficientemente dettagliate e precise per indicare ai richiedenti le condizioni in base alle quali devono essere emessi, modificati o integrati i certificati.

    21.B.75    Condizioni speciali

    a) 

    L'Agenzia deve definire nel dettaglio le specifiche tecniche, ovvero le «condizioni speciali», applicabili ad un prodotto, se le relative specifiche di certificazione non contengono parametri di sicurezza adeguati o appropriati per il prodotto in questione, per uno dei seguenti motivi:

    1) 

    il prodotto presenta caratteristiche progettuali nuove o inusuali rispetto alle prassi di progettazione su cui si basano le specifiche di certificazione applicabili;

    2) 

    l'uso previsto del prodotto è inabituale; oppure

    3) 

    l'esperienza maturata con prodotti simili in uso o prodotti che presentano caratteristiche progettuali analoghe o che comportano rischi di recente individuazione ha dimostrato che possono verificarsi condizioni tali da pregiudicare la sicurezza.

    b) 

    Le condizioni speciali contengono le norme di sicurezza che l'Agenzia ritiene necessarie per garantire un livello di sicurezza equivalente a quello delle specifiche di certificazione applicabili.

    21.B.80    Premesse di omologazione per un certificato di omologazione o un certificato di omologazione ristretto

    L'Agenzia stabilisce le premesse di omologazione e le notifica al richiedente che presenta domanda per il rilascio di un certificato di omologazione o di un certificato di omologazione ristretto. Le premesse di omologazione comprendono:

    a) 

    specifiche per la certificazione di aeronavigabilità, definite dall'Agenzia sulla base di quelle applicabili al prodotto alla data di richiesta del certificato in questione, a meno che:

    1) 

    il richiedente non scelga di osservare, o sia tenuto a osservare a norma del punto 21.A.15, lettera f), le specifiche di certificazione diventate applicabili dopo la data della domanda. Se il richiedente sceglie di osservare una specifica di certificazione diventata applicabile dopo la data di presentazione della domanda, l'Agenzia deve comprendere nelle premesse di omologazione ogni altra specifica di certificazione direttamente collegata; oppure

    2) 

    l'Agenzia non accetti un'alternativa a una specifica di certificazione definita che non può essere osservata, per la quale siano stati individuati fattori compensativi che garantiscono un livello di sicurezza equivalente; oppure

    3) 

    l'Agenzia non accetti o prescriva altri mezzi che:

    i) 

    nel caso di un certificato di omologazione, dimostrino la conformità ai requisiti essenziali di cui all'allegato II del regolamento (UE) 2018/1139; oppure

    ii) 

    nel caso di un certificato di omologazione ristretto, garantiscano un livello di sicurezza adeguato all'uso previsto; e

    b) 

    da tutte le condizioni speciali prescritte dall'Agenzia in conformità al punto 21.B.75, lettera a).

    21.B.82    Premesse di omologazione dei dati di idoneità operativa per un certificato di omologazione o un certificato di omologazione ristretto di aeromobile

    L'Agenzia stabilisce le premesse di omologazione dei dati di idoneità operativa e le notifica al richiedente che presenta domanda per il rilascio di un certificato di omologazione o di un certificato di omologazione ristretto di aeromobile. Le premesse di omologazione dei dati di idoneità operativa comprendono:

    a) 

    le specifiche di certificazione per i dati di idoneità operativa definite dall'Agenzia sulla base di quelle applicabili all'aeromobile alla data della domanda o alla data del supplemento di domanda per i dati di idoneità operativa, qualora quest'ultima data sia successiva, a meno che:

    1) 

    il richiedente non scelga di osservare, o non sia tenuto a osservare a norma del punto 21.A.15, lettera f), le specifiche di certificazione diventate applicabili dopo la data della domanda. Se il richiedente sceglie di osservare una specifica di certificazione diventata applicabile dopo la data di presentazione della domanda, l'Agenzia deve comprendere nelle premesse di omologazione ogni altra specifica di certificazione direttamente collegata; oppure

    2) 

    l'Agenzia non accetti o non prescriva mezzi alternativi per dimostrare la conformità ai requisiti essenziali pertinenti degli allegati II, IV e V del regolamento (UE) 2018/1139.

    b) 

    tutte le condizioni speciali prescritte dall'Agenzia in conformità al punto 21.B.75, lettera a).

    ▼M8

    21.B.85    Definizione dei requisiti di protezione ambientale applicabili per un certificato di omologazione o un certificato di omologazione ristretto

    a) 

    L’Agenzia definisce e notifica al richiedente i requisiti di protezione ambientale applicabili per un certificato di omologazione o un certificato di omologazione ristretto di un aeromobile o per un certificato di omologazione di un motore. La definizione e la notifica contengono:

    1. 

    i requisiti acustici di riferimento di cui:

    i) 

    all’allegato16 della convenzione di Chicago, volume I, parte II, capitolo 1 e:

    A) 

    ai capitoli 2, 3, 4 e 14, per i velivoli subsonici a reazione;

    B) 

    ai capitoli 3, 4, 5, 6, 10 e 14, per i velivoli ad elica;

    C) 

    ai capitoli 8 e 11, per gli elicotteri;

    D) 

    al capitolo 12, per i velivoli supersonici; ed

    E) 

    al capitolo 13, per gli aeromobili a rotore basculante;

    ii) 

    all’allegato 16 della convenzione di Chicago, volume I:

    A) 

    appendice 1 per gli aeromobili ai quali si applica l’allegato 16 della Convenzione di Chicago, volume I, parte II, capitoli 2 e 12;

    B) 

    appendice 2 per gli aeromobili ai quali si applica l’allegato 16 della Convenzione di Chicago, volume I, parte II, capitoli 3, 4, 5, 8, 13 e 14;

    C) 

    appendice 3 per gli aeromobili ai quali si applica l’allegato 16 della Convenzione di Chicago, volume I, parte II, capitolo 6;

    D) 

    appendice 4 per gli aeromobili ai quali si applica l’allegato 16 della Convenzione di Chicago, volume I, parte II, capitolo 11; ed

    E) 

    appendice 6 per gli aeromobili ai quali si applica l’allegato 16 della Convenzione di Chicago, volume I, parte II, capitolo 10;

    2. 

    i requisiti applicabili in materia di emissioni per la prevenzione delle fuoriuscite intenzionali di combustibile dagli sfiati (fuel venting) per gli aeromobili di cui all’allegato 16 della convenzione di Chicago, volume II, parte II, capitoli 1 e 2;

    3. 

    i requisiti applicabili in materia di emissioni di fumo, gas e particolato dei motori di cui:

    i) 

    all’allegato 16 della convenzione di Chicago, volume II, parte III, capitolo 1 e:

    A) 

    capitolo 2, per le emissioni di fumo e di gas dei motori turbogetto e turbofan destinati esclusivamente alla propulsione a velocità subsoniche;

    B) 

    capitolo 3, per le emissioni di fumo e di gas dei motori turbogetto e turbofan destinati esclusivamente alla propulsione a velocità supersoniche; e

    C) 

    capitolo 4, per le emissioni di particolato dei motori turbogetto e turbofan destinati esclusivamente alla propulsione a velocità subsoniche;

    ii) 

    all’allegato 16 della convenzione di Chicago, volume II:

    A) 

    appendice 1 per la misurazione del rapporto di compressione di riferimento;

    B) 

    appendice 2 per la valutazione delle emissioni di fumo;

    C) 

    appendice 3 per la strumentazione e le tecniche di misurazione per le emissioni di gas;

    D) 

    appendice 4 per le specifiche relative al combustibile da utilizzare nelle prove delle emissioni dei motori a turbina per aeromobili;

    E) 

    appendice 5 per la strumentazione e le tecniche di misurazione per le emissioni di gas dei motori a turbina a gas con postcombustione;

    F) 

    appendice 6 per la procedura di conformità per le emissioni di gas, fumo e particolato; e

    G) 

    appendice 7 per la strumentazione e le tecniche di misurazione per il particolato non volatile;

    4. 

    i requisiti applicabili in materia di emissioni di CO2 degli aeromobili di cui:

    i) 

    all’allegato 16 della convenzione di Chicago, volume III, parte II, capitolo 1 e:

    A) 

    capitolo 2, per i velivoli subsonici a reazione; e

    B) 

    capitolo 2, per i velivoli ad elica subsonici;

    ii) 

    all’allegato 16 della convenzione di Chicago, volume III, appendici 1 e 2 per gli aeromobili ai quali si applica l’allegato 16 della convenzione di Chicago, volume III, parte II, capitolo 2;

    5. 

    per i motori, i requisiti applicabili di cui all’allegato 16 della convenzione di Chicago, volume II, parte IV e appendice 8 sulla valutazione del particolato non volatile a fini di inventario e di modellizzazione.

    b) 

    (riservato).

    ▼M5

    21.B.100    Livello di partecipazione

    a) 

    L'Agenzia stabilisce il suo livello di partecipazione alla verifica delle attività e dei dati per la dimostrazione di conformità connessi alla domanda di un certificato di omologazione, di un certificato di omologazione ristretto, di approvazione di una modifica di maggiore entità, di un certificato di omologazione supplementare, di approvazione di un progetto di riparazione di maggiore entità o di autorizzazioni ETSO per APU. A tal fine procede sulla base di una valutazione di gruppi significativi delle attività e dei dati per la dimostrazione della conformità del programma di certificazione. Tale valutazione esamina:

    — 
    la probabilità di una non conformità non rilevata alle premesse di omologazione, alle premesse di omologazione dei dati di idoneità operativa e ai requisiti di protezione ambientale; e
    — 
    il potenziale impatto di tale non conformità sulla sicurezza del prodotto o sulla protezione ambientale,

    e prende in considerazione almeno gli elementi seguenti:

    1. 

    caratteristiche nuove o inusuali del progetto di certificazione, compresi aspetti operativi, organizzativi e di gestione delle conoscenze;

    2. 

    complessità della progettazione e/o della dimostrazione di conformità;

    3. 

    criticità della progettazione o della tecnologia e relativi rischi per la sicurezza e l'ambiente, compresi quelli individuati in progetti analoghi; e

    4. 

    prestazioni ed esperienza dell'impresa di progettazione del richiedente nell'ambito in questione.

    b) 

    Per l'approvazione di un progetto di riparazione di minore entità, di una modifica di minore entità o di un'autorizzazione ETSO diversa da APU, l'Agenzia deve stabilire il proprio grado di partecipazione a livello dell'intero progetto di certificazione, tenendo conto di eventuali caratteristiche nuove o inusuali, della complessità del progetto e/o della dimostrazione di conformità, delle criticità della progettazione o della tecnologia, nonché delle prestazioni e dell'esperienza dell'impresa di progettazione del richiedente.

    c) 

    L'Agenzia deve comunicare al richiedente il proprio livello di partecipazione e aggiornare tale livello ove ciò sia giustificato da informazioni aventi un impatto rilevante sul rischio precedentemente valutato a norma delle lettere a) e b). L'Agenzia deve informare il richiedente circa il cambiamento del livello di partecipazione.

    ▼M9

    21.B.103    Rilascio di un certificato di omologazione o di un certificato di omologazione ristretto

    ▼M5

    a) 

    L'Agenzia rilascia un certificato di omologazione di un aeromobile, un motore o un'elica oppure un certificato di omologazione ristretto per un aeromobile a condizione che:

    1. 

    il richiedente si sia conformato al punto 21.A.21;

    2. 

    l'Agenzia, tramite le verifiche della dimostrazione di conformità in base al proprio livello di partecipazione determinato in conformità al punto 21.B.100, non abbia rilevato alcuna non conformità alle premesse di omologazione, alle premesse di omologazione dei dati di idoneità operativa, ove applicabili a norma del punto 21.B.82, e ai requisiti di protezione ambientale; e

    3. 

    non sia stata individuata alcuna particolarità o caratteristica che possa pregiudicare la sicurezza del prodotto per gli impieghi per i quali è richiesta l'omologazione.

    b) 

    In deroga alla lettera a), su richiesta del richiedente inclusa nella dichiarazione di cui al punto 21.A.20, lettera d), l'Agenzia può rilasciare un certificato di omologazione di un aeromobile prima che sia stata dimostrata la conformità alle premesse di omologazione dei dati di idoneità operativa, a condizione che il richiedente dimostri la conformità prima della data in cui tali dati di idoneità operativa debbano essere effettivamente utilizzati.

    ▼B

    (CAPITOLO C — NON APPLICABILE)

    CAPITOLO D —   MODIFICHE AI CERTIFICATI DI OMOLOGAZIONE ED AI CERTIFICATI DI OMOLOGAZIONE RISTRETTI

    ▼M2 —————

    ▼M5

    21.B.105    Premesse di omologazione, requisiti di protezione ambientale e premesse di omologazione dei dati di idoneità operativa per una modifica di maggiore entità di un certificato di omologazione

    L'Agenzia stabilisce le premesse di omologazione applicabili, i requisiti di protezione ambientale e, nel caso di una modifica riguardante i dati di idoneità operativa, le premesse di omologazione dei dati di idoneità operativa definite in conformità al punto 21.A.101 e le notifica al richiedente che presenta domanda di una modifica di maggiore entità di un certificato di omologazione.

    ▼M9

    21.B.107    Rilascio dell’approvazione di una modifica del certificato di omologazione

    ▼M5

    a) 

    L'Agenzia rilascia l'approvazione di una modifica di un certificato di omologazione a condizione che:

    1) 

    il richiedente che presenta domanda di approvazione si sia conformato:

    i) 

    al punto 21.A.95 per una modifica di minore entità; oppure

    ii) 

    al punto 21.A.97 per una modifica di maggiore entità;

    2) 

    l'Agenzia, tramite la verifica della dimostrazione di conformità in base al proprio livello di partecipazione determinato in conformità alle lettera a) o b) del punto 21.B.100, non abbia rilevato alcuna non conformità alle premesse di omologazione, alle premesse di omologazione dei dati di idoneità operativa, ove applicabili a norma del punto 21.B.82, e ai requisiti di protezione ambientale; e

    3) 

    non sia stata individuata alcuna particolarità o caratteristica che possa pregiudicare la sicurezza del prodotto per gli impieghi per i quali è richiesta l'omologazione.

    b) 

    Nel caso di una modifica riguardante dati di idoneità operativa, in deroga ai punti 1) e 2) della lettera a), su richiesta del richiedente inclusa nella dichiarazione di cui al punto 21.A.20, lettera d), l'Agenzia può approvare una modifica di un certificato di omologazione di un aeromobile prima che sia stata dimostrata la conformità alle premesse di omologazione dei dati di idoneità operativa, a condizione che il richiedente dimostri la conformità prima della data in cui tali dati di idoneità operativa debbano essere effettivamente utilizzati.

    c) 

    L'approvazione delle modifiche dei dati di idoneità operativa deve essere inclusa nell'approvazione della modifica del certificato di omologazione.

    d) 

    L'approvazione di una modifica di un certificato di omologazione deve essere limitata alla specifica configurazione (o alle specifiche configurazioni) nel certificato di omologazione cui si riferisce la modifica in questione.

    ▼B

    CAPITOLO E —   CERTIFICATI SUPPLEMENTARI DI OMOLOGAZIONE DEL TIPO

    ▼M5

    Nel presente capitolo i riferimenti ai certificati di omologazione comprendono i certificati di omologazione e i certificati di omologazione ristretti.

    21.B.109    Premesse di omologazione, requisiti di protezione ambientale e premesse di omologazione dei dati di idoneità operativa per i certificati di omologazione supplementari

    L'Agenzia stabilisce le premesse di omologazione applicabili, i requisiti di protezione ambientale e, nel caso di una modifica riguardante i dati di idoneità operativa, le premesse di omologazione dei dati di idoneità operativa definite in conformità al punto 21.A.101 e le notifica al richiedente che presenta domanda di un certificato di omologazione supplementare.

    ▼M9

    21.B.111    Rilascio di certificati di omologazione supplementari

    ▼M5

    a) 

    L'Agenzia rilascia il certificato di omologazione supplementare a condizione che:

    1) 

    il richiedente si sia conformato al punto 21.A.115, lettera b);

    2) 

    l'Agenzia, tramite la verifica della dimostrazione di conformità in base al proprio livello di partecipazione stabilito in conformità al punto 21.B.100, lettera a), non abbia rilevato alcuna non conformità alle premesse di omologazione, alle premesse di omologazione dei dati di idoneità operativa, ove applicabili a norma del punto 21.B.82, e ai requisiti di protezione ambientale; e

    3) 

    non sia stata individuata alcuna particolarità o caratteristica che possa pregiudicare la sicurezza del prodotto per gli impieghi per i quali è richiesta l'omologazione.

    b) 

    Nel caso di un certificato di omologazione supplementare che riguarda i dati di idoneità operativa, in deroga ai punti 1) e 2) della lettera a), su richiesta del richiedente inclusa nella dichiarazione di cui al punto 21.A.20, lettera d), l'Agenzia può rilasciare un certificato di omologazione supplementare prima che sia stata dimostrata la conformità alle premesse di omologazione dei dati di idoneità operativa, a condizione che il richiedente dimostri la conformità prima della data in cui tali dati debbano essere effettivamente utilizzati.

    c) 

    L'approvazione delle modifiche dei dati di idoneità operativa deve essere inclusa nel certificato di omologazione supplementare.

    d) 

    Il certificato di omologazione supplementare deve essere limitato alla specifica configurazione (o alle specifiche configurazioni) nel certificato di omologazione cui si riferisce la modifica di maggiore entità in questione.

    ▼M10

    21.B.115    Modalità di rispondenza

    a) 

    L’Agenzia deve sviluppare modalità accettabili di rispondenza («AMC») che possono essere utilizzate per stabilire la conformità al regolamento (UE) 2018/1139 e ai relativi atti delegati e di esecuzione.

    b) 

    Per stabilire la conformità al presente regolamento possono essere utilizzate modalità alternative di rispondenza.

    c) 

    Le autorità competenti devono informare l’Agenzia di eventuali modalità alternative di rispondenza utilizzate dalle imprese sotto la loro sorveglianza o da esse stesse per stabilire la conformità al presente regolamento.

    ▼B

    CAPITOLO F —   PRODUZIONE SENZA APPROVAZIONE DELL’IMPRESA DI PRODUZIONE

    ▼M10

    21.B.120    Procedura di certificazione iniziale

    a) 

    Al ricevimento di una domanda di rilascio di un’autorizzazione a procedere ai fini della dimostrazione della conformità dei singoli prodotti, parti e pertinenze, l’autorità competente deve verificare la conformità del richiedente ai requisiti applicabili.

    b) 

    L’autorità competente deve registrare tutte le non conformità rilevate, le azioni di chiusura e le raccomandazioni per il rilascio dell’autorizzazione a procedere.

    c) 

    L’autorità competente deve confermare per iscritto al richiedente tutte le non conformità rilevate durante la verifica. Per la certificazione iniziale tutte le non conformità devono essere corrette in modo giudicato soddisfacente dall’autorità competente prima che l’autorizzazione a procedere possa essere rilasciata.

    d) 

    Una volta accertato che il richiedente soddisfa i requisiti applicabili, l’autorità competente deve rilasciare l’autorizzazione a procedere (modulo AESA 65, cfr. appendice XI).

    e) 

    L’autorizzazione a procedere deve riportare la natura della concessione, il termine di validità e, se del caso, le limitazioni annesse.

    f) 

    La durata della validità dell’autorizzazione a procedere non deve essere superiore ad un anno.

    21.B.125    Non conformità e azioni correttive - osservazioni

    a) 

    L’autorità competente deve disporre di un sistema per analizzare le non conformità sotto il profilo della loro importanza ai fini della sicurezza.

    b) 

    L’autorità competente deve rilevare una non conformità di livello 1 qualora venga riscontrata una non conformità significativa rispetto ai requisiti applicabili del regolamento (UE) 2018/1139 e dei relativi atti delegati e di esecuzione, alle procedure e ai manuali dell’impresa, oppure rispetto ai termini dell’autorizzazione a procedere, che riduce la sicurezza o mette in serio pericolo la sicurezza del volo.

    Devono essere rilevate non conformità di livello 1 anche nei casi in cui:

    1. 

    all’autorità competente non è concesso l’accesso alle strutture dell’impresa di cui al punto 21.A.9 durante il normale orario di lavoro e a seguito di due richieste scritte;

    2. 

    l’autorizzazione a procedere è stata ottenuta o la sua validità è stata prolungata falsificando le prove documentali presentate; e

    3. 

    è dimostrato un uso scorretto o fraudolento dell’autorizzazione a procedere.

    c) 

    L’autorità competente deve rilevare una non conformità di livello 2 qualora venga riscontrata una non conformità rispetto ai requisiti applicabili del regolamento (UE) 2018/1139 e dei relativi atti delegati e di esecuzione, alle procedure e ai manuali dell’impresa, oppure rispetto ai termini dell’autorizzazione a procedere, che non è classificata come una non conformità di livello 1.

    d) 

    Qualora venga riscontrata una non conformità nel corso della sorveglianza o con qualsiasi altro mezzo, l’autorità competente, fatte salve eventuali azioni ulteriori previste dal regolamento (UE) 2018/1139 e dai relativi atti delegati e di esecuzione, deve comunicare per iscritto la non conformità all’impresa e chiedere un’azione correttiva per la non conformità individuata. Se una non conformità di livello 1 riguarda direttamente un aeromobile, l’autorità competente deve informare l’autorità competente dello Stato membro nel quale l’aeromobile è registrato.

    1. 

    Qualora vi siano non conformità di livello 1 l’autorità competente deve agire immediatamente e in modo adeguato per vietare o limitare le attività dell’impresa coinvolta e, se opportuno, per revocare l’autorizzazione a procedere, limitarla o sospenderla in tutto o in parte a seconda dell’entità della non conformità di livello 1, fino a quando non sia stata intrapresa con successo un’azione correttiva da parte dell’impresa.

    2. 

    Qualora vi siano non conformità di livello 2, l’autorità competente deve:

    i) 

    concedere all’impresa un periodo di tempo adeguato alla natura della non conformità, che in ogni caso all’inizio non deve superare i 3 mesi, al fine di attuare un’azione correttiva. Tale periodo deve iniziare alla data della comunicazione scritta della non conformità all’impresa, con la quale è richiesta un’azione correttiva per la non conformità individuata. Alla fine di tale periodo, e a seconda della natura della non conformità, l’autorità competente può estendere il periodo di 3 mesi a condizione che venga concordato un piano di azioni correttive con l’autorità competente;

    ii) 

    valutare il piano di attuazione e il piano di azioni correttive proposti dall’impresa e, se in seguito a tale valutazione conclude che essi sono sufficienti a correggere la non conformità, accettarli;

    iii) 

    qualora un’impresa non presenti un piano di azioni correttive accettabile, o non esegua le azioni correttive entro il periodo di tempo accettato o prorogato dall’autorità competente, la non conformità deve essere elevata a non conformità di livello 1 e devono essere intraprese le azioni indicate alla lettera f), punto 1.i).

    e) 

    L’autorità competente può formulare osservazioni per i seguenti casi che non rientrano tra le non conformità di livello 1 o 2:

    1. 

    per qualsiasi elemento la cui prestazione sia stata valutata inefficace;

    2. 

    se si è rilevato che un elemento può potenzialmente causare una non conformità a norma delle lettere b) o c);

    3. 

    quando suggerimenti o miglioramenti sono rilevanti per le prestazioni generali di sicurezza dell’impresa.

    Le osservazioni formulate a norma del presente punto devono essere comunicate per iscritto all’impresa e registrate dall’autorità competente.

    ▼M10 —————

    ▼B

    21.B.135    Mantenimento dell’autorizzazione a procedere

    L’autorità competente considera valida l’autorizzazione a procedere subordinatamente alle seguenti condizioni:

    a) 

    il fabbricante utilizza correttamente il modulo 52 AESA (cfr. l’appendice VIII) come dichiarazione di conformità per gli aeromobili completi, ed il modulo 1 AESA (cfr. l’appendice I) per prodotti diversi da aeromobili completi, parti e pertinenze; e

    b) 

    le verifiche ispettive eseguite dall’autorità competente prima della ratifica del modulo 52 AESA (cfr. l’appendice VIII) o del modulo 1 AESA (cfr. l’appendice I), come prescritto nel punto 21.A.130, lettera c), non hanno riscontrato alcuna inosservanza alla luce dei requisiti o delle procedure contenuti nel manuale fornito dal fabbricante, o alla luce della conformità dei rispettivi prodotti, parti e pertinenze. Scopo dei controlli è verificare perlomeno che:

    1) 

    l’autorizzazione riguardi il prodotto, la parte o la pertinenza in corso di verifica, e rimanga valida;

    2) 

    il manuale descritto al punto 21.A.125 A(b), nello stato di emendamento dichiarato nell’autorizzazione a procedere, sia impiegato dal fabbricante come documento operativo di base. Diversamente, l’ispezione non potrà continuare ed i certificati di messa in servizio non saranno convalidati;

    3) 

    la produzione sia stata eseguita nelle condizioni prescritte dall’autorizzazione a procedere ed in maniera soddisfacente;

    4) 

    le verifiche ed i test (incluse le prove in volo, se del caso), di cui al punto 21.A.130(b)(2) e/o (b)(3), siano stati eseguiti nelle condizioni prescritte dall’autorizzazione a procedere ed in maniera soddisfacente;

    5) 

    le verifiche da parte dell’autorità competente, descritte o invocate nell’autorizzazione a procedere, siano state eseguite e giudicate idonee;

    6) 

    la dichiarazione di conformità sia rispondente al punto 21.A.130, e le informazioni in essa contenute non ne impediscano la ratifica;

    c) 

    L’autorizzazione a procedere non è scaduta.

    21.B.140    Emendamento dell’autorizzazione a procedere

    a) L’autorità competente investigherà, nel modo adeguato ed in conformità al punto 21.B.120, l’opportunità di emendare l’autorizzazione a procedere.

    b) Accertato che i requisiti della sezione A, capitolo F continuano a sussistere, l’autorità competente provvederà ad emendare di conseguenza l’autorizzazione a procedere.

    ▼M10 —————

    ▼B

    CAPITOLO G —   APPROVAZIONE DELLE IMPRESE DI PRODUZIONE

    ▼M10

    21.B.215    Modalità di rispondenza

    a) 

    L’Agenzia deve sviluppare modalità accettabili di rispondenza («AMC») che possono essere utilizzate per stabilire la conformità al regolamento (UE) 2018/1139 e ai relativi atti delegati e di esecuzione.

    b) 

    Per stabilire la conformità al presente regolamento possono essere utilizzate modalità alternative di rispondenza.

    c) 

    Le autorità competenti devono informare l’Agenzia di eventuali modalità alternative di rispondenza utilizzate dalle imprese sotto la loro sorveglianza o da esse stesse per stabilire la conformità al presente regolamento.

    ▼M10

    21.B.220    Procedura di certificazione iniziale

    a) 

    Al ricevimento di una domanda per il rilascio iniziale di un certificato di approvazione dell’impresa di produzione, l’autorità competente deve verificare la conformità del richiedente ai requisiti applicabili.

    b) 

    Almeno una volta nel corso dell’indagine per ottenere la certificazione iniziale deve essere indetta una riunione con il dirigente responsabile del richiedente, al fine di garantire che tale persona comprenda il proprio ruolo e la propria responsabilità.

    c) 

    L’autorità competente deve registrare tutte le non conformità rilevate, le azioni di chiusura e le raccomandazioni per il rilascio di un certificato di approvazione dell’impresa di produzione.

    d) 

    L’autorità competente deve confermare per iscritto al richiedente tutte le non conformità rilevate durante la verifica. Per la certificazione iniziale tutte le non conformità devono essere corrette in modo giudicato soddisfacente dall’autorità competente prima che il certificato possa essere rilasciato.

    e) 

    Una volta accertato che il richiedente soddisfa i requisiti applicabili, l’autorità competente deve rilasciare il certificato di approvazione dell’impresa di produzione (modulo AESA 55, cfr. appendice X).

    f) 

    Il numero di riferimento del certificato deve essere riportato nel modulo AESA 55 secondo le modalità specificate dall’Agenzia.

    g) 

    Il certificato deve essere rilasciato per una durata illimitata. I privilegi e la portata delle attività per le quali l’impresa è approvata, comprese le eventuali limitazioni applicabili, devono essere specificate nei termini di approvazione allegati al certificato.

    ▼M10

    21.B.221    Principi di sorveglianza

    a) 

    L’autorità competente deve verificare:

    1. 

    la conformità ai requisiti applicabili alle imprese prima del rilascio del certificato di approvazione dell’impresa di produzione;

    2. 

    la continua rispondenza delle imprese che ha certificato ai requisiti applicabili;

    3. 

    l’attuazione di adeguate misure di sicurezza imposte dall’autorità competente conformemente al punto 21.B.20, lettere c) e d).

    b) 

    Tale verifica deve:

    1. 

    basarsi sulla documentazione diretta specificamente a fornire al personale responsabile della sorveglianza una guida per lo svolgimento delle proprie funzioni;

    2. 

    fornire alle imprese interessate i risultati dell’attività di sorveglianza della sicurezza;

    3. 

    basarsi su valutazioni, audit, ispezioni e, se necessario, ispezioni senza preavviso;

    4. 

    fornire all’autorità competente le prove necessarie nel caso in cui siano richieste azioni aggiuntive, incluse le misure previste al punto 21.B.225.

    c) 

    L’autorità competente deve stabilire l’ambito di applicazione della sorveglianza di cui alle lettere a) e b) tenendo conto dei risultati delle attività di sorveglianza svolte nel passato e delle priorità in materia di sicurezza.

    d) 

    Se le strutture di un’impresa sono ubicate in più di uno Stato, l’autorità competente, quale definita al punto 21.1, può decidere di far svolgere i compiti di sorveglianza alle autorità competenti dello Stato membro o degli Stati membri in cui sono ubicate le strutture, o all’Agenzia per gli impianti situati al di fuori di un territorio per il quale siano competenti gli Stati membri a norma della convenzione di Chicago. Ogni impresa soggetta a tale decisione deve essere informata dell’esistenza della stessa e del suo ambito di applicazione.

    e) 

    Per le attività di sorveglianza svolte presso strutture ubicate in uno Stato membro diverso da quello in cui l’impresa ha la propria sede principale di attività, l’autorità competente, quale definita al punto 21.1, deve informare l’autorità competente di tale Stato membro prima di effettuare qualsiasi audit o ispezione in loco delle strutture.

    f) 

    L’autorità competente deve raccogliere ed elaborare tutte le informazioni ritenute necessarie per lo svolgimento delle attività di sorveglianza.

    21.B.222    Programma di sorveglianza

    a) 

    L’autorità competente deve istituire e mantenere un programma di sorveglianza che includa le attività di sorveglianza prescritte al punto 21.B.221, lettera a).

    b) 

    Il programma di sorveglianza deve tenere conto della natura specifica dell’impresa, della complessità delle sue attività, dei risultati delle precedenti attività di certificazione e/o di sorveglianza, e basarsi sulla valutazione dei rischi associati. Esso deve includere all’interno di ciascun ciclo di pianificazione della sorveglianza:

    1. 

    valutazioni, audit e ispezioni, compresi, se del caso:

    i) 

    valutazioni del sistema di gestione e audit delle procedure;

    ii) 

    audit dei prodotti di un campione pertinente di prodotti, parti e pertinenze che rientrano nell’ambito di competenza dell’impresa;

    iii) 

    campionamento del lavoro svolto; e

    iv) 

    ispezioni senza preavviso;

    2. 

    riunioni indette tra il dirigente responsabile e l’autorità competente per assicurare che entrambe le parti siano informate in merito a tutte le questioni rilevanti.

    c) 

    Il ciclo di pianificazione della sorveglianza non deve superare i 24 mesi.

    d) 

    Fatta salva la lettera c), il ciclo di pianificazione della sorveglianza può essere esteso fino a 36 mesi nel caso in cui l’autorità competente abbia stabilito che, durante i 24 mesi precedenti:

    1. 

    l’impresa ha dimostrato di essere in grado di individuare efficacemente i pericoli per la sicurezza aerea e di gestire i rischi associati;

    2. 

    l’impresa ha costantemente dimostrato la conformità ai punti 21.A.147 e 21.A.148 ed ha il pieno controllo su tutte le modifiche apportate al sistema di gestione della produzione;

    3. 

    non sono state rilevate non conformità di livello 1;

    4. 

    tutte le azioni correttive sono state attuate entro il periodo di tempo accettato o esteso dall’autorità competente come previsto al punto 21.B.225.

    Fatta salva la lettera c), il ciclo di pianificazione della sorveglianza può essere ulteriormente esteso a un massimo di 48 mesi nel caso in cui, oltre a rispettare le condizioni illustrate ai punti da 1 a 4 di cui sopra, l’impresa abbia istituito, e l’autorità competente approvato, un efficace sistema di comunicazione continua all’autorità competente delle prestazioni di sicurezza e della conformità alla normativa dell’impresa stessa.

    e) 

    Il ciclo di pianificazione della sorveglianza può essere ridotto se è provato che le prestazioni in materia di sicurezza dell’impresa sono diminuite.

    f) 

    Il programma di sorveglianza deve includere la documentazione delle date alle quali sono previsti audit, valutazioni, ispezioni e riunioni e delle date in cui tali audit, valutazioni, ispezioni e riunioni si sono effettivamente svolti.

    g) 

    Al termine di ciascun ciclo di pianificazione della sorveglianza, l’autorità competente deve redigere una relazione di raccomandazione sul proseguimento dell’approvazione, tenendo conto dei risultati della sorveglianza.

    ▼M10

    21.B.225    Non conformità e azioni correttive - osservazioni

    a) 

    L’autorità competente deve disporre di un sistema per analizzare le non conformità sotto il profilo della loro importanza ai fini della sicurezza.

    b) 

    L’autorità competente deve rilevare una non conformità di livello 1 qualora venga riscontrata una non conformità significativa rispetto ai requisiti applicabili del regolamento (UE) 2018/1139 e dei relativi atti delegati e di esecuzione, alle procedure e ai manuali dell’impresa, oppure rispetto al certificato contenente i termini di approvazione, che riduce la sicurezza o mette in serio pericolo la sicurezza del volo.

    Devono essere rilevate non conformità di livello 1 anche nei casi in cui:

    1. 

    all’autorità competente non è concesso l’accesso alle strutture dell’impresa di cui al punto 21.A.9 durante il normale orario di lavoro e a seguito di due richieste scritte;

    2. 

    il certificato di approvazione dell’impresa di produzione è stato ottenuto o la sua validità è stata prolungata falsificando le prove documentali presentate;

    3. 

    è dimostrato un uso scorretto o fraudolento del certificato di approvazione dell’impresa di produzione; e

    4. 

    non è stato nominato un dirigente responsabile a norma del punto 21.A.245, lettera a).

    c) 

    L’autorità competente deve rilevare una non conformità di livello 2 qualora venga riscontrata una non conformità rispetto ai requisiti applicabili del regolamento (UE) 2018/1139 e dei relativi atti delegati e di esecuzione, alle procedure e ai manuali dell’impresa, oppure rispetto al certificato comprendente i termini di approvazione, che non è classificata come non conformità di livello 1.

    d) 

    Qualora venga riscontrata una non conformità nel corso della sorveglianza o con qualsiasi altro mezzo, l’autorità competente, fatte salve eventuali azioni ulteriori previste dal regolamento (UE) 2018/1139 e dai relativi atti delegati e di esecuzione, deve comunicare per iscritto la non conformità all’impresa e chiedere un’azione correttiva per la non conformità individuata. Se una non conformità di livello 1 riguarda direttamente un aeromobile, l’autorità competente deve informare l’autorità competente dello Stato membro nel quale l’aeromobile è registrato.

    1. 

    Qualora vi siano non conformità di livello 1 l’autorità competente deve agire immediatamente e in modo adeguato per vietare o limitare le attività dell’impresa coinvolta e, se opportuno, per revocare il certificato di approvazione dell’imprese di produzione, limitarlo o sospenderlo in tutto o in parte a seconda dell’entità del rilievo di livello 1, fino a quando non sia stata intrapresa con successo un’azione correttiva da parte dell’impresa.

    2. 

    Qualora vi siano non conformità di livello 2, l’autorità competente deve:

    i) 

    concedere all’impresa un periodo di tempo adeguato alla natura della non conformità, che in ogni caso all’inizio non deve superare i 3 mesi, al fine di attuare un’azione correttiva. Tale periodo deve iniziare alla data della comunicazione scritta della non conformità all’impresa, con la quale è richiesta un’azione correttiva per la non conformità individuata. Alla fine di tale periodo, e a seconda della natura della non conformità, l’autorità competente può estendere il periodo di 3 mesi a condizione che venga concordato un piano di azioni correttive con l’autorità competente;

    ii) 

    valutare il piano di attuazione e il piano di azioni correttive proposti dall’impresa e, se in seguito a tale valutazione conclude che essi sono sufficienti a correggere la non conformità, accettarli;

    iii) 

    qualora un’impresa non presenti un piano di azioni correttive accettabile, o non esegua le azioni correttive entro il periodo di tempo accettato o prorogato dall’autorità competente, la non conformità deve essere elevata a una non conformità di livello 1 e devono essere intraprese le azioni indicate alla lettera d), punto 1.

    e) 

    L’autorità competente può formulare osservazioni per i seguenti casi che non rientrano tra le non conformità di livello 1 o 2:

    1. 

    per qualsiasi elemento la cui prestazione sia stata valutata inefficace; o

    2. 

    se si è rilevato che un elemento può potenzialmente causare una non conformità a norma delle lettere b) o c); o

    3. 

    quando suggerimenti o miglioramenti sono rilevanti per le prestazioni generali di sicurezza dell’impresa.

    Le osservazioni formulate a norma del presente punto devono essere comunicate per iscritto all’impresa e registrate dall’autorità competente.

    ▼M10 —————

    ▼M10

    21.B.240    Modifiche del sistema di gestione della produzione

    a) 

    Al ricevimento di una domanda per una modifica significativa del sistema di gestione della produzione, l’autorità competente deve verificare che l’impresa sia conforme ai requisiti applicabili di cui al presente allegato prima di rilasciare l’approvazione.

    b) 

    L’autorità competente deve stabilire le condizioni alle quali l’impresa può operare durante la valutazione della modifica, a meno che l’autorità competente non decida che il certificato di approvazione dell’impresa di produzione debba essere sospeso.

    c) 

    Una volta convinta che l’impresa sia conforme ai requisiti applicabili, l’autorità competente deve approvare la modifica.

    d) 

    Fatte salve eventuali misure di esecuzione supplementari, se l’impresa attua una modifica significativa del sistema di gestione della produzione senza aver ricevuto l’approvazione dell’autorità competente a norma della lettera c), l’autorità competente deve valutare la necessità di sospendere, limitare o revocare il certificato dell’impresa.

    e) 

    In caso di modifiche non significative del sistema di gestione della produzione, l’autorità competente deve includere il riesame di tali modifiche nella sua sorveglianza continua in conformità ai principi di cui al punto 21.B.221. Se viene riscontrata una non conformità, l’autorità competente deve informare l’impresa, richiedere ulteriori modifiche e agire in conformità al punto 21.B.225.

    ▼M10 —————

    ▼B

    CAPITOLO H —   CERTIFICATI DI AERONAVIGABILITÀ E CERTIFICATI RISTRETTI DI AERONAVIGABILITÀ

    21.B.320    Indagini

    a) L’autorità competente dello Stato membro di registrazione deve condurre indagini sufficienti a giustificare raccomandazioni a carico dei titolari o dei richiedenti, per l’emissione, la riconferma, la modifica, la sospensione o la revoca di certificati ed autorizzazioni.

    b) L’autorità competente dello Stato membro di registrazione deve stilare procedure di valutazione che tengano conto, perlomeno, degli elementi seguenti:

    1) 

    valutazione dell’idoneità del richiedente;

    2) 

    valutazione dell’ammissibilità della domanda;

    3) 

    classificazione dei certificati di aeronavigabilità;

    4) 

    valutazione della documentazione ricevuta con la domanda;

    5) 

    ispezione dell’aeromobile;

    6) 

    determinazione delle condizioni necessarie e di restrizioni o limiti per i certificati di aeronavigabilità.

    ▼M10

    21.B.325    Rilascio dei certificati di aeronavigabilità

    ▼B

    a) Accertata la conformità ai requisiti del punto 21.B.326 e ai requisiti applicabili della sezione A del capitolo H del presente allegato I (parte 21), l’autorità competente dello Stato membro di registrazione rilascia o modifica il certificato di aeronavigabilità (modulo 25 AESA, cfr. l’appendice VI) senza ulteriore indugio.

    b) Accertata la conformità ai requisiti del punto 21.B.327 e ai requisiti applicabili della sezione A, capitolo H del presente allegato I (parte 21), l’autorità competente dello Stato membro di registrazione rilascia o modifica un certificato ristretto di aeronavigabilità (modulo 24 AESA, cfr. l’appendice V) senza ulteriore indugio.

    ▼M10

    c) 

    Nel caso di aeromobili nuovi, e di aeromobili usati provenienti da un paese terzo, oltre al certificato di aeronavigabilità appropriato di cui alla lettera a) o b), l’autorità competente dello Stato membro di registrazione deve rilasciare:

    1. 

    per gli aeromobili soggetti all’allegato I (parte M) del regolamento (UE) n. 1321/2014 della Commissione, un certificato di prima revisione dell’aeronavigabilità (modulo AESA 15a, appendice II);

    2. 

    per gli aeromobili nuovi soggetti all’allegato V ter (parte ML) del regolamento (UE) n. 1321/2014 della Commissione, un certificato di prima revisione dell’aeronavigabilità (modulo AESA 15c, appendice II);

    3. 

    per gli aeromobili usati provenienti da un paese terzo e soggetti all’allegato V ter (parte ML) del regolamento (UE) n. 1321/2014 della Commissione, un certificato di prima revisione dell’aeronavigabilità (modulo AESA 15c, appendice II), se l’autorità competente ha effettuato la revisione dell’aeronavigabilità.

    ▼M5

    21.B.326    Certificato di aeronavigabilità

    L'autorità competente dello Stato membro di registrazione provvede a rilasciare un certificato di aeronavigabilità per:

    a) 

    aeromobili nuovi:

    1) 

    su presentazione della documentazione di cui al punto 21.A.174, lettera b) 2);

    2) 

    se l'autorità competente dello Stato membro di registrazione ha verificato che l'aeromobile è conforme a un progetto approvato ed è in condizioni di operare in sicurezza. A tal fine tale autorità può decidere di condurre verifiche ispettive; e

    3) 

    se l'autorità competente dello Stato membro di registrazione ha accertato che l'aeromobile è conforme ai requisiti applicabili in materia di emissioni di CO2 alla data di rilascio del primo certificato di aeronavigabilità;

    b) 

    aeromobili usati:

    1) 

    su presentazione della documentazione di cui al punto 21.A.174, lettera b), 3) e comprovante che:

    i) 

    l'aeromobile è conforme a un progetto di tipo approvato sulla base di un certificato di omologazione e di eventuali certificati di omologazione supplementari, modifiche o riparazioni approvati in conformità al presente allegato I (parte 21); nonché

    ii) 

    le direttive di aeronavigabilità applicabili sono state rispettate; e

    ▼M6

    iii) 

    l’aeromobile è stato ispezionato in conformità alle disposizioni di cui all’allegato I (parte M) o all’allegato V ter (parte ML) del regolamento (UE) n. 1321/2014, a seconda dei casi;

    ▼M5

    iv) 

    l'aeromobile era conforme ai requisiti applicabili in materia di emissioni di CO2 alla data di rilascio del primo certificato di aeronavigabilità;

    2) 

    se l'autorità competente dello Stato membro di registrazione ha accertato che l'aeromobile è conforme a un progetto approvato ed è in condizioni di operare in sicurezza. A tal fine tale autorità può decidere di condurre verifiche ispettive; e

    3) 

    se l'autorità competente dello Stato membro di registrazione ha accertato che l'aeromobile era conforme ai requisiti applicabili in materia di emissioni di CO2 alla data di rilascio del primo certificato di aeronavigabilità.

    ▼B

    21.B.327    Certificato ristretto di aeronavigabilità

    a) L’autorità competente dello Stato membro di registrazione provvede a rilasciare un certificato ristretto di aeronavigabilità per:

    1) 

    aeromobili nuovi:

    i) 

    su presentazione della documentazione di cui al punto 21.A.174(b)(2);

    ii) 

    quando l’autorità competente dello Stato membro di registrazione ha verificato che l’aeromobile è conforme a un progetto approvato dall’Agenzia sulla base di un certificato ristretto di omologazione del tipo o in conformità di determinate specifiche di aeronavigabilità ed è in condizioni di operare in sicurezza. A tal fine, tale autorità può decidere di condurre verifiche ispettive;

    2) 

    aeromobili usati:

    i) 

    su presentazione della documentazione di cui al punto 21.A.174(b)(3) e comprovante che:

    A) 

    l’aeromobile è conforme a un progetto approvato sulla base di un certificato di omologazione limitato o in conformità a determinate specifiche di aeronavigabilità e di eventuali certificati di omologazione supplementare, modifiche o riparazioni, approvati in conformità al presente allegato I (parte 21); nonché

    B) 

    le direttive di aeronavigabilità applicabili sono state rispettate; nonché

    ▼M6

    C) 

    l’aeromobile è stato ispezionato in conformità alle disposizioni di cui all’allegato I (parte M) o all’allegato V ter (parte ML) del regolamento (UE) n. 1321/2014, a seconda dei casi;

    ▼B

    ii) 

    se l’autorità competente dello Stato membro di registrazione ha verificato che l’aeromobile è conforme al progetto approvato ed è in condizioni di operare in sicurezza. A tal fine, tale autorità può decidere di condurre verifiche ispettive.

    b) Per gli aeromobili non conformi ai requisiti fondamentali citati nel regolamento (CE) n. 216/2008, e pertanto non idonei all’omologazione limitata, l’Agenzia, tenuto debito conto delle discrepanze da detti requisiti fondamentali, provvederà a:

    1) 

    certificare e verificare la conformità a determinate specifiche di aeronavigabilità, per garantire adeguati livelli di sicurezza nei limiti delle destinazioni d’uso; nonché

    2) 

    definire le limitazioni per l’impiego dei suddetti aeromobili.

    c) Le limitazioni d’uso accompagneranno i certificati ristretto di aeronavigabilità e potranno includere restrizioni dello spazio aereo, per tener conto delle divergenze dai requisiti fondamentali di aeronavigabilità stabiliti nel regolamento (CE) n. 216/2008.

    ▼M10 —————

    ▼B

    CAPITOLO I —   CERTIFICATI ACUSTICI

    21.B.420    Indagini

    a) L’autorità competente dello Stato membro di registrazione deve condurre indagini sufficienti a giustificare raccomandazioni a carico dei titolari o dei richiedenti, per l’emissione, la riconferma, la modifica, la sospensione o la revoca del certificato acustico.

    b) L’autorità competente dello Stato membro di registrazione deve stilare procedure di valutazione nell’ambito delle procedure documentate, che tengano conto perlomeno dei seguenti elementi:

    1) 

    valutazione dell’ammissibilità;

    2) 

    valutazione della documentazione ricevuta con la domanda;

    3) 

    ispezione dell’aeromobile.

    ▼M9

    21.B.425    Rilascio di certificati acustici

    ▼B

    Accertata la conformità ai requisiti della sezione A, capitolo I, l’autorità competente dello Stato membro di registrazione rilascia o emenda, a seconda dei casi, il certificato acustico (modulo 45 AESA, cfr. l’appendice VII) senza ulteriore indugio.

    ▼M9 —————

    ▼M9

    CAPITOLO J —   APPROVAZIONE DOA PER LE IMPRESE DI PROGETTAZIONE

    21.B.430    Procedura di certificazione iniziale

    a) 

    Al ricevimento di una domanda per il rilascio iniziale di un’approvazione DOA, l’autorità competente deve verificare la conformità del richiedente ai requisiti applicabili.

    b) 

    Almeno una volta nel corso dell’indagine per ottenere la certificazione iniziale deve essere indetta una riunione con il direttore dell’impresa di progettazione, al fine di garantire che tale persona comprenda il proprio ruolo e la propria responsabilità.

    c) 

    L’autorità competente deve registrare tutte le non conformità rilevate, le azioni di chiusura e le raccomandazioni per il rilascio di un’approvazione DOA.

    d) 

    L’autorità competente deve confermare per iscritto al richiedente tutte le non conformità rilevate durante la verifica. Per la certificazione iniziale tutte le non conformità devono essere corrette in modo giudicato soddisfacente dall’autorità competente prima che l’approvazione DOA possa essere rilasciata.

    e) 

    Una volta accertato che il richiedente soddisfa i requisiti applicabili, l’autorità competente deve rilasciare l’approvazione DOA.

    f) 

    Il numero di riferimento del certificato deve essere riportato nell’approvazione DOA secondo le modalità specificate dall’Agenzia.

    g) 

    Il certificato deve essere rilasciato per un periodo di tempo illimitato. I privilegi e la portata delle attività per la cui esecuzione l’impresa di progettazione è approvata, comprese le eventuali limitazioni applicabili, devono essere specificati nei termini di approvazione allegati all’approvazione DOA.

    21.B.431    Principi di sorveglianza

    L’autorità competente deve verificare che le imprese certificate continuino a soddisfare i requisiti applicabili.

    a) 

    La verifica deve:

    1. 

    basarsi sulla documentazione diretta specificamente a fornire al personale responsabile della sorveglianza una guida per lo svolgimento delle proprie funzioni;

    2. 

    fornire alle imprese interessate i risultati dell’attività di sorveglianza;

    3. 

    basarsi su valutazioni, audit, ispezioni e, se necessario, ispezioni senza preavviso;

    4. 

    fornire all’autorità competente le prove necessarie nel caso in cui siano richieste azioni aggiuntive, incluse le misure previste al punto 21.B.433.

    b) 

    L’autorità competente deve stabilire l’ambito di applicazione della sorveglianza di cui alla lettera a) tenendo conto dei risultati delle attività di sorveglianza svolte nel passato e delle priorità in materia di sicurezza.

    c) 

    L’autorità competente deve raccogliere ed elaborare tutte le informazioni ritenute necessarie per lo svolgimento delle attività di sorveglianza.

    21.B.432    Programma di sorveglianza

    a) 

    L’autorità competente deve istituire e mantenere un programma di sorveglianza che includa le attività di sorveglianza prescritte ai fini della conformità al punto 21.B.431, lettera a).

    b) 

    Il programma di sorveglianza deve tenere conto della natura specifica dell’impresa, della complessità delle sue attività, dei risultati delle precedenti attività di certificazione o di sorveglianza, o entrambe, e basarsi sulla valutazione dei rischi associati. Esso deve includere all’interno di ciascun ciclo di pianificazione della sorveglianza:

    1. 

    valutazioni, audit e ispezioni, compresi, se del caso:

    i) 

    valutazioni del sistema di gestione e audit delle procedure;

    ii) 

    audit dei prodotti di un campione pertinente della progettazione e della certificazione di prodotti, parti e pertinenze che rientrano nell’ambito di attività dell’impresa;

    iii) 

    campionamento del lavoro svolto;

    iv) 

    ispezioni senza preavviso;

    2. 

    riunioni indette tra il direttore dell’impresa di progettazione e l’autorità competente per assicurare che entrambe le parti siano informate in merito a tutte le questioni significative.

    c) 

    Il ciclo di pianificazione della sorveglianza non deve superare i 24 mesi.

    d) 

    Fatta salva la lettera c), il ciclo di pianificazione della sorveglianza può essere esteso fino a 36 mesi nel caso in cui l’autorità competente abbia stabilito che, durante i 24 mesi precedenti:

    1. 

    l’impresa ha dimostrato di essere in grado di individuare efficacemente i pericoli per la sicurezza aerea e di gestire i rischi associati;

    2. 

    l’impresa ha costantemente dimostrato la conformità al punto 21.A.247 ed ha il pieno controllo su tutte le modifiche apportate al sistema di gestione della progettazione;

    3. 

    non sono state rilevate non conformità di livello 1;

    4. 

    tutte le azioni correttive sono state attuate entro il periodo di tempo che è stato accettato o esteso dall’autorità competente come previsto al punto 21.B.433, lettera d).

    Fatta salva la lettera c), il ciclo di pianificazione della sorveglianza può essere ulteriormente esteso a un massimo di 48 mesi nel caso in cui, oltre a rispettare le condizioni illustrate alla lettera d), punti da 1) a 4), l’impresa abbia stabilito, e l’autorità competente approvato, un efficace sistema di comunicazione continua all’autorità competente delle prestazioni di sicurezza e della conformità alla normativa dell’impresa stessa.

    e) 

    Il ciclo di pianificazione della sorveglianza può essere ridotto se è provato che le prestazioni in materia di sicurezza dell’impresa sono diminuite.

    f) 

    Il programma di sorveglianza deve includere la documentazione delle date alle quali sono previsti audit, valutazioni, ispezioni e riunioni e delle date in cui tali audit, valutazioni, ispezioni e riunioni si sono effettivamente svolti.

    g) 

    Al termine di ciascun ciclo di pianificazione della sorveglianza, l’autorità competente deve elaborare una relazione di raccomandazione sul proseguimento dell’approvazione, tenendo conto dei risultati della sorveglianza.

    21.B.433    Non conformità e azioni correttive — osservazioni

    a) 

    L’autorità competente deve disporre di un sistema per analizzare le non conformità sotto il profilo della loro importanza ai fini della sicurezza.

    b) 

    L’autorità competente deve rilevare una non conformità di livello 1 qualora venga riscontrata una non conformità rispetto ai requisiti applicabili del regolamento (UE) 2018/1139 e dei relativi atti delegati e di esecuzione, alle procedure e ai manuali dell’impresa, oppure rispetto al certificato dell’impresa di progettazione, ivi compresi i termini di approvazione, che può determinare non conformità incontrollate e potenziali condizioni di non sicurezza.

    Devono essere rilevate non conformità di livello 1 anche nei casi in cui:

    1. 

    all’autorità competente non è concesso l’accesso alle strutture dell’impresa di cui al punto 21.A.9 durante il normale orario di lavoro e a seguito di due richieste scritte;

    2. 

    l’approvazione DOA è stata ottenuta o la sua validità è stata prolungata falsificando le prove documentali presentate;

    3. 

    è dimostrato un uso scorretto o fraudolento dell’approvazione DOA;

    4. 

    non è stato nominato un direttore dell’impresa di progettazione a norma del punto 21.A.245, lettera a).

    c) 

    L’autorità competente deve rilevare una non conformità di livello 2 qualora sia riscontrata una non conformità rispetto ai requisiti applicabili del regolamento (UE) 2018/1139 e dei relativi atti delegati e di esecuzione, alle procedure e ai manuali dell’impresa, oppure rispetto al certificato comprendente i termini di approvazione, che non è classificata come non conformità di livello 1.

    d) 

    Qualora sia riscontrata una non conformità nel corso della sorveglianza o con qualsiasi altro mezzo l’autorità competente, fatte salve eventuali azioni ulteriori previste dal regolamento (UE) 2018/1139 e dai relativi atti delegati e di esecuzione, deve comunicare per iscritto la non conformità all’impresa e chiedere un’azione correttiva per la non conformità individuata. Se una non conformità di livello 1 riguarda direttamente un prodotto, l’autorità competente deve informare l’autorità competente dello Stato membro nel quale l’aeromobile è registrato.

    1. 

    Qualora vi siano non conformità di livello 1, l’autorità competente deve:

    i) 

    concedere all’impresa un periodo di tempo adeguato alla natura della non conformità, che in ogni caso all’inizio non deve superare i 21 giorni lavorativi, al fine di attuare un’azione correttiva. Tale periodo deve iniziare alla data della comunicazione scritta della non conformità all’impresa, con la quale è richiesta un’azione correttiva per la non conformità individuata;

    ii) 

    valutare il piano di attuazione e il piano di azioni correttive proposti dall’impresa e, se conclude che essi sono sufficienti a correggere la o le non conformità, accettarli;

    iii) 

    qualora un’impresa non presenti un piano di azioni correttive accettabile, o non esegua le azioni correttive entro il periodo di tempo accettato dall’autorità competente, agire immediatamente e in modo adeguato per vietare o limitare le attività dell’impresa coinvolta e, se opportuno, per revocare l’approvazione DOA, limitarla o sospenderla in tutto o in parte a seconda dell’entità della non conformità di livello 1, fino a quando non sia stata intrapresa con successo un’azione correttiva da parte dell’impresa.

    2. 

    Qualora vi siano non conformità di livello 2, l’autorità competente deve:

    i) 

    concedere all’impresa un periodo di tempo adeguato alla natura della non conformità, che in ogni caso all’inizio non deve superare i tre mesi, al fine di attuare un’azione correttiva. Tale periodo deve iniziare alla data della comunicazione scritta della non conformità con la quale è richiesta un’azione correttiva. Alla fine di tale periodo, e a seconda della natura della non conformità, l’autorità competente può estendere il periodo di tre mesi a condizione che sia stato concordato un piano di azioni correttive con l’autorità competente;

    ii) 

    valutare le azioni correttive e il piano di attuazione proposti dall’impresa e, se conclude che essi sono sufficienti a correggere la o le non conformità, accettarli;

    iii) 

    qualora un’impresa non presenti un piano di azioni correttive accettabile, o non esegua le azioni correttive entro il periodo di tempo accettato o prorogato dall’autorità competente, la non conformità deve essere elevata a non conformità di livello 1 e devono essere intraprese le azioni indicate alla lettera d), punto 1.

    e) 

    L’autorità competente può formulare osservazioni per uno qualsiasi dei casi seguenti che non rientrano tra le non conformità di livello 1 o 2:

    1. 

    per qualsiasi elemento la cui prestazione sia stata valutata inefficace;

    2. 

    se è stato individuato che un elemento può potenzialmente causare una non conformità a norma delle lettere b) o c);

    3. 

    quando suggerimenti o miglioramenti sono rilevanti per le prestazioni generali di sicurezza dell’impresa.

    Le osservazioni formulate a norma del presente punto devono essere comunicate per iscritto all’impresa e registrate dall’autorità competente.

    21.B.435    Modifiche del sistema di gestione della progettazione

    a) 

    Al ricevimento di una domanda per una modifica significativa del sistema di gestione della progettazione, l’autorità competente deve verificare che l’impresa sia conforme ai requisiti applicabili del regolamento (UE) 2018/1139 e dei relativi atti delegati e di esecuzione prima di rilasciare l’approvazione.

    b) 

    L’autorità competente deve stabilire le condizioni alle quali l’impresa può operare durante la modifica, a meno che l’autorità competente non decida che l’approvazione DOA debba essere sospesa.

    c) 

    Una volta convinta che l’impresa sia conforme ai requisiti applicabili del regolamento (UE) 2018/1139 e dei relativi atti delegati e di esecuzione, l’autorità competente deve approvare la modifica.

    d) 

    Fatte salve eventuali misure di esecuzione supplementari, se l’impresa attua una modifica significativa del sistema di gestione della progettazione senza aver ricevuto l’approvazione dell’autorità competente a norma della lettera c), l’autorità competente deve valutare la necessità di sospendere, limitare o revocare il certificato dell’impresa.

    e) 

    In caso di modifiche non significative del sistema di gestione della progettazione, l’autorità competente deve includere il riesame di tali modifiche nella sua sorveglianza continua in conformità ai principi di cui al punto 21.B.431. Se viene riscontrata una non conformità, l’autorità competente deve informare l’impresa, richiedere ulteriori modifiche e agire in conformità al punto 21.B.433.

    ▼B

    CAPITOLO K —   PARTI E PERTINENZE

    Saranno valide le procedure amministrative fissate dall’Agenzia.

    (CAPITOLO L — NON APPLICABILE)

    CAPITOLO M —   RIPARAZIONI

    ▼M5

    21.B.450    Premesse di omologazione e requisiti di protezione ambientale per l'approvazione di un progetto di riparazione

    L'Agenzia definisce eventuali modifiche delle premesse di omologazione, cui fa riferimento, a seconda dei casi, il certificato di omologazione, il certificato di omologazione supplementare o l'autorizzazione ETSO per APU, che l'Agenzia ritenga necessarie per mantenere un livello di sicurezza pari a quello precedentemente definito e le notifica al richiedente che presenta domanda di approvazione di un progetto di riparazione.

    ▼M9

    21.B.453    Rilascio dell’approvazione di un progetto di riparazione

    ▼M5

    a) 

    L'Agenzia rilascia l'approvazione di un progetto di riparazione di maggiore entità a condizione che:

    1) 

    il richiedente abbia dimostrato la propria idoneità conformemente al punto 21.A.432B;

    2) 

    il richiedente si sia conformato al punto 21.A.433;

    3) 

    l'Agenzia, tramite la verifica della dimostrazione della conformità in base al proprio livello di partecipazione stabilito in conformità al punto 21.B.100, lettera a), non abbia rilevato alcuna non conformità alle premesse di omologazione e ai requisiti di protezione ambientale; e

    4) 

    non sia stata individuata alcuna particolarità o caratteristica che possa pregiudicare la sicurezza del prodotto per gli impieghi per i quali è richiesta l'omologazione.

    b) 

    L'Agenzia rilascia l'approvazione di un progetto di riparazione di minore entità a condizione che il richiedente si sia conformato ai punti 2) e 4) della lettera a) e che l'Agenzia, tramite la verifica della dimostrazione di conformità in base al proprio livello di partecipazione in conformità al punto 21.B.100, lettera b), non abbia rilevato alcuna non conformità alle premesse di omologazione e ai requisiti di protezione ambientale.

    ▼B

    (CAPITOLO N — NON APPLICABILE)

    CAPITOLO O —   AUTORIZZAZIONI ETSO

    ▼M9

    21.B.480    Rilascio dell’autorizzazione ETSO

    ▼M5

    L'Agenzia rilascia l'autorizzazione ETSO a condizione che:

    a) 

    il richiedente si sia conformato al punto 21.A.606;

    b) 

    l'Agenzia, tramite la verifica della dimostrazione di conformità in base al proprio livello di partecipazione in conformità al punto 21.B.100, lettera b), non abbia rilevato alcuna non conformità alle specifiche tecniche dell'ETSO applicabile o eventuali divergenze dalle stesse, approvate in conformità al punto 21.A.610; e

    c) 

    non sia stata individuata alcuna particolarità o caratteristica che possa pregiudicare la sicurezza dell'articolo per gli impieghi per i quali è richiesta l'omologazione.

    ▼B

    CAPITOLO P —   PERMESSO DI VOLO

    21.B.520    Accertamenti

    a) L’autorità competente deve eseguire accertamenti sufficienti a giustificare il rilascio o la revoca del permesso di volo.

    b) L’autorità competente deve predisporre procedure di valutazione che includano quantomeno gli elementi seguenti:

    1) 

    verifica dell’ammissibilità del richiedente;

    2) 

    verifica dell’ammissibilità della domanda;

    3) 

    valutazione della documentazione pervenuta con la domanda;

    4) 

    ispezione dell’aeromobile;

    5) 

    approvazione delle condizioni di volo conformemente al punto 21.A.710(b).

    ▼M10

    21.B.525    Rilascio del permesso di volo

    ▼B

    L’autorità competente rilascia un permesso di volo (modulo 20a AESA, cfr. l’appendice III) senza ulteriore indugio:

    a) 

    su presentazione delle informazioni richieste al punto 21.A.707; nonché

    b) 

    quando le condizioni di volo di cui al punto 21.A.708 siano state approvate conformemente al punto 21.A.710; nonché

    c) 

    quando l’autorità competente, attraverso proprie indagini, che possono includere verifiche, o mediante procedure concordate con il richiedente, ha accertato che l’aeromobile è conforme al progetto di cui al punto 21.A.708 prima del volo.

    ▼M10 —————

    ▼B

    CAPITOLO Q —   IDENTIFICAZIONE DI PRODOTTI, PARTI E PERTINENZE

    Saranno valide le procedure amministrative fissate dall’Agenzia.




    Appendici

    MODULI AESA

    Se i moduli in appendice vengono rilasciati in una lingua diversa dall’inglese, dovranno essere accompagnati da una traduzione in inglese.

    I modelli AESA («Agenzia europea per la sicurezza aerea») a cui si fa riferimento nelle appendici di questa parte devono presentare obbligatoriamente le seguenti caratteristiche. Gli Stati membro devono assicurare che i moduli AESA da essi emessi siano riconoscibili e sono inoltre responsabili per la stampa di detti moduli.

    Appendice I — Modulo AESA 1 Certificato di ammissione in sevizio

    ▼M6

    Appendice II — Moduli AESA 15a e 15c — Certificato di revisione dell’aeronavigabilità

    ▼B

    Appendice III — Modulo AESA 20a Permesso di volo

    Appendice IV — Modulo AESA 20b Permesso di volo (rilasciato da imprese approvate)

    Appendice V — Modulo AESA 24 Certificato di aeronavigabilità limitata

    Appendice VI — Modulo AESA 25 Certificato di aeronavigabilità

    Appendice VII — Modulo AESA 45 Certificato acustico

    Appendice VIII — Modulo AESA 52 Dichiarazione di conformità dell’aeromobile

    Appendice IX — Modulo AESA 53 Certificato riammissione in sevizio

    Appendice X — Modulo AESA 55 Certificato di approvazione di impresa di produzione

    Appendice XI — Modulo AESA 65 Autorizzazione a procedere a produzione senza approvazione di impresa di produzione

    Appendice XII — Categorie di prove di volo e delle relative qualifiche dell'equipaggio di prova di volo 85




    Appendice I

    Certificato di ammissione in servizio/autorizzazione — Modulo AESA 1 di cui all’allegato I (parte 21)

    image

    ►(1)(2)(3)(4)(5) M2  

    Istruzioni per l’uso del modulo 1 AESA

    ▼M12

    Le presenti istruzioni si riferiscono solo all’uso del modulo AESA 1 a fini di produzione. Si richiama l’attenzione all’appendice II dell’allegato I (parte M) del regolamento (UE) n. 1321/2014 che riguarda l’uso del modulo AESA 1 a fini di manutenzione.

    1.   OGGETTO E USO

    1.1. Lo scopo primario del certificato consiste nel dichiarare l’aeronavigabilità di nuovi prodotti, parti e pertinenze («elementi»).

    1.2. Deve essere stabilita una correlazione tra il certificato e gli elementi. L’originatore deve conservare un certificato in condizioni che permettano di verificare i dati originali.

    1.3. Il certificato può essere accettato da molte autorità di aeronavigabilità, ma ciò può dipendere da accordi bilaterali e/o dalla politica seguita dall’autorità di aeronavigabilità.

    1.4. Il certificato non costituisce una ricevuta o lettera di vettura.

    1.5. Gli aeromobili non devono essere autorizzati utilizzando il certificato.

    1.6. Il certificato non costituisce approvazione per l’installazione dell’elemento su un determinato aeromobile, motore o elica, ma serve all’utilizzatore finale a stabilire il suo status di approvazione di aeronavigabilità.

    1.7. Lo stesso certificato non può riguardare l’autorizzazione di elementi di produzione e di elementi di manutenzione.

    1.8. Lo stesso certificato non può riguardare elementi certificati in conformità di «dati approvati» e di «dati non approvati».

    2.   FORMATO GENERALE

    2.1. Il certificato deve essere conforme al formato allegato inclusi i numeri di campo e la collocazione di ogni campo. Le dimensioni dei campi possono essere adattate alle singole certificazioni, ma comunque non in maniera tale da rendere irriconoscibile il certificato.

    2.2. Il certificato deve essere in formato «landscape» ma le dimensioni complessive possono essere aumentate o ridotte in misura consistente a condizione che il certificato rimanga riconoscibile e leggibile. Nel dubbio, consultare l’autorità competente.

    2.3. La dichiarazione di responsabilità dell’utilizzatore/installatore può figurare su entrambi i lati del modulo.

    2.4. Il certificato deve essere stampato in maniera chiara e leggibile.

    2.5. Il certificato può essere prestampato o redatto al computer ma, in entrambi i casi, la stampa di righe e caratteri deve essere chiara e leggibile e conforme al formato definito.

    2.6. Il certificato deve essere in inglese e, se opportuno, in una o più altre lingue.

    2.7. Le singole voci da inserire nel certificato possono essere stampate a macchina o mediante il computer, oppure scritte a mano, a lettere maiuscole, per consentire un’immediata leggibilità.

    2.8. Per una maggiore chiarezza, limitare al minimo l’uso di abbreviazioni.

    2.9. Lo spazio disponibile sul retro del certificato può essere utilizzato dal dichiarante per l’aggiunta di ulteriori informazioni, ma mai di certificazioni. L’eventuale uso del retro del certificato deve essere indicato nel campo appropriato sul fronte del certificato.

    3.   COPIE

    3.1. Non c’è limite al numero di copie del certificato inviate al cliente o trattenute dal dichiarante.

    4.   ERRORI SU UN CERTIFICATO

    4.1. Se un utilizzatore finale trova un errore su un certificato, deve indicarlo per iscritto al dichiarante. Quest’ultimo può rilasciare un nuovo certificato se è possibile verificare e correggere l’errore.

    4.2. Il nuovo certificato deve avere un nuovo numero di riferimento, essere firmato e datato.

    4.3. La richiesta di nuovo certificato può essere soddisfatta senza dover riverificare le condizioni dell’elemento. Il nuovo certificato non è un attestato delle condizioni attuali e deve fare riferimento al precedente certificato nel campo 12 con la seguente dichiarazione: «Il presente certificato corregge gli errori presenti nel campo(i) [inserire campo(i) corretto(i)] del certificato [inserire il numero di riferimento originale] datato [inserire data di rilascio originale] e non riguarda la conformità/condizione/autorizzazione al servizio». Entrambi i certificati devono essere conservati per il periodo previsto per il primo.

    5.   COMPILAZIONE DEL CERTIFICATO DA PARTE DEL DICHIARANTE

    Campo 1 

    Autorità competente di approvazione/Stato

    Indicare il nome e lo Stato dell’autorità competente sotto la cui giurisdizione è rilasciato il presente certificato. Se l’autorità competente è l’Agenzia, indicare solo «AESA».

    Campo 2 

    Intestazione del modulo AESA 1

    «CERTIFICATO DI AMMISSIONE IN SERVIZIO MODULO AESA 1»

    Campo 3 

    Numero di riferimento del modulo

    Inserire il numero unico stabilito dal sistema/dalla procedura di numerazione dell’impresa identificata nel campo 4; può consistere anche di caratteri alfanumerici.

    Campo 4 

    Società (nome e indirizzo)

    Inserire il nome e l’indirizzo completi dell’impresa di produzione (riferimento al modulo AESA 55 foglio A) o delle persone fisiche o giuridiche che immettono gli elementi oggetto del presente certificato. È permesso inserire loghi e simili purché non fuoriescano dal campo.

    Campo 5 

    Ordine/Contratto/Fattura

    Per facilitare la tracciabilità dell’acquirente degli elementi, inserire il numero dell’ordine, del contratto, della fattura o numeri di riferimento analoghi.

    Campo 6 

    Elemento

    Inserire i numeri di elemento per linea quando vi sono più linee. Questo campo permette un riferimento incrociato più facile con le osservazioni contenute nel campo 12.

    Campo 7 

    Descrizione

    Inserire il nome o la descrizione dell’elemento. Utilizzare preferibilmente il termine già utilizzato nelle istruzioni per il mantenimento dell’aeronavigabilità o i dati di manutenzione (ad esempio il catalogo illustrato delle parti, il manuale di manutenzione dell’aeromobile, il bollettino di servizio, il manuale per la manutenzione dei componenti).

    Campo 8 

    Numero della parte

    Inserire il numero della parte come appare sull’elemento o sull’etichetta/imballaggio. Nel caso di un motore o elica si può utilizzare la designazione del tipo.

    Campo 9 

    Quantità

    Indicare il quantitativo di elementi.

    Campo 10 

    Numero di serie

    Se il regolamento richiede che l’elemento venga identificato con un numero di serie, inserirlo in questo campo. Può anche essere inserito qualsiasi altro numero di serie non richiesto dal regolamento. Se non vi è un numero di serie identificato sull’elemento, inserire «n.d.».

    Campo 11 

    Status/Lavoro

    Inserire o «PROTOTIPO» o «NUOVO».

    Inserire «PROTOTIPO» per:

    i) 

    la produzione di un nuovo elemento in conformità di dati di progettazione non approvati;

    ii) 

    la produzione di un nuovo elemento in conformità di dati di progettazione che non sono ancora stati dichiarati dal dichiarante ai sensi della sezione A, capitolo C, F o N, dell’allegato Ib (parte 21 Light);

    iii) 

    ricertificazione da parte dell’impresa identificata nel campo 4 del certificato precedente in seguito a modifica o rettifica di un elemento, prima dell’immissione in servizio (ad esempio, dopo l’incorporazione di una modifica del progetto, la correzione di un difetto, un’ispezione o un test o la proroga della durata a magazzino). I particolari dell’immissione originale e del lavoro di modifica o rettifica devono essere inseriti nel campo 12.

    Inserire «NUOVO» per:

    i) 

    la produzione di un nuovo elemento in conformità dei dati di progettazione approvati;

    ii) 

    la produzione di un nuovo elemento in conformità di dati di progettazione dichiarati dal dichiarante in conformità della sezione A, capitolo C, F o N, dell’allegato Ib (parte 21 Light);

    iii) 

    ricertificazione da parte dell’impresa identificata nel campo 4 del certificato precedente in seguito a modifica o rettifica di un elemento, prima dell’immissione in servizio (ad esempio, dopo l’incorporazione di una modifica del progetto, la correzione di un difetto, un’ispezione o un test o la proroga della durata a magazzino). I particolari dell’immissione originale e del lavoro di modifica o rettifica devono essere inseriti nel campo 12;

    iv) 

    ricertificazione da parte del fabbricante del prodotto o dell’impresa identificata nel campo 4 del certificato precedente di elementi da «prototipo» (conformità solo a dati non approvati) a «nuovo» (conformità a dati approvati e in condizioni idonee a garantire la sicurezza di funzionamento), successivamente all’approvazione dei dati di progettazione applicabili, a condizione che i dati di progettazione non siano cambiati.

    Per i prodotti certificati, deve essere inserita la seguente dichiarazione nel campo 12:

    RICERTIFICAZIONE DI ELEMENTI DA «PROTOTIPO» A «NUOVO»: IL PRESENTE DOCUMENTO CERTIFICA L’APPROVAZIONE DEI DATI DI PROGETTAZIONE [INSERIRE NUMERO CO/COS, LIVELLO DI REVISIONE], IN DATA [INSERIRE DATA SE NECESSARIA PER IDENTIFICAZIONE DELLO STATUS DI REVISIONE], IN BASE AI QUALI QUESTO ELEMENTO (QUESTI ELEMENTI) È(SONO) STATO(I) COSTRUITO(I);

    il riquadro «dati di progettazione approvati e in condizioni idonee a garantire la sicurezza di funzionamento» deve essere riportato nel campo 13a.

    Per gli aeromobili soggetti a dichiarazione di conformità del progetto conformemente alla sezione A, capitolo C, dell’allegato Ib (parte 21 Light), deve essere inserita la seguente dichiarazione nel campo 12:

    RICERTIFICAZIONE DI ELEMENTI DA «PROTOTIPO» A «NUOVO»: IL PRESENTE DOCUMENTO CERTIFICA LA DICHIARAZIONE DEI DATI DI PROGETTAZIONE [INSERIRE RIFERIMENTO DICHIARAZIONE, LIVELLO DI REVISIONE], IN DATA [INSERIRE DATA SE NECESSARIA PER IDENTIFICAZIONE DELLO STATUS DI REVISIONE], IN BASE AI QUALI QUESTO ELEMENTO (QUESTI ELEMENTI) È(SONO) STATO(I) COSTRUITO(I);

    v) 

    l’esame di un nuovo elemento autorizzato in precedenza, prima dell’immissione in servizio conformemente a norme o specifiche stabilite dall’acquirente (i cui particolari, assieme a quelli dell’autorizzazione originale, devono essere inseriti nel campo 12) o per stabilire l’aeronavigabilità (una spiegazione della base di ammissione e i particolari del rilascio originale devono essere inseriti nel campo 12).

    Campo 12 

    Osservazioni

    Descrivere il lavoro identificato nel campo 11, vuoi direttamente o con riferimento alla documentazione di supporto, necessaria all’utilizzatore o all’installatore per stabilire l’aeronavigabilità degli elementi in relazione al lavoro che viene certificato. Se necessario, è possibile utilizzare un foglio separato come riferimento dal modulo AESA 1. Ogni dichiarazione deve indicare chiaramente a quali elementi del campo 6 si riferisce. Se non vi è nulla da dichiarare, si scriverà «Nulla».

    Inserire la giustificazione dell’autorizzazione dei dati di progettazione non approvati nel campo 12 (ad esempio, in attesa del certificato di omologazione, solo per prove, in attesa di dati approvati).

    Se l’elemento è stato prodotto in conformità di dati di progettazione che non sono ancora stati dichiarati dal dichiarante conformemente alla sezione A, capitolo C, F o N, dell’allegato Ib (parte 21 Light), nel campo 12 deve essere inserita la seguente dichiarazione:

    «IN ATTESA DELLA DICHIARAZIONE DI CONFORMITÀ DEL PROGETTO A NORMA DELLA SEZIONE A, CAPITOLO C, F O N, DELL’ALLEGATO IB (PARTE 21 LIGHT)».

    Se l’elemento è stato prodotto in conformità di dati di progettazione che sono stati dichiarati dal dichiarante in conformità della sezione A, capitolo C, F o N, dell’allegato Ib (parte 21 Light), nel campo 12 deve essere inserita la seguente dichiarazione:

    «PRODOTTO CONFORMEMENTE AI DATI DI PROGETTAZIONE DI UNA DICHIARAZIONE DI CONFORMITÀ DEL PROGETTO A NORMA DELLA SEZIONE A, CAPITOLO C, F O N, DELL’ALLEGATO IB (PARTE 21 LIGHT)».

    Se si stampano i dati da un modulo 1 AESA elettronico, eventuali dati che non siano appropriati in altri campi devono essere inseriti in questo campo.

    Campo 13a 

    Contrassegnare solo uno dei due riquadri:

    1) 

    contrassegnare il riquadro «i dati di progettazione approvati sono in condizioni idonee a garantire la sicurezza di funzionamento» se l’elemento o gli elementi sono stati costruiti utilizzando dati di progettazione approvati e considerati in condizioni idonee a garantire la sicurezza di funzionamento;

    2) 

    contrassegnare il riquadro «i dati di progettazione non approvati specificati nel campo 12» se l’elemento o gli elementi sono stati costruiti utilizzando dati di progettazione non approvati applicabili.

    Questo riquadro deve inoltre essere contrassegnato quando l’elemento è stato prodotto conformemente ai dati di progettazioni che sono stati dichiarati in conformità della sezione A, capitoli C, F e N, dell’allegato Ib (parte 21 Light).

    Identificare i dati nel campo 12 (ad esempio, in attesa del certificato di omologazione, solo per prove, in attesa di dati approvati, conformità ai dati di progettazione di una dichiarazione di conformità del progetto conformemente alla sezione A, capitoli C, F o N, dell’allegato Ib (parte 21 Light)].

    Lo stesso certificato non può riguardare elementi autorizzati sulla base di dati di progettazione approvati e non approvati.

    Campo 13b 

    Firma autorizzata

    Questo spazio sarà completato con la firma della persona autorizzata. Solo le persone specificamente autorizzate secondo le norme e le politiche dell’autorità competente possono firmare questo campo. Per favorire il riconoscimento, è possibile aggiungere un numero unico che identifica la persona autorizzata.

    Campo 13c 

    Numero di approvazione/autorizzazione

    Inserire il numero/riferimento di approvazione/autorizzazione. Questo numero o riferimento è rilasciato dall’autorità competente per le imprese di produzione approvate o dichiarate (per le parti fabbricate a norma dell’allegato Ib (parte 21 Light)]. Se l’impresa ha fabbricato una parte conforme ai dati di progettazione dichiarati da un dichiarante in conformità della sezione A, capitolo C, F o N, dell’allegato Ib (parte 21 Light) e l’impresa non è un’impresa di produzione approvata o dichiarata, deve inserire la seguente dichiarazione:

    «PRODOTTO A NORMA DELLA SEZIONE A, CAPITOLO R, DELL’ALLEGATO IB (PARTE 21 LIGHT)».

    Campo 13d 

    Nome

    Inserire il nome della persona che firma il campo 13b in modo leggibile.

    Campo 13e 

    Data

    Inserire la data alla quale il campo 13b è firmato; la data deve essere nel formato dd = 2 cifre giorno, mmm = prime 3 lettere del mese, yyyy = 4 cifre anno.

    Campi 14a-14e 

    Requisiti generali per i campi 14a-14e:

    autorizzazione non utilizzata a fini di produzione. Rendere più sfumato o più scuro o contrassegnare in altro modo per impedire un uso involontario o non autorizzato.

    Responsabilità dell’utente/installatore

    Introdurre la seguente dichiarazione nel certificato per avvertire gli utilizzatori finali che non sono sollevati dalle loro responsabilità per quanto riguarda l’installazione e l’uso degli elementi accompagnati dal modulo:

    «IL PRESENTE CERTIFICATO NON COSTITUISCE UN’AUTORIZZAZIONE AUTOMATICA DI INSTALLAZIONE.

    SE L’UTENTE/INSTALLATORE EFFETTUA IL LAVORO SECONDO LE DIRETTIVE NAZIONALI DI UN’AUTORITÀ AERONAUTICA DIVERSA DA QUANTO SPECIFICATO NEL CAMPO 1, È TENUTO OBBLIGATORIAMENTE A VERIFICARE CHE L’AUTORITÀ AERONAUTICA CUI FA CAPO ACCETTI I PRODOTTI DELL’AUTORITÀ SPECIFICATA NEL CAMPO 1.

    LE DICHIARAZIONI DI CUI AI CAMPI 13 A E 14 A NON COSTITUISCONO UNA CERTIFICAZIONE DELL’INSTALLAZIONE. IN QUALSIASI CASO, LA DOCUMENTAZIONE DELLA MANUTENZIONE DEGLI AEROMOBILI DEVE CONTENERE UN CERTIFICATO DI INSTALLAZIONE RILASCIATO DALL’UTENTE/INSTALLATORE IN CONFORMITÀ DELLE NORMATIVE NAZIONALI, PRIMA CHE L’AEROMOBILE TORNI A VOLARE.»

    ▼M6




    Appendice II

    Modulo AESA 15a — Certificato di revisione dell’aeronavigabilità

    [STATO MEMBRO]

    Stato membro dell’Unione europea (*)

    CERTIFICATO DI REVISIONE DELL’AERONAVIGABILITÀ (AIRWORTHINESS REVIEW CERTIFICATE - ARC)

    Riferimento ARC: ........................

    A norma del regolamento (UE) 2018/1139 del Parlamento europeo e del Consiglio, la [AUTORITÀ COMPETENTE DELLO STATO MEMBRO] certifica che l’aeromobile seguente:

    Costruttore dell’aeromobile: …

    Designazione dell’aeromobile a cura del costruttore: …

    Registrazione dell’aeromobile: …

    Numero di serie dell’aeromobile: …

    è da considerare aeronavigabile alla data della revisione.



    Data di rilascio: …

    Data di scadenza: …

    Ore di volo della cellula (FH) alla data del rilascio (**): …



    Firmato: …

    Autorizzazione n.: …

    1° rinnovo: nel corso dell’ultimo anno l’aeromobile è rimasto in ambiente controllato in conformità all’allegato I (parte M), punto M.A.901, del regolamento (UE) n. 1321/2014 della Commissione. L’aeromobile è da considerare aeronavigabile alla data del rilascio del certificato.



    Data di rilascio: …

    Data di scadenza: …

    Ore di volo della cellula (FH) alla data del rilascio (**):…



    Firmato: …

    Autorizzazione n.: …

    Nome della società: …

    Riferimento dell’approvazione: …

    2° rinnovo: nel corso dell’ultimo anno l’aeromobile è rimasto in ambiente controllato in conformità all’allegato I (parte M), punto M.A.901, del regolamento (UE) n. 1321/2014 della Commissione. L’aeromobile è da considerare aeronavigabile alla data del rilascio del certificato.



    Data di rilascio: …

    Data di scadenza: …

    Ore di volo della cellula (FH) alla data del rilascio (**):…



    Firmato: …

    Autorizzazione n.: …

    Nome della società: …

    Riferimento dell’approvazione: …

    Modulo AESA 15a — versione 5

    (*) Cancellare nel caso di paesi terzi.

    (**) Eccetto per dirigibili.

    ▼M7

    Certificato di revisione dell’aeronavigabilità — Modulo AESA 15c

    NOTA: le persone e le imprese che effettuano la revisione dell’aeronavigabilità in concomitanza con l’ispezione delle 100 ore/annuale possono utilizzare il retro del presente modulo per rilasciare il CRS di cui al punto ML.A.801 corrispondente all’ispezione delle 100 ore/annuale.

    CERTIFICATO DI REVISIONE DELL’AERONAVIGABILITÀ (AIRWORTHINESS REVIEW CERTIFICATE — ARC) (per aeromobili conformi alla parte ML)

    Riferimento ARC: ………..

    In conformità al regolamento (UE) 2018/1139 del Parlamento europeo e del Consiglio:

    [NOME DELL’AUTORITÀ COMPETENTE] (**)

    certifica:

    □…..di aver effettuato una revisione dell’aeronavigabilità in conformità al regolamento (UE) n. 1321/2014 sull’aeromobile seguente:

    [oppure]

    □.….che l’aeromobile nuovo seguente:

    Costruttore dell’aeromobile: …………………………………. Designazione dell’aeromobile a cura del costruttore: ……………………………

    Registrazione dell’aeromobile: …………………………… Numero di serie dell’aeromobile: ………………

    (e che l’aeromobile in questione) è ritenuto aeronavigabile alla data della revisione.

    Data di rilascio: .................................................................. Data di scadenza: …………………………………

    Ore di volo della cellula (FH) alla data della revisione (*): …………………………………………………

    Firmato: ............................................................................ Autorizzazione n. (se del caso): ……………………….

    [OPPURE]

    [NOME, INDIRIZZO E RIFERIMENTO DELL’APPROVAZIONE DELL’IMPRESA APPROVATA] (**)

    [oppure]

    [NOME COMPLETO DEL PERSONALE AUTORIZZATO A CERTIFICARE E NUMERO DELLA LICENZA CONFORME ALLA PARTE 66 (O EQUIVALENTE NAZIONALE)] (**)

    certifica di aver effettuato una revisione dell’aeronavigabilità in conformità al regolamento (UE) n. 1321/2014 sull’aeromobile seguente:

    Costruttore dell’aeromobile: …………………………………. Designazione dell’aeromobile a cura del costruttore: ……………………………

    Registrazione dell’aeromobile: …………………………… Numero di serie dell’aeromobile:………………

    e attesta che l’aeromobile in questione è ritenuto aeronavigabile alla data della revisione.

    Data di rilascio: .................................................................. Data di scadenza: ………………………………

    Ore di volo della cellula (FH) alla data della revisione (*): ……………………………………………………

    Firmato: ............................................................................ Autorizzazione n. (se del caso): ……………………….

    ================================================================================

    1o rinnovo: l’aeromobile è conforme alle condizioni di cui al punto ML.A.901, lettera c), dell’allegato V ter (parte ML).

    Data di rilascio: .................................................................. Data di scadenza: ………………………………

    Ore di volo della cellula (FH) alla data del rilascio (*): …………………………………………………………

    Firmato: ............................................................................ Autorizzazione n.: ………………………

    Nome della società: ............................................................. Riferimento dell’approvazione: ……………………

    ================================================================================

    2o rinnovo: l’aeromobile è conforme alle condizioni di cui al punto ML.A.901, lettera c), dell’allegato V ter (parte ML).

    Data di rilascio: .................................................................. Data di scadenza: ……………………………………

    Ore di volo della cellula (FH) alla data del rilascio (*): ……………………………………………………………

    Firmato: ............................................................................ Autorizzazione n.: ………………………

    Nome della società: ............................................................. Riferimento dell’approvazione: ………………………

    (*) Esclusi palloni liberi e dirigibili.

    (**) Il responsabile del rilascio del modulo può adattarlo alle proprie esigenze sopprimendo il nome, la dichiarazione di certificazione, il riferimento all’aeromobile di cui trattasi e i dettagli del rilascio che non sono pertinenti per l’uso del modulo stesso.

    Modulo AESA 15c — versione 4.

    ▼B




    Appendice III

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    Appendice IV

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    Appendice V

    Certificato ristretto di aeronavigabilità — Modulo AESA 24

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    Appendice VI

    Certificato di aeronavigabilità — Modulo AESA 25

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    Appendice VII

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    ▼M9




    Appendice VIII

    Dichiarazione di conformità dell’aeromobile — Modulo AESA 52



    DICHIARAZIONE DI CONFORMITÀ DELL’AEROMOBILE

    1.  Stato di produzione

    2.  [STATO MEMBRO] (1) Uno Stato membro dell’Unione europea (2)

    3.  N. di riferimento della dichiarazione:

    4.  Impresa

    5.  Tipo di aeromobile

    6.  N. di riferimento dei certificati di omologazione:

    7.  Registrazione o contrassegni dell’aeromobile

    8.  N. di identificazione dell’impresa di produzione:

    9.  Particolari del motore/elica (3)

    10.  Bollettini di modifiche e/o servizio (3)

    11.  Direttive di aeronavigabilità

    12.  Concessioni

    13.  Esenzioni, rinunce o deroghe (3)

    14.  Osservazioni

    15.  Certificato di aeronavigabilità

    16.  Requisiti supplementari

    17.  Dichiarazione di conformità

    Si certifica che l’aeromobile è pienamente conforme al progetto omologato e agli elementi dei campi 9, 10, 11, 12 e 13.

    L’aeromobile è in condizioni idonee a garantire la sicurezza di funzionamento.

    L’aeromobile è stato provato in volo con successo.

    18.  Firmato

    19.  Nome

    20.  Data (g/m/a)

    21.  Riferimento dell’approvazione dell’impresa di produzione:

    Modello AESA 52 — versione 3

    (1) O AESA se quest’ultima è l’autorità competente.

    (2) Cancellare nel caso di paesi terzi o dell’AESA.

    (3) Cancellare la dicitura inutile.

    Istruzioni per l’uso della dichiarazione di conformità dell’aeromobile — Modulo AESA 52

    1.   SCOPO E AMBITO DI APPLICAZIONE

    1.1. L’uso della dichiarazione di conformità dell’aeromobile rilasciata da un’impresa di produzione a norma della parte 21, sezione A, capitolo F, è descritto al punto 21.A.130 e nelle relative modalità accettabili di rispondenza (AMC).

    1.2. Lo scopo della dichiarazione di conformità dell’aeromobile (modulo AESA 52) rilasciata a norma della parte 21, sezione A, capitolo G, è consentire al titolare di un’adeguata approvazione dell’impresa di produzione di esercitare il privilegio di ottenere il certificato di aeronavigabilità e, se necessario, il certificato acustico di un singolo aeromobile dall’autorità competente dello Stato membro di registrazione.

    2.   GENERALITÀ

    2.1. La dichiarazione di conformità deve essere conforme al modello, inclusi i numeri di campo e la collocazione di ogni campo. Le dimensioni dei campi possono tuttavia essere adattate alle singole domande, ma comunque non in maniera tale da rendere irriconoscibile la dichiarazione di conformità. Nel dubbio consultare l’autorità competente.

    2.2. La dichiarazione di conformità deve essere prestampata o redatta al computer ma, in entrambi i casi, la stampa di linee e caratteri deve essere chiara e leggibile. La prestampa è permessa in conformità al modulo allegato, ma non sono autorizzate altre certificazioni.

    2.3. La dichiarazione può essere compilata a macchina o mediante il computer, oppure a mano, in stampatello per consentire un’immediata leggibilità. Sono accettabili la lingua inglese e, ove opportuno, una o più lingue ufficiali dello Stato membro che rilascia il documento.

    2.4. Una copia della dichiarazione e tutti gli allegati di riferimento devono essere conservati dall’impresa di produzione approvata.

    3.   COMPILAZIONE DELLA DICHIARAZIONE DI CONFORMITÀ DA PARTE DEL DICHIARANTE

    3.1. In tutti i campi deve figurare una voce per attribuire validità di dichiarazione al documento.

    3.2. Una dichiarazione di conformità non può essere rilasciata all’autorità competente dello Stato membro di registrazione a meno che la progettazione dell’aeromobile e dei prodotti ivi installati siano approvati.

    3.3. Le informazioni richieste ai campi 9, 10, 11, 12, 13 e 14 possono fare riferimento a documenti identificati e distinti conservati in archivio dall’impresa di produzione, a meno che l’autorità competente non convenga altrimenti.

    3.4. La presente dichiarazione di conformità non include quegli elementi dell’equipaggiamento dei quali si può chiedere l’installazione per soddisfare le norme operative applicabili. Alcuni di questi elementi individuali possono però essere inclusi nel campo 10 o nel progetto omologato. Si ricorda quindi agli operatori la loro responsabilità di assicurare la conformità delle loro attività alle norme operative applicabili.



    Campo 1

    Inserire il nome dello Stato di produzione.

    Campo 2

    L’autorità competente sotto la cui autorità è rilasciata la dichiarazione di conformità.

    Campo 3

    In questo campo deve essere prestampato un solo numero di serie per il controllo della dichiarazione e a fini di tracciabilità. Fatta eccezione per il caso di un documento preparato al computer, il numero non deve essere prestampato quando il computer è programmato per produrre e stampare un numero unico.

    Campo 4

    Il nome completo e l’indirizzo dell’impresa che rilascia la dichiarazione. Questo campo può essere prestampato. È permesso inserire loghi e simili purché non fuoriescano dal campo.

    Campo 5

    La descrizione completa del tipo di aeromobile come specificato nel certificato di omologazione e nella relativa scheda tecnica.

    Campo 6

    I numeri di riferimento del certificato di omologazione per l’aeromobile in oggetto.

    Campo 7

    Se l’aeromobile è registrato, questo contrassegno sarà il contrassegno di registrazione. Se l’aeromobile non è registrato, questo sarà il contrassegno accettato dall’autorità competente dello Stato membro e, se del caso, dall’autorità competente di un paese terzo.

    Campo 8

    Il numero di identificazione assegnato dall’impresa di produzione a fini di controllo e tracciabilità e assistenza tecnica al prodotto. Tale numero è talvolta definito come «numero di serie dell’impresa di produzione» o «numero del costruttore».

    Campo 9

    La descrizione completa del tipo di motore e di elica come specificati nel pertinente certificato di omologazione e nella relativa scheda tecnica. Occorre indicare anche il numero di identificazione e la sede della loro impresa di produzione.

    Campo 10

    Le modifiche di progetto approvate della definizione dell’aeromobile.

    Campo 11

    L’elenco di tutte le direttive (o equivalenti) di aeronavigabilità applicabili e una dichiarazione di conformità, assieme a una descrizione del metodo di conformità del singolo aeromobile, inclusi prodotti e parti installati, pertinenze ed equipaggiamenti. Occorre indicare eventuali termini imposti per la conformità.

    Campo 12

    Le divergenze non intenzionali approvate dal progetto omologato indicate talvolta come «concessioni», «discrepanze» o «non conformità approvate».

    Campo 13

    Possono essere incluse in questo campo solo le esenzioni, rinunce o deroghe autorizzate.

    Campo 14

    Osservazioni. Eventuali dichiarazioni, informazioni, dati particolari o limitazioni che possono influire sulla aeronavigabilità dell’aeromobile in oggetto. Se non vi sono informazioni o dati di questo tipo, scrivere: «NULLA».

    Campo 15

    Inserire «certificato di aeronavigabilità» o «certificato ristretto di aeronavigabilità», come richiesto.

    Campo 16

    In questo campo devono essere annotati requisiti supplementari quali quelli notificati da un paese importatore.

    Campo 17

    La validità della dichiarazione di conformità è soggetta alla compilazione completa di tutti i campi del modulo. Una copia della relazione della prova di volo, unita a eventuali difetti registrati e informazioni dettagliate sulle correzioni, deve essere conservata in archivio dal titolare del certificato di approvazione dell’impresa di produzione. La relazione deve essere soddisfacente e firmata dal personale qualificato per la certificazione e da un membro del personale di volo, ad esempio il pilota o l’ingegnere che ha effettuato la prova di volo. Le prove di volo effettuate sono quelle definite nell’ambito del controllo dell’elemento di gestione della qualità del sistema di produzione, come stabilito al punto 21.A.139, in particolare alla lettera d), punto 1), vi), per garantire che l’aeromobile sia conforme ai dati di progettazione applicabili e in condizioni idonee a garantire la sicurezza di funzionamento.

    L’elenco degli elementi forniti (o messi a disposizione) per soddisfare gli aspetti relativi alla sicurezza di funzionamento dell’aeromobile di cui alla presente dichiarazione deve essere conservato in archivio dal titolare del certificato di approvazione dell’impresa di produzione.

    Campo 18

    La dichiarazione di conformità può essere firmata dalla persona autorizzata dal titolare dell’approvazione di produzione in conformità al punto 21.A.145, lettera d). La firma non deve essere apposta mediante timbro.

    Campo 19

    Il nome della persona che firma il certificato deve essere dattiloscritto o stampato in modo leggibile.

    Campo 20

    Occorre indicare la data della firma della dichiarazione di conformità.

    Campo 21

    Occorre indicare il riferimento dell’approvazione dell’autorità competente.

    ▼B




    Appendice IX

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    CERTIFICATO DI RIAMMISSIONE IN SERVIZIO — MODELLO AESA 53

    ISTRUZIONI PER LA COMPILAZIONE

    Il campo BREVE DESCRIZIONE DEL LAVORO SVOLTO che appare nel MODELLO AESA 53 dovrebbe comprendere il riferimento ai dati approvati utilizzati per svolgere il lavoro.

    II campo LUOGO, che appare nel MODELLO AESA 53, si riferisce al luogo in cui si sono svolti i lavori di manutenzione, e non al luogo in cui si trova la sede dell'impresa (se diversa).

    ▼M9




    Appendice X

    Certificato di approvazione dell’impresa di produzione — Modulo AESA 55

    Certificati di approvazione dell’impresa di produzione di cui al capitolo G dell’allegato I (parte 21)



    [STATO MEMBRO] (1)

    Stato membro dell’Unione europea (2)

    CERTIFICATO DI APPROVAZIONE DELL’IMPRESA DI PRODUZIONE

    Riferimento: [CODICE DELLO STATO MEMBRO (1)].21G.XXXX

    A norma del regolamento (UE) 2018/1139 del Parlamento europeo e del Consiglio e del regolamento (UE) n. 748/2012 della Commissione attualmente in vigore e fatte salve le condizioni di seguito specificate, la [AUTORITÀ COMPETENTE DELLO STATO MEMBRO] certifica

    [NOME E INDIRIZZO DELL’IMPRESA]

    in quanto impresa di produzione in conformità all’allegato I (parte 21), sezione A, del regolamento (UE) n. 748/2012, autorizzata a fabbricare prodotti, parti, pertinenze elencate nel prospetto di approvazione allegato e a rilasciare i relativi certificati utilizzando i riferimenti che precedono.

    CONDIZIONI:

    1.  La presente approvazione è limitata a quanto specificato nei termini di approvazione allegati.

    2.  La presente approvazione è subordinata al rispetto delle procedure specificate nel manuale dell’impresa di produzione approvata.

    3.  La presente approvazione è valida finché l’impresa di produzione approvata rimane conforme all’allegato I (parte 21) del regolamento (UE) n. 748/2012.

    4.  Fatto salvo il rispetto delle suddette condizioni, la presente approvazione rimane valida per un periodo di tempo illimitato, fino a rinuncia, sostituzione, sospensione o revoca.

    Data del primo rilascio: …

    Data della presente revisione: …

    Revisione n.: …

    Firma: …

    Per l’autorità competente: [IDENTIFICAZIONE DELL’AUTORITÀ COMPETENTE (1)]

    Modulo AESA 55a — Versione 3

    (1) O AESA se quest’ultima è l’autorità competente.

    (2) Cancellare nel caso di paesi terzi.



    [STATO MEMBRO] (1)

    Stato membro dell’Unione europea (2)

    Termini di approvazione

    TA: [CODICE DELLO STATO MEMBRO (1)].21G.XXXX

    Il presente documento è parte dell’approvazione dell’impresa di produzione numero [CODICE DELLO STATO MEMBRO (1)].21G.XXXX, rilasciata a:

    Nome dell’impresa:

    Sezione 1. AMBITO DI ATTIVITÀ:

    PRODUZIONE DI

    PRODOTTI CATEGORIE

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

    Per informazioni dettagliate e limitazioni fare riferimento al manuale dell’impresa di produzione, sezione xxx

    Sezione 2. SEDI:

    Sezione 3. PRIVILEGI:

     

    L’impresa di produzione è autorizzata a esercitare, nei limiti dei propri termini di approvazione e conformemente alle procedure del proprio manuale dell’impresa di produzione, i privilegi di cui al punto 21.A.163, fatte salve le seguenti condizioni:

    [riportare solo il testo applicabile]

    Prima dell’approvazione del progetto del prodotto il modulo AESA 1 può essere rilasciato unicamente a fini di conformità.

    Non è possibile rilasciare una dichiarazione di conformità per un aeromobile non approvato.

    Finché non è richiesta la conformità alle norme di manutenzione, gli interventi di manutenzione possono essere eseguiti conformemente al manuale dell’impresa di produzione, sezione xxx.

    Possono essere rilasciati permessi di volo conformemente al manuale dell’impresa di produzione, sezione yyy.

    Data del primo rilascio:

    Firma:

    Data della presente revisione:

     

    Revisione n.:

    Per [IDENTIFICAZIONE DELL’AUTORITÀ COMPETENTE (1)]

    Modulo AESA 55b — Versione 3

    (1) O AESA se quest’ultima è l’autorità competente.

    (2) Cancellare nel caso di paesi terzi.




    Appendice XI

    Autorizzazione a procedere per la produzione senza approvazione dell’impresa di produzione — Modello AESA 65

    Autorizzazione a procedere di cui all’allegato I (parte 21), capitolo F



    [STATO MEMBRO] (1)

    Stato membro dell’Unione europea (2)

    AUTORIZZAZIONE A PROCEDERE PER LA PRODUZIONE SENZA APPROVAZIONE DELL’IMPRESA DI PRODUZIONE

    [NOME DEL RICHIEDENTE]

    [DENOMINAZIONE COMMERCIALE (se diversa dal nome del richiedente)]

    [INDIRIZZO POSTALE COMPLETO DEL RICHIEDENTE]

    Data (giorno, mese, anno)

    Riferimento: [CODICE DELLO STATO MEMBRO (2)].21F.XXXX

    Egregio sig./Gentile sig.ra [nome del richiedente],

    il vostro sistema di ispezione della produzione è stato esaminato e giudicato conforme all’allegato I (parte 21), sezione A, capitoli A e F, del regolamento (UE) n. 748/2012 della Commissione.

    Pertanto, fatte salve le condizioni specificate nel seguito, siete autorizzati a procedere alla dimostrazione di conformità dei prodotti, parti e pertinenze menzionati nel seguito, a norma dell’allegato I (parte 21), sezione A, capitolo F, del regolamento (UE) n. 748/2012.

    N. di unità

    P/N

    S/N

     

     

    AEROMOBILI

    PARTI

    Alla presente autorizzazione a procedere si applicano le condizioni seguenti:

    1)  la sua validità è subordinata al rispetto da parte di [nome dell’impresa] di quanto disposto all’allegato I (parte 21), sezione A, capitoli A e F, del regolamento (UE) n. 748/2012;

    2)  è richiesta la conformità alle procedure specificate in [nome dell’impresa] manuale Rif./data di rilascio…;

    3)  essa scade il …;

    4)  la dichiarazione di conformità rilasciata da [nome dell’impresa] a norma del punto 21.A.130 del regolamento (UE) n. 748/2012 deve essere convalidata dall’autorità di rilascio della presente autorizzazione a procedere in conformità alla procedura … del manuale cui si fa riferimento sopra;

    5)  [nome dell’impresa] notifica immediatamente all’autorità di rilascio della presente autorizzazione a procedere eventuali modifiche del sistema di ispezione della produzione che possano incidere sull’ispezione, sulla conformità o sull’aeronavigabilità di prodotti o parti elencate nella presente autorizzazione.

    Per l’autorità competente: [IDENTIFICAZIONE DELL’AUTORITÀ COMPETENTE (1) (2)]

    Data e firma

    Modello AESA 65 — versione 3

    (1) O AESA se quest’ultima è l’autorità competente.

    (2) Cancellare nel caso di paesi terzi.

    ▼M3




    Appendice XII

    Categorie di prove di volo e relative qualifiche dell'equipaggio di prova di volo

    A.    Aspetti generali

    La presente appendice definisce le qualifiche necessarie per l'equipaggio di condotta impegnato nello svolgimento di prove di volo per aeromobili certificati o da certificare in conformità a CS-23 per gli aeromobili con una massa massima al decollo (MTOM) pari o superiore a 2 000  kg, CS-25, CS-27, CS-29 o codici di aeronavigabilità equivalenti.

    B.    Definizioni

    1.

    «Tecnico di prova di volo» : ogni tecnico che partecipa a operazioni di prove di volo a terra o in volo.

    2.

    «Tecnico responsabile di prova di volo» : tecnico di prova di volo al quale sono stati assegnati dei compiti in un aeromobile ai fini dello svolgimento di prove di volo o che assiste il pilota nell'esercizio dell'aeromobile e dei suoi sistemi durante le operazioni di prova di volo.

    3.

    «Prove di volo» :

    3.1. 

    voli effettuati per la fase di sviluppo di un nuovo progetto (aeromobili, sistemi di propulsione, parti e pertinenze);

    3.2. 

    voli effettuati per dimostrare la conformità alla base di certificazione o al progetto di tipo;

    3.3. 

    i voli destinati a sperimentare nuovi concetti di progettazione, che richiedono manovre non convenzionali o profili per i quali potrebbe essere possibile uscire dall'inviluppo già approvato dell'aeromobile;

    3.4. 

    voli di addestramento per prove di volo.

    C.    Categorie di prove di volo

    1.    Aspetti generali

    Le descrizioni che seguono riguardano i voli effettuati da imprese di progettazione e di produzione a norma dell'allegato I (parte 21).

    2.    Campo d'applicazione

    Se alla prova partecipa più di un aeromobile, ogni volo individuale di aeromobile deve essere valutato a norma della presente appendice per determinare se si tratta di una prova di volo e, se del caso, la sua categoria.

    I voli di cui al punto 6), lettera B, 3) sono i soli voli che rientrano nel campo di applicazione della presente appendice.

    3.    Categorie di prove di volo

    Le prove di volo includono le quattro categorie seguenti:

    3.1. 

    Categoria Uno (1)

    a) 

    Volo(i) iniziale (i) di un nuovo tipo di aeromobile o di un aeromobile le cui caratteristiche di volo o di pilotaggio possono aver subito importanti modifiche;

    b) 

    voli durante i quali può essere prevista la possibilità di riscontrare caratteristiche di volo significativamente diverse da quelle già note;

    c) 

    voli effettuati per sperimentare caratteristiche o tecniche di aeromobili nuove o inusuali;

    d) 

    voli effettuati per determinare o espandere l'inviluppo di volo;

    e) 

    voli effettuati per determinare le prestazioni regolamentari, le caratteristiche di volo e le qualità di manovra quando ci si avvicina ai limiti dell'inviluppo di volo;

    f) 

    addestramento di prova di volo per prove di volo di categoria 1.

    3.2. 

    Categoria Due (2)

    a) 

    Voli non classificati di categoria 1 su un aeromobile il cui tipo è non ancora stato certificato;

    b) 

    voli non classificati di categoria 1 su un aeromobile di un tipo già certificato, dopo l'incorporazione di una modifica non ancora approvata e che:

    i) 

    richiedono una valutazione del comportamento generale dell'aeromobile; oppure

    ii) 

    richiedono una valutazione delle procedure di base relative all'equipaggio, quando è in funzione o è necessario un sistema nuovo o modificato; oppure

    iii) 

    devono volare intenzionalmente al di fuori dei limiti dell'inviluppo operativo attualmente approvato, ma all'interno dell'inviluppo di volo oggetto della sperimentazione.

    c) 

    Addestramento di prova di volo per prove di volo di categoria 2.

    3.3. 

    Categoria Tre (3)

    Voli effettuati per il rilascio dell'attestato di conformità per un aeromobile di nuova costruzione che non richiede un volo al di fuori delle limitazioni del certificato di omologazione o del manuale di volo dell'aeromobile.

    3.4. 

    Categoria Quattro (4)

    Voli non classificati di categoria 1 o 2 su un aeromobile di un tipo già certificato, nel caso di incorporazione di una modifica di progettazione non ancora approvata.

    D.    Competenza ed esperienza di piloti e ingegneri capo di prove di volo

    1.    Aspetti generali

    Piloti e ingegneri capo di prove di volo devono possedere le competenze e l'esperienza specificate nella seguente tabella.



     

    Categorie di prove di volo

    Aeromobili

    1

    2

    3

    4

    aeromobili regionali (commuter) CS- 23 o aventi una velocità di progetto in picchiata superiore a 0.6 (MD) o un ceiling massimo al di sopra di 7 260  m (25 000 ft), CS- 25, CS- 27, CS- 29 o codici di aeronavigabilità equivalenti

    Competenza di livello 1

    Competenza di livello 2

    Competenza di livello 3

    Competenza di livello 4

    Altri CS-23 con MTOM pari o superiore a 2 000  kg

    Competenza di livello 2

    Competenza di livello 2

    Competenza di livello 3

    Competenza di livello 4

    1.1.   Competenza di livello 1

    1.1.1. I piloti devono conformarsi ai requisiti dell'allegato I (parte FCL) del regolamento (UE) n. 1178/2011 della Commissione, del 3 novembre 2011 ( 7 ).

    1.1.2. Il tecnico responsabile di prova di volo deve avere:

    a) 

    completato con successo un corso di addestramento di competenza di livello 1; nonché

    b) 

    un minimo di 100 ore di esperienza di volo, incluso l'addestramento per prove di volo.

    1.2.   Competenza di livello 2

    1.2.1. I piloti devono conformarsi ai requisiti dell'allegato I (parte FCL) del regolamento (UE) n. 1178/2011 della Commissione, del 3 novembre 2011.

    1.2.2. Il tecnico responsabile di prova di volo deve avere:

    a) 

    completato con successo un corso di addestramento di competenza di livello 1 o livello 2; nonché

    b) 

    un minimo di 50 ore di esperienza di volo, incluso l'addestramento per prove di volo.

    I corsi di addestramento delle competenze di livello 1 o di livello 2 per tecnico responsabile di prova di volo devono vertere almeno sulle seguenti materie:

    i) 

    prestazioni;

    ii) 

    stabilità e controllo/caratteristiche di manovra;

    iii) 

    sistemi;

    iv) 

    gestione delle prove; nonché

    v) 

    gestione del rischio/sicurezza.

    1.3.   Competenza di livello 3

    1.3.1. Il/I pilota/i deve/devono essere in possesso di una licenza valida adeguata alla categoria di aeromobile in prova, rilasciata in conformità alla parte FCL ed essere titolare/i almeno di una licenza di pilota commerciale (CPL). Inoltre, il pilota in comando deve:

    a) 

    avere una abilitazione alla prova di volo, oppure

    b) 

    avere almeno 1 000 ore di esperienza di volo come pilota in comando su aeromobili che presentano complessità e caratteristiche analoghe, e

    c) 

    aver partecipato, per ogni classe o tipo di aeromobile, a tutti i voli che rientrano nel programma che ha portato al rilascio del certificato individuale di aeronavigabilità di almeno cinque aeromobili.

    1.3.2. Il tecnico responsabile di prova di volo deve:

    a) 

    soddisfare i livelli di competenza 1 o 2, oppure;

    b) 

    avere accumulato una esperienza significativa di volo rilevante per il compito in questione; nonché

    c) 

    aver partecipato a tutti i voli che rientrano nel programma che ha portato al rilascio del certificato individuale di navigabilità di almeno cinque aeromobili.

    1.4.   Competenza di livello 4:

    1.4.1. Il/I pilota/i deve/devono essere in possesso di una licenza valida adeguata alla categoria di aeromobile in prova, rilasciata in conformità alla parte FCL ed essere titolare/i almeno di una licenza di pilota commerciale (CPL). Il pilota in comando deve avere un'abilitazione alla prova di volo o avere almeno 1 000 ore come pilota in comando su aeromobili che presentano complessità e caratteristiche analoghe.

    1.4.2. La competenza ed esperienza richieste agli ingegneri capo di prove di volo sono definite nel manuale operativo dei prove di volo.

    2.    Ingegneri capo di prove di volo

    Gli ingegneri capo di prove di volo devono ottenere un'autorizzazione dell'impresa di cui sono dipendenti che descriva l'ambito delle loro funzioni all'interno della stessa. L'autorizzazione deve contenere le seguenti informazioni:

    a) 

    nome;

    b) 

    data di nascita;

    c) 

    esperienza e formazione;

    d) 

    posizione all'interno dell'impresa;

    e) 

    ambito dell'autorizzazione;

    f) 

    data del primo rilascio dell'autorizzazione;

    g) 

    data di scadenza dell'autorizzazione, se del caso; nonché

    h) 

    numero identificativo dell'autorizzazione.

    Gli ingegneri capo di prove di volo sono nominati solo per un volo specifico se sono fisicamente e mentalmente idonei ad adempiere in sicurezza ai compiti e responsabilità assegnati.

    L'impresa deve mettere a disposizione dei titolari tutti i documenti pertinenti relativi alle autorizzazioni.

    E.    Competenza ed esperienza di altri ingegneri di prova di volo.

    Gli altri ingegneri di prova di volo a bordo dell'aeromobile devono avere un'esperienza e un addestramento adeguati ai compiti loro assegnati in qualità di membri dell'equipaggio, e in conformità al manuale operativo di prova di volo, se del caso.

    L'impresa deve mettere a disposizione degli ingegneri di prova di volo interessati tutti i documenti pertinenti relativi alle loro attività di volo.

    ▼M12




    ALLEGATO IB

    Indice

    21L.1

    Finalità

    21L.2

    Autorità competente

    SEZIONE A —

    REQUISITI TECNICI

    CAPITOLO A —

    DISPOSIZIONI GENERALI

    21L.A.1

    Finalità

    21L.A.2

    Obblighi e azioni di una persona diversa dal richiedente o dal titolare di un certificato o dal dichiarante di una dichiarazione di conformità del progetto

    21L.A.3

    Sistemi di segnalazione

    21L.A.4

    Direttive di aeronavigabilità

    21L.A.5

    Collaborazione tra progettazione e produzione

    21L.A.6

    Contrassegno

    21L.A.7

    Conservazione della documentazione

    21L.A.8

    Manuali

    21L.A.9

    Istruzioni per il mantenimento dell’aeronavigabilità

    21L.A.10

    Accesso e indagine

    21L.A.11

    Non conformità e osservazioni

    21L.A.12

    Modalità di rispondenza

    CAPITOLO B —

    CERTIFICATI DI OMOLOGAZIONE

    21L.A.21

    Finalità

    21L.A.22

    Ammissibilità

    21L.A.23

    Dimostrazione di idoneità alla progettazione

    21L.A.24

    Domanda di un certificato di omologazione

    21L.A.25

    Dimostrazione di conformità

    21L.A.26

    Progetto di tipo

    21L.A.27

    Requisiti per il rilascio di un certificato di omologazione

    21L.A.28

    Obblighi del titolare di un certificato di omologazione

    21L.A.29

    Trasferibilità di un certificato di omologazione

    21L.A.30

    Mantenimento della validità di un certificato di omologazione

    CAPITOLO C —

    DICHIARAZIONI DI CONFORMITÀ DEL PROGETTO DI UN AEROMOBILE

    21L.A.41

    Finalità

    21L.A.42

    Ammissibilità

    21L.A.43

    Dichiarazione di conformità del progetto

    21L.A.44

    Attività relative alla conformità per le dichiarazioni di conformità del progetto

    21L.A.45

    Specifiche tecniche dettagliate e requisiti di protezione ambientale applicabili agli aeromobili soggetti a dichiarazioni di conformità del progetto

    21L.A.46

    Dati di progettazione dell’aeromobile

    21L.A.47

    Obblighi del dichiarante di una dichiarazione di conformità del progetto

    21L.A.48

    Non trasferibilità di una dichiarazione di conformità del progetto di un aeromobile

    CAPITOLO D —

    MODIFICHE DEI CERTIFICATI DI OMOLOGAZIONE DEL TIPO

    21L.A.61

    Finalità

    21L.A.62

    Modifiche standard

    21L.A.63

    Classificazione delle modifiche di un certificato di omologazione

    21L.A.64

    Ammissibilità

    21L.A.65

    Domanda di modifica di un certificato di omologazione

    21L.A.66

    Dimostrazione di conformità

    21L.A.67

    Requisiti per l’approvazione di una modifica di minore entità di un certificato di omologazione

    21L.A.68

    Requisiti per l’approvazione di una modifica di maggiore entità di un certificato di omologazione

    21L.A.69

    Approvazione di una modifica di un certificato di omologazione in virtù di un privilegio

    21L.A.70

    Obblighi relativi alle modifiche di minore entità di un certificato di omologazione

    CAPITOLO E —

    CERTIFICATI DI OMOLOGAZIONE SUPPLEMENTARI

    21L.A.81

    Finalità

    21L.A.82

    Ammissibilità

    21L.A.83

    Dimostrazione di idoneità alla progettazione

    21L.A.84

    Domanda di un certificato di omologazione supplementare

    21L.A.85

    Dimostrazione di conformità

    21L.A.86

    Requisiti per l’approvazione di un certificato di omologazione supplementare

    21L.A.87

    Approvazione di un certificato di omologazione supplementare in virtù di un privilegio

    21L.A.88

    Obblighi del titolare di un certificato di omologazione supplementare

    21L.A.89

    Trasferibilità del certificato di omologazione supplementare

    21L.A.90

    Mantenimento della validità di un certificato di omologazione supplementare

    21L.A.91

    Modifiche di una parte di un prodotto coperta da un certificato di omologazione supplementare

    CAPITOLO F —

    MODIFICHE DI UN AEROMOBILE PER IL QUALE È STATA DICHIARATA LA CONFORMITÀ DEL PROGETTO

    21L.A.101

    Finalità

    21L.A.102

    Modifiche standard

    21L.A.103

    Classificazione delle modifiche del progetto di un aeromobile per il quale è stata dichiarata la conformità del progetto

    21L.A.104

    Ammissibilità

    21L.A.105

    Dichiarazione di conformità del progetto per le modifiche di minore entità

    21L.A.106

    Obblighi della persona che presenta una dichiarazione di conformità del progetto di una modifica di minore entità

    21L.A.107

    Dichiarazione di conformità del progetto per le modifiche di maggiore entità

    21L.A.108

    Attività relative alla conformità per la dichiarazione di conformità di una modifica di maggiore entità

    CAPITOLO G —

    IMPRESE DI PRODUZIONE DICHIARATE

    21L.A.121

    Finalità

    21L.A.122

    Ammissibilità

    21L.A.123

    Dichiarazione di idoneità alla produzione

    21L.A.124

    Sistema di gestione della produzione

    21L.A.125

    Risorse dell’impresa di produzione dichiarata

    21L.A.126

    Ambito di attività

    21L.A.127

    Obblighi dell’impresa di produzione dichiarata

    21L.A.128

    Notifica delle modifiche e cessazione delle attività

    CAPITOLO H —

    CERTIFICATI DI AERONAVIGABILITÀ E CERTIFICATI RISTRETTI DI AERONAVIGABILITÀ

    21L.A.141

    Finalità

    21L.A.142

    Ammissibilità

    21L.A.143

    Domanda di un certificato di aeronavigabilità o di un certificato ristretto di aeronavigabilità

    21L.A.144

    Obblighi del richiedente di un certificato di aeronavigabilità o di un certificato ristretto di aeronavigabilità

    21L.A.145

    Trasferibilità e riemissione di un certificato di aeronavigabilità e di un certificato ristretto di aeronavigabilità all’interno degli Stati membri

    21L.A.146

    Mantenimento della validità di un certificato di aeronavigabilità e di un certificato ristretto di aeronavigabilità

    CAPITOLO I —

    CERTIFICATI ACUSTICI E CERTIFICATI ACUSTICI RISTRETTI

    21L.A.161

    Finalità

    21L.A.162

    Ammissibilità

    21L.A.163

    Domanda

    21L.A.164

    Trasferibilità e riemissione di certificati acustici e di certificati acustici ristretti all’interno degli Stati membri

    21L.A.165

    Mantenimento della validità di un certificato acustico e di un certificato acustico ristretto

    CAPITOLO J —

    IMPRESE DI PROGETTAZIONE DICHIARATE

    21L.A.171

    Finalità

    21L.A.172

    Ammissibilità

    21L.A.173

    Dichiarazione di idoneità alla progettazione

    21L.A.174

    Sistema di gestione della progettazione

    21L.A.175

    Risorse dell’impresa di progettazione dichiarata

    21L.A.176

    Ambito di attività

    21L.A.177

    Obblighi dell’impresa di progettazione dichiarata

    21L.A.178

    Notifica delle modifiche e cessazione delle attività

    CAPITOLO K —

    PARTI

    21L.A.191

    Finalità

    21L.A.192

    Dimostrazione di conformità

    21L.A.193

    Ammissione in servizio di parti per l’installazione

    CAPITOLO M —

    PROGETTAZIONE DI RIPARAZIONI DI PRODOTTI OMOLOGATI

    21L.A.201

    Finalità

    21L.A.202

    Riparazioni standard

    21L.A.203

    Classificazione dei progetti di riparazione di un prodotto omologato

    21L.A.204

    Ammissibilità

    21L.A.205

    Domanda di approvazione di un progetto di riparazione di un prodotto omologato

    21L.A.206

    Dimostrazione di conformità

    21L.A.207

    Requisiti per l’approvazione di un progetto di riparazione di minore entità

    21L.A.208

    Requisiti per l’approvazione di un progetto di riparazione di maggiore entità

    21L.A.209

    Approvazione di un progetto di riparazione in virtù di un privilegio

    21L.A.210

    Obblighi del titolare dell’approvazione di un progetto di riparazione

    21L.A.211

    Danni non riparati

    CAPITOLO N —

    PROGETTAZIONE DELLE RIPARAZIONI DI UN AEROMOBILE PER IL QUALE È STATA DICHIARATA LA CONFORMITÀ DEL PROGETTO

    21L.A.221

    Finalità

    21L.A.222

    Riparazioni standard

    21L.A.223

    Classificazione dei progetti di riparazione di un aeromobile per il quale è stata dichiarata la conformità del progetto

    21L.A.224

    Ammissibilità

    21L.A.225

    Dichiarazione di conformità del progetto per i progetti di riparazione di minore entità

    21L.A.226

    Dichiarazione di conformità del progetto per i progetti di riparazione di maggiore entità

    21L.A.227

    Attività relative alla conformità per la dichiarazione di conformità di un progetto di riparazione di maggiore entità

    21L.A.228

    Obblighi del dichiarante di una dichiarazione di conformità del progetto di un progetto di riparazione

    21L.A.229

    Danni non riparati

    CAPITOLO O —

    AUTORIZZAZIONI ETSO (EUROPEAN TECHNICAL STANDARD ORDER)

    CAPITOLO P —

    PERMESSO DI VOLO

    21L.A.241

    Permesso di volo e condizioni di volo

    CAPITOLO Q —

    IDENTIFICAZIONE DI PRODOTTI E PARTI

    21L.A.251

    Finalità

    21L.A.252

    Progettazione dei contrassegni

    21L.A.253

    Identificazione di prodotti

    21L.A.254

    Trattamento dei dati identificativi

    21L.A.255

    Identificazione di parti

    CAPITOLO R —

    DICHIARAZIONE DI CONFORMITÀ DELL’AEROMOBILE E CERTIFICATO DI AMMISSIONE IN SERVIZIO (MODULO AESA 1) DI MOTORI ED ELICHE, O RELATIVE PARTI, CONFORMI A UNA DICHIARAZIONE DI CONFORMITÀ DEL PROGETTO

    21L.A.271

    Finalità

    21L.A.272

    Ammissibilità

    21L.A.273

    Sistema di controllo della produzione

    21L.A.274

    Rilascio di una dichiarazione di conformità (modulo AESA 52B) o di un certificato di ammissione in servizio (modulo AESA 1)

    21L.A.275

    Obblighi della persona fisica o giuridica che rilascia una dichiarazione di conformità (modulo AESA 52B) o un certificato di ammissione in servizio (modulo AESA 1)

    SEZIONE B —

    PROCEDURE PER LE AUTORITÀ COMPETENTI

    CAPITOLO A —

    DISPOSIZIONI GENERALI

    21L.B.11

    Documentazione relativa alla sorveglianza

    21L.B.12

    Scambio di informazioni

    21L.B.13

    Informazioni all’Agenzia

    21L.B.14

    Direttive di aeronavigabilità ricevute da paesi terzi

    21L.B.15

    Reazione immediata a un problema di sicurezza

    21L.B.16

    Sistema di gestione

    21L.B.17

    Assegnazione di compiti a soggetti qualificati

    21L.B.18

    Modifiche del sistema di gestione

    21L.B.19

    Composizione delle controversie

    21L.B.20

    Conservazione della documentazione

    21L.B.21

    Non conformità e osservazioni

    21L.B.22

    Provvedimenti attuativi

    21L.B.23

    Direttive di aeronavigabilità

    21L.B.24

    Modalità di rispondenza

    CAPITOLO B —

    CERTIFICATI DI OMOLOGAZIONE

    21L.B.41

    Specifiche di certificazione

    21L.B.42

    Indagine iniziale

    21L.B.43

    Premesse di omologazione per un certificato di omologazione

    21L.B.44

    Condizioni speciali

    21L.B.45

    Definizione dei requisiti di protezione ambientale applicabili per un certificato di omologazione

    21L.B.46

    Indagini

    21L.B.47

    Rilascio di un certificato di omologazione

    21L.B.48

    Sorveglianza del mantenimento dell’aeronavigabilità dei prodotti per i quali è stato rilasciato un certificato di omologazione

    21L.B.49

    Trasferimento di un certificato di omologazione

    CAPITOLO C —

    DICHIARAZIONI DI CONFORMITÀ DEL PROGETTO

    21L.B.61

    Specifiche tecniche dettagliate e requisiti di protezione ambientale applicabili per le dichiarazioni di conformità del progetto dei prodotti

    21L.B.62

    Indagine di sorveglianza iniziale

    21L.B.63

    Registrazione di una dichiarazione di conformità del progetto

    21L.B.64

    Sorveglianza del mantenimento dell’aeronavigabilità degli aeromobili per i quali è stata dichiarata la conformità del progetto

    CAPITOLO D —

    MODIFICHE DEI CERTIFICATI DI OMOLOGAZIONE DEL TIPO

    21L.B.81

    Premesse di omologazione e requisiti di protezione ambientale applicabili per una modifica di maggiore entità di un certificato di omologazione

    21L.B.82

    Indagine relativa a una modifica di minore entità di un certificato di omologazione e rilascio dell’approvazione

    21L.B.83

    Indagine relativa a una modifica di maggiore entità di un certificato di omologazione

    21L.B.84

    Rilascio dell’approvazione di una modifica di maggiore entità di un certificato di omologazione

    21L.B.85

    Sorveglianza del mantenimento dell’aeronavigabilità dei prodotti modificati per i quali è stato rilasciato un certificato di omologazione

    CAPITOLO E —

    CERTIFICATI DI OMOLOGAZIONE SUPPLEMENTARI

    21L.B.101

    Premesse di omologazione e requisiti di protezione ambientale applicabili per un certificato di omologazione supplementare

    21L.B.102

    Indagini

    21L.B.103

    Rilascio di un certificato di omologazione supplementare

    21L.B.104

    Sorveglianza del mantenimento dell’aeronavigabilità dei prodotti per i quali è stato rilasciato un certificato di omologazione supplementare

    CAPITOLO F —

    MODIFICHE DI UN AEROMOBILE PER IL QUALE È STATA DICHIARATA LA CONFORMITÀ DEL PROGETTO

    21L.B.121

    Indagine di sorveglianza iniziale di una dichiarazione di conformità del progetto di una modifica di maggiore entità del progetto di un aeromobile per il quale è stata dichiarata la conformità del progetto

    21L.B.122

    Registrazione di una dichiarazione di conformità del progetto per una modifica di maggiore entità del progetto di un aeromobile

    21L.B.123

    Sorveglianza del mantenimento dell’aeronavigabilità di un aeromobile modificato per il quale è stata dichiarata la conformità del progetto

    CAPITOLO G —

    IMPRESE DI PRODUZIONE DICHIARATE

    21L.B.141

    Indagine di sorveglianza iniziale

    21L.B.142

    Registrazione di una dichiarazione di idoneità alla produzione

    21L.B.143

    Sorveglianza

    21L.B.144

    Programma di sorveglianza

    21L.B.145

    Attività di sorveglianza

    21L.B.146

    Modifiche delle dichiarazioni

    CAPITOLO H —

    CERTIFICATI DI AERONAVIGABILITÀ E CERTIFICATI RISTRETTI DI AERONAVIGABILITÀ

    21L.B.161

    Indagini

    21L.B.162

    Rilascio o modifica di un certificato di aeronavigabilità o di un certificato ristretto di aeronavigabilità

    21L.B.163

    Sorveglianza

    CAPITOLO I —

    CERTIFICATI ACUSTICI

    21L.B.171

    Indagini

    21L.B.172

    Rilascio o modifica dei certificati acustici

    21L.B.173

    Sorveglianza

    CAPITOLO J —

    IMPRESE DI PROGETTAZIONE DICHIARATE

    21L.B.181

    Indagine di sorveglianza iniziale

    21L.B.182

    Registrazione di una dichiarazione di idoneità alla progettazione

    21L.B.183

    Sorveglianza

    21L.B.184

    Programma di sorveglianza

    21L.B.185

    Attività di sorveglianza

    21L.B.186

    Modifiche delle dichiarazioni

    CAPITOLO K —

    PARTI

    CAPITOLO M —

    PROGETTAZIONE DI RIPARAZIONI DI PRODOTTI OMOLOGATI

    21L.B.201

    Premesse di omologazione e requisiti di protezione ambientale applicabili per l’approvazione di un progetto di riparazione

    21L.B.202

    Indagine relativa a un progetto di riparazione di minore entità e rilascio dell’approvazione

    21L.B.203

    Indagine relativa a una domanda di approvazione di un progetto di riparazione di maggiore entità

    21L.B.204

    Rilascio dell’approvazione di un progetto di riparazione di maggiore entità

    21L.B.205

    Sorveglianza del mantenimento dell’aeronavigabilità dei prodotti per i quali è stato approvato un progetto di riparazione

    21L.B.206

    Danni non riparati

    CAPITOLO N —

    PROGETTAZIONE DELLE RIPARAZIONI DI UN AEROMOBILE PER IL QUALE È STATA DICHIARATA LA CONFORMITÀ DEL PROGETTO

    21L.B.221

    Indagine di sorveglianza iniziale di una dichiarazione di conformità del progetto di un progetto di riparazione di maggiore entità di un aeromobile per il quale è stata dichiarata la conformità del progetto

    21L.B.222

    Registrazione di una dichiarazione relativa a un progetto di riparazione di maggiore entità di un aeromobile per il quale è stata dichiarata la conformità del progetto

    21L.B.223

    Sorveglianza del mantenimento dell’aeronavigabilità di un progetto di riparazione per il quale è stata dichiarata la conformità del progetto

    CAPITOLO O —

    AUTORIZZAZIONI ETSO (EUROPEAN TECHNICAL STANDARD ORDER)

    CAPITOLO P —

    PERMESSO DI VOLO

    21L.B.241

    Indagine precedente al rilascio di un permesso di volo

    21L.B.242

    Indagine precedente all’emissione delle condizioni di volo

    CAPITOLO Q —

    IDENTIFICAZIONE DI PRODOTTI E PARTI

    CAPITOLO R —

    DICHIARAZIONE DI CONFORMITÀ DELL’AEROMOBILE E CERTIFICATO DI AMMISSIONE IN SERVIZIO (MODULO AESA 1) DI MOTORI ED ELICHE, O RELATIVE PARTI, CONFORMI A UNA DICHIARAZIONE DI CONFORMITÀ DEL PROGETTO

    21L.B.251

    Sorveglianza

    21L.B.252

    Programma di sorveglianza

    21L.B.253

    Attività di sorveglianza

    APPENDICI DELL’ALLEGATO IB

    ▼M13

    21L.1    Finalità

    a) 

    La sezione A del presente allegato (parte 21 Light) stabilisce le disposizioni che disciplinano i diritti e gli obblighi delle seguenti persone aventi la propria sede principale di attività in uno Stato membro:

    1. 

    il richiedente e il titolare di qualsiasi certificato rilasciato o da rilasciare conformemente al presente allegato;

    2. 

    le persone fisiche e giuridiche che dichiarano, conformemente al presente allegato, la conformità del progetto, l’idoneità alla progettazione o l’idoneità alla produzione, o che intendono rilasciare tali dichiarazioni;

    3. 

    il firmatario di una dichiarazione di conformità dell’aeromobile o di un certificato di ammissione in servizio (modulo AESA 1) di un motore, un’elica o una parte prodotta conformemente al presente allegato.

    b) 

    La sezione B del presente allegato stabilisce le disposizioni che disciplinano la certificazione, la sorveglianza e l’applicazione da parte dell’Agenzia e delle autorità nazionali competenti conformemente al presente allegato e definisce i requisiti per i loro sistemi amministrativi e di gestione relativi all’esercizio di tali compiti.

    21L.2    Autorità competente

    Ai fini del presente allegato, per «autorità competente» si intende:

    a) 

    per la sezione A, capitolo A,

    1. 

    per le imprese di progettazione, l’Agenzia;

    2. 

    per un’impresa di produzione, l’autorità designata dallo Stato membro in cui l’impresa ha la propria sede principale di attività; o l’Agenzia, se tale competenza le è stata riassegnata conformemente all’articolo 64 o 65 del regolamento (UE) 2018/1139;

    b) 

    per la sezione A, capitoli B, C, D, E, F, J, K, M, N e Q, l’Agenzia;

    c) 

    per la sezione A, capitoli G, H, I e R, l’autorità designata dallo Stato membro in cui l’impresa ha la propria sede principale di attività; o l’Agenzia, se tale competenza le è stata riassegnata conformemente all’articolo 64 o 65 del regolamento (UE) 2018/1139;

    d) 

    per la sezione A, capitolo P,

    1. 

    per gli aeromobili registrati in uno Stato membro, l’autorità designata dallo Stato membro di registrazione;

    2. 

    per gli aeromobili non registrati, l’autorità designata dallo Stato membro che ha imposto i contrassegni di identificazione;

    3. 

    per l’approvazione delle condizioni di volo relative alla sicurezza del progetto, l’Agenzia.

    ▼M12

    SEZIONE A

    REQUISITI TECNICI

    CAPITOLO A —   DISPOSIZIONI GENERALI

    21L.A.1    Finalità

    La presente sezione stabilisce i diritti e gli obblighi generali applicabili a:

    a) 

    il richiedente e il titolare di qualsiasi certificato rilasciato o da rilasciare conformemente al presente allegato;

    b) 

    qualsiasi dichiarante dell’idoneità alla progettazione o alla produzione o della conformità del progetto; nonché

    c) 

    qualsiasi persona fisica o giuridica che rilascia una dichiarazione di conformità dell’aeromobile o un certificato di ammissione in servizio (modulo AESA 1) di un motore, un’elica o una parte prodotta.

    21L.A.2    Obblighi e azioni di una persona diversa dal richiedente o dal titolare di un certificato o dal dichiarante di una dichiarazione di conformità del progetto

    Le azioni e gli obblighi cui devono adempiere i richiedenti e i titolari di una certificazione relativa a un prodotto o una parte o i dichiaranti di una dichiarazione di conformità del progetto in virtù della presente sezione possono essere espletati in loro vece da altre persone fisiche o giuridiche, a condizione che le responsabilità del richiedente, del titolare o del dichiarante siano e continuino a essere trasferite correttamente.

    21L.A.3    Sistemi di segnalazione

    a) 

    Fatti salvi il regolamento (UE) n. 376/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio ( 8 ) e i relativi atti delegati e di esecuzione, ogni persona fisica o giuridica che detiene o ha richiesto un certificato di omologazione, un certificato di omologazione supplementare, l’approvazione di un progetto di riparazione di maggiore entità o qualsiasi altro certificato pertinente che si ritiene sia stato rilasciato a norma del presente allegato, o che ha dichiarato la conformità di un progetto di aeromobile, o una modifica del progetto o un progetto di riparazione a norma del presente allegato, deve:

    1) 

    istituire e mantenere un sistema per raccogliere, indagare e analizzare le segnalazioni di non conformità al fine di individuare le tendenze negative o far fronte a eventuali carenze e distinguere le non conformità la cui segnalazione è obbligatoria a norma del punto 3) e quelle segnalate su base volontaria. Il sistema di segnalazione deve comprendere:

    i) 

    segnalazioni e informazioni relative ad avarie, malfunzionamenti, difetti o altri eventi che hanno o possono avere ripercussioni negative sul mantenimento dell’aeronavigabilità del prodotto o della parte oggetto del certificato di omologazione, del certificato di omologazione supplementare, dell’approvazione di un progetto di riparazione di maggiore entità o di qualsiasi altro certificato pertinente che si ritiene rilasciato a norma del presente allegato, o della dichiarazione di conformità del progetto rilasciata a norma del presente allegato;

    ii) 

    segnalazioni di errori, quasi incidenti e pericoli non contemplati al punto i);

    2) 

    mettere a disposizione di tutti gli operatori del prodotto o parte e, su richiesta, di ogni persona autorizzata a norma di altri atti di esecuzione o delegati associati le informazioni relative al sistema istituito in conformità della lettera a), punto 1), e alle modalità di fornitura delle segnalazioni e delle informazioni relative ad avarie, malfunzionamenti, difetti o altri eventi di cui alla lettera a), punto 1.i);

    3) 

    segnalare all’Agenzia qualsiasi avaria, malfunzionamento, difetto o altro evento di cui è a conoscenza in relazione al prodotto o alla parte oggetto del certificato di omologazione, del certificato di omologazione supplementare, dell’approvazione di un progetto di riparazione di maggiore entità o di qualsiasi altro certificato pertinente che si ritiene rilasciato a norma del presente allegato, o di una dichiarazione di conformità del progetto rilasciata a norma del presente allegato, e che ha dato luogo o possa dar luogo a condizioni di non sicurezza.

    b) 

    Fatti salvi il regolamento (UE) n. 376/2014 e i suoi atti delegati e di esecuzione, ogni persona fisica o giuridica che ha dichiarato la propria idoneità alla produzione a norma del capitolo G del presente allegato, o che fabbrica un prodotto o una parte a norma del capitolo R del presente allegato, deve:

    1) 

    istituire e mantenere un sistema per raccogliere e valutare le segnalazioni interne di non conformità, comprese le segnalazioni di errori, quasi incidenti e pericoli interni, al fine di individuare le tendenze negative o far fronte a eventuali carenze e distinguere le non conformità la cui segnalazione è obbligatoria a norma dei punti 2) e 3) e quelle segnalate su base volontaria;

    2) 

    segnalare al titolare dell’approvazione del progetto responsabile o al dichiarante di una dichiarazione di conformità del progetto tutti i casi in cui i prodotti o le parti siano stati messi in servizio e, in seguito, abbiano rivelato eventuali divergenze dai dati di progettazione applicabili, e indagare con il titolare dell’approvazione del progetto o il dichiarante di una dichiarazione di conformità del progetto per individuare le divergenze che potrebbero determinare condizioni di non sicurezza;

    3) 

    segnalare all’Agenzia e, se del caso, all’autorità competente dello Stato membro responsabile ai sensi del punto 21L.2, le divergenze che potrebbero determinare condizioni di non sicurezza, individuate in base al punto 21L.A.3, lettera b), punto 2;

    4) 

    se agisce in qualità di fornitore di un’altra impresa di produzione, segnalare a quest’ultima tutti i casi in cui prodotti o parti forniti abbiano rivelato, in seguito, eventuali divergenze dai dati di progettazione applicabili.

    Gli obblighi di segnalazione di cui al punto 21.A.3 A, lettera b), dell’allegato I incombenti alle persone fisiche e giuridiche che detengono o hanno richiesto l’approvazione dell’impresa di produzione devono includere le non conformità relative a prodotti e parti fabbricati in conformità dei dati di progettazione approvati o dichiarati conformemente al presente allegato e, qualora sia stata dichiarata la conformità del progetto, le segnalazioni devono essere trasmesse al dichiarante della conformità del progetto.

    c) 

    Fatti salvi il regolamento (UE) n. 376/2014 e i relativi atti delegati e di esecuzione, ogni persona fisica o giuridica di cui alle lettere a) e b), quando effettua una segnalazione conformemente alla lettera a), punto 3), e alla lettera b), punti 2), 3) e 4), deve tutelare adeguatamente la riservatezza del segnalante e delle persone menzionate nella segnalazione.

    d) 

    Fatti salvi il regolamento (UE) n. 376/2014 e i relativi atti delegati e di esecuzione, ogni persona fisica o giuridica di cui alle lettere a) e b) deve effettuare le segnalazioni di cui alla lettera a), punto 3), e alla lettera b), punto 3), nella forma e nei modi stabiliti dall’autorità competente quanto prima possibile e, in ogni caso, trasmettere le segnalazioni entro e non oltre 72 ore dall’identificazione della potenziale condizione di non sicurezza da parte della persona fisica o giuridica di cui alle lettere a) e b), fatte salve circostanze eccezionali.

    e) 

    Fatti salvi il regolamento (UE) n. 376/2014 e i relativi atti delegati e di esecuzione, se una non conformità segnalata a norma della lettera a), punto 3), o della lettera b), punto 3), è determinata da una carenza di progettazione o di produzione, il titolare del certificato di omologazione, del certificato di omologazione supplementare, dell’approvazione di un progetto di riparazione di maggiore entità o di qualsiasi altro certificato pertinente che si ritiene rilasciato a norma del presente allegato, il dichiarante di una dichiarazione di conformità del progetto o l’impresa di produzione di cui alla lettera b), a seconda dei casi, deve indagare le cause della carenza e riferire all’Agenzia e, se del caso, all’autorità competente dello Stato membro responsabile in conformità del punto 21L.2 i risultati della propria indagine e qualsiasi azione correttiva intrapresa o che proponga di intraprendere per far fronte a tale carenza.

    f) 

    Se l’autorità competente ritiene necessario supplire alla carenza con un’azione correttiva, il titolare del certificato di omologazione, del certificato di omologazione supplementare, dell’approvazione di un progetto di riparazione di maggiore entità o di qualsiasi altro certificato pertinente che si ritiene rilasciato a norma del presente allegato, il dichiarante di una dichiarazione di conformità del progetto o l’impresa di produzione di cui alla lettera b), a seconda dei casi, deve trasmettere i dati pertinenti all’autorità competente su richiesta di quest’ultima.

    21L.A.4    Direttive di aeronavigabilità

    Quando l’Agenzia decreta l’emanazione di una direttiva di aeronavigabilità conformemente al punto 21L.B.23 per correggere una condizione di non sicurezza o per richiedere l’esecuzione di una verifica, il titolare del certificato di omologazione, del certificato di omologazione supplementare, dell’approvazione di un progetto di modifica di maggiore entità o di qualsiasi altro certificato pertinente che si ritiene rilasciato a norma del presente allegato, nonché il dichiarante di una dichiarazione di conformità del progetto, a seconda dei casi, deve procedere come segue:

    a) 

    proporre l’azione correttiva adeguata o le verifiche del caso, o entrambe, e sottoporre i dettagli delle proposte all’Agenzia per l’approvazione;

    b) 

    ottenuta l’approvazione delle proposte di cui alla lettera a) da parte dell’Agenzia, rendere disponibili i dati descrittivi adeguati e le istruzioni esecutive a tutti gli operatori o proprietari noti del prodotto o della parte e, su richiesta, a ogni persona tenuta a rispettare la direttiva di aeronavigabilità.

    21L.A.5    Collaborazione tra progettazione e produzione

    Il titolare di un certificato di omologazione, di un certificato di omologazione supplementare, dell’approvazione di una modifica di un certificato di omologazione o dell’approvazione di un progetto di riparazione, il dichiarante di una dichiarazione di conformità del progetto e l’impresa o la persona fisica o giuridica che fabbrica prodotti o parti di quello specifico progetto devono collaborare per garantire che il prodotto o la parte siano conformi a tale progetto e per assicurare il mantenimento dell’aeronavigabilità del prodotto o della parte.

    21L.A.6    Contrassegno

    a) 

    Il titolare di un certificato di omologazione, di un certificato di omologazione supplementare, dell’approvazione di una modifica di un certificato di omologazione o dell’approvazione di un progetto di riparazione, o il dichiarante di una dichiarazione di conformità del progetto è tenuto a specificare il contrassegno per i prodotti o le parti conformemente al capitolo Q del presente allegato.

    b) 

    L’impresa o la persona fisica o giuridica che fabbrica prodotti o parti è tenuta a contrassegnare tali prodotti e parti conformemente al capitolo Q del presente allegato.

    21L.A.7    Conservazione della documentazione

    Qualsiasi persona fisica o giuridica che detiene o ha richiesto un certificato di omologazione, un certificato di omologazione supplementare, l’approvazione di un progetto di riparazione o un permesso di volo, che ha dichiarato la conformità del progetto, che ha rilasciato una dichiarazione di idoneità alla progettazione o alla produzione, o che fabbrica prodotti o parti a norma del presente regolamento deve:

    a) 

    quando progetta, modifica o ripara un prodotto o una parte, istituire un sistema di conservazione della documentazione che includa i requisiti imposti a partner e subappaltatori e conservare le informazioni/i dati di progettazione pertinenti, tenendoli a disposizione dell’Agenzia, al fine di fornire le informazioni necessarie a garantirne il mantenimento dell’aeronavigabilità e la conformità ai requisiti di protezione ambientale applicabili;

    b) 

    quando fabbrica un prodotto o una parte, istituire un sistema di conservazione della documentazione e registrare i dettagli del lavoro riguardanti la conformità dei prodotti o delle parti, nonché i requisiti imposti a partner e fornitori, e tenerli a disposizione dell’autorità competente al fine di fornire le informazioni necessarie a garantire il mantenimento dell’aeronavigabilità del prodotto e della parte;

    c) 

    per quanto riguarda i permessi di volo, oltre ai requisiti di conservazione della documentazione di cui al punto 21.A.5, lettera c), dell’allegato I, conservare tutti i documenti prodotti per dimostrare la conformità ai requisiti supplementari di cui al punto 21L.A.241, lettera b), e tenerli a disposizione dell’Agenzia e dell’autorità competente;

    d) 

    conservare la documentazione relativa alle competenze e alle qualifiche del personale coinvolto nella progettazione o nella produzione e nella funzione indipendente di controllo della conformità, se richiesto dal punto 21L.A.125, lettera c), e dal punto 21L.A.175, lettera b) o e).

    21L.A.8    Manuali

    Il titolare di un certificato di omologazione o di un certificato di omologazione supplementare o il dichiarante di una dichiarazione di conformità del progetto è tenuto a redigere, conservare e aggiornare gli originali di tutti i manuali o delle variazioni dei manuali indicati nelle premesse di omologazione applicabili, nelle specifiche tecniche dettagliate applicabili e nei requisiti di protezione ambientale applicabili per il prodotto o la parte, e a fornirne copia all’Agenzia, su richiesta.

    21L.A.9    Istruzioni per il mantenimento dell’aeronavigabilità

    a) 

    Il titolare di un certificato di omologazione, di un certificato di omologazione supplementare, dell’approvazione di una modifica del progetto o di un progetto di riparazione o il dichiarante di una dichiarazione di conformità del progetto deve stabilire le informazioni necessarie a garantire che l’aeronavigabilità del tipo di aeromobile e di qualsiasi parte associata, conforme a tale progetto, sia mantenuta per tutta la vita operativa.

    b) 

    Il titolare di un certificato di omologazione, di un certificato di omologazione supplementare, dell’approvazione di una modifica del progetto o di un progetto di riparazione o il dichiarante di una dichiarazione di conformità del progetto deve fornire le informazioni di cui alla precedente lettera a) prima dell’ammissione in servizio del progetto.

    c) 

    Le istruzioni per il mantenimento dell’aeronavigabilità devono essere fornite:

    1) 

    dal titolare di un certificato di omologazione o dal dichiarante di una dichiarazione di conformità del progetto a tutti i possessori noti di uno o più prodotti al momento della consegna o al momento del rilascio del primo certificato di aeronavigabilità o, a seconda dei casi, del primo certificato ristretto di aeronavigabilità dell’aeromobile in questione, in base a quale delle due scadenze sia posteriore;

    2) 

    dal titolare di un certificato di omologazione, di un certificato di omologazione supplementare o dell’approvazione di una modifica di minore entità o dal dichiarante di una dichiarazione di conformità del progetto per una modifica del progetto a tutti gli operatori noti del prodotto interessato dalla modifica al momento dell’ammissione in servizio del prodotto modificato;

    3) 

    dal titolare dell’approvazione di un progetto di riparazione o dal dichiarante di una dichiarazione di conformità del progetto per un progetto di riparazione a tutti gli operatori noti del prodotto interessato dalla riparazione al momento dell’ammissione in servizio del prodotto in cui è incorporato il progetto di riparazione. I prodotti o le parti riparati possono essere riammessi in servizio prima del completamento delle relative istruzioni per il mantenimento dell’aeronavigabilità, ma solo per un periodo di funzionamento limitato e d’accordo con l’Agenzia.

    In seguito, i titolari del certificato o i dichiaranti devono mettere queste informazioni a disposizione, su richiesta, di qualsiasi altra persona tenuta a rispettare tali istruzioni per il mantenimento dell’aeronavigabilità.

    d) 

    In deroga a quanto stabilito alla lettera b), il titolare del certificato di omologazione o il dichiarante di una dichiarazione di conformità del progetto può ritardare fino a dopo l’entrata in servizio del prodotto o prodotto modificato la messa a disposizione di una parte delle istruzioni per il mantenimento dell’aeronavigabilità, relative alle istruzioni esecutive a lungo termine a carattere programmato, ma deve renderle disponibili prima che l’uso di tali informazioni sia richiesto in relazione al prodotto o prodotto modificato.

    e) 

    Il titolare dell’approvazione del progetto o il dichiarante di una dichiarazione di conformità del progetto che è tenuto a fornire le istruzioni per il mantenimento dell’aeronavigabilità ai sensi della lettera b) deve inoltre mettere a disposizione tutte le modifiche di tali istruzioni a tutti gli operatori noti del prodotto interessato dalla modifica e, su richiesta, a qualsiasi altra persona tenuta a conformarsi a tali modifiche.

    21L.A.10    Accesso e indagine

    Tutte le persone fisiche o giuridiche che detengono o hanno richiesto un certificato di omologazione, un certificato di omologazione supplementare, l’approvazione di un progetto di riparazione di maggiore entità, un permesso di volo, un certificato di aeronavigabilità, un certificato ristretto di aeronavigabilità, un certificato acustico o un certificato acustico ristretto, che hanno dichiarato la conformità del progetto, che hanno dichiarato la loro idoneità alla progettazione o alla produzione o che producono aeromobili, motori, eliche o parti a norma del capitolo R del presente allegato, devono:

    a) 

    concedere all’autorità competente l’accesso a tutti gli impianti, i prodotti, le parti, i documenti, i registri, i dati, i processi, le procedure o a qualsiasi altro materiale, e permettere di esaminare qualsiasi segnalazione, condurre qualsiasi ispezione ed eseguire o assistere a qualsiasi prova che sia necessaria per verificare la conformità e la continua rispondenza ai requisiti applicabili del presente capitolo;

    b) 

    se la persona fisica o giuridica si avvale di partner, fornitori o subappaltatori, provvedere affinché l’autorità competente abbia accesso e possa compiere verifiche investigative come descritto alla lettera a).

    21L.A.11    Non conformità e osservazioni

    a) 

    Dopo aver ricevuto una notifica di non conformità, la persona fisica o giuridica che detiene o ha richiesto un certificato di omologazione, un certificato di omologazione supplementare, l’approvazione di un progetto di riparazione di maggiore entità, un permesso di volo, un certificato di aeronavigabilità, un certificato ristretto di aeronavigabilità, un certificato acustico o un certificato acustico ristretto, che ha dichiarato la conformità del progetto, che ha dichiarato la propria idoneità alla progettazione o alla produzione o che fabbrica aeromobili, motori, eliche o parti a norma del capitolo R del presente allegato, deve intraprendere le seguenti azioni entro il periodo di tempo stabilito dall’autorità competente conformemente al punto 21L.B.21, lettera d) o e):

    1) 

    identificare la causa o le cause alla base della non conformità e il fattore o i fattori che vi contribuiscono;

    2) 

    definire un piano di azioni correttive e proporlo all’autorità competente;

    3) 

    dimostrare che le azioni correttive sono state eseguite in modo giudicato soddisfacente dall’autorità competente.

    b) 

    Le osservazioni notificate dall’autorità competente in conformità del punto 21L.B.21, lettera f), devono essere tenute in debita considerazione. La persona fisica o giuridica deve registrare le decisioni adottate in relazione a tali osservazioni.

    21L.A.12    Modalità di rispondenza

    a) 

    Una persona fisica o giuridica può ricorrere a qualsiasi modalità di rispondenza alternativa alle modalità accettabili di rispondenza per stabilire la conformità al presente regolamento.

    b) 

    Se una persona fisica o giuridica desidera avvalersi di modalità alternative di rispondenza, prima di applicarle deve fornire all’autorità competente una descrizione completa delle medesime. La descrizione deve includere tutte le revisioni di manuali o procedure che possano essere rilevanti, nonché una spiegazione delle modalità atte a conseguire la conformità al presente regolamento.

    c) 

    La persona fisica o giuridica può avvalersi di tali modalità alternative di rispondenza previa approvazione dell’autorità competente.

    CAPITOLO B —   CERTIFICATI DI OMOLOGAZIONE

    21L.A.21    Finalità

    Il presente capitolo stabilisce la procedura per la richiesta di certificati di omologazione e stabilisce i diritti e gli obblighi dei richiedenti e dei titolari di tali certificati per i prodotti, se il prodotto in questione è uno dei seguenti:

    a) 

    un aeroplano con una massa massima al decollo (MTOM) inferiore o pari a 2 000  kg e una configurazione massima di posti per quattro persone;

    b) 

    un veleggiatore o veleggiatore a motore con MTOM inferiore o pari a 2 000  kg;

    c) 

    un aerostato;

    d) 

    un dirigibile ad aria calda;

    e) 

    un dirigibile a gas per passeggeri progettato per il trasporto di quattro persone al massimo;

    f) 

    un aerogiro con MTOM inferiore o pari a 1 200  kg e una configurazione massima di posti a sedere per quattro persone;

    g) 

    un motore a cilindri e un’elica a passo fisso da installarsi su un aeromobile di cui alle lettere da a) a f). In questi casi, la scheda tecnica di omologazione deve essere opportunamente annotata per consentire solo l’installazione del motore o dell’elica su tale aeromobile;

    h) 

    un autogiro.

    21L.A.22    Ammissibilità

    Possono richiedere un certificato di omologazione, nel rispetto delle condizioni fissate nel presente capitolo, le persone fisiche o giuridiche che abbiano dimostrato, o si apprestino a dimostrare, la propria idoneità alla progettazione in conformità del punto 21L.A.23.

    21L.A.23    Dimostrazione di idoneità alla progettazione

    Il richiedente di un certificato di omologazione deve dimostrare la propria idoneità alla progettazione:

    a) 

    detenendo un’approvazione DOA (Design Organisation Approval) con i termini di approvazione che coprono la rispettiva categoria del prodotto, rilasciata dall’Agenzia in conformità della sezione A, capitolo J, dell’allegato I (parte 21); oppure

    b) 

    dichiarando la propria idoneità alla progettazione per il tipo di lavoro di progettazione e la categoria del prodotto in conformità del presente allegato, capitolo J.

    21L.A.24    Domanda di un certificato di omologazione

    a) 

    La domanda per il rilascio di un certificato di omologazione deve essere presentata nella forma e nei modi stabiliti dall’Agenzia.

    b) 

    La domanda di un certificato di omologazione deve comprendere almeno:

    1) 

    gli elementi giustificativi del fatto che la domanda rientra nelle finalità stabilite al punto 21L.A.21;

    2) 

    i dati descrittivi preliminari del prodotto, l’uso previsto e il tipo di operazioni per le quali è richiesta l’omologazione;

    3) 

    una proposta relativa alle premesse di omologazione e ai requisiti di protezione ambientale applicabili, preparata in conformità dei requisiti e delle opzioni di cui ai punti 21L.B.43 e 21L.B.45;

    4) 

    un piano di dimostrazione della conformità che descriva in dettaglio le modalità e i metodi di rispondenza e che deve essere aggiornato dal richiedente in caso di modifiche del progetto di certificazione che riguardino i punti da 1) a 3) o qualsiasi modifica delle modalità e dei metodi di rispondenza.

    c) 

    La domanda di un certificato di omologazione rimane valida per tre anni. Se entro tale periodo non è rilasciato il certificato di omologazione, deve essere presentata una nuova domanda conformemente alle lettere a) e b).

    21L.A.25    Dimostrazione di conformità

    a) 

    Dopo l’accettazione del piano di dimostrazione della conformità da parte dell’Agenzia e conformemente al suo contenuto, il richiedente di un certificato di omologazione deve:

    1) 

    dimostrare la conformità alle premesse di omologazione applicabili, definite e comunicate al richiedente dall’Agenzia in conformità del punto 21L.B.43;

    2) 

    dimostrare la conformità ai requisiti di protezione ambientale applicabili, definiti e comunicati al richiedente dall’Agenzia in conformità del punto 21L.B.45; nonché

    3) 

    sottoporre all’Agenzia le modalità tramite cui è stata dimostrata tale conformità.

    b) 

    Il richiedente di un certificato di omologazione deve fornire all’Agenzia elementi dimostrativi registrati delle modalità di rispondenza all’interno dei documenti di conformità secondo il piano di dimostrazione della conformità.

    c) 

    Quando si eseguono prove e ispezioni per dimostrare la conformità ai sensi della lettera a), prima di effettuare qualsiasi prova il richiedente deve aver verificato e documentato quanto segue:

    1) 

    per ciascun esemplare di prova:

    i) 

    che i materiali e i processi siano adeguatamente conformi alle specifiche del progetto di tipo in esame;

    ii) 

    che le parti costituenti dei prodotti siano adeguatamente conformi ai disegni del progetto di tipo in esame;

    iii) 

    che i processi di fabbricazione, costruzione e montaggio siano adeguatamente conformi a quelli specificati nel progetto di tipo in esame; e

    2) 

    che le apparecchiature di prova e la strumentazione di misura utilizzate per i test fossero idonee allo scopo e correttamente calibrate.

    d) 

    Le prove in volo per il rilascio di un certificato di omologazione devono essere svolte conformemente ai metodi specificati a tal fine dall’Agenzia. Il richiedente di un certificato di omologazione deve effettuare tutte le prove in volo necessarie per determinare la conformità alle premesse di omologazione applicabili. Le prove in volo devono includere un periodo di funzionamento in una configurazione finale di durata sufficiente a garantire l’assenza di problemi di sicurezza quando l’aeromobile entrerà in servizio per la prima volta.

    e) 

    Il richiedente di un certificato di omologazione deve consentire all’Agenzia di:

    1) 

    verificare dati e informazioni correlati alla dimostrazione di conformità;

    2) 

    effettuare qualsiasi prova o verifica condotta allo scopo di dimostrare la conformità o assistervi;

    3) 

    condurre un’ispezione fisica del primo articolo di tale prodotto nella configurazione finale per verificare la conformità del progetto alle premesse di omologazione e ai requisiti di protezione ambientale applicabili e qualsiasi altra indagine determinata conformemente al punto 21L.B.46.

    f) 

    Al termine della dimostrazione di conformità, il richiedente deve dichiarare all’Agenzia:

    1) 

    che è stata dimostrata la conformità alle premesse di omologazione e ai requisiti di protezione ambientale applicabili, definiti e comunicati al richiedente dall’Agenzia conformemente ai punti 21L.B.43 e 21L.B.45, secondo il piano di dimostrazione della conformità; e

    2) 

    che non è stata individuata alcuna particolarità o caratteristica che possa pregiudicare la sicurezza del prodotto o renderlo incompatibile con l’ambiente per gli impieghi per i quali è richiesta l’omologazione.

    21L.A.26    Progetto di tipo

    Il richiedente di un certificato di omologazione deve definire il progetto di tipo del prodotto, per consentirne l’identificazione unica e inequivocabile, indicando gli elementi seguenti:

    a) 

    i disegni, le specifiche e l’elenco di tali disegni e specifiche necessari a definire la configurazione e le caratteristiche progettuali del prodotto;

    b) 

    le informazioni sui materiali e sui processi utilizzati;

    c) 

    le informazioni sui metodi di fabbricazione e di montaggio;

    d) 

    le eventuali limitazioni di aeronavigabilità;

    e) 

    i requisiti di compatibilità ambientale; e

    f) 

    qualsiasi altro dato che consenta, per confronto, la determinazione dell’aeronavigabilità e, se pertinente, della compatibilità ambientale di prodotti successivi di tipo identico.

    21L.A.27    Requisiti per il rilascio di un certificato di omologazione

    Ai fini del rilascio del certificato di omologazione, il richiedente deve:

    a) 

    dimostrare la propria idoneità alla progettazione conformemente al punto 21L.A.23;

    b) 

    dimostrare la conformità del progetto conformemente al punto 21L.A.25;

    c) 

    dimostrare, per i certificati di omologazione degli aeromobili, che il motore o l’elica, o entrambi, se installati sull’aeromobile:

    1) 

    possiedono un certificato di omologazione rilasciato o stabilito conformemente all’allegato I (parte 21) o rilasciato conformemente al presente allegato; oppure

    2) 

    sono stati inclusi nella domanda di certificato di omologazione dell’aeromobile e il richiedente ha assicurato la conformità del motore e dell’elica durante la dimostrazione di conformità di cui al punto 21L.A.25;

    d) 

    dimostrare che sulla base dell’ispezione fisica del primo articolo di tale prodotto nella configurazione finale o di qualsiasi altra indagine condotta dall’Agenzia conformemente al punto 21L.B.46, lettere c) e d), non permangono questioni irrisolte.

    21L.A.28    Obblighi del titolare di un certificato di omologazione

    Il titolare di un certificato di omologazione deve assumersi gli obblighi propri di un titolare di certificato di omologazione stabiliti nel capitolo A del presente allegato e deve continuare a soddisfare il requisito di ammissibilità di cui al punto 21L.A.22.

    21L.A.29    Trasferibilità di un certificato di omologazione

    Un certificato di omologazione può essere trasferito a un nuovo titolare, a condizione che l’Agenzia abbia verificato, conformemente al punto 21L.B.49, che la persona fisica o giuridica alla quale si intende trasferire il certificato di omologazione sia idonea, ai sensi del punto 21L.A.22, a detenere un certificato di omologazione e sia in grado di assumersi gli obblighi di un titolare di certificato di omologazione a norma del punto 21L.A.28. Il titolare del certificato di omologazione o la persona fisica o giuridica che desidera adottare il certificato deve rivolgersi all’Agenzia per verificare se queste condizioni sono soddisfatte, nella forma e nei modi da essa stabiliti.

    21L.A.30    Mantenimento della validità di un certificato di omologazione

    a) 

    Un certificato di omologazione rimane valido finché:

    1) 

    il titolare non cede il certificato di omologazione;

    2) 

    il titolare del certificato di omologazione rimane conforme ai requisiti pertinenti del regolamento (UE) 2018/1139 e degli atti delegati e di esecuzione adottati sulla base del medesimo, tenendo conto delle disposizioni relative al trattamento delle non conformità di cui al punto 21L.B.21;

    3) 

    il certificato di omologazione non è revocato dall’Agenzia conformemente al punto 21L.B.22.

    b) 

    In caso di cessione o revoca, il certificato di omologazione dovrà essere restituito all’Agenzia.

    CAPITOLO C —   DICHIARAZIONI DI CONFORMITÀ DEL PROGETTO DI UN AEROMOBILE

    21L.A.41    Finalità

    a) 

    Il presente capitolo stabilisce la procedura per dichiarare la conformità del progetto di un aeromobile e stabilisce i diritti e gli obblighi delle persone che presentano tali dichiarazioni.

    b) 

    Il presente capitolo si applica alle seguenti categorie di aeromobili, a condizione che il progetto dell’aeromobile non includa caratteristiche progettuali nuove o inusuali:

    1) 

    un aeroplano con una massa massima al decollo (MTOM) inferiore o pari a 1 200  kg che non è a reazione e presenta una configurazione massima di posti a sedere per due persone;

    2) 

    un veleggiatore o veleggiatore a motore con MTOM inferiore o pari a 1 200  kg;

    3) 

    un aerostato progettato per il trasporto di quattro persone al massimo;

    4) 

    un dirigibile ad aria calda progettato per il trasporto di quattro persone al massimo.

    c) 

    Ai fini del presente capitolo, una caratteristica progettuale è considerata nuova o inusuale se, al momento della dichiarazione di conformità del progetto, tale caratteristica non è contemplata dalle specifiche tecniche dettagliate stabilite e rese disponibili dall’Agenzia in conformità del punto 21L.B.61.

    21L.A.42    Ammissibilità

    Ogni persona fisica o giuridica può dichiarare la conformità del progetto di un aeromobile nel rispetto delle condizioni stabilite nel presente capitolo.

    21L.A.43    Dichiarazione di conformità del progetto

    a) 

    Prima di fabbricare un aeromobile o di accordarsi con un’impresa di produzione per fabbricare un aeromobile, la persona fisica o giuridica che progetta tale aeromobile deve dichiarare che il suo progetto è conforme alle specifiche tecniche dettagliate applicabili e ai requisiti di protezione ambientale applicabili di cui al punto 21L.A.45.

    b) 

    La dichiarazione deve essere presentata nella forma e nei modi stabiliti dall’Agenzia e deve contenere almeno le seguenti informazioni:

    1) 

    il nome della persona che presenta la dichiarazione e il suo indirizzo/sede di attività;

    2) 

    un riferimento unico per identificare l’aeromobile;

    3) 

    l’indicazione delle specifiche tecniche dettagliate applicabili e dei requisiti di protezione ambientale applicabili a norma del punto 21L.A.45 ai quali il dichiarante dichiara di essere conforme;

    4) 

    una dichiarazione firmata, rilasciata sotto l’esclusiva responsabilità della persona che la presenta, in cui si attesta che il progetto dell’aeromobile, ed eventualmente del motore o dell’elica, è conforme alle specifiche tecniche dettagliate applicabili e ai requisiti di protezione ambientale applicabili di cui al punto 3), secondo il piano di dimostrazione della conformità di cui alla lettera c), punto 3);

    5) 

    una dichiarazione firmata, rilasciata sotto l’esclusiva responsabilità della persona che la presenta, in cui si attesta che non sono state identificate particolarità o caratteristiche che possano pregiudicare la sicurezza o la compatibilità ambientale dell’aeromobile per l’uso previsto;

    6) 

    un impegno firmato con il quale la persona che presenta la dichiarazione si assume gli obblighi di cui al punto 21L.A.47;

    7) 

    se il progetto dell’aeromobile coperto dalla dichiarazione include un motore o un’elica:

    i) 

    un riferimento al certificato di omologazione del motore o dell’elica rilasciato o stabilito conformemente all’allegato I (parte 21) o rilasciato conformemente al presente allegato; oppure

    ii) 

    nel caso di motori a cilindri ed eliche a passo fisso, l’indicazione che la dichiarazione di conformità del progetto dell’aeromobile include anche la conformità del motore o dell’elica alle specifiche tecniche applicabili del motore o dell’elica;

    8) 

    le istruzioni per il mantenimento dell’aeronavigabilità;

    9) 

    le limitazioni operative;

    10) 

    la scheda tecnica per l’aeronavigabilità e, se applicabile, per le emissioni;

    11) 

    la scheda tecnica acustica, se applicabile;

    12) 

    qualsiasi altra condizione o limitazione prescritta per l’aeromobile e, se del caso, per il motore o l’elica, nelle specifiche tecniche dettagliate applicabili e nei requisiti di protezione ambientale applicabili ai quali il dichiarante dichiara di essere conforme.

    c) 

    Il dichiarante deve presentare la dichiarazione di conformità del progetto di cui alla lettera b) all’Agenzia. Insieme a detta dichiarazione, il dichiarante deve fornire all’Agenzia:

    1) 

    un disegno dell’aeromobile;

    2) 

    una descrizione dettagliata del progetto dell’aeromobile, comprese tutte le configurazioni coperte dalla dichiarazione, le caratteristiche di funzionamento, le caratteristiche progettuali e le eventuali limitazioni;

    3) 

    un piano di dimostrazione della conformità che illustri nel dettaglio le modalità tramite cui è stata dimostrata la conformità alle specifiche tecniche dettagliate applicabili e ai requisiti di protezione ambientale applicabili durante la dimostrazione della conformità;

    4) 

    elementi dimostrativi della conformità registrati ottenuti dalle attività relative alla conformità che sono state condotte secondo il piano di dimostrazione della conformità;

    5) 

    quando la conformità è dimostrata mediante l’esecuzione di prove, gli elementi giustificativi registrati della conformità degli articoli e delle attrezzature di prova, che dimostrino:

    i) 

    per l’esemplare di prova:

    A) 

    che i materiali e i processi erano adeguatamente conformi alle specifiche del progetto;

    B) 

    che le parti costituenti dei prodotti erano adeguatamente conformi ai disegni del progetto; e

    C) 

    che i processi di fabbricazione, costruzione e montaggio erano adeguatamente conformi a quelli specificati nel progetto;

    ii) 

    che le apparecchiature di prova e la strumentazione di misura utilizzate per le prove erano idonee allo scopo e correttamente calibrate;

    6) 

    relazioni, risultati di ispezioni o prove che il dichiarante ha ritenuto necessari per determinare la conformità dell’aeromobile, ed eventualmente del motore o dell’elica, alle specifiche tecniche dettagliate applicabili e ai requisiti di protezione ambientale applicabili.

    21L.A.44    Attività relative alla conformità per le dichiarazioni di conformità del progetto

    Prima di presentare una dichiarazione di conformità del progetto ai sensi del punto 21L.A.43, il dichiarante responsabile della progettazione dell’aeromobile in questione deve, per quello specifico progetto di aeromobile:

    a) 

    definire un piano di dimostrazione della conformità, che descriva in dettaglio le modalità atte a dimostrare la conformità, da seguire durante la dimostrazione stessa. Tale documento deve essere aggiornato secondo necessità;

    b) 

    registrare gli elementi giustificativi della conformità nei documenti di conformità secondo il piano di dimostrazione della conformità;

    c) 

    eseguire prove e ispezioni secondo necessità, in base al piano di dimostrazione della conformità;

    d) 

    garantire e registrare la conformità degli articoli e delle attrezzature di prova e garantire che l’esemplare di prova sia conforme alle specifiche, ai disegni, ai processi di fabbricazione, ai mezzi di costruzione e di montaggio del progetto;

    e) 

    garantire che le apparecchiature di prova e la strumentazione di misura da utilizzare per le prove siano idonee allo scopo e correttamente calibrate;

    f) 

    consentire all’Agenzia di condurre qualsiasi ispezione o prova degli aeromobili nella configurazione finale o adeguatamente matura di progettazione e produzione, o di partecipare a tali ispezioni o prove, che sono necessarie per determinare che il prodotto non presenta alcuna particolarità o caratteristica che possa pregiudicare la sicurezza o la compatibilità ambientale dell’aeromobile per l’uso previsto;

    g) 

    effettuare prove in volo, secondo i metodi specificati a tal fine dall’Agenzia, per determinare se l’aeromobile è conforme alle specifiche tecniche dettagliate applicabili e ai requisiti di protezione ambientale applicabili. Le prove in volo devono includere un periodo di funzionamento in una configurazione finale di durata sufficiente a garantire l’assenza di problemi di sicurezza quando l’aeromobile entrerà in servizio per la prima volta.

    21L.A.45    Specifiche tecniche dettagliate e requisiti di protezione ambientale applicabili agli aeromobili soggetti a dichiarazioni di conformità del progetto

    Il dichiarante deve dimostrare la conformità del progetto dell’aeromobile alle specifiche tecniche dettagliate e ai requisiti di protezione ambientale applicabili di cui al punto 21L.B.61, che sono applicabili a tale aeromobile e che sono in vigore alla data in cui la dichiarazione di conformità del progetto è presentata all’Agenzia.

    21L.A.46    Dati di progettazione dell’aeromobile

    a) 

    Il dichiarante deve definire chiaramente il progetto dell’aeromobile per permetterne l’identificazione unica e inequivocabile.

    b) 

    I dati di progettazione dell’aeromobile utilizzati dal dichiarante per definire in modo univoco il progetto dell’aeromobile devono includere:

    1) 

    i disegni, le specifiche e l’elenco di tali disegni e specifiche necessari a definire la configurazione e le caratteristiche progettuali del prodotto;

    2) 

    le informazioni sui materiali e sui processi utilizzati;

    3) 

    le informazioni sui metodi di fabbricazione e di montaggio;

    4) 

    le eventuali limitazioni di aeronavigabilità;

    5) 

    gli eventuali requisiti di compatibilità ambientale; e

    6) 

    qualsiasi altro dato che consenta, per confronto, la determinazione dell’aeronavigabilità e, se pertinente, della compatibilità ambientale di prodotti successivi di tipo identico.

    21L.A.47    Obblighi del dichiarante di una dichiarazione di conformità del progetto

    Il dichiarante che ha presentato all’Agenzia una dichiarazione di conformità del progetto di un aeromobile conformemente al punto 21L.A.43 deve:

    a) 

    alla presentazione della dichiarazione, fare in modo che l’Agenzia effettui un’ispezione fisica e prove in volo del primo articolo di quell’aeromobile nella configurazione finale o in una configurazione adeguatamente matura per garantire che l’aeromobile possa raggiungere un livello di sicurezza e di compatibilità ambientale accettabile;

    b) 

    conservare tutta la documentazione di supporto per la dichiarazione di conformità del progetto e metterla, su richiesta, a disposizione dell’Agenzia;

    c) 

    adempiere ogni altro obbligo applicabile al dichiarante di una dichiarazione di conformità del progetto di cui al capitolo A del presente allegato.

    21L.A.48    Non trasferibilità di una dichiarazione di conformità del progetto di un aeromobile

    a) 

    Una dichiarazione di conformità del progetto di un aeromobile non può essere trasferita.

    b) 

    Una persona fisica o giuridica che subentra nella progettazione di un aeromobile per il quale è stata precedentemente dichiarata la conformità del progetto deve:

    1) 

    presentare una nuova dichiarazione di conformità del progetto dell’aeromobile ai sensi del presente capitolo;

    2) 

    dimostrare che il dichiarante che ha precedentemente presentato una dichiarazione di conformità del progetto dell’aeromobile non è più attivo o ha acconsentito al trasferimento dei dati di progettazione dell’aeromobile;

    3) 

    impegnarsi a rispettare tutti gli obblighi applicabili alle persone che presentano una dichiarazione di conformità del progetto di un aeromobile di cui al presente capitolo, come indicato al punto 21L.A.47.

    CAPITOLO D —   MODIFICHE DEI CERTIFICATI DI OMOLOGAZIONE DEL TIPO

    21L.A.61    Finalità

    Il presente capitolo stabilisce:

    a) 

    la procedura per richiedere l’approvazione di modifiche dei certificati di omologazione dei prodotti certificati conformemente al presente allegato, a condizione che il prodotto modificato rientri ancora nelle finalità del punto 21L.A.21;

    b) 

    i diritti e gli obblighi dei richiedenti e dei titolari delle approvazioni di cui alla lettera a);

    c) 

    le disposizioni riguardanti le modifiche standard per cui non è richiesta un’approvazione.

    21L.A.62    Modifiche standard

    a) 

    Le modifiche standard sono quelle modifiche apportate a un certificato di omologazione di un prodotto approvato conformemente alla sezione B, capitolo B, del presente allegato:

    1) 

    che seguono i dati di progettazione inclusi nelle specifiche di certificazione pubblicate dall’Agenzia, contenenti metodologie, tecniche e prassi per effettuare e identificare le modifiche standard, comprese le istruzioni pertinenti per il mantenimento dell’aeronavigabilità; e

    2) 

    che non sono in conflitto con i dati del titolare di detto certificato di omologazione.

    b) 

    I punti da 21L.A.63 a 21L.A.70 non si applicano alle modifiche standard.

    21L.A.63    Classificazione delle modifiche di un certificato di omologazione

    a) 

    Le modifiche di un certificato di omologazione sono classificate come modifiche di minore o di maggiore entità.

    b) 

    Una «modifica di minore entità» è una modifica che non ha un effetto significativo sulla massa, sull’equilibrio, sulla resistenza strutturale, sull’affidabilità, sulla rumorosità o sui livelli di emissioni certificati, sulle caratteristiche operative o su altre caratteristiche che incidono sull’aeronavigabilità o sulla compatibilità ambientale del prodotto.

    c) 

    Tutte le altre modifiche sono «modifiche di maggiore entità», a meno che la modifica del progetto, della potenza, della spinta o della massa sia così estesa da richiedere un’indagine sostanzialmente completa della conformità alle premesse di omologazione applicabili o ai requisiti di protezione ambientale applicabili o alle specifiche tecniche dettagliate applicabili, nel qual caso il progetto deve essere certificato in conformità del capitolo B del presente allegato.

    d) 

    I requisiti per l’approvazione di modifiche di minore entità sono quelli stabiliti al punto 21L.A.67.

    e) 

    I requisiti per l’approvazione di modifiche di maggiore entità sono quelli stabiliti al punto 21L.A.68.

    21L.A.64    Ammissibilità

    a) 

    Solo il titolare del certificato di omologazione può richiedere l’approvazione di una modifica di maggiore entità di un certificato di omologazione a norma del presente capitolo; tutti gli altri richiedenti di una modifica di maggiore entità di un certificato di omologazione devono presentare domanda a norma del capitolo E del presente allegato.

    b) 

    Qualsiasi persona fisica o giuridica può presentare domanda di approvazione di una modifica di minore entità di un certificato di omologazione a norma del presente capitolo.

    21L.A.65    Domanda di modifica di un certificato di omologazione

    a) 

    La domanda di approvazione di una modifica di un certificato di omologazione deve essere presentata nella forma e nei modi definiti dall’Agenzia.

    b) 

    Per una modifica di maggiore entità di un certificato di omologazione, il richiedente deve includere nella domanda un piano di dimostrazione della conformità per la dimostrazione della conformità ai sensi del punto 21L.A.66, unitamente a una proposta relativa alle premesse di omologazione e ai requisiti di protezione ambientale applicabili, preparata in conformità dei requisiti e delle opzioni specificati al punto 21L.B.81.

    21L.A.66    Dimostrazione di conformità

    a) 

    Il richiedente che presenta domanda di una modifica di maggiore entità di un certificato di omologazione deve dimostrare la conformità alle premesse di omologazione applicabili e ai requisiti di protezione ambientale applicabili, definiti e comunicati al richiedente dall’Agenzia in conformità del punto 21L.B.81; deve inoltre sottoporre all’Agenzia le prove che dimostrano tale conformità.

    b) 

    Il richiedente che presenta domanda di una modifica di maggiore entità di un certificato di omologazione deve fornire all’Agenzia elementi giustificativi registrati delle modalità di rispondenza secondo il piano di dimostrazione della conformità.

    c) 

    Quando si eseguono prove e ispezioni per dimostrare la conformità ai sensi della lettera a), prima di effettuare qualsiasi prova il richiedente deve aver verificato e documentato quanto segue:

    1) 

    per l’esemplare di prova:

    i) 

    che i materiali e i processi siano adeguatamente conformi alle specifiche del progetto di tipo modificato in esame;

    ii) 

    che le parti costituenti dei prodotti siano adeguatamente conformi ai disegni del progetto di tipo modificato in esame;

    iii) 

    che i processi di fabbricazione, costruzione e montaggio siano adeguatamente conformi a quelli specificati nel progetto di tipo modificato in esame; e

    2) 

    che le apparecchiature di prova e la strumentazione di misura utilizzate per i test fossero idonee allo scopo e correttamente calibrate.

    d) 

    Le prove in volo per il rilascio dell’approvazione di una modifica di maggiore entità di un certificato di omologazione devono essere svolte conformemente ai metodi specificati a tal fine dall’Agenzia. Il richiedente che presenta domanda di una modifica di maggiore entità di un certificato di omologazione deve effettuare tutte le prove in volo necessarie per determinare la conformità alle premesse di omologazione applicabili e ai requisiti di protezione ambientale applicabili.

    e) 

    Il richiedente che presenta domanda di una modifica di maggiore entità di un certificato di omologazione deve consentire all’Agenzia di:

    1) 

    verificare dati e informazioni correlati alla dimostrazione di conformità;

    2) 

    effettuare qualsiasi prova o verifica condotta allo scopo di dimostrare la conformità o assistervi; e

    3) 

    se ritenuto necessario, condurre un’ispezione fisica del primo articolo di tale prodotto nella configurazione modificata finale per verificare la conformità del progetto alle premesse di omologazione e ai requisiti di protezione ambientale applicabili.

    f) 

    Al termine della dimostrazione di conformità, il richiedente deve dichiarare all’Agenzia:

    1) 

    che è stata dimostrata la conformità alle premesse di omologazione e ai requisiti di protezione ambientale applicabili, definiti e comunicati al richiedente dall’Agenzia conformemente al punto 21L.B.81, secondo il piano di dimostrazione della conformità; e

    2) 

    che non è stata individuata alcuna particolarità o caratteristica che possa pregiudicare la sicurezza o la compatibilità ambientale del prodotto modificato per gli impieghi per i quali è richiesta l’omologazione.

    21L.A.67    Requisiti per l’approvazione di una modifica di minore entità di un certificato di omologazione

    Ai fini del rilascio dell’approvazione di una modifica di minore entità di un certificato di omologazione, il richiedente deve:

    a) 

    dimostrare che la modifica e le aree interessate dalla modifica sono conformi:

    1) 

    alle premesse di omologazione e ai requisiti di protezione ambientale applicabili cui fa riferimento il certificato di omologazione; oppure

    2) 

    se il richiedente lo sceglie, alle specifiche di certificazione applicabili al prodotto alla data della domanda di modifica;

    b) 

    dichiarare la conformità alle premesse di omologazione e ai requisiti di protezione ambientale applicabili ai sensi della lettera a), punto 1), o alle specifiche di certificazione scelte ai sensi della lettera a), punto 2), registrare gli elementi giustificativi della conformità nei documenti di conformità e registrare che non è stata identificata alcuna particolarità o caratteristica che possa pregiudicare la sicurezza del prodotto modificato per gli usi per i quali è richiesta la certificazione;

    c) 

    presentare all’Agenzia gli elementi giustificativi della conformità per la modifica e la dichiarazione di conformità.

    21L.A.68    Requisiti per l’approvazione di una modifica di maggiore entità di un certificato di omologazione

    Ai fini del rilascio dell’approvazione di una modifica di maggiore entità di un certificato di omologazione, il richiedente deve:

    a) 

    dimostrare che la modifica e gli aspetti interessati dalla stessa sono conformi alle premesse di omologazione e ai requisiti di protezione ambientale applicabili, definiti e comunicati al richiedente dall’Agenzia in conformità del punto 21L.B.81;

    b) 

    dimostrare la conformità ai sensi del punto 21L.A.66;

    c) 

    dimostrare che sulla base dell’ispezione fisica del primo articolo di tale prodotto nella configurazione modificata finale condotta dall’Agenzia conformemente al punto 21L.A.66, lettera e), punto 3), non permangono questioni irrisolte.

    21L.A.69    Approvazione di una modifica di un certificato di omologazione in virtù di un privilegio

    a) 

    L’impresa di progettazione approvata può rilasciare, al posto dell’Agenzia, l’approvazione di una modifica di un certificato di omologazione che ha progettato senza dover presentare una domanda ai sensi del punto 21L.A.65, nei limiti dei suoi privilegi di cui al punto 21.A.263, lettera c), punti 2) e 8), dell’allegato I (parte 21), come stabilito nei termini di approvazione.

    b) 

    Nel rilasciare l’approvazione di una modifica di un certificato di omologazione ai sensi della lettera a), l’impresa di progettazione deve:

    1) 

    assicurarsi che siano disponibili tutti i dati e gli elementi giustificativi;

    2) 

    assicurarsi che la conformità della modifica alle premesse di omologazione e ai requisiti di protezione ambientale applicabili ai sensi del punto 21L.A.67, lettera a), punto 1), o del punto 21L.A.68, lettera a), sia stata dichiarata e dimostrata conformemente al punto 21L.A.66;

    3) 

    confermare di non aver riscontrato:

    i) 

    alcuna non conformità alle premesse di omologazione o, se del caso, ai requisiti di protezione ambientale applicabili, o alle specifiche di certificazione scelte;

    ii) 

    alcuna particolarità o caratteristica della modifica che possa pregiudicare la sicurezza o la compatibilità ambientale del prodotto modificato per gli impieghi per i quali è richiesta l’omologazione;

    4) 

    limitare l’approvazione di una modifica di un certificato di omologazione alla specifica configurazione (o alle specifiche configurazioni) di cui nel certificato di omologazione cui si riferisce la modifica in questione.

    21L.A.70    Obblighi relativi alle modifiche di minore entità di un certificato di omologazione

    Il titolare dell’approvazione di una modifica di minore entità di un certificato di omologazione deve garantire l’adempimento degli obblighi previsti per i titolari delle approvazioni di modifiche di minore entità di cui al capitolo A del presente allegato.

    CAPITOLO E —   CERTIFICATI DI OMOLOGAZIONE SUPPLEMENTARI

    21L.A.81    Finalità

    Il presente capitolo stabilisce la procedura che le persone fisiche o giuridiche diverse dal titolare del certificato di omologazione devono seguire per richiedere l’approvazione di modifiche di maggiore entità dei certificati di omologazione, rilasciati a norma dell’allegato I (parte 21) o del presente allegato, di prodotti che rientrano nelle finalità di cui al punto 21L.A.21, a condizione che il prodotto modificato rientri ancora nelle finalità di cui a tale punto, e stabilisce i diritti e gli obblighi dei richiedenti e dei titolari di tali certificati.

    21L.A.82    Ammissibilità

    Possono richiedere un certificato di omologazione supplementare, nel rispetto delle condizioni fissate nel presente capitolo, le persone fisiche o giuridiche che abbiano dimostrato, o si apprestino a dimostrare o abbiano dichiarato la propria idoneità alla progettazione in conformità del punto 21L.A.83.

    21L.A.83    Dimostrazione di idoneità alla progettazione

    Il richiedente di un certificato di omologazione supplementare deve dimostrare la propria idoneità alla progettazione:

    a) 

    detenendo un’approvazione DOA (Design Organisation Approval) con i termini di approvazione che coprono la rispettiva categoria del prodotto, rilasciata dall’Agenzia in conformità della sezione A, capitolo J, dell’allegato I (parte 21); oppure

    b) 

    dichiarando la propria idoneità alla progettazione per la finalità del prodotto in conformità del capitolo J del presente allegato.

    21L.A.84    Domanda di un certificato di omologazione supplementare

    a) 

    La domanda di un certificato di omologazione supplementare deve essere presentata nella forma e nei modi stabiliti dall’Agenzia.

    b) 

    Nella domanda di un certificato di omologazione supplementare il richiedente deve:

    1) 

    includere le informazioni richieste al punto 21L.A.65, lettera b);

    2) 

    precisare se i dati di certificazione sono stati o saranno preparati interamente dal richiedente o sulla base di un accordo con il titolare dei dati del certificato di omologazione.

    21L.A.85    Dimostrazione di conformità

    a) 

    Il richiedente di un certificato di omologazione supplementare deve dimostrare la conformità alle premesse di omologazione applicabili e ai requisiti di protezione ambientale applicabili, definiti e comunicati al richiedente dall’Agenzia in conformità del punto 21L.B.101; deve inoltre sottoporre all’Agenzia le modalità tramite cui tale conformità è stata dimostrata.

    b) 

    Il richiedente di un certificato di omologazione supplementare deve fornire all’Agenzia elementi giustificativi registrati delle modalità di rispondenza all’interno dei documenti di conformità secondo il piano di dimostrazione della conformità.

    c) 

    Quando si eseguono prove e ispezioni per dimostrare la conformità ai sensi della lettera a), prima di effettuare qualsiasi prova il richiedente deve aver verificato e documentato quanto segue:

    1) 

    per l’esemplare di prova:

    i) 

    che i materiali e i processi siano adeguatamente conformi alle specifiche del progetto di tipo modificato in esame;

    ii) 

    che le parti costituenti dei prodotti siano adeguatamente conformi ai disegni del progetto di tipo modificato in esame;

    iii) 

    che i processi di fabbricazione, costruzione e montaggio siano adeguatamente conformi a quelli specificati nel progetto di tipo modificato in esame; e

    2) 

    che le apparecchiature di prova e la strumentazione di misura utilizzate per i test fossero idonee allo scopo e correttamente calibrate.

    d) 

    Le prove in volo per il rilascio di un certificato di omologazione supplementare devono essere svolte conformemente ai metodi specificati a tal fine dall’Agenzia. Il richiedente di un certificato di omologazione supplementare deve effettuare tutte le prove in volo necessarie per determinare la conformità alle premesse di omologazione applicabili.

    e) 

    Il richiedente di un certificato di omologazione supplementare deve consentire all’Agenzia di:

    1) 

    verificare dati e informazioni correlati alla dimostrazione di conformità;

    2) 

    effettuare qualsiasi prova o verifica condotta allo scopo di dimostrare la conformità o assistervi; e

    3) 

    eseguire un’ispezione fisica del primo articolo di tale prodotto nella configurazione modificata finale per verificare la conformità del progetto alle premesse di omologazione e ai requisiti di protezione ambientale applicabili.

    f) 

    Al termine della dimostrazione di conformità, il richiedente di un certificato di omologazione supplementare deve dichiarare all’Agenzia:

    1) 

    che è stata dimostrata la conformità alle premesse di omologazione e ai requisiti di protezione ambientale applicabili, definiti e comunicati al richiedente dall’Agenzia conformemente al punto 21L.B.101, secondo il piano di dimostrazione della conformità; e

    2) 

    che non è stata individuata alcuna particolarità o caratteristica che possa pregiudicare la sicurezza o la compatibilità ambientale del prodotto modificato per gli impieghi per i quali è richiesta l’omologazione.

    21L.A.86    Requisiti per l’approvazione di un certificato di omologazione supplementare

    a) 

    Ai fini del rilascio del certificato di omologazione supplementare, il richiedente deve:

    1) 

    dimostrare la propria idoneità alla progettazione conformemente al punto 21L.A.83;

    2) 

    dimostrare che la modifica di un certificato di omologazione e gli aspetti interessati dalla stessa sono conformi alle premesse di omologazione e ai requisiti di protezione ambientale applicabili definiti dall’Agenzia in conformità del punto 21L.B.101;

    3) 

    dimostrare la conformità ai sensi del punto 21L.A.85;

    4) 

    nel caso in cui il richiedente abbia specificato di avere fornito i dati di certificazione sulla base di un accordo con il titolare dei dati del certificato di omologazione in conformità del punto 21L.A.84, lettera b), dimostrare che il titolare del certificato di omologazione:

    i) 

    non ha alcuna obiezione tecnica alle informazioni trasmesse a norma del punto 21L.A.65; e

    ii) 

    ha accettato di collaborare con il richiedente per garantire l’adempimento di ogni obbligo per il mantenimento dell’aeronavigabilità del prodotto modificato, in conformità dei punti 21L.A.28 e 21L.A.88;

    5) 

    dimostrare che sulla base dell’ispezione fisica del primo articolo di tale prodotto nella configurazione modificata finale, condotta dall’Agenzia conformemente al punto 21L.A.85, lettera e), punto 3), non permangono questioni irrisolte.

    b) 

    Un certificato di omologazione supplementare deve essere limitato alla specifica configurazione (o alle specifiche configurazioni) di cui nel certificato di omologazione cui si riferisce la modifica di maggiore entità in questione.

    21L.A.87    Approvazione di un certificato di omologazione supplementare in virtù di un privilegio

    a) 

    L’impresa di progettazione approvata può rilasciare, al posto dell’Agenzia, l’approvazione di un certificato di omologazione supplementare per una modifica di maggiore entità che ha progettato senza dover presentare una domanda ai sensi del punto 21L.A.84, nei limiti dei suoi privilegi di cui al punto 21.A.263, lettera c), punto 9), dell’allegato I (parte 21), come stabilito nei termini di approvazione.

    b) 

    Nel rilasciare un certificato di omologazione supplementare ai sensi della lettera a), l’impresa di progettazione deve:

    1) 

    assicurarsi che siano disponibili tutti i dati e gli elementi giustificativi;

    2) 

    assicurarsi che sia stata dimostrata e dichiarata la conformità della modifica alle premesse di omologazione e ai requisiti di protezione ambientale applicabili;

    3) 

    confermare di non aver riscontrato:

    i) 

    alcuna non conformità alle premesse di omologazione o, se del caso, ai requisiti di protezione ambientale applicabili, o alle specifiche di certificazione scelte;

    ii) 

    alcuna particolarità o caratteristica della modifica che possa pregiudicare la sicurezza o la compatibilità ambientale del prodotto modificato per gli impieghi per i quali è richiesta l’omologazione;

    4) 

    limitare l’approvazione del certificato di omologazione supplementare alla specifica configurazione (o alle specifiche configurazioni) di cui nel certificato di omologazione cui si riferisce la modifica in questione.

    21L.A.88    Obblighi del titolare di un certificato di omologazione supplementare

    Ogni titolare di un certificato di omologazione supplementare deve assumersi gli obblighi propri di un titolare di certificato di omologazione supplementare stabiliti nel capitolo A del presente allegato e deve continuare a soddisfare il requisito di ammissibilità di cui al punto 21L.A.82.

    21L.A.89    Trasferibilità del certificato di omologazione supplementare

    Un certificato di omologazione supplementare può essere trasferito a un nuovo titolare, a condizione che l’Agenzia abbia verificato che la persona fisica o giuridica alla quale si intende trasferire il certificato sia idonea, ai sensi del punto 21L.A.83, a detenere un certificato di omologazione supplementare e sia in grado di assumersi gli obblighi di un titolare di certificato di omologazione supplementare a norma del punto 21L.A.88.

    21L.A.90    Mantenimento della validità di un certificato di omologazione supplementare

    a) 

    Un certificato di omologazione supplementare rimane valido finché:

    1) 

    il titolare non cede il certificato di omologazione supplementare;

    2) 

    il titolare del certificato di omologazione supplementare rimane conforme ai requisiti pertinenti del regolamento (UE) 2018/1139 e degli atti delegati e di esecuzione adottati sulla base del medesimo, tenendo conto delle disposizioni relative al trattamento delle non conformità di cui al punto 21L.B.21;

    3) 

    il certificato di omologazione supplementare non è revocato dall’Agenzia conformemente al punto 21L.B.22.

    b) 

    In caso di cessione o revoca, il certificato di omologazione dovrà essere restituito all’Agenzia.

    21L.A.91    Modifiche di una parte di un prodotto coperta da un certificato di omologazione supplementare

    a) 

    Una modifica di minore entità di una parte di un prodotto coperta da un certificato di omologazione supplementare deve essere approvata in conformità del capitolo D del presente allegato.

    b) 

    Una modifica di maggiore entità della parte di un prodotto coperta da omologazione supplementare deve essere approvata con un certificato di omologazione supplementare separato, ai sensi del presente capitolo.

    c) 

    In deroga alla lettera b), una modifica di maggiore entità di quella parte di prodotto coperta da un certificato di omologazione supplementare presentata dal titolare di tale certificato può essere approvata come modifica del certificato di omologazione supplementare esistente conformemente ai punti da 21L.A.63 a 21L.A.69.

    CAPITOLO F —   MODIFICHE DI UN AEROMOBILE PER IL QUALE È STATA DICHIARATA LA CONFORMITÀ DEL PROGETTO

    21L.A.101    Finalità

    Il presente capitolo stabilisce:

    a) 

    la procedura per dichiarare la conformità di una modifica del progetto di un aeromobile che è stato oggetto di una dichiarazione presentata ai sensi del capitolo C del presente allegato;

    b) 

    i diritti e gli obblighi del dichiarante che presenta una dichiarazione di conformità della modifica di cui alla lettera a); e

    c) 

    le disposizioni relative alle modifiche standard che non richiedono una dichiarazione di conformità del progetto.

    21L.A.102    Modifiche standard

    a) 

    Le modifiche standard sono le modifiche apportate al progetto di un aeromobile che è stato oggetto di una dichiarazione presentata ai sensi del capitolo C del presente allegato e che:

    1) 

    seguono i dati di progettazione inclusi nelle specifiche di certificazione pubblicate dall’Agenzia, contenenti metodologie, tecniche e prassi per effettuare e identificare le modifiche standard, comprese le istruzioni pertinenti per il mantenimento dell’aeronavigabilità; e

    2) 

    non sono in conflitto con i dati di progettazione coperti dalla dichiarazione di conformità del progetto dell’aeromobile presentata conformemente al capitolo C del presente allegato.

    b) 

    I punti da 21L.A.103 a 21L.A.108 non si applicano alle modifiche standard.

    21L.A.103    Classificazione delle modifiche del progetto di un aeromobile per il quale è stata dichiarata la conformità del progetto

    a) 

    Le modifiche del progetto di un aeromobile che è stato oggetto di una dichiarazione presentata in conformità del capitolo C del presente allegato devono essere classificate come di minore o maggiore entità, utilizzando i criteri stabiliti al punto 21L.A.63, lettere b) e c).

    b) 

    La conformità del progetto di una modifica di minore entità deve essere dichiarata conformemente al punto 21L.A.105.

    c) 

    La conformità del progetto di una modifica di maggiore entità deve essere dichiarata conformemente al punto 21L.A.107.

    21L.A.104    Ammissibilità

    a) 

    Il dichiarante che ha presentato una dichiarazione di conformità del progetto di un aeromobile ai sensi del capitolo C del presente allegato può dichiarare la conformità di una modifica di minore entità del progetto di tale aeromobile nel rispetto delle condizioni fissate nel presente capitolo. Tale dichiarazione di conformità può inoltre essere presentata, nel rispetto delle condizioni stabilite nel presente capitolo, da un’impresa di progettazione approvata conformemente al punto 21.A.263, lettera c), punto 3), dell’allegato I (parte 21).

    b) 

    Solo il dichiarante che ha presentato una dichiarazione di conformità del progetto di un aeromobile ai sensi del capitolo C del presente allegato può dichiarare, nel rispetto delle condizioni fissate nel presente capitolo, la conformità di una modifica di maggiore entità del progetto di un aeromobile per il quale è stata dichiarata la conformità del progetto ai sensi del capitolo C del presente allegato.

    c) 

    In deroga al punto 21.L.A.104, lettera b), se il dichiarante che ha presentato una dichiarazione di conformità del progetto di un aeromobile ai sensi del capitolo C del presente allegato non è più attivo o non risponde alle richieste di modifica del progetto, la conformità del progetto dell’aeromobile modificato può essere dichiarata ai sensi del capitolo C del presente allegato anche da un’impresa di progettazione approvata ai sensi del punto 21.A.263, lettera c), punto 4), dell’allegato I (parte 21) nei limiti dei termini di approvazione, o da qualsiasi altra persona fisica o giuridica in grado di assumersi gli obblighi di cui al punto 21L.A.47 in relazione a tale aeromobile modificato.

    21L.A.105    Dichiarazione di conformità del progetto per le modifiche di minore entità

    a) 

    Prima di installare o incorporare una modifica di minore entità del progetto di un aeromobile di cui è stata dichiarata la conformità ai sensi del capitolo C del presente allegato, o prima di accordarsi con un’impresa di produzione affinché installi o incorpori tale modifica, l’impresa che ha progettato la modifica di minore entità deve dichiarare che il progetto di tale modifica è conforme:

    1) 

    alle specifiche tecniche dettagliate cui fa riferimento la dichiarazione di conformità del progetto dell’aeromobile, a meno che tali specifiche tecniche dettagliate o parti di esse non siano più applicabili in conformità del punto 21L.B.61 in quanto l’Agenzia ha stabilito che l’esperienza maturata con prodotti simili in uso o con prodotti che presentano caratteristiche progettuali analoghe ha dimostrato che possono verificarsi condizioni tali da pregiudicare la sicurezza, e le specifiche tecniche dettagliate a cui si faceva riferimento nella dichiarazione di conformità del progetto dell’aeromobile non affrontano tali condizioni di non sicurezza, oppure

    2) 

    alle specifiche tecniche dettagliate applicabili, alla data in cui è presentata la dichiarazione conformemente al punto 21L.B.61, se scelto dal dichiarante; e

    3) 

    ai requisiti di protezione ambientale applicabili di cui al punto 21L.B.61, che sono applicabili alla data in cui è presentata la dichiarazione.

    b) 

    La dichiarazione di conformità del progetto deve essere presentata nella forma e nei modi stabiliti dall’Agenzia.

    c) 

    Il dichiarante o l’impresa che ha progettato la modifica di minore entità deve tenere un registro delle modifiche di minore entità del progetto degli aeromobili per i quali è stata dichiarata la conformità del progetto e mettere a disposizione dell’Agenzia, su richiesta, ogni dichiarazione presentata ai sensi della lettera a).

    21L.A.106    Obblighi della persona che presenta una dichiarazione di conformità del progetto di una modifica di minore entità

    Qualsiasi persona che abbia presentato una dichiarazione di conformità di una modifica di minore entità del progetto di un aeromobile ai sensi del punto 21L.A.105 deve:

    a) 

    tenere un registro di tali dichiarazioni e metterle, su richiesta, a disposizione dell’Agenzia;

    b) 

    conservare tutta la documentazione di supporto per la dichiarazione di conformità del progetto e metterla, su richiesta, a disposizione dell’Agenzia;

    c) 

    assumersi tutti gli altri obblighi applicabili al dichiarante di una dichiarazione di conformità del progetto di cui al capitolo A del presente allegato.

    21L.A.107    Dichiarazione di conformità del progetto per le modifiche di maggiore entità

    a) 

    Prima di installare o integrare una modifica di maggiore entità del progetto di un aeromobile di cui è stata dichiarata la conformità ai sensi del capitolo C del presente allegato, o prima di accordarsi con un’impresa di produzione affinché installi o incorpori tale modifica, l’impresa che ha progettato la modifica di maggiore entità deve dichiarare che il progetto di tale modifica e gli aspetti interessati dalla stessa sono conformi:

    1) 

    alle specifiche tecniche dettagliate cui fa riferimento la dichiarazione di conformità del progetto dell’aeromobile, a meno che tali specifiche tecniche dettagliate o parti di esse non siano più applicabili in conformità del punto 21L.B.61, in quanto l’Agenzia ha stabilito che l’esperienza maturata con prodotti simili in uso o con prodotti che presentano caratteristiche progettuali analoghe ha dimostrato che possono verificarsi condizioni tali da pregiudicare la sicurezza e le specifiche tecniche dettagliate a cui si faceva riferimento nella dichiarazione di conformità del progetto dell’aeromobile non affrontano tali condizioni di non sicurezza, oppure

    2) 

    alle specifiche tecniche dettagliate applicabili alla data in cui è presentata la dichiarazione conformemente al punto 21L.B.61, se scelto dal dichiarante; e

    3) 

    ai requisiti di protezione ambientale applicabili di cui al punto 21L.B.61, che sono applicabili alla data in cui è presentata la dichiarazione.

    b) 

    La dichiarazione di conformità del progetto deve essere presentata nella forma e nei modi stabiliti dall’Agenzia.

    c) 

    La dichiarazione deve contenere perlomeno le seguenti informazioni:

    1) 

    il nome della persona che presenta la dichiarazione e il suo indirizzo/sede di attività;

    2) 

    il numero di riferimento della dichiarazione dell’aeromobile a cui si riferisce la modifica di maggiore entità;

    3) 

    un riferimento unico per identificare la modifica di maggiore entità;

    4) 

    l’indicazione delle specifiche tecniche dettagliate e dei requisiti di protezione ambientale applicabili ai quali il dichiarante dichiara la conformità;

    5) 

    una dichiarazione firmata, rilasciata sotto l’esclusiva responsabilità della persona che la presenta, in cui si attesta che il progetto di modifica di maggiore entità è conforme alle specifiche tecniche dettagliate e ai requisiti di protezione ambientale applicabili di cui al punto 4), secondo il piano di dimostrazione della conformità di cui alla lettera d), punto 3);

    6) 

    una dichiarazione firmata, rilasciata sotto l’esclusiva responsabilità della persona che la presenta, in cui si attesta che non sono state identificate particolarità o caratteristiche che possano pregiudicare la sicurezza o la compatibilità ambientale dell’aeromobile per l’uso previsto;

    7) 

    un impegno firmato con il quale la persona che presenta la dichiarazione si assume gli obblighi di cui al punto 21L.A.47 in relazione al progetto dell’aeromobile modificato;

    8) 

    le istruzioni per il mantenimento dell’aeronavigabilità;

    9) 

    le limitazioni operative, se modificate;

    10) 

    la scheda tecnica per l’aeronavigabilità e, se applicabile, le rilevazioni relative alla conformità ai limiti delle emissioni;

    11) 

    la scheda tecnica acustica, se applicabile;

    12) 

    qualsiasi altra condizione o limitazione prescritta per l’aeromobile nelle specifiche tecniche dettagliate applicabili e nei requisiti di protezione ambientale applicabili ai quali il dichiarante dichiara la conformità.

    d) 

    Il dichiarante che progetta una modifica di maggiore entità deve presentare all’Agenzia la dichiarazione di cui alla lettera c). Insieme a detta dichiarazione, il dichiarante deve fornire all’Agenzia:

    1) 

    una descrizione della modifica di maggiore entità;

    2) 

    i dati di base della modifica di maggiore entità, comprese le caratteristiche di funzionamento, le caratteristiche progettuali e le eventuali limitazioni;

    3) 

    un piano di dimostrazione della conformità, che descriva in dettaglio le modalità atte a dimostrare la conformità, che è stato seguito durante la dimostrazione stessa;

    4) 

    elementi giustificativi della conformità registrati nell’ambito dei dati sulla conformità ottenuti dalle attività relative alla conformità che sono state condotte secondo il piano di dimostrazione della conformità;

    5) 

    le modalità tramite cui è stata dimostrata la conformità alle specifiche tecniche dettagliate e ai requisiti di protezione ambientale applicabili di cui al punto 21L.B.61;

    6) 

    quando la conformità è dimostrata mediante l’esecuzione di prove, gli elementi giustificativi registrati della conformità degli articoli e delle attrezzature di prova, che dimostrino:

    i) 

    per l’esemplare di prova:

    A) 

    che i materiali e i processi erano adeguatamente conformi alle specifiche del progetto;

    B) 

    che le parti costituenti dei prodotti erano adeguatamente conformi ai disegni del progetto; e

    C) 

    che i processi di fabbricazione, costruzione e montaggio erano adeguatamente conformi a quelli specificati nel progetto;

    ii) 

    che le apparecchiature di prova e la strumentazione di misura utilizzate per le prove erano idonee allo scopo e correttamente calibrate;

    7) 

    relazioni, risultati di ispezioni o prove che il dichiarante ha ritenuto necessari per determinare la conformità dell’aeromobile alle specifiche tecniche dettagliate applicabili e ai requisiti di protezione ambientale applicabili.

    e) 

    La dichiarazione di una modifica di maggiore entità di una dichiarazione di conformità del progetto deve essere limitata alla specifica configurazione (o alle specifiche configurazioni) di cui nella dichiarazione di conformità del progetto cui si riferisce la modifica in questione.

    21L.A.108    Attività relative alla conformità per la dichiarazione di conformità di una modifica di maggiore entità

    Prima di presentare una dichiarazione di conformità ai sensi del punto 21L.A.107, il dichiarante deve, per quello specifico progetto:

    a) 

    definire un piano di dimostrazione della conformità, che descriva in dettaglio le modalità atte a dimostrare la conformità, da seguire durante la dimostrazione stessa. Tale documento deve essere aggiornato secondo necessità;

    b) 

    registrare gli elementi giustificativi della conformità nei documenti di conformità secondo il piano di dimostrazione della conformità;

    c) 

    eseguire prove e ispezioni secondo necessità, in base al piano di dimostrazione della conformità;

    d) 

    garantire e registrare la conformità degli articoli e delle attrezzature di prova e garantire che l’esemplare di prova sia conforme alle specifiche, ai disegni, ai processi di fabbricazione, ai mezzi di costruzione e di montaggio del progetto;

    e) 

    garantire che le apparecchiature di prova e la strumentazione di misura da utilizzare per le prove siano idonee allo scopo e correttamente calibrate;

    f) 

    consentire all’Agenzia di condurre qualsiasi ispezione o prova degli aeromobili nella configurazione finale o adeguatamente matura di progettazione e produzione, o di partecipare a tali ispezioni o prove, che sono necessarie per determinare che il prodotto modificato non presenta alcuna particolarità o caratteristica che possa pregiudicare la sicurezza o la compatibilità ambientale dell’aeromobile per l’uso previsto;

    g) 

    effettuare prove in volo, secondo i metodi specificati a tal fine dall’Agenzia, in base a quanto necessario per determinare la conformità dell’aeromobile alle specifiche tecniche dettagliate applicabili e ai requisiti di protezione ambientale applicabili.

    CAPITOLO G —   IMPRESE DI PRODUZIONE DICHIARATE

    21L.A.121    Finalità

    a) 

    Il presente capitolo stabilisce:

    1) 

    le procedure per dichiarare l’idoneità alla produzione delle persone fisiche e giuridiche che dimostrano la conformità dei prodotti e delle parti ai dati di progettazione applicabili;

    2) 

    i diritti e gli obblighi delle persone fisiche e giuridiche che presentano una dichiarazione di idoneità alla produzione di cui al punto 1).

    b) 

    Le imprese che hanno presentato una dichiarazione di idoneità alla produzione conformemente al presente capitolo possono produrre le seguenti categorie di prodotti e parti:

    1) 

    prodotti e parti il cui progetto è stato certificato in conformità del presente allegato;

    2) 

    aeromobili il cui progetto è coperto da una dichiarazione presentata in conformità del presente allegato, nonché i loro motori, eliche e parti.

    21L.A.122    Ammissibilità

    Ogni persona fisica o giuridica («impresa») può dichiarare la propria idoneità alla produzione a norma del presente capitolo, se tale persona:

    a) 

    ha presentato o intende presentare domanda di approvazione del progetto del prodotto o della parte ai sensi del presente allegato; oppure

    b) 

    ha dichiarato o intende dichiarare la conformità di un progetto di aeromobile ai sensi del presente allegato; oppure

    c) 

    collabora con il richiedente o il titolare dell’approvazione del progetto di un prodotto da rilasciare o rilasciata conformemente al presente allegato, o con l’impresa che ha dichiarato o intende dichiarare la conformità di tale progetto di aeromobile ai sensi del presente allegato, al fine di garantire che il prodotto o la parte fabbricati siano conformi a tale progetto e per assicurare il mantenimento dell’aeronavigabilità del prodotto o della parte.

    21L.A.123    Dichiarazione di idoneità alla produzione

    a) 

    Prima di produrre qualsiasi prodotto o parte, un’impresa che intende dimostrare la conformità di tali prodotti o parti ai dati di progettazione applicabili deve dichiarare la propria idoneità alla produzione.

    b) 

    La dichiarazione e ogni sua modifica successiva devono essere presentate nella forma e nei modi stabiliti dall’autorità competente.

    c) 

    La dichiarazione deve includere le informazioni necessarie affinché l’autorità competente possa acquisire familiarità con l’impresa e con l’ambito di attività previsto, e deve includere almeno quanto segue:

    1) 

    il nome registrato dell’impresa;

    2) 

    i recapiti relativi all’indirizzo registrato della sede principale di attività e, se del caso, il referente e le sedi operative dell’impresa;

    3) 

    il nome e i recapiti del dirigente responsabile dell’impresa nominato conformemente al punto 21L.A.125, lettera c), punto 1);

    4) 

    l’ambito di attività previsto;

    5) 

    la data prevista per l’inizio della produzione;

    6) 

    una dichiarazione che confermi che l’impresa:

    i) 

    dispone di un sistema di gestione della produzione conformemente al punto 21L.A.124, lettera a); e

    ii) 

    manterrà il sistema di gestione della produzione conforme al presente capitolo;

    7) 

    una dichiarazione che confermi che l’impresa si atterrà ai processi e alle procedure stabiliti conformemente al punto 21L.A.124, lettera d);

    8) 

    una dichiarazione con la quale l’impresa accetta di assumersi gli obblighi propri di un’impresa di produzione dichiarata conformemente al punto 21L.A.127.

    d) 

    La dichiarazione di idoneità alla produzione deve essere presentata all’autorità competente.

    21L.A.124    Sistema di gestione della produzione

    a) 

    L’impresa di produzione dichiarata deve istituire, attuare e mantenere un sistema di gestione della produzione con responsabilità e linee di responsabilità chiaramente definite in tutta l’impresa che:

    1) 

    sia commisurato alla natura e alla complessità delle attività e alle dimensioni dell’impresa, e tenga conto dei pericoli e dei rischi associati intrinseci a tali attività;

    2) 

    sia istituito sotto la responsabilità di un dirigente responsabile nominato conformemente al punto 21L.A.125, lettera c), punto 1).

    b) 

    Il sistema di gestione della produzione deve includere uno strumento atto a gestire la qualità, mantenendo un sistema di qualità che deve:

    1) 

    garantire che ciascun prodotto o parte fabbricato dall’impresa di produzione dichiarata o da suoi partner, oppure fornito da terzi o a questi subappaltato, sia conforme ai dati di progettazione applicabili e in condizione idonee a garantire la sicurezza di funzionamento;

    2) 

    istituire, attuare e mantenere, come opportuno, nell’ambito delle proprie attività, procedure di controllo per:

    i) 

    il rilascio, l’approvazione o la modifica dei documenti;

    ii) 

    la valutazione, l’audit e il controllo di fornitori e subappaltatori;

    iii) 

    la verifica che i prodotti, le parti, i materiali e gli equipaggiamenti, ivi compresi gli articoli forniti nuovi o utilizzati dagli acquirenti dei prodotti, siano quelli specificati nei dati di progettazione;

    iv) 

    l’identificazione e la tracciabilità;

    v) 

    i processi di fabbricazione;

    vi) 

    l’ispezione e il collaudo, ivi compresi i voli d’officina;

    vii) 

    la taratura di utensili, maschere di montaggio e strumentazione di prova;

    viii) 

    il controllo degli elementi non conformi;

    ix) 

    la collaborazione con il richiedente o il titolare dell’approvazione del progetto o il dichiarante di una dichiarazione di conformità del progetto;

    x) 

    la compilazione e la tenuta dei registri;

    xi) 

    la garanzia delle competenze e delle qualifiche del personale;

    xii) 

    il rilascio dei certificati di aeronavigabilità;

    xiii) 

    la movimentazione, il deposito e il confezionamento;

    xiv) 

    gli audit interni di qualità e le conseguenti azioni correttive;

    xv) 

    il lavoro svolto in qualsiasi luogo diverso dalle sedi operative incluse nella dichiarazione;

    xvi) 

    i lavori svolti a produzione ultimata ma prima della consegna, al fine di mantenere l’aeromobile in condizioni idonee a garantire la sicurezza di funzionamento;

    xvii) 

    la richiesta di rilascio dei permessi di volo e l’approvazione delle condizioni di volo associate;

    3) 

    includere disposizioni specifiche nelle procedure di controllo per le parti critiche.

    c) 

    L’impresa di produzione dichiarata deve stabilire, nell’ambito del suo sistema di gestione della produzione, una funzione indipendente di controllo della conformità dell’impresa ai requisiti pertinenti, nonché della conformità al sistema di gestione della produzione e dell’adeguatezza di quest’ultimo. La funzione di controllo deve prevedere un sistema per fornire un feedback alla persona o al gruppo di persone di cui al punto 21L.A.125, lettera c), punti 1) e 2), per garantire, secondo necessità, l’attuazione di misure correttive.

    d) 

    L’impresa di produzione dichiarata deve istituire, mantenere e aggiornare, nell’ambito del proprio sistema di gestione della produzione, processi e procedure che garantiscano la conformità dei prodotti fabbricati ai dati di progettazione applicabili. L’impresa di produzione dichiarata deve mettere a disposizione dell’autorità competente, su richiesta, la prova documentale di tali processi e procedure.

    e) 

    L’impresa di produzione dichiarata deve disporre di procedure per garantire che gli aeromobili di nuova costruzione siano sottoposti a manutenzione in conformità delle istruzioni di manutenzione applicabili e siano mantenuti in condizioni di aeronavigabilità e, se del caso, che sia rilasciato un certificato di riammissione in servizio per qualsiasi manutenzione che sia stata completata.

    f) 

    Se l’impresa di produzione dichiarata è titolare di un altro o di altri certificati di impresa rilasciati in virtù del regolamento (UE) 2018/1139 e degli atti delegati e di esecuzione adottati sulla base del medesimo, tale impresa può integrare il sistema di gestione della produzione con quello richiesto per il rilascio degli altri certificati.

    21L.A.125    Risorse dell’impresa di produzione dichiarata

    L’impresa di produzione dichiarata deve garantire che:

    a) 

    le strutture, le condizioni di lavoro, gli equipaggiamenti e gli utensili, i processi e i materiali associati, il numero e le competenze dei membri del personale e le prassi organizzative sono adeguati all’adempimento dei propri obblighi di cui al punto 21L.A.127;

    b) 

    per quanto riguarda tutti i dati necessari relativi all’aeronavigabilità e alla protezione ambientale:

    1) 

    riceve tali dati dall’Agenzia e dal dichiarante della dichiarazione di conformità del progetto o dal titolare o dal richiedente del certificato di omologazione o dell’approvazione del progetto, per determinare la sua conformità ai dati di progettazione applicabili;

    2) 

    ha istituito una procedura atta a garantire che i dati in materia di aeronavigabilità e compatibilità ambientale siano integrati correttamente nei propri dati di produzione;

    3) 

    i suddetti dati sono tenuti aggiornati e a disposizione del personale che deve accedervi per lo svolgimento dei propri compiti;

    c) 

    in merito al personale e ai responsabili di direzione:

    1) 

    l’impresa di produzione dichiarata ha nominato un dirigente responsabile, investito dei poteri necessari per garantire che, all’interno dell’impresa, tutta la produzione sia eseguita secondo i parametri prescritti e che l’impresa di produzione dichiarata mantenga costantemente la conformità ai requisiti del sistema di gestione della produzione di cui al punto 21L.A.124, lettera a), e ai processi e alle procedure identificati al punto 21L.A.124, lettera d);

    2) 

    il dirigente responsabile ha individuato o nominato una persona o un gruppo di persone, della cui autorità ha definito la portata, al fine di garantire che l’impresa sia conforme ai requisiti del presente capitolo. Tale persona o gruppo di persone deve rispondere direttamente al dirigente responsabile e avere accesso diretto a quest’ultimo. Tale persona o gruppo di persone deve disporre delle conoscenze, della preparazione e dell’esperienza appropriate per adempiere alle proprie responsabilità;

    3) 

    sono stati conferiti al personale, a tutti i livelli, i poteri necessari per l’esercizio delle funzioni assegnate e, all’interno dell’impresa di produzione dichiarata, sussiste un coordinamento completo ed efficace per quanto riguarda i dati in materia di aeronavigabilità e compatibilità ambientale;

    4) 

    la struttura organizzativa dell’impresa insieme ai membri essenziali del personale che hanno la responsabilità di assicurare che l’impresa sia conforme al presente capitolo è documentata e tenuta aggiornata;

    d) 

    in merito al personale di certificazione, autorizzato dall’impresa di produzione dichiarata a firmare i documenti rilasciati secondo il punto 21L.A.126 nell’ambito delle attività di produzione dichiarate:

    1) 

    le conoscenze, la preparazione (comprese altre funzioni all’interno dell’impresa) e l’esperienza del personale autorizzato a certificare sono adeguate alle responsabilità assegnate;

    2) 

    al personale autorizzato a certificare è data prova della portata dell’autorizzazione. Un elenco del personale autorizzato a certificare deve essere mantenuto dall’impresa di produzione dichiarata.

    21L.A.126    Ambito di attività

    a) 

    Un’impresa di produzione dichiarata è autorizzata a dimostrare la conformità ai dati di progettazione applicabili dei prodotti e delle parti che rientrano nell’ambito della presente sezione e che ha fabbricato nell’ambito di attività dichiarato.

    b) 

    Un’impresa di produzione dichiarata è autorizzata, per un aeromobile completo, dopo aver presentato una dichiarazione di conformità dell’aeromobile (modulo AESA 52B), a richiedere:

    1) 

    per gli aeromobili conformi a un progetto di tipo approvato conformemente alla sezione B, capitolo B, del presente allegato, un certificato di aeronavigabilità e un certificato acustico;

    2) 

    per gli aeromobili conformi a un progetto per il quale è stata dichiarata la conformità ai sensi del capitolo C del presente allegato, un certificato ristretto di aeronavigabilità e un certificato acustico ristretto.

    c) 

    Un’impresa di produzione dichiarata è autorizzata a rilasciare certificati di ammissione in servizio (modulo AESA 1) per motori, eliche e parti che sono conformi:

    1) 

    ai dati di progettazione approvati rilasciati conformemente alla sezione B, capitoli B, D, E o M, del presente allegato;

    2) 

    ai dati di progettazione dichiarati per i quali è stata dichiarata la conformità del progetto conformemente ai capitoli C, F o N del presente allegato;

    3) 

    ai dati di produzione basati su tutti i dati di progettazione approvati necessari, forniti dal titolare dell’approvazione del progetto di riparazione.

    d) 

    Un’impresa di produzione dichiarata è autorizzata a raccomandare le condizioni per un aeromobile che ha prodotto e per il quale ha attestato la conformità ai dati di progettazione applicabili, sulla cui base l’autorità competente può rilasciare un permesso di volo a norma del capitolo P dell’allegato I (parte 21).

    e) 

    Un’impresa di produzione dichiarata è autorizzata a effettuare la manutenzione di un aeromobile nuovo che ha fabbricato, nella misura necessaria a mantenerlo in condizioni di aeronavigabilità, a meno che il regolamento (UE) n. 1321/2014 non imponga che la manutenzione sia effettuata secondo tale normativa, e a rilasciare un certificato di riammissione in servizio (modulo 53B AESA) in relazione a tale manutenzione.

    21L.A.127    Obblighi dell’impresa di produzione dichiarata

    a) 

    L’impresa di produzione dichiarata deve lavorare secondo procedure, pratiche e processi chiaramente definiti.

    b) 

    Se intende condurre prove in volo, l’impresa di produzione dichiarata deve allora preparare, mantenere e tenere aggiornato un manuale operativo che includa una descrizione delle politiche e dei processi dell’impresa per le prove in volo. L’impresa di produzione dichiarata deve mettere a disposizione dell’autorità competente, su richiesta, tale manuale.

    c) 

    Per gli aeromobili completati, prima di presentare una dichiarazione di conformità dell’aeromobile (modulo AESA 52B) all’autorità competente, l’impresa di produzione dichiarata deve garantire che l’aeromobile sia in condizioni idonee a garantire la sicurezza di funzionamento e sia conforme:

    1) 

    al progetto omologato di un prodotto omologato emesso conformemente alla sezione B, capitolo B, del presente allegato, o

    2) 

    ai dati di progettazione di un aeromobile per il quale è stata dichiarata la conformità del progetto ai sensi del capitolo C del presente allegato.

    d) 

    Per i prodotti (diversi dagli aeromobili completi) e le parti, l’impresa di produzione dichiarata deve garantire, prima di rilasciare un certificato di ammissione in servizio (modulo AESA 1), che il prodotto o la parte sia in condizioni idonee a garantire la sicurezza di funzionamento e sia conforme al progetto omologato di un prodotto omologato emesso conformemente alla sezione B, capitolo B, D, E o M, del presente allegato o sia conforme ai dati di progettazione di un aeromobile di cui sia stata dichiarata la conformità del progetto ai sensi del capitolo C, F o M del presente allegato.

    e) 

    Per i motori, l’impresa di produzione dichiarata deve garantire che il motore completo rispetti i requisiti relativi ai limiti delle emissioni dei motori applicabili alla data di produzione del motore.

    f) 

    L’impresa di produzione dichiarata deve includere, in tutti i certificati di ammissione in servizio (modulo AESA 1) da essa rilasciati, il numero di riferimento rilasciato dall’autorità competente conformemente al punto 21L.B.142 per detta impresa di produzione dichiarata.

    g) 

    L’impresa di produzione dichiarata deve assicurare l’avvenuta registrazione, da parte sua, dei dettagli di ogni lavoro completato.

    h) 

    L’impresa di produzione dichiarata deve fornire, al titolare del progetto o al dichiarante di una dichiarazione di conformità del progetto, assistenza per il mantenimento dell’aeronavigabilità per tutti i prodotti o le parti che ha prodotto.

    i) 

    L’impresa di produzione dichiarata deve disporre di un sistema di archiviazione che registri i requisiti imposti ad altre imprese, come fornitori e subappaltatori. L’impresa di produzione dichiarata deve mettere a disposizione dell’autorità competente i dati archiviati ai fini del mantenimento dell’aeronavigabilità.

    j) 

    Per la produzione di nuovi aeromobili, l’impresa di produzione dichiarata deve garantire che l’aeromobile sia mantenuto in condizioni di aeronavigabilità e che la manutenzione, comprese le riparazioni necessarie conformemente ai dati di progettazione applicabili, sia eseguita prima del rilascio della dichiarazione di conformità dell’aeromobile (modulo 52B AESA).

    k) 

    Qualora dopo tale manutenzione rilasci un certificato di riammissione in servizio, l’impresa di produzione dichiarata deve controllare, prima del rilascio, che tutti gli aeromobili completi siano stati sottoposti alla manutenzione necessaria e siano in condizioni idonee a garantire la sicurezza di funzionamento.

    l) 

    L’impresa di produzione dichiarata deve soddisfare i requisiti del capitolo A del presente allegato applicabili a un’impresa di produzione dichiarata.

    21L.A.128    Notifica delle modifiche e cessazione delle attività

    L’impresa di produzione dichiarata deve notificare senza indugio all’autorità competente:

    a) 

    qualsiasi modifica delle informazioni che sono state dichiarate conformemente al punto 21L.A.123, lettera c);

    b) 

    qualsiasi modifica del sistema di gestione della produzione che sia significativa per la dimostrazione di conformità o per le caratteristiche di aeronavigabilità e compatibilità ambientale del prodotto o della parte;

    c) 

    la cessazione, totale o parziale, delle attività cui si riferisce la dichiarazione.

    CAPITOLO H —   CERTIFICATI DI AERONAVIGABILITÀ E CERTIFICATI RISTRETTI DI AERONAVIGABILITÀ

    21L.A.141    Finalità

    Il presente capitolo stabilisce la procedura per richiedere i certificati di aeronavigabilità o i certificati ristretti di aeronavigabilità per aeromobili il cui progetto è stato certificato o dichiarato conformemente al presente allegato, e stabilisce altresì i diritti e gli obblighi dei richiedenti e dei titolari di detti certificati.

    21L.A.142    Ammissibilità

    Ogni persona fisica o giuridica sotto il cui nome/ragione sociale è registrato o sarà registrato l’aeromobile in uno Stato membro («Stato membro di registrazione») può richiedere un certificato di aeronavigabilità o un certificato ristretto di aeronavigabilità per tale aeromobile nel rispetto delle condizioni stabilite nel presente capitolo.

    21L.A.143    Domanda di un certificato di aeronavigabilità o di un certificato ristretto di aeronavigabilità

    a) 

    I certificati di aeronavigabilità o i certificati ristretti di aeronavigabilità devono essere richiesti nella forma e nei modi stabiliti dall’autorità competente dello Stato membro di registrazione.

    b) 

    Una persona fisica o giuridica può presentare domanda per il rilascio di:

    1) 

    un certificato di aeronavigabilità per aeromobili conformi a un certificato di omologazione rilasciato dall’Agenzia conformemente alla sezione B, capitolo B, del presente allegato; oppure

    2) 

    un certificato ristretto di aeronavigabilità per aeromobili conformi a una dichiarazione di conformità del progetto ai sensi del capitolo C del presente allegato, registrata dall’Agenzia conformemente al punto 21L.B.63 al momento della domanda.

    c) 

    Per gli aeromobili nuovi conformi a un certificato di omologazione rilasciato dall’Agenzia, il richiedente deve includere nella domanda:

    1) 

    una dichiarazione di conformità dell’aeromobile (modulo AESA 52 o 52B) rilasciata o firmata da:

    i) 

    un’impresa di produzione che ha dichiarato la propria idoneità alla produzione a norma del capitolo G del presente allegato ed è stata registrata dall’autorità competente conformemente al punto 21L.B.142; oppure

    ii) 

    il titolare dell’approvazione dell’impresa di produzione in virtù dei privilegi di cui al punto 21.A.163, lettera b), dell’allegato I (parte 21);

    2) 

    uno schema di peso e bilanciamento con i requisiti di carico;

    3) 

    il manuale di volo, se prescritto dalle premesse di omologazione applicabili.

    d) 

    Per gli aeromobili nuovi conformi a una dichiarazione di conformità del progetto registrata dall’Agenzia, il richiedente deve includere nella domanda:

    1) 

    una dichiarazione di conformità dell’aeromobile (modulo 52B AESA) rilasciata o firmata da:

    i) 

    una persona fisica o giuridica conformemente al capitolo R del presente allegato;

    ii) 

    un’impresa di produzione che ha dichiarato la propria idoneità alla produzione a norma del capitolo G del presente allegato ed è stata registrata dall’autorità competente conformemente al punto 21L.B.142; oppure

    iii) 

    il titolare dell’approvazione dell’impresa di produzione in virtù dei privilegi di cui al punto 21.A.163, lettera d), dell’allegato I (parte 21);

    2) 

    uno schema di peso e bilanciamento con i requisiti di carico;

    3) 

    il manuale di volo se richiesto dalle specifiche tecniche dettagliate applicabili per la dichiarazione di conformità del progetto.

    e) 

    Per gli aeromobili usati provenienti da uno Stato membro, il richiedente deve includere nella domanda un certificato di revisione dell’aeronavigabilità rilasciato in conformità dell’allegato I (parte M) o dell’allegato V ter (parte ML) del regolamento (UE) n. 1321/2014.

    f) 

    Per gli aeromobili usati provenienti da un paese terzo, il richiedente deve includere nella domanda:

    1) 

    una dichiarazione rilasciata dall’autorità competente dello Stato in cui l’aeromobile è, o è stato, registrato, comprovante lo stato di aeronavigabilità dell’aeromobile all’atto del trasferimento;

    2) 

    la documentazione storica per risalire ai parametri di produzione, modifica e manutenzione dell’aeromobile;

    3) 

    uno schema di peso e bilanciamento con i requisiti di carico;

    4) 

    il manuale di volo;

    5) 

    una raccomandazione per il rilascio di un certificato di aeronavigabilità o di un certificato ristretto di aeronavigabilità e di un certificato di revisione dell’aeronavigabilità a seguito di una revisione dell’aeronavigabilità in conformità dell’allegato I (parte M) del regolamento (UE) n. 1321/2014 o di un certificato di revisione dell’aeronavigabilità in conformità dell’allegato V ter (parte ML) del regolamento (UE) n. 1321/2014.

    g) 

    Se non diversamente concordato, le dichiarazioni di cui alla lettera c), punto 1), alla lettera d), punto 1), e alla lettera f), punto 1), devono essere rilasciate non oltre i 60 giorni antecedenti la presentazione dell’aeromobile all’autorità competente dello Stato membro di registrazione.

    21L.A.144    Obblighi del richiedente di un certificato di aeronavigabilità o di un certificato ristretto di aeronavigabilità

    Il richiedente di un certificato di aeronavigabilità o di un certificato ristretto di aeronavigabilità deve:

    a) 

    presentare i manuali, i cartelli, gli elenchi, i contrassegni degli strumenti e le altre informazioni richieste dalle premesse di omologazione applicabili o dalle specifiche tecniche dettagliate applicabili per le dichiarazioni di conformità del progetto, redatti in una o più lingue ufficiali dell’Unione europea ritenute accettabili dall’autorità competente dello Stato membro di registrazione;

    b) 

    dimostrare che l’aeromobile è identificato conformemente al capitolo Q del presente allegato;

    c) 

    fare in modo che l’autorità competente dello Stato membro di registrazione effettui delle ispezioni per valutare se l’aeromobile presenta delle non conformità che potrebbero pregiudicarne la sicurezza.

    21L.A.145    Trasferibilità e riemissione di un certificato di aeronavigabilità e di un certificato ristretto di aeronavigabilità all’interno degli Stati membri

    Nel caso in cui la proprietà di un aeromobile sia cambiata:

    a) 

    se rimane iscritto nel medesimo registro, il certificato di aeronavigabilità, o il certificato ristretto di aeronavigabilità rilasciato conformemente alla sezione B, capitolo H, del presente allegato, deve essere trasferito insieme all’aeromobile;

    b) 

    se l’aeromobile è destinato a essere registrato in un altro Stato membro, la persona fisica o giuridica a nome della quale l’aeromobile sarà registrato deve presentare all’autorità competente del nuovo Stato membro di registrazione una domanda di un nuovo certificato di aeronavigabilità o di un certificato ristretto di aeronavigabilità, allegando a tale domanda il precedente certificato di aeronavigabilità o certificato ristretto di aeronavigabilità rilasciato conformemente alla sezione B, capitolo H, del presente allegato e un certificato di revisione dell’aeronavigabilità valido rilasciato conformemente all’allegato I (parte M) o all’allegato V ter (parte ML) del regolamento (UE) n. 1321/2014.

    21L.A.146    Mantenimento della validità di un certificato di aeronavigabilità e di un certificato ristretto di aeronavigabilità

    a) 

    Un certificato di aeronavigabilità o un certificato ristretto di aeronavigabilità rimane valido finché:

    1) 

    l’aeromobile rimane sullo stesso registro;

    2) 

    il titolare non cede il certificato;

    3) 

    l’aeromobile rimane conforme ai requisiti pertinenti del regolamento (UE) 2018/1139 e degli atti delegati e di esecuzione adottati sulla base del medesimo e al progetto di tipo applicabile o ai dati di progettazione applicabili di un aeromobile per il quale è stata dichiarata la conformità del progetto, nonché ai requisiti per il mantenimento dell’aeronavigabilità, tenendo conto delle disposizioni relative al trattamento delle non conformità di cui al punto 21L.B.21;

    4) 

    il certificato non è revocato dall’autorità competente dello Stato membro di registrazione a norma del punto 21L.B.22.

    b) 

    In caso di cessione o revoca, il certificato deve essere restituito all’autorità competente dello Stato membro di registrazione.

    CAPITOLO I —   CERTIFICATI ACUSTICI E CERTIFICATI ACUSTICI RISTRETTI

    21L.A.161    Finalità

    Il presente capitolo stabilisce la procedura per richiedere i certificati acustici o i certificati acustici ristretti per aeromobili il cui progetto è stato certificato o dichiarato conformemente al presente allegato, e stabilisce altresì i diritti e gli obblighi dei richiedenti e dei titolari di detti certificati.

    21L.A.162    Ammissibilità

    Qualsiasi persona fisica o giuridica sotto il cui nome/ragione sociale è registrato o sarà registrato l’aeromobile in uno Stato membro può richiedere un certificato acustico o un certificato acustico ristretto per tale aeromobile nel rispetto delle condizioni stabilite nel presente capitolo.

    21L.A.163    Domanda

    a) 

    I certificati acustici o i certificati acustici ristretti devono essere richiesti nella forma e nei modi stabiliti dall’autorità competente dello Stato membro di registrazione.

    b) 

    Una persona fisica o giuridica può presentare domanda per il rilascio di:

    1) 

    un certificato acustico per aeromobili conformi a un certificato di omologazione rilasciato dall’Agenzia conformemente alla sezione B, capitolo B, del presente allegato; oppure

    2) 

    un certificato acustico ristretto per aeromobili conformi a una dichiarazione di conformità del progetto presentata ai sensi del capitolo C del presente allegato e registrata dall’Agenzia conformemente al punto 21L.B.63 al momento della domanda.

    c) 

    Il richiedente deve inserire nella domanda:

    1) 

    per gli aeromobili nuovi:

    i) 

    una dichiarazione di conformità dell’aeromobile (modulo AESA 52 o 52B) rilasciata o firmata da:

    A) 

    una persona fisica o giuridica conformemente al capitolo R del presente allegato;

    B) 

    un’impresa di produzione che ha dichiarato la propria idoneità alla produzione a norma del capitolo G del presente allegato ed è stata registrata dall’autorità competente conformemente al punto 21L.B.142; oppure

    C) 

    il titolare dell’approvazione dell’impresa di produzione in virtù dei privilegi di cui al punto 21.A.163, lettera b), dell’allegato I (parte 21);

    ii) 

    il riferimento alle rilevazioni acustiche all’interno della banca dati sulla rumorosità dell’Agenzia che riflettono le informazioni sulla rumorosità determinate in base ai requisiti acustici applicabili;

    2) 

    per gli aeromobili usati:

    i) 

    il riferimento alle rilevazioni acustiche all’interno della banca dati sulla rumorosità dell’Agenzia che riflettono le informazioni sulla rumorosità determinate in base ai requisiti acustici applicabili; e

    ii) 

    la documentazione storica per risalire ai parametri di produzione, modifica e manutenzione dell’aeromobile.

    d) 

    Se non diversamente concordato, le dichiarazioni di cui alla lettera c), punto 1.i), devono essere rilasciate non oltre i 60 giorni antecedenti la presentazione dell’aeromobile all’autorità competente dello Stato membro di registrazione.

    21L.A.164    Trasferibilità e riemissione di certificati acustici e di certificati acustici ristretti all’interno degli Stati membri

    Nel caso in cui la proprietà di un aeromobile sia cambiata:

    a) 

    se l’aeromobile rimane iscritto nel medesimo registro, il certificato acustico o il certificato acustico ristretto rilasciato conformemente alla sezione B, capitolo I, del presente allegato deve essere trasferito insieme all’aeromobile;

    b) 

    se l’aeromobile è destinato a essere registrato in un altro Stato membro, la persona fisica o giuridica a nome della quale l’aeromobile sarà registrato deve presentare all’autorità competente del nuovo Stato membro di registrazione una domanda di rilascio di un nuovo certificato acustico o di un certificato acustico ristretto, allegando a tale domanda il precedente certificato acustico o certificato acustico ristretto rilasciato conformemente alla sezione B, capitolo I, del presente allegato.

    21L.A.165    Mantenimento della validità di un certificato acustico e di un certificato acustico ristretto

    a) 

    Un certificato acustico o un certificato acustico ristretto rimane valido finché:

    1) 

    l’aeromobile rimane sullo stesso registro;

    2) 

    il titolare non cede il certificato;

    3) 

    l’aeromobile rimane conforme ai requisiti di protezione ambientale applicabili del regolamento (UE) 2018/1139 e degli atti delegati e di esecuzione adottati sulla base del medesimo e al progetto di tipo applicabile o ai dati di progettazione applicabili di un aeromobile per il quale è stata dichiarata la conformità del progetto, tenendo conto delle disposizioni relative al trattamento delle non conformità di cui al punto 21L.B.21;

    4) 

    il certificato non è revocato dall’autorità competente dello Stato membro di registrazione a norma del punto 21L.B.22.

    b) 

    In caso di cessione o revoca, il certificato deve essere restituito all’autorità competente dello Stato membro di registrazione.

    CAPITOLO J —   IMPRESE DI PROGETTAZIONE DICHIARATE

    21L.A.171    Finalità

    Il presente capitolo stabilisce:

    a) 

    la procedura per dichiarare l’idoneità alla progettazione delle persone fisiche e giuridiche che progettano prodotti ai sensi della presente sezione; e

    b) 

    i diritti e gli obblighi delle persone che presentano dichiarazioni di idoneità alla progettazione di cui alla lettera a).

    21L.A.172    Ammissibilità

    Ogni persona fisica o giuridica («impresa» in questo capitolo) tenuta a dimostrare la propria idoneità alla progettazione ai sensi dei punti 21L.A.22, 21L.A.82 o 21L.A.204 può dichiarare la propria idoneità nel rispetto delle condizioni stabilite nel presente capitolo.

    21L.A.173    Dichiarazione di idoneità alla progettazione

    a) 

    L’impresa deve presentare all’Agenzia una dichiarazione di idoneità alla progettazione prima di presentare una domanda di approvazione di un progetto ai sensi della presente sezione, o contestualmente a tale domanda, oppure prima di presentare la domanda di approvazione delle condizioni di volo conformemente al punto 21.A.710 dell’allegato I (parte 21) di un prodotto da essa progettato, a seconda di quale evento si verifichi per primo.

    b) 

    La dichiarazione e ogni sua modifica successiva devono essere presentate nella forma e nei modi stabiliti dall’Agenzia.

    c) 

    La dichiarazione deve includere le informazioni necessarie affinché l’Agenzia possa acquisire familiarità con l’impresa e con l’ambito di attività previsto, e deve includere almeno quanto segue:

    1) 

    il nome registrato dell’impresa;

    2) 

    i recapiti relativi all’indirizzo registrato della sede principale di attività e, se del caso, delle sedi operative dell’impresa;

    3) 

    il nome e i recapiti del direttore dell’impresa di progettazione;

    4) 

    l’ambito di attività previsto;

    5) 

    una dichiarazione che confermi che l’impresa:

    i) 

    dispone di un sistema di gestione della progettazione conformemente al punto 21L.A.174, lettera a); e

    ii) 

    manterrà il sistema di gestione della progettazione conforme al presente capitolo;

    6) 

    una dichiarazione che confermi che l’impresa si atterrà ai processi e alle procedure stabilite conformemente al punto 21L.A.174, lettera d);

    7) 

    una dichiarazione con la quale l’impresa accetta di assumersi gli obblighi propri di un’impresa di progettazione dichiarata conformemente al punto 21L.A.177.

    d) 

    La dichiarazione di idoneità alla progettazione deve essere presentata all’Agenzia.

    21L.A.174    Sistema di gestione della progettazione

    a) 

    L’impresa di progettazione dichiarata deve istituire, attuare e mantenere un sistema di gestione della progettazione con responsabilità e linee di responsabilità chiaramente definite in tutta l’impresa che:

    1) 

    sia commisurato alla natura e alla complessità delle attività e alle dimensioni dell’impresa, e tenga conto dei pericoli e dei rischi associati intrinseci a tali attività;

    2) 

    sia istituito sotto la responsabilità di un unico dirigente nominato direttore dell’impresa di progettazione a norma del punto 21L.A.175, lettera a).

    b) 

    L’impresa di progettazione dichiarata deve disporre, nell’ambito del proprio sistema di gestione della progettazione, degli strumenti per provvedere all’assicurazione della progettazione istituendo, attuando e mantenendo un sistema di controllo e supervisione dei progetti, delle modifiche dei progetti e delle riparazioni dei prodotti. Tale sistema deve:

    1) 

    prevedere una funzione di aeronavigabilità responsabile di garantire che i progetti dei prodotti e i relativi progetti di modifiche e riparazioni siano conformi alle premesse di omologazione applicabili e ai requisiti di protezione ambientale applicabili;

    2) 

    istituire, attuare e mantenere una funzione indipendente per verificare la dimostrazione della conformità sulla base della quale l’impresa dichiara la conformità alle premesse di omologazione applicabili e ai requisiti di protezione ambientale applicabili;

    3) 

    specificare in che modo il sistema di assicurazione della progettazione valuta l’idoneità di parti progettate da partner o subappaltatori, o dei compiti svolti da questi ultimi, secondo metodi definiti in procedure scritte.

    c) 

    L’impresa di progettazione dichiarata deve stabilire, nell’ambito del suo sistema di gestione della progettazione, una funzione indipendente di controllo della conformità dell’impresa ai requisiti pertinenti, nonché della conformità al sistema di gestione della progettazione e dell’adeguatezza di quest’ultimo. La funzione di controllo deve prevedere un sistema per fornire un feedback alla persona o al gruppo di persone di cui al punto 21L.A.175, lettera b), e al dirigente responsabile di cui al punto 21L.A.175, lettera a), per garantire, secondo necessità, l’attuazione di misure correttive.

    d) 

    L’impresa di progettazione dichiarata deve istituire, mantenere e aggiornare i processi e le procedure che garantiscono la conformità del progetto dei prodotti alle premesse di omologazione applicabili, alle specifiche tecniche dettagliate applicabili e ai requisiti di protezione ambientale applicabili. L’impresa di progettazione dichiarata deve mettere a disposizione dell’Agenzia, su richiesta, la prova documentale di tali processi e procedure.

    e) 

    Se parti o modifiche dei prodotti sono progettate da partner o subappaltatori, i processi e le procedure di cui alla lettera d) devono contenere una descrizione del modo in cui l’impresa di progettazione garantisce, per tutte le parti e pertinenze, la conformità richiesta a norma della lettera b), punto 2); devono contenere altresì, direttamente o mediante riferimenti, descrizioni e informazioni sulla struttura organizzativa e le attività di progettazione di detti partner o subappaltatori.

    f) 

    Se l’impresa di progettazione dichiarata è titolare di un altro o di altri certificati di impresa rilasciati in virtù del regolamento (UE) 2018/1139 e degli atti delegati e di esecuzione adottati sulla base del medesimo, tale impresa può integrare il sistema di gestione della progettazione con quello richiesto per il rilascio degli altri certificati.

    21L.A.175    Risorse dell’impresa di progettazione dichiarata

    a) 

    L’impresa di progettazione dichiarata deve nominare un direttore dell’impresa di progettazione, investito dei poteri necessari per garantire che, all’interno dell’impresa, tutte le attività di progettazione siano condotte secondo i parametri prescritti e che l’impresa di progettazione dichiarata mantenga costantemente la conformità ai requisiti del sistema di gestione della progettazione di cui al punto 21L.A.174, lettere da a) a c), e ai processi e alle procedure di cui al punto 21L.A.174, lettera d).

    b) 

    Il direttore dell’impresa di progettazione deve nominare e identificare, all’interno della stessa, i membri essenziali del personale responsabili di:

    1) 

    garantire che i progetti dei prodotti e i relativi progetti di modifiche e riparazioni siano conformi alle premesse di omologazione applicabili, alle specifiche tecniche dettagliate applicabili e ai requisiti di protezione ambientale applicabili;

    2) 

    controllare in maniera indipendente la funzione di conformità e idoneità; e

    3) 

    a seconda delle dimensioni dell’impresa, qualsiasi altra persona o gruppo di persone di cui vi sia necessità per garantire che l’impresa sia conforme ai requisiti della presente sezione.

    c) 

    La persona o il gruppo di persone di cui alla lettera b) deve:

    1) 

    rispondere direttamente al direttore dell’impresa di progettazione e avere accesso diretto a quest’ultimo;

    2) 

    disporre delle conoscenze, della preparazione e dell’esperienza appropriate per adempiere alle proprie responsabilità.

    d) 

    L’impresa di progettazione dichiarata deve garantire:

    1) 

    che il personale di tutte le divisioni tecniche sia all’altezza, per numero ed esperienza, dei compiti assegnati, e sia stato investito di poteri sufficienti ad adempiere alle proprie responsabilità, e che queste ultime, unitamente alla sistemazione, alle strutture e agli equipaggiamenti, consentano al personale di garantire l’aeronavigabilità e la compatibilità ambientale dei prodotti progettati;

    2) 

    che vi sia, in relazione alle questioni di aeronavigabilità e compatibilità ambientale, un coordinamento totale ed efficace all’interno dell’impresa di progettazione dichiarata.

    e) 

    L’impresa di progettazione dichiarata deve predisporre la documentazione relativa alla struttura organizzativa dell’impresa e ai membri essenziali del personale responsabili di garantire che l’impresa sia conforme al presente capitolo, tenerla aggiornata e metterla, su richiesta, a disposizione dell’Agenzia.

    21L.A.176    Ambito di attività

    L’impresa di progettazione dichiarata deve identificare i tipi di progettazione e le categorie di prodotti per cui sono condotte le attività di progettazione, oltre che le funzioni e i compiti che essa espleta in materia di aeronavigabilità e compatibilità ambientale dei prodotti.

    21L.A.177    Obblighi dell’impresa di progettazione dichiarata

    Un’impresa di progettazione dichiarata deve:

    a) 

    lavorare secondo procedure, pratiche e processi chiaramente definiti;

    b) 

    se l’impresa di progettazione dichiarata intende condurre prove in volo, mantenere e tenere aggiornato un manuale operativo che fornisca una descrizione delle politiche e dei processi dell’impresa per le prove in volo e mettere tale manuale, su richiesta, a disposizione dell’Agenzia;

    c) 

    determinare se i progetti dei prodotti, comprese le modifiche e le riparazioni, non presentano caratteristiche che pregiudicano la sicurezza e sono conformi alle premesse di omologazione applicabili, nonché ai requisiti di protezione ambientale applicabili, e fornire all’Agenzia le dichiarazioni/la documentazione che lo confermino;

    d) 

    fornire all’Agenzia informazioni o istruzioni relative alle azioni per il mantenimento dell’aeronavigabilità;

    e) 

    rispettare i requisiti del capitolo A del presente allegato applicabili alle imprese di progettazione dichiarate.

    21L.A.178    Notifica delle modifiche e cessazione delle attività

    L’impresa di progettazione dichiarata deve notificare senza indugio all’Agenzia:

    a) 

    qualsiasi modifica delle informazioni che sono state dichiarate conformemente al punto 21L.A.173, lettera c);

    b) 

    le modifiche del sistema di gestione della progettazione che siano significative per la dimostrazione della conformità del prodotto progettato;

    c) 

    la cessazione, totale o parziale, delle attività cui si riferisce la dichiarazione.

    CAPITOLO K —   PARTI

    21L.A.191    Finalità

    Il presente capitolo stabilisce come deve essere dimostrata la conformità delle parti ai requisiti di aeronavigabilità.

    21L.A.192    Dimostrazione di conformità

    a) 

    La dimostrazione della conformità ai requisiti di aeronavigabilità delle parti da installare in un prodotto omologato o in un aeromobile per il quale è stata dichiarata la conformità del progetto deve essere eseguita:

    1) 

    unitamente alle procedure di omologazione di cui al capitolo B, D o E del presente allegato per il prodotto in cui esse devono essere installate; oppure

    2) 

    unitamente alle procedure di dichiarazione della conformità del progetto di cui al capitolo C o F del presente allegato per il prodotto in cui esse devono essere installate; oppure

    3) 

    nell’ambito della procedura di autorizzazione ETSO di cui alla sezione A, capitolo O, dell’allegato I (parte 21); oppure

    4) 

    per le parti standard, conformemente alle norme ufficialmente riconosciute.

    b) 

    Laddove l’approvazione di una parte sia una premessa fondamentale per il diritto dell’Unione o le disposizioni dell’Agenzia, detta parte dovrà essere conforme ai parametri ETSO o alle specifiche che l’Agenzia giudicherà equivalenti in quel determinato caso.

    21L.A.193    Ammissione in servizio di parti per l’installazione

    a) 

    Una parte può essere installata in un prodotto solo quando è identificata dal titolare di un certificato di omologazione, di un certificato di omologazione supplementare, di una modifica del progetto, dell’approvazione di un progetto di riparazione o da una dichiarazione di conformità del progetto come idonea all’installazione, e quando:

    1) 

    è in condizioni idonee a garantire la sicurezza di funzionamento;

    2) 

    è contrassegnata in conformità del capitolo Q del presente allegato; e

    3) 

    è accompagnata da un certificato di ammissione in servizio (modulo AESA 1) attestante che il prodotto è stato fabbricato in conformità dei dati di progettazione applicabili.

    b) 

    In deroga alla lettera a), punto 3), e purché siano soddisfatte le condizioni di cui alla lettera c), le seguenti parti non necessitano di un certificato di ammissione in servizio (modulo 1 AESA) per essere installate in un prodotto omologato o in un aeromobile di cui sia stata dichiarata la conformità del progetto:

    1) 

    una parte standard;

    2) 

    una parte che:

    i) 

    non è limitata temporalmente, né parte della struttura primaria né parte dei controlli di volo;

    ii) 

    è identificata per l’installazione in uno specifico aeromobile dal titolare di un certificato di omologazione, di un certificato di omologazione supplementare, di una modifica del progetto, dell’approvazione di un progetto di riparazione o da una dichiarazione di conformità del progetto;

    iii) 

    è destinata all’installazione in un aeromobile il cui proprietario abbia verificato la conformità alle condizioni applicabili di cui ai punti i) e ii) e abbia accettato la responsabilità di tale conformità;

    3) 

    una parte per la quale le conseguenze di una non conformità ai dati di progettazione approvati o dichiarati hanno un effetto trascurabile sulla sicurezza del prodotto e che è identificata come tale dal titolare dell’approvazione del progetto o dal dichiarante della conformità del progetto nelle istruzioni per il mantenimento dell’aeronavigabilità. Al fine di determinare gli effetti sulla sicurezza di una parte non conforme, il titolare dell’approvazione del progetto o il dichiarante di una dichiarazione di conformità del progetto può stabilire che le istruzioni per il mantenimento dell’aeronavigabilità prevedano attività di verifica specifiche che devono essere espletate dall’installatore della parte nel prodotto;

    4) 

    nel caso dell’incorporazione di una modifica standard di cui al punto 21L.A.102 o di una riparazione standard di cui al punto 21L.A.202, una parte per la quale le conseguenze di una non conformità ai dati di progettazione hanno un effetto trascurabile sulla sicurezza del prodotto e che è identificata come tale nelle specifiche di certificazione per le modifiche standard e le riparazioni standard pubblicate in conformità del punto 21.B.70 dell’allegato I (parte 21). Al fine di determinare gli effetti sulla sicurezza di una parte non conforme, è possibile prevedere in tali specifiche di certificazione attività di verifica specifiche che devono essere espletate dalla persona che installa la parte nel prodotto;

    5) 

    una parte esente dall’approvazione di aeronavigabilità in conformità del regolamento (UE) n. 965/2012 della Commissione ( 9 ); e

    6) 

    una parte identificata alla lettera b), punti da 1) a 5), che è un elemento di un gruppo superiore.

    c) 

    L’installazione delle parti elencate alla lettera b) in un prodotto omologato o in un aeromobile di cui sia stata dichiarata la conformità del progetto è consentita senza che siano accompagnate da un modulo AESA 1 purché l’installatore sia in possesso di un documento rilasciato dalla persona o impresa che ha fabbricato la parte nel quale siano dichiarati il nome, il codice prodotto e la conformità ai relativi dati di progettazione e che contenga la data di rilascio.

    CAPITOLO M —   PROGETTAZIONE DI RIPARAZIONI DI PRODOTTI OMOLOGATI

    21L.A.201    Finalità

    Il presente capitolo stabilisce:

    a) 

    la procedura per presentare la domanda di approvazione dei progetti di riparazione dei prodotti omologati;

    b) 

    i diritti e gli obblighi dei richiedenti e dei titolari delle approvazioni di cui alla lettera a);

    c) 

    le disposizioni riguardanti le riparazioni standard che non richiedono un’approvazione.

    21L.A.202    Riparazioni standard

    a) 

    Le riparazioni standard sono progetti di riparazione di un prodotto omologato, approvato conformemente alla sezione B, capitolo B, del presente allegato, che:

    1) 

    seguono i dati di progettazione inclusi nelle specifiche di certificazione pubblicate dall’Agenzia, contenenti metodologie, tecniche e prassi per effettuare e identificare le riparazioni standard, comprese le istruzioni pertinenti per il mantenimento dell’aeronavigabilità; e

    2) 

    non sono in conflitto con i dati del titolare di detto certificato di omologazione.

    b) 

    I punti da 21L.A.203 a 21L.A.211 non si applicano alle riparazioni standard.

    21L.A.203    Classificazione dei progetti di riparazione di un prodotto omologato

    a) 

    I progetti di riparazione di un prodotto omologato si classificano come di minore o di maggiore entità.

    b) 

    Una «riparazione di minore entità» è un progetto di riparazione che non ha un effetto significativo sulla massa, sull’equilibrio, sulla resistenza strutturale, sull’affidabilità, sulla rumorosità o sul livello di emissioni certificati, sulle caratteristiche operative o su altre caratteristiche che incidono sull’aeronavigabilità o sulla compatibilità ambientale del prodotto.

    c) 

    Tutti gli altri progetti di riparazione sono «riparazioni di maggiore entità».

    d) 

    I requisiti per l’approvazione di progetti di riparazione di minore entità sono quelli stabiliti al punto 21L.A.207.

    e) 

    I requisiti per l’approvazione di progetti di riparazione di maggiore entità sono quelli stabiliti al punto 21L.A.208.

    21L.A.204    Ammissibilità

    a) 

    Possono richiedere l’approvazione di un progetto di riparazione di maggiore entità di un prodotto omologato, nel rispetto delle condizioni fissate nel presente capitolo, le persone fisiche o giuridiche che abbiano dimostrato, o si apprestino a dimostrare, la propria idoneità alla progettazione in conformità del punto 21L.A.23.

    b) 

    Qualsiasi persona fisica o giuridica può presentare domanda di approvazione di un progetto di riparazione di minore entità di un prodotto omologato nel rispetto delle condizioni stabilite nel presente capitolo.

    21L.A.205    Domanda di approvazione di un progetto di riparazione di un prodotto omologato

    a) 

    La domanda di approvazione di un progetto di riparazione di un prodotto omologato deve essere presentata nella forma e nei modi definiti dall’Agenzia.

    b) 

    Per l’approvazione di un progetto di riparazione di maggiore entità, il richiedente deve inserire nella domanda, o presentare successivamente alla domanda iniziale, un piano di dimostrazione della conformità:

    1) 

    contenente una descrizione del danno e del progetto di riparazione che identifichi la configurazione del progetto di tipo in base al quale è realizzato il progetto di riparazione;

    2) 

    che identifichi tutti gli aspetti del progetto di tipo e dei manuali già approvati, modificati o interessati dal progetto di riparazione;

    3) 

    che identifichi ogni ulteriore controllo necessario a dimostrare che il progetto di riparazione e gli aspetti da esso interessati sono conformi alle premesse di omologazione e ai requisiti di protezione ambientale applicabili cui fa riferimento, a seconda dei casi, il certificato di omologazione o il certificato di omologazione supplementare;

    4) 

    che identifichi eventuali proposte di modifica delle premesse di omologazione cui fa riferimento, a seconda dei casi, il certificato di omologazione o il certificato di omologazione supplementare;

    5) 

    che precisi se i dati di certificazione sono stati o saranno preparati interamente dal richiedente o sulla base di un accordo con il titolare dei dati del certificato di omologazione.

    21L.A.206    Dimostrazione di conformità

    a) 

    Il richiedente che presenta domanda di approvazione di un progetto di riparazione di maggiore entità deve dimostrare la conformità alle premesse di omologazione applicabili e ai requisiti di protezione ambientale applicabili, definiti e comunicati al richiedente dall’Agenzia in conformità del punto 21L.B.201; deve inoltre sottoporre all’Agenzia le modalità tramite cui è stata dimostrata tale conformità.

    b) 

    Il richiedente che presenta domanda di approvazione di un progetto di riparazione di maggiore entità deve fornire all’Agenzia elementi giustificativi registrati delle modalità di rispondenza all’interno dei documenti di conformità secondo il piano di dimostrazione della conformità.

    c) 

    Quando si eseguono prove e ispezioni per dimostrare la conformità ai sensi della lettera a), prima di effettuare qualsiasi prova il richiedente deve aver verificato e documentato quanto segue:

    1) 

    per l’esemplare di prova:

    i) 

    che i materiali e i processi siano adeguatamente conformi alle specifiche del progetto di tipo in esame;

    ii) 

    che le parti costituenti dei prodotti siano adeguatamente conformi ai disegni del progetto di tipo in esame;

    iii) 

    che i processi di fabbricazione, costruzione e montaggio siano adeguatamente conformi a quelli specificati nel progetto di tipo in esame; e

    2) 

    che le apparecchiature di prova e la strumentazione di misura utilizzate per i test fossero idonee allo scopo e correttamente calibrate.

    d) 

    Le prove in volo per il rilascio dell’approvazione di un progetto di riparazione di maggiore entità devono essere svolte conformemente ai metodi specificati a tal fine dall’Agenzia. Il richiedente deve effettuare tutte le prove in volo necessarie per determinare la conformità alle premesse di omologazione applicabili e ai requisiti di protezione ambientale applicabili.

    e) 

    Il richiedente che presenta domanda di approvazione di un progetto di riparazione di maggiore entità deve consentire all’Agenzia di:

    1) 

    verificare dati e informazioni correlati alla dimostrazione di conformità;

    2) 

    effettuare qualsiasi prova o verifica condotta allo scopo di dimostrare la conformità o assistervi; e

    3) 

    se ritenuto necessario, condurre un’ispezione fisica del prodotto riparato per verificare la conformità del progetto alle premesse di omologazione e ai requisiti di protezione ambientale applicabili.

    f) 

    Al termine della dimostrazione di conformità, il richiedente deve dichiarare all’Agenzia:

    1) 

    che è stata dimostrata la conformità alle premesse di omologazione e ai requisiti di protezione ambientale applicabili, definiti e comunicati al richiedente dall’Agenzia conformemente al punto 21L.B.201, secondo il piano di dimostrazione della conformità; e

    2) 

    che non è stata individuata alcuna particolarità o caratteristica che possa pregiudicare la sicurezza o la compatibilità ambientale del prodotto con il progetto di modifica per gli impieghi per i quali è richiesta la certificazione.

    21L.A.207    Requisiti per l’approvazione di un progetto di riparazione di minore entità

    Ai fini del rilascio dell’approvazione di un progetto di riparazione di minore entità di un prodotto omologato, il richiedente deve:

    a) 

    dimostrare che il progetto di riparazione e le aree interessate dalla riparazione sono conformi:

    1) 

    alle premesse di omologazione e ai requisiti di protezione ambientale applicabili cui fa riferimento il certificato di omologazione; oppure

    2) 

    se il richiedente lo sceglie, alle specifiche di certificazione applicabili al prodotto alla data della domanda di approvazione del progetto di riparazione;

    b) 

    dichiarare la conformità alle premesse di omologazione e ai requisiti di protezione ambientale applicabili ai sensi della lettera a), punto 1), o alle specifiche di certificazione scelte ai sensi della lettera a), punto 2), registrare gli elementi giustificativi della conformità nei documenti di conformità e registrare che non è stata identificata alcuna particolarità o caratteristica che possa pregiudicare la sicurezza o la compatibilità ambientale del prodotto modificato per gli usi per i quali è richiesta la certificazione;

    c) 

    presentare all’Agenzia gli elementi giustificativi della conformità per la riparazione e la dichiarazione di conformità.

    21L.A.208    Requisiti per l’approvazione di un progetto di riparazione di maggiore entità

    Ai fini del rilascio dell’approvazione di un progetto di riparazione di maggiore entità di un prodotto omologato, il richiedente deve:

    a) 

    dimostrare che il progetto di riparazione e gli aspetti interessati dallo stesso sono conformi alle premesse di omologazione e ai requisiti di protezione ambientale applicabili, definiti e comunicati al richiedente dall’Agenzia in conformità del punto 21L.B.201;

    b) 

    dimostrare la conformità ai sensi del punto 21L.A.206;

    c) 

    nel caso in cui il richiedente abbia specificato di avere fornito i dati di certificazione sulla base di un accordo con il titolare dei dati del certificato di omologazione in conformità del punto 21L.A.205, lettera b), punto 5), dimostrare che il titolare del certificato di omologazione:

    1) 

    non ha alcuna obiezione tecnica alle informazioni trasmesse a norma del punto 21L.A.205; e

    2) 

    ha accettato di collaborare con il richiedente per garantire l’adempimento di ogni obbligo per il mantenimento dell’aeronavigabilità del prodotto riparato, in conformità dei punti 21L.A.28 e 21L.A.88;

    d) 

    dimostrare che, sulla base dell’ispezione fisica del primo articolo di tale prodotto con il progetto di riparazione nella configurazione modificata finale, condotta dall’Agenzia conformemente al punto 21L.A.206, lettera e), punto 3), non permangono questioni irrisolte.

    21L.A.209    Approvazione di un progetto di riparazione in virtù di un privilegio

    a) 

    L’impresa di progettazione approvata può rilasciare, al posto dell’Agenzia, l’approvazione di un progetto di riparazione che ha progettato senza dover presentare una domanda ai sensi del punto 21L.A.205, nei limiti dei suoi privilegi di cui al punto 21.A.263, lettera c), punti 2) e 5), dell’allegato I (parte 21), come stabilito nei termini di approvazione.

    b) 

    Nel rilasciare l’approvazione di una riparazione ai sensi della lettera a), l’impresa di progettazione deve:

    1) 

    assicurarsi che siano disponibili tutti i dati e gli elementi giustificativi;

    2) 

    assicurarsi che la conformità della modifica alle premesse di omologazione e ai requisiti di protezione ambientale applicabili ai sensi del punto 21L.A.207, lettera a), o del punto 21L.A.208, lettera a), sia stata dichiarata e dimostrata conformemente al punto 21L.A.206;

    3) 

    confermare di non aver riscontrato:

    i) 

    alcuna non conformità alle premesse di omologazione o, se del caso, ai requisiti di protezione ambientale applicabili, o alle specifiche di certificazione scelte;

    ii) 

    alcuna particolarità o caratteristica della riparazione che possa pregiudicare la sicurezza o la compatibilità ambientale del prodotto modificato per gli impieghi per i quali è richiesta la certificazione;

    4) 

    limitare l’approvazione di una riparazione di un prodotto omologato alla specifica configurazione (o alle specifiche configurazioni) di cui nel certificato di omologazione cui si riferisce la riparazione in questione.

    21L.A.210    Obblighi del titolare dell’approvazione di un progetto di riparazione

    I titolari dell’approvazione di un progetto di riparazione devono:

    a) 

    se non sono titolari del certificato di omologazione o del certificato di omologazione supplementare, e se i dati di certificazione sono stati forniti in conformità del punto 21L.A.205, lettera b), punto 5), stabilire un accordo con il titolare in questione;

    b) 

    fornire all’impresa che esegue la riparazione tutte le istruzioni necessarie per installare o incorporare il progetto di riparazione;

    c) 

    sostenere qualsiasi impresa di produzione che fabbrichi parti per il progetto di riparazione e garantire che tali parti siano fabbricate utilizzando dati di produzione basati sui dati di progettazione forniti dal titolare dell’approvazione del progetto di riparazione;

    d) 

    assicurarsi che il progetto di riparazione includa tutte le istruzioni e le limitazioni necessarie, se l’approvazione del progetto di riparazione è soggetta a limitazioni. Dette istruzioni e limitazioni devono essere comunicate dal titolare dell’approvazione del progetto di riparazione all’operatore, secondo una procedura concordata con l’Agenzia;

    e) 

    assumersi gli obblighi propri del titolare dell’approvazione del progetto di riparazione di cui al capitolo A del presente allegato.

    21L.A.211    Danni non riparati

    Per un danno a un prodotto, il cui progetto è stato approvato in conformità della sezione B, può non essere necessario un progetto di riparazione qualora ciò sia giustificato da una valutazione delle conseguenze sull’aeronavigabilità. Tale valutazione deve essere effettuata dall’Agenzia o da un’impresa di progettazione debitamente approvata in conformità dell’allegato I (parte 21), sezione A, capitolo J, secondo una procedura accettata dall’Agenzia. Se dalla valutazione risulta che il danno non riparato richiede limitazioni, queste devono essere trattate in conformità del punto 21L.A.210, lettera d).

    CAPITOLO N —   PROGETTAZIONE DELLE RIPARAZIONI DI UN AEROMOBILE PER IL QUALE È STATA DICHIARATA LA CONFORMITÀ DEL PROGETTO

    21L.A.221    Finalità

    Il presente capitolo stabilisce:

    a) 

    la procedura per dichiarare la conformità dei progetti di riparazione di un aeromobile che è stato oggetto di una dichiarazione presentata ai sensi del capitolo C del presente allegato;

    b) 

    i diritti e gli obblighi del dichiarante che presenta una dichiarazione di conformità della modifica di cui alla lettera a);

    c) 

    disposizioni relative alle riparazioni standard che non richiedono una dichiarazione di conformità del progetto.

    21L.A.222    Riparazioni standard

    a) 

    Le riparazioni standard sono progetti di riparazione di un aeromobile che è stato oggetto di una dichiarazione presentata ai sensi del capitolo C del presente allegato e che:

    1) 

    seguono i dati di progettazione inclusi nelle specifiche di certificazione pubblicate dall’Agenzia, contenenti metodologie, tecniche e prassi per effettuare e identificare le riparazioni standard, comprese le istruzioni pertinenti per il mantenimento dell’aeronavigabilità; e

    2) 

    non sono in conflitto con i dati di progettazione coperti dalla dichiarazione di conformità del progetto dell’aeromobile presentata conformemente al capitolo C del presente allegato.

    b) 

    I punti da 21L.A.223 a 21L.A.229 non si applicano alle riparazioni standard.

    21L.A.223    Classificazione dei progetti di riparazione di un aeromobile per il quale è stata dichiarata la conformità del progetto

    a) 

    I progetti di riparazione di un aeromobile che è stato oggetto di una dichiarazione presentata in conformità del capitolo C del presente allegato devono essere classificati come di minore o di maggiore entità, utilizzando i criteri stabiliti al punto 21L.A.203, lettere b) e c).

    b) 

    La conformità del progetto di un progetto di riparazione di minore entità deve essere dichiarata conformemente al punto 21L.A.225.

    c) 

    La conformità del progetto di un progetto di riparazione di maggiore entità deve essere dichiarata conformemente al punto 21L.A.226.

    21L.A.224    Ammissibilità

    a) 

    Il dichiarante che ha presentato una dichiarazione di conformità del progetto di un aeromobile conformemente al capitolo C del presente allegato può dichiarare la conformità di un progetto di riparazione di minore entità di tale aeromobile nel rispetto delle condizioni fissate nel presente capitolo. Tale dichiarazione di conformità può inoltre essere presentata, nel rispetto delle condizioni stabilite nel presente capitolo, da un’impresa di progettazione approvata conformemente al punto 21.A.263, lettera c), punto 3), dell’allegato I (parte 21).

    b) 

    Solo il dichiarante che ha presentato una dichiarazione di conformità del progetto di un aeromobile conformemente al capitolo C del presente allegato può dichiarare, nel rispetto delle condizioni fissate nel presente capitolo, la conformità di un progetto di riparazione di maggiore entità di un aeromobile per il quale è stata dichiarata la conformità del progetto ai sensi del capitolo C del presente allegato.

    c) 

    In deroga alla lettera b), se il dichiarante che ha presentato una dichiarazione di conformità del progetto di un aeromobile conformemente al capitolo C del presente allegato non è più attivo o non risponde alle richieste relative ai progetti di riparazione, la conformità del progetto dell’aeromobile modificato può essere dichiarata conformemente al capitolo C del presente allegato anche da un’impresa di progettazione approvata ai sensi del punto 21.A.263, lettera c), punto 2), dell’allegato I (parte 21) nei limiti dei suoi termini di approvazione, o da qualsiasi altra persona fisica o giuridica in grado di assumersi gli obblighi di cui al punto 21L.A.47 in relazione a tale aeromobile modificato.

    21L.A.225    Dichiarazione di conformità del progetto per i progetti di riparazione di minore entità

    a) 

    Prima di incorporare o integrare un progetto di riparazione di minore entità in un aeromobile di cui è stata dichiarata la conformità ai sensi del capitolo C del presente allegato, o prima di accordarsi con un’impresa di produzione affinché incorpori o integri tale progetto di riparazione, il dichiarante o l’impresa che ha progettato la riparazione di minore entità deve dichiarare che tale progetto di riparazione è conforme alle specifiche tecniche dettagliate e ai requisiti di protezione ambientale applicabili rispetto ai quali è stata dichiarata la conformità ai sensi del punto 21L.A.43.

    b) 

    La dichiarazione di conformità del progetto deve essere presentata nella forma e nei modi stabiliti dall’Agenzia.

    c) 

    Il dichiarante o l’impresa che ha progettato la modifica di minore entità deve tenere un registro dei progetti di riparazione di minore entità degli aeromobili per i quali è stata dichiarata la conformità del progetto e mettere a disposizione dell’Agenzia, su richiesta, ogni dichiarazione presentata ai sensi della lettera a).

    21L.A.226    Dichiarazione di conformità del progetto per i progetti di riparazione di maggiore entità

    a) 

    Prima di incorporare o integrare un progetto di riparazione di maggiore entità in un aeromobile di cui è stata dichiarata la conformità ai sensi del capitolo C del presente allegato, o prima di accordarsi con un’impresa di produzione affinché incorpori o integri tale progetto di riparazione, il dichiarante deve dichiarare che il progetto di riparazione di maggiore entità è conforme alle specifiche tecniche dettagliate e ai requisiti di protezione ambientale applicabili rispetto ai quali è stata dichiarata la conformità ai sensi del punto 21L.A.43.

    b) 

    La dichiarazione di conformità del progetto deve essere presentata nella forma e nei modi stabiliti dall’Agenzia.

    c) 

    La dichiarazione deve contenere perlomeno le seguenti informazioni:

    1) 

    il nome della persona che presenta la dichiarazione e il suo indirizzo/sede di attività;

    2) 

    il numero di riferimento della dichiarazione dell’aeromobile a cui si riferisce il progetto di riparazione di maggiore entità;

    3) 

    un riferimento unico per identificare il progetto di riparazione di maggiore entità;

    4) 

    l’indicazione delle specifiche tecniche dettagliate e dei requisiti di protezione ambientale applicabili rispetto ai quali è stata dichiarata la conformità dell’aeromobile conformemente al punto 21L.A.43;

    5) 

    una dichiarazione firmata, rilasciata sotto l’esclusiva responsabilità della persona che la presenta, in cui si attesta che il progetto di riparazione di maggiore entità è conforme alle specifiche tecniche dettagliate e ai requisiti di protezione ambientale applicabili di cui al punto 4), secondo il piano di dimostrazione della conformità di cui alla lettera d), punto 3);

    6) 

    una dichiarazione firmata, rilasciata sotto l’esclusiva responsabilità della persona che la presenta, in cui si attesta che non sono state identificate particolarità o caratteristiche che possano pregiudicare la sicurezza o la compatibilità ambientale dell’aeromobile per l’uso previsto;

    7) 

    una descrizione del danno e del progetto di riparazione che identifichi la configurazione del progetto di tipo in base al quale è effettuata la riparazione;

    8) 

    l’identificazione di tutti gli aspetti del progetto di tipo e dei manuali già approvati, modificati o interessati dal progetto di riparazione.

    d) 

    Il dichiarante che progetta una riparazione di maggiore entità deve presentare all’Agenzia la dichiarazione di cui alla lettera c). Insieme a detta dichiarazione, il dichiarante deve fornire all’Agenzia:

    1) 

    una descrizione della riparazione di maggiore entità;

    2) 

    i dati di base della riparazione di maggiore entità, comprese le caratteristiche di funzionamento, le caratteristiche progettuali e le eventuali limitazioni;

    3) 

    un piano di dimostrazione della conformità, che descriva in dettaglio le modalità atte a dimostrare la conformità, che è stato seguito durante la dimostrazione stessa;

    4) 

    gli elementi giustificativi della conformità registrati nell’ambito dei dati ottenuti dalle attività relative alla conformità che sono state condotte secondo il piano di dimostrazione della conformità;

    5) 

    le modalità tramite cui è stata dimostrata la conformità alle specifiche tecniche dettagliate e ai requisiti di protezione ambientale applicabili rispetto ai quali il dichiarante ha dichiarato la conformità di tale aeromobile ai sensi del punto 21L.A.43;

    6) 

    quando la conformità è dimostrata mediante l’esecuzione di prove, gli elementi giustificativi della conformità registrati degli articoli e delle attrezzature di prova, che dimostrino:

    i) 

    per l’esemplare di prova:

    A) 

    che i materiali e i processi erano adeguatamente conformi alle specifiche del progetto;

    B) 

    che le parti costituenti dei prodotti erano adeguatamente conformi ai disegni del progetto; e

    C) 

    che i processi di fabbricazione, costruzione e montaggio erano adeguatamente conformi a quelli specificati nel progetto;

    ii) 

    che le apparecchiature di prova e la strumentazione di misura utilizzate per le prove erano idonee allo scopo e correttamente calibrate;

    7) 

    le relazioni, i risultati di ispezioni o prove che il dichiarante ha ritenuto necessari per determinare la conformità dell’aeromobile alle specifiche tecniche dettagliate e ai requisiti di protezione ambientale applicabili.

    e) 

    La dichiarazione di una riparazione di maggiore entità di una dichiarazione di conformità del progetto deve essere limitata alla specifica configurazione (o alle specifiche configurazioni) di cui nella dichiarazione di conformità del progetto cui si riferisce la modifica in questione.

    21L.A.227    Attività relative alla conformità per la dichiarazione di conformità di un progetto di riparazione di maggiore entità

    Prima di presentare una dichiarazione di conformità ai sensi del punto 21L.A.226, il dichiarante deve, per quello specifico progetto:

    a) 

    definire un piano di dimostrazione della conformità, che descriva in dettaglio le modalità atte a dimostrare la conformità, da seguire durante la dimostrazione stessa. Tale documento deve essere aggiornato secondo necessità;

    b) 

    registrare gli elementi giustificativi della conformità nei documenti di conformità secondo il piano di dimostrazione della conformità;

    c) 

    eseguire prove e ispezioni secondo necessità, in base al piano di dimostrazione della conformità;

    d) 

    garantire e registrare la conformità degli articoli e delle attrezzature di prova e garantire che l’esemplare di prova sia conforme alle specifiche, ai disegni, ai processi di fabbricazione, ai mezzi di costruzione e di montaggio del progetto;

    e) 

    garantire che le apparecchiature di prova e la strumentazione di misura da utilizzare per le prove siano idonee allo scopo e correttamente calibrate;

    f) 

    consentire all’Agenzia di condurre qualsiasi ispezione o prova degli aeromobili nella configurazione finale o adeguatamente matura di progettazione e produzione, o di partecipare a tali ispezioni o prove, che sono necessarie per determinare che il prodotto con il progetto di modifica non presenta alcuna particolarità o caratteristica che possa pregiudicare la sicurezza o la compatibilità ambientale dell’aeromobile per l’uso previsto;

    g) 

    effettuare prove in volo, secondo le condizioni di volo specificate a tal fine dall’Agenzia, in base a quanto necessario per determinare la conformità dell’aeromobile alle specifiche tecniche dettagliate applicabili e ai requisiti di protezione ambientale applicabili.

    21L.A.228    Obblighi del dichiarante di una dichiarazione di conformità del progetto di un progetto di riparazione

    Il dichiarante di una dichiarazione di conformità del progetto deve:

    a) 

    per i progetti di riparazione di minore entità, tenere un registro di tali dichiarazioni e metterle, su richiesta, a disposizione dell’Agenzia;

    b) 

    fornire all’impresa che esegue la riparazione tutte le istruzioni necessarie per installare o incorporare il progetto di riparazione;

    c) 

    sostenere qualsiasi impresa di produzione che fabbrichi parti per il progetto di riparazione e garantire che tali parti siano fabbricate utilizzando dati di produzione basati sui dati di progettazione forniti dal dichiarante;

    d) 

    se il progetto di riparazione è dichiarato soggetto a limitazioni, trasmettere tali limitazioni all’operatore utilizzando una procedura documentata che, su richiesta, è messa a disposizione dell’Agenzia;

    e) 

    assumersi gli obblighi propri del dichiarante della conformità del progetto di un progetto di riparazione di cui al capitolo A del presente allegato.

    21L.A.229    Danni non riparati

    Il dichiarante della conformità del progetto di un aeromobile ai sensi del capitolo C del presente allegato o un’impresa di progettazione approvata, dotata dei privilegi concessi in conformità del punto 21.A.263, lettera c), punto 3), dell’allegato I (parte 21) e titolare di un’approvazione di portata adeguata, deve effettuare una valutazione delle conseguenze sull’aeronavigabilità e sulla compatibilità ambientale di qualsiasi danno a tale aeromobile che non sia stato riparato e che non sia coperto dai dati precedentemente dichiarati. Tutte le limitazioni del caso devono essere trattate conformemente al punto 21L.A.228, lettera d).

    CAPITOLO O —   AUTORIZZAZIONI ETSO (EUROPEAN TECHNICAL STANDARD ORDER)

    (Riservato)

    CAPITOLO P —   PERMESSO DI VOLO

    21L.A.241    Permesso di volo e condizioni di volo

    a) 

    Le procedure per presentare domanda di rilascio dei permessi di volo e delle relative condizioni di volo per gli aeromobili che rientrano nell’ambito di applicazione del presente allegato sono quelle stabilite nella sezione A, capitolo P, dell’allegato I (parte 21) e quelle stabilite al punto 21L.A.241, lettere b) e c).

    b) 

    Nella domanda di un permesso di volo ai sensi del punto 21.A.707 dell’allegato I (parte 21), il richiedente deve provvedere affinché l’autorità competente effettui un’ispezione di conformità dell’aeromobile quando la domanda di permesso di volo si riferisce:

    1) 

    alle attività di dimostrazione della conformità di cui al punto 21L.A.25 per un aeromobile che è omologato o è destinato a essere omologato;

    2) 

    alle attività di dimostrazione della conformità di cui al punto 21L.A.44 per un aeromobile di cui si dichiara o si intende dichiarare la conformità del progetto.

    c) 

    Nella domanda relativa alle condizioni di volo di cui al punto 21.A.709 dell’allegato I (parte 21), il richiedente deve provvedere affinché l’Agenzia:

    1) 

    ispezioni e valuti fisicamente l’aeromobile, se le condizioni di volo sono connesse alla dimostrazione di conformità a sostegno di una dichiarazione di conformità del progetto di cui al punto 21L.A.44 e se richiesto dall’Agenzia durante le attività di dimostrazione della conformità di cui al punto 21L.B.121, lettera b), e al punto 21L.B.203, lettera c); oppure

    2) 

    ispezioni e valuti fisicamente l’aeromobile ed effettui una revisione critica del progetto se le condizioni di volo sono correlate alla dimostrazione di conformità associata alla certificazione del progetto di cui al punto 21L.A.25 e, se richiesto dall’Agenzia, ai punti 21L.B.83, 21L.B.102 e 21L.B.203.

    CAPITOLO Q —   IDENTIFICAZIONE DI PRODOTTI E PARTI

    21L.A.251    Finalità

    Il presente capitolo stabilisce i requisiti per l’identificazione di prodotti e parti progettati e fabbricati a norma del presente allegato.

    21L.A.252    Progettazione dei contrassegni

    a) 

    Il titolare di un certificato di omologazione, di un certificato di omologazione supplementare, dell’approvazione di una modifica di un certificato di omologazione o dell’approvazione di un progetto di riparazione, o il dichiarante di una dichiarazione di conformità del progetto è tenuto a specificare nei dati di progettazione il contrassegno dei prodotti e delle parti progettati conformemente al presente allegato.

    b) 

    Le specifiche del contrassegno devono comprendere le seguenti informazioni:

    1) 

    per i prodotti:

    i) 

    il nome dell’impresa di produzione;

    ii) 

    la designazione del prodotto;

    iii) 

    il numero di serie del prodotto;

    iv) 

    qualsiasi altra informazione atta a identificare il prodotto;

    2) 

    per le parti:

    i) 

    un nome, un marchio o un simbolo che identifichi l’impresa di produzione;

    ii) 

    il numero della parte;

    iii) 

    il numero di serie, nei casi in cui una parte da montare su un prodotto è stata identificata come parte critica.

    c) 

    La specifica delle parti in conformità della lettera b), punto 2).ii), deve includere la lettera «(R)» alla fine del numero di parte quando:

    1) 

    la parte proviene da un progetto soggetto a una dichiarazione di conformità del progetto ai sensi del capitolo C del presente allegato;

    2) 

    la parte deve essere ammessa in servizio tramite modulo AESA 1 conformemente al punto 21L.A.193, lettera a); e

    3) 

    la parte è stata fabbricata conformemente al capitolo R del presente allegato.

    21L.A.253    Identificazione di prodotti

    a) 

    Qualsiasi persona fisica o giuridica che fabbrica prodotti a norma della sezione A, capitolo G, dell’allegato I (parte 21) o del capitolo G o R del presente allegato, per i quali è stato dichiarato o approvato il progetto conformemente al presente allegato, è tenuta a identificare tali prodotti come specificato in conformità del punto 21L.A.252 per mezzo di una marcatura a prova di fuoco su di una targa a prova di fuoco.

    b) 

    La targa deve essere posizionata e fissata in maniera da essere in una posizione leggibile e accessibile e non potere essere staccata durante il normale esercizio, né smarrita o distrutta in caso di incidente e, in caso di eliche, pale d’elica e mozzi d’elica, posizionata su una superficie non critica dell’elemento.

    c) 

    Per i palloni liberi pilotati, la targa di identificazione deve essere fissata all’involucro dell’aerostato e collocata, se possibile, in un punto in cui risulti leggibile dall’operatore quando il pallone è gonfio. La navicella, la struttura di carico e tutti i gruppi di riscaldamento devono inoltre essere contrassegnati in modo indelebile e leggibile con il nome dell’impresa di produzione, il codice prodotto, o equivalente, e il numero di serie, o equivalente.

    21L.A.254    Trattamento dei dati identificativi

    a) 

    Nel rispetto di metodologie, tecniche e prassi definite dall’Agenzia, qualsiasi persona fisica o giuridica addetta alla manutenzione conformemente al regolamento (UE) n. 1321/2014 è autorizzata a:

    1) 

    rimuovere, modificare o collocare le informazioni identificative di cui al punto 21L.A.253; oppure

    2) 

    rimuovere o installare una targa di identificazione di cui al punto 21L.A.253, se l’operazione si rende necessaria durante gli interventi di manutenzione.

    b) 

    Salvo che per le finalità indicate al punto 21L.A.254, lettera a), è vietato rimuovere, modificare o collocare le informazioni identificative di cui al punto 21L.A.253, lettera a).

    c) 

    Salvo che per le finalità indicate al punto 21L.A.254, lettera a), è vietato rimuovere o installare targhe di identificazione di cui al punto 21L.A.253, lettera a).

    d) 

    È vietato installare una targa di identificazione rimossa ai sensi della lettera a), punto 2), su aeromobili, motori, eliche, pale d’elica o mozzi d’elica diversi da quelli dai quali è stata rimossa.

    21L.A.255    Identificazione di parti

    Qualsiasi persona fisica o giuridica che fabbrica parti a norma della sezione A, capitolo G, dell’allegato I (parte 21) o del capitolo G o R del presente allegato per un prodotto del quale è stato dichiarato o approvato il progetto conformemente al presente allegato è tenuta a contrassegnare indelebilmente e in modo leggibile dette parti come specificato conformemente al punto 21L.A.252.

    CAPITOLO R —   DICHIARAZIONE DI CONFORMITÀ DELL’AEROMOBILE E CERTIFICATO DI AMMISSIONE IN SERVIZIO (MODULO AESA 1) DI MOTORI ED ELICHE, O RELATIVE PARTI, CONFORMI A UNA DICHIARAZIONE DI CONFORMITÀ DEL PROGETTO

    21L.A.271    Finalità

    Il presente capitolo stabilisce le procedure per il rilascio delle dichiarazioni di conformità dell’aeromobile (modulo AESA 52B) e dei certificati di ammissione in servizio (modulo AESA 1) di motori ed eliche, o loro parti, che sono stati fabbricati conformemente ai dati di progettazione di una dichiarazione di conformità del progetto, nonché i diritti e gli obblighi del dichiarante.

    21L.A.272    Ammissibilità

    Ogni persona fisica o giuridica che abbia accesso ai dati di progettazione applicabili e sia in grado di assumersi gli obblighi di cui al punto 21L.A.275 può rilasciare una dichiarazione di conformità (modulo AESA 52B) dell’aeromobile o un certificato di ammissione in servizio (modulo AESA 1) di un motore o di un’elica, o di una loro parte, nel rispetto delle condizioni stabilite nel presente capitolo.

    21L.A.273    Sistema di controllo della produzione

    La persona fisica o giuridica che rilascia una dichiarazione di conformità (modulo AESA 52B) o un certificato di ammissione in servizio (modulo AESA 1) con i dati di progettazione applicabili dichiarati di un aeromobile, un motore o un’elica, o una loro parte, che ha fabbricato, deve istituire, attuare e mantenere un sistema di controllo della produzione che:

    a) 

    includa processi e procedure atti a garantire che l’aeromobile, il motore o l’elica, e qualsiasi loro parte, siano conformi ai dati di progettazione applicabili dichiarati;

    b) 

    garantisca che ogni dichiarazione di conformità (modulo AESA 52B) o certificato di ammissione in servizio (modulo AESA 1) sia firmato solo da persone autorizzate;

    c) 

    se è necessario effettuare prove in volo nell’ambito della produzione, preveda processi che assicurano che qualsiasi prova in volo sia condotta in modo sicuro;

    d) 

    garantisca che la persona fisica o giuridica riceva tutti i dati di aeronavigabilità e di compatibilità ambientale necessari per determinare la conformità;

    e) 

    disponga di procedure atte a garantire che i dati di aeronavigabilità e di compatibilità ambientale siano correttamente integrati nei suoi dati di produzione, tenuti aggiornati e a disposizione del personale che deve accedervi per lo svolgimento dei propri compiti;

    f) 

    includa un sistema di ispezione atto a garantire che qualsiasi aeromobile, motore o elica, e qualsiasi loro parte, che è fabbricato/a dalla persona fisica o giuridica o dai suoi partner, oppure fornito/a da terzi o a questi subappaltato/a, sia conforme ai dati di progettazione applicabili dichiarati e in condizioni idonee a garantire la sicurezza di funzionamento;

    g) 

    disponga di un sistema di archiviazione che registri i requisiti imposti ad altre imprese, come fornitori e subappaltatori. I dati archiviati devono essere messi a disposizione dell’autorità competente ai fini del mantenimento dell’aeronavigabilità;

    h) 

    garantisca che la manutenzione degli aeromobili di nuova costruzione sia condotta in conformità delle istruzioni di manutenzione applicabili e che gli aeromobili siano mantenuti in condizioni di aeronavigabilità e, se del caso, che sia rilasciato un certificato di riammissione in servizio per qualsiasi manutenzione che sia stata completata;

    i) 

    includa un sistema interno di segnalazione delle non conformità, nell’interesse della sicurezza, che consenta la raccolta e la valutazione delle non conformità registrate ai sensi del punto 21L.A.3, al fine di individuare le tendenze negative o far fronte a eventuali carenze, distinguendo le non conformità da segnalare. Il sistema deve prevedere anche l’esame delle informazioni rilevanti in merito alle non conformità, oltre che un metodo per la diffusione di tali informazioni.

    21L.A.274    Rilascio di una dichiarazione di conformità (modulo AESA 52B) o di un certificato di ammissione in servizio (modulo AESA 1)

    a) 

    Nel rilasciare una dichiarazione di conformità (modulo AESA 52B) o un certificato di ammissione in servizio (modulo AESA 1), la persona fisica o giuridica deve includere tutti gli elementi seguenti:

    1) 

    una dichiarazione attestante che l’aeromobile, il motore o l’elica, o qualsiasi loro parte, è conforme ai dati di progettazione applicabili dichiarati ed è in condizioni idonee a garantire la sicurezza di funzionamento;

    2) 

    per ciascun aeromobile, una dichiarazione attestante che l’aeromobile è stato sottoposto a verifiche al suolo ed in volo;

    3) 

    per ciascun motore di aeromobile o elica a passo variabile, una dichiarazione attestante che il motore o l’elica a passo variabile sono stati sottoposti a un test funzionale finale;

    4) 

    se applicabile, una dichiarazione attestante che il motore completo rispetta i requisiti relativi ai limiti delle emissioni dei motori applicabili che sono in vigore alla data di produzione del motore.

    b) 

    La persona fisica o giuridica deve rilasciare una dichiarazione di conformità (modulo AESA 52B) o un certificato di ammissione in servizio (modulo AESA 1):

    1) 

    al momento del trasferimento di proprietà iniziale dell’aeromobile, del motore o dell’elica, o di loro parti; oppure

    2) 

    per gli aeromobili, al momento della domanda di rilascio del certificato ristretto di aeronavigabilità dell’aeromobile.

    21L.A.275    Obblighi della persona fisica o giuridica che rilascia una dichiarazione di conformità (modulo AESA 52B) o un certificato di ammissione in servizio (modulo AESA 1)

    La persona fisica o giuridica che rilascia una dichiarazione di conformità (modulo AESA 52B) o un certificato di ammissione in servizio (modulo AESA 1) deve:

    a) 

    informare l’autorità competente dell’intenzione di fabbricare un aeromobile, un motore o un’elica, o una loro parte, conformemente ai dati di progettazione di una dichiarazione di conformità del progetto e del fatto che rilascerà dichiarazioni di conformità (modulo AESA 52B) o certificati di ammissione in servizio (modulo AESA 1) in conformità del presente capitolo;

    b) 

    assicurarsi che i dettagli di qualsiasi lavoro completato siano registrati;

    c) 

    conservare nel luogo di produzione i dati tecnici e i disegni necessari a determinare la conformità dell’aeromobile, del motore o dell’elica, o di una loro parte, ai dati di progettazione applicabili dichiarati;

    d) 

    fornire assistenza per il mantenimento dell’aeronavigabilità al dichiarante di una dichiarazione di conformità del progetto per qualsiasi aeromobile, motore o elica, o loro parte, che è stato fabbricato;

    e) 

    per gli aeromobili nuovi che ha prodotto, garantire che l’aeromobile sia mantenuto in condizioni di aeronavigabilità e che la manutenzione, comprese le riparazioni necessarie conformemente ai dati di progettazione applicabili, sia eseguita prima del rilascio della dichiarazione di conformità dell’aeromobile (modulo AESA 52B), a meno che il regolamento (UE) n. 1321/2014 non imponga che la manutenzione sia effettuata secondo tali norme;

    f) 

    nel rilasciare un certificato di riammissione in servizio, controllare, prima del rilascio del certificato, che tutti gli aeromobili completi siano stati sottoposti alla manutenzione necessaria e siano in condizioni idonee a garantire la sicurezza di funzionamento;

    g) 

    assumersi gli obblighi propri della persona fisica o giuridica che rilascia una dichiarazione di conformità (modulo AESA 52B) o un certificato di ammissione in servizio (modulo AESA 1), di cui nel capitolo A del presente allegato;

    h) 

    informare l’autorità competente della cessazione delle attività ai sensi del presente capitolo.

    SEZIONE B

    PROCEDURE PER LE AUTORITÀ COMPETENTI

    ▼M13

    CAPITOLO A —   DISPOSIZIONI GENERALI

    21L.B.11    Documentazione relativa alla sorveglianza

    L’autorità competente deve fornire tutti gli atti legislativi, le norme, le regole, le pubblicazioni tecniche e i relativi documenti al personale pertinente affinché possa svolgere i propri compiti e adempiere alle proprie responsabilità.

    21L.B.12    Scambio di informazioni

    a) 

    L’autorità competente dello Stato membro e l’Agenzia devono condividere le informazioni ottenute attraverso l’indagine condotta e la sorveglianza effettuata conformemente alla presente sezione, che sono pertinenti per l’altra parte quando svolge compiti di certificazione, sorveglianza o applicazione ai sensi della presente sezione.

    b) 

    L’autorità competente dello Stato membro e l’Agenzia devono coordinare un’indagine e una sorveglianza incentrate sul prodotto relative alla progettazione e alla produzione di prodotti e parti di cui al presente allegato, anche effettuando, se necessario, visite di sorveglianza congiunte.

    21L.B.13    Informazioni all’Agenzia

    a) 

    L’autorità competente dello Stato membro deve informare l’Agenzia in caso di problemi significativi nell’attuazione del regolamento (UE) 2018/1139 e degli atti delegati e di esecuzione adottati su tale base entro 30 giorni dal manifestarsi di tali problemi.

    b) 

    Fatti salvi il regolamento (UE) n. 376/2014 e i relativi atti delegati e di esecuzione, l’autorità competente dello Stato membro deve fornire quanto prima all’Agenzia tutte le informazioni rilevanti dal punto di vista della sicurezza, derivanti dalle segnalazioni di non conformità registrate nella propria banca dati nazionale di cui all’articolo 6, paragrafo 6, del regolamento (UE) n. 376/2014.

    21L.B.14    Direttive di aeronavigabilità ricevute da paesi terzi

    Quando l’autorità competente di uno Stato membro riceve una direttiva di aeronavigabilità dall’autorità competente di un paese terzo, tale direttiva di aeronavigabilità deve essere inoltrata all’Agenzia.

    21L.B.15    Reazione immediata a un problema di sicurezza

    a) 

    Fatti salvi il regolamento (UE) n. 376/2014 e i relativi atti delegati e di esecuzione, l’autorità competente dello Stato membro deve attuare un sistema per raccogliere, analizzare e diffondere in maniera adeguata le informazioni in materia di sicurezza.

    b) 

    L’Agenzia deve attuare un sistema per analizzare in maniera adeguata tutte le informazioni pertinenti ricevute in materia di sicurezza e trasmettere senza indebito ritardo agli Stati membri e alla Commissione tutte le informazioni, incluse le raccomandazioni o le azioni correttive da adottare, che sono loro necessarie per reagire tempestivamente a un problema di sicurezza concernente i prodotti, le parti, le persone o le organizzazioni soggetti al regolamento (UE) 2018/1139 e agli atti delegati e di esecuzione adottati su tale base.

    c) 

    Non appena ricevute le informazioni di cui alle lettere a) e b), l’autorità competente dello Stato membro deve adottare le misure adeguate per affrontare il problema di sicurezza.

    d) 

    Le misure adottate a norma del punto 21L.B.15, lettera c), devono essere immediatamente notificate a tutte le persone o organizzazioni tenute a rispettarle a norma del regolamento (UE) 2018/1139 e degli atti delegati e di esecuzione adottati su tale base. L’autorità competente dello Stato membro deve inoltre notificare tali misure all’Agenzia e, nel caso in cui fosse necessaria un’azione combinata, agli altri Stati membri interessati.

    21L.B.16    Sistema di gestione

    a) 

    L’autorità competente deve stabilire e mantenere un sistema di gestione, che includa come minimo:

    1. 

    politiche e procedure documentate per descrivere l’organizzazione, i mezzi e i metodi per conformarsi al regolamento (UE) 2018/1139 e al regolamento (UE) n. 376/2014 e agli atti delegati e di esecuzione adottati su tale base. Le procedure devono essere costantemente aggiornate e fungere da documenti di lavoro di base dell’autorità competente per tutti i compiti corrispondenti;

    2. 

    un organico in numero sufficiente per svolgere i propri compiti e per adempiere alle proprie responsabilità. È necessario dotarsi di un sistema per pianificare la disponibilità del personale, al fine di garantire il corretto espletamento di tutti i compiti;

    3. 

    personale qualificato a svolgere i compiti assegnati e con la necessaria conoscenza, esperienza, formazione iniziale e periodica per garantire una costante competenza;

    4. 

    strutture e locali adeguati per svolgere i compiti assegnati;

    5. 

    una funzione per monitorare la conformità del sistema di gestione ai corrispondenti requisiti e l’adeguatezza delle procedure, inclusa la definizione di un processo di audit interno e di un processo di gestione dei rischi di sicurezza. La funzione di monitoraggio della conformità deve includere un sistema per fornire feedback sulle non conformità rilevate dal processo di audit ai dirigenti dell’autorità competente per garantire l’attuazione delle azioni correttive necessarie;

    6. 

    una persona o un gruppo di persone che risponde ai dirigenti dell’autorità competente per la funzione di monitoraggio della conformità.

    b) 

    Per ogni settore di attività, ivi incluso il sistema di gestione, l’autorità competente deve nominare una o più persone responsabili della gestione dei compiti corrispondenti.

    c) 

    L’autorità competente deve stabilire procedure per la partecipazione a uno scambio reciproco di tutte le informazioni necessarie con altre autorità competenti interessate e fornire loro assistenza, siano esse dello stesso Stato membro o di altri Stati membri, comprese:

    1. 

    tutte le non conformità rilevate e le azioni di follow-up avviate in esito alla sorveglianza su persone e imprese che svolgono attività nel territorio di uno Stato membro, ma che sono certificate dall’autorità competente di un altro Stato membro o dall’Agenzia;

    2. 

    qualsiasi informazione derivante dalla segnalazione obbligatoria e volontaria di non conformità di cui al punto 21L.A.3.

    d) 

    Una copia delle procedure relative al sistema di gestione dell’autorità competente dello Stato membro e delle eventuali modifiche di tali procedure deve essere messa a disposizione dell’Agenzia a fini di standardizzazione.

    21L.B.17    Assegnazione di compiti a soggetti qualificati

    a) 

    Un’autorità competente può assegnare a soggetti qualificati compiti relativi alla certificazione iniziale o alla sorveglianza continua di prodotti e parti, nonché di persone fisiche o giuridiche soggette al regolamento (UE) 2018/1139 e agli atti delegati e di esecuzione adottati su tale base. In occasione dell’assegnazione dei compiti, l’autorità competente deve accertarsi di:

    1. 

    disporre di un sistema per verificare, inizialmente e in maniera continua, se il soggetto qualificato è conforme all’allegato VI «Requisiti essenziali per i soggetti qualificati» del regolamento (UE) 2018/1139. Questo sistema e i risultati delle valutazioni devono essere documentati;

    2. 

    aver stipulato un accordo documentato con il soggetto qualificato, approvato da entrambe le parti al livello dirigenziale appropriato, che definisca:

    i) 

    i compiti da svolgere;

    ii) 

    le dichiarazioni, le segnalazioni e i registri da fornire;

    iii) 

    le condizioni tecniche che devono essere soddisfatte nell’espletamento di tali compiti;

    iv) 

    la corrispondente copertura della responsabilità;

    v) 

    la protezione delle informazioni acquisite nello svolgimento dei suddetti compiti.

    b) 

    L’autorità competente deve garantire che il processo di audit interno e di gestione dei rischi di sicurezza previsto al punto 21L.B.16, lettera a), punto 5), riguardi tutti i compiti di certificazione e di sorveglianza continua svolti a suo nome dal soggetto qualificato.

    21L.B.18    Modifiche del sistema di gestione

    a) 

    L’autorità competente deve disporre di un sistema per identificare le modifiche che incidono sulla sua capacità di svolgere i propri compiti e di adempiere le proprie responsabilità come definito nel regolamento (UE) 2018/1139 e nel regolamento (UE) n. 376/2014 e negli atti delegati e di esecuzione adottati su tale base. Tale sistema deve permettere di avviare le azioni necessarie a garantire che il sistema di gestione continui a essere adeguato ed efficace.

    b) 

    L’autorità competente deve aggiornare tempestivamente il proprio sistema di gestione per tenere conto delle modifiche del regolamento (UE) 2018/1139 e del regolamento (UE) n. 376/2014 e degli atti delegati e di esecuzione adottati su tale base, in modo da garantirne l’efficace attuazione.

    c) 

    L’autorità competente dello Stato membro deve notificare all’Agenzia le modifiche che incidono sulla sua capacità di svolgere i propri compiti e di adempiere alle proprie responsabilità come definito nel regolamento (UE) 2018/1139 e nel regolamento (UE) n. 376/2014 e negli atti delegati e di esecuzione adottati su tale base.

    21L.B.19    Composizione delle controversie

    L’autorità competente dello Stato membro deve istituire una prassi per la composizione delle controversie nell’ambito delle procedure documentate.

    21L.B.20    Conservazione della documentazione

    a) 

    L’autorità competente deve istituire un sistema per la conservazione della documentazione che permetta l’adeguata archiviazione, l’accessibilità e la tracciabilità affidabile per quanto concerne:

    1. 

    le politiche e procedure documentate del sistema di gestione;

    2. 

    la formazione, le qualifiche e l’autorizzazione del proprio personale;

    3. 

    l’assegnazione dei compiti, inclusi gli elementi richiesti al punto 21L.B.17, nonché i dettagli dei compiti assegnati;

    4. 

    i processi di certificazione e la sorveglianza continua delle imprese certificate e dichiarate, tra cui:

    i) 

    domande di certificato;

    ii) 

    dichiarazioni di idoneità;

    iii) 

    dichiarazioni di conformità del progetto;

    iv) 

    il programma di sorveglianza continua dell’autorità competente, con tutti i dati delle valutazioni, degli audit e delle ispezioni;

    v) 

    i certificati rilasciati ed eventuali modifiche;

    vi) 

    una copia del programma di sorveglianza con l’elenco delle date previste per gli audit e le date effettive di svolgimento;

    vii) 

    copie di tutta la corrispondenza formale;

    viii) 

    raccomandazioni per il rilascio o il rinnovo di un certificato o il rinnovo della registrazione di una dichiarazione, informazioni dettagliate sulle non conformità e sulle azioni adottate dalle imprese per chiuderle, comprese data di chiusura di ciascun elemento, misure di esecuzione e osservazioni;

    ix) 

    relazioni di valutazione, audit o ispezione rilasciate da un’altra autorità competente;

    x) 

    copie di tutti i manuali, le procedure e i processi delle imprese e relative modifiche;

    xi) 

    copie di eventuali altri documenti approvati dall’autorità competente;

    5. 

    le dichiarazioni di conformità dell’aeromobile (modulo AESA 52B) o i certificati di ammissione in servizio (modulo AESA 1) di motori, eliche o parti ispezionati conformemente al capitolo R del presente allegato.

    b) 

    L’autorità competente dello Stato membro deve includere nella conservazione della documentazione:

    1. 

    la valutazione e la notifica all’Agenzia delle eventuali modalità alternative di rispondenza proposte dalle imprese e la valutazione delle eventuali modalità alternative di rispondenza utilizzate dall’autorità competente stessa;

    2. 

    le informazioni sulla sicurezza conformemente al punto 21L.B.13 e le misure di follow-up;

    3. 

    il ricorso a disposizioni di salvaguardia e di flessibilità conformemente all’articolo 71, paragrafo 1, e all’articolo 76, paragrafo 4, del regolamento (UE) 2018/1139.

    c) 

    L’autorità competente deve tenere un elenco aggiornato di tutti i certificati che ha rilasciato e delle dichiarazioni che ha registrato.

    d) 

    Tutta la documentazione di cui alle lettere a), b) e c) deve essere conservata per un periodo minimo di cinque anni fatta salva la normativa applicabile in materia di protezione dei dati.

    e) 

    Tutta la documentazione di cui alle lettere a), b) e c) deve essere messa a disposizione, su richiesta, dell’autorità competente di un altro Stato membro o dell’Agenzia.

    21L.B.21    Non conformità e osservazioni

    a) 

    Qualora l’autorità competente, durante l’indagine o la sorveglianza o con qualsiasi altro mezzo, riscontri una non conformità rispetto ai requisiti applicabili del regolamento (UE) 2018/1139 e degli atti delegati e di esecuzione adottati su tale base, di una procedura o di un manuale previsti da tali atti, o di un certificato o di una dichiarazione rilasciati a norma di tali atti, essa deve rilevare la non conformità, fatte salve eventuali azioni supplementari richieste da tali atti.

    b) 

    L’autorità competente deve disporre di un sistema per analizzare le non conformità sotto il profilo della loro rilevanza per la sicurezza.

    L’autorità competente deve rilevare una non conformità di livello 1 qualora venga riscontrata una non conformità significativa che riduce la sicurezza o mette seriamente in pericolo la sicurezza del volo o che, nel caso delle imprese di progettazione, può comportare una non conformità incontrollata e una potenziale condizione di non sicurezza ai sensi del punto 21L.B.23; le non conformità di livello 1 comprendono anche, a titolo esemplificativo ma non esaustivo, le seguenti fattispecie:

    1. 

    all’autorità competente non è concesso l’accesso alle strutture dell’impresa o della persona fisica o giuridica quali definite al punto 21L.A.10 durante il normale orario di lavoro e a seguito di due richieste scritte;

    2. 

    sono fornite informazioni errate o falsificate prove documentali;

    3. 

    sono presenti elementi che segnalano pratiche scorrette o l’uso fraudolento di un certificato o di una dichiarazione rilasciati conformemente al presente allegato;

    4. 

    manca un dirigente responsabile o un direttore dell’impresa di progettazione, a seconda dei casi.

    L’autorità competente deve rilevare una non conformità di livello 2 qualora venga riscontrata una non conformità rispetto ai requisiti applicabili del regolamento (UE) 2018/1139 e degli atti delegati e di esecuzione adottati su tale base, a una procedura o a un manuale previsti da tali atti, oppure a una dichiarazione rilasciata conformemente a tali atti, che non è classificata come non conformità di livello 1.

    c) 

    L’autorità competente deve comunicare per iscritto la non conformità all’impresa o alla persona fisica o giuridica e chiedere un’azione correttiva per la non conformità o le non conformità individuate.

    d) 

    In caso di non conformità di livello 1, l’autorità competente deve adottare misure immediate e appropriate conformemente al punto 21L.B.22, a meno che la non conformità riguardi un’impresa di progettazione che ha dichiarato la propria idoneità alla progettazione, nel qual caso l’Agenzia deve prima concedere all’impresa un periodo di attuazione delle azioni correttive adeguato alla natura della non conformità, che in ogni caso non può essere superiore a 21 giorni lavorativi. Tale periodo deve iniziare alla data della comunicazione scritta della non conformità all’impresa, con la quale è richiesta un’azione correttiva per la non conformità individuata. Se una non conformità di livello 1 riguarda direttamente un aeromobile, l’autorità competente deve informare l’autorità competente dello Stato membro nel quale l’aeromobile è registrato.

    e) 

    Per le non conformità di livello 2, l’autorità competente deve concedere all’impresa o alla persona fisica o giuridica un periodo di attuazione delle azioni correttive adeguato alla natura della non conformità. Tale periodo deve iniziare alla data della comunicazione scritta della non conformità all’impresa o alla persona fisica o giuridica, con la quale è richiesta un’azione correttiva per la non conformità individuata. Alla fine di tale periodo, e a seconda della natura della non conformità, l’autorità competente può estendere il periodo a condizione che venga concordato un piano di azioni correttive con l’autorità competente.

    L’autorità competente deve valutare il piano di attuazione e il piano di azioni correttive proposti dall’impresa o dalla persona fisica o giuridica e, se in seguito a tale valutazione conclude che essi sono sufficienti a correggere la non conformità o le non conformità, accettarli.

    Nel caso in cui un’impresa o una persona fisica o giuridica non presenti un piano di azioni correttive accettabile, o non esegua le azioni correttive entro il periodo di tempo accettato o prorogato dall’autorità competente, la non conformità deve essere elevata a una non conformità di livello 1 e devono essere intraprese le azioni indicate alla lettera d).

    f) 

    L’autorità competente può formulare osservazioni per i casi che non rientrano tra le non conformità di livello 1 o 2:

    1. 

    per qualsiasi elemento le cui prestazioni siano state valutate inefficaci;

    2. 

    se si è rilevato che un elemento può potenzialmente causare una non conformità; oppure

    3. 

    qualora suggerimenti o miglioramenti siano rilevanti ai fini delle prestazioni di sicurezza complessive dell’impresa.

    Le osservazioni formulate a norma del presente punto devono essere comunicate per iscritto all’impresa o alla persona fisica o giuridica e registrate dall’autorità competente.

    21L.B.22    Provvedimenti attuativi

    a) 

    L’autorità competente deve:

    1. 

    sospendere un certificato se ritiene che vi siano ragionevoli motivi per considerare tale azione necessaria per prevenire una minaccia credibile alla sicurezza dell’aeromobile;

    2. 

    emanare una direttiva di aeronavigabilità alle condizioni di cui al punto 21L.B.23;

    3. 

    sospendere, revocare o limitare un certificato se tale azione è necessaria a norma del punto 21L.B.21, lettera d);

    4. 

    sospendere o revocare un certificato di aeronavigabilità o un certificato ristretto di aeronavigabilità quando sono soddisfatte le condizioni di cui al punto 21L.B.163, lettera b);

    5. 

    sospendere o revocare un certificato acustico o un certificato acustico ristretto quando sono soddisfatte le condizioni di cui al punto 21L.B.173, lettera b);

    6. 

    adottare le misure immediate e appropriate necessarie per limitare o vietare le attività di un’impresa o di una persona fisica o giuridica se l’autorità competente ritiene che vi siano ragionevoli motivi per considerare tale azione necessaria per prevenire una minaccia credibile alla sicurezza dell’aeromobile;

    7. 

    limitare o vietare le attività di un’impresa o di una persona fisica o giuridica che ha dichiarato la propria idoneità alla progettazione o alla produzione di prodotti o parti conformemente alla sezione A o che rilascia dichiarazioni di conformità (modulo AESA 52B) o certificati di ammissione in servizio (modulo AESA 1) conformemente alla sezione A, capitolo R, del presente allegato a norma del punto 21L.B.21, lettera d);

    8. 

    astenersi dal registrare una dichiarazione di conformità del progetto fintanto che le non conformità risultanti dall’indagine di sorveglianza iniziale non saranno risolte;

    9. 

    cancellare temporaneamente o definitivamente una dichiarazione di conformità del progetto o una dichiarazione di idoneità a norma del punto 21L.B.21, lettera d);

    10. 

    adottare tutti gli ulteriori provvedimenti attuativi necessari per garantire la cessazione di una non conformità rispetto ai requisiti essenziali di cui all’allegato II del regolamento (UE) 2018/1139 e al presente allegato e, se necessario, porre rimedio alle sue conseguenze.

    b) 

    Al momento dell’adozione di un provvedimento attuativo ai sensi della lettera a), l’autorità competente deve notificarlo al destinatario, indicarne i motivi e informare il destinatario del suo diritto di ricorso.

    21L.B.23    Direttive di aeronavigabilità

    a) 

    Per «direttiva di aeronavigabilità» si intende un documento, emanato o adottato dall’Agenzia, che prescrive le azioni da eseguire a carico di un aeromobile al fine di ripristinare un adeguato livello di sicurezza, laddove il livello di sicurezza di detto aeromobile rischi palesemente di essere compromesso.

    b) 

    L’Agenzia emana una direttiva di aeronavigabilità quando:

    1. 

    ha determinato la presenza di una condizione di non sicurezza a bordo di un aeromobile, risultato di una carenza dell’aeromobile stesso, o di un motore, un’elica o una parte installati a bordo; e

    2. 

    vi è probabilità che la condizione di cui sopra si manifesti o interessi anche altri aeromobili.

    c) 

    Le direttive di aeronavigabilità devono contenere perlomeno informazioni che identifichino:

    1. 

    la condizione di non sicurezza;

    2. 

    l’aeromobile interessato;

    3. 

    l’azione o le azioni correttive richieste;

    4. 

    il termine ultimo per l’attuazione delle azioni correttive;

    5. 

    la data di entrata in vigore.

    21L.B.24    Modalità di rispondenza

    a) 

    L’Agenzia deve sviluppare modalità accettabili di rispondenza («AMC») che possono essere utilizzate per stabilire la conformità al regolamento (UE) 2018/1139 e agli atti delegati e di esecuzione adottati su tale base.

    b) 

    Per stabilire la conformità al presente regolamento possono essere utilizzate modalità alternative di rispondenza.

    c) 

    Le autorità competenti devono informare l’Agenzia di eventuali modalità alternative di rispondenza utilizzate dalle persone fisiche o giuridiche sotto la loro sorveglianza per stabilire la conformità al presente regolamento.

    ▼M12

    CAPITOLO B —   CERTIFICATI DI OMOLOGAZIONE

    21L.B.41    Specifiche di certificazione

    L’Agenzia, a norma dell’articolo 76, paragrafo 3, del regolamento (UE) 2018/1139, deve pubblicare specifiche di certificazione e altre specifiche dettagliate, comprese le specifiche di certificazione relative all’aeronavigabilità e alla compatibilità ambientale, che le autorità competenti, le imprese e il personale possono utilizzare per dimostrare la conformità di prodotti e parti ai pertinenti requisiti essenziali di cui agli allegati II, IV e V di detto regolamento, nonché ai requisiti di protezione ambientale di cui all’articolo 9, paragrafo 2, e all’allegato III di tale regolamento. Tali specifiche devono essere sufficientemente dettagliate e precise per indicare ai richiedenti le condizioni in base alle quali devono essere rilasciati, modificati o integrati i certificati.

    21L.B.42    Indagine iniziale

    a) 

    Al ricevimento di una domanda di certificato di omologazione ai sensi del presente allegato, l’Agenzia deve verificare se il prodotto rientra nelle finalità di cui al punto 21L.A.21 e se il richiedente può richiedere un certificato di omologazione per il prodotto in conformità del punto 21L.A.22.

    b) 

    Qualora le condizioni di cui alla lettera a) non siano soddisfatte, l’Agenzia respingerà la domanda.

    21L.B.43    Premesse di omologazione per un certificato di omologazione

    a) 

    L’Agenzia deve stabilire le premesse di omologazione e comunicarle al richiedente. Le premesse di omologazione comprendono:

    1) 

    specifiche di certificazione dell’aeronavigabilità, definite dall’Agenzia sulla base di quelle applicabili al prodotto alla data di richiesta del certificato in questione, a meno che:

    i) 

    il richiedente non scelga di rispettare le specifiche di certificazione diventate applicabili dopo la data della domanda; se il richiedente sceglie di rispettare una specifica di certificazione diventata applicabile dopo la data della domanda, l’Agenzia deve comprendere nelle premesse di omologazione ogni altra specifica di certificazione direttamente collegata; oppure

    ii) 

    l’Agenzia non accetti un’alternativa a una specifica di certificazione definita che non può essere rispettata, per la quale siano stati individuati fattori compensativi che garantiscono un livello di sicurezza equivalente; oppure

    iii) 

    l’Agenzia non accetti o non prescriva altre modalità atte a dimostrare la conformità ai requisiti essenziali dell’allegato II del regolamento (UE) 2018/1139;

    2) 

    tutte le condizioni speciali prescritte dall’Agenzia in conformità del punto 21L.B.44, lettera a).

    b) 

    L’Agenzia può modificare le premesse di omologazione in qualsiasi momento prima del rilascio del certificato di omologazione qualora abbia stabilito che l’esperienza maturata con prodotti simili in uso o con prodotti che presentano caratteristiche progettuali analoghe ha dimostrato che possono verificarsi condizioni tali da pregiudicare la sicurezza e le premesse di omologazione che sono state definite e comunicate al richiedente non affrontino tali condizioni di non sicurezza.

    21L.B.44    Condizioni speciali

    a) 

    L’Agenzia deve definire nel dettaglio le specifiche tecniche, ossia le «condizioni speciali», applicabili ad un prodotto, se le relative specifiche di certificazione non contengono parametri di sicurezza adeguati o appropriati per il prodotto in questione, per uno dei seguenti motivi:

    1) 

    il prodotto presenta caratteristiche progettuali nuove o inusuali rispetto alle prassi di progettazione su cui si basano le specifiche di certificazione applicabili;

    2) 

    l’uso previsto del prodotto è inabituale; oppure

    3) 

    l’esperienza maturata con prodotti simili in uso o con prodotti che presentano caratteristiche progettuali analoghe o che comportano rischi di recente individuazione ha dimostrato che possono verificarsi condizioni tali da pregiudicare la sicurezza.

    b) 

    Le condizioni speciali contengono le norme di sicurezza che l’Agenzia ritiene necessarie per garantire un livello di sicurezza equivalente a quello delle specifiche di certificazione applicabili.

    21L.B.45    Definizione dei requisiti di protezione ambientale applicabili per un certificato di omologazione

    L’Agenzia deve definire e comunicare al richiedente che presenta una domanda per il rilascio di un certificato di omologazione per un aeromobile o per un motore i requisiti ambientali applicabili in conformità del punto 21.B.85 dell’allegato I (parte 21).

    21L.B.46    Indagini

    Al ricevimento di una domanda di rilascio di un certificato di omologazione ai sensi del presente allegato, l’Agenzia è tenuta a:

    a) 

    effettuare un esame del piano iniziale di dimostrazione della conformità e di ogni successivo aggiornamento fornito dal richiedente al fine di stabilire la completezza del piano e l’adeguatezza delle modalità e dei metodi proposti per dimostrare la conformità alle premesse di omologazione definite ai sensi del punto 21L.B.43 e ai requisiti di protezione ambientale applicabili definiti ai sensi del punto 21L.B.45; se il piano di dimostrazione della conformità è incompleto o le modalità e i metodi non sono adeguati a conseguire la dimostrazione della conformità, informare il richiedente e richiederne una modifica;

    b) 

    una volta accertato che il piano di dimostrazione della conformità fornito è adeguato a consentire al richiedente di dimostrare la conformità, approvare il piano di dimostrazione della conformità ed eventuali successivi aggiornamenti dello stesso;

    c) 

    dopo aver ricevuto la dichiarazione di conformità ai sensi del punto 21L.A.25, lettera f), ispezionare e valutare fisicamente il primo articolo di tale prodotto nella configurazione finale, tenendo conto della revisione critica del progetto effettuata conformemente al punto 21L.B.242, lettera a), al fine di verificare la conformità del prodotto alle premesse di omologazione applicabili e ai requisiti di protezione ambientale applicabili; l’Agenzia deve verificare la conformità del prodotto tenendo conto della probabilità di una non conformità non rilevata alle premesse di omologazione o ai requisiti di protezione ambientale applicabili e delle potenziali conseguenze di tale non conformità sulla sicurezza o sulla compatibilità ambientale del prodotto;

    d) 

    se, durante la determinazione delle premesse di omologazione, la definizione dei requisiti di protezione ambientale applicabili o l’esame del piano di dimostrazione della conformità, l’Agenzia determina che il progetto del prodotto contiene elementi per i quali una non conformità non rilevata alle premesse di omologazione o ai requisiti di protezione ambientale applicabili può avere un impatto negativo sulla sicurezza o sulla compatibilità ambientale del prodotto, l’Agenzia è tenuta a stabilire quali indagini siano necessarie in aggiunta a quelle descritte alla lettera c) per verificare la dimostrazione della conformità; l’Agenzia è tenuta a dare comunicazione al richiedente di eventuali indagini supplementari, indicando quali elementi del progetto sarebbero soggetti alle stesse.

    21L.B.47    Rilascio di un certificato di omologazione

    a) 

    L’Agenzia è tenuta a rilasciare senza indugio il certificato di omologazione di un aeromobile, un motore o un’elica a condizione che:

    1) 

    il richiedente si sia conformato al punto 21L.A.27;

    2) 

    l’Agenzia non abbia rilevato, tramite l’indagine condotta conformemente al punto 21L.B.46, alcuna non conformità alle premesse di omologazione o ai requisiti di protezione ambientale applicabili;

    3) 

    non sussistano questioni irrisolte risultanti dall’indagine effettuata a norma del punto 21L.B.46, lettera c), su tale prodotto nella configurazione finale;

    4) 

    non sia stata individuata alcuna particolarità o caratteristica che possa pregiudicare la sicurezza o la compatibilità ambientale del prodotto per gli impieghi per i quali è richiesta l’omologazione.

    b) 

    Il certificato di omologazione deve comprendere:

    1) 

    il progetto di tipo;

    2) 

    le limitazioni operative;

    3) 

    le istruzioni per il mantenimento dell’aeronavigabilità;

    4) 

    la scheda tecnica di omologazione per l’aeronavigabilità e, se applicabile, le rilevazioni relative alla conformità ai limiti delle emissioni del motore;

    5) 

    le premesse di omologazione applicabili e i requisiti di protezione ambientale applicabili in relazione ai quali l’Agenzia registra la conformità;

    6) 

    se applicabile, la scheda tecnica di omologazione acustica; e

    7) 

    qualsiasi altra condizione o limitazione prescritta per il prodotto nelle premesse di omologazione applicabili e nei requisiti di protezione ambientale applicabili.

    21L.B.48    Sorveglianza del mantenimento dell’aeronavigabilità dei prodotti per i quali è stato rilasciato un certificato di omologazione

    Qualora riscontri, attraverso la sorveglianza del mantenimento dell’aeronavigabilità, anche tramite le relazioni ricevute in conformità del punto 21L.A.3, o con qualsiasi altro mezzo, una non conformità alle premesse di omologazione o ai requisiti di protezione ambientale applicabili, l’Agenzia deve rilevare la non conformità a norma del punto 21L.B.21, o emanare una direttiva di aeronavigabilità alle condizioni di cui al punto 21L.B.23.

    21L.B.49    Trasferimento di un certificato di omologazione

    a) 

    Quando riceve una domanda per verificare se un certificato di omologazione può essere trasferito dal suo titolare conformemente al punto 21L.A.29 o quando esamina una richiesta di adozione di un certificato di omologazione conformemente al punto 21L.A.29, l’Agenzia deve verificare, conformemente ai punti 21L.B.42 e 21L.B.46, se il cessionario è idoneo a essere titolare di un certificato di omologazione conformemente al punto 21L.A.22 ed è in grado di assumere gli obblighi propri di un titolare di certificato di omologazione conformemente al punto 21L.A.28.

    b) 

    Quando conclude che il cessionario soddisfa le condizioni di cui alla lettera a), l’Agenzia informa il titolare del certificato di omologazione o la persona fisica o giuridica che chiede di adottare un certificato di omologazione che il trasferimento del certificato di omologazione a tale persona fisica o giuridica è accettato.

    CAPITOLO C —   DICHIARAZIONI DI CONFORMITÀ DEL PROGETTO

    21L.B.61    Specifiche tecniche dettagliate e requisiti di protezione ambientale applicabili per le dichiarazioni di conformità del progetto dei prodotti

    a) 

    L’Agenzia, conformemente all’articolo 76, paragrafo 3, del regolamento (UE) 2018/1139, deve stabilire e rendere disponibili le specifiche tecniche dettagliate che le persone fisiche e giuridiche possono utilizzare per dimostrare la conformità ai pertinenti requisiti essenziali di cui all’allegato II di tale regolamento al momento di dichiarare la conformità del progetto di un aeromobile conformemente alla sezione A, capitolo C, del presente allegato.

    b) 

    Le specifiche tecniche dettagliate di cui alla lettera a) devono fornire norme di progettazione che riflettano lo stato dell’arte e le migliori pratiche di progettazione e si basino sulla migliore esperienza disponibile e sul progresso scientifico e tecnico, nonché sui migliori dati e analisi disponibili in materia di progettazione di aeromobili, per gli aeromobili che rientrano nelle finalità di cui al punto 21L.A.41. Tali specifiche tecniche dettagliate possono includere i seguenti elementi o farvi riferimento:

    1) 

    le specifiche di certificazione stabilite dall’Agenzia conformemente al punto 21.B.70 dell’allegato I (parte 21) per l’aeronavigabilità del progetto dell’aeromobile;

    2) 

    le condizioni speciali prescritte dall’Agenzia conformemente al punto 21.B.75 dell’allegato I (parte 21) o al punto 21L.B.44 per gli altri aeromobili e che sono di natura generale;

    3) 

    le norme tecniche dettagliate sviluppate dagli organismi di normazione e da altri organismi del settore.

    c) 

    Al fine di garantire la compatibilità ambientale del progetto, l’Agenzia deve definire e rendere disponibili i requisiti di protezione ambientale da utilizzare come base per la dichiarazione di conformità del progetto, che comprendono:

    1) 

    requisiti di protezione ambientale per le pertinenti categorie di prodotti contenuti nell’annesso 16 della convenzione sull’aviazione civile internazionale, volumi da I a III, a livello degli emendamenti di cui all’articolo 9, paragrafo 2, del regolamento (UE) 2018/1139; a tal fine, i riferimenti:

    i) 

    alla data di presentazione della domanda di certificato di omologazione contenuti in tali volumi si intendono riferiti alla data in cui il dichiarante presenta la dichiarazione di conformità del progetto;

    ii) 

    ai requisiti di certificazione contenuti in tali volumi si intendono come requisiti per la dichiarazione di conformità del progetto.

    2) 

    [riservato]

    21L.B.62    Indagine di sorveglianza iniziale

    a) 

    Al ricevimento di una dichiarazione di conformità del progetto, l’Agenzia deve verificare che l’aeromobile rientri nelle finalità di cui alla sezione A, capitolo C, del presente allegato e che la dichiarazione contenga tutte le informazioni di cui al punto 21L.A.43. L’Agenzia è tenuta a confermare il ricevimento della dichiarazione, anche assegnando al dichiarante un numero di riferimento individuale della dichiarazione di conformità del progetto per quella configurazione di aeromobile.

    b) 

    L’Agenzia deve eseguire un’ispezione fisica con relativa valutazione del primo articolo di tale aeromobile nella configurazione finale, tenendo conto dell’analisi della sicurezza effettuata conformemente al punto 21L.B.242, lettera a), punto 2). Qualora riscontri, nella dichiarazione o attraverso l’ispezione fisica e la relativa valutazione condotte conformemente alla prima frase, elementi di prova del fatto che la capacità di volare in sicurezza o la compatibilità ambientale dell’aeromobile potrebbero essere compromesse durante le operazioni di servizio, l’Agenzia deve rilevare la non conformità ai sensi del punto 21L.B.21.

    21L.B.63    Registrazione di una dichiarazione di conformità del progetto

    L’Agenzia deve registrare la dichiarazione di conformità del progetto di un aeromobile a condizione che:

    a) 

    il dichiarante abbia dichiarato la conformità ai sensi del punto 21L.A.43, lettera a);

    b) 

    il dichiarante abbia fornito all’Agenzia i documenti richiesti conformemente al punto 21L.A.43, lettera c);

    c) 

    il dichiarante si sia impegnato ad assumersi gli obblighi di cui al punto 21L.A.47;

    d) 

    non permangano questioni irrisolte sulla base dell’ispezione fisica e della relativa valutazione del primo articolo dell’aeromobile nella configurazione finale effettuate conformemente al punto 21L.B.62, lettera b).

    21L.B.64    Sorveglianza del mantenimento dell’aeronavigabilità degli aeromobili per i quali è stata dichiarata la conformità del progetto

    Qualora riscontri, attraverso la sorveglianza del mantenimento dell’aeronavigabilità, anche tramite le relazioni ricevute in conformità del punto 21L.A.3, o con qualsiasi altro mezzo, una non conformità alle specifiche tecniche dettagliate applicabili o ai requisiti di protezione ambientale applicabili, l’Agenzia deve rilevare la non conformità a norma del punto 21L.B.21, o emanare una direttiva di aeronavigabilità nel rispetto delle condizioni del punto 21L.B.23.

    CAPITOLO D —   MODIFICHE DEI CERTIFICATI DI OMOLOGAZIONE DEL TIPO

    21L.B.81    Premesse di omologazione e requisiti di protezione ambientale applicabili per una modifica di maggiore entità di un certificato di omologazione

    a) 

    L’Agenzia deve stabilire le premesse di omologazione per le modifiche di maggiore entità di un certificato di omologazione e comunicarle al richiedente.

    b) 

    Per una modifica di maggiore entità di un certificato di omologazione e per gli aspetti interessati dalla modifica, le premesse di omologazione devono essere costituite dalle specifiche di certificazione cui fa riferimento il certificato di omologazione, a meno che:

    1) 

    l’Agenzia non ritenga che le specifiche di certificazione cui fa riferimento il certificato di omologazione non offrano parametri adeguati in relazione alla modifica proposta, pertanto la modifica e gli aspetti interessati dalla stessa devono conformarsi anche a tutte le condizioni speciali, e alle relative modifiche, prescritte dall’Agenzia in conformità del punto 21L.B.44, al fine di garantire un livello di sicurezza equivalente a quello stabilito dalle specifiche di certificazione applicabili alla data della domanda di modifica;

    2) 

    il richiedente non scelga di rispettare una specifica di certificazione definita in una modifica che è applicabile alla data della domanda di modifica.

    c) 

    L’Agenzia deve definire i requisiti di protezione ambientale applicabili alla modifica di maggiore entità di un certificato di omologazione conformemente al punto 21.B.85 dell’allegato I (parte 21) e comunicarli al richiedente.

    21L.B.82    Indagine relativa a una modifica di minore entità di un certificato di omologazione e rilascio dell’approvazione

    a) 

    Al ricevimento di una domanda di approvazione di una modifica di minore entità di un certificato di omologazione a norma del presente allegato, l’Agenzia deve approvare tale modifica laddove:

    1) 

    il richiedente abbia fornito i dati e gli elementi giustificativi, e abbia dimostrato e dichiarato la conformità della modifica alle premesse di omologazione applicabili e ai requisiti di protezione ambientale applicabili, o alle specifiche di certificazione scelte in conformità del punto 21L.A.67;

    2) 

    l’Agenzia, attraverso le sue verifiche della dimostrazione di conformità, tenendo conto delle caratteristiche progettuali, della complessità e della criticità complessiva del progetto o della tecnologia, nonché delle precedenti esperienze di attività di progettazione con il richiedente, non abbia riscontrato:

    i) 

    alcuna non conformità alle premesse di omologazione o, se del caso, ai requisiti di protezione ambientale applicabili, o alle specifiche di certificazione scelte;

    ii) 

    alcuna particolarità o caratteristica della modifica che possa pregiudicare la sicurezza o la compatibilità ambientale del prodotto modificato per gli impieghi per i quali è richiesta l’omologazione.

    b) 

    L’approvazione di una modifica di minore entità di un certificato di omologazione deve essere limitata alla specifica configurazione (o alle specifiche configurazioni) di cui nel certificato di omologazione cui si riferisce la modifica in questione.

    21L.B.83    Indagine relativa a una modifica di maggiore entità di un certificato di omologazione

    Al ricevimento di una domanda di modifica di maggiore entità di un certificato di omologazione a norma del presente allegato, l’Agenzia è tenuta a:

    a) 

    condurre un esame del piano iniziale di dimostrazione della conformità e di ogni successivo aggiornamento fornito dal richiedente al fine di stabilire la completezza del piano e l’adeguatezza delle modalità e dei metodi proposti per dimostrare la conformità alle premesse di omologazione e ai requisiti di protezione ambientale applicabili stabiliti e definiti conformemente al punto 21L.B.81; se il piano di dimostrazione della conformità è incompleto o le modalità e i metodi non sono adeguati a conseguire la dimostrazione della conformità, informare il richiedente e richiederne una modifica;

    b) 

    una volta accertato che il piano di dimostrazione della conformità fornito è adeguato a consentire al richiedente di dimostrare la conformità, approvare il piano di dimostrazione della conformità e approvare anche eventuali successivi aggiornamenti dello stesso;

    c) 

    determinare la probabilità di una non conformità non rilevata della modifica di maggiore entità alle premesse di omologazione o ai requisiti di protezione ambientale applicabili, e le potenziali conseguenze di tale non conformità sulla sicurezza o sulla compatibilità ambientale del prodotto, e determinare su tale base l’eventuale necessità di un’ispezione fisica con relativa valutazione del primo articolo di tale prodotto nella configurazione modificata finale al fine di verificare la conformità del prodotto alle premesse di omologazione applicabili e ai requisiti di protezione ambientale applicabili, tenendo conto della revisione critica del progetto se effettuata conformemente al punto 21L.B.242, lettera a), punto 3; l’Agenzia deve informare il richiedente prima di effettuare tale ispezione e la relativa valutazione;

    d) 

    se, durante la determinazione delle premesse di omologazione, la definizione dei requisiti di protezione ambientale applicabili o l’esame del piano di dimostrazione della conformità, l’Agenzia determina che il progetto di modifica di maggiore entità contiene elementi per i quali una non conformità non rilevata alle premesse di omologazione o ai requisiti di protezione ambientale applicabili può avere un impatto negativo sulla sicurezza o sulla compatibilità ambientale del prodotto modificato, l’Agenzia è tenuta a stabilire quali indagini siano necessarie in aggiunta a quelle di cui alla lettera c) per verificare la dimostrazione della conformità; l’Agenzia è tenuta a dare comunicazione al richiedente di tali indagini supplementari, indicando quali elementi del progetto sarebbero soggetti a indagine.

    21L.B.84    Rilascio dell’approvazione di una modifica di maggiore entità di un certificato di omologazione

    a) 

    L’Agenzia è tenuta ad approvare la modifica di maggiore entità laddove:

    1) 

    il richiedente abbia dimostrato che la modifica e gli aspetti interessati dalla stessa sono conformi alle premesse di omologazione e ai requisiti di protezione ambientale applicabili, stabiliti e definiti dall’Agenzia in conformità del punto 21L.B.81;

    2) 

    il richiedente abbia dimostrato e dichiarato la conformità a norma del punto 21L.A.66, lettera f);

    3) 

    l’Agenzia, attraverso la sua verifica della dimostrazione di conformità, non abbia riscontrato:

    i) 

    alcuna non conformità alle premesse di omologazione o, se del caso, ai requisiti di protezione ambientale applicabili;

    ii) 

    alcuna particolarità o caratteristica della modifica che possa pregiudicare la sicurezza o la compatibilità ambientale del prodotto modificato per gli impieghi per i quali è richiesta l’omologazione.

    b) 

    L’approvazione di una modifica di maggiore entità di un certificato di omologazione deve essere limitata alla specifica configurazione (o alle specifiche configurazioni) di cui nel certificato di omologazione cui si riferisce la modifica in questione.

    21L.B.85    Sorveglianza del mantenimento dell’aeronavigabilità dei prodotti modificati per i quali è stato rilasciato un certificato di omologazione

    Qualora riscontri, attraverso la sorveglianza del mantenimento dell’aeronavigabilità, anche tramite le relazioni ricevute in conformità del punto 21L.A.3, o con qualsiasi altro mezzo, una non conformità alle premesse di omologazione o ai requisiti di protezione ambientale applicabili di un prodotto per il quale è stata approvata una modifica del certificato di omologazione, l’Agenzia deve rilevare la non conformità a norma del punto 21L.B.21, o emanare una direttiva di aeronavigabilità nel rispetto delle condizioni del punto 21L.B.23.

    CAPITOLO E —   CERTIFICATI DI OMOLOGAZIONE SUPPLEMENTARI

    21L.B.101    Premesse di omologazione e requisiti di protezione ambientale applicabili per un certificato di omologazione supplementare

    a) 

    L’Agenzia deve stabilire le premesse di omologazione per un certificato di omologazione supplementare e comunicarle al richiedente.

    b) 

    Per le modifiche di maggiore entità di un certificato di omologazione in forma di certificato di omologazione supplementare, le premesse di omologazione per gli aspetti interessati dalla modifica devono essere quelle cui fa riferimento il certificato di omologazione, a meno che:

    1) 

    l’Agenzia non ritenga che le specifiche di certificazione cui fa riferimento il certificato di omologazione non offrano parametri adeguati in relazione alla modifica proposta, pertanto la modifica e gli aspetti interessati dalla stessa devono conformarsi anche a tutte le condizioni speciali, e alle relative modifiche, prescritte dall’Agenzia in conformità del punto 21L.B.44, al fine di garantire un livello di sicurezza equivalente a quello stabilito dalle specifiche di certificazione applicabili alla data della domanda di modifica;

    2) 

    il richiedente non scelga di rispettare una specifica di certificazione definita in una modifica che è applicabile alla data della domanda di modifica.

    c) 

    L’Agenzia deve definire i requisiti di protezione ambientale applicabili a una modifica di maggiore entità di un certificato di omologazione conformemente al punto 21.A.85 dell’allegato I (parte 21) e comunicarli al richiedente.

    21L.B.102    Indagini

    Al ricevimento di una domanda di rilascio di un certificato di omologazione supplementare ai sensi del presente allegato, l’Agenzia è tenuta a:

    a) 

    effettuare un esame del piano iniziale di dimostrazione della conformità e di ogni successivo aggiornamento fornito dal richiedente al fine di stabilire la completezza del piano e l’adeguatezza delle modalità e dei metodi proposti per dimostrare la conformità alle premesse di omologazione e ai requisiti di protezione ambientale applicabili, stabiliti e definiti conformemente al punto 21L.B.101; se il piano di dimostrazione della conformità è incompleto o le modalità e i metodi non sono adeguati a conseguire la dimostrazione della conformità, informare il richiedente e richiederne una modifica;

    b) 

    una volta accertato che il piano di dimostrazione della conformità fornito è adeguato a consentire al richiedente di dimostrare la conformità, approvare il piano di dimostrazione della conformità ed eventuali successivi aggiornamenti dello stesso;

    c) 

    determinare la probabilità di una non conformità non rilevata della modifica di maggiore entità alle premesse di omologazione o ai requisiti di protezione ambientale applicabili, e le potenziali conseguenze di tale non conformità sulla sicurezza o sulla compatibilità ambientale del prodotto, e determinare su tale base l’eventuale necessità di un’ispezione fisica con relativa valutazione del primo articolo di tale prodotto nella configurazione modificata finale al fine di verificare la conformità del prodotto alle premesse di omologazione applicabili e ai requisiti di protezione ambientale applicabili, tenendo conto della revisione critica del progetto se effettuata conformemente al punto 21L.B.242, lettera a); l’Agenzia deve informare il richiedente prima di effettuare tale ispezione e la relativa valutazione;

    d) 

    se durante la determinazione delle premesse di omologazione, la definizione dei requisiti di protezione ambientale applicabili o l’esame del piano di dimostrazione della conformità, l’Agenzia determina che la modifica di maggiore entità del progetto contiene elementi per i quali una non conformità non rilevata alle premesse di omologazione o ai requisiti di protezione ambientale applicabili può avere un impatto negativo sulla sicurezza o sulla compatibilità ambientale del prodotto modificato, l’Agenzia è tenuta a stabilire quali indagini siano necessarie in aggiunta a quelle di cui alla lettera c) per verificare la dimostrazione della conformità; l’Agenzia è tenuta a dare comunicazione al richiedente di tali indagini supplementari, indicando quali elementi del progetto sarebbero soggetti ad indagine.

    21L.B.103    Rilascio di un certificato di omologazione supplementare

    a) 

    Al ricevimento di una domanda di rilascio di un certificato di omologazione supplementare a norma del presente allegato, l’Agenzia è tenuta a rilasciarlo laddove:

    1) 

    il richiedente abbia dimostrato che la modifica e gli aspetti interessati dalla stessa sono conformi alle premesse di omologazione e ai requisiti di protezione ambientale applicabili, stabiliti e definiti dall’Agenzia in conformità del punto 21L.B.101;

    2) 

    il richiedente abbia dimostrato e dichiarato la conformità a norma del punto 21L.A.85, lettera f);

    3) 

    il titolare dei dati del certificato di omologazione, se il richiedente ha specificato conformemente al punto 21L.A.84, lettera b), punto 2), che i dati di certificazione sono stati forniti sulla base di un accordo con il titolare dei dati del certificato di omologazione:

    i) 

    non abbia alcuna obiezione tecnica alle informazioni trasmesse a norma del punto 21L.B.103, lettera a), punto 2); e

    ii) 

    abbia accettato di collaborare con il titolare dell’approvazione del progetto di riparazione per adempiere tutti gli obblighi relativi al mantenimento dell’aeronavigabilità del prodotto con il progetto di riparazione attraverso la conformità al punto 21L.A.88;

    4) 

    l’Agenzia, attraverso la sua verifica della dimostrazione di conformità, non abbia riscontrato:

    i) 

    alcuna non conformità alle premesse di omologazione o, se del caso, ai requisiti di protezione ambientale applicabili;

    ii) 

    alcuna particolarità o caratteristica della modifica che possa pregiudicare la sicurezza o la compatibilità ambientale del prodotto modificato per gli impieghi per i quali è richiesta l’omologazione.

    b) 

    Un certificato di omologazione supplementare deve essere limitato alla specifica configurazione (o alle specifiche configurazioni) di cui nel certificato di omologazione cui si riferisce la modifica di maggiore entità in questione.

    21L.B.104    Sorveglianza del mantenimento dell’aeronavigabilità dei prodotti per i quali è stato rilasciato un certificato di omologazione supplementare

    Qualora riscontri, attraverso la sorveglianza del mantenimento dell’aeronavigabilità, anche tramite le relazioni ricevute in conformità del punto 21L.A.3, o con qualsiasi altro mezzo, una non conformità alle premesse di omologazione o ai requisiti di protezione ambientale applicabili di un prodotto per il quale è stato rilasciato un certificato di omologazione supplementare, l’Agenzia deve rilevare la non conformità a norma del punto 21L.B.21, o emanare una direttiva di aeronavigabilità nel rispetto delle condizioni del punto 21L.B.23.

    CAPITOLO F —   MODIFICHE DI UN AEROMOBILE PER IL QUALE È STATA DICHIARATA LA CONFORMITÀ DEL PROGETTO

    21L.B.121    Indagine di sorveglianza iniziale di una dichiarazione di conformità del progetto di una modifica di maggiore entità del progetto di un aeromobile per il quale è stata dichiarata la conformità del progetto

    a) 

    Al ricevimento di una dichiarazione di conformità del progetto per una modifica di maggiore entità del progetto di un aeromobile per il quale è stata dichiarata la conformità del progetto, l’Agenzia deve verificare che la modifica rientri nelle finalità di cui al punto 21L.A.101 e che la dichiarazione contenga tutte le informazioni specificate al punto 21L.A.107. L’Agenzia è tenuta a confermare il ricevimento della dichiarazione, anche assegnando al dichiarante un numero di riferimento individuale della dichiarazione di conformità del progetto.

    b) 

    L’Agenzia deve valutare, in base al rischio di una non conformità che possa compromettere la capacità di volare in sicurezza o la compatibilità ambientale di un progetto, se siano necessarie un’ispezione fisica e la relativa valutazione del prodotto modificato e, in caso affermativo, deve informare il dichiarante di conseguenza. Tale valutazione del rischio deve prendere in considerazione:

    1) 

    la complessità della modifica di maggiore entità e l’effetto complessivo sulle strutture, sulle caratteristiche di volo e sui sistemi dell’aeromobile;

    2) 

    le precedenti esperienze di ispezioni fisiche di aeromobili e di modifiche di maggiore entità che sono state progettate dal dichiarante;

    3) 

    la risposta del dichiarante a eventuali precedenti rilievi di non conformità per l’aeromobile specifico o per aeromobili simili progettati dal dichiarante e anch’essi oggetto di una dichiarazione di conformità del progetto.

    c) 

    Qualora riscontri, nella dichiarazione o attraverso l’ispezione fisica e la relativa valutazione, se condotte conformemente al punto 21L.B.121, lettera b), elementi di prova del fatto che la capacità di volare in sicurezza o la compatibilità ambientale dell’aeromobile potrebbero essere compromesse durante le operazioni di servizio, l’Agenzia deve rilevare la non conformità ai sensi del punto 21L.B.21.

    21L.B.122    Registrazione di una dichiarazione di conformità del progetto per una modifica di maggiore entità del progetto di un aeromobile

    a) 

    L’Agenzia è tenuta a registrare la dichiarazione di conformità del progetto di una modifica di maggiore entità del progetto di un aeromobile per il quale è stata dichiarata la conformità del progetto, a condizione che:

    1) 

    il dichiarante abbia dichiarato la conformità a norma del punto 21L.A.107, lettera a);

    2) 

    il dichiarante abbia fornito all’Agenzia i documenti richiesti conformemente al punto 21L.A.107, lettera d);

    3) 

    il dichiarante si sia impegnato ad adempiere gli obblighi di cui al punto 21L.A.47 anche per quanto riguarda il progetto dell’aeromobile modificato;

    4) 

    non permangano questioni irrisolte sulla base dell’ispezione fisica, se condotta conformemente al punto 21L.B.121, lettera b).

    b) 

    L’Agenzia deve registrare la dichiarazione di una modifica di maggiore entità del progetto di un aeromobile per il quale è stata dichiarata la conformità del progetto solo se questa è limitata alla specifica configurazione (o alle specifiche configurazioni) di cui nella dichiarazione di conformità del progetto registrata cui si riferisce la modifica in questione.

    21L.B.123    Sorveglianza del mantenimento dell’aeronavigabilità di un aeromobile modificato per il quale è stata dichiarata la conformità del progetto

    Qualora riscontri, attraverso la sorveglianza del mantenimento dell’aeronavigabilità, anche tramite le relazioni ricevute in conformità del punto 21L.A.3, o con qualsiasi altro mezzo, una non conformità alle specifiche tecniche dettagliate applicabili o ai requisiti di protezione ambientale applicabili di un aeromobile per il quale è stata dichiarata la conformità del progetto, l’Agenzia deve agire conformemente al punto 21L.B.64.

    ▼M13

    CAPITOLO G —   IMPRESE DI PRODUZIONE DICHIARATE

    21L.B.141    Indagine di sorveglianza iniziale

    a) 

    Al ricevimento di una dichiarazione da un’impresa che dichiara la propria idoneità alla produzione, l’autorità competente deve verificare che:

    1. 

    il dichiarante possa dichiarare la sua idoneità alla produzione conformemente al punto 21L.A.122;

    2. 

    la dichiarazione contenga tutte le informazioni specificate al punto 21L.A.123, lettera c); e

    3. 

    la dichiarazione non contenga informazioni che indicano una non conformità ai requisiti di cui alla sezione A, capitolo G, del presente allegato.

    b) 

    L’autorità competente è tenuta a confermare il ricevimento della dichiarazione, anche assegnando al dichiarante un numero di riferimento individuale relativo all’impresa di produzione dichiarata.

    21L.B.142    Registrazione di una dichiarazione di idoneità alla produzione

    L’autorità competente deve registrare la dichiarazione di idoneità alla produzione in una base di dati adeguata, includendo l’ambito di attività dichiarato, a condizione che:

    a) 

    il dichiarante abbia dichiarato la sua idoneità conformemente al punto 21L.A.123;

    b) 

    il dichiarante si sia impegnato ad adempiere agli obblighi di cui al punto 21L.A.127;

    c) 

    non permangano questioni irrisolte conformemente al punto 21L.B.141.

    21L.B.143    Sorveglianza

    a) 

    L’autorità competente è tenuta a sorvegliare l’impresa di produzione dichiarata al fine di verificare il mantenimento della conformità della stessa ai requisiti applicabili di cui alla sezione A e l’attuazione delle misure di sicurezza prescritte a norma del punto 21L.B.15, lettere c) e d).

    b) 

    La sorveglianza deve includere un’ispezione del primo articolo di ogni nuovo progetto di aeromobili, motori, eliche o parti che sono prodotti per la prima volta e, come stabilito dal programma di sorveglianza conformemente al punto 21L.B.144, ispezioni degli ulteriori aeromobili, motori, eliche e parti prodotti dall’impresa di produzione dichiarata.

    21L.B.144    Programma di sorveglianza

    a) 

    L’autorità competente deve istituire e mantenere un programma di sorveglianza per garantire il rispetto del punto 21L.B.143. Tale programma di sorveglianza deve tenere conto della natura specifica dell’impresa, della complessità delle sue attività e dei risultati delle precedenti attività di certificazione e/o di sorveglianza, e basarsi sulla valutazione dei rischi associati. Esso deve includere all’interno di ciascun ciclo di pianificazione della sorveglianza:

    1. 

    valutazioni, audit e ispezioni, compresi, a seconda dei casi:

    i) 

    valutazioni del sistema di gestione e audit delle procedure;

    ii) 

    audit dei prodotti di un campione pertinente dei prodotti e delle parti che rientrano nell’ambito dell’impresa;

    iii) 

    campionamento del lavoro svolto; e

    iv) 

    ispezioni senza preavviso;

    2. 

    riunioni indette tra il dirigente responsabile e l’autorità competente per assicurare che entrambe le parti siano informate in merito a tutte le questioni significative.

    b) 

    Il programma di sorveglianza deve prevedere anche la tenuta di registri delle date alle quali sono previsti valutazioni, audit, ispezioni e riunioni e delle date in cui tali valutazioni, audit, ispezioni e riunioni si sono effettivamente svolti.

    c) 

    Deve essere applicato un ciclo di pianificazione della sorveglianza che non superi i 24 mesi.

    d) 

    Fatta salva la lettera c), il ciclo di pianificazione della sorveglianza può essere esteso fino a 36 mesi nel caso in cui l’autorità competente abbia stabilito che, durante i 24 mesi precedenti:

    1. 

    l’impresa ha dimostrato di essere in grado di individuare efficacemente i pericoli per la sicurezza aerea e di gestire i rischi associati;

    2. 

    l’impresa ha costantemente dimostrato la conformità al punto 21L.A.128 e ha il pieno controllo su tutte le modifiche apportate al sistema di gestione della produzione;

    3. 

    non sono state rilevate non conformità di livello 1;

    4. 

    tutte le azioni correttive sono state attuate entro il periodo di tempo accettato o esteso dall’autorità competente come previsto al punto 21L.B.21.

    e) 

    Fatta salva la lettera c), il ciclo di pianificazione della sorveglianza può essere ulteriormente esteso a un massimo di 48 mesi nel caso in cui, oltre a rispettare le condizioni illustrate alla lettera d), l’impresa abbia stabilito, e l’autorità competente approvato, un efficace sistema di comunicazione continua all’autorità competente delle prestazioni di sicurezza e della conformità alla normativa dell’impresa stessa.

    f) 

    Il ciclo di pianificazione della sorveglianza può essere ridotto se è provato che le prestazioni in materia di sicurezza dell’impresa sono diminuite.

    g) 

    Al termine di ciascun ciclo di pianificazione della sorveglianza, l’autorità competente deve elaborare una relazione di raccomandazione sul proseguimento delle attività condotte dall’impresa di produzione dichiarata sulla base della sua dichiarazione di idoneità alla produzione, tenendo conto dei risultati della sorveglianza.

    21L.B.145    Attività di sorveglianza

    a) 

    Nel verificare la conformità dell’impresa di produzione dichiarata conformemente al punto 21L.B.143 e il programma di sorveglianza stabilito conformemente al punto 21L.B.144, l’autorità competente deve:

    1. 

    fornire al personale responsabile della sorveglianza orientamenti per lo svolgimento delle funzioni a esso assegnate;

    2. 

    condurre valutazioni, audit, ispezioni e, se necessario, ispezioni senza preavviso;

    3. 

    raccogliere gli elementi di prova necessari nel caso in cui siano necessarie ulteriori azioni, comprese le misure previste ai punti 21L.B.21 e 21L.B.22;

    4. 

    informare l’impresa di produzione dichiarata dei risultati delle attività di sorveglianza.

    b) 

    Se le strutture dell’impresa di produzione dichiarata sono ubicate in più di uno Stato, l’autorità competente quale individuata al punto 21L.2 può decidere di far svolgere i compiti di sorveglianza alle autorità competenti dello Stato membro o degli Stati membri in cui sono ubicate altre strutture, oppure all’Agenzia se le strutture sono situate in un paese terzo. Ogni impresa di produzione dichiarata soggetta a tale decisione deve essere informata dell’esistenza della stessa e del suo ambito di applicazione.

    c) 

    Per le attività di sorveglianza svolte dall’autorità competente presso strutture ubicate in uno Stato membro diverso da quello in cui l’impresa ha la propria sede principale di attività, l’autorità competente deve informare l’autorità competente di tale Stato membro prima di effettuare qualsiasi audit o ispezione in loco delle strutture.

    d) 

    L’autorità competente deve raccogliere ed elaborare tutte le informazioni ritenute necessarie per lo svolgimento delle attività di sorveglianza.

    e) 

    Qualora riscontri una non conformità dell’impresa di produzione dichiarata rispetto ai requisiti applicabili di cui alla sezione A e all’attuazione delle misure di sicurezza prescritte a norma del punto 21L.B.15, lettere c) e d), l’autorità competente deve agire conformemente ai punti 21L.B.21 e 21L.B.22.

    21L.B.146    Modifiche delle dichiarazioni

    a) 

    Al ricevimento di una notifica di modifiche conformemente al punto 21L.A.128, l’autorità competente deve verificare la completezza della notifica conformemente al punto 21L.B.141.

    b) 

    L’autorità competente deve aggiornare il suo programma di sorveglianza definito conformemente al punto 21L.B.144 e verificare se è necessario fissare eventuali condizioni alle quali l’impresa può operare durante la modifica.

    c) 

    Quando la modifica riguarda un aspetto della dichiarazione registrata conformemente al punto 21L.B.142, l’autorità competente deve aggiornare il registro.

    d) 

    Al completamento delle attività richieste dalle lettere da a) a c), l’autorità competente è tenuta a confermare all’impresa di produzione dichiarata il ricevimento della notifica.

    CAPITOLO H — CERTIFICATI DI AERONAVIGABILITÀ E CERTIFICATI RISTRETTI DI AERONAVIGABILITÀ

    21L.B.161    Indagini

    a) 

    L’autorità competente dello Stato membro di registrazione deve stilare procedure per le sue indagini che tengano conto, perlomeno, degli elementi seguenti:

    1. 

    valutazione dell’ammissibilità del richiedente;

    2. 

    valutazione delle condizioni della domanda;

    3. 

    classificazione dei certificati di aeronavigabilità;

    4. 

    valutazione della documentazione pervenuta con la domanda;

    5. 

    ispezioni dell’aeromobile;

    6. 

    determinazione delle condizioni necessarie, delle restrizioni o dei limiti per il certificato.

    b) 

    Al ricevimento di una domanda di certificato di aeronavigabilità o di certificato ristretto di aeronavigabilità, l’autorità competente dello Stato membro di registrazione deve verificare se l’aeromobile rientra nelle finalità di cui al punto 21L.A.141.

    c) 

    L’autorità competente dello Stato membro di registrazione deve condurre indagini sufficienti a giustificare il rilascio, il mantenimento, la modifica, la sospensione o la revoca del certificato di aeronavigabilità o del certificato ristretto di aeronavigabilità. Nel condurre le indagini relative al rilascio di un certificato di aeronavigabilità o di un certificato ristretto di aeronavigabilità per un aeromobile di nuova produzione, l’autorità competente dello Stato membro di registrazione deve valutare la necessità di eseguire un’ispezione fisica dell’aeromobile per garantire la conformità e la sicurezza del volo dello stesso prima dell’emissione di un certificato di aeronavigabilità o di un certificato ristretto di aeronavigabilità. Tale valutazione deve tenere conto dei seguenti elementi:

    1. 

    i risultati dell’ispezione fisica del primo articolo di tale prodotto nella configurazione finale, eseguita conformemente al punto 21L.B.143, lettera b), o al punto 21L.B.251, lettera b), dall’autorità competente dello Stato membro di registrazione o dall’autorità competente che sorveglia l’impresa o la persona fisica o giuridica che ha prodotto l’aeromobile, se diversa;

    2. 

    il periodo trascorso dall’ultima ispezione fisica eseguita dall’autorità competente dello Stato membro di registrazione di un aeromobile prodotto dall’impresa o dalla persona fisica o giuridica che ha prodotto l’aeromobile;

    3. 

    i risultati della sorveglianza condotta ai sensi del capitolo G del presente allegato o ai sensi dell’allegato I (parte 21), sezione B, capitolo G, sull’impresa che rilascia la dichiarazione di conformità dell’aeromobile, o della verifica effettuata ai sensi della sezione A, capitolo R, del presente allegato su altre dichiarazioni di conformità (modulo AESA 52B) o certificati di ammissione in servizio (modulo AESA 1) rilasciati dallo stesso firmatario;

    4. 

    il periodo trascorso dall’ultima visita di sorveglianza dell’impresa conformemente al capitolo G del presente allegato, o conformemente all’allegato I (parte 21), sezione B, capitolo G, o dall’ultima verifica effettuata a norma della sezione A, capitolo R, del presente allegato su una dichiarazione di conformità (modulo AESA 52B) o un certificato di ammissione in servizio (modulo AESA 1) rilasciati dallo stesso firmatario.

    21L.B.162    Rilascio o modifica di un certificato di aeronavigabilità o di un certificato ristretto di aeronavigabilità

    a) 

    L’autorità competente dello Stato membro di registrazione deve rilasciare o modificare un certificato di aeronavigabilità (modulo AESA 25, cfr. allegato I (parte 21), appendice VI) senza indebito ritardo se il richiedente ha fornito la documentazione richiesta al punto 21L.A.143 e ottempera agli obblighi di cui al punto 21L.A.144, nonché una volta accertato:

    1. 

    per gli aeromobili nuovi, che l’aeromobile e, se del caso, il suo motore ed elica siano conformi a un progetto approvato conformemente al capitolo B del presente allegato e siano in condizioni idonee a garantire la sicurezza di funzionamento;

    2. 

    per gli aeromobili usati, che:

    i) 

    l’aeromobile e, se del caso, il suo motore ed elica siano conformi a un progetto di tipo approvato conformemente al capitolo B del presente allegato e a qualsiasi certificato di omologazione supplementare, modifica o riparazione approvati conformemente ai capitoli D, E o M del presente allegato;

    ii) 

    le direttive di aeronavigabilità applicabili siano state rispettate; e

    iii) 

    l’aeromobile e, se del caso, il suo motore ed elica siano stati ispezionati conformemente all’allegato I (parte M) o all’allegato V ter (parte ML) del regolamento (UE) n. 1321/2014.

    b) 

    L’autorità competente dello Stato membro di registrazione deve rilasciare o modificare un certificato ristretto di aeronavigabilità (modulo AESA 24B, cfr. appendice I) senza indebito ritardo se il richiedente ha fornito la documentazione richiesta al punto 21L.A.143 e ottempera agli obblighi di cui al punto 21L.A.144, nonché una volta accertato:

    1. 

    per gli aeromobili nuovi, che l’aeromobile e, se del caso, il suo motore ed elica siano conformi a un progetto di aeromobile per il quale è stata rilasciata una dichiarazione di conformità del progetto ai sensi della sezione A, capitolo C, del presente allegato, registrata dall’Agenzia conformemente al punto 21L.B.63 al momento della domanda, e siano in condizioni idonee a garantire la sicurezza di funzionamento;

    2. 

    per gli aeromobili usati, che:

    i) 

    l’aeromobile e, se del caso, il suo motore ed elica siano conformi a un progetto di aeromobile per il quale è stata rilasciata una dichiarazione di conformità del progetto ai sensi della sezione A, capitolo C, del presente allegato, registrata dall’Agenzia conformemente al punto 21L.B.63 al momento della domanda, insieme a eventuali modifiche di progetto o modifiche dei progetti di riparazioni per le quali è stata rilasciata una dichiarazione di conformità del progetto ai sensi della sezione A, capitolo F o N, del presente allegato, registrata dall’Agenzia conformemente al punto 21L.B.122 o al punto 21L.B.222, o dal dichiarante conformemente al punto 21L.A.105, lettera c);

    ii) 

    le direttive di aeronavigabilità applicabili siano state rispettate; e

    iii) 

    l’aeromobile sia stato ispezionato conformemente all’allegato I (parte M) o all’allegato V ter (parte ML) del regolamento (UE) n. 1321/2014.

    c) 

    In deroga al punto 21L.B.162, lettere a) e b), per un aeromobile usato proveniente da un altro Stato membro, l’autorità competente del nuovo Stato membro di registrazione deve rilasciare il certificato di aeronavigabilità o il certificato ristretto di aeronavigabilità se il richiedente ha fornito la documentazione richiesta al punto 21L.A.145, lettera b), nonché una volta accertato che il richiedente soddisfi il punto 21L.A.144, lettera a).

    d) 

    Nel caso di aeromobili nuovi, e di aeromobili usati provenienti da un paese terzo, oltre al certificato di aeronavigabilità appropriato di cui alla lettera a) o b), l’autorità competente dello Stato membro di registrazione deve rilasciare:

    1. 

    per gli aeromobili soggetti all’allegato I (parte M) del regolamento (UE) n. 1321/2014, un certificato di prima revisione dell’aeronavigabilità (modulo 15a AESA, appendice II);

    2. 

    per gli aeromobili nuovi soggetti all’allegato V ter (parte ML) del regolamento (UE) n. 1321/2014, un certificato di prima revisione dell’aeronavigabilità (modulo 15c AESA, appendice II);

    3. 

    per gli aeromobili usati provenienti da un paese terzo e soggetti all’allegato V ter (parte ML) del regolamento (UE) n. 1321/2014, un certificato di prima revisione dell’aeronavigabilità (modulo 15c AESA, appendice II), se l’autorità competente ha effettuato la revisione dell’aeronavigabilità.

    e) 

    I certificati di aeronavigabilità o i certificati ristretti di aeronavigabilità sono rilasciati per una durata illimitata. Possono essere modificati solo dall’autorità competente dello Stato membro di registrazione.

    21L.B.163    Sorveglianza

    a) 

    Se vi è prova evidente di violazione di una qualsiasi delle condizioni in base alle quali è stato rilasciato il certificato di aeronavigabilità o il certificato ristretto di aeronavigabilità, o del fatto che il titolare non è conforme ai requisiti pertinenti del regolamento (UE) 2018/1139 e degli atti delegati e di esecuzione adottati sulla base del medesimo o al progetto di tipo applicabile o ai dati di progettazione applicabili di un aeromobile per il quale è stata dichiarata la conformità del progetto, o ai requisiti per il mantenimento dell’aeronavigabilità, l’autorità competente dello Stato membro di registrazione deve rilevare una non conformità a norma del punto 21L.B.21.

    b) 

    Quando il certificato di omologazione in base al quale è stato rilasciato il certificato di aeronavigabilità è sospeso o revocato, o perde altrimenti la propria validità a norma del punto 21L.A.30, o la dichiarazione di conformità del progetto in base alla quale è stato emesso il certificato ristretto di aeronavigabilità non è più registrata a norma del punto 21L.B.63, l’autorità competente dello Stato membro di registrazione deve agire conformemente al punto 21L.B.22.

    CAPITOLO I — CERTIFICATI ACUSTICI

    21L.B.171    Indagini

    a) 

    L’autorità competente dello Stato membro di registrazione deve stilare procedure per le sue indagini che tengano conto, perlomeno, degli elementi seguenti:

    1. 

    valutazione dell’ammissibilità del richiedente;

    2. 

    valutazione delle condizioni della domanda;

    3. 

    valutazione della documentazione pervenuta con la domanda;

    4. 

    ispezioni dell’aeromobile.

    b) 

    Al ricevimento di una domanda di certificato acustico o di certificato acustico ristretto, l’autorità competente dello Stato membro di registrazione deve verificare se l’aeromobile rientra nelle finalità di cui al punto 21L.A.161.

    c) 

    L’autorità competente dello Stato membro di registrazione deve condurre indagini sufficienti a giustificare raccomandazioni a carico dei titolari o dei richiedenti, per il rilascio, il mantenimento, la modifica, la sospensione o la revoca di un certificato acustico o di un certificato acustico ristretto.

    21L.B.172    Rilascio o modifica dei certificati acustici

    a) 

    L’autorità competente dello Stato membro di registrazione deve rilasciare o modificare i certificati acustici (modulo AESA 45, cfr. allegato I (parte 21), appendice VII) e i certificati acustici ristretti (modulo AESA 45B, cfr. appendice II) senza indebito ritardo se il richiedente ha fornito la documentazione richiesta al punto 21L.A.163, nonché una volta accertato che l’aeromobile sia conforme alle informazioni sulla rumorosità applicabili determinate in base ai requisiti acustici applicabili.

    b) 

    Per gli aeromobili usati provenienti da un altro Stato membro, il certificato acustico o il certificato acustico ristretto sono rilasciati sulla base dei dati corrispondenti forniti dalla banca dati sulla rumorosità dell’Agenzia.

    c) 

    I certificati acustici o i certificati acustici ristretti sono rilasciati per una durata illimitata. Possono essere modificati solo dall’autorità competente dello Stato membro di registrazione.

    21L.B.173    Sorveglianza

    a) 

    Se vi è prova evidente di violazione di una qualsiasi delle condizioni in base alle quali è stato rilasciato il certificato acustico o il certificato acustico ristretto, o del fatto che il titolare non è conforme ai requisiti pertinenti del regolamento (UE) 2018/1139 e degli atti delegati e di esecuzione adottati sulla base del medesimo o al progetto di tipo applicabile o ai dati di progettazione applicabili di un aeromobile per il quale è stata dichiarata la conformità del progetto, l’autorità competente dello Stato membro di registrazione deve rilevare una non conformità a norma del punto 21L.B.21.

    b) 

    Quando il certificato di omologazione in base al quale è stato rilasciato il certificato acustico è sospeso o revocato, o perde altrimenti la propria validità a norma del punto 21L.A.30, o la dichiarazione di conformità del progetto in base alla quale è stato rilasciato il certificato acustico ristretto non è più registrata a norma del punto 21L.B.63, l’autorità competente dello Stato membro di registrazione deve agire conformemente al punto 21L.B.22.

    ▼M12

    CAPITOLO J —   IMPRESE DI PROGETTAZIONE DICHIARATE

    21L.B.181    Indagine di sorveglianza iniziale

    a) 

    Al ricevimento di una dichiarazione da un’impresa che dichiara la propria idoneità alla progettazione, l’Agenzia deve verificare che:

    1) 

    il dichiarante possa dichiarare la sua idoneità alla progettazione conformemente al punto 21L.A.172;

    2) 

    la dichiarazione contenga tutte le informazioni specificate al punto 21L.A.173, lettera c); e

    3) 

    la dichiarazione non contenga informazioni che indicano una non conformità ai requisiti di cui alla sezione A, capitolo J, del presente allegato.

    b) 

    L’Agenzia è tenuta a confermare il ricevimento della dichiarazione, anche assegnando al dichiarante un numero di riferimento individuale relativo all’impresa di progettazione dichiarata.

    21L.B.182    Registrazione di una dichiarazione di idoneità alla progettazione

    L’Agenzia deve registrare la dichiarazione di idoneità alla progettazione in una base di dati adeguata, includendo l’ambito di attività dichiarato, a condizione che:

    a) 

    il dichiarante abbia dichiarato la sua idoneità conformemente al punto 21L.A.173;

    b) 

    il dichiarante si sia impegnato ad adempiere agli obblighi di cui al punto 21L.A.177;

    c) 

    non permangano questioni irrisolte conformemente al punto 21L.B.181.

    21L.B.183    Sorveglianza

    a) 

    L’Agenzia è tenuta a sorvegliare l’impresa di progettazione dichiarata al fine di verificarne il mantenimento della conformità ai requisiti applicabili di cui alla sezione A.

    b) 

    La supervisione deve includere una revisione critica del progetto del prodotto o un’ispezione fisica, e un’ispezione del primo articolo di ogni nuovo progetto dell’impresa di progettazione dichiarata.

    21L.B.184    Programma di sorveglianza

    a) 

    L’Agenzia deve istituire e mantenere un programma di sorveglianza per garantire il rispetto del punto 21L.B.183. Il programma di sorveglianza deve tenere conto della natura specifica dell’impresa, della complessità delle sue attività e dei risultati delle precedenti attività di certificazione e/o di sorveglianza, e basarsi sulla valutazione dei rischi associati. Esso deve includere all’interno di ciascun ciclo di pianificazione della sorveglianza:

    1) 

    valutazioni, audit e ispezioni, compresi, a seconda dei casi:

    i) 

    valutazioni del sistema di gestione e audit delle procedure;

    ii) 

    audit dei prodotti di un campione pertinente della progettazione e della certificazione di prodotti e parti che rientrano nell’ambito dell’impresa;

    iii) 

    campionamento del lavoro svolto;

    iv) 

    ispezioni senza preavviso;

    2) 

    riunioni indette tra il direttore dell’impresa di progettazione e l’Agenzia per assicurare che entrambe le parti siano informate in merito a tutte le questioni significative.

    b) 

    Il programma di sorveglianza deve prevedere anche la tenuta di registri delle date alle quali sono previsti valutazioni, audit, ispezioni e riunioni e delle date in cui tali valutazioni, audit, ispezioni e riunioni si sono effettivamente svolti.

    c) 

    Deve essere applicato un ciclo di pianificazione della sorveglianza che non superi i 24 mesi.

    d) 

    Fatta salva la lettera c), il ciclo di pianificazione della sorveglianza può essere esteso fino a 36 mesi nel caso in cui l’Agenzia abbia stabilito che, durante i 24 mesi precedenti:

    1) 

    l’impresa ha dimostrato di essere in grado di individuare efficacemente i pericoli per la sicurezza aerea e di gestire i rischi associati;

    2) 

    l’impresa ha costantemente dimostrato la conformità al punto 21L.A.178 e ha il pieno controllo su tutte le modifiche apportate al sistema di gestione della progettazione;

    3) 

    non sono state rilevate non conformità di livello 1;

    4) 

    tutte le azioni correttive sono state attuate entro il periodo di tempo che è stato accettato o esteso dall’Agenzia come previsto al punto 21L.B.21.

    e) 

    Fatta salva la lettera c), il ciclo di pianificazione della sorveglianza può essere ulteriormente esteso a un massimo di 48 mesi nel caso in cui, oltre a rispettare le condizioni illustrate alla lettera d), l’impresa abbia stabilito, e l’Agenzia approvato, un efficace sistema di comunicazione continua all’Agenzia delle prestazioni di sicurezza e della conformità alla normativa dell’impresa stessa.

    f) 

    Il ciclo di pianificazione della sorveglianza può essere ridotto se è provato che le prestazioni in materia di sicurezza dell’impresa sono diminuite.

    g) 

    Al termine di ciascun ciclo di pianificazione della sorveglianza, l’Agenzia deve elaborare una relazione di raccomandazione sul proseguimento delle attività condotte dall’impresa di progettazione dichiarata sulla base della sua dichiarazione di idoneità alla progettazione, tenendo conto dei risultati della sorveglianza.

    21L.B.185    Attività di sorveglianza

    a) 

    Nel verificare la conformità dell’impresa di progettazione dichiarata conformemente al punto 21L.B.183 e il programma di sorveglianza stabilito conformemente al punto 21L.B.184, l’Agenzia deve:

    1) 

    fornire al personale responsabile della sorveglianza orientamenti per lo svolgimento delle funzioni a esso assegnate;

    2) 

    condurre valutazioni, audit, ispezioni e, se necessario, ispezioni senza preavviso;

    3) 

    raccogliere gli elementi di prova necessari nel caso in cui siano necessarie ulteriori azioni, comprese le misure previste ai punti 21L.B.21 e 21L.B.22;

    4) 

    informare l’impresa di progettazione dichiarata dei risultati delle attività di sorveglianza.

    b) 

    L’Agenzia deve raccogliere ed elaborare tutte le informazioni ritenute necessarie per lo svolgimento delle attività di sorveglianza.

    c) 

    In caso di rilevamento di una non conformità dell’impresa di progettazione dichiarata ai requisiti applicabili di cui alla sezione A, a una procedura o a un manuale richiesto dalla sezione A, o alla dichiarazione presentata, l’Agenzia deve agire in conformità dei punti 21L.B.21 e 21L.B.22.

    21L.B.186    Modifiche delle dichiarazioni

    a) 

    Al ricevimento di una notifica di modifiche conformemente al punto 21L.A.178, l’Agenzia deve verificare la completezza della notifica conformemente al punto 21L.B.181.

    b) 

    L’Agenzia deve aggiornare il suo programma di sorveglianza definito conformemente al punto 21L.B.184 e verificare se è necessario fissare eventuali condizioni alle quali l’impresa può operare durante la modifica.

    c) 

    Quando la modifica riguarda un aspetto della dichiarazione registrata conformemente al punto 21L.B.182, l’Agenzia deve aggiornare il registro.

    d) 

    Al completamento delle attività richieste dalle lettere da a) a c), l’Agenzia è tenuta a confermare all’impresa di progettazione il ricevimento della notifica.

    CAPITOLO K —   PARTI

    (Riservato)

    CAPITOLO M —   PROGETTAZIONE DI RIPARAZIONI DI PRODOTTI OMOLOGATI

    21L.B.201    Premesse di omologazione e requisiti di protezione ambientale applicabili per l’approvazione di un progetto di riparazione

    L’Agenzia definisce eventuali modifiche delle premesse di omologazione e dei requisiti di protezione ambientale applicabili cui fa riferimento, a seconda dei casi, il certificato di omologazione o il certificato di omologazione supplementare, che l’Agenzia ritiene necessarie per mantenere un livello di sicurezza e compatibilità ambientale pari a quello precedentemente definito e le notifica al richiedente che presenta domanda di approvazione di un progetto di riparazione.

    21L.B.202    Indagine relativa a un progetto di riparazione di minore entità e rilascio dell’approvazione

    a) 

    Al ricevimento di una domanda di approvazione di un progetto di riparazione di minore entità di un prodotto omologato ai sensi del presente allegato, l’Agenzia deve approvare tale progetto laddove:

    1) 

    il richiedente abbia fornito i dati e gli elementi giustificativi, e abbia dimostrato e dichiarato la conformità del progetto di riparazione alle premesse di omologazione applicabili e ai requisiti di protezione ambientale applicabili, in conformità del punto 21L.B.201;

    2) 

    l’Agenzia, attraverso le sue verifiche della dimostrazione di conformità, tenendo conto delle caratteristiche del progetto di riparazione, della sua complessità e della criticità complessiva, nonché delle precedenti esperienze di attività di progettazione con il richiedente, non abbia riscontrato:

    i) 

    alcuna non conformità alle premesse di omologazione o, se del caso, ai requisiti di protezione ambientale applicabili;

    ii) 

    alcuna particolarità o caratteristica del progetto di riparazione che possa pregiudicare la sicurezza del prodotto con il progetto di riparazione per gli impieghi per i quali è richiesta l’omologazione.

    b) 

    L’approvazione di un progetto di riparazione di minore entità deve essere limitata alla specifica configurazione (o alle specifiche configurazioni) di cui nel certificato di omologazione cui si riferisce il progetto di riparazione in questione.

    21L.B.203    Indagine relativa a una domanda di approvazione di un progetto di riparazione di maggiore entità

    Al ricevimento di una domanda di approvazione di un progetto di riparazione di maggiore entità a norma del presente allegato, l’Agenzia è tenuta a:

    a) 

    effettuare un esame del piano iniziale di dimostrazione della conformità e di ogni successivo aggiornamento fornito dal richiedente al fine di stabilire la completezza del piano e l’adeguatezza delle modalità e dei metodi proposti per dimostrare la conformità alle premesse di omologazione e ai requisiti di protezione ambientale applicabili, stabiliti e definiti conformemente al punto 21L.B.201; se il piano di dimostrazione della conformità è incompleto o le modalità e i metodi non sono adeguati a conseguire la dimostrazione della conformità, informare il richiedente e richiederne una modifica;

    b) 

    una volta accertato che il piano di dimostrazione della conformità fornito è adeguato a consentire al richiedente di dimostrare la conformità, approvare il piano di dimostrazione della conformità ed eventuali successivi aggiornamenti dello stesso;

    c) 

    determinare la probabilità di una non conformità non rilevata del progetto di riparazione di maggiore entità alle premesse di omologazione o ai requisiti di protezione ambientale applicabili, e le potenziali conseguenze di tale non conformità sulla sicurezza o sulla compatibilità ambientale del prodotto, e determinare su tale base l’eventuale necessità di un’ispezione fisica con relativa valutazione del primo articolo di tale prodotto nella configurazione finale con il progetto di riparazione al fine di verificare la conformità del prodotto alle premesse di omologazione applicabili; l’Agenzia deve informare il richiedente prima di effettuare tale ispezione e la relativa valutazione;

    d) 

    se durante l’esame del piano di dimostrazione della conformità, l’Agenzia determina che il progetto di riparazione di maggiore entità contiene elementi per i quali una non conformità non rilevata alle premesse di omologazione o ai requisiti di protezione ambientale applicabili può avere un impatto negativo sulla sicurezza o sulla compatibilità ambientale del prodotto modificato, essa è tenuta a stabilire quali indagini siano necessarie in aggiunta a quelle descritte alla lettera c) per verificare la dimostrazione della conformità; l’Agenzia è tenuta a dare comunicazione al richiedente di tali indagini supplementari, indicando quali elementi del progetto sarebbero soggetti a indagine.

    21L.B.204    Rilascio dell’approvazione di un progetto di riparazione di maggiore entità

    a) 

    Al ricevimento di una domanda di approvazione di un progetto di riparazione di maggiore entità di un prodotto omologato a norma del presente allegato, l’Agenzia deve approvare tale progetto laddove:

    1) 

    il richiedente abbia dimostrato che il progetto di riparazione e gli aspetti interessati dallo stesso sono conformi alle premesse di omologazione e ai requisiti di protezione ambientale applicabili, definiti dall’Agenzia in conformità del punto 21L.B.201; e

    2) 

    il richiedente abbia dimostrato e dichiarato la conformità a norma del punto 21L.A.208;

    3) 

    il titolare dei dati del certificato di omologazione, se il richiedente ha specificato conformemente al punto 21L.A.205, lettera b), punto 5), che i dati di certificazione sono stati forniti sulla base di un accordo con il titolare dei dati del certificato di omologazione:

    i) 

    non abbia alcuna obiezione tecnica alle informazioni trasmesse a norma del punto 21L.B.204, lettera a), punto 2); e

    ii) 

    abbia accettato di collaborare con il titolare dell’approvazione del progetto di riparazione per adempiere tutti gli obblighi relativi al mantenimento dell’aeronavigabilità del prodotto con il progetto di riparazione attraverso la conformità al punto 21L.A.210;

    4) 

    l’Agenzia, attraverso la sua verifica della dimostrazione di conformità, non abbia riscontrato:

    i) 

    alcuna non conformità alle premesse di omologazione o, se del caso, ai requisiti di protezione ambientale applicabili;

    ii) 

    alcuna particolarità o caratteristica della modifica che possa pregiudicare la sicurezza del prodotto con il progetto di riparazione per gli impieghi per i quali è richiesta l’omologazione.

    b) 

    L’approvazione di un progetto di riparazione di maggiore entità deve essere limitata alla specifica configurazione (o alle specifiche configurazioni) di cui nel certificato di omologazione cui si riferisce il progetto di riparazione in questione.

    21L.B.205    Sorveglianza del mantenimento dell’aeronavigabilità dei prodotti per i quali è stato approvato un progetto di riparazione

    Qualora riscontri, attraverso la sorveglianza del mantenimento dell’aeronavigabilità, anche tramite le relazioni ricevute in conformità del punto 21L.A.3, o con qualsiasi altro mezzo, una non conformità di un prodotto per il quale è stato approvato un progetto di riparazione alle premesse di omologazione o ai requisiti di protezione ambientale applicabili, l’Agenzia deve rilevare la non conformità ai sensi del punto 21L.B.21, o emanare una direttiva di aeronavigabilità nel rispetto delle condizioni di cui al punto 21L.B.23.

    21L.B.206    Danni non riparati

    L’Agenzia deve condurre una valutazione delle conseguenze sul piano dell’aeronavigabilità, quando richiesto dal punto 21L.A.211, nel caso in cui un prodotto danneggiato non sia riparato e non sia coperto da dati precedentemente approvati. L’Agenzia deve altresì stabilire tutte le limitazioni necessarie per garantire che il prodotto danneggiato possa volare in sicurezza.

    CAPITOLO N —   PROGETTAZIONE DELLE RIPARAZIONI DI UN AEROMOBILE PER IL QUALE È STATA DICHIARATA LA CONFORMITÀ DEL PROGETTO

    21L.B.221    Indagine di sorveglianza iniziale di una dichiarazione di conformità del progetto di un progetto di riparazione di maggiore entità di un aeromobile per il quale è stata dichiarata la conformità del progetto

    a) 

    Al ricevimento di una dichiarazione di conformità di un progetto di riparazione di maggiore entità di un aeromobile per il quale è stata dichiarata la conformità del progetto, l’Agenzia deve verificare che il progetto di riparazione rientri nelle finalità di cui al punto 21L.A.221 e che la dichiarazione contenga tutte le informazioni specificate al punto 21L.A.226. L’Agenzia è tenuta a confermare il ricevimento della dichiarazione, anche assegnando al dichiarante un numero di riferimento individuale della dichiarazione di conformità del progetto.

    b) 

    L’Agenzia deve valutare, in base al rischio di una non conformità che possa compromettere la capacità di volare in sicurezza o la compatibilità ambientale di un progetto, se siano necessarie un’ispezione fisica e la relativa valutazione dell’aeromobile con il progetto di riparazione di maggiore entità e, in caso affermativo, deve informare il dichiarante di conseguenza. Tale valutazione del rischio deve prendere in considerazione:

    1) 

    la complessità del progetto di riparazione di maggiore entità e l’effetto complessivo sulle strutture, sulle caratteristiche di volo e sui sistemi dell’aeromobile;

    2) 

    le precedenti esperienze di ispezioni fisiche di aeromobili e di modifiche e progetti di riparazione di maggiore entità che sono stati progettati dal dichiarante;

    3) 

    la risposta del dichiarante a eventuali precedenti rilievi di non conformità per l’aeromobile specifico o per aeromobili simili progettati dal dichiarante e anch’essi oggetto di una dichiarazione di conformità del progetto.

    c) 

    Qualora riscontri, nella dichiarazione o attraverso l’ispezione fisica e la relativa valutazione, se condotte conformemente al punto 21L.B.221, lettera b), elementi di prova del fatto che la capacità di volare in sicurezza o la compatibilità ambientale dell’aeromobile potrebbero essere compromesse durante le operazioni di servizio, l’Agenzia deve rilevare la non conformità ai sensi del punto 21L.B.21.

    21L.B.222    Registrazione di una dichiarazione relativa a un progetto di riparazione di maggiore entità di un aeromobile per il quale è stata dichiarata la conformità del progetto

    a) 

    L’Agenzia è tenuta a registrare la dichiarazione relativa a un progetto di riparazione di maggiore entità di un aeromobile per il quale è stata dichiarata la conformità del progetto, a condizione che:

    1) 

    il dichiarante abbia dichiarato la conformità a norma del punto 21L.A.226, lettera a);

    2) 

    il dichiarante abbia fornito all’Agenzia i documenti richiesti conformemente al punto 21L.A.226, lettera d);

    3) 

    il dichiarante si sia impegnato ad adempiere gli obblighi di cui al punto 21L.A.228;

    4) 

    non permangano questioni irrisolte sulla base dell’ispezione fisica, se condotta conformemente al punto 21L.B.221, lettera b).

    b) 

    L’Agenzia deve registrare la dichiarazione di un progetto di riparazione di maggiore entità di un aeromobile per il quale è stata dichiarata la conformità del progetto solo se questo è limitato alla specifica configurazione (o alle specifiche configurazioni) di cui nella dichiarazione di conformità del progetto registrata cui si riferisce il progetto in questione.

    21L.B.223    Sorveglianza del mantenimento dell’aeronavigabilità di un progetto di riparazione per il quale è stata dichiarata la conformità del progetto

    Qualora riscontri, attraverso la sorveglianza del mantenimento dell’aeronavigabilità, anche tramite le relazioni ricevute in conformità del punto 21L.A.3, o con qualsiasi altro mezzo, una non conformità di un progetto di riparazione per il quale è stata dichiarata la conformità del progetto alle specifiche tecniche dettagliate o ai requisiti di protezione ambientale applicabili, l’Agenzia deve rilevare la non conformità a norma del punto 21L.B.21, o emanare una direttiva di aeronavigabilità nel rispetto delle condizioni di cui al punto 21L.B.23.

    CAPITOLO O —   AUTORIZZAZIONI ETSO (EUROPEAN TECHNICAL STANDARD ORDER)

    (Riservato)

    ▼M13

    CAPITOLO P —   PERMESSO DI VOLO

    21L.B.241    Indagine precedente al rilascio di un permesso di volo

    a) 

    Fatto salvo l’allegato I (parte 21), sezione B, capitolo P, nell’indagine relativa a una domanda di rilascio di un permesso di volo per un aeromobile che rientra nelle finalità del presente allegato, l’autorità competente dello Stato membro deve eseguire un’ispezione fisica dell’aeromobile e accertare che l’aeromobile sia conforme al progetto definito al punto 21.A.708 di tale allegato I (parte 21) prima del volo quando la domanda di permesso di volo si riferisce:

    1. 

    alle attività di dimostrazione della conformità di cui al punto 21L.A.25 per un aeromobile che è o è destinato a essere omologato;

    2. 

    alle attività di dimostrazione della conformità di cui al punto 21L.A.44 per un aeromobile di cui si dichiara o si intende dichiarare la conformità del progetto.

    b) 

    Per tutte le altre richieste di rilascio di un permesso di volo per attività e aeromobili che rientrano nelle finalità del presente allegato, l’autorità competente deve valutare, conformemente al punto 21.B.520 dell’allegato I (parte 21), la necessità di un’ispezione fisica.

    c) 

    Qualora riscontri elementi di prova del fatto che l’aeromobile non è conforme al progetto definito al punto 21.A.708 dell’allegato I (parte 21), l’autorità competente deve rilevare una non conformità a norma del punto 21L.B.21.

    21L.B.242    Indagine precedente all’emissione delle condizioni di volo

    a) 

    Fatto salvo l’allegato I (parte 21), sezione B, capitolo P, nell’indagine relativa a una domanda di approvazione delle condizioni di volo per un aeromobile che rientra nelle finalità del presente allegato, l’Agenzia deve:

    1. 

    se la domanda relativa alle condizioni di volo riguarda le attività di dimostrazione della conformità di cui al punto 21L.A.25 per un aeromobile che è o è destinato a essere omologato, eseguire una revisione critica del progetto e un’ispezione fisica e una valutazione dell’aeromobile al fine di garantire che quest’ultimo sia in grado di volare in sicurezza e che le prove in volo possano essere effettuate in condizioni di sicurezza;

    2. 

    se la domanda relativa alle condizioni di volo riguarda le attività di dimostrazione della conformità di cui al punto 21L.A.44 per un aeromobile di cui si dichiara o si intende dichiarare la conformità del progetto, eseguire un’ispezione fisica e una valutazione dell’aeromobile al fine di garantire che quest’ultimo sia in grado di volare in sicurezza e che le prove in volo possano essere effettuate in condizioni di sicurezza;

    3. 

    se la domanda relativa alle condizioni di volo riguarda le attività di dimostrazione della conformità per una modifica di maggiore entità di cui al punto 21L.A.66, un certificato di omologazione supplementare di cui al punto 21L.A.85 o una riparazione di maggiore entità di cui al punto 21L.A.206, sulla base della valutazione effettuata ai punti 21L.B.83, 21L.B.102 e 21L.B.203, determinare la necessità di eseguire un’ispezione fisica e una valutazione dell’aeromobile e una revisione critica del progetto al fine di garantire che l’aeromobile sia in grado di volare in sicurezza e che le prove in volo possano essere effettuate in condizioni di sicurezza;

    4. 

    se la domanda relativa alle condizioni di volo riguarda le attività di dimostrazione della conformità per una modifica di maggiore entità di cui al punto 21L.A.108 o una riparazione di maggiore entità di cui al punto 21L.A.227, sulla base della valutazione effettuata ai punti 21L.B.121 e 21L.B.221, determinare la necessità di eseguire un’ispezione fisica e una valutazione dell’aeromobile al fine di garantire che quest’ultimo sia in grado di volare in sicurezza e che le prove in volo possano essere effettuate in condizioni di sicurezza.

    b) 

    Qualora riscontri elementi di prova del fatto che l’aeromobile potrebbe non essere in grado di volare in sicurezza, l’Agenzia deve rilevare una non conformità a norma del punto 21L.B.21.

    ▼M12

    CAPITOLO Q —   IDENTIFICAZIONE DI PRODOTTI E PARTI

    ▼M13

    CAPITOLO R —   DICHIARAZIONE DI CONFORMITÀ DELL’AEROMOBILE E CERTIFICATI DI AMMISSIONE IN SERVIZIO (MODULO AESA 1) DI MOTORI ED ELICHE, E RELATIVE PARTI, CONFORMI A UNA DICHIARAZIONE DI CONFORMITÀ DEL PROGETTO

    21L.B.251    Sorveglianza

    a) 

    L’autorità competente è tenuta a sorvegliare la persona fisica o giuridica che rilascia le dichiarazioni di conformità (modulo AESA 52B) o i certificati di ammissione in servizio (modulo AESA 1) ai sensi della sezione A, capitolo R, del presente allegato, al fine di verificarne il mantenimento della conformità ai requisiti applicabili di cui alla sezione A e l’attuazione delle misure di sicurezza prescritte a norma del punto 21L.B.15, lettere c) e d).

    b) 

    La sorveglianza deve includere un’ispezione del primo articolo di ogni nuovo aeromobile, motore, elica o parte che sono prodotti per la prima volta per i quali la persona fisica o giuridica ha rilasciato una dichiarazione di conformità (modulo AESA 52B) o certificati di ammissione in servizio (modulo AESA 1) e, come stabilito dal programma di sorveglianza di cui al punto 21L.B.252, ispezioni degli ulteriori aeromobili, motori, eliche e parti prodotti da tale persona fisica o giuridica.

    21L.B.252    Programma di sorveglianza

    a) 

    L’autorità competente deve istituire e mantenere un programma di sorveglianza per garantire il rispetto del punto 21L.B.251. Tale programma di sorveglianza deve tenere conto della natura specifica della persona fisica o giuridica, della complessità delle sue attività e dei risultati delle precedenti attività di sorveglianza, e basarsi sulla valutazione dei rischi associati. Esso deve includere all’interno di ciascun ciclo di pianificazione della sorveglianza:

    1. 

    valutazioni, audit e ispezioni, compresi, a seconda dei casi:

    i) 

    valutazioni del sistema di controllo della produzione e audit delle procedure;

    ii) 

    audit dei prodotti di un campione pertinente dei prodotti e delle parti che rientrano nell’ambito della persona fisica o giuridica;

    iii) 

    campionamento del lavoro svolto; e

    iv) 

    ispezioni senza preavviso;

    2. 

    riunioni indette tra la persona fisica o giuridica e l’autorità competente per assicurare che entrambe le parti siano informate in merito a tutte le questioni significative.

    b) 

    Il programma di sorveglianza deve prevedere anche la tenuta di registri delle date alle quali sono previsti valutazioni, audit, ispezioni e riunioni e delle date in cui tali valutazioni, audit, ispezioni e riunioni si sono effettivamente svolti.

    c) 

    Deve essere applicato un ciclo di pianificazione della sorveglianza che non superi i 24 mesi.

    d) 

    Fatta salva la lettera c), il ciclo di pianificazione della sorveglianza può essere esteso fino a 36 mesi nel caso in cui l’autorità competente abbia stabilito che, durante i 24 mesi precedenti:

    1. 

    la persona fisica o giuridica ha dimostrato di essere in grado di individuare efficacemente i pericoli per la sicurezza aerea e di gestire i rischi associati;

    2. 

    la persona fisica o giuridica ha costantemente dimostrato la conformità al punto 21L.A.273 e ha il pieno controllo su tutte le modifiche apportate al sistema di gestione della produzione;

    3. 

    non sono state rilevate non conformità di livello 1;

    4. 

    tutte le azioni correttive sono state attuate entro il periodo di tempo accettato o esteso dall’autorità competente come previsto al punto 21L.B.21.

    e) 

    Fatta salva la lettera c), il ciclo di pianificazione della sorveglianza può essere ulteriormente esteso a un massimo di 48 mesi nel caso in cui, oltre a rispettare le condizioni illustrate alla lettera d), la persona fisica o giuridica abbia stabilito, e l’autorità competente approvato, un efficace sistema di comunicazione continua all’autorità competente delle prestazioni di sicurezza e della conformità alla normativa della persona fisica o giuridica stessa.

    f) 

    Il ciclo di pianificazione della sorveglianza può essere ridotto se è provato che le prestazioni in materia di sicurezza della persona fisica o giuridica sono diminuite.

    g) 

    Al termine di ciascun ciclo di pianificazione della sorveglianza, l’autorità competente deve elaborare una relazione di raccomandazione sul proseguimento delle attività condotte dalla persona fisica o giuridica, tenendo conto dei risultati della sorveglianza.

    21L.B.253    Attività di sorveglianza

    a) 

    Nel verificare la conformità della persona fisica o giuridica conformemente al punto 21L.B.251 e il programma di sorveglianza stabilito conformemente al punto 21L.B.252, l’autorità competente deve:

    1. 

    fornire al personale responsabile della sorveglianza orientamenti per lo svolgimento delle funzioni a esso assegnate;

    2. 

    condurre valutazioni, audit, ispezioni e, se necessario, ispezioni senza preavviso;

    3. 

    raccogliere gli elementi di prova necessari nel caso in cui siano necessarie ulteriori azioni, comprese le misure previste ai punti 21L.B.21 e 21L.B.22;

    4. 

    informare la persona fisica o giuridica dei risultati delle attività di sorveglianza.

    b) 

    Se le strutture della persona fisica o giuridica sono ubicate in più di uno Stato, l’autorità competente quale individuata al punto 21L.2 può decidere di far svolgere i compiti di sorveglianza alle autorità competenti dello Stato membro o degli Stati membri in cui sono ubicate altre strutture, oppure all’Agenzia se le strutture sono situate in un paese terzo. Ogni persona fisica o giuridica soggetta a tale decisione deve essere informata dell’esistenza della stessa e del suo ambito di applicazione.

    c) 

    Per le attività di sorveglianza svolte dall’autorità competente presso strutture ubicate in uno Stato membro diverso da quello in cui la persona fisica o giuridica ha la propria sede principale di attività, l’autorità competente deve informare l’autorità competente di tale Stato membro prima di effettuare qualsiasi audit o ispezione in loco delle strutture.

    d) 

    L’autorità competente deve raccogliere ed elaborare tutte le informazioni ritenute necessarie per lo svolgimento delle attività di sorveglianza.

    e) 

    Qualora riscontri una non conformità della persona fisica o giuridica che rilascia le dichiarazioni di conformità (modulo AESA 52B) o i certificati di ammissione in servizio (modulo AESA 1) rispetto ai requisiti applicabili di cui alla sezione A e all’attuazione delle misure di sicurezza prescritte a norma del punto 21L.B.15, lettere c) e d), l’autorità competente deve agire conformemente ai punti 21L.B.21 e 21L.B.22.

    ▼M12




    APPENDICI DELL’ALLEGATO IB (parte 21 Light)

    MODULI AESA



    Se i moduli in appendice vengono rilasciati in una lingua diversa dall’inglese, dovranno essere accompagnati da una traduzione in inglese.

    I modelli AESA («Agenzia dell’Unione europea per la sicurezza aerea») a cui si fa riferimento nelle appendici di questa parte devono presentare obbligatoriamente le seguenti caratteristiche. Gli Stati membri devono assicurare che i moduli AESA da essi emessi siano riconoscibili e sono inoltre responsabili per la stampa di detti moduli.

    Appendice I 

    Modulo AESA 24B Certificato ristretto di aeronavigabilità

    Appendice II 

    Modulo AESA 45B Certificato acustico ristretto

    Appendice III 

    Modulo AESA 52B Dichiarazione di conformità dell’aeromobile

    Appendice IV 

    Modulo AESA 53B Certificato di riammissione in servizio




    Appendice I

    Certificato ristretto di aeronavigabilità — Modulo AESA 24B

    Logo dell’autorità competente

    CERTIFICATO RISTRETTO DI AERONAVIGABILITÀ (DICHIARATO)



     ()

    [Stato membro di registrazione]

    [AUTORITÀ COMPETENTE DELLO STATO MEMBRO]

    4

    1)  Nazionalità e marche di registrazione

    2)  Costruttore e designazione dell’aeromobile a cura del costruttore

    3)  Numero di serie dell’aeromobile

    4)  Categorie

    5)  Il presente certificato ristretto di aeronavigabilità è rilasciato ai sensi dell’articolo 18, paragrafo 2, lettera a), del regolamento (UE) 2018/1139, nei confronti dell’aeromobile summenzionato che è considerato aeronavigabile se sottoposto a manutenzione e operato in conformità a quanto precede e alle pertinenti limitazioni operative.

    Inoltre si applica la seguente restrizione:

    Il presente certificato ristretto di aeronavigabilità è rilasciato sulla base di una dichiarazione di conformità del progetto resa ai sensi del regolamento (UE) n. 748/2012 ed è valido e riconosciuto in tutti gli Stati membri dell’UE senza ulteriori requisiti o valutazioni. Il presente certificato non è conforme a tutte le norme applicabili dell’annesso 8 della convenzione sull’aviazione civile internazionale e pertanto non può essere valido per la navigazione aerea internazionale su Stati terzi, a meno che non sia approvato dallo Stato o dagli Stati da sorvolare.

    Data di rilascio:

    Firma:

    6)  Il certificato ristretto di aeronavigabilità è valido a meno che venga revocato dall’autorità competente dello Stato membro di registrazione.

    Al presente certificato verrà allegato un certificato corrente di revisione dell’aeronavigabilità.

    (1)   

    Ad uso dello Stato membro di registrazione.

    Modulo AESA 24B — versione 1

    Il presente certificato deve essere conservato a bordo durante tutti i voli.




    Appendice II

    Certificato acustico ristretto — Modulo AESA 45B



    Ad uso dello Stato membro di registrazione

    1)  Stato membro di registrazione

    3)  Documento n.:

    2)  CERTIFICATO ACUSTICO RISTRETTO (DICHIARATO)

    4)  Contrassegni di registrazione:

    5)  Fabbricante e designazione dell’aeromobile:

    6)  Numero di serie dell’aeromobile:

    7)  Designazione del motore:

    8)  Designazione dell’elica:

    9)  Massa massima al decollo (kg):

     

    10)  Modifiche supplementari apportate al fine di garantire l’osservanza delle norme di certificazione acustica:

    11)  Norma di certificazione acustica:

    12)  Rumorosità al decollo:

     

    Osservazioni

    13)  Il presente certificato acustico ristretto viene rilasciato ai sensi dell’articolo 9 del regolamento (UE) 2018/1139, nei confronti dell’aeromobile summenzionato, che è dichiarato, dal dichiarante di una dichiarazione di conformità del progetto a norma dell’allegato Ib (parte 21 Light) del regolamento (UE) n. 748/2012, conforme alla norma acustica indicata quando è mantenuto e operato conformemente ai requisiti e alle limitazioni operative pertinenti.

    14)  Data del rilascio … 15. Firma …

    Modulo AESA 45B — versione 1




    Appendice III

    Dichiarazione di conformità dell’aeromobile — Modulo AESA 52B



    DICHIARAZIONE DI CONFORMITÀ DELL’AEROMOBILE

    1)  Stato di costruzione

    2)  [STATO MEMBRO] Uno Stato membro dell’Unione europea

    3)  N. di riferimento della dichiarazione:

    4)  Impresa

    5)  Tipo di aeromobile

    6)  Riferimenti del certificato di omologazione/della dichiarazione di conformità del progetto:

    7)  Registrazione o contrassegni dell’aeromobile

    8)  N. di identificazione dell’impresa di produzione:

    9)  Particolari del motore/elica ()

    10)  Bollettini di modifiche e/o servizio1

    11)  Direttive di aeronavigabilità

    12)  Concessioni

    13)  Esenzioni, rinunce o deroghe1

    14)  Osservazioni

    15)  Certificato di aeronavigabilità/ristretto

    16)  Requisiti aggiuntivi

    17)  Dichiarazione di conformità

    Con la presente si certifica che il presente aeromobile è pienamente conforme:

    □  al progetto di tipo; oppure

    □  ai dati di progettazioni dichiarati

    e alle voci di cui sopra nei riquadri 9, 10, 11, 12 e 13.

    L’aeromobile è in condizioni idonee a garantire la sicurezza di funzionamento.

    L’aeromobile è stato provato in volo con successo.

    18)  Firmato

    19)  Nome

    20)  Data (g/m/a)

    21)  Riferimento dell’impresa di produzione dichiarata o approvata (se applicabile)

    (1)   

    Cancellare la dicitura inutile.

    Modulo AESA 52B — versione 1

    Istruzioni per l’uso della dichiarazione di conformità dell’aeromobile — Modulo AESA 52B

    1.   SCOPO E AMBITO DI APPLICAZIONE

    1.1. Lo scopo della dichiarazione di conformità dell’aeromobile (modulo AESA 52B) rilasciata a norma della sezione A, capitolo G o R, dell’allegato Ib (parte 21 Light) o a norma della sezione A, capitolo G, dell’allegato I (parte 21) è consentire all’impresa di produzione di richiedere all’autorità competente dello Stato membro di registrazione un certificato di aeronavigabilità o un certificato ristretto di aeronavigabilità di un singolo aeromobile.

    2.   GENERALITÀ

    2.1. La dichiarazione di conformità deve essere conforme al formato modello, inclusi i numeri di campo e la collocazione di ogni campo. Le dimensioni dei campi possono tuttavia essere adattate alle singole domande, ma non in maniera tale da rendere irriconoscibile la dichiarazione di conformità. Nel dubbio, consultare l’autorità competente.

    2.2. La dichiarazione di conformità deve essere prestampata o redatta al computer ma, in entrambi i casi, la stampa di linee e caratteri deve essere chiara e leggibile. La prestampa è permessa in conformità del modulo allegato, ma non sono autorizzate altre certificazioni.

    2.3. La dichiarazione può essere compilata a macchina o mediante il computer, oppure a mano, in stampatello per consentire un’immediata leggibilità. Sono accettabili la lingua inglese e, ove opportuno, una o più lingue ufficiali dello Stato membro che rilascia il documento.

    2.4. Una copia della dichiarazione e tutti gli allegati di riferimento devono essere conservati dall’impresa di produzione approvata.

    3.   COMPILAZIONE DELLA DICHIARAZIONE DI CONFORMITÀ DA PARTE DEL DICHIARANTE

    3.1. In tutti i campi deve figurare una voce per attribuire validità di dichiarazione al documento.

    3.2. Una dichiarazione di conformità non può essere rilasciata all’autorità competente dello Stato membro di registrazione a meno che la progettazione dell’aeromobile e i suoi prodotti installati siano approvati o la dichiarazione di conformità del progetto sia registrata presso l’Agenzia.

    3.3. Le informazioni richieste ai campi 9, 10, 11, 12, 13 e 14 possono fare riferimento a documenti identificati separati conservati in archivio dall’impresa di produzione, a meno che l’autorità competente disponga altrimenti.

    3.4. La presente dichiarazione di conformità non include quegli elementi dell’equipaggiamento dei quali si può chiedere l’installazione per soddisfare le norme operative applicabili. Alcuni di questi elementi individuali possono però essere inclusi nel campo 10 o nel progetto omologato o nel progetto dichiarato dell’aeromobile. Si ricorda quindi agli operatori la loro responsabilità di assicurare la conformità delle loro attività alle norme operative applicabili.

    Campo 1 

    Inserire il nome dello Stato di costruzione.

    Campo 2 

    L’autorità competente sotto la cui autorità è rilasciata la dichiarazione di conformità.

    Campo 3 

    In questo campo deve essere prestampato un solo numero di serie per il controllo della dichiarazione e a fini di tracciabilità. Fatta eccezione per il caso di un documento preparato al computer, il numero non deve essere prestampato quando il computer è programmato per produrre e stampare un numero unico.

    Campo 4 

    Il nome completo e l’indirizzo dell’impresa che rilascia la dichiarazione. Questo campo può essere prestampato. È permesso inserire loghi e simili purché non fuoriescano dal campo.

    Campo 5 

    La descrizione completa del tipo di aeromobile come definito nel certificato di omologazione e nella relativa scheda tecnica o nel progetto dell’aeromobile dichiarato, come registrato presso l’Agenzia.

    Campo 6 

    I numeri di riferimento del certificato di omologazione per l’aeromobile in oggetto o il numero di registrazione della dichiarazione di conformità del progetto

    Campo 7 

    Se l’aeromobile è registrato, questo contrassegno sarà il contrassegno di registrazione. Se l’aeromobile non è registrato, questo sarà il contrassegno accettato dall’autorità competente dello Stato membro e, se del caso, dall’autorità competente di un paese terzo.

    Campo 8 

    Il numero di identificazione assegnato dall’impresa di produzione a fini di controllo e tracciabilità e assistenza tecnica al prodotto. Tale numero è talvolta definito come «numero di serie dell’impresa di produzione» o «numero del costruttore».

    Campo 9 

    La descrizione completa del tipo di motore e di elica come definiti nel pertinente certificato di omologazione e nella relativa scheda tecnica o nella dichiarazione di conformità del progetto registrata. Occorre indicare anche il numero di riferimento/identificazione e la sede della relativa impresa di produzione.

    Campo 10 

    Le modifiche di progetto approvate o dichiarate della definizione dell’aeromobile.

    Campo 11 

    L’elenco di tutte le direttive (o equivalenti) di aeronavigabilità applicabili e una dichiarazione di conformità alle stesse, assieme a una descrizione del metodo di conformità del singolo aeromobile, inclusi prodotti e parti, pertinenze ed equipaggiamenti installati. Indicare eventuali termini imposti per la conformità.

    Campo 12 

    Le divergenze non intenzionali approvate o dichiarate dal progetto omologato o dal progetto dichiarato, indicate talvolta come «concessioni», «discrepanze» o «non conformità».

    Campo 13 

    Possono essere incluse in questo campo solo le esenzioni, rinunce o deroghe autorizzate o dichiarate.

    Campo 14 

    Osservazioni. Eventuali dichiarazioni, informazioni, dati particolari o limitazioni che possono influire sull’aeronavigabilità dell’aeromobile in oggetto. Se non vi sono informazioni o dati di questo tipo, scrivere: «NULLA».

    Campo 15 

    Inserire «Certificato di aeronavigabilità» o «Certificato ristretto di aeronavigabilità», a seconda del certificato di aeronavigabilità richiesto.

    Campo 16 

    In questo campo devono essere annotati requisiti supplementari come quelli notificati da un paese importatore.

    Campo 17 

    La validità della dichiarazione di conformità è soggetta alla compilazione completa di tutti i campi del modulo. Una copia della relazione della prova in volo, unita a eventuali difetti registrati e informazioni dettagliate sulle correzioni, dovrebbe essere conservata in archivio dall’impresa di produzione. La relazione deve essere soddisfacente e firmata dal personale qualificato per la certificazione e da un membro del personale di volo, ad esempio il pilota o l’ingegnere che ha effettuato la prova in volo.

    Le prove in volo effettuate sono quelle definite nell’ambito del controllo dell’elemento di gestione della qualità del sistema di produzione, come stabilito:

    1. 

    al punto 21L.A.124, lettera b); oppure

    2. 

    al punto 21L.A.273, lettera f),

    per garantire che l’aeromobile sia conforme ai dati di progettazione applicabili dichiarati e sia in condizioni idonee a garantire la sicurezza di funzionamento.

    L’elenco degli elementi forniti (o messi a disposizione) per soddisfare gli aspetti relativi alla sicurezza di funzionamento dell’aeromobile di cui alla presente dichiarazione dovrebbero essere conservati in archivio dall’impresa di produzione.

    Campo 18 

    La dichiarazione di conformità può essere firmata dalla persona autorizzata dall’impresa di produzione conformemente al punto 21L.A.125, lettera d), o al punto 21L.A.273, lettera b). La firma non deve essere apposta mediante timbro.

    Campo 19 

    Il nome della persona che firma il certificato dovrebbe essere dattiloscritto o stampato in modo leggibile.

    Campo 20 

    Indicare la data della firma della dichiarazione di conformità.

    Campo 21 

    Indicare il riferimento dell’autorizzazione dell’autorità competente.




    Appendice IV

    Certificato di riammissione in servizio — Modulo AESA 53B



    CERTIFICATO DI RIAMMISSIONE IN SERVIZIO — CRS

    [NOME DELL’IMPRESA DI PRODUZIONE]

    Riferimento dell’impresa di produzione:

    Certificato di riammissione in servizio a norma del punto 21L.A.126, lettera e), o del punto 21L.A.273, punto 8), dell’allegato Ib (parte 21 Light) del regolamento (UE) n. 748/2012 (cancellare la dicitura inutile).

    Aeromobile: ….Tipo: …N. costruttore/n. di registrazione: …

    è stato sottoposto a manutenzione come specificato nell’ordine: …

    Breve descrizione del lavoro svolto:

    Si certifica che il lavoro succitato è stato eseguito in conformità del punto 21L.A.126, lettera e), o del punto 21L.A.273, punto 8), dell’allegato Ib (parte 21 Light) del regolamento (UE) n. 748/2012 (cancellare la dicitura inutile) e che, in conformità di tale lavoro, si ritiene l’aeromobile pronto per la riammissione in servizio e pertanto in condizioni idonee a garantire la sicurezza di funzionamento.

    Nome del responsabile della certificazione:

    (Firma):

    Luogo:

    Data:. . -. . -. .. . (giorno/mese/anno)

    Modulo AESA 53B — versione 1

    ISTRUZIONI PER LA COMPILAZIONE

    Il campo BREVE DESCRIZIONE DEL LAVORO SVOLTO, che appare nel MODULO AESA 53B, dovrebbe comprendere il riferimento ai dati approvati utilizzati per svolgere il lavoro.

    Il campo LUOGO, che appare nel MODULO AESA 53B, si riferisce al luogo in cui si sono svolti i lavori di manutenzione, e non al luogo in cui si trova la sede dell’impresa (se diversa).

    ▼B




    ALLEGATO II



    Regolamento abrogato ed elenco delle sue modificazioni successive

    Regolamento (CE) n. 1702/2003 della Commissione

    (GU L 243 del 27.9.2003, pag. 6).

    Regolamento (CE) n. 381/2005 della Commissione

    (GU L 61 dell’8.3.2005, pag. 3).

    Regolamento (CE) n. 706/2006 della Commissione

    (GU L 122 del 9.5.2006, pag. 16).

    Regolamento (CE) n. 335/2007 della Commissione

    (GU L 88 del 29.3.2007, pag. 40).

    Regolamento (CE) n. 375/2007 della Commissione

    (GU L 94 del 4.4.2007, pag. 3).

    Regolamento (CE) n. 287/2008 della Commissione

    (GU L 87 del 29.3.2008, pag. 3).

    Regolamento (CE) n. 1057/2008 della Commissione

    (GU L 283 del 28.10.2008, pag. 30).

    Regolamento (CE) n. 1194/2009 della Commissione

    (GU L 321 dell’8.12.2009, pag. 5).




    ALLEGATO III



    Tavola di Concordanza

    Regolamento (CE) n. 1702/2003

    Il presente regolamento

    Articolo 1, paragrafo 1

    Articolo 1., paragrafo 1

    Articolo 1, paragrafo 2

    Articolo 1, paragrafo 2, lettere da a) ad h)

    Articolo 1, paragrafo 2, lettere i) e j)

    Articolo 2, paragrafi 1 e 2

    Articolo 2, paragrafi 1 e 2

    Articolo 2, paragrafo 3

    Articolo 2 bis, paragrafo 1, frase introduttiva

    Articolo 3, paragrafo 1, frase introduttiva

    Articolo 2 bis, paragrafo 1, lettere a) e b)

    Articolo 3, paragrafo 1, lettere a) e b)

    Articolo 2 bis, paragrafo 1, lettere c) e d)

    Articolo 2 bis, paragrafi da 2 a 5

    Articolo 3, paragrafi da 2 a 5

    Articolo 2 ter

    Articolo 4

    Articolo 2 quater, paragrafo 1

    Articolo 5

    Articolo 2 quater, paragrafi 2 e 3

    Articolo 2 quinquies

    Articolo 6

    Articolo 2 sexies, primo comma

    Articolo 7

    Articolo 2 sexies, secondo comma

    Articolo 3, paragrafi 1 e 2 e la prima frase del punto 3

    Articolo 8, paragrafi 1, 2 e 3

    Articolo 3, paragrafo 3, seconda frase, paragrafi 4 e 5

    Articolo 3, paragrafo 6

    Articolo 4, paragrafi 1, 2 e la prima frase del punto 3

    Articolo 9, paragrafi 1, 2 e 3

    Articolo 4, paragrafo 3, seconda frase, paragrafi 4, 5 e 6

    Articolo 10

    Articolo 11

    Articolo 5, paragrafo 1

    Articolo 12

    Articolo 5, paragrafi da 2 a 5

    Allegato

    Allegato I

    Allegato II

    Allegato III



    ( 1 ) Regolamento delegato (UE) 2022/201 della Commissione, del 10 dicembre 2021, che modifica il regolamento (UE) n. 748/2012 per quanto riguarda i sistemi di gestione e i sistemi di segnalazione delle non conformità che devono essere istituiti dalle imprese di progettazione e di produzione, nonché le procedure applicate dall’Agenzia, e rettifica tale regolamento (GU L 33 del …, pag. 7).

    ( 2 ) Regolamento delegato (UE) 2022/201 della Commissione, del 10 dicembre 2021, che modifica il regolamento (UE) n. 748/2012 per quanto riguarda i sistemi di gestione e i sistemi di segnalazione delle non conformità che devono essere istituiti dalle imprese di progettazione e di produzione, nonché le procedure applicate dall’Agenzia, e rettifica tale regolamento (GU L 33 del 15.2.2022, pag. 7).

    ( 3 ) Regolamento (UE) n. 376/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 3 aprile 2014, concernente la segnalazione, l’analisi e il monitoraggio di eventi nel settore dell’aviazione civile, che modifica il regolamento (UE) n. 996/2010 del Parlamento europeo e del Consiglio e che abroga la direttiva 2003/42/CE del Parlamento europeo e del Consiglio e i regolamenti (CE) n. 1321/2007 e (CE) n. 1330/2007 della Commissione (GU L 122 del 24.4.2014, pag. 18).

    ( 4 ) Regolamento (UE) 2015/640 della Commissione, del 23 aprile 2015, relativo a specifiche di aeronavigabilità supplementari per determinati tipi di operazioni e che modifica il regolamento (UE) n. 965/2012 (GU L 106 del 24.4.2015, pag. 18).

    ( 5 ) Regolamento (UE) n. 1321/2014 della Commissione, del 26 novembre 2014, sul mantenimento dell’aeronavigabilità di aeromobili e di prodotti aeronautici, parti e pertinenze, nonché sull’approvazione delle organizzazioni e del personale autorizzato a tali mansioni (GU L 362 del 17.12.2014, pag. 1).

    ( 6 ) Regolamento (UE) n. 379/2014 della Commissione, del 7 aprile 2014, recante modifica del regolamento (UE) n. 965/2012 della Commissione, che stabilisce i requisiti tecnici e le procedure amministrative per quanto riguarda le operazioni di volo ai sensi del regolamento (CE) n. 216/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio (GU L 123 del 24.4.2014, pag. 1).

    ( 7 ) Regolamento (UE) n. 1178/2011 della Commissione, del 3 novembre 2011, che stabilisce i requisiti tecnici e le procedure amministrative relativamente agli equipaggi dell'aviazione civile ai sensi del regolamento (CE) n. 216/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio (GU L 311 del 25.11.2011, pag. 1).

    ( 8 ) Regolamento (UE) n. 376/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 3 aprile 2014, concernente la segnalazione, l’analisi e il monitoraggio di eventi nel settore dell’aviazione civile, che modifica il regolamento (UE) n. 996/2010 del Parlamento europeo e del Consiglio e che abroga la direttiva 2003/42/CE del Parlamento europeo e del Consiglio e i regolamenti (CE) n. 1321/2007 e (CE) n. 1330/2007 della Commissione (GU L 122 del 24.4.2014, pag. 18).

    ( 9 ) Regolamento (UE) n. 965/2012 della Commissione, del 5 ottobre 2012, che stabilisce i requisiti tecnici e le procedure amministrative per quanto riguarda le operazioni di volo ai sensi del regolamento (CE) n. 216/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio (GU L 296 del 25.10.2012, pag. 1).

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