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Document 02012R0432-20140513

Consolidated text: Regolamento (UE) n . 432/2012 della Commissione del 16 maggio 2012 relativo alla compilazione di un elenco di indicazioni sulla salute consentite sui prodotti alimentari, diverse da quelle facenti riferimento alla riduzione dei rischi di malattia e allo sviluppo e alla salute dei bambini (Testo rilevante ai fini del SEE)

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2012/432/2014-05-13

2012R0432 — IT — 13.05.2014 — 002.002


Trattandosi di un semplice strumento di documentazione, esso non impegna la responsabilità delle istituzioni

►B

REGOLAMENTO (UE) N. 432/2012 DELLA COMMISSIONE

del 16 maggio 2012

relativo alla compilazione di un elenco di indicazioni sulla salute consentite sui prodotti alimentari, diverse da quelle facenti riferimento alla riduzione dei rischi di malattia e allo sviluppo e alla salute dei bambini

(Testo rilevante ai fini del SEE)

(GU L 136, 25.5.2012, p.1)

Modificato da:

 

 

Gazzetta ufficiale

  No

page

date

►M1

REGOLAMENTO (UE) N. 536/2013 DELLA COMMISSIONE dell'11 giugno 2013

  L 160

4

12.6.2013

►M2

REGOLAMENTO (UE) N. 851/2013 DELLA COMMISSIONE del 3 settembre 2013

  L 235

3

4.9.2013

►M3

REGOLAMENTO (UE) N. 1018/2013 DELLA COMMISSIONE del 23 ottobre 2013

  L 282

43

24.10.2013

►M4

REGOLAMENTO (UE) N. 40/2014 DELLA COMMISSIONE del 17 gennaio 2014

  L 14

8

18.1.2014

 M5

REGOLAMENTO (UE) N. 274/2014 DELLA COMMISSIONE del 14 marzo 2014

  L 83

1

20.3.2014


Rettificato da:

►C1

Rettifica, GU L 154, 15.6.2012, pag. 25  (432/2012)




▼B

REGOLAMENTO (UE) N. 432/2012 DELLA COMMISSIONE

del 16 maggio 2012

relativo alla compilazione di un elenco di indicazioni sulla salute consentite sui prodotti alimentari, diverse da quelle facenti riferimento alla riduzione dei rischi di malattia e allo sviluppo e alla salute dei bambini

(Testo rilevante ai fini del SEE)



LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell’Unione europea,

visto il regolamento (CE) n. 1924/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 20 dicembre 2006, relativo alle indicazioni nutrizionali e sulla salute fornite sui prodotti alimentari ( 1 ), in particolare l’articolo 13, paragrafo 3,

considerando quanto segue:

(1)

In virtù delle disposizioni di cui all’articolo 10, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 1924/2006, le indicazioni sulla salute fornite sui prodotti alimentari sono vietate, a meno che non siano autorizzate dalla Commissione a norma del regolamento medesimo e incluse in un elenco di indicazioni consentite.

(2)

L’articolo 13, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 1924/2006, stabilisce che entro il 31 gennaio 2008 gli Stati membri trasmettano alla Commissione gli elenchi nazionali delle indicazioni sulla salute di cui all’articolo 13, paragrafo 1, del medesimo regolamento, fornite sui prodotti alimentari. Gli elenchi nazionali devono essere corredati delle relative condizioni applicabili e dei riferimenti alla fondatezza scientifica pertinente.

(3)

L’articolo 13, paragrafo 3, del regolamento (CE) n. 1924/2006, dispone che, previa consultazione dell’Autorità europea per la sicurezza alimentare (di seguito «l’Autorità»), la Commissione adotti entro il 31 gennaio 2010 un elenco delle indicazioni consentite di cui all’articolo 13, paragrafo 1, del medesimo regolamento e tutte le condizioni necessarie per l’impiego delle indicazioni sulla salute fornite sui prodotti alimentari.

(4)

Il 31 gennaio 2008 la Commissione ha ricevuto dagli Stati membri gli elenchi con oltre 44 000 indicazioni sulla salute. In considerazione delle numerose ripetizioni emerse dall’esame degli elenchi nazionali e in seguito alle discussioni con gli Stati membri, si è ritenuto necessario procedere alla compilazione — a partire dagli elenchi nazionali — di un elenco consolidato delle indicazioni per le quali era richiesto il parere scientifico dell’Autorità (di seguito «l’elenco consolidato») ( 2 ).

(5)

Il 24 luglio 2008 la Commissione ha formalmente trasmesso all’Autorità la richiesta di parere scientifico a norma dell’articolo 13, paragrafo 3, del regolamento (CE) n. 1924/2006, il mandato e una prima parte dell’elenco consolidato. Altre parti dell’elenco consolidato sono state trasmesse nel novembre e nel dicembre del 2008. La Commissione ha completato l’elenco consolidato con un addendum che è stato trasmesso all’Autorità il 12 marzo 2010. Alcune indicazioni contenute nell’elenco consolidato sono state successivamente ritirate dagli Stati membri prima della loro valutazione da parte dell’Autorità. La valutazione scientifica da parte dell’Autorità si è conclusa con la pubblicazione dei suoi pareri tra l’ottobre 2009 e il luglio 2011 ( 3 ).

(6)

Nella sua valutazione l’Autorità ha rilevato che alcune delle indicazioni presentate riguardavano effetti differenti o comportavano insieme lo stesso effetto indicato. Pertanto una indicazione sulla salute considerata nel presente regolamento può riguardare una o più voci dell’elenco consolidato.

(7)

Per varie indicazioni sulla salute l’Autorità ha concluso che, sulla base dei dati presentati, è stato stabilito un rapporto di causa ed effetto tra una categoria di alimenti, un alimento o uno dei suoi componenti e gli effetti indicati. Le indicazioni sulla salute cui si riferiscono tali conclusioni e che adempiono alle prescrizioni di cui al regolamento (CE) n. 1924/2006 devono essere autorizzate a norma dell’articolo 13, paragrafo 3, del regolamento (CE) n. 1924/2006 e incluse in un elenco di indicazioni consentite.

(8)

Secondo quanto stabilito dall’articolo 13, paragrafo 3, del regolamento (CE) n. 1924/2006, le indicazioni sulla salute consentite devono essere corredate di tutte le condizioni necessarie per il loro impiego (incluse eventuali restrizioni). Di conseguenza, l’elenco delle indicazioni consentite deve includere la formulazione dell’indicazione, le condizioni specifiche per l’impiego dell’indicazione e, all’occorrenza, le condizioni d’impiego o le restrizioni all’uso e/o una dicitura o un’avvertenza supplementare, conformemente a quanto disposto dal regolamento (CE) n. 1924/2006 e in linea con i pareri dell’Autorità.

(9)

Uno degli obiettivi del regolamento (CE) n. 1924/2006 è quello di garantire che le indicazioni sulla salute risultino veritiere, chiare, affidabili e utili ai consumatori. A tale riguardo è necessario tener conto della formulazione e della presentazione di tali indicazioni. Laddove la formulazione di un’indicazione abbia per i consumatori lo stesso significato di un’indicazione sulla salute consentita, in quanto dimostra l’esistenza dello stesso rapporto tra una categoria di alimenti, un alimento o uno dei suoi componenti, da un lato, e la salute, dall’altro, detta indicazione deve sottostare a condizioni d’uso identiche a quelle stabilite per le indicazioni sulla salute consentite.

(10)

Tra le indicazioni presentate per essere sottoposte a valutazione la Commissione ne ha individuate diverse riguardanti gli effetti delle sostanze provenienti da piante o da erbe, comunemente denominate sostanze «botaniche», la cui valutazione scientifica non è stata ancora completata dall’Autorità. Vi sono inoltre diverse indicazioni sulla salute per le quali si rende necessaria una ulteriore valutazione prima che la Commissione possa vagliarne l’inclusione o meno nell’elenco delle indicazioni consentite, così come vi sono indicazioni, già valutate, per le quali, a causa di altri fattori, il relativo esame non può essere completato dalla Commissione in questo momento.

(11)

Le indicazioni la cui valutazione da parte dell’Autorità o il cui esame da parte della Commissione non sono stati ancora completati saranno pubblicate sul sito della Commissione ( 4 ) e possono continuare a essere utilizzate a norma delle disposizioni di cui all’articolo 28, paragrafi 5 e 6, del regolamento (CE) n. 1924/2006.

(12)

A norma delle disposizioni di cui all’articolo 6, paragrafo 1, e all’articolo 13, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 1924/2006, le indicazioni sulla salute devono essere basate su prove scientifiche generalmente accettate. Di conseguenza, le indicazioni sulla salute per le quali l’Autorità non è giunta a una valutazione favorevole quanto alla loro fondatezza scientifica, dato che non è stata riscontrata l’esistenza di un rapporto di causa ed effetto tra un categoria di alimenti, un alimento o uno dei suoi componenti e gli effetti indicati, non devono essere autorizzate. Inoltre, l’autorizzazione può essere legittimamente negata qualora le indicazioni sulla salute non soddisfino altre prescrizioni generali e specifiche del regolamento (CE) n. 1924/2006, anche nel caso di una valutazione scientifica favorevole da parte dell’Autorità. Non sono ammesse indicazioni sulla salute contrastanti con i principi generalmente accettati in tema di nutrizione e di salute. Nel caso di un’indicazione ( 5 ) sugli effetti dei grassi sul normale assorbimento delle vitamine liposolubili e di un’altra indicazione ( 6 ) sugli effetti del sodio sul mantenimento della normale funzione muscolare, l’Autorità ha concluso che è stata evidenziata l’esistenza di un rapporto di causa ed effetto. L’utilizzo di tali indicazioni sulla salute, tuttavia, trasmetterebbe ai consumatori un messaggio contraddittorio e disorientante, perché equivarrebbe a un incoraggiamento del consumo di tali nutrienti nel momento in cui le autorità europee, nazionali e internazionali, sulla base delle conoscenze scientifiche generalmente accettate, informano i consumatori che è necessario ridurne l’assunzione. Queste due indicazioni non soddisfano pertanto le prescrizioni di cui alla lettera a) del secondo comma dell’articolo 3 del regolamento (CE) n. 1924/2006, secondo le quali l’impiego delle indicazioni non può essere ambiguo o fuorviante. Inoltre, anche nel caso in cui dovessero essere autorizzate soltanto a condizioni di impiego specifiche e/o accompagnate da diciture o avvertenze aggiuntive, le indicazioni sulla salute in questione non sarebbero sufficienti a ridurre il disorientamento del consumatore e, di conseguenza, non devono essere autorizzate.

(13)

La data di applicazione del presente regolamento è successiva di sei mesi alla data della sua entrata in vigore al fine di consentire agli operatori del settore alimentare di adeguarsi alle sue prescrizioni, compreso il divieto, a norma dell’articolo 10, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 1924/2006, di quelle indicazioni sulla salute di cui sono stati completati la valutazione da parte dell’Autorità e l’esame da parte della Commissione.

(14)

L’articolo 20, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 1924/2006 dispone che la Commissione istituisca e tenga aggiornato un registro UE delle indicazioni nutrizionali e sulla salute fornite sui prodotti alimentari (di seguito «il registro»). Il registro includerà tutte le indicazioni consentite, nonché le condizioni d’impiego ad esse applicabili. Conterrà inoltre un elenco delle indicazioni sulla salute respinte e il motivo del rigetto.

(15)

Le indicazioni sulla salute ritirate dagli Stati membri non saranno incluse nell’elenco delle indicazioni respinte del registro dell’Unione. Il registro sarà aggiornato periodicamente e, all’occorrenza, in funzione dei progressi realizzati riguardo alle indicazioni sulla salute per le quali la valutazione da parte dell’Autorità e/o l’esame da parte della Commissione non sono stati ancora completati.

(16)

Nello stabilire i provvedimenti di cui al presente regolamento si è tenuto debitamente conto delle osservazioni e delle posizioni dei cittadini e degli interessati pervenute alla Commissione.

(17)

L’aggiunta di sostanze agli alimenti o l’uso di sostanze negli alimenti sono disciplinati da specifiche normative nazionali e dell’Unione, così come la classificazione dei prodotti come prodotti alimentari o medicinali. Qualsiasi decisione su una indicazione sulla salute conformemente al regolamento (CE) n. 1924/2006, quale l’inclusione nell’elenco delle indicazioni consentite di cui all’articolo 13, paragrafo 3, di tale regolamento, non costituisce un’autorizzazione alla commercializzazione della sostanza cui si riferisce l’indicazione, una decisione sulla possibilità o meno di utilizzare la sostanza nei prodotti alimentari o una classificazione di un determinato prodotto come prodotto alimentare.

(18)

Le misure di cui al presente regolamento sono conformi al parere del comitato permanente per la catena alimentare e la salute degli animali e ad esse non si sono opposti né il Parlamento europeo né il Consiglio,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:



Articolo 1

Indicazioni sulla salute consentite

1.  L’elenco delle indicazioni sulla salute di cui all’articolo 13, paragrafo 3, del regolamento (CE) n. 1924/2006, che possono essere fornite sui prodotti alimentari, figura nell’allegato del presente regolamento.

2.  Le indicazioni sulla salute di cui al paragrafo 1 possono essere fornite sui prodotti alimentari conformemente alle condizioni precisate nell’allegato.

Articolo 2

Entrata in vigore e applicazione

Il presente regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.

Esso si applica a decorrere dal 14 dicembre 2012.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

▼C1




ALLEGATO



ELENCO DELLE INDICAZIONI SULLA SALUTE CONSENTITE

Sostanza nutritiva, sostanza di altro tipo, alimento o categoria di alimenti

Indicazione

Condizioni d’uso dell’indicazione

Condizioni e/o restrizioni d’uso dell’alimento e/o dicitura o avvertenza supplementare

Numero dell’EFSA Journal

Numero delle pertinenti voci nell’elenco consolidato sottoposto alla valutazione dell’EFSA

Acidi grassi monoinsaturi e/o polinsaturi

La sostituzione nella dieta dei grassi saturi con grassi insaturi contribuisce al mantenimento di livelli normali di colesterolo nel sangue [gli acidi grassi monoinsaturi e polinsaturi sono grassi insaturi]

Questa indicazione può essere impiegata solo per un alimento con un alto contenuto di acidi grassi insaturi come specificato nell’indicazione «RICCO DI GRASSI INSATURI» di cui all’allegato del regolamento (CE) n. 1924/2006.

 

2011;9(4):2069

2011;9(6):2203

621, 1190, 1203, 2906, 2910, 3065

674, 4335

Acido alfa-linolenico

(ALA)

L’ALA contribuisce al mantenimento di livelli normali di colesterolo nel sangue

Questa indicazione può essere impiegata solo per un alimento che è almeno una fonte di ALA, come specificato nell’indicazione «FONTE DI ACIDI GRASSI OMEGA-3» di cui all’allegato del regolamento (CE) n. 1924/2006.

Il consumatore va informato che l’effetto benefico si ottiene con l’assunzione giornaliera di 2 g di ALA.

 

2009; 7(9):1252

2011;9(6):2203

493, 568

Acido docosaesaenoico

(DHA)

Il DHA contribuisce al mantenimento della normale funzione cerebrale

Questa indicazione può essere impiegata solo per un alimento che contiene almeno 40 mg di DHA per 100 g e per 100 kcal. L’indicazione va accompagnata dall’informazione al consumatore che l’effetto benefico si ottiene con l’assunzione giornaliera di 250 mg di DHA.

 

2010;8(10):1734

2011;9(4):2078

565, 626, 631, 689, 704, 742, 3148, 690, 3151, 497, 501, 510, 513, 519, 521, 534, 540, 688, 1323, 1360, 4294

Acido docosaesaenoico

(DHA)

Il DHA contribuisce al mantenimento della capacità visiva normale

Questa indicazione può essere impiegata solo per un alimento che contiene almeno 40 mg di DHA per 100 g e per 100 kcal. L’indicazione va accompagnata dall’informazione al consumatore che l’effetto benefico si ottiene con l’assunzione giornaliera di 250 mg di DHA.

 

2010;8(10):1734

2011;9(4):2078

627, 632, 743, 3149, 2905, 508, 510, 513, 519, 529, 540, 688, 4294

▼M1

Acido docosaesaenoico

(DHA)

Il DHA contribuisce al mantenimento di livelli normali di trigliceridi nel sangue

Questa indicazione può essere impiegata solo per un alimento che fornisce un apporto giornaliero di 2 g di DHA e che contiene DHA in combinazione con l’acido eicosapentaenoico (EPA). L’indicazione va accompagnata dall’informazione al consumatore che l’effetto benefico si ottiene con l’assunzione giornaliera di 2 g di DHA. Il consumatore va inoltre informato di non superare il livello di assunzione giornaliera supplementare di 5 g di combinazioni di EPA e di DHA allorché l’indicazione è utilizzata per integratori alimentari e/o alimenti arricchiti.

L’indicazione non va utilizzata per alimenti destinati a bambini.

2010;8(10):1734

533, 691, 3150

Acido docosaesaenoico e acido eicosapentaenoico

(DHA/EPA)

Il DHA e l’EPA contribuiscono al mantenimento di una normale pressione sanguigna

Questa indicazione può essere impiegata solo per un alimento che fornisce un apporto giornaliero di 3 g di EPA e di DHA. L’indicazione va accompagnata dall’informazione al consumatore che l’effetto benefico si ottiene con l’assunzione giornaliera di 3 g di EPA e di DHA. Il consumatore va inoltre informato di non superare il livello di assunzione giornaliera supplementare di 5 g di combinazioni di EPA e di DHA allorché l’indicazione è utilizzata per integratori alimentari e/o alimenti arricchiti.

L’indicazione non va utilizzata per alimenti destinati a bambini.

2009; 7(9):1263

2010;8(10):1796

502, 506, 516, 703, 1317, 1324

Acido docosaesaenoico e acido eicosapentaenoico

(DHA/EPA)

Il DHA e l’EPA contribuiscono al mantenimento di livelli normali di trigliceridi nel sangue

Questa indicazione può essere impiegata solo per un alimento che fornisce un apporto giornaliero di 2 g di EPA e di DHA. L’indicazione va accompagnata dall’informazione al consumatore che l’effetto benefico si ottiene con l’assunzione giornaliera di 2 g di EPA e di DHA. Il consumatore va inoltre informato di non superare il livello di assunzione giornaliera supplementare di 5 g di combinazioni di EPA e di DHA allorché l’indicazione è utilizzata per integratori alimentari e/o alimenti arricchiti.

L’indicazione non va utilizzata per alimenti destinati a bambini.

2009; 7(9):1263

2010;8(10):1796

506, 517, 527, 538, 1317, 1324, 1325

▼C1

Acido eicosapentaenoico e acido docosaesaenoico

(EPA/DHA)

L’EPA e il DHA contribuiscono alla normale funzione cardiaca

Questa indicazione può essere impiegata solo per un alimento che è almeno una fonte di EPA e di DHA come specificato nell’indicazione «FONTE DI ACIDI GRASSI OMEGA-3» di cui all’allegato del regolamento (CE) n. 1924/2006. L’indicazione va accompagnata dall’informazione al consumatore che l’effetto benefico si ottiene con l’assunzione giornaliera di 250 mg di EPA e di DHA.

 

2010;8(10):1796

2011;9(4):2078

504, 506, 516, 527, 538, 703, 1128, 1317, 1324, 1325, 510, 688, 1360

Acido linoleico

L’acido linoleico contribuisce al mantenimento di livelli normali di colesterolo nel sangue

Questa indicazione può essere impiegata solo per un alimento che apporti almeno 1,5 g di acido linoleico (AL) per 100 g e per 100 kcal.

Il consumatore va informato che l’effetto benefico si ottiene con l’assunzione giornaliera di 10 g di AL.

 

2009; 7(9):1276

2011;9(6):2235

489, 2899

Acido oleico

La sostituzione nella dieta dei grassi saturi con grassi insaturi contribuisce al mantenimento di livelli normali di colesterolo nel sangue. L’acido oleico è un grasso insaturo.

Questa indicazione può essere impiegata solo per un alimento con un alto contenuto di acidi grassi insaturi come specificato nell’indicazione «RICCO DI GRASSI INSATURI» di cui all’allegato del regolamento (CE) n. 1924/2006.

 

2011;9(4):2043

673, 728, 729, 1302, 4334

Acido pantotenico

L’acido pantotenico contribuisce al normale metabolismo energetico

Questa indicazione può essere impiegata solo per un alimento che è almeno una fonte di acido pantotenico come specificato nell’indicazione «FONTE DI [NOME DELLA O DELLE VITAMINE] E/O [NOME DEL O DEI MINERALI]» di cui all’allegato del regolamento (CE) n. 1924/2006.

 

2009; 7(9):1218

56, 59, 60, 64, 171, 172, 208

Acido pantotenico

L’acido pantotenico contribuisce alla normale sintesi e al normale metabolismo degli ormoni steroidei, della vitamina D e di alcuni neurotrasmettitori

Questa indicazione può essere impiegata solo per un alimento che è almeno una fonte di acido pantotenico come specificato nell’indicazione «FONTE DI [NOME DELLA O DELLE VITAMINE] E/O [NOME DEL O DEI MINERALI]» di cui all’allegato del regolamento (CE) n. 1924/2006.

 

2009; 7(9):1218

181

Acido pantotenico

L’acido pantotenico contribuisce alla riduzione della stanchezza e dell’affaticamento

Questa indicazione può essere impiegata solo per un alimento che è almeno una fonte di acido pantotenico come specificato nell’indicazione «FONTE DI [NOME DELLA O DELLE VITAMINE] E/O [NOME DEL O DEI MINERALI]» di cui all’allegato del regolamento (CE) n. 1924/2006.

 

2010;8(10):1758

63

Acido pantotenico

L’acido pantotenico contribuisce a prestazioni mentali normali

Questa indicazione può essere impiegata solo per un alimento che è almeno una fonte di acido pantotenico come specificato nell’indicazione «FONTE DI [NOME DELLA O DELLE VITAMINE] E/O [NOME DEL O DEI MINERALI]» di cui all’allegato del regolamento (CE) n. 1924/2006.

 

2009; 7(9):1218

2010;8(10):1758

57, 58

Acqua

L’acqua contribuisce al mantenimento di funzioni cognitive e fisiche normali

L’indicazione va accompagnata dall’informazione al consumatore che l’effetto indicato si ottiene con l’assunzione giornaliera di almeno 2,0 l di acqua sotto qualunque forma.

L’indicazione può essere utilizzata solo per le acque che ottemperano alle prescrizioni di cui alle direttive 2009/54/CE e/o 98/83/CE.

2011;9(4):2075

1102, 1209, 1294, 1331

Acqua

L’acqua contribuisce al mantenimento della normale regolazione della temperatura corporea

L’indicazione va accompagnata dall’informazione al consumatore che l’effetto indicato si ottiene con l’assunzione giornaliera di almeno 2,0 l di acqua sotto qualunque forma.

L’indicazione può essere utilizzata solo per le acque che ottemperano alle prescrizioni di cui alle direttive 2009/54/CE e/o 98/83/CE.

2011;9(4):2075

1208

▼M1

ALFA-ciclodestrina

Il consumo di alfa-ciclodestrina nell’ambito di un pasto contenente amidi contribuisce alla riduzione dell’aumento del glucosio ematico post-prandiale

Questa indicazione può essere impiegata solo per un alimento che contiene almeno 5 g di alfa-ciclodestrina per 50 g di amido in una porzione quantificata nell’ambito del pasto. L’indicazione va accompagnata dall’informazione al consumatore che l’effetto benefico si ottiene con il consumo di alfa-ciclodestrina nell’ambito del pasto.

 

2012;10(6):2713

2926

▼C1

Alimenti a basso o a ridotto contenuto di acidi grassi saturi

La riduzione dell’assunzione di grassi saturi contribuisce al mantenimento di livelli normali di colesterolo nel sangue

Questa indicazione può essere impiegata solo per un alimento a basso contenuto di acidi grassi saturi come specificato nell’indicazione «A BASSO CONTENUTO DI GRASSI SATURI» o con un ridotto contenuto di acidi grassi saturi come specificato nell’indicazione «A TASSO RIDOTTO DI [NOME DELLA SOSTANZA NUTRITIVA]» di cui all’allegato del regolamento (CE) n. 1924/2006.

 

2011;9(4):2062

620, 671, 4332

Alimenti a basso o a ridotto contenuto di sodio

La riduzione del consumo di sodio contribuisce al mantenimento di una normale pressione sanguigna

Questa indicazione può essere impiegata solo per un alimento a basso contenuto di sodio/sale come specificato nell’indicazione «A BASSO CONTENUTO DI SODIO/SALE» o con un ridotto contenuto di sodio/sale come specificato nell’indicazione «A TASSO RIDOTTO DI [NOME DELLA SOSTANZA NUTRITIVA]» di cui all’allegato del regolamento (CE) n. 1924/2006.

 

2011;9(6):2237

336, 705, 1148, 1178, 1185, 1420

▼M2

Amido lentamente digeribile

Il consumo di prodotti ad alto contenuto di amido lentamente digeribile (SDS — slowly digestible starch) determina un aumento della concentrazione di glucosio nel sangue dopo i pasti inferiore rispetto a quella dei prodotti a basso contenuto di amido lentamente digeribile (4).

L’indicazione può essere usata solo sugli alimenti alimentari nei quali i carboidrati digeribili forniscono almeno il 60 % dell’energia totale e nei quali almeno il 55 % di tali carboidrati è costituito da amido digeribile, costituito a sua volta da almeno il 40 % di amido lentamente digeribile.

2011;9(7):2292

▼C1

Amido resistente

La sostituzione di amidi digeribili con amido resistente in un pasto contribuisce alla riduzione dell’aumento del glucosio ematico post-prandiale

Quest’indicazione può essere impiegata solo per un alimento in cui l’amido digeribile è stato sostituito con amido resistente in modo da ottenere un contenuto finale di amido resistente pari almeno al 14 % dell’amido totale.

 

2011;9(4):2024

681

Arabinoxilano prodotto dall’endosperma del frumento

L’assunzione di arabinoxilano nell’ambito di un pasto contribuisce alla riduzione dell’aumento di glucosio ematico post-prandiale

Questa indicazione può essere impiegata solo per un alimento che contiene almeno 8 g di fibre ricche di arabinoxilano (AX) prodotto dall’endosperma del frumento (almeno il 60 % di AX in termini di peso) per 100 g di carboidrati disponibili in una porzione quantificata nell’ambito del pasto. L’indicazione va accompagnata dall’informazione al consumatore che l’effetto benefico si ottiene con l’assunzione di fibre ricche di arabinoxilano (AX) prodotto dall’endosperma del frumento nell’ambito del pasto.

 

2011;9(6):2205

830

Beta-glucani

I beta-glucani contribuiscono al mantenimento di livelli normali di colesterolo nel sangue

Questa indicazione può essere impiegata solo per un alimento che contiene almeno 1 g di beta-glucani da avena, crusca d’avena, orzo o crusca d’orzo o da miscele di tali fonti per porzione quantificata. L’indicazione va accompagnata dall’informazione al consumatore che l’effetto benefico si ottiene con l’assunzione giornaliera di 3 g di beta-glucani da avena, crusca d’avena, orzo o crusca d’orzo o da miscele di tali beta-glucani.

 

2009; 7(9):1254

2011;9(6):2207

754, 755, 757, 801, 1465, 2934

1236, 1299

Beta-glucani da orzo e avena

L’assunzione di beta-glucani da orzo o avena nell’ambito di un pasto contribuisce alla riduzione dell’aumento del glucosio ematico post-prandiale

Questa indicazione può essere impiegata solo per un alimento che contiene almeno 4 g di beta-glucani da orzo o avena per ogni 30 g di carboidrati disponibili in una porzione quantificata nell’ambito del pasto. L’indicazione va accompagnata dall’informazione al consumatore che l’effetto benefico si ottiene con l’assunzione di beta-glucani da orzo o avena nell’ambito del pasto.

 

2011;9(6):2207

821, 824

Betaina

La betaina contribuisce al normale metabolismo dell’omocisteina

Questa indicazione può essere impiegata solo per un alimento che contiene almeno 500 mg di betaina per porzione quantificata. L’indicazione va accompagnata dall’informazione al consumatore che l’effetto benefico si ottiene con l’assunzione giornaliera di 1,5 g di betaina.

L’indicazione va accompagnata dall’informazione al consumatore che un’assunzione quotidiana superiore a 4 g può comportare un notevole aumento dei livelli di colesterolo nel sangue.

2011;9(4):2052

4325

▼M2

Bevanda analcolica acida riformulata con le seguenti caratteristiche:

— meno di 1 g di carboidrati fermentabili ogni 100 ml (di zuccheri e altri carboidrati esclusi i polioli),

— tra 0,3 e 0,8 moli di calcio per mole di acidificante,

— pH compreso fra 3,7 e 4,0.

La sostituzione delle bevande acide contenenti zucchero, come le bevande analcoliche (con un tenore di zuccheri pari, di norma, a 8-12 g/100 ml), con bevande riformulate contribuisce al mantenimento della mineralizzazione dei denti (3).

Per poter recare l’indicazione sulla salute, le bevande acide riformulate devono essere conformi alla descrizione del prodotto alimentare oggetto dell’indicazione.

2010;8(12):1884

▼C1

Biotina

La biotina contribuisce al normale metabolismo energetico

Questa indicazione può essere impiegata solo per un alimento che è almeno una fonte di biotina come specificato nell’indicazione «FONTE DI [NOME DELLA O DELLE VITAMINE] E/O [NOME DEL O DEI MINERALI]» di cui all’allegato del regolamento (CE) n. 1924/2006.

 

2009; 7(9):1209

114, 117

Biotina

La biotina contribuisce al normale funzionamento del sistema nervoso

Questa indicazione può essere impiegata solo per un alimento che è almeno una fonte di biotina come specificato nell’indicazione «FONTE DI [NOME DELLA O DELLE VITAMINE] E/O [NOME DEL O DEI MINERALI]» di cui all’allegato del regolamento (CE) n. 1924/2006.

 

2009; 7(9):1209

116

Biotina

La biotina contribuisce al normale metabolismo dei macronutrienti

Questa indicazione può essere impiegata solo per un alimento che è almeno una fonte di biotina come specificato nell’indicazione «FONTE DI [NOME DELLA O DELLE VITAMINE] E/O [NOME DEL O DEI MINERALI]» di cui all’allegato del regolamento (CE) n. 1924/2006.

 

2009; 7(9):1209

2010;8(10):1728

113, 114, 117, 4661

Biotina

La biotina contribuisce alla normale funzione psicologica

Questa indicazione può essere impiegata solo per un alimento che è almeno una fonte di biotina come specificato nell’indicazione «FONTE DI [NOME DELLA O DELLE VITAMINE] E/O [NOME DEL O DEI MINERALI]» di cui all’allegato del regolamento (CE) n. 1924/2006.

 

2010;8(10):1728

120

Biotina

La biotina contribuisce al mantenimento di capelli normali

Questa indicazione può essere impiegata solo per un alimento che è almeno una fonte di biotina come specificato nell’indicazione «FONTE DI [NOME DELLA O DELLE VITAMINE] E/O [NOME DEL O DEI MINERALI]» di cui all’allegato del regolamento (CE) n. 1924/2006.

 

2009; 7(9):1209

2010;8(10):1728

118, 121, 2876

Biotina

La biotina contribuisce al mantenimento di membrane mucose normali

Questa indicazione può essere impiegata solo per un alimento che è almeno una fonte di biotina come specificato nell’indicazione «FONTE DI [NOME DELLA O DELLE VITAMINE] E/O [NOME DEL O DEI MINERALI]» di cui all’allegato del regolamento (CE) n. 1924/2006.

 

2009; 7(9):1209

115

Biotina

La biotina contribuisce al mantenimento di una pelle normale

Questa indicazione può essere impiegata solo per un alimento che è almeno una fonte di biotina come specificato nell’indicazione «FONTE DI [NOME DELLA O DELLE VITAMINE] E/O [NOME DEL O DEI MINERALI]» di cui all’allegato del regolamento (CE) n. 1924/2006.

 

2009; 7(9):1209

2010;8(10):1728

115, 121

Calcio

Il calcio contribuisce alla normale coagulazione del sangue

Questa indicazione può essere impiegata solo per un alimento che è almeno una fonte di calcio come specificato nell’indicazione «FONTE DI [NOME DELLA O DELLE VITAMINE] E/O [NOME DEL O DEI MINERALI]» di cui all’allegato del regolamento (CE) n. 1924/2006.

 

2009; 7(9):1210

230, 236

Calcio

Il calcio contribuisce al normale metabolismo energetico

Questa indicazione può essere impiegata solo per un alimento che è almeno una fonte di calcio come specificato nell’indicazione «FONTE DI [NOME DELLA O DELLE VITAMINE] E/O [NOME DEL O DEI MINERALI]» di cui all’allegato del regolamento (CE) n. 1924/2006.

 

2009; 7(9):1210

234

Calcio

Il calcio contribuisce alla normale funzione muscolare

Questa indicazione può essere impiegata solo per un alimento che è almeno una fonte di calcio come specificato nell’indicazione «FONTE DI [NOME DELLA O DELLE VITAMINE] E/O [NOME DEL O DEI MINERALI]» di cui all’allegato del regolamento (CE) n. 1924/2006.

 

2009; 7(9):1210

226, 230, 235

Calcio

Il calcio contribuisce alla normale neurotrasmissione

Questa indicazione può essere impiegata solo per un alimento che è almeno una fonte di calcio come specificato nell’indicazione «FONTE DI [NOME DELLA O DELLE VITAMINE] E/O [NOME DEL O DEI MINERALI]» di cui all’allegato del regolamento (CE) n. 1924/2006.

 

2009; 7(9):1210

227, 230, 235

Calcio

Il calcio contribuisce alla normale funzione degli enzimi digestivi

Questa indicazione può essere impiegata solo per un alimento che è almeno una fonte di calcio come specificato nell’indicazione «FONTE DI [NOME DELLA O DELLE VITAMINE] E/O [NOME DEL O DEI MINERALI]» di cui all’allegato del regolamento (CE) n. 1924/2006.

 

2009; 7(9):1210

355

Calcio

Il calcio interviene nel processo di divisione e di specializzazione delle cellule

Questa indicazione può essere impiegata solo per un alimento che è almeno una fonte di calcio come specificato nell’indicazione «FONTE DI [NOME DELLA O DELLE VITAMINE] E/O [NOME DEL O DEI MINERALI]» di cui all’allegato del regolamento (CE) n. 1924/2006.

 

2010;8(10):1725

237

Calcio

Il calcio è necessario per il mantenimento di ossa normali

Questa indicazione può essere impiegata solo per un alimento che è almeno una fonte di calcio come specificato nell’indicazione «FONTE DI [NOME DELLA O DELLE VITAMINE] E/O [NOME DEL O DEI MINERALI]» di cui all’allegato del regolamento (CE) n. 1924/2006.

 

2009; 7(9):1210

2009; 7(9):1272

2010;8(10):1725

2011;9(6):2203

224, 230, 350, 354, 2731, 3155, 4311, 4312, 4703

4704

Calcio

Il calcio è necessario per il mantenimento di denti normali

Questa indicazione può essere impiegata solo per un alimento che è almeno una fonte di calcio come specificato nell’indicazione «FONTE DI [NOME DELLA O DELLE VITAMINE] E/O [NOME DEL O DEI MINERALI]» di cui all’allegato del regolamento (CE) n. 1924/2006.

 

2009; 7(9):1210

2010;8(10):1725

2011;9(6):2203

224, 230, 231, 2731, 3099,3155, 4311, 4312, 4703

4704

▼M3

Carboidrati

I carboidrati contribuiscono al mantenimento della normale funzione cerebrale

L’indicazione va accompagnata dall’informazione al consumatore che l’effetto benefico si ottiene con l’assunzione giornaliera di 130 g di carboidrati da tutte le fonti.

Questa indicazione può essere impiegata per alimenti che contengono almeno 20 g di carboidrati metabolizzati dall’organismo umano, esclusi i polioli, per porzione quantificata e che sono conformi all’indicazione nutrizionale «A BASSO CONTENUTO DI ZUCCHERI» o «SENZA ZUCCHERI AGGIUNTI» di cui all’allegato del regolamento (CE) n. 1924/2006.

L’indicazione non va utilizzata per alimenti composti esclusivamente da zuccheri.

2011;9(6):2226

603,653

▼C1

Carbone attivo

Il carbone attivo contribuisce alla riduzione dell’eccessiva flatulenza post-prandiale

Questa indicazione può essere impiegata solo per un alimento che contiene 1 g di carbone attivo per porzione quantificata. L’indicazione va accompagnata dall’informazione al consumatore che l’effetto benefico si ottiene con l’assunzione di 1 g almeno 30 minuti prima del pasto e di 1 g subito dopo il pasto.

 

2011;9(4):2049

1938

Carne o pesce

Se consumati con altri alimenti contenenti ferro, la carne o il pesce contribuiscono al miglioramento dell’assorbimento del ferro

Questa indicazione può essere impiegata solo per un alimento che contiene almeno 50 g di carne o di pesce in una singola porzione quantificata. L’indicazione va accompagnata dall’informazione al consumatore che l’effetto benefico si ottiene con l’assunzione di 50 g di carne o di pesce con uno o più alimenti contenenti ferro non emico.

 

2011;9(4):2040

1223

Cellulosa metilica propilica idrossilata

(HPMC)

L’assunzione di cellulosa metilica propilica idrossilata durante il pasto contribuisce alla riduzione dell’aumento del glucosio ematico post-prandiale

Questa indicazione può essere impiegata solo per un alimento che contiene 4 g di HPMC per porzione quantificata nell’ambito di un pasto. L’indicazione va accompagnata dall’informazione al consumatore che l’effetto benefico si ottiene con l’assunzione di 4 g di HPMC nell’ambito di un pasto.

Va segnalato un possibile pericolo di soffocamento per le persone con difficoltà di deglutizione o in caso di ingestione senza un’adeguata assunzione di liquidi. Va inoltre riportata l’avvertenza che, affinché possa raggiungere lo stomaco, la sostanza deve sempre essere assunta con abbondante acqua.

2010;8(10):1739

814

Cellulosa metilica propilica idrossilata

(HPMC)

La cellulosa metilica propilica idrossilata contribuisce al mantenimento di livelli normali di colesterolo nel sangue

Questa indicazione può essere impiegata solo per un alimento che fornisce un apporto giornaliero di 5 g di HPMC. L’indicazione va accompagnata dall’informazione al consumatore che l’effetto benefico si ottiene con l’assunzione giornaliera di 5 g di HPMC.

Va segnalato un possibile pericolo di soffocamento per le persone con difficoltà di deglutizione o in caso di ingestione senza un’adeguata assunzione di liquidi. Va inoltre riportata l’avvertenza che, affinché possa raggiungere lo stomaco, la sostanza deve sempre essere assunta con abbondante acqua.

2010;8(10):1739

815

Chitosano

Il chitosano contribuisce al mantenimento di livelli normali di colesterolo nel sangue

Questa indicazione può essere impiegata solo per un alimento che fornisce un apporto giornaliero di 3 g di chitosano. L’indicazione va accompagnata dall’informazione al consumatore che l’effetto benefico si ottiene con l’assunzione giornaliera di 3 g di chitosano.

 

2011;9(6):2214

4663

Cloruro

Il cloruro contribuisce alla normale digestione mediante la produzione di acido cloridrico nello stomaco

Questa indicazione può essere impiegata solo per un alimento che è almeno una fonte di cloruro come specificato nell’indicazione «FONTE DI [NOME DELLA O DELLE VITAMINE] E/O [NOME DEL O DEI MINERALI]» di cui all’allegato del regolamento (CE) n. 1924/2006.

L’indicazione non può essere impiegata per il cloruro ottenuto a partire da cloruro di sodio

2010;8(10):1764

326

Colina

La colina contribuisce al normale metabolismo dell’omocisteina

Questa indicazione può essere impiegata solo per un alimento che contiene almeno 82,5 mg di colina per 100 g o 100 ml o per singola porzione di alimento.

 

2011;9(4):2056

3090

Colina

La colina contribuisce al normale metabolismo dei lipidi

Questa indicazione può essere impiegata solo per un alimento che contiene almeno 82,5 mg di colina per 100 g o 100 ml o per singola porzione di alimento.

 

2011;9(4):2056

3186

Colina

La colina contribuisce al mantenimento della normale funzione epatica

Questa indicazione può essere impiegata solo per un alimento che contiene almeno 82,5 mg di colina per 100 g o 100 ml o per singola porzione di alimento.

 

2011;9(4):2056

2011;9(6):2203

1501

712, 1633

Creatina

La creatina incrementa le prestazioni fisiche in caso di attività ripetitive, di elevata intensità e di breve durata

Questa indicazione può essere impiegata solo per un alimento che fornisce un apporto giornaliero di 3 g di creatina. L’indicazione va accompagnata dall’informazione al consumatore che l’effetto benefico si ottiene con l’assunzione giornaliera di 3 g di creatina.

L’indicazione può essere utilizzata solo per alimenti destinati a adulti che praticano un esercizio fisico intenso

2011;9(7):2303

739, 1520, 1521, 1522, 1523, 1525, 1526, 1531, 1532, 1533, 1534, 1922, 1923, 1924

Cromo

Il cromo contribuisce al normale metabolismo dei macronutrienti

Questa indicazione può essere impiegata solo per un alimento che è almeno una fonte di cromo trivalente come specificato nell’indicazione «FONTE DI [NOME DELLA O DELLE VITAMINE] E/O [NOME DEL O DEI MINERALI]» di cui all’allegato del regolamento (CE) n. 1924/2006.

 

2010;8(10):1732

260, 401, 4665, 4666, 4667

Cromo

Il cromo contribuisce al mantenimento di livelli normali di glucosio nel sangue

Questa indicazione può essere impiegata solo per un alimento che è almeno una fonte di cromo trivalente come specificato nell’indicazione «FONTE DI [NOME DELLA O DELLE VITAMINE] E/O [NOME DEL O DEI MINERALI]» di cui all’allegato del regolamento (CE) n. 1924/2006.

 

2010;8(10):1732

2011;9(6):2203

262, 4667

4698

Fermenti vivi nello yogurt

Nei soggetti che maldigeriscono il lattosio, i fermenti vivi nello yogurt o nel latte fermentato migliorano la digestione del lattosio contenuto nel prodotto

Per poter recare l’indicazione, lo yogurt o il latte fermentato devono contenere almeno 108 di microorganismi vivi e starter (unità formanti colonia) (Lactobacillus delbrueckii subsp. bulgaricus e Streptococcus thermophilus) per grammo.

 

2010;8(10):1763

1143, 2976

Ferro

Il ferro contribuisce alla normale funzione cognitiva

Questa indicazione può essere impiegata solo per un alimento che è almeno una fonte di ferro come specificato nell’indicazione «FONTE DI [NOME DELLA O DELLE VITAMINE] E/O [NOME DEL O DEI MINERALI]» di cui all’allegato del regolamento (CE) n. 1924/2006.

 

2009; 7(9):1215

253

Ferro

Il ferro contribuisce al normale metabolismo energetico

Questa indicazione può essere impiegata solo per un alimento che è almeno una fonte di ferro come specificato nell’indicazione «FONTE DI [NOME DELLA O DELLE VITAMINE] E/O [NOME DEL O DEI MINERALI]» di cui all’allegato del regolamento (CE) n. 1924/2006.

 

2009; 7(9):1215

2010;8(10):1740

251, 1589, 255

Ferro

Il ferro contribuisce alla normale formazione dei globuli rossi e dell’emoglobina

Questa indicazione può essere impiegata solo per un alimento che è almeno una fonte di ferro come specificato nell’indicazione «FONTE DI [NOME DELLA O DELLE VITAMINE] E/O [NOME DEL O DEI MINERALI]» di cui all’allegato del regolamento (CE) n. 1924/2006.

 

2009; 7(9):1215

2010;8(10):1740

249, 1589, 374, 2889

Ferro

Il ferro contribuisce al normale trasporto di ossigeno nell’organismo

Questa indicazione può essere impiegata solo per un alimento che è almeno una fonte di ferro come specificato nell’indicazione «FONTE DI [NOME DELLA O DELLE VITAMINE] E/O [NOME DEL O DEI MINERALI]» di cui all’allegato del regolamento (CE) n. 1924/2006.

 

2009; 7(9):1215

2010;8(10):1740

250, 254, 256, 255

Ferro

Il ferro contribuisce alla normale funzione del sistema immunitario

Questa indicazione può essere impiegata solo per un alimento che è almeno una fonte di ferro come specificato nell’indicazione «FONTE DI [NOME DELLA O DELLE VITAMINE] E/O [NOME DEL O DEI MINERALI]» di cui all’allegato del regolamento (CE) n. 1924/2006.

 

2009; 7(9):1215

252, 259

Ferro

Il ferro contribuisce alla riduzione della stanchezza e dell’affaticamento

Questa indicazione può essere impiegata solo per un alimento che è almeno una fonte di ferro come specificato nell’indicazione «FONTE DI [NOME DELLA O DELLE VITAMINE] E/O [NOME DEL O DEI MINERALI]» di cui all’allegato del regolamento (CE) n. 1924/2006.

 

2010;8(10):1740

255, 374, 2889

Ferro

Il ferro interviene nel processo di divisione delle cellule

Questa indicazione può essere impiegata solo per un alimento che è almeno una fonte di ferro come specificato nell’indicazione «FONTE DI [NOME DELLA O DELLE VITAMINE] E/O [NOME DEL O DEI MINERALI]» di cui all’allegato del regolamento (CE) n. 1924/2006.

 

2009; 7(9):1215

368

Fibra di avena

La fibra di avena contribuisce all’aumento della massa fecale

Questa indicazione può essere impiegata solo per un alimento con un elevato contenuto di tale fibra come specificato nell’indicazione «AD ALTO CONTENUTO DI FIBRE» di cui all’allegato del regolamento (CE) n. 1924/2006.

 

2011;9(6):2249

822

▼M4

Fibra di barbabietola da zucchero

La fibra di barbabietola da zucchero contribuisce all’aumento della massa fecale

Questa indicazione può essere impiegata solo per un alimento con un elevato contenuto di tale fibra come specificato nell’indicazione «AD ALTO CONTENUTO DI FIBRE» di cui all’allegato del regolamento (CE) n. 1924/2006.

 

2011; 9(12):2468

 

▼C1

Fibra di frumento

La fibra di frumento contribuisce all’accelerazione del transito intestinale

Questa indicazione può essere impiegata solo per un alimento con un elevato contenuto di tale fibra come specificato nell’indicazione «AD ALTO CONTENUTO DI FIBRE» di cui all’allegato del regolamento (CE) n. 1924/2006. L’indicazione va accompagnata dall’informazione al consumatore che l’effetto indicato si ottiene con l’assunzione giornaliera di almeno10 g di fibre di frumento.

 

2010;8(10):1817

828, 839, 3067, 4699

Fibra di frumento

La fibra di frumento contribuisce all’aumento della massa fecale

Questa indicazione può essere impiegata solo per un alimento con un elevato contenuto di tale fibra come specificato nell’indicazione «AD ALTO CONTENUTO DI FIBRE» di cui all’allegato del regolamento (CE) n. 1924/2006.

 

2010;8(10):1817

3066

Fibra di orzo

La fibra di orzo contribuisce all’aumento della massa fecale

Questa indicazione può essere impiegata solo per un alimento con un elevato contenuto di tale fibra come specificato nell’indicazione «AD ALTO CONTENUTO DI FIBRE» di cui all’allegato del regolamento (CE) n. 1924/2006.

 

2011;9(6):2249

819

Fibra di segale

La fibra di segale contribuisce alla normale funzione intestinale

Questa indicazione può essere impiegata solo per un alimento con un elevato contenuto di tale fibra come specificato nell’indicazione «AD ALTO CONTENUTO DI FIBRE» di cui all’allegato del regolamento (CE) n. 1924/2006.

 

2011;9(6):2258

825

▼M2

Flavanoli del cacao

I flavanoli del cacao aiutano a mantenere l’elasticità dei vasi sanguigni, la quale contribuisce a un normale flusso sanguigno (5).

Il consumatore va informato che l’effetto benefico si ottiene con l’assunzione giornaliera di 200 mg di flavanoli del cacao.

L’indicazione può essere usata solo per bevande al cacao (con cacao in polvere) o per cioccolato fondente che forniscano un apporto giornaliero di almeno 200 mg di flavanoli del cacao con un grado di polimerizzazione compreso tra 1 e 10.

2012;10(7):2809

▼C1

Fluoruro

Il fluoruro contribuisce al mantenimento della mineralizzazione dei denti

Questa indicazione può essere impiegata solo per un alimento che è almeno una fonte di fluoruro come specificato nell’indicazione «FONTE DI [NOME DELLA O DELLE VITAMINE] E/O [NOME DEL O DEI MINERALI]» di cui all’allegato del regolamento (CE) n. 1924/2006.

 

2009; 7(9):1212

2010;8(10):1797

275, 276, 338, 4238,

Folato

Il folato contribuisce alla crescita dei tessuti materni in gravidanza

Questa indicazione può essere impiegata solo per un alimento che è almeno una fonte di folato come specificato nell’indicazione «FONTE DI [NOME DELLA O DELLE VITAMINE] E/O [NOME DEL O DEI MINERALI]» di cui all’allegato del regolamento (CE) n. 1924/2006.

 

2009; 7(9):1213

2882

Folato

Il folato contribuisce alla normale sintesi degli amminoacidi

Questa indicazione può essere impiegata solo per un alimento che è almeno una fonte di folato come specificato nell’indicazione «FONTE DI [NOME DELLA O DELLE VITAMINE] E/O [NOME DEL O DEI MINERALI]» di cui all’allegato del regolamento (CE) n. 1924/2006.

 

2010;8(10):1760

195, 2881

Folato

Il folato contribuisce alla normale emopoiesi

Questa indicazione può essere impiegata solo per un alimento che è almeno una fonte di folato come specificato nell’indicazione «FONTE DI [NOME DELLA O DELLE VITAMINE] E/O [NOME DEL O DEI MINERALI]» di cui all’allegato del regolamento (CE) n. 1924/2006.

 

2009; 7(9):1213

79

Folato

Il folato contribuisce al normale metabolismo dell’omocisteina

Questa indicazione può essere impiegata solo per un alimento che è almeno una fonte di folato come specificato nell’indicazione «FONTE DI [NOME DELLA O DELLE VITAMINE] E/O [NOME DEL O DEI MINERALI]» di cui all’allegato del regolamento (CE) n. 1924/2006.

 

2009; 7(9):1213

80

Folato

Il folato contribuisce alla normale funzione psicologica

Questa indicazione può essere impiegata solo per un alimento che è almeno una fonte di folato come specificato nell’indicazione «FONTE DI [NOME DELLA O DELLE VITAMINE] E/O [NOME DEL O DEI MINERALI]» di cui all’allegato del regolamento (CE) n. 1924/2006.

 

2010;8(10):1760

81, 85, 86, 88

Folato

Il folato contribuisce alla normale funzione del sistema immunitario

Questa indicazione può essere impiegata solo per un alimento che è almeno una fonte di folato come specificato nell’indicazione «FONTE DI [NOME DELLA O DELLE VITAMINE] E/O [NOME DEL O DEI MINERALI]» di cui all’allegato del regolamento (CE) n. 1924/2006.

 

2009; 7(9):1213

91

Folato

Il folato contribuisce alla riduzione della stanchezza e dell’affaticamento

Questa indicazione può essere impiegata solo per un alimento che è almeno una fonte di folato come specificato nell’indicazione «FONTE DI [NOME DELLA O DELLE VITAMINE] E/O [NOME DEL O DEI MINERALI]» di cui all’allegato del regolamento (CE) n. 1924/2006.

 

2010;8(10):1760

84

Folato

Il folato interviene nel processo di divisione delle cellule

Questa indicazione può essere impiegata solo per un alimento che è almeno una fonte di folato come specificato nell’indicazione «FONTE DI [NOME DELLA O DELLE VITAMINE] E/O [NOME DEL O DEI MINERALI]» di cui all’allegato del regolamento (CE) n. 1924/2006.

 

2009; 7(9):1213

2010;8(10):1760

193, 195, 2881

Fosforo

Il fosforo contribuisce al normale metabolismo energetico

Questa indicazione può essere impiegata solo per un alimento che è almeno una fonte di fosforo come specificato nell’indicazione «FONTE DI [NOME DELLA O DELLE VITAMINE] E/O [NOME DEL O DEI MINERALI]» di cui all’allegato del regolamento (CE) n. 1924/2006.

 

2009; 7(9):1219

329, 373

Fosforo

Il fosforo contribuisce alla normale funzione delle membrane cellulari

Questa indicazione può essere impiegata solo per un alimento che è almeno una fonte di fosforo come specificato nell’indicazione «FONTE DI [NOME DELLA O DELLE VITAMINE] E/O [NOME DEL O DEI MINERALI]» di cui all’allegato del regolamento (CE) n. 1924/2006.

 

2009; 7(9):1219

328

Fosforo

Il fosforo contribuisce al mantenimento di ossa normali

Questa indicazione può essere impiegata solo per un alimento che è almeno una fonte di fosforo come specificato nell’indicazione «FONTE DI [NOME DELLA O DELLE VITAMINE] E/O [NOME DEL O DEI MINERALI]» di cui all’allegato del regolamento (CE) n. 1924/2006.

 

2009; 7(9):1219

324, 327

Fosforo

Il fosforo contribuisce al mantenimento di denti normali

Questa indicazione può essere impiegata solo per un alimento che è almeno una fonte di fosforo come specificato nell’indicazione «FONTE DI [NOME DELLA O DELLE VITAMINE] E/O [NOME DEL O DEI MINERALI]» di cui all’allegato del regolamento (CE) n. 1924/2006.

 

2009; 7(9):1219

324, 327

▼M1

Fruttosio

Il consumo di alimenti contenenti fruttosio determina un minore aumento del glucosio ematico rispetto agli alimenti contenenti saccarosio o glucosio

L’indicazione è consentita solo se il glucosio e/o il saccarosio sono sostituiti con fruttosio nelle bevande o negli alimenti zuccherati in modo tale che la riduzione di glucosio e/o di saccarosio in detti alimenti o bevande sia almeno del 30 %.

 

2011;9(6):2223

558

▼C1

Glucomannano

(konjac del mannano)

Il glucomannano contribuisce al mantenimento di livelli normali di colesterolo nel sangue

Questa indicazione può essere impiegata solo per un alimento che fornisce un apporto giornaliero di 4 g di glucomannano. L’indicazione va accompagnata dall’informazione al consumatore che l’effetto benefico si ottiene con l’assunzione giornaliera di 4 g di glucomannano.

Va segnalato un possibile pericolo di soffocamento per le persone con difficoltà di deglutizione o in caso di ingestione senza un’adeguata assunzione di liquidi. Va inoltre riportata l’avvertenza che, affinché possa raggiungere lo stomaco, la sostanza deve sempre essere assunta con abbondante acqua.

2009; 7(9):1258

2010;8(10):1798

836, 1560, 3100, 3217

Glucomannano

(konjac del mannano)

Nel contesto di una dieta ipocalorica il glucomannano contribuisce alla perdita di peso

Questa indicazione può essere impiegata solo per un alimento che contiene almeno 1 g di glucomannano per porzione quantificata. L’indicazione va accompagnata dall’informazione al consumatore che l’effetto benefico si ottiene con l’assunzione giornaliera di 3 g di glucomannano in tre dosi da 1 g ciascuna, con 1-2 bicchieri d’acqua, prima dei pasti e nel contesto di una dieta ipocalorica.

Va segnalato un possibile pericolo di soffocamento per le persone con difficoltà di deglutizione o in caso di ingestione senza un’adeguata assunzione di liquidi. Va inoltre riportata l’avvertenza che, affinché possa raggiungere lo stomaco, la sostanza deve sempre essere assunta con abbondante acqua.

2010;8(10):1798

854, 1556, 3725,

Gomma da masticare senza zucchero

La gomma da masticare senza zucchero contribuisce al mantenimento della mineralizzazione dei denti

Questa indicazione può essere impiegata solo per la gomma da masticare che ottemperi alle condizioni per l’uso dell’indicazione nutrizionale «SENZA ZUCCHERI» di cui all’allegato del regolamento (CE) n. 1924/2006.

Il consumatore va informato che l’effetto benefico si ottiene masticando la gomma per almeno 20 minuti dopo l’assunzione di un cibo o di una bevanda.

 

2009; 7(9):1271

2011;9(4):2072

2011;9(6):2266

1151, 1154

486, 562, 1181

Gomma da masticare senza zucchero

La gomma da masticare senza zucchero contribuisce alla neutralizzazione degli acidi della placca

Questa indicazione può essere impiegata solo per la gomma da masticare che ottemperi alle condizioni per l’uso dell’indicazione nutrizionale «SENZA ZUCCHERI» di cui all’allegato del regolamento (CE) n. 1924/2006.

Il consumatore va informato che l’effetto benefico si ottiene masticando la gomma per almeno 20 minuti dopo l’assunzione di un cibo o di una bevanda.

 

2009; 7(9):1271

2011;6(6):2266

1150

485

Gomma da masticare senza zucchero

La gomma da masticare senza zucchero contribuisce alla riduzione della secchezza orale

Questa indicazione può essere impiegata solo per la gomma da masticare che ottemperi alle condizioni per l’uso dell’indicazione nutrizionale «SENZA ZUCCHERI» di cui all’allegato del regolamento (CE) n. 1924/2006.

Il consumatore va informato che l’effetto benefico si ottiene masticando la gomma ogniqualvolta si avverte la sensazione di bocca secca.

 

2009; 7(9):1271

1240

Gomma da masticare senza zucchero con carbammide

La gomma da masticare senza zucchero con carbammide neutralizza gli acidi della placca in maniera più efficace rispetto alla gomma da masticare senza zucchero senza carbammide

Questa indicazione può essere impiegata solo per la gomma da masticare che ottemperi alle condizioni per l’uso dell’indicazione nutrizionale «SENZA ZUCCHERI» di cui all’allegato del regolamento (CE) n. 1924/2006.

Per poter recare l’indicazione ogni tavoletta di gomma da masticare senza zucchero deve contenere almeno 20 mg di carbammide. Il consumatore va informato che la gomma va masticata per almeno 20 minuti dopo l’assunzione di un cibo o di una bevanda.

 

2011;9(4):2071

1153

Gomma di guar

La gomma di guar contribuisce al mantenimento di livelli normali di colesterolo nel sangue

Questa indicazione può essere impiegata solo per un alimento che fornisce un apporto giornaliero di 10 g di gomma di guar. L’indicazione va accompagnata dall’informazione al consumatore che l’effetto benefico si ottiene con l’assunzione giornaliera di 10 g di gomma di guar.

Va segnalato un possibile pericolo di soffocamento per le persone con difficoltà di deglutizione o in caso di ingestione senza un’adeguata assunzione di liquidi. Vainoltre riportata l’avvertenza che, affinché possa raggiungere lo stomaco, la sostanza deve sempre essere assunta con abbondante acqua.

2010;8(2):1464

808

Iodio

Lo iodio contribuisce alla normale funzione cognitiva

Questa indicazione può essere impiegata solo per un alimento che è almeno una fonte di iodio come specificato nell’indicazione «FONTE DI [NOME DELLA O DELLE VITAMINE] E/O [NOME DEL O DEI MINERALI]» di cui all’allegato del regolamento (CE) n. 1924/2006.

 

2010;8(10):1800

273

Iodio

Lo iodio contribuisce al normale metabolismo energetico

Questa indicazione può essere impiegata solo per un alimento che è almeno una fonte di iodio come specificato nell’indicazione «FONTE DI [NOME DELLA O DELLE VITAMINE] E/O [NOME DEL O DEI MINERALI]» di cui all’allegato del regolamento (CE) n. 1924/2006.

 

2009; 7(9):1214

2010;8(10):1800

274, 402

Iodio

Lo iodio contribuisce al normale funzionamento del sistema nervoso

Questa indicazione può essere impiegata solo per un alimento che è almeno una fonte di iodio come specificato nell’indicazione «FONTE DI [NOME DELLA O DELLE VITAMINE] E/O [NOME DEL O DEI MINERALI]» di cui all’allegato del regolamento (CE) n. 1924/2006.

 

2010;8(10):1800

273

Iodio

Lo iodio contribuisce al mantenimento di una pelle normale

Questa indicazione può essere impiegata solo per un alimento che è almeno una fonte di iodio come specificato nell’indicazione «FONTE DI [NOME DELLA O DELLE VITAMINE] E/O [NOME DEL O DEI MINERALI]» di cui all’allegato del regolamento (CE) n. 1924/2006.

 

2009; 7(9):1214

370

Iodio

Lo iodio contribuisce alla normale produzione di ormoni della tiroide e alla normale funzione tiroidea

Questa indicazione può essere impiegata solo per un alimento che è almeno una fonte di iodio come specificato nell’indicazione «FONTE DI [NOME DELLA O DELLE VITAMINE] E/O [NOME DEL O DEI MINERALI]» di cui all’allegato del regolamento (CE) n. 1924/2006.

 

2009; 7(9):1214

2010;8(10):1800

274, 1237

Lattasi

La lattasi migliora la digestione del lattosio nei soggetti che maldigeriscono il lattosio

Questa indicazione può essere impiegata solo per gli integratori alimentari con una dose minima di 4 500 unità di FCC (Food Chemicals Codex), con l’avvertenza per il consumatore della necessità dell’assunzione a ogni pasto contenente lattosio.

I consumatori vanno inoltre avvertiti che la tolleranza al lattosio è variabile e che è opportuno chiedere consiglio circa il ruolo di tale sostanza nella propria dieta.

2009; 7(9):1236

2011;9(6):2203

1697, 1818

1974

Lattulosio

Il lattulosio contribuisce all’accelerazione del transito intestinale

Questa indicazione può essere impiegata solo per un alimento che contiene 10 g di lattulosio in una singola porzione quantificata. L’indicazione va accompagnata dall’informazione al consumatore che l’effetto benefico si ottiene con una dose di 10 g di lattulosio al giorno.

 

2010;8(10):1806

807

Magnesio

Il magnesio contribuisce alla riduzione della stanchezza e dell’affaticamento

Questa indicazione può essere impiegata solo per un alimento che è almeno una fonte di magnesio come specificato nell’indicazione «FONTE DI [NOME DELLA O DELLE VITAMINE] E/O [NOME DEL O DEI MINERALI]» di cui all’allegato del regolamento (CE) n. 1924/2006.

 

2010;8(10):1807

244

Magnesio

Il magnesio contribuisce all’equilibrio elettrolitico

Questa indicazione può essere impiegata solo per un alimento che è almeno una fonte di magnesio come specificato nell’indicazione «FONTE DI [NOME DELLA O DELLE VITAMINE] E/O [NOME DEL O DEI MINERALI]» di cui all’allegato del regolamento (CE) n. 1924/2006.

 

2009; 7(9):1216

238

Magnesio

Il magnesio contribuisce al normale metabolismo energetico

Questa indicazione può essere impiegata solo per un alimento che è almeno una fonte di magnesio come specificato nell’indicazione «FONTE DI [NOME DELLA O DELLE VITAMINE] E/O [NOME DEL O DEI MINERALI]» di cui all’allegato del regolamento (CE) n. 1924/2006.

 

2009; 7(9):1216

240, 247, 248

Magnesio

Il magnesio contribuisce al normale funzionamento del sistema nervoso

Questa indicazione può essere impiegata solo per un alimento che è almeno una fonte di magnesio come specificato nell’indicazione «FONTE DI [NOME DELLA O DELLE VITAMINE] E/O [NOME DEL O DEI MINERALI]» di cui all’allegato del regolamento (CE) n. 1924/2006.

 

2009; 7(9):1216

242

Magnesio

Il magnesio contribuisce alla normale funzione muscolare

Questa indicazione può essere impiegata solo per un alimento che è almeno una fonte di magnesio come specificato nell’indicazione «FONTE DI [NOME DELLA O DELLE VITAMINE] E/O [NOME DEL O DEI MINERALI]» di cui all’allegato del regolamento (CE) n. 1924/2006.

 

2009; 7(9):1216

2010;8(10):1807

241, 380, 3083

Magnesio

Il magnesio contribuisce alla normale sintesi proteica

Questa indicazione può essere impiegata solo per un alimento che è almeno una fonte di magnesio come specificato nell’indicazione «FONTE DI [NOME DELLA O DELLE VITAMINE] E/O [NOME DEL O DEI MINERALI]» di cui all’allegato del regolamento (CE) n. 1924/2006.

 

2009; 7(9):1216

364

Magnesio

Il magnesio contribuisce alla normale funzione psicologica

Questa indicazione può essere impiegata solo per un alimento che è almeno una fonte di magnesio come specificato nell’indicazione «FONTE DI [NOME DELLA O DELLE VITAMINE] E/O [NOME DEL O DEI MINERALI]» di cui all’allegato del regolamento (CE) n. 1924/2006.

 

2010;8(10):1807

245, 246

Magnesio

Il magnesio contribuisce al mantenimento di ossa normali

Questa indicazione può essere impiegata solo per un alimento che è almeno una fonte di magnesio come specificato nell’indicazione «FONTE DI [NOME DELLA O DELLE VITAMINE] E/O [NOME DEL O DEI MINERALI]» di cui all’allegato del regolamento (CE) n. 1924/2006.

 

2009; 7(9):1216

239

Magnesio

Il magnesio contribuisce al mantenimento di denti normali

Questa indicazione può essere impiegata solo per un alimento che è almeno una fonte di magnesio come specificato nell’indicazione «FONTE DI [NOME DELLA O DELLE VITAMINE] E/O [NOME DEL O DEI MINERALI]» di cui all’allegato del regolamento (CE) n. 1924/2006.

 

2009; 7(9):1216

239

Magnesio

Il magnesio interviene nel processo di divisione delle cellule

Questa indicazione può essere impiegata solo per un alimento che è almeno una fonte di magnesio come specificato nell’indicazione «FONTE DI [NOME DELLA O DELLE VITAMINE] E/O [NOME DEL O DEI MINERALI]» di cui all’allegato del regolamento (CE) n. 1924/2006.

 

2009; 7(9):1216

365

Manganese

Il manganese contribuisce al normale metabolismo energetico

Questa indicazione può essere impiegata solo per un alimento che è almeno una fonte di manganese come specificato nell’indicazione «FONTE DI [NOME DELLA O DELLE VITAMINE] E/O [NOME DEL O DEI MINERALI]» di cui all’allegato del regolamento (CE) n. 1924/2006.

 

2009; 7(9):1217

2010;8(10):1808

311, 405

Manganese

Il manganese contribuisce al mantenimento di ossa normali

Questa indicazione può essere impiegata solo per un alimento che è almeno una fonte di manganese come specificato nell’indicazione «FONTE DI [NOME DELLA O DELLE VITAMINE] E/O [NOME DEL O DEI MINERALI]» di cui all’allegato del regolamento (CE) n. 1924/2006.

 

2009; 7(9):1217

310

Manganese

Il manganese contribuisce alla normale formazione di tessuti connettivi

Questa indicazione può essere impiegata solo per un alimento che è almeno una fonte di manganese come specificato nell’indicazione «FONTE DI [NOME DELLA O DELLE VITAMINE] E/O [NOME DEL O DEI MINERALI]» di cui all’allegato del regolamento (CE) n. 1924/2006.

 

2010;8(10):1808

404

Manganese

Il manganese contribuisce alla protezione delle cellule dallo stress ossidativo

Questa indicazione può essere impiegata solo per un alimento che è almeno una fonte di manganese come specificato nell’indicazione «FONTE DI [NOME DELLA O DELLE VITAMINE] E/O [NOME DEL O DEI MINERALI]» di cui all’allegato del regolamento (CE) n. 1924/2006.

 

2009; 7(9):1217

309

Melatonina

La melatonina contribuisce ad alleviare gli effetti del jet lag

Questa indicazione può essere impiegata solo per un alimento che contiene almeno 0,5 mg di melatonina per porzione quantificata. L’indicazione va accompagnata dall’informazione al consumatore che l’effetto benefico si ottiene con l’assunzione, poco prima di coricarsi, di un minimo di 0,5 mg il primo giorno di viaggio e per alcuni giorni dopo l’arrivo a destinazione.

 

2010; 8(2):1467

1953

Melatonina

La melatonina contribuisce alla riduzione del tempo richiesto per prendere sonno

Questa indicazione può essere impiegata solo per un alimento che contiene 1 mg di melatonina per porzione quantificata. L’indicazione va accompagnata dall’informazione al consumatore che l’effetto benefico si ottiene con l’assunzione, poco prima di coricarsi, di 1 mg di melatonina.

 

2011;9(6):2241

1698, 1780, 4080

Molibdeno

Il molibdeno contribuisce al normale metabolismo degli amminoacidi solforati

Questa indicazione può essere impiegata solo per un alimento che è almeno una fonte di molibdeno come specificato nell’indicazione «FONTE DI [NOME DELLA O DELLE VITAMINE] E/O [NOME DEL O DEI MINERALI]» di cui all’allegato del regolamento (CE) n. 1924/2006.

 

2010;8(10):1745

313

Monascus purpureus

(riso rosso)

La monacolina K del riso rosso contribuisce al mantenimento di livelli normali di colesterolo nel sangue

Questa indicazione può essere impiegata solo per un alimento che fornisce un apporto giornaliero di 10 mg di monacolina K del riso rosso. L’indicazione va accompagnata dall’informazione al consumatore che l’effetto benefico si ottiene con l’assunzione giornaliera di 10 mg di monacolina K da preparazioni di riso rosso fermentato.

 

2011;9(7):2304

1648, 1700

Niacina

La niacina contribuisce al normale metabolismo energetico

Questa indicazione può essere impiegata solo per un alimento che è almeno una fonte di niacina come specificato nell’indicazione «FONTE DI [NOME DELLA O DELLE VITAMINE] E/O [NOME DEL O DEI MINERALI]» di cui all’allegato del regolamento (CE) n. 1924/2006.

 

2009; 7(9):1224

2010;8(10):1757

43, 49, 54, 51

Niacina

La niacina contribuisce al normale funzionamento del sistema nervoso

Questa indicazione può essere impiegata solo per un alimento che è almeno una fonte di niacina come specificato nell’indicazione «FONTE DI [NOME DELLA O DELLE VITAMINE] E/O [NOME DEL O DEI MINERALI]» di cui all’allegato del regolamento (CE) n. 1924/2006.

 

2009; 7(9):1224

44, 53

Niacina

La niacina contribuisce alla normale funzione psicologica

Questa indicazione può essere impiegata solo per un alimento che è almeno una fonte di niacina come specificato nell’indicazione «FONTE DI [NOME DELLA O DELLE VITAMINE] E/O [NOME DEL O DEI MINERALI]» di cui all’allegato del regolamento (CE) n. 1924/2006.

 

2010;8(10):1757

55

Niacina

La niacina contribuisce al mantenimento di membrane mucose normali

Questa indicazione può essere impiegata solo per un alimento che è almeno una fonte di niacina come specificato nell’indicazione «FONTE DI [NOME DELLA O DELLE VITAMINE] E/O [NOME DEL O DEI MINERALI]» di cui all’allegato del regolamento (CE) n. 1924/2006.

 

2009; 7(9):1224

45, 52, 4700

Niacina

La niacina contribuisce al mantenimento di una pelle normale

Questa indicazione può essere impiegata solo per un alimento che è almeno una fonte di niacina come specificato nell’indicazione «FONTE DI [NOME DELLA O DELLE VITAMINE] E/O [NOME DEL O DEI MINERALI]» di cui all’allegato del regolamento (CE) n. 1924/2006.

 

2009; 7(9):1224

2010;8(10):1757

45, 48, 50, 52, 4700

Niacina

La niacina contribuisce alla riduzione della stanchezza e dell’affaticamento

Questa indicazione può essere impiegata solo per un alimento che è almeno una fonte di niacina come specificato nell’indicazione «FONTE DI [NOME DELLA O DELLE VITAMINE] E/O [NOME DEL O DEI MINERALI]» di cui all’allegato del regolamento (CE) n. 1924/2006.

 

2010;8(10):1757

47

Noci

Le noci contribuiscono al miglioramento dell’elasticità dei vasi sanguigni

Questa indicazione può essere impiegata solo per un alimento che fornisce un apporto giornaliero di 30 g di noci. L’indicazione va accompagnata dall’informazione al consumatore che l’effetto benefico si ottiene con l’assunzione giornaliera di 30 g di noci.

 

2011;9(4):2074

1155, 1157

Pectine

Le pectine contribuiscono al mantenimento di livelli normali di colesterolo nel sangue

Questa indicazione può essere impiegata solo per un alimento che fornisce un apporto giornaliero di 6 g di pectine. L’indicazione va accompagnata dall’informazione al consumatore che l’effetto benefico si ottiene con l’assunzione giornaliera di 6 g di pectine.

Va segnalato un possibile pericolo di soffocamento per le persone con difficoltà di deglutizione o in caso di ingestione senza un’adeguata assunzione di liquidi. Va inoltre riportata l’avvertenza che, affinché possa raggiungere lo stomaco, la sostanza deve sempre essere assunta con abbondante acqua.

2010;8(10):1747

818, 4236

Pectine

L’assunzione di pectine durante il pasto contribuisce alla riduzione dell’aumento del glucosio ematico post-prandiale

Questa indicazione può essere impiegata solo per un alimento che contiene 10 g di pectine per porzione quantificata. L’indicazione va accompagnata dall’informazione al consumatore che l’effetto benefico si ottiene con l’assunzione di 10 g di pectine nell’ambito di un pasto.

Va segnalato un possibile pericolo di soffocamento per le persone con difficoltà di deglutizione o in caso di ingestione senza un’adeguata assunzione di liquidi. Va inoltre riportata l’avvertenza che, affinché possa raggiungere lo stomaco, la sostanza deve sempre essere assunta con abbondante acqua.

2010;8(10):1747

786

Polifenoli dell’olio di oliva

I polifenoli dell’olio di oliva contribuiscono alla protezione dei lipidi ematici dallo stress ossidativo

Questa indicazione può essere impiegata solo per l’olio d’oliva che contiene almeno 5 mg di idrossitirosolo e suoi derivati (ad esempio, complesso oleuropeina e tirosolo) per 20 g di olio d’oliva. L’indicazione va accompagnata dall’informazione al consumatore che l’effetto benefico si ottiene con l’assunzione giornaliera di 20 g di olio d’oliva.

 

2011;9(4):2033

1333, 1638, 1639, 1696, 2865

Potassio

Il potassio contribuisce al normale funzionamento del sistema nervoso

Questa indicazione può essere impiegata solo per un alimento che è almeno una fonte di potassio come specificato nell’indicazione «FONTE DI [NOME DELLA O DELLE VITAMINE] E/O [NOME DEL O DEI MINERALI]» di cui all’allegato del regolamento (CE) n. 1924/2006.

 

2010; 8(2):1469

386

Potassio

Il potassio contribuisce alla normale funzione muscolare

Questa indicazione può essere impiegata solo per un alimento che è almeno una fonte di potassio come specificato nell’indicazione «FONTE DI [NOME DELLA O DELLE VITAMINE] E/O [NOME DEL O DEI MINERALI]» di cui all’allegato del regolamento (CE) n. 1924/2006.

 

2010; 8(2):1469

320

Potassio

Il potassio contribuisce al mantenimento di una normale pressione sanguigna

Questa indicazione può essere impiegata solo per un alimento che è almeno una fonte di potassio come specificato nell’indicazione «FONTE DI [NOME DELLA O DELLE VITAMINE] E/O [NOME DEL O DEI MINERALI]» di cui all’allegato del regolamento (CE) n. 1924/2006.

 

2010; 8(2):1469

321

Proteine

Le proteine contribuiscono alla crescita della massa muscolare

Quest’indicazione può essere impiegata solo per un alimento che è almeno una fonte di proteine come specificato nell’indicazione «FONTE DI PROTEINE» di cui all’allegato del regolamento (CE) n. 1924/2006.

 

2010;8(10):1811

2011;9(6):2203

415, 417, 593, 594, 595, 715

1398

Proteine

Le proteine contribuiscono al mantenimento della massa muscolare

Quest’indicazione può essere impiegata solo per un alimento che è almeno una fonte di proteine come specificato nell’indicazione «FONTE DI PROTEINE» di cui all’allegato del regolamento (CE) n. 1924/2006.

 

2010;8(10):1811

2011;9(6):2203

415, 417, 593, 594, 595, 715

1398

Proteine

Le proteine contribuiscono al mantenimento di ossa normali

Quest’indicazione può essere impiegata solo per un alimento che è almeno una fonte di proteine come specificato nell’indicazione «FONTE DI PROTEINE» di cui all’allegato del regolamento (CE) n. 1924/2006.

 

2010;8(10):1811

2011;9(6):2203

416

4704

▼M1

Prugne secche (frutti di Prunus domestica L.)

Le prugne secche contribuiscono al mantenimento delle normali funzioni intestinali

Questa indicazione può essere impiegata solo per un alimento che fornisce un apporto giornaliero di 100 g di prugne secche. L’indicazione va accompagnata dall’informazione al consumatore che l’effetto benefico si ottiene con l’assunzione giornaliera di 100 g di prugne secche.

 

2012;10(6):2712

1164

▼C1

Rame

Il rame contribuisce al mantenimento di tessuti connettivi normali

Questa indicazione può essere impiegata solo per un alimento che è almeno una fonte di rame come specificato nell’indicazione «FONTE DI [NOME DELLA O DELLE VITAMINE] E/O [NOME DEL O DEI MINERALI]» di cui all’allegato del regolamento (CE) n. 1924/2006.

 

2009; 7(9):1211

265, 271, 1722

Rame

Il rame contribuisce al normale metabolismo energetico

Questa indicazione può essere impiegata solo per un alimento che è almeno una fonte di rame come specificato nell’indicazione «FONTE DI [NOME DELLA O DELLE VITAMINE] E/O [NOME DEL O DEI MINERALI]» di cui all’allegato del regolamento (CE) n. 1924/2006.

 

2009; 7(9):1211

2011;9(4):2079

266, 1729

Rame

Il rame contribuisce al normale funzionamento del sistema nervoso

Questa indicazione può essere impiegata solo per un alimento che è almeno una fonte di rame come specificato nell’indicazione «FONTE DI [NOME DELLA O DELLE VITAMINE] E/O [NOME DEL O DEI MINERALI]» di cui all’allegato del regolamento (CE) n. 1924/2006.

 

2009; 7(9):1211

2011;9(4):2079

267, 1723

Rame

Il rame contribuisce alla normale pigmentazione dei capelli

Questa indicazione può essere impiegata solo per un alimento che è almeno una fonte di rame come specificato nell’indicazione «FONTE DI [NOME DELLA O DELLE VITAMINE] E/O [NOME DEL O DEI MINERALI]» di cui all’allegato del regolamento (CE) n. 1924/2006.

 

2009; 7(9):1211

268, 1724

Rame

Il rame contribuisce al normale trasporto di ferro nell’organismo

Questa indicazione può essere impiegata solo per un alimento che è almeno una fonte di rame come specificato nell’indicazione «FONTE DI [NOME DELLA O DELLE VITAMINE] E/O [NOME DEL O DEI MINERALI]» di cui all’allegato del regolamento (CE) n. 1924/2006.

 

2009; 7(9):1211

269, 270, 1727

Rame

Il rame contribuisce alla normale pigmentazione della pelle

Questa indicazione può essere impiegata solo per un alimento che è almeno una fonte di rame come specificato nell’indicazione «FONTE DI [NOME DELLA O DELLE VITAMINE] E/O [NOME DEL O DEI MINERALI]» di cui all’allegato del regolamento (CE) n. 1924/2006.

 

2009; 7(9):1211

268, 1724

Rame

Il rame contribuisce alla normale funzione del sistema immunitario

Questa indicazione può essere impiegata solo per un alimento che è almeno una fonte di rame come specificato nell’indicazione «FONTE DI [NOME DELLA O DELLE VITAMINE] E/O [NOME DEL O DEI MINERALI]» di cui all’allegato del regolamento (CE) n. 1924/2006.

 

2009; 7(9):1211

2011;9(4):2079

264, 1725

Rame

Il rame contribuisce alla protezione delle cellule dallo stress ossidativo

Questa indicazione può essere impiegata solo per un alimento che è almeno una fonte di rame come specificato nell’indicazione «FONTE DI [NOME DELLA O DELLE VITAMINE] E/O [NOME DEL O DEI MINERALI]» di cui all’allegato del regolamento (CE) n. 1924/2006.

 

2009; 7(9):1211

263, 1726

Riboflavina

(vitamina B2)

La riboflavina contribuisce al normale metabolismo energetico

Questa indicazione può essere impiegata solo per un alimento che è almeno una fonte di riboflavina come specificato nell’indicazione «FONTE DI [NOME DELLA O DELLE VITAMINE] E/O [NOME DEL O DEI MINERALI]» di cui all’allegato del regolamento (CE) n. 1924/2006.

 

2010;8(10):1814

29, 35, 36, 42

Riboflavina

(vitamina B2)

La riboflavina contribuisce al normale funzionamento del sistema nervoso

Questa indicazione può essere impiegata solo per un alimento che è almeno una fonte di riboflavina come specificato nell’indicazione «FONTE DI [NOME DELLA O DELLE VITAMINE] E/O [NOME DEL O DEI MINERALI]» di cui all’allegato del regolamento (CE) n. 1924/2006.

 

2010;8(10):1814

213

Riboflavina

(vitamina B2)

La riboflavina contribuisce al mantenimento di membrane mucose normali

Questa indicazione può essere impiegata solo per un alimento che è almeno una fonte di riboflavina come specificato nell’indicazione «FONTE DI [NOME DELLA O DELLE VITAMINE] E/O [NOME DEL O DEI MINERALI]» di cui all’allegato del regolamento (CE) n. 1924/2006.

 

2010;8(10):1814

31

Riboflavina

(vitamina B2)

La riboflavina contribuisce al mantenimento di globuli rossi normali

Questa indicazione può essere impiegata solo per un alimento che è almeno una fonte di riboflavina come specificato nell’indicazione «FONTE DI [NOME DELLA O DELLE VITAMINE] E/O [NOME DEL O DEI MINERALI]» di cui all’allegato del regolamento (CE) n. 1924/2006.

 

2010;8(10):1814

40

Riboflavina

(vitamina B2)

La riboflavina contribuisce al mantenimento di una pelle normale

Questa indicazione può essere impiegata solo per un alimento che è almeno una fonte di riboflavina come specificato nell’indicazione «FONTE DI [NOME DELLA O DELLE VITAMINE] E/O [NOME DEL O DEI MINERALI]» di cui all’allegato del regolamento (CE) n. 1924/2006.

 

2010;8(10):1814

31, 33

Riboflavina

(vitamina B2)

La riboflavina contribuisce al mantenimento della capacità visiva normale

Questa indicazione può essere impiegata solo per un alimento che è almeno una fonte di riboflavina come specificato nell’indicazione «FONTE DI [NOME DELLA O DELLE VITAMINE] E/O [NOME DEL O DEI MINERALI]» di cui all’allegato del regolamento (CE) n. 1924/2006.

 

2010;8(10):1814

39

Riboflavina

(vitamina B2)

La riboflavina contribuisce al normale metabolismo del ferro

Questa indicazione può essere impiegata solo per un alimento che è almeno una fonte di riboflavina come specificato nell’indicazione «FONTE DI [NOME DELLA O DELLE VITAMINE] E/O [NOME DEL O DEI MINERALI]» di cui all’allegato del regolamento (CE) n. 1924/2006.

 

2010;8(10):1814

30, 37

Riboflavina

(vitamina B2)

La riboflavina contribuisce alla protezione delle cellule dallo stress ossidativo

Questa indicazione può essere impiegata solo per un alimento che è almeno una fonte di riboflavina come specificato nell’indicazione «FONTE DI [NOME DELLA O DELLE VITAMINE] E/O [NOME DEL O DEI MINERALI]» di cui all’allegato del regolamento (CE) n. 1924/2006.

 

2010;8(10):1814

207

Riboflavina

(vitamina B2)

La riboflavina contribuisce alla riduzione della stanchezza e dell’affaticamento

Questa indicazione può essere impiegata solo per un alimento che è almeno una fonte di riboflavina come specificato nell’indicazione «FONTE DI [NOME DELLA O DELLE VITAMINE] E/O [NOME DEL O DEI MINERALI]» di cui all’allegato del regolamento (CE) n. 1924/2006.

 

2010;8(10):1814

41

Selenio

Il selenio contribuisce alla normale spermatogenesi

Questa indicazione può essere impiegata solo per un alimento che è almeno una fonte di selenio come specificato nell’indicazione «FONTE DI [NOME DELLA O DELLE VITAMINE] E/O [NOME DEL O DEI MINERALI]» di cui all’allegato del regolamento (CE) n. 1924/2006.

 

2009; 7(9):1220

396

Selenio

Il selenio contribuisce al mantenimento di capelli normali

Questa indicazione può essere impiegata solo per un alimento che è almeno una fonte di selenio come specificato nell’indicazione «FONTE DI [NOME DELLA O DELLE VITAMINE] E/O [NOME DEL O DEI MINERALI]» di cui all’allegato del regolamento (CE) n. 1924/2006.

 

2010;8(10):1727

281

Selenio

Il selenio contribuisce al mantenimento di unghie normali

Questa indicazione può essere impiegata solo per un alimento che è almeno una fonte di selenio come specificato nell’indicazione «FONTE DI [NOME DELLA O DELLE VITAMINE] E/O [NOME DEL O DEI MINERALI]» di cui all’allegato del regolamento (CE) n. 1924/2006.

 

2010;8(10):1727

281

Selenio

Il selenio contribuisce alla normale funzione del sistema immunitario

Questa indicazione può essere impiegata solo per un alimento che è almeno una fonte di selenio come specificato nell’indicazione «FONTE DI [NOME DELLA O DELLE VITAMINE] E/O [NOME DEL O DEI MINERALI]» di cui all’allegato del regolamento (CE) n. 1924/2006.

 

2009; 7(9):1220

2010;8(10):1727

278, 1750

Selenio

Il selenio contribuisce alla normale funzione tiroidea

Questa indicazione può essere impiegata solo per un alimento che è almeno una fonte di selenio come specificato nell’indicazione «FONTE DI [NOME DELLA O DELLE VITAMINE] E/O [NOME DEL O DEI MINERALI]» di cui all’allegato del regolamento (CE) n. 1924/2006.

 

2010;8(10):1727

2009; 7(9):1220

279, 282, 286, 410, 1289, 1290, 1291, 1292, 1293

Selenio

Il selenio contribuisce alla protezione delle cellule dallo stress ossidativo

Questa indicazione può essere impiegata solo per un alimento che è almeno una fonte di selenio come specificato nell’indicazione «FONTE DI [NOME DELLA O DELLE VITAMINE] E/O [NOME DEL O DEI MINERALI]» di cui all’allegato del regolamento (CE) n. 1924/2006.

 

2009; 7(9):1220

2010;8(10):1727

277, 283, 286, 1289, 1290, 1291, 1293, 1751, 410, 1292

Soluzioni di carboidrati-elettroliti

Le soluzioni di carboidrati-elettroliti contribuiscono al mantenimento di prestazioni di resistenza durante l’esercizio fisico prolungato

Per poter recare l’indicazione, le soluzioni di carboidrati-elettroliti devono contenere 80-350 kcal/L da carboidrati e almeno il 75 % dell’energia deve essere fornito da carboidrati capaci di indurre un’elevata risposta glicemica, quali glucosio, polimeri di glucosio e saccarosio. Inoltre le bevande devono contenere tra 20 mmol/L (460 mg/L) e 50 mmol/L (1 150 mg/L) di sodio e devono avere un’osmolarità compresa tra 200 e 330 mOsm/kg di acqua.

 

2011;9(6):2211

466, 469

Soluzioni di carboidrati-elettroliti

Le soluzioni di carboidrati-elettroliti aumentano l’assorbimento di acqua durante l’esercizio fisico

Per poter recare l’indicazione, le soluzioni di carboidrati-elettroliti devono contenere 80-350 kcal/L da carboidrati e almeno il 75 % dell’energia deve essere fornito da carboidrati capaci di indurre un’elevata risposta glicemica, quali glucosio, polimeri di glucosio e saccarosio. Inoltre le bevande devono contenere tra 20 mmol/L (460 mg/L) e 50 mmol/L (1 150 mg/L) di sodio e devono avere un’osmolarità compresa tra 200 e 330 mOsm/kg di acqua.

 

2011;9(6):2211

314, 315, 316, 317, 319, 322, 325, 332, 408, 465, 473, 1168, 1574, 1593, 1618, 4302, 4309

Sostituti dello zucchero, ossia edulcoranti intensi,

xilitolo, sorbitolo, mannitolo, maltitolo, lactitolo, isomalto, eritritolo, sucralosio e polidestrosio; D-tagatosio e isomaltulosio

L’assunzione di alimenti/bevande contenenti <nome del sostituto dello zucchero> anziché zucchero (2) contribuisce al mantenimento della mineralizzazione dei denti

L’indicazione è consentita solo se gli zuccheri sono sostituiti negli alimenti o nelle bevande (che riducono il pH della placca a un valore inferiore a 5,7) con sostituti dello zucchero, ossia edulcoranti intensi, xilitolo, sorbitolo, mannitolo, maltitolo, lactitolo, isomalto, eritritolo, D-tagatosio, isomaltulosio, sucralosio o polidestrosio, o una loro combinazione, in quantità tali che il consumo di tali alimenti o bevande non riduca il pH della placca a un valore inferiore a 5,7 nel corso dell’assunzione e fino a 30 minuti dopo tale assunzione.

 

2011;9(4):2076

2011;9(6):2229

463, 464, 563, 618, 647, 1182, 1591, 2907, 2921, 4300

1134, 1167, 1283

Sostituti dello zucchero, ossia edulcoranti intensi;

xilitolo, sorbitolo, mannitolo, maltitolo, lactitolo, isomalto, eritritolo, sucralosio e polidestrosio; D-tagatosio e isomaltulosio

L’assunzione di alimenti/bevande contenenti <nome del sostituto dello zucchero> anziché zucchero (1) induce un minore aumento del glucosio ematico dopo la loro assunzione rispetto agli alimenti/bevande contenenti zucchero

L’indicazione è consentita solo se gli zuccheri sono sostituiti negli alimenti o nelle bevande con sostituti dello zucchero, ossia edulcoranti intensi, xilitolo, sorbitolo, mannitolo, maltitolo, lactitolo, isomalto, eritritolo, sucralosio o polidestrosio, o una loro combinazione, in modo tale che il contenuto di zuccheri in tali alimenti o bevande sia ridotto almeno nella misura specificata nell’indicazione «A TASSO RIDOTTO DI [NOME DELLA SOSTANZA NUTRITIVA]» di cui all’allegato del regolamento (CE) n. 1924/2006.

Nel caso del D-tagatosio e dell’isomaltulosio, essi devono sostituire quantità equivalenti di altri zuccheri nella stessa proporzione specificata nell’indicazione «A TASSO RIDOTTO DI [NOME DELLA SOSTANZA NUTRITIVA]» di cui all’allegato del regolamento (CE) n. 1924/2006

 

2011;9(4):2076

2011;9(6):2229

617, 619, 669, 1590, 1762, 2903, 2908, 2920

4298

Sostituto di un pasto per il controllo del peso

La sostituzione di un pasto giornaliero di una dieta ipocalorica con un sostituto di un pasto contribuisce al mantenimento del peso dopo la perdita di peso

Per poter recare l’indicazione, un alimento deve soddisfare le specifiche relative ai prodotti alimentari di cui all’articolo 1, paragrafo 2, lettera b), della direttiva 96/8/CE. Per poter ottenere l’effetto indicato, è necessario sostituire ogni giorno un pasto con sostituti di un pasto.

 

2010; 8(2):1466

1418

Sostituto di un pasto per il controllo del peso

La sostituzione di due pasti giornalieri di una dieta ipocalorica con sostituti di un pasto contribuisce alla perdita di peso

Per poter recare l’indicazione, un alimento deve soddisfare le specifiche relative ai prodotti alimentari di cui all’articolo 1, paragrafo 2, lettera b), della direttiva 96/8/CE. Per poter ottenere l’effetto indicato, è necessario sostituire ogni giorno due pasti con sostituti di un pasto.

 

2010; 8(2):1466

1417

Steroli e stanoli vegetali

Gli steroli/stanoli vegetali contribuiscono al mantenimento di livelli normali di colesterolo nel sangue

L’indicazione va accompagnata dall’informazione al consumatore che l’effetto benefico si ottiene con l’assunzione giornaliera di almeno 0,8 g di steroli/stanoli vegetali.

 

2010;8(10):1813

2011;9(6):2203

549, 550, 567, 713, 1234, 1235, 1466, 1634, 1984, 2909, 3140

568

Tiamina

La tiamina contribuisce al normale metabolismo energetico

Questa indicazione può essere impiegata solo per un alimento che è almeno una fonte di tiamina come specificato nell’indicazione «FONTE DI [NOME DELLA O DELLE VITAMINE] E/O [NOME DEL O DEI MINERALI]» di cui all’allegato del regolamento (CE) n. 1924/2006.

 

2009; 7(9):1222

21, 24, 28

Tiamina

La tiamina contribuisce al normale funzionamento del sistema nervoso

Questa indicazione può essere impiegata solo per un alimento che è almeno una fonte di tiamina come specificato nell’indicazione «FONTE DI [NOME DELLA O DELLE VITAMINE] E/O [NOME DEL O DEI MINERALI]» di cui all’allegato del regolamento (CE) n. 1924/2006.

 

2009; 7(9):1222

22, 27

Tiamina

La tiamina contribuisce alla normale funzione psicologica

Questa indicazione può essere impiegata solo per un alimento che è almeno una fonte di tiamina come specificato nell’indicazione «FONTE DI [NOME DELLA O DELLE VITAMINE] E/O [NOME DEL O DEI MINERALI]» di cui all’allegato del regolamento (CE) n. 1924/2006.

 

2010;8(10):1755

205

Tiamina

La tiamina contribuisce alla normale funzione cardiaca

Questa indicazione può essere impiegata solo per un alimento che è almeno una fonte di tiamina come specificato nell’indicazione «FONTE DI [NOME DELLA O DELLE VITAMINE] E/O [NOME DEL O DEI MINERALI]» di cui all’allegato del regolamento (CE) n. 1924/2006.

 

2009; 7(9):1222

20

Vitamina A

La vitamina A contribuisce al normale metabolismo del ferro

Questa indicazione può essere impiegata solo per un alimento che è almeno una fonte di vitamina A come specificato nell’indicazione «FONTE DI [NOME DELLA O DELLE VITAMINE] E/O [NOME DEL O DEI MINERALI]» di cui all’allegato del regolamento (CE) n. 1924/2006.

 

2009; 7(9):1221

206

Vitamina A

La vitamina A contribuisce al mantenimento di membrane mucose normali

Questa indicazione può essere impiegata solo per un alimento che è almeno una fonte di vitamina A come specificato nell’indicazione «FONTE DI [NOME DELLA O DELLE VITAMINE] E/O [NOME DEL O DEI MINERALI]» di cui all’allegato del regolamento (CE) n. 1924/2006.

 

2009; 7(9):1221

2010;8(10):1754

15, 4702

Vitamina A

La vitamina A contribuisce al mantenimento di una pelle normale

Questa indicazione può essere impiegata solo per un alimento che è almeno una fonte di vitamina A come specificato nell’indicazione «FONTE DI [NOME DELLA O DELLE VITAMINE] E/O [NOME DEL O DEI MINERALI]» di cui all’allegato del regolamento (CE) n. 1924/2006.

 

2009; 7(9):1221

2010;8(10):1754

15, 17, 4660, 4702

Vitamina A

La vitamina A contribuisce al mantenimento della capacità visiva normale

Questa indicazione può essere impiegata solo per un alimento che è almeno una fonte di vitamina A come specificato nell’indicazione «FONTE DI [NOME DELLA O DELLE VITAMINE] E/O [NOME DEL O DEI MINERALI]» di cui all’allegato del regolamento (CE) n. 1924/2006.

 

2009; 7(9):1221

2010;8(10):1754

16, 4239, 4701

Vitamina A

La vitamina A contribuisce alla normale funzione del sistema immunitario

Questa indicazione può essere impiegata solo per un alimento che è almeno una fonte di vitamina A come specificato nell’indicazione «FONTE DI [NOME DELLA O DELLE VITAMINE] E/O [NOME DEL O DEI MINERALI]» di cui all’allegato del regolamento (CE) n. 1924/2006.

 

2009; 7(9):1222

2011;9(4):2021

14, 200, 1462

Vitamina A

La vitamina A interviene nel processo di specializzazione delle cellule

Questa indicazione può essere impiegata solo per un alimento che è almeno una fonte di vitamina A come specificato nell’indicazione «FONTE DI [NOME DELLA O DELLE VITAMINE] E/O [NOME DEL O DEI MINERALI]» di cui all’allegato del regolamento (CE) n. 1924/2006.

 

2009; 7(9):1221

14

Vitamina B6

La vitamina B6 contribuisce alla normale sintesi della cisteina

Questa indicazione può essere impiegata solo per un alimento che è almeno una fonte di vitamina B6 come specificato nell’indicazione «FONTE DI [NOME DELLA O DELLE VITAMINE] E/O [NOME DEL O DEI MINERALI]» di cui all’allegato del regolamento (CE) n. 1924/2006.

 

2010;8(10):1759

4283

Vitamina B6

La vitamina B6 contribuisce al normale metabolismo energetico

Questa indicazione può essere impiegata solo per un alimento che è almeno una fonte di vitamina B6 come specificato nell’indicazione «FONTE DI [NOME DELLA O DELLE VITAMINE] E/O [NOME DEL O DEI MINERALI]» di cui all’allegato del regolamento (CE) n. 1924/2006.

 

2010;8(10):1759

75, 214

Vitamina B6

La vitamina B6 contribuisce al normale funzionamento del sistema nervoso

Questa indicazione può essere impiegata solo per un alimento che è almeno una fonte di vitamina B6 come specificato nell’indicazione «FONTE DI [NOME DELLA O DELLE VITAMINE] E/O [NOME DEL O DEI MINERALI]» di cui all’allegato del regolamento (CE) n. 1924/2006.

 

2009; 7(9):1225

66

Vitamina B6

La vitamina B6 contribuisce al normale metabolismo dell’omocisteina

Questa indicazione può essere impiegata solo per un alimento che è almeno una fonte di vitamina B6 come specificato nell’indicazione «FONTE DI [NOME DELLA O DELLE VITAMINE] E/O [NOME DEL O DEI MINERALI]» di cui all’allegato del regolamento (CE) n. 1924/2006.

 

2010;8(10):1759

73, 76, 199

Vitamina B6

La vitamina B6 contribuisce al normale metabolismo delle proteine e del glicogeno

Questa indicazione può essere impiegata solo per un alimento che è almeno una fonte di vitamina B6 come specificato nell’indicazione «FONTE DI [NOME DELLA O DELLE VITAMINE] E/O [NOME DEL O DEI MINERALI]» di cui all’allegato del regolamento (CE) n. 1924/2006.

 

2009; 7(9):1225

65, 70, 71

Vitamina B6

La vitamina B6 contribuisce alla normale funzione psicologica

Questa indicazione può essere impiegata solo per un alimento che è almeno una fonte di vitamina B6 come specificato nell’indicazione «FONTE DI [NOME DELLA O DELLE VITAMINE] E/O [NOME DEL O DEI MINERALI]» di cui all’allegato del regolamento (CE) n. 1924/2006.

 

2010;8(10):1759

77

Vitamina B6

La vitamina B6 contribuisce alla normale formazione dei globuli rossi

Questa indicazione può essere impiegata solo per un alimento che è almeno una fonte di vitamina B6 come specificato nell’indicazione «FONTE DI [NOME DELLA O DELLE VITAMINE] E/O [NOME DEL O DEI MINERALI]» di cui all’allegato del regolamento (CE) n. 1924/2006.

 

2009; 7(9):1225

67, 72, 186

Vitamina B6

La vitamina B6 contribuisce alla normale funzione del sistema immunitario

Questa indicazione può essere impiegata solo per un alimento che è almeno una fonte di vitamina B6 come specificato nell’indicazione «FONTE DI [NOME DELLA O DELLE VITAMINE] E/O [NOME DEL O DEI MINERALI]» di cui all’allegato del regolamento (CE) n. 1924/2006.

 

2009; 7(9):1225

68

Vitamina B6

La vitamina B6 contribuisce alla riduzione della stanchezza e dell’affaticamento

Questa indicazione può essere impiegata solo per un alimento che è almeno una fonte di vitamina B6 come specificato nell’indicazione «FONTE DI [NOME DELLA O DELLE VITAMINE] E/O [NOME DEL O DEI MINERALI]» di cui all’allegato del regolamento (CE) n. 1924/2006.

 

2010;8(10):1759

78

Vitamina B6

La vitamina B6 contribuisce alla regolazione dell’attività ormonale

Questa indicazione può essere impiegata solo per un alimento che è almeno una fonte di vitamina B6 come specificato nell’indicazione «FONTE DI [NOME DELLA O DELLE VITAMINE] E/O [NOME DEL O DEI MINERALI]» di cui all’allegato del regolamento (CE) n. 1924/2006.

 

2009; 7(9):1225

69

Vitamina B12

La vitamina B12 contribuisce al normale metabolismo energetico

Questa indicazione può essere impiegata solo per un alimento che è almeno una fonte di vitamina B12 come specificato nell’indicazione «FONTE DI [NOME DELLA O DELLE VITAMINE] E/O [NOME DEL O DEI MINERALI]» di cui all’allegato del regolamento (CE) n. 1924/2006.

 

2009; 7(9):1223

99, 190

Vitamina B12

La vitamina B12 contribuisce al normale funzionamento del sistema nervoso

Questa indicazione può essere impiegata solo per un alimento che è almeno una fonte di vitamina B12 come specificato nell’indicazione «FONTE DI [NOME DELLA O DELLE VITAMINE] E/O [NOME DEL O DEI MINERALI]» di cui all’allegato del regolamento (CE) n. 1924/2006.

 

2010;8(10):4114

95, 97, 98, 100, 102, 109

Vitamina B12

La vitamina B12 contribuisce al normale metabolismo dell’omocisteina

Questa indicazione può essere impiegata solo per un alimento che è almeno una fonte di vitamina B12 come specificato nell’indicazione «FONTE DI [NOME DELLA O DELLE VITAMINE] E/O [NOME DEL O DEI MINERALI]» di cui all’allegato del regolamento (CE) n. 1924/2006.

 

2010;8(10):4114

96, 103, 106

Vitamina B12

La vitamina B12 contribuisce alla normale funzione psicologica

Questa indicazione può essere impiegata solo per un alimento che è almeno una fonte di vitamina B12 come specificato nell’indicazione «FONTE DI [NOME DELLA O DELLE VITAMINE] E/O [NOME DEL O DEI MINERALI]» di cui all’allegato del regolamento (CE) n. 1924/2006.

 

2010;8(10):4114

95, 97, 98, 100, 102, 109

Vitamina B12

La vitamina B12 contribuisce alla normale formazione dei globuli rossi

Questa indicazione può essere impiegata solo per un alimento che è almeno una fonte di vitamina B12 come specificato nell’indicazione «FONTE DI [NOME DELLA O DELLE VITAMINE] E/O [NOME DEL O DEI MINERALI]» di cui all’allegato del regolamento (CE) n. 1924/2006.

 

2009; 7(9):1223

92, 101

Vitamina B12

La vitamina B12 contribuisce alla normale funzione del sistema immunitario

Questa indicazione può essere impiegata solo per un alimento che è almeno una fonte di vitamina B12 come specificato nell’indicazione «FONTE DI [NOME DELLA O DELLE VITAMINE] E/O [NOME DEL O DEI MINERALI]» di cui all’allegato del regolamento (CE) n. 1924/2006.

 

2009; 7(9):1223

107

Vitamina B12

La vitamina B12 contribuisce alla riduzione della stanchezza e dell’affaticamento

Questa indicazione può essere impiegata solo per un alimento che è almeno una fonte di vitamina B12 come specificato nell’indicazione «FONTE DI [NOME DELLA O DELLE VITAMINE] E/O [NOME DEL O DEI MINERALI]» di cui all’allegato del regolamento (CE) n. 1924/2006.

 

2010;8(10):4114

108

Vitamina B12

La vitamina B12 interviene nel processo di divisione delle cellule

Questa indicazione può essere impiegata solo per un alimento che è almeno una fonte di vitamina B12 come specificato nell’indicazione «FONTE DI [NOME DELLA O DELLE VITAMINE] E/O [NOME DEL O DEI MINERALI]» di cui all’allegato del regolamento (CE) n. 1924/2006.

 

2009; 7(9):1223

2010;8(10):1756

93, 212

Vitamina C

La vitamina C contribuisce al mantenimento della normale funzione del sistema immunitario durante e dopo uno sforzo fisico intenso

Questa indicazione può essere impiegata solo per un alimento che fornisce un apporto giornaliero di 200 mg di vitamina C. L’indicazione va accompagnata dall’informazione al consumatore che l’effetto benefico si ottiene con l’assunzione giornaliera di 200 mg in aggiunta all’apporto giornaliero raccomandato di vitamina C.

 

2009; 7(9):1226

144

Vitamina C

La vitamina C contribuisce alla normale formazione del collagene per la normale funzione dei vasi sanguigni

Questa indicazione può essere impiegata solo per un alimento che è almeno una fonte di vitamina C come specificato nell’indicazione «FONTE DI [NOME DELLA O DELLE VITAMINE] E/O [NOME DEL O DEI MINERALI]» di cui all’allegato del regolamento (CE) n. 1924/2006.

 

2009; 7(9):1226

130, 131, 149

Vitamina C

La vitamina C contribuisce alla normale formazione del collagene per la normale funzione delle ossa

Questa indicazione può essere impiegata solo per un alimento che è almeno una fonte di vitamina C come specificato nell’indicazione «FONTE DI [NOME DELLA O DELLE VITAMINE] E/O [NOME DEL O DEI MINERALI]» di cui all’allegato del regolamento (CE) n. 1924/2006.

 

2009; 7(9):1226

131, 149

Vitamina C

La vitamina C contribuisce alla normale formazione del collagene per la normale funzione delle cartilagini

Questa indicazione può essere impiegata solo per un alimento che è almeno una fonte di vitamina C come specificato nell’indicazione «FONTE DI [NOME DELLA O DELLE VITAMINE] E/O [NOME DEL O DEI MINERALI]» di cui all’allegato del regolamento (CE) n. 1924/2006.

 

2009; 7(9):1226

131, 149

Vitamina C

La vitamina C contribuisce alla normale formazione del collagene per la normale funzione delle gengive

Questa indicazione può essere impiegata solo per un alimento che è almeno una fonte di vitamina C come specificato nell’indicazione «FONTE DI [NOME DELLA O DELLE VITAMINE] E/O [NOME DEL O DEI MINERALI]» di cui all’allegato del regolamento (CE) n. 1924/2006.

 

2009; 7(9):1226

131, 136, 149

Vitamina C

La vitamina C contribuisce alla normale formazione del collagene per la normale funzione della pelle

Questa indicazione può essere impiegata solo per un alimento che è almeno una fonte di vitamina C come specificato nell’indicazione «FONTE DI [NOME DELLA O DELLE VITAMINE] E/O [NOME DEL O DEI MINERALI]» di cui all’allegato del regolamento (CE) n. 1924/2006.

 

2009; 7(9):1226

131, 137, 149

Vitamina C

La vitamina C contribuisce alla normale formazione del collagene per la normale funzione dei denti

Questa indicazione può essere impiegata solo per un alimento che è almeno una fonte di vitamina C come specificato nell’indicazione «FONTE DI [NOME DELLA O DELLE VITAMINE] E/O [NOME DEL O DEI MINERALI]» di cui all’allegato del regolamento (CE) n. 1924/2006.

 

2009; 7(9):1226

131, 149

Vitamina C

La vitamina C contribuisce al normale metabolismo energetico

Questa indicazione può essere impiegata solo per un alimento che è almeno una fonte di vitamina C come specificato nell’indicazione «FONTE DI [NOME DELLA O DELLE VITAMINE] E/O [NOME DEL O DEI MINERALI]» di cui all’allegato del regolamento (CE) n. 1924/2006.

 

2009; 7(9):1226

2010;8(10):1815

135, 2334, 3196

Vitamina C

La vitamina C contribuisce al normale funzionamento del sistema nervoso

Questa indicazione può essere impiegata solo per un alimento che è almeno una fonte di vitamina C come specificato nell’indicazione «FONTE DI [NOME DELLA O DELLE VITAMINE] E/O [NOME DEL O DEI MINERALI]» di cui all’allegato del regolamento (CE) n. 1924/2006.

 

2009; 7(9):1226

133

Vitamina C

La vitamina C contribuisce alla normale funzione psicologica

Questa indicazione può essere impiegata solo per un alimento che è almeno una fonte di vitamina C come specificato nell’indicazione «FONTE DI [NOME DELLA O DELLE VITAMINE] E/O [NOME DEL O DEI MINERALI]» di cui all’allegato del regolamento (CE) n. 1924/2006.

 

2010;8(10):1815

140

Vitamina C

La vitamina C contribuisce alla normale funzione del sistema immunitario

Questa indicazione può essere impiegata solo per un alimento che è almeno una fonte di vitamina C come specificato nell’indicazione «FONTE DI [NOME DELLA O DELLE VITAMINE] E/O [NOME DEL O DEI MINERALI]» di cui all’allegato del regolamento (CE) n. 1924/2006.

 

2009; 7(9):1226

2010;8(10):1815

134, 4321

Vitamina C

La vitamina C contribuisce alla protezione delle cellule dallo stress ossidativo

Questa indicazione può essere impiegata solo per un alimento che è almeno una fonte di vitamina C come specificato nell’indicazione «FONTE DI [NOME DELLA O DELLE VITAMINE] E/O [NOME DEL O DEI MINERALI]» di cui all’allegato del regolamento (CE) n. 1924/2006.

 

2009; 7(9):1226

2010;8(10):1815

129, 138, 143, 148, 3331

Vitamina C

La vitamina C contribuisce alla riduzione della stanchezza e dell’affaticamento

Questa indicazione può essere impiegata solo per un alimento che è almeno una fonte di vitamina C come specificato nell’indicazione «FONTE DI [NOME DELLA O DELLE VITAMINE] E/O [NOME DEL O DEI MINERALI]» di cui all’allegato del regolamento (CE) n. 1924/2006.

 

2010;8(10):1815

139, 2622

Vitamina C

La vitamina C contribuisce alla rigenerazione della forma ridotta della vitamina E

Questa indicazione può essere impiegata solo per un alimento che è almeno una fonte di vitamina C come specificato nell’indicazione «FONTE DI [NOME DELLA O DELLE VITAMINE] E/O [NOME DEL O DEI MINERALI]» di cui all’allegato del regolamento (CE) n. 1924/2006.

 

2010;8(10):1815

202

Vitamina C

La vitamina C accresce l’assorbimento del ferro

Questa indicazione può essere impiegata solo per un alimento che è almeno una fonte di vitamina C come specificato nell’indicazione «FONTE DI [NOME DELLA O DELLE VITAMINE] E/O [NOME DEL O DEI MINERALI]» di cui all’allegato del regolamento (CE) n. 1924/2006.

 

2009; 7(9):1226

132, 147

Vitamina D

La vitamina D contribuisce al normale assorbimento/utilizzo del calcio e del fosforo

Questa indicazione può essere impiegata solo per un alimento che è almeno una fonte di vitamina D come specificato nell’indicazione «FONTE DI [NOME DELLA O DELLE VITAMINE] E/O [NOME DEL O DEI MINERALI]» di cui all’allegato del regolamento (CE) n. 1924/2006.

 

2009; 7(9):1227

152, 157, 215

Vitamina D

La vitamina D contribuisce a normali livelli di calcio nel sangue

Questa indicazione può essere impiegata solo per un alimento che è almeno una fonte di vitamina D come specificato nell’indicazione «FONTE DI [NOME DELLA O DELLE VITAMINE] E/O [NOME DEL O DEI MINERALI]» di cui all’allegato del regolamento (CE) n. 1924/2006.

 

2009; 7(9):1227

2011;9(6):2203

152, 157

215

Vitamina D

La vitamina D contribuisce al mantenimento di ossa normali

Questa indicazione può essere impiegata solo per un alimento che è almeno una fonte di vitamina D come specificato nell’indicazione «FONTE DI [NOME DELLA O DELLE VITAMINE] E/O [NOME DEL O DEI MINERALI]» di cui all’allegato del regolamento (CE) n. 1924/2006.

 

2009; 7(9):1227

150, 151, 158, 350

Vitamina D

La vitamina D contribuisce al mantenimento della normale funzione muscolare

Questa indicazione può essere impiegata solo per un alimento che è almeno una fonte di vitamina D come specificato nell’indicazione «FONTE DI [NOME DELLA O DELLE VITAMINE] E/O [NOME DEL O DEI MINERALI]» di cui all’allegato del regolamento (CE) n. 1924/2006.

 

2010; 8(2):1468

155

Vitamina D

La vitamina D contribuisce al mantenimento di denti normali

Questa indicazione può essere impiegata solo per un alimento che è almeno una fonte di vitamina D come specificato nell’indicazione «FONTE DI [NOME DELLA O DELLE VITAMINE] E/O [NOME DEL O DEI MINERALI]» di cui all’allegato del regolamento (CE) n. 1924/2006.

 

2009; 7(9):1227

151, 158

Vitamina D

La vitamina D contribuisce alla normale funzione del sistema immunitario

Questa indicazione può essere impiegata solo per un alimento che è almeno una fonte di vitamina D come specificato nell’indicazione «FONTE DI [NOME DELLA O DELLE VITAMINE] E/O [NOME DEL O DEI MINERALI]» di cui all’allegato del regolamento (CE) n. 1924/2006.

 

2010; 8(2):1468

154, 159

Vitamina D

La vitamina D interviene nel processo di divisione delle cellule

Questa indicazione può essere impiegata solo per un alimento che è almeno una fonte di vitamina D come specificato nell’indicazione «FONTE DI [NOME DELLA O DELLE VITAMINE] E/O [NOME DEL O DEI MINERALI]» di cui all’allegato del regolamento (CE) n. 1924/2006.

 

2009; 7(9):1227

153

Vitamina E

La vitamina E contribuisce alla protezione delle cellule dallo stress ossidativo

Questa indicazione può essere impiegata solo per un alimento che è almeno una fonte di vitamina E come specificato nell’indicazione «FONTE DI [NOME DELLA O DELLE VITAMINE] E/O [NOME DEL O DEI MINERALI]» di cui all’allegato del regolamento (CE) n. 1924/2006.

 

2010;8(10):1816

160, 162, 1947

Vitamina K

La vitamina K contribuisce alla normale coagulazione del sangue

Questa indicazione può essere impiegata solo per un alimento che è almeno una fonte di vitamina K come specificato nell’indicazione «FONTE DI [NOME DELLA O DELLE VITAMINE] E/O [NOME DEL O DEI MINERALI]» di cui all’allegato del regolamento (CE) n. 1924/2006.

 

2009; 7 (9):1228

124, 126

Vitamina K

La vitamina K contribuisce al mantenimento di ossa normali

Questa indicazione può essere impiegata solo per un alimento che è almeno una fonte di vitamina K come specificato nell’indicazione «FONTE DI [NOME DELLA O DELLE VITAMINE] E/O [NOME DEL O DEI MINERALI]» di cui all’allegato del regolamento (CE) n. 1924/2006.

 

2009; 7 (9):1228

123, 127, 128, 2879

Zinco

Lo zinco contribuisce al normale metabolismo acido-base

Questa indicazione può essere impiegata solo per un alimento che è almeno una fonte di zinco come specificato nell’indicazione «FONTE DI [NOME DELLA O DELLE VITAMINE] E/O [NOME DEL O DEI MINERALI]» di cui all’allegato del regolamento (CE) n. 1924/2006.

 

2009; 7(9):1229

360

Zinco

Lo zinco contribuisce al normale metabolismo dei carboidrati

Questa indicazione può essere impiegata solo per un alimento che è almeno una fonte di zinco come specificato nell’indicazione «FONTE DI [NOME DELLA O DELLE VITAMINE] E/O [NOME DEL O DEI MINERALI]» di cui all’allegato del regolamento (CE) n. 1924/2006.

 

2010;8(10):1819

382

Zinco

Lo zinco contribuisce alla normale funzione cognitiva

Questa indicazione può essere impiegata solo per un alimento che è almeno una fonte di zinco come specificato nell’indicazione «FONTE DI [NOME DELLA O DELLE VITAMINE] E/O [NOME DEL O DEI MINERALI]» di cui all’allegato del regolamento (CE) n. 1924/2006.

 

2009; 7(9):1229

296

Zinco

Lo zinco contribuisce alla normale sintesi del DNA

Questa indicazione può essere impiegata solo per un alimento che è almeno una fonte di zinco come specificato nell’indicazione «FONTE DI [NOME DELLA O DELLE VITAMINE] E/O [NOME DEL O DEI MINERALI]» di cui all’allegato del regolamento (CE) n. 1924/2006.

 

2010;8(10):1819

292, 293, 1759

Zinco

Lo zinco contribuisce alla normale fertilità e alla normale riproduzione

Questa indicazione può essere impiegata solo per un alimento che è almeno una fonte di zinco come specificato nell’indicazione «FONTE DI [NOME DELLA O DELLE VITAMINE] E/O [NOME DEL O DEI MINERALI]» di cui all’allegato del regolamento (CE) n. 1924/2006.

 

2009; 7(9):1229

297, 300

Zinco

Lo zinco contribuisce al normale metabolismo dei macronutrienti

Questa indicazione può essere impiegata solo per un alimento che è almeno una fonte di zinco come specificato nell’indicazione «FONTE DI [NOME DELLA O DELLE VITAMINE] E/O [NOME DEL O DEI MINERALI]» di cui all’allegato del regolamento (CE) n. 1924/2006.

 

2010;8(10):1819

2890

Zinco

Lo zinco contribuisce al normale metabolismo degli acidi grassi

Questa indicazione può essere impiegata solo per un alimento che è almeno una fonte di zinco come specificato nell’indicazione «FONTE DI [NOME DELLA O DELLE VITAMINE] E/O [NOME DEL O DEI MINERALI]» di cui all’allegato del regolamento (CE) n. 1924/2006.

 

2009; 7(9):1229

302

Zinco

Lo zinco contribuisce al normale metabolismo della vitamina A

Questa indicazione può essere impiegata solo per un alimento che è almeno una fonte di zinco come specificato nell’indicazione «FONTE DI [NOME DELLA O DELLE VITAMINE] E/O [NOME DEL O DEI MINERALI]» di cui all’allegato del regolamento (CE) n. 1924/2006.

 

2009; 7(9):1229

361

Zinco

Lo zinco contribuisce alla normale sintesi proteica

Questa indicazione può essere impiegata solo per un alimento che è almeno una fonte di zinco come specificato nell’indicazione «FONTE DI [NOME DELLA O DELLE VITAMINE] E/O [NOME DEL O DEI MINERALI]» di cui all’allegato del regolamento (CE) n. 1924/2006.

 

2010;8(10):1819

293, 4293

Zinco

Lo zinco contribuisce al mantenimento di ossa normali

Questa indicazione può essere impiegata solo per un alimento che è almeno una fonte di zinco come specificato nell’indicazione «FONTE DI [NOME DELLA O DELLE VITAMINE] E/O [NOME DEL O DEI MINERALI]» di cui all’allegato del regolamento (CE) n. 1924/2006.

 

2009; 7(9):1229

295, 1756

Zinco

Lo zinco contribuisce al mantenimento di capelli normali

Questa indicazione può essere impiegata solo per un alimento che è almeno una fonte di zinco come specificato nell’indicazione «FONTE DI [NOME DELLA O DELLE VITAMINE] E/O [NOME DEL O DEI MINERALI]» di cui all’allegato del regolamento (CE) n. 1924/2006.

 

2010;8(10):1819

412

Zinco

Lo zinco contribuisce al mantenimento di unghie normali

Questa indicazione può essere impiegata solo per un alimento che è almeno una fonte di zinco come specificato nell’indicazione «FONTE DI [NOME DELLA O DELLE VITAMINE] E/O [NOME DEL O DEI MINERALI]» di cui all’allegato del regolamento (CE) n. 1924/2006.

 

2010;8(10):1819

412

Zinco

Lo zinco contribuisce al mantenimento di una pelle normale

Questa indicazione può essere impiegata solo per un alimento che è almeno una fonte di zinco come specificato nell’indicazione «FONTE DI [NOME DELLA O DELLE VITAMINE] E/O [NOME DEL O DEI MINERALI]» di cui all’allegato del regolamento (CE) n. 1924/2006.

 

2010;8(10):1819

293

Zinco

Lo zinco contribuisce al mantenimento di normali livelli di testosterone nel sangue

Questa indicazione può essere impiegata solo per un alimento che è almeno una fonte di zinco come specificato nell’indicazione «FONTE DI [NOME DELLA O DELLE VITAMINE] E/O [NOME DEL O DEI MINERALI]» di cui all’allegato del regolamento (CE) n. 1924/2006.

 

2010;8(10):1819

301

Zinco

Lo zinco contribuisce al mantenimento della capacità visiva normale

Questa indicazione può essere impiegata solo per un alimento che è almeno una fonte di zinco come specificato nell’indicazione «FONTE DI [NOME DELLA O DELLE VITAMINE] E/O [NOME DEL O DEI MINERALI]» di cui all’allegato del regolamento (CE) n. 1924/2006.

 

2009; 7(9):1229

361

Zinco

Lo zinco contribuisce alla normale funzione del sistema immunitario

Questa indicazione può essere impiegata solo per un alimento che è almeno una fonte di zinco come specificato nell’indicazione «FONTE DI [NOME DELLA O DELLE VITAMINE] E/O [NOME DEL O DEI MINERALI]» di cui all’allegato del regolamento (CE) n. 1924/2006.

 

2009; 7(9):1229

291, 1757

Zinco

Lo zinco contribuisce alla protezione delle cellule dallo stress ossidativo

Questa indicazione può essere impiegata solo per un alimento che è almeno una fonte di zinco come specificato nell’indicazione «FONTE DI [NOME DELLA O DELLE VITAMINE] E/O [NOME DEL O DEI MINERALI]» di cui all’allegato del regolamento (CE) n. 1924/2006.

 

2009; 7(9):1229

294, 1758

Zinco

Lo zinco interviene nel processo di divisione delle cellule

Questa indicazione può essere impiegata solo per un alimento che è almeno una fonte di zinco come specificato nell’indicazione «FONTE DI [NOME DELLA O DELLE VITAMINE] E/O [NOME DEL O DEI MINERALI]» di cui all’allegato del regolamento (CE) n. 1924/2006.

 

2009; 7(9):1229

292, 293, 1759

(1)   Nel caso del D-tagatosio e dell’isomaltulosio, anziché «zucchero» si legga «altri zuccheri»

(2)   Nel caso del D-tagatosio e dell’isomaltulosio, anziché «zucchero» si legga «altri zuccheri»

(3)   Autorizzata in data 24.9.2013; uso dell’autorizzazione limitato alla GlaxoSmithKline Services Unlimited e alle sue consociate, GSK House, 980 Great West Road, Brentford, TW89GS, Regno Unito, per un periodo di cinque anni.

(4)   Autorizzata in data 24.9.2013; uso dell’autorizzazione limitato alla Mondelēz International group, Three Parkway North Deerfield, IL 60015, Stati Uniti d’America, per un periodo di cinque anni.

(5)   Autorizzata in data 24.9.2013; uso dell’autorizzazione limitato alla Barry Callebaut Belgium nv., Aalstersestraat 122, B-9280 Lebbeke-Wieze, Belgio, per un periodo di cinque anni.



( 1 ) GU L 404 del 30.12.2006, pag. 9.

( 2 ) http://www.efsa.europa.eu/en/ndaclaims13/docs/ndaclaims13.zip

( 3 ) http://www.efsa.europa.eu/en/topics/topic/article13.htm

( 4 ) http://ec.europa.eu/food/food/labellingnutrition/claims/index_en.htm

( 5 ) Corrispondente alle voci ID 670 e ID 2902 dell’elenco consolidato.

( 6 ) Corrispondente alla voce ID 359 dell’elenco consolidato.

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