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Document 02012D0285-20240925

Consolidated text: Decisione 2012/285/PESC del Consiglio, del 31 maggio 2012, concernente misure restrittive in considerazione della situazione in Guinea-Bissau e che abroga la decisione 2012/237/PESC

ELI: http://data.europa.eu/eli/dec/2012/285/2024-09-25

02012D0285 — IT — 25.09.2024 — 008.001


Il presente testo è un semplice strumento di documentazione e non produce alcun effetto giuridico. Le istituzioni dell’Unione non assumono alcuna responsabilità per i suoi contenuti. Le versioni facenti fede degli atti pertinenti, compresi i loro preamboli, sono quelle pubblicate nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea e disponibili in EUR-Lex. Tali testi ufficiali sono direttamente accessibili attraverso i link inseriti nel presente documento

►B

▼M6

DECISIONE 2012/285/PESC DEL CONSIGLIO

del 31 maggio 2012

concernente misure restrittive in considerazione della situazione in Guinea-Bissau e che abroga la decisione 2012/237/PESC

▼B

(GU L 142 del 1.6.2012, pag. 36)

Modificata da:

 

 

Gazzetta ufficiale

  n.

pag.

data

►M1

DECISIONE DI ESECUZIONE 2012/516/PESC DEL CONSIGLIO  del 24 settembre 2012

  L 257

20

25.9.2012

 M2

DECISIONE DI ESECUZIONE 2013/293/PESC DEL CONSIGLIO  del 18 giugno 2013

  L 167

39

19.6.2013

►M3

DECISIONE DI ESECUZIONE (PESC) 2017/415 DEL CONSIGLIO  del 7 marzo 2017

  L 63

117

9.3.2017

►M4

DECISIONE DI ESECUZIONE (PESC) 2018/36 DEL CONSIGLIO  del 10 gennaio 2018

  L 6

48

11.1.2018

►M5

DECISIONE DI ESECUZIONE (PESC) 2021/1306 DEL CONSIGLIO  del 5 agosto 2021

  L 283

20

6.8.2021

►M6

DECISIONE (PESC) 2022/1335 DEL CONSIGLIO  del 28 luglio 2022

  L 201

29

1.8.2022

►M7

DECISIONE (PESC) 2023/1598 DEL CONSIGLIO  del 3 agosto 2023

  L 196

23

4.8.2023

►M8

DECISIONE (PESC) 2024/2504 DEL CONSIGLIO  del 23 settembre 2024

  L 2504

1

24.9.2024


Rettificata da:

 C1

Rettifica, GU L 200, 10.8.2023, pag.  46 ((PESC) 2023/1598)




▼B

▼M6

DECISIONE 2012/285/PESC DEL CONSIGLIO

del 31 maggio 2012

concernente misure restrittive in considerazione della situazione in Guinea-Bissau e che abroga la decisione 2012/237/PESC

▼B



Articolo 1

1.  

Gli Stati membri adottano le misure necessarie per impedire l'ingresso o il transito nel loro territorio:

a) 

alle persone elencate nell'allegato dell'UNSCR 2048 (2012) e alle altre persone indicate dal Consiglio di sicurezza o dal comitato istituito ai sensi del punto 9 dell'UNSCR 2048 (2012) («comitato»), in conformità del punto 6 dell'UNSCR 2048 (2012), elencate nell'allegato I;

b) 

alle persone non coperte dall'allegato I che intraprendono o sostengono atti che minaccino la pace, la sicurezza o la stabilità della Repubblica di Guinea-Bissau e alle persone a esse associate, elencate nell'allegato II.

2.  
Il paragrafo 1 non comporta l'obbligo per uno Stato membro di rifiutare l'ingresso nel suo territorio ai propri cittadini.
3.  

Il paragrafo 1, lettera a), non si applica se il comitato stabilisce che:

a) 

il viaggio è giustificato da ragioni umanitarie, inclusi obblighi religiosi; o

b) 

una deroga contribuirebbe agli obiettivi di pace e riconciliazione nazionale nella Repubblica di Guinea-Bissau e di stabilità nella regione.

4.  
Il paragrafo 1, lettera a), non si applica se l'ingresso o il transito sono necessari ai fini di un procedimento giudiziario.
5.  

Il paragrafo 1, lettera b), lascia impregiudicate le situazioni in cui uno Stato membro è vincolato da un obbligo derivante dal diritto internazionale, segnatamente:

a) 

in qualità di paese che ospita un'organizzazione intergovernativa internazionale;

b) 

in qualità di paese che ospita una conferenza internazionale convocata dalle Nazioni Unite o sotto gli auspici di tale organizzazione;

c) 

in virtù di un accordo multilaterale che conferisce privilegi e immunità; o

d) 

in virtù del trattato di conciliazione del 1929 (Patti lateranensi) concluso tra la Santa Sede (Stato della Città del Vaticano) e l'Italia.

6.  
Si considera che il paragrafo 5 si applica anche qualora uno Stato membro ospiti l'Organizzazione per la sicurezza e la cooperazione in Europa (OSCE).
7.  
Il Consiglio è debitamente informato di tutti i casi in cui uno Stato membro concede una deroga ai sensi del paragrafo 5 o 6.
8.  
Gli Stati membri possono concedere deroghe alle misure stabilite a norma del paragrafo 1, lettera b) allorquando il viaggio è giustificato da ragioni umanitarie urgenti o dall'esigenza di partecipare a riunioni intergovernative, comprese quelle promosse dall'Unione, o ospitate da uno Stato membro che esercita la presidenza di turno dell'OSCE, in cui si sviluppi un dialogo politico che promuove direttamente la democrazia, i diritti umani e lo Stato di diritto nella Repubblica di Guinea-Bissau.
9.  
Lo Stato membro che intenda concedere le deroghe di cui al paragrafo 8, presenta al riguardo una notifica scritta al Consiglio. La deroga si considera concessa a meno che, entro due giorni lavorativi dalla ricezione della notifica della deroga proposta, vi sia un'obiezione scritta di uno o più membri del Consiglio. Se uno o più membri del Consiglio sollevano obiezioni, il Consiglio, deliberando a maggioranza qualificata, può comunque decidere di concedere la deroga proposta.
10.  
Nei casi in cui uno Stato membro autorizzi, a norma dei paragrafi 5, 6, 8 e 9, l'ingresso o il transito nel suo territorio delle persone elencate nell'allegato II, l'autorizzazione è limitata ai fini e alle persone oggetto dell'autorizzazione stessa.

Articolo 2

1.  
Sono congelati tutti i fondi e le risorse economiche appartenenti, posseduti, detenuti o controllati da persone fisiche o giuridiche, entità od organismi che intraprendono o sostengono atti che minaccino la pace, la sicurezza o la stabilità della Repubblica di Guinea-Bissau e da persone fisiche o giuridiche, entità od organismi a essi associati, di cui all'elenco nell'allegato III.
2.  
Non sono messi a disposizione fondi o risorse economiche direttamente o indirettamente o a beneficio delle persone fisiche o giuridiche, delle entità o degli organismi di cui all'allegato III.
3.  

Alle condizioni che ritiene appropriate, l'autorità competente di uno Stato membro può autorizzare che taluni fondi o risorse economiche congelati siano sbloccati o che taluni fondi o risorse economiche siano messi a disposizione, dopo aver stabilito che i fondi o le risorse economiche interessati sono:

a) 

necessari per soddisfare le esigenze di base delle persone di cui all'allegato III e dei familiari a loro carico, compresi i pagamenti relativi a generi alimentari, canoni di locazione o garanzie ipotecarie, medicinali e cure mediche, imposte, premi assicurativi e utenza di servizi pubblici;

b) 

destinati esclusivamente al pagamento di onorari congrui e al rimborso delle spese sostenute in relazione alla prestazione di servizi legali;

c) 

destinati esclusivamente al pagamento di diritti o di spese di servizio connessi alla gestione ordinaria o alla custodia di fondi e risorse economiche congelati;

d) 

necessari per coprire spese straordinarie, purché l'autorità competente abbia notificato alle altre autorità competenti e alla Commissione, almeno due settimane prima dell'autorizzazione, i motivi per cui ritiene che debba essere concessa un'autorizzazione specifica.

Gli Stati membri informano gli altri Stati membri e la Commissione in merito alle autorizzazioni concesse in conformità del presente paragrafo.

4.  

In deroga al paragrafo 1, l'autorità competente di uno Stato membro può autorizzare che taluni fondi o risorse economiche congelati siano sbloccati, a condizione che:

a) 

i fondi o le risorse economiche in questione siano oggetto di un vincolo giudiziario, amministrativo o arbitrale sorto prima della data in cui la persona fisica o giuridica, l'entità o l'organismo di cui al paragrafo 1, sono stati inclusi nell'allegato III o di una decisione giudiziaria, amministrativa o arbitrale pronunciata prima di tale data;

b) 

i fondi e le risorse economiche siano usati esclusivamente per soddisfare i crediti garantiti da tale vincolo o riconosciuti validi da tale decisione, entro i limiti fissati dalle leggi e dai regolamenti applicabili che disciplinano i diritti dei soggetti titolari di tali crediti;

c) 

il vincolo o la decisione non vadano a favore di una persona fisica o giuridica, un'entità o un organismo di cui all'allegato III;

d) 

il riconoscimento del vincolo o della sentenza non sia contrario all'ordine pubblico dello Stato membro interessato.

Gli Stati membri informano gli altri Stati membri e la Commissione in merito alle autorizzazioni concesse in conformità del presente paragrafo.

5.  

Il paragrafo 2 non si applica al versamento su conti congelati di:

a) 

interessi o altri profitti dovuti su detti conti; o

b) 

pagamenti dovuti in virtù di contratti, accordi o obblighi che sono stati conclusi o sono sorti anteriormente alla data in cui tali conti sono stati soggetti alle disposizioni della presente decisione;

purché tali interessi, altri profitti e pagamenti continuino a essere soggetti al paragrafo 1.

▼M7

6.  

I paragrafi 1 e 2 non si applicano alla fornitura, al trattamento o al pagamento di fondi, altre attività finanziarie o risorse economiche o alla fornitura di beni e servizi necessari a garantire l’inoltro tempestivo di aiuti umanitari o sostenere altre attività a sostegno del soddisfacimento dei bisogni umani fondamentali laddove l’aiuto sia prestato e l’altra attività sia svolta:

a) 

dalle Nazioni Unite, anche per il tramite dei loro programmi, fondi e altre entità e organismi, e dalle loro agenzie specializzate e organizzazioni collegate;

b) 

da organizzazioni internazionali;

c) 

da organizzazioni umanitarie aventi status di osservatore presso l’Assemblea generale delle Nazioni Unite e dai membri di tali organizzazioni umanitarie;

d) 

da organizzazioni non governative finanziate a livello bilaterale o multilaterale che partecipano ai piani di risposta umanitaria delle Nazioni Unite, ai piani di risposta per i rifugiati, ad altri appelli delle Nazioni Unite o a cluster umanitari coordinati dall’Ufficio delle Nazioni Unite per il coordinamento degli affari umanitari (OCHA); oppure

e) 

da membri del personale, beneficiari di sovvenzioni, affiliate o partner esecutivi dei soggetti menzionati alle lettere da a) a d), fintantoché e nella misura in cui agiscono in tale veste.

▼B

Articolo 3

1.  
Il Consiglio esegue le modifiche dell'allegato I sulla scorta di quanto determinato dal Consiglio di sicurezza o dal comitato.
2.  
Il Consiglio, deliberando su proposta di uno Stato membro o dell'alto rappresentante dell'Unione per gli affari esteri e la politica di sicurezza, adotta modifiche agli elenchi riportati negli allegati II e III, ove necessario.
3.  
Il Consiglio trasmette la sua decisione e i motivi dell'inserimento nell'elenco, alla persona fisica o giuridica, all'entità o all'organismo interessati elencati nell'allegato III, direttamente, se l'indirizzo è noto, o mediante la pubblicazione di un avviso, dando a tale persona fisica o giuridica, entità o organismo la possibilità di presentare osservazioni.
4.  
Qualora siano avanzate osservazioni o siano addotte nuove prove sostanziali, il Consiglio riesamina la decisione e ne informa opportunamente la persona fisica o giuridica, l'entità o l'organismo interessati elencati nell'allegato III.

Articolo 4

Per massimizzare l'impatto delle misure stabilite nella presente decisione, l'Unione incoraggia i paesi terzi ad adottare misure restrittive analoghe a quelle contenute nella presente decisione.

Articolo 5

1.  
La presente decisione è, secondo i casi, riesaminata, modificata o abrogata, segnatamente in conformità delle pertinenti decisioni del Consiglio di sicurezza.
2.  
Le misure di cui all'articolo 1, paragrafo 1, lettera b) e all'articolo 2, sono riesaminate periodicamente e almeno ogni dodici mesi. Esse cessano di applicarsi con riguardo alle persone o entità interessate se il Consiglio stabilisce, in conformità della procedura di cui all'articolo 3, paragrafo 2, che le condizioni necessarie alla loro applicazione non sono più soddisfatte.

Articolo 6

La decisione 2012/237/PESC è abrogata.

Articolo 7

La presente decisione entra in vigore il giorno della pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.




ALLEGATO I



Elenco delle persone di cui all'articolo 1, paragrafo 1, lettera a)

 

Nome

Informazioni sull'identità

[data e luogo di nascita (d.d.n. e l.d.n.), numero di passaporto/carta d'identità ecc.]

Motivi dell'inserimento nell'elenco

▼M3

1.

António INJAI

(alias «António INDJAI»)

Cittadinanza: Guinea-Bissau

Data di nascita: 20.1.1955

Luogo di nascita: Encheia, Sector de Bissorá, Região de Oio, Guinea-Bissau

Ascendenti: Wasna Injai (nome del padre) e Quiritche Cofte (nome della madre)

Designazione: a) tenente generale b) capo di stato maggiore delle forze armate

Passaporto: passaporto diplomatico AAID00435

Data di rilascio: 18.2.2010

Luogo di rilascio: Guinea-Bissau

Data di scadenza: 18.2.2013

Data della designazione ONU: 18.5.2012 [a norma del punto 4 dell'UNSCR 2048 (2012)]

Avviso speciale INTERPOL-Consiglio di sicurezza dell'ONU https://www.interpol.int/en/notice/search/un/5782445

António Injai è stato coinvolto in prima persona nella pianificazione e nella guida dell'ammutinamento del 1o aprile 2010, culminato con la cattura illegale del primo ministro, Carlo Gomes Junior, e dell'allora capo di stato maggiore delle forze armate, José Zamora Induta; durante il periodo elettorale 2012, nelle sue vesti di capo di stato maggiore delle forze armate, Injai ha rilasciato dichiarazioni nelle quali minacciava di rovesciare le autorità elette e porre fine al processo elettorale; António Injai è stato coinvolto nella pianificazione operativa del colpo di Stato del 12 aprile 2012. All'indomani del colpo di Stato, il primo comunicato del «Comando militare» è stato emanato dallo stato maggiore delle forze armate, guidato dal generale Injai.

2.

Mamadu TURE

(alias «N'Krumah»)

Cittadinanza: Guinea-Bissau

Data di nascita: 26.4.1947

Designazione: a) maggiore generale b) capo di stato maggiore delle forze armate

Passaporto diplomatico n. DA0002186

Data di rilascio: 30.3.2007

Luogo di rilascio: Guinea-Bissau

Data di scadenza: 26.8.2013

Data della designazione ONU: 18.5.2012 [a norma del punto 4 dell'UNSCR 2048 (2012)]

Avviso speciale INTERPOL-Consiglio di sicurezza dell'ONU https://www.interpol.int/en/notice/search/un/5782456

Membro del «Comando militare» che ha assunto la responsabilità del colpo di Stato del 12 aprile 2012.

3.

Estêvão NA MENA

Cittadinanza: Guinea-Bissau

Data di nascita: 7.3.1956

Designazione: ispettore generale delle forze armate

Data della designazione ONU: 18.05.2012 [a norma del punto 4 dell'UNSCR 2048 (2012)]

Avviso speciale INTERPOL-Consiglio di sicurezza dell'ONU https://www.interpol.int/en/notice/search/un/5782449

Membro del «Comando militare» che ha assunto la responsabilità del colpo di Stato del 12 aprile 2012.

4.

Ibraima CAMARÁ

(alias «Papa Camará»)

Cittadinanza: Guinea-Bissau

Data di nascita: 11.5.1964

Ascendenti: Suareba Camará (nome del padre) e Sale Queita (nome della madre)

Designazione: a) brigadier generale b) capo di stato maggiore delle forze aeree

Passaporto diplomatico n. AAID00437

Data di rilascio: 18.2.2010

Luogo di rilascio: Guinea-Bissau

Data di scadenza: 18.2.2013

Data della designazione ONU: 18.5.2012 [a norma del punto 4 dell'UNSCR 2048 (2012)]

Avviso speciale INTERPOL-Consiglio di sicurezza dell'ONU https://www.interpol.int/en/notice/search/un/5781782

Membro del «Comando militare» che ha assunto la responsabilità del colpo di Stato del 12 aprile 2012.

5.

Daba NAUALNA

(alias «Daba Na Walna»)

Cittadinanza: Guinea-Bissau

Data di nascita: 6.6.1966

Ascendenti: Samba Naualna (nome del padre) e In-Uasne Nanfafe (nome della madre)

Designazione: a) tenente colonnello b) portavoce del «Comando militare»

Passaporto n. SA 0000417

Data di rilascio: 29.10.2003

Luogo di rilascio: Guinea-Bissau

Data di scadenza: 10.3.2013

Data della designazione ONU: 18.5.2012 [a norma del punto 4 dell'UNSCR 2048 (2012)]

Avviso speciale INTERPOL-Consiglio di sicurezza dell'ONU https://www.interpol.int/en/notice/search/un/5782452

Portavoce del «Comando militare» che ha assunto la responsabilità del colpo di Stato del 12 aprile 2012.

▼M4 —————

▼M3

7.

Cranha DANFÁ

Cittadinanza: Guinea-Bissau

Data di nascita: 5.3.1957

Designazione: a) colonnello b) responsabile operativo dello stato maggiore congiunto delle forze armate

Passaporto: AAIN29392

Data di rilascio: 29.9.2011

Luogo di rilascio: Guinea-Bissau

Data di scadenza: 29.9.2016

Data della designazione ONU: 18.7.2012 [a norma del punto 4 dell'UNSCR 2048 (2012)]

Link all'avviso speciale INTERPOL-Consiglio di sicurezza dell'ONU: https://www.interpol.int/en/notice/search/un/5782442

Membro del «Comando militare» che ha assunto la responsabilità del colpo di Stato del 12 aprile 2012. Stretto consulente del capo di stato maggiore delle forze armate António Injai.

8.

Idrissa DJALÓ

(alias: «Idriça Djaló»)

Cittadinanza: Guinea-Bissau

Data di nascita: 18 dicembre 1954

Designazione: a) maggiore b) consulente per il protocollo del capo di stato maggiore delle forze armate c) colonnello d) capo del protocollo del quartier generale delle forze armate (successivamente)

Passaporto: AAISO40158

Data di rilascio: 12.10.2012

Luogo di rilascio: Guinea-Bissau

Data di scadenza: 2.10.2015

Data della designazione ONU: 18.7.2012 [a norma del punto 4 dell'UNSCR 2048 (2012)]

Avviso speciale INTERPOL-Consiglio di sicurezza dell'ONU https://www.interpol.int/en/notice/search/un/5782443

Punto di contatto per il «Comando militare» che ha assunto la responsabilità del colpo di Stato del 12 aprile 2012 e uno dei suoi membri più attivi. È stato uno dei primi ufficiali a dichiarare pubblicamente la propria affiliazione al «Comando militare», firmando uno dei suoi primi comunicati (n. 5, in data 13 aprile 2012). Il maggiore Djaló appartiene anche all'intelligence militare.

9.

Tchipa NA BIDON

Cittadinanza: Guinea-Bissau

Data di nascita: 28.5.1954

Ascendenti: «Nabidom»

Designazione: a) tenente colonnello b) capo dell'intelligence

Passaporto: passaporto diplomatico DA0001564

Data di rilascio: 30.11.2005

Luogo di rilascio: Guinea-Bissau

Data di scadenza: 15.5.2011

Data della designazione ONU: 18.7.2012 [a norma del punto 4 dell'UNSCR 2048 (2012)]

Avviso speciale INTERPOL-Consiglio di sicurezza dell'ONU https://www.interpol.int/en/notice/search/un/5782446

Membro del «Comando militare» che ha assunto la responsabilità del colpo di Stato del 12 aprile 2012.

10.

Tcham NA MAN

(alias «Namam»)

Cittadinanza: Guinea-Bissau

Data di nascita: 27.2.1953

Ascendenti: Biute Naman (nome del padre) e Ndjade Na Noa (nome della madre)

Designazione: a) tenente colonnello b) direttore dell'ospedale militare delle forze armate

Passaporto: SA0002264

Data di rilascio: 24.7.2006

Luogo di rilascio: Guinea-Bissau

Data di scadenza: 23.7.2009

Data della designazione ONU: 18.7.2012 [a norma del punto 4 dell'UNSCR 2048 (2012)]

Avviso speciale INTERPOL-Consiglio di sicurezza dell'ONU https://www.interpol.int/en/notice/search/un/5782448

Membro del «Comando militare» che ha assunto la responsabilità del colpo di Stato del 12 aprile 2012. Anche membro dell'alto comando militare (il gradino più alto della gerarchia delle forze armate della Guinea-Bissau).

11.

Júlio NHATE

Cittadinanza: Guinea-Bissau

Data di nascita: 28.9.1965

Designazione: a) tenente colonnello b) comandante del reggimento paracadutisti

Data della designazione ONU: 18.7.2012 [a norma del punto 4 dell'UNSCR 2048 (2012)]

Avviso speciale INTERPOL-Consiglio di sicurezza dell'ONU https://www.interpol.int/en/notice/search/un/5782454

Membro del «Comando militare» che ha assunto la responsabilità del colpo di Stato del 12 aprile 2012. Fedele alleato di António Injai, il tenente colonnello Júlio Nhate ha la responsabilità materiale del colpo di Stato del 12 aprile 2012, avendone condotto le operazioni militari.

▼B




ALLEGATO II



Elenco delle persone di cui all'articolo 1, paragrafo 1, lettera b)

 

Nome

Informazioni sull'identità

(data e luogo di nascita (d.d.n. e l.d.n.), numero di passaporto/carta d'identità, ecc.)

Motivi dell'inserimento nell'elenco

Data di designazione

▼M6 —————

▼M1 —————

▼M6 —————

▼M1 —————

▼M6 —————

▼M1 —————

▼M5 —————

▼M6 —————

▼M5 —————

▼M6 —————

▼M8 —————

▼B




ALLEGATO III



Elenco delle persone, delle entità e degli organismi di cui all'articolo 2

 

Nome

Informazioni sull'identità (data e luogo di nascita (d.d.n. e l.d.n.), numero di passaporto/carta d'identità, ecc.)

Motivi dell'inserimento nell'elenco

Data di designazione

▼M3

1.

António INJAI

(alias «António INDJAI»)

Cittadinanza: Guinea-Bissau

Data di nascita: 20.1.1955

Luogo di nascita: Encheia, Sector de Bissorá, Região de Oio, Guinea-Bissau

Ascendenti: Wasna Injai (nome del padre) e Quiritche Cofte (nome della madre)

Designazione: a) tenente generale b) capo di stato maggiore delle forze armate

Passaporto: passaporto diplomatico AAID00435

Data di rilascio: 18.2.2010

Luogo di rilascio: Guinea-Bissau

Data di scadenza: 18.2.2013

Data della designazione ONU: 18.5.2012 [a norma del punto 4 dell'UNSCR 2048 (2012)]

Avviso speciale INTERPOL-Consiglio di sicurezza dell'ONU https://www.interpol.int/en/notice/search/un/5782445

António Injai è stato coinvolto in prima persona nella pianificazione e nella guida dell'ammutinamento del 1o aprile 2010, culminato con la cattura illegale del primo ministro, Carlo Gomes Junior, e dell'allora capo di stato maggiore delle forze armate, José Zamora Induta; durante il periodo elettorale 2012, nelle sue vesti di capo di stato maggiore delle forze armate, Injai ha rilasciato dichiarazioni nelle quali minacciava di rovesciare le autorità elette e porre fine al processo elettorale; António Injai è stato coinvolto nella pianificazione operativa del colpo di Stato del 12 aprile 2012. All'indomani del colpo di Stato, il primo comunicato del «Comando militare» è stato emanato dallo stato maggiore delle forze armate, guidato dal generale Injai.

3.5.2012

2.

Mamadu TURE

(alias «N'Krumah»)

Cittadinanza: Guinea-Bissau

Data di nascita: 26.4.1947

Designazione: a) maggiore generale b) capo di stato maggiore delle forze armate

Passaporto diplomatico n. DA0002186

Data di rilascio: 30.3.2007

Luogo di rilascio: Guinea-Bissau

Data di scadenza: 26.8.2013

Data della designazione ONU: 18.5.2012 [a norma del punto 4 dell'UNSCR 2048 (2012)]

Avviso speciale INTERPOL-Consiglio di sicurezza dell'ONU https://www.interpol.int/en/notice/search/un/5782456

Membro del «Comando militare» che ha assunto la responsabilità del colpo di Stato del 12 aprile 2012.

3.5.2012

3.

Estêvão NA MENA

Cittadinanza: Guinea-Bissau

Data di nascita: 7.3.1956

Designazione: ispettore generale delle forze armate

Data della designazione ONU: 18.5.2012 [a norma del punto 4 dell'UNSCR 2048 (2012)]

Avviso speciale INTERPOL-Consiglio di sicurezza dell'ONU https://www.interpol.int/en/notice/search/un/5782449

Membro del «Comando militare» che ha assunto la responsabilità del colpo di Stato del 12 aprile 2012.

3.5.2012

4.

Ibraima CAMARÁ

(alias «Papa Camará»)

Cittadinanza: Guinea-Bissau

Data di nascita: 11.5.1964

Ascendenti: Suareba Camará (nome del padre) e Sale Queita (nome della madre)

Designazione: a) brigadier generale b) capo di stato maggiore delle forze aeree

Passaporto diplomatico n. AAID00437

Data di rilascio: 18.2.2010

Luogo di rilascio: Guinea-Bissau

Data di scadenza: 18.2.2013

Data della designazione ONU: 18.5.2012 [a norma del punto 4 dell'UNSCR 2048 (2012)]

Avviso speciale INTERPOL-Consiglio di sicurezza dell'ONU https://www.interpol.int/en/notice/search/un/5781782

Membro del «Comando militare» che ha assunto la responsabilità del colpo di Stato del 12 aprile 2012.

3.5.2012

5.

Daba NAUALNA

(alias «Daba Na Walna»)

Cittadinanza: Guinea-Bissau

Data di nascita: 6.6.1966

Ascendenti: Samba Naualna (nome del padre) e In-Uasne Nanfafe (nome della madre)

Designazione: a) tenente colonnello b) portavoce del «Comando militare»

Passaporto n. SA 0000417

Data di rilascio: 29.10.2003

Luogo di rilascio: Guinea-Bissau

Data di scadenza: 10.3.2013

Data della designazione ONU: 18.5.2012 [a norma del punto 4 dell'UNSCR 2048 (2012)]

Avviso speciale INTERPOL-Consiglio di sicurezza dell'ONU https://www.interpol.int/en/notice/search/un/5782452

Portavoce del «Comando militare» che ha assunto la responsabilità del colpo di Stato del 12 aprile 2012.

3.5.2012

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▼M3

12.

Júlio NHATE

Cittadinanza: Guinea-Bissau

Data di nascita: 28.9.1965

Designazione: a) tenente colonnello b) comandante del reggimento paracadutisti

Data della designazione ONU: 18.7.2012 [a norma del punto 4 dell'UNSCR 2048 (2012)]

Avviso speciale INTERPOL-Consiglio di sicurezza dell'ONU https://www.interpol.int/en/notice/search/un/5782454

Membro del «Comando militare» che ha assunto la responsabilità del colpo di Stato del 12 aprile 2012. Fedele alleato di António Injai, il tenente colonnello Júlio Nhate ha la responsabilità materiale del colpo di Stato del 12 aprile 2012, avendone condotto le operazioni militari.

1.6.2012

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