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Document 02010R0356-20130515

Consolidated text: Regolamento (UE) n . 356/2010 del Consiglio del 26 aprile 2010 che impone specifiche misure restrittive nei confronti di determinate persone fisiche o giuridiche, entità od organismi in considerazione della situazione in Somalia

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2010/356/2013-05-15

2010R0356 — IT — 15.05.2013 — 004.001


Trattandosi di un semplice strumento di documentazione, esso non impegna la responsabilità delle istituzioni

►B

REGOLAMENTO (UE) N. 356/2010 DEL CONSIGLIO

del 26 aprile 2010

che impone specifiche misure restrittive nei confronti di determinate persone fisiche o giuridiche, entità od organismi in considerazione della situazione in Somalia

(GU L 105, 27.4.2010, p.1)

Modificato da:

 

 

Gazzetta ufficiale

  No

page

date

►M1

REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) N. 956/2011 DEL CONSIGLIO del 26 settembre 2011

  L 249

1

27.9.2011

►M2

REGOLAMENTO (UE) N. 641/2012 DEL CONSIGLIO del 16 luglio 2012

  L 187

3

17.7.2012

►M3

REGOLAMENTO DI ESECUZIONE N. 943/2012 DEL CONSIGLIO del 15 ottobre 2012

  L 282

6

16.10.2012

►M4

REGOLAMENTO (UE) N. 432/2013 DEL CONSIGLIO del 13 maggio 2013

  L 129

15

14.5.2013




▼B

REGOLAMENTO (UE) N. 356/2010 DEL CONSIGLIO

del 26 aprile 2010

che impone specifiche misure restrittive nei confronti di determinate persone fisiche o giuridiche, entità od organismi in considerazione della situazione in Somalia



IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell’Unione europea, in particolare l’articolo 215, paragrafi 1 e 2,

vista la posizione comune 2010/231/PESC del Consiglio, del 26 aprile 2010 ( 1 ), concernente misure restrittive nei confronti della Somalia e che abroga la posizione comune 2009/138/PESC,

vista la proposta congiunta dell'alto rappresentante dell'Unione per gli Affari esteri e la politica di sicurezza e della Commissione europea,

considerando quanto segue:

(1)

Il 20 novembre 2008 il Consiglio di sicurezza delle Nazioni Unite (il «Consiglio di sicurezza»), deliberando a norma del capitolo VII della Carta delle Nazioni Unite, ha adottato la risoluzione 1844 (2008), che conferma l’embargo generale e totale sugli armamenti nei confronti della Somalia decretato dalla risoluzione del Consiglio di sicurezza delle Nazioni Unite (UNSCR) 733 (1992) e introduce ulteriori misure restrittive.

(2)

Le ulteriori misure restrittive riguardano restrizioni all'ammissione e misure restrittive in campo finanziario contro le persone e le entità designate dal Consiglio di sicurezza o dal comitato delle sanzioni delle Nazioni Unite istituito a norma della UNSCR 751 (1992) concernente la Somalia (il «comitato delle sanzioni»). In aggiunta all’embargo generale sulle armi, la risoluzione vieta specificamente di fornire, vendere o trasferire, direttamente o indirettamente, armi ed equipaggiamenti militari nonché di fornire la relativa assistenza tecnica e i relativi servizi alle persone e alle entità elencate dal comitato delle sanzioni.

(3)

Le misure restrittive sono destinate alle persone ed entità designate dalle Nazioni Unite (ONU) che sono impegnate o sostengono atti che minacciano la pace, la sicurezza o la stabilità della Somalia, compresi gli atti che minacciano l’accordo di Gibuti del 18 agosto 2008 o il processo politico, o minacciano con la forza le autorità federali transitorie o la missione dell’Unione africana in Somalia (AMISOM), hanno violato l’embargo sulle armi e le misure connesse o impediscono l’inoltro degli aiuti umanitari alla Somalia, oppure l’accesso o la distribuzione degli aiuti umanitari in Somalia.

(4)

Il 16 febbraio 2009 il Consiglio dell'Unione europea ha adottato la posizione comune 2009/138/PESC, concernente misure restrittive nei confronti della Somalia ( 2 ) la quale prevede, tra l'altro, misure restrittive in campo finanziario nei confronti delle persone fisiche o giuridiche, delle entità o degli organismi elencati dall'ONU, nonché il divieto di fornire, direttamente e indirettamente, assistenza e servizi pertinenti ad armi ed equipaggiamenti militari alle persone, alle entità o agli organismi in questione.

(5)

Il 19 marzo 2010 il Consiglio di sicurezza ha adottato l'UNSCR 1916 (2010) che, tra l'altro, ha deciso di attenuare alcune restrizioni e taluni obblighi del regime di sanzioni al fine di consentire la consegna di forniture e l'inoltro di assistenza tecnica da parte di organizzazioni internazionali, regionali e subregionali e assicurare l'inoltro tempestivo di aiuti umanitari urgenti da parte dell'ONU.

(6)

Il 12 aprile 2010 il comitato delle sanzioni ha adottato l'elenco delle persone e delle entità sottoposte a misure restrittive.

(7)

Su tale base, il 26 aprile 2010 il Consiglio ha adottato la Decisione 2010/231/PESC.

(8)

Poiché tali misure rientrano nell’ambito del trattato sul funzionamento dell'Unione europea, la loro attuazione richiede un atto dell'Unione, nella misura in cui esse riguardano l'Unione, al fine soprattutto di garantirne l'applicazione uniforme da parte degli operatori economici di tutti gli Stati membri.

(9)

Il regolamento (CE) n. 147/2003 del Consiglio, del 27 gennaio 2003, concernente misure restrittive nei confronti della Somalia ( 3 ) ha imposto un divieto generale sulla fornitura di consulenze tecniche, assistenza, formazione, finanziamenti o assistenza finanziaria pertinenti ad attività militari a qualsiasi persona, entità o organismo della Somalia. Dovrebbe essere adottato un nuovo regolamento del Consiglio per attuare le misure riguardanti le persone fisiche o giuridiche, le entità e gli organismi elencati dall'ONU.

(10)

Il presente regolamento rispetta i diritti fondamentali e osserva i principi riconosciuti in particolare dalla Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea ( 4 ), in particolare il diritto a un ricorso effettivo e a un giudice imparziale, il diritto di proprietà e il diritto alla protezione dei dati personali. Il presente regolamento dovrebbe essere applicato conformemente a tali diritti e principi.

(11)

Il presente regolamento rispetta inoltre pienamente gli obblighi degli Stati membri a norma della Carta delle Nazioni Unite e la natura vincolante delle risoluzioni del Consiglio di sicurezza.

(12)

Inoltre, in considerazione della minaccia specifica alla pace e alla sicurezza internazionali nella regione rappresentata dalla situazione in Somalia e al fine di procedere in modo coerente alla modifica e alla revisione dell'allegato della decisione 2010/231/PESC, la facoltà di modificare l'elenco di cui all'allegato I del presente regolamento dovrebbe essere esercitata dal Consiglio.

(13)

La procedura per la modifica dell'elenco di cui all'allegato I del presente regolamento dovrebbe prevedere che si comunichino alle persone fisiche o giuridiche, alle entità o agli organismi designati i motivi dell'inserimento nell'elenco trasmessi dal comitato delle sanzioni, affinché abbiano l'opportunità di dedurre osservazioni. Qualora siano dedotte osservazioni o siano addotte nuove prove sostanziali, il Consiglio dovrebbe riesaminare la decisione alla luce di tali osservazioni e informarne opportunamente la persona, l'entità o l'organismo interessati.

(14)

Per garantire la massima certezza del diritto all'interno dell'Unione, dovrebbero essere pubblicati i nomi e le altre informazioni utili per l'identificazione delle persone fisiche o giuridiche, delle entità o degli organismi i cui fondi e le cui risorse economiche sono congelati a norma del presente regolamento.

(15)

Qualsiasi trattamento di dati personali di persone fisiche a norma del presente regolamento dovrebbe essere conforme sia al regolamento (CE) n. 45/2001 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 18 dicembre 2000, concernente la tutela delle persone fisiche in relazione al trattamento dei dati personali da parte delle istituzioni e degli organismi comunitari, nonché la libera circolazione di tali dati ( 5 ), sia alla direttiva 95/46/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 24 ottobre 1995, relativa alla tutela delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati ( 6 ).

(16)

Gli Stati membri dovrebbero stabilire le sanzioni applicabili in caso di violazione delle disposizioni del presente regolamento. Tali sanzioni dovrebbero essere proporzionate, effettive e dissuasive,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:



Articolo 1

Ai fini del presente regolamento si intende per:

a) «fondi»: le attività e i benefici finanziari di qualsiasi natura, compresi, tra l'altro:

i) i contanti, gli assegni, le cambiali, i vaglia postali e gli altri strumenti di pagamento;

ii) i depositi presso istituti finanziari o altre entità, i saldi sui conti, i debiti e gli obblighi;

iii) i titoli negoziati a livello pubblico e privato e i prestiti obbligazionari, comprese le azioni, i certificati azionari, le obbligazioni, i pagherò, i warrant, le obbligazioni ipotecarie e i contratti finanziari derivativi;

iv) gli interessi, i dividendi o altri redditi generati dalle attività;

v) il credito, il diritto di compensazione, le garanzie, le fideiussioni e gli altri impegni finanziari;

vi) le lettere di credito, le polizze di carico e gli atti di cessione;

vii) i documenti da cui risulti un interesse riguardante capitali o risorse finanziarie;

b) «congelamento di fondi»: il divieto di spostare, trasferire, alterare, utilizzare o trattare i fondi o avere accesso ad essi in modo da modificarne il volume, l'importo, la collocazione, la proprietà, il possesso, la natura e la destinazione o da introdurre altri cambiamenti tali da consentire l'uso dei fondi in questione, compresa la gestione di portafoglio;

c) «risorse economiche»: le attività di qualsiasi tipo, tangibili o intangibili, mobili o immobili, che non siano fondi ma che possano essere utilizzate per ottenere fondi, beni o servizi;

d) «congelamento delle risorse economiche»: il blocco preventivo della loro utilizzazione al fine di ottenere fondi, beni o servizi in qualsiasi modo, compresi tra l'altro la vendita, l'affitto e le ipoteche;

e) «comitato delle sanzioni»: il comitato del Consiglio di sicurezza istituito a norma dell'UNSCR 751 (1992) relativa alla Somalia;

f) «assistenza tecnica»: qualsiasi supporto tecnico di riparazione, perfezionamento, fabbricazione, assemblaggio, prova, manutenzione o altro servizio tecnico e può rivestire forme quali istruzione, pareri, addestramento, trasmissione della conoscenza relativa all'organizzazione del lavoro o specializzazioni o servizi di consulenza; l'assistenza tecnica comprende le forme verbali di assistenza;

g) «servizi di investimento»:

i) ricezione e trasmissione di ordini riguardanti uno o più strumenti finanziari;

ii) esecuzione di ordini per conto dei clienti;

iii) negoziazione per conto proprio;

iv) gestione di portafogli;

v) consulenza in materia di investimenti;

vi) assunzione a fermo di strumenti finanziari e/o collocamento di strumenti finanziari sulla base di un impegno irrevocabile;

vii) collocamento di strumenti finanziari senza impegno irrevocabile. oppure

viii) gestione di sistemi multilaterali di negoziazione,

purché l’attività sia connessa a uno qualsiasi degli strumenti finanziari elencati nella sezione C dell’allegato I della direttiva 2004/39/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 21 aprile 2004, relativa ai mercati degli strumenti finanziari ( 7 );

h) «territorio dell'Unione»: i territori ai quali si applicano i trattati, alle condizioni stabilite dai trattati stessi;

i) per «motivazione» la parte della memoria che può essere resa pubblica e/o, se applicabile, la sintesi dei motivi dell'inserimento nell'elenco fornito dal comitato delle sanzioni.

Articolo 2

1.  Sono congelati tutti i fondi e le risorse economiche di proprietà, in possesso o sotto il controllo, direttamente o indirettamente, delle persone fisiche o giuridiche, delle entità o degli organismi di cui all'allegato I.

2.  È vietato mettere, direttamente o indirettamente, fondi o risorse economiche a disposizione di persone fisiche o giuridiche, entità od organismi elencati nell’allegato I, o destinarli a loro vantaggio.

▼M4

3.  Nell’allegato I figurano le persone fisiche o giuridiche, le entità o gli organismi designati dal Consiglio di sicurezza o dal comitato delle sanzioni in quanto:

a) sono impegnati in o sostengono atti che minacciano la pace, la sicurezza o la stabilità della Somalia, compresi gli atti che mettono a repentaglio il processo di pace e di riconciliazione in Somalia, o che minacciano con la forza il governo federale della Somalia o la missione dell’Unione africana in Somalia (AMISOM);

b) hanno violato l’embargo sulle armi o il divieto di fornire la relativa assistenza o le restrizioni relative alla rivendita e al trasferimento di armi di cui al paragrafo 34 dell’UNSCR 2093 (2013);

c) impediscono l’inoltro di aiuti umanitari alla Somalia, oppure l’accesso o la distribuzione di aiuti umanitari in Somalia;

d) sono capi politici o militari che reclutano o impiegano bambini in conflitti armati in Somalia in violazione del diritto internazionale applicabile;

e) sono responsabili di violazioni del diritto internazionale applicabile in Somalia che comprendono atti contro civili, inclusi bambini e donne, in situazioni di conflitto armato, tra cui uccisioni e menomazioni, violenze sessuali e di genere, attacchi a scuole e ospedali, sequestri e trasferimenti forzati.

▼B

4.  È vietata la partecipazione, consapevole e deliberata, ad attività aventi l'obiettivo o il risultato, diretto o indiretto, di eludere le misure di cui ai paragrafi 1 e 2.

5.  Il divieto di cui al paragrafo 2 non comporta alcun genere di responsabilità per le persone fisiche o giuridiche, le entità o gli organismi che hanno messo a disposizione fondi o risorse economiche qualora essi non avessero saputo, e non avessero avuto alcun motivo ragionevole di sospettare, che le loro azioni avrebbero violato tale divieto.

Articolo 3

1.  L’articolo 2, paragrafo 2, non si applica al versamento sui conti congelati di:

a) interessi o altri profitti dovuti su detti conti; oppure

b) pagamenti dovuti nel quadro di contratti, accordi o obblighi conclusi o sorti precedentemente alla data in cui la persona fisica o giuridica, l’entità o l’organismo di cui all’articolo 2 è stata/o designata/o dal comitato delle sanzioni o dal Consiglio di sicurezza,

purché tali interessi, altri profitti dovuti e pagamenti continuino ad essere soggetti all'articolo 2, paragrafo 1.

2.  L'articolo 2, paragrafo 2, non osta a che gli enti finanziari o creditizi dell'Unione accreditino sui conti congelati fondi trasferiti verso i conti della persona fisica o giuridica, dell’entità o dell’organismo elencati, purché tali versamenti siano anch'essi congelati. L'ente finanziario o creditizio informa senza indugio le autorità competenti degli Stati membri di cui ai siti web elencati nell'allegato II in merito a tali transazioni.

Articolo 4

▼M2

1.  L’articolo 2, paragrafi 1 e 2, non si applica alla messa a disposizione di fondi o risorse economiche necessari ad assicurare l’inoltro tempestivo di aiuti umanitari urgenti alla Somalia da parte dell’ONU, di sue agenzie o programmi specializzati, di organizzazioni umanitarie aventi status di osservatori presso l’Assemblea generale delle Nazioni Unite che forniscono aiuti umanitari e dei loro partner incaricati dell’attuazione, comprese le ONG finanziate a livello bilaterale o multilaterale che partecipano all’Appello consolidato dell’ONU per la Somalia.

▼B

2.  L'esenzione di cui al paragrafo 1 non comporta alcun genere di responsabilità per le persone fisiche o giuridiche, le entità o gli organismi che hanno messo a disposizione fondi o risorse economiche qualora essi non avessero saputo, e non avessero avuto alcun motivo ragionevole di sospettare, che le loro azioni non avrebbero beneficiato di tale esenzione.

Articolo 5

1.  In deroga all’articolo 2, le autorità competenti degli Stati membri, i cui siti web figurano nell'allegato II, possono autorizzare, alle condizioni che ritengono appropriate, che taluni fondi o risorse economiche congelati o che taluni fondi o risorse economiche congelati siano messi a disposizione a condizione che:

a) l'autorità competente interessata abbia stabilito che i fondi o le risorse economiche in questione sono:

i) necessari per soddisfare le esigenze di base delle persone di cui all'allegato I e dei loro familiari dipendenti, compresi i pagamenti relativi a generi alimentari, affitti o ipoteche, medicinali e cure mediche, imposte, premi assicurativi e servizi pubblici;

ii) destinati esclusivamente al pagamento di onorari congrui e al rimborso delle spese sostenute per la prestazione di servizi legali; oppure

iii) destinati esclusivamente al pagamento di diritti o di spese connessi alla normale gestione o alla custodia dei fondi o delle risorse economiche congelati; nonché

b) lo Stato membro interessato abbia informato il comitato delle sanzioni di questa decisione e della sua intenzione di concedere un'autorizzazione e che il comitato delle sanzioni non abbia sollevato obiezioni in merito entro tre giorni lavorativi dalla notifica.

2.  In deroga all'articolo 2, le autorità competenti degli Stati membri di cui all'allegato II possono autorizzare che taluni fondi o risorse economiche congelati siano sbloccati o che taluni fondi o risorse economiche congelati siano messi a disposizione dopo aver stabilito che tali fondi o risorse economiche sono necessari per coprire le spese straordinarie, purché lo Stato membro abbia notificato tale decisione al comitato delle sanzioni e quest'ultimo l'abbia approvata.

3.  Lo Stato membro interessato informa gli altri Stati membri e la Commissione dell’eventuale autorizzazione concessa ai sensi dei paragrafi 1 e 2.

Articolo 6

In deroga all'articolo 2, le autorità competenti degli Stati membri, i cui siti web figurano nell'allegato II, possono autorizzare che taluni fondi o risorse economiche congelati siano sbloccati a condizione che:

a) i fondi o le risorse economiche siano oggetto di un vincolo giudiziario, amministrativo o arbitrale sorto prima della data in cui la persona fisica o giuridica, l’entità o l’organismo di cui all’articolo 2 è stata/o designata/o dal comitato delle sanzioni o dal Consiglio di sicurezza o di una sentenza giudiziaria, amministrativa o arbitrale resa prima di tale data;

b) i fondi o le risorse economiche vengano usati esclusivamente per soddisfare i crediti garantiti da tale vincolo o riconosciuti validi da tale sentenza, entro i limiti fissati dalle leggi e dai regolamenti applicabili che disciplinano i diritti dei creditori;

c) il vincolo o la sentenza non vada a favore di una persona fisica o giuridica, di una entità o di un organismo di cui all'allegato I;

d) il vincolo o la decisione non sia contrario all’ordine pubblico dello Stato membro interessato; nonché

e) lo Stato membro abbia notificato il vincolo o la sentenza al comitato delle sanzioni.

Articolo 7

Il congelamento di fondi e risorse economiche o il rifiuto di mettere a disposizione fondi o risorse economiche, se effettuato ritenendo in buona fede che tale azione sia conforme al presente regolamento, non comporta alcun genere di responsabilità per la persona fisica o giuridica o l'entità che lo attua, né per i suoi direttori o dipendenti, a meno che non si dimostri che i fondi e le risorse economiche sono stati congelati in seguito a negligenza.

Articolo 8

1.  È vietato fornire, direttamente o indirettamente, a qualsiasi persona fisica o giuridica, entità od organismo di cui all’elenco dell'allegato I:

a) assistenza tecnica pertinente ad attività militari o alla fornitura, alla vendita, al trasferimento, alla fabbricazione, alla manutenzione e all’uso di beni e tecnologie militari inclusi nell'elenco comune delle attrezzature militari dell’Unione europea ( 8 );

b) finanziamenti o assistenza tecnica pertinenti ad attività militari o alla fornitura, alla vendita, al trasferimento, alla fabbricazione, alla manutenzione e all’uso di beni e tecnologie inclusi nell'elenco comune delle attrezzature militari dell’Unione europea;

c) servizi di investimento pertinenti ad attività militari o alla fornitura, alla vendita, al trasferimento, alla fabbricazione, alla manutenzione e all’uso di beni e tecnologie inclusi nell'elenco comune delle attrezzature militari dell’Unione europea.

2.  È vietato partecipare, consapevolmente e deliberatamente, ad attività aventi l'obiettivo o il risultato, diretto o indiretto, di eludere il divieto di cui al paragrafo 1.

3.  Il divieto di cui al paragrafo 1, lettera b), non comporta alcun genere di responsabilità per le persone fisiche o giuridiche, le entità o gli organismi che hanno fornito finanziamenti o assistenza finanziaria qualora essi non sapessero, e non avessero alcun motivo ragionevole di sospettare, che le loro azioni avrebbero violato tale divieto.

Articolo 9

1.  Fatte salve le norme applicabili in materia di relazioni, riservatezza e segreto professionale, le persone fisiche o giuridiche, le entità o gli organismi sono tenuti a:

a) fornire immediatamente alle autorità competenti del paese in cui risiedono o sono situati, i cui siti web figurano nell'allegato II, qualsiasi informazione atta a facilitare il rispetto del presente regolamento, quali i dati relativi ai conti e agli importi congelati a norma dell'articolo 2, e a trasmettere tali informazioni alla Commissione, direttamente o attraverso dette autorità; nonché

b) collaborare con le autorità competenti i cui siti web figurano nell'allegato II per qualsiasi verifica di tali informazioni.

2.  Le informazioni fornite o ricevute in conformità del presente articolo sono utilizzate unicamente per i fini per i quali sono state fornite o ricevute.

Articolo 10

La Commissione e gli Stati membri si informano reciprocamente e immediatamente delle misure adottate ai sensi del presente regolamento e si comunicano tutte le informazioni pertinenti in loro possesso riguardanti il presente regolamento, in particolare quelle relative a problemi di violazione e di applicazione delle norme e alle sentenze pronunciate dai tribunali nazionali.

Articolo 11

La Commissione è autorizzata a modificare l’allegato II sulla base delle informazioni fornite dagli Stati membri.

Articolo 12

1.  Qualora il Consiglio di sicurezza o il comitato per le sanzioni inserisca nell'elenco una persona fisica o giuridica, un’entità o un organismo ed abbia fornito la motivazione della designazione, il Consiglio inserisce nell'allegato I la persona fisica o giuridica, entità o organismo in questione. Il Consiglio trasmette la sua decisione e la motivazione alla persona fisica o giuridica, all'entità o all'organismo interessato direttamente, se l'indirizzo è noto, o mediante la pubblicazione di un avviso, dando alla persona fisica o giuridica, entità o organismo la possibilità di formulare osservazioni.

2.  Qualora siano avanzate osservazioni o siano presentate nuove prove sostanziali, il Consiglio riesamina la decisione e ne informa opportunamente la persona, l'entità o l'organismo.

Articolo 13

Qualora l'ONU decida di depennare dall’elenco una persona, un’entità o un organismo o di modificare i dati identificativi di una persona, di un’entità o di un organismo, il Consiglio modifica di conseguenza l'allegato I.

Articolo 14

L’allegato I contiene, se disponibili, informazioni fornite dal Consiglio di sicurezza o dal comitato delle sanzioni necessarie per identificare le persone fisiche o giuridiche o le entità o gli organismi in questione. Riguardo alle persone, tali informazioni possono includere i nomi, compresi gli pseudonimi, la data e il luogo di nascita, la cittadinanza, il numero del passaporto e della carta d'identità, il genere, l'indirizzo, se noto, e la funzione o la professione. Riguardo alle persone giuridiche, alle entità o agli organismi, tali informazioni possono includere i nomi, la data e il luogo di registrazione, il numero di registrazione e la sede di attività. Nell'allegato I è inoltre menzionata la data di designazione da parte del Consiglio di sicurezza o del comitato delle sanzioni.

Articolo 15

1.  Gli Stati membri stabiliscono le norme relative alle sanzioni da irrogare in caso di violazione delle disposizioni del presente regolamento e adottano le misure necessarie ad assicurare che tali sanzioni vengano applicate. Le sanzioni previste devono essere effettive, proporzionate e dissuasive.

2.  Gli Stati membri notificano senza indugio tali norme alla Commissione, dopo l’entrata in vigore del presente regolamento, così come ogni successiva modifica.

Articolo 16

1.  Gli Stati membri designano le autorità competenti di cui al presente regolamento e le identificano nei siti web elencati nell'allegato II o mediante gli stessi.

2.  Gli Stati membri notificano le proprie autorità competenti alla Commissione, immediatamente dopo l’entrata in vigore del presente regolamento, così come ogni successiva modifica.

3.  Laddove il presente regolamento imponga di notificare, informare o comunicare in altro modo con la Commissione, l'indirizzo e gli altri estremi da usare per queste comunicazioni sono quelli indicati nell'allegato II.

Articolo 17

Il presente regolamento si applica:

a) nel territorio dell'Unione, compreso il suo spazio aereo;

b) a bordo di tutti gli aeromobili e di tutti i natanti sotto la giurisdizione di uno Stato membro;

c) a qualsiasi cittadino di uno Stato membro che si trovi all’interno o all’esterno del territorio dell'Unione;

d) a qualsiasi persona giuridica, entità od organismo registrato o costituito conformemente alla legislazione di uno Stato membro;

e) a qualsiasi persona giuridica, entità od organismo relativamente ad attività economiche esercitate interamente o parzialmente all’interno dell'Unione.

Articolo 18

Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

▼M1




ALLEGATO I

ELENCO DELLE PERSONE FISICHE E GIURIDICHE, DELLE ENTITÀ O DEGLI ORGANISMI DI CUI AGLI ARTICOLI 2 E 8

I.    Persone

1. Yasin Ali Baynah (alias a) Ali, Yasin Baynah, b) Ali, Yassin Mohamed, c) Baynah, Yasin, d) Baynah, Yassin, e) Baynax, Yasiin Cali, f) Beenah, Yasin, g) Beenah, Yassin, h) Beenax, Yasin, i) Beenax, Yassin, j) Benah, Yasin, k) Benah, Yassin, l) Benax, Yassin, m) Beynah, Yasin, n) Binah, Yassin, o) Cali, Yasiin Baynax)

Data di nascita: 24 dicembre 1965. Cittadinanza: somala. Altra cittadinanza: svedese. Ubicazione: Rinkeby, Stoccolma, Svezia; Mogadiscio, Somalia.

Yasin Ali Baynah ha fomentato attacchi contro il governo federale di transizione e la missione dell’Unione africana in Somalia (AMISOM). Ha inoltre mobilitato sostegno e raccolto fondi per conto dell’Alleanza per la riliberazione della Somalia e Hisbul Islam, entrambi i quali hanno partecipato direttamente ad atti che hanno minacciato la pace e la sicurezza della Somalia, compresi il rifiuto dell’accordo di Gibuti e gli attacchi al governo federale di transizione e all’AMISOM a Mogadiscio. Data di designazione dell’ONU: 12 aprile 2010.

2. Hassan Dahir Aweys (alias a) Ali, Sheikh Hassan Dahir Aweys, b) Awes, Hassan Dahir, c) Awes, Shaykh Hassan Dahir, d) Aweyes, Hassen Dahir, e) Aweys, Ahmed Dahir, f) Aweys, Sheikh, g) Aweys, Sheikh Hassan Dahir, h) Dahir, Aweys Hassan, i) Ibrahim, Mohammed Hassan, j) OAIS, Hassan Tahir, k) Uways, Hassan Tahir, l) «Hassan, Sheikh»)

Data di nascita: 1935. Cittadino somalo. Cittadinanza: somala. Ubicazione: Somalia. Data di designazione dell’ONU: 12 aprile 2010.

Hassan Dahir Aweys è stato e continua ad essere un importante leader politico e ideologico di una serie di gruppi armati di opposizione responsabili di ripetute violazioni dell’embargo generale e totale sulle armi e/o di atti che minacciano l’accordo di pace di Gibuti, il governo federale di transizione e le forze della missione dell’Unione africana in Somalia (AMISOM). Tra giugno 2006 e settembre 2007, AWEYS ha svolto la funzione di presidente del comitato centrale dell’Unione delle corti islamiche; a luglio 2008 si è autodichiarato presidente dell’Alleanza per la riliberazione della Somalia - ala di Asmara e a maggio 2009 è stato nominato presidente di Hisbul Islam, un’alleanza di gruppi che si oppongono al governo federale di transizione. In ciascuna di tali funzioni, le dichiarazioni e le azioni di AWEYS hanno mostrato l’intenzione chiara e determinata di smantellare il governo federale transitorio e di espellere con la forza AMISOM dalla Somalia.

3. Hassan Abdullah Hersi Al-Turki (alias a) Al-Turki, Hassan, b) Turki, Hassan, c) Turki, Hassan Abdillahi Hersi, d) Turki, Sheikh Hassan, e) Xirsi, Xasan Cabdilaahi, f) Xirsi, Xasan Cabdulle)

Data di nascita: 1944 circa. Luogo di nascita: regione di Ogaden, Etiopia. Cittadinanza: somala. Ubicazione: Somalia.

Hassan Abdullah Hersi Al-Turki è un importante leader di un gruppo di milizia armato dalla metà degli anni 1990 ed ha violato in molte occasioni l’embargo sulle armi. Nel 2006 al-Turki ha contribuito con forze armate alla presa di Mogadiscio da parte dell’Unione delle corti islamiche ed è emerso quale capo militare nel gruppo, allineato con al-Shabaab. Dal 2006 al-Turki ha messo il territorio sotto il suo controllo a disposizione delle esercitazioni di vari gruppi di opposizione armata, ivi compreso al-Shabaab. A settembre 2007, al-Turki è apparso in un filmato del telegiornale di al-Jazeera nell’atto di mostrare le esercitazioni della milizia sotto il suo comando.

4. Ahmed Abdi aw-Mohamed (alias a) Abu Zubeyr, Muktar Abdirahman, b) Abuzubair, Muktar Abdulrahim, c) Aw Mohammed, Ahmed Abdi, d) Aw-Mohamud, Ahmed Abdi, e) «Godane», f) «Godani», g) «Mukhtar, Shaykh», h) «Zubeyr, Abu»)

Data di nascita: 10 luglio 1977. Luogo di nascita: Hargeysa, Somalia. Cittadinanza: somala. Data di designazione dell’ONU: 12 aprile 2010.

Ahmed Abdi Aw-Mohamed è un importante leader di al-Shabaab ed è stato pubblicamente nominato emiro dell’organizzazione nel dicembre 2007. Esercita responsabilità di comando per le operazioni di al-Shabaab in tutta la Somalia. Aw-Mohamed ha denunciato il processo di pace di Gibuti quale cospirazione straniera e a maggio 2009, in una registrazione sonora inviata ai media somali, ha ammesso che le sue forze erano state impegnate nei recenti combattimenti a Mogadiscio.

5. Fuad Mohamed Khalaf (alias a) Fuad Mohamed Khalif, b) Fuad Mohamed Qalaf, c) Fuad Mohammed Kalaf, d) Fuad Mohamed Kalaf, e) Fuad Mohammed Khalif, f) Fuad Khalaf, g) Fuad Shongale, h) Fuad Shongole, i) Fuad Shangole, j) Fuad Songale, k) Fouad Shongale, l) Fuad Muhammad Khalaf Shongole)

Cittadinanza: somala. Ubicazione: Mogadiscio, Somalia. Altra ubicazione: Somalia. Data di designazione dell’ONU: 12 aprile 2010.

Fuad Mohamed Khalaf ha fornito sostegno finanziario ad al-Shabaab; a maggio 2008 ha organizzato due raccolte di fondi per al-Shabaab nelle moschee di Kismaayo, in Somalia. Ad aprile 2008, Khalaf e diversi altri individui hanno guidato attacchi con vetture esplosive contro basi etiopi e membri del governo federale di transizione somalo a Mogadiscio, Somalia. A maggio 2008 Khalaf e un gruppo di combattenti hanno attaccato e catturato una stazione di polizia a Mogadiscio, uccidendo e ferendo diversi soldati.

6. Bashir Mohamed Mahamoud (alias a) Bashir Mohamed Mahmoud, b) Bashir Mahmud Mohammed, c) Bashir Mohamed Mohamud, d) Bashir Mohamed Mohamoud, e) Bashir Yare, f) Bashir Qorgab, g) Gure Gap, h) «Abu Muscab», i) «Qorgab») Data di nascita: 1979-1982 circa.

Altra data di nascita: 1982. Cittadinanza: somala. Ubicazione: Mogadiscio, Somalia. Data di designazione dell’ONU: 12 aprile 2010.

Bashir Mohamed Mahamoud è un comandante militare di al-Shabaab. Mahamoud è stato anche uno dei circa dieci membri del consiglio della dirigenza di al-Shabaab alla fine del 2008. Mahamoud e un suo complice sono responsabili dell’attacco col mortaio del 10 giugno 2000 contro il governo federale di transizione somalo a Mogadiscio.

7. Mohamed Sàid (alias a)«Atom», b) Mohamed Sàid Atom, c) Mohamed Siad Atom)

Data di nascita: 1966 circa. Luogo di nascita: Galgala, Somalia. Ubicazione: Galgala, Somalia. Altra ubicazione: Badhan, Somalia. Data di designazione dell’ONU: 12 aprile 2010.

MOHAMED SÀID «ATOM» è stato impegnato in atti che minacciano la pace, la sicurezza o la stabilità della Somalia. ATOM ha fornito, venduto o trasferito, direttamente o indirettamente, alla Somalia armamenti o materiale connesso o consulenza, formazione o assistenza, compresi finanziamenti e assistenza finanziaria, collegati ad attività militari in violazione dell’embargo sulle armi. ATOM è stato individuato come uno dei principali fornitori di armamenti e munizioni per le operazioni di al-Shabaab nella regione del Puntland. È descritto come il leader di una milizia emersa nel 2006 nella regione del Sanaag orientale, nella Somalia settentrionale. La milizia comprende ben 250 combattenti, è stata implicata in casi di rapimento, pirateria e terrorismo e importa autonomamente armi, in violazione del relativo embargo. ATOM ha affermato la sua forza quale principale presenza militare nella zona, con base centrale nei pressi di Galgala e base secondaria nei pressi di Badhan. Secondo alcune informazioni, ATOM è allineato ad al-Shabaab e potrebbe ricevere istruzioni dal leader di al-Shabaab, Fùaad Mohamed Khalaf.

Inoltre, ATOM sarebbe coinvolto nel traffico di armi in Somalia. Informazioni provenienti da diverse fonti indicano che le sue forze ricevono armamenti ed equipaggiamenti dallo Yemen e dall’Eritrea. Secondo una notizia del dicembre 2008, un testimone oculare avrebbe parlato di sei spedizioni di questo tipo avvenute in un periodo di quattro settimane all’inizio del 2008, ciascuna delle quali sufficiente a riempire due cassonati di armi leggere, munizioni e lanciarazzi RPG. Un imprenditore di Bossaso esperto di commercio di armi ritiene che le partite di ATOM non entrino nel mercato degli armamenti e ipotizza che siano trattenute e utilizzate dalle sue forze oppure trasferite a destinatari presenti in Somalia meridionale, dove opera al-Shabaab.

Le forze di ATOM sono state coinvolte nel rapimento di un operatore umanitario tedesco, nel rapimento di due somali presso Bossaso e nel bombardamento di migranti etiopi a Bossaso il 5 febbraio 2008, che ha provocato 20 morti e oltre 100 feriti. La milizia di ATOM potrebbe inoltre aver svolto un ruolo secondario nel rapimento di una coppia tedesca catturata dai pirati nel giugno 2008.

8. Fares Mohammed Manàa (alias: a) Faris Manàa, b) Fares Mohammed Manaa)

Data di nascita: 8 febbraio 1965. Luogo di nascita: Sadah, Yemen. Numero di passaporto: 00514146; luogo di rilascio: Sanaa, Yemen. Carta d’identità numero: 1417576; luogo di rilascio: Al-Amana, Yemen; data di rilascio: 7 gennaio 1996. Data di designazione dell’ONU: 12 aprile 2010.

FARES MOHAMMED MANÀA ha fornito, venduto o trasferito, direttamente o indirettamente, in Somalia armamenti o materiale connesso in violazione dell’embargo sulle armi. Manàa è un noto trafficante di armi. Nell’ottobre 2009, nell’ambito di uno sforzo inteso ad arginare il flusso di armi nel paese, dove si dice siano presenti più armi che persone, il governo dello Yemen ha pubblicato una lista nera di commercianti di armi, in cui Manàa è al primo posto. «Che Faris Manàa sia un importante trafficante di armi è risaputo», ha riferito nel giugno 2009 un giornalista USA esperto di questioni yemenite che è autore di una relazione semestrale sul paese e ha contribuito al Jane’s Intelligence Group. In un articolo del dicembre 2007 sullo Yemen Times, si fa riferimento a Manàa come «Sceicco Fares Mohammed Manàa, commerciante di armi». In un articolo del dicembre 2008 sullo Yemen Times, è indicato come «Sceicco Fares Mohammed Manàa, mercante di armi».

A metà del 2008, lo Yemen continua a fungere da centro per la spedizione illegale di armamenti nel Corno d’Africa, in particolare spedizioni di armamenti via mare verso la Somalia. Secondo notizie non confermate, Faris Manàa avrebbe partecipato alle spedizioni verso la Somalia in numerose occasioni. Nel 2004, Manàa è stato coinvolto in contratti per la fornitura di armi dall’Europa orientale riguardanti armi che sarebbero state vendute ai combattenti somali. Nonostante l’embargo sulle armi imposto dall’ONU nei confronti della Somalia dal 1992, si può far risalire l’interesse di Manàa nel traffico di armi in Somalia almeno al 2003. In quell’anno, MANÀA ha presentato un’offerta per l’acquisto di migliaia di armi dall’Europa orientale, precisando di volerne vendere alcune in Somalia.

9. Hassan Mahat Omar (alias: a) Hassaan Hussein Adam, b) Hassane Mahad Omar, c) Xassaan Xuseen Adan, d) Asan Mahad Cumar, e) Abu Salman, f) Abu Salmaan, g) Sheikh Hassaan Hussein).

Data di nascita: 10 aprile 1979. Luogo di nascita: Garissa, Kenya. Cittadinanza: probabilmente etiope. Numero di passaporto: A 1180173 Kenya, scadenza 20 agosto 2017. Carta d’identità numero 23446085. Ubicazione: Nairobi, Kenya. Data di designazione dell’ONU: 28 luglio 2011.

Hassan Mahat Omar è impegnato in atti che minacciano la pace, la sicurezza o la stabilità della Somalia. È un imam e uno dei leader di Masjid-ul-Axmar, un centro informale affiliato ad al-Shabaab a Nairobi. È inoltre coinvolto nel reclutamento di nuovi membri e nel reperimento di fondi per al-Shabaab, anche online sul sito web alqimmah.NET, affiliato ad al-Shabaab.

Inoltre, ha pronunciato varie fatwa su una chat room online di al-Shabaab, invocando attacchi contro il governo federale di transizione.

10. Omar Hammami (alias: a) Abu Maansuur Al-Amriki, b) Abu Mansour Al-Amriki, c) Abu Mansuur Al-Amriki, d) Umar Hammami, e) Abu Mansur Al-Amriki).

Data di nascita: 6 maggio 1984. Luogo di nascita: Alabama, Stati Uniti. Cittadinanza: statunitense. Si ritiene abbia anche la cittadinanza siriana.

Numero di passaporto: 403062567 (USA). Numero di previdenza sociale: 423-31-3021 (USA). Ubicazione: Somalia. Altre informazioni: sposato con una donna somala. Ha vissuto in Egitto nel 2005 e si è trasferito in Somalia nel 2009. Data di designazione dell’ONU: 28 luglio 2011.

Omar Hammami è impegnato in atti che minacciano la pace, la sicurezza o la stabilità della Somalia. È un membro di rilievo di al-Shabaab. È coinvolto nel reclutamento, nel finanziamento e nella retribuzione dei combattenti stranieri in Somalia. È descritto come un esperto di esplosivi e di guerra in generale. Dall’ottobre 2007 compare in servizi televisivi e in video propagandistici di al-Shabaab. È stato anche visto in un video di addestramento dei combattenti di al-Shabaab. Inoltre, ha lanciato appelli in video e su siti web per il reclutamento di nuovi combattenti in al-Shabaab.

▼M3

11. Jim’ale, Ali Ahmed Nur [alias: a) Jim’ale, Ahmed Ali, b) Jim’ale, Ahmad Nur Ali, c) Jim’ale, Sheikh Ahmed, d) Jim’ale, Ahmad Ali, e) Jim’ale, Shaykh Ahmed Nur]

Data di nascita: 1954. Luogo di nascita: Eilbur, Somalia. Cittadinanza: Somalia. Altra cittadinanza: Gibuti. Passaporto: A0181988 (Somalia), scadenza 23 gennaio 2011. Ubicazione: Gibuti, Repubblica di Gibuti. Data di designazione dell’ONU: 17 febbraio 2012.

Ali Ahmed Nur Jim’ale (Jim’ale) ha ricoperto ruoli di primo piano nell’ex Consiglio somalo delle Corti islamiche, noto anche come Unione somala delle Corti islamiche, che è stato un elemento islamista radicale. Gli elementi più radicali dell’Unione delle Corti islamiche hanno infine costituito il gruppo noto come Al-Shabaab. Nell’aprile 2010 Al-Shabaab era stato inserito nell’elenco dei destinatari di sanzioni mirate dal comitato del Consiglio di sicurezza delle Nazioni Unite istituito a norma delle risoluzioni 751 (1992) e 1907 (2009) concernenti la Somalia e l’Eritrea (il «comitato delle sanzioni Somalia/Eritrea»). Il comitato ha inserito Al-Shabaab nell’elenco in quanto entità coinvolta in atti che direttamente o indirettamente minacciano la pace, la sicurezza o la stabilità della Somalia, compresi, tra l’altro, atti che costituiscono una minaccia per il governo federale di transizione somalo.

Secondo la relazione stilata il 18 luglio 2011 dal gruppo di monitoraggio del comitato delle sanzioni Somalia/Eritrea (S/2011/433), Jim’ale, identificato quale imprenditore e figura di spicco nel ciclo commerciale carbone di legna-zucchero di Al-Shabaab, beneficia di un rapporto privilegiato con Al-Shabaab.

Jim’ale è identificato quale uno dei principali finanziatori di Al-Shabaab ed è ideologicamente allineato a tale gruppo. Jim’ale ha fornito un sostegno politico e finanziario fondamentale a Hassan Dahir Aweys («Aweys»), anch’egli inserito nell’elenco dal comitato delle sanzioni Somalia/Eritrea. L’ex vice emiro di Al-Shabaab, Muktar Robow, avrebbe continuato ad assumere prese di posizione politiche all’interno dell’organizzazione Al-Shabaab intorno alla metà del 2011. Robow ha coinvolto Aweys e Jim’ale nell’intento di portare avanti i loro obiettivi condivisi e consolidare la loro presa di posizione generale nell’ambito della spaccatura esistente a livello di leadership in seno ad Al-Shabaab.

Dall’autunno 2007 Jim’ale ha istituito a Gibuti una società di copertura per attività estremistiche denominata «il gruppo di investitori». L’obiettivo a breve termine del gruppo era destabilizzare il Somaliland tramite il finanziamento di attività estremistiche e l’acquisto di armi. Il gruppo ha avuto un ruolo nel traffico di armi di piccolo calibro dall’Eritrea attraverso Gibuti nella quinta regione dell’Etiopia dove gli estremisti hanno ricevuto la spedizione. Dalla metà del 2008 Jim’ale ha continuato a operare nel gruppo di investitori.

Dalla fine del settembre 2010 Jim’ale ha creato la ZAAD, una società per il trasferimento di denaro tramite telefono cellulare e ha raggiunto un accordo con Al-Shabaab per rendere più anonimi i trasferimenti di denaro eliminando l’obbligo di identificazione del cliente.

Dalla fine del 2009, Jim’ale disponeva di un noto fondo «hawala» dove raccoglieva la «zakat» (elemosina legale) che era trasferita ad Al-Shabaab.

Da dicembre 2011, donatori non identificati dal Medio Oriente trasferivano denaro a Jim’ale, che a sua volta ricorreva a intermediari finanziari per inviare denaro ad Al-Shabaab.

Nel 2009 Jim’ale ha cooperato con altri individui con le stesse idee per destabilizzare il governo federale di transizione somalo non partecipando agli sforzi di riconciliazione in Somalia. Dalla fine del 2011 Jim’ale ha sostenuto attivamente Al-Shabaab offrendo gratuitamente comunicazioni, uso di veicoli, aiuti alimentari e consulenza politica e ha creato una rete di finanziatori per Al-Shabaab attraverso vari gruppi imprenditoriali.

▼M3

12. Aboud Rogo Mohammed [alias: a) Aboud Mohammad Rogo, b) Aboud Seif Rogo, c) Aboud Mohammed Rogo, d) Sheikh Aboud Rogo, e) Aboud Rogo Muhammad, f) Aboud Rogo Mohamed]

Data di nascita: 11 novembre 1960. Date di nascita alternative: a) 11 novembre 1967, b) 11 novembre 1969, c) 1o gennaio 1969. Luogo di nascita: Lamu Island, Kenya. Data di designazione dell’ONU: 25 luglio 2012.

L’estremista Aboud Rogo Mohammed con base in Kenya ha minacciato la pace, la sicurezza o la stabilità della Somalia, fornendo sostegno finanziario, materiale, logistico o tecnico ad Al-Shabaab, un’entità inserita nell’elenco dal Comitato del Consiglio di sicurezza delle Nazioni Unite istituito a norma della risoluzione 751 (1992) concernente la Somalia e della risoluzione 1907 (2009) concernente l’Eritrea per essere coinvolta in atti che direttamente o indirettamente minacciano la pace, la sicurezza o la stabilità della Somalia.

Aboud Rogo Mohammed è un religioso islamico estremista con base in Kenya. Continua ad esercitare influenza su gruppi estremistici dell’Africa orientale nell’ambito della sua campagna volta a fomentare la violenza in tutta l’Africa orientale. Le attività di Aboud Rogo includono la raccolta di fondi da destinare ad Al-Shabaab.

In quanto principale leader ideologico di Al Hijra, gruppo precedentemente noto come Centro giovanile musulmano, Aboud Rogo Mohammed ha utilizzato il gruppo estremistico come strumento per la radicalizzazione e il reclutamento di africani che parlano principalmente swahili destinati a esercitare una violenta attività militante in Somalia. In una serie di conferenze incendiarie svoltesi tra febbraio 2009 e febbraio 2012, Aboud ha ripetutamente istigato al rifiuto violento del processo di pace somalo. Nel corso di tali conferenze, Rogo ha ripetutamente esortato a ricorrere alla violenza sia contro le Nazioni Unite che contro le forze della missione dell’Unione africana in Somalia (AMISOM) presenti nel paese e ha incitato l’uditorio a recarsi in Somalia per unirsi alla lotta di Al-Shabaab contro il governo kenyota.

Aboud Rogo Mohammed offre anche orientamenti su come le reclute kenyote che aderiscono ad Al-Shabaab possano sfuggire all’identificazione da parte delle autorità kenyote e su quali strade seguire durante il viaggio da Mombasa e/o Lamu fino alle roccheforti di Al-Shabaab in Somalia, in particolare Kismayo. Egli ha agevolato il trasferimento in Somalia di numerose reclute kenyote destinate ad Al-Shabaab.

Nel settembre 2011 Rogo reclutava individui a Mombasa, Kenya, da inviare in Somalia, presumibilmente per condurre operazioni terroristiche. Nel settembre 2008 Rogo ha tenuto a Mombasa una riunione per la raccolta di fondi destinati a contribuire al finanziamento delle attività di Al-Shabaab in Somalia.

13. Abubaker Shariff Ahmed [alias: a) Makaburi, b) Sheikh Abubakar Ahmed, c) Abubaker Shariff Ahmed, d) Abu Makaburi Shariff, e) Abubaker Shariff, f) Abubakar Ahmed]

Data di nascita: 1962. Data di nascita alternativa: 1967. Luogo di nascita: Kenya Ubicazione: zona di Majengo, Mombasa, Kenya. Data di designazione dell’ONU: 23 agosto 2012.

Abubaker Shariff Ahmed è un facilitatore e reclutatore di spicco di giovani musulmani kenyoti destinati all’attività militante violenta in Somalia e uno stretto collaboratore di Aboud Rogo. Egli fornisce supporto materiale a gruppi estremistici in Kenya (e altrove nell’Africa orientale). Attraverso frequenti viaggi alle roccheforti di Al-Shabaab in Somalia, tra cui Kismayo, ha potuto mantenere forti legami con i membri di spicco di Al-Shabaab.

Abubaker Shariff Ahmed è inoltre impegnato nella mobilitazione e gestione di fondi per Al-Shabaab, un’entità inserita nell’elenco del Comitato del Consiglio di sicurezza delle Nazioni Unite istituito a norma della risoluzione 751 (1992) concernente la Somalia e della risoluzione 1907 (2009) concernente l’Eritrea per essere coinvolta in atti che direttamente o indirettamente minacciano la pace, la sicurezza o la stabilità della Somalia.

Abubaker Shariff Ahmed nelle prediche nella moschea di Mombasa ha incitato giovani uomini a recarsi in Somalia, commettere atti estremistici, combattere per Al-Qaida e uccidere cittadini statunitensi.

Abubaker Shariff Ahmed fu arrestato alla fine del dicembre 2010 dalle autorità kenyote perché sospettato di coinvolgimento nell’attentato dinamitardo contro una stazione di autobus di Nairobi. Abubaker Shariff Ahmed è anche un leader di un’organizzazione giovanile con sede in Kenya, a Mombasa, con legami con Al-Shabaab.

Dal 2010 Abubaker Shariff Ahmed ha agito come reclutatore e facilitatore per Al-Shabaab nella zona di Majengo a Mombasa, Kenya.

▼M1

II.    Entità

AL-SHABAAB (alias a) Al-Shabab, b) Shabaab, c) The Youth, d) Mujahidin Al-Shabaab Movement, e) Mujahideen Youth Movement, f) Mujahidin Youth Movement, g) MYM, h) Harakat Shabab Al-Mujahidin, i) Hizbul Shabaab, j) Hisb’ul Shabaab, k) Al-Shabaab Al-Islamiya, l) Youth Wing, m) Al-Shabaab Al-Islaam, n) Al-Shabaab Al-Jihaad, o) The Unity Of Islamic Youth, p) Harakat Al-Shabaab Al-Mujaahidiin, q) Harakatul Shabaab Al Mujaahidiin, r) Mujaahidiin Youth Movement)

Ubicazione: Somalia. Data di designazione dell’ONU: 12 aprile 2011.

Al-Shabaab è stata impegnata in atti che minacciano la pace, la sicurezza o la stabilità della Somalia, che comprendono ma non si limitano ad atti che minacciano l’accordo di Gibuti del 18 agosto 2008 o il processo politico e atti che minacciano le autorità federali transitorie, la missione dell’Unione africana in Somalia (AMISOM) o altre operazioni internazionali di mantenimento della pace relative alla Somalia.

Al-Shabaab ha inoltre impedito l’inoltro di aiuti umanitari alla Somalia o l’accesso o la distribuzione di aiuti umanitari in Somalia.

Secondo la dichiarazione riguardante la Somalia rilasciata al Consiglio di sicurezza dal presidente del comitato del Consiglio di sicurezza istituito ai sensi della risoluzione 751 (1992) il 29 luglio 2009, sia al-Shabaab sia Hisb'ul Islam hanno rivendicato pubblicamente e ripetutamente la responsabilità degli attacchi in forze al governo federale di transizione e all’AMISOM. Al-Shabaab aveva inoltre rivendicato la responsabilità dell’uccisione di funzionari del governo federale di transizione, e il 19 luglio 2009 aveva fatto irruzione negli uffici locali dell’UNOPS, dell’UNDSS e dell’UNDP, situati nelle regioni di Bay e Bakool, chiudendoli, in violazione del paragrafo c) della risoluzione 1844 (2008). Al-Shabaab ha altresì impedito ripetutamente l’accesso all’assistenza umanitaria in Somalia o la sua distribuzione.

La relazione del segretario generale del Consiglio di sicurezza delle Nazioni Unite in merito alla situazione in Somalia, del 20 luglio 2009, contiene i seguenti capoversi che riguardano le attività di al-Shabaab in Somalia:

Si ritiene che gruppi di rivoltosi, come al-Shabaab, estorcano denaro a società private e reclutino giovani, compresi bambini soldato, per partecipare alla lotta contro il governo a Mogadiscio. Al-Shabaab ha confermato la presenza di combattenti stranieri tra le sue file e ha dichiarato apertamente che sta collaborando con al-Qaida a Mogadiscio per rovesciare il governo della Somalia. I combattenti stranieri, molti dei quali sarebbero originari del Pakistan e dell’Afghanistan, risultano essere ben addestrati e già collaudati in battaglia. Sono stati visti mentre, incappucciati, sferravano offensive contro le forze governative a Mogadiscio e nelle regioni limitrofe.

Al-Shabaab ha intensificato la sua strategia volta ad esercitare coercizione e intimidazioni nei confronti della popolazione somala, come evidenziano gli omicidi eccellenti attentamente selezionati e gli arresti di capi clan, diversi dei quali sono stati assassinati. Il 19 giugno 2009, Omar Hashi Aden, ministro della sicurezza nazionale, è stato ucciso in un attentato suicida di vasta portata con autobomba, a Beletwyne. Oltre 30 persone sono rimaste uccise nell’attentato, che è stato fortemente condannato dalla comunità internazionale e da un’ampia porzione trasversale della società somala.

Secondo la relazione del gruppo di monitoraggio della Somalia del Consiglio di sicurezza delle Nazioni Unite (2008/769) del dicembre 2008, al-Shabaab è responsabile di una serie di attentati in Somalia negli ultimi anni, tra i quali:

 la presunta uccisione e decapitazione di un autista somalo che lavorava per il Programma alimentare mondiale, nel settembre 2008;

 il bombardamento di un mercato nel Puntland, che ha causato la morte di 20 persone e il ferimento di oltre 100, il 6 febbraio 2008;

 una campagna di bombardamenti e omicidi mirati nel Somaliland, intesi a intralciare le elezioni parlamentari del 2006;

 l’omicidio di diversi operatori umanitari stranieri nel 2003 e nel 2004.

Secondo le notizie ricevute, al-Shabaab ha fatto irruzione in presidi delle Nazioni Unite in Somalia il 20 luglio 2009 e ha emanato un’ordinanza che bandiva tre agenzie delle Nazioni Unite dalle zone della Somalia sotto il controllo di al-Shabaab. Inoltre, le forze del governo federale di transizione somalo hanno combattuto contro gli insorti di al-Shabaab e di Hizbul Islam dall’11-12 luglio 2009, provocando la morte di oltre 60 persone. Negli scontri dell’11 luglio 2009, al-Shabaab ha lanciato quattro colpi di mortaio all’interno di Villa Somalia, provocando la morte di tre soldati della missione dell’Unione africana in Somalia (AMISOM) e ferendone altri otto.

Secondo un articolo pubblicato dalla British Broadcasting Corporation il 22 febbraio 2009, al-Shabaab ha rivendicato la responsabilità di un attentato suicida con autobomba in una base militare dell’Unione africana a Mogadiscio. Secondo l’articolo, l’Unione africana ha confermato la morte di 11 membri della forza di pace dell’Unione africana e il ferimento di altri 15.

Secondo un articolo pubblicato da Reuters il 14 luglio 2009, nel 2009 i militanti di al-Shabaab hanno guadagnato terreno sulle forze somale e dell’Unione africana mediante attacchi di tipo guerrigliero.

Un articolo pubblicato da Voice of America il 10 luglio 2009 riporta che al-Shabaab è stata coinvolta in un attentato alle forze governative somale nel maggio 2009.

Secondo un articolo pubblicato sul sito web del Consiglio per le relazioni estere e datato 27 febbraio 2009, al-Shabaab porta avanti dal 2006 un’insurrezione contro il governo di transizione somalo e i suoi sostenitori etiopi. Al-Shabaab ha ucciso undici soldati del Burundi nell’attacco più sanguinoso contro i membri della forza di pace dell’UA dal suo schieramento, e afferma che al-Shabaab è stata impegnata in violenti combattimenti che hanno causato almeno quindici morti a Mogadiscio.

▼M2




ALLEGATO II

Siti web per informazioni sulle autorità competenti e indirizzo per le notifiche alla Commissione europea

BELGIO

http://www.diplomatie.be/eusanctions

BULGARIA

http://www.mfa.bg/en/pages/view/5519

REPUBBLICA CECA

http://www.mfcr.cz/mezinarodnisankce

DANIMARCA

http://um.dk/da/politik-og-diplomati/retsorden/sanktioner/

GERMANIA

http://www.bmwi.de/BMWi/Navigation/Aussenwirtschaft/Aussenwirtschaftsrecht/embargos.html

ESTONIA

http://www.vm.ee/est/kat_622/

IRLANDA

http://www.dfa.ie/home/index.aspx?id=28519

GRECIA

http://www1.mfa.gr/en/foreign-policy/global-issues/international-sanctions.html

SPAGNA

http://www.maec.es/es/MenuPpal/Asuntos/Sanciones%20Internacionales/Paginas/Sanciones_%20Internacionales.aspx

FRANCIA

http://www.diplomatie.gouv.fr/autorites-sanctions/

ITALIA

http://www.esteri.it/MAE/IT/Politica_Europea/Deroghe.html

CIPRO

http://www.mfa.gov.cy/sanctions

LETTONIA

http://www.mfa.gov.lv/en/security/4539

LITUANIA

http://www.urm.lt/sanctions

LUSSEMBURGO

http://www.mae.lu/sanctions

UNGHERIA

http://www.kulugyminiszterium.hu/kum/hu/bal/Kulpolitikank/nemzetkozi_szankciok/

MALTA

http://www.doi.gov.mt/EN/bodies/boards/sanctions_monitoring.asp

PAESI BASSI

http://www.rijksoverheid.nl/onderwerpen/internationale-vrede-en-veiligheid/sancties

AUSTRIA

http://www.bmeia.gv.at/view.php3?f_id=12750&LNG=en&version=

POLONIA

http://www.msz.gov.pl

PORTOGALLO

http://www.min-nestrangeiros.pt

ROMANIA

http://www.mae.ro/node/1548

SLOVENIA

http://www.mzz.gov.si/si/zunanja_politika_in_mednarodno_pravo/zunanja_politika/mednarodna_varnost/omejevalni_ukrepi/

SLOVACCHIA

http://www.foreign.gov.sk

FINLANDIA

http://formin.finland.fi/kvyhteistyo/pakotteet

SVEZIA

http://www.ud.se/sanktioner

REGNO UNITO

www.fco.gov.uk/competentauthorities

Indirizzo per le notifiche alla Commissione europea

Commissione europea

Servizio degli strumenti di politica estera (FPI)

Ufficio EEAS 02/309

B-1049 Bruxelles/Brussel (Belgio)

E-mail: relex-sanctions@ec.europa.eu



( 1 ) Cfr. la pagina 17 della presente Gazzetta ufficiale.

( 2 ) GU L 46 del 17.2.2009, pag. 73.

( 3 ) GU L 24 del 29.1.2003, pag. 2.

( 4 ) GU C 364 del 18.12.2000, pag. 1.

( 5 ) GU L 8 del 12.1.2001, pag. 1.

( 6 ) GU L 281 del 23.11.1995, pag. 31.

( 7 ) GU L 145 del 30.4.2004, pag. 1.

( 8 ) GU C 69 del 18.3.2010, pag. 19.

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